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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 2 luglio 2025

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 2 luglio 2025.

  Albano, Almici, Amendola, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bignami, Bisa, Bitonci, Bonetti, Borrelli, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cangiano, Cappellacci, Caramiello, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Sergio Costa, D'Alessio, Dara, Deidda, Del Barba, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Forattini, Formentini, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Iaia, La Salandra, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lucaselli, Lupi, Magi, Malaguti, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Pittalis, Polidori, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Simiani, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Almici, Amendola, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bignami, Bisa, Bitonci, Bonetti, Borrelli, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cangiano, Cappellacci, Caramiello, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Sergio Costa, D'Alessio, Dara, Deidda, Del Barba, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Forattini, Formentini, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Iaia, La Salandra, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Malaguti, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Pittalis, Polidori, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Scerra, Schullian, Simiani, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 1° luglio 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   LOMUTI: «Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico con l'introduzione di criteri distributivi correlati al reddito degli utenti» (2490);

   TONI RICCIARDI ed altri: «Interpretazione autentica dell'articolo 49 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di qualificazione dei redditi di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri detentori di partecipazioni qualificate nel capitale dell'impresa presso la quale prestano la propria attività lavorativa» (2491);

   SCOTTO ed altri: «Introduzione dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di deroghe al computo della durata massima della corresponsione dell'integrazione salariale ordinaria nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa determinati da situazioni climatiche eccezionali» (2492);

   ZANELLA: «Passaggio al patrimonio dello Stato delle zone demaniali marittime site nel territorio del comune di Venezia ritenute non utilizzabili per pubblici usi del mare nonché disposizioni per il loro trasferimento al medesimo comune» (2493).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge CESA: «Modifiche al codice civile in materia di affidamento esclusivo dei figli a un solo genitore nei casi di violenza familiare o di altri gravi reati comportanti rischio per il minore» (2227) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Matone.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  VARCHI ed altri: «Istituzione di nuclei investigativi speciali per le persone scomparse presso le prefetture-uffici territoriali del Governo» (2411) Parere delle Commissioni II, IV, V, VIII e XII.

   II Commissione (Giustizia):

  ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA: «Misure volte al contrasto della violenza nei confronti degli ufficiali di gara in occasione di manifestazioni sportive» (2459) Parere delle Commissioni I, V e VII.

   XII Commissione (Affari sociali):

  ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA: «Disposizioni in materia di impiego di dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza e di videogiochi da parte di minori di anni dodici» (2458) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VII, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali):

  DI LAURO ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di prevenzione dei rischi psicosociali e di tutela del benessere nei luoghi di lavoro» (2309) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 giugno 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2025, concernente la modifica delle condizioni e prescrizioni imposte alle società Telecom Italia Spa, Telsy Elettronica e Telecomunicazioni Spa e Telecom Italia Sparkle Spa con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2017 nonché la cessazione dell'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2020.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 30 giugno 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi:

   l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2025, concernente l'approvazione, con prescrizioni, dell'aggiornamento del piano annuale 2024-2025 della società OpNet Srl relativo agli acquisti di beni e servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G (procedimento n. 238/2025);

   l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2025, concernente l'approvazione, con prescrizioni, del piano annuale per il periodo maggio 2025-aprile 2026 della società Fastweb Spa relativo al programma di acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (procedimento n. 270/2025).

  Questi documenti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 2 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Investimenti immobiliari italiani – Società di gestione del risparmio (INVIMIT Sgr Spa), per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 405).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 2 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 406).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 2 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 407).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministero dell'università e della ricerca.

  Il Ministero dell'università e della ricerca ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 27 giugno 2025, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 1° luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, la relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita, riferita all'anno 2024 (Doc. CIX, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministero della giustizia.

  Il Ministero della giustizia, con lettera del 1° luglio 2025, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno DI BIASE ed altri n. 9/1950-A/7, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 5 dicembre 2024, sull'opportunità di riconoscere una progressione, anche economica, per i magistrati onorari le cui valutazioni di idoneità professionale abbiano avuto esito positivo.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) competente per materia.

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

  Il Ministero dell'interno, con lettera del 1° luglio 2025, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data ai seguenti ordini del giorno, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 maggio 2025: CANDIANI e IEZZI n. 9/2402/11, sull'opportunità di integrare la normativa in materia di cittadinanza, prevedendo la perdita della cittadinanza italiana per quanti l'abbiano ottenuta mediante dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali, ovvero per quanti, in possesso di doppia cittadinanza, abbiano compiuto atti di grave pregiudizio agli interessi nazionali oppure commesso gravi reati nei cinque anni successivi alla naturalizzazione; ONORI n. 9/2402/21, riguardante la realizzazione di campagne informative, rivolte a soggetti di discendenza italiana nati all'estero, finalizzate ad illustrare le nuove modalità di acquisizione della cittadinanza.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1° luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (COM(2025) 173 final).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Dipartimento per le Politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche (COM(2025) 164 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 1° luglio 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Raccomandazione di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) al nuovo accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV (COM(2025) 331 final), corredata dal relativo allegato (COM(2025) 331 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Austria (COM(2025) 345 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato di avanzamento dei preparativi per la piena attuazione del regolamento VIS conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1134 (COM(2025) 346 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla valutazione intermedia del programma per il mercato unico 2021-2027 (COM(2025) 347 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Omnibus sulla prontezza alla difesa (COM(2025) 820 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite IV (Difesa) e X (Attività produttive).

  La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2017/1129, (UE) 2023/1542 e (UE) 2024/573 per quanto riguarda l'estensione alle piccole imprese a media capitalizzazione di determinate misure di attenuazione disponibili per le piccole e medie imprese e ulteriori misure di semplificazione (COM(2025) 501 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 1° luglio 2025, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 2 luglio 2025.

  La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2014/65/UE e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda l'estensione alle piccole imprese a media capitalizzazione di determinate misure di attenuazione disponibili per le piccole e medie imprese e ulteriori misure di semplificazione (COM(2025) 502 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 1° luglio 2025, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 2 luglio 2025.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 1° luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza il sostegno a titolo della riserva dell'Unione europea per la cybersicurezza nei confronti della Moldova (COM(2025) 342 final);

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 1999/62/CE per quanto riguarda la proroga del periodo durante il quale i veicoli pesanti a emissioni zero possono beneficiare di aliquote notevolmente ridotte degli oneri per l'infrastruttura o dei diritti di utenza o di esenzioni dal pagamento di tali oneri o diritti (COM(2025) 348 final).

Trasmissione di documenti connessi ad atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 2 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite al periodo dal 15 al 30 giugno 2025.

  Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.

Richiesta di parere parlamentare
su proposta di nomina.

  Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 1° luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Gianluca Mureddu a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Asinara (94).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 22 luglio 2025.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 1° luglio 2025, a pagina 7, alla prima colonna, diciassettesima, trentatreesima e trentottesima riga, la parola «Annex» deve intendersi soppressa.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1479 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 2025, N. 65, RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI PER AFFRONTARE GLI STRAORDINARI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI NEI TERRITORI DI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE E GLI EFFETTI DEL FENOMENO BRADISISMICO NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI, NONCHÉ DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2482)

A.C. 2482 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  NULLA OSTA

  Sulle proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 2482 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 1.2, 1.2, 1.5, 2.6, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.11, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.1, 7.3, 9.6, 9.7, 9.8, 11.1, 11.10, 11.02, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.12, 12.14, 12.15, 12.01, 12.02, 12.03, 12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.09, 12.010, 12.012, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 12.9, 13-bis.03, 12-bis.04, 12-bis.05, 12-bis.08, 13-bis.09, 12-bis.010, 13-bis.013, 13-bis.014, 13-bis.015, 13-bis.016, 13-bis.017, 13-bis.018, 13-ter.01, 13-ter.01, 13-ter.02, 13-ter.03, 13-ter.05 e 15-bis.1 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2482 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
INTERVENTI URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DELLE MISURE PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023 NONCHÉ DAL 17 SETTEMBRE E DAL 17 OTTOBRE 2024 NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, MARCHE E TOSCANA, NONCHÉ PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO NEI MEDESIMI TERRITORI

Articolo 1.
(Modifiche all'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Estensione dell'ambito di applicazione agli eventi verificatisi nel territorio della regione Emilia-Romagna nei mesi di settembre e ottobre 2024)

  1. All'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. A decorrere dal 15 maggio 2025, le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies si applicano anche alle attività di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attività e degli interventi di protezione civile di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo codice.»;

   b) al comma 2:

    1) al primo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, nonché del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024»;

    2) al secondo periodo, le parole: «eventi alluvionali di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «eventi alluvionali di cui ai commi 1 e 1-bis»;

    3) il terzo periodo è soppresso;

   c) al comma 2-bis, le parole: «del 1° maggio 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «degli eventi di cui alle delibere del Consiglio dei ministri citati al medesimo comma 2 a causa dei quali hanno subito danneggiamenti,» e le parole: «, primo periodo, e in quelli individuati in esito all'esperimento della procedura di cui al terzo periodo del medesimo comma 2» sono soppresse.

  2. All'attuazione delle misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-sexies e 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, nei territori di cui all'articolo 20-bis, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente.
  3. Una quota, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027, del fondo di cui all'articolo 1, comma 644 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è destinata, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 645 e 646, della medesima legge, all'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20-octies, 20-novies e 20-decies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, nei territori di cui all'articolo 20-bis, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023.

Articolo 2.
(Modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per l'aggiornamento e l'efficientamento delle funzioni commissariali)

  1. All'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Il termine di cui al comma 1, già prorogato al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ulteriormente prorogato fino al 31 maggio 2026, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 8.»;

   b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Entro il 20 maggio 2025, con una o più ordinanze da adottare ai sensi del comma 2, il Commissario straordinario è autorizzato a riorganizzare la struttura di supporto di cui al medesimo comma 2. Al fine di assicurare continuità nell'esercizio dell'attività della struttura di supporto, gli incarichi dei responsabili e degli addetti delle unità e degli uffici in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione cessano alla data stabilita dal Commissario straordinario con l'ordinanza di cui al primo periodo. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per il funzionamento della struttura di supporto all'uopo disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4.
   2-ter. Il Commissario può nominare un vicecommissario che lo coadiuva nel coordinamento delle attività e il cui compenso è determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;

   c) al comma 4:

    1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il limite massimo del personale assegnato alla struttura di supporto riorganizzata ai sensi del comma 2-bis è ridotto a cinquanta unità.»;

    2) al sesto periodo, le parole: «con il provvedimento di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del Commissario» e le parole: «in impiego congiunto con le amministrazioni di appartenenza, previa convenzione con le amministrazioni stesse» sono soppresse;

   d) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

   «4-bis. La struttura di supporto riorganizzata ai sensi del comma 2-bis, entro i limiti finanziari ivi previsti ed entro i limiti numerici ridotti di cui al comma 4, secondo periodo, è costituita da:

   a) ventidue unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui due dirigenti di livello generale e cinque dirigenti di livello non generale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, collocati, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con le ordinanze di cui al comma 2-bis, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di ottanta ore mensili effettivamente svolte, nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Al personale dirigenziale assegnato alla struttura di supporto ai sensi della presente lettera è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura massima pari a quella riconosciuta ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli incarichi dirigenziali di cui alla presente lettera possono essere conferiti anche in deroga ai limiti di cui articolo 19, commi 2 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra i soggetti in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo;

   b) ventotto unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui tre dirigenti di livello non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, mediante il conferimento, da parte del Commissario, di incarichi autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell'articolo 53 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001 da definirsi mediante apposite convenzioni. Del contingente di cui alla presente lettera può far parte personale militare secondo le modalità di cui al comma 4. Con il provvedimento di cui al comma 2-bis è individuato il compenso spettante al personale assegnato alla struttura di supporto. Con riferimento al personale non dirigenziale il compenso è riconosciuto nel limite massimo di ottanta ore mensili di prestazioni di lavoro straordinario effettivamente svolte nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Relativamente al personale di livello dirigenziale di cui alla presente lettera, alla determinazione del compenso spettante per i predetti incarichi si provvede, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2-bis, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

   4-ter. In relazione alle funzioni loro attribuite, i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di sub-commissari ai sensi di quanto previsto dal comma 9, definiscono le modalità con le quali le rispettive strutture regionali forniscono il necessario supporto. Ai relativi oneri si provvede entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e con i provvedimenti di cui al comma 8.»;

   e) al comma 5:

    1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, mediante apposita convenzione non onerosa, dell'Unità Tecnica-Amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2011»;

    2) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «A decorrere dal 15 maggio 2025, il numero massimo di esperti di cui può avvalersi la struttura di supporto è incrementato di ulteriori cinque unità, a valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 2-bis e nei limiti ivi previsti anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli esperti di cui al terzo periodo, spetta un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, nel limite di un importo complessivo di euro 200.000 annui.»;

   f) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Al fine di integrare le competenze tecnico-scientifiche a supporto dell'azione commissariale, in relazione a specifiche problematiche o criticità territorialmente localizzate, il Commissario straordinario può, inoltre, richiedere il supporto di ulteriori e qualificati esperti, ai quali può chiedere di effettuare approfondimenti tecnici e sopralluoghi. Agli esperti di cui al presente comma non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute dalla sede di residenza al luogo di missione e ritorno, secondo la disciplina del trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia. Il Commissario straordinario provvede agli oneri di cui al presente comma entro il limite complessivo di euro 200.000 a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2.»;

   g) al comma 7:

    1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) opera in stretto raccordo con i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, in qualità di sub-commissari, con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Capo del Dipartimento «Casa Italia» della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della Cabina di coordinamento della ricostruzione di cui all'articolo 20-quater, al fine di assicurare il necessario coordinamento dell'attuazione delle attività disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies;»;

    2) alla lettera b), dopo la parola: «definisce» sono inserite le seguenti: «, con una o più ordinanze,», dopo le parole: «la realizzazione degli interventi» sono inserite le seguenti: «più urgenti» e dopo le parole: «di cui alla lettera e)» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero nelle contabilità speciali di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4-bis»;

    3) alla lettera c):

     3.1) all'alinea, dopo le parole: «lettera e)» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero nelle contabilità speciali di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4-bis, anche avvalendosi dei presidenti delle regioni interessate, nella qualità di sub-commissari, in relazione ai territori di rispettiva competenza»;

     3.2) al numero 1), le parole: «nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 20-sexies, comma 1, e» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini di quanto previsto dall'articolo»;

     3.3) al numero 3), dopo le parole: «la realizzazione degli interventi» sono inserite le seguenti «più urgenti»;

    4) la lettera d) è abrogata;

    5) alla lettera f), la parola: «anche» è soppressa;

   h) al comma 8:

    1) al primo periodo, le parole: «delle amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'amministrazione della difesa, degli organismi in house delle medesime amministrazioni, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da questa controllate, nonché dell'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 costituita ai sensi della legge della regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli organismi in house delle amministrazioni centrali dello Stato e delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da questa controllate»;

    2) dopo il sesto periodo è aggiunto, infine, il seguente: «Le ordinanze di cui al presente comma, adottate dal Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, sono immediatamente efficaci a seguito della loro pubblicazione sul sito istituzionale della struttura commissariale, ad eccezione di quelli aventi i contenuti previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.»;

   i) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

   «8-bis. A fini dell'allineamento delle attività oggetto delle convenzioni di cui al comma 8 con l'estensione dell'ambito di applicazione delle misure di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, disposto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-bis, comma 1-bis, nonché per assicurare la coerenza tra gli impegni originariamente previsti e le effettive esigenze operative, sulla base dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni disponibili, possono essere adottati appositi atti aggiuntivi.
   8-ter. Allo scopo di avvalersi di soggetti dotati di competenze e professionalità specifiche nelle materie di propria competenza, il Commissario straordinario può definire accordi con le altre strutture commissariali finalizzate alla gestione di processi di ricostruzione post-emergenza in essere. Alle attività di cui al primo periodo si provvede mediante convenzioni sottoscritte ai sensi del comma 8 e nei limiti delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili.»;

   l) al comma 9, al secondo periodo le parole: «e lo coadiuvano in particolare nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «, assicurano la partecipazione alle attività della Cabina di coordinamento della ricostruzione di cui all'articolo 20-quater e provvedono, nei territori di rispettiva competenza, al coordinamento e all'attuazione delle misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-sexies e 20-septies, nonché al coordinamento, al monitoraggio e alla gestione dell'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20-octies e 20-novies, anche al fine di garantire la completa integrazione con la programmazione ordinaria e straordinaria di risorse, nel quadro di quanto previsto dalle apposite ordinanze commissariali, coadiuvandolo nella disciplina e nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7»;

   m) al comma 11, le parole: «dell'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «delle autorità territoriali competenti», le parole: «nella titolarità della contabilità speciale» sono sostituite dalle seguenti: «il corrispondente riparto e trasferimento delle eventuali risorse residue disponibili nella contabilità speciale» e le parole: «, fino alla» sono sostituite dalle seguenti: «nelle contabilità speciali istituite ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-quinquies, comma 4-bis, ovvero nei bilanci ordinari delle amministrazioni centrali, delle regioni o degli enti locali, per quanto di competenza, al fine di assicurare la».

  2. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 7.525.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 3.
(Modifiche all'articolo 20-quater del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per favorire la partecipazione dei cittadini al processo di ricostruzione)

  1. All'articolo 20-quater del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Allo scopo di accelerare il processo di ricostruzione nei territori interessati e di aggiornare la relativa governance alle nuove esigenze maturate nel corso dello svolgimento delle relative attività e a seguito dell'estensione dell'ambito territoriale di riferimento disposta dall'articolo 20-bis, comma 1-bis, la Cabina di coordinamento di cui al comma 1 è integrata dai presidenti di tutte le province interessate e dai rappresentanti dei comuni interessati designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, sentite le rispettive associazioni regionali, in numero di uno per ciascun ambito provinciale interessato. Per gli ambiti provinciali i cui presidenti non coincidono con i sindaci dei comuni capoluogo, la composizione della Cabina di coordinamento è, inoltre, integrata da questi ultimi. L'attività della Cabina di coordinamento di cui al comma 1 può essere articolata anche in relazione a tre distinti ambiti territoriali regionali, qualora le tematiche all'ordine del giorno non abbiano portata generale.»;

   b) al comma 3, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

   «a-bis) nell'azione volta a garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione;»;

   c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1-bis, il Commissario straordinario, d'intesa con i sub-commissari, approva, entro il 31 luglio 2025, un piano di comunicazione alla popolazione concernente la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza del rischio idraulico e idrogeologico in relazione all'evoluzione delle condizioni del territorio a seguito dell'attuazione degli interventi. All'attuazione del piano provvedono le regioni e i comuni interessati, anche con il concorso dei comitati spontanei dei cittadini e degli enti del terzo settore, prevedendo, altresì, iniziative specifiche dedicate alla popolazione, agli istituti scolastici e ai giornalisti operanti nell'area, anche prevedendo specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilità. Per l'attuazione delle attività di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, per le esigenze di cui all'articolo 20-ter, comma 8, per l'esercizio 2025.»;

   d) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e misure per favorire la partecipazione dei cittadini al processo di ricostruzione».

Articolo 4.
(Modifiche all'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)

  1. All'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

   «4-bis. Ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di sub-commissari, sono intestate apposite contabilità speciali sulle quali il Commissario straordinario è autorizzato a trasferire le risorse necessarie per la prosecuzione degli interventi e delle attività di ricostruzione pubblica e privata relativi al territorio di rispettiva competenza, in deroga al divieto di girofondi tra contabilità speciali di cui all'articolo 27, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. Per la gestione delle contabilità speciali di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4-ter e 5.
   4-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino alla chiusura delle contabilità speciali di cui ai commi 4 e 4-bis e, in ogni caso, non oltre il termine di cessazione delle attività commissariali indicato all'articolo 20-ter, comma 1-bis, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli da 543 a 551-bis del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli da 91 a 111 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.»;

   b) al comma 5, le parole: «della contabilità speciale di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «delle contabilità speciali di cui ai commi 4 e 4-bis».

Articolo 5.
(Modifiche all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata)

  1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) all'alinea, dopo le parole: «il Commissario straordinario, con» sono inserite le seguenti: «uno o più» e le parole: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse;

    2) alla lettera a), dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

    «3-bis) interventi e spese di tipologie prestabilite per il ripristino della fruibilità degli edifici residenziali e produttivi, e delle relative pertinenze, che presentano danni minori, da realizzare con specifiche procedure particolarmente semplificate ed entro limiti di importo prestabiliti;»;

    3) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

   «f-bis) prevedere apposite procedure affinché situazioni di particolare complessità possano essere esaminate, prima della presentazione delle relative istanze di contributo, nell'ambito di apposite commissioni tecniche straordinarie costituite, per ciascun territorio regionale interessato, con provvedimento del Commissario straordinario, prevedendovi la partecipazione di un rappresentante della struttura commissariale, con funzioni di coordinatore, e di rappresentanti del sub-commissario competente per territorio e delle strutture tecniche statali, regionali e comunali di volta in volta direttamente interessate. Le commissioni tecniche straordinarie di cui alla presente lettera esaminano i casi segnalati e formulano, in relazione a ciascuno di essi, una proposta di risoluzione delle criticità rilevate al Commissario straordinario, che può adottare, al riguardo, ove necessario, un'apposita ordinanza speciale specificamente motivata, fermi restando i limiti di contenuto e di importo dei contributi da concedere, che preveda procedure particolari giustificate dalle specifiche criticità della situazione. Ai componenti delle commissioni tecniche straordinarie non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

   f-ter) disciplinare le modalità per provvedere all'aggiornamento e all'integrazione delle disposizioni già adottate anche al fine di tenere conto di quanto stabilito dall'articolo 20-bis, comma 1-bis, definendo, altresì, le modalità per effettuare, entro il 31 agosto 2025, l'aggiornamento della ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati ad accedere alle misure di cui al presente articolo in conseguenza di tutti gli eventi calamitosi considerati, ai fini dell'aggiornamento dei fabbisogni necessari per la concessione dei contributi di cui al comma 3.»;

   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Con l'ordinanza con cui si provvede all'attuazione del comma 1, lettera a), numero 3-bis), si dispone che le istanze formulate ai fini della concessione dei contributi ivi previsti possono essere presentate e valutate esclusivamente in alternativa a quelle per gli interventi di cui alla medesima lettera a), numeri 1), 2) e 3), e a quelle di cui al comma 6-quater e possono essere formulate contestualmente all'istanza di ritiro e sostituzione di eventuali domande già formulate ai sensi delle medesime disposizioni, qualora non ancora giunte alla fase di erogazione.»;

   c) al comma 3:

    1) all'alinea, le parole: «sulla contabilità speciale» sono sostituite dalle seguenti: «sulle contabilità speciali»;

    2) dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente:

   «i-quater) in alternativa alle tipologie di interventi di cui alle lettere a), b), d) ed e), spese sostenute o da sostenere per gli interventi e le spese di cui al comma 1, lettera a), numero 3-bis), per il ripristino della fruibilità degli edifici residenziali e produttivi, e delle relative pertinenze, che presentano danni minori, entro i limiti di importo stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1.»;

   d) dopo il comma 3-quinquies, è inserito il seguente:

   «3-sexies. In ragione delle particolari esigenze derivanti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, allo scopo di favorire la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro nei territori interessati, i contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche ai consorzi di cui all'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473. In tal caso il contributo è concesso fino al 100 per cento dell'onere complessivo degli interventi di ricostruzione nei casi previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge luogotenenziale n. 1446 del 1918, in deroga ai limiti ivi previsti nonché a quanto previsto dall'articolo 11 del medesimo decreto-legge luogotenenziale.».

Articolo 6.
(Modifiche all'articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e all'articolo 1, comma 435, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nonché ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure della ricostruzione privata e per la velocizzazione degli interventi mediante il rafforzamento temporaneo della capacità operativa delle amministrazioni territoriali interessate)

  1. All'articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «al comune territorialmente competente» sono inserite le seguenti: «, ovvero, limitatamente alle imprese, ad altro soggetto istruttore appositamente individuato nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di attività produttive e agricole con le ordinanze di cui all'articolo 20-ter, comma 8» e, dopo le parole: «necessaria per il rilascio del titolo edilizio», sono inserite le seguenti: «, ove previsto dalla normativa vigente per la tipologia di interventi»;

   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Per i soggetti legittimati che hanno subito danni ricadenti sul territorio di più comuni sono stabilite specifiche procedure con le ordinanze di cui all'articolo 20-ter, comma 8.»;

   c) al comma 3, dopo le parole: «trasmette al» sono inserite le seguenti: «soggetto individuato con ordinanza del»;

   d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Il Commissario provvede, con uno o più provvedimenti adottati ai sensi del comma 6, alla disciplina della tipologia di contributo finalizzato all'esecuzione degli interventi o delle spese di cui all'articolo 20-sexies, comma 1, lettera a), numero 3-bis), prevedendo procedure particolarmente semplificate per tutte le fasi di gestione.»;

   e) al comma 4:

    1) al primo periodo, le parole: «Il Commissario straordinario conclude» sono sostituite dalle seguenti: «Il soggetto individuato con ordinanza del Commissario straordinario conclude»;

    2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Qualora, all'atto della presentazione della richiesta di contributo, non sia ancora stato determinato l'importo del risarcimento assicurativo eventualmente spettante, il richiedente è comunque tenuto a specificare tale circostanza e, successivamente, a comunicare l'esito definitivo, anche in caso venga negato il risarcimento, non appena formalizzato dal soggetto assicuratore. In caso di inadempienza a tale obbligo di tempestiva informazione, qualora il risarcimento sia stato riconosciuto, indipendentemente dall'importo, il contributo è revocato e le somme eventualmente percepite devono essere restituite.»;

   f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Con il provvedimento con il quale, in conformità all'articolo 20-ter, comma 9, sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dai commi 3 e 4 a cura dei presidenti delle regioni territorialmente competenti, nella qualità di sub-commissari, è regolato il flusso informativo tra i citati sub-commissari e il Commissario straordinario e le relative tempistiche, allo scopo di consentire al predetto Commissario straordinario di disporre gli opportuni trasferimenti delle risorse necessarie alle erogazioni autorizzate, sulla base dei provvedimenti di concessione, a favore delle contabilità speciali di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4-bis. I procedimenti relativi ai contributi concessi direttamente dal Commissario straordinario prima dell'adozione del provvedimento di cui al presente comma, sono conclusi a cura del Commissario straordinario. Nel medesimo provvedimento è, altresì, disciplinata la funzione dei presidenti delle regioni nella qualità di sub-commissari, in relazione ai procedimenti di contributo finanziati con le modalità del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»;

   g) al comma 6:

    1) al primo periodo, le parole: «Con provvedimenti adottati» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o più provvedimenti adottati» e dopo le parole: «con l'utilizzo di piattaforme informatiche» sono inserite le seguenti: «, prevedendo che alla relativa erogazione si provveda mediante uno o più acconti, con relativo recupero proporzionale, e un saldo finale non inferiore al 10 per cento dell'importo del contributo determinato nel provvedimento di concessione»;

    2) dopo il secondo periodo è aggiunto, il seguente: «Con i provvedimenti di cui al presente comma è, altresì, disciplinata la possibilità di richiedere i contributi di cui all'articolo 20-sexies per interventi già effettuati e completati, specificando le relative modalità, la documentazione tecnica e i giustificativi di spesa da presentare per poter procedere, previa istruttoria, alla concessione ed erogazione del contributo, in unica soluzione, fatta salva la verifica del nesso di causalità con gli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis.»;

   h) al comma 8-bis:

    1) al primo periodo, le parole: «Gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni e gli enti locali», le parole: «e del 25 maggio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, del 25 maggio 2023, del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024» e le parole: «e comunque sino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti «e comunque sino al 31 dicembre 2027»;

    2) al quinto periodo, la parola: «suddette» è sostituita dalle seguenti: «vigenti del proprio ente» e dopo le parole: «del profilo professionale richiesto» sono inserite le seguenti: «e in alternativa alla facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni,»;

   i) dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti:

   «8-ter. A decorrere dal 15 maggio 2025, il contingente di cui al comma 8-bis è incrementato, con le medesime modalità, di un ulteriore contingente fino a un massimo di venticinque unità, di cui un dirigente, sedici funzionari e otto istruttori. Al relativo onere, quantificato in euro 730.058 per l'anno 2025, euro 1.112.328 per l'anno 2026 ed euro 376.523 per l'anno 2027, si provvede nell'ambito delle risorse residue di cui al comma 8-bis. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8.
   8-quater. Le risorse aggiuntive destinate al trattamento economico accessorio, compresi gli straordinari, del personale dirigenziale e non dirigenziale di cui ai commi 8-bis e 8-ter non sono soggette alle limitazioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
   8-quinquies. Per il personale di cui ai commi 8-bis e 8-ter, assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il termine del 31 dicembre 2026, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 31 dicembre 2028 e la relativa procedura, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 5, può essere attivata anche dall'ente presso il quale il soggetto ha prestato servizio, se ricorrono gli ulteriori presupposti previsti.
   8-sexies. Per il reclutamento del personale di cui al comma 8-bis, i comuni individuati con le previste ordinanze commissariali possono chiedere che il contingente loro assegnato, in tutto in parte, sia assegnato alle rispettive regioni, che procedono, previo nulla-osta del Commissario straordinario, al relativo reclutamento e assicurano, a supporto dei comuni medesimi, il distacco della risorsa ancorché incardinata nella tecnostruttura regionale, mediante apposita convenzione.».

  2. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 4.560.000 euro per l'anno 2026 e 3.450.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 7.
(Modifiche all'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per l'accelerazione e il completamento degli interventi urgenti per la ricostruzione pubblica)

  1. All'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «sul valore aggiunto, per interventi» è inserita la seguente: «urgenti» e le parole: «eventi alluvionali di cui al medesimo articolo 20-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «eventi alluvionali di cui al medesimo articolo 20-bis. I contributi di cui al presente articolo possono essere destinati alle suindicate attività di riparazione, ripristino o ricostruzione, anche finalizzate alla riduzione del rischio idraulico o idrogeologico nei territori interessati, purché strettamente funzionali e per i quali sia verificato il nesso di causalità con i citati eventi calamitosi, e»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, il Commissario straordinario approva gli interventi urgenti di cui al comma 1, sulla base delle valutazioni di priorità che i sub-commissari territorialmente interessati formulano in relazione ai fabbisogni rappresentati dai soggetti titolari delle tipologie di interventi di cui al medesimo comma, tenendo conto della pianificazione di bacino e dei relativi aggiornamenti. L'insieme degli interventi, unitamente alla disciplina derogatoria utilizzabile e alle procedure per la richiesta, concessione ed erogazione delle risorse finanziarie, è denominato “piano speciale di ricostruzione” e può essere rimodulato, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo.»;

   c) al comma 4:

    1) al primo periodo, le parole: «i piani» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interventi», le parole: «entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,», le parole: «entro quindici giorni, anche» sono soppresse e dopo le parole: «dell'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente» sono inserite le seguenti: «e possono essere aggiornati o rimodulati, entro il termine di cui all'articolo 20-ter, comma 11, anche allo scopo di riutilizzare tempestivamente eventuali economie di stanziamento che possono maturare al termine dell'esecuzione degli interventi previsti»;

    2) al secondo periodo, le parole: «gli interventi, inseriti nei piani di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «e fermo restando il limite delle risorse finanziarie stanziate allo scopo, gli interventi, anche già approvati ai sensi del» e dopo le parole: «da realizzare con priorità» sono inserite le seguenti: «, all'uopo definendo, ove necessario, con specifiche ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, un quadro derogatorio speciale, debitamente motivato, finalizzato alla celere realizzazione degli interventi prioritari.»;

    3) al terzo periodo, le parole: «previsti nei piani» sono soppresse;

   d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 e per quelli di cui al comma 4 i soggetti attuatori individuati ai sensi dell'articolo 20-novies provvedono avvalendosi delle facoltà derogatorie e delle misure di accelerazione di cui al comma 10, nonché di quelle ulteriori contenute nei rispettivi provvedimenti di approvazione, nonché delle misure di risoluzione dei dissensi di cui al comma 11 e curano lo svolgimento delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.»;

   e) al comma 6:

    1) al primo periodo, le parole: «, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 5 e verificata la congruità economica dei progetti medesimi, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «con una o più ordinanze ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, disciplina le modalità per concedere i contributi di cui al comma 1 ed erogare le risorse ai soggetti attuatori degli interventi di cui all'articolo 20-novies, comma 2-bis, mediante un acconto, stati di avanzamento e un saldo finale, sulla base di quanto previsto nei provvedimenti di approvazione degli interventi di cui trattasi, anche prevedendo forme di autocertificazione. L'erogazione delle risorse avviene a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4. Qualora all'adozione del provvedimento di concessione e alla successiva erogazione delle risorse sia previsto che provveda il presidente della regione territorialmente interessata, nella qualità di sub-commissario, le risorse finanziarie relative sono trasferite dal Commissario straordinario alla pertinente contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4-bis, ai sensi di quanto previsto dal medesimo comma»;

    2) al terzo periodo le parole: «I piani di cui al comma 2, lettera c), del» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interventi di cui al» e le parole: «possono essere predisposti e approvati anche per stralci che,» sono soppresse;

    3) al quarto periodo, le parole: «i piani stralcio sono predisposti e» sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi sono»;

    4) all'ultimo periodo, le parole: «i piani stralcio» sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi» e le parole: «adozione del decreto di concessione del contributo e dell'eventuale erogazione dell'anticipazione» sono sostituite dalle seguenti: «concessione dei contributi ed erogazione delle risorse finanziarie»;

   f) il comma 8 è abrogato;

   g) al comma 9, dopo le parole: «dissesti idrogeologici di cui al comma 2,» le parole: «lettera c),» sono soppresse e dopo le parole: «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» sono inserite le seguenti: «in forma automatica, mediante interoperabilità delle rispettive piattaforme»;

   h) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma i termini previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies, 17-bis e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono essere ridotti fino alla metà.»;

   i) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

   «10-bis. Per l'attuazione degli interventi rientranti nelle tipologie previste dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti attuatori di cui all'articolo 20-novies possono provvedere ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 15, nei limiti di importo specificati al comma 2 del medesimo articolo.»;

   l) al comma 11:

    1) al primo periodo, le parole: «Il Commissario straordinario, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, rilevi» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti attuatori degli interventi qualora rilevino», la parola: «territoriale», ovunque ricorre, è soppressa, dopo le parole: «senza che sia prevista dalle vigenti disposizioni una procedura di superamento del dissenso,» sono inserite le seguenti: «lo segnalano al presidente della regione territorialmente competente, nella sua qualità di sub-commissario, il quale» e le parole: «o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione» sono soppresse;

    2) al secondo periodo, le parole: «o, ove nominata, l'Autorità politica delegata per la ricostruzione» sono soppresse;

   m) il comma 12 è abrogato;

   n) al comma 13, le parole: «straordinari per il dissesto idrogeologico» sono sostituite dalle seguenti: «di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,»;

   o) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi urgenti per la ricostruzione pubblica».

Articolo 8.
(Modifiche all'articolo 20-novies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 relative all'attività dei soggetti attuatori degli interventi per la ricostruzione pubblica)

  1. All'articolo 20-novies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «Per gli interventi» è inserita la seguente: «urgenti», dopo le parole: «articolo 20-octies,» sono inserite le seguenti: «commi 2 e 4,» e dopo le parole: «i soggetti attuatori» sono inserite le seguenti: «individuati, di norma, nell'ente ordinariamente titolare dell'opera o competente,»;

   b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con i provvedimenti di cui al comma 2-bis, qualora il soggetto attuatore sia individuato in un ente locale o una struttura regionale, una quota fino allo 0,5 per cento dell'ammontare del contributo concesso ai sensi dell'articolo 20-octies può essere destinata al rafforzamento della capacità operativa dell'ente locale o della struttura regionale medesimi finalizzata a velocizzare l'attuazione dell'intervento mediante il finanziamento di funzioni tecniche di supporto.»;

   c) al comma 2-bis, alinea, dopo le parole: «degli interventi» è inserita la seguente: «urgenti»;

   d) al comma 2-ter, dopo le parole: «definite in specifiche convenzioni» sono inserite le seguenti: «, ovvero in atti aggiuntivi alle convenzioni eventualmente già sottoscritte ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, ove risulti necessario aggiornare le convenzioni in essere all'evoluzione del processo di ricostruzione e allinearle alle effettive esigenze, entro il limite delle risorse all'uopo disponibili a legislazione vigente»;

   e) al comma 3:

    1) al primo periodo, la parola: «piani» è sostituita dalla seguente: «provvedimenti» e le parole: «articolo 20-octies, comma 2, lettera e),» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 20-octies, comma 2,»;

    2) al secondo periodo, la parola: «piani» è sostituita dalla seguente: «provvedimenti» e le parole: «articolo 20-octies, comma 2, lettera e),» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 20-octies, comma 2,»;

   f) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3.1 Per gli appalti di cui al comma 3 relativi agli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale e di quelli rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali, la selezione degli operatori economici da parte della società ANAS S.p.a. può avvenire anche nell'ambito degli accordi quadro di cui all'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 conclusi dalla società ANAS S.p.a. e ancora efficaci alla data dell'affidamento.»;

   g) al comma 3-bis:

    1) al primo periodo, le parole: «nel piano di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e),» sono sostituite dalle seguenti: «nei provvedimenti di cui all'articolo 20-octies, comma 2,», le parole: «ai sensi del medesimo articolo 20-octies, comma 2, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «in data 23 dicembre 2024» e le parole: «nel limite massimo di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 255 milioni di euro, comprensivi di IVA»;

    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Eventuali atti aggiuntivi alla convenzione quadro, comunque entro il limite delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, disciplinano la definizione degli ulteriori interventi affidati alla società RFI S.p.A., dei relativi oneri finanziari e delle modalità di rendicontazione e monitoraggio nonché degli eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali della società RFI S.p.A., dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Degli interventi di cui al presente comma è data evidenza nei contratti di programma stipulati tra la società RFI S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

   h) al comma 6, le parole: «e senza oneri per le prestazioni rese» sono soppresse e le parole: «a legislazione vigente per le attività di progettazione della citata Struttura» sono sostituite dalle seguenti: «per le convenzioni di funzionamento di cui all'articolo 20-ter, comma 8,»;

   i) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Soggetti attuatori degli interventi urgenti per la ricostruzione pubblica».

Articolo 9.
(Programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e per il sostegno del lavoro in agricoltura)

  1. Al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo l'articolo 20-novies sono inseriti i seguenti:

   «Art. 20-novies.1. – (Programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico)1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Commissario straordinario da formulare entro il termine di cui all'articolo 20-ter, comma 1-bis, sentita la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 20-quater, si provvede all'individuazione delle risorse finanziarie di cui al comma 4 da assegnare in misura percentuale per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico tra le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Per la definizione della proposta di cui al primo periodo, il Commissario si avvale delle autorità di bacino distrettuali e delle regioni interessate, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 20-ter, comma 8, tenendo conto delle valutazioni di rischio elaborate sulla base delle pianificazioni di bacino disponibili e di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2017. Il decreto di cui al primo periodo è comunicato, ai fini di quanto previsto dal comma 2, ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
   2. Ciascuno dei presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, formula al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione, entro il 30 ottobre 2026 ed entro il 30 ottobre 2032, una proposta degli interventi da attuare nei successivi sei anni in relazione ai territori di cui all'articolo 20-bis di rispettiva competenza, nei limiti delle risorse disponibili per effetto del riparto di cui al comma 1, nonché tenuto conto di una valutazione di priorità e dell'evoluzione e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
   3. Entro sessanta giorni dalla formulazione della proposta ai sensi del comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta congiunta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, ove nominata, si provvede all'approvazione, per stralci della durata di sei anni, di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori di cui all'articolo 20-bis, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 4 e tenendo conto dell'evoluzione e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e di quanto stabilito dal presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 69 del richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006.
   4. Nelle more di una riforma organica della disciplina in materia di mitigazione dei rischi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo e della ricognizione delle risorse a tali scopi previste a legislazione vigente, alla cui attuazione potrà provvedersi anche estendendo la destinazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, eventualmente integrato con le suddette risorse, al finanziamento dei relativi interventi di mitigazione, una quota del medesimo fondo, pari complessivamente a 1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038, è destinata, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 645 e 646, della medesima legge, all'attuazione del programma straordinario di cui al comma 3. Nei decreti di cui al comma 3 sono individuati i cronoprogrammi degli interventi e sono regolate le relative modalità di monitoraggio e di esecuzione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20-octies, comma 10, nonché le modalità per l'eventuale rimodulazione in corso d'opera degli interventi approvati, anche al fine di ottimizzare l'impiego delle relative risorse finanziarie.
   5. All'attuazione degli interventi contenuti negli stralci pluriennali di cui al comma 3 provvedono, nei rispettivi ambiti territoriali, i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014. Per le finalità di cui al primo periodo, le risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 1 sono trasferite nelle contabilità speciali intestate ai commissari di governo territorialmente competenti.
   6. Stanti le condizioni di particolare urgenza derivanti dall'impatto che gli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis hanno avuto nei territori interessati, allo scopo di assicurare l'opportuno coordinamento, su base territoriale, e accelerare l'azione di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, su proposta dei presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014 possono essere individuati ed attuati con le procedure e modalità di cui al comma 3 e all'articolo 20-octies, comma 10, anche interventi già finanziati a valere su altre fonti di finanziamento, purché coerenti con le finalità del programma, previa intesa con i Ministeri competenti.
   Art. 20-novies.2. – (Misure per il consolidamento della capacità operativa territoriale necessaria per l'implementazione del programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico)1. Allo scopo di garantire la continuità della capacità operativa necessaria per l'implementazione del programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico di cui all'articolo 20-novies.1, le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana possono individuare, nell'ambito della propria struttura e secondo il proprio ordinamento, articolazioni organizzative finalizzate a supportare l'esercizio delle funzioni dei rispettivi presidenti, nella qualità di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, costituite da personale già in servizio, a tempo determinato o indeterminato, presso l'ente o le sue agenzie, anche nell'ambito delle strutture eventualmente costituite a supporto:

   a) dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

   b) dei Commissari per la ricostruzione dei sismi 2012 e 2016;

   c) dei presidenti delle regioni nominati commissari delegati a seguito di emergenze di protezione civile con i provvedimenti di cui all'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

   2. Fermi restando, per l'eventuale personale a tempo determinato già in servizio di cui al comma 1, lettere a), b) e c), gli attuali termini di scadenza dei contratti in essere e, comunque, nel rispetto del termine massimo di durata dei contratti a tempo determinato, previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per il personale a tempo determinato di cui al presente articolo, il termine del 31 dicembre 2026, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato fino al 31 dicembre 2028, fermo restando il possesso dei requisiti ivi previsti per l'accesso alla procedura di reclutamento. Al personale in servizio nelle articolazioni organizzative di cui al comma 1, fermo restando il trattamento economico fondamentale e accessorio a carico delle amministrazioni e delle strutture di provenienza, possono essere riconosciuti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:

   a) quanto al personale non dirigenziale il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite;

   b) quanto ai titolari di incarichi dirigenziali e di elevata qualificazione, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale dell'area e del comparto di appartenenza per il periodo di impiego, una indennità mensile non superiore al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.

   3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038, che viene ripartita tra le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana nella medesima misura percentuale individuata ai sensi dell'articolo 20-novies.1, comma 1. Alla disciplina delle modalità di assegnazione e trasferimento alle tre regioni delle risorse di cui al presente comma si provvede con i provvedimenti di cui all'articolo 20-novies.1, comma 3.
   4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

  2. All'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applicano ai datori di lavoro agricoli di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, e all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano qualificati come medie e grandi imprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE, operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. A tal fine, l'INPS in sede di tariffazione della contribuzione dovuta in relazione alle scadenze trimestrali dell'anno 2025, riconosce sull'estratto conto aziendale dei datori di lavoro come sopra individuati, un importo a credito determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo e calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta per i trimestri di competenza dell'anno 2024.».

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 30,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

   a) quanto a 27,65 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 9;

   b) quanto a 2,85 milioni di euro mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte nel 2025, sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.

Articolo 10.
(Modifiche all'articolo 20-decies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)

  1. All'articolo 20-decies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Qualora nell'ambito del territorio colpito di una delle regioni interessate, le esigenze risultino integralmente fronteggiate nell'ambito dei richiamati interventi realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, non si dà luogo all'approvazione del piano di cui al presente comma.»;

   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Il piano di cui al comma 1 può, altresì, operare una ricognizione dei provvedimenti adottati da parte dei soggetti ordinariamente competenti in conformità alle normative statali e regionali vigenti, oltre che alle disposizioni speciali e alle facoltà derogatorie previste dal presente articolo e dalle ordinanze di protezione civile allo scopo adottate ai sensi dell'articolo 25 del codice, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per l'esecuzione degli interventi di gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, già finanziati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le misure contenute nei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma sono efficaci, nei territori interessati, fino al termine di cui all'articolo 20-ter, comma 1-bis.»;

   c) dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

   «12-bis. Il Commissario straordinario, avvalendosi, in relazione a ciascun ambito regionale, del sub-commissario e del soggetto regionale costituito ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, provvede, entro il 31 agosto 2025, alla ricognizione degli ulteriori fabbisogni derivanti dall'applicazione del presente articolo agli eventi di cui all'articolo 20-bis, comma 1-bis, nonché alla ricognizione delle eventuali esigenze di rimodulazione dei piani già adottati ai sensi del medesimo comma, tenendo conto degli interventi finanziati con i provvedimenti di cui all'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, e degli eventuali risarcimenti assicurativi allo scopo intercorsi.
   12-ter. A seguito della ricognizione di cui al comma 12-bis, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, il Commissario straordinario provvede, con uno o più provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, all'approvazione di un nuovo piano relativo agli eventi di cui all'articolo 20-bis, comma 1-bis, e all'aggiornamento dei piani già adottati.
   12-quater. All'attuazione del nuovo piano e degli aggiornamenti dei piani di cui al comma 12-ter provvedono i soggetti competenti, in conformità a quanto previsto dalle normative statali e regionali vigenti, dal presente articolo e dalle ordinanze di protezione civile allo scopo adottate ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, fino al termine dello stato di emergenza relativo ai singoli eventi di cui all'articolo 20-bis.».

Capo II
MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI EFFETTI DELL'EVOLUZIONE DEL FENOMENO BRADISISMICO IN ATTO NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI

Articolo 11.
(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché in materia contrattuale per l'area dei Campi Flegrei)

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che alla data del 13 marzo 2025, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in immobili:

   a) danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei;

   b) danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 e, all'esito delle verifiche svolte, è disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

  2. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del presidente della Regione Campania, sentiti i comuni interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i soggetti di cui al comma 1.
  3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, ad eccezione dei termini concernenti il versamento degli importi dovuti a titolo di dazi doganali e in adempimento degli obblighi di versamento in materia di accise. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
  4. La sospensione di cui al comma 3 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.
  5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 non si procede al rimborso di quanto già versato.
  7. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, ad eccezione di quelli concernenti la disciplina dei dazi doganali e delle accise. Sono sospesi, altresì, per il periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, i termini degli adempimenti, salvo quelli riguardanti gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino negli immobili di cui al comma 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti immobili. Nel medesimo periodo non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi ai sensi del presente comma.
  8. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3, 4 e 5 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 10 dicembre 2025. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 3, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 3, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 10 dicembre 2025.
  9. Si applica, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
  10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025. Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, i termini di versamento delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge n. 197 del 2022, in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, sono prorogati di tre mesi. I termini degli adempimenti e dei versamenti di cui all'articolo 3-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, in scadenza nel medesimo periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, sono prorogati di tre mesi.
  11. Per le società e le imprese che, alla data del 13 marzo 2025, avevano la sede legale od operativa o unità locali negli immobili di cui al comma 1, è sospeso dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi comprese le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
  12. È, altresì, sospeso dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, aventi ad oggetto abitazioni principali, abituali e continuative, danneggiate e sgomberate per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei.

Articolo 12.
(Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025)

  1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, è istituito un Fondo sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di euro 20 milioni per l'anno 2025 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025. Il contributo di cui al primo periodo spetta, altresì, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.
  2. Al contributo di cui al comma 1 si applica l'articolo 9-novies, commi 2, 3, 4, 5 e 7, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, intendendosi il riferimento ivi operato all'evento sismico del 20 maggio 2024 come relativo agli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.
  3. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere ultimati e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione nel termine definito con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare adottato ai sensi dell'articolo 9-novies, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2024, a pena di decadenza del diritto al contributo.
  4. Il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato secondo le modalità stabilite con delibera della Giunta comunale adottata, per l'anno 2025, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I comuni procedono all'emanazione di delibere di scorrimento della graduatoria per gli anni successivi entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento delle risorse. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo sono definite dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 9-novies, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2024, che si applica anche ai contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 di cui al comma 1, intendendosi, agli effetti del presente articolo, il riferimento ivi recato all'evento sismico del 20 maggio 2024 come relativo agli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.
  5. Il comma 124 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abrogato.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rivenienti ai sensi del comma 5.

Articolo 13.
(Contributi per l'autonoma sistemazione)

  1. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) al primo periodo, le parole: «in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data del 3 luglio 2024, dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità, entro la data del 3 luglio 2024, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024 nonché, entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025»;

    2) al secondo periodo, le parole: «per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilità, alla data del 3 luglio 2024, in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024 nonché, alla data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025»;

   b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025, in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, e oltre il 31 dicembre 2026, in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025. I contributi, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.»;

   c) al comma 4, le parole: «e di euro 6.906.000 per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 6.906.000 per l'anno 2025 e di euro 2.400.000 per l'anno 2026».

Articolo 14.
(Incremento della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinata al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare)

  1. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2025. Tali risorse sono finalizzate all'incremento della quota delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1, della medesima legge n. 178 del 2020 come determinata dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 77 del 29 novembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2025 per la parte relativa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.
  2. I commi 120 e 121 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono abrogati.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rivenienti ai sensi del comma 2.

Articolo 15.
(Rendicontazione e revoca dei finanziamenti per verifiche di vulnerabilità sismica)

  1. Gli enti ammessi al finanziamento in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 41, comma 3, lettera b), numero 1), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che, a decorrere dall'anno 2018, hanno sottoscritto o sottoscrivono convenzioni di finanziamento con il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, rendicontano le relative attività ai fini dell'erogazione del finanziamento richiesto entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il mancato rispetto del citato termine perentorio comporta la revoca del finanziamento stesso. I termini per la rendicontazione delle attività indicati nelle convenzioni di finanziamento sottoscritte sono sostituiti dal termine quadrimestrale di cui al primo periodo.
  2. La revoca di cui al comma 1 non comporta la restituzione delle somme già erogate per attività di verifica di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici già realizzate.

Articolo 16.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2482 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

  All'articolo 1:

   al comma 1:

    alla lettera a), capoverso 1-bis, le parole: «di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018» sono sostituite dalle seguenti: «della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»;

    alla lettera b), numero 1), le parole: «, sono aggiunte, infine» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunte, in fine»;

   al comma 2, dopo le parole: «20-septies del» è inserita la seguente: «citato»;

   al comma 3, dopo le parole: «20-decies del» è inserita la seguente: «citato».

  All'articolo 2:

   al comma 1:

    alla lettera b), capoverso 2-ter, dopo le parole: «Il Commissario» è inserita la seguente: «straordinario»;

    alla lettera c), numero 2), dopo le parole: «del Commissario» è inserita la seguente: «straordinario»;

    alla lettera d):

     al capoverso 4-bis:

      alla lettera a), al primo periodo, le parole: «n. 165 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001, n. 165» e, al sesto periodo, le parole: «30 marzo 2001, n. 165, tra i» sono sostituite dalle seguenti: «n. 165 del 2001, a»;

      alla lettera b), dopo le parole: «del Commissario» è inserita la seguente: «straordinario» e le parole: «da definirsi» sono sostituite dalle seguenti: «, da definire»;

     dopo il capoverso 4-ter sono aggiunti i seguenti:

  «4-quater. Allo scopo di favorire l'immediata operatività della struttura di supporto riorganizzata di cui al comma 4-bis, valorizzando l'esperienza e le competenze maturate dal personale durante i rispettivi periodi di servizio, fermo restando il limite numerico di cinquanta unità di cui al comma 4 e i limiti finanziari stabiliti al comma 6 del presente articolo e all'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, resta ferma la facoltà di provvedere, in alternativa alle modalità di individuazione delle unità ivi specificate, al conferimento di incarichi retribuiti nonché degli incarichi di livello dirigenziale di cui alla lettera a) del suddetto comma 4-bis, avvalendosi delle facoltà previste dall'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero a concordare, nell'ambito delle intese con le amministrazioni interessate, il trattenimento in servizio, entro il termine temporale stabilito, di unità di personale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

  4-quinquies. Nel caso in cui gli incarichi dirigenziali di cui al comma 4-bis, lettera a), siano conferiti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a personale proveniente da amministrazioni regionali o enti locali, i soggetti incaricati, collocati in aspettativa, in comando o fuori ruolo o analogo istituto, ai fini del trattamento pensionistico restano iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. A tal fine il Commissario straordinario provvede a trasferire le risorse finanziarie corrispondenti ai contributi previdenziali, nella misura stabilita nei provvedimenti di incarico, all'ente regionale o locale di appartenenza, che procede ai relativi versamenti»;

    alla lettera e), numero 1), alla parola: «nonché» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,»;

    alla lettera f), capoverso 5-bis, dopo le parole: «delle spese documentate sostenute» sono inserite le seguenti: «per il trasferimento»;

    alla lettera g), numero 1), capoverso a), le parole: «della ricostruzione» sono sostituite dalle seguenti: «per la ricostruzione»;

    alla lettera h), numero 2), la parola: «infine» è sostituita dalle seguenti: «in fine», le parole: «sul sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet», la parola: «quelli» è sostituita dalla seguente: «quelle» e la parola: «sottoposti» è sostituita dalla seguente: «sottoposte»;

    alla lettera l), le parole: «della ricostruzione» sono sostituite dalle seguenti: «per la ricostruzione»;

    alla lettera m), dopo le parole: «al comma 11,» sono inserite le seguenti: «le parole: “è disciplinato” sono sostituite dalle seguenti: “sono disciplinati”,» e prima delle parole: «fino alla» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, il comma 2 è abrogato»;

   al comma 2, le parole: «derivanti dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1».

  All'articolo 3:

   al comma 1:

    alla lettera a):

     all'alinea, le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

     al capoverso 1-bis, le parole: «di cui al comma 1», ovunque ricorrono, sono soppresse;

     dopo il capoverso 1-bis è aggiunto il seguente:

  «1-ter. Il Commissario straordinario, nella qualità di presidente della Cabina di coordinamento, sentiti i componenti della Cabina medesima, può invitare, in ragione delle tematiche iscritte all'ordine del giorno, rappresentanti delle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti ovvero rappresentanti di enti del Terzo settore. All'attuazione di quanto previsto dal primo periodo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

    alla lettera c), capoverso 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: «anche con il concorso» sono inserite le seguenti: «degli ordini professionali tecnici, delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,».

  All'articolo 4:

   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. I fabbricati a uso abitativo ubicati nei territori delle regioni Emilia-Romagna e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024, di cui alle delibere del Consiglio dei ministri rispettivamente del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023, 25 maggio 2023, 21 settembre 2024 e 29 ottobre 2024, di cui all'articolo 20-bis, comma 2, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente decreto, se distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2025, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo, nel limite massimo di 255.000 euro per l'anno 2025 e di 510.000 euro per l'anno 2026.

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 255.000 euro per l'anno 2025 e a 510.000 euro per l'anno 2026, che costituiscono limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e disposizioni in materia di IMU».

  All'articolo 5:

   al comma 1:

    alla lettera a), numero 3), è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

   «f-quater) nei casi in cui un immobile sia risultato ripetutamente danneggiato dagli eventi di cui all'articolo 20-bis, commi 1 e 1-bis, e il contributo spettante per gli eventi di cui al suddetto comma 1 sia stato concesso, ma gli interventi non risultassero ultimati al verificarsi dei nuovi danni, disciplinare le modalità e le procedure per la concessione dell'ulteriore contributo relativo agli eventi di cui al suddetto comma 1-bis, prevedendo che il precedente procedimento sia concluso riducendo il contributo già concesso a copertura dei soli interventi eseguiti al verificarsi del nuovo danno, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e su attestazione documentata del professionista abilitato. A tal fine, nella nuova istanza di contributo il professionista abilitato deve attestare che le eventuali lavorazioni da ripetere, anche parzialmente, rispetto all'istanza precedente siano dovute a causa dell'ulteriore danneggiamento delle opere già eseguite o siano relative a interventi già autorizzati, ma non realizzati al verificarsi del nuovo danno»;

    alla lettera d), capoverso 3-sexies, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «primo e secondo comma»;

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. In attuazione dei princìpi della sostenibilità ambientale e dell'economia circolare e al fine di promuovere la gestione efficiente delle risorse naturali nell'ambito dei processi di ricostruzione, il Commissario straordinario può favorire, nei provvedimenti attuativi e nei bandi relativi alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 20-sexies del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, come modificato dal comma 1 del presente articolo, l'applicazione di misure connesse con i predetti princìpi, in coerenza con protocolli energetico-ambientali riconosciuti a livello nazionale e internazionale, fermo restando il limite delle risorse complessivamente disponibili per gli interventi di ricostruzione privata».

  All'articolo 6:

   al comma 1:

    alla lettera a), dopo le parole: «comma 8» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

    la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) al comma 3, dopo le parole: “Il comune,” sono inserite le seguenti: “ovvero, limitatamente alle imprese, il soggetto istruttore appositamente individuato nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di attività produttive e agricole con le ordinanze di cui all'articolo 20-ter, comma 8,” e dopo le parole: “trasmette al” sono inserite le seguenti: “soggetto individuato con ordinanza del”»;

    alla lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: «Il Commissario» è inserita la seguente: «straordinario»;

    alla lettera e), numero 2), le parole: «in caso venga» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso in cui sia»;

    alla lettera f), capoverso 4-bis, al primo periodo, dopo le parole: «commi 3 e 4» sono inserite le seguenti: «del presente articolo», al secondo periodo, dopo le parole: «presente comma» il segno di interpunzione «,» è soppresso e, al terzo periodo, dopo le parole: «di sub-commissari» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

    alla lettera g), numero 2), dopo le parole: «è aggiunto» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

    alla lettera h), numero 2), dopo le parole: «vigenti del proprio ente» sono inserite le seguenti: «, ai sensi del comma 5-sexies dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» e dopo le parole: «e in alternativa alla facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni,» sono inserite le seguenti: «ai sensi del comma 5-sexies dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

    alla lettera i), capoverso 8-sexies, le parole: «in tutto in parte» sono sostituite dalle seguenti: «in tutto o in parte» e le parole: «previo nulla-osta» sono sostituite dalle seguenti: «previo nulla osta»;

   al comma 2, le parole: «derivanti dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1»;

   alla rubrica, le parole: «e all'articolo 1, comma 435, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,» sono soppresse.

  All'articolo 7:

   al comma 1:

    alla lettera a), le parole: «per i quali» sono sostituite dalle seguenti: «per le quali»;

    dopo la lettera a) è inserita la seguente:

   «a-bis) al comma 1:

    1) alla lettera a), dopo le parole: “degli immobili di edilizia residenziale pubblica” sono inserite le seguenti: “, delle infrastrutture stradali” e dopo le parole: “delle infrastrutture sportive” sono inserite le seguenti: “, delle strutture ricreative, ricettive e di soggiorno temporaneo di proprietà pubblica”;

    2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ivi compresi, limitatamente agli eventi di cui al comma 1-bis dell'articolo 20-bis, i canali sia di proprietà pubblica, ancorché non iscritti fra i beni demaniali, che di proprietà collettiva, ai sensi di quanto previsto dalla legge 20 novembre 2017, n. 168, connessi direttamente, o attraverso appositi manufatti, con i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico regionale o con le strutture del servizio idrico integrato, cui si provvede nell'ambito della programmazione delle risorse finanziarie allo scopo disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65”;

    3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   “d-bis) delle infrastrutture ferroviarie nei limiti delle risorse finanziarie indicate all'articolo 20-novies, comma 3-bis”»;

    alla lettera c):

     al numero 1), le parole: «i piani» sono sostituite dalle seguenti: «I piani» e le parole: «presente decreto,”, le parole» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto,” e le parole»;

     al numero 2), dopo la parola: «prioritari» il segno di interpunzione «.» è soppresso;

    alla lettera l), numero 1), dopo le parole: «degli interventi» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

  All'articolo 8:

   al comma 1:

    la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: “o agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali” sono inserite le seguenti: “nonché, relativamente ai canali di cui all'articolo 20-octies, comma 1, lettera b), in qualità di soggetti attuatori, ai rispettivi enti gestori” e dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: “Qualora, per delega regionale recepita con ordinanza commissariale, in conformità a quanto previsto dal primo periodo, il soggetto attuatore di un intervento urgente sia individuato in un consorzio di bonifica, quest'ultimo provvede all'esecuzione dell'intervento ai sensi della normativa vigente nel rispettivo ambito territoriale regionale, salva espressa e motivata deroga da disporre con la medesima ordinanza commissariale. A tal fine il Commissario straordinario e la regione territorialmente competente definiscono, d'intesa, le relative modalità di rendicontazione. Con i provvedimenti di cui al comma 2-bis, qualora il soggetto attuatore sia individuato in un ente locale o una struttura regionale, una quota fino allo 0,5 per cento dell'ammontare del contributo concesso ai sensi dell'articolo 20-octies può essere destinata al rafforzamento della capacità operativa dell'ente locale o della struttura regionale medesimi, finalizzata a velocizzare l'attuazione dell'intervento mediante il finanziamento di funzioni tecniche di supporto”»;

    alla lettera f), capoverso 3.1, le parole: «di quelli» sono sostituite dalle seguenti: «di quelle» e le parole: «codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023» sono sostituite dalle seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,»;

    alla lettera g), numero 2), le parole: «e Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «e il Ministero»;

    alla lettera h), dopo le parole: «comma 8» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

  All'articolo 9:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «Al decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «Nel capo I-quater del decreto-legge» e le parole: «dopo l'articolo 20-novies sono inseriti» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 20-decies sono premessi»;

    al capoverso Art. 20-novies.1:

     al comma 1, al primo periodo, le parole: «di cui al comma 4 da assegnare» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4 del presente articolo da ripartire» e, al secondo periodo, dopo le parole: «il Commissario» è inserita la seguente: «straordinario»;

     al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 10 del» è inserita la seguente: «citato»;

     al comma 3, le parole: «sulla proposta congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta» e dopo le parole: «comma 4» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

     al comma 4, dopo le parole: «medesima legge» sono inserite le seguenti: «n. 207 del 2024»;

     al comma 5, dopo le parole: «all'articolo 10 del» è inserita la seguente: «citato» e la parola: «governo» è sostituita dalla seguente: «Governo»;

     al comma 6, dopo le parole: «all'articolo 10 del» è inserita la seguente: «citato» e dopo le parole: «comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

    al capoverso Art. 20-novies.2:

     al comma 1, alinea, le parole: «degli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «di interventi»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Le articolazioni organizzative di cui al comma 1 possono altresì avvalersi, previo protocollo d'intesa, a titolo gratuito, del supporto tecnico-scientifico delle università e dei centri di ricerca del territorio»;

     al comma 2:

      alla lettera a), la parola: «pro-capite» è sostituita dalle seguenti: «pro capite»;

      alla lettera b), le parole: «2001, alla» sono sostituite dalle seguenti: «2001 e alla»;

     al comma 3, la parola: «provvedimenti» è sostituita dalla seguente: «decreti»;

     alla rubrica, le parole: «degli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «di interventi»;

   al comma 2, capoverso 1-bis, le parole: «Raccomandazione 2003/361/CE» sono sostituite dalle seguenti: «raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003», le parole: «l'INPS» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),» e dopo le parole: «sopra individuati» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

   al comma 3, lettera b), le parole: «2025, sullo stato» sono sostituite dalle seguenti: «2025 nello stato»;

   alla rubrica, le parole: «degli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «di interventi» e le parole: «e per il sostegno» sono sostituite dalle seguenti: «e disposizioni per il sostegno».

  All'articolo 10:

   al comma 1:

    alla lettera a), la parola: «infine» è sostituita dalle seguenti: «in fine» e dopo la parola: «interessate» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

    alla lettera c), capoverso 12-bis, le parole: «adottati ai sensi del medesimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «adottati per gli eventi di cui al medesimo comma», dopo le parole: «n. 1 del 2018» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «allo scopo intercorsi» sono sostituite dalle seguenti: «allo scopo riconosciuti».

  Nel capo I, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

  «Art. 10-bis. – (Disposizioni urgenti in materia di procedimenti amministrativi) – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2025, i soggetti che al momento degli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dai predetti eventi sono riammessi nei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, avviati d'ufficio o su istanza di parte, comunque denominati, pendenti al sopraggiungere dei medesimi eventi. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nei procedimenti, comunque denominati, finalizzati all'erogazione di risorse pubbliche nonché in tutte le ipotesi in cui dalla riapertura dei termini possa derivare un pregiudizio a soggetti pubblici o privati.

  2. Nei casi di cui al comma 1 sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. Dalla disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  All'articolo 11:

   al comma 1, alinea, dopo le parole: «13 marzo 2025» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

   al comma 8, primo periodo, le parole: «commi 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4» e dopo le parole: «dall'articolo 29 del» è inserita la seguente: «citato».

  All'articolo 12:

   al comma 1, le parole: «sullo stato di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «nello stato di previsione» e dopo le parole: «2026 e 2027» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   al comma 3, dopo le parole: «comma 8, del» è inserita la seguente: «citato»;

   al comma 4, le parole: «sono definite» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti» e dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

   al comma 6, dopo le parole: «del comma 5» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo».

  All'articolo 13:

   al comma 1, lettera c), le parole: «“di euro» sono sostituite dalle seguenti: «“, di euro».

  Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 13-bis.(Proroga dei contratti del personale assunto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 140 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 2023) – 1. È autorizzata la spesa di euro 529.598 per l'anno 2026 per la proroga, fino al 31 dicembre 2026, della durata dei contratti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, la cui scadenza è compresa tra il 31 dicembre 2025 e il 17 dicembre 2026. Ai relativi oneri, pari a euro 529.598 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Art. 13-ter. – (Ulteriori misure per gli edifici pubblici e le infrastrutture nell'area dei Campi Flegrei) – 1. All'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nelle more dell'approvazione dei nuovi programmi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario è autorizzato a dare avvio all'attuazione degli interventi previsti dai predetti programmi e dichiarati, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del medesimo Commissario d'intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, come interventi indifferibili ai fini dell'attuazione della pianificazione di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei. Gli interventi dichiarati indifferibili ai sensi del precedente periodo sono dotati di CUP e di un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato”».

  All'articolo 14:

   al comma 1, le parole: «numero 1» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1)», dopo le parole: «n. 178 del 2020» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «aprile 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   al comma 3, dopo le parole: «del comma 2» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo».

  Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 15-bis.(Ulteriori misure per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2009) – 1. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: “dei borghi abruzzesi e del comune dell'Aquila” sono sostituite dalle seguenti: “dei comuni abruzzesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”.

  2. All'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: “la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e” sono inserite le seguenti: “delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o qualora tale interesse sia presunto ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del suddetto codice, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi del medesimo articolo 12, purché utilizzati per le esigenze di culto,”.

  Art. 15-ter. – (Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne) – 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole: “Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati” sono inserite le seguenti: “, il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”.

  2. Per la partecipazione alla Cabina di regia di cui all'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 124 del 2023, come modificato dal comma 1 del presente articolo, al Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».

  Alla rubrica del capo II sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per la protezione civile e per la ricostruzione».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Modifiche all'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Estensione dell'ambito di applicazione agli eventi verificatisi nel territorio della regione Emilia-Romagna nei mesi di settembre e ottobre 2024)

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

   «2-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli da 20-ter a 20-duodecies si applicano altresì alle attività di ricostruzione negli stessi territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi sismici del 18 settembre 2023 per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 2023, e del 17 settembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2024.».
*1.1. Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
*1.2. Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui all'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è incrementato, per il 2025, di 200 milioni di euro.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
1.5. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le misure per la ricostruzione privata devono tener conto della normativa cogente relativa al Regolamento (UE) n. 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura, il quale deve orientare ogni intervento normativo in coerenza con la pianificazione paesaggistica nazionale e regionale da completare entro il 1° settembre 2026.
1.11. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

ART. 2.
(Modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per l'aggiornamento e l'efficientamento delle funzioni commissariali)

  Al comma 1, lettera h), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

  1-bis) al quarto periodo, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,» sono inserite le seguenti: «delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,».

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
2.1. Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 1, lettera h), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

  1-bis) al quarto periodo, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,» sono inserite le seguenti: «delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,».
2.2. Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di garantire l'efficacia e la tempestività degli interventi, il Commissario straordinario esercita un potere di indirizzo e coordinamento vincolante nei confronti dei sub-commissari regionali e degli enti coinvolti nella Cabina di coordinamento, con facoltà di adottare direttive operative per superare eventuali conflitti di competenza o inerzia nell'attuazione delle misure. I protocolli d'intesa e gli accordi di cui al presente articolo devono essere sottoscritti entro il termine di 30 giorni dalla proposta del Commissario, decorso il quale quest'ultimo può procedere comunque in via sostitutiva.».
2.3. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) dopo il comma 11, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

   «11-bis. Tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di esperti e consulenti, alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere e alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono pubblicati e aggiornati nel sito internet istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione “Amministrazione trasparente”, e sono soggetti alla disciplina stabilita dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
   11-ter. Al fine di favorire il regolare e puntuale svolgimento del processo di ricostruzione assicurando la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, anche nell'ottica della partecipazione delle comunità colpite dall'evento calamitoso, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, tutti gli atti di cui al comma precedente sono altresì pubblicati, anche tramite collegamento informatico con la sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale del Commissario straordinario, all'interno della Piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza ulteriori richieste di dati, liberamente accessibile e consultabile, che costituisce punto di accesso unico per i dati corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A tal fine ANAC è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la citata sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 11-bis si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella citata Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la suddetta sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale del Commissario straordinario.».
2.4. Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) dopo il comma 11, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

   «11-bis. Tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di esperti e consulenti, alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere e alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono pubblicati e aggiornati nel sito internet istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione “Amministrazione trasparente”, e sono soggetti alla disciplina stabilita dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
   11-ter. Al fine di favorire il regolare e puntuale svolgimento del processo di ricostruzione assicurando la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, anche nell'ottica della partecipazione delle comunità colpite dall'evento calamitoso, nonché allo scopo di favorire e semplificare l'attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, tutti gli atti di cui al comma precedente sono altresì pubblicati, anche tramite collegamento informatico con la sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale del Commissario straordinario, all'interno della Piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza ulteriori richieste di dati, liberamente accessibile e consultabile, che costituisce punto di accesso unico per i dati corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A tal fine ANAC è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la citata sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 11-bis si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella citata Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la suddetta sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale del Commissario straordinario.».
2.5. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per i danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'articolo 1, è riconosciuto, nel limite massimo di 80 milioni di euro, un contributo forfettario da definire con apposito provvedimento del Commissario Straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 80 milioni di euro, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
2.6. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 3.
(Modifiche all'articolo 20-quater del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per favorire la partecipazione dei cittadini al processo di ricostruzione)

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La Cabina di coordinamento è altresì integrata da una rappresentanza del Terzo Settore per ogni Regione interessata.
3.1. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 3 lettera b), dopo le parole: «nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
*3.2. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
*3.3. Simiani, Curti.

ART. 4.
(Modifiche all'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e disposizioni in materia di IMU)

  Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: e le modalità di dichiarazione alle amministrazioni competenti della distruzione o dello sgombero parziale o totale del fabbricato.
4.1. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 5.
(Modifiche all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata)

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3-bis, dopo le parole: e delle relative pertinenze aggiungere le seguenti: e dei terreni interessati da fenomeni franosi;.

  Conseguentemente, al medesimo comma,

   alla medesima lettera:

    al numero 2), dopo il capoverso 3-bis, aggiungere i seguenti:

    3-ter) interventi di ripristino dei terreni interessati da fenomeni franosi che presentano danni lievi;

    3-quater) interventi di ripristino dei terreni interessati da fenomeni franosi che presentano danni gravi;

   dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) alla lettera b) dopo le parole: «o ripristino degli edifici danneggiati» sono inserite le seguenti: «e dei terreni interessati da fenomeni franosi»;

   alla lettera c), numero 2), capoverso i-quater), dopo le parole: per il ripristino della fruibilità degli edifici residenziali e produttivi, e delle relative pertinenze aggiungere le seguenti: e dei terreni interessati da fenomeni franosi,.
*5.1. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
*5.2. Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

   «b-bis) spese funzionali al recupero e riuso degli edifici esistenti, per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato o nei comuni limitrofi, nelle ipotesi in cui tale immobile sia danneggiato in modo grave o reiterato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo, al fine di promuovere il recupero di aree già urbanizzate e la rigenerazione del patrimonio edilizio potenzialmente degradato».
**5.3. Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
**5.4. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:

   i-quinquies) danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

   i-sexies) danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto;

   i-septies) danni alle produzioni agricole che non hanno ottenuto concessioni o che hanno avuto indennizzi parziali ai sensi dell'articolo 12.
5.5. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

   i-quinquies) danni alle produzioni agricole che non hanno ottenuto concessioni, o che hanno avuto indennizzi parziali ai sensi dell'articolo 12.
5.6. Caramiello, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3.1. Il contributo per la delocalizzazione è riconosciuto anche per gli immobili soggetti a danneggiamenti reiterati nel tempo. È altresì consentita la delocalizzazione in Comuni limitrofi, qualora non risultino disponibili soluzioni idonee nel territorio di origine».
5.7. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) al comma 3-bis, lettera b):

    1) dopo le parole: «all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato» sono inserite le seguenti: «o nei comuni limitrofi»;

    2) sono aggiunte, in fine, le parole: «oppure qualora il danno all'immobile sia stato reiterato».
*5.8. Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
*5.9. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
*5.10. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

   «3-bis.1. Tra i beneficiari dei contributi per la ricostruzione privata sono inclusi anche i proprietari di terreni interessati da fenomeni franosi connessi agli eventi alluvionali».
5.11. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) al comma 3-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «È fatta salva la possibilità per i Comuni di valutare il recupero o mantenimento del patrimonio edilizio esistente, per funzioni di pubblica utilità, in alternativa alla demolizione. Per le finalità di cui al presente articolo il Commissario con ordinanza dispone affinché la mappatura degli immobili da delocalizzare sia effettuata con il coinvolgimento degli Enti locali».
*5.12. Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
*5.13. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

  3-septies. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 ovvero per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 recante la «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 17 settembre 2024 nel territorio delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024, e per i medesimi soggetti di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 29 ottobre 2024 che abbiano subito danni, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, e del settembre-ottobre 2024, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi atmosferici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
**5.14. Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
**5.15. Del Barba.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

   d-bis) al comma 6-ter, le parole: «nel limite di spesa di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «a valere su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;

   d-ter) al comma 6-quater:

    1) al primo periodo, le parole: «nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 5.000 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori 2.500 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo complessivo massimo di 15.000 euro»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede prioritariamente nei limiti dell'importo di 700 milioni previsti per il credito d'imposta e nei limiti comunque disponibili delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies».
5.16. Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

   d-bis) al comma 6-ter, le parole: «a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «a valere su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;

   d-ter) al comma 6-quater:

    1) al primo periodo, le parole: «nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 5.000 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori 2.500 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo complessivo massimo di 15.000 euro»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede prioritariamente nei limiti dell'importo di 700 milioni previsti per il credito d'imposta e nei limiti comunque disponibili delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies».
5.17. Del Barba.

ART. 6.
(Modifiche all'articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nonché ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure della ricostruzione privata e per la velocizzazione degli interventi mediante il rafforzamento temporaneo della capacità operativa delle amministrazioni territoriali interessate)

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «con le ordinanze di cui all'articolo 20-ter, comma 8» inserire le seguenti: , le parole «unitamente alla richiesta del titolo abitativo» sono sostituite dalle seguenti; «unitamente agli estremi della richiesta del titolo abilitativo inoltrata all'ufficio competente».

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire le parole: e, dopo le parole: «necessaria per il rilascio del titolo edilizio», sono inserite le seguenti: «, ove previsto dalla normativa vigente per la tipologia di interventi» con le seguenti: e le parole: «oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio, ove previsto dalla normativa vigente per la tipologia di interventi» sono soppresse.
6.1. Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 1, lettera d), capoverso comma 3-bis, aggiungere, in fine, le parole: , ivi compresa la fase di verifica e attestazione dello stato legittimo degli immobili interessati dai danni.
6.2. Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi agli eventi atmosferici di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 20-ter verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi.».
6.3. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente numero:

    2-bis) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter è autorizzato a riconoscere, con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e sino al 31 dicembre 2026, alle unità lavorative a tempo indeterminato, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili e nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri previsti dalla presente disposizione si provvede a valere sulle risorse già assegnate e rese disponibili, ai sensi del presente comma, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4».
*6.6. Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
*6.7. Del Barba.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente numero:

  2-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di favorire la continuità nello svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies, gli enti locali di cui al primo periodo sono autorizzati a prorogare il contratto di lavoro delle unità di personale già assunte a tempo determinato alla data del 7 maggio 2025 nell'ambito del contingente ripartito a loro favore, fino al 31 dicembre 2027, in deroga alle disposizioni vigenti, e ad assumere a tempo determinato, per la durata massima di 24 mesi, le unità di personale residue previste nel medesimo contingente».

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera i), capoverso 8-ter, primo periodo, sostituire le parole: fino a un massimo di venticinque unità, di cui un dirigente, sedici funzionari e otto istruttori con le seguenti: fino a un massimo di cento unità, di cui quattro dirigenti, sessantaquattro funzionari e trentadue istruttori.
**6.4. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
**6.5. Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

   8-septies. Per lo svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies e tenuto conto del perdurare dell'impatto degli eventi e delle attività e procedimenti facenti capo agli enti, le regioni e gli enti locali sono autorizzati, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere a tempo indeterminato fino ad un massimo del 40 per cento del numero delle unità di personale, con arrotondamento all'unità superiore, che per ciascuna area contrattuale sono state ripartite a favore degli enti ai sensi del comma 8-bis, nel rispetto dei valori soglia di spesa previsti dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Dette facoltà assunzionali possono essere trasferite dal comune alla unione di comuni di cui fa parte.
6.8. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

   8-septies. Per lo svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies gli enti, le regioni e gli enti locali sono autorizzati, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere a tempo indeterminato, fino ad un massimo del 40 per cento del numero delle unità di personale, con arrotondamento all'unità superiore, che per ciascuna area contrattuale sono state ripartite a favore degli enti ai sensi del comma 8-bis. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6.10. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

   8-septies. Per lo svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies e tenuto conto del perdurare dell'impatto degli eventi e delle attività e procedimenti facenti capo agli enti, le regioni e gli enti locali sono autorizzati, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere a tempo indeterminato, fino ad un massimo del 40 per cento del numero delle unità di personale, con arrotondamento all'unità superiore, che per ciascuna area contrattuale sono state ripartite a favore degli enti ai sensi del comma 8-bis.
6.9. Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli enti locali compresi nei territori della regione Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo ai medesimi enti locali, sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla data di effettiva assunzione e comunque sino al 31 dicembre 2027, fino a un massimo complessivo di 30 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, per il potenziamento della capacità amministrativa degli enti interessati ai fini delle attività di ricostruzione post calamità. La ripartizione del personale delle unità di cui al precedente periodo tra gli enti locali interessati è operata dal Presidente della regione Marche d'intesa con gli enti locali interessati. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi o derivanti dalle procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze degli enti locali interessati. Qualora nelle graduatorie vigenti non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto e in alternativa alla facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, gli enti locali possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli e previo colloquio, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 880.000 euro per l'anno 2025 e 1.340.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
6.11. Curti, Simiani, Evi, Ferrari.

ART. 7.
(Modifiche all'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per l'accelerazione e il completamento degli interventi urgenti per la ricostruzione pubblica)

  Al comma 1, lettera a-bis), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) alla lettera a), le parole da: «edifici municipali» fino a: «del medesimo codice,» sono sostituite dalle seguenti: «edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica nonché delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti»;

  Conseguentemente, alla medesima lettera:

   dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) alla lettera c), dopo le parole: «e delle biblioteche», sono inserite le seguenti: «di proprietà di privati»;

   al numero 3), capoverso lettera d-bis), sopprimere le parole: nei limiti delle risorse finanziarie indicate all'articolo 20-novies, comma 3-bis.
7.1. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera a-bis), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

   «a-bis) di un piano speciale per l'individuazione dei ponti interferenti con i deflussi di piena, che preveda interventi per il loro rifacimento o adattamento e il relativo finanziamento sulla base delle risorse disponibili.»;
7.2. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire il numero 3) con il seguente:

    3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

   «d-bis) delle infrastrutture ferroviarie nei limiti delle risorse finanziarie indicate all'articolo 20-novies, comma 3-bis;

   d-ter) delle opere di difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide adiacenti;

   d-quater) delle soluzioni «nature based» per la mitigazione del rischio idraulico (alluvioni) che prevedono, per esempio, la riconnessione dei fiumi con le piane alluvionali, stabilire bypass per le piene, allargamento e creazione di nuove fasce tampone, ripristino e conservazione e creazione di nuove aree umide, riforestazione e conservazione delle foreste, pavimentazioni permeabili;

   d-quinquies) della difesa e del consolidamento dei versanti, dei costoni rocciosi e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e gli altri fenomeni di dissesto;

   d-sexies) della protezione delle coste e degli abitati dall'ingressione e dall'erosione delle acque marine e il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunali e della linea di costa;

   d-septies) della gestione del rischio e del rischio residuo anche mediante monitoraggio del dissesto e interventi non strutturali funzionali ad abbattere il danno atteso, previo parere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   d-octies) della demolizione delle opere abusive giacenti in alveo, anche in danno;

   d-novies) degli interventi integrati in grado di garantire, attraverso interventi strutturali e non strutturali, contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, comprese le cosiddette «infrastrutture verdi», quando siano ad esse assegnati prevalenti obiettivi di contrasto del dissesto idrogeologico e della difesa del suolo».

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al comma 2, sono ammissibili al finanziamento le attività di progettazione, anche non definitiva, i lavori di mantenimento o di ripristino della funzionalità delle infrastrutture esistenti nell'area di intervento esclusivamente nei casi in cui la necessità di mantenimento o ripristino sia determinata dagli interventi medesimi, nonché i lavori complementari necessari per rendere l'opera di mitigazione del rischio efficace e fruibile.
   2-ter. Per le finalità di cui ai precedenti commi, si provvede nell'ambito della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.»
7.3. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Il Commissario straordinario include nel piano speciale di ricostruzione di cui al comma 2, anche gli interventi che, pur non strettamente legati alla ricostruzione di quanto preesistente, possono garantire sviluppo sul lungo periodo e assicurare l'attrattività dei territori colpiti dalla calamità, prevedendo a tal fine anche la realizzazione di centri di aggregazione sociale».
*7.10. Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
*7.11. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole «, fermo restando il rispetto del principio di unicità dell'invio previsto dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36» sono sostituite dalle seguenti: «e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto del principio dell'unicità dell'invio del dato di cui all'articolo 19 del medesimo decreto legislativo.».
**7.4. Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
**7.5. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

   h) al comma 10, primo periodo, le parole da: «, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore» a: «di cui al comma 1 del presente articolo,» sono soppresse, dopo le parole: «eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma i termini previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies, 17-bis e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono essere ridotti fino alla metà.».
*7.6. Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
*7.7. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per la realizzazione degli interventi connessi alla ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici di cui al presente articolo, ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, deve tenere conto dell'indicatore «carbon footprint» utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tali interventi anche in relazione ad eventuali variazioni d'uso del suolo.
7.8. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

ART. 8.
(Modifiche all'articolo 20-novies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 relative all'attività dei soggetti attuatori degli interventi per la ricostruzione pubblica)

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , ovvero il finanziamento di assunzioni a tempo determinato di unità di personale con professionalità di tipo tecnico, in deroga ai vincoli assunzionali vigenti.
*8.1. Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
*8.2. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

ART. 9.
(Programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e disposizioni per il sostegno del lavoro in agricoltura)

  Al comma 1, capoverso Art. 20-novies.1., comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sentita con la seguente: sentite.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 20-quater aggiungere le seguenti: e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative ritenute utili alla tutela degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.
9.1. Del Barba.

  Al comma 1, capoverso Art. 20-novies.1., dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nell'ambito degli interventi del Programma straordinario di cui al presente articolo, possono essere previste misure urgenti per la prevenzione e la mitigazione degli effetti della siccità nei territori colpiti da eventi climatici estremi, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture per il recupero e lo stoccaggio delle acque meteoriche a fini agricoli, nonché il sostegno alla resilienza delle imprese agricole danneggiate.
9.2. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Fede.

  Al comma 1, capoverso Art. 20-novies.1., comma 2, dopo le parole: di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 91 del 2014, aggiungere le seguenti: sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, delle categorie produttive e delle associazioni ambientali maggiormente rappresentative,.
9.3. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso Art. 20-novies.1., comma 2, dopo le parole: di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 91 del 2014, aggiungere le seguenti: promuove il dibattito pubblico e successivamente.
9.4. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso Art. 20-novies.1., dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 5, i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, del citato decreto-legge n. 91 del 2014 possono avvalersi dei medesimi soggetti di cui all'articolo 20-ter, comma 8, sulla base di apposite convenzioni a valere sullo stanziamento di cui al comma 4.
9.5. Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

  Conseguentemente:

   dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento ai premi e contributi dovuti per il proprio personale dipendente dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole dei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024, trovano applicazione nella misura del 100 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988.;

   al comma 3:

    alinea, sostituire le parole: 30,5 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 60,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro per l'anno 2026;

    lettera a), dopo le parole: quanto a 27,65 milioni di euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2025;

    lettera b), dopo le parole: quanto a 2,85 milioni di euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2025;

   dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.6. Vaccari, Forattini, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Alle imprese agricole e zootecniche, ivi comprese le cooperative, che svolgono la propria attività dei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024, che hanno subìto danni eccezionali effettivamente verificatisi a seguito degli eventi alluvionali e frane, sono assegnati contributi nella misura del cento per cento per la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva. Le domande di contributo, corredate di documentazione attestante la situazione di dissesto dell'area o la presenza di gravi rischi di natura geomorfologica o idrogeologica che gravano sulla medesima area, sono presentate alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare le risorse. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sulle risorse del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori», di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.
9.7. Vaccari, Forattini, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 5, Allegato 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

«TOSCANA

   Interventi per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nel comune di Manciano (provincia di Grosseto);

TOSCANA

   Mitigazione del pericolo idraulico sul torrente Marinella di Travalle tra gli attraversamenti ferroviario e autostradale nel comune di Calenzano (provincia di Firenze);

TOSCANA

   Adeguamento del manufatto di sottopasso del colatore sinistro di acque basse presso la Fattoria Flori in località Il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze);

TOSCANA

   Rifacimento dei manufatti di immissione nel Fiume Bisenzio del Canale Macinante e del canale Vecchio Gavine in località il Valico nel Comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze);

TOSCANA

   Realizzazione di cassa di espansione sul Torrente Stella a valle della confluenza con il Torrente Falchereto nel comune di Quarrata (provincia di Pistoia);

TOSCANA

   Sistemazione idraulica del rio San Bartolomeo, nel comune di San Miniato (provincia di Pisa) con adeguamento strutturale degli argini nel tratto.»
9.8. Fossi, Simiani, Furfaro, Bonafè, Gianassi, Boldrini, Di Sanzo, Scotto, Quartini.

ART. 11.
(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché in materia contrattuale per l'area dei Campi Flegrei)

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: del 13 marzo 2025, avevano con le seguenti: di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma:

    lettera a):

     sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto;

     sopprimere le parole: del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025;

    lettera b):

     sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto;

     sopprimere le parole: del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025;

   b) al comma 2, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto;

   c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 31 agosto 2025 con le seguenti: 13 marzo 2026;

   d) al comma 7, primo e secondo periodo, sostituire le parole: 31 agosto 2025 con le seguenti: 13 marzo 2026;

   e) al comma 8:

    al primo periodo, sostituire le parole: in un'unica soluzione entro il 10 dicembre 2025 con le seguenti: in forma rateale entro il 31 dicembre 2026;

    al quarto periodo, sostituire le parole: 10 dicembre 2025 con le seguenti: 31 dicembre 2026;

   f) al comma 10:

    al primo periodo, sostituire le parole: 31 agosto 2025 con le seguenti: 13 marzo 2026;

    al secondo e terzo periodo, sostituire le parole: dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, sono prorogati di tre mesi con le seguenti: dal 13 marzo 2025 al 13 marzo 2026, sono prorogati di sei mesi;

   g) al comma 11:

    al primo periodo:

     sostituire le parole: alla data del 13 marzo 2025, avevano con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno;

     sostituire le parole: 31 agosto 2025 con le seguenti: 13 marzo 2026;

    al secondo periodo, sopprimere le parole: del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025;

   h) al comma 12:

    sostituire le parole: 31 agosto 2025 con le seguenti: 13 marzo 2026;

    sopprimere le parole: del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025,.
11.1. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: del 13 marzo 2025 con le seguenti: del 20 maggio 2024.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

    lettera a), sostituire le parole: del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 con le seguenti: del 20 maggio 2024, 13 marzo 2025, 15 marzo 2025 e del 13 maggio 2025;

    lettera b), sostituire le parole: del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 con le seguenti: del 20 maggio 2024, 13 marzo 2025, 15 marzo 2025 e del 13 maggio 2025;

   al comma 11, sostituire le parole: del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 con le seguenti: del 20 maggio 2024, 13 marzo 2025, 15 marzo 2025 e del 13 maggio 2025;

   al comma 12, sostituire le parole: del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 con le seguenti: del 20 maggio 2024, 13 marzo 2025, 15 marzo 2025 e del 13 maggio 2025;
11.2. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 con le seguenti: del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025 e del 13 maggio 2025.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 con le seguenti: del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025 e del 13 maggio 2025;

   al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 con le seguenti: del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025 e del 13 maggio 2025;

   al comma 12 sostituire le parole: del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 con le seguenti: del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025 e del 13 maggio 2025.
*11.3. Simiani, Curti, Evi, Ferrari, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto, Speranza, Romeo.
*11.4. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*11.5. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: fino alla data del 15 luglio 2025.
**11.6. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
**11.7. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
**11.8. Simiani, Curti, Evi, Ferrari, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto, Speranza, Romeo.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è altresì sospesa la decorrenza degli interessi.
11.9. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 8, primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero in un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata al 10 dicembre 2025.
11.10. Simiani, Curti, Evi, Ferrari, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto, Speranza, Romeo.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. I contratti di locazione pluriennale riferiti a immobili adibiti ad abitazione principale situati nella «zona di intervento» dei Campi Flegrei, così come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, in scadenza nel periodo tra il 1 giugno 2025 e il 30 giugno 2026, ove alla scadenza le parti non concordino sul rinnovo dei medesimi, sono prorogati di diritto per un anno.
11.12. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è differito al 31 dicembre 2026 per le imprese situate nella zona rossa come delimitata nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016.
11.11. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è differito al 30 giugno 2026 per le imprese situate nella «zona di intervento» dei Campi Flegrei, così come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183.
11.13. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni a favore degli enti locali interessati dalla crisi bradisismica nel territorio dei Campi Flegrei)

  1. Ai comuni della «zona di intervento» dei Campi Flegrei, così come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, è riconosciuto un contributo straordinario finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati e a concedere agevolazioni fiscali e tributarie a imprese e cittadini colpiti dalla crisi bradisismica in atto. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026.
  2. Con decreto del Ministro della Protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con i sindaci degli enti locali interessati, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto del numero di abitanti e dell'esposizione agli effetti del fenomeno bradisismico.
11.02. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Speranza.

ART. 12.
(Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 con le seguenti: successivi alla data del 13 marzo 2025.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

    al medesimo periodo, sostituire le parole: di euro 20 milioni per l'anno 2025 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 con le seguenti: di euro 30 milioni per l'anno 2025 e di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027:

   al secondo periodo:

    sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto;

    sostituire le parole: del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 con le seguenti: successivi alla data del 13 marzo 2025;

   al comma 2, sostituire le parole: del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 con le seguenti: successivi alla data del 13 marzo 2025;

   al comma 4:

    primo periodo, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto;

    terzo periodo, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 con le seguenti: successivi alla data del 13 marzo 2025.

   al comma 6, sostituire le parole: pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 con le seguenti: pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

   alla rubrica, sostituire le parole: del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 con le seguenti: successivi alla data del 13 marzo 2025.
12.1. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: e del 15 marzo 2025 con le seguenti:, del 15 marzo 2025 e del 13 maggio 2025.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

    medesimo periodo, dopo le parole: 2026 e 2027, aggiungere le seguenti: , a valere sulle risorse di cui al comma 6, nonché di ulteriori 20 milioni di euro per ciascun anno 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,.

    secondo periodo, sostituire le parole: e del 15 marzo 2025 con le seguenti:, del 15 marzo 2025 e del 13 maggio 2025.

   al comma 2, sostituire le parole: e del 15 marzo 2025 con le seguenti:, del 15 marzo 2025 e del 13 maggio 2025.

   al comma 4, terzo periodo, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: e del 15 marzo 2025 con le seguenti:, del 15 marzo 2025 e del 13 maggio 2025;

   alla rubrica, sostituire le parole: e del 15 marzo 2025 con le seguenti:, del 15 marzo 2025 e del 13 maggio 2025.
12.2. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: e del 15 marzo 2025 con le seguenti: , del 15 marzo 2025 e del 13 maggio 2025.

  Conseguentemente:

   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e del 15 marzo 2025 con le seguenti: , del 15 marzo 2025 e del 13 maggio 2025.

   al comma 2, sostituire le parole: e del 15 marzo 2025 con le seguenti: , del 15 marzo 2025 e del 13 maggio 2025.

   al comma 4, terzo periodo, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: e del 15 marzo 2025 con le seguenti:, del 15 marzo 2025 e del 13 maggio 2025;

   alla rubrica, sostituire le parole: e del 15 marzo 2025 con le seguenti: , del 15 marzo 2025 e del 13 maggio 2025.
*12.3. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
*12.15. Simiani.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di euro 20 milioni per l'anno 2025 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 con le seguenti: di euro 30 milioni per l'anno 2025 e di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a valere sulle risorse di cui al comma 6.

  Conseguentemente sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rivenienti ai sensi del comma 5 del presente articolo, nonché per i residui 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12.4. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Ascari.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di euro 20 milioni per l'anno 2025 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 con le seguenti: di euro 30 milioni per l'anno 2025 e di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
12.5. Simiani, Curti, Evi, Ferrari, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto, Speranza, Romeo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'erogazione dei contributi di cui al Fondo istituito dal presente articolo è subordinata alla realizzazione di interventi edilizi che prevedano opere sulle strutture portanti o comunque finalizzate al miglioramento della sicurezza statica e sismica degli edifici.
12.6. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicità dei contributi di cui al comma 1 è assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.
*12.7. Simiani, Curti, Evi, Ferrari, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto, Speranza, Romeo.
*12.8. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I criteri per l'assegnazione dei contributi privilegiano gli interventi che prevedano l'utilizzo di materiali ambientalmente sostenibili, sistemi costruttivi a minore impatto ambientale, efficientamento energetico, tecniche di bioedilizia e soluzioni di drenaggio urbano sostenibile.
12.9. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.
*12.10. Simiani, Curti, Evi, Ferrari, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto, Speranza, Romeo.
*12.11. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. All'articolo 1, comma 694, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo le parole: «di 20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 50 milioni di euro».

   b) al secondo periodo, le parole: «di maggiore vulnerabilità sismica» sono sostituite dalle seguenti: «sismicamente vulnerabile».
12.12. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. All'articolo 1, comma 695, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 100 per cento».
12.13. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

   6-bis. All'articolo 9-novies, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, le parole: «15 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni».
12.14. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure in materia di interventi su edifici situati nelle zone interessate dai fenomeni bradisismici)

  1. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nei territori dei comuni delle regione Campania interessati dai fenomeni bradisismici, ricadenti nella zona rossa come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.
12.01. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure in materia di interventi su edifici situati nelle zone interessate dai fenomeni bradisismici)

  Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nei territori dei comuni campani interessati dai fenomeni bradisismici, ricadenti nella zona d'intervento dei Campi Flegrei, così come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.
12.02. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure in materia di interventi su edifici situati nelle zone interessate dai fenomeni bradisismici)

  Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nei territori dei comuni campani interessati dai fenomeni bradisismici, ricadenti nella «zona d'intervento ristretta» all'interno della zona di intervento dei Campi Flegrei, così come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.
12.03. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Istituzione della Zona Franca Urbana – Zona di intervento Campi Flegrei)

  1. Nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, è istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca di cui al comma 1 e che hanno subito a causa della crisi bradisismica in atto una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 20 maggio 2024 fino alla data di conversione in legge del presente decreto, rispetto al corrispondente periodo degli anni 2022 e 2023, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei Comuni interessati dal fenomeno bradisismico, delle seguenti agevolazioni:

   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

   d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

  3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i due anni successivi.
  4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2025.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di regime «de minimis», mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12.04. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria).

  1. Ai lavoratori dipendenti presso aziende situate nell'area dei Campi Flegrei e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni derivanti dagli eventi sismici connessi al fenomeno bradisismico, è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un massimo di 12 mesi fruibili nel periodo compreso tra la data di conversione in legge del presente decreto e il 30 dicembre 2026.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12.05. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Esonero contributivo)

  1. Al fine di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati di aziende situate nell'area dei Campi Flegrei interessata dagli eventi sismici connessi al fenomeno bradisismico, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi nel periodo compreso tra la data di conversione in legge del presente decreto e il 30 giugno 2026, nel limite massimo di spesa complessivo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
  2. L'esonero di cui al primo comma è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12.06. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni per la tutela del patrimonio archeologico dei Campi Flegrei)

  1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, con particolare riferimento agli eventi sismici del 20 maggio 2024, del 13 e 15 marzo 2025 e del 13 maggio 2025, sul patrimonio archeologico e culturale dei Campi Flegrei, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispongono uno o più piani per l'analisi della vulnerabilità sismica, per il rafforzamento del monitoraggio conservativo e per la messa in sicurezza e il miglioramento antisismico delle strutture degli istituti e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  2. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma e dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1, le strutture periferiche del Ministero della cultura competenti per il territorio, possono avvalersi di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze, entro il limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2025 e 200.000 euro per l'anno 2026.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12.07. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Sospensione dei mutui degli enti locali per calamità naturali)

  1. In caso di dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di calamità naturali, per gli enti locali i cui territori siano stati dichiarati in stato di emergenza ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è disposta la sospensione automatica del pagamento delle rate dei mutui in essere con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP).
  2. La sospensione di cui al comma 1 opera per tutta la durata dello stato di emergenza. I pagamenti riprendono dal primo mese successivo alla cessazione dello stato di emergenza, con rate mensili rimodulate in modo agevolato, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai mutui contratti dagli enti locali nel periodo di vigenza dello stato di emergenza di cui al comma 1, ma esclusivamente a quelli già in essere alla data di dichiarazione dello stato di emergenza.
12.08. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Assegnazione di fondi destinati all'ammodernamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni ricadenti nell'area dei Campi Flegrei)

  1. Al fine di ammodernare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni ricadenti nell'area ubicata nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono assegnati ai comuni contributi complessivamente pari a di 150 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.
  2. Le somme sono destinate al finanziamento di un programma di interventi di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica avente ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica degli edifici nonché a progetti di miglioramento o di adeguamento sismico, ivi comprese le relative progettazioni.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 150 milioni di euro per l'anno 2024, in 150 milioni di euro per l'anno 2025 e in 150 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, è individuata la tabella di ripartizione dei fondi tra i diversi Comuni.
12.09. Gadda, Del Barba.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Sospensione dei mutui per i soggetti titolari di un mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale)

  1. Al fine di sostenere i cittadini residenti nell'area ubicata nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, per l'anno 2024, sono sospese le rate dei mutui, concessi in favore dei soggetti titolari di un mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Le rate sospese sono rimborsate prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano le rate non pagate con scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2024.
  2. L'ammissione al beneficio è subordinata alla condizione che il beneficiario e il suo nucleo familiare sia stato sgomberato dall'abitazione principale per inagibilità.
  3. La sospensione del pagamento delle rate non può essere richiesta per i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

   a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;

   b) fruizione di agevolazioni e garanzie pubbliche;

   c) mutui per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino eventi naturali imprevisti e purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

  4. Fino al 31 dicembre 2024 sono sospesi i procedimenti esecutivi relativi ai mutui di cui al comma 1.
  5. Gli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, sono a carico del Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
12.010. Gadda, Del Barba.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Deroga ai vincoli paesaggistici per interventi di adeguamento sismico degli immobili privati)

  1. In deroga a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela paesaggistica e al fine di rendere più resiliente ai fenomeni bradisismici l'edilizia privata dei comuni ricadenti nell'area ubicata nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, è consentita la demolizione e ricostruzione degli immobili purché:

   a) non vengano aumentati la cubatura e il volume totale e sia garantita l'inserimento armonico nel contesto paesaggistico;

   b) l'immobile sia regolarmente accatastato alla data del 20 maggio 2024;

   c) non risultino presentate istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   d) sia rispettata la normativa vigente in materia antisismica alla data di entrata in vigore del presente articolo.

  2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli immobili di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
12.011. Gadda, Del Barba.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Istituzione di un Fondo per l'adeguamento del porto di Pozzuoli)

  1. Al fine di consentire il potenziamento delle vie di esodo mediante il sistema di trasporto intermodale nell'area dei Campi Flegrei interessata da fenomeni bradisismici e nello specifico per effettuare interventi di adeguamento infrastrutturale del porto di Pozzuoli, è riconosciuto al comune di Pozzuoli un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. Al trasferimento delle risorse si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
12.012. Gadda, Del Barba.

ART. 13.
(Contributi per l'autonoma sistemazione)

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 con le seguenti: 30 giugno 2025, in conseguenza degli eventi sismici successivi alla data del 13 marzo 2025.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   alla medesima lettera, numero 2), sostituire le parole: 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 con le seguenti: 30 giugno 2025, in conseguenza degli eventi sismici successivi alla data del 13 marzo 2025.

   alla lettera b):

    sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 31 dicembre 2026

    sostituire le parole: e oltre il 31 dicembre 2026, in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 con le seguenti: e oltre il 31 dicembre 2027, in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi successivi alla data del 13 marzo 2025;

   alla lettera c), sostituire le parole: di euro 6.906.000 per l'anno 2025 e di euro 2.400.000 per l'anno 2026 con le seguenti: di euro 8.000.000 per gli anni 2025 e 2026 e di euro 4.000.000 per l'anno 2027.
13.1. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: 30 aprile 2025 con le seguenti: 30 giugno 2025.
*13.2. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
*13.3. Simiani, Curti, Evi, Ferrari, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto, Speranza, Romeo.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: e del 15 marzo 2025 con le seguenti: , del 15 marzo 2025 e del 13 maggio 2025.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

    alla medesima lettera, numero 2), sostituire le parole: e del 15 marzo 2025 con le seguenti:, del 15 marzo 2025 e del 13 maggio 2025;

    alla lettera c), sostituire le parole: di euro 6.906.000 per l'anno 2025 e di euro 2.400.000 per l'anno 2026 con le seguenti: di euro 7.906.000 per l'anno 2025 e di euro 3.400.000 per l'anno 2026.

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, lettera c), si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.4. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: e del 15 marzo 2025 con le seguenti: , del 15 marzo 2025 e del 13 maggio 2025.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, numero 2), sostituire le parole: e del 15 marzo 2025 con le seguenti: , del 15 marzo 2025 e del 13 maggio 2025.
*13.5. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
*13.6. Simiani, Curti, Evi, Ferrari, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto, Speranza, Romeo.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 aprile 2025 con le seguenti: 30 giugno 2025.
13.7. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: euro 6.906.000 per l'anno 2025 e di euro 2.400.000 per l'anno 2026 con le seguenti: euro 10.359.000 per l'anno 2025 ed euro 3.600.000 per l'anno 2026.
*13.8. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*13.9. Simiani, Curti, Evi, Ferrari, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto, Speranza, Romeo.

ART. 13-bis.
(Proroga dei contratti del personale assunto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 140 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 2023)

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.1.
(Modifiche all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

   «d-bis) un'analisi inerente il rischio bradisismico per le infrastrutture di trasporto, con particolare riferimento alle vie di fuga, in relazione ai comuni le cui aree di confine siano ricomprese all'interno della zona rossa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2016.».
13-bis.01. Simiani, Curti, Evi, Ferrari, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto, Speranza, Romeo.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.1.
(Disposizioni urgenti per l'ampliamento della zona d'intervento per rischio bradisismico)

  1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La delimitazione della zona di intervento di cui al periodo precedente è aggiornata con cadenza semestrale in virtù della continua evoluzione del fenomeno bradisismico».
13-bis.02. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.1.
(Misure urgenti in materia di risorse per l'analisi di vulnerabilità dell'edificato privato nei Campi Flegrei)

  1. All'articolo 2, comma 3, lettera b), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, dopo le parole: «di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e di 5 milioni di euro per l'anno 2025».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 5 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13-bis.03. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.1.
(Misure relative al piano di comunicazione di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183)

  1. All'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il piano di comunicazione di cui al comma 1 è attuato anche mediante specifiche iniziative e attività esercitative dedicate agli istituti scolastici finalizzate alla prevenzione e gestione del panico negli scenari di rischio».
  2. Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, è autorizzata l'ulteriore spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13-bis.04. Sergio Costa, Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.1.
(Modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, in materia di potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile)

  1. Al decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6:

    1) al comma 1, lettera a), le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»;

    2) al comma 5, primo periodo, le parole: «per l'anno 2025», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2025, 2026 e 2027»;

   b) all'articolo 7, comma 1:

    1) alinea, le parole: «per l'anno 2025» sono sostituite con le seguenti: «per gli anni 2025,2026 e 2027»;

    2) lettera b), le parole: «per l'anno 2025» sono sostituite con le seguenti: «per gli anni 2025,2026 e 2027».
13-bis.05. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.1.
(Disposizioni urgenti in materia di potenziamento del personale comunale per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite con le seguenti: «trentasei mesi», e dopo le parole: «della struttura comunale di protezione civile» sono aggiunte le seguenti: «e di polizia municipale»;

   b) al comma 5, le parole: «e di 2.333.000 euro per l'anno 2025» sono sostituite, ovunque ricorrono, con le seguenti: «, di 4.333.000 euro per l'anno 2025 e di 4 milioni di euro per l'anno 2026».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13-bis.06. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.1.
(Misure urgenti in materia di adeguamento sismico delle scuole ubicate nella zona rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei)

  1. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici.
   2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13-bis.08. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.1.
(Misure urgenti in materia di adeguamento sismico delle scuole ubicate nella zona d'intervento dei Campi Flegrei)

  1. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella “zona di intervento” delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13-bis.09. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.1.
(Disposizioni urgenti in materia di permessi di lavoro al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dalla crisi bradisismica nel territorio dei Campi Flegrei)

  1. Per l'anno 2025, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dalla crisi bradisismica in atto nel territorio dei Campi Flegrei, i lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico, residenti nella «zona di intervento» dei Campi Flegrei, così come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, possono fruire, in aggiunta ai benefici previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, di ulteriori dieci ore di permesso retribuito.
  2. Per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive di cui al comma 1:

   a) nel settore privato, il datore di lavoro domanda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale;

   b) nel settore pubblico, le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.

  3. La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire dei permessi aggiunti non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerare ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.
13-bis.010. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.1.
(Misure urgenti in materia di adempimento dell'obbligo scolastico nei comuni ubicati nel territorio dei Campi Flegrei)

  1. In conseguenza della crisi bradisismica in atto nel territorio dei Campi Flegrei, per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado situate nella zona rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, la soglia del limite massimo di assenze senza giustifico motivo, individuata ai sensi dell'articolo 114, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è elevata del 20 per cento.
13-bis.011. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.1.
(Misure urgenti in materia di dimensionamento scolastico nella Zona Rossa dei Campi Flegrei)

  1. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, ai fini della definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici, alle scuole di ogni ordine e grado ubicate nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, non si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
13-bis.012. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.1.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2023, n. 213)

  1. All'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi altresì gli enti locali compresi nella “zona di intervento”, così come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, relativamente alle annualità 2025-2026-2027».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 40 milioni di euro per ciascun anno dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
13-bis.013. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.1.
(Disposizioni urgenti in materia di potenziamento della risposta di protezione civile comunale per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nei Comuni di Monte di Procida e Quarto)

  1. Al fine di fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio dei Comuni di Monte di Procida e Quarto, la Città metropolitana di Napoli coordina la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati relativamente:

   a) al reclutamento di unità di personale a tempo determinato, comprese figure professionali specialistiche in materia di rischio sismico e vulcanico, da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'effettiva presa di servizio per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile e di polizia municipale;

   b) all'acquisizione dei materiali, dei mezzi e delle risorse strumentali necessari per garantire un'efficace gestione delle attività di protezione civile;

   c) all'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione, anche al di fuori del territorio della Città metropolitana di Napoli.

  2. La Città metropolitana di Napoli, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede all'approvazione del piano dei fabbisogni conseguenti alla ricognizione di cui al comma 1, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  3. All'attuazione con procedure di somma urgenza di quanto necessario in conseguenza della ricognizione di cui al comma 1, i comuni interessati provvedono ai sensi dell'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Per l'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione, i comuni interessati possono provvedere anche in deroga alle destinazioni d'uso previste dai vigenti strumenti urbanistici.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13-bis.014. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.1.
(Disposizioni urgenti in materia di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, consolidamento dei costoni e interventi per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali nei Comuni di Monte di Procida e Quarto)

  1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da destinare ai Comuni di Monte di Procida e Quarto, finalizzato alla riqualificazione sismica degli edifici pubblici, ad interventi di consolidamento dei costoni e ad interventi per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, anche mediante il ricorso a procedure di semplificazione e di accelerazione. Con decreto del Ministro della Protezione civile, previa intesa con i sindaci degli enti locali interessati, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13-bis.015. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.1.
(Disposizioni urgenti in materia di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, consolidamento dei costoni e interventi per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali nel Comune di Monte di Procida)

  1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da destinare al Comune di Monte di Procida, finalizzato alla riqualificazione sismica degli edifici pubblici, ad interventi di consolidamento dei costoni e ad interventi per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, anche mediante il ricorso a procedure di semplificazione e di accelerazione. Con decreto del Ministro della Protezione civile, previa intesa con il Sindaco, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13-bis.016. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.1.
(Misure urgenti per il potenziamento dell'Osservatorio Vesuviano, sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)

  1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio della caldera dei Campi Flegrei, l'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), istituito con decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è autorizzato ad assumere, anche in deroga ai vincoli di spesa e assunzionali, per la sezione di Napoli dell'Osservatorio Vesuviano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quattro nuove unità di personale, di cui due tecnologi e due ricercatori di terzo livello professionale, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami da svolgersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata una spesa nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2025 e di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  3. A partire dal 2025, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), per soddisfare le finalità del comma 1, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.
  4. Al fine di potenziare il monitoraggio della caldera dei Campi Flegrei, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025 da destinare all'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), sezione di Napoli dell'Osservatorio Vesuviano, per l'acquisto di nuova strumentazione.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2.150.000 per l'anno 2025 e 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13-bis.017. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.1.
(Disposizioni urgenti per l'ampliamento della zona d'intervento per rischio bradisismico)

  1. Al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dall'evoluzione della crisi bradisismica in atto nel territorio dei Campi Flegrei, nelle more di una valutazione aggiornata delle aree maggiormente interessate dal fenomeno bradisismico che tenga conto della localizzazione degli epicentri degli eventi sismici verificatisi a decorrere dall'anno 2023, le misure e le iniziative previste per la zona di intervento di cui al decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, si applicano altresì al patrimonio edilizio, anche privato, localizzato nei quartieri di Fuorigrotta e Pianura della Città metropolitana di Napoli, secondo le modalità ivi previste.
  2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13-bis.018. Sergio Costa, Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 13-ter.
(Ulteriori misure per gli edifici pubblici e le infrastrutture nell'area dei Campi Flegrei)

  Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.
(Misure urgenti in materia di trasparenza sulle attività del Commissario Straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei)

  1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Al fine di garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione di cui al presente decreto, fatte salve le disposizioni in materia di pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il Commissario straordinario, in raccordo con la regione Campania, con il Dipartimento della protezione civile e con i comuni della “zona d'intervento”, provvede affinché i dati, i documenti e le informazioni in base ai quali sono stati elaborati i piani e i programmi di cui al presente decreto, nonché i dati riferiti al relativo stato di avanzamento e attuazione, siano resi disponibili e accessibili mediante pubblicazione in una apposita piattaforma di monitoraggio e nei rispettivi siti istituzionali».
13-ter.010. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.
(Fondo per manutenzione edifici pubblici e sottoservizi)

  1. Al fine di assicurare la continuità e la sicurezza delle infrastrutture pubbliche nei territori interessati dal fenomeno bradisismico, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025 in favore dei comuni per la manutenzione straordinaria degli edifici pubblici, delle infrastrutture e dei sottoservizi pubblici danneggiati. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13-ter.01. Simiani, Curti, Evi, Ferrari, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto, Speranza, Romeo.

  Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.
(Clausola generale per eventi sismici futuri nella stessa area)

  1. Le misure previste dagli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto si applicano anche agli eventuali eventi sismici futuri che si verificheranno nell'ambito della crisi bradisismica in atto nei Campi Flegrei, qualora producano effetti analoghi agli eventi già considerati.
*13-ter.02. Simiani, Curti, Evi, Ferrari, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto, Speranza, Romeo.
*13-ter.03. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.
(Contributo per manutenzione edifici pubblici e sottoservizi)

  1. Al fine di assicurare la continuità e la sicurezza delle infrastrutture pubbliche nei territori interessati dal fenomeno bradisismico, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2025 in favore dei Comuni per la manutenzione straordinaria degli edifici pubblici, delle infrastrutture e dei sottoservizi pubblici danneggiati.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  3. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente articolo su un 'apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato.
13-ter.05. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 15-bis.
(Ulteriori misure per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2009)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
15-bis.1. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

A.C. 2482 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 15-bis del provvedimento in esame reca misure per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma 2009;

    l'articolo 15-ter integra la composizione della Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, prevedendo che alle sedute può essere invitato, in ragione della tematica affrontata, anche il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

    l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Decreto Rilancio), e successive modificazioni ed integrazioni, consente ai possessori di immobili danneggiati nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2009 (decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39) e del 2016 e 2017 (elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) nella c.d. «area cratere» del centro Italia, nonché nei comuni fuori cratere per gli edifici per i quali sia stata redatta una scheda «AeDes» (scheda per il rilevamento speditivo dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell'agibilità post-sismica di edifici) dalla quale emerga la connessione tra il danno che ha causato l'inagibilità dell'edificio medesimo e l'evento sismico successivamente all'arco temporale previsto dalla norma, di poter partecipare agli interventi di ricostruzione senza alcun impegno economico, beneficiando di due meccanismi tra loro alternativi: l'applicazione del Superbonus per la quota di spesa eccedente rispetto al contributo eventualmente richiesto per la ricostruzione e il Superbonus «rafforzato» con i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali aumentati del 50 per cento, a condizione però di rinunciare al contributo stesso;

    nello specifico il comma 4-ter del citato articolo 119 prevede che si possa accedere al Superbonus 110 per cento con una maggiorazione del 50 per cento (cosiddetto «Superbonus rafforzato») previa rinuncia formale al contributo ordinario previsto dal comma 8-ter del medesimo articolo 119 il quale dispone che, in presenza di interventi agevolati con il Superbonus aventi ad oggetto fabbricati ubicati nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025;

    ai sensi di tali disposizioni la detrazione così rafforzata è alternativa al contributo previsto per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma ed opera per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025; nella sostanza, l'intervento è soggetto alla disciplina ordinaria per l'accesso al Superbonus, anziché a quella per la ricostruzione. Pertanto, nell'ipotesi in cui si intenda fruire del Superbonus rafforzato, la dichiarazione del proprietario dell'edificio di rinunciare al contributo per la ricostruzione costituisce condizione essenziale per usufruire delle agevolazioni fiscali;

    tuttavia sia il contributo per la ricostruzione che il Superbonus rafforzato, sebbene entrambi siano benefici di grande importanza, sono soggetti ad una serie di vincoli normativi stringenti da un punto di vista tecnico ma soprattutto temporale, che allo stato attuale stanno concretamente bloccando il processo di ricostruzione in quei territori, in quanto non permettono l'accesso ad una fonte di sostegno essenziale per una parte della popolazione a cui risulterebbe molto difficile, se non impossibile, avere i mezzi per sostenere i lavori;

    se si considera la prassi più restrittiva (risposta ad interpello DRE Emilia-Romagna 10 agosto 2024, n. 909-508/2024), l'agevolazione di cui al comma 8-ter dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, spettante nella misura del 110 per cento sino alla fine del 2025 e fruibile mediante opzioni di sconto o cessione di cui all'articolo 121 del medesimo decreto-legge senza «blocchi» sulle spese sostenute fino al 29 marzo 2024 e nel rispetto delle norme transitorie di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 39 del 2024 sulle spese sostenute a decorrere dal 30 marzo 2024, compete solo quando gli interventi agevolati beneficiano anche del contributo per la ricostruzione, oppure non vi beneficiano esclusivamente perché l'avente diritto ha rinunciato al contributo altrimenti spettante;

    affinché il contributo per la ricostruzione possa essere considerato spettante, l'istanza deve essere presentata entro il termine finale previsto, a pena di decadenza, dalla competente struttura impegnata nel processo di ricostruzione. Infatti, se tale termine fosse già scaduto senza che sia stata l'istanza, il contributo non spetterebbe e, in quanto non spettante, non potrebbe neppure essere oggetto di rinuncia e, pertanto, in questi casi gli interventi sarebbero fuori dall'ambito di applicazione delle agevolazioni in Superbonus;

    la rinuncia, finalizzata alla fruizione del Superbonus rafforzato, è invece ammissibile se avviene prima che la competente struttura abbia adottato il provvedimento di accoglimento della domanda: in questo caso il contribuente potrà attestare il proprio diritto a beneficiare delle agevolazioni in Superbonus producendo l'istanza di contributo e la successiva dichiarazione di rinuncia;

    si stima vi siano migliaia di immobili lesionati, anche parzialmente, nell'area cratere del centro Italia non ancora oggetto di richiesta del contributo di ricostruzione,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a:

   armonizzare le scadenze tra tutte le strutture commissariali, riaprendo i termini per la richiesta del contributo di ricostruzione in quei territori dove tali termini sono scaduti;

   prorogare parallelamente i termini di fruizione del Superbonus con il medesimo orizzonte temporale previsto per il contributo per la ricostruzione, atteso che i due strumenti sono in un rapporto di simbiosi fino al 2030.
9/2482/1.De Palma.


   La Camera,

   premesso che:

    i Campi Flegrei, sono l'area compresa tra i comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto, Giugliano in Campania e Napoli, e costituiscono una delle più significative aree vulcaniche attive del mondo con costanti fenomeni di bradisismo che interessano una popolazione di oltre 500.000 abitanti;

    la recrudescenza degli episodi di bradisismo negli ultimi mesi ha provocato ingenti danni ad immobili pubblici e privati, in particolare a strutture residenziali pubbliche gestite dai Comuni o da ACER (Agenzia Campana per l'edilizia residenziale);

    il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, ha avviato un piano straordinario per l'analisi della vulnerabilità degli edifici pubblici nei Campi Flegrei, e il successivo decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, ha previsto la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi di riqualificazione;

    l'articolo 13-ter provvedimento in esame introduce modifiche alla disciplina dei programmi predisposti dal Commissario straordinario prevedendo che nelle more dell'approvazione dei nuovi programmi, il Commissario Straordinario è autorizzato a dare avvio all'attuazione degli interventi, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del medesimo Commissario di intesa con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, come interventi indifferibili ai fini dell'attuazione della pianificazione di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei;

    a seguito degli eventi sismici più recenti, una nota del Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato l'avvio di un piano straordinario di verifiche tecniche sull'intero territorio dell'area flegrea, con interventi di portata eccezionale sotto il profilo dell'urgenza e dell'impatto operativo;

    tuttavia, a quanto consta alla firmataria del presente atto, gli annunci governativi non si sono tradotti finora in attività visibili e strutturate nei territori, generando un clima di preoccupazione diffusa nella cittadinanza;

    appare pertanto fondamentale garantire un'effettiva equità di intervento, prevedendo una verifica strutturale estesa e sistematica – e non limitata a iniziative su richiesta – di tutto l'edificato a destinazione residenziale pubblico e privato, compresi gli immobili di edilizia residenziale situati nelle aree immediatamente contigue alla perimetrazione speditiva, ugualmente soggette agli effetti del bradisismo ma ad oggi escluse dagli interventi prioritari, assicurando che tali attività si svolgano con procedure semplificate, rapide e accessibili, al fine di evitare disomogeneità di trattamento tra cittadini esposti agli stessi rischi,

impegna il Governo

a prevedere appositi stanziamenti al fine di sostenere l'analisi della vulnerabilità sismica degli immobili di proprietà pubblica e privata da condurre nel territorio oggetto della delimitazione speditiva richiamata in premessa nonché sugli alloggi residenziali pubblici e privati che sono fuori dalla perimetrazione bradisismica, subendone però gli effetti, così da consentire il pronto avvio delle operazioni di ammodernamento antisismico e mettere in sicurezza le comunità interessate.
9/2482/2.Gadda.


   La Camera,

   premesso che:

    i Campi Flegrei, sono l'area compresa tra i comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto, Giugliano in Campania e Napoli, e costituiscono una delle più significative aree vulcaniche attive del mondo con costanti fenomeni di bradisismo che interessano una popolazione di oltre 500.000 abitanti;

    la recrudescenza degli episodi di bradisismo negli ultimi mesi ha provocato ingenti danni ad immobili pubblici e privati, in particolare a strutture residenziali pubbliche gestite dai Comuni o da ACER (Agenzia Campana per l'edilizia residenziale);

    il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, ha avviato un piano straordinario per l'analisi della vulnerabilità degli edifici pubblici nei Campi Flegrei, e il successivo decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, ha previsto la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi di riqualificazione;

    l'articolo 13-ter provvedimento in esame introduce modifiche alla disciplina dei programmi predisposti dal Commissario straordinario prevedendo che nelle more dell'approvazione dei nuovi programmi, il Commissario Straordinario è autorizzato a dare avvio all'attuazione degli interventi, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del medesimo Commissario di intesa con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, come interventi indifferibili ai fini dell'attuazione della pianificazione di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei;

    appare pertanto fondamentale garantire un'effettiva equità di intervento, prevedendo una verifica strutturale estesa e sistematica – e non limitata a iniziative su richiesta – di tutto l'edificato a destinazione residenziale pubblico e privato, compresi gli immobili di edilizia residenziale situati nelle aree immediatamente contigue alla perimetrazione speditiva, ugualmente soggette agli effetti del bradisismo ma ad oggi escluse dagli interventi prioritari, assicurando che tali attività si svolgano con procedure semplificate, rapide e accessibili, al fine di evitare disomogeneità di trattamento tra cittadini esposti agli stessi rischi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere ulteriori stanziamenti al fine di proseguire l'analisi della vulnerabilità sismica degli immobili di proprietà pubblica e privata nel territorio oggetto della delimitazione speditiva richiamata in premessa nonché sugli alloggi residenziali pubblici e privati che sono fuori dalla perimetrazione bradisismica, subendone però gli effetti, così da consentire la prosecuzione degli interventi di riqualificazione sismica dell'edificato.
9/2482/2.(Testo modificato nel corso della seduta)Gadda.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, al Capo I, reca disposizioni riguardanti la semplificazione e l'accelerazione delle misure per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nonché per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei medesimi territori;

    l'Italia, per la sua conformazione e la sua posizione geografica, le quali vanno ad unirsi alla crisi climatica in atto, è tra i Paesi più esposti agli effetti del cambiamento climatico e al rischio di eventi naturali estremi, in particolare siccità e dissesti idrogeologici. Negli ultimi anni, aumentando i rischi e diminuendo la capacità di resilienza dei territori, la situazione si è ulteriormente aggravata accrescendo la frequenza e l'intensità delle alluvioni e provocando danni sempre più rilevanti alla popolazione residente in tali aree, all'ambiente e all'economia;

    al fine di contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici, aumentare la resilienza dei sistemi stessi e prevenire il più possibile i danni che deriveranno dai futuri eventi estremi, la predisposizione di sistemi di monitoraggio efficienti, strutturati e coordinati è di urgente necessità,

impegna il Governo

a istituire nuovi protocolli e sistemi di monitoraggio, nonché a potenziare quelli già esistenti, al fine di analizzare la situazione attuale e la sua evoluzione futura, in particolar modo nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana.
9/2482/3.Benzoni, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, al Capo I, reca disposizioni riguardanti la semplificazione e l'accelerazione delle misure per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nonché per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei medesimi territori;

    l'Italia, per la sua conformazione e la sua posizione geografica, le quali vanno ad unirsi alla crisi climatica in atto, è tra i Paesi più esposti agli effetti del cambiamento climatico e al rischio di eventi naturali estremi, in particolare siccità e dissesti idrogeologici. Negli ultimi anni, aumentando i rischi e diminuendo la capacità di resilienza dei territori, la situazione si è ulteriormente aggravata accrescendo la frequenza e l'intensità delle alluvioni e provocando danni sempre più rilevanti alla popolazione residente in tali aree, all'ambiente e all'economia;

    al fine di contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici, aumentare la resilienza dei sistemi stessi e prevenire il più possibile i danni che deriveranno dai futuri eventi estremi, la predisposizione di sistemi di monitoraggio efficienti, strutturati e coordinati è di urgente necessità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di istituire nuovi protocolli e sistemi di monitoraggio, nonché di potenziare quelli già esistenti, al fine di analizzare la situazione attuale e la sua evoluzione futura, in particolar modo nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana.
9/2482/3.(Testo modificato nel corso della seduta)Benzoni, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, al Capo I, reca disposizioni riguardanti la semplificazione e l'accelerazione delle misure per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nonché per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei medesimi territori;

    al Capo II, reca disposizioni riguardanti misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

    gli eventi calamitosi che si sono abbattuti nei citati territori hanno determinato ingenti danni al tessuto infrastrutturale, economico e sociale delle comunità interessate, generando situazioni di grave disagio e compromettendo le condizioni di vivibilità e sicurezza dei cittadini residenti ma anche delle aziende e delle realtà imprenditoriali ivi presenti;

    la piena efficacia degli interventi di ricostruzione e di sostegno dipende, per la quasi totalità, anche da una disponibilità tempestiva delle risorse finanziarie stanziate dai provvedimenti emergenziali emanati e dai meccanismi di aiuti attivati dalle amministrazioni competenti;

    tuttavia, si sono spesso registrati ritardi nell'erogazione dei fondi destinati al ristoro dei danni subiti da famiglie, imprese ed enti locali, rischiando così di compromettere la ripresa economica e la ricostruzione dei territori colpiti,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile affinché, nelle future erogazioni, le procedure di assegnazione e liquidazione dei contributi destinati a cittadini, imprese e amministrazioni locali colpiti, avvengano senza ritardi e con la massima tempestività.
9/2482/4.Rosato, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, al Capo I, reca disposizioni riguardanti la semplificazione e l'accelerazione delle misure per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nonché per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei medesimi territori;

    al Capo II, reca disposizioni riguardanti misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

    gli eventi calamitosi che si sono abbattuti nei citati territori hanno determinato ingenti danni al tessuto infrastrutturale, economico e sociale delle comunità interessate, generando situazioni di grave disagio e compromettendo le condizioni di vivibilità e sicurezza dei cittadini residenti ma anche delle aziende e delle realtà imprenditoriali ivi presenti;

    la piena efficacia degli interventi di ricostruzione e di sostegno dipende, per la quasi totalità, anche da una disponibilità tempestiva delle risorse finanziarie stanziate dai provvedimenti emergenziali emanati e dai meccanismi di aiuti attivati dalle amministrazioni competenti,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile affinché, nelle future erogazioni, le procedure di assegnazione e liquidazione dei contributi destinati a cittadini, imprese e amministrazioni locali colpiti, avvengano con maggiore rapidità.
9/2482/4.(Testo modificato nel corso della seduta)Rosato, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, al Capo I, reca disposizioni riguardanti la semplificazione e l'accelerazione delle misure per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nonché per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei medesimi territori;

    gli eventi calamitosi verificatisi recentemente, hanno evidenziato in modo drammatico la fragilità idrogeologica di ampie aree del Paese e reso evidente la necessità di una strategia organica e strutturale volta alla messa in sicurezza del territorio e alla resilienza delle comunità colpite;

    nelle regioni coinvolte, fortemente toccate dal rischio idraulico e idrogeologico, particolare attenzione va prestata alle infrastrutture strategiche presenti, soprattutto se collocate in quelle aree specialmente vulnerabili,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative urgenti volte a promuovere e predisporre, d'intesa con le amministrazioni regionali e locali competenti, un piano straordinario di prevenzione e adeguamento strutturale delle infrastrutture strategiche situate nei territori colpiti dagli eventi alluvionali, garantendo al contempo l'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie.
9/2482/5.D'Alessio, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, al Capo I, reca disposizioni riguardanti la semplificazione e l'accelerazione delle misure per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nonché per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei medesimi territori;

    gli eventi calamitosi verificatisi recentemente, hanno evidenziato in modo drammatico la fragilità idrogeologica di ampie aree del Paese e reso evidente la necessità di una strategia organica e strutturale volta alla messa in sicurezza del territorio e alla resilienza delle comunità colpite;

    nelle regioni coinvolte, fortemente toccate dal rischio idraulico e idrogeologico, particolare attenzione va prestata alle infrastrutture strategiche presenti, soprattutto se collocate in quelle aree specialmente vulnerabili,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative urgenti volte a valorizzare, d'intesa con le amministrazioni regionali e locali competenti, quanto previsto con il programma straordinario degli interventi urgenti per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico di cui all'articolo 20-novies.1, introdotto con l'articolo 9 del presente provvedimento, valutando le esigenze di adeguamento strutturale delle infrastrutture strategiche situate nei territori colpiti dagli eventi alluvionali, considerando, nei limiti delle possibilità esistenti, l'eventuale ulteriore incremento delle risorse finanziarie dedicate all'attuazione del citato programma.
9/2482/5.(Testo modificato nel corso della seduta)D'Alessio, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, al Capo I, reca disposizioni riguardanti la semplificazione e l'accelerazione delle misure per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nonché per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei medesimi territori;

    l'articolo 3 contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-quater del decreto-legge n. 61 del 2023, prevedendo una riarticolazione delle misure di coordinamento interistituzionale già in essere, volta ad ampliarne la platea dei componenti, e affiancando ulteriori attività finalizzate a favorire la partecipazione dei cittadini al processo di ricostruzione;

    al Capo II reca disposizioni riguardanti misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

    a seguito non solo degli eventi climatici così critici come quelli avvenuti nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana ma anche dell'aggravarsi del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei che ha determinato una condizione di vulnerabilità diffusa degli edifici, l'evacuazione di numerosi nuclei familiari e un conseguente stato di emergenza sociale ed economica per le comunità locali, la predisposizione di una rete operativa valida e strutturata in risposta alle emergenze, che coinvolga istituzioni e società civile, rappresenta una necessità non più rinviabile;

    la creazione di un processo di collaborazione tra varie realtà – dagli enti locali, alla protezione civile alle associazioni di volontariato – che sia efficace e in grado di fornire aiuto e risposte concrete alla popolazione deve avvenire in una fase antecedente a quella emergenziale cosicché, nei momenti di maggiore criticità, possa operare efficientemente,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a promuovere e rafforzare il coordinamento interistituzionale, anche su base regionale e provinciale prevedendo il coinvolgimento di enti locali, protezione civile e associazioni di volontariato, attraverso la definizione di protocolli d'azione e di risposta efficaci e ben coordinati, da attivare in contesti emergenziali e post-calamità.
9/2482/6.Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, al Capo I, reca disposizioni riguardanti la semplificazione e l'accelerazione delle misure per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nonché per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei medesimi territori;

    l'articolo 3 contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-quater del decreto-legge n. 61 del 2023, prevedendo una riarticolazione delle misure di coordinamento interistituzionale già in essere, volta ad ampliarne la platea dei componenti, e affiancando ulteriori attività finalizzate a favorire la partecipazione dei cittadini al processo di ricostruzione;

    al Capo II reca disposizioni riguardanti misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

    a seguito non solo degli eventi climatici così critici come quelli avvenuti nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana ma anche dell'aggravarsi del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei che ha determinato una condizione di vulnerabilità diffusa degli edifici, l'evacuazione di numerosi nuclei familiari e un conseguente stato di emergenza sociale ed economica per le comunità locali, la predisposizione di una rete operativa valida e strutturata in risposta alle emergenze, che coinvolga istituzioni e società civile, rappresenta una necessità non più rinviabile;

    la creazione di un processo di collaborazione tra varie realtà – dagli enti locali, alla protezione civile alle associazioni di volontariato – che sia efficace e in grado di fornire aiuto e risposte concrete alla popolazione deve avvenire in una fase antecedente a quella emergenziale cosicché, nei momenti di maggiore criticità, possa operare efficientemente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte a promuovere e rafforzare il coordinamento interistituzionale, anche su base regionale e provinciale prevedendo il coinvolgimento di enti locali, protezione civile e associazioni di volontariato, attraverso la definizione di protocolli d'azione e di risposta efficaci e ben coordinati, da attivare in contesti emergenziali e post-calamità.
9/2482/6.(Testo modificato nel corso della seduta)Ruffino.


   La Camera,

    premesso che:

    il provvedimento in esame, al Capo I, reca disposizioni riguardanti la semplificazione e l'accelerazione delle misure per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nonché per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei medesimi territori;

    al Capo II reca disposizioni riguardanti misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

    le molteplici misure e i diversi interventi previsti, rivolti ai territori e alle regioni colpite da calamità naturali, mirano a fornire risposte concrete alle popolazioni, alle imprese e agli enti territoriali coinvolti;

    considerata l'importanza di sostenere con strumenti adeguati le iniziative già avviate, di rafforzare la capacità di risposta e di garantire un costante e accurato monitoraggio dei territori interessati,

impegna il Governo

a pubblicare, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un report di monitoraggio e a riferire nelle competenti sedi parlamentari in merito all'attuazione degli interventi e delle misure per la ricostruzione nei territori oggetto del presente provvedimento.
9/2482/7.Pastorella, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, al Capo II reca disposizioni riguardanti misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

    il fenomeno bradisismico, che da tempo interessa l'area dei Campi Flegrei, rappresenta una criticità geologica e sismica di particolare rilevanza. Caratterizzandosi per una progressiva deformazione del suolo e per un'intensa attività sismica di modesta magnitudo, nel tempo ha fatto registrare un incremento della frequenza e dell'intensità degli eventi;

    la gestione di tale rischio, nonché dei molteplici altri che ne conseguono, richiede un approccio integrato e multidisciplinare, basato sulla prevenzione, sul monitoraggio costante e sulla pianificazione avanzata delle misure di protezione civile, affinché possa essere garantita prontezza operativa e tempestiva risposta in caso di evoluzioni pericolose del fenomeno,

impegna il Governo:

   ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

    potenziare, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la Protezione Civile e gli altri enti scientifici competenti, le attività di monitoraggio geofisico e sismico nell'area dei Campi Flegrei al fine di garantire una sorveglianza continua e precisa del fenomeno bradisismico in atto;

    aggiornare e rafforzare i sistemi di allerta precoce al fine di assicurare alla popolazione locale un'informazione tempestiva e chiara;

    a predisporre, d'intesa con le istituzioni territoriali competenti e con il contributo degli enti scientifici, un piano aggiornato di prevenzione, gestione dell'emergenza e protezione civile specificamente dedicato all'area dei Campi Flegrei, che includa scenari di rischio, protocolli operativi, strategie di evacuazione e misure di assistenza alla popolazione, che sia accompagnato dalle opportune risorse finanziarie.
9/2482/8.Richetti, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, al Capo II reca disposizioni riguardanti misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

    il fenomeno bradisismico, che da tempo interessa l'area dei Campi Flegrei, rappresenta una criticità geologica e sismica di particolare rilevanza. Caratterizzandosi per una progressiva deformazione del suolo e per un'intensa attività sismica di modesta magnitudo, nel tempo ha fatto registrare un incremento della frequenza e dell'intensità degli eventi;

    la gestione di tale rischio, nonché dei molteplici altri che ne conseguono, richiede un approccio integrato e multidisciplinare, basato sulla prevenzione, sul monitoraggio costante e sulla pianificazione avanzata delle misure di protezione civile, affinché possa essere garantita prontezza operativa e tempestiva risposta in caso di evoluzioni pericolose del fenomeno,

impegna il Governo:

   ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

    a valutare l'opportunità di potenziare, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la Protezione Civile e gli altri enti scientifici competenti, le attività di monitoraggio geofisico e sismico nell'area dei Campi Flegrei al fine di garantire una sorveglianza continua e precisa del fenomeno bradisismico in atto;

    a valutare l'opportunità di aggiornare e rafforzare i sistemi di allerta precoce al fine di assicurare alla popolazione locale un'informazione tempestiva e chiara.
9/2482/8.(Testo modificato nel corso della seduta)Richetti, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9, comma 1, del provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate a disciplinare l'approvazione e l'attuazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico (PSIRRII) nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024;

    in particolare il comma 1-bis, del nuovo articolo 20-novies.2 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 precisa che le articolazioni organizzative contemplate dal comma 1 al fine di supportare i commissari regionali di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, possono altresì avvalersi, previo protocollo d'intesa, a titolo gratuito, del supporto tecnico-scientifico delle università e dei centri di ricerca del territorio;

    gli eventi alluvionali che hanno colpito le citate regioni, insieme al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, evidenziano la complessità e la criticità dei rischi naturali che interessano pressoché tutto il territorio nazionale;

    gli enti locali – comuni, province e regioni – svolgono un ruolo chiave nella gestione delle emergenze, ma l'efficacia delle loro azioni è strettamente legata alla disponibilità di dati scientifici aggiornati e di modelli previsionali affidabili, che derivano da un'attività di ricerca continua e interdisciplinare;

    la ricerca scientifica rappresenta, pertanto, un elemento imprescindibile per migliorare la conoscenza dei fenomeni naturali, sviluppare sistemi avanzati di monitoraggio e allerta precoce, e progettare strategie di prevenzione e mitigazione basate su evidenze rigorose,

impegna il Governo:

   ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

    garantire adeguati finanziamenti per le università, i centri di ricerca pubblici e gli istituti scientifici impegnati nello studio e nella mitigazione del rischio idrogeologico e bradisismico;

    promuovere iniziative di collaborazione e partenariato tra enti di ricerca, istituzioni pubbliche ed enti locali, al fine di favorire il trasferimento tecnologico e la diffusione delle conoscenze scientifiche nelle pratiche di prevenzione, gestione e ricostruzione post-calamità.
9/2482/9.Bonetti, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9, comma 1, del provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate a disciplinare l'approvazione e l'attuazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico (PSIRRII) nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024;

    in particolare il comma 1-bis, del nuovo articolo 20-novies.2 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 precisa che le articolazioni organizzative contemplate dal comma 1 al fine di supportare i commissari regionali di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, possono altresì avvalersi, previo protocollo d'intesa, a titolo gratuito, del supporto tecnico-scientifico delle università e dei centri di ricerca del territorio;

    gli eventi alluvionali che hanno colpito le citate regioni, insieme al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, evidenziano la complessità e la criticità dei rischi naturali che interessano pressoché tutto il territorio nazionale;

    gli enti locali – comuni, province e regioni – svolgono un ruolo chiave nella gestione delle emergenze, ma l'efficacia delle loro azioni è strettamente legata alla disponibilità di dati scientifici aggiornati e di modelli previsionali affidabili, che derivano da un'attività di ricerca continua e interdisciplinare;

    la ricerca scientifica rappresenta, pertanto, un elemento imprescindibile per migliorare la conoscenza dei fenomeni naturali, sviluppare sistemi avanzati di monitoraggio e allerta precoce, e progettare strategie di prevenzione e mitigazione basate su evidenze rigorose,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

    garantire adeguati finanziamenti per le università, i centri di ricerca pubblici e gli istituti scientifici impegnati nello studio e nella mitigazione del rischio idrogeologico e bradisismico;

    promuovere iniziative di collaborazione e partenariato tra enti di ricerca, istituzioni pubbliche ed enti locali, al fine di favorire il trasferimento tecnologico e la diffusione delle conoscenze scientifiche nelle pratiche di prevenzione, gestione e ricostruzione post-calamità.
9/2482/9.(Testo modificato nel corso della seduta)Bonetti, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65 in esame reca ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile;

    le esigenze operative degli enti locali colpiti dagli eventi alluvionali sono attualmente rilevanti ma, nel breve-medio periodo, sono destinate ad accrescere rendendo, così, necessario assicurare la prosecuzione delle misure a supporto della capacità operativa finora adottate;

    gli enti territoriali costituiscono la prima linea nell'attuazione delle misure di emergenza e ricostruzione, nonché nell'assistenza diretta alle popolazioni colpite;

    tuttavia, tali soggetti istituzionali, operano spesso con risorse umane e finanziarie limitate, in un contesto normativo e amministrativo caratterizzato da forte complessità, che può ostacolare la tempestività e l'efficacia degli interventi;

    risulta pertanto essenziale rafforzare le capacità operative e gestionali degli enti locali, anche attraverso percorsi formativi, strumenti digitali condivisi e semplificazioni procedurali, promuovendo al contempo una governance multilivello fondata sul coordinamento stabile tra stato, regioni ed enti locali,

impegna il Governo:

   ad accompagnare l'attuazione delle misure previste nel provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

    garantire un adeguato sostegno finanziario e tecnico in favore degli enti locali dei territori colpiti dagli eventi alluvionali e bradisismici, anche attraverso l'incremento dei fondi destinati alla gestione dell'emergenza e alla ricostruzione e la semplificazione delle procedure di accesso alle risorse economiche stanziate;

    promuovere specifici percorsi formativi per il personale degli enti locali, finalizzati al potenziamento delle competenze in materia di prevenzione, gestione e risposta alle emergenze;

    rafforzare i meccanismi di coordinamento tra i diversi livelli di governo, anche attraverso l'adozione di piattaforme digitali per la comunicazione e la condivisione in tempo reale di dati, documentazione e informazioni operative;

    attribuire agli enti locali maggiori competenze e margini di autonomia nella gestione delle emergenze nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà e leale collaborazione, garantendo al contempo l'unitarietà, l'uniformità e l'efficacia delle azioni di protezione civile su scala nazionale.
9/2482/10.Grippo, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65 in esame reca ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile;

    le esigenze operative degli enti locali colpiti dagli eventi alluvionali sono attualmente rilevanti ma, nel breve-medio periodo, sono destinate ad accrescere rendendo, così, necessario assicurare la prosecuzione delle misure a supporto della capacità operativa finora adottate;

    gli enti territoriali costituiscono la prima linea nell'attuazione delle misure di emergenza e ricostruzione, nonché nell'assistenza diretta alle popolazioni colpite;

    risulta pertanto essenziale rafforzare le capacità operative e gestionali degli enti locali, anche attraverso percorsi formativi, strumenti digitali condivisi e semplificazioni procedurali, promuovendo al contempo una governance multilivello fondata sul coordinamento stabile tra stato, regioni ed enti locali,

impegna il Governo:

   ad accompagnare l'attuazione delle misure previste nel provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

    valutare l'opportunità di garantire un adeguato sostegno finanziario e tecnico in favore degli enti locali dei territori colpiti dagli eventi alluvionali e bradisismici, anche attraverso l'incremento dei fondi destinati alla gestione dell'emergenza e alla ricostruzione e la semplificazione delle procedure di accesso alle risorse economiche stanziate;

    valutare l'opportunità di promuovere specifici percorsi formativi per il personale degli enti locali, finalizzati al potenziamento delle competenze in materia di prevenzione, gestione e risposta alle emergenze;

    valutare l'opportunità di rafforzare i meccanismi di coordinamento tra i diversi livelli di governo, anche attraverso l'adozione di piattaforme digitali per la comunicazione e la condivisione in tempo reale di dati, documentazione e informazioni operative.
9/2482/10.(Testo modificato nel corso della seduta)Grippo, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, al Capo I, reca disposizioni riguardanti la semplificazione e l'accelerazione delle misure per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nonché per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei medesimi territori;

    al Capo II reca disposizioni riguardanti misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

    i disastri naturali, quali terremoti, alluvioni o valanghe, rappresentano eventi che hanno rilevato la necessità per coloro che li hanno vissuti di supporto psicologico specialistico ai fini della prevenzione e del trattamento dei danni psichici che si determinano nel singolo e dei danni psicosociali che si producono nella sua comunità in seguito all'esperienza di un evento critico;

    l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sottolineato l'importanza della prevenzione e della risposta psicosociale nei contesti di crisi, come indicato nel suo Piano d'azione per la salute mentale 2013-2030, che individua azioni prioritarie per garantire supporto psicologico alle popolazioni colpite, in particolare nei capitoli dedicati alle emergenze umanitarie. Diversi Paesi europei hanno già sviluppato modelli avanzati di intervento psicologico in emergenza, tra cui la Francia con le Unità medico-psicologiche (CUMP), il Regno Unito con linee guida strategiche per la gestione dei servizi psicosociali e la Grecia con un piano d'azione nazionale dedicato;

    l'EMDR (acronimo di Eye Movement Desensitizazion and Reprocessing) è un approccio evidence-based per il trattamento dei disturbi da stress post-traumatico. L'OMS, nell'agosto 2013, ha riconosciuto tale approccio come un trattamento efficace per la cura del trauma e dei disturbi a esso correlati. Alcune valutazioni condotte in ambito sanitario, tra cui degli studi realizzati nel contesto del Servizio Sanitario Nazionale del Regno Unito (NHS), ne hanno inoltre evidenziato la sostenibilità in termini di costo-efficacia, nonché la capacità di offrire un intervento psicologico breve e mirato, particolarmente adatto a contesti emergenziali e ad alta incidenza di popolazione esposta;

    nel contesto degli interventi a sostegno delle vittime di eventi catastrofici è necessario prestare massima attenzione anche ai problemi di ordine psichiatrico-psicologico che possono manifestarsi sulle popolazioni colpite e sui loro soccorritori. Essi possono palesarsi in fase acuta o evolvere in modo subdolo, con ripercussioni, anche nel lungo periodo;

    alcune realtà territoriali, come le ASL dell'Emilia-Romagna e dell'Umbria, risultano più avanzate nella gestione integrata delle emergenze, mentre altre regioni, come la Liguria, hanno registrato discontinuità nei percorsi attivati;

    alla luce di quanto premesso nonché della crescente frequenza del verificarsi di eventi climatici estremi, è necessario fronteggiare i bisogni psico-sociali che si manifestano a seguito di emergenze nazionali attraverso azioni ed interventi coordinati in grado di garantire risposte efficaci e di qualità,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, in materia di gestione psicologica delle situazioni di stress post traumatico derivanti da eventi calamitosi, anche in ambito di attività di soccorso, predisponendo una rete organizzativa omogenea su tutto il territorio nazionale, articolata in strutture di riferimento e risorse umane dedicate, e valutando l'opportunità di inserire la tecnica EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) nella prassi della gestione di tali traumi psicologici.
9/2482/11.Onori, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, al Capo I, reca disposizioni riguardanti la semplificazione e l'accelerazione delle misure per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nonché per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei medesimi territori;

    al Capo II reca disposizioni riguardanti misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

    i disastri naturali, quali terremoti, alluvioni o valanghe, rappresentano eventi che hanno rilevato la necessità per coloro che li hanno vissuti di supporto psicologico specialistico ai fini della prevenzione e del trattamento dei danni psichici che si determinano nel singolo e dei danni psicosociali che si producono nella sua comunità in seguito all'esperienza di un evento critico;

    l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sottolineato l'importanza della prevenzione e della risposta psicosociale nei contesti di crisi, come indicato nel suo Piano d'azione per la salute mentale 2013-2030, che individua azioni prioritarie per garantire supporto psicologico alle popolazioni colpite, in particolare nei capitoli dedicati alle emergenze umanitarie. Diversi Paesi europei hanno già sviluppato modelli avanzati di intervento psicologico in emergenza, tra cui la Francia con le Unità medico-psicologiche (CUMP), il Regno Unito con linee guida strategiche per la gestione dei servizi psicosociali e la Grecia con un piano d'azione nazionale dedicato;

    l'EMDR (acronimo di Eye Movement Desensitizazion and Reprocessing) è un approccio evidence-based per il trattamento dei disturbi da stress post-traumatico. L'OMS, nell'agosto 2013, ha riconosciuto tale approccio come un trattamento efficace per la cura del trauma e dei disturbi a esso correlati. Alcune valutazioni condotte in ambito sanitario, tra cui degli studi realizzati nel contesto del Servizio Sanitario Nazionale del Regno Unito (NHS), ne hanno inoltre evidenziato la sostenibilità in termini di costo-efficacia, nonché la capacità di offrire un intervento psicologico breve e mirato, particolarmente adatto a contesti emergenziali e ad alta incidenza di popolazione esposta;

    nel contesto degli interventi a sostegno delle vittime di eventi catastrofici è necessario prestare massima attenzione anche ai problemi di ordine psichiatrico-psicologico che possono manifestarsi sulle popolazioni colpite e sui loro soccorritori. Essi possono palesarsi in fase acuta o evolvere in modo subdolo, con ripercussioni, anche nel lungo periodo;

    alcune realtà territoriali, come le ASL dell'Emilia-Romagna e dell'Umbria, risultano più avanzate nella gestione integrata delle emergenze, mentre altre regioni, come la Liguria, hanno registrato discontinuità nei percorsi attivati;

    alla luce di quanto premesso nonché della crescente frequenza del verificarsi di eventi climatici estremi, è necessario fronteggiare i bisogni psico-sociali che si manifestano a seguito di emergenze nazionali attraverso azioni ed interventi coordinati in grado di garantire risposte efficaci e di qualità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, in materia di gestione psicologica delle situazioni di stress post traumatico derivanti da eventi calamitosi, anche in ambito di attività di soccorso, predisponendo una rete organizzativa omogenea su tutto il territorio nazionale, articolata in strutture di riferimento e risorse umane dedicate, e valutando l'opportunità di inserire la tecnica EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) nella prassi della gestione di tali traumi psicologici.
9/2482/11.(Testo modificato nel corso della seduta)Onori, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento al Capo I reca disposizioni riguardanti il riordino, la semplificazione e dell'accelerazione per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, dal 17 settembre al 17 ottobre 2024 nei territori dell'Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nonché per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei medesimi territori;

    in particolare l'articolo 9, comma 1, prevede l'approvazione e l'attuazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico (PSIRRII);

    l'Italia, per la sua conformazione, la sua posizione geografica al centro del Mediterraneo e a causa dell'innalzamento delle temperature dei mari, è tra i Paesi più esposti agli effetti del cambiamento climatico e al rischio di eventi naturali estremi, in particolare siccità e dissesti idrogeologici. Negli ultimi anni, la crisi climatica ha aggravato ulteriormente la situazione, aumentando la frequenza e l'intensità delle alluvioni e provocando danni sempre più rilevanti all'ambiente e all'economia;

    secondo il rapporto ISPRA del 2021, il 94 per cento dei comuni italiani è a rischio frane, alluvioni o erosione costiera, 1,3 milioni di abitanti sono a rischio frane, 6,8 milioni a rischio alluvioni, un dato che non poteva tenere conto dei più recenti eventi alluvionali;

    secondo i dati del Rapporto Ance-Cresme, mentre la spesa per riparare gli eventi sismici è rimasta costante (2,7 miliardi nel periodo 2009-2023 contro 3,1 dei periodi precedenti), la spesa per contrastare gli effetti del dissesto idrogeologico è triplicata da una media annua di 1 miliardo precedente al 2009 a 3,3 miliardi nel periodo 2009-2023;

    nel solo anno 2023 si stima che i danni prodotti nelle alluvioni che si sono succedute in Emilia-Romagna e Toscana ammontino rispettivamente a 8,5 miliardi di euro certificati dall'Unione Europea la prima, e 2,7 miliardi di euro la seconda, secondo quanto stimato dalla Regione Toscana, con 17 vittime nelle alluvioni in Emilia-Romagna e 8 vittime in Toscana;

    dai numeri relativi ai danni umani ed economici causati dal cambiamento climatico si evince che non è più rinviabile un investimento in politiche strutturali che permettano al Paese di affrontare i cambiamenti in corso. La nuova realtà di fronte a cui ci troviamo, indotta dal cambiamento climatico causato dalle attività umane, impone che vengano assunte misure strutturali di prevenzione e contrasto con adeguati investimenti;

    nel dicembre 2023 è stato adottato in via definitiva il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC), un importante strumento di pianificazione che contiene 361 azioni volte a dare attuazione alla Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti climatici (SNAC), ma da allora non è stato ancora reso operativo e adeguatamente finanziato,

impegna il Governo:

   al fine di contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici e di aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti a rischi derivanti da eventi catastrofali ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con l'adozione di un Programma nazionale di interventi pubblici per la prevenzione e la messa in sicurezza del territorio;

   a dare immediata operatività al Piano Nazionale per l'Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC) attraverso il rafforzamento della governance per l'individuazione delle azioni di adattamento nei diversi settori, favorendo interventi di ripristino ambientale e misure basate sulla natura e non contro la natura, con la definizione delle priorità e delle relative risorse necessarie per la realizzazione di interventi pubblici strutturali ed infrastrutturali di prevenzione, mitigazione e manutenzione del territorio per ridurre la vulnerabilità del territorio, aumentarne la resilienza e ripristinare i servizi ecosistemici;

   a promuovere pratiche costruttive innovative e resilienti per il futuro e politiche di pianificazione territoriale che tengano conto delle specificità dei rischi locali e della necessità di azzerare il consumo di suolo, riducendo la vulnerabilità intrinseca del nostro patrimonio costruito e naturale.
9/2482/12.Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento al Capo II reca disposizioni riguardanti misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

    l'aggravarsi del fenomeno bradisismico nell'area flegrea ha determinato una condizione di vulnerabilità diffusa degli edifici, l'evacuazione di numerosi nuclei familiari e un conseguente stato di emergenza sociale ed economica per le comunità locali;

    tra le misure attivate, il Contributo di autonoma sistemazione (CAS) rappresenta uno strumento importante ma rischia di rivelarsi insufficiente in quanto, in molti casi, inefficace a garantire un reale sostegno alle famiglie sfollate, anche a causa dell'aumento dei prezzi degli affitti, non soggetti ad alcuna regolazione;

    in assenza di strumenti per il contenimento della speculazione immobiliare e per il coordinamento tra Comuni e parti sociali, il CAS è risultato inadeguato rispetto alle reali condizioni del mercato locale;

    persistono inoltre criticità relative alla sicurezza strutturale degli edifici, alla programmazione degli interventi di adeguamento sismico e al monitoraggio del patrimonio edilizio nelle aree a rischio;

    appare urgente pianificare un'azione strutturata e coordinata, con oneri a carico dello Stato, per garantire la sicurezza, la dignità e la tutela sociale delle comunità coinvolte,

impegna il Governo:

   ad accompagnare le misure recate dal Capo II del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative volte a:

    1. introdurre, anche in sede concertativa con gli enti locali e le organizzazioni rappresentative degli inquilini e dei locatori, misure idonee a calmierare i prezzi degli affitti nelle aree interessate dall'emergenza bradisismica, al fine di rendere effettiva l'erogazione del Contributo di autonoma sistemazione (CAS) e prevenirne il depotenziamento a causa di dinamiche speculative;

    2. garantire la continuità nell'erogazione del CAS fino al rientro effettivo dei nuclei familiari nelle rispettive abitazioni, superando ogni interruzione automatica legata a scadenze prefissate non connesse con l'agibilità degli immobili;

    3. potenziare gli hub di accoglienza e attesa, prevedendone una adeguata distribuzione territoriale e l'accessibilità da parte di tutti i cittadini attraverso la presenza di bagni, docce, letti, presidi sanitari e di assistenza psicologica e servizi per bambini, anziani e persone con disabilità;

    4. pianificare un'attività di censimento sistematico e completo degli edifici situati nelle aree di intervento dell'emergenza, come individuate all'articolo 4 del decreto-legge n. 140 del 2023, al fine di mappare le condizioni di rischio e di vulnerabilità;

    5. prevedere, con oneri a carico dello Stato, interventi urgenti per la messa in sicurezza degli edifici dichiarati in dissesto dalla Protezione Civile, al fine di prevenire ulteriori situazioni di pericolo e degrado;

    6. prevedere la messa in sicurezza strutturale degli edifici vulnerabili secondo le disposizioni delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018), con particolare riguardo agli edifici pubblici e residenziali situati in zone ad alto rischio;

    7. provvedere con urgenza a misure di semplificazione amministrativa, velocizzazione delle procedure e potenziamento dei fondi destinati agli interventi previsti dai cosiddetti «decreti Campi Flegrei», in particolare per quanto concerne le analisi di agibilità, vulnerabilità e l'esecuzione degli interventi di adeguamento o miglioramento sismico;

    8. provvedere al potenziamento dei servizi del territorio, scuole, servizi e presidi socio sanitari, trasporti pubblici, infrastrutture portuali, culturali e sportive, affinché il fenomeno del bradisismo non induca anche all'impoverimento e all'abbandono del territorio;

    9. estendere il blocco del pagamento dei mutui, affitti, utenze e oneri tributari per tutti gli sfollati.
9/2482/13.Borrelli, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento al Capo II reca disposizioni riguardanti misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

    il Parco archeologico dei Campi Flegrei, istituto del Ministero della Cultura dotato di autonomia speciale, gestisce un vasto e prezioso patrimonio culturale, tra cui parchi archeologici, aree archeologiche, monumenti e musei, distribuito su cinque comuni (Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Giugliano in Campania e Quarto), ricadenti perlopiù nella zona rossa del Piano di Emergenza Rischio Vulcanico dei Campi Flegrei e con quella del Piano speditivo Rischio Bradisismico Campi Flegrei;

    la crisi bradisismica in atto ha comportato, a partire dal 2023, gravi rischi per la tutela e la fruizione del patrimonio culturale, esponendo monumenti, aree archeologiche e percorsi di visita a sollecitazioni strutturali continue e pericolose;

    il Parco ha attivato tempestivamente una serie di azioni, tra cui: monitoraggio strutturale, campagne di manutenzione straordinaria, realizzazione di opere provvisionali, formazione del personale, protocolli di emergenza per la gestione dei flussi e della sicurezza in caso di scosse sismiche;

    tali azioni, fondamentali per la tutela del patrimonio e la sicurezza dei visitatori, si sono svolte in un contesto di forte pressione operativa e in condizioni di risorse limitate;

    nel 2024 si sono verificati più di 6.700 eventi sismici e il 2025 si è aperto con nuove sequenze di sciami sismici come nell'evento registrato tra il 15 e il 20 febbraio che è stato caratterizzato da una sequenza di più di 700 eventi con alcuni di intensità di 3.9, uno dei quali ha manifestato una importante accelerazione al suolo con un epicentro nell'area di Pozzuoli (Solfatara-Pisciarelli);

    l'attività è proseguita nel mese di marzo con diversi eventi rilevanti, il 13 maggio si è poi manifestata una nuova importante attività sismica con terremoti di md. 4.4 e 3.5 e infine il 30 giugno scorso si è registrata una la scossa di magnitudo 4.6, la più rilevante degli ultimi 40 anni;

    la prosecuzione incessante del sollevamento del suolo, così come rilevato dalla rete geodetica dell'Osservatorio Vesuviano, comporta forti accumuli di stress strutturali;

    il patrimonio culturale dell'area flegrea rappresenta un valore identitario, sociale ed economico di rilievo strategico per la regione e per il Paese, anche in chiave turistica e di sviluppo sostenibile;

    appare urgente sostenere con strumenti adeguati le attività già intraprese e consolidare la capacità di risposta del Parco alle criticità legate al fenomeno bradisismico, rafforzando le dotazioni umane, tecniche ed economiche,

impegna il Governo:

   in attuazione delle disposizioni di cui al Capo II del provvedimento in esame: a includere tra gli obiettivi delle azioni legislative e amministrative in corso e future per l'area dei Campi Flegrei la tutela, la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale, con particolare riferimento agli istituti e luoghi della cultura gestiti dal Parco archeologico dei Campi Flegrei;

   a sostenere la prosecuzione delle attività di analisi della vulnerabilità statica e sismica degli istituti e luoghi della cultura del Parco, nonché il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio strutturale e sismico;

   a potenziare le attività di manutenzione programmata già in essere negli istituti e luoghi della cultura assegnati alle competenze del Parco archeologico dei Campi Flegrei, attraverso l'assegnazione di risorse umane, strumentali ed economiche adeguate e stabili;

   a finalizzare la progettazione e l'esecuzione di interventi di restauro strutturale nei contesti che hanno evidenziato le maggiori criticità, garantendo l'assegnazione delle necessarie risorse per il conseguimento di una duratura stabilità;

   a rafforzare le attività di vigilanza e sicurezza nei luoghi della cultura del Parco aperti al pubblico, mediante un incremento del personale e dei mezzi tecnici a disposizione;

   a valorizzare il ruolo del Parco archeologico dei Campi Flegrei quale presidio strategico per la tutela del patrimonio culturale in aree ad alta criticità geosismica, riconoscendone le specificità operative e sostenendo strutturalmente le sue funzioni.
9/2482/14.Piccolotti, Borrelli, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento al Capo I, all'articolo 9 reca disposizioni per l'attuazione di un Programma Straordinario di Interventi per la Riduzione del Rischio Idraulico e Idrogeologico nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023, nonché nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni dei mesi di settembre e ottobre 2024;

    l'attuazione del Programma Straordinario di Interventi per la Riduzione del Rischio Idraulico e Idrogeologico è articolata in due stralci della durata di sei anni ciascuno per gli anni dal 2027 al 2038 e un investimento complessivo di 1 miliardo di euro;

    è previsto, attraverso l'introduzione dell'articolo 20-novies.2, un rafforzamento della capacità operativa territoriale;

    in considerazione dell'accelerazione e della sempre maggiore frequenza di eventi catastrofali legati al cambiamento climatico è indispensabile e urgente predisporre interventi strutturali e organici per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, anche in funzione preventiva;

    la legge 30 dicembre 2024, n. 2017 ha istituito all'articolo 1, comma 644 un fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028;

    è necessario che le risorse economiche destinate al Programma Straordinario di Interventi per la Riduzione del Rischio Idraulico e Idrogeologico siano aggiuntive rispetto a quelle già previste dal fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

    è urgente attuare su scala nazionale una ricognizione complessiva e aggiornata degli interventi necessari per la riduzione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio;

    la previsione di una riforma organica in materia di mitigazione dei rischi prevista all'articolo 9, comma 4, non è accompagnata da elementi concreti circa tempi, governance e risorse,

impegna il Governo:

al fine di aumentare l'efficacia delle misure recate dal citato articolo 9 del provvedimento in esame:

   ad adottare le opportune iniziative normative volte a garantire che vengano destinate risorse aggiuntive al fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

   a prevedere un aggiornamento continuo e una ricognizione integrata delle esigenze di intervento nei territori colpiti, anche con il coinvolgimento degli enti locali, delle comunità scientifiche e delle organizzazioni del territorio;

   a promuovere una programmazione estesa all'intero territorio nazionale in materia di prevenzione del rischio idrogeologico, superando la logica emergenziale e post-calamità, attraverso politiche di prevenzione strutturale, coordinate e finanziate in modo adeguato;

   a definire in tempi certi la riforma organica della disciplina in materia di mitigazione dei rischi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, individuando una governance chiara, strumenti operativi certi e risorse dedicate su base pluriennale;

   a garantire una pianificazione democratica e partecipata che assicuri coerenza territoriale, trasparenza e inclusività, coinvolgendo le istituzioni locali e i cittadini;

   a favorire, nell'ambito del Programma Straordinario di Interventi per la Riduzione del Rischio Idraulico e Idrogeologico e di ogni programma nazionale di prevenzione, la creazione di occupazione stabile e qualificata, valorizzando le competenze tecniche e amministrative già operanti nei territori e riconoscendo adeguatamente il contributo del personale coinvolto;

   a rafforzare il coordinamento interistituzionale, anche in ottica di giusta transizione ecologica, per promuovere un modello di gestione del territorio sostenibile, sicuro e resiliente.
9/2482/15.Grimaldi, Piccolotti, Borrelli, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene per consolidare il processo di ricostruzione e di ristoro delle popolazioni a seguito degli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche negli anni 2023 e 2024;

    Il terremoto, di magnitudo 4.9 della scala Richter, che ha colpito vari comuni dell'Appennino tosco-romagnolo all'alba del 18 settembre 2023 ha provocato circoscritti ma ingenti danni al patrimonio immobiliare sia pubblico sia privato, e l'inagibilità totale o parziale di vari edifici;

    l'evento calamitoso si è verificato a pochi mesi dall'alluvione, che aveva colpito i medesimi comuni, riattivando frane e dissesti nel territorio montano e pedemontano e provocando ulteriore disagio in territori nei quali già si sta riducendo il presidio antropico;

    con la delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza per eventi sismici nel territorio dei comuni di Brisighella in provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in provincia di Forlì-Cesena e con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (Ocdpc) n. 1042 del 27 novembre 2023, il Governo ha dato una prima risposta alle più pressanti situazioni di emergenza;

    a distanza di 21 mesi dal terremoto che ha interessato l'Appennino tosco-romagnolo sono necessarie iniziative legislative in materia di ricostruzione post-sisma, tenendo conto della compresenza nei comuni indicati dalla delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, di eventi alluvionali e sismici,

impegna il Governo

ad adottare le procedure per la ricostruzione pubblica e privata previste dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, su cui interviene il provvedimento in esame, anche in relazione agli interventi di ricostruzione dei comuni della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 18 settembre 2023, individuati dalla delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023.
9/2482/16.Tassinari.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene per consolidare il processo di ricostruzione e di ristoro delle popolazioni a seguito degli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche negli anni 2023 e 2024;

    Il terremoto, di magnitudo 4.9 della scala Richter, che ha colpito vari comuni dell'Appennino tosco-romagnolo all'alba del 18 settembre 2023 ha provocato circoscritti ma ingenti danni al patrimonio immobiliare sia pubblico sia privato, e l'inagibilità totale o parziale di vari edifici;

    l'evento calamitoso si è verificato a pochi mesi dall'alluvione, che aveva colpito i medesimi comuni, riattivando frane e dissesti nel territorio montano e pedemontano e provocando ulteriore disagio in territori nei quali già si sta riducendo il presidio antropico;

    con la delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza per eventi sismici nel territorio dei comuni di Brisighella in provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in provincia di Forlì-Cesena e con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (Ocdpc) n. 1042 del 27 novembre 2023, il Governo ha dato una prima risposta alle più pressanti situazioni di emergenza;

    a distanza di 21 mesi dal terremoto che ha interessato l'Appennino tosco-romagnolo sono necessarie iniziative legislative in materia di ricostruzione post-sisma, tenendo conto della compresenza nei comuni indicati dalla delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, di eventi alluvionali e sismici,

impegna il Governo

ad individuare, in prossimo provvedimento utile, attesa la sovrapposizione territoriale con gli eventi alluvionali oggetto del provvedimento, in esame, le più opportune misure specifiche da porre in essere in relazione agli interventi di ricostruzione dei comuni della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 18 settembre 2023, individuati dalla delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023.
9/2482/16.(Testo modificato nel corso della seduta)Tassinari.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame ha lo scopo generale di garantire e promuovere la sicurezza e la resilienza dei territori italiani interessati da eventi naturali estremi, assicurando, tra le altre cose, all'articolo 14, il reimpiego di risorse per lo sviluppo e la coesione, in relazione ad interventi di competenza del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

    l'articolo 13-bis reca inoltre disposizioni volte alla proroga dei contratti del personale assunto presso le strutture comunali di protezione civile;

    il succedersi sempre più frequente di eventi catastrofali ha messo in evidenza il ruolo fondamentale svolto dalla protezione civile e dai relativi gruppi di volontariato locali;

    il volontariato di Protezione Civile opera all'interno del Servizio Nazionale della PC ai sensi della Sezione II del Codice, decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che ne disciplina la partecipazione ed è articolato in organizzazioni nazionali, associazioni locali e gruppi comunali, iscritte in un Elenco nazionale, suddiviso a sua volta in un Elenco centrale e in Elenchi territoriali, cui aderiscono le organizzazioni riconosciute;

    i gruppi comunali di volontariato della Protezione Civile rivestono un'importanza cruciale per la sicurezza e la resilienza del territorio. Sono fondamentali per la prevenzione e la gestione delle emergenze, integrandosi con le istituzioni e altre forze operative e il loro contributo, basato sul volontariato e la solidarietà, è essenziale per garantire una risposta efficace in caso di calamità, proteggendo la vita e il benessere dei cittadini;

    partendo da tale dato, non è più rinviabile l'adozione di norme che chiariscano il regime giuridico applicabile ai volontari della protezione civile, con particolare riferimento alle responsabilità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

    il contesto normativo vigente, disciplinato principalmente dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dal decreto interministeriale 13 aprile 2011, è stato oggetto di interpretazioni contrastanti e applicazioni disomogenee sul territorio nazionale. L'intervento normativo del Governo nel dicembre 2023, pur riconoscendo le peculiarità dell'attività volontaria nel settore della protezione civile, non ha chiarito in modo esaustivo il quadro delle responsabilità in capo ai coordinatori locali e ai sindaci, specialmente in occasione di interventi sul campo;

    occorre tutelare l'equilibrio tra l'esigenza di garantire adeguati livelli di sicurezza per i volontari e quella di non scoraggiare, attraverso l'imposizione di oneri e responsabilità sproporzionate, l'operato gratuito e fondamentale delle organizzazioni di volontariato;

    è necessario adottare iniziative legislative che, fornendo una maggiore chiarezza normativa e una più equa attribuzione delle responsabilità, possa tutelare i volontari e gli amministratori locali da rischi penali sproporzionati e garantire al contempo la continuità operativa dei gruppi di volontari di protezione civile, salvaguardando un presidio fondamentale per la gestione delle emergenze sul territorio,

impegna il Governo

anche al fine di assicurare la piena attuazione delle misure contenute nel provvedimento, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di urgenti iniziative volte a chiarire la disciplina applicabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro applicabile ai volontari di protezione civile, nonché le correlate responsabilità dei coordinatori delle squadre e dei Sindaci, al fine di evitare il rischio di paralisi delle attività dei gruppi comunali di protezione civile.
9/2482/17.Serracchiani, Fornaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame ha lo scopo generale di garantire e promuovere la sicurezza e la resilienza dei territori italiani interessati da eventi naturali estremi, assicurando, tra le altre cose, all'articolo 14, il reimpiego di risorse per lo sviluppo e la coesione, in relazione ad interventi di competenza del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

    l'articolo 13-bis reca inoltre disposizioni volte alla proroga dei contratti del personale assunto presso le strutture comunali di protezione civile;

    il succedersi sempre più frequente di eventi catastrofali ha messo in evidenza il ruolo fondamentale svolto dalla protezione civile e dai relativi gruppi di volontariato locali;

    il volontariato di Protezione Civile opera all'interno del Servizio Nazionale della PC ai sensi della Sezione II del Codice, decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che ne disciplina la partecipazione ed è articolato in organizzazioni nazionali, associazioni locali e gruppi comunali, iscritte in un Elenco nazionale, suddiviso a sua volta in un Elenco centrale e in Elenchi territoriali, cui aderiscono le organizzazioni riconosciute;

    i gruppi comunali di volontariato della Protezione Civile rivestono un'importanza cruciale per la sicurezza e la resilienza del territorio. Sono fondamentali per la prevenzione e la gestione delle emergenze, integrandosi con le istituzioni e altre forze operative e il loro contributo, basato sul volontariato e la solidarietà, è essenziale per garantire una risposta efficace in caso di calamità, proteggendo la vita e il benessere dei cittadini;

    partendo da tale dato, non è più rinviabile l'adozione di norme che chiariscano il regime giuridico applicabile ai volontari della protezione civile, con particolare riferimento alle responsabilità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

    il contesto normativo vigente, disciplinato principalmente dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dal decreto interministeriale 13 aprile 2011, è stato oggetto di interpretazioni contrastanti e applicazioni disomogenee sul territorio nazionale. L'intervento normativo del Governo nel dicembre 2023, pur riconoscendo le peculiarità dell'attività volontaria nel settore della protezione civile, non ha chiarito in modo esaustivo il quadro delle responsabilità in capo ai coordinatori locali e ai sindaci, specialmente in occasione di interventi sul campo;

    occorre tutelare l'equilibrio tra l'esigenza di garantire adeguati livelli di sicurezza per i volontari e quella di non scoraggiare, attraverso l'imposizione di oneri e responsabilità sproporzionate, l'operato gratuito e fondamentale delle organizzazioni di volontariato;

    è necessario adottare iniziative legislative che, fornendo una maggiore chiarezza normativa e una più equa attribuzione delle responsabilità, possa tutelare i volontari e gli amministratori locali da rischi penali sproporzionati e garantire al contempo la continuità operativa dei gruppi di volontari di protezione civile, salvaguardando un presidio fondamentale per la gestione delle emergenze sul territorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare urgenti iniziative volte a chiarire la disciplina applicabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai volontari di protezione civile, nonché le correlate responsabilità dei coordinatori delle squadre e dei sindaci, al fine di evitare il rischio di paralisi delle attività dei gruppi comunali di protezione civile.
9/2482/17.(Testo modificato nel corso della seduta)Serracchiani, Fornaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame ha lo scopo generale di garantire e promuovere la sicurezza e la resilienza dei territori italiani interessati da eventi naturali estremi, prevedendo, tra le altre cose, al Capo II nuove misure per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno di bradisismo nei Campi Flegrei;

    la gravità del fenomeno bradisismico, che coinvolge migliaia di cittadini e imprese, evidenzia tuttavia in modo inequivocabile l'inadeguatezza delle misure sin qui previste;

    il bradisismo rappresenta un fenomeno costante, allarmante e destinato a protrarsi nel tempo, rendendo indispensabile un concreto e stabile sostegno alle famiglie e alle attività economiche del territorio, mediante interventi strutturali e di lungo termine,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure contenute nel provvedimento con ulteriori e più incisive misure di sostegno economico in favore delle famiglie e delle imprese, assicurando un orizzonte temporale significativamente più ampio rispetto a quanto attualmente previsto dal provvedimento in esame, in ragione del perdurare e del progressivo aggravarsi della crisi bradisismica, così da garantire la continuità produttiva, la salvaguardia dei livelli occupazionali e la tutela delle comunità locali.
9/2482/18.De Luca.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene con disposizioni urgenti per affrontare eventi alluvionali straordinari che hanno interessato diverse zone del Paese;

    il 1° maggio 2022, in seguito a un eccezionale evento atmosferico, sono franati 40 mila metri cubi di roccia e terra dal monte Colletto su circa 100 metri della strada provinciale 147. Da quel giorno il comune di Carrega, in provincia di Alessandria, è rimasto diviso in due: le frazioni di Agneto, Berga, Campassi, Cartasegna e Vegni sono rimaste al di qua della frana, collegate alla Val Borbera ma non al municipio, il resto, con Carrega, Capanne di Carrega, Connio, Fontanachiusa e Magioncalda al di là, isolate dal Piemonte e raggiungibili solo passando dalla Liguria;

    dopo l'approvazione da parte della provincia del progetto esecutivo per la rimozione dei detriti nell'aprile del 2023 e lo svolgersi dell'iter per la gara d'appalto, i lavori sono stati avviati appena a luglio dello stesso anno e il cantiere è stato chiuso con il transito delle automobili sulla provinciale solo nel giugno del 2024;

    attualmente la strada deve essere chiusa in caso di allerta meteo gialla e numerose e ripetute sono state le chiusure dal 2024 in poi, perdurando così la situazione di grave disagio per gli abitanti della zona;

    occorre rapidamente mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dalla frana,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a estendere l'applicazione delle misure recate dal provvedimento in esame al fine di intervenire tempestivamente per risolvere la situazione descritta in premessa che si protrae da troppo tempo creando disagi enormi ai cittadini e al tessuto economico del territorio.
9/2482/19.Fornaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame ha lo scopo generale di garantire e promuovere la sicurezza e la resilienza dei territori italiani interessati da eventi naturali estremi, prevedendo, tra l'altro, al Capo II, nuove misure per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno di bradisismo nei Campi Flegrei;

    nel corso dell'esame al Senato, grazie anche ad iniziative emendative del Partito Democratico è stata disposta la proroga del personale assunto con il «Fondo bradisismo», garantendo così la continuità degli interventi in corso e la stabilità operativa;

    l'articolo 13-bis proroga, infatti, fino al 31 dicembre 2026, i contratti a tempo determinato di personale specializzato presso le strutture comunali di protezione civile, stipulati per 24 mesi, la cui scadenza è compresa tra il 31 dicembre 2025 e il 17 dicembre 2026, nel quadro delle attività di coordinamento svolte dalla Città metropolitana di Napoli;

    appare, tuttavia, imprescindibile evitare qualunque rischio di discontinuità amministrativa e scongiurare la dispersione delle preziose competenze tecniche sinora acquisite sul territorio, tanto più alla luce dell'aggravarsi del fenomeno bradisismico e della sua natura cronica e persistente,

impegna il Governo

ad adottare con la massima urgenza le necessarie iniziative, anche normative, per definire e attuare un piano strutturale di assunzioni stabili nella pubblica amministrazione nell'area dei Campi Flegrei, capace di rispondere concretamente e in modo duraturo alle pressanti esigenze del territorio, garantendo una gestione continuativa ed efficace delle criticità legate al bradisismo e tutelando le comunità locali.
9/2482/20.Sarracino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca, tra le altre disposizioni, interventi a favore dei territori colpiti da eventi alluvionali ma anche da eventi sismici, confermando la necessità di un costante presidio normativo per il sostegno e la ricostruzione delle aree interessate da calamità naturali;

    gli eventi calamitosi abbattutisi su ampie porzioni del territorio nazionale – dalle alluvioni che hanno investito diverse regioni, ai reiterati fenomeni sismici che hanno colpito in particolare il Centro Italia – hanno prodotto danni ingenti, determinando una condizione di estrema vulnerabilità sia sotto il profilo infrastrutturale che socio-economico;

    i territori colpiti da calamità naturali, oltre a subire gravi conseguenze sul piano abitativo, scolastico e sanitario, vedono infatti compromesso in misura significativa il tessuto produttivo, con effetti a catena che si riverberano sull'occupazione, sul reddito delle famiglie e sulla stabilità complessiva delle comunità locali. Appare evidente come il protrarsi di tale condizione possa determinare un progressivo fenomeno di desertificazione imprenditoriale, con la chiusura o il trasferimento delle imprese locali e la conseguente perdita di posti di lavoro, indebolendo in modo irreversibile il tessuto economico e sociale di aree già intrinsecamente fragili;

    in molti di questi territori, inoltre, l'economia locale si fonda anche sul comparto turistico-ricettivo, che costituisce spesso uno dei principali volani di sviluppo e di attrazione, nonché elemento identitario strettamente legato alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico e culturale: tale comparto risulta particolarmente esposto agli effetti devastanti delle calamità naturali, sia per i danni materiali subiti dalle strutture, sia per la perdita di attrattività del territorio conseguente alla percezione di insicurezza e di precarietà;

    occorre pertanto predisporre un piano organico di misure straordinarie, in grado di sostenere efficacemente la ripresa economica e produttiva delle aree colpite da calamità naturali, attraverso interventi mirati a garantire liquidità e incentivare nuovi investimenti, favorendo altresì la salvaguardia dei livelli occupazionali e la stabilità delle filiere locali. Particolare attenzione va rivolta alla tutela e al rilancio del settore turistico-ricettivo, sia per il ruolo trainante che esso svolge nell'economia dei territori sia per le ricadute occupazionali dirette e indirette, che risultano determinanti nel mantenere la vitalità delle comunità locali,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori interventi normativi finalizzati a prevedere misure straordinarie volte a sostenere e incentivare gli investimenti produttivi nelle aree colpite da calamità naturali, anche attraverso contributi diretti, crediti d'imposta, regimi di decontribuzione e defiscalizzazione, nonché strumenti agevolativi per l'accesso al credito e per la patrimonializzazione delle imprese locali, prevedendo specifici interventi a tutela del settore turistico-ricettivo e delle imprese che in tali territori operano, mediante misure di sostegno volte a garantire la continuità aziendale, il mantenimento dei livelli occupazionali e la riqualificazione dell'offerta, così da contrastare il rischio di depauperamento strutturale di un comparto essenziale per l'economia locale.
9/2482/21.Curti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame ha lo scopo generale di garantire e promuovere la sicurezza e la resilienza dei territori italiani interessati da eventi naturali estremi;

    le ultime alluvioni che hanno devastato il territorio italiano rientrano tra i fenomeni estremi causati dai cambiamenti climatici;

    non sono purtroppo eventi isolati, ma episodi che si stanno registrando con sempre maggiore frequenza. È evidente che misure efficaci di prevenzione siano indispensabili e che interventi tampone o realizzati secondo parametri di sicurezza del passato non siano oggi sufficienti;

    a fronte della straordinaria violenza e frequenza delle catastrofi naturali del nostro Paese si risponde con una straordinaria debolezza e lentezza dell'azione pubblica;

    con il Governo Conte II e con il PNRR sono state introdotte misure di semplificazione, ma non è stato poi dato seguito al rafforzamento indispensabile delle strutture ministeriali e delle regioni per creare le necessarie «task force» per la progettazione e realizzazione delle opere,

impegna il Governo

in considerazione della gravità e della sempre maggiore frequenza di eventi climatici estremi causati dal cambiamento climatico che comportano la necessità di interventi strutturali e non strutturali per ridurre il rischio di danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali, ad adottare le opportune iniziative normative volte a stanziare ulteriori risorse per sostenere gli interventi per spese in conto capitale volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico da affiancare a misure volte a rafforzare le capacità amministrative dei soggetti attuatori, mediante il potenziamento delle relative dotazioni organiche, tecniche e professionali.
9/2482/22.Evi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame ha lo scopo generale di garantire e promuovere la sicurezza e la resilienza dei territori italiani interessati da eventi naturali estremi;

    le ultime alluvioni che hanno devastato il territorio italiano rientrano tra i fenomeni estremi causati dai cambiamenti climatici,

impegna il Governo

in considerazione della gravità e della sempre maggiore frequenza di eventi climatici estremi causati dal cambiamento climatico che comportano la necessità di interventi strutturali e non strutturali per ridurre il rischio di danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali, ad adottare le opportune iniziative normative volte a stanziare ulteriori risorse per sostenere gli interventi per spese in conto capitale volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico da affiancare a misure volte a rafforzare le capacità amministrative dei soggetti attuatori, mediante il potenziamento delle relative dotazioni organiche, tecniche e professionali.
9/2482/22.(Testo modificato nel corso della seduta)Evi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame ha lo scopo generale di garantire e promuovere la sicurezza e la resilienza dei territori italiani interessati da eventi naturali estremi;

    i temi del consumo del suolo e del dissesto idrogeologico legati agli effetti dei cambiamenti climatici stanno assumendo un'importanza crescente nelle tematiche della sostenibilità ambientale e della pianificazione urbana e regionale ed evidenziano la drammatica urgenza di politiche più efficaci sia sul fronte della mitigazione dei processi in atto, sia sul fronte dell'adattamento agli stessi;

    difendere il suolo significa anche proteggere il Paese dalla minaccia del dissesto idrogeologico che, purtroppo, spesso ha conseguenze gravissime, anche in termini di perdita di vite umane, a causa dell'uso dissennato del territorio. Complessivamente, sono infatti circa il 94 per cento i comuni a rischio per frane, alluvioni e/o erosione costiera;

    si conferma quindi l'esigenza, da un lato, di contrastare ogni forma di condono edilizio, dall'altro di procedere agli abbattimenti delle opere abusive;

    si ricorda, infatti, che il rischio di dissesto idrogeologico è amplificato da fenomeni di abusivismo edilizio e procedere con gli abbattimenti è il migliore deterrente perché si scongiuri il sorgere di nuovi abusi,

impegna il Governo

in linea con le finalità sottese al provvedimento in esame, ad astenersi dall'adottare iniziative normative volte alla riproposizione di nuovi condoni edilizi e ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte ad affrontare il nodo dell'abusivismo che resiste alle demolizioni intervenendo, da un lato, sulla mancanza di risorse e, dall'altro, su un'interpretazione estensiva del potere sostitutivo dei Prefetti introdotto dal decreto-legge n. 76 del 2020, anche in relazione alle opere abusive per le quali l'abuso sia stato accertato in data antecedente alla data di entrata in vigore – il 15 settembre 2020 – della norma.
9/2482/23.Ferrari.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7 del provvedimento in esame interviene su norme specifiche volte ad affrontare la gestione del dissesto idrogeologico, individuando nei Presidenti delle regioni i commissari di Governo, che subentrano, nel territorio di competenza, nei ruoli dei commissari straordinari, delegati all'espletamento delle procedure per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati negli accordi di programma sottoscritti tra Ministero dell'ambiente e regioni;

    la sopracitata misura si inserisce all'interno di un quadro di interventi di carattere straordinario e conferma la difficoltà di seguire un approccio strategico, basato su metodologie e modelli di sviluppo sostenibile idonei a prevenire ed affrontare in modo strutturale l'impatto e gli effetti del cambiamento climatico, secondo una visione sistemica e coordinata che rivolga particolare attenzione all'interesse delle generazioni presenti e future;

    i concetti di sostenibilità e i diritti delle nuove generazioni, che hanno trovato riconoscimento espresso nell'articolo 9 della Costituzione, stanno assumendo una crescente connotazione strategica;

    lo stesso Next Generation EU è rappresentativo dell'attenzione che le istituzioni europee e gli Stati membri hanno inteso riservare alle prossime generazioni, superando la logica di breve termine che caratterizza i metodi e gli strumenti della normativa emergenziale;

    con particolare riferimento alle tematiche relative agli effetti del cambiamento climatico, e in particolare al dissesto idrogeologico, occorre seguire un approccio che consenta di stabilire un nesso diretto tra la scelta del decisore pubblico e l'efficacia dell'intervento nel medio e lungo periodo, misurandone l'incidenza sui diritti e le libertà delle future generazioni;

    nella definizione delle politiche pubbliche occorre valutare non solo l'impatto positivo delle stesse sui beneficiari dichiarati, ma anche gli impatti generazionali attesi e la capacità di imprimere un miglioramento continuativo del contesto in cui si attuano;

    a tal fine la valutazione di impatto generazionale (VIG) dovrebbe costituire parte integrante di politiche, programmi e strategie finalizzate alla lotta al cambiamento climatico e al dissesto idrogeologico;

    come rilevato dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), la VIG ha trovato attuazione in Italia a livello locale, secondo le Linee guida elaborate dal Comitato per la Valutazione dell'impatto generazionale delle politiche pubbliche (Covige), introdotte con decreto ministeriale del 12 giugno 2022, dedicato all'analisi e alla verifica sistematica dell'impatto delle politiche, dei programmi e dei progetti destinati, direttamente o indirettamente, ai giovani;

    il Comitato ha elaborato alcuni criteri di analisi preventiva degli interventi che si basano sullo stanziamento di adeguate risorse commisurate agli obiettivi attesi, sulla valutazione d'impatto per i giovani, sulla sostenibilità dei progetti, e dunque sulla capacità degli stessi di avviare processi virtuosi che producano effetti anche dopo la conclusione del finanziamento raggiungendo nuovi obiettivi, sull'innovazione delle soluzioni proposte, sul coinvolgimento e la partecipazione dei potenziali beneficiari e sulla trasparenza di tutto il processo realizzativo;

    sulla base di questo modello, che trova attuazione anche nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, alcuni comuni stanno introducendo nella propria pianificazione target utili per monitorare l'efficacia delle misure e la valutazione finale dei risultati;

    la determinazione degli impatti generazionali rappresenta uno dei fattori chiave per stabilire l'efficacia delle misure finalizzate a garantire un futuro sostenibile e salvaguardare le libertà fondamentali delle prossime generazioni,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a introdurre la valutazione preventiva degli impatti generazionali nella definizione delle misure e degli interventi messi in atto dalle pubbliche amministrazioni volte a contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico e, più in generale, gli effetti del cambiamento climatico.
9/2482/24.Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.


   La Camera,

   premesso che:

    secondo il Climate Risk Index 2025 di Germanwatch, l'Italia è al primo posto in Europa per danni causati da eventi climatici estremi negli ultimi trent'anni. Frane, alluvioni, incendi e ondate di calore hanno provocato oltre 38.000 vittime e generato perdite economiche per 60 miliardi di dollari, collocando il nostro paese tra i più esposti al mondo;

    il verificarsi di eventi catastrofali richiede l'adozione di misure che consentano ai comuni colpiti di liberare risorse utili al fine di assicurare la funzionalità dei servizi per le comunità coinvolte e rispondere alle esigenze della popolazione connesse alla situazione emergenziale;

    in questo contesto, la sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, del pagamento delle rate dei mutui e altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti riveste un'importanza fondamentale per il bilancio dei comuni, soprattutto se di piccole dimensioni, e consente loro di dare stabilità al sistema socio-economico impegnato nell'emergenza e nel complesso processo di ricostruzione;

    da ultimo la legge di bilancio per il 2025 ha previsto la proroga fino al 31 dicembre 2025 della sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti (CdP) ai Comuni dell'area del cratere sismico 2016, già sospesi in base alla normativa vigente, a conferma della necessità di misure che consentano agli enti locali di liberare spazi finanziari e destinare risorse per le esigenze delle comunità colpite,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ogni utile iniziativa normativa volta a introdurre, in caso di calamità naturali, un meccanismo di sospensione automatica del pagamento delle rate dei mutui contratti dagli enti locali i cui territori siano stati dichiarati in stato di emergenza.
9/2482/25.Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9 del provvedimento in esame introduce, mediante l'introduzione del nuovo articolo 20.novies.1 al decreto-legge n. 61 del 2023 un programma straordinario pluriennale di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpiti dagli eventi alluvionali degli ultimi anni;

    negli stessi territori si registra con crescente frequenza una pericolosa alternanza tra precipitazioni estreme e lunghi periodi di siccità, che aggrava i fenomeni di dissesto idrogeologico, accelera l'erosione dei suoli agricoli, compromette la capacità di drenaggio del territorio e ostacola la ripresa delle attività produttive, in particolare in ambito rurale;

   considerato che:

    tali fenomeni rappresentano due manifestazioni interconnesse della crisi climatica, che richiedono risposte coordinate e integrate nell'ambito delle strategie di prevenzione e adattamento ai cambiamenti climatici;

    l'inserimento di misure strutturali per il recupero, la gestione sostenibile e lo stoccaggio delle acque meteoriche può rafforzare la resilienza territoriale e contribuire alla sicurezza alimentare, alla tutela del paesaggio agrario e alla continuità delle attività economiche colpite;

    ritenuto altresì necessario favorire una ricostruzione pubblica sostenibile, in grado di contenere l'impatto ambientale degli interventi edilizi e di infrastrutturazione, anche in relazione ad eventuali variazioni d'uso del suolo,

impegna il Governo:

   ad includere, nell'ambito del Programma straordinario di cui al nuovo articolo 20-novies.1 del decreto-legge n. 61 del 2023, di cui all'articolo 9 del provvedimento in esame, anche interventi specifici per la prevenzione e la mitigazione degli effetti della siccità nei territori colpiti da eventi climatici estremi, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture leggere per il recupero e lo stoccaggio delle acque meteoriche a fini agricoli, il sostegno a pratiche agricole resilienti e la tutela attiva del suolo, in coerenza con gli obiettivi ambientali e climatici europei e nazionali;

   ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, affinché, per la realizzazione degli interventi connessi alla ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici o alluvionali, ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere tenga conto dell'indicatore «carbon footprint» per il calcolo del carico ambientale derivante dagli interventi stessi, anche in relazione ad eventuali variazioni d'uso del suolo.
9/2482/26.L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile;

    da novembre 2005 la caldera dei Campi Flegrei è interessata da una nuova fase di bradisismo ascendente, che negli ultimi due anni ha subito una sostenuta accelerazione, con punte della velocità di sollevamento di 3 cm/mese;

    nel centro di Pozzuoli, area di massima deformazione, a giugno 2025 si registra un innalzamento del suolo di circa 147 cm, di cui 29 cm da gennaio 2024. Ciò sta determinando un forte e preoccupante aumento dell'attività sismica sia in termini frequenza degli eventi sia in termini di intensità;

    nel corso degli ultimi 24 mesi i terremoti sono stati oltre 10 mila, con 59 eventi che hanno superato magnitudo 3.0. Di questi, ben 7 hanno avuto magnitudo maggiore o uguale a 4.0. Le scosse più intense si sono verificate il 20 maggio 2024, con magnitudo Md=4.4, il 13 Marzo 2025 con Md= 4.6 , il 13 maggio 2025 con Md=4.4 ed in ultimo proprio lo scorso 30 giugno con Md=4.6;

    gli ipocentri dei terremoti sono molto superficiali, entro i 4km di profondità, pertanto producono scuotimenti notevoli, generando danni ad edifici pubblici e privati. Al 31 marzo gli edifici inagibili sono circa 130 con circa 250 nuclei familiari sgomberati;

    diversi studi scientifici convergono sul fatto che la massima magnitudo attesa di un terremoto ai Campi Flegrei è intorno ai 5 gradi, 5.1. Si tratterebbe di un evento in grado di liberare un'energia circa 15 volte superiore di quello di Md=4.6 del 13 marzo 2025 con potenziali accelerazioni al suolo di un ordine di grandezza maggiori rispetto a quanto previsto per la zona dalle norme tecniche delle costruzioni (NTC) 2018;

    una parte significativa del patrimonio edilizio flegreo, in particolare a Pozzuoli dove circa il 90 per cento degli edifici è stato costruito prima del 2000, non risponde agli attuali criteri di progettazione antisismica, pertanto si comprende facilmente che un terremoto di magnitudo 5.1 potrebbe avere effetti devastanti;

    per fornire una risposta all'acutizzarsi della crisi bradisismica il Governo è intervenuto con tre decreti-legge: il n. 140 del 12 ottobre 2023 e il n. 91 del 2 luglio 2024, fatto poi confluire nel n. 76 dell'11 giugno 2024, ed il n. 65 del 7 maggio 2025 attualmente in esame. Tali provvedimenti tuttavia non sono sufficienti ad affrontare in maniera organica e strutturale l'evoluzione e gli effetti dei fenomeni sismici e vulcanici attualmente in atto,

impegna il Governo:

   al fine di completare il quadro degli interventi recati dal provvedimento in esame: ad adottare con urgenza iniziative normative, anche di carattere straordinario e speciale, finalizzate ad affrontare in modo organico e strutturale l'evoluzione e gli effetti del fenomeno bradisismico e vulcanico nell'area dei Campi Flegrei, prevedendo, tra le misure da introdurre, l'attivazione del Super Sisma Bonus «rinforzato» per favorire gli interventi di messa in sicurezza degli edifici e la riduzione del rischio per la popolazione, nonché l'adozione di strumenti operativi, come il contributo di autonoma sistemazione, idonei ad assistere con celerità ed autonomia la cittadinanza in caso di futuri eventi sismici di elevata entità, senza dover ricorrere saltuariamente alla decretazione d'urgenza;

   ad intraprendere con urgenza tutte le azioni necessarie ad accelerare l'attuazione delle misure previste dai cosiddetti «decreti Campi Flegrei», con particolare riferimento alle attività di analisi della vulnerabilità degli edifici pubblici e privati, al potenziamento delle vie di fuga, al consolidamento del patrimonio edilizio pubblico e privato e all'incremento delle risorse finanziarie all'uopo già stanziate;

   ad aggiornare ed estendere la delimitazione della «zona d'intervento» per rischio bradisismico, individuata nell'ambito della pianificazione speditiva di emergenza prevista dall'articolo 4 del decreto-legge n. 140 del 2023, tenuto conto della continua evoluzione del fenomeno, sia in termini di sollevamento del suolo sia di variazione dell'ubicazione degli ipocentri degli eventi sismici, al fine di includere nelle relative misure anche i quartieri del comune di Napoli e i territori comunali, come Monte di Procida e Quarto, che risultano attualmente esclusi pur essendo significativamente interessati dagli effetti del bradisismo;

   a prevedere la concessione di un contributo straordinario in favore degli enti locali dei territori interessati dalla crisi bradisismica, finalizzato a garantire la continuità e il potenziamento dei servizi essenziali destinati alla popolazione, nonché ad introdurre specifiche agevolazioni fiscali e tributarie a sostegno delle imprese e dei cittadini colpiti dagli effetti della crisi in atto;

   a disporre, nel primo provvedimento utile, il prolungamento della durata del contributo di autonoma sistemazione in favore dei cittadini sgomberati dalle proprie abitazioni a causa degli eventi sismici, fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza e al conseguente rientro nelle abitazioni stesse nonché a prevedere contestualmente un incremento dell'importo del contributo, al fine di agevolare concretamente l'individuazione di soluzioni abitative temporanee adeguate alle esigenze delle persone coinvolte;

   ad estendere le misure già previste in favore delle imprese e dei cittadini sgomberati a seguito degli eventi sismici del maggio 2024 e del marzo 2025 anche ai soggetti colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 13 maggio e il 30 giugno 2025;

   ad adottare, con urgenza, misure di carattere normativo finalizzate a sostenere e supportare il tessuto economico e imprenditoriale, duramente colpito dal prolungarsi della crisi bradisismica in corso, al fine di salvaguardare la continuità delle attività economiche, tutelare i livelli occupazionali e favorire la ripresa produttiva;

   a prevedere specifici stanziamenti finalizzati a sostenere le attività di analisi della vulnerabilità e di adeguamento antisismico dell'edilizia residenziale pubblica, in gran parte esclusa dalla perimetrazione della zona d'intervento bradisismica.
9/2482/27.Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9, comma 1, del provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate a disciplinare l'approvazione e l'attuazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico (PSIRRII) nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024;

    dall'ultimo rapporto triennale sul dissesto idrogeologico in Italia pubblicato dall'ISPRA nel 2021, emerge che il 93,9 per cento dei comuni italiani (7.423) è a rischio per frane, alluvioni e/o erosione costiera (1,3 milioni di abitanti sono a rischio frane e 6,8 milioni di abitanti a rischio alluvioni). Le regioni con i valori più elevati di popolazione a rischio sono Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Veneto, Lombardia, e Liguria. Su un totale di oltre 14,5 milioni di edifici, quelli ubicati in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata sono oltre 565.000 (3,9 per cento), quelli ubicati in aree inondabili nello scenario medio sono oltre 1,5 milioni (10,7 per cento). Le industrie e i servizi ubicati in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata sono oltre 84.000 con 220.000 addetti esposti a rischio; quelli esposti al pericolo di inondazione nello scenario medio sono oltre 640.000 (13,4 per cento del totale);

    si tratta di uno scenario preoccupante, che registra un crescente allarme imputabile in parte alle caratteristiche meteo-climatiche, morfologiche, geologiche e sismiche del nostro territorio, esposto a continui fenomeni di dissesto, terremoti ed eventi, di intensità crescente, connessi al bradisismo dei Campi Flegrei, in parte all'accentuato livello di antropizzazione e di incremento delle superfici artificiali in aree vulnerabili del Paese, spesso in assenza di una corretta pianificazione territoriale, che ha portato a un considerevole aumento dei fattori di esposizione a rischio;

    occorrono misure urgenti ed efficaci finalizzate alla definizione di una strategia integrata di politiche fiscali per l'ambiente e di azioni di prevenzione e di gestione del rischio idrogeologico e sismico che consenta di ottimizzare l'allocazione degli investimenti e degli stanziamenti necessari a incentivare il recupero e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e privato,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con l'adozione di urgenti iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate alla definizione di una politica strutturale degli incentivi edilizi, prevedendo tra le misure da introdurre la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali mediante riconoscimento dello sconto in fattura sui corrispettivi e di crediti di imposta accompagnati da meccanismi volti a favorire la circolazione dei crediti fiscali, a sostegno degli interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di messa in sicurezza degli edifici.
9/2482/28.Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo I del provvedimento in esame reca interventi urgenti per la semplificazione e l'accelerazione delle misure per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nonché per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei medesimi territori;

    a due anni dall'alluvione del 2023, Bardonecchia è stata nuovamente travolta da una colata di detriti e fango, conseguente all'esondazione del Rio Frejus, che ha causato gravi danni al territorio e alla popolazione;

    il ripetersi, in un arco temporale così breve, di eventi di questa gravità rappresenta un segnale allarmante della crescente vulnerabilità del territorio montano di fronte ai cambiamenti climatici;

    è necessario un piano di intervento strutturale e immediato, che consenta la realizzazione di infrastrutture adeguate e resilienti, accompagnato dalla tempestiva assegnazione di risorse economiche che permettano ai comuni di dotarsi di strutture, personale qualificato e mezzi per avviare procedure e interventi a tutela del territorio e della popolazione;

    gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici, che si ripetono con sempre maggiore intensità, impongono un cambio di paradigma nella progettazione delle infrastrutture e nella gestione del rischio idrogeologico;

    in primis, è necessario potenziare i sistemi di allerta già sperimentati in questi anni, garantendone l'utilizzo diffuso e l'efficacia operativa, al fine di prevenire e gestire tempestivamente gli eventi calamitosi; ma occorre altresì ridefinire le politiche ambientali e di sviluppo dei territori seguendo un approccio strategico, basato su metodologie e modelli di sviluppo sostenibili idonei a prevenire ed affrontare in modo strutturale l'impatto e gli effetti del cambiamento climatico, secondo una visione sistemica e coordinata degli interventi,

impegna il Governo:

   in linea con le finalità perseguite dal citato Capo I del provvedimento in esame, ad adottare con urgenza iniziative, anche di carattere normativo, volte ad assicurare l'immediata erogazione di risorse economiche straordinarie ai Comuni colpiti dagli eventi alluvionali che hanno interessato i territori di Bardonecchia, e consentire l'attivazione rapida di interventi urgenti idonei a fornire adeguata assistenza alla cittadinanza e a scongiurare l'aggravarsi degli effetti dannosi;

   a garantire supporto tecnico e amministrativo ai comuni per accelerare le procedure di progettazione, appalto ed esecuzione delle opere necessarie a garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza, la piena funzionalità delle infrastrutture e la continuità dei servizi per la popolazione;

   a promuovere una nuova progettazione delle infrastrutture territoriali con criteri di resilienza climatica, in grado di anticipare e mitigare gli effetti degli eventi estremi; a potenziare e rendere pienamente operativi i sistemi di allerta precoce sul territorio, anche mediante la formazione della popolazione e degli operatori locali;

   ad adottare, con urgenza, misure finalizzate a sostenere e supportare il tessuto economico e imprenditoriale, colpito dal ripetersi dei fenomeni alluvionali, al fine di salvaguardare la continuità delle attività economiche e favorire la ripresa produttiva dei territori colpiti;

   a presentare alle Camere una relazione sui fondi già stanziati per l'alluvione del 2023 e sul loro stato di utilizzo, al fine di garantire trasparenza e tracciabilità nell'azione pubblica.
9/2482/29.Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9, reca disposizioni finalizzate a disciplinare l'approvazione e l'attuazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico (PSIRRII) nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali;

    il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale) prevede un complesso di disposizioni volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione;

    come noto, il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è attuato per mezzo di stralci annuali, tenendo conto delle proposte delle regioni e di intesa con le stesse, previa sottoposizione delle stesse all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente, che ne valuta la coerenza con il Piano di assetto idrogeologico e il Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) e l'efficacia in termini di riduzione del rischio;

    il frequente ripetersi di eventi estremi rende necessario un diverso approccio nella gestione del territorio che escluda nelle aree a pericolosità da alluvione fluviale e costiera la possibilità di interventi e opere edilizie che possano pregiudicare la sistemazione idraulica definitiva del corso d'acqua, aumentare la pericolosità di inondazione ed il rischio connesso, costituire un ostacolo al deflusso delle acque di piena, e ridurre significativamente la capacità di invaso delle aree stesse,

impegna il Governo

ad adottare idonee iniziative, anche di carattere normativo, volte a rafforzare gli interventi finalizzati alla difesa del suolo mediante la definizione di specifici metodi e criteri tecnici per lo svolgimento dell'attività conoscitiva e di pianificazione, programmazione e attuazione degli interventi, idonei conformare i piani di gestione del rischio alluvioni mediante l'individuazione di misure di prevenzione, aggiuntive alle misure di protezione esistenti, che consentano di rendere inconciliabile il vincolo idrogeologico e il rischio di alluvioni con la possibilità di realizzare nuove edificazioni o l'ampliamento degli edifici esistenti e con carattere vincolante per le pianificazioni urbanistiche territoriali.
9/2482/30.Traversi, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti in materia di dissesto idrogeologico, protezione civile e ricostruzione post-evento, contiene numerose norme utili e necessarie al raggiungimento del fine;

    in tale contesto si ritiene che si debba anche addivenire a una conoscenza maggiormente approfondita del territorio nazionale, comprese le sue caratteristiche geologiche, idrogeologiche, geotecniche, sismiche e ambientali, è essenziale per la prevenzione del dissesto idrogeologico, la mitigazione dei rischi e una pianificazione urbanistica e infrastrutturale responsabile;

    ogni anno, numerosi studi e indagini specialistiche (come sondaggi, prove di laboratorio, misure piezometriche, stratigrafie, indagini geofisiche e relazioni ambientali e strutturali) vengono prodotti da soggetti privati. Questo avviene nell'ambito di richieste di autorizzazioni edilizie, concessioni o per la realizzazione di grandi opere;

    questi documenti, sebbene depositati presso enti pubblici (tra cui Comuni, Province, Regioni, enti parco e autorità di bacino), spesso non sono archiviati in modo sistematico, digitalizzato e accessibile. Ciò comporta il rischio di perderli o di non utilizzarli mai a beneficio della collettività;

    esistono già esempi positivi di piattaforme open data, a livello regionale o settoriale, che rendono disponibile parte di questo prezioso patrimonio informativo, ma si tratta ancora di esperienze parziali e disomogenee;

    la valorizzazione e la messa in rete delle relazioni geologiche, anche quando prodotte da privati ma depositate presso le amministrazioni pubbliche per fini autorizzativi, costituirebbe una banca dati di inestimabile valore e a costo zero per lo Stato. Tale risorsa permetterebbe di evitare la duplicazione di indagini, risparmiare risorse pubbliche, migliorare significativamente le valutazioni di pericolosità locale e garantire la massima trasparenza amministrativa;

    appare necessario bilanciare, in modo proporzionato e sensato, i diritti del privato proprietario dei dati tecnici con il prevalente interesse pubblico alla conoscenza e prevenzione del rischio, anche in vista della responsabilità in caso di eventi calamitosi prevedibili o già noti,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di promuovere, anche in sede di Conferenza Unificata, la creazione di una banca dati nazionale open access che contenga tutta la documentazione geologica, geotecnica, idrogeologica, ambientale, sismica e strutturale acquisita nell'ambito dei procedimenti autorizzativi edilizi e infrastrutturali;

   a definire, attraverso appositi atti normativi secondari o linee guida tecniche, le modalità per la raccolta, la digitalizzazione, l'eventuale anonimizzazione e la pubblicazione di tali relazioni, nel rispetto del principio di proporzionalità e del bilanciamento tra l'interesse collettivo alla prevenzione e tutela dei dati personali o sensibili;

   a favorire l'interscambio e l'armonizzazione tra le banche dati già esistenti presso enti locali, regionali e nazionali (quali, ad esempio, ISPRA, Protezione Civile, Regioni, Piani Strutturali Comunali, Autorità di Bacino, ANAS), al fine di costruire un sistema informativo territoriale coerente, interoperabile e facilmente consultabile.
9/2482/31.Colombo, Testa, Polo, Buonguerrieri.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative volte al recupero delle risorse indebitamente erogate del cosiddetto tax credit, anche alla luce di recenti notizie di stampa – 3-02055

   DALLA CHIESA, TASSINARI, MULÈ, BARELLI, ARRUZZOLO, BAGNASCO, BATTILOCCHIO, BATTISTONI, BELLOMO, BENIGNI, DEBORAH BERGAMINI, BOSCAINI, CALDERONE, CANNIZZARO, CAPPELLACCI, CAROPPO, CASASCO, CASTIGLIONE, CATTANEO, CORTELAZZO, ENRICO COSTA, D'ATTIS, DE MONTE, DE PALMA, FASCINA, GATTA, GENTILE, LOVECCHIO, MANGIALAVORI, MARROCCO, MAZZETTI, NEVI, ORSINI, NAZARIO PAGANO, PATRIARCA, PELLA, PITTALIS, POLIDORI, ROSSELLO, RUBANO, PAOLO EMILIO RUSSO, SACCANI JOTTI, SALA, SORTE, SQUERI e TENERINI. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   come rivelato da fonti di stampa, con un decreto del 27 novembre 2020 il Ministero della cultura dell'allora Governo «Conte-bis» ha concesso l'accesso al beneficio della misura così detta tax-credit per un importo di 863.595,90 euro alla produzione del film «Stelle della notte» del regista Rexal Ford, finta identità utilizzata da Francis Kaufmann, attualmente presunto responsabile del duplice omicidio verificatosi a Villa Pamphili a Roma;

   le risorse economiche sono state concesse per la realizzazione di un film che in realtà non è stato mai prodotto e il cui regista era inesistente non solo dal punto di vista professionale, ma anche di fatto, avendo prodotto una falsa identità. L'accesso al finanziamento è avvenuto per il tramite di una casa di produzione italiana, Coevolution srl, che a quanto riportato sempre da fonti di stampa avrebbe avuto accesso a tredici finanziamenti o crediti concessi dal Ministero della cultura per dodici film, dei quali solo uno sarebbe stato effettivamente proiettato in sale cinematografiche;

   la vicenda sconcerta per due motivi: il primo riguarda il fatto che il beneficiario di risorse pubbliche non dovute sarebbe il presunto protagonista di un efferato fatto di cronaca, il secondo è la facilità con cui tramite il sistema del tax credit potevano essere concessi fondi pubblici anche ad opere «fantasma»;

   l'attuale Governo ha avviato una riforma del tax credit, proprio al fine di rendere più efficiente la misura e sono stati stanziati 3,5 milioni di euro per aumentare e rendere maggiormente efficiente il sistema dei controlli in tutte le fasi del procedimento, dalla valutazione della richiesta a quella della rendicontazione –:

   quali iniziative intenda assumere per rientrare in possesso delle risorse erogate indebitamente di cui in premessa e di eventuali altri finanziamenti concessi in passato a progetti che non avrebbero avuto i requisiti per l'accesso al beneficio.
(3-02055)


Iniziative in relazione ai criteri per l'assegnazione delle risorse del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, al fine di tutelare il pluralismo culturale e la sperimentazione – 3-02056

   PICCOLOTTI, ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI e ZARATTI. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (Fnsv) è stato istituito con lo scopo di sostenere enti, associazioni e organismi, operanti nei settori delle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante. Negli anni, il Fondo ha reso possibile lo sviluppo di proposte artistiche al contempo radicate nei territori e innovative;

   con il decreto ministeriale 23 dicembre 2024 n. 463, sono stati introdotti nuovi criteri di valutazione per il triennio 2025-2027. A differenza dei criteri del 2017 e del 2021, in particolare per la valutazione della «qualità artistica», sono state eliminate formule-chiave, quali: «sostegno alla contemporaneità» e «assunzione del rischio culturale»;

   con gli «indicatori di qualità indicizzata» e la «congruità gestionale», si è imposto il calcolo del «costo medio per spettatore» e degli «incassi medi per spettatore», così favorendo la produzione con finalità commerciale;

   tra il 17 e il 30 giugno 2025, sono stati pubblicati i verbali delle commissioni consultive per la danza, i progetti multidisciplinari, il teatro. È emerso un quadro preoccupante: 29 festival storici sono stati esclusi, mettendo a repentaglio la sopravvivenza delle realtà che li organizzano;

   per la danza, 6 festival sono stati eliminati; tra questi, il festival «Conformazioni» di Palermo e il Tendance, unico festival di danza a Latina. Emblematico il caso della Sardegna: di 11 realtà, 6 sono state estromesse;

   per i progetti multidisciplinari, solo per fare degli esempi, sono stati esclusi: i festival di «Margine operativo» e «Triangolo scaleno» (Roma), di Akropolis (Genova), di «Idra» (Brescia), di Gestioni cinematografiche e teatrali soc. coop. (Foligno), mentre risultano fortemente sottostimati quelli di Santarcangelo dei teatri e Fondazione Armunia. Festival storici, con precedenti giudizi prossimi al punteggio massimo di 35 (esempio: «Triangolo scaleno», da 29 a 8,50; Santarcangelo da 28 a 14);

   assieme ai festival, vanno perdute migliaia di giornate lavorative (50.000 circa), in un settore già segnato da retribuzioni basse e precarietà. Secondo l'ultimo censimento Inps, sono 367 mila le/i lavoratrici/tori dello spettacolo, con una retribuzione media annua di 11.299 euro e il numero medio di 95 giornate retribuite all'anno;

   il 18-19 giugno 2025, 3 membri su 7 della commissione per il teatro si sono dimessi, in contrasto con «la scelta della maggioranza della commissione di voler declassare la Fondazione Teatro della Toscana sulla base di motivazioni pretestuose» –:

   se e come intenda riconoscere e tutelare il pluralismo culturale, nonché il valore della sperimentazione e della contemporaneità.
(3-02056)


Chiarimenti in ordine alla riduzione dei finanziamenti a favore degli organismi del cosiddetto ambito Multidisciplinare nel settore dello spettacolo dal vivo – 3-02057

   MANZI, ORFINI, IACONO, BERRUTO, GHIO, FERRARI, CASU e FORNARO. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   dalla pubblicazione, del 27 giugno 2025, del decreto del direttore generale spettacolo rep. n. 741, relativo all'ammissione al triennio 2025-2027 e all'annualità 2025 degli organismi dell'ambito Multidisciplinare – Festival multidisciplinari e Prime istanze triennali e Festival multidisciplinari, il settore registra una riduzione dei finanziamenti che metterà a rischio l'esistenza di numerose realtà culturali di rilevanza nazionale e internazionale;

   complessivamente risulterebbero 29 i festival storici esclusi, attivi da anni e sostenuti, nei passati trienni, dai contributi ministeriali;

   da quanto si apprende dagli organi di stampa le commissioni consultive, incaricate del giudizio della qualità artistica dei progetti, non avrebbero fondato la valutazione su criteri esclusivamente qualitativi, secondo gli indicatori della tabella relativa alla qualità artistica, ma da alcuni verbali emergerebbe, invece, come diversi membri delle commissioni avrebbero lamentato l'influenza di informazioni e parametri extra qualitativi, tratti quindi da altri indicatori riferiti, in primis, alla gestione economica delle attività;

   a fronte delle domande presentate, i festival già finanziati ed esclusi dal contributo statale nel 2025 sarebbero, in totale, 14 festival multidisciplinari, 8 festival di danza e 7 festival di teatro;

   i dati rilevano che ad essere maggiormente colpito è in particolare una parte del teatro italiano, quello che lavora fuori dai canoni commerciali e si dedica alla ricerca, alla sperimentazione e all'innovazione artistica;

   non è da sottovalutare il dato che un tale taglio metterà a rischio migliaia di lavoratori e lavoratrici dello spettacolo dal vivo: si stima una perdita tra le 30.000 e le 50.000 giornate lavorative nel comparto spettacolo dal vivo, colpendo in modo diretto artisti, tecnici e operatori under 35, poiché tra gli indicatori oggetto di valutazione vi è l'impiego di personale artistico e tecnico under 35, nonché la programmazione di autori e coreografi under 40;

   si stima, inoltre, una perdita di indotto generato dai festival relativo alla spesa per alloggi, ristoranti, fornitori a vario titolo non strettamente collegati al mondo dello spettacolo;

   questi provvedimenti sono certamente tra i più eclatanti ma non i soli e mettono in luce quella che agli interroganti appare una preoccupante situazione di continua prevaricazione istituzionale da parte del Ministero della cultura –:

   se il Ministro interrogato non intenda fornire chiarimenti circa i nuovi criteri di assegnazione dei contributi e i conseguenti tagli riportati in seguito alla pubblicazione del decreto del direttore generale spettacolo rep. n. 741, relativo all'ammissione al triennio 2025-2027 e all'annualità 2025 degli organismi dell'ambito Multidisciplinare.
(3-02057)


Chiarimenti in merito al declassamento della Fondazione Teatro della Toscana – 3-02058

   GRIPPO, BENZONI, D'ALESSIO e SOTTANELLI. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   è recente la notizia delle dimissioni di tre commissari su sette della Commissione consultiva per il teatro, organismo del Ministero della cultura avente funzione valutativa dei progetti teatrali richiedenti contributi pubblici;

   tali dimissioni sono avvenute, secondo quanto comunicato dai commissari stessi, come segno di protesta contro la decisione della maggioranza della commissione di declassare la Fondazione Teatro della Toscana (comprensivo delle sale La Pergola, Rifredi ed Era) da teatro nazionale a teatro della città;

   in una lettera, i tre dimissionari hanno riferito di aver «constatato l'impossibilità di costruire, all'interno della Commissione, un percorso condiviso ed equilibrato nella valutazione degli organismi teatrali richiedenti» e hanno definito pretestuose le ragioni con cui la maggioranza della commissione ha operato il declassamento;

   quanto riportato dai commissari è confermato non solo dall'ufficialità del declassamento, che si ha modo di apprendere da articoli di stampa odierni, ma anche dagli estratti del verbale della Commissione. Quest'ultimo, infatti, solleva incomprensibili e pretestuose ragioni economiche, culturali e di prestigio internazionale alla base del declassamento a teatro della città;

   in assenza del verbale ufficiale della Commissione relativo alla riunione di venerdì 20 giugno 2025, il declassamento potrebbe avere avuto origine mesi fa a causa di contrasti di matrice politica a seguito della nomina di direttore artistico di Stefano Massini, il quale, secondo ricostruzioni di stampa, sarebbe non gradito al Ministero della cultura e, in particolare, al Sottosegretario Mazzi;

   per sua stessa ammissione, il Ministro interrogato sostiene che il Teatro della Pergola sia troppo importante per essere percepito come un teatro locale. È perciò indubbio che la scelta operata privi la cultura italiana di uno dei suoi storici e più prestigiosi teatri nazionali;

   peraltro, sembra del tutto inverosimile che il programma presentato da Massini, noto scrittore e drammaturgo italiano con un'importante carriera internazionale alle spalle, non raggiunga la soglia di punti minima per qualificare il teatro come nazionale –:

   se non intenda fornire chiarimenti in merito a quanto descritto in premessa, anche al fine di garantire alla commissione la possibilità di proseguire i lavori di valutazione dei teatri in modo condiviso ed equilibrato, basandosi esclusivamente su elementi artistici, al fine di tutelare una realtà importantissima del patrimonio culturale italiano.
(3-02058)


Chiarimenti in merito alla corretta destinazione dei fondi pubblici in ambito culturale e audiovisivo, in relazione a recenti notizie di stampa concernenti le dimissioni della presidente di Cinecittà – 3-02059

   AMATO, ORRICO e CASO. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   la presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia, dopo quattro anni, improvvisamente ha rassegnato le proprie «dimissioni irrevocabili», ufficialmente motivate dall'esigenza di concentrarsi sull'audiovisivo, dato che è anche presidente dell'Associazione dei produttori Apa, un ruolo, tra l'altro, da sempre considerato in potenziale conflitto d'interessi;

   l'Apa è un'associazione di categoria che riceve e gestisce fondi pubblici per le sue attività (ad esempio, organizzazione di eventi come l'Italian global series Festival, promozione del settore e altro);

   da un articolo de Il Fatto quotidiano pubblicato il 29 giugno 2025 si legge che fonti del Ministero della cultura raccontano che a spingerla a dimettersi sarebbe stato lo stesso Ministro interrogato, a causa delle tensioni esplose negli ultimi due mesi e, soprattutto, del caso dei fondi ministeriali usati per garantire «buona stampa»;

   la vicenda, svelata sempre da Il Fatto quotidiano, coinvolge il consulente Fabio Longo, uomo di fiducia della Sottosegretaria Borgonzoni e della Sbarigia, al tempo stesso collaboratore di Cinecittà e consulente del Ministero della cultura, il quale Longo proponeva ai giornalisti la moderazione di convegni a pagamento, chiarendo: «Puoi attaccare il Ministero e Giuli quanto vuoi, a loro non interessa, basta che non tocchi Borgonzoni o il conflitto d'interessi di Sbarigia»;

   sempre secondo il citato articolo de Il Fatto quotidiano, il Longo afferma che i fondi che servivano ad assicurarsi la buona stampa erano risorse del Ministero della cultura, che transitavano per Cinecittà e finivano ad Apa, da cui i giornalisti poi venivano remunerati. Su questi fatti il MoVimento 5 Stelle ha presentato un esposto in procura al fine di chiarire vicende e passaggi di danaro;

   il Ministero della cultura ha diffuso una nota, rigettando ogni ricostruzione «tendenziosa e strumentale»;

   tuttavia, data la presidenza (ora ex) di Chiara Sbarigia sia a Cinecittà che ad Apa e la vicinanza di Longo a lei e alla Borgonzoni, il caso ha alimentato dubbi sulla trasparenza generale e sulla corretta destinazione dei fondi pubblici nell'ambito culturale e audiovisivo, mettendo sotto i riflettori tutte le entità e le persone coinvolte –:

   se il Ministro interrogato, a tutela della trasparenza e dell'integrità delle istituzioni culturali del nostro Paese, non abbia ritenuto prioritario avviare un'indagine interna che faccia chiarezza sull'utilizzo dei fondi in relazione alle presunte consulenze opache, contratti per ottenere «buona stampa» e il coinvolgimento ambiguo di figure riconducibili alla Sottosegretaria Borgonzoni, fenomeni decisamente estranei alla missione di un'eccellenza come Cinecittà, patrimonio culturale del nostro Paese.
(3-02059)


Iniziative di competenza volte a ottimizzare le risorse e a rivedere i criteri per la concessione del cosiddetto tax credit – 3-02060

   BIGNAMI, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, AMORESE, CANGIANO, COLOMBO, DI MAGGIO, MATTEONI, MOLLICONE, PERISSA, ROSCANI. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   nel secondo dopoguerra, Cinecittà ha rappresentato il cuore pulsante di un cinema che ha contribuito a costruire la memoria comunitaria e a riflettere sulle trasformazioni sociali e culturali della nostra Nazione. Molti film che hanno costruito l'immaginario nazionale hanno trovato in Cinecittà la loro casa naturale, un luogo dove il cinema si faceva strumento di narrazione e analisi della realtà contemporanea;

   oggi Cinecittà rappresenta un punto di riferimento internazionale, il più grande complesso di studi cinematografici in Europa, capace di attrarre produzioni da tutto il mondo e di mantenere viva la tradizione di eccellenza italiana nel cinema;

   il Ministero della cultura ha recentemente rivisto i parametri per l'accesso al credito d'imposta per la produzione nazionale e per le produzioni esecutive, cosiddetto tax credit, per rendere il settore sempre più equo e competitivo, difendendo al contempo la parte sana del comparto da alcune opacità minoritarie;

   è sempre più necessario adottare misure che consentano di raggiungere un maggiore equilibrio tra sviluppo competitivo dell'industria e tutela della creatività delle piccole e medie produzioni, anche attraverso il potenziamento dei contributi selettivi –:

   quali iniziative di competenza stia adottando il Ministro interrogato al fine di ottimizzare le risorse e rivedere i criteri per la concessione del tax credit, quale leva strategica per garantire la continuità e la crescita del cinema italiano, valorizzando i talenti e le produzioni cinematografiche e audiovisive italiane e, al contempo, correggendo le storture emerse negli anni.
(3-02060)


Iniziative di competenza volte ad assicurare livelli di spesa pubblica adeguati per il finanziamento delle attività di prevenzione sanitaria – 3-02061

   LUPI, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CARFAGNA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 32 della Costituzione riconosce il dovere della Repubblica di tutelare la salute «come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività»;

   le misure di prevenzione sanitaria costituiscono uno strumento fondamentale per promuovere la tutela della salute;

   il tema della prevenzione sanitaria ha ottenuto un forte riconoscimento sociale da parte dei cittadini, che ha portato alla promozione di eventi e campagne di sensibilizzazione in molti comuni, anche grazie all'aumento delle capacità di screening;

   lo studio «European cancer mortality predictions for the year 2023 with focus on lung cancer», coordinato dal gruppo di Carlo La Vecchia all'Università di Milano, pubblicato nel 2023 su Annals of oncology e sostenuto dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc), ha dimostrato che dal 1989 al 2023 l'adozione di comportamenti salutari, la partecipazione alle campagne di screening e i progressi delle terapie hanno evitato la morte per cancro a quasi 6 milioni di persone nell'Unione europea;

   da alcuni anni si è compreso maggiormente il contributo che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale può garantire alle attività di screening e di prevenzione di diverse malattie, in particolare per i tumori, migliorando l'accuratezza e l'efficienza dei processi di diagnosi precoce;

   il 15 luglio 2024 il Ministro interrogato dichiarava: «Gli scenari demografici indicano un costante e progressivo invecchiamento della popolazione, con conseguenti bisogni sanitari e sociali: si deve fare in modo che gli anni di vita in più siano in buona salute e, in questo senso, l'adozione di stili di vita salutari deve iniziare sin da piccoli e proseguire a tutte le età, anche quando si è anziani»;

   il ruolo fondamentale che rivestono le campagne di vaccinazione rende necessario valutare l'adozione di piani vaccinali condivisi che vadano oltre i confini nazionali;

   il 20 maggio 2025 l'Italia e altri 10 Paesi si sono astenuti nella votazione del primo Accordo pandemico dell'Organizzazione mondiale della sanità, mentre 124 membri hanno votato a favore;

   il 17 giugno 2025 il Ministro interrogato ha dichiarato: «Dobbiamo investire di più nella prevenzione. Oggi solo il 5 per cento del fondo sanitario nazionale è destinato alle attività di prevenzione. Vogliamo aumentare questa percentuale e in questa direzione va anche il lavoro che stiamo portando avanti con il Ministero dell'economia e delle finanze, grazie alle nuove regole di bilancio europee, affinché la spesa per la prevenzione sia considerata a tutti gli effetti un investimento» –:

   quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di assicurare livelli di spesa pubblica adeguati per il finanziamento delle attività di prevenzione.
(3-02061)


Iniziative volte a promuovere la vaccinazione contro il virus respiratorio sinciziale negli adulti a rischio, nella popolazione anziana e nelle donne in gravidanza per la protezione dei neonati – 3-02062

   LOIZZO, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DE BERTOLDI, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il virus respiratorio sinciziale (Rsv) è un virus altamente trasmissibile, le cui epidemie si verificano ciclicamente con picchi durante la stagione invernale;

   l'epidemiologia del virus respiratorio sinciziale nella popolazione pediatrica e negli adulti/anziani evidenzia la sua importanza come causa significativa di infezioni respiratorie, con un impatto notevole sulla morbilità e sulla mortalità in queste fasce di età;

   nella popolazione di età superiore ai 60 anni, in particolare, si stimano ogni anno in Italia circa 290.000 casi di infezione respiratoria acuta provocati da virus respiratorio sinciziale, 26.000 ricoveri e circa 1.800 decessi intra-ospedalieri;

   in Italia, le stime del consorzio Resceu indicano circa 25.000 ricoveri l'anno per virus respiratorio sinciziale in bambini sotto i 5 anni, equivalenti al 40 per cento di tutte le ospedalizzazioni respiratorie in questa fascia d'età;

   negli ultimi anni si sono intensificati gli studi per rendere disponibili diversi vaccini per la prevenzione delle patologie da virus respiratorio sinciziale nell'adulto a rischio e nell'anziano;

   la recente disponibilità di vaccini efficaci e sicuri nei confronti delle patologie causate dal virus respiratorio sinciziale rappresenta un'opportunità preventiva di grande valore clinico e potrebbe contribuire alla riduzione del carico assistenziale sulle strutture sanitarie, come già avviene in altri Paesi che hanno incluso questi vaccini nei programmi di immunizzazione per gli anziani e per le donne in gravidanza (nel terzo trimestre) –:

   se intenda adottare iniziative per garantire, anche attraverso l'aggiornamento del calendario vaccinale, un accesso tempestivo e omogeneo ai nuovi vaccini per la prevenzione delle patologie da virus respiratorio sinciziale negli adulti a rischio, nella popolazione anziana e nelle donne in gravidanza per la protezione dei neonati.
(3-02062)


Iniziative volte a garantire la copertura da parte del Servizio sanitario nazionale delle spese di manutenzione e riparazione di ausili come le carrozzine elettriche, al fine di garantire, su tutto il territorio nazionale, il diritto alla salute e all'inclusione delle persone con disabilità – 3-02063

   BOSCHI, GADDA, DEL BARBA, BONIFAZI, FARAONE e GIACHETTI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il decreto ministeriale del 23 giugno 2023 (decreto «tariffe»), ha aggiornato le tariffe massime di riferimento per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, attuando, a distanza di otto anni, i nuovi livelli essenziali di assistenza previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017;

   in base ai nuovi livelli essenziali di assistenza, il Servizio sanitario nazionale garantisce l'erogazione di protesi, ortesi ed ausili tecnologici (allegato 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017), distinguendo tra:

    a) le protesi e le ortesi costruite su misura e relativi servizi indicati nell'elenco 1;

    b) gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, indicati nell'elenco 2A;

    c) gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, pronti per l'uso, indicati nell'elenco 2B;

   il nuovo decreto ha previsto le tariffe esclusivamente per l'elenco 1. Per gli elenchi 2A e 2B il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, all'articolo 3, comma 2, dell'allegato XII, prevede che, nelle more dell'istituzione del repertorio dei dispositivi di serie, regioni e aziende sanitarie locali provvedano mediante gare pubbliche, definendo anche i prezzi per adattamenti, sostituzioni e riparazioni;

   secondo organi di stampa, in Veneto dopo l'entrata in vigore del decreto «tariffe», le persone con disabilità sarebbero costrette a sostenere spese per riparazioni di ausili, come carrozzine elettriche (ad esempio, sostituzione batterie), prima coperte dal Servizio sanitario nazionale;

   la regione Veneto ha recepito la normativa nazionale con deliberazione della giunta regionale n. 1587 del 30 dicembre 2024, sostenendo che il nuovo decreto abbia superato il decreto ministeriale n. 332 del 1999 su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, il nuovo nomenclatore non include più i codici relativi a riparazioni e ausili rientranti nel codice Iso 12.23 (carrozzine elettriche);

   criticità analoghe sono state segnalate anche in altri territori, come Monza, Mantova e Palermo;

   a quanto consta agli interroganti, a livello nazionale l'attuazione delle gare è disomogenea: le procedure hanno riguardato solo ausili a bassa complessità, mentre sono in ritardo per quelli ad alta adattabilità (come le carrozzine elettriche);

   sussiste il rischio che le regioni non possano includere tra i livelli essenziali di assistenza i costi di manutenzione e riparazione delle carrozzine elettriche, trasferendo l'onere economico su cittadini in condizioni di fragilità, in contrasto con la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, che impone l'accesso a tecnologie assistive a prezzi sostenibili –:

   se il Governo sia a conoscenza dei casi di diniego, in alcune regioni, della copertura da parte del Servizio sanitario nazionale per le spese di manutenzione e riparazione di ausili come le carrozzine elettriche e quali iniziative di competenza intenda adottare per garantire, su tutto il territorio nazionale, la piena applicazione dei livelli essenziali di assistenza, tutelando il diritto alla salute e all'inclusione delle persone con disabilità.
(3-02063)


DISEGNO DI LEGGE: S. 1054 – DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ZONE MONTANE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2126-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: GIRELLI ED ALTRI; TASSINARI ED ALTRI (A.C. 699-1059)

A.C. 2126-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Classificazione dei comuni montani e delega al Governo per il riordino delle agevolazioni in favore dei medesimi)

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. Ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione di sei esperti, designati dalla Conferenza unificata sulla base di criteri volti a garantire il più ampio supporto informativo circa i diversi tipi e caratteristiche delle montagne entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli esperti nominati ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi di spese e dalla loro partecipazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto di cui al primo periodo definisce contestualmente l'elenco dei comuni montani. In caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano solo ove esso rientri nei requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo. In caso di scissione di un comune classificato come montano in due o più comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove per essi ricorrano i requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo. All'aggiornamento dell'elenco dei comuni si provvede, ove necessario e sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 settembre di ogni anno e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per l'individuazione, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani di cui al comma 1 del presente articolo, dei comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V della presente legge, sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici, che tengono conto delle specificità e finalità delle suddette misure. Ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione degli esperti designati dalla Conferenza unificata di cui al comma 1. Il medesimo decreto definisce contestualmente uno o più elenchi dei comuni montani destinatari delle predette misure di sostegno. In sede di prima applicazione, il decreto è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 ed è successivamente aggiornato con cadenza almeno triennale.
  3. La classificazione dei comuni montani, disposta ai sensi e per gli effetti della presente legge, non si applica ai fini delle misure previste nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) di cui agli articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le quali continuano ad essere regolate dalle rispettive discipline di settore.
  4. Ferme restando le misure agevolative previste dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino delle ulteriori agevolazioni, comunque denominate, previste in favore dei comuni montani, sulla base del seguente criterio direttivo: riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione introdotta ai sensi della presente legge.
  5. Il decreto legislativo di cui al comma 4 è adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, invia alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
  6. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 5 è corredato di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al suo interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 2.
(Classificazione dei comuni montani e delega al Governo per il riordino delle agevolazioni in favore dei medesimi)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: della pendenza con la seguente: e geomorfologico.
*2.7. Roggiani, Sarracino, Ferrari, Girelli, Vaccari, Simiani, Curti, Marino, Barbagallo.
*2.8. Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Alifano.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della pendenza aggiungere le seguenti: , considerando prioritariamente i centri abitati al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e tenendo conto del numero dei residenti e delle persone che stabilmente vi dimorano.
2.12. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della pendenza aggiungere le seguenti: , alla presenza di biodiversità e di ecosistemi naturali, alla fragilità e al rischio idrogeologico e sismico del territorio, alle condizioni socioeconomiche delle comunità e alle diversità specifiche della montagna alpina e appenninica.
2.14. Simiani, Vaccari, Ferrari, Barbagallo.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della pendenza aggiungere le seguenti: , fatte salve le attuali classi di montanità per i comuni totalmente e parzialmente montani come definite dal Sistema informativo della montagna (SIM).
2.15. Penza, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Torto, Auriemma.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della pendenza aggiungere le seguenti: , fermi restando i comuni già classificati quali totalmente e parzialmente montani dal Sistema informativo della montagna (SIM).
2.16. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della pendenza aggiungere le seguenti:, tenuto conto delle specificità territoriali che caratterizzano l'area montana alpina e quella appenninica.
2.17. Alfonso Colucci, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Auriemma.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della pendenza aggiungere le seguenti: e di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, per le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri.
2.18. Girelli, Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Marino.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: All'interno della classificazione delle zone montane, sono inoltre individuati e distinti gli ulteriori criteri che definiscono le zone montane costituite dai comuni montani insulari, in relazione all'appartenenza geografica a un'isola e alle specificità delle politiche di contrasto degli svantaggi derivanti da insularità promosse dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione.
2.20. Marino, Lai, Girelli, Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Barbagallo.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini della classificazione di cui al primo periodo, per l'applicazione dei criteri si dovrà tenere conto delle specificità territoriali e, per le regioni Sardegna e Sicilia e per le isole minori, del fattore insulare.
2.22. Marino, Lai, Girelli, Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Barbagallo.

  Al comma 1, sostituire il quinto periodo con il seguente: Al fine di favorire l'aggregazione e la continuità delle politiche di sostegno, in caso di fusione tra comuni di cui almeno uno classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano, indipendentemente dai parametri altimetrici o di pendenza.
2.24. Iaria, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Lo schema dei decreti di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro trenta giorni ed è vincolante.
2.26. Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Sarracino, Marino, Barbagallo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Lo schema dei decreti di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro trenta giorni. Ove il Presidente del Consiglio dei ministri intenda discostarsi dal contenuto del parere, deve darne motivata comunicazione dinanzi alle Camere.
2.27. Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Marino, Barbagallo.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente:

   all'articolo 4, comma 3, sopprimere le parole: rispetto al totale definito con l'elenco o gli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, terzo periodo;

   all'articolo 6:

    al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 2, con le seguenti: montani;

    al comma 2:

     dopo le parole: in un comune montano sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 2;

     sostituire le parole: in uno dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con le seguenti: in un comune montano;

    al comma 4, dopo le parole: nei territori dei comuni montani sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 2;

    al comma 5, primo periodo:

     sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 2, con la seguente: montani;

     sostituire le parole: dei decreti di cui all'articolo 2, comma 2 con le seguenti: del decreto di cui all'articolo 2, comma 1;

   all'articolo 7:

    al comma 4, sostituire le parole: o degli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, terzo periodo con le seguenti: di cui all'articolo 2, comma 1, quarto periodo;

    al comma 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: in uno dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con le seguenti: in un comune montano;

    al comma 7, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 2;

   all'articolo 8, comma 2, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 2;

   all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 2, con la seguente: montani;

   all'articolo 18:

    al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 2, con la seguente: montani;

    al comma 2, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 2,;

   all'articolo 24:

    al comma 1, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: di cui all'articolo 2, comma 2, con la seguente: montani;

    al comma 2, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 2,;

   all'articolo 25, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 2,;

   all'articolo 26, comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 2, con la seguente: montani.
2.29. Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Sarracino, Marino, Barbagallo.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, aggiungere le seguenti: per sostenere la fase di transizione e l'avvio delle nuove amministrazioni, sono individuati incentivi specifici e agevolazioni aggiuntive in favore dei comuni derivanti da fusioni e.
2.30. Iaria, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dei comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V della presente legge aggiungere le seguenti: , delle Zone Economiche Montane (ZEM) che includono i territori dei comuni con alto livello di spopolamento e desertificazione economica e commerciale per i quali definire misure agevolative adeguate a garantire lo sviluppo e il ripopolamento.
2.31. Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Sarracino, Roggiani, Marino, Barbagallo.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e di parametri socioeconomici, aggiungere le seguenti: nonché di indicatori di calo demografico, di distanza e difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, di distanza e di tempi di percorrenza per raggiungere i centri urbani dotati di maggiori servizi, di densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, di reddito medio pro capite,.
*2.32. Faraone, Del Barba.
*2.33. Ruffino.
*2.34. Roggiani, Sarracino, Ferrari, Girelli, Vaccari, Simiani, Curti, Marino, Barbagallo.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e di parametri socioeconomici, aggiungere le seguenti: tra cui sono da considerarsi il numero di abitanti residenti o stabilmente dimoranti e con priorità per i centri abitati situati al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare,.
2.37. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e di parametri socioeconomici, aggiungere le seguenti: tra cui gli indici del calo demografico negli ultimi due decenni, la distanza e la difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, i tempi di collegamento stradali o ferroviari con i centri urbani, la densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, l'indice di vulnerabilità economica desunto dal reddito medio pro capite,.
2.38. Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro trenta giorni ed è vincolante. Il parere è richiesto anche per i decreti di aggiornamento dell'elenco.
2.40. Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Marino, Barbagallo, Fornaro.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro trenta giorni, del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove il Presidente del Consiglio dei ministri intenda discostarsi dal contenuto del parere, deve darne motivata comunicazione dinanzi alle Camere. Il parere è richiesto anche per i decreti di aggiornamento dell'elenco.
2.41. Ferrari, Girelli, Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Marino, Barbagallo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Comunità di comuni montani)

  1. La comunità di comuni montani è un ente locale di cooperazione intercomunale raggruppante più comuni di un territorio montano omogeneo dal punto di vista geomorfologico e socio-economico. Essa ha per obiettivo l'associazione dei comuni in termini solidali, in vista della elaborazione e della gestione di un progetto comune di sviluppo e di programmazione strategica del territorio di riferimento, con l'obiettivo di assicurare l'applicazione degli obiettivi di coesione sociale e territoriale previsti dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni nonché il rafforzamento della solidarietà tra i comuni membri. In tal senso, su delega dei comuni, spettano alle comunità di comuni montani le funzioni di tutela e sviluppo del territorio montano previste dalle norme e dalle misure attuative dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.
  2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono la creazione delle comunità di comuni montani, sulla base delle proposte dei singoli comuni deliberate dai rispettivi consigli comunali e sentito il Consiglio delle autonomie locali, avendo come obiettivo il rafforzamento della cooperazione intercomunale, la continuità territoriale dell'area di riferimento della comunità e la presenza di tutti i comuni di un perimetro determinato, indipendentemente dalla loro dimensione demografica. Tutti i comuni devono essere rappresentati all'interno del consiglio comunitario in condizioni paritarie. La legge regionale ne dispone il funzionamento. Le comunità di comuni montani sono dotate di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa e adottano i rispettivi atti entro sei mesi dalla data del primo insediamento degli organi. La legge regionale dispone il trasferimento dei beni patrimoniali e dello stato degli attivi e dei passivi delle unioni montane e delle comunità montane preesistenti alla comunità di comuni montani di riferimento, nonché la strutturazione e il rafforzamento amministrativo delle comunità in termini di dotazione di personale, strumenti e mezzi.
  3. Ai sensi degli articoli 114 e 118 della Costituzione, spettano ai comuni montani le funzioni di materia di governo dei territori montani, e tutte le funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge. Le regioni hanno l'obbligo di sostenere il processo di adeguamento e di modernizzazione delle singole amministrazioni comunali.
  4. I comuni montani hanno facoltà di delegare le funzioni di cui al comma 3 alle rispettive comunità di comuni montani di cui fanno parte, ai sensi di quanto previsto da leggi regionali in materia. Le regioni promuovono e incentivano l'esercizio associato dei comuni montani per il tramite delle comunità di comuni montani, che rappresentano lo strumento attuativo dei comuni della politica nazionale per la montagna.
  5. Ai fini della corretta pianificazione delle risorse pubbliche, le comunità di comuni montani si dotano, entro centoventi giorni dall'insediamento o dal rinnovo, di uno specifico programma di sviluppo sostenibile nel quale si delineano le programmazioni e gli indirizzi per le azioni di sviluppo del territorio montano di riferimento, in connessione con le varie normative di settore. Il programma è approvato a maggioranza assoluta dagli organi rappresentativi.
  6. I parchi, i consorzi, gli enti pubblici, comunque denominati e a qualunque titolo operanti, concorrono alla definizione del programma di sviluppo sostenibile di cui al comma 5 e uniformano i propri indirizzi di governo alle indicazioni del medesimo.
*2.01. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
*2.02. Faraone, Gadda, Del Barba.
*2.03. Ruffino.
*2.04. Girelli, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Sarracino, Marino.

A.C. 2126-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA,
RISORSE E MONITORAGGIO

Art. 3.
(Strategia per la montagna italiana)

  1. La Strategia per la montagna italiana (SMI) individua, per linee strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 4, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere la crescita autonoma e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con prioritario riguardo a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, anche al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, nonché alle farmacie, al servizio postale universale, ai servizi bancari, agli ulteriori servizi di interesse economico generale e ai negozi multiservizi, la gestione associata dei servizi da parte dei comuni montani, la residenzialità, le attività commerciali, le attività turistiche e gli insediamenti produttivi nonché il ripopolamento dei territori. La SMI tiene conto, in un'ottica di complementarità e sinergia, delle strategie regionali, ivi comprese le strategie regionali di sviluppo sostenibile, e delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese e del relativo Piano strategico nazionale delle aree interne di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, delle politiche per le zone di confine, anche tramite il cofinanziamento di interventi infrastrutturali e di investimenti ivi previsti, nonché del Piano strategico della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, relativamente alle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 124 del 2023. La SMI opera anche in coordinamento con le politiche della Strategia forestale nazionale prevista dall'articolo 6 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché con la strategia nazionale delle Green community di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
  2. La SMI è definita, con periodicità triennale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Strategia per la montagna italiana)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: La Strategia per la montagna italiana (SMI) con le seguenti: La Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI).

  Conseguentemente:

   al comma 1:

    al secondo periodo, sostituire la parola: SMI con la seguente: SNAMI;

    al terzo periodo, sostituire la parola: SMI con la seguente: SNAMI;

   al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: SMI con la seguente: SNAMI;

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico-scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, di seguito denominato «Tavolo». Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Tavolo svolge le attività di supporto tecnico-scientifico nei confronti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con l'obiettivo di elaborare politiche pubbliche volte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, anche avvalendosi della collaborazione di università e di soggetti, pubblici o privati, rappresentativi dei settori interessati o dotati di comprovata esperienza. Il Tavolo coadiuva il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nella predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna, nonché della SMI. Alle sedute del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle regioni, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.;

   sostituire la rubrica con la seguente: Strategia nazionale per la montagna italiana;

   all'articolo 4, comma 1, lettera b), sostituire la parola: SMI con la seguente: SNAMI;

   all'articolo 4, comma 3, primo periodo, sostituire la parola: SMI con la seguente: SNAMI;

   all'articolo 5, comma 2, sostituire la parola: SMI con la seguente: SNAMI;

   all'articolo 8, comma 2, sostituire la parola: SMI con la seguente: SNAMI;

   all'articolo 11, comma 1, sostituire la parola: SMI con la seguente: SNAMI;

   all'articolo 14, comma 1, sostituire la parola: SMI con la seguente: SNAMI;

   all'articolo 23, comma 2, sostituire la parola: SMI con la seguente: SNAMI.
3.2. Girelli, Roggiani, Ferrari.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e sociale con le seguenti: , sociale e ambientale.
3.5. Zaratti, Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: La SMI tiene conto, in un'ottica di complementarità e sinergia, aggiungere le seguenti: delle Strategie nazionali per la biodiversità ed i cambiamenti climatici,.
3.9. Simiani, Vaccari, Ferrari.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: 13 novembre 2023, n. 162, delle politiche per le zone di confine, anche tramite il cofinanziamento di interventi infrastrutturali e di investimenti ivi previsti, nonché aggiungere le seguenti: delle disposizioni della legge 7 aprile 2014, n. 56, sulle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri e.
3.10. Girelli, Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Marino.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: È inoltre definita una specifica strategia per le zone montane costituite dai comuni montani insulari, in relazione all'appartenenza geografica ad un'isola e alle specificità delle politiche di contrasto degli svantaggi derivanti da insularità promosse dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, con particolare riferimento all'accesso alle prestazioni essenziali nei servizi sanitari, scolastici e di trasporto, prevedendo un apposito capitolo al fondo di cui all'articolo 4 della presente legge.
3.11. Marino, Lai, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Sarracino, Barbagallo.

  Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con la Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 giugno 2015, n. 86, e con la Strategia nazionale Biodiversità 2030 di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 3 agosto 2023, n. 252.
3.12. Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La SMI contribuisce alle politiche di sistema per le aree naturali protette e all'attuazione della Convenzione delle Alpi e della Convenzione degli Appennini e, in coerenza con il progetto APE – Appennino Parco d'Europa, promuove una strategia e una programmazione unitaria dello spazio appenninico e ne persegue l'inserimento tra le reti europee di cooperazione territoriale per la montagna.
3.14. Simiani, Vaccari, Ferrari, Barbagallo.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: previa intesa con le seguenti: previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e delle organizzazioni del partenariato economico e sociale e successiva intesa.
3.1000. Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Sarracino, Roggiani, Marino.

(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e previa consultazione del partenariato economico e sociale.
3.16. Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Sarracino, Roggiani, Marino, Barbagallo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, il cui parere è vincolante.
3.17. Ferrari, Girelli, Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Marino.

A.C. 2126-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)

  1. A decorrere dall'anno 2025, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finanzia:

   a) gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, di cui al medesimo comma 593;

   b) gli interventi di competenza statale di cui ai commi 593 e 594 del medesimo articolo 1, con particolare riferimento all'attuazione della SMI.

  2. La definizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da destinare agli interventi di cui rispettivamente al comma 1, lettera a) e lettera b), del presente articolo, è effettuata con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3. Il decreto di cui al comma 2 ripartisce gli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera a), di competenza delle regioni e degli enti locali, sulla base del numero dei comuni e della loro superficie complessiva rispetto al totale definito con l'elenco o gli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, terzo periodo, in coerenza con la SMI. Le regioni, in attuazione della propria programmazione, definiscono, nel rispetto dell'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le modalità di assegnazione degli stanziamenti.
  4. Per la ripartizione degli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna.
  5. Una quota parte delle risorse del Fondo destinate agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), definita con il decreto di cui al comma 2, può essere impiegata per attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per la formazione del personale, per le azioni e gli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri non siano disponibili adeguate professionalità.
  6. Le risorse erogate dal Fondo di cui al presente articolo hanno carattere aggiuntivo rispetto sia ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato sia ad ogni altro beneficio fiscale a favore degli enti territoriali o dei cittadini o delle politiche per la montagna nonché rispetto ai trasferimenti di fondi dell'Unione europea in armonia con quanto previsto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.
  7. Le misure disposte dalla presente legge che si configurano come aiuti di Stato sono applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Presidenza del Consiglio dei ministri è responsabile degli adempimenti in materia di aiuti di Stato, nazionali ed europei, in tema di imprenditoria operante nelle zone montane.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Fondo per lo sviluppo delle
montagne italiane)

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

   al comma 2, sostituire le parole: di cui rispettivamente al comma 1, lettera a) e lettera b) con le seguenti: di cui al comma 1, lettera a);

   sopprimere il comma 4;

   al comma 5, sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera a).

   all'articolo 8, comma 2, sopprimere le parole: destinate agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b),.
*4.2. Ruffino.
*4.4. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

   al comma 2, sostituire le parole: di cui rispettivamente al comma 1, lettera a) e lettera b) con le seguenti: di cui al comma 1, lettera a);

   sopprimere il comma 4;

   al comma 5, sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera a).;

   all'articolo 8, comma 2, sopprimere le parole: destinate agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b),.
4.6. Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Marino, Barbagallo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui dall'anno 2025 all'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

   al comma 2, sostituire le parole: di cui rispettivamente al comma 1, lettera a) e lettera b) con le seguenti: di cui al comma 1, lettera a);

   sopprimere il comma 4;

   al comma 5, sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera a).

   all'articolo 8, comma 2, sopprimere le parole: destinate agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b),.
4.9. Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Marino, Barbagallo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire le parole: di cui rispettivamente al comma 1, lettera a) e lettera b) con le seguenti: di cui al comma 1, lettera a);

   sopprimere il comma 4;

   al comma 5, sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera a).

   all'articolo 8, comma 2, sopprimere le parole: destinate agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b),.
*4.14. Ruffino.
*4.15. Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Marino, Barbagallo.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) gli interventi aggiuntivi di competenza statale sulle zone montane specificatamente rivolti al contrasto degli svantaggi da insularità di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, con prioritario riferimento all'accesso alle prestazioni essenziali nei servizi sanitari, scolastici e di trasporto.
4.16. Marino, Lai, Barbagallo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per gli anni dal 2025 al 2032 è istituita una sezione speciale del Fondo di cui al comma 1, con una dotazione complessiva di 6.355 milioni di euro, in ragione di 485 milioni di euro per l'anno 2025, 918 milioni di euro per l'anno 2026, 930 milioni di euro per l'anno 2028, 1.400 milioni di euro per l'anno 2029, 902 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032, destinata al finanziamento di interventi volti al potenziamento infrastrutturale dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2.
  1-ter. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1-bis è effettuata con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  1-quater. L'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è abrogato.
4.17. Sarracino, Roggiani, Ferrari, Girelli, Vaccari, Simiani, Curti, Barbagallo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per gli anni dal 2025 al 2027 è istituita una sezione speciale del Fondo di cui al comma 1, con una dotazione di 31.967.000 euro per l'anno 2025, di 38.700.000 euro per l'anno 2026 e di 31.380.000 euro per l'anno 2027, finalizzato all'attuazione di misure in favore dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, consistenti nella realizzazione di interventi in materia sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico nonché all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.
  1-ter. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1-bis è effettuata con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  1-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 898 è soppresso;

   b) al comma 900, le parole: «ai commi 898 e 899» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 899».
4.18. Sarracino, Roggiani, Ferrari, Girelli, Vaccari, Simiani, Curti, Marino, Barbagallo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 593, della legge 20 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».
  1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4.19. Zaratti, Grimaldi, Bonelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 593, della legge 20 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».
  1-ter. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
4.20. Ferrari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Marino, Barbagallo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 593, della legge 20 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 200 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2025».
  1-ter. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
4.21. Ferrari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Marino, Barbagallo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Relativamente alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), le regioni consultano gli enti locali per il tramite delle ANCI e UPI regionali. In tale ambito possono finanziare interventi integrati per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna presentati dalle province in stretto raccordo con i comuni, singoli e associati, dei loro territori.
4.23. Grimaldi, Zaratti.

  Al comma 2, sostituire la parola: definizione con la seguente: ripartizione.
4.24. Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Marino.

Subemendamento all'emendamento 4.200 della Commissione

  All'emendamento 4.200 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole: e in considerazione delle specificità previste per le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
0.4.200.1. Boschi, Braga, Del Barba, Girelli, Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Marino, Fornaro, Casu.

  All'emendamento 4.200 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto, altresì, della loro eventuale appartenenza alle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
0.4.200.1.(Testo modificato nel corso della seduta) Boschi, Braga, Del Barba, Girelli, Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Marino, Fornaro, Casu.

(Approvato)

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: del numero dei comuni fino alla fine del periodo, con le seguenti: della classificazione dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1.
4.200. La Commissione.

(Approvato)

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: della loro superficie complessiva aggiungere le seguenti: nonché della popolazione residente o stabilmente dimorante e dell'altitudine, con priorità per i comuni situati al di sopra dei 600 metri sul livello del mare,.
4.25. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 5, sostituire le parole: può essere impiegata con le seguenti: è assegnata al riconoscimento di risorse per il sostegno finanziario dei processi di fusione di comuni montani, a copertura dei costi di transizione e della garanzia della qualità dei servizi, con particolare riguardo per i processi concernenti comuni in difficoltà di bilancio. Una ulteriore quota parte può essere impiegata;

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: per le azioni e gli interventi aggiungere le seguenti: nonché per i comuni che intendono avviare processi di fusione.
4.28. Iaria, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro trenta giorni ed è vincolante.
4.29. Ferrari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Marino, Barbagallo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro trenta giorni, del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove il Ministro intenda discostarsi dal contenuto del parere, deve darne motivata comunicazione dinanzi alle Camere.
4.30. Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Marino, Barbagallo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Fondo perequativo montano)

  1. Nell'ambito dei trasferimenti di risorse finanziarie agli enti locali, è istituito il Fondo perequativo montano finalizzato al sostegno delle politiche intercomunali delle comunità di comuni montani, determinato in base ai sovraccosti specifici gravanti sulle amministrazioni locali e derivanti dalle condizioni climatiche e geofisiche particolari delle montagne e del loro impatto sull'erogazione dei servizi fondamentali alla cittadinanza.
  2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze determina il valore fiscale derivante dal prodotto interno lordo dei territori montani e ne attribuisce, con proprio decreto, una aliquota specifica a scopo perequativo. Il Fondo perequativo montano tiene conto, altresì, della specificità dei comuni montani situati nelle isole, nelle zone di confine e nelle aree con particolari indici di spopolamento, invecchiamento della popolazione e rarefazione abitativa tali da determinare condizioni di minore capacità fiscale per abitante.
*4.01. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
*4.03. Ruffino.
*4.04. Girelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Promozione della montagna in ambito europeo)

  1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono, presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali, il riconoscimento dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni.
4.05. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

A.C. 2126-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Relazione annuale)

  1. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri monitora l'attuazione e l'impatto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.
  2. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 28 febbraio di ogni anno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche sulla base dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 del presente articolo, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 5.
(Relazione annuale)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché l'attuazione dei processi di fusione di comuni, anche montani ai sensi dell'articolo 2, comma 1, quinto periodo, della presente legge e, segnatamente, in ordine alla valutazione di impatto sulla qualità dei servizi e sullo sviluppo socio-economico, all'adozione di forme di partecipazione democratica e decentramento dei servizi, al fine di tutelare l'identità e la specificità delle comunità che si fondono, nonché alla trasparenza e alle procedure partecipative per la definizione degli statuti dei comuni derivanti dalle fusioni.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: presenta alle Camere la relazione annuale aggiungere le seguenti: sui processi di fusione di comuni e
5.2. Iaria, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

A.C. 2126-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo III
SERVIZI PUBBLICI

Art. 6.
(Sanità di montagna)

  1. Nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, all'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, è attribuito, per ciascun anno di attività, un punteggio doppio. La medesima attività è valorizzata nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di settore per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al primo periodo per almeno tre anni costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario.
  2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, a decorrere dall'anno 2025, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di montagna o effettuano il servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalità sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio sanitario nazionale nell'ambito degli accordi collettivi nazionali, in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 6 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2025, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 6, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.
  4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.
  5. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale dirigente e non dirigente, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nonché per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali operanti in tali comuni, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali è prevista la definizione di un emolumento, di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio, nei limiti dell'importo annuo lordo complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, come ripartito, tra ciascuno dei predetti contratti ed accordi, con decreto del Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 2, comma 2. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, particolari forme di incentivazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che decidono di mantenere in attività i propri studi ubicati nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1.
  6. Il credito d'imposta di cui ai commi 2, 3 e 4, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 26, comma 1, della presente legge e con le detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 33 della presente legge.
  7. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 2, 3 e 4, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
  8. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 5, primo periodo, è incrementato il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al suddetto incremento si provvede ai sensi dell'articolo 33.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Sanità di montagna)

  Sostituirlo, con il seguente:

Art. 6.
(Sanità di montagna)

  1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente, è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.
  2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano, a decorrere dal 2025, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni montani, un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuo del finanziamento e l'importo di euro 2.500.
  4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è riconosciuto nel limite di 10 milioni di euro annui e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al l'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui ai commi 2 e 3 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 4.
6.1. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: , pubbliche o private accreditate con la seguente: pubbliche.
6.4. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, L'Abbate.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: private accreditate con la seguente: convenzionate.
6.5. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: strutture sanitarie e socio-sanitarie aggiungere le seguenti: pubbliche.
6.6. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è rideterminato il fabbisogno di medici specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.
  1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.
6.7. Girelli, Vaccari, Ferrari, Roggiani, Sarracino, Simiani, Curti, Marino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è rideterminato il fabbisogno di medici specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.
  1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare, l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.
*6.9. Ruffino.
*6.10. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è rideterminato il fabbisogno di medici specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.
  1-ter. I medici di medicina generale che esercitano la professione nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, hanno diritto a ricevere una premialità economica, determinata in misura proporzionale al numero dei residenti assistiti e alla difficoltà di accesso ai servizi sanitari nel comune montano di riferimento. La regione, con apposito regolamento, istituisce un fondo dedicato alle risorse necessarie per l'erogazione delle premialità di cui al primo periodo e definisce i criteri e le modalità di erogazione delle premialità di cui al primo periodo, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità.
**6.12. Ruffino.
**6.13. Faraone, Gadda, Del Barba.
**6.14. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
**6.15. Girelli, Ferrari, Marino, Curti.

  Al comma 2, dopo le parole: in strutture sanitarie, socio-sanitarie aggiungere la seguente: pubbliche.
6.18. Girelli, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Marino.

  Al comma 2, dopo le parole: specialista ambulatoriale interno, veterinario aggiungere le seguenti: titolare di farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i titolari di farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, il medesimo contributo è previsto anche per la locazione dei locali destinati all'attività di dispensazione dei medicinali e di erogazione di servizi sanitari alla popolazione.;

   al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire l'erogazione di farmaci e servizi essenziali per la popolazione che risiede nei centri montani più piccoli, possono altresì prevedere forme di sostegno economico a favore delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale che operano, nell'ambito del territorio dei comuni di cui all'articolo 2, in centri abitati con meno di 1.000 abitanti.;

   dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 9. Alle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale che operano nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, a seguito della stipula di accordi tra le regioni e le province autonome e le organizzazioni delle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, è affidata l'erogazione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale dei servizi di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.
6.16. Girelli, Ferrari.

  Al comma 2, sostituire la parola: 60 con la seguente: 75.

  Conseguentemente,

   al medesimo comma, sostituire la parola: 2.500 con la seguente: 3.500;

   al comma 3:

    sostituire la parola: 60 con la seguente: 75;

    sostituire la parola: 2.500 con la seguente: 3.500.
6.17. Girelli, Ferrari.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere particolari forme di incentivazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che decidono di mantenere in attività i propri studi dislocati nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1.
6.19. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al personale medico e sanitario, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nonché per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali operanti in tali comuni, è altresì riconosciuto un ulteriore incremento del 30 per cento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di 60 milioni di euro per il personale medico e di 30 milioni di euro per il personale sanitario del comparto. Ai relativi oneri, pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede con le risorse del Fondo sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, incrementato attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.21. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al personale dirigente e non dirigente, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nonché per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali operanti in tali comuni, è altresì riconosciuto un anno di anzianità di servizio aggiuntivo per ogni anno di servizio svolto nei predetti comuni. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il servizio sia svolto per almeno un quinquennio continuativo. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al presente comma.
6.22. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 30.

  Conseguentemente, al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 30.
6.23. Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di tutelare e sostenere i nuclei familiari e garantire l'universalità, la qualità, l'accessibilità e la prossimità dei servizi erogati dai consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, tenendo conto in particolare delle specificità della condizione montana, nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, è garantita la capillare presenza dei predetti consultori familiari per un rapporto anche inferiore ad un consultorio per 20.000 abitanti. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al presente comma.
6.24. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.

  Al comma 6, sostituire la parola: 20 con la seguente: 30.
6.25. Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari, le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo sono incrementate della misura necessaria a tener conto dei costi di trasporto e dei tempi di percorribilità dai principali centri urbani delle isole, in ragione dei gravi deficit infrastrutturali esistenti.
6.26. Marino, Lai, Ferrari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Barbagallo.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  9. Ai medici di assistenza primaria e ai pediatri di libera scelta che avviano la propria attività in uno dei comuni montani di cui all'articolo 2, ivi mantenendola per almeno cinque anni, è riconosciuta un'esenzione d'imposta pari al 40 per cento. Nel caso in cui la sede ambulatoriale principale sia ubicata in uno dei Comuni montani classificati come ultraperiferico, ai sensi della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) per il ciclo di programmazione 2021/2027, il beneficio è riconosciuto nella misura del 50 per cento.
  10. Il credito d'imposta di cui al comma 9 è cumulabile con i benefici previsti ai commi 2 e 3.
  11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
6.27. Curti.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Servizi sanitari di montagna)

  1. Al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna sono assicurati i seguenti servizi:

   a) la presenza, diurna e notturna, di mezzi di soccorso avanzato, considerate la conformazione orografica, l'assenza di infrastrutture stradali veloci immediatamente fruibili, in rapporto alla distanza dagli ospedali sede di Dipartimento di emergenza urgenza e accettazione-DEA;

   b) la presenza per ogni comune dell'infermiere di comunità;

   c) la possibilità di accesso a un maggior numero di prestazioni specialistiche in loco;

   d) un servizio di distribuzione e consegna farmaci integrato per i vari comuni;

   e) la realizzazione di una rete dedicata fra le varie figure operanti in zona, quali medici di base, infermiere di comunità, specialisti, farmacie, e integrata alla rete della ASL di riferimento;

   f) una telemedicina efficiente, integrativa e di supporto all'attività degli operatori sanitari.

  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al comma 1.
*6.01. Grimaldi, Zanella, Zaratti.
*6.02. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
*6.05. Faraone, Del Barba.
*6.06. Ruffino.
*6.08. Girelli, Roggiani, Sarracino, Ferrari, Vaccari, Simiani, Curti, Marino, Barbagallo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna è assicurata la presenza, diurna e notturna, di mezzi di soccorso avanzato, considerate la conformazione orografica, l'assenza di infrastrutture stradali veloci immediatamente fruibili, in rapporto alla distanza dagli ospedali sede di Dipartimento di emergenza urgenza e accettazione-DEA.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al comma 1.
6.09. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna è assicurata la realizzazione di una rete dedicata fra le varie figure operanti in zona, quali medici di base, infermiere di comunità, specialisti, farmacie, e integrata alla rete della ASL di riferimento.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al comma 1.
6.010. Torto, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna è assicurata una telemedicina efficiente, integrativa e di supporto all'attività degli operatori sanitari.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al comma 1.
6.012. Torto, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna è assicurata la presenza per ogni Comune dell'infermiere di comunità.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al comma 1.
6.013. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Strutture ospedaliere delle aree montane insulari)

  1. Al fine di mantenere e potenziare il diritto alla salute costituzionalmente garantito nelle aree montane insulari afflitte da gravi deficit infrastrutturali che impongono elevati tempi di trasporto, il Ministro della salute, d'intesa con i Presidenti delle regioni insulari, istituisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un tavolo tecnico che definisca:

   a) la mappa delle strutture ospedaliere serventi le zone montane insulari e gli indicatori di sofferenza e criticità;

   b) un piano straordinario di intervento, anche tramite riorganizzazione delle piante organiche e rafforzamento della medicina ambulatoriale e del territorio, avendo riguardo a ospedale di comunità e residenza sanitaria assistita;

   c) il fabbisogno di personale per l'istituzione di concorsi a tempo indeterminato per medici e personale sanitario vincolanti ed esclusivi per sedi montane, con obbligo di permanenza per almeno cinque anni nella sede della zona montana interessata e premialità;

   d) un piano territoriale di trasporto medico via terra e via aerea per le emergenze e il pronto intervento su pazienti delle zone montane;

   e) la spesa prevista e le fonti di finanziamento per l'attuazione delle finalità di cui sopra per il triennio 2025-2027.
*6.015. Zaratti, Grimaldi.
*6.016. Marino, Lai, Barbagallo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Aggregazione tra medici e pediatri in aree montane)

  1. Nell'ambito delle progettualità previste dagli accordi nazionali e ai sensi del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nonché del decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove ed agevola le forme di aggregazione tra medici costituite in uno o più comuni montani attraverso:

   a) l'applicazione delle norme di incentivo e semplificazione fiscale riguardanti le startup innovative;

   b) la previsione di sgravi contributivi per l'assunzione di personale socio sanitario e di supporto organizzativo;

   c) la definizione di un credito d'imposta a favore delle aggregazioni tra medici per gli investimenti in telemedicina con strumenti per diagnosi e monitoraggio dei pazienti da remoto;

   d) la possibilità per gli enti locali di affidare, a titolo gratuito per almeno dieci anni, beni immobili destinati all'apertura o implementazione di ambulatori medici e spazi di visita, anche attrezzati per la telemedicina.
6.017. Girelli, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Marino.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 2.

  Sopprimere il comma 2.
2.28. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: della pendenza con la seguente: e geomorfologico.
2.4. Faraone, Del Barba.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in base ai parametri altimetrico aggiungere le seguenti: , dell'estensione.
2.10. Ruffino.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: della pendenza con la seguente: e geomorfologico.
*2.2. Zaratti, Grimaldi.
*2.5. Ruffino.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della pendenza aggiungere le seguenti: e di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, per le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri.
2.19. Grimaldi, Zaratti.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e di parametri socioeconomici, aggiungere le seguenti: nonché di indicatori di calo demografico, di distanza e difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, di distanza e di tempi di percorrenza per raggiungere i centri urbani dotati di maggiori servizi, di densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, di reddito medio pro capite,.
2.35. Grimaldi, Zaratti.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Strategia nazionale per la montagna italiana)

  1. La Strategia nazionale per la montagna italiana (Snami), individua, sulla base di linee di indirizzo strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo economico e sociale nonché l'accessibilità alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con riguardo prioritario a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, il sostegno alla residenzialità, alle attività commerciali e agli insediamenti produttivi, il ripopolamento dei territori, tenendo conto, in un'ottica di complementarietà e sinergia, delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia per le aree interne (Snai).
  2. La Snami è definita con cadenza triennale con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 e, per quanto riguarda l'accessibilità alle infrastrutture digitali, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale.
  3. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il tavolo tecnico-scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, di seguito denominato «Tavolo». Il Tavolo svolge le attività di supporto tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, nei confronti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'obiettivo di elaborare politiche pubbliche volte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, anche avvalendosi della collaborazione di università e soggetti, pubblici e privati, rappresentativi dei settori interessati o dotati di comprovata esperienza. Il Tavolo coadiuva il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri nella predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna, nonché della Snami. Alle sedute del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle regioni, un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), dell'Unione delle province d'Italia (Upi) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (Uncem), designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3.1. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Consiglio nazionale della montagna)

  1. La presente legge istituisce il Consiglio nazionale della montagna, di seguito denominato «Consiglio» ai fini della pianificazione, dello sviluppo e della protezione delle montagne italiane.
  2. Il Consiglio costituisce il luogo di concertazione privilegiato tra il Governo e i rappresentanti dei territori montani sull'avvenire dei territori di montagna e sulle politiche pubbliche da mettere in atto, anche in attuazione della presente legge e delle leggi regionali di relativa attuazione.
  3. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua assenza, dal Ministro all'uopo delegato. La sua composizione e il suo funzionamento sono fissati con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri. Esso deve comunque comprendere rappresentanti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei Consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono membri obbligatori del Consiglio nazionale della montagna i ministri le cui competenze afferiscono alle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge. Sono membri di diritto del Consiglio il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci), dell'Unione delle province d'Italia (Upi) e dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (Uncem), o loro delegati. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono rappresentati, rispettivamente, da cinque deputati e cinque senatori, designati dai rispettivi presidenti avendo cura di rappresentare in modo proporzionale la composizione dei gruppi parlamentari esistenti.
  4. Il Consiglio definisce gli obiettivi e precisa le azioni che giudica essenziali per lo sviluppo, la programmazione e la protezione delle montagne italiane; ha l'obiettivo di facilitare, anche attraverso avvisi e proposte, il coordinamento delle azioni pubbliche nelle zone di montagna; viene consultato sulle proposte di legge e sui decreti di interesse, nonché sulle priorità di intervento governative e sulle condizioni di sostegno e aiuto per le zone di montagna mediante i fondi previsti dalle legislazioni di settore nazionale e regionali; viene informato dal Governo circa gli investimenti dello Stato per l'attuazione di programmi specifici per i territori montani.
  5. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno e invia al Parlamento una relazione annuale sul proprio operato. È data facoltà ai rappresentanti delle regioni e degli enti locali di chiederne la convocazione per la trattazione di specifiche questioni.
3.01. Faraone, Gadda, Del Barba.

ART. 4.

  Al comma 1, alinea dopo le parole: n. 234, aggiungere le seguenti: di seguito denominato «FOSMIT».

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

    sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

   a) gli interventi di cui alle lettere da a) a f) del citato articolo 1, comma 593, della legge n. 234 del 2021, nonché le iniziative di cui al comma 594 del medesimo articolo;

   b) la SMI;

    dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   c) gli interventi a sostegno della montagna di cui ai capi III, IV e V della presente legge;

   sostituire i commi da 2 a 7 con i seguenti:

  2. Gli stanziamenti di cui al comma 1, relativi agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, sono ripartiti anche tenendo conto della normativa regionale di sostegno e valorizzazione delle zone montane.
  3. Una quota parte delle risorse del FOSMIT, destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, per un importo non superiore a 300.000 euro annui, può essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi, qualora non siano disponibili adeguate professionalità presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con tale obiettivo, il medesimo Dipartimento è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) e con la Rai – Radiotelevisione italiana S.p.A.
  4. Possono beneficiare delle risorse del FOSMIT i comuni montani, ad eccezione dei comuni capoluogo di provincia e di quelli con popolazione totale residente superiore a 10.000 abitanti. Le unioni montane di comuni e le comunità montane, nonché le comunità di comuni montani di cui all'articolo 2, svolgono la funzione di programmazione degli interventi su scala sovra-comunale, nonché la realizzazione dei medesimi interventi laddove comportino una competenza territoriale che esuli da quella del singolo comune. Per il medesimo scopo, i comuni possono delegare le unioni montane di comuni, le comunità montane dapprima, e le comunità di comuni montani in seguito, di cui fanno parte, per le fasi di progettazione e di realizzazione delle opere.
  5. Le risorse erogate dal FOSMIT hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, anche rispetto a trasferimenti di fondi europei.
  6. Le risorse di cui al presente articolo sono irrogate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
  7. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie alla copertura finanziaria delle misure di cui ai capi III, IV e V della presente legge.
4.1. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

   al comma 2, sopprimere le parole: e lettera b);

   sopprimere il comma 4;

   al comma 5, sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera a).
4.5. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui dall'anno 2025 all'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

   b) al comma 2, sopprimere le parole: e lettera b);

   c) sopprimere il comma 4;

   d) al comma 5, sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera a).
*4.7. Ruffino.
*4.8. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 593, della legge 20 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e con una dotazione pari a 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2025»;

   b) al comma 2, sopprimere le parole: e lettera b);

   c) sopprimere il comma 4;

   d) al comma 5, sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera a).
4.11. Ruffino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 593, della legge 20 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e con una dotazione pari a 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2025»;

   al comma 2, sopprimere le parole: e lettera b);

   sopprimere il comma 4;

   al comma 5, sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera a).
4.10. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente:

   al comma 2, sopprimere le parole: e lettera b);

   sopprimere il comma 4;

   al comma 5, sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera a).
*4.12. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
*4.13. Faraone, Gadda, Del Barba.

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Relazione annuale)

  1. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.
5.1. Faraone, Gadda, Del Barba.

ART. 6.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: pubbliche o private accreditate aggiungere le seguenti: ovvero presso farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

  Conseguentemente:

   al comma 2:

    dopo le parole: specialista ambulatoriale interno, veterinario aggiungere le seguenti: , titolare di farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale;

    aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i titolari di farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, il medesimo contributo è previsto anche per la locazione dei locali destinati all'attività di dispensazione dei medicinali e di erogazione di servizi sanitari alla popolazione.;

   al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire l'erogazione di farmaci e servizi essenziali per la popolazione che risiede nei centri montani più piccoli, le regioni e le province autonome possono altresì prevedere, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, forme di sostegno economico a favore delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale che operano nell'ambito del territorio dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1.;

   dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Alle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale che operano nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, a seguito della stipula di accordi tra le regioni e le province autonome e le organizzazioni delle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, è affidata l'erogazione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale dei servizi di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.
6.2. Benzoni, Ruffino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è rideterminato il fabbisogno di medici specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.
  1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare, l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.
6.8. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.