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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 3 luglio 2025

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 3 luglio 2025.

  Albano, Amendola, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Borrelli, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cangiano, Cappellacci, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Sergio Costa, D'Alessio, Dara, Deidda, Del Barba, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Formentini, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Iaia, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Pittalis, Polidori, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Simiani, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 2 luglio 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   CARETTA: «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e la semplificazione della legislazione in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca e acquacoltura mediante l'adozione di un codice» (2494);

   CAVANDOLI e CENTEMERO: «Disposizioni concernenti il pagamento telematico dell'imposta di bollo mediante la piattaforma PagoPA» (2495).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di legge
d'iniziativa regionale.

  In data 2 luglio 2025 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, la seguente proposta di legge:

   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA: «Istituzione della Giornata nazionale dell'antiracket» (2496).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge CERRETO ed altri: «Disposizioni in materia di ricerca, raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi destinati al consumo» (2310) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Messina.

Trasmissione dal Ministro
per lo sport e i giovani.

  Il Ministro per lo sport e i giovani, con lettera in data 30 giugno 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, la relazione sulle attività svolte dal Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026, predisposta dal medesimo Consiglio, riferita all'anno 2024 (Doc. XXVII, n. 23).

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

  Il Ministro per lo sport e i giovani, con lettera in data 30 giugno 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, la relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile universale, riferita all'anno 2024 (Doc. CLVI, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 luglio 2025, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che, con notifica 2025/0312/IT – X40M, è stata attivata la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa al disegno di legge recante disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti (atto Camera n. 1704).

  Questa comunicazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 luglio 2025, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che, con notifica 2025/0318/IT – SERV20, è stata attivata la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa al capo IV (articoli da 12 a 16) – lotta alle false recensioni del disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese (atto Senato n. 1484).

  Questa comunicazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, la comunicazione della Commissione europea concernente l'archiviazione della procedura in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2025/0236/IT, recante la determinazione del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, adottata secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 5, lettera l), che, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera c), in fase di prima applicazione, stabilisce le modalità e le specifiche di base per l'adempimento agli obblighi di cui agli articoli 23, 24, 25, 29 e 32 del decreto medesimo.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 2 luglio 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la raccomandazione di raccomandazione del Consiglio intesa a far cessare la situazione di disavanzo eccessivo in Austria (COM(2025) 343 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Salvatore Gueci, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1054 – DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ZONE MONTANE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2126-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: GIRELLI ED ALTRI; TASSINARI ED ALTRI (A.C. 699-1059)

A.C. 2126-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo III
SERVIZI PUBBLICI

Art. 6.
(Sanità di montagna)

  1. Nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, all'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, è attribuito, per ciascun anno di attività, un punteggio doppio. La medesima attività è valorizzata nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di settore per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al primo periodo per almeno tre anni costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario.
  2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, a decorrere dall'anno 2025, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di montagna o effettuano il servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalità sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio sanitario nazionale nell'ambito degli accordi collettivi nazionali, in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 6 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2025, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 6, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.
  4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.
  5. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale dirigente e non dirigente, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nonché per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali operanti in tali comuni, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali è prevista la definizione di un emolumento, di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio, nei limiti dell'importo annuo lordo complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, come ripartito, tra ciascuno dei predetti contratti ed accordi, con decreto del Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 2, comma 2. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, particolari forme di incentivazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che decidono di mantenere in attività i propri studi ubicati nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1.
  6. Il credito d'imposta di cui ai commi 2, 3 e 4, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 26, comma 1, della presente legge e con le detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 33 della presente legge.
  7. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 2, 3 e 4, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
  8. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 5, primo periodo, è incrementato il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al suddetto incremento si provvede ai sensi dell'articolo 33.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Sanità di montagna)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Servizi sanitari di montagna)

  1. Al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna sono assicurati i seguenti servizi:

   a) la presenza, diurna e notturna, di mezzi di soccorso avanzato, considerate la conformazione orografica, l'assenza di infrastrutture stradali veloci immediatamente fruibili, in rapporto alla distanza dagli ospedali sede di Dipartimento di emergenza urgenza e accettazione-DEA;

   b) la presenza per ogni comune dell'infermiere di comunità;

   c) la possibilità di accesso a un maggior numero di prestazioni specialistiche in loco;

   d) un servizio di distribuzione e consegna farmaci integrato per i vari comuni;

   e) la realizzazione di una rete dedicata fra le varie figure operanti in zona, quali medici di base, infermiere di comunità, specialisti, farmacie, e integrata alla rete della ASL di riferimento;

   f) una telemedicina efficiente, integrativa e di supporto all'attività degli operatori sanitari.

  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al comma 1.
*6.01. Grimaldi, Zanella, Zaratti.
*6.02. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
*6.05. Faraone, Del Barba.
*6.06. Ruffino.
*6.08. Girelli, Roggiani, Sarracino, Ferrari, Vaccari, Simiani, Curti, Marino, Barbagallo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna è assicurata la presenza, diurna e notturna, di mezzi di soccorso avanzato, considerate la conformazione orografica, l'assenza di infrastrutture stradali veloci immediatamente fruibili, in rapporto alla distanza dagli ospedali sede di Dipartimento di emergenza urgenza e accettazione-DEA.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al comma 1.
6.09. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna è assicurata la realizzazione di una rete dedicata fra le varie figure operanti in zona, quali medici di base, infermiere di comunità, specialisti, farmacie, e integrata alla rete della ASL di riferimento.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al comma 1.
6.010. Torto, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna è assicurata una telemedicina efficiente, integrativa e di supporto all'attività degli operatori sanitari.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al comma 1.
6.012. Torto, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna è assicurata la presenza per ogni Comune dell'infermiere di comunità.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al comma 1.
6.013. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Strutture ospedaliere delle aree montane insulari)

  1. Al fine di mantenere e potenziare il diritto alla salute costituzionalmente garantito nelle aree montane insulari afflitte da gravi deficit infrastrutturali che impongono elevati tempi di trasporto, il Ministro della salute, d'intesa con i Presidenti delle regioni insulari, istituisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un tavolo tecnico che definisca:

   a) la mappa delle strutture ospedaliere serventi le zone montane insulari e gli indicatori di sofferenza e criticità;

   b) un piano straordinario di intervento, anche tramite riorganizzazione delle piante organiche e rafforzamento della medicina ambulatoriale e del territorio, avendo riguardo a ospedale di comunità e residenza sanitaria assistita;

   c) il fabbisogno di personale per l'istituzione di concorsi a tempo indeterminato per medici e personale sanitario vincolanti ed esclusivi per sedi montane, con obbligo di permanenza per almeno cinque anni nella sede della zona montana interessata e premialità;

   d) un piano territoriale di trasporto medico via terra e via aerea per le emergenze e il pronto intervento su pazienti delle zone montane;

   e) la spesa prevista e le fonti di finanziamento per l'attuazione delle finalità di cui sopra per il triennio 2025-2027.
*6.015. Zaratti, Grimaldi.
*6.016. Marino, Lai, Barbagallo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Aggregazione tra medici e pediatri in aree montane)

  1. Nell'ambito delle progettualità previste dagli accordi nazionali e ai sensi del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nonché del decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove ed agevola le forme di aggregazione tra medici costituite in uno o più comuni montani attraverso:

   a) l'applicazione delle norme di incentivo e semplificazione fiscale riguardanti le startup innovative;

   b) la previsione di sgravi contributivi per l'assunzione di personale socio sanitario e di supporto organizzativo;

   c) la definizione di un credito d'imposta a favore delle aggregazioni tra medici per gli investimenti in telemedicina con strumenti per diagnosi e monitoraggio dei pazienti da remoto;

   d) la possibilità per gli enti locali di affidare, a titolo gratuito per almeno dieci anni, beni immobili destinati all'apertura o implementazione di ambulatori medici e spazi di visita, anche attrezzati per la telemedicina.
6.017. Girelli, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Marino.

A.C. 2126-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Scuole di montagna)

  1. Sono definite scuole di montagna quelle dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado ubicate in uno dei comuni di cui all'articolo 2 e quelle con almeno un plesso situato in un comune di cui al citato articolo 2, le quali beneficiano delle misure di sostegno previste dalla presente legge limitatamente a tale plesso.
  2. Al fine di assicurare, nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole di montagna di cui al comma 1, ai fini della definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici si applicano, rispettivamente, l'articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, come modificato dal comma 3 del presente articolo.
  3. All'articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado»;

   b) alla rubrica, le parole: «del Mezzogiorno – “Agenda Sud”» sono soppresse.

  4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore del personale scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbia effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado individuate nel medesimo decreto, sulla base dell'elenco o degli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, terzo periodo, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche, e un ulteriore punteggio aggiuntivo per il medesimo personale scolastico che abbia prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati montani individuate ai sensi del decreto di cui al presente comma. Con il decreto di cui al primo periodo è stabilito un ulteriore punteggio aggiuntivo proporzionato all'anzianità di servizio nelle medesime scuole. In sede di contrattazione collettiva nazionale è determinato un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilità a favore del personale scolastico che sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo.
  5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dall'anno 2025, al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, o in un comune limitrofo, è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 8 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.
  6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2025, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 8, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.
  7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 è riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.
  8. Il credito d'imposta di cui ai commi 5, 6 e 7, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 26, comma 1, della presente legge e con le detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 33 della presente legge.
  9. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 5, 6 e 7, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
  10. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 7.
(Scuole di montagna)

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente al comma 10, sostituire le parole: dei commi 1, 2 e 4 con le seguenti: del comma 1 e 4.
*7.4. Ruffino.
*7.5. Ferrari, Vaccari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Simiani, Curti, Marino.
*7.1000. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. In relazione agli istituti scolastici di cui al comma 1, la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, la formazione delle classi e la relativa assegnazione degli organici avvengono in deroga a quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
7.7. Ferrari, Marino, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Girelli, Barbagallo.

  Al comma 2, sostituire le parole: nei limiti dell'organico con le seguenti: in deroga all'organico.

  Conseguentemente:

   al comma 10, sostituire le parole: dei commi 1, 2 e 4 con le seguenti: del comma 4;

   dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  11. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.8. Curti.

  Al comma 2, sostituire le parole da: , ai fini della definizione del contingente organico fino alla fine del comma, con le seguenti: e delle aree interne, per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi di cui all'articolo 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2023, n. 127 , è prevista una deroga ai parametri stabiliti su base triennale con un incremento pari al 2 per cento ripartito fra le regioni. Ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici si applicano, rispettivamente, l'articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011 e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
7.6. Grimaldi, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: e ai fini della formazione delle classi con le seguenti: di cui all'articolo 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2023, n. 127 , è prevista una deroga ai parametri stabiliti su base triennale con un incremento pari al 2 per cento ripartito fra le regioni. Ai fini della formazione delle classi.
7.10. Ferrari, Marino, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Girelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In considerazione delle particolari condizioni socio-economiche e abitative connesse alla residenzialità dei comuni montani di cui all'articolo 2, al fine di contenere lo spopolamento, nonché di garantire il diritto all'istruzione, la continuità didattica e il buon esito del processo formativo degli studenti, contrastando il fenomeno della dispersione scolastica, a supporto della residenzialità e di un percorso di sviluppo sostenibile, nel rispetto e in conformità della dotazione organica del personale scolastico disponibile a legislazione vigente, i competenti uffici scolastici regionali sono autorizzati a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
7.11. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Orrico, L'Abbate.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

  1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, nei territori di cui al comma 1 sono stabilite modalità di assegnazione prioritaria di ulteriori docenti per le pluriclassi, le quali non possono avere un numero di studenti maggiore di quindici;.
7.19. Sottanelli, Ruffino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite ulteriori risorse, a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per incentivare l'adozione del tempo pieno e le attività di doposcuola nelle scuole di montagna.
7.20. Ruffino.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle zone di montagna di cui al comma 1, una quota del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, è destinata al suddetto fine. I criteri di ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi situati nelle zone di montagna e la definizione della relativa indennità di sede disagiata, al personale assunto a tempo indeterminato e determinato assegnato ad un plesso di montagna sono stabiliti in sede di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto istruzione e ricerca – Periodo 2022-2024.
7.22. Ferrari, Marino, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Girelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado è riconosciuta una specifica indennità di sede, parametrata al disagio della località e alla distanza dal principale capoluogo di provincia di riferimento, a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità applicative di quanto previsto dal presente comma.
7.25. Sottanelli, Ruffino.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Per garantire il funzionamento delle scuole di montagna di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 è previsto un incremento dell'organico del personale ATA operante presso le medesime scuole. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono stabilite le modalità di assegnazione delle ulteriori unità di personale.
  9-ter. Una quota parte delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è finalizzata all'acquisto di strumenti digitali e tecnologici per le attività didattiche nelle scuole di montagna, con particolare priorità ai plessi situati in aree maggiormente prive di adeguati collegamenti infrastrutturali e digitali. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.
7.27. Sottanelli, Ruffino.

  Dopo il comma 9, aggiungere, il seguente:

  9-bis. Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari, le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo sono incrementate della misura necessaria a tener conto dei costi di trasporto e dei tempi di percorribilità dai principali centri urbani delle isole, in ragione dei gravi deficit infrastrutturali esistenti.
*7.29. Marino, Lai, Barbagallo.
*7.30. Zaratti, Grimaldi.

  Sostituire il comma 10 con i seguenti:

  10. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2 e 4, il Fondo di cui all'articolo 4 è incrementato di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
  10-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.31. Ferrari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Marino.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:

  10. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
7.32. Grimaldi, Piccolotti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  11. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023 n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, al fine di assicurare l'effettivo accesso agli asili nido della popolazione residente nei comuni di cui all'articolo 2, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2024, n. 79.
7.33. Ferrari, Marino, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Girelli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Eccezione insulare e dimensionamento scolastico)

  1. Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119. sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari è abolito il vincolo del dimensionamento scolastico fino al completamento dell'anno scolastico 2034-2035.
7.03. Marino, Lai.

A.C. 2126-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Promozione dei servizi educativi per l'infanzia nei comuni montani)

  1. Al fine di favorire la natalità e lo sviluppo di un sistema integrato di educazione e istruzione dei bambini fino a trentasei mesi di età nei comuni montani, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono promuovere i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, compresi i nidi e micronidi aziendali, mediante soluzioni che soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato, tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio, dell'esigenza di promuovere la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e l'educazione e la cura dei bambini e di garantire l'equilibrata presenza dei servizi educativi per l'infanzia nelle diverse aree territoriali nonché l'omogeneità qualitativa nell'organizzazione e nell'offerta educativa.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito della SMI e in coerenza con la medesima, una quota non superiore al 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinate agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), può essere impiegata per finanziare progetti innovativi volti allo sviluppo di un sistema integrato di servizi educativi per l'infanzia e alla costituzione di poli per l'infanzia nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, nel rispetto delle linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione n. 334 del 22 novembre 2021, e degli orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia, adottati con decreto del Ministro dell'istruzione n. 43 del 24 febbraio 2022.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 8.
(Promozione dei servizi educativi per
l'infanzia nei comuni montani)

  Al comma 1, sostituire le parole: trentasei mesi con le seguenti: sei anni.
8.1. Ferrari, Roggiani.

  Al comma 1, sostituire le parole: e micronidi aziendali con le seguenti: , i micronidi aziendali, gli agriasili e gli agrinido,.
8.2. Gadda, Faraone, Del Barba.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nell'ambito della SMI e in coerenza con la medesima, una quota non superiore al 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinate agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), può con le seguenti: è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: adottato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna.
8.3. Ferrari, Roggiani.

A.C. 2126-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Interventi per i tribunali siti in aree montane)

  1. Al fine di assicurare la copertura delle piante organiche dei tribunali siti nelle zone montane disagiate con una carenza di organico pari ad almeno il 30 per cento, il Ministero della giustizia, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, provvede anche attraverso procedure di mobilità volontaria tra personale dipendente delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 9.
(Interventi per i tribunali siti in aree
montane)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di camere
di commercio)

  1. Al fine di rispettare le finalità di cui all'articolo 1 e garantire la rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni territoriali che coinvolgono uno o più comuni montani di cui all'articolo 2, possono essere istituite nuove camere di commercio in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti i presidenti delle giunte regionali interessati, sono istituite le nuove camere di commercio di cui al comma 1.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9.02. Marino.

A.C. 2126-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Disposizioni in materia di formazione superiore nelle zone montane)

  1. Le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi sede nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, ovvero quelle i cui corsi di studio sono accreditati nei medesimi comuni possono stipulare uno o più accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane e per la valorizzazione della specificità dei relativi territori.
  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le istituzioni di cui al comma 1 provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338, può essere autorizzata l'erogazione di finanziamenti dedicati alle istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo, in ragione della specificità delle realtà territoriali interessate, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 338 del 2000.
  4. Le università di cui al comma 1 del presente articolo possono attivare in favore degli studenti iscritti ai corsi di studio erogati, anche parzialmente, nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, forme di insegnamento alternative, anche attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza, nel rispetto dei requisiti previsti in sede di autovalutazione, valutazione e accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. Le università di cui al comma 1 promuovono un programma di partenariato per l'innovazione con gli operatori privati con l'obiettivo di costruire rapporti fra ricerca e imprese e incoraggiare le applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale in settori quali quelli delle tecnologie per l'agricoltura o della produzione industriale manifatturiera. Il programma di partenariato è basato su sponsorizzazioni e altre forme di liberalità.
  6. Una quota del Fondo di cui all'articolo 4 può essere destinata all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, con particolare attenzione a coloro che sono privi di mezzi economici sufficienti per proseguire gli studi. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie adottato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, sentito il Ministro dell'università e della ricerca.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 10.
(Disposizioni in materia di formazione superiore nelle zone montane)

  Al comma 1, dopo le parole: musicale e coreutica aggiungere le seguenti: nonché gli enti di formazione e i centri di ricerca.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di attuare una concreta rigenerazione culturale dei territori, gli accordi di programma di cui al comma 1, nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, hanno ad oggetto, tra l'altro, l'istituzione di poli formativi in grado di offrire percorsi formativi specializzati, nonché l'erogazione di borse di studio e incentivi economici finalizzati agli studenti delle zone montane che abbiano scelto percorsi di studio legati allo sviluppo sostenibile, all'innovazione tecnologica e alla valorizzazione delle risorse locali, il finanziamento di programmi di ricerca focalizzati sulla specificità delle zone montane e la promozione di percorsi di formazione continua dedicati agli studenti residenti nelle zone montane attraverso corsi di aggiornamento professionale, workshop e seminari che rispondano alle esigenze del mercato del lavoro locale e alle opportunità emergenti;

   al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2 con le seguenti: delle borse di studio e degli incentivi economici di cui al comma 1-bis.
*10.1. Ruffino.

*10.2. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
*10.3. Ferrari, Marino, Curti.

  Al comma 1, dopo le parole: musicale e coreutica aggiungere le seguenti: nonché quelle di formazione in materie naturalistiche e ambientali.
10.4. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 1, sostituire le parole: della specificità con le seguenti: culturale e artistica e degli aspetti ambientali, naturalistici e del paesaggio.
10.5. Grimaldi, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire le parole: della specificità con le seguenti: culturale e artistica.
10.6. Ferrari, Vaccari, Simiani, Curti, Girelli, Roggiani, Sarracino, Marino.

  Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Gli adempimenti previsti dagli accordi di programma di cui al comma 1 sono finanziati a valere su una quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, individuata dal decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.
10.7. Ferrari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Marino, Simiani, Curti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Le istituzioni di cui al comma 1 provvedono agli adempimenti ivi previsti utilizzando quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4.
10.8. Grimaldi, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Interventi a favore dell'associazionismo comunitario)

  1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «e ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese»;

   b) dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.

   1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale.».

  2. A valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è riservato un accantonamento annuale pari allo 0,3 per cento finalizzato alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e con le organizzazioni di volontariato operanti nei territori montani, per finalità di sostegno alle popolazioni locali.
*10.01. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
*10.02. Ruffino.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Interventi a favore dell'associazionismo comunitario)

  1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «e ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese»;

   b) dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.

   1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale.».

  2. A valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è riservato un accantonamento annuale pari allo 0,3 per cento finalizzato alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e con le organizzazioni di volontariato operanti nei territori montani, per finalità di sostegno alle popolazioni locali.
10.03. Faraone, Gadda, Del Barba.

A.C. 2126-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Servizi di comunicazione)

  1. La continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, la copertura dell'accesso alla rete internet in banda ultralarga e l'eliminazione delle barriere che lo limitano nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultralarga.
  2. Al fine di ridurre il divario digitale e sostenere il processo di digitalizzazione delle zone montane nonché per favorire una maggiore alfabetizzazione digitale, è favorito il ricorso a forme di partenariato tra gli organismi pubblici e privati, ivi compresi gli enti locali, gli operatori privati, le start-up innovative, i centri di ricerca, per la realizzazione di progetti volti a incrementare il trasferimento tecnologico e l'alfabetizzazione digitale in favore del tessuto produttivo locale.
  3. La strategia di infrastrutturazione tecnologica e digitale dei territori montani può prevedere il potenziamento dei servizi resi da remoto al cittadino e ai turisti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici, compreso il servizio di telemedicina, e l'attivazione e l'implementazione di sportelli pubblici accessibili e digitalizzati nei quali erogare servizi in presenza, con particolare riferimento ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 11.
(Servizi di comunicazione)

  Al comma 1, sostituire le parole: la copertura dell'accesso con le seguenti: da assicurare ai comuni parzialmente o totalmente privi di copertura, l'accesso.
11.1001. Roggiani.

  Al comma 1, sostituire le parole: la copertura con le seguenti: nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, è garantita, in assenza di interventi già oggetto di finanziamento pubblico, dai contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali che prevedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza. La copertura.
11.1000. Roggiani.

  Al comma 1, dopo la parola: barriere aggiungere la seguente: economiche.
*11.14. Faraone, Del Barba.
*11.18. Ruffino.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la realizzazione degli interventi infrastrutturali definiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, finalizzati a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
11.19. Roggiani.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11.21. Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Allo scopo di incentivare la costruzione di centri di elaborazione dati nel territorio nazionale per favorire lo sviluppo tecnologico, economico e occupazionale, nell'ambito della strategia di cui al comma 3, è prevista l'individuazione di aree idonee all'installazione di data center nei territori montani, dando priorità alle aree industriali dismesse situate nelle vicinanze di impianti di produzione di energia rinnovabile, promuovendo inoltre convenzioni con gestori delle reti energetiche e comunità energetiche rinnovabili esistenti o in progettazione.
11.22. Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Accesso ai servizi bancari)

  1. Al fine di garantire l'accesso ai servizi bancari, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni volte a garantire la presenza di uno sportello di prelievo automatico di Poste Italiane S.p.A. nei comuni montani ove non siano presenti analoghi servizi bancari.
11.02. Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Deduzione fiscale per tasse scolastiche e abbonamenti al trasporto pubblico locale)

  1. A partire dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2034, i residenti nelle zone oggetto della presente legge, possono dedurre dal loro reddito complessivo le tasse scolastiche di ogni genere e grado, comprese le tasse universitarie e gli abbonamenti per il trasporto pubblico locale stipulati da loro e per i componenti del proprio nucleo familiare fiscalmente a carico.
  2. Le deduzioni di cui al comma 1 sono pari al 100 per cento delle tasse scolastiche, universitarie e dei costi dell'abbonamento del trasporto pubblico locale.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che il contribuente mantenga la residenza nelle aree territoriali, oggetto della presente legge, per il periodo di vigenza dei benefici.
  4. I benefici di cui al comma 1 non spettano a soggetti con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 70.000 euro.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11.03. Sarracino, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Vaccari, Marino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure per favorire i trasporti di montagna)

  1. Al fine di promuovere l'accessibilità delle zone montane i contratti di servizio stipulati tra regioni e comuni con le società di trasporto ferroviario, autobus e altri mezzi di trasporto pubblico includono obiettivi specifici per il miglioramento dei servizi nelle zone montane, con particolare attenzione alla frequenza, all'affidabilità e all'accessibilità, la promozione di servizi di trasporto a chiamata o su prenotazione nelle zone montane meno densamente popolate per ottimizzare l'utilizzo delle risorse e ridurre i costi nonché prevedere l'implementazione di sistemi di informazione e prenotazione integrati che consentano agli utenti di pianificare i propri spostamenti utilizzando diversi mezzi di trasporto.
11.04. Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Introduzione delle strade montane)

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:

   «f-ter) strade montane»;

   b) al comma 3, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:

   «f-ter) strade montane: le strade situate, per almeno l'80 per cento del loro tracciato, al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelle nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del tracciato non è minore di 600 metri.».
11.05. Raffa, Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Fondo per la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle strade montane)

  1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione delle strade nelle zone montane come definite dalle presente legge, con priorità per le strade di collegamento provinciale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituto un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato «Fondo per la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle strade montane», con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036, per finanziare interventi per la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle strade dei territori montani. Gli stanziamenti del Fondo sono ripartiti, quanto alla quota destinata agli interventi di competenza statale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e, per quanto concerne gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11.06. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Fondo per la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle strade montane della Regione Sicilia)

  1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione delle strade nelle zone montane della Regione Sicilia come definite dalle presente legge, con priorità per le strade di collegamento provinciale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituto un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato «Fondo per la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle strade montane della Regione Sicilia», con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036, per finanziare interventi per la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle strade dei territori montani. Gli stanziamenti del Fondo sono ripartiti, quanto alla quota destinata agli interventi di competenza statale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e, per quanto concerne gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11.07. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

A.C. 2126-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo IV
TUTELA DEL TERRITORIO

Art. 12.
(Valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani)

  1. Le attività agricolo-forestali rappresentano un presidio ambientale, economico e sociale dei territori montani. L'agricoltura e la zootecnia di montagna e la silvicoltura garantiscono la gestione delle risorse ambientali, promuovono le filiere locali e garantiscono reddito alle aziende e occupazione locale. Ai fini del mantenimento e della valorizzazione sostenibile dei pascoli e dei boschi montani per la conservazione, la tutela e la valorizzazione della biodiversità, la prevenzione e la mitigazione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio nonché lo sviluppo dell'attività agricola e zootecnica e delle produzioni agroalimentari e forestali sostenibili di qualità, tradizionali e innovative, nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della cultura, il Ministro della salute, il Ministro del turismo e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono predisposte apposite linee guida al fine dell'individuazione, del recupero, dell'utilizzazione razionale e della valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste e della loro conservazione nonché delle produzioni agroalimentari, dell'utilizzo energetico e termico del legno e dell'impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nel rispetto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 12.
(Valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani)

  Sopprimerlo.
12.2. Ruffino.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: la valorizzazione della biodiversità, aggiungere le seguenti: la valorizzazione della coltivazione dei castagneti, la salvaguardia della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco.
12.7. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: termico del legno aggiungere le seguenti: , del supporto e dell'incentivazione di forme associative tra i comuni derivanti da fusione per la gestione sostenibile delle risorse.
12.8. Iaria, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , comunque garantendo ai comuni le necessarie entrate economiche utili al mantenimento ed alla manutenzione del territorio montano interessato dai pascoli.
*12.11. Faraone, Del Barba.

*12.12. Ruffino.
*12.13. Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*12.14. Vaccari, Roggiani, Sarracino, Ferrari, Girelli, Simiani, Curti, Marino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Ai fini della tutela e della conservazione dei pascoli e dei boschi montani, le regioni e gli enti locali, per quanto di rispettiva competenza, considerano prioritari e urgenti gli interventi volti alla manutenzione e alla pulizia di boschi e fiumi e alla protezione dei terreni coltivati e dei pascoli da incursioni e danneggiamenti ad opere di animali selvatici. Una quota parte delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è impiegata per gli interventi di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.
12.16. Ruffino, Benzoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate ulteriori risorse, a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di disporre sostegni specifici all'agricoltura di montagna.
12.17. Ruffino.

A.C. 2126-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Ecosistemi montani)

  1. In attuazione degli articoli 9, 41 e 44, secondo comma, della Costituzione, in ragione della consistente presenza della tipica flora e fauna montana, le zone montane, come individuate dall'articolo 2 della presente legge, sono considerate zone floro-faunistiche a sé stanti, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali e fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
  2. Lo Stato e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia, con particolare riferimento alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e alle successive modificazioni della medesima direttiva conseguenti alla completa attuazione della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979, ratificata ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503, nonché nel rispetto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, provvedono e vigilano affinché le misure di valorizzazione degli ecosistemi nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo in relazione ai grandi animali carnivori non rechino pregiudizio alle finalità di cui alla presente legge. Per i fini di cui al primo periodo possono essere promosse azioni coordinate mediante accordi tra i diversi enti competenti. All'interno di un quadro di conservazione nazionale ai sensi della direttiva 92/43/CEE, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito annualmente, su base regionale o delle province autonome, il tasso massimo di prelievi tale da non pregiudicare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della specie Canis lupus al quale fare riferimento ai fini delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE. Il decreto di cui al periodo precedente è emanato entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno.
  3. All'articolo 17-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle medesime condizioni previste dal presente comma e dai relativi atti e regolamenti attuativi, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano possono dotare dei predetti strumenti di autodifesa i corpi di polizia locali e, previa intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le rispettive strutture operative territoriali di protezione civile. I corpi e le strutture interessati non possono impiegare soggetti che si trovino in una delle condizioni ostative previste dagli articoli 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o che non abbiano presentato il certificato medico previsto dall'articolo 38, quarto comma, del medesimo testo unico»;

   b) alla rubrica, dopo le parole: «corpi forestali» sono inserite le seguenti: «e alle strutture operative territoriali di protezione civile».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 13.
(Ecosistemi montani)

  Sopprimerlo.
13.1. Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003. Con il medesimo decreto sono previste adeguate forme di remunerazione a favore dei comuni montani per la produzione dei servizi ecosistemici e ambientali.
13.5. Simiani, Roggiani, Sarracino, Ferrari, Girelli, Vaccari, Curti, Marino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003.
13.7. Ruffino.

  Sopprimere il comma 2.
13.8. Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e le regioni con le seguenti: , le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   al medesimo periodo, dopo le parole: provvedono e vigilano aggiungere le seguenti: mediante la piena attuazione del Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali (PACOBACE), attraverso la valutazione prioritaria di misure idonee a garantire, nella convivenza, la sicurezza pubblica, con la massima diffusione di sistemi di raccolta dei rifiuti idonei ad evitare l'avvicinamento degli animali alle attività umane e la diffusione di un'informazione capillare sui comportamenti da tenere nel caso di incontro,.

   sopprimere il secondo periodo.
13.11. Evi, Simiani, Vaccari, Curti, Ferrari, Prestipino.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e le regioni con le seguenti: , le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   al medesimo periodo, dopo le parole: provvedono e vigilano aggiungere le seguenti: , mediante la piena attuazione del Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali (PACOBACE), attraverso la valutazione prioritaria di misure idonee a garantire, nella convivenza, la sicurezza pubblica e di misure alternative all'abbattimento, quali la captivazione in luoghi, in Italia e all'estero, idonei a garantire in ogni caso il benessere dell'animale.;

   sopprimere il secondo periodo.
13.12. Simiani, Vaccari, Curti, Evi, Prestipino.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e le regioni con le seguenti: , le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   al medesimo periodo, dopo le parole: provvedono e vigilano aggiungere le seguenti:, mediante la piena attuazione del Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali (PACOBACE), attraverso la valutazione prioritaria di misure idonee a garantire, nella convivenza, la sicurezza pubblica, nonché mediante il rafforzamento della collaborazione tra enti territoriali e istituti di ricerca, associazioni ambientaliste e altre parti interessate,.

   sopprimere il secondo periodo.
13.13. Evi, Simiani, Vaccari, Curti, Ferrari, Prestipino.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e le regioni con le seguenti: , le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   al medesimo periodo, dopo le parole: provvedono e vigilano aggiungere le seguenti: , mediante la piena attuazione del Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali (PACOBACE), attraverso la valutazione prioritaria di misure idonee a garantire, nella convivenza, la sicurezza pubblica, mediante l'aggiornamento costante di sistemi tecnologici idonei a garantire il monitoraggio continuo degli animali,.

   sopprimere il secondo periodo.
13.14. Ferrari, Simiani, Vaccari, Evi, Curti, Prestipino.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: nelle zone di cui al comma 1 fino alla fine del comma, con le seguenti: e di tutela dei grandi animali carnivori siano accompagnate da adeguate forme di comunicazione e sensibilizzazione finalizzate a garantire il corretto equilibrio tra la conservazione della natura e lo svolgimento delle attività antropiche.
13.9. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di canidi derivanti dai processi di ibridizzazione del lupo, per contribuire a prevenire eventuali danni sanitari, economici ed ecologici, è istituito un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, finalizzato all'adozione di provvedimenti per il contenimento di tale fenomeno.
  2-ter. Nel rispetto degli indirizzi internazionali ed europei relativi alle specie animali selvatiche i provvedimenti di cui al comma 2-bis dovranno definire:

   a) la realizzazione delle analisi molecolari da parte di laboratori qualificati e certificati che utilizzino pannelli di marcatori comparabili a quelli utilizzati da ISPRA e protocolli da esso validati;

   b) l'obbligo di istituire squadre, con operatori specificamente formati all'attivazione delle misure di gestione dei casi di problematicità dovuti a individui ibridi e/o confidenti e urbani, comprese la cattura, sterilizzazione e liberazione degli ibridi lupo-cane domestico, la gestione degli animali confidenti ed urbani e le relative procedure per interventi in emergenza. Nell'ambito di questa azione l'ISPRA elabora, con il supporto del Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT), il protocollo di monitoraggio del comportamento dei lupi confidenti ed urbani, e di intervento per la prevenzione dell'insorgenza e la gestione dei casi di problematicità dovuti ad eccessiva confidenza;

   c) le campagne di sensibilizzazione dei cittadini per il corretto controllo dei cani nelle aree di presenza del lupo.

  2-quater. L'allevamento, la detenzione, il trasporto, il commercio e la vendita di ibridi lupo-cane domestico sono vietati. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può autorizzare gli enti di ricerca per progetti che necessitino la temporanea cattura e detenzione di ibridi lupo-cane domestico. Per il mancato rispetto dei divieti imposti dal presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 544-ter del codice penale.
  2-quinquies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero della salute, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative dei provvedimenti di cui al comma 2-bis.
  2-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2-septies. Al fine di assicurare indennizzi rapidi ed adeguati alle produzioni zootecniche a seguito dei danni causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per i risarcimenti dei danni causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti» sia diretti che indiretti, da destinare alle regioni, con una dotazione pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per indennizzi rapidi si intende che le procedure amministrative per la corresponsione degli indennizzi devono concludersi, inderogabilmente, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'azienda richiedente.
  2-octies. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 2-septies.
  2-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-septies, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2-decies. Al fine di prevenire danni alle produzioni zootecniche arrecati da lupi e canidi è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per la prevenzione dei danni causati da lupi e canidi», da destinare alle regioni, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2-undecies. Tra le misure di prevenzione previste dal comma 2-decies rientrano anche le attività di monitoraggio, custodia, guardiania, recinzioni, assistenza tecnica, formazione e buona gestione delle greggi finalizzate ad evitare le predazioni nei territori dove sono particolarmente presenti i predatori.
  2-duodecies. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie di intervento, i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 2-decies.
  2-terdecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-decies, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.19. Simiani, Vaccari.

  Al comma 2, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di canidi derivanti dai processi di ibridizzazione del lupo, per contribuire a prevenire eventuali danni sanitari, economici ed ecologici, è istituito un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, finalizzato all'adozione di provvedimenti per il contenimento di tale fenomeno.
  2-ter. Nel rispetto degli indirizzi internazionali ed europei relativi alle specie animali selvatiche i provvedimenti di cui al comma 2-bis dovranno definire:

   a) la realizzazione delle analisi molecolari da parte di laboratori qualificati e certificati che utilizzino pannelli di marcatori comparabili a quelli utilizzati da ISPRA e protocolli da esso validati;

   b) l'obbligo di istituire squadre, con operatori specificamente formati all'attivazione delle misure di gestione dei casi di problematicità dovuti a individui ibridi e/o confidenti e urbani, comprese la cattura, sterilizzazione e liberazione degli ibridi lupo-cane domestico, la gestione degli animali confidenti ed urbani e le relative procedure per interventi in emergenza. Nell'ambito di questa azione l'ISPRA elabora, con il supporto del Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT), il protocollo di monitoraggio del comportamento dei lupi confidenti ed urbani, e di intervento per la prevenzione dell'insorgenza e la gestione dei casi di problematicità dovuti ad eccessiva confidenza;

   c) le campagne di sensibilizzazione dei cittadini per il corretto controllo dei cani nelle aree di presenza del lupo.

  2-quater. L'allevamento, la detenzione, il trasporto, il commercio e la vendita di ibridi lupo-cane domestico sono vietati. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può autorizzare gli enti di ricerca per progetti che necessitino la temporanea cattura e detenzione di ibridi lupo-cane domestico. Per il mancato rispetto dei divieti imposti dal presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 544-ter del codice penale.
  2-quinquies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero della salute, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative dei provvedimenti di cui al comma 2-bis.
  2-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.20. Simiani, Vaccari.

  Al comma 2, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo
13.21. Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: all'articolo 16 con le seguenti: agli articoli 14 e 16.
13.1000. Schullian, Steger, Gebhard.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti per il contrasto degli incendi nelle zone montane in Sicilia e in Sardegna)

  1. Al fine di contrastare gli incendi nelle zone montane in Sicilia e in Sardegna, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare definisce le procedure urgenti per dotare stabilmente le regioni Sardegna e Sicilia, rispettivamente, di un numero di tre Canadair ciascuna.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

   a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 160 milioni di euro per l'anno 2025.
13.02. Marino, Lai.

A.C. 2126-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Parchi e aree protette in zone montane)

  1. Al fine di preservare la biodiversità e di monitorarne costantemente lo stato, considerata la particolare importanza assunta dai parchi e dalle aree protette situati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, in quanto presìdi di conservazione e tutela dell'ambiente naturale, nell'ambito della SMI possono essere avviati progetti, anche in forma associata, per promuovere studi e ricerche di carattere straordinario e attività tecnico-scientifiche volti alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, con particolare riferimento alla fragilità della biodiversità nelle interazioni tra l'uomo e l'ambiente naturale, alla coesistenza tra l'uomo e la fauna selvatica e all'adozione delle migliori procedure di monitoraggio, conservazione e valorizzazione della biodiversità.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 14.
(Parchi e aree protette in zone montane)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di valichi montani)

  1. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Sui valichi montani attraversati dalle rotte di migrazione dell'avifauna in misura rilevante e che, per la loro conformazione orografica caratterizzata da un significativo dislivello tra il punto di valico, sito ad almeno mille metri di quota, e i due contrafforti montuosi vicini, comportano un apprezzabile restringimento lungo un passaggio obbligato delle rotte di migrazione, e per una distanza di mille metri dagli stessi, individuati su base cartografica e con apposite tabelle, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), ove non già presenti, sono istituite zone di protezione speciale e l'attività venatoria è consentita nei limiti e alle condizioni stabilite dalle regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”. La disposizione di cui al primo periodo acquista efficacia dalla data di adozione del suddetto decreto; fino a quel momento, l'attività venatoria è consentita nei limiti e alle condizioni suddette sui valichi individuati dalle regioni e vigenti nella stagione venatoria 2023/2024».
14.01000. Bruzzone, Cerreto, Nevi, Davide Bergamini, Caretta, Almici, Pisano, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di valichi montani)

  1. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

   «3. Sui valichi montani attraversati dalle rotte di migrazione dell'avifauna in misura rilevante e che, per la loro conformazione orografica caratterizzata da un significativo dislivello tra il punto di valico, sito ad almeno 1.000 metri di quota, e i due contrafforti montuosi vicini, comportano un apprezzabile restringimento lungo un passaggio obbligato delle medesime rotte di migrazione, per una distanza di 1.000 metri dai valichi stessi, individuati su base cartografica e con apposite tabelle, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, sono istituite, ove non già esistenti, zone di protezione speciale nelle quali l'attività venatoria è consentita nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, l'attività venatoria è consentita, secondo i principi stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 254 del 20 dicembre 2022, nei limiti e alle condizioni suddetti sui valichi individuati dalle regioni e vigenti nella stagione venatoria 2023-2024.».
14.01000.(Testo modificato nel corso della seduta) Bruzzone, Cerreto, Nevi, Davide Bergamini, Caretta, Almici, Pisano, Cavandoli.

(Approvato)

A.C. 2126-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici)

  1. Al fine di prevenire e mitigare gli effetti del cambiamento climatico e far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane attraverso lo svolgimento di attività di monitoraggio e studio della vegetazione dei sistemi agro-silvo-pastorali, del comportamento dei ghiacciai, degli ambienti idrici ipogei e del permafrost e dell'evoluzione nel tempo delle loro caratteristiche morfologiche, nonché di manutenzione e valorizzazione di fonti e sorgenti non collegate alle reti idriche e la realizzazione di casse di espansione, di vasche di laminazione e di bacini idrici, ai fini dell'attività agricola, della lotta agli incendi e dell'attività turistica, incluso l'innevamento artificiale, nonché dell'utilizzo idroelettrico come fonte energetica rinnovabile, con specifico riferimento al ruolo delle società cooperative, storiche e no, e delle comunità energetiche rinnovabili sui territori, da attuare da parte delle regioni, una quota del Fondo di cui all'articolo 4 può essere destinata a interventi di carattere straordinario, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle priorità individuate in seguito ad apposite richieste delle regioni, che tengono conto della propria normativa di sostegno e valorizzazione delle zone montane.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 15.
(Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: attraverso lo svolgimento fino alla fine del comma, con le seguenti: è previsto lo svolgimento di attività di monitoraggio e studio della vegetazione dei sistemi agrosilvopastorali, del comportamento dei ghiacciai e dell'evoluzione nel tempo delle loro caratteristiche morfologiche, da attuare da parte delle regioni, utilizzando una quota del Fondo di cui all'articolo 4 che può essere destinata a interventi di carattere straordinario, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle priorità individuate in seguito ad apposite richieste delle regioni che tengono conto della propria normativa di sostegno e valorizzazione delle zone montane, e delle necessità di manutenzione e valorizzazione di fonti e sorgenti non collegate alle reti idriche, e la realizzazione di casse di espansione, di vasche di laminazione e di bacini idrici, ai fini dell'attività agricola, della lotta agli incendi e dell'attività turistica, nonché dell'utilizzo idroelettrico come fonte energetica rinnovabile.
15.1. Vaccari, Simiani, Ferrari.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: caratteristiche morfologiche, aggiungere le seguenti: con specifico riferimento al ruolo di coordinamento nazionale svolto dal Comitato glaciologico italiano,.
*15.3. Bonelli, Grimaldi.
*15.4. Roggiani.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: e la realizzazione di casse di espansione fino a: energetica rinnovabile.
15.6. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: incluso l'innevamento artificiale,.
15.7. Bonelli, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(IVA agevolata per interventi inerenti al rischio idrogeologico)

  1. Al fine di promuovere interventi di tutela del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico, i comuni e le unioni di comuni ricadenti nell'area disciplinata dalla presente legge, che effettuano interventi di ripristino o di prevenzione del rischio idrogeologico, beneficiano di un'aliquota IVA agevolata del 5 per cento.
  2. L'agevolazione si applica anche agli acquisti di beni e servizi direttamente collegati agli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico.
  3. I comuni e le unioni di comuni sono tenuti a documentare adeguatamente gli interventi effettuati e a conservare la documentazione per un periodo di almeno dieci anni.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
  5. I benefici di cui al comma 1 operano per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2034.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti, a decorrere dall'anno 2025, dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 dicembre 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
15.01. Zaratti, Bonelli, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(IVA agevolata per interventi inerenti al rischio idrogeologico)

  1. Al fine di promuovere interventi di tutela del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico, i comuni e le unioni di comuni ricadenti nell'area disciplinata dalla presente legge, che effettuano interventi di ripristino o di prevenzione del rischio idrogeologico, beneficiano di un'aliquota IVA agevolata del 5 per cento.
  2. L'agevolazione si applica anche agli acquisti di beni e servizi direttamente collegati agli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico.
  3. I comuni e le unioni di comuni sono tenuti a documentare adeguatamente gli interventi effettuati e a conservare la documentazione per un periodo di almeno dieci anni.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
  5. I benefici di cui al comma 1 operano per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2034.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15.02. Simiani, Curti, Ferrari, Vaccari, Marino.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni urgenti per la crisi idrica e la siccità nelle zone montane del Sud e insulari)

  1. Al fine di contrastare la grave crisi idrica e l'emergenza siccità nelle zone montane del Sud e insulari, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Dipartimento per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un tavolo tecnico per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentiti i Presidenti delle regioni.
*15.03. Zaratti, Bonelli, Grimaldi.
*15.04. Marino, Lai, Barbagallo, Morfino, Carmina, Aiello.

A.C. 2126-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.
(Cantieri temporanei forestali)

  1. Al testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera s-bis) è aggiunta la seguente:

   «s-ter) cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva: qualsiasi luogo in cui si effettuano interventi silvicolturali di taglio, esbosco, allestimento, compresi trasbordo o trasporto, scortecciatura o cippatura di massa legnosa arborea o arbustiva, manutenzione ordinaria della viabilità forestale a servizio del medesimo, purché svolta funzionalmente, congiuntamente o sequenzialmente alle lavorazioni predette. Sono esclusi dalla presente definizione interventi di cura del verde urbano e residenziale e di potatura, cura e manutenzione di frutteti»;

   b) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

   «Art. 10-bis.(Disposizioni per i cantieri temporanei forestali)1. Nei cantieri temporanei forestali, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera s-ter), al termine delle attività di gestione forestale sostenibile, come definite dall'articolo 3, comma 2, lettera b), segue un certificato di regolare esecuzione, redatto da un tecnico abilitato dotato di professionalità idonea alla progettazione e pianificazione forestali.
   2. Le regioni adeguano le proprie disposizioni normative a quanto previsto dal comma 1, definendo gli interventi di modesta entità, da esentare dalla certificazione di regolare esecuzione, secondo quanto previsto da apposite linee guida nazionali definite dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

  2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e relative responsabilità, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adatte alla temporaneità dei cantieri e allo specifico contesto in cui si svolgono le attività.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 16.
(Cantieri temporanei forestali)

  Sopprimerlo.
16.2. Vaccari, Simiani, Ferrari.

A.C. 2126-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 17.
(Tutela e salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi monumentali)

  1. All'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore, si intende per:

   a) “albero monumentale”:

    1) l'albero isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, che può essere considerato come raro esempio di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che reca un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

    2) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

    3) gli alberi inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private;

   b) “boschi monumentali”: le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento di una speciale azione di conservazione»;

   b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. Ai fini della tutela degli alberi di cui al comma 1, lettera a), intorno a ciascun esemplare riconosciuto come monumentale, per proteggere l'apparato radicale e un'area utile alla capacità vitale della pianta o del filare, è istituita una zona di protezione dell'albero, denominata ZPA, i cui requisiti sono stabiliti da apposite linee guida approvate con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;

   c) al comma 2:

    1) le parole: «e dei boschi vetusti», ovunque ricorrono, sono soppresse;

    2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

    3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni effettuano il censimento degli alberi monumentali sul proprio territorio e trasmettono alla regione, e per conoscenza al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la proposta di riconoscimento della monumentalità. La regione riconosce la monumentalità dell'albero. L'albero riconosciuto come monumentale è inserito nell'elenco degli alberi monumentali di cui al presente comma»;

   d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito l'elenco dei boschi monumentali d'Italia, alla cui gestione provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Con il medesimo decreto sono inoltre stabilite le modalità e le procedure per il censimento e il riconoscimento dei boschi monumentali ad opera delle regioni, per la redazione e il periodico aggiornamento del suddetto elenco, nonché le misure di cura e di tutela dei boschi monumentali riconosciuti. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;

   e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. A decorrere dalla data della proposta di attribuzione di monumentalità dell'albero censito o del gruppo omogeneo di alberi, sino alla data dell'avvenuto riconoscimento da parte delle regioni, si applicano, in via transitoria, i commi 1-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies»;

   f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle aree demaniali a loro affidate, sentito l'ente gestore dell'area medesima, provvedono direttamente al censimento di alberi e di gruppi di alberi, ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui ai commi 2 e 3. In tal caso le schede di segnalazione o di identificazione sono trasmesse alla regione. Dalla data di trasmissione, opera la tutela transitoria di cui al comma 4. Il censimento avvenuto ai sensi del presente comma è notificato dalla regione interessata al comune del luogo in cui è radicato l'albero riconosciuto monumentale»;

   g) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

   «5-bis. Dell'avvenuto inserimento di un albero o di un bosco nei rispettivi elenchi, istituiti ai sensi dei commi 2 e 3, è data pubblicità mediante affissione per trenta giorni all'albo pretorio del comune nel cui territorio sono radicati e nei siti internet istituzionali delle amministrazioni interessate, con la specificazione della località nella quale sono ubicati, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso il suddetto inserimento. Gli elenchi istituiti ai sensi dei commi 2 e 3 sono pubblicati nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
   5-ter. In caso di inottemperanza da parte del comune a procedere alle attività di propria competenza, protratta per oltre centottanta giorni dalla data di ricezione della segnalazione della monumentalità di un albero o di un gruppo di alberi, la regione competente invia al comune una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, la regione provvede in via sostitutiva. In caso di inottemperanza da parte della regione a procedere alle attività di propria competenza, protratta per oltre un anno dalla data di trasmissione della proposta di monumentalità di un albero o di un gruppo di alberi da parte del comune, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste invia una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede in via sostitutiva.
   5-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entità di alberi o gruppi di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. La sanzione amministrativa è ridotta della metà in caso di danneggiamento di lieve entità e in caso di potatura o altro intervento incisivo non autorizzato oppure realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli abbattimenti e le modifiche della chioma e dell'apparato radicale nell'ambito della zona di protezione dell'albero, effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che si può avvalere del supporto tecnico e operativo dei Servizi forestali regionali.
   5-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entità di un bosco monumentale nonché per l'intervento incisivo non autorizzato, realizzato sul bosco medesimo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5-quater, aumentata di un terzo. La sanzione amministrativa di cui al presente comma è ridotta della metà in caso di danneggiamento di lieve entità e in caso di intervento realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli interventi gestionali sul bosco medesimo autorizzati dall'autorità regionale competente, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
   5-sexies. L'autorità amministrativa competente a ricevere il verbale di accertamento e le relative somme pecuniarie ai sensi dei commi 5-quater e 5-quinquies è la regione. La sanzione pecuniaria irrogata è da considerare vincolata alla cura, alla salvaguardia e alla promozione degli alberi, dei gruppi di alberi e dei boschi monumentali»;

   h) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi monumentali d'Italia».

  2. Nel caso di alberi e boschi monumentali sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, restano ferme le disposizioni di tutela ivi previste in materia di beni culturali e paesaggistici.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 17.
(Tutela e salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi monumentali)

  Sopprimerlo.
17.3. Simiani, Vaccari, Ferrari.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;

   b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;

   c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

   d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;

   e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;

   f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;

   g) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;

   h) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;

   i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;

   l) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.

  3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.
*17.02. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
*17.03. Ruffino.
*17.04. Girelli, Vaccari, Barbagallo.
*17.05. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Remunerazione dei servizi ecosistemici-ambientali)

  1. L'Autorità d'ambito territoriale per la gestione del servizio idrico integrato destina una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Unioni dei comuni montani, o alle Comunità montane ove esistenti, sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio.
**17.06. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
**17.08. Girelli, Vaccari, Carmina.
**17.09. Faraone, Gadda, Del Barba, Ruffino.

A.C. 2126-A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 18.
(Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna)

  1. Agli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati, comprese le cooperative agricole e forestali, ai consorzi forestali, compresi quelli partecipati dai comuni, e alle associazioni fondiarie che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e che effettuano investimenti volti all'ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima, anche attraverso interventi di manutenzione del territorio, di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, in coerenza con la normativa nazionale ed europea vigenti, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 33 della presente legge.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto in misura pari al 20 per cento degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.
  3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'elenco dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 del presente articolo.
  4. Le attività e gli interventi previsti nei piani di indirizzo e di gestione o negli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, comma 6, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 4 dicembre 2021, costituiscono servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 del presente articolo.
  5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
  6. Agli adempimenti afferenti alla registrazione della misura di cui al presente articolo, previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  7. I comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, e le loro forme associative possono affidare, ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, inclusa la rete sentieristica, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie indicate all'articolo 14 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, a gestori di rifugi, coltivatori diretti, singoli o associati, e imprenditori agricoli, che conducono aziende agricole, con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile e di macchine e attrezzature di loro proprietà, nonché a consorzi forestali e associazioni fondiarie, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori. La previsione di cui al primo periodo si applica anche alle imprese iscritte agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 2, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, aventi i requisiti minimi fissati ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 10.
  8. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei terreni pascolativi montani gravati da usi civici e oggetto di affitto o di concessione a privati, è vietato il subaffitto o la subconcessione dei predetti terreni. La violazione del divieto di cui al presente comma comporta la risoluzione di diritto del contratto di affitto o di concessione. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano ai rapporti instaurati o rinnovati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
  9. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo. Alle riunioni del tavolo sono invitati a partecipare esperti con comprovata esperienza in materia di scienze forestali, agrarie e ambientali, politiche agricole e sviluppo delle zone montane, gestione ambientale e conservazione, tecnologie agrarie e innovazione. Per la partecipazione al tavolo non sono previsti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 18.
(Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e alle associazioni fondiarie con le seguenti: , alle associazioni fondiarie e ai comuni montani e alle loro forme associative.
18.3. Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: interventi di manutenzione aggiungere le seguenti: e uso sostenibile.
18.5. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: a gestori di rifugi, coltivatori diretti, aggiungere le seguenti: guide ambientali escursionistiche,.
18.9. Girelli, Ferrari.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sostegno all'agricoltura di montagna)

  1. Nel quadro delle politiche a sostegno delle zone montane definite dalla presente legge, le regioni e le province autonome dispongono sostegni specifici all'agricoltura di montagna con l'obiettivo di compensare gli svantaggi naturali montani. Tali misure comprendono aiuti diretti, da un lato, alle imprese agricole e ai coltivatori diretti, anche a titolo non esclusivo, presenti nei territori montani e proporzionati agli svantaggi obiettivi e permanenti del comune montano, dall'altro, al sostegno pubblico alla costruzione e alla installazione di infrastrutture necessarie alle attività agricole, agro-silvo-pastorali e lattiero-casearie.
  2. I sostegni specifici all'agricoltura di montagna sono realizzati nel quadro di un approccio territoriale che garantisca lo sviluppo economico e riconosca le diverse forme di organizzazione collettiva agricola e silvo-pastorale, con l'obiettivo di mantenere la popolazione attiva su tali territori.
  3. Nel quadro della politica nazionale a sostegno delle zone montane, e in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le regioni e le province autonome attuano misure specifiche in favore del patrimonio boschivo e forestale montano, con l'obiettivo di favorire l'accesso ai domini forestali, di incoraggiare la loro coltivazione sostenibile, di favorire il rimboschimento e di operare per lo stoccaggio dell'anidride carbonica e i relativi processi di certificazione.
18.02. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Incentivi agli investimenti e alle attività degli agricoltori e selvicoltori di montagna)

  1. Agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2 e che investono nel miglioramento delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati negli anni dal 2025 al 2027, nel limite complessivo di spesa pari a 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  2. Per gli imprenditori agricoli, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge individua l'elenco delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1.
  3. Per gli imprenditori forestali, le pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 sono quelle previste all'interno dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, commi 3 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 4 dicembre 2021.
  4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede, nel limite di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021.
  5. I comuni montani di cui all'articolo 2 possono affidare i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto dell'articolo 48, comma 1, del medesimo decreto, ai coltivatori diretti, singoli o associati, che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani medesimi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza e salute dei lavoratori.
18.03. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure per la salvaguardia e il ripristino dei castagneti abbandonati)

  1. Al fine di promuovere e favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti dei territori montani di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale abbandonati ed esposti al rischio di dissesto idrogeologico, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al primo periodo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.04. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure di sostegno all'agricoltura eroica)

  1. Una quota del Fondo di cui all'articolo 4, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata al finanziamento di interventi volti a contrastare l'abbandono e il declino economico di aree montane e collinari rurali, delle zone di costiera impervie di grande pregio paesaggistico e ambientale e a promuovere e favorire interventi di recupero e di salvaguardia dell'agricoltura eroica.
  2. Per le finalità indicate dal comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede:

   a) all'individuazione dei territori nei quali sono situate le aree di cui al comma 1;

   b) alla definizione dei criteri e delle tipologie di interventi ammessi ai contributi, con particolare riferimento a quelli finalizzati all'ammodernamento della strumentazione agricola, all'innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque, oltre agli investimenti nei sistemi di agricoltura di precisione per l'efficientamento della produzione agricola;

   c) alla determinazione della misura dei contributi erogabili.

  3. Gli interventi ammessi a beneficiare dei contributi di cui al comma 1 devono essere eseguiti nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizionalità delle identità locali, dando priorità alle tecniche di allevamento tradizionale e all'agricoltura integrata. La ricostituzione varietale deve essere attuata tenendo conto esclusivamente del patrimonio di specie e di cultivar storicamente legato al territorio.
  4. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1.
18.07. Ghio, Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Esenzione IVA sui prodotti a marchio «Prodotti di montagna»)

  1. Al fine di sostenere le aree territoriali oggetto della presente legge per la produzione e la commercializzazione dei prodotti di montagna ivi prodotti, come definiti dall'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 57167 del 26 luglio 2017, è riconosciuta un'esenzione dall'IVA sui prodotti a marchio «Prodotti di montagna».
  2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica ai prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per i quali sia le materie prime che gli alimenti degli animali provengono essenzialmente da zone di montagna e, nel caso di prodotti trasformati, anche la trasformazione che abbia luogo in zone di montagna.
  3. Gli operatori che intendono beneficiare dell'esenzione devono conformarsi alle disposizioni del decreto ministeriale di cui al comma 1.
  4. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono concessi per l'arco temporale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034 per le aree territoriali oggetto della presente legge.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 dicembre 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
18.08. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Esenzione IVA sui prodotti a marchio «Prodotti di montagna»)

  1. Al fine di sostenere le aree territoriali oggetto della presente legge per la produzione e la commercializzazione dei prodotti di montagna ivi prodotti, come definiti dall'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 57167 del 26 luglio 2017, è riconosciuta un'esenzione dall'IVA sui prodotti a marchio «Prodotti di montagna».
  2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica ai prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per i quali sia le materie prime che gli alimenti degli animali provengono essenzialmente da zone di montagna e, nel caso di prodotti trasformati, anche la trasformazione che abbia luogo in zone di montagna.
  3. Gli operatori che intendono beneficiare dell'esenzione devono conformarsi alle disposizioni del decreto ministeriale di cui al comma 1.
  4. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono concessi per l'arco temporale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034 per le aree territoriali oggetto della presente legge.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.010. Simiani, Curti, Ferrari, Marino, Barbagallo.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Contributo sui maggiori costi sostenuti per la raccolta latte nelle zone di montagna)

  1. Alle imprese cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ubicate in comuni classificati montani ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ed esercenti attività di raccolta, manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione del latte dei soci allevatori, è riconosciuto, a parziale compensazione degli oneri effettivamente sostenuti per la raccolta del latte presso i soci, un contributo pari a 2 centesimi di euro per ogni litro di latte conferito dai soci e, comunque, nei limiti di spesa del presente articolo. Il medesimo contributo è riconosciuto alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 228 del 2001, che non sono ubicate in zone montane di cui al precedente periodo, limitatamente al latte raccolto presso soci le cui aziende siano in comuni montani ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della presente legge. Il contributo è comprovato mediante le dichiarazioni mensili effettuate dalle suddette cooperative, in qualità di primi acquirenti ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché delle relative disposizioni applicative nazionali, relative alle quantità di latte crudo e di latte crudo biologico consegnati da produttori italiani che risultino soci della cooperativa. La cooperativa, ai fini della riscossione del contributo, invia il 31 dicembre di ogni anno, per il tramite del Sistema agricolo nazionale, apposita domanda alla Agenzia per le erogazioni in agricoltura, allegando:

   a) copia del libro soci di cui agli articoli 2421, 2528, comma 1, 2530, comma 4, e 2521, comma 1, del codice civile ed indicando, per ciascuno dei soci iscritti nel libro, il codice unico di identificazione aziende agricole (CUUA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e, qualora la cooperativa non sia ubicata in zona montana, l'indicazione dei soci ubicati nelle zone montane;

   b) copia visura camerale in cui risulti l'ubicazione della sede legale della richiedente;

   c) l'ammontare del contributo richiesto;

   d) l'indicazione delle coordinate bancarie presso cui la cooperativa intende accreditare il contributo.

  2. L'ente destinatario della domanda procede all'istruttoria della relativa istanza avvalendosi anche delle regioni e delle provincie autonome presso le quali la cooperativa ha ottenuto il riconoscimento come primo acquirente e provvede alla erogazione del contributo entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
  3. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura emana, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedure operative al fine di implementare il Sistema agricolo nazionale per l'invio della domanda di contributo.
  4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla Agenzia per le erogazioni in agricoltura, cui affluiscono, a partire dall'anno 2025, risorse pari a 20 milioni di euro annui.
  5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente all'articolo 33, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 18-bis e 25, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
18.014. Faraone, Gadda, Del Barba.

A.C. 2126-A – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 19.
(Tavolo tecnico per l'individuazione di misure volte ad agevolare la compravendita di terreni agricoli e gli atti di ricomposizione fondiaria)

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un tavolo tecnico per l'individuazione di misure volte ad agevolare la stipulazione dei contratti di compravendita e gli atti di ricomposizione fondiaria aventi a oggetto i terreni agricoli di superficie non superiore a due ettari e i relativi fabbricati rurali, situati nei comuni montani di cui al citato articolo 2, comma 1, con riferimento agli incentivi riconosciuti dalla legislazione vigente ivi comprese misure di agevolazione finanziaria e di garanzia. Per la partecipazione al tavolo tecnico non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 2126-A – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 20.
(Rifugi di montagna)

  1. Sono considerati rifugi di montagna, fatte salve le specifiche definizioni contenute in leggi regionali, le strutture ricettive ubicate in zone di montagna, finalizzate alla pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo, organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi.
  2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, ciascuno in base alle rispettive competenze, le caratteristiche funzionali dei rifugi, comprese quelle degli scarichi e degli impianti di smaltimento, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi, anche in deroga alla normativa statale, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente.
  3. I rifugi di montagna di proprietà pubblica possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o a enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 20.
(Rifugi di montagna)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Scavo ed edizione di siti archeologici delle zone montane)

  1. Al fine di valorizzare i beni e i siti archeologici non interamente emersi afferenti alle zone montane, il Ministro della cultura istituisce con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un tavolo tecnico, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, volto alla mappatura dei siti archeologici afferenti alle zone montane finalizzata allo scavo e all'edizione.
20.01.(parte ammissibile) Marino, Ferrari.

A.C. 2126-A – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 21.
(Attività escursionistica)

  1. La presente legge, nel riconoscere il ruolo dell'attività escursionistica quale strumento fondamentale per la tutela e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale dei territori in cui si svolge, nonché per la diffusione di un turismo sostenibile, promuove la fruizione consapevole e informata dei percorsi escursionistici, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei fruitori dei medesimi percorsi escursionistici.
  2. Ai fini del presente articolo si intende per percorso escursionistico il tracciato prevalentemente a fondo naturale, visibile e permanente, che si forma per effetto del passaggio dell'uomo o degli animali.
  3. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del turismo e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per l'individuazione e la classificazione dei percorsi escursionistici di cui al comma 2 e i relativi codici di identificazione, avuto riguardo al grado di difficoltà del singolo percorso, nonché le modalità con cui sono fornite ai fruitori dei percorsi escursionistici le informazioni necessarie per la loro fruizione in sicurezza anche mediante apposita segnaletica.
  4. Il fatto colposo del fruitore del percorso escursionistico costituisce caso fortuito ai fini della responsabilità per i danni allo stesso cagionati dalla fruizione dei percorsi escursionistici. Nell'ipotesi di cui al primo periodo si applica l'articolo 1227 del codice civile.
  5. Le disposizioni del comma 4 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle strade poderali di cui all'articolo 3, comma 1, numero 52), del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e alle strade e piste forestali e silvo-pastorali, pubbliche e private, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, site nei comuni montani.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 21.
(Attività escursionistica)

  Al comma 3, dopo le parole: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 aggiungere le seguenti: e sentite le associazioni professionali di guide ambientali escursionistiche;

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: sono stabiliti aggiungere le seguenti: , in modo uniforme su base nazionale,
21.2. Girelli, Ferrari.

  Al comma 3, dopo le parole: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 aggiungere le seguenti: e sentite le associazioni professionali di guide ambientali escursionistiche.
21.4. Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine del potenziamento dell'offerta turistica dei comuni montani, è istituito un Fondo, presso il Ministero del turismo, volto al recupero, alla manutenzione e al ripristino di sentieri e percorsi escursionistici in stato di abbandono, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei sentieri e dei percorsi in stato di abbandono e per il riparto delle risorse.
21.5. Ruffino.

A.C. 2126-A – Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo V
SVILUPPO ECONOMICO

Art. 22.
(Finalità)

  1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, anche sul piano fiscale, delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane, anche in considerazione della condizione peculiare dei lavoratori frontalieri e delle professioni della montagna, di cui all'articolo 23, comma 1, della presente legge, presenti nelle zone di confine del territorio nazionale
  2. Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

A.C. 2126-A – Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 23.
(Professioni della montagna)

  1. La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.
  2. Ferme restando le professioni di guida alpina, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica, di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, e di maestro di sci, di cui alla legge 8 marzo 1991, n. 81, nonché la professione di gestore di rifugio, disciplinata da leggi regionali, la SMI può individuare ulteriori professioni di montagna ai fini della previsione, in armonia con le potestà legislative regionali, di specifiche misure per la valorizzazione e la tutela delle professioni della montagna esercitate nelle zone montane.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 23.
(Professioni della montagna)

  Al comma 2, dopo le parole: legge 8 marzo 1991, n. 81, aggiungere le seguenti: le professioni di guida ambientale escursionistica e di guida del Parco o della Riserva,.
23.2. Simiani, Vaccari, Ferrari.

  Al comma 2, dopo le parole: legge 8 marzo 1991, n. 81, aggiungere le seguenti: la professione di guida ambientale escursionistica,
23.4. Girelli, Ferrari.

  Al comma 2, dopo le parole: legge 8 marzo 1991, n. 81, aggiungere le seguenti: la professione di operatore forestale.
23.6. Roggiani.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Sostegno all'avvio di nuove attività imprenditoriali)

  1. Ai soggetti che trasferiscono la propria residenza nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione e avviano una nuova attività imprenditoriale, sono concessi mutui agevolati per gli investimenti necessari all'avvio dell'attività, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni e di importo non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile, nei limiti dei vigenti massimali degli aiuti de minimis e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili. I mutui possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.
  2. Possono essere finanziate, secondo i criteri e le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 3, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 200.000 euro, relative alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo, nonché le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per il territorio dei comuni di cui al comma 1.
  3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri e le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al comma 1.
  4. Le regioni, al fine di favorire l'avvio di nuove attività produttive e commerciali da parte dei soggetti che hanno trasferito la propria residenza nei comuni di cui al comma 1, possono disporre la riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui agli articoli da 1 a 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 447, fino ad azzerarle, per cinque periodi d'imposta a decorrere da quello di avvio dell'attività nei comuni di cui al comma 1.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 dicembre 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
23.02. Marino, Curti, Lai, Girelli, Barbagallo.

A.C. 2126-A – Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 24.
(Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani)

  1. Alle piccole imprese e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, il cui titolare, alla data di avvio dell'attività stessa, non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età, nonché alle società e alle cooperative che abbiano intrapreso nel medesimo periodo una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e i cui soci siano per più del 50 per cento persone fisiche che alla data di avvio dell'attività non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50 per cento da persone fisiche che alla stessa data non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è concesso, a condizione che l'attività di impresa sia svolta per un periodo minimo di otto mesi, anche non continuativi, nel corso dell'anno solare di riferimento, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento. Il credito d'imposta di cui al primo periodo è concesso nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 33 della presente legge.
  2. Nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti, il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività di cui al medesimo comma 1 nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 150.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento, fermo restando il limite complessivo di cui al secondo periodo del comma 1.
  3. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per lo sport e i giovani, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo, sono determinati i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2, anche con riferimento all'accertamento del requisito anagrafico e ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsti, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 24.
(Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: intrapreso una nuova attività aggiungere le seguenti: ovvero subentrino nella titolarità di un'attività esistente.
24.2. Vaccari, Sarracino, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Marino.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il cui titolare aggiungere le seguenti: sia una donna ovvero.
24.3. Ferrari, Marino, Roggiani, Sarracino, Girelli, Vaccari, Simiani, Curti, Barbagallo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per i due periodi con le seguenti: per i quattro periodi.
24.4. Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Vaccari, Sarracino, Simiani, Marino, Barbagallo.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro annui con le seguenti: 40 milioni di euro annui.
24.5. Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Vaccari, Sarracino, Marino, Barbagallo.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Zone franche montane)

  1. Per i comuni di cui all'articolo 2, con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, che hanno registrato negli ultimi cinque anni una decrescita della popolazione residente, è istituita la zona franca montana di cui al comma 2.
  2. Per le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in un comune di cui al comma 1, la regione decreta l'appartenenza a una zona franca montana, sulla base dei parametri fissati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), definita come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
  3. Per i comuni montani ubicati nelle isole, e riconosciuti zone montane ai sensi dell'articolo 2 , il limite della popolazione di cui al comma 1 è esteso a 10.000 abitanti.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
24.02. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Zone franche Montane)

  1. Per i comuni di cui all'articolo 2, comma 1, con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, che hanno registrato negli ultimi cinque anni una decrescita della popolazione residente, è istituita la zona franca montana di cui al comma 2.
  2. Per le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in un comune di cui al comma 1, la regione decreta l'appartenenza a una zona franca montana, sulla base dei parametri fissati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), definita come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nel limite di spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
  3. Per i comuni montani ubicati nelle isole, e riconosciuti zone montane ai sensi dell'articolo 2, il limite della popolazione di cui al comma 1 è esteso a 10.000 abitanti.
  4. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
24.03. Marino.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Istituzione delle zone franche montane in Sardegna)

  1. Al fine di favorire le dinamiche di ripopolamento e di sviluppo economico e occupazionale delle aree di montagna site nel territorio della regione Sardegna, nei comuni montani che costituiscono le zone montane di cui all'articolo 2, è istituita la zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito denominata «zona franca montana».
  2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita la regione Sardegna, provvede all'individuazione delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone di esenzione e stabilisce i parametri per l'allocazione delle risorse.
  3. Alle imprese che hanno la sede principale od operativa in un comune ubicato all'interno di una zona franca montana individuata ai sensi del presente articolo, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quattro periodi d'imposta successivi, possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

   a) esenzione dalle imposte sui redditi fino a concorrenza, per ciascun periodo d'imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca montana;

   b) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro sulle retribuzioni da lavoro dipendente;

   c) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi tre periodi d'imposta, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta;

   d) esenzione dall'imposta municipale propria relativa agli immobili commerciali siti nelle zone franche montane, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

  4. Le agevolazioni di cui al comma 3 spettano, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività economica all'interno della zona franca montana. Possono altresì beneficiare delle medesime agevolazioni le imprese e i professionisti che avviano la propria attività economica all'interno della zona franca montana.
  5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  6. Per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2017, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.08. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Concessione di incentivi economici a favore delle imprese)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il «Fondo per le piccole e medie imprese nei comuni montani», con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per promuovere una nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni ai fini della copertura delle spese di avviamento.
  3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2, comprese quelle relative:

   a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1;

   b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività delle imprese destinatarie dei benefici;

   c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;

   d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

   e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 1, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.

  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
24.04. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Concessione di incentivi economici a favore delle imprese)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il «Fondo per le piccole e medie imprese nei comuni montani», con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per promuovere una nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni ai fini della copertura delle spese di avviamento.
  3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2, comprese quelle relative:

   a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1;

   b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività delle imprese destinatarie dei benefici;

   c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;

   d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

   e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 1, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.

  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.05. Simiani, Curti, Girelli, Marino.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Concessione di incentivi economici a favore delle imprese)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il «Fondo per le piccole e medie imprese nei comuni montani», con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per promuovere una nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni ai fini della copertura delle spese di avviamento.
  3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2, comprese quelle relative:

   a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1;

   b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività delle imprese destinatarie dei benefici;

   c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;

   d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

   e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 1, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.
24.07. Ruffino.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Concessione di benefici alle nuove imprese industriali, agricole, artigianali e dei servizi che stabiliscano la sede legale e operativa in uno dei comuni montani)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, finalizzato alla concessione da parte degli enti locali a beneficio delle nuove imprese industriali, agricole, artigianali e dei servizi che stabiliscano la sede legale e operativa in uno dei comuni montani di cui all'articolo 2, mantenendole per un periodo non inferiore ai 5 anni, delle seguenti agevolazioni:

   a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito d'impresa per il primo triennio di attività e pari al 50 per cento per il successivo biennio. Tale beneficio è inoltre riconosciuto, nella misura del 25 per cento, per ogni esercizio successivo al quinto e fino ad un massimo di ulteriori cinque anni;

   b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque anni di attività;

   c) l'esonero totale quinquennale dal versamento dei contributi previdenziali, per le assunzioni regolate da contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, effettuate ad incremento della base occupazionale. Tale beneficio è riconosciuto nella misura del 50 per cento per ogni esercizio successivo al quinto e fino ad un massimo di ulteriori cinque anni.

  2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  3. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1, tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, in proporzione alla stima per ciascun ente.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.09. Curti.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Piccole imprese e microimprese)

  1. Nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, possono beneficiare degli incentivi di cui al presente articolo le imprese aventi le seguenti caratteristiche:

   a) rientrare nella definizione di piccole imprese e microimprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE, e nei limiti dimensionali definiti dalla Direttiva delegata (UE) 2023/2775, e successive modificazioni e integrazioni;

   b) svolgere l'attività oggetto dei benefici concessi all'interno delle aree territoriali oggetto della presente legge; sono considerate compatibili le attività svolte al di fuori di tali aree territoriali, purché contribuiscano a realizzare gli obiettivi della presente legge, quali il miglioramento delle condizioni economiche ed occupazionali e la fornitura di servizi e altri benefici;

   c) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali e il cui titolare sia altresì nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili.

  2. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati devono avere la sede principale o l'unità locale nonché il domicilio fiscale all'interno delle aree territoriali oggetto della presente legge.
  3. I soggetti di cui al comma 1, possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 4, delle seguenti agevolazioni:

   a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività, maggiorato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore della presente legge e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro dell'area oggetto della presente legge o residente in un comune con una distanza non superiore ai 40 chilometri dalla sede dell'impresa;

   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività dell'impresa nelle aree territoriali oggetto della presente legge, nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta di cui al comma 4, riferito al valore della produzione netta;

   c) esonero dal versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e per gli stagionali in agricoltura, a condizione che il personale dipendente oggetto dell'esonero sia residente in un Comune ubicato all'interno della area territoriale oggetto della presente legge, o sia residente in un comune con una distanza non superiore ai 40 chilometri dalla sede dell'impresa, anche se fuori dall'area territoriale oggetto della presente legge; l'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno delle aree territoriali oggetto della presente legge.

  4. Le esenzioni di cui al comma 3 sono concesse per il seguente arco temporale e nella seguente consistenza: dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034, in misura piena per cinque anni, per gli anni successivi l'esonero è limitato per il sesto e settimo anno al 40 per cento e per i rimanenti anni al 20 per cento.
  5. Le agevolazioni di cui al comma da 3 possono essere fruite anche dalle piccole imprese e microimprese ed ai titolari di reddito di lavoro autonomo che hanno avviato la propria attività in un'area territoriale disciplinata dalla presente legge antecedentemente al 1° gennaio 2025.
  6. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e modalità di concessione delle incentivi di cui al presente articolo, anche al fine di prevenire l'uso indebito dei benefici.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 dicembre 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
24.013. Marino, Curti, Lai, Girelli.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Agevolazioni per le assunzioni nell'impresa artigiana)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile e valorizzare i mestieri artigiani delle zone montane, sono riconosciute agevolazioni fiscali e contributive, per un periodo massimo di cinque anni, all'impresa artigiana avente sede nelle zone montane che assuma personale con una età anagrafica inferiore ai 40 anni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. A tal fine si prevede per l'impresa uno sgravio contributivo pari al 70 per cento sui contributi previdenziali e la riduzione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) pari al 50 per cento, nel limite massimo di importo pari a 5.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Al fine di usufruire delle agevolazioni di cui al comma 1, l'impresa deve essere in regola con gli adempimenti e con i versamenti previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla normativa vigente.
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 decorre dal 1° luglio 2025.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative di cui al comma 1.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.011. Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Vaccari, Sarracino, Simiani, Marino.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure per incentivare il ritorno o la permanenza nei comuni montani)

  1. Al fine di incentivare il ritorno o la permanenza nei comuni montani di cui all'articolo 2 di soggetti che, residenti in uno di tali comuni in data antecedente all'iscrizione all'Università, abbiano conseguito la laurea magistrale al termine del ciclo di studi da non oltre 5 anni, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, uno o più decreti legislativi finalizzati a disciplinare, promuovere e incentivare l'occupazione e le iniziative imprenditoriali facenti capo a soggetti laureati che soddisfino i requisiti di cui al presente comma.
  2. I decreti legislativi di cui al precedente comma sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) riconoscimento di agevolazioni fiscali e contributive alle aziende, con sede operativa in uno dei comuni montani, per un periodo non inferiore a cinque anni, che assumano a tempo indeterminato i laureati di cui al comma 1;

   b) concessione di contributi a fondo perduto per l'avvio di nuove aziende da parte dei laureati di cui al comma 1, nei comuni montani, purché le stesse vi mantengano la sede legale ed operativa per un periodo non inferiore a 7 anni;

   c) erogazione di finanziamenti a tasso agevolato per sostenere la start-up, con particolare riguardo per quelle innovative, nonché gli investimenti delle nuove aziende avviate dai laureati di cui al comma 1, nei comuni montani, purché le stesse vi mantengano la sede legale ed operativa per un periodo non inferiore a 7 anni;

   d) introduzione di misure di defiscalizzazione per i redditi derivanti dalle attività lavorative e imprenditoriali svolte nei comuni montani ed avviate dai laureati di cui al comma 1, nonché dalle aziende che li assumono a tempo indeterminato per un periodo non inferiore a 5 anni;

   e) adozione di misure volte a semplificare le procedure amministrative per la creazione di nuove aziende e per l'assunzione dei laureati nei comuni montani.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
24.012. Curti.

A.C. 2126-A – Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 25.
(Misure per l'agevolazione del lavoro agile nei comuni montani)

  1. Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni montani e favorire l'integrazione economica e sociale della popolazione ivi residente, per gli anni 2026 e 2027, alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa è riconosciuto, nel rispetto dei criteri e nei limiti del massimale di retribuzione definito dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano. Per gli anni successivi a quelli di cui al primo periodo l'esonero è limitato, per il 2028 e il 2029, al 50 per cento nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, e, per il 2030, al 20 per cento nel limite massimo di importo pari a 1.600 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i premi e i contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  4. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel limite massimo di 18,5 milioni di euro nell'anno 2026, di 21,8 milioni di euro nell'anno 2027, di 12,5 milioni di euro nell'anno 2028, di 10,9 milioni di euro nell'anno 2029, di 5,4 milioni di euro nell'anno 2030 e di 0,7 milioni di euro nell'anno 2031 e non è cumulabile con le agevolazioni contributive richiamate dall'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 18,5 milioni di euro nell'anno 2026, a 21,8 milioni di euro nell'anno 2027, a 12,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 10,9 milioni di euro nell'anno 2029, a 5,4 milioni di euro nell'anno 2030 e a 0,7 milioni di euro nell'anno 2031, e alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,6 milioni di euro per l'anno 2032 e in 0,1 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede, quanto a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 1,4 milioni di euro per l'anno 2029, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 14,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 7,0 milioni di euro per l'anno 2028, a 9,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 0,3 milioni di euro per l'anno 2031, a 0,6 milioni di euro per l'anno 2032 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2033, ai sensi dell'articolo 33.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 25.
(Misure per l'agevolazione del lavoro agile nei comuni montani)

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge,.
25.3. Sarracino, Girelli, Vaccari, Ferrari, Roggiani, Simiani, Curti, Marino, Barbagallo.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,.
*25.8. Ruffino.
*25.9. Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
*25.10. Sarracino, Roggiani, Ferrari, Girelli, Vaccari, Simiani, Curti, Marino, Barbagallo, Fornaro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: inferiore a 5.000 abitanti con le seguenti: fino a 15.000 abitanti.
25.11. Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari, le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo sono incrementate della misura necessaria a tener conto dei costi di trasporto e dei tempi di percorribilità dai principali centri urbani delle isole, in ragione dei gravi deficit infrastrutturali esistenti.
25.13. Marino, Lai, Barbagallo.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Istituzione del Fondo per lo sviluppo di postazioni di lavoro condiviso nei comuni montani)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo denominato «Fondo per lo sviluppo di postazioni di lavoro condiviso nei comuni montani» con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato al finanziamento dei progetti che prevedono la creazione di luoghi di lavoro condiviso all'interno dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25.02. Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Marino.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Regime di favore)

  1. Nel rispetto della disciplina della concorrenza e nel quadro del diritto europeo, tutte le politiche attive e le misure di incentivazione derivanti da risorse nazionali e da fondi strutturali previste per i coltivatori diretti, le imprese agricole e le cooperative di agricoltori, in virtù della qualifica agricola, ivi comprese le misure previste agli articoli 23, 24 e 25 della presente legge, devono intendersi estese, in quanto applicabili, alle imprese commerciali e agli altri enti privati esercitanti attività economiche, ad esclusione dei settori finanziari, aventi sede legale o operativa nei comuni montani di cui all'articolo 2.
  2. Il regime degli incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna di cui all'articolo 18 è esteso agli investimenti operati dalle imprese commerciali e dagli altri enti privati esercitanti attività economiche, ad esclusione dei settori finanziari, che risultano residenti nei comuni montani di cui all'articolo 2 e che partecipano, anche in attività di filiera, all'attuazione di servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui all'elenco previsto dal medesimo articolo 18, comma 3, e secondo i criteri e le modalità di concessione definite dallo stesso articolo.
25.03. Ferrari, Girelli, Roggiani, Vaccari, Sarracino, Simiani, Curti, Marino.

A.C. 2126-A – Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 26.
(Agevolazione per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna)

  1. Alle persone fisiche che stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, ivi compresi i fabbricati rurali ad uso abitativo, situata in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, spetta, per il periodo d'imposta nel corso del quale è acceso il finanziamento e per i quattro periodi d'imposta successivi, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta commisurato all'ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto ai contribuenti che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell'anno in cui è acceso il mutuo e spetta soltanto in relazione ad immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, non è cumulabile con i crediti d'imposta previsti dagli articoli 6, commi 2, 3 e 4, e 7, commi 5, 6 e 7, della presente legge e con la detrazione spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai finanziamenti contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dal 2025, nel limite complessivo di spesa di 16 milioni di euro annui.
  6. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal comma 5, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 33.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 26.
(Agevolazioni per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 26.
(Credito d'imposta per canoni di locazione)

  1. I contribuenti che decidono di trasferire la residenza anagrafica e stabiliscono la dimora abituale in un immobile situato nelle aree disciplinate dalla presente legge, possono beneficiare di un credito d'imposta pari al 75 per cento del canone annuo di locazione, fino a un massimo di 10.000 euro all'anno. La misura piena del credito d'imposta è applicabile nei primi cinque anni. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per il sesto e settimo anno al 40 per cento e per i rimanenti anni al 20 per cento del canone annuo di locazione.
  2. Per il personale sanitario e docente che operi in ambito pubblico la percentuale di credito d'imposta è incrementata del 10 per cento.
  3. I benefici di cui al comma 1 non spettano a soggetti con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 100.000 euro, salvo che per il personale sanitario e docente in ambito pubblico.
  4. Il beneficiario di cui al comma 1, non deve essere proprietario di immobili ad uso civile nello stesso comune di destinazione della residenza anagrafica, salvo nel caso in cui l'immobile non possa essere utilizzato a causa di disposizioni di legge, provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della Pubblica Amministrazione, o in comuni a distanza inferiore ai 50 chilometri.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 26, aggiungere i seguenti:

Art. 26-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto dell'abitazione principale)

  1. I contribuenti che decidono di trasferire la residenza anagrafica e stabiliscono la dimora abituale nell'immobile situato nelle aree disciplinate dalla presente legge possono beneficiare di un credito d'imposta pari al 75 per cento dei costi annui per la quota capitale e per gli interessi passivi pagati sul mutuo, nonché per le tasse pagate per l'acquisto dell'immobile. L'importo massimo del credito d'imposta annuale non può superare i 20.000 euro.
  2. Per il personale sanitario e docente che operi in ambito pubblico la percentuale di credito d'imposta è incrementata del 10 per cento.
  3. I benefici di cui al comma 1 non spettano a soggetti con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 100.000 euro, salvo che per il personale sanitario e docente in ambito pubblico, e non sono cumulabili con i benefici di cui all'articolo 26, comma 1.
  4. L'attribuzione del beneficio di cui al comma 1 è soggetto ai limiti e alle condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 26.

Art. 26-ter.
(Cittadini carenti di capienza fiscale)

  1. Per i cittadini che non hanno capienza fiscale, i crediti d'imposta di cui agli articoli 26 e 26-bis possono essere ceduti a banche o società pubbliche e private.
  2. Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in relazione al comma 1 del presente articolo, è consentito di acquisire e utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta, operando una trattenuta non superiore al 5 per cento.

Art. 26-quater.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 26, 26-bis e 26-ter, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
26.1. Girelli, Simiani, Curti, Marino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 26.
(Agevolazione per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna)

  1. Al fine di incentivare l'insediamento abitativo e residenziale nei comuni di cui all'articolo 2, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e del Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati a disciplinare misure di sostegno economico per l'acquisto e la locazione di immobili ad uso residenziale.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) previsione di un contributo di durata quinquennale a favore dei soggetti che acquistino un immobile in uno dei comuni montani e vi stabiliscano la residenza per un periodo minimo di pari durata, quantificato in almeno il 50 per cento dell'importo annuo delle rate di mutuo stipulato per l'acquisto dell'unità immobiliare;

   b) incremento del contributo di cui alla lettera a) fino al 70 per cento qualora l'abitazione acquistata rientri in una delle classi A1, A2, A3, A4, ai sensi della vigente normativa in materia di prestazione energetica degli edifici;

   c) riconoscimento di un contributo di durata quinquennale per i soggetti che stipulino contratti di locazione ad uso residenziale presso uno dei comuni montani e vi stabiliscano la residenza per un periodo minimo di pari durata, quantificato in almeno il 40 per cento dell'importo annuo del canone corrisposto;

   d) riconoscimento di un incentivo a fondo perduto pari al 100 per cento delle spese sostenute per il collegamento alla banda larga internet nonché per l'allaccio o l'attivazione delle utenze di energia elettrica, gas e acqua, a favore dei beneficiari delle misure di cui alle lettere precedenti.

  3. Per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo presso il Ministro dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 che ne costituisce il limite di spesa. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.3. Curti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 26.
(«Io resto in montagna»)

  1. In alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 70 per cento degli interessi passivi fino a un ammontare di 4.000 euro.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è disposto in favore dei contribuenti che non hanno compiuto quarantacinque anni di età nell'anno in cui l'atto di acquisto dell'immobile e quello di accensione del mutuo sono rogitati e spetta soltanto in caso di acquisto di immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
  3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina contenuta nell'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento agli acquisti di unità immobiliari effettuati e ai mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 4.
26.4. Girelli, Roggiani.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Agevolazioni per la ripopolazione dei comuni montani)

  1. In alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, nei comuni di cui all'articolo 2, con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento degli interessi passivi, entro un ammontare di euro 500 e all'80 per cento sulla parte degli interessi passivi che eccede il limite di euro 500 fino a euro 1.125.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è disposto in favore dei contribuenti che non hanno compiuto quaranta anni di età nell'anno in cui l'atto di acquisto dell'immobile e quello di accensione del mutuo sono rogitati, e spetta soltanto in caso di acquisto di immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
  3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento agli acquisti di unità immobiliari effettuati e ai mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 17,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021.
26.08. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere i seguenti:

Art. 26-bis.
(Agevolazioni fiscali per incentivare l'insediamento di nuovi residenti nei piccoli comuni montani)

  1. I redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la propria residenza nel territorio dei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 15 per cento del loro ammontare per importi fino ad euro 28.000 e limitatamente al 20 per cento per importi da 28.001 fino a 55.000 euro, al ricorrere delle seguenti condizioni:

   a) i lavoratori non sono stati residenti nel territorio della regione ove ha sede il comune di cui al comma 1 nei cinque periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere nel medesimo comune per almeno cinque anni;

   b) l'attività lavorativa è prestata in misura prevalente e continuativa nel comune di cui al comma 1 o nel territorio della provincia in cui ha sede il comune di cui al comma 1.

  2. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti lavoratori che trasferiscono la propria residenza ed avviano un'attività con sede legale ed operativa nei comuni di cui al comma 1 e in tali comuni prestino la propria attività in misura prevalente e continuativa.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro periodi successivi.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori che trasferiscono nei comuni di cui al comma 1 il proprio nucleo familiare con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale nel comune in cui trasferiscono la propria residenza nell'arco dei quattro periodi d'imposta successivi al trasferimento di residenza; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Art. 26-ter.
(Agevolazioni tributarie)

  1. I comuni di cui all'articolo 26-bis, al fine di favorire l'incremento della popolazione residente, hanno la facoltà di deliberare, in favore dei soggetti che vi trasferiscono la propria residenza:

   a) la riduzione fino al 90 per cento dell'IMU sulle abitazioni dai medesimi acquistate o sulle abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi dell'articolo 1, comma 754, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

   b) la riduzione fino al 90 per cento della tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, determinata applicando le tariffe stabilite dal comune;

   c) la riduzione fino al 75 per cento dell'addizionale comunale sull'Irpef di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 60.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dei comuni di cui all'articolo 26-bis e per i quattro periodi successivi.
26.01. Ferrari, Curti, Girelli, Marino, Barbagallo.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Agevolazione per le abitazioni principali nei comuni montani)

  1. Alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, situate in uno dei comuni montani, di cui all'articolo 2, comma 2, spetta un'agevolazione sulla rendita catastale ai fini fiscali pari al 50 cento del valore originariamente previsto. L'agevolazione è concessa nel limite massimo di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.05. Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Vaccari, Sarracino, Marino.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Agevolazioni per l'acquisto e il recupero di immobili abbandonati)

  1. Per gli immobili abbandonati ubicati nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione acquistati dai soggetti che intendono trasferirvi la propria residenza o che intendano utilizzarli per l'avvio di un'attività produttiva, si applica l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.06. Curti, Girelli, Ferrari, Marino.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Fondo per la concessione di incentivi per l'insediamento di nuovi residenti nei piccoli comuni montani)

  1. Al fine di incentivare l'insediamento di nuovi residenti nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, è istituito un fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al cofinanziamento degli interventi regionali volti ad incentivare l'insediamento di nuovi residenti nei Comuni di cui al medesimo comma e possono essere richieste per la concessione di:

   a) contributi in favore di soggetti e famiglie numerose economicamente svantaggiati per l'acquisto di beni di prima necessità e per l'infanzia;

   b) agevolazioni per l'acquisto di materiale didattico e misure di sostegno all'educazione per la prima infanzia, con riferimento agli asili nido, alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie, alle biblioteche pubbliche e alle associazioni che promuovono cultura;

   c) riduzioni delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua, concesse dal comune competente, con priorità per i soggetti e le famiglie numerose economicamente svantaggiati;

   d) contributi per la produzione, la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e per la tutela delle produzioni di qualità delle tradizioni alimentari locali;

   e) misure di sostegno contributivo e fiscale per l'avvio di nuove attività produttive legate all'agricoltura, all'agroalimentare, all'artigianato e ai sapori locali.

  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Unificata, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione annuale delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  4. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
26.07. Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Marino, Barbagallo.

A.C. 2126-A – Articolo 27

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 27.
(Tavolo per la definizione di agevolazioni tariffarie)

  1. Al fine di favorire l'incremento della popolazione residente nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'ISTAT nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, è istituito un tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti dei comuni e dei rappresentanti delle imprese che forniscono servizi di energia elettrica, acqua, gas, aria propanata e gas di petrolio liquefatti per i comuni non raggiunti interamente dalle reti di gas metano, finalizzato a definire le modalità di riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica, acqua, gas, aria propanata e gas di petrolio liquefatti, commisurate al nucleo familiare trasferito e al reddito familiare. Per la partecipazione al tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 27.
(Tavolo per la definizione di agevolazioni tariffarie)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 5.000 abitanti aggiungere le seguenti: ovvero 10.000 abitanti per i comuni situati sopra i 600 metri sul livello del mare,.
27.1. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. Al fine di sostenere interventi di esecuzione di opere per la riqualificazione, il rinnovo e il potenziamento degli impianti sciistici a fune adibiti al trasporto di persone ubicati nella regione Toscana è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo sperimentale con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
27.01. Simiani, Furfaro.

A.C. 2126-A – Articolo 28

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 28.
(Incentivi per la natalità nei comuni montani)

  1. Al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di uno dei predetti comuni successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dall'anno 2025 è riconosciuto, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, un contributo una tantum il cui importo è determinato con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti criteri, parametri e modalità per la concessione del beneficio, ivi compresi i requisiti di residenza del minore nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 33. Nel valore del contributo una tantum di cui al presente articolo, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 28.
(Incentivi per la natalità nei comuni montani)

  Sopprimerlo.
28.2. Sportiello, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: comma 1, con popolazione fino alla fine del comma, con le seguenti: il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e del Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati a disciplinare, promuovere e incentivare la natalità e la genitorialità.

  2. I decreti legislativi di cui al precedente comma sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo:

   a) previsione di incentivi a beneficio delle coppie composte da soggetti di età inferiore ai 35 anni che si uniscano in matrimonio, unione civile o convivenza di fatto stabilendo la residenza in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, e mantenendola per almeno cinque anni, alle seguenti condizioni:

    1) nel caso in cui anche un solo componente del nucleo sia già residente in una dei comuni montani, è concesso un contributo annuale fisso per i primi 5 anni da commisurare allo scaglione ISEE di riferimento;

    2) qualora entrambi i componenti non siano già residenti in uno dei comuni montani, viene prevista una maggiorazione al contributo di cui al numero 1);

    3) per ogni figlio nato o adottato successivamente all'ottenimento della residenza in uno dei comuni montani, alle coppie beneficiarie è riconosciuta una maggiorazione quinquennale, da applicarsi sull'importo dell'assegno unico spettante ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230. Tale maggiorazione è ulteriormente incrementata per le coppie di cui al numero 2).

  3. Per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo presso il Ministro dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 che ne costituisce il limite di spesa. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
28.3. Curti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 5.000 abitanti aggiungere le seguenti: , ovvero 10.000 abitanti per i comuni situati sopra i 600 metri sul livello del mare,.
28.5. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di con le seguenti: ai nuclei familiari che si trasferiscono per almeno un quinquennio continuativo in.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni;

   alla rubrica sostituire le parole: per la natalità con le seguenti: per i nuclei familiari.
28.7. Sportiello, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di con le seguenti: ai nuclei familiari che si trasferiscono per almeno un quinquennio continuativo in.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di tutelare e sostenere i nuclei familiari e garantire l'universalità, la qualità, l'accessibilità e la prossimità dei servizi erogati dai Consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975 n. 405, tenendo conto in particolare delle specificità della condizione montana, nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, è garantita la capillare presenza dei predetti consultori familiari per un rapporto anche inferiore ad un consultorio per 20.000 abitanti. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al presente comma.;

   alla rubrica sostituire le parole: per la natalità con le seguenti: per i nuclei familiari.
28.8. Sportiello, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di con le seguenti: ai nuclei familiari che si trasferiscono per almeno un quinquennio continuativo in.

  Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: per la natalità con le seguenti: per i nuclei familiari.
28.6. Sportiello, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: , entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, un contributo una tantum con le seguenti: fino alla frequenza delle scuole elementari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, un contributo annuale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: una tantum con la seguente: annuale.
28.4. Vaccari, Simiani, Ferrari.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Misure di sostegno per famiglie e attività imprenditoriali nei comuni montani)

  1. Al fine di contrastare lo spopolamento e garantire la qualità della vita nelle aree montane, ai nuclei familiari residenti nei comuni montani di cui all'articolo 2, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

   a) incentivi per l'acquisto di carburante a prezzo agevolato, anche attraverso l'introduzione di un'apposita carta dedicata;

   b) un aumento della detrazione delle spese scolastiche per i figli a carico;

   c) misure di sgravio fiscale per il riscaldamento domestico, anche attraverso una riduzione delle imposte sui combustibili da riscaldamento.

  2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle misure di cui al comma 1.
  3. Al fine di compensare gli svantaggi strutturali delle attività commerciali, in particolar modo artigianali, operanti nei comuni montani di cui all'articolo 2, alle medesime sono riconosciute le seguenti misure:

   a) possibilità di ottenere una riduzione della tassa sui rifiuti (TARI);

   b) esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) nel caso in cui abbiano registrato un fatturato inferiore a 500.000 euro in almeno quattro delle precedenti cinque annualità;

   c) credito d'imposta sulle spese per l'energia e per il trasporto delle merci.

  4. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle misure di cui al comma 3, nonché le modalità di ristoro per i comuni montani direttamente coinvolti.
  5. Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle risorse naturali montane, sono previsti:

   a) contributi dedicati per le imprese boschive, con risorse finanziarie adeguate per la gestione sostenibile delle foreste e per l'acquisto di macchinari innovativi;

   b) misure di sostegno agli allevatori e agli agricoltori che operano nei comuni montani, tra le quali incentivi ad hoc per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tipici delle zone di montagna;

   c) assegnazione di fondi ai Consorzi forestali per la manutenzione del territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico.

  6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle misure di cui al comma 5.
  7. Le misure di cui al presente articolo possono essere finanziate anche a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e a valere sul Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
28.03. Sottanelli, Ruffino.

A.C. 2126-A – Articolo 29

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 29.
(Registro nazionale dei terreni silenti)

  1. Al fine di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale, di salvaguardare l'assetto idrogeologico, di prevenire e di contenere il rischio di incendi e di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli nonché il degrado ambientale, lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati o silenti.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il «Registro nazionale dei terreni silenti» nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Con il medesimo decreto sono altresì individuati i requisiti per la registrazione dei terreni silenti da parte delle regioni, nonché i criteri minimi per la formazione, la tenuta, l'aggiornamento annuale e la pubblicità del Registro di cui al primo periodo.
  3. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni di terreni abbandonati e di terreni silenti, di cui all'articolo 3, comma 2, lettere g) e h), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 29.
(Registro nazionale dei terreni silenti)

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: è istituito fino alla fine del comma, con le seguenti: sono adottate norme regolamentari volte a definire:

   a) criteri e modalità per l'individuazione, l'approvazione e l'attuazione degli interventi di gestione necessari al ripristino ed al miglioramento delle condizioni dei boschi e delle loro funzioni protettive, ambientali ed economiche, anche nell'ambito e in attuazione degli strumenti di pianificazione forestale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

   b) gli accordi con i proprietari dei terreni interessati e all'individuazione degli strumenti più idonei per la realizzazione degli interventi di gestione forestale da attuare, nonché alla definizione delle eventuali procedure per la sostituzione diretta o l'affidamento della gestione di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche;

   c) criteri e modalità per il calcolo e il riconoscimento degli eventuali frutti, al netto dei costi sostenuti, derivati dalla realizzazione degli interventi di gestione forestale previsti per i terreni la cui proprietà non sia individuabile o reperibile e godibile come previsto dall'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
*29.4. Ruffino.
*29.5. Vaccari, Marino, Curti.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere i seguenti:

Art. 29-bis.
(Richiesta di utilizzo delle terre abbandonate)

  1. Coloro che intendono avviare un'attività di imprenditore agricolo, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, avvalendosi dei terreni inseriti nel Registro di cui all'articolo 29, possono presentare un'apposita richiesta al comune nel quale sono situati i terreni abbandonati o silenti, corredata da idonea documentazione e da un progetto analitico relativo alle attività produttive che si intendono realizzare.
  2. Il soggetto proponente è tenuto, nel caso di accoglimento della richiesta di cui al comma 1, a realizzare il progetto e a risiedere nel comune per un periodo non inferiore a sei anni continuativi.

Art. 29-ter.
(Procedura per l'utilizzo delle terre abbandonate)

  1. I comuni di cui all'articolo 29-bis, espletate le procedure di ricognizione dei terreni abbandonati, direttamente o tramite i soggetti da questo incaricati, acquisiscono dai pubblici registri immobiliari ogni utile informazione sui proprietari dei terreni medesimi.
  2. Sulla base della documentazione raccolta, i comuni provvedono a notificare ai proprietari, laddove noti, la richiesta di utilizzo a scopi produttivi dei terreni abbandonati, avvertendo che, ove gli aventi diritto non assumano essi stessi, entro sessanta giorni dalla notifica, l'impegno ad uno stabile utilizzo dei medesimi, questi saranno dichiarati soggetti ad utilizzo mediante conferimento in uso a privati con garanzia pubblica. La richiesta è, altresì, resa pubblica mediante affissione per almeno sessanta giorni all'albo pretorio del comune interessato e dei comuni di ultima residenza conosciuta dei proprietari.
  3. Contro la richiesta di utilizzo delle terre abbandonate è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione monocratica.

Art. 29-quater.
(Valutazione e approvazione del progetto)

  1. Il comune, decorsi i termini per le eventuali opposizioni, o pronunciato il rigetto delle medesime, esamina la documentazione presentata ai sensi dell'articolo 29-bis, previa assunzione di ogni informazione utile a confermare l'affidabilità del richiedente.
  2. Il comune delibera l'accoglimento del progetto di cui al comma 1 dell'articolo 29-bis, qualora riconosca che lo stesso attiene ad attività produttive tipiche e di particolare utilità per la comunità locale, quali l'allevamento, la coltivazione, l'attività di lavorazione o di trasformazione dei prodotti tipici locali e della montagna, anche nella forma di ampliamento o di sviluppo di attività già esercitate all'atto della richiesta di cui al comma 1 dell'articolo 29-bis, nonché ad attività artigianali, commerciali e industriali, se l'utilizzo della terra abbandonata è ritenuto indispensabile al loro esercizio.
  3. Il progetto approvato è inviato a cura del comune, con le osservazioni necessarie a evidenziare l'utilità generale, al competente assessore della regione o, in caso di una pluralità di competenze, al Presidente della giunta regionale, che designa l'assessore regionale incaricato dell'esame e della formulazione del parere. Tale parere, che deve essere formulato entro novanta giorni, non dispensa da autorizzazioni, approvazioni e pareri eventualmente previsti per il merito del progetto da altre disposizioni di legge o di regolamento. Decorso tale termine, in assenza di parere, il progetto si intende automaticamente approvato.
  4. Il parere della regione di cui al comma 3 non è vincolante, fermo restando che, in caso di parere contrario, non possono essere concessi eventuali benefìci a carico della regione stessa.

Art. 29-quinquies.
(Immissione nel possesso)

  1. I soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 29-quater, sono immessi nel possesso dei terreni mediante verbale nel quale sono specificati il canone di affitto, gli obblighi e le responsabilità che fanno capo allo stesso, con particolare riguardo alle responsabilità ambientali ed idrogeologiche connesse all'utilizzo dei terreni di montagna.
  2. Il canone di affitto è stabilito tenendo conto del beneficio che alla comunità deriva dall'esercizio dell'attività produttiva, e comunque in misura non superiore ai due terzi di quello praticato in loco per terreni aventi le medesime caratteristiche.
  3. I canoni di affitto sono tenuti dal comune a disposizione degli aventi diritto per la durata di tre anni da ciascun pagamento. Decorsi i termini per la riscossione dei canoni, essi sono acquisiti dal comune, che può destinarli ad indennizzare i soggetti immessi nel possesso per le eventuali migliorie di natura durevole apportate ai terreni assegnati.
  4. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad iniziare l'attività oggetto del medesimo progetto non oltre centoventi giorni dall'immissione in possesso dei terreni.
  5. Qualora l'utilizzo dei terreni assegnati non sia esercitato per almeno sei mesi continuativi, senza giustificato motivo, il soggetto di cui al comma 1 decade da ogni beneficio previsto dalla presente legge.

Art. 29-sexies.
(Successivo intervento degli aventi diritto)

  1. Qualora, in corso di attuazione del progetto approvato ai sensi dell'articolo 29-quater, intervenga contestazione da parte di persona che dimostri di essere proprietaria del bene o titolare di altro diritto reale, la stessa acquisisce la posizione di concedente in affitto e subentra nella percezione dei canoni di affitto, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 29-quinquies, fermo restando che la stessa è tenuta a consentire che il possessore continui a esercitare la sua attività per un periodo non inferiore a sei anni dall'intervenuta contestazione.
  2. Decorsi i termini di cui al comma 1, la persona che ha acquisito la posizione di concedente in affitto ai sensi del medesimo comma 1 può agire per il rilascio dei terreni, a condizione che si impegni con il comune a proseguire in via permanente le attività produttive avviate sui medesimi terreni.

  Conseguentemente, all'articolo 33, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dagli articoli da 29-bis a 29-sexies, nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
29.01. Vaccari, Ferrari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Simiani, Curti, Marino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Misure per il contrasto dell'abbandono dei terreni montani)

  1. I comuni montani adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono dei terreni montani ai sensi del presente articolo, al fine di prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico delle aree montane e di assicurare le operazioni di pulizia del sottobosco, di bonifica dei terreni agricoli e forestali e di regimazione delle acque.
  2. Gli enti di cui al comma 1 danno attuazione, mediante adozione di specifico regolamento da parte del consiglio comunale, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, ai fini dell'utilizzo del terreno per esclusiva attività agricola, silvopastorale, o forestale.
  3. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce le modalità attraverso le quali il richiedente, sia esso imprenditore singolo o in forma associata, associazione, ente senza scopo di lucro o consorzio forestale, presenta all'amministrazione una segnalazione riguardante la presenza di terreni montani incolti e privi di proprietari rintracciabili. La documentazione è corredata da visure catastali puntuali degli appezzamenti in questione, delle perizie asseverate che attestano lo stato di terreno incolto da parte di testimoni e da una relazione che attesta le ricerche effettuate per l'individuazione dei proprietari e gli eventuali eredi.
  4. Il richiedente di cui al comma 3 evidenzia al comune interessato l'intenzione di avvalersi degli articoli 2028 e successivi, assumendosi la cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, e di impegnarsi al versamento di un canone ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203, e di un deposito cauzionale il cui importo è stabilito nel regolamento di cui al comma 2.
  5. L'amministrazione comunale, nel prendere atto della volontà espressa dal richiedente, si impegna a darne pubblicità mediante comunicazione al consiglio comunale, affissione all'albo pretorio di tutti i riferimenti utili ad assolvere la propria volontà, pubblicando altresì nel sito internet comunale i suddetti riferimenti.
  6. Il regolamento di cui al comma 2 definisce inoltre l'entità del canone di affitto annuale, l'entità del deposito cauzionale derivante da contratto regolarmente registrato tra il richiedente e il comune e il periodo entro il quale tali somme potranno essere svincolate, nonché la destinazione delle somme e il loro utilizzo sotto forma di servizi che il richiedente si impegna a prestare alla comunità e che rientrano nelle competenze e nelle possibilità del richiedente stesso. Il regolamento assicura modalità specifiche affinché vengano assicurate le verifiche dei requisiti posti dal codice civile in ordine alla assenza di divieto da parte del proprietario assente interessato e che non vi sia una condotta contraria all'ordine pubblico.
  7. Sono fatti salvi i diritti dei legittimi proprietari qualora si provi l'esistenza.
  8. I comuni possono delegare le funzioni di cui al presente articolo all'unione dei comuni montani delle quali fanno parte. Qualora i comuni siano compresi, in tutto o in parte, all'interno di aree protette, possono attribuire mediante convenzione tali funzioni agli enti di gestione di tali aree.
*29.03. Ruffino.
*29.04. Vaccari, Girelli, Marino, Curti.
*29.05. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Istituzione e funzionamento delle associazioni fondiarie)

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività agrosilvopastorali attraverso il razionale utilizzo del suolo agricolo e il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni agricoli incolti o abbandonati, si riconosce nell'associazionismo fondiario uno strumento per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove imprese agricole.
  2. Le associazioni fondiarie contribuiscono:

   a) a consentire la valorizzazione del patrimonio dei rispettivi proprietari;

   b) a rispondere alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica;

   c) a concorrere all'applicazione delle misure di lotta obbligatoria degli organismi nocivi ai vegetali;

   d) a prevenire i rischi idrogeologici e di incendio.

  3. La valorizzazione funzionale del territorio agrosilvopastorale, ai fini della presente legge, comprende tutti i terreni di qualsiasi natura, con qualunque tipo di copertura vegetale presente: erbacea, arbustiva, arborea o mista, e riguarda gli appezzamenti di cui è noto il proprietario o di cui non è noto, fatti salvi i diritti di terzi.
  4. Ai fini del presente articolo si intendono per terreni incolti o abbandonati i terreni agricoli non destinati ad uso produttivo da almeno due annate agrarie e per terreni silenti i terreni agricoli di cui alla lettera a) per i quali non è noto il proprietario.
  5. Lo Stato riconosce un ruolo prevalente alla gestione collettiva ed economica dei terreni agricoli e forestali.
  6. Le associazioni fondiarie di cui al presente articolo sono costituite tra i proprietari dei terreni pubblici o privati al fine di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualità di gestione, incolti o abbandonati, o per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.
  7. L'ordinamento delle associazioni fondiarie è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme previste dal codice civile e dalle disposizioni speciali vigenti in materia.
  8. Le attività di gestione dei terreni conferiti alle associazioni fondiarie sono effettuate nel rispetto delle buone pratiche agricole, degli equilibri idrogeologici, della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio nonché dell'economicità ed efficienza della gestione stessa.
  9. Le associazioni fondiarie possono avvalersi, per la conduzione delle proprietà fondiarie conferite, di uno o più gestori.
  10. Ogni associato conserva la proprietà dei propri beni che non sono usucapibili ed esercita il diritto di recesso dalla sua adesione nel rispetto dei vincoli temporali contrattuali in essere tra l'associazione fondiaria e i gestori, fatti salvi i vincoli di destinazione d'uso.
  11. Presso ciascuna associazione fondiaria è istituito un elenco delle proprietà associate nel quale sono registrati i titolari dei diritti reali di godimento e dei rapporti contrattuali.
  12. Al fine della definizione dell'effettivo valore agronomico o forestale dei terreni concessi, le superfici inserite nell'elenco sono classificate in funzione delle caratteristiche del suolo, del soprassuolo, dello stato delle opere di miglioramento fondiario presenti ovvero della redditività esistente al momento dell'adesione all'associazione fondiaria.
  13. Le associazioni fondiarie acquistano la personalità giuridica e sono riconosciute con l'iscrizione, autorizzata con provvedimento della struttura regionale competente, nel registro regionale delle persone giuridiche private, istituito in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
  14. Le associazioni fondiarie svolgono le seguenti attività:

   a) gestione associata dei terreni conferiti dai soci o assegnati;

   b) redazione e attuazione del piano di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati e vengono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale nonché di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;

   c) partecipazione, in accordo con le unioni dei comuni o i comuni, all'individuazione dei terreni silenti e al loro recupero produttivo;

   d) manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e delle opere di miglioramento fondiario.
29.06. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Provvedimenti urgenti per il contrasto all'abbandono degli immobili nei comuni montani)

  1. I comuni di cui all'articolo 2 adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono di immobili inutilizzati e in stato di degrado, anche al fine di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli.
  2. Gli enti di cui al comma 1 danno attuazione mediante adozione di specifico regolamento, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta, di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto o deceduto senza lasciare eredi, o non rintracciabile o altrimenti impedito.
  3. Il regolamento stabilisce le modalità attraverso le quali il richiedente presenta all'amministrazione comunale domanda di subentro e utilizzo su immobili privi di proprietari rintracciabili. Il regolamento prevede altresì che l'intervento sostitutivo scatta solo dopo che non hanno avuto esito positivo due tentativi posti in essere dal comune nei confronti dei proprietari o eredi qualora ci fossero.
*29.09. Ruffino.
*29.010. Vaccari, Marino, Curti.
*29.011. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Cooperative di comunità)

  1. Le cooperative di comunità sono riconosciute quale efficace strumento di innovazione sociale ed economico in particolare delle aree montane e delle aree interne, anche al fine di fare fronte a necessità di carattere occupazionale, di tutela dell'ambiente e del territorio.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il quadro normativo nazionale di riferimento.
**29.013. Faraone, Del Barba.
**29.016. Sarracino, Roggiani, Ferrari, Girelli, Vaccari, Simiani, Curti, Marino.
**29.017. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.

A.C. 2126-A – Articolo 30

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

  1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

A.C. 2126-A – Articolo 31

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 31.
(Sostegno finanziario locale)

  1. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte di loro competenza nelle aree territoriali oggetto della presente legge.

A.C. 2126-A – Articolo 32

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 32.
(Abrogazioni)

  1. Sono abrogati:

   a) gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 15, primo comma, 22, 31 e da 33 a 38 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

   b) gli articoli 1, 2 e da 15 a 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

   c) gli articoli 1, 2, 21, 24, comma 4, e 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

   d) i commi da 319 a 321 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

   e) l'articolo 57, comma 2-octies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

  2. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione dei comuni montani ai sensi dell'articolo 2, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni, anche regionali, relative alla classificazione dei comuni montani, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le misure di sostegno, anche finanziario, ad essa correlate.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 32.
(Abrogazioni)

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*32.3. Ruffino.
*32.4. Girelli, Roggiani, Vaccari, Sarracino, Simiani, Curti, Marino, Ferrari.

A.C. 2126-A – Articolo 33

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 33.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, 8, 10 e 15, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 7, 18, 24, 25, 26 e 28, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2025, a 123,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 119,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 108 milioni di euro per l'anno 2028, a 110,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 104,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 101,3 milioni di euro per l'anno 2031, a 101,6 milioni di euro per l'anno 2032, a 101,1 milioni di euro per l'anno 2033 e a 101 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 112 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

   a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2028, ai fini della compensazione in termini di fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6, comma 8;

   b) quanto a 105 milioni di euro per l'anno 2025, a 123,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 119,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 108 milioni di euro per l'anno 2028, a 110,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 104,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 101,3 milioni di euro per l'anno 2031, a 101,6 milioni di euro per l'anno 2032, a 101,1 milioni di euro per l'anno 2033 e a 101 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

  2. Ad esclusione di quanto previsto dal comma 1, dalle restanti disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
  3. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal comma 1 sono soggette ad un monitoraggio effettuato congiuntamente dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al primo periodo, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dalla presente legge, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quindici giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione tecnica, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure.
  4. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono adottate le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 6, commi 2, 3 e 4, 7, commi 5, 6 e 7, 18, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, e 26, comma 1, conseguenti alla verifica della congruità dei limiti di spesa stabiliti nelle suddette disposizioni.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 33.
(Disposizioni finanziarie)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 34.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
33.0200. La Commissione.

(Approvato)

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Scuole di montagna)

  1. Sono definite scuole di montagna quelle con almeno una sede collocata in uno di comuni montani classificati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e delle norme attuative regionali.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono introdotte forme di incentivazione, anche in termini di punteggio di servizio, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, a favore dei docenti a tempo determinato in servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado.
  3. Il servizio valutabile ai fini dell'incentivazione di cui al comma 2 è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in un comune classificato montano ai sensi dell'articolo 2.
  4. Ferme restando le condizioni di cui ai commi 2 e 3, per l'incentivazione di cui al medesimo comma 2 si prescinde dal fatto di aver prestato servizio in una pluriclasse, dal numero degli insegnanti che prestano servizio nella scuola di montagna e dal requisito della residenza in sede.
  5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento nel comune ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dal 2025, a coloro che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni grado e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.
  6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 spetta anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.
  7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 è riconosciuto nel limite di 10 milioni di euro annui e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui ai commi 5 e 6 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 7.
7.1. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Sopprimere il comma 2.
*7.2. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
*7.3. Faraone, Gadda, Del Barba.

ART. 10.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
10.9. Zaratti, Grimaldi.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
*12.1. Faraone, Gadda, Del Barba.
*12.3. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Salvaguardia dei pascoli montani)

  1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio, nonché lo sviluppo delle produzioni agroalimentari di qualità, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della cultura, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone linee guida per le regioni finalizzate all'individuazione, al recupero, all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e dai relativi decreti attuativi. La disposizione di cui al primo periodo si applica in relazione ai piccoli comuni di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.
  2. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei pascoli gravati da usi civici oggetto di concessione o affitto a privati, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione di tali pascoli costituisce causa di estinzione del rapporto.
12.4. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , comunque garantendo ai comuni le necessarie entrate economiche utili al mantenimento ed alla manutenzione del territorio montano interessato dai pascoli.
12.9. Grimaldi, Zaratti.

ART. 13.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea) il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003. Con il medesimo decreto sono previste adeguate forme di remunerazione a favore dei comuni montani per la produzione dei servizi ecosistemici e ambientali.
13.4. Faraone, Del Barba.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: provvedono e vigilano aggiungere le seguenti: , attraverso appositi programmi di pianificazione territoriale integrata, attività di monitoraggio ambientale e faunistico, nonché misure per favorire la collaborazione tra enti locali e istituti di ricerca, associazioni ambientaliste e altre parti interessate,.
13.15. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

ART. 16.

  Sopprimerlo.
16.1. Bonelli, Grimaldi.

ART. 17.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Remunerazione dei servizi ecosistemici-ambientali)

  1. L'Autorità d'ambito territoriale per la gestione del servizio idrico integrato destina una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Unioni dei comuni montani, o alle Comunità montane ove esistenti, sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio.
17.07. Ruffino.

ART. 18.

  Al comma 3, sopprimere le parole: Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il.
18.6. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: a gestori di rifugi, coltivatori diretti, aggiungere le seguenti: guide ambientali escursionistiche,.
18.10. Bonelli, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sostegno all'agricoltura di montagna)

  1. Nel quadro delle politiche a sostegno delle zone montane definite dalla presente legge, le regioni e le province autonome dispongono sostegni specifici all'agricoltura di montagna con l'obiettivo di compensare gli svantaggi naturali montani. Tali misure comprendono aiuti diretti, da un lato, alle imprese agricole e ai coltivatori diretti, anche a titolo non esclusivo, presenti nei territori montani e proporzionati agli svantaggi obiettivi e permanenti del comune montano, dall'altro, al sostegno pubblico alla costruzione e alla installazione di infrastrutture necessarie alle attività agricole, agro-silvo-pastorali e lattiero-casearie.
  2. I sostegni specifici all'agricoltura di montagna sono realizzati nel quadro di un approccio territoriale che garantisca lo sviluppo economico e riconosca le diverse forme di organizzazione collettiva agricola e silvo-pastorale, con l'obiettivo di mantenere la popolazione attiva su tali territori.
  3. Nel quadro della politica nazionale a sostegno delle zone montane, e in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le regioni e le province autonome attuano misure specifiche in favore del patrimonio boschivo e forestale montano, con l'obiettivo di favorire l'accesso ai domini forestali, di incoraggiare la loro coltivazione sostenibile, di favorire il rimboschimento e di operare per lo stoccaggio dell'anidride carbonica e i relativi processi di certificazione.
18.01. Zaratti, Grimaldi, Borrelli.

ART. 23.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e la valorizzazione.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. La SMI, in armonia con le potestà legislative regionali, prevede specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell'esercizio delle professioni della montagna.
23.1. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Al comma 2, dopo le parole: gestore di rifugio aggiungere le seguenti: e di guida ambientale escursionistica.
23.3. Bonelli, Grimaldi.

ART. 24.

  Sostituirlo, con il seguente:

Art. 24.
(Misure fiscali di favore per le imprese montane «giovani»)

  1. Alle piccole imprese e alle microimprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (UE), del 6 maggio 2003, in cui il titolare, o almeno uno degli esercenti, non abbia compiuto 36 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni montani di cui all'articolo 2, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 80.000 euro, e l'imposta calcolata sul medesimo reddito applicando l'aliquota del 15 per cento.
  2. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717 del 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.
  4. La misura di cui al comma 1 è riconosciuta nel limite di 20 milioni di euro annui. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
24.1. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Concessione di incentivi economici a favore delle imprese)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il «Fondo per le piccole e medie imprese nei comuni montani», con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per promuovere una nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni ai fini della copertura delle spese di avviamento.
  3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2, comprese quelle relative:

   a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1;

   b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività delle imprese destinatarie dei benefici;

   c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;

   d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

   e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 1, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.
24.06. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

ART. 25.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,.
*25.4. Grimaldi, Zaratti.
*25.6. Faraone, Del Barba.

ART. 29.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a definire:

   a) criteri e modalità per l'individuazione, l'approvazione e l'attuazione degli interventi di gestione necessari al ripristino ed al miglioramento delle condizioni dei boschi e delle loro funzioni protettive, ambientali ed economiche, anche nell'ambito e in attuazione degli strumenti di pianificazione forestale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

   b) gli accordi con i proprietari dei terreni interessati e all'individuazione degli strumenti più idonei per la realizzazione degli interventi di gestione forestale da attuare, nonché alla definizione delle eventuali procedure per la sostituzione diretta o l'affidamento della gestione di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche;

   c) criteri e modalità per il calcolo e il riconoscimento degli eventuali frutti, al netto dei costi sostenuti, derivati dalla realizzazione degli interventi di gestione forestale previsti per i terreni la cui proprietà non sia individuabile o reperibile e godibile come previsto dall'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
*29.3. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
*29.7. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Misure per il contrasto dell'abbandono dei terreni montani)

  1. I comuni montani adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono dei terreni montani ai sensi del presente articolo, al fine di prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico delle aree montane e di assicurare le operazioni di pulizia del sottobosco, di bonifica dei terreni agricoli e forestali e di regimazione delle acque.
  2. Gli enti di cui al comma 1 danno attuazione, mediante adozione di specifico regolamento da parte del consiglio comunale, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, ai fini dell'utilizzo del terreno per esclusiva attività agricola, silvopastorale, o forestale.
  3. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce le modalità attraverso le quali il richiedente, sia esso imprenditore singolo o in forma associata, associazione, ente senza scopo di lucro o consorzio forestale, presenta all'amministrazione una segnalazione riguardante la presenza di terreni montani incolti e privi di proprietari rintracciabili. La documentazione è corredata da visure catastali puntuali degli appezzamenti in questione, delle perizie asseverate che attestano lo stato di terreno incolto da parte di testimoni e da una relazione che attesta le ricerche effettuate per l'individuazione dei proprietari e gli eventuali eredi.
  4. Il richiedente di cui al comma 3 evidenzia al comune interessato l'intenzione di avvalersi degli articoli 2028 e successivi, assumendosi la cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, e di impegnarsi al versamento di un canone ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203, e di un deposito cauzionale il cui importo è stabilito nel regolamento di cui al comma 2.
  5. L'amministrazione comunale, nel prendere atto della volontà espressa dal richiedente, si impegna a darne pubblicità mediante comunicazione al consiglio comunale, affissione all'albo pretorio di tutti i riferimenti utili ad assolvere la propria volontà, pubblicando altresì nel sito internet comunale i suddetti riferimenti.
  6. Il regolamento di cui al comma 2 definisce inoltre l'entità del canone di affitto annuale, l'entità del deposito cauzionale derivante da contratto regolarmente registrato tra il richiedente e il comune e il periodo entro il quale tali somme potranno essere svincolate, nonché la destinazione delle somme e il loro utilizzo sotto forma di servizi che il richiedente si impegna a prestare alla comunità e che rientrano nelle competenze e nelle possibilità del richiedente stesso. Il regolamento assicura modalità specifiche affinché vengano assicurate le verifiche dei requisiti posti dal codice civile in ordine alla assenza di divieto da parte del proprietario assente interessato e che non vi sia una condotta contraria all'ordine pubblico.
  7. Sono fatti salvi i diritti dei legittimi proprietari qualora si provi l'esistenza.
  8. I comuni possono delegare le funzioni di cui al presente articolo all'unione dei comuni montani delle quali fanno parte. Qualora i comuni siano compresi, in tutto o in parte, all'interno di aree protette, possono attribuire mediante convenzione tali funzioni agli enti di gestione di tali aree.
29.02. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Provvedimenti urgenti per il contrasto all'abbandono degli immobili nei comuni montani)

  1. I comuni di cui all'articolo 2 adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono di immobili inutilizzati e in stato di degrado, anche al fine di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli.
  2. Gli enti di cui al comma 1 danno attuazione mediante adozione di specifico regolamento, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta, di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto o deceduto senza lasciare eredi, o non rintracciabile o altrimenti impedito.
  3. Il regolamento stabilisce le modalità attraverso le quali il richiedente presenta all'amministrazione comunale domanda di subentro e utilizzo su immobili privi di proprietari rintracciabili. Il regolamento prevede altresì che l'intervento sostitutivo scatta solo dopo che non hanno avuto esito positivo due tentativi posti in essere dal comune nei confronti dei proprietari o eredi qualora ci fossero.
29.08. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Cooperative di comunità)

  1. Le cooperative di comunità sono riconosciute quale efficace strumento di innovazione sociale ed economico in particolare delle aree montane e delle aree interne, anche al fine di fare fronte a necessità di carattere occupazionale, di tutela dell'ambiente e del territorio.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il quadro normativo nazionale di riferimento.
*29.014. Ruffino.
*29.018. Zaratti, Grimaldi.

ART. 32.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*32.1. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
*32.5. Faraone, Gadda, Del Barba.

A.C. 2126-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    le montagne hanno nel nostro Paese un valore simbolico importante. Vi si radicò la Resistenza durante la Seconda guerra mondiale e da lì nacquero i primi movimenti di liberazione, per tanti sono ancora memoria collettiva indelebile;

    ancora oggi vivere in montagna è una scelta di vita che per tanti si trasforma in sacrificio, però nessuno vuole abbandonare la montagna per scelta, ma troppo spesso le persone sono costrette a farlo per necessità perché mancano, o sono carenti, i servizi di prima necessità. Così assistiamo inermi alla crisi climatica che sta colpendo duramente le zone montane, che rappresentano ecosistemi fragili ma fondamentali per la biodiversità, la regolazione idrica e la cultura dei territori;

    di fronte a questa emergenza è fondamentale pensare a strategie integrate che tutelino l'ambiente montano e, allo stesso tempo, ne promuovano lo sviluppo sostenibile, sociale ed economico capace di fermare lo spopolamento in corso che in molti definiscono: l'inverno demografico;

    nel tempo la montagna ha conquistato notorietà e rispetto anche per la natura che conserva, che nella gran parte coincide con parchi e riserve naturali, ed è divenuta un attrattore di flussi turistici. Ma la montagna deve liberarsi dall'idea, vecchia e devastante, di continuare a spendere risorse per infrastrutture e impianti scioviari fallimentari perché i cambiamenti climatici e la riduzione delle precipitazioni nevose renderanno sempre più difficile far coincidere la neve sulle piste e le vacanze degli italiani;

    deve affrancarsi dal modello turistico in voga, che considera la presenza degli impianti di risalita come l'unica possibilità turistica per questi territori, con il rischio che passi l'idea che senza neve sulle montagne il turismo montano muore;

    l'articolo 15 prevede la possibilità di destinare una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane a interventi di carattere straordinario, da attuare da parte delle regioni, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge n. 39 del 2023, per la prevenzione e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e per far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane. Il comma 1 specifica che gli interventi di carattere straordinario previsti dall'articolo 15 sono finalizzati a prevenire e mitigare gli effetti del cambiamento climatico e far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane attraverso una serie di interventi da attuare da parte delle regioni;

    l'articolo 22 individua le finalità del Capo V, stabilendo, al comma 1, che le disposizioni in esso contenute hanno il fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, specifiche iniziative, anche normative, affinché non vengano realizzati nuovi impianti sciistici che, in assenza di neve naturale, necessitano solo di neve artificiale, con grande dispendio di acqua e con effetti negativi sui cambiamenti climatici in corso.
9/2126-A/1. Dori, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    le montagne hanno nel nostro Paese un valore simbolico importante. Vi si radicò la Resistenza durante la Seconda guerra mondiale e da lì nacquero i primi movimenti di liberazione, per tanti sono ancora memoria collettiva indelebile;

    l'articolo 15 prevede la possibilità di destinare una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane a interventi di carattere straordinario, da attuare da parte delle regioni, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge n. 39 del 2023, per la prevenzione e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e per far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane. Il comma 1 specifica che gli interventi di carattere straordinario previsti dall'articolo 15 sono finalizzati a prevenire e mitigare gli effetti del cambiamento climatico e far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane attraverso una serie di interventi da attuare da parte delle regioni. È prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che ripartisce le risorse del Fondo di cui all'articolo 4 che possono essere destinate a interventi di carattere straordinario nelle attività di monitoraggio dei ghiacciai e dei bacini idrici;

    stando ai modelli matematici di studio, se non si faranno passi avanti nel contrasto alla crisi climatica entro fine secolo avremo perso, il 94 per cento della superficie dei ghiacciai italiani, che si ridurrà dagli attuali 379,1 km quadrati ad appena 22,8 km quadrati, cioè un ottavo della superficie di Milano: questo resterà dei ghiacciai italiani. Di fatto una macchia grande come il solo municipio 9 del capoluogo lombardo che va da Niguarda a Garibaldi. Un'area che si gira a piedi in meno di mezza giornata. E non sarà neppure ben distribuita: secondo le stime a quel punto saranno rimasti solo 75 ghiacciai, ovviamente di dimensioni molto ridotte, e nessuno in Veneto e Friuli-Venezia Giulia;

    lo dimostrano i dati elaborati dal docente Daniel Farinotti, Professore di Glaciologia del Politecnico di Zurigo (Laboratory of Hydraulics, Hydrology and Glaciology, ETH Zürich) e parte dell'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL di Sion (Svizzera), che ha lavorato con il supporto del ricercatore Lander Van Tricht e di Davide Fugazza (Università degli Studi di Milano);

    i risultati di questo studio, «Ghiacciai italiani addio», derivano da modelli messi a punto per prevedere l'evoluzione dei ghiacciai dal 2000 al 2100. Per ogni ghiacciaio o corpo glaciale preso in considerazione, i ricercatori hanno stimato superficie e volume (compreso l'equivalente in acqua) per ogni anno dal 2000 fino al 2100, ricostruendo l'andamento negli anni passati e calcolando come dei mutamenti del clima più o meno intensi potrebbero influire sul destino dei nostri ghiacciai. Gli scenari presi in considerazione sono due: a) un futuro in cui il riscaldamento globale si aggrava a causa della crescente dipendenza dai combustibili fossili; b) un futuro in cui vengono rispettati gli Accordi di Parigi e dunque il rialzo delle temperature viene mantenuto al di sotto dei 1,5 °C;

    in uno scenario negativo, ovvero in cui le emissioni globali legate ai combustibili fossili dovessero peggiorare il cambiamento climatico, le prospettive sono drammatiche: nel 2050 dovremo dire addio al 48,5 per cento della superficie attualmente coperta dai ghiacci sulle Alpi italiane e nel 2100 perderemo il 94 per cento della superficie ghiacciata;

    sulle Alpi, moltissimi ghiacciai spariranno completamente e anche i più imponenti perderanno terreno. I dati dicono che, ad esempio, nel 2050 i ghiacciai dell'Adamello e del Forni in Lombardia avranno perso ciascuno all'incirca il 40 per cento della loro superficie. Nel 2100 saranno vicini all'estinzione, con una superficie inferiore a 1 km2. In Friuli-Venezia Giulia, dove già oggi i ghiacciai non esistono quasi più, nel 2050 saranno del tutto scomparsi. Il Veneto li perderà tra il 2075 e il 2100,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni iniziativa di competenza affinché si chiarisca che le attività di gestione e manutenzione, previste all'articolo 15 possono avvenire solo a fronte di una fase di monitoraggio e studio dei ghiacciai e dei bacini idrici;

   a creare un sistema di monitoraggio del rischio criosferico, favorendo la condivisione di esperienze maturate a livello locale, regionale e degli enti di ricerca, promuovendo la riduzione degli impatti sulla criosfera, sull'uso del suolo e delle risorse idriche;

   istituire una rete multidisciplinare di competenze da condividere, con l'obiettivo di costituire una Governance Europea dei Ghiacciai (EGG);

   valorizzare gli strumenti e le politiche internazionali per la mitigazione e l'adattamento alla crisi climatica nelle aree glaciali europee;

   collaborare con università, centri di ricerca e scuole per sensibilizzare e accrescere la consapevolezza di cittadini e istituzioni, sviluppando percorsi formativi finalizzati a creare nuove professionalità nel campo della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici.
9/2126-A/2. Bonelli, Grimaldi, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    le montagne hanno nel nostro Paese un valore simbolico importante. Vi si radicò la Resistenza durante la Seconda guerra mondiale e da lì nacquero i primi movimenti di liberazione, per tanti sono ancora memoria collettiva indelebile;

    c'è bisogno di aiuti e investimenti per il mantenimento del paesaggio e degli alpeggi tradizionali, il ripristino dei pascoli abbandonati e dei prati stabili per favorire l'allevamento brado e la transumanza, per favorire la gestione forestale sostenibile delle risorse e delle filiere boschive;

    è necessario promuovere un turismo sostenibile a basso impatto ambientale che valorizzi i prodotti e le tradizioni locali. Bisogna tutelare e ripristinare gli ecosistemi perché la crisi climatica aumenta il rischio di frane, alluvioni e incendi e pertanto occorrono progetti di riforestazione e gestione sostenibile delle foreste, ripristino dei prati alpini e dei pascoli naturali, interventi per conservare la biodiversità, con incentivi per pratiche agroecologiche incentivando le comunità energetiche locali per l'autosufficienza, sostegno ai giovani agricoltori e alle filiere locali, valorizzando i prodotti tipici;

    per promuovere davvero le zone montane, bisogna renderle vivibili migliorando l'accesso alla sanità, alla scuola e alla rete internet e promuovere il lavoro a distanza e le attività digitali;

    l'articolo 6 introduce due forme di riconoscimento del servizio prestato dagli esercenti professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani destinatari delle misure di sostegno previste dal provvedimento: l'attribuzione di un punteggio doppio nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), per ciascun anno di attività presso le predette strutture; la previsione di una valorizzazione nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di settore per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti del SSN;

    il comma 2 concede – a decorrere dal 2025 – un credito d'imposta, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di 2.500 euro, a favore di coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di montagna o vi effettuano il servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalità sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio sanitario nazionale e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio,

impegna il Governo

a migliorare i servizi erogati alle persone che abitano in montagna richiamando i livelli minimi essenziali di prestazione del servizio di assistenza sanitaria e di politiche sociali affinché sia garantita la sicurezza dell'assistenza sanitaria e sociale e la dotazione di servizi e strutture obbligatorie per tutte le zone montane con un'ambulanza medica per ogni comune, un presidio ospedaliero e di pronto soccorso per ogni comunità, un servizio di elisoccorso e un sistema integrato dei servizi socio-sanitari per ogni valle.
9/2126-A/3. Zanella, Grimaldi.


   La Camera,

   premesso che:

    le montagne hanno nel nostro Paese un valore simbolico importante. Vi si radicò la Resistenza durante la Seconda guerra mondiale e da lì nacquero i primi movimenti di liberazione, per tanti sono ancora memoria collettiva indelebile;

    partire dalla consapevolezza delle crisi a cui sono sottoposti gli ecosistemi montani (climatica, ambientale e demografica) potrebbe aiutare a superare le incertezze ed orientare le scelte, anche legislative, necessarie a contrastare il degrado delle terre alte;

    sappiamo che per affrontare le crisi sono indispensabili efficaci politiche pubbliche di riequilibrio territoriale e non spot periodici di attenzione generati da allarmi o tragedie: la montagna dovrà essere sempre più considerata come una risorsa strategica del Paese, perché è ricca di materie prime rinnovabili che generano servizi ecosistemici (acqua, foreste, energia, biodiversità, eccetera) da portare a valore;

    la montagna è stata troppe volte mal assistita, e molto spesso le risorse disponibili non sono servite a invertire la curva dello spopolamento e dell'abbandono dei paesi e delle malghe;

    hanno spesso creato illusioni di sviluppo basato sulle infrastrutture turistiche che, nel giro di pochi decenni, sono diventate cattedrali nel deserto. Nonostante tanti punti di forza, alla montagna non viene ancora riconosciuta l'importante funzione di presidio territoriale che svolge (interessa il 60 per cento del territorio nazionale e circa 4 mila comuni);

    molto probabilmente per la sua marginalità economica ed elettorale (la popolazione residente non supera i 13 milioni di abitati). Servono strategie condivise ma in maniera orizzontale, e non ricette trasferite da verticalizzazioni elaborate alla scrivania che poi non trovano interpreti adeguati nei territori perché, nel frattempo che si decide e si finanziano i progetti, le persone e le loro competenze sono andate via;

    nei piccoli comuni montani bisogna favorire il «neo popolamento» di persone che decidono di trasferirsi in luoghi più salubri e vivibili, e di nuovi italiani che vogliono investire e scommettere nell'accoglienza delle piccole comunità locali, dove c'è bisogno di lavoratori, di assistenti alla persona e di bambini che rianimano luoghi troppo silenziosi;

    all'articolo 3 – strategia per la montagna italiana – è indefinito un vero programma che tenga conto alla Strategia dei cambiamenti climatici e delle conseguenze sul patrimonio di biodiversità dei territori alpini, degli Appennini e delle politiche di sistema per le aree naturali protette di cui alla legge n. 394 del 1991;

    l'articolo 4 prevede un fondo per lo sviluppo delle montagne italiane molto limitato e settoriale,

impegna il Governo:

   a un riconoscimento unitario allo spazio appenninico in tema di strategia e programmazione nazionale, anche al fine di promuovere gli Appennini tra le reti europee di cooperazione territoriale della montagna così da superare il vulnus «dell'altra montagna italiana», ancora oggi priva di un indirizzo unitario nazionale e senza un riconoscimento europeo;

   a dotare il Fondo (FOSMIT) di una significativa e adeguata capacità di spesa commisurata alle ambizioni che si pone la norma in questione e in grado di realizzare effettivamente la Strategia per la montagna italiana, identificando precise risorse per politiche perequative dei diversi contesti alpini e appenninici.
9/2126-A/4. Borrelli, Grimaldi, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    le montagne hanno nel nostro Paese un valore simbolico importante. Vi si radicò la Resistenza durante la Seconda guerra mondiale e da lì nacquero i primi movimenti di liberazione, per tanti sono ancora memoria collettiva indelebile;

    tutto possibile se puntiamo sull'integrazione e forniamo servizi essenziali alle comunità (sanità, educazione, qualità ambientale e trasporti) oltre a favorire il lavoro e la produzione di beni e prodotti di qualità attraverso misure di sostegno per le imprese locali: spesso microimprese che non hanno il tempo per gestire la burocrazia cervellotica dei bandi e dei grandi progetti;

    le zone montane possono diventare laboratori di resilienza climatica, ma serve un impegno concreto da parte delle istituzioni, della società civile e dei cittadini;

    ad avviso dei firmatari del presente atto, è certamente deludente il fatto che si affronti in questo modo un tema molto serio per il nostro Paese, quale quello dei comuni montani e delle difficoltà che vivono, con risorse e servizi davvero limitatissime;

    l'ultima legge sulle montagne, la legge n. 97, risale al 1994 (trent'anni fa); un tempo biblico, se ci aggiungiamo che questa legge da allora è stata in gran parte inattuata. Oggi essa appare decisamente inadeguata e carente rispetto alla rilevanza strategica attribuita anche dalle politiche di sviluppo dell'Unione europea alle aree interne, rurali e montane. Eppure, parliamo di 3.524 comuni montani, cui si aggiungono altri 652 parzialmente montani. In termini di estensione, questi rappresentano oltre la metà di tutto il territorio nazionale;

    il provvedimento in esame è pieno di buone intenzioni e di buoni propositi; peccato però che a remare contro sia proprio il Governo, quando si tratta di definire le risorse economiche da mettere in campo;

    quello che manca in questo provvedimento è la visione sul futuro economico da dare alle aree montane. La grande assente in questo provvedimento è una strategia credibile per il futuro di queste aree, perché quando parliamo di zone montane e del loro sviluppo, non stiamo parlando per noi, ma alle nuove generazioni e, quando si parla alle nuove generazioni, dobbiamo prestare molta attenzione a non vendere illusioni;

    i criteri per la definizione di comune montano, di cui all'articolo 1, sono troppo restrittivi, oppure errati e lasceranno fuori centinaia di comuni che invece sarebbero meritevoli di tutela;

    l'articolo 2, delega il Governo al riordino delle agevolazioni a favore dei comuni montani tenendo conto quasi esclusivamente dei parametri altimetri e di pendenza;

    l'articolo 7 per le scuole di montagna dispone incentivi per il personale scolastico, ma dimentica del tutto quanto previsto dalla legge n. 158 del 2017 sui piccoli comuni,

impegna il Governo:

   a considerare anche i fattori ambientali tra quelli richiamati all'articolo 1, tenendo conto dei comuni che fanno parte di aree naturali protette e/o siti della rete natura 2000, dei servizi ecosistemici prodotti dal capitale naturale del contesto montano di riferimento (biodiversità, acqua) delle minacce e le fragilità del territorio montano (es. rischio idrogeologico e sismico) e dei rischi naturali (es. incendi, impatto della crisi climatica) a cui sono esposti i comuni montani;

   a sostenere di più gli investimenti nelle strutture scolastiche e nella loro sostenibilità e qualità (es. asili nido, biblioteche di comunità, scuole di musica, di arte e lingue), nella diversificazione dell'offerta formativa (es. scuole del legno, dell'agricoltura di montagna e del turismo) e nel trasporto scolastico pubblico per rendere questi territori attrattivi per l'insediamento di persone e contrastare la crisi demografica e favorire nuove attività per contrastare la marginalità economica e sociale dei territori di montagna.
9/2126-A/5. Zaratti, Grimaldi, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 «Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» ha previsto anche una riorganizzazione delle sedi territoriali ed i conseguenti accorpamenti;

    tale riorganizzazione, pur perseguendo obiettivi di efficienza e razionalizzazione, ha in alcuni casi portato alla soppressione o al significativo ridimensionamento della presenza fisica delle CCIAA in territori montani e marginali;

    le imprese operanti in queste aree spesso presentano specificità e maggiori difficoltà legate alla logistica, all'accesso ai servizi, alla carenza di infrastrutture e alla necessità di valorizzare le risorse locali;

    la presenza di una Camera di Commercio sul territorio rappresenta infatti un importante punto di riferimento per le imprese, fornendo servizi essenziali di supporto, informazione, assistenza, promozione e sviluppo, contribuendo in modo significativo al tessuto economico e sociale locale;

    l'allontanamento o la riduzione dei servizi camerali può comportare conseguentemente un indebolimento del sostegno alle imprese di montagna e delle aree marginali, con potenziali ripercussioni negative sulla loro competitività e sulla capacità di attrarre investimenti;

    nel corso degli anni le associazioni di categoria ed i rappresentanti degli enti locali hanno espresso preoccupazione per la mancanza di un presidio camerale adeguato in queste zone e hanno sollecitato un ripensamento delle politiche di riorganizzazione;

    va inoltre segnalato come le Camere di Commercio si autofinanziano con i versamenti delle imprese iscritte e quindi l'istituzione di nuove sedi non comporterebbe ulteriori finanziamenti da parte dello Stato;

    nel provvedimento in esame sono presenti «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane»,

impegna il Governo

ad intraprendere iniziative utili finalizzate ad istituire nuove Camere di Commercio in deroga alle disposizioni vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con particolare riferimento alle zone marginali e montane del paese.
9/2126-A/6. Marino, Carè, Iacono, Porta, Provenzano.


   La Camera,

   premesso che:

    la coltivazione della castagna, oltre ad essere un fattore di sostentamento economico per molte comunità, costituisce un presidio decisivo anche dal punto di vista paesaggistico e del contrasto a fenomeni quali quelli legati al dissesto idrogeologico. Nei 10,5 milioni di ettari occupati da boschi, la frazione investita a castagno rappresenta il 7,53 per cento di quella forestale, per un totale di circa 780.000 ha. Un patrimonio forestale, in gran parte di origine antropica, la cui ubicazione si concentra in diverse regioni;

    molti terreni silenti possono essere ricondotti a castagneti abbandonati, suscettibili di essere trasformati in boschi ad uso forestale o recuperati come castagneti da frutto. Per questi castagneti abbandonati e frammentati non vanno previste solo azioni di accorpamento fondiario ma anche forme di gestione associata che non modificano le piccole proprietà ma consentono di fare insieme gli interventi necessari per il recupero forestale e la commercializzazione dei prodotti e per invertire la tendenza allo spopolamento delle aree interne;

    il rilancio dell'economia montana dovrà basarsi prevalentemente sulla valorizzazione del patrimonio forestale riservando risorse non solo al sostegno di questa attività ma anche alla formazione di professionalità, che ora scarseggiano o mancano completamente, indicate dai consorzi agroforestali e dalle associazioni di produttori presenti in montagna,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte ad istituire nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo destinato a promuovere e favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti dei territori montani di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale abbandonati ed esposti al rischio di dissesto idrogeologico.
9/2126-A/7. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'agricoltura eroica è uno strumento prezioso nella prospettiva della tutela e della diffusione di tradizioni antiche e localmente radicate; nel recupero di versanti abbandonati ed esposti a elevato rischio di dissesto idrogeologico, tema drammaticamente attuale nel nostro Paese; nel mantenimento di saperi tradizionali; nella salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente anche attraverso la coltivazione di ecotipi locali o specie autoctone;

    gli agricoltori eroici producono in zone impervie, spesso su terreni con forti pendenze, su gradoni, terrazzamenti o fasce e con una quasi totale assenza di meccanizzazione, non solo per scelta, ma anche perché trattori e grandi macchine agricole in genere non riescono ad arrivare su questi terreni. In ciò risiede il tratto eroico di questi agricoltori, i quali riescono a mantenere vive produzioni agroalimentari soggette al rischio di estinzione e a condurre attività di olivicoltura, viticoltura, coltivazione degli agrumi e altre pratiche di agricoltura su terreni impervi;

    vanno previste pertanto politiche agricole differenziate, per mettere le aziende agricole eroiche in grado di ammodernare la strumentazione agricola e di generare occupazione e valore aggiunto sul piano economico-sociale, culturale, dell'ambiente e della salute,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad istituire nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo destinato a promuovere e favorire interventi volti a contrastare l'abbandono e il declino economico di aree montane e collinari rurali, delle zone di costiera impervie di grande pregio paesaggistico e ambientale e a promuovere e favorire interventi di recupero e di salvaguardia dell'agricoltura eroica.
9/2126-A/8. Ghio, Vaccari.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, prefiggendosi, fra il resto, la tutela del turismo e delle attività economiche di altura e la coesione delle comunità locali con la prevenzione dallo spopolamento;

    nel territorio regionale del Trentino-Alto Adige, con i progetti di ripopolamento della fauna selvatica ed in particolare dei grandi predatori, come il Life Ursus, avviato fra il 1999 e il 2002 in collaborazione tra la Provincia autonoma di Trento e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, si è assistito a una crescente incidenza di danni causati da esemplari di queste specie che rappresentano oggi, in particolare in Trentino, per le forte incidenza di orsi nel settore orientale, una minaccia per la stessa sicurezza dei frequentatori della montagna e in tutta la regione, dove forte è l'incidenza anche di lupi, la sopravvivenza di forme di pastorizia e allevamento tradizionale, connesse alla gestione e conservazione dei pascoli montani e degli alpeggi;

    in Trentino si sono manifestati episodi di aggressione all'uomo da parte di orsi, il più grave dei quali ha cagionato la morte del giovane Andrea Papi;

    al pari di quanto già previsto per i corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano, in sede di esame alla Camera, la V Commissione Bilancio ha approvato un emendamento volto ad autorizzare per la medesima regione e le medesime province autonome la dotazione, se necessario, di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di capsaicina per i corpi di polizia locali e, previa intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le rispettive strutture operative territoriali di protezione civile;

    più volte sono state sollecitate le istituzioni sul tema della difesa delle persone dalla presenza e dagli attacchi di animali selvatici;

    considerando il fatto che gli strumenti di autodifesa, cosiddetti «spray anti orso», non hanno alcuna funzione offensiva verso gli animali ma sono finalizzati esclusivamente a dissuadere dall'attacco l'esemplare che manifesti aggressività e sono già largamente impiegati nei più grandi parchi naturali del mondo dove insistano grandi predatori e nei quali il porto dei medesimi, sotto stringente regolamentazione, costituisce spesso un obbligo per i frequentatori,

impegna il Governo

alla luce dei recenti fatti di cronaca, dei sempre più numerosi avvicinamenti di animali selvatici a centri abitati e delle recenti aggressioni ai danni di abitanti e frequentatori della montagna, a valutare l'opportunità di elaborare uno studio interdisciplinare per la valutazione delle modalità potenziali di estensione di porto e uso, ristretto alle proprie finalità, di strumenti di autodifesa –«spray anti orso» –, disciplinato sulla base delle norme di tutela della pubblica sicurezza ed esclusivamente in specifici ambiti territoriali ben definiti.
9/2126-A/9. Urzì.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 24 del provvedimento in esame introduce «misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani»;

    attualmente le aree montane costituiscono il 35,2 per cento del territorio nazionale e comprendono 3.471 comuni classificati come totalmente o parzialmente montani. Nonostante la loro estensione e rilevanza strategica, questi territori registrano una significativa perdita di popolazione: 386.055 residenti in meno in dieci anni (-5,1 per cento), pari al 30 per cento del calo demografico nazionale, a fronte del solo 12,1 per cento della popolazione complessiva ivi residente;

    il tasso di mortalità delle imprese montane supera in maniera significativa quello delle aree non montane, a causa di maggiori costi logistici, carenze infrastrutturali e servizi essenziali inadeguati; in media, un imprenditore di montagna sostiene un aggravio annuo di 2.168 euro per raggiungere le principali infrastrutture;

    l'attuale congiuntura economica internazionale, caratterizzata da significativi aumenti dei costi energetici, crescita dell'inflazione e tensioni geopolitiche, ha colpito con particolare intensità i sistemi produttivi montani. Occorre peraltro segnalare che le imprese montane registrano costi operativi superiori del 18 per cento rispetto a quelle urbane, con punte del +25 per cento per energia e trasporti. A tutto ciò, infine, si aggiunge la crescente difficoltà di reperimento della manodopera (50,4 per cento nel 2023);

    recenti crisi industriali hanno interessato con particolare severità distretti produttivi insediati in aree montane, come dimostrano le vicende della Beko e del Gruppo Fedrigoni nelle Marche, dove già gli eventi sismici del 2016 hanno messo a dura prova la tenuta del tessuto economico e sociale;

    tutti i settori e i comparti operativi sono oggi esposti al rischio di desertificazione imprenditoriale, aggravato dalla perdita di forza lavoro giovane e attiva;

    secondo dati Confartigianato, le imprese in montagna hanno una minore accessibilità alle principali infrastrutture di trasporto rispetto al resto d'Italia: un imprenditore di montagna, con un profilo medio di mobilità, in un anno impiega il 62,7 per cento di tempo in più rispetto ad un imprenditore in area non montana per accedere ad autostrada, stazione ferroviaria, aeroporto e porto più prossimi. Per quanto riguarda le fragilità del territorio, oltre un quarto (26,4 per cento) delle imprese in comuni montani è a rischio frana, oltre quattro volte il 6,0 per cento rilevato nei comuni non montani, e il 5,1 per cento delle imprese in montagna è ad elevato rischio alluvione, mezzo punto superiore al 4,6 per cento dei comuni non montani. Nelle 13 province prevalentemente montane si concentrano 544 milioni di euro di investimenti fissi lordi dei comuni, il 14,1 per cento del totale Italia a fronte del 10,9 per cento del totale della spesa dei comuni italiani;

    mentre le politiche europee, come l'Agenda Territoriale 2030 e i fondi della programmazione 2021-2027, riconoscono il valore delle aree montane e promuovono un approccio place-based allo sviluppo locale, l'assenza di una visione sistemica e integrata rischia di produrre effetti marginali, in carenza di politiche attive del lavoro, investimenti infrastrutturali, servizi pubblici adeguati e misure fiscali strutturate,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti normativi che istituiscano un sistema organico di misure fiscali, contributive e finanziarie a favore delle imprese operanti nelle aree montane e dei distretti produttivi qui insediati.
9/2126-A/10. Curti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 11 del provvedimento in esame individua, tra le priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, la copertura dell'accesso alla rete internet in banda ultra-larga e il sostegno alla digitalizzazione della popolazione, attraverso il contrasto al divario digitale e culturale;

    nella sua formulazione originaria, il comma 1 del medesimo articolo stabiliva che i contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionale dovessero prevedere interventi infrastrutturali volti a garantire la continuità dei servizi di telefonia e connessione digitale nei comuni montani, con oneri a carico dei gestori delle infrastrutture digitali;

    tale previsione è stata successivamente soppressa nel corso dell'esame in Commissione, a seguito delle proteste dei gestori privati, che lamentavano l'eccessivo carico economico degli interventi, e sulla base della considerazione del Ministro competente secondo cui sarebbero soltanto una decina i comuni montani totalmente privi di copertura di rete;

    questa scelta rischia di ridurre l'efficacia dell'articolo 11, svuotandone in parte l'impianto operativo e rinunciando a un'azione concreta per garantire il diritto alla connessione digitale per le comunità montane, che troppo spesso si trovano in condizioni di isolamento tecnologico e infrastrutturale;

    la possibilità di ricorrere in futuro a tecnologie alternative, come quella satellitare, non può giustificare il venir meno a un impegno strutturale e finanziato per la digitalizzazione delle aree montane, che rappresenta una condizione essenziale per garantire parità di diritti, accesso ai servizi pubblici, alla sanità da remoto, all'istruzione e alle opportunità economiche,

impegna il Governo

ad individuare e stanziare le risorse necessarie per attuare concretamente gli obiettivi dell'articolo 11, garantendo il superamento del digital divide nelle zone montane, anche attraverso un piano di investimenti pubblici finalizzato alla realizzazione, manutenzione e gestione delle infrastrutture di telefonia mobile e connessione digitale, nel quadro della Strategia nazionale per la banda ultra-larga e degli obiettivi europei della Bussola Digitale 2030.
9/2126-A/11. Roggiani, Manes.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame appare in larga parte viziato da varie carenze e lacune, in particolare per quel che riguarda le risorse messe a disposizione per una effettiva valorizzazione delle zone montane;

    quanto sopra esposto vale, ad esempio, per la sanità pubblica e universalistica, che risente nelle aree montane ancor di più di quanto già non accada nel resto del Paese, della riduzione nel rapporto tra PIL e investimenti;

    al riguardo il Rapporto dell'Osservatorio Gimbe sulla «Spesa sanitaria privata in Italia 2023» commissionato dall'Osservatorio Nazionale Welfare & Salute (Onws), evidenzia che circa quattro milioni e mezzo di italiani rinunciano a cure essenziali ed esami diagnostici. Di questi, ben 2 milioni e mezzo per motivi economici, mentre il restante a causa delle lunghissime liste di attesa;

    le difficoltà logistiche presenti nelle zone montane non possono che peggiorare il quadro sopra esposto;

    al riguardo il disegno di legge in esame non prevede rideterminazioni del fabbisogno di medici e specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni montani, e non sono previste reali iniziative di promozione delle aggregazioni tra medici e pediatri nelle aree montane, e per la telemedicina, in modo da favorire l'assistenza sanitaria e la medicina territoriale anche nelle zone che oggi sono fortemente penalizzate;

    lo stesso vale per la valorizzazione e il sostegno del lavoro di équipe per le case di comunità, così come per quel che riguarda le farmacie rurali;

    si tratta di questioni che hanno grande rilevanza per il diritto universale alla salute previsto dall'articolo 32 della Costituzione, ma che si riflettono anche sulla tutela e la valorizzazione delle zone montane, che può avvenire solo se le persone che vivono in quei territori, spesso anziane, non vivano una situazione di abbandono nella quale spesso si trovano in zone disagevoli da raggiungere;

    è chiaro che un intervento inadeguato o insufficiente come quello previsto dal disegno di legge in esame non consente di affrontare efficacemente problematiche la cui risoluzione si rivela, tuttavia, prioritaria tanto al fine di garantire diritti di cittadinanza per chi vive nelle zone montane, quanto allo scopo di contrastare, in tal modo, il fenomeno dello spopolamento e che, la difficoltà ad accedere ad adeguate prestazioni sanitarie rappresenti una problematica estremamente diffusa e particolarmente sentita per chi risiede nelle aree montane,

impegna il Governo:

   a intraprendere tutte le iniziative necessarie per il sostegno alla telemedicina, strumento essenziale per consentire la cura costante delle persone residenti nelle zone montane e difficilmente raggiungibili in tempi rapidi dal personale sanitario;

   a sostenere anche tramite interventi legislativi il lavoro di équipe nelle case di comunità, in modo da garantire che le persone residenti nelle zone montane possano usufruire in loco dei servizi sanitari necessari;

   a procedere ad una maggiore valorizzazione delle farmacie rurali, strumento essenziale non solo per la cura ma anche come necessario mezzo per ridurre l'isolamento che molte persone si trovano a vivere in molte zone montane.
9/2126-A/12. Girelli, Manes.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 45, ai commi da 2-quater a 2-octies, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, istituisce presso Crea il registro dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale;

    a distanza di due anni, e ben oltre il periodo perentorio di sei mesi previsto dalla norma (comma 2-septies del citato articolo) per la definizione delle Linee guida recanti modalità di certificazione dei crediti e di gestione del registro, ad oggi, non risulta emanato alcun provvedimento;

    lo scorso dicembre 2024 è entrato in vigore il regolamento europeo (UE) 2024/3012, direttamente applicabile negli Stati membri, con l'obiettivo di agevolare e incoraggiare la realizzazione, da parte di gestori o gruppi di gestori, di assorbimenti permanenti del carbonio, della carboniocoltura e dello stoccaggio del carbonio nei prodotti da parte di gestori o gruppi di gestori, a integrazione di riduzioni durature delle emissioni in tutti i settori;

    secondo quanto stabilito dal regolamento, per ottenere la certificazione, le attività di assorbimento del carbonio dovranno soddisfare quattro criteri generali:

     apportare un beneficio quantificato netto in termini di assorbimento del carbonio o in termini di riduzione delle emissioni dal suolo;

     essere addizionali, ossia andare oltre gli obblighi normativi a livello del singolo gestore e necessitare dell'effetto incentivante della certificazione per diventare finanziariamente sostenibili;

     garantire lo stoccaggio a lungo termine del carbonio riducendo al minimo il rischio di rilascio del carbonio;

     non arrecare un danno significativo all'ambiente ed essere in grado di apportare benefici collaterali in relazione a uno o più obiettivi di sostenibilità;

    tutte le attività ammissibili alla certificazione dovranno essere verificate in modo indipendente da organismi di certificazione terzi;

    il regolamento prevede che, per dimostrare la conformità allo stesso, gli operatori dovranno disporre di sistemi di certificazione soggetti a norme e procedure affidabili e trasparenti in materia di monitoraggio, verifica e comunicazione dei risultati;

    l'articolo 12 del disegno di legge in esame prevede disposizioni in materia di adozione di linee guida volte all'individuazione, recupero, utilizzazione razionale e valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste e della costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati,

impegna il Governo:

   ad adottare tempestivamente le Linee guida recanti modalità di certificazione dei crediti e di gestione del registro, coerentemente con le novità introdotte dal Regolamento europeo (UE) 2024/3012 che prevede una certificazione trasparente dei titoli generati nel mercato volontario del carbonio agroforestale, a garanzia che gli stessi siano generati mediante pratiche agricole e forestali aggiuntive a quelle obbligatorie, e pertanto in grado di garantire un reale sequestro del carbonio;

   a prevedere la possibilità che i crediti generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera possano essere utilizzati per remunerare gli enti territoriali e loro forme associative per la produzione di servizi ecosistemici e ambientali.
9/2126-A/13. Simiani, Manes.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente disegno di legge considera la crescita economica e sociale delle zone montane un obiettivo di interesse nazionale e mira a garantire alle popolazioni residenti l'effettivo esercizio dei diritti civili e sociali e il pieno e agevole accesso ai servizi pubblici essenziali;

    in quest'ambito, l'accesso all'offerta televisiva costituisce uno strumento fondamentale per consentire alla popolazione di poter accedere all'informazione e, quindi, di poter partecipare in modo consapevole alla vita sociale e civile del Paese;

    tuttavia, la transizione verso un sistema di comunicazione ormai integralmente digitale ha visto aggravarsi il divario tra i ceti più alfabetizzati e le fasce più deboli che hanno difficoltà ad accedere ai nuovi strumenti tecnologici (cosiddetti digital divide), soprattutto nelle zone montane o a bassa densità abitativa, con situazioni di difficoltà ad accedere alla visione televisiva completa e senza disturbi utilizzando le tradizionali antenne di ricezione terrestri, anche in considerazione delle difficoltà di accesso alla connessione Internet via fibra (necessaria per la televisione via streaming) quale strumento alternativo per poter guardare i programmi televisivi, trattandosi spesso di territori in cui la fibra non è ancora attiva;

    peraltro, l'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il Testo Unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi ricomprende specificamente, tra i principi generali del sistema a tutela degli utenti, la garanzia di una «adeguata copertura del territorio nazionale o locale» e, in quest'ottica, l'articolo 3 della Convenzione fra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI per la concessione per il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale prevede espressamente che il concessionario si impegni a garantire la diffusione di tutti i contenuti audiovisivi di pubblico servizio assicurando la ricevibilità gratuita del segnale al 100 per cento della popolazione via etere o, quando non sia possibile, via cavo e via satellite;

    inoltre, la copertura del segnale e la ricezione dello stesso sono due concetti diversi, nel senso che la copertura ci potrebbe essere ma l'utente potrebbe non ricevere comunque il segnale per tutta una serie di motivi e così è di fatto per la RAI, la cui copertura sul digitale terrestre, in base ai dati forniti dallo stesso concessionario è pari al 99 per cento ma la cui ricezione nei comuni montani non è garantita a tutta la platea degli utenti per via di interferenze con ripetitori mobili o a causa di una orografia complicata;

    sarebbe in proposito opportuno procedere al censimento della popolazione residente nei comuni montani non in grado di ricevere il segnale del servizio pubblico radiotelevisivo;

    una soluzione efficace per risolvere i problemi di ricezione del segnale radiotelevisivo appena richiamati potrebbe essere quella della trasmissione dell'offerta televisiva gratuita via satellite, in grado di raggiungere senza alcuna limitazione qualsiasi zona del territorio nazionale e risolvere ogni problema di ricezione televisiva indipendentemente dalle caratteristiche del territorio interessato, anche in considerazione dell'esistenza di una piattaforma satellitare gratuita (tivùsat, partecipata dai principali editori televisivi italiani) che consente, senza la necessità di alcun abbonamento e con il solo costo per l'acquisto e l'installazione dell'antenna parabolica, la ricezione integrale dell'intera offerta televisiva gratuita,

impegna il Governo

anche al fine di dare piena ed effettiva attuazione al citato articolo 3 della Convenzione fra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI per la concessione per il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, a valutare l'opportunità di adottare misure volte a favorire, nei comuni montani privi di copertura televisiva, l'installazione dei dispositivi necessari alla ricezione delle piattaforme satellitari gratuite.
9/2126-A/14. Comaroli, Maccanti, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut.


   La Camera,

   premesso che:

    la presente legge reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, la cui crescita economica e sociale viene elevata ad obiettivo strategico di interesse nazionale;

    condizione necessaria per il raggiungimento di tale obiettivo è quella di garantire ai comuni montani di disporre di una amministrazione efficiente;

    a tale scopo risulta fondamentale l'attività di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi degli enti montani svolta dal segretario comunale, vero e proprio garante della legalità e dell'imparzialità dell'operato dell'amministrazione;

    tale funzione di garanzia risulta vieppiù accresciuta nei comuni montani che, per la loro consistenza demografica, non dispongono, generalmente, di un apparato burocratico di rilevanti dimensioni;

    ciononostante, la endemica carenza di segretari comunali e le connesse criticità nei meccanismi di reclutamento ed assegnazione delle sedi di segreteria recano grave vulnus alla funzionalità dei comuni montani;

    vi è dunque la necessità di affrontare tale rilevante problematica nell'ambito delle più generali questioni relative alla ridefinizione dei criteri di classificazione dei comuni montani e alla riforma del testo unico degli enti locali, con particolare riferimento sia allo status e ai meccanismi di reclutamento ed assegnazione dei segretari comunali sia alla ridefinizione delle forme di associazionismo intercomunale, con particolare riguardo a quelli montani,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, in coerenza con la ridefinizione dei criteri di classificazione dei comuni montani e con il processo di riforma del TUEL, le misure necessarie a garantire l'indispensabile funzione di supporto nei confronti degli organi dei comuni montani nonché di garante della legalità e dell'imparzialità dell'amministrazione comunale svolta dai segretari comunali.
9/2126-A/15. Ottaviani, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.


   La Camera,

   premesso che:

    il comparto comunale è quello in cui è stato intrapreso in maniera più decisa un percorso di attuazione del federalismo fiscale, con il superamento del sistema di finanza derivata e l'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa ai comuni;

    in quest'ambito, il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, le cui risorse, nell'ottica di un progressivo abbandono della spesa storica, vengono distribuite con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato sia di perequazione, tenendo conto della differenza tra capacità fiscale e fabbisogno standard dei comuni, in previsione del raggiungimento del 100 per cento della finalità perequativa nell'anno 2030;

    l'avvio del percorso di perequazione ha fatto sì che tale Fondo funzioni di fatto, per questo aspetto, come un meccanismo di redistribuzione orizzontale, che sottrae risorse ai comuni che hanno elevate basi imponibili e bassi fabbisogni a favore dei comuni con basi imponibili limitate e fabbisogni elevati;

    il progressivo rafforzamento della componente perequativa ha comportato alcune distorsioni nella redistribuzione delle risorse del Fondo che hanno già richiesto, a più riprese, l'intervento del legislatore, con la previsione di meccanismi correttivi in grado di contenere il differenziale di risorse spettanti a taluni comuni che si viene a determinare per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi;

    il meccanismo perequativo può raggiungere concretamente gli scopi perseguiti solo ove si tenga conto della specificità dei comuni montani situati nelle isole, nelle zone di confine e nelle aree con particolari indici di spopolamento, invecchiamento della popolazione e rarefazione abitativa tali da determinare condizioni di minore capacità fiscale per abitante;

    nelle citate aree, inoltre, le peculiarità delle condizioni climatiche e geofisiche delle montagne producono un significativo impatto sull'erogazione dei servizi fondamentali alla cittadinanza, determinando notevoli sovraccosti a carico delle amministrazioni locali impegnate nell'erogazioni di tali servizi;

    l'esigenza di un intervento correttivo delle distorsioni derivanti dall'applicazione dei citati criteri perequativi si ravvisa, in particolare, per i comuni montani a basso tasso di industrializzazione e di attività produttive, la cui economia è prevalentemente orientata verso il turismo bianco, caratterizzati da una notevole presenza di seconde case;

    tali enti, infatti, subiscono forti decurtazioni delle risorse loro destinate in sede di ripartizione del FSC in favore di comuni gravati da costi di gestione dei servizi pubblici inferiori e caratterizzati da un tessuto economico differente;

    le citate distorsioni nella distribuzione del FSC risultano vieppiù accresciute ove si tenga conto delle importanti spese sostenute dai comuni montani per le attività ordinarie e straordinarie di sgombero neve;

    ulteriori correttivi, inoltre, sarebbero altresì necessari ove si tenga conto degli ingenti investimenti sostenuti dai comuni montani per consentire agli utenti la fruizione degli impianti e delle strutture destinate alla pratica degli sport invernali, principale se non unica fonte di sostentamento per i comuni a vocazione di turismo bianco,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di introdurre le misure volte a compensare la minore capacità fiscale per abitante dei comuni montani dovuta a fenomeni di spopolamento, rarefazione abitativa e invecchiamento della popolazione, anche tenendo conto dei maggiori costi che le amministrazioni locali sono costrette ad affrontare al fine di erogare i servizi fondamentali alla cittadinanza, in relazione alle peculiari condizioni climatiche e geofisiche di quei territori, anche con riferimento agli ingenti costi sostenuti per le attività ordinarie e straordinarie di sgombero neve;

   a valutare, altresì, l'opportunità di temperare la rigidità dei criteri perequativi al fine di contenere il differenziale negativo delle risorse spettanti in sede di riparto del Fondo di solidarietà comunale ai comuni interamente montani sul cui territorio insistono impianti di risalita o piste di fondo, infrastrutture particolarmente dispendiose ma che rappresentano, tuttavia, l'unico volano per la crescita economica del comparto turistico ricettivo delle zone montane.
9/2126-A/16. Bordonali, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane;

   considerato che:

    si ritiene necessario restituire alla collettività beni abbandonati e in stato di degrado di cui non si occupa più nessuno e si trovano in stato di decadenza, arrivando a costituire un pericolo o a recare un danno alla sicurezza di cose e persone;

    l'articolo 586 del codice civile dispone che «in mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati»;

    la ratio sottostante l'articolo 586 del codice civile risiede nel fatto che è un interesse pubblico e una necessità sociale che un patrimonio non resti privo di titolare. Il presupposto previsto dall'articolo 586 del codice civile, a fronte dell'apertura di una successione, consiste nella «mancanza di altri successibili» e si riferisce all'ipotesi in cui manchino successibili testamentari o legittimi (coniuge e parenti entro il sesto grado), ovvero gli stessi siano indegni (articoli 463 e seguenti), ovvero il testamento sia invalido, ovvero i chiamati non accettino nel termine (articolo 480 del codice civile) o rinunzino all'eredità (articolo 519 del codice civile) quando però sia decorso il termine entro il quale è possibile la revoca della rinunzia (articolo 525 del codice civile);

    l'articolo 67 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, stabilendo che «i beni immobili situati nelle regione che non sono proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione», ha apportato una deroga all'articolo 827 del codice civile ma non ha modificato l'articolo 586 del codice civile che, quindi, è tutt'ora in vigore nel territorio di questa regione, operando nel diverso campo della successione a causa di morte. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, Sez. 2, con la sentenza n. 2862 dell'11 marzo 1995,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di istituire un tavolo tecnico con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano al fine di addivenire a soluzioni normative volte a far sì che i beni immobili abbandonati e in stato di degrado nelle aree montane che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 586 del codice civile possano confluire al rispettivo patrimonio fondiario ed edilizio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
9/2126-A/17. Cattoi, Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani, Manes.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 12 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di ecosistemi montani;

    l'Italia è parte della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata con la legge 5 agosto 1981, n. 503, alla quale aderisce anche l'Unione europea;

    lo scorso 6 dicembre il Comitato permanente della Convenzione di Berna ha votato a favore del declassamento dello status di protezione del lupo (specie Canis Lupus), portando la specie da «rigorosamente protetta» a semplicemente «protetta», così accogliendo la proposta di declassamento formulata dalla Commissione europea nel dicembre 2023 e approvata dal Consiglio dell'Unione europea il 27 settembre 2024;

    il 7 marzo 2025, ovvero tre mesi dopo quella decisione, la modifica della Convenzione di Berna è divenuta efficace in assenza di opposizione da parte di almeno un terzo degli Stati aderenti;

    a seguito di questa modifica, in base alla citata Convenzione internazionale, resta doveroso regolamentare lo sfruttamento della specie, per prevenirne la messa in pericolo, ma vengono meno le indicazioni rigide previste per le specie rigorosamente protette, che stabiliscono – ad esempio – un divieto totale di cattura, detenzione, uccisione e disturbo; con il nuovo status, infatti, il lupo potrà essere oggetto di cattura o di abbattimento qualora le istituzioni ravvisino motivazioni di sicurezza e di ordine pubblico;

    a seguito dell'entrata in vigore delle citate modifiche alla Convenzione di Berna, il 7 marzo 2025 la Commissione europea ha proposto di intervenire sugli allegati IV e V della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (cosiddetta Direttiva Habitat), per recepire il nuovo contenuto della Convenzione, assicurando «ulteriore flessibilità agli Stati membri nella gestione delle popolazioni locali di lupi, in modo che possano adottare misure che si adattino bene alle circostanze regionali»;

    l'iter della proposta di modifica della direttiva è dunque già avviato e coinvolge le competenze del Parlamento europeo e del Consiglio europeo,

impegna il Governo

a garantire la tempestiva attuazione delle modifiche che saranno apportate alla Direttiva, adeguando così il nostro ordinamento ai nuovi contenuti della Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa.
9/2126-A/18. Bruzzone, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'obiettivo dell'iniziativa legislativa in esame è quello di ridurre le condizioni di svantaggio, sostenere le attività produttive, fronteggiare il problema dello spopolamento e consentire alla popolazione residente zone di montagna di poter fruire di tutti i servizi essenziali (in primis, la scuola e la sanità) in condizioni di parità con chi risiede nelle altre aree del territorio nazionale;

    secondo i dati dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), il territorio montano comprende attualmente 3.524 comuni totalmente montani e 652 comuni parzialmente montani, per un totale complessivo di 4.176 su 7.904 comuni italiani;

    in termini di estensione territoriale, su un totale di 302.073 chilometri quadrati che definiscono il territorio italiano, circa 147.517 chilometri quadrati sono occupati dai comuni montani, rappresentando, quindi, il 49 per cento del territorio nazionale;

    In particolare, nelle due regioni della Valle d'Aosta e del Trentino Alto-Adige, il 100 per cento dei comuni sono classificati montani; ed anche in altre regioni si raggiungono percentuali rilevanti;

    il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2126, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, reca misure volte a riconoscere e promuovere le zone montane, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale;

    in particolare, il comma 1 sottolinea l'importanza strategica delle zone montane, ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche anche ai fini del contrasto della crisi climatica, della salute, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche nell'interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici;

    l'articolo 44 della Costituzione italiana vincola il legislatore al rispetto di due obiettivi principali quali il conseguimento di un uso razionale del suolo e la realizzazione di rapporti sociali equi;

    durante la seduta plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo nel 2018 era stata approvata un importante Risoluzione che prevedeva la realizzazione di un'Agenda europea per le zone montane, rurali e remote e che tale Risoluzione non ha trovato, opportuna attuazione;

    a livello europeo alcune direttive, recano norme minime di prestazione energetica del patrimonio edilizio, comportando obblighi di adeguamento degli immobili esistenti a determinati standard energetici entro determinate scadenze, ma prevedendo allo stesso tempo una serie di possibili eccezioni, ossia categorie di immobili che possono essere escluse da questi obblighi di adeguamento;

    pur condividendo gli obiettivi relativi alla riduzione di emissioni nocive, va tenuto presente che gli obiettivi, per quanto ambiziosi di queste direttive non tengono conto delle specificità del patrimonio immobiliare italiano che è caratterizzato in montagna da borghi, villaggi e frazioni storiche con usi prevalentemente rurali e spesso con paramenti in pietra a vista, dove l'esecuzione degli interventi edilizi volti al raggiungimento degli standard di prestazione energetica sono di difficile esecuzione, dal punto di vista della sostenibilità economica potrebbero determinare in molti casi lo stravolgimento del pregio architettonico, storico e documentario del tessuto edilizio esistente;

    il disegno di legge «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane» prevede all'articolo 26, specifiche agevolazioni fiscali, sotto forma di credito d'imposta, nel caso di mutuo contratto da un contribuente che non ha compiuto il quarantunesimo anno di età per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia di un immobile da destinare ad abitazione principale in comuni montani;

    la desertificazione antropica ed economica di tali aree, appare essere al momento uno degli elementi più critici che devono affrontare le popolazioni che qui abitano e producono e come sempre più spesso nei comuni di cui all'articolo 2, i fenomeni di abbandono del costruito storico esistente, che costituisce i villaggi e i borghi di questi territori, sta assumendo connotati sempre più preoccupanti, con decadimento e distruzione e abbandono di interi villaggi, con l'insorgere di evidenti fenomeni di degrado ambientale e gravi problemi relativi all'incolumità pubblica;

    l'agevolare il recupero di questi manufatti edilizi per creare condizioni ottimali, appaiono essere gli elementi basilari per invogliare i giovani a risiedere permanentemente in questi comuni, generando di conseguenza con l'instaurarsi dei fenomeni e dinamiche turistiche, le condizioni per l'insediamento anche di altre attività imprenditoriali di nicchia coerenti con le peculiarità specifiche di questi territori;

    agli articoli 24 e 25 il disegno di legge prevede valide misure di aiuto quali un contributo sotto forma di credito d'imposta alle piccole imprese e alle microimprese che esercitano la propria attività nei comuni montani e incentivi al fine di agevolare lo svolgimento del lavoro agile nei piccoli comuni montani ed il ripopolamento degli stessi;

    fondamentale è quindi invogliare e dare serenità ai giovani di investire innanzitutto nel recupero del patrimonio edilizio storico esistente, al fine di insediarci non solo la residenza, ma di procedere ad avviare attività imprenditoriali compatibili con l'ambiente montano, come ad esempio accoglienza e ricettività diffusa, attività artigianali di nicchia e commerci sostenibili e identitari del territorio. Attraverso agevolazioni, che potrebbero riguardare semplificazioni procedurali per la stipula ad esempio, di un finanziamento ipotecario o fondiario, attraverso garanzie specifiche o attraverso un preammortamento di almeno due anni dall'inizio reale dell'attività imprenditoriale. In sostanza agevolazioni tali che possano garantire la serenità necessaria ai giovani per intraprendere un percorso importante in aree obiettivamente disagiate e tante volte al di fuori dei principali canali turistici, anche se in contesti ad alto valore paesaggistico, naturalistico e storico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare, implementare e sviluppare ulteriori possibili iniziative normative e finanziarie per incentivare il recupero edilizio del patrimonio storico tradizionale e rurale nelle aree di montagna finalizzando gli interventi di recupero edilizio, alla residenza permanente e all'insediamento di attività imprenditoriali da parte di giovani.
9/2126-A/19. Manes, Steger.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone monta, all'articolo 6, comma 1, introduce misure finalizzate alla valorizzazione dell'attività prestata dagli esercenti professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani destinatari di misure di sostegno;

    negli ultimi anni le farmacie si sono evolute diventando un fondamentale presidio sanitario di prossimità territoriale, riuscendo ad agevolare enormemente l'accesso dei cittadini alle prestazioni sanitarie e contribuendo così al contrasto delle disuguaglianze nell'accesso al diritto alla salute che ancora caratterizzano il territorio del nostro Paese. Soprattutto durante la pandemia, le farmacie si sono rapidamente organizzate per offrire nuovi servizi sanitari ma anche per implementare quelli già previsti dalla normativa: in questo contesto, e da allora, la farmacia ha assunto un ruolo ancor più determinante nel processo di territorializzazione dell'assistenza sanitaria;

    con particolare riferimento alle zone montane e quelle più remote, a fronte di tale evoluzione e della riconosciuta capacità delle farmacie, l'erogazione da parte di quest'ultime di numerose prestazioni aggiuntive è di grande utilità per le popolazioni che risiedono in questi territori;

    alla luce di quanto premesso, la previsione di semplificazioni nonché di agevolazioni per le farmacie che si trovano ad operare in condizioni di disagio e luoghi remoti – al pari di quanto già previsto e concesso ad altri operatori sanitari che operano nei medesimi contesti – si rende necessario al fine di favorire agevolmente l'accesso, da parte dei residenti, a prestazioni sanitarie essenziali senza dover ricorrere a gravosi spostamenti,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative di competenza volte a:

  riconoscere, alle farmacie operanti nei comuni montani, agevolazioni specifiche al fine di consentire loro di svolgere il proprio servizio in modo efficace e continuativo;

  provvedere allo stanziamento di appositi fondi destinati a sostenere l'erogazione, da parte delle farmacie nei comuni montani, dei servizi in regime di Servizio sanitario nazionale previsti dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.
9/2126-A/20. Benzoni, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, riconoscendone il ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del Paese;

    in particolare, l'articolo 7 introduce, in attuazione della riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la definizione delle cosiddette «scuole di montagna», riconoscendo pertanto la specificità di tali istituti scolastici in ragione delle peculiarità del contesto territoriale in cui operano;

    tale riconoscimento apre la strada a una differenziazione normativa e organizzativa rispetto al modello ordinario, tenendo conto delle difficoltà logistiche, dell'estensione territoriale dei bacini di utenza, della scarsità di infrastrutture e del progressivo decremento demografico a cui le zone montane sono soggette;

    di fatti, nelle zone montane i fattori summenzionati determinano forti criticità nella gestione del servizio scolastico, mettendo a rischio la permanenza delle scuole nei piccoli centri e aumentando il rischio di isolamento educativo e sociale per bambini e famiglie;

    le scuole di montagna non solo svolgono una funzione educativa, ma rappresentano anche un presidio sociale, culturale e istituzionale la cui soppressione può accelerare fenomeni di spopolamento e di impoverimento del tessuto sociale. Per queste ragioni, è necessario che la disciplina relativa alla formazione delle classi delle scuole di montagna tenga in considerazione anche il minor numero di alunni presenti in queste realtà,

impegna il Governo

a adottare, nell'ambito della definizione dei parametri nazionali per la costituzione delle classi e delle sezioni scolastiche, misure specifiche per le aree montane, prevedendo in particolare la possibilità di ridurre il numero minimo di alunni da 10 a 8, al fine di evitare la soppressione delle classi e di garantire la continuità del servizio scolastico nei comuni montani, in coerenza con l'obiettivo generale di contrasto allo spopolamento e di valorizzazione delle medesime aree montane.
9/2126-A/21. Grippo, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni dirette a valorizzare le aree montane italiane, contrastandone lo spopolamento e incentivando lo sviluppo sociale, economico e culturale di tali territori;

    nelle zone montane, il calo demografico, aggravato dalla persistente denatalità, costituisce una delle principali criticità, con ricadute rilevanti sull'equilibrio dei servizi, sulla coesione sociale e sul mantenimento delle comunità locali;

    favorire la natalità attraverso misure strutturali, inclusive e radicate nel territorio rappresenterebbe una leva strategica per invertire la tendenza allo spopolamento e creare le condizioni per una residenzialità stabile e consapevole;

    tra queste, i servizi educativi per l'infanzia rappresentano un'infrastruttura sociale fondamentale non solo per lo sviluppo cognitivo e relazionale dei bambini nella fascia 0-3 anni, ma anche per la promozione dell'occupazione femminile, la conciliazione vita-lavoro e l'equilibrio demografico dei territorio. Si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i nidi, i micronidi, i servizi integrativi e le sezioni primavere, riconosciute dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 come parte integrante di un sistema educativo integrato dalla nascita fino al compimento dei sei anni di età;

    è fondamentale che nelle zone montane tali servizi siano progettati e realizzati tenendo conto delle peculiarità territoriali, delle distanze e delle caratteristiche socio-economiche e produttive delle zone montane,

impegna il Governo

a promuovere, in accordo con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, l'attivazione e il potenziamento dei servizi educativi per l'infanzia attraverso soluzioni organizzative e gestionali che soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e differenziato, anche valutando l'attivazione di partenariati pubblico-privati, modelli intercomunali e forme di mutualismo territoriale, tenendo conto delle specificità territoriali delle zone montane, delle condizioni socio-economiche e produttive locali e dell'esigenza di promuovere la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e le esigenze di cura ed educazione dei bambini, al fine di garantire un'equilibrata presenza di servizi educativi nelle aree montane.
9/2126-A/22. Bonetti, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, all'articolo 2, le norme per la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani in base ai parametri altimetrico e della pendenza, nonché per la predisposizione di uno o più elenchi dei comuni montani. L'elenco verrà aggiornato dall'ISTAT, entro il 30 settembre di ogni anno (comma 1). Nell'ambito degli elenchi dei comuni montani sono definiti, con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i criteri per l'individuazione dei comuni montani destinatari delle misure di sviluppo e valorizzazione previste dalla presente legge e contestualmente l'elenco dei comuni montani beneficiari (comma 2);

    oltre ai parametri relativi all'altimetria e alla pendenza dei comuni, il parametro dell'estensione è particolarmente rilevante ai fini della classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane;

    la distinzione dei comuni sulla base dell'ampiezza dei loro territori è rilevante soprattutto sotto il profilo degli oneri a carico degli enti comunali i quali, rispetto ad altri di dimensioni più ristrette, si trovano chiaramente ad affrontare un numero maggiore di criticità e difficoltà logistico-amministrative,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a considerare, nell'ambito della definizione degli elenchi dei comuni montani destinatari e beneficiari delle misure di sviluppo e valorizzazione previste dal presente provvedimento, il parametro dell'estensione territoriale unitamente ai già previsti parametri altimetrico e della pendenza.
9/2126-A/23. Onori.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, riconoscendone il ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del Paese;

    in particolare, l'articolo 4 prevede azioni finalizzate al sostegno delle zone montane. Lo sviluppo dei territori montani è un obiettivo di crescente rilievo nell'ambito delle politiche nazionali ed europee, in quanto esso incide su ambiti strategici quali la tutela della biodiversità, la gestione delle risorse idriche e la sicurezza del territorio;

    le sfide che interessano le zone montane, tra cui lo spopolamento, la marginalizzazione, la scarsità di servizi essenziali e le conseguenze del cambiamento climatico, richiedono un'azione coordinata tra i diversi livelli istituzionali in ambito nazionale, regionale e locale, ma anche con gli organismi europei e internazionali;

    è fondamentale che l'Italia, anche in virtù dell'ampia diffusione di zone montane sul proprio territorio, si faccia Paese promotore a livello internazionali di strategie e programmi ad hoc dedicati ai territori montani,

impegna il Governo

a promuovere, nell'ambito delle proprie competenze e delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame, iniziative presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali volte a definire la specificità montana nei principali programmi di finanziamento europei, anche al fine di canalizzare risorse dedicate, rafforzare le capacità progettuali degli enti locali montani e garantire una maggiore attenzione alle loro specificità nei diversi processi decisionali.
9/2126-A/24. D'Alessio, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, riconoscendone il ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del Paese;

    in particolare, l'articolo 7 introduce la definizione delle cosiddette scuole di montagna, riconoscendo la specificità di tali istituti scolastici in ragione delle peculiarità del contesto territoriale in cui operano;

    nell'ambito dei servizi essenziali di cui deve essere garantita la continuità anche nell'ambito delle zone montane, l'istruzione rappresenta un presidio fondamentale per la coesione delle comunità, come luogo di formazione e centro di aggregazione sociale;

    il funzionamento delle scuole di montagna, d'altra parte, è spesso condizionato da una serie di criticità strutturali e organizzative legate alla ridotta densità abitativa, alla difficoltà di reperimento del personale e alle carenze infrastrutturali che contribuiscono a una scarsa attrattività del territorio;

    in tale ambito, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) in servizio presso i plessi scolastici assume un ruolo fondamentale per lo svolgimento delle attività quotidiane e il suo adeguato dimensionamento è essenziale per garantire la regolare apertura, la sicurezza nei locali scolastici e il supporto alle attività educative e didattiche. Al contempo, il divario digitale e infrastrutturale che caratterizza molti comuni montani incide negativamente sulla qualità dell'offerta formativa, anche in termini di personale dedicato,

impegna il Governo

a prevedere, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, un incremento del personale ATA operante presso le scuole di montagna e a destinare una quota parte delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'acquisto di strumenti digitali e tecnologici per le attività didattiche nelle scuole di montagna, dando particolare priorità ai plessi situati in aree maggiormente prive di adeguati collegamenti infrastrutturali e digitali, al fine di ridurre i divari educativi e garantire pari opportunità di accesso all'istruzione anche nelle scuole di montagna.
9/2126-A/25. Pastorella, Sottanelli, Ruffino, Grippo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame si pone come finalità il riconoscimento e la promozione dello sviluppo delle zone montane, nonché delle loro popolazioni, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale;

    in considerazione di un sostegno, ancor più ampio, dello sviluppo di tutto il territorio nazionale, affinché sia armonico e concreto, la mitigazione di ogni possibile squilibrio economico e sociale presente nelle zone interessate dal presente provvedimento deve rappresentare una priorità da gestire con le risorse e le politiche appropriate;

    il contrasto allo spopolamento della montagna e il rilancio dei territori montani, delle zone rurali e delle aree interne, nelle more del disegno di legge in esame, si concretizza anche attraverso il varo di misure agevolative in favore di persone fisiche e/o giuridiche ulteriori rispetto a quanto già previsto dal Capo V del presente disegno di legge;

    con particolare riferimento ai nuclei familiari residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, andrebbero riconosciuti – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – misure quali incentivi per l'acquisto di carburante a prezzo agevolato, maggiori detrazioni fiscali per le spese scolastiche per i figli a carico oppure, sgravi fiscali per il riscaldamento domestico. Strumenti di questa portata rappresenterebbero iniziative di estrema utilità ai fini del contrasto allo spopolamento di tale aree nonché per garantire una maggiore qualità della vita in tale aree;

    per quanto attiene, invece, le attività commerciali – in particolar modo artigianali – e imprenditoriali, operanti nei medesimi comuni, vi è certamente una maggiore necessità di sostegno. Misure di particolare utilità ed efficacia – da parametrare o escludere in base, ad esempio, al fatturato – potrebbero avere ad oggetto riduzioni sulla tassa sui rifiuti, esenzioni dal pagamento dell'imposta municipale propria nonché crediti d'imposta sulle spese per l'energia e per il trasporto delle merci. A queste si aggiungono contributi dedicati per le imprese boschive, misure di sostegno agli allevatori e agli agricoltori che operano nei comuni montani o l'assegnazione di fondi ai Consorzi forestali per la manutenzione del territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico,

impegna il Governo

a individuare, nel primo provvedimento utile ed effettuati i necessari approfondimenti economici circa la sostenibilità e l'efficacia, ulteriori e specifiche misure agevolative di supporto – sul modello di quelle descritte in premessa – per i nuclei familiari residenti e per le attività commerciali, artigianali e imprenditoriali presenti e operanti nei comuni montani individuati ai sensi del provvedimento in esame.
9/2126-A/26. Sottanelli, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    in Italia le imprese femminili registrate rappresentano circa il 20 per cento del totale delle imprese italiane, e si concentrano nei settori dell'agricoltura (31 per cento, del commercio di prossimità (37,6 per cento) e dei servizi alle persone (53,9 per cento);

    nelle zone montante, le donne ricoprono un ruolo chiave nella gestione di attività come agriturismi, fattorie didattiche, produzione di alimenti e cosmetici naturali contribuendo alla valorizzazione sostenibile delle risorse del territorio;

    nel 2023 il governo ha istituito il programma «Imprese Femminili Innovative Montane (IFIM)» a sostegno dell'imprenditorialità femminile innovativa dei comuni montani con contributi a fondo perduto fino al 70 per cento delle spese ammissibili, a dimostrazione della rilevanza attribuita a questo segmento economico;

    il disegno di legge in esame all'articolo 1 riconosce lo sviluppo economico e sociale delle zone montane come obiettivo di interesse nazionale e prevede interventi volti a promuovere la coesione delle comunità locali, il ripopolamento e l'effettivo esercizio dei diritti civili e sociali;

    l'articolo 3 delinea la Strategia nazionale per la montagna italiana, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, la quale indica le priorità delle politiche per le zone montane, tra cui promuovere lo sviluppo economico e la crescita autonoma, il sostegno alle attività commerciali e insediamenti produttivi nonché il ripopolamento dei territori;

    l'articolo 24 prevede l'introduzione di un credito d'imposta a favore di piccole imprese che sono attive nei comuni montani e i cui titolari, soci o azionisti siano in prevalenza persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età, rappresentando di fatto l'unica misura economica direttamente indirizzata al sostegno dell'imprenditorialità nei comuni montani, tuttavia la previsione di un limite anagrafico, in assenza di ulteriori strumenti rivolti ad altre categorie come le donne, e la scarsità delle risorse allocate (20 milioni all'anno), limitate rispetto all'ampiezza degli interventi necessari, pongono interrogativi sulla capacità effettiva di produrre effetti duraturi e significativi, vanificando gli obiettivi di sviluppo dichiarati,

impegna il Governo

a sostenere con misure e risorse dedicate l'imprenditorialità femminile nei comuni montani e prevedere, nella relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SMI, un focus specifico sui risultati ottenuti in termini di crescita dell'imprenditorialità femminile nelle aree montane.
9/2126-A/27. Ferrari, Forattini, Ghio.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di ridurre le condizioni di svantaggio, sostenere le attività produttive, fronteggiare il problema dello spopolamento e consentire alla popolazione residente di poter fruire di tutti i servizi essenziali in condizioni di parità con chi risiede nelle altre aree del territorio nazionale;

    pur ritenendo condivisibile la volontà del Governo di presentare un provvedimento per affrontare in maniera organica la questione dei comuni montani, l'articolato appare non adeguato alla sfida che, nelle intenzioni, si incarica di affrontare sia per l'eccessiva vaghezza dei criteri per la ridefinizione dei comuni montani sia per la scarsità di risorse messe a disposizione per il finanziamento degli interventi previsti;

    in particolare l'articolo 25, con l'intenzione di agevolare lo svolgimento del lavoro agile nei comuni montani, riconosce – entro determinati limiti di spesa – uno sgravio contributivo per gli anni dal 2026 al 2030 in favore dei datori di lavoro per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età e che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a condizione che lo stesso lavoratore stabilisca, anche a seguito di trasferimento, in tale comune l'abitazione principale e il domicilio stabile;

    diffusosi ampiamente durante la pandemia da COVID-19 il lavoro agile (smart working), in particolare in contesti montani e aree interne, rappresenta una leva fondamentale per attrarre nuovi residenti e contrastare lo spopolamento;

    l'insensatezza dell'introduzione di un doppio vincolo, anagrafico e dimensionale, per la definizione dell'ambito applicativo della norma oltre ad avere effetti discriminatori, diminuisce efficacia e impatto potenziale della disposizione sui territori montani,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a eliminare il doppio requisito di età del lavoratore e popolazione del comune per consentire alle imprese di beneficiare dello sgravio contributivo e prevedere appositi stanziamenti per sostenere, nei comuni montani, la realizzazione di postazioni di coworking.
9/2126-A/28. Sarracino.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame, già approvato in prima lettura presso il Senato della Repubblica, reca disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane e delle loro popolazioni, con l'obiettivo di rilanciarne la crescita economica e sociale;

    il provvedimento si prefigge di intervenire in modo ampio su vari ambiti che concernono le aree montane, al fine di riformare l'attuale quadro normativo e di destinare le misure di sostegno ai territori effettivamente montani sulla base di valutazioni che tengano conto, per ciascuna misura, dell'adeguata ponderazione di parametri socioeconomici;

    tra le molteplici misure, il provvedimento prevede incentivi a favore di imprese ed imprese condotte da giovani e per le attività che promuovano il cd. lavoro agile nelle aree montane;

    da un lato tali incentivi possono comportare respiro per le attività economiche ed i territori montani, ma dall'altro creano una discriminazione – di fatto – tra le attività che saranno intraprese successivamente all'entrata in vigore della legge e tutte quelle attività che da tempo insistono nel territorio delle aree montane;

    in tal senso il provvedimento consegue certamente l'obiettivo di incentivare l'apertura di nuove attività e pratiche lavorative, ma non premia gli esercizi commerciali che con determinazione e sacrificio hanno continuato a operare in queste aree e, tra queste, non sostiene le strutture alberghiere che, nelle aree montane lontane dai flussi turistici di massa, restando aperte tutto l'anno rappresentano veri e propri presidi per le comunità locali;

    la distribuzione del Fondo di solidarietà comunale non tiene di conto, nei propri criteri distributivi, di alcuni costi, come quello dello sgombero neve, in quanto applicabili solo ad alcuni territori e non in modo uniforme a tutto il territorio nazionale;

    l'impatto di tale costo, tuttavia, è considerevole per i bilanci dei piccoli comuni montani, alle volte richiedendo costi considerevoli per enti sottoposti a notevoli pressioni e necessità di spesa,

impegna il Governo:

   ricalibrare l'applicazione degli incentivi per le imprese situate nelle aree montane tenendo di conto della situazione di svantaggio sostanziale vissuta dagli esercizi commerciali già attivi nelle aree montane rispetto alle attività di nuova apertura, adottando le opportune iniziative normative volte a estendere gli sgravi contributivi previsti dal disegno di legge per il lavoro agile anche alle assunzioni presso le attività ricettive già attive nelle aree montane;

   adottare ulteriori iniziative normative volte a:

    estendere la decurtazione contributiva e gli altri sgravi ed incentivi introdotti dal testo in esame agli esercizi commerciali ed attività già attive nelle aree montane in formato di lavoro tradizionale;

    ridurre l'IMU sulle strutture alberghiere nelle aree montane caratterizzate da spopolamento e ridotti flussi turistici;

    elaborare un criterio di decurtazione della quota IMU che i comuni devono devolvere per la formazione della loro quota parte di Fondo di solidarietà comunale che tenga conto anche delle spese sostenute per l'attività ordinaria e straordinaria di sgombero neve.
9/2126-A/29. Ciaburro, Caretta, Ambrosi, Urzì, Comba, Amorese, Coppo, Trancassini, Amich, Deidda, Loperfido, Almici, Polo, Pozzolo, Maullu, Frijia, Rizzetto, Di Giuseppe, Caiata, Cerreto, Mattia, Manes.


   La Camera,

   premesso che:

    le finalità del provvedimento in esame, destinato a riconoscere e promuovere lo sviluppo delle zone montane la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale. Si tratta di dare seguito all'articolo 44 della Costituzione. Tra le aree svantaggiate del nostro Paese rientrano a pieno titolo le aree montane, che stanno soffrendo in maniera significativa questa fase economica e sociale che nel contesto si configura come una crisi demografica importante, e scarsa attrattività che i luoghi montani rappresentano;

    le stime delle organizzazioni internazionali parlano di un 80 per cento della popolazione mondiale che potrebbe fare riferimento ai grandi centri urbani, a scapito di altre aree;

    tale calo va assolutamente contrastato, in quanto le zone montane rappresentano delle risorse inestimabili, non solo da un punto di vista paesaggistico o turistico, ma anche da un punto di vista strutturale del sistema Paese;

    tuttavia, la lotta allo spopolamento non può prescindere dalla capacità che lo Stato dovrebbe avere per dare forza e valore a queste comunità. È evidente che nelle comunità montane cominciano a non esserci servizi di utilità generale. Quali, ad esempio, agli uffici postali e agli uffici bancari che chiudono, ai servizi sanitari di cui le zone montane sono assolutamente carenti, alle infrastrutture – non solo alle strade, ma anche alle infrastrutture tecnologiche, – riducendo le possibilità di impiego;

    l'industria dei data center mondiale è in piena espansione in relazione alla crescente richiesta di servizi digitali: secondo quanto riportato dai dati del Datacenter Map, il numero di data center a livello mondiale è quasi raddoppiato in due anni, passando da 4.984 unità nel 2022 a 7.358 nel 2024, con l'Europa (compreso il Regno Unito) che occupa il secondo posto per il numero di data center (2.103 unità, pari al 15 per cento del totale delle infrastrutture), in coda agli Stati Uniti con 2.868 data center;

    anche la filiera dei data center italiana è stata oggetto, negli ultimi anni, di crescente interesse, registrando un cospicuo aumento degli investimenti e l'apertura di nuove infrastrutture di centri di elaborazione dati sul territorio italiano,

impegna il Governo

allo scopo di incentivare la costruzione di centri di elaborazione dati nel territorio nazionale, favorire lo sviluppo tecnologico, economico e occupazionale, nell'ambito della strategia di cui al provvedimento in esame, ad adottare le iniziative di competenza volte a prevedere l'individuazione di aree idonee all'installazione di data center nei territori montani.
9/2126-A/30. Iaria, Torto, Carmina, Donno, Dell'Olio.


   La Camera,

   premesso che:

    le strade statali e provinciali montane rappresentano un'infrastruttura essenziale per la connettività e la vivibilità di queste aree, ma versano spesso in condizioni di grave dissesto a causa di manutenzione insufficiente;

    la testimonianza delle case cantoniere abbandonate, un tempo presidi per la manutenzione stradale, è un simbolo eloquente di questa trascuratezza a livello nazionale;

    la precarietà delle infrastrutture viarie non è solo un problema di sicurezza per chi le percorre ma incide profondamente sulla qualità della vita dei residenti, sull'accessibilità ai servizi e sullo sviluppo economico e sociale dei territori montani, ostacolando il ripopolamento e la rivitalizzazione di queste aree;

    il passaggio di competenze nella gestione delle strade ha spesso portato a una riduzione del personale dedicato alla manutenzione ordinaria e a una dipendenza da appalti esterni, con conseguente rallentamento degli interventi e un peggioramento delle condizioni stradali;

    è necessaria una programmazione di manutenzione continua e preventiva per garantire la sicurezza e l'efficienza della rete stradale montana a livello nazionale;

    è fondamentale l'adozione di politiche integrate che, oltre a investimenti infrastrutturali, prevedano misure per il sostegno economico, sociale e demografico di questi territori, riconoscendone il valore strategico per l'intero Paese,

impegna il Governo:

   a individuare le risorse finanziarie necessarie a garantire un finanziamento strutturale e adeguato per superare l'attuale situazione di degrado e garantire una manutenzione efficace e continua delle strade montane, anche attraverso l'istituzione di un apposito fondo per le strade montane;

   a definire, coinvolgendo tutti i livelli di responsabilità, strategie a lungo termine per la manutenzione e il miglioramento delle infrastrutture, valorizzando al contempo il patrimonio immobiliare esistente come potenziale leva per il rilancio dei territori montani.
9/2126-A/31. Torto, Carmina, Donno, Dell'Olio.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14, introdotto in sede referente, prevede la possibilità di avviare, nell'ambito della Strategia per la montagna italiana, progetti per promuovere studi e ricerche volti alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, al fine di preservare la biodiversità e di monitorare costantemente lo stato dei parchi e delle aree protette situati nei comuni montani;

    si avverte l'esigenza di una politica nazionale per le aree protette coerente con le strategie per la conservazione della natura e lo sviluppo sostenibile dei territori e in linea con gli impegni previsti dalla nuova strategia europea sulla biodiversità per il 2030;

    le istituzioni europee e internazionali hanno più volte ribadito l'importanza di investire adeguate risorse umane ed economiche nella protezione, nella conservazione e nel ripristino della natura, secondo un approccio sistemico che consenta di ampliare la rete delle aree protette, in una visione e gestione d'insieme coerente e coordinata, estendendo l'azione di tutela ad aree che, pur non ricadendo nel territorio dell'area protetta, sono importanti per la tutela della biodiversità e che meritano attenzione naturalistica;

    tale approccio gestionale richiede l'impiego di adeguate conoscenze naturalistiche, di professionalità appropriate nella gestione dei parchi e di competenze coerenti con il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e di sviluppo sostenibile,

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative di competenza volte a promuove la conclusione di accordi di collaborazione e di protocolli d'intesa tra gli enti di gestione delle aree naturali protette, le Università e gli enti pubblici di ricerca al fine di favorire lo sviluppo di un sistema di ricerca, innovazione e formazione integrati in materia di biodiversità, conservazione della natura, tutela degli ecosistemi e sostenibilità ambientale, che sia di supporto agli enti parco nell'esercizio delle funzioni istituzionali, anche prevedendo partenariati con imprese ed altri soggetti pubblici e privati.
9/2126-A/32. Ilaria Fontana, Sergio Costa, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto, Carmina, Donno, Dell'Olio.


   La Camera,

   premesso che:

    la disposizione all'esame, all'articolo 6 introduce due tipologie di riconoscimento del servizio prestato dagli esercenti professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani destinatari delle misure di sostegno previste dal provvedimento in esame;

    in particolare:

     attribuisce un punteggio doppio nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), per ciascun anno di attività presso le predette strutture;

     prevede la valorizzazione nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di settore per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti del SSN;

     introduce, quale specifica forma di riconoscimento per i medici che abbiano operato per un triennio presso le succitate strutture, la previsione che l'attività prestata costituisca titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario;

    la disposizione all'esame riconosce ai fini della valutazione dei titoli di carriera anche l'aver prestato l'attività sanitaria e socio-sanitaria in strutture private;

    si esprime una forte perplessità laddove nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali si terrebbe conto, in egual misura, delle attività prestate anche nella sanità privata alla quale non si accede con procedure selettive/concorsuali come nel servizio pubblico;

    la norma addirittura prevede che l'attività prestata dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie anche private nei comuni montani per almeno tre anni costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitari;

    il problema per le comunità montane è in realtà quello di non trovare personale sanitario che voglia lavorare nelle strutture pubbliche e che sia comunque disponibile a garantire i servizi e le prestazioni del SSN, non si capisce quale sarebbe il beneficio delle comunità montane nel ricorrere alle strutture private a pagamento (neanche convenzionate);

    le strutture private ove ritenessero di essere presenti anche nelle comunità montane possono liberamente incentivare il proprio personale come meglio credono,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a riconoscere i benefici indicati in premessa agli esercenti professioni sanitarie e agli operatori sociosanitari che abbiano lavorato presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e a prevedere una diversa tipologia di valorizzazione per i professionisti e gli operatori che abbiano esercitato la loro professione presso strutture private accreditate o convenzionate, in maniera da salvaguardare i principi di cui all'articolo 97 della Costituzione.
9/2126-A/33. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Carmina, Donno, Dell'Olio.


   La Camera,

   premesso che:

    la disposizione all'esame, all'articolo 6, introduce diverse misure volte ad incentivare gli esercenti professioni sanitarie e gli operatori sociosanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani destinatari delle misure di sostegno previste dal provvedimento in esame;

    il medesimo articolo riconosce altresì – a decorrere dal 2025 – un credito d'imposta, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di 2.500 euro, a favore di coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali di montagna o vi effettuano il servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalità sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio;

    al fine di tutelare e sostenere i nuclei familiari e garantire l'universalità, la qualità, l'accessibilità e la prossimità dei servizi erogati dai Consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975 n. 405, tenendo conto in particolare delle specificità della condizione montana, sarebbe stato auspicabile garantire la capillare presenza dei predetti Consultori familiari per un rapporto anche inferiore ad un consultorio per 20.000 abitanti;

    la disposizione all'esame prevede inoltre, all'articolo 25, incentivi per la natalità nei comuni montani; in particolare, al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni montani, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di uno dei predetti comuni successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dall'anno 2025 è riconosciuto, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, un contributo una tantum il cui importo e i criteri (compresi i requisiti di residenza del minore nonché i relativi meccanismi di monitoraggio) sono determinati con successivo decreto;

    in sostanza si riedita il «bonus alla nascita» che difficilmente potrà determinare l'auspicato popolamento e che, ingiustamente, ripropone la logica secondo cui il problema dello spopolamento è legato alla capacità procreativa delle donne e non ad esempio alla carenza di lavoro e servizi,

impegna il Governo:

   a garantire la capillare presenza dei Consultori familiari per un rapporto anche inferiore ad un consultorio per 20.000 abitanti, al fine di soddisfare l'universalità, la qualità, l'accessibilità e la prossimità dei servizi erogati dai Consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975 n. 405;

   a prevedere che il contributo sia riconosciuto a tutti i nuclei familiari che si trasferiscono per almeno un quinquennio continuativo nei comuni montani, a prescindere dal bambino nato.
9/2126-A/34. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Carmina, Donno, Dell'Olio.


   La Camera,

   premesso che:

    la disposizione all'esame, all'articolo 6, introduce diverse misure volte ad incentivare gli esercenti professioni sanitarie e gli operatori sociosanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani destinatari delle misure di sostegno previste dal provvedimento in esame;

    il medesimo articolo riconosce altresì – a decorrere dal 2025 – un credito d'imposta, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di 2.500 euro, a favore di coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di montagna o vi effettuano il servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalità sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio;

    al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna è necessario:

     a) assicurare la presenza, diurna e notturna, di mezzi di soccorso avanzato, considerate la conformazione orografica, l'assenza di infrastrutture stradali veloci immediatamente fruibili, in rapporto alla distanza dagli ospedali sede di Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione-DEA;

     b) assicurare la presenza per ogni comune dell'infermiere di comunità,

impegna il Governo:

   a garantire, nei comuni di montagna, la presenza, diurna e notturna, di mezzi di soccorso avanzato, considerate la conformazione orografica, l'assenza di infrastrutture stradali veloci immediatamente fruibili, in rapporto alla distanza dagli ospedali sede di Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione-DEA;

   ad assicurare la presenza per ogni comune di montagna dell'infermiere di comunità.
9/2126-A/35. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Carmina, Donno, Dell'Olio.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7, commi 5 e 6 del provvedimento, allo scopo di sostenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano in cui ha sede la scuola di montagna, concede al personale scolastico che prestando servizio nelle scuole di montagna prende in locazione o acquista un immobile ad uso abitativo per fini di servizio, un contributo annuale sotto forma di credito d'imposta;

    la misura si inserisce nel quadro di quelle politiche pubbliche che hanno un ruolo determinante nel controbilanciare i fattori puramente geografici che possono relegare una comunità ad una situazione permanente di periferizzazione economica e sociale, che discendono dal compito direttamente assegnato alla Repubblica dall'articolo 3, comma 2 della Costituzione, di rimozione di quegli ostacoli che possano rappresentare per i cittadini una condizione di svantaggio;

    i suddetti fattori geografici, che possono rappresentare anche gravi e permanenti svantaggi naturali, sono propri sia delle zone montane che di quelle insulari. Le zone montane sono, infatti, caratterizzate da una notevole fragilità sia per condizioni fisico-geografiche e ambientali, come il clima o l'impervietà del territorio, che per processi modificativi della vita sociale intervenuti nel tempo, come lo spopolamento: tutti comunque fattori di freno allo sviluppo. Anche le zone insulari scontano una specificità geografica, quella di separazione permanente dalla terraferma, che rappresenta un fattore limitante delle opportunità di crescita, nella misura in cui produce ritardi di sviluppo sociale ed economico, facendo degli isolani cittadini con diritti affievoliti negando, così, loro condizioni di pari opportunità con gli altri abitanti della terra ferma;

    la condizione di insularità, ai sensi degli articoli 174 TFUE e seguenti deve essere affrontata mediante puntuali politiche e misure di riequilibrio (continuità territoriale, fiscalità di sviluppo, incentivi e misure di sostegno allo sviluppo, perequazione infrastrutturale, regimi di aiuto eccetera) al fine di sfidarne le relative condizioni di contesto e di colmarne lo svantaggio competitivo strutturale di carattere permanente;

    la condizione di insularità è inoltre costituzionalmente riconosciuta dall'articolo 119, sesto comma della Costituzione essendo da questa considerata come uno svantaggio competitivo strutturale di carattere permanente tale da richiedere esplicitamente l'inserimento di fattori di correzione nelle chiavi di riparto delle risorse finanziarie delle Politiche di Coesione e dei fondi FAS;

    per il superamento della condizione di insularità oltre alle infrastrutture economiche, come le reti di trasporto o le reti elettriche, sono indispensabili anche le cosiddette infrastrutture sociali, come la rete ospedaliera ed il sistema di istruzione, che agiscono sul sistema economico in modo indiretto aumentando la produttività del capitale umano;

    per garantire concretamente il diritto allo studio e alla continuità didattica nelle zone montane insulari occorre adottare ulteriori misure compensative oltre a quelle previste dall'articolo 7, commi 5 e 6 del provvedimento,

impegna il Governo

a prevedere, al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, che, con riferimento alle zone montane insulari, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 7, commi 5 e 6 del provvedimento siano incrementate della misura necessaria a tener conto dei costi di trasporto e dei tempi di percorribilità dai principali centri urbani delle isole, in ragione dei gravi deficit infrastrutturali esistenti.
9/2126-A/36. Ghirra, Grimaldi, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 del disegno di legge in esame dispone per i professionisti della sanità nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, all'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, l'attribuzione, per ciascun anno di attività, di un punteggio doppio;

    il medesimo articolo riconosce, altresì, per i professionisti che si trasferiscono a decorrere dall'anno 2025, in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2 del provvedimento, ovvero per coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali di montagna o effettuano il servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, di pediatra di libera scelta, di specialista ambulatoriale interno, di veterinario e altra professionalità sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio sanitario nazionale che prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500;

    appare altresì necessario prevedere ulteriori atti che diano sostegno ai servizi di base essenziali e prioritari destinati ai cittadini; in tale contesto i comuni montani devono essere considerati «zone speciali» disagiate e in quanto tali è necessario, ai residenti e non, nei comuni montani garantire l'accesso ai servizi sanitari di base che sono accessibili negli altri territori;

    tali previsioni sono indubbiamente positive e propedeutiche al miglioramento dei servizi sanitari di quelle zone; è tuttavia necessario prevedere anche ulteriori misure che incidano direttamente sui servizi di base essenziali e prioritari per i cittadini che vi risiedono;

    i comuni montani, anche messi insieme, pur avendo un volume di popolazione di gran lunga inferiore (almeno per il momento) a quello ammesso dalla programmazione sanitaria al fine di poter fruire di alcuni servizi e prestazioni, devono essere considerati come «zone speciali», disagiate, e quindi, come tali, occorre prevedere per loro deroghe alle limitazioni imposte dalle leggi in materia di sanità, che consentano a tutti i cittadini dimoranti (residenti e non) di poter fruire dei servizi sanitari di base accessibili negli altri territori,

impegna il Governo:

   ad assumere le opportune di carattere normativo, individuando le risorse necessarie, per garantire anche ai cittadini che dimorano nei comuni montani la possibilità di fruire dei seguenti servizi:

    la presenza continuativa di mezzi di soccorso tenuto conto della orografia del territorio e l'eventuale assenza di infrastrutture stradali veloci per raggiungere gli ospedali con servizi di emergenza-urgenza;

    la presenza in ogni comune di pediatri e di infermieri di comunità;

    una adeguata distribuzione e consegna farmaci anche integrato tra i comuni;

    una rete integrata nella Asl di riferimento fra le varie figure operanti nella zona e tra questi, in particolare, i medici di medicina generale, i pediatri, gli infermieri di comunità, gli specialisti e le farmacie;

   a garantire anche nei comuni montani l'accesso ad una telemedicina efficiente che integri e dia supporto alle attività degli operatori sanitari;

   a prevedere l'istituzione di borse di specializzazione destinate a chi richiede di svolgere attività di medicina di base nei territori montani.
9/2126-A/37. Grimaldi, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico è un tema cruciale per la sicurezza dei territori e dei cittadini, oltre che per lo sviluppo del nostro Paese. Il Rapporto che con cadenza biennale predispone l'ISPRA sulla situazione del dissesto idrogeologico del Paese riferisce che oltre il 90 per cento dei comuni italiani è esposto al rischio e circa il 17 per cento del territorio nazionale è classificato a maggiore pericolosità per frane e alluvioni. Si tratta di 50mila kmq, dove risiedono oltre un milione di cittadini e operano decine di migliaia di imprese con centinaia di migliaia di addetti;

    sono note le cause naturali che rendono il nostro territorio così fragile per via delle sue caratteristiche geomorfologiche, ma anche il fattore antropico è stato determinante: l'abusivismo edilizio, i vecchi piani urbanistici «avventati», cui si è aggiunto il progressivo abbandono delle terre e delle attività agricole e la mancata cura degli alvei e dei corsi d'acqua e l'occupazione di quelli di pianura con costruzioni anche in aree golenali;

    dagli anni '70 ad oggi sono state spese decine di miliardi di euro per rimediare agli effetti di frane e alluvioni e molto poco per programmare interventi di prevenzione e adattamento. La causa dello stallo è anche in gran parte riconducibile agli effetti provocati da un contesto normativo non adeguato;

    il numero 127-quinquies), della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, prevede l'applicazione dell'IVA, nella misura ridotta del 10 per cento, tra l'altro, per le «opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865»;

    il successivo numero 127-septies) della stessa Tabella A, parte terza, prevede la medesima aliquota del 10 per cento per le «prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies»;

    la legge n. 847 del 1964, a cui fa espresso riferimento il suddetto citato numero 127-quinquies), come integrata dall'articolo 44 della legge n. 865 del 1971, individua ed elenca le varie opere di urbanizzazione sia primarie sia secondarie;

    al riguardo, infatti, anche l'Amministrazione finanziaria, ha avuto modo di precisare che l'aliquota IVA del 10 per cento si rende applicabile alle opere tassativamente contenute nell'elenco di cui alla legge n. 847 del 1964 e oggi riprodotte nell'articolo 16 del Testo Unico sull'edilizia, e a quelle assimilate attraverso determinate leggi speciali che, in ogni caso, nell'operazione di assimilazione, hanno fatto espresso riferimento alla stessa legge n. 847 o all'attuale Testo Unico sull'edilizia;

    tutte le opere finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico e tutti gli interventi diretti a fronteggiare ed eliminare lo stato di pericolosità causato da fenomeni di dissesto idrogeologico sono pertanto esclusi, secondo la normativa vigente, dal novero delle opere ai quali si applica l'agevolazione fiscale suddetta. Numerose istituzioni locali, infatti, che hanno chiesto all'Amministrazione finanziaria se dette opere potessero essere assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e, in tal modo, potessero fruire, fiscalmente, della predetta agevolazione in termini di aliquota IVA ridotta, si sono viste negata la richiesta,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere il vigente regime di IVA agevolata del 10 per cento per le opere e per gli acquisti di beni e servizi direttamente collegati agli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico effettuati dai comuni e dalle unioni di comuni ricadenti nell'area disciplinata dalla presente legge e connessi alla manutenzione, il ripristino e alla salvaguardia idrogeologica del territorio montano, di cui alla legge n. 991 del 1952 per le tipologie di opere di manutenzione e presidio del territorio finalizzate a quanto disposto al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001 per le aree sottoposte alla tutela del vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267 del 1923.
9/2126-A/38. Mari, Grimaldi, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    130 comuni montani siciliani, pari a circa un terzo dei 391 comuni dell'intera Regione, situati al di sopra dei 500 metri sul livello del mare e con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, sono stati completamente esclusi dalla localizzazione di strutture sanitarie previste dal PNRR (Ospedali di Comunità, Case della Comunità, Centrali Operative Territoriali);

    tali comuni, ufficialmente riconosciuti dalla Giunta della Regione Siciliana come aree interne e inclusi nel perimetro delle zone franche montane siciliane, subiscono un progressivo e drammatico spopolamento, anche a causa dell'assenza di presidi sanitari di prossimità;

    la mancata presenza di strutture sanitarie in questi territori rappresenta una grave violazione del principio costituzionale di equità nell'accesso ai servizi sanitari essenziali, sancito dall'articolo 32 della Costituzione;

    l'assenza di strutture sanitarie di prossimità si inserisce in un contesto di progressivo deterioramento delle condizioni socio-economiche di questi territori, caratterizzati da insufficienti servizi essenziali, carenze infrastrutturali e limitate opportunità lavorative;

    i soggetti fragili, gli anziani, i disabili e i pazienti affetti da patologie croniche residenti in questi comuni subiscono un aggravio delle loro condizioni di vita, trovandosi costretti ad affrontare lunghi e difficoltosi spostamenti per accedere a prestazioni sanitarie essenziali, diagnostica e cure di routine;

    la tutela di questi territori montani riveste un'importanza strategica non solo per i residenti, ma per l'intero Paese, essendo essi custodi di un inestimabile patrimonio paesaggistico, ambientale, culturale e di biodiversità, oltre ad essere presidi fondamentali contro il dissesto idrogeologico;

    l'implementazione di soluzioni di telemedicina e sanità digitale nei comuni montani rappresenta una risposta concreta, immediata ed economicamente sostenibile alle esigenze sanitarie della popolazione residente, con particolare riferimento alle fasce più vulnerabili;

    le moderne tecnologie di telemedicina consentono il monitoraggio da remoto dei parametri vitali, la gestione delle patologie croniche, l'erogazione di consulti specialistici e la continuità assistenziale, riducendo significativamente la necessità di spostamenti verso i centri urbani maggiori;

    le esperienze già realizzate in altre regioni italiane e in contesti internazionali dimostrano l'efficacia della telemedicina nel: a) Garantire equità nell'accesso ai servizi sanitari nelle aree remote; b) Ottimizzare la distribuzione delle risorse umane e tecnologiche tra i diversi presidi territoriali; c) Fornire supporto tempestivo in situazioni di emergenza-urgenza; d) Ridurre i tassi di ospedalizzazione e i costi sanitari complessivi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente le seguenti misure:

  istituire un osservatorio speciale per promuovere la Sanità Digitale Montana finalizzato all'acquisizione di dispositivi di telemedicina, alla formazione del personale sanitario locale e all'attivazione di servizi di teleconsulto specialistico, con particolare attenzione alla prevenzione e al trattamento delle quattro principali cause di mortalità;

  promuovere e sostenere nelle aree montane la creazione di cooperative di comunità sanitarie, con premialità finalizzate all'inserimento lavorativo di personale sanitario locale (infermieri, OSS, OSA, caregiver) e all'erogazione di servizi assistenziali domiciliari integrati con la telemedicina;

  introdurre misure straordinarie di incentivazione per l'insediamento e la permanenza di medici nei comuni montani, prevedendo premialità finalizzate al superamento del disagio territoriale, l'accesso all'abitazione, facilitazione per l'accesso ai concorsi pubblici, percorsi di carriera accelerati, borse di studio dedicate per specializzandi che si impegnino a prestare servizio in queste aree;
9/2126-A/39. Longi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 2, reca le norme per la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani e per la predisposizione dei relativi elenchi;

    in tale ambito, poi, sono ulteriormente definiti i criteri per l'individuazione dei comuni montani destinatari delle misure di sviluppo e valorizzazione previste dal provvedimento e dell'elenco dei beneficiari;

    proprio il comma 4 del citato articolo 2 prevede una delega al Governo per il riordino, l'integrazione e il coordinamento della normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani,

impegna il Governo:

   a coinvolgere pienamente le Province in sede di attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, con particolare riferimento alle norme relative alla gestione delle risorse destinate ai comuni montani, alla predisposizione degli elenchi dei comuni montani, nonché nell'ambito della delega riferita alle agevolazioni, anche di natura fiscale, di cui risulteranno beneficiari i comuni montani;

   a valorizzare, con adeguati interventi normativi, le Province montane così come definite dall'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
9/2126-A/40. Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente disegno di legge persegue, tra l'altro, l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni residenti nelle zone montane, garantendo loro i servizi essenziali e tutelando le tradizioni locali;

    in alcune località di montagna è usanza vegliare il caro estinto, prima dei funerali, nella chiesetta del paese; nelle valli bergamasche, in particolare, diversi piccoli comuni e minuscole frazioni da poche centinaia di abitanti costituiscono luoghi in cui – da anni – i parroci abitualmente mettono a disposizione della comunità i luoghi di culto per rendere omaggio al proprio caro prima dell'ultimo saluto;

    in tali realtà locali la morte di un abitante equivale alla perdita di un caro parente, trattandosi di piccole comunità dove tutti si conoscono e trascorrono un'intera vita uno accanto all'altro;

    una normativa regionale del 1997, tuttavia, vieta l'utilizzo delle chiese come «locale di osservazione», ovvero luogo in cui la salma rimane in attesa dell'esecuzione dell'accertamento di morte (almeno 24 ore dopo il decesso); in base a tale normativa gli unici luoghi consentiti sono la casa del defunto o dei suoi familiari, l'obitorio, la casa funeraria e la camera mortuaria degli ospedali;

    purtroppo per alcuni borghi montani i predetti luoghi sono a oltre decine di chilometri e dunque, in mancanza di strutture ad hoc o per l'impossibilità di allestire una camera ardente nell'abitazione del defunto, la chiesetta o una sala parrocchiale rappresenta l'unica alternativa per rendere l'ultimo saluto al proprio caro e anche per accogliere la partecipazione dell'intera comunità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere, anche in sede di Conferenza Unificata, una soluzione normativa che consenta una deroga alla disciplina di osservazione delle salme, tale da consentire nei comuni montani, previa ordinanza del sindaco e nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, di svolgere tali adempimenti anche nelle chiese o nelle annesse sale parrocchiali, così da preservare l'identità e la coesione delle piccole comunità locali, conservandone le tradizioni.
9/2126-A/41. Frassini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame individua, tra gli obiettivi fondamentali dell'intervento pubblico, la tutela della biodiversità, il contrasto al dissesto idrogeologico, la valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale delle zone montane, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile e integrato;

    l'articolo 18 riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta agli imprenditori agricoli e forestali, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che esercitano la propria attività nei comuni montani e che effettuano investimenti volti all'ottenimento di servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima. Il comma 3 demanda l'individuazione dell'elenco dei predetti servizi a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

    le aree montane svolgono un ruolo strategico nella produzione di servizi ecosistemici, ovvero di benefici forniti gratuitamente dagli ecosistemi naturali, quali: la regolazione climatica, la tutela delle risorse idriche, la protezione del suolo, l'assorbimento di carbonio, la purificazione dell'aria, la conservazione della biodiversità, nonché il benessere psico-fisico delle popolazioni attraverso il contatto con la natura;

    tali servizi, sebbene non sempre monetizzabili nel breve periodo, costituiscono un valore ambientale, sanitario ed economico di lungo termine, e sono riconosciuti anche a livello internazionale da strumenti normativi e di pianificazione, tra cui la Strategia dell'Unione europea sulla biodiversità per il 2030 e il Quadro globale sulla biodiversità adottato alla COP15;

    la valorizzazione dei servizi ecosistemici offerti dalle aree montane può costituire una leva per lo sviluppo sostenibile dei territori, anche attraverso forme innovative di sostegno alle comunità locali che si prendono cura del paesaggio e degli habitat naturali (per esempio pagamenti per servizi ecosistemici, promozione di filiere ecologiche, strumenti di fiscalità ambientale, valorizzazione turistica e sociale del capitale naturale),

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a promuovere il riconoscimento dei servizi ecosistemici forniti dai territori montani, quali la regolazione climatica, la conservazione della biodiversità, la protezione delle risorse idriche e il benessere psico-fisico delle popolazioni, anche ai fini della pianificazione delle politiche pubbliche e del sostegno economico alle comunità locali.
9/2126-A/42. Faraone.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede l'introduzione di nuovi criteri per la classificazione dei comuni montani, fondati su parametri altimetrici e di pendenza, da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata;

    il comma 4 del medesimo articolo delega il Governo all'adozione di un decreto legislativo per il riordino, l'integrazione e il coordinamento delle agevolazioni vigenti in favore dei comuni montani, al fine di renderle coerenti con la nuova classificazione;

    la legge 7 aprile 2014, n. 56, cosiddetta «Legge Delrio», ha riconosciuto, all'articolo 1, comma 3, la specificità delle province interamente montane e confinanti con Paesi stranieri, in ragione delle loro caratteristiche territoriali, demografiche e socioeconomiche, conferendo loro un assetto istituzionale e funzionale distinto rispetto ad altre realtà provinciali;

    tale riconoscimento ha trovato attuazione anche in provvedimenti normativi successivi che hanno previsto specifiche misure di sostegno, di semplificazione amministrativa e di riequilibrio delle risorse in favore delle province montane, con l'obiettivo di assicurare il mantenimento dei servizi essenziali, la coesione sociale e la possibilità di sviluppo in contesti caratterizzati da oggettive condizioni di svantaggio;

    l'eventuale riperimetrazione dei comuni montani sulla base dei nuovi criteri tecnici, se non accompagnata da apposite garanzie di coinvolgimento dei territori interessati rischia di comportare, per alcune province, il venir meno del requisito interamente montano del territorio, pregiudicando di fatto il mantenimento dello status di specificità loro attribuito;

    una tale eventualità comporterebbe non solo la perdita di una qualificazione giuridica riconosciuta e consolidata, ma rischierebbe altresì di compromettere la capacità amministrativa, finanziaria e istituzionale di tali enti, aggravando le difficoltà strutturali già affrontate nella gestione di servizi in contesti montani,

impegna il Governo

a garantire, mediante l'adozione di specifici provvedimenti normativi, che le province attualmente riconosciute come interamente montane e confinanti con Paesi stranieri ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 56 del 2014, mantengano lo status di specificità montana, indipendentemente dagli esiti dell'aggiornamento dei criteri di classificazione dei comuni montani previsti dall'articolo 2 del disegno di legge in esame, al fine di salvaguardare le prerogative istituzionali e funzionali di tali enti e assicurare la continuità e l'efficacia delle politiche di sviluppo territoriale in favore delle comunità montane.
9/2126-A/43. Del Barba.


   La Camera,

   premesso che:

    con la finalità di contrastare il declino demografico che caratterizza talune aree del Paese, creare nuove possibilità di reddito e assicurare accessibilità ai servizi essenziali, il Programma nazionale di riforma (Pnr) ha previsto una specifica politica place-based: la Strategia nazionale aree interne (Snai);

    il principale merito della Strategia nazionale aree interne è stato quello di aver individuato una nuova e più ampia definizione di perifericità, a prescindere dal criterio altimetrico, e di aver collocato al centro di una politica pubblica enti locali, spesso dimenticati, in cui vivono attualmente 13,4 milioni di abitanti (oltre il 25 per cento della popolazione) e che rappresentano, complessivamente, il 48,5 per cento dei comuni italiani;

    l'articolo 25 del provvedimento in oggetto, come modificato al Senato, al fine di agevolare lo svolgimento del lavoro agile nei piccoli comuni montani ed il ripopolamento degli stessi, dispone uno sgravio contributivo per gli anni dal 2026 al 2030 in favore dei datori di lavoro per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età e che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a condizione che lo stesso lavoratore stabilisca, anche a seguito di trasferimento, in tale comune l'abitazione principale e il domicilio stabile;

    la misura in questione, seppure condivisibile, riguardando solo le prestazioni lavorative svolte in modalità agile, appare solo marginalmente in grado di riuscire a garantire le condizioni per il mantenimento dei lavoratori e delle opportunità di lavoro nelle zone montane;

    per poter offrire la speranza di un futuro nel territorio in cui sono nati ai tanti giovani che altrimenti si vedono negare il diritto a restare, occorre individuare soluzioni più strutturali rivolte alla generalità dei giovani lavoratori e delle imprese;

    tra queste dovrebbe rientrare la valorizzazione del cosiddetto capitale umano, ossia dal livello di istruzione, dalle competenze e dalle doti e capacità dei lavoratori in tutte le realtà del Paese e, in particolare, delle aree che maggiormente soffrono di condizioni di marginalità come le zone montane;

    come noto, l'Italia sconta il negativo dato dalla bassa percentuale di cittadini in possesso di un titolo di studio terziario. La quota dei laureati tra gli occupati dipendenti si ferma al 25 per cento, contro il 46 per cento della Francia, il 48 per cento della Spagna, e il 39 per cento della media europea. Valori che decrescono in ragione della dimensione occupazionale delle imprese;

    secondo quanto evidenziato dall'Istat, nel Rapporto sulle imprese 2021, «le imprese che disponevano di addetti più istruiti sono anche quelle che hanno guidato la dinamica occupazionale e del valore aggiunto», così come, già nel 2011, nel Papers di Banca d'Italia – Cambiamenti strutturali e capitale umano nel sistema produttivo italiano, si segnalava che «l'incremento della disponibilità di personale laureato ... sembra favorire una maggior attività innovativa e una maggior crescita della produttività»;

    anche alla luce di tali evidenze andrebbe introdotta una misura volta a favorire la nuova occupazione di laureati da inserire nel tessuto delle nostre piccole e medie imprese, per titoli di studi universitari coerenti con le attività svolte dall'impresa e per funzioni corrispondenti al titolo di studio, con particolare riguardo per quelle collocate nelle zone montane, così da favorirne il potenziamento delle competenze professionali e di innovazione, attraverso opportune e specifiche misure di decontribuzione,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure introdotte dalla disposizione richiamata in premessa con ulteriori provvedimenti, finalizzati a favorire il riequilibrio territoriale del Paese, a rafforzare il potenziale produttivo e a migliorare la qualità occupazionale, prevedendo le opportune misure di incentivazione dell'occupazione di laureati nel tessuto delle nostre piccole e medie imprese, a cominciare da quelle ubicate nelle zone marginali e montane.
9/2126-A/44. Scotto, Sarracino.


   La Camera,

   premesso che:

    le Unioni di comuni e le Comunità montane rappresentano strumenti fondamentali per la gestione associata dei servizi nei territori caratterizzati da piccoli comuni, particolarmente nelle aree montane e marginali del Paese;

    la carenza di Segretari comunali nei piccoli comuni costituisce una criticità strutturale che compromette il funzionamento degli enti locali e la continuità dell'azione amministrativa, in particolare questo è stato evidente rispetto ai progetti PNRR;

    le Unioni di comuni e le Comunità montane spesso operano con risorse limitate che non consentono di sostenere i maggiori oneri derivanti dall'assunzione di figure professionali qualificate come i Segretari comunali;

    il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali, in particolare di quelli operanti nelle aree montane e interne, costituisce un obiettivo strategico per garantire l'erogazione dei servizi essenziali ai cittadini;

    l'investimento in risorse umane qualificate rappresenta un fattore cruciale per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa locale;

    il sostegno alle forme associative tra comuni è coerente con le politiche di razionalizzazione della spesa pubblica e di miglioramento della qualità dei servizi,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori provvedimenti finalizzati:

  a prevedere specifiche risorse finanziarie nel prossimo disegno di legge di bilancio per sostenere le Unioni di comuni nell'assunzione di Segretari comunali, con particolare riguardo agli enti operanti nelle aree montane, interne e marginali del territorio nazionale;

  a istituire un fondo dedicato per il cofinanziamento delle indennità dei Segretari delle Unioni di comuni e delle Comunità montane, con priorità per gli enti che servono territori con maggiori difficoltà demografiche ed economiche;

  a valutare l'introduzione di incentivi economici per favorire l'accettazione di incarichi di Segretario presso le Unioni di comuni operanti in aree disagiate, anche attraverso maggiorazioni delle indennità o benefici contributivi commisurati alla popolazione coinvolta;

  a prevedere misure di sostegno finanziario per l'implementazione dei corsi di formazione previsti dalla riforma dell'accesso all'albo nazionale dei Segretari, garantendo la copertura dei costi per gli enti che ospitano i tirocini formativi;

  a monitorare costantemente l'efficacia delle misure adottate attraverso un sistema di rilevazione e valutazione dell'impatto delle politiche di sostegno alle forme associative comunali;

  a promuovere iniziative di coordinamento tra i diversi livelli di governo per ottimizzare l'utilizzo delle risorse destinate al rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali nelle aree montane e interne.
9/2126-A/45. Gribaudo.