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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 9 luglio 2025

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 9 luglio 2025.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Billi, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Calovini, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Kelany, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Billi, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Calovini, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Kelany, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 8 luglio 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   RICHETTI: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di trasmissione e acquisto della cittadinanza» (2501);

   GIRELLI ed altri: «Disposizioni per la prevenzione degli atti di suicidio nonché per l'assistenza psicologica e il sostegno dei sopravvissuti» (2502).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   XII Commissione (Affari sociali):

  DI LAURO e CHERCHI: «Disposizioni per la prevenzione del suicidio e degli atti di autolesionismo» (2445) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VII, IX, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite VI (Finanze) e XII (Affari sociali):

  POLIDORI: «Disposizioni concernenti la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente per le donne vittime di violenza domestica» (2295) Parere delle Commissioni I, II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente
del Consiglio dei ministri.

  Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 8 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, la relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei, aggiornata al 30 giugno 2025 (Doc. CCXXXIII, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale, in data 3 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  Sentenza n. 93 dell'11 giugno – 3 luglio 2025 (Doc. VII, n. 502),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), in relazione agli articoli 282 e 301 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), nella parte in cui, nello stabilire che «[s]i applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine», non prevede che, in caso di applicazione dell'articolo 301 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le cose che costituiscono oggetto della violazione non sono confiscate se l'obbligato provvede al pagamento integrale dell'importo evaso, degli accessori, comprensivi degli interessi, e della sanzione pecuniaria:

  alla VI Commissione (Finanze);

  Sentenza n. 94 dell'11 giugno – 3 luglio 2025 (Doc. VII, n. 503), con la quale:

    dichiara, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 16, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui non esclude, dal divieto di applicazione delle disposizioni sull'integrazione al minimo, l'assegno ordinario d'invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo:

  alla XI Commissione (Lavoro).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

  Sentenza n. 95 del 7 maggio – 3 luglio 2025 (Doc. VII, n. 504),

   con la quale:

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, lettera b), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare), sollevate, complessivamente in riferimento agli articoli 3, 11 e 97 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Locri, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione terza penale, dal Tribunale ordinario di Busto Arsizio, sezione penale, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Firenze, dal Tribunale ordinario di Teramo, dal Tribunale ordinario di Locri, sezione penale, dal Tribunale ordinario di Catania, sezione seconda penale, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Roma e dalla Corte di cassazione, sesta sezione penale;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 114 del 2024, sollevate, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, complessivamente in relazione agli articoli 1, 5, 7, paragrafo 4, 19 e 65, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 agosto 2009, n. 116, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Locri, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione terza penale, dal Tribunale ordinario di Busto Arsizio, sezione penale, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Firenze, dal Tribunale ordinario di Teramo, dal Tribunale ordinario di Locri, sezione penale, dal Tribunale ordinario di Bolzano, sezione penale, dal Tribunale ordinario di Catania, sezione seconda penale, dal Tribunale ordinario di Modena, sezione penale, dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale ordinario di Roma e dalla Corte di cassazione, sezione sesta penale:

   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 96 del 9 giugno – 3 luglio 2025 (Doc. VII, n. 505),

   con la quale:

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli articoli 13, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Giudice di pace di Roma, sezione stranieri;

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 10, secondo comma, 24, 25, primo comma, 32 e 111, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Roma, sezione stranieri:

  alla I Commissione (Affari costituzionali);

  Sentenza n. 97 del 10 giugno – 3 luglio 2025 (Doc. VII, n. 506),

   con la quale:

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 36, della legge della Provincia di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività), in combinato disposto con l'articolo 1, comma 6, e l'Allegato A alla medesima legge provinciale, sollevate, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bolzano, prima sezione civile:

  alla XII Commissione (Affari sociali);

  Sentenza n. 99 del 25 marzo – 8 luglio 2025 (Doc. VII, n. 507),

   con la quale:

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131 (Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio), convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 2023, n. 169, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, primo comma, 102, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro:

  alla XI Commissione (Lavoro);

  Sentenza n. 100 del 6 maggio – 8 luglio 2025 (Doc. VII, n. 508),

   con la quale:

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sollevata, in riferimento all'articolo 41 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e dell'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 23 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16:

  alla VI Commissione (Finanze);

  Sentenza n. 101 del 21 maggio – 8 luglio 2025 (Doc. VII, n. 509),

   con la quale:

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2-sexies, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, come inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1 (Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori), convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 15, sollevata, in riferimento all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica;

    dichiara non fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2-sexies, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, come convertito, come inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, come convertito, sollevata, in riferimento agli articoli 10 e 117 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica;

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2-sexies, secondo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, come convertito, come inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, come convertito, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, riguardo all'applicazione obbligatoria del fermo amministrativo, dal Tribunale ordinario di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica;

    ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica, riguardo alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2-sexies, secondo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, come convertito, come inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, come convertito, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, riguardo alla previsione della durata fissa del fermo:

  alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 102 del 21 maggio – 8 luglio 2025 (Doc. VII, n. 510),

   con la quale:

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24 e 117 primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Corte d'appello di Venezia, nella persona del giudice designato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile):

  alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 103 del 10 giugno – 8 luglio 2025 (Doc. VII, n. 511),

   con la quale:

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brescia, in funzione di giudice del lavoro:

  alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 8 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 414).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 9 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto superiore di sanità (ISS), per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 415).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 9 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 416).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 9 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione «La Quadriennale di Roma», per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 417).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 8 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, riferita all'anno 2024 (Doc. XL, n. 10).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 8 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, corredata dei relativi allegati, riferita all'anno 2024.

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 8 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 3 agosto 2007, n. 120, la relazione sull'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, riferita all'anno 2023 (Doc. CLXVIII, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dalla Commissione europea.

  La Commissione europea, in data 7 luglio 2025, ha trasmesso i seguenti documenti, che sono trasmessi alle sottoindicate Commissioni:

   documento C(2025) 4572 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 52) in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (Canis lupus) (COM(2025) 106 final) – alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   documento C(2025) 4653 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 53) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/1017, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695 e (UE) 2021/1153 per quanto riguarda l'aumento dell'efficienza della garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/523 e la semplificazione degli obblighi di rendicontazione (COM(2025) 84 final – alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 8 luglio 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 a norma dell'articolo 19 di tale regolamento (COM(2025) 360 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione della direttiva 2012/34/UE quale modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 (COM(2025) 368 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 8 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/1119 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica (COM(2025) 524 final);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abbandono graduale delle importazioni di gas naturale russo e al miglioramento del monitoraggio delle potenziali dipendenze energetiche e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1938 (COM(2025) 828 final).

Annunzio di sentenze
della Corte di giustizia dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 7 luglio 2025, ha trasmesso le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Ordinanza della Corte (Nona sezione) del 10 giugno 2025, causa C-686/24, Nidec Asi Spa ed altro contro Ministero per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR ed altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Appalti pubblici – Direttiva 2014/25/UE – Articoli 39, 70 e 75 – Diritto di accesso all'intera offerta tecnica – Tutela della riservatezza delle informazioni trasmesse ad un ente aggiudicatore da un operatore economico – Tutela dei segreti commerciali – Tutela giurisdizionale effettiva (Doc. XIX, n. 68) – alla VIII Commissione (Ambiente);

   Sentenza della Corte (Prima sezione) del 19 giugno 2025, causa C-645/23, HeraComm Spa contro Falconeri Srl. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla corte d'appello di Bologna. Fiscalità – Accise – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 1, paragrafo 2 – Altre imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa – Elettricità – Normativa nazionale che istituisce un'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità – Assenza di finalità specifiche – Imposta addizionale a favore degli enti regionali e locali ritenuta contraria alla direttiva 2008/118 dagli organi giurisdizionali nazionali – Recupero da parte del consumatore finale presso il fornitore dell'imposta indebitamente pagata (Doc. XIX, n. 69) – alla VI Commissione (Finanze);

   Sentenza della Corte (Grande sezione) del 3 giugno 2025, causa C-460/23, procedimento penale a carico di OB. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale di Bologna. Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Direttiva 2002/90/CE – Illecito di favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali – Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) – Interpretazione conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 7 – Rispetto della vita privata e familiare – Articolo 24 – Diritti dei minori – Articolo 52, paragrafo 1 – Lesione del contenuto essenziale dei diritti fondamentali – Articolo 18 – Diritto di asilo – Persona che fa entrare illegalmente nel territorio di uno Stato membro minori cittadini di paesi terzi che la accompagnano e di cui è effettivamente affidataria (Doc. XIX, n. 70) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Ordinanza della Corte (Settima sezione) del 4 giugno 2025, causa C-464/24, Balneari Rimini contro comune di Rimini. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal giudice di pace di Rimini. Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte – Requisito relativo all'indicazione dei motivi che giustificano la necessità di una risposta da parte della Corte – Irricevibilità manifesta parziale – Articolo 99 del regolamento di procedura – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Direttiva 2006/123/CE – Direttiva 2014/23/UE – Ambito di applicazione – Concessioni demaniali marittime gestite per finalità turistico-ricreative – Azione risarcitoria – Assenza di proroga automatica (Doc. XIX, n. 71) – alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, le delibere adottate dalla Commissione, ai sensi dei commi 2 e 4-quater dell'articolo 4 e delle lettere d), f) e i) del comma 1 dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, nei mesi di maggio e giugno 2025.

  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dalle
consigliere nazionali di parità.

  Le consigliere nazionali di parità effettiva e supplente, con lettera in data 7 luglio 2025, hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 20 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, la prima relazione concernente i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro, aggiornata al 30 giugno 2025 (Doc. CCXLII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 8 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento alla dottoressa Margherita Cardona Albini, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Vice capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Richieste di parere parlamentare
su proposte di nomina.

  Il Ministro per lo sport e per i giovani, con lettera in data 4 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Luciano Buonfiglio a presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (97).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 29 luglio 2025.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 8 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Eliseo Cuccaro a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale (98).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 29 luglio 2025.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO 2025, N. 73, RECANTE MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ NELLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E NELLA GESTIONE DI CONTRATTI PUBBLICI, IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI TRASPORTI FERROVIARI E SU STRADA, L'ORDINATA GESTIONE DEL DEMANIO PORTUALE E MARITTIMO, NONCHÉ L'ATTUAZIONE DI INDIFFERIBILI ADEMPIMENTI CONNESSI AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E ALLA PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (A.C. 2416-A)

A.C. 2416-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 2416-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E DI LAVORI PUBBLICI

Articolo 1.
(Disposizioni urgenti per l'avvio delle cantierizzazioni relative al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria)

  1. Al decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2:

    1) al comma 8, lettera c), numero 5), le parole: «nei limiti del quale» sono sostituite dalle seguenti: «rideterminati ai sensi del comma 8-bis, sulla base del costo dell'opera indicato nell'Allegato II della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, nel limite del quale»;

    2) al comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera diversi dal contraente generale, si procede, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della citata direttiva 2014/24/UE, all'adeguamento del corrispettivo alle prestazioni richieste in ragione del valore aggiornato del contratto con il contraente generale, come rideterminato ai sensi del presente comma.»;

   b) all'articolo 4, comma 3, lettera b-ter), dopo le parole: «in corso di esecuzione,» sono inserite le seguenti: «nonché delle regole sull'obbligatorietà della costituzione di un collegio consultivo tecnico per prevenire le controversie e le dispute tecniche di ogni natura o per consentirne la rapida risoluzione nella fase di esecuzione dell'opera con una decurtazione percentuale del 50 per cento dei compensi, determinati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'Allegato V.2 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,».

Articolo 2.
(Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile)

  1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 45, comma 4, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il numero dei beneficiari.

   b) all'articolo 136, le parole: «4-bis. In deroga all'articolo 45, comma 4, per le amministrazioni della difesa e della sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «4-ter. Per le amministrazioni della difesa e della sicurezza»;

   c) all'articolo 140:

    1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, oppure entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo.»;

    2) il comma 6 è abrogato;

    3) al comma 7, le parole: «nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c),» sono soppresse;

    4) al comma 8, il primo periodo è soppresso;

    5) i commi 11 e 12 sono abrogati;

    6) alla rubrica, le parole: «e di protezione civile» sono soppresse;

   d) dopo l'articolo 140, è inserito il seguente:

   «Art. 140-bis (Procedure di protezione civile).1. Ai contratti affidati nell'ambito delle emergenze di protezione civile, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c) del codice di protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 140 nonché le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 46-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, tenuto conto anche delle differenti tipologie di eventi emergenziali previsti al medesimo articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
   2. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui all'articolo 140, comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
   3. In occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando la facoltà di prevedere ulteriori misure derogatorie consentite nell'ambito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 25 del medesimo codice, gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle seguenti disposizioni del presente codice:

   a) articolo 14, comma 12, lettera a), per consentire l'autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

   b) articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;

   c) articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;

   d) articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del diritto dell'Unione europea;

   e) articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

   f) articoli 90, fermo restando il rispetto del termine massimo di cui all'articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 111, comma 3, limitatamente alle tempistiche e alle modalità delle comunicazioni ivi previste, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;

   g) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l'utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.

   4. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale ai sensi dell'articolo 24 del predetto codice, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, anche in mancanza del provvedimento di cui all'articolo 23 del predetto codice:

   a) gli importi di cui all'articolo 50, comma 1, del presente codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all'articolo 14, per i contratti di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e d), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;

   b) il termine temporale di cui all'articolo 140, comma 4, è stabilito in trenta giorni;

   c) l'amministrazione competente all'affidamento e all'esecuzione del contratto è identificata nel soggetto attuatore, ove individuato, di cui all'articolo 25, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

   5. Le disposizioni di cui all'articolo 140, comma 7, si applicano, altresì, qualora si adottino, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c).»;

   e) all'articolo 222, comma 3, lettera g), le parole: «di cui all'articolo 140» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 140 e 140-bis»;

   f) all'articolo 225-bis, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 20, e di cui all'articolo 23 dell'allegato II.12, nel testo vigente alla data di cui all'articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.»;

   g) all'allegato V.2, all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «della spesa» sono inserite le seguenti: «ovvero svolge il ruolo di concedente».

  2. Al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:

   «Art. 46-bis (Procedure di protezione civile).1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 140-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ai contratti affidati nell'ambito delle emergenze di protezione civile, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), del presente decreto, si applicano, altresì, le disposizioni del presente articolo.
   2. Le verifiche antimafia aventi ad oggetto l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi disciplinati con i provvedimenti di cui all'articolo 25 sono svolte mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e alle risultanze delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo codice recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
   3. In caso di eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del presente codice, al fine di garantire la tempestiva realizzazione di strutture temporanee di emergenza per far fronte a esigenze abitative, didattiche, civili, commerciali, produttive, socio-culturali o di culto, in assenza di idonei strumenti contrattuali vigenti, i soggetti attuatori a tal fine individuati nei provvedimenti di cui all'articolo 25 del presente codice sono autorizzati ad avvalersi della società Consip S.p.a. ovvero di altre centrali di committenza, per procedere all'affidamento dell'appalto integrato dei lavori e della relativa progettazione, ai sensi dell'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, a operatori economici in possesso delle necessarie qualificazioni, individuati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'articolo 76 del medesimo codice.».

Articolo 3.
(Disposizioni in materia di classi d'uso degli uffici pubblici ai fini della verifica sismica)

  1. Nelle more dell'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, in via transitoria, fino al 30 giugno 2026, per lo svolgimento della verifica di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, ai fini della individuazione delle classi d'uso necessarie per distinguere le conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso degli uffici pubblici secondo le vigenti norme tecniche per le costruzioni, qualora sia rilevante l'indice di affollamento ai sensi del paragrafo 2.4.2 delle «Norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, per «normale affollamento» si intende quello il cui indice di affollamento è inferiore o pari a 3,5 e per «affollamento significativo» quello il cui indice di affollamento è superiore a 3,5. In via di prima applicazione, l'indice di affollamento (IA), stabilito tenendo conto del numero medio di persone presenti contemporaneamente nell'edificio in un prefissato periodo di tempo, in relazione alle caratteristiche geometriche dell'immobile stesso, è determinato secondo i criteri e la metodologia di calcolo definiti nell'Allegato A al presente decreto.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO, DI MOTORIZZAZIONE CIVILE E DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Articolo 4.
(Norme per garantire la continuità del servizio di autotrasporto)

  1. L'articolo 6-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, è sostituito dal seguente:

   «Art. 6-bis (Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico. Franchigia).1. Il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, è pari a novanta minuti per ciascuna operazione. Il committente, il destinatario della merce o altro soggetto della filiera del trasporto di cui all'articolo 2 è tenuto a fornire al vettore indicazioni circa il luogo e l'orario di svolgimento di tali operazioni, nonché le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico. In caso di mancato rispetto di tale onere, il vettore può dimostrare l'orario di arrivo nel luogo delle operazioni di carico o scarico mediante le risultanze del proprio sistema satellitare di geolocalizzazione del veicolo oppure con quelle del tachigrafo intelligente di seconda generazione.
   2. Il committente e il caricatore sono tenuti in solido a corrispondere al vettore un indennizzo, per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1, pari a 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo. È fatto salvo il diritto di rivalsa tra i coobbligati nei confronti dell'effettivo responsabile. L'indennizzo non è dovuto qualora il superamento del periodo di franchigia sia imputabile al vettore. L'importo dell'indennizzo di cui al presente comma è soggetto a rivalutazione automatica, con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo della variazione si utilizza l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (Indice FOI). La richiesta d'indennizzo può essere effettuata dal vettore al committente o al caricatore, nel termine di prescrizione previsto dall'articolo 2951 del codice civile, ferma restando la possibilità di proporre domanda di ingiunzione di pagamento ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.
   3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 3 e 4, l'indennizzo di cui al comma 2 è dovuto anche qualora siano superati i tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico indicati nel contratto di trasporto e ciò risulti dalla documentazione di accompagnamento della merce o da ogni altro documento sottoscritto dal caricatore, dal committente o dal vettore.
   4. Fermo restando che le operazioni di scarico possono essere svolte anche in assenza del conducente, è sempre assicurata al medesimo conducente la possibilità di essere presente e di visionare la regolarità delle operazioni di carico, con particolare riguardo alla sistemazione del medesimo sui veicoli, tenuto conto delle sanzioni di cui agli articoli 164 e 167 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

  2. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

   «15-bis. Qualora le eventuali violazioni delle disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 13-bis integrino anche i presupposti disciplinati dall'articolo 9, comma 3-bis, secondo periodo, della legge 18 giugno 1998, n. 192, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su segnalazione del creditore ovvero del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può adottare le diffide e applicare le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».

  3. Per le finalità di ammodernamento della flotta del parco veicolare del settore dell'autotrasporto di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le relative risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 5.
(Disposizioni urgenti in materia di motorizzazione civile e di circolazione dei veicoli)

  1. A conclusione del contratto di servizio per la gestione del processo produttivo delle patenti di guida e del loro recapito ai cittadini e agli uffici della motorizzazione civile, le somme nella disponibilità della società PatentiViaPoste S.c.p.A., sono versate dalla medesima società all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione nel medesimo anno allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di potenziare la sicurezza informatica e gestionale, nonché di aumentare la resilienza delle infrastrutture digitali di rete degli uffici centrali e territoriali della motorizzazione civile.
  2. All'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla presente legge possono essere effettuate, a richiesta degli interessati, presso le sedi da essi predisposte, con spese interamente a loro carico. Gli importi corrisposti ai sensi del primo periodo, comunque dovuti dai soggetti richiedenti per le operazioni ivi previste, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinati allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo. Tali importi, da considerarsi omnicomprensivi, sono così determinati:»;

    2) la lettera c) è abrogata;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1.1. Oltre agli importi dovuti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), i soggetti di cui al medesimo comma 1 sono tenuti a corrispondere:

   a) in caso di distanza uguale o inferiore agli 80 chilometri dall'ordinaria sede di servizio, un importo pari ad euro 100 dovuto a titolo di rimborso forfetario per le spese di trasferta, comprensivo del rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale sia autorizzato;

   b) in caso di distanza superiore agli 80 chilometri dall'ordinaria sede di servizio, un importo dovuto a titolo di rimborso analitico delle spese sostenute per le trasferte nonché del rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale sia autorizzato;

   c) in caso di trasferte all'estero, gli importi di cui alla lettera b) oltre alle eventuali diarie di missione previste dalla normativa vigente.»;

   c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. Gli importi di cui ai commi 1 e 1.1 sono dovuti per l'attività svolta dai dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella qualità di titolare e responsabile dell'attività. In caso di operazioni svolte anche dal personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con funzioni ausiliarie e di supporto al titolare dell'attività sono dovuti gli importi di cui al comma 1 maggiorati del 40 per cento nonché gli importi di cui al comma 1.1 per ciascuna unità di personale impegnata nell'operazione.»;

   d) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

   «1-ter. Qualora le operazioni siano eseguite al di fuori dell'orario di servizio ordinario, al personale incaricato dell'attività, quale titolare, sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, gli importi di cui al comma 1.1 e gli importi di cui al comma 1, lettere a) o b), mentre al personale con funzione di supporto sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, gli importi di cui al comma 1.1 oltre al 40 per cento dell'importo riconosciuto al titolare dell'attività. Nel caso in cui le operazioni siano eseguite in orario pomeridiano con parziale impegno dell'orario di servizio, al personale incaricato dell'attività quale titolare sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, gli importi di cui al comma 1.1, oltre al 50 per cento dell'importo di cui al comma 1, lettera b), mentre al personale con funzione di supporto sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, gli importi di cui al comma 1.1 oltre al 40 per cento dell'importo riconosciuto al titolare dell'attività. Qualora le operazioni siano eseguite in orario di servizio antimeridiano, al personale incaricato dell'attività, quale titolare o con funzione di supporto, sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, i soli importi di cui al comma 1.1.»;

   e) il comma 1-quater è abrogato;

   f) al comma 1-quinquies, le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e gli oneri derivanti dalla remunerazione delle stesse sono posti a carico di tutti i soggetti destinatari delle attività ispettive e di vigilanza»;

   g) il comma 1-sexies è abrogato.

  3. Il decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è aggiornato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione al numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del numero di addetti, al fine di bilanciare le esigenze di operatività del settore con la tutela della sicurezza dei veicoli e la promozione di misure di sicurezza negli ambienti di lavoro. Nelle more della revisione del decreto di cui al primo periodo, il numero massimo delle autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate a ciascun titolare per i veicoli sottoposti a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni, navettamenti, movimentazioni e trasferimenti, anche per finalità commerciali o per la realizzazione degli allestimenti tecnici, è fissato in quantità non superiore al numero dei dipendenti del titolare dell'autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente all'attività di impresa in ragione di rapporti di collaborazione funzionale, attestato da idonea documentazione e da apposita delega. Le autorizzazioni alla circolazione in prova di cui al presente comma consentono il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero, selezionato tra i dipendenti del titolare dell'autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di collaborazione funzionale con il medesimo.

Capo III
DISPOSIZIONI URGENTI NEL SETTORE PORTUALE E MARITTIMO

Articolo 6.
(Disposizioni urgenti in materia di ordinamento portuale e demanio marittimo)

  1. Ai fini della determinazione degli aggiornamenti annuali dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 04, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, l'indice dei valori per il mercato all'ingrosso si intende sostituito, in assenza della produzione e diffusione dell'indice da parte dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali.
  2. Al fine di individuare misure di sicurezza della balneazione omogenee su tutto il territorio nazionale e di ordinato governo del territorio, la stagione balneare è fissata dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno. Le regioni o gli enti locali possono anticipare o posticipare l'inizio della stagione balneare di una settimana, ferma restando la durata complessiva di cui al primo periodo. Al di fuori della stagione balneare è sempre consentita l'apertura delle strutture balneari che intendono attivare il servizio di assistenza bagnanti o, in assenza di quest'ultimo, per i soli fini elioterapici. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, per le finalità ivi previste.

Articolo 7.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque)

  1. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 27-quinquies, le parole: «il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque»;

   b) al comma 27-sexies, le parole: «dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque».

Articolo 8.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa della società RAM S.p.A.)

  1. In considerazione del valore strategico del settore della portualità, del trasporto marittimo, della logistica e della logistica digitale, è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2025, di euro 2.000.000 per l'anno 2026 e di euro 2.000.000 per l'anno 2027, per gli atti convenzionali da stipulare tra la società RAM – Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dello svolgimento delle attività di supporto, assistenza tecnica e operativa per l'attuazione delle linee di intervento in materia di economia del mare, logistica, trasporto marittimo e fluviomarittimo.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 e nei limiti delle risorse ivi previste, per il biennio 2026-2027, la società RAM – Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A. è autorizzata ad assumere unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e all'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro applicato.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, quanto a euro 200.000 per l'anno 2025, a euro 2.000.000 per l'anno 2026 e a euro 2.000.000 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Capo IV
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI E RELATIVE A PROCEDURE DI INFRAZIONE E A VINCOLI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Articolo 9.
(Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi)

  1. Ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara, redatti ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b), comma 6-quater e comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applicano, ai fini della revisione prezzi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 4 del 2022, nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti iniziali di gara, le disposizioni di cui all'articolo 60 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a condizione che, ferma la necessità di garantire la copertura delle voci di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), dell'allegato I.7 al medesimo codice, siano rispettati contemporaneamente i seguenti criteri:

   a) le voci del quadro economico di ciascun intervento relative ad imprevisti risultino coerenti con la soglia di cui all'articolo 5, comma 2, dell'Allegato I.7 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023;

   b) risulti disponibile il 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento, e tali risorse siano iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 6), dell'Allegato I.7 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Articolo 10.
(Disposizioni urgenti per garantire lo svolgimento delle attività propedeutiche all'affidamento del contratto intercity)

  1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività propedeutiche all'affidamento del contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per la media e lunga percorrenza per il periodo 2027-2041 in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2025, di euro 2.700.000 per l'anno 2026 e di euro 1.791.928 per l'anno 2027. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 11.
(Modifiche alla disciplina delle concessioni autostradali)

  1. Alla legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 3, lettera v), dopo le parole: «nuovo concessionario subentrante» sono inserite le seguenti: «, nelle ipotesi di cui all'articolo 191, comma 3, del codice dei contratti pubblici,»;

   b) all'articolo 5, comma 4, primo periodo, le parole: «alle eventuali prescrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle prescrizioni vincolanti, ove formulate,» e le parole: «sono tempestivamente trasmessi» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi senza indugio»;

   c) all'articolo 9, comma 2, secondo periodo, le parole: «alle eventuali prescrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle prescrizioni vincolanti, ove formulate,» e le parole: «sono tempestivamente trasmessi» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi senza indugio»;

   d) all'articolo 12, comma 1, le parole: «con delibera dell'ART, adottata» sono sostituite dalle seguenti: «si applica il sistema tariffario per l'individuazione di tariffe adottato dall'ART» e le parole: «, è definito, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo, il sistema tariffario per l'individuazione di tariffe,» sono sostituite dalle seguenti: «. Il predetto sistema tariffario è definito, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo,»;

   e) all'articolo 16:

    1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Al fine di consentire il tempestivo avvio delle procedure di affidamento delle concessioni autostradali scadute o in scadenza in coerenza con le disposizioni del presente capo, fino al 31 dicembre 2026 è consentito l'inserimento di lavori e opere di manutenzione straordinaria nelle procedure di affidamento avviate ai sensi dell'articolo 3 prima del completamento della procedura di adozione del Piano di cui all'articolo 13, comma 1. I lavori e le opere previsti nelle procedure di affidamento di cui al primo periodo sono inseriti in sede di aggiornamento del Piano ai sensi dell'articolo 13, comma 1, secondo periodo.»;

    2) al comma 2:

     2.1) al primo periodo, le parole: «, 12 e 14, commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 12, commi 2, secondo periodo, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9 e 10»;

     2.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo l'obbligo dell'ente concedente di indicare nello schema di convenzione posto a base dell'affidamento le tariffe da applicare alla tratta autostradale determinate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, primo periodo, sulla base del sistema tariffario definito dall'ART ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 12.».

Articolo 12.
(Disposizioni urgenti in materia di oneri di servizio pubblico nel settore del trasporto aereo)

  1. L'articolo 2 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è sostituito dal seguente:

   «Art. 2 (Oneri di servizio pubblico e tariffe praticabili).1. Nel caso in cui siano imposti oneri di servizio pubblico conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, l'amministrazione competente, nel valutare le misure esigibili, può fissare i livelli massimi tariffari praticabili dalle compagnie aeree per determinate categorie di passeggeri ove emerga il rischio che le dinamiche tariffarie possano condurre ad un sensibile rialzo legato alla stagionalità o ad eventi straordinari, nazionali o locali.
   2. Il livello massimo tariffario è indicato nel testo dell'imposizione dell'onere di servizio pubblico prevista all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 e contiene la valutazione completa della necessità e della proporzionalità delle misure. Se l'amministrazione si avvale della facoltà di cui all'articolo 16, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1008/2008, il livello massimo tariffario è altresì indicato nel bando di gara quale requisito oggettivo dell'offerta.».

Articolo 13.
(Disposizioni in materia di accelerazione degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili)

  1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi riguardanti l'energia da fonti rinnovabili delineati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per l'anno 2030, nonché l'attuazione della Riforma 1 della Missione 7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5:

    1) al primo periodo, le parole: «dell'articolo 20, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 20, comma 8» e dopo le parole: «zone di accelerazione terrestri» sono inserite le seguenti: «, comprensive delle aree individuate ai sensi del comma 7-bis e che costituiscono il contenuto minimo inderogabile del Piano medesimo,»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In relazione alle zone di accelerazione individuate ai sensi del comma 7-bis, resta ferma la possibilità per le regioni e le province autonome di indicare, nelle definizione dei Piani, ulteriori impianti a fonti rinnovabili, nonché gli impianti di stoccaggio e le altre opere previste dal primo periodo del presente comma.»;

   b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

   «5-bis. Al fine di assicurare il rispetto del termine di cui al comma 5, primo periodo, le regioni e le province autonome sottopongono le proposte di Piano elaborate ai sensi del medesimo comma 5 alla valutazione ambientale strategica di cui al comma 8 entro il 31 agosto 2025. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo ovvero in caso di mancata adozione del Piano di cui al comma 5 entro il termine ivi previsto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»;

   c) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

   «7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, terzo periodo, e ai fini di cui al comma 10, sono considerate zone di accelerazione, in relazione alle fattispecie progettuali di cui agli allegati A e B al presente decreto e in coerenza con il potenziale nazionale individuato dal GSE mediante la mappatura dallo stesso effettuata nei termini e secondo le modalità di cui al comma 1, le aree industriali, come definite dagli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali comunque denominati, ricadenti nelle aree individuate dal GSE con la citata mappatura. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e comunque non oltre il termine del 21 maggio 2025 di cui al comma 1, il GSE pubblica su apposito sito internet la rappresentazione cartografica delle zone di accelerazione, come definite ai sensi del primo periodo. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al secondo periodo, le regioni e le province autonome comunicano al GSE eventuali disallineamenti cartografici delle aree industriali insistenti sui rispettivi territori rispetto a quanto riportato nella mappatura pubblicata dal medesimo GSE, esclusivamente ai fini dell'aggiornamento cartografico delle zone di accelerazione definite ai sensi del primo periodo.»;

   d) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La procedura di valutazione ambientale strategica di cui al primo periodo si svolge secondo le modalità previste dal medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 per i piani sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede statale, con applicazione dei termini procedimentali ridotti della metà.».

Articolo 14.
(Interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali di interesse nazionale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali)

  1. Al fine di assicurare il conseguimento dei traguardi M2C4-11, M2C4-11bis e M2C4-11ter della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1a «Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico – Interventi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dispone, con proprio provvedimento e ai soli fini della loro rendicontazione per il raggiungimento dei predetti traguardi, l'inserimento nel programma degli interventi urgenti, adottato dal medesimo Commissario in attuazione della citata Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1a del PNRR, degli ulteriori interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza della società ANAS S.p.A. finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, indicati nell'Allegato B al presente decreto, conseguenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023 e da realizzare nei territori della Regione Emilia-Romagna, della Regione Marche e della Regione Toscana individuati con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. Le attività di soggetto attuatore degli interventi indicati nel citato Allegato B sono di competenza della società ANAS S.p.A.

Capo V
INTERVENTI URGENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER LA REALIZZAZIONE E IL FINANZIAMENTO DI EVENTI SPORTIVI DI RILIEVO INTERNAZIONALE

Articolo 15.
(Interventi urgenti per la realizzazione delle opere funzionali allo svolgimento dei XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» e per lo svolgimento di altri eventi sportivi)

  1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3:

    1) al comma 5, lettera a), numero 2), le parole: «e al comma 5-ter.1.» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5-ter.1 e al comma 5-ter.2»;

    2) dopo il comma 5-ter.1, è inserito il seguente:

   «5-ter.2. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), sono altresì attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1-ter, che costituisce parte integrante del presente decreto, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), può avvalersi delle strutture della società di cui al comma 1, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome o di altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;

   b) dopo l'Allegato 1-bis, è aggiunto, in fine, l'Allegato 1-ter di cui all'Allegato C al presente decreto.

  2. In considerazione dello specifico rilievo che il Gran Premio di Formula 1 del made in Italy e dell'Emilia-Romagna e il Gran Premio d'Italia di Formula 1 rivestono per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale, è riconosciuto un contributo di 5,25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032 in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5,25 milioni di euro per l'anno 2025 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Capo VI
DISPOSIZIONI URGENTI DI SPESA PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI NEL SETTORE DEI TRASPORTI

Articolo 16.
(Disposizioni urgenti per garantire la continuità e la regolarità dei servizi svolti dalla Gestione governativa Ferrovia Circumetnea)

  1. È autorizzata la spesa di euro 2.884.300 per l'anno 2025 e di euro 6.684.300 annui a decorrere dall'anno 2026 in favore della Gestione governativa Ferrovia Circumetnea. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 2.884.300 per l'anno 2025 e a euro 6.684.300 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato A
(Articolo 3, comma 1)

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Allegato B
(Articolo 14, comma 1)

Interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza della società ANAS S.p.a. per i quali il Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 dispone, con proprio provvedimento e ai soli fini della loro rendicontazione per il raggiungimento dei predetti traguardi, l'inserimento nel programma degli interventi urgenti adottato in attuazione della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1a del PNRR

CODICE PPM

CUP

TITOLO LAVORO

COMUNE

PROVINCIA

IMPORTO INVESTIMENTO

NEMSBO01
706

F57H23000990
001

SS 64 «Porrettana»: Interventi urgenti, in tratti saltuari, tra il km 31+110 e il km 142+187 per il ripristino della transitabilità a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023

Marzabotto

Bologna

900.000,00 €

NEMSBO01
707

F57H23001000
001

SS 67 «Tosco Romagnola»: Interventi urgenti, in tratti saltuari, tra il km 142+269 e il km 232+377 per il ripristino della transitabilità a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023

Rocca
San Casciano

Forlì-
Cesena

3.900.000,00 €

NEMSBO01
708

F57H23001010
001

SS 65 «della Futa» e SS 65 BIS «Fondovalle Savena»: Interventi urgenti, in tratti saltuari, tra il km 61+695 e il km 90+775 della SS 65 e tra il km 0+000 al km 8+307 della SS 65BIS per il ripristino della transitabilità a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023

Loiano
Pianoro
Monghidoro

Bologna

1.000.000,00 €

NEMSBO01
709

F87H23001060
001

SS 3BIS «Tiberina»: Interventi urgenti, in tratti saltuari, tra il km 162+698 e il km 250+565 per il ripristino della transitabilità a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023

Mercato
Saraceno

Forlì-
Cesena

600.000,00 €

NEMSBO01
710

F97H23000860
001

  SS 623 «del Passo Brasa»: Interventi urgenti, in tratti saltuari, tra il km 0+220 e il km 83+324 per il ripristino della transitabilità a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023

Guiglia
Zocca

Modena

400.000,00 €

Castel
d'Aiano

Bologna

NEMSBO01
711

F87H23001070
001

SS 71 «Umbro Casentinese Romagnola»: Interventi urgenti, in tratti saltuari, tra il km 214+050 e il km 254+920 per il ripristino della transitabilità a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023

Sarsina
Mercato
Saraceno

Forlì-
Cesena

1.200.000,00 €

NEMSBO01
713

F57H23001620
001

SS 67 «Tosco Romagnola» – Interventi urgenti, in corrispondenza dei corpi in frana tra il km 163+600 e il km 169+000, per il miglioramento della percorribilità già penalizzata a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023

Dovadola
Rocca
San Casciano

Forlì-
Cesena

5.500.000,00 €

NEMSBO01
714

F57H23001620
001

SS 67 «Tosco Romagnola» – Primi interventi per il ripristino funzionale di opere e/o manufatti, in tratti saltuari, tra il km 146+000 circa ed il km 173+000 circa, danneggiati a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023

Portico e San Benedetto

Rocca
San Casciano

Forlì-
Cesena

2.000.000,00 €

NEMSBO01
715

DA CREARE

SS 67 «Tosco Romagnola» – Ripristini saltuari delle pavimentazioni stradali, tra il km 146+000 ed il km 173+000, a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023

Portico e San Benedetto

Rocca
San Casciano

Dovadola

Forlì-
Cesena

500.000,00 €

NEMSBO01
716

F37H23001660
001

SS 64 «Porrettana» – Primi interventi per il ripristino funzionale di opere e/o manufatti, in tratti saltuari, tra il km 67+000 e il km 72+000 già penalizzata a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023

Marzabotto

Bologna

2.500.000,00 €

NEMSBO01
717

F17H23002110
001

SS 71 «Umbro Casentinese Romagnola» – Interventi urgenti, anche mediante ricostruzione di opere d'arte, per il consolidamento del corpo stradale, tra il km 227+000 ed il km 234+000, fortemente danneggiato a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023.

Sarsina

Forlì-
Cesena

4.000.000,00 €

NEMSBO01
718

F57H23001630
001

SS 65 «della Futa» – Interventi urgenti, anche mediante la messa in pristino di opere d'arte, tra il km 72+600 ed il km 76+400, per il consolidamento del corpo stradale fortemente danneggiato a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023.

Loiano
Pianoro

Bologna

3.000.000,00 €

NEMSBO01
719

F37H23002040
001

SS 65 «della Futa» – Primi interventi per il ripristino funzionale di opere e/o manufatti, in tratti saltuari, tra il km 61+695 e il km 90+775, danneggiati a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023.

Loiano

Pianoro

Monghidoro

Bologna

1.000.000,00 €

NEMSBO01
720

F57H23001640
001

SS 623 «del Passo Brasa» – Primi interventi, in tratti saltuari tra il km 37+000 circa e il km 65+000, per il ripristino funzionale di opere e/o manufatti e la rimozione delle limitazioni imposte a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023.

Guiglia
Zocca

Modena

1.500.000,00 €

Castel
d'Aiano

Bologna

NEMSBO01
724

F17H23004720
001

SS 3BIS «Tiberina»: Lavori di ripristino e di riqualificazione, del corpo stradale e/o di manufatti ad esso afferenti, in tratti satuari, tra il km 162+698 e il km 250+565 a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023 – Stralcio A

Mercato
Saraceno

Forlì-
Cesena

2.500.000,00 €

NEMSBO01
066

F87H22002060
001

Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza in corrispondenza di frane e dissesti idrogeologici lungo l'intero tronco stradale tra il km 0+000 ed il km 45+660.

Sarsina

Forlì-
Cesena

1.800.000,00 €

NEMSBO01
342

F87H23000520
001

S.S. 71 Lavori di installazione barriere paramassi, e manutenzione e consolidamento dei versanti e delle scarpate in frana lungo l'intero itinerario.

Sarsina

Forlì-
Cesena

1.070.000,00 €

NEMSBO01
404

F17H23002300
001

Lavori di ripristino della pavimentazione lungo la S.S. 71, dal km 214+050 al km 254+920

Bagno di Romagna

Sarsina

Mercato
Saraceno

Cesena

Forlì-
Cesena

5.000.000,00 €

NEMSBO00
673

F47H20002830
001

Lavori straordinari sull'opera po_08_10000004 33_km_000+141_Svincolo Mercato Saraceno

Mercato
Saraceno

Forlì-
Cesena

5.037.373,71 €

  43.407.373,71 €

Allegato C
(Articolo 15, comma 1, lettera b))

«Allegato 1-ter
(Articolo 3, comma 5-ter.2)

Elenco degli interventi strettamente funzionali allo svolgimento allo svolgimento dei XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano Cortina 2026, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.” quale commissario straordinario

  Regione

  Intervento

  Veneto

  Posa condotte e nuova opera di presa idrica dal fiume Boite

  Veneto

  Realizzazione del nuovo impianto a fune a Cortina d'Ampezzo (BL)

  Lombardia

  Realizzazione del parcheggio interrato Mottolino località Bondi

  Lombardia

  Nodo di Castione Andevenno, noto come «svincolo di Sassella»

  Lombardia

  Collegamento dei versanti con realizzazione di parcheggio presso stazione intermedia

».

A.C. 2416-A – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1:

   al comma 1:

    alla lettera a), numero 1), le parole: «nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite»;

    dopo la lettera a) è inserita la seguente:

   «a-bis) all'articolo 3-bis:

    1) al comma 3-bis:

     1.1) al primo periodo, dopo le parole: “ovvero il contraente generale” sono inserite le seguenti: “, in qualità di autorità espropriante,” e le parole: “entro trenta giorni dalla” sono sostituite dalle seguenti: “una volta divenuta efficace la”;

     1.2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “A tale fine, la società Stretto di Messina S.p.a. o per essa il contraente generale comunicano ai soggetti interessati dalle procedure espropriative che entro il termine di sessanta giorni dalla medesima comunicazione possono accedere all'atto di cessione volontaria del bene o del diritto reale di cui al primo periodo”;

     1.3) al secondo periodo, le parole: “di cui al primo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al primo e secondo periodo”;

     1.4) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001”;

     1.5) al quarto periodo, le parole: “trenta giorni, di cui al primo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni, di cui al secondo periodo”;

    2) al comma 3-ter, al primo periodo, dopo le parole: “che abbiano stipulato gli atti di cessione” è inserita la seguente: “volontaria” e, al quarto periodo, le parole: “è ridotta a 10.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “è ridotta a un valore massimo di 10.000 euro da quantificare in base ai criteri sopra indicati”;

    3) al comma 3-quinquies, quarto periodo, dopo le parole: «perizia giurata» sono inserite le seguenti: “, sottoscritta congiuntamente dal tecnico incaricato dal proprietario o usufruttuario e dal tecnico nominato dall'autorità espropriante,”»;

    dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   “9-sexies. Ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività di cui al presente decreto nonché di quelli di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, la società Stretto di Messina S.p.a. è iscritta di diritto, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell'elenco di cui al medesimo articolo 63, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023”».

  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 1-bis. – (Interventi per l'incremento della capacità di stoccaggio di gas naturale liquido e di rigassificazione nel territorio nazionale) – 1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per l'incremento della capacità di stoccaggio di gas naturale liquido e di rigassificazione nel territorio nazionale, in particolare nel settore marittimo, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2027, 15 milioni di euro per l'anno 2028 e 5 milioni di euro per l'anno 2029.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente alla realizzazione dei progetti relativi a opere strategiche e di pubblica utilità già oggetto di valutazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 388 del 12 ottobre 2021 che abbiano i seguenti requisiti:

   a) abbiano ottenuto il permesso alla costruzione e all'esercizio;

   b) non abbiano ricevuto un finanziamento a carico delle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

   c) prevedano l'avvio dell'intervento, pena la revoca del finanziamento, entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di assegnazione del contributo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   d) contribuiscano al superamento dei divari infrastrutturali, di servizio e occupazionali a livello nazionale, regionale o locale.

  3. I soggetti proponenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza di riammissione al finanziamento, allegando il progetto corredato di dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari e della documentazione di cui al comma 2, lettera a). Il Ministero valuta le istanze e, in caso di esito positivo, entro trenta giorni dalla ricezione delle medesime assegna il contributo secondo le modalità di cui all'articolo 8 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 388 del 12 ottobre 2021, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del comma 1. Il medesimo Ministero provvede alla revoca delle assegnazioni nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera c), ovvero nei casi di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale. Le risorse rivenienti dalle revoche sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
  4. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 5 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede:

   a) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

   b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Art. 1-ter. – (Disposizioni per il finanziamento di opere indifferibili e urgenti) – 1. Al fine di addivenire alla celere realizzazione di interventi infrastrutturali indifferibili, la società ANAS S.p.A. è autorizzata a sviluppare o completare in via prioritaria, nell'ambito dello sviluppo di studi e progettazioni relativi al contratto di programma 2021-2025, la progettazione dei seguenti interventi:

   a) strada statale 700 della Reggia di Caserta;

   b) raddoppio della Galleria della Guinza;

   c) variante di Pieve di Teco-Ormea con traforo di valico Armo-Cantarana;

   d) interventi di adeguamento e miglioramento tecnico funzionale della strada statale 78 Picena, tratto Amandola-Mozzano;

   e) strada statale 7-ter Salentina, tratto Manduria-Grottaglie.

  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a valere sulle risorse già destinate allo sviluppo di studi e progettazioni nell'ambito del contratto di programma 2021-2025.
  3. All'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Un'ulteriore quota delle risorse di cui al quinto periodo è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario, nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 30 milioni di euro per l'anno 2026. A tal fine, è corrispondentemente autorizzata la spesa per il completamento dei lavori inerenti all'impianto idrico-fognario del collettore primario del Lago di Garda, a servizio del sistema idrico integrato, in modo da garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente della sponda orientale del Lago di Garda”.

  Art. 1-quater. – (Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto nel settore della logistica) – 1. È istituto il Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto tra privati nel settore della logistica (CIGAL) al fine di fornire ai soggetti interessati informazioni funzionali alla verifica di conformità alla normativa in materia fiscale, contributiva e di lavoro, compresi i tributi erariali e l'imposta sul valore aggiunto, relativamente ai soggetti appaltatori, per promuovere una crescita del settore logistico allo scopo di creare uno sviluppo compatibile con l'ambiente, sostenibile e finalizzato a prevenire l'insorgere di situazioni che possano arrecare danno alle imprese, ai lavoratori e all'erario nonché per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati delle amministrazioni statali, regionali e locali, le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un'apposita sezione del Cruscotto informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione fiscale, contributiva e in materia di lavoro, con particolare riferimento alla genuinità degli appalti.
  2. Il CIGAL è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'interno, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e la società Sviluppo Lavoro Italia Spa alimentano il CIGAL mettendo a disposizione i dati necessari al suo funzionamento, già presenti nelle loro banche di dati, sulla base di quanto disciplinato dal comma 5.
  3. L'Unioncamere garantisce lo svolgimento delle funzioni occorrenti allo sviluppo e alla gestione tecnica e informatica del CIGAL, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al comma 4 nonché delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. A tale fine, essa è titolare del trattamento dei dati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del CIGAL e le regole per il trattamento dei dati. Con il medesimo decreto è altresì istituito un tavolo tecnico per lo sviluppo, il coordinamento e l'aggiornamento del CIGAL. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  5. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative al livello nazionale con riferimento al settore della logistica possono partecipare al monitoraggio del funzionamento del CIGAL attraverso la periodica consultazione, nell'ambito del tavolo tecnico di cui al comma 4, in ordine ai flussi informativi riguardanti:

   a) il quadro produttivo e occupazionale nel settore della logistica;

   b) il quadro dei rischi inerenti al ricorso a prassi non genuine negli appalti;

   c) il quadro degli interventi normativi e amministrativi in materia di appalti;

   d) il quadro degli interventi di vigilanza in materia di appalti da parte degli organi preposti;

   e) il monitoraggio.

  6. Le organizzazioni indicate al comma 5 possono chiedere la partecipazione di ulteriori soggetti interessati nell'ambito del tavolo tecnico di cui al comma 4.
  7. La diffusione delle informazioni specifiche elaborate a seguito della raccolta e della comparazione dei dati raccolti è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attività dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. Tali informazioni sono rese disponibili ai diversi destinatari e pubblicate, a fini statistici, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza alcuna condivisione dei dati raccolti e comparati dal CIGAL, sulla base dei quali sono elaborate le informazioni.
  8. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Art. 1-quinquies. – (Disposizioni urgenti per il completamento delle attività di progettazione del nuovo Ponte dell'Olla, della variante alla strada statale 16 nel tratto compreso tra Bari-Mungivacca e Mola di Bari e degli interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della strada statale 100) – 1. Nell'ambito del piano di razionalizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono individuati uno o più commissari straordinari con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per le attività connesse al completamento delle attività di progettazione del nuovo Ponte dell'Olla, quale opera di rilevanza strategica per lo sviluppo delle infrastrutture viarie a servizio della provincia di Cuneo e della Valle Stura e per il traffico commerciale transfrontaliero, nonché della variante alla strada statale 16 nel tratto compreso tra Bari-Mungivacca e Mola di Bari e degli interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della strada statale 100. Ai commissari straordinari di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento dei compiti assegnati, i commissari straordinari di cui al primo periodo possono avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. All'articolo 3 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2025”;

   b) al comma 3, le parole: “di novanta giorni” sono soppresse.

  Art. 1-sexies. – (Misure straordinarie per l'accelerazione degli interventi relativi al polo logistico di Alessandria Smistamento e il potenziamento della direttrice ferroviaria Milano-Mortara) – 1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione del polo logistico di Alessandria Smistamento, comprensivo dello scalo merci e delle relative infrastrutture nodali, quale opera strategica connessa al potenziamento del traffico di merci nei porti di Savona e Genova e all'intermodalità nei relativi retroporti, di garantire il potenziamento della direttrice ferroviaria Milano-Mortara, nella tratta Albairate-Mortara, e di far fronte alle criticità connesse alla prevista chiusura al traffico ferroviario e stradale del ponte San Michele, situato tra Paderno d'Adda e Calusco d'Adda, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un Commissario straordinario con i poteri di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Si applicano le disposizioni dell'articolo 13, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 104 del 2023. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, è collocato fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, secondo l'ordinamento di appartenenza, per tutta la durata dell'incarico. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, da determinare con il decreto di nomina, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario di cui al comma 1 rimane in carica fino al 31 dicembre 2027 e si avvale di una struttura di supporto tecnico-amministrativo posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 1 e composta da un contingente massimo di personale pari a 7 unità di livello non dirigenziale appartenente all'Area dei funzionari. Il personale di cui al primo periodo è individuato tra i dipendenti di amministrazioni pubbliche centrali e territoriali o di società controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato o da altri enti pubblici, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Tale personale è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario può essere prevista la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Possono essere altresì nominati esperti o consulenti, anche estranei alla pubblica amministrazione, fino al numero massimo di cinque, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario, a valere sulle risorse di cui al comma 4, nel limite massimo annuo di euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. La struttura cessa al termine dell'incarico del Commissario straordinario.
  3. Il Commissario straordinario di cui al comma 1, con proprio provvedimento, dandone tempestiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può nominare fino a due sub-commissari, i quali lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni. I sub-commissari, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, secondo l'ordinamento di appartenenza, in ogni caso per tutta la durata dell'incarico. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il compenso dei sub-commissari è determinato, con il provvedimento di nomina di cui al primo periodo, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario cessa al termine dell'incarico del Commissario straordinario.
  4. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 1, nella quale confluiscono le risorse di cui al presente comma e le ulteriori risorse destinate agli interventi di cui al medesimo comma 1. Per i medesimi fini è autorizzata la spesa di 464.596 euro per l'anno 2025 e di 1.074.209 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

  All'articolo 2:

   al comma 1:

    alla lettera a), le parole: «n. 165 e il numero dei beneficiari.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 165, e il numero dei beneficiari”;»;

    dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

   «a-bis) all'articolo 57, comma 2, quarto periodo, le parole: “sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica” sono sostituite dalle seguenti: “sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi”;

   a-ter) all'articolo 125, comma 1, sesto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 1-bis, del medesimo allegato II.14 per i servizi di ingegneria e architettura”»;

    alla lettera c):

     al numero 1) è premesso il seguente:

    «01) al comma 1:

     01.1) al primo periodo, dopo le parole: “di 500.000 euro o” sono inserite le seguenti: “, se superiore, nel limite” e dopo le parole: “pubblica e privata incolumità” sono aggiunte le seguenti: “, comunque nel limite della soglia europea”;

     01.2) al secondo periodo, dopo le parole: “di servizi o forniture” sono inserite le seguenti: “, ivi compresi servizi tecnici necessari per la realizzazione di lavori di somma urgenza qualora l'amministrazione competente non disponga di adeguate professionalità,”»;

     il numero 1) è sostituito dal seguente:

    «1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

    “1-bis. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario.
    1-ter. La circostanza di somma urgenza, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, comunque per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, fatto salvo il maggiore termine stabilito dall'eventuale deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo”»;

     il numero 4) è sostituito dal seguente:

    «4) il comma 8 è abrogato»;

    alla lettera d), capoverso Art. 140-bis:

     al comma 1, le parole: «del codice di protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «, del codice della protezione civile» e dopo le parole: «dell'articolo 140» sono inserite le seguenti: «del presente codice»;

     al comma 2, le parole: «dei limiti di cui all'articolo 140, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «del limite di 500.000 euro di cui all'articolo 140, comma 1, primo periodo, e della soglia europea di cui al medesimo articolo 140, comma 1, secondo periodo», dopo le parole: «a trenta giorni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui agli articoli 24, commi 1 e 2, e 25, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'affidamento diretto di cui al primo periodo non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea»;

     al comma 3:

      alla lettera b), dopo le parole: «tra soggetti idonei» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

      alla lettera d), le parole: «della sua tempistica» sono sostituite dalle seguenti: «dei tempi del suo svolgimento»;

      alla lettera e), la parola: «velocizzare» è sostituita dalla seguente: «accelerare»;

      alla lettera f), le parole: «alle tempistiche» sono sostituite dalle seguenti: «ai tempi» le parole: «della sua tempistica» sono sostituite dalle seguenti: «dei suoi tempi di svolgimento»;

    dopo la lettera f) è inserita la seguente:

   «f-bis) all'allegato II.14, all'articolo 33, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   “1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai servizi di ingegneria e architettura, per i quali nei documenti di gara può essere prevista un'anticipazione del prezzo fino al 10 per cento, nei limiti delle disponibilità del quadro economico”»;

    dopo la lettera g) è inserita la seguente:

    «g-bis) all'allegato V.2:

   1) all'articolo 2:

    1.1) al comma 1:

     1.1.1) all'alinea, secondo periodo, dopo le parole: “di uno” sono inserite le seguenti: “o più”;

     1.1.2) alla lettera b), le parole: “ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” sono sostituite dalle seguenti: “di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

     1.1.3) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

    “e-bis) dottorato di ricerca nelle materie di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma”;

    1.2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini del computo del periodo minimo si considera il tempo necessario per l'acquisizione dei requisiti di esperienza o qualificazione di cui al comma 1, anche cumulativamente considerati”;

   2) all'articolo 6, il comma 4 è abrogato»;

   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  «1-bis. Le disposizioni dell'articolo 45 e dell'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificati dagli articoli 16 e 81 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del predetto codice dei contratti pubblici, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore della disposizione.
  1-ter. Le modalità per la ripartizione delle risorse e i criteri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche al personale dirigenziale per le attività svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024 sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, in base ai rispettivi ordinamenti.
  1-quater. Gli oneri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui al comma 1-bis sono posti a valere sulle risorse già accantonate nei quadri economici relativi alle singole procedure di affidamento»;

   al comma 2, capoverso Art. 46-bis:

    al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «utilità conseguite» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    al comma 3, dopo le parole: «dell'articolo 76 del medesimo codice» sono aggiunte le seguenti: «di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023».

  Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

  «Art. 2-bis. – (Misure urgenti per l'incremento dell'efficienza del sistema di monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti prioritari) – 1. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di 1.170.000 euro per l'anno 2025, comprensiva delle spese per la conduzione e per i necessari interventi di manutenzione evolutiva, e di 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma ‘Fondi di riserva e speciali’ della missione ‘Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”».

  All'articolo 3:

   al comma 1, dopo le parole: «n. 3274 del 20 marzo 2003,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003,».

  Nel capo I, dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

  «Art. 3-bis. – (Disposizioni urgenti per il completamento degli interventi infrastrutturali) – 1. All'articolo 19 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: “e 12 milioni di euro per l'anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “, 12 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026”;

   b) al comma 5, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “centoventi giorni” e le parole: “centoventi giorni” sono sostituite dalle seguenti: “centocinquanta giorni”;

   c) al comma 7, le parole: “2024 e 2025” sono sostituite dalle seguenti: “2024, 2025 e 2026” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con il medesimo provvedimento di cui al primo periodo si provvede alla ricognizione dello stato di attuazione degli interventi, anche ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di revoca dei finanziamenti ai sensi del comma 5”.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Art. 3-ter. – (Disposizioni urgenti per il completamento degli interventi infrastrutturali relativi all'autostrada Salerno-Reggio Calabria) – 1. Al fine di procedere celermente al completamento dei lotti già finanziati compresi nel tratto tra Cosenza e Altilia dell'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, l'amministratore delegato pro tempore della società ANAS S.p.A. è nominato Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo può nominare un sub-commissario, scelto tra il personale della società ANAS S.p.A., dandone tempestiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al Commissario straordinario di cui al primo periodo e all'eventuale sub-commissario nominato non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al Commissario straordinario di cui al primo periodo si applica l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato pro tempore della società ANAS S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Art. 3-quater. – (Disposizioni urgenti in materia di messa in sicurezza e di adeguamento del traforo del Gran Sasso) – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i compiti e le funzioni relativi agli interventi di adeguamento del traforo del Gran Sasso connessi all'attuazione degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, attribuiti al Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono trasferiti al Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. A tale fine, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le risorse disponibili finalizzate, a legislazione vigente, agli interventi di cui al primo periodo del presente comma nell'ambito del programma di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 5, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, da trasferire al Commissario di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 cessa dalle proprie funzioni in relazione alle attività aventi ad oggetto gli interventi di cui al primo periodo. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione agli interventi di cui al primo periodo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 trasmette al Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo, gli impegni finanziari assunti nell'esecuzione dell'incarico nonché la ricognizione delle relative risorse disponibili. Ai fini dell'applicazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, entro e non oltre il 15 settembre 2025, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze i cronoprogrammi procedurali di tutti gli investimenti rientranti nel programma di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera c), numero 5, del decreto-legge n. 59 del 2021.
  2. Ferme restando le risorse trasferite ai sensi del comma 1, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, provvede allo svolgimento delle attività e alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1 nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Art. 3-quinquies. – (Tavolo tecnico per le opere pubbliche incompiute) – 1. Al fine di rafforzare l'attività di monitoraggio delle opere incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il tavolo tecnico ha il compito di fissare i criteri per l'individuazione delle opere incompiute da avviare prioritariamente a realizzazione nonché di definire percorsi per il miglioramento dei processi di monitoraggio delle opere incompiute e di identificare le principali criticità che ne impediscono il completamento. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  Art. 3-sexies. – (Risorse straordinarie per l'adeguamento infrastrutturale delle capitanerie di porto – Guardia costiera) – 1. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e, quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Art. 3-septies. – (Disposizioni urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale relativa a progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale) – 1. All'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale, il decreto di cui al primo periodo è adottato entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di competenza del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 233 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 23 e 25 del presente decreto”».

  All'articolo 4:

   al comma 1, capoverso Art. 6-bis:

    al comma 1:

     dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nei tempi di attesa dei veicoli di cui al primo periodo sono compresi anche i periodi di attesa del vettore dovuti all'inattività del committente, del caricatore o del destinatario della merce»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «di tali operazioni, nonché» è inserita la seguente: «circa»;

    al comma 2, quinto periodo, la parola: «ISTAT» è soppressa e dopo le parole: «(Indice FOI)» sono inserite le seguenti: «, rilevato dall'Istituto nazionale di statistica»;

    al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

    al comma 4, dopo le parole: «articoli 164 e 167 del» sono inserite le seguenti: «codice della strada, di cui al»;

   dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  «2-bis. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, le parole: “, il vettore” sono sostituite dalle seguenti: “per mezzo di servizi ancillari resi da soggetti che, nell'esecuzione del trasporto, abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni in favore del vettore, il vettore medesimo”»;

    dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. Dopo il comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è inserito il seguente:

   “9-bis. Al fine di supportare l'individuazione, l'inserimento e la validazione dei corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalità di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, l'AINOP è integrato con funzioni specifiche di pianificazione e monitoraggio dei transiti, operando quale infrastruttura di riferimento nazionale per la condivisione e l'aggiornamento dei dati territoriali e infrastrutturali rilevanti, anche tramite l'interoperabilità con sistemi informativi geografici (GIS) già in uso da parte di società concessionarie operanti nel settore stradale e autostradale, enti proprietari della rete stradale nazionale, regioni ed enti regionali di gestione della rete stradale locale, nonché con i sistemi telematici dell'albo nazionale degli autotrasportatori e con la piattaforma di archiviazione del documento unico di circolazione e di proprietà di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98. L'AINOP interopera con i sistemi telematici di tracciamento dei mezzi e di gestione della rete infrastrutturale e dei flussi di traffico utilizzati dai soggetti di cui al primo periodo, al fine di fornire una rappresentazione centralizzata dei transiti dei trasporti in condizioni di eccezionalità tracciati e di garantire l'ottimizzazione dei percorsi e la sicurezza della circolazione. Le modalità operative e tecniche per l'attuazione dell'interoperabilità dei sistemi di cui al presente comma, ivi incluse le modalità per l'avvio della fase sperimentale, sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di classificazione in termini di percorribilità dei corridoi coordinata con i sistemi di segnalazione e autorizzazione che rimangono in capo agli enti proprietari o gestori dei tratti stradali o autostradali interessati e sono, altresì, definite le modalità di rappresentazione dei tracciamenti, acquisiti dalle piattaforme dei soggetti sopra indicati, in un unico sistema centralizzato per l'utilizzazione, ai fini delle verifiche da parte delle autorità competenti per il controllo del traffico e dell'effettivo e corretto utilizzo dei percorsi autorizzati”.

   3-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro per l'anno 2025, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 1,2 milioni di euro per l'anno 2027 e la spesa di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per l'attività di avvio, gestione, manutenzione e conduzione del sistema di cui al medesimo comma 3-bis nonché per l'attività di supporto operativo agli utenti operatori di trasporto eccezionale e agli enti proprietari o gestori di infrastrutture stradali. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede:

   a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2025, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   b) quanto a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

  All'articolo 5:

   al comma 1, le parole: «PatentiViaPoste S.c.p.A., sono» sono sostituite dalle seguenti: «PatentiViaPoste S.c.p.A. sono»;

   al comma 3:

    dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Alle imprese autorizzate a svolgere le attività di imbarco e sbarco da e su nave e quelle di movimentazione di veicoli non ancora immatricolati nei porti e tra le aree portuali e le zone retroportuali esterne alle aree operative portuali, in attesa del successivo trasporto alla destinazione finale, può comunque essere rilasciato un numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova pari al numero dei dipendenti addetti alle attività operative e dei dipendenti e soci del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di cui ordinariamente l'impresa autorizzata si avvale, come attestato dalla competente Autorità di sistema portuale»;

    al terzo periodo, dopo le parole: «di un solo passeggero,» sono inserite le seguenti: «individuato nella persona del titolare dell'autorizzazione ovvero»;

    è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Chiunque circola in violazione delle disposizioni del quarto periodo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 98, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

  «3-bis. Le amministrazioni e gli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del portale telematico istituzionale del medesimo Ministero, i dati relativi alle apparecchiature per l'accertamento della violazione dei limiti di velocità utilizzate ai fini di cui all'articolo 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, indicando per ciascun dispositivo la conformità ad un tipo, marca e modello approvato od omologato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il modello informatico da utilizzare per la trasmissione dei dati di cui al primo periodo e sono indicate le relative modalità di comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Fermi restando i requisiti di collocazione e uso, nonché di approvazione e omologazione delle apparecchiature di cui al primo periodo previsti a legislazione vigente, la comunicazione di cui al primo periodo è condizione necessaria ai fini del legittimo utilizzo delle apparecchiature cui si riferisce la comunicazione medesima. La disposizione del terzo periodo acquista efficacia decorsi sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al secondo periodo.
  3-ter. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al terzo periodo, la parola: “30.000” è sostituita dalla seguente: “100.000”;

   b) al quarto periodo, sono premesse le seguenti parole: “Fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo,” e le parole: “dal 1° ottobre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° ottobre 2026”;

   c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Decorso il termine di cui al quarto periodo, le regioni possono prescindere dall'inserimento della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria ‘Euro 5’ nei piani di qualità dell'aria di cui al comma 1 mediante l'adozione, nei predetti piani, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Resta ferma la facoltà per le regioni di introdurre la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria ‘Euro 5’ prima del termine di cui al quarto periodo, mediante l'aggiornamento, ai sensi del comma 1, dei rispettivi piani di qualità dell'aria e la modifica dei relativi provvedimenti attuativi”».

  All'articolo 6:

   il comma 1 è sostituito dal seguente:

  «1. L'articolo 04, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si interpreta nel senso che, ai fini della determinazione degli aggiornamenti annuali dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, l'indice dei valori per il mercato all'ingrosso, in assenza della produzione e diffusione dell'indice da parte dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), si intende sostituito dall'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. All'articolo 5, comma 1-ter, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “Allo scopo di garantire omogeneità operativa e uniformità gestionale alle previsioni di cui ai piani regolatori portuali (PRP), nelle more della revisione organica della disciplina di settore, la funzione caratterizzante delle aree di cui al primo periodo, comunque denominate all'interno dei singoli PRP, si intende riferita alle aree o agli ambiti complessivamente considerati, come disegnati e specificati nel PRP, e non alle singole porzioni dei medesimi, né ai singoli compendi affidati in concessione. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione”»;

   al comma 2:

    al secondo periodo, le parole: «della stagione balneare di una settimana, ferma restando la durata complessiva di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «e la fine della stagione balneare di una settimana»;

    al terzo periodo, le parole: «assistenza bagnanti» sono sostituite dalle seguenti: «assistenza ai bagnanti»;

   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

  «2-bis. All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: “Alla scadenza dei trentasei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1” e dopo le parole: “il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può” sono inserite le seguenti: “in ogni caso”.
  2-ter. Il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 16 del codice della navigazione è soppresso.
  2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter, pari a 27.000 euro per l'anno 2025 e a 58.500 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

  All'articolo 7:

   la parola: «laguna», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «Laguna»;

   al comma 1, lettera b), le parole: «il Trentino-Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Trentino-Alto Adige».

  All'articolo 8:

   al comma 1, le parole: «del settore» sono sostituite dalle seguenti: «dei settori» e le parole: «, assistenza» sono sostituite dalle seguenti: «e di assistenza»;

   al comma 2, le parole: «contratto collettivo nazionale del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro»;

   al comma 3, le parole: «si provvede, quanto» sono sostituite dalla seguente: «pari» e dopo le parole: «per l'anno 2027,» sono inserite le seguenti: «si provvede».

  Nel capo III, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

  «Art. 8-bis. – (Personale dell'ENAC Servizi S.r.l.) – 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, comma 8, primo periodo, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'incarico di amministratore unico della società ENAC Servizi S.r.l., società in house dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), può essere conferito anche a dipendenti ENAC. In tal caso il dipendente è collocato in aspettativa non retribuita dall'amministrazione di appartenenza, con sospensione delle corrispondenti facoltà assunzionali per la durata dell'incarico. Il compenso dell'amministratore unico è determinato ai sensi delle disposizioni vigenti. Gli oneri retributivi e previdenziali sono posti interamente a carico dell'ENAC Servizi S.r.l.».

  All'articolo 9:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b), comma 6-quater e comma 7,» sono sostituite dalle seguenti: « che non rientrino in alcuna delle fattispecie previste dall'articolo 26» e le parole: «revisione prezzi» sono sostituite dalle seguenti: «revisione dei prezzi»;

    alla lettera b), le parole: «già assunti, e» sono sostituite dalle seguenti: «già assunti e»;

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. All'articolo 26, comma 6-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «applicando, in aumento o in diminuzione» sono sostituite dalle seguenti: «applicando, in aumento o, per le sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nell'anno 2025, in diminuzione»;

   alla rubrica, le parole: «revisione prezzi» sono sostituite dalle seguenti: «revisione dei prezzi».

  All'articolo 10:

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. All'articolo 20, comma 2-ter, primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo la parola: “interregionali” sono inserite le seguenti: “o regionali”»;

   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

  Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 10-bis. – (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie) – 1. L'apposizione delle protezioni di cui all'articolo 184, comma 1, primo e secondo periodo, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, può essere effettuata, oltre che dall'addetto alla custodia del passaggio a livello, anche dal personale del gestore dell'infrastruttura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, addetto alla gestione della circolazione ferroviaria o alla manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, dal personale che compone l'equipaggio del treno dell'impresa ferroviaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 112 del 2015 nonché da soggetti terzi, in possesso di adeguata formazione, incaricati dal gestore dell'infrastruttura. In caso di interruzione della circolazione ferroviaria, l'apposizione delle protezioni di cui al medesimo articolo 184, comma 1, primo e secondo periodo, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, può essere effettuata anche dal personale delle imprese affidatarie delle attività di manutenzione o di costruzione dell'infrastruttura ferroviaria ovvero da soggetti incaricati da queste ultime. Il personale preposto alle attività di cui al secondo periodo deve essere in possesso di adeguata formazione. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. All'articolo 1, comma 15, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: “Per gli anni dal 2019 al 2024, per gli interventi di cui all'articolo 216, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2019 al 2025, per gli interventi di cui all'articolo 225, comma 10, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”.

  Art. 10-ter. – (Adeguamento di sanzioni per violazioni in materia di sicurezza e regolarità della circolazione ferroviaria) – 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 19:

    1) al secondo comma, le parole: “da L. 20.000 a L. 60.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 500 a euro 2.000”;

    2) al terzo comma, le parole: “da L. 100.000 a L. 500.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 3.000 a euro 15.000”;

   b) all'articolo 20, terzo comma, le parole: “da L. 7.000 a L. 21.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 200 a euro 600”;

   c) all'articolo 21, sesto comma, le parole: “da L. 10.000 a L. 30.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 300 a euro 900”;

   d) all'articolo 26, secondo comma, le parole: “da lire 50.000 a L. 500.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 1.500 a euro 15.000”;

   e) all'articolo 38:

    1) al primo comma, le parole: “da L. 20.000 a L. 60.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 500 a euro 2.000”;

    2) al secondo comma, le parole: “da L. 50.000 a L. 500.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 1.500 a euro 10.000”;

   f) all'articolo 41:

    1) al secondo comma, le parole: “da L. 20.000 a L. 60.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 500 a euro 2.000”;

    2) al terzo comma, le parole: “da L. 150.000 a L. 450.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 4.500 a euro 10.000”;

   g) all'articolo 48, terzo comma, le parole: “da L. 30.000 a L. 90.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 900 a euro 3.000”».

  Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 11-bis. – (Disposizioni relative alla convenzione unica tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p.A.) – 1. All'articolo 2, comma 2-decies.1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, l'ultimo periodo è soppresso.

  Art. 11-ter. – (Disposizioni urgenti per l'avvio delle attività della società Autostrade dello Stato Spa) – 1. Al fine di consentire l'avvio delle attività della società Autostrade dello Stato Spa, di cui all'articolo 2, commi da 2-sexies a 2-decies, del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è autorizzato il trasferimento alla medesima società di un contributo in conto esercizio di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4,5 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  2. Al fine di rafforzare i livelli di sicurezza e innovazione delle autostrade statali di cui all'articolo 2, comma 2-decies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è autorizzato il trasferimento alla società Autostrade dello Stato Spa di un contributo in conto capitale di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 9,5 milioni di euro per l'anno 2027, da destinare alla realizzazione di progetti innovativi di monitoraggio e sorveglianza delle infrastrutture. I progetti da finanziare con le risorse di cui al primo periodo sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di idoneo programma di interventi predisposto dalla società Autostrade dello Stato Spa. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

  All'articolo 13:

   al comma 1:

    alla lettera a), numero 2), dopo le parole: «del comma 7-bis» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «rinnovabili, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovabili nonché»;

    alla lettera c), capoverso 7-bis:

     al primo periodo, la parola: «ricadenti» è sostituita dalla seguente: «situate»;

     al terzo periodo, le parole: «insistenti sui» sono sostituite dalle seguenti: «esistenti nei».

  Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

  «Art. 13-bis. – (Disposizioni urgenti per la valorizzazione dei luoghi della memoria e del Parco nazionale della Pace nella regione Toscana) – 1. Al fine di valorizzare i luoghi della memoria di Mulina di Stazzema e di Pontestazzemese nonché il Parco nazionale della Pace, per la realizzazione del collegamento stradale diretto tra le frazioni di Sant'Anna e Farnocchia nel territorio del comune di Stazzema è assegnato al medesimo comune di Stazzema un contributo straordinario di 200.000 euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si provvede alla revoca dell'assegnazione delle risorse di cui al primo periodo in caso di mancata realizzazione dell'intervento entro il 31 dicembre 2026, utilizzando, ai fini delle verifiche sul relativo stato di avanzamento, anche i dati disponibili nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato. Le risorse oggetto di revoca sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano definitivamente acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 200.000 euro per l'anno 2025 e a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

  All'articolo 14:

   al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2023, n. 125 del 30 maggio 2023 e n. 128 del 3 giugno 2023»;

   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. All'articolo 18, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo le parole: “a valere sul medesimo Piano” sono aggiunte le seguenti: “, nonché per ulteriori attività funzionali allo svolgimento dei compiti di verifica e monitoraggio, ivi compreso il supporto tecnico ai soggetti attuatori”.
  1-ter. I contratti sottoscritti con gli esperti incaricati dalle Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e presso le altre amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché attività di verifica e monitoraggio svolte dalle Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza».

  All'articolo 15:

   al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter.2, quarto periodo, le parole: «, dalle province autonome o» sono sostituite dalle seguenti: «o dalle province autonome e»;

   al comma 2:

    al primo periodo, le parole: «Federazione sportiva nazionale-ACI» sono sostituite dalle seguenti: «Federazione sportiva nazionale-Automobile Club d'Italia»;

    al secondo periodo, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dall'attuazione del primo periodo» e dopo le parole: «mediante corrispondente riduzione» sono inserite le seguenti: «dello stanziamento»;

   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  «2-bis. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

  All'articolo 16:

   al comma 1:

    al primo periodo, dopo le parole: «Gestione governativa» è inserita la seguente: «della»;

    al secondo periodo, le parole: «dal presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «dal primo periodo» e dopo le parole: «mediante corrispondente riduzione» sono inserite le seguenti: «dello stanziamento»;

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, l'incremento dell'autorizzazione di spesa in favore della società Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.A., di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è destinato anche al finanziamento di binari di precedenza in stazione sulla linea FL3 Roma Tiburtina-Viterbo Porta Fiorentina al fine di incrementare la capacità e la frequenza del servizio per un importo pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028»;

   alla rubrica, dopo le parole: «Gestione governativa» è inserita la seguente: «della».

  Nel capo VI, dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

  «Art. 16-bis. – (Disposizioni urgenti in materia di riqualificazione e mitigazione urbanistica connesse al progetto della linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria) – 1. Al fine di procedere all'attuazione coordinata dei programmi e dei progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi alla realizzazione del lotto 1a Battipaglia-Romagnano della linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la società Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.A., la regione Campania e i comuni interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stipulano un protocollo d'intesa recante l'individuazione degli interventi finanziabili con le risorse di cui al comma 2 e i relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari.
  2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. In aggiunta alle risorse individuate dal primo periodo, la regione Campania può concorrere al finanziamento dei programmi e dei progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica di cui al comma 1 mediante risorse proprie, ai fini della sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al medesimo comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, primo periodo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

  All'allegato C:

   al titolo della tabella, le parole: «allo svolgimento allo svolgimento» sono sostituite dalle seguenti: «allo svolgimento» e le parole: «“Milano Cortina 2026,» sono sostituite dalle seguenti: «“Milano Cortina 2026”,».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
*1.1. Bonelli.
*1.2. Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Santillo, Traversi.
*1.3. Simiani, Barbagallo, Braga, Bakkali, Ghio, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Morassut, Vaccari, Manzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Disposizioni urgenti per l'avvio della cantierizzazione degli interventi per prevenire il rischio idrogeologico e idraulico)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 108, è inserito il seguente:

   «108-bis. In considerazione della gravità e della sempre maggiore frequenza di eventi climatici estremi causati dal cambiamento climatico che comportano la necessità di interventi strutturali e non strutturali per ridurre il rischio di danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo per sostenere gli interventi per spese in conto capitale volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico con una dotazione iniziale complessiva di 6.355 milioni di euro, di cui 485 milioni di euro per l'anno 2025, 918 milioni di euro per l'anno 2026, 930 milioni di euro per l'anno 2028, 1.400 milioni di euro per l'anno 2029, 902 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione disposta dal comma 4.
  3. Le assegnazioni del Fondo istituito ai sensi del comma 1 sono disposte con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi strutturali e non strutturali previsti nei piani di gestione del rischio alluvione e nei piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle Autorità di bacino distrettuali in attuazione della direttiva 2007/60/CE (cosiddetta «Direttiva Alluvioni») e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzati alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, assicurando in ogni caso che almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno.
  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 272 è abrogato.
1.4. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Vaccari, Manzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi di contrasto della scarsità idrica nell'Italia meridionale, nella Regione Siciliana e nella Regione Sardegna)

  1. Al fine di assicurare i necessari investimenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche della Regione Siciliana, della Regione Sardegna e dell'Italia meridionale è autorizzata la spesa totale di 1.700 milioni di cui 100 milioni per il 2025, 300 milioni per il 2026, 300 milioni per il 2028, 300 milioni per il 2029, 300 milioni per il 2030, 300 milioni per il 2031 e 100 milioni per il 2032 da destinare alla realizzazione delle opere valutate come prioritarie nella prima proposta d'azione alla Cabina di regia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, elaborate con il supporto delle autorità di bacino distrettuali della Sicilia, della Sardegna e dell'Appennino meridionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 2.
  2. Il comma 272 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è sostituito dal seguente:

   «272. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 5.262 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 385 milioni di euro per l'anno 2025, 618 milioni di euro per l'anno 2026, 630 milioni di euro per l'anno 2028, 1.100 milioni di euro per l'anno 2029, 602 milioni di euro per l'anno 2030, 1.160 milioni di euro per l'anno 2031 e 160 milioni di euro per l'anno 2032».
1.5. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Amendola, Barbagallo, De Luca, Graziano, Iacono, Lacarra, Lai, Marino, Ubaldo Pagano, Porta, Provenzano, Sarracino, Speranza, Stefanazzi, Stumpo, Vaccari, Manzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 2, i commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies sono abrogati.

  Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 4, comma 3, la lettera b-bis) è abrogata.
1.6. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:

    01) al comma 8, lettera b), le parole: «anche per fasi costruttive» sono sostituite dalle seguenti: «unitariamente, entro la data definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;».
1.7. Bonelli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1) .
1.8. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al comma 8, alinea, le parole: «sentite la Regione Siciliana e la regione Calabria» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa con le Regione Siciliana e la regione Calabria e con i comuni interessati, favorendo la corretta informazione, la partecipazione e la consultazione delle collettività locali».
1.9. Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al comma 8, lettera a), le parole da: «e che eventuali» fino alla fine della lettera sono soppresse.
1.10. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, Morfino, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al comma 8, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva la responsabilità del contraente generale per eventuali ritardi nell'esecuzione dell'opera».
1.11. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, Morfino, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al comma 8, la lettera b) è abrogata.
1.12. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
1.13. Ilaria Fontana, Iaria, Santillo, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a.1) all'articolo 3, comma 2, alinea, primo periodo, dopo la parola: «integrato» sono inserite le seguenti: «dal progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere complementari e di adduzione funzionali all'operatività dell'opera e».

  Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 4, il comma 7 è abrogato.
1.14. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a.1) all'articolo 3, comma 2, alinea, primo periodo, dopo la parola: «stesso» sono inserite le seguenti: «e alle prescrizioni parzialmente ottemperate o non ottemperate contenute nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS n. 1185 del 15 marzo 2013 sulla verifica di ottemperanza sul progetto definitivo e sue varianti sostanziali».
1.15. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, Morfino, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a.1) all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo, per le azioni sismiche, accelerazioni di picco al suolo almeno pari all'accelerazione di gravità (PGA di 1g);».
1.16. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a.1) all'articolo 3, comma 2:

    1) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alla compatibilità geologica e geomorfologica dell'opera»;

    2) alla lettera e) dopo la parola: «tecnologica» sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusa quella conoscitiva dei modelli geo-strutturali e sismo-tettonici,».
1.17. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a.1) all'articolo 3, comma 2, lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche alla luce del cambiamento climatico in atto, secondo i modelli predittivi più sfavorevoli all'opera».
1.18. Ilaria Fontana, Iaria, Santillo, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a.1) all'articolo 3, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alla conformità con il Regolamento UE 2020/852 in relazione alla protezione delle risorse marine».
1.19. Ilaria Fontana, Iaria, Santillo, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a.1) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

   «f-bis) al fenomeno del gigantismo navale».
1.20. Iaria, Santillo, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a.1) all'articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Ai fini dell'adeguamento del progetto definitivo di cui al comma 2 sono acquisiti i seguenti documenti:

   a) i fogli geologici 588 (Villa San Giovanni), 589 (Palmi) e 602 (Motta San Giovanni) della Carta Geologica d'Italia al 50.000 (Progetto CARG), con relative banche dati, e le carte geotematiche (morfologiche, idrogeologiche e di pericolosità geologica) riferite ai medesimi fogli e al foglio 601 (Messina Reggio di Calabria);

   b) i risultati dell'esecuzione di nuovi rilievi di sismica a riflessione, secondo le più moderne tecniche in alta risoluzione, nell'area dello Stretto di Messina, sia onshore che offshore.».
1.21. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, Morfino, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a.1) all'articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Al progetto di cui al comma 2 si applica quanto previsto dall'articolo 40 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di dibattito pubblico.».
1.22. Ilaria Fontana, Iaria, Santillo, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a.1) all'articolo 3:

    1) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «una conferenza di servizi» sono inserite le seguenti: «decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

    2) al comma 5, il primo periodo è soppresso.
1.23. Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a.1) all'articolo 3:

    1) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «la relazione di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che si esprime entro novanta giorni dalla ricezione, e»;

    2) al comma 7, secondo periodo, dopo la parola: «trasmette» sono inserite le seguenti: «al Consiglio superiore dei lavori pubblici e».
1.24. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a.1) all'articolo 3:

    1) al comma 7, secondo periodo, alinea, dopo le parole: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono inserite le seguenti: «, previa acquisizione da parte del Governo di formale parere della Commissione europea in ordine alla possibilità di interpretare il limite del 50 per cento di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, nel senso di cui all'articolo 2, comma 8, lettera c), numero 5), del presente decreto,»;

    2) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

   «10-bis. Nelle more del rilascio del parere della Commissione europea di cui al comma 7, si provvede alla predisposizione del progetto esecutivo dell'intera opera adottando i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».
*1.25. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.
*1.26. Simiani, Barbagallo, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Casu, Bakkali, Ghio, Morassut, Vaccari, Manzi.
*1.27. Bonelli.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a.1) all'articolo 3, comma 8, dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2024», sono aggiunte le seguenti: «, previa acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,».
1.28. Bonelli.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a.1) all'articolo 3, comma 8, dopo la parola: «maggioranza» sono inserite le seguenti: «di almeno i due terzi».
1.29. Ilaria Fontana, Iaria, Santillo, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a.1) all'articolo 3, il comma 9 è abrogato.
1.30. Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a.1) all'articolo 3, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

   «11-bis. Al fine di garantire adeguato supporto alle attività di monitoraggio ambientale e di verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA, di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito un Osservatorio ambientale ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con i compiti e le funzioni di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica del 25 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 12 luglio 2021.».
1.31. Ilaria Fontana, Iaria, Santillo, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis).
1.1000. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 4:

    1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. La società concessionaria seleziona il contraente generale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, della direttiva 2014/24/UE e delle disposizioni normative dell'Unione europea in materia di contratti pubblici e gare internazionali, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di non discriminazione.».

    2) i commi 4 e 5 sono abrogati.
1.32. Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: delle regole sull'obbligatorietà della costituzione di un collegio consultivo tecnico per prevenire le controversie e le dispute tecniche di ogni natura o per con le seguenti: dei pareri obbligatori dell'Avvocatura dello Stato o del Consiglio di Stato finalizzati a prevenire le controversie e le dispute tecniche di ogni natura o a.

  Conseguentemente, alla medesima lettera b), sopprimere le parole da: con una decurtazione percentuale fino alla fine del periodo.
*1.33. Ilaria Fontana, Iaria, Santillo, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.
*1.34. Bonelli.
*1.35. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Manzi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando il monitoraggio dell'attività da parte dell'Osservatorio del collegio consultivo tecnico, ai sensi dell'articolo 6 del medesimo Allegato V.2,.
1.36. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b.1) all'articolo 4, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli atti di cui ai commi 3 e 4, ivi compresi i contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono trasmessi al Parlamento anche in relazione agli aspetti di finanza pubblica e alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo».
1.37. Bonelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b.1) all'articolo 4, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Qualora il costo complessivo dell'opera registri un incremento superiore al 50 per cento rispetto al valore del costo originario in sede di prima aggiudicazione, si provvede alla selezione di un nuovo contraente generale nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, della Direttiva 2014/24/UE e delle disposizioni normative dell'Unione europea in materia di contratti pubblici e gare internazionali, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di non discriminazione»;.
1.38. Bonelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b.1) all'articolo 4, comma 8-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'informazione antimafia di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è acquisita prima di stipulare, approvare o autorizzare qualsiasi contratto e subcontratto connesso alla realizzazione dell'opera, anche di importo inferiore a 150.000 euro. Su tutti gli operatori economici coinvolti negli appalti e nei subappalti connessi alla realizzazione dell'opera sono effettuati controlli rafforzati e verifiche sistematiche, mediante strumenti digitali, anche in relazione al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Allo scopo di garantire il rispetto della legalità e la tutela dei lavoratori, in relazione ai lavori finalizzati alla realizzazione dell'opera o connessi alla stessa, possono essere previsti limiti al subappalto, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 119 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».
*1.39. Braga, Simiani, Barbagallo, Curti, Evi, Ferrari, Casu, Bakkali, Ghio, Morassut, Vaccari, Manzi.

*1.40. Bonelli.
*1.41. Barzotti, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis).
1.1001. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 1, lettera b-bis), capoverso «9-sexies», sostituire le parole da: di diritto fino alla fine del periodo con le seguenti: nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base della domanda al Servizio Qualificazione delle stazioni appaltanti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e previa verifica da parte della stessa Autorità dei requisiti di cui all'Allegato II.4 del medesimo codice dei contratti pubblici.
1.47. Bonelli.

  Al comma 1, lettera b-bis), capoverso «9-sexies», sostituire le parole da: di diritto fino alla fine del periodo con le seguenti: nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con parere vincolante dell'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.
1.51. Iaria.

  Al comma 1, lettera b-bis), capoverso «9-sexies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applica in ogni caso l'articolo 43 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, agli affidamenti realizzati in proprio nonché a quelli realizzati dai soggetti affidatari di contratti da parte della società Stretto di Messina S.p.A.
1.48. Bonelli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Ai Presidenti delle regioni nell'esercizio delle funzioni di commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono attribuite le funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire la salvaguardia del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico.
  1-ter. Le tipologie di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di salvaguardia del territorio riguardano:

   a) le opere di difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide adiacenti;

   b) la moderazione delle piene, anche mediante vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori di piena, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;

   c) la difesa e il consolidamento dei versanti, dei costoni rocciosi e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e gli altri fenomeni di dissesto;

   d) la protezione delle coste e degli abitati dall'ingressione e dall'erosione delle acque marine e il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunali e della linea di costa;

   e) la gestione del rischio e del rischio residuo anche mediante monitoraggio del dissesto e interventi non strutturali funzionali ad abbattere il danno atteso, previo parere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   f) la demolizione delle opere abusive giacenti in alveo, anche in danno;

   g) gli interventi integrati in grado di garantire, attraverso interventi strutturali e non strutturali, contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, comprese le cosiddette «infrastrutture verdi», quando siano ad esse assegnati prevalenti obiettivi di contrasto del dissesto idrogeologico e della difesa del suolo.

  1-quater. Nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al comma 1-bis, sono ammissibili al finanziamento le attività di progettazione, anche non definitiva, i lavori di mantenimento o di ripristino della funzionalità delle infrastrutture esistenti nell'area di intervento esclusivamente nei casi in cui la necessità di mantenimento o ripristino sia determinata dagli interventi medesimi, nonché i lavori complementari necessari per rendere l'opera di mitigazione del rischio efficace e fruibile.
  1-quinquies. Per le finalità di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il dissesto idrogeologico, con una dotazione pari a 600 milioni di euro dal 2025 al 2031.
  1-sexies. I commi 272, 273, 273-bis, 273-ter, 274 e 275 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono abrogati.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti per la realizzazione di interventi di salvaguardia del territorio e mitigazione del rischio idrogeologico.
1.42. Ilaria Fontana, Sergio Costa, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Al fine di migliorare la dotazione infrastrutturale della Sicilia e della Calabria è istituito un fondo, con una dotazione pari a 600 milioni di euro dal 2025 al 2031, da destinare ai seguenti interventi:

   a) ripristino, valorizzazione e implementazione delle linee ferroviarie della Sicilia e della Calabria, comprese quelle considerate a scarso traffico, attraverso lo studio di nuovi programmi di mobilità, favorendo, ove possibile, il trasporto su ferro rispetto a quello su gomma;

   b) implementazione di un sistema «a rete» delle linee ferroviarie della Sicilia e della Sardegna;

   c) riqualificazione e valorizzazione delle stazioni passeggeri della Sicilia e della Calabria;

   d) potenziamento e miglioramento dei collegamenti dei porti e degli aeroporti di Sicilia e Calabria con la rete ferroviaria;

   e) potenziamento tecnologico della dorsale appenninica (Campania-Basilicata-Calabria);

   f) realizzazione dell'alta capacità sulla tratta ferroviaria Salerno-Reggio Calabria e potenziamento delle linea Lamezia-Catanzaro Lido e Taranto-Sibari-Reggio Calabria; adeguamento delle tratte ferroviaria Messina-Catania-Palermo, Catania-Siracusa, Caltagirone-Niscemi-Gela, Siracusa-Ragusa-Gela, Palermo-Agrigento, Palermo-Trapani; miglioramento dei nodi ferroviari di Palermo e Catania;

   g) messa in sicurezza delle strade della Sicilia e della Calabria;

   h) completamento del corridoio ionico «Taranto-Sibari-Reggio Calabria» SS.106 «Jonica»;

   i) messa in sicurezza della SS.18 (Calabria);

   l) completamento della strada del Medio Savuto (Calabria);

   m) adeguamento e messa in sicurezza dei seguenti tratti stradali: A19 «Palermo-Catania»; SS. 643 di Polizzi; SS. 121 «Palermo-Agrigento»; SS. 288; SS. 417 di Caltagirone; SS. 615 «Agrigento-Sciacca»; SS. 188 «Centro Occidentale Sicula»; SS. 290 di Alimena; SS. 640 di Porto Empedocle; SS. 120 dell'Etna e delle Madonie.

  1-ter. I commi 272, 273, 273-bis, 273-ter, 274 e 275 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono abrogati.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti per il miglioramento e il potenziamento della dotazione infrastrutturale della Sicilia e della Calabria.
1.43. Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Santillo, Traversi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi pubblici locali delle regioni Sicilia e Calabria nonché salvaguardare la destinazione propria delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, i commi 272, 273 e 274 sono abrogati. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 275, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «reperimento di ulteriori risorse» sono inserite le seguenti: «a carico del bilancio dello Stato».
1.45. Scerra, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Attuazione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico)

  1. Al fine di dare attuazione al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI) di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche attraverso la previsione di un ulteriore stralcio, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.05. Ilaria Fontana, Iaria, Santillo, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

ART. 1-bis

  Sopprimerlo.
1-bis.1000. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 1-ter

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   f) tratto stradale tra le località Maroccone e Chioma, nel territorio comunale di Livorno.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dalla lettera f) del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1-ter.1. Simiani, Boldrini, Gianassi, Fossi, Bonafè, Scotto, Furfaro, Di Sanzo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   f) SS45, Tunnel del Passo della Scoffera.
1-ter.2. Pastorino.

ART. 1-quinquies

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: traffico commerciale transfrontaliero, aggiungere le seguenti: del secondo lotto Molteno-Lecco nell'ambito degli interventi di elettrificazione della linea ferroviaria Como-Molteno-Lecco,
1-quinquies.49. Roggiani, Simiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In relazione a quanto previsto dal comma 1 per la messa in sicurezza della S.S. 100, è autorizzata la spesa di complessivi 140 milioni di cui 40 per il 2025 e 100 per il 2026 per il completamento funzionale e messa in sicurezza con sezione di tipo B dal km 52+200 fino al km 66+600 con immissione sulla nuova arteria S.S. 106 DIR/S.S. 7 in territorio di Palagiano e di complessivi 120 milioni, di cui 20 milioni per il 2025 e 100 milioni per il 2026, per del completamento funzionale e messa in sicurezza della S.S. 100, tra i Km 44+500 e 52+600 (San Basilio) con sezione di tipo B. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 60 milioni per il 2025 e 200 milioni per il 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1-quinquies.50. Ubaldo Pagano, Simiani.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 11, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. L'individuazione del contratto collettivo ai sensi dei commi 2 e 2-bis e la verifica dell'equivalenza delle tutele ai sensi del comma 4 è effettuata dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti conformandosi al parere delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro.».
2.2. Curti, Simiani, Braga, Barbagallo, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 11:

    1) al comma 3, le parole: «le stesse» sono sostituite dalla seguente: «equivalenti»;

    2) al comma 5, le parole: «le medesime» sono sostituite con la seguente: «equivalenti»;

    3) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. L'individuazione del contratto collettivo ai sensi dei commi 2 e 2-bis e la verifica dell'equivalenza delle tutele ai sensi del comma 4 possono essere effettuate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti anche avvalendosi del parere delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro.».
2.3. Pastorino.

  Al comma 1 , alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 15, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «tra i dipendenti» sono inserite le seguenti parole: «in possesso della certificazione di cui all'allegato I.2,».

  Conseguentemente, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   f-bis) all'Allegato I.2 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'articolo 4:

   a) al comma 1, le parole: «di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche» sono sostituite con le seguenti: «della certificazione di cui al successivo articolo 5»;

   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Il sistema di certificazione del RUP si basa sulle informazioni in possesso dell'ANAC che cura l'istituzione dell'Albo dei Responsabili Unici del Progetto nel quale sono indicati i titoli di studio, l'aggiornamento professionale e gli incarichi svolti in base alla classificazione del vocabolario comune per gli appalti pubblici adottato dal regolamento (CE) n. 213/2008. Per la realizzazione del sistema di certificazione l'ANAC si avvale della collaborazione di istituzioni, enti o associazioni esponenziali o rappresentative della categoria professionale dei RUP.»;

    2) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «Può assumere l'incarico di RUP il personale che abbia partecipato con profitto a corsi di aggiornamento professionale di base di cui alla Tabella C dell'allegato I.4 e che abbia maturato un'adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento. La certificazione è suddivisa nei seguenti livelli di competenza per l'accesso alla relativa attività contrattuale:

   a) “base” per gli affidamenti diretti di cui all'articolo 50, comma 1 del Codice;

   b) “intermedio” per gli affidamenti di appalti mediante procedura negoziata di cui all'articolo 50, comma 1 del Codice e di concessioni si importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice;

   c) “avanzato” per gli affidamenti di appalti e concessioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice;

   d) “esperto” per affidamenti di concessioni importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice, dialoghi competitivi, partenariati pubblico privati e interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, ovvero prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, ovvero interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità. La certificazione di livello superiore consente di svolgere l'attività contrattuale di livello inferiore. Per la certificazione base è sufficiente la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento professionale di base di cui alla richiamata Tabella. In assenza dell'adeguata esperienza maturata nello svolgimento di attività analoghe, la certificazione di livello superiore può essere conseguita solo con la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento professionale specialistico di cui alla richiamata Tabella per il livello intermedio e aggiornamento professionale avanzato sempre di cui alla richiamata Tabella.».
*2.4. Simiani, Vaccari, Manzi.
*2.5. Ilaria Fontana, L'Abbate, Iaria, Santillo, Morfino, Fede, Traversi.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 16, il comma 2 è abrogato.
**2.6. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Vaccari, Manzi.
**2.7. Bonelli.
**2.8. Cafiero De Raho, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 23, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Con proprio provvedimento l'ANAC definisce le modalità di acquisizione dei CIG, oltre che attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la gestione dell'affidamento, anche tramite l'interfaccia web messa a disposizione direttamente, almeno per gli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 5.000.».
*2.9. Ruffino.
*2.11. Curti, Simiani, Braga, Barbagallo, Evi, Ferrari.
*2.12. Pastorino.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 36, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione, nelle procedure in cui le offerte sono esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, della documentazione amministrativa non verificata dalla stazione appaltante».
2.16. Pastorino.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 41, comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o da condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.».
2.18. Pastorino.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) All'articolo 41, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera c), il corrispettivo determinato ai sensi del presente comma, anche in caso di stipula del contratto a corpo, può essere oggetto di rinegoziazione fra le parti in caso di richiesta da parte della stazione appaltante di prestazioni aggiuntive e ulteriori rispetto a quelle oggetto della procedura di affidamento, nonché nei casi in cui la variazione del costo dei lavori sul quale è stato calcolato l'importo dei servizi di ingegneria e architettura si dimostri in corso d'opera superiore o inferiore al 10 per cento.».
2.19. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 41, dopo il comma 15-quater, è aggiunto il seguente:

   «15-quinquies. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.».
*2.20. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.
*2.22. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 44, comma 1:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «Negli appalti di lavori» sono aggiunte le seguenti: «complessi in cui le categorie di lavorazioni concernenti le componenti innovative o tecnologiche risultino di importo non inferiore al 75 per cento dell'importo complessivo dei lavori»;

    2) al secondo periodo, la parola: «ordinaria» è soppressa.
**2.23. Bonelli.
**2.24. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.
**2.25. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

   a-bis) all'articolo 50, comma 1, lettera b), le parole: «di importo inferiore a 140.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo inferiore a 75.000 euro»;

   a-ter) all'articolo 94, comma 3, lettera h), le parole: «dell'amministratore di fatto» sono sostituite dalle seguenti: «del titolare effettivo.».
2.27. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Vaccari, Manzi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 50, comma 1:

    1) alla lettera a), le parole: «di importo inferiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo inferiore a 100.000 euro»;

    2) alla lettera b), le parole: «di importo inferiore a 140.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo inferiore a 75.000 euro».
2.28. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 50, comma 1:

    1) alle lettere b) ed e) le parole: «, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione,» sono soppresse;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione possono essere affidati in via diretta fino all'importo stimato di 75 mila euro; oltre tale importo e fino alle soglie di cui all'articolo 14, i predetti servizi possono essere affidati attraverso procedura negoziata senza bando ai sensi della lettera d) del presente comma.».
*2.29. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
*2.30. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 50, comma 1, lettera b), le parole: «di importo inferiore a 140.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo inferiore a 75.000 euro».
2.31. Bonelli.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 60, comma 2:

    1) alla lettera a), dopo le parole: «del costo dell'opera,» sono aggiunte le seguenti: «della fornitura o del servizio»;

    2) la lettera b) è soppressa.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) all'Allegato II.2-bis:

    1) all'articolo 3, comma 2, le parole: «rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «la soglia del 3 per cento»;

    2) all'articolo 3, comma 3, le parole: «per i lavori e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento per i servizi e le forniture» sono soppresse;

    3) all'articolo 13, comma 1, lettera d), le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento»;

    4) all'articolo 13, comma 1, lettera e), le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento».
*2.36. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.
*2.38. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Vaccari, Manzi.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 60, al comma 2, lettera b), le parole: «al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire» sono sostituite dalle seguenti: «al 2 per cento dell'importo complessivo e nella misura del 90 per cento dell'intera variazione».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

   f-bis) all'Allegato II.2-bis:

    1) all'articolo 3, comma 2, le parole: «rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «la soglia del 2 per cento»;

    2) all'articolo 3, comma 3, le parole: «del 3 per cento per i lavori e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento per i servizi e forniture, applicata alle prestazioni da eseguire» sono sostituite dalle seguenti: «del 2 per cento dell'importo complessivo e nella misura del 90 per cento dell'intera variazione»;

    3) all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, le parole: «e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione» sono sostituite dalle seguenti: «e il corrispondente valore alla data di sottoscrizione del contratto ovvero al centottantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, se il contratto è sottoscritto dopo tale termine»;

    4) all'articolo 13, comma 1, lettere d) ed e), le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2 per cento».
2.40. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) All'articolo 60, comma 2-bis, primo periodo, le parole: «resta ferma la facoltà di inserire nel contratto» sono sostituite dalle seguenti: «è obbligatorio inserire nel contratto.».
2.42. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Ghio, Vaccari, Manzi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 94, comma 3, lettera h), le parole: «dell'amministratore di fatto» sono sostituite dalle seguenti: «del titolare effettivo».
*2.45. Bonelli.
*2.46. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, Morfino, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) all'articolo 100, comma 11, primo periodo, dopo le parole: «fatturato globale» sono aggiunte le seguenti: «e/o specifico»;

   a-ter) all'articolo 100, comma 12, dopo le parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 102» sono aggiunte le seguenti: «, dall'articolo 38 dell'allegato I.7, dall'articolo 40 dell'allegato II.12».
**2.47. Pastorino.
**2.49. Curti, Simiani, Braga, Barbagallo, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 114, il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. L'attività di direzione dei lavori è considerata unitaria e da affidarsi unitariamente, nei casi in cui le stazioni appaltanti non dispongano delle competenze professionali e tecniche necessarie, al progettista incaricato. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 14, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. È fatto divieto di affidare a terzi attività di supporto alla direzione dei lavori e all'ufficio di direzione dei lavori, nel caso in cui il direttore dei lavori sia un dipendente della stazione appaltante o di altra stazione appaltante di cui si possa avvalere per legge.».
2.52. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) All'articolo 119, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. L'affidatario di incarichi di progettazione non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.».
*2.55. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
*2.56. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso «1-bis», dopo le parole: di cui all'articolo 7 aggiungere le seguenti: , comma 1, lettera c),.

  Conseguentemente, al medesimo numero 1), capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: in relazione alle differenti tipologie di rischio e fatta salva la prosecuzione degli interventi secondo le ordinarie procedure in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi in caso di mancato verificarsi degli stessi.
2.130. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 140-bis», sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, al comma 2, capoverso «Art. 46-bis», sopprimere il comma 2.
2.59. Del Barba.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 140-bis» sopprimere il comma 2.
2.1000. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 140-bis», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.

  Conseguentemente, al comma 2, capoverso «Art. 46-bis»:

   a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria alle parole: decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. con le seguenti: mediante la verifica dell'iscrizione negli elenchi provinciali di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, o nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ovvero mediante la documentazione rilasciata dalle competenti Prefetture entro quindici giorni dalla richiesta. Al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le stazioni appaltanti stipulano appositi patti o protocolli di legalità e introducono negli atti di gara e contrattuali specifiche clausole di esclusione.;

   b) al medesimo comma 2, capoverso «Art. 46-bis», comma 3, sopprimere le parole: , individuati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'articolo 76 del medesimo codice.
2.61. Cafiero De Raho, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 140-bis», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea;

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, lettera d), capoverso «Art. 140-bis», comma 3, sopprimere le lettere e) ed f).

   b) al comma 2, capoverso «Art. 46-bis», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria fino alla fine del comma con le seguenti: mediante la verifica dell'iscrizione negli elenchi provinciali di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, o nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ovvero mediante la documentazione rilasciata dalle competenti Prefetture entro quindici giorni dalla richiesta. Al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le stazioni appaltanti stipulano appositi patti o protocolli di legalità e introducono negli atti di gara e contrattuali specifiche clausole di esclusione.;

   c) al medesimo comma 2, capoverso «Art. 46-bis», comma 3, sopprimere le parole: , individuati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'articolo 76 del medesimo codice.
2.62. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Vaccari, Manzi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 140-bis», al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 3, sopprimere le lettere e) ed f).
2.63. Bonelli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 140-bis», comma 3, sopprimere le lettere e) ed f).
2.64. Ilaria Fontana, Iaria, Santillo, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 140-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per gli appalti pubblici affidati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2.66. Ilaria Fontana, Iaria, Santillo, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 140-bis», comma 4, alinea, dopo le parole: eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere aggiungere le seguenti: a), come disciplinati dalla pianificazione comunale o intercomunale di protezione civile ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con l'indicazione delle casistiche e delle relative procedure, nel rispetto del principio di differenziazione e adeguatezza,.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 140-bis», comma 4, alinea, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 24 del predetto codice aggiungere le seguenti: o sono stati qualificati come emergenze di tipo a) nell'ambito della pianificazione comunale o intercomunale,.
*2.67. Curti, Simiani, Braga, Barbagallo, Evi, Ferrari.
*2.68. Ruffino.
*2.69. Pastorino.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 170:

    1) al comma 2, primo periodo, le parole: «totale dei prodotti» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascuna delle voci merceologiche»;

    2) al medesimo comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nella quale è dimostrata l'impossibilità o la oggettiva difficoltà di approvvigionamento di prodotti non originari di Paesi terzi»;

    3) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. Le stazioni appaltanti esercitano la facoltà di respingimento con previsione inserita nel bando, nell'avviso di gara o nell'invito a presentare offerta.»;

    4) al comma 3, secondo periodo, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
2.74. L'Abbate, Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, Morfino, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 170, comma 2:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «supera il 50 per cento del valore», le parole: «totale dei prodotti» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascuna delle voci merceologiche»;

    2) al secondo periodo, dopo la parola: «documentazione», sono inserite le seguenti: «, nella quale è dimostrata l'impossibilità o la oggettiva difficoltà di approvvigionamento di prodotti non originari di Paesi terzi»;

    3) all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le stazioni appaltanti esercitano la facoltà di respingimento mediante apposita previsione contenuta nel bando, nell'avviso di gara o nell'invito a presentare offerta».
2.76. Ferrari, Simiani.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 175, comma 5, le parole: «, sentito l'operatore economico,» sono soppresse.
2.78. Pastorino.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 176, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Le concessioni per i servizi sociali e per gli altri servizi specifici elencati nell'Allegato IV alla Direttiva 2014/23/UE, che rientrano nell'ambito di applicazione del Codice, sono soggette esclusivamente agli obblighi previsti dalle disposizioni contenute nel Libro I, Parte I, Titolo I e Titolo II, nonché dagli articoli 182, 183, 184, 209, 211 e 212.».
2.82. Pastorino.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 187, comma 1:

    1) al primo periodo, le parole: «degli inviti» sono sostituite dalle seguenti: «degli affidamenti»;

    2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore stimato sia inferiore a 150.000 euro, l'ente concedente può procedere con affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli affidamenti, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dall'ente concedente.».
2.83. Pastorino.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) all'articolo 225-bis, comma 2, le parole da: «superiori alle soglie di cui all'articolo 14» e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 per i quali è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato I.7, ovvero di importo superiore a 2 milioni di euro per i quali è stato redatto il documento di indirizzo alla progettazione ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato I.7.».
2.86. Pastorino.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

   f-bis) all'Allegato I.7, articolo 11, comma 1, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

   «i-bis) l'utilizzo di materiali a basso impatto ambientale, ivi inclusi i materiali da costruzione dotati di certificazione da parte di organismi verificatori accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione del 19 dicembre 2018.»;

   f-ter) all'Allegato I.14, articolo 3, comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e inclusi altresì tutti gli oneri derivanti all'appaltatore per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e di efficienza energetica secondo i princìpi del green public procurement.».
2.88. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Vaccari, Manzi.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) all'Allegato I.7, articolo 11, comma 1, è inserita, in fine, la seguente lettera:

   «i-bis) l'utilizzo di materiali a basso impatto ambientale, ivi inclusi i materiali da costruzione dotati di certificazione da parte di organismi verificatori accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione del 19 dicembre 2018.».
2.91. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) all'Allegato I.7:

    1) all'articolo 34, comma 2, lettera a), le parole: «e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del codice,» sono soppresse;

    2) all'articolo 37, comma 1, le parole: «dalla Tabella B6 del decreto del Ministro della giustizia 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2001, e suoi aggiornamenti» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Allegato I.13»;

    3) all'articolo 38, comma 3, primo periodo, le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «50 milioni di euro»;

    4) all'articolo 38, comma 4, le parole: «né alla gara per l'affidamento della progettazione né».
2.94. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) all'Allegato I.10, i seguenti capoversi sono soppressi:

   «redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;

   redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica;

   redazione del progetto esecutivo;

   coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;».
2.96. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

   d-bis) all'Allegato II.4, nelle Tabelle C-bis e C-ter, nelle colonne «Requisiti/Livelli qualificazione», alle quarte righe, le parole: «di ciascun contratto» sono sostituite dalle seguenti: «dei contratti»;

   d-ter) all'Allegato II.4, nelle Tabelle C-bis e C-ter, nelle colonne «Livello avanzato – L1*», alle terze righe, le parole: «500.000 – entro 4 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro entro 4 mesi»;

   d-quater) all'Allegato II.4, nelle Tabelle C-bis e C-ter, nelle colonna «Livello base – L3*», alle quarte righe, le parole: «Un corso di 6 ore da completato» sono sostituite dalle seguenti: «Un corso di 6 ore completato»;

   d-quinquies) all'Allegato II.4, nella Tabella C-ter, alla prima riga:

   a) le parole: «Livello base – L3*» sono sostituite dalle seguenti: «Livello base – SF3*»;

   b) le parole: «Livello intermedio – L2*» sono sostituite dalle seguenti: «Livello intermedio – SF2*»;

   c) le parole: «Livello avanzato – L1*» sono sostituite dalle seguenti: «Livello avanzato – SF1*».
*2.97. Pastorino.
*2.98. Curti, Simiani, Braga, Barbagallo, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

   f-bis) all'Allegato II.12, articolo 2, comma 2, le parole: «; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2» sono soppresse;

   f-ter) all'Allegato II.12, articolo 2, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

   «6-bis. L'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto al comma 8, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
   6-ter. Non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, o di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro, relative alle categorie di opere generali individuate nella Tabella di cui al comma 3, nonché le categorie individuate nella medesima Tabella con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 32, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara.
   6-quater. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere corrispondenti alle categorie individuate nella Tabella di cui al comma 3 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30, OS 32. Il bando di gara, l'avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedano lavorazioni relative ad una o più delle predette categorie, di importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al dieci per cento, indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell'articolo 28.».
2.99. Pastorino.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) all'Allegato II.12, articolo 11, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

   «g-bis) nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ai fini delle verifiche obbligatorie di veridicità e sostanza relative a titoli abilitativi che non comportano il rilascio formale di un provvedimento da parte degli enti competenti al rilascio o al deposito dei titoli abilitativi, le SOA possono acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal progettista incaricato, redatta secondo modello standard predisposto dall'ANAC, attestante l'avvenuta presentazione, la conformità e l'efficacia del titolo, nonché la corrispondenza della documentazione fornita. La dichiarazione sostitutiva ha pieno valore probatorio ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
2.102. Simiani.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) all'Allegato II.12, all'articolo 40, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Qualora dagli errori o dalle omissioni nella progettazione esecutiva derivi la necessità di introdurre, in corso di esecuzione, le varianti di cui all'articolo 120, comma 3, i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare sono coperti dalla polizza assicurativa per la r.c. professionale. Laddove il massimale della polizza risulti inferiore al valore dei servizi la stazione appaltante può chiedere all'operatore economico di produrre in fase di offerta l'impegno dell'impresa assicuratrice ad adeguare tale massimale al valore dell'appalto in caso di aggiudicazione, nella misura non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del presente Codice, e con un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del presente Codice, IVA esclusa.».
*2.106. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
*2.107. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) all'allegato II.2-bis, all'articolo 1, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per contratti di durata si intendono anche i contratti aventi ad oggetto la redazione di uno o più livelli di progettazione, nonché i contratti aventi ad oggetto la direzione dei lavori».
2.108. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) all'Allegato II.14, all'articolo 7, comma 1, le lettere e) ed f) sono soppresse.
2.109. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) All'allegato II.14, all'articolo 33, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dei servizi di ingegneria e architettura.».
*2.111. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.
*2.112. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, lettera g-bis, numero 2), capoverso comma 1-ter, aggiungere, in fine, le parole: , previo accertamento delle specifiche attività svolte.
2.131. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di completare i lotti mancanti dell'autostrada A 18 Siracusa-Gela, è destinato, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, un importo di euro 2.650.000.000,00 per l'anno 2025, da utilizzare per:

   a) redigere e approvare le progettazioni esecutive mancanti;

   b) bandire, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, le procedure semplificate di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 36, del 2023 per l'affidamento dei lavori;

   c) garantire l'avvio dei cantieri entro dodici mesi dalla conversione del decreto.
2.114. Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Santillo, Traversi.

  Al comma 2, premettere il seguente:

  02. Al Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, all'articolo 33, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: “, fermo restando che, ai fini della relativa responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i luoghi di intervento dei volontari di protezione civile non sono considerati luoghi di lavoro e, conseguentemente, i destinatari degli obblighi di sicurezza e salute durante l'attività dei volontari ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale 13 aprile 2011 non sono responsabili penalmente degli eventuali inadempimenti rispetto a tali obblighi. L'accertamento di tali inadempimenti comporta in ogni caso l'automatica cancellazione dell'organizzazione di volontariato di protezione civile dall'elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le disposizioni di cui al periodo precedente sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”.».
2.116. Serracchiani.

  Al comma 2, capoverso «Art. 46-bis», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: il rilascio della informativa liberatoria provvisoria e fino alla fine del periodo, con le seguenti: la verifica dell'iscrizione negli elenchi provinciali di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, o nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ovvero mediante la documentazione rilasciata dalle competenti prefetture entro quindici giorni dalla richiesta. Al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le stazioni appaltanti stipulano appositi patti o protocolli di legalità e introducono negli atti di gara e contrattuali specifiche clausole di esclusione.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, capoverso «Art. 46-bis», comma 3, sopprimere le parole: , individuati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'articolo 76 del medesimo codice.
2.117. Bonelli.

  Al comma 2, capoverso «Art. 46-bis», sopprimere il comma 3.
2.118. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, Morfino, Santillo, Traversi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Ai contratti affidati in somma urgenza ai sensi dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nella circostanza di eventi calamitosi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche in assenza della formale dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del medesimo decreto, il termine di cui al comma 3 è prorogato a sessanta giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza, ovvero, in assenza di formale dichiarazione, di centottanta giorni dalla data di inizio dell'intervento.».
*2.119. Curti, Simiani, Braga, Barbagallo, Evi, Ferrari.
*2.120. Pastorino.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di potenziamento del personale comunale per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi» e dopo le parole: «della struttura comunale di protezione civile» sono aggiunte le seguenti: «e di polizia municipale»;

   b) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: «e di 2.333.000 euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di 4.333.000 euro per l'anno 2025 e di 4 milioni di euro per l'anno 2026».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.010. Caso, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di criteri di ammissibilità in deroga per rifiuti inerti)

  1. All'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Nell'ambito delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente comma per i parametri Solidi Disciolti Totali (TDS), solfati e cloruri, resta ferma la facoltà per il gestore, prevista dalla nota alla Tabella 2 dell'Allegato 4, di richiedere in fase di autorizzazione di servirsi del valore del TDS (Solidi disciolti totali) oppure dei valori per i solfati e per i cloruri.».
2.011. L'Abbate.

ART. 3.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Ai fini della verifica della vulnerabilità sismica ai sensi delle disposizioni richiamate al comma 1, le prove ed i controlli previsti, ovvero gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche per le quali è obbligatoria la certificazione dei materiali da costruzione forniti e posti in opera su strutture e costruzioni esistenti, rientranti nelle tipologie, competenze e settori di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono da intendersi sottoposte alle disposizioni dell'articolo 116, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
3.5. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Salvaguardia risorse Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale)

  1. All'articolo 6-quater, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al terzo periodo, le parole: «di sei mesi» sono soppresse;

   b) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «Non si procede alla restituzione di cui al terzo periodo qualora le risorse risultino impegnate dagli enti locali beneficiari mediante la messa a bando entro il 31 dicembre 2025.».
*3.03. Curti, Simiani, Braga, Barbagallo, Evi, Ferrari.
*3.04. Ilaria Fontana, Iaria, Santillo, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di potenziamento della risposta di protezione civile comunale per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nei comuni di Monte di Procida e Quarto)

  1. Al fine di fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio dei comuni di Monte di Procida e Quarto, la Città metropolitana di Napoli coordina la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati relativamente:

   a) al reclutamento di unità di personale a tempo determinato, comprese figure professionali specialistiche in materia di rischio sismico e vulcanico, da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'effettiva presa di servizio per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile e di polizia municipale;

   b) all'acquisizione dei materiali, dei mezzi e delle risorse strumentali necessari per garantire un'efficace gestione delle attività di protezione civile;

   c) all'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione, anche al di fuori del territorio della Città metropolitana di Napoli.

  2. La Città metropolitana di Napoli, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede all'approvazione del piano dei fabbisogni conseguenti alla ricognizione di cui al comma 1, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  3. All'attuazione con procedure di somma urgenza di quanto necessario in conseguenza della ricognizione di cui al comma 1, i comuni interessati provvedono ai sensi dell'articolo 140 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Per l'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione, i comuni interessati possono provvedere anche in deroga alle destinazioni d'uso previste dai vigenti strumenti urbanistici.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
3.015. Caso, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, consolidamento dei costoni e interventi per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali nei comuni di Monte di Procida e Quarto)

  1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da destinare ai comuni di Monte di Procida e Quarto, finalizzato alla riqualificazione sismica degli edifici pubblici, ad interventi di consolidamento dei costoni e ad interventi per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, anche mediante il ricorso a procedure di semplificazione e di accelerazione. Con decreto del Ministro della Protezione civile, previa intesa con i sindaci degli enti locali interessati, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.016. Caso, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, consolidamento dei costoni e interventi per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali nel comune di Monte di Procida)

  1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da destinare al comune di Monte di Procida, finalizzato alla riqualificazione sismica degli edifici pubblici, ad interventi di consolidamento dei costoni e ad interventi per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, anche mediante il ricorso a procedure di semplificazione e di accelerazione. Con decreto del Ministro per la Protezione civile, previa intesa con il sindaco, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.017. Caso, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti in materia di adeguamento sismico delle scuole ubicate nella Zona rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei)

  1. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono inseriti, in fine, i seguenti commi:

   «2-bis. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella Zona rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici.
   2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo.
   2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3.018. Caso, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti in materia di adeguamento sismico delle scuole ubicate nella zona d'intervento dei Campi Flegrei)

  1. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, è inserito, in fine, il seguente comma:

   «2-bis. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella “zona di intervento” delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3.019. Caso, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di interventi di consolidamento antisismico degli edifici vulnerabili nel territorio dei Campi Flegrei)

  1. All'articolo 1, comma 694, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «di 20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro»;

   b) al secondo periodo, le parole: «di maggiore vulnerabilità sismica» sono sostituite dalle seguenti: «sismicamente vulnerabile».
3.020. Caso, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di contributo statale per interventi di consolidamento antisismico degli edifici vulnerabili nel territorio dei Campi Flegrei)

  1. All'articolo 1, comma 695, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 100 per cento».
3.021. Caso, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di riqualificazione sismica degli edifici inagibili nel territorio dei Campi Flegrei)

  1. All'articolo 9-novies, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: «e di euro 15 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro 30 milioni».
3.022. Caso, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti in materia di risorse per l'analisi di vulnerabilità dell'edificato privato nei Campi Flegrei)

  1. All'articolo 2, comma 3, lettera b), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, dopo le parole: «di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e di 5 milioni di euro per l'anno 2025».
3.023. Caso, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di Super Sisma Bonus per la zona rossa per rischio vulcanico nel territorio dei Campi Flegrei)

  1. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nei territori dei comuni campani interessati dai fenomeni bradisismici, ricadenti nella Zona rossa come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei», la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Agli interventi di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.
3.024. Caso, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di Super Sisma Bonus per la zona d'intervento per rischio bradisismico nel territorio dei Campi Flegrei)

  1. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nei territori dei comuni campani interessati dai fenomeni bradisismici, ricadenti nella zona d'intervento dei Campi Flegrei, così come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Agli interventi di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.
3.025. Caso, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di Super Sisma Bonus per la zona ristretta interna alla zona d'intervento per rischio bradisismico nel territorio dei Campi Flegrei)

  1. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nei territori dei comuni campani interessati dai fenomeni bradisismici, ricadenti nella «zona d'intervento ristretta» all'interno della zona di intervento dei Campi Flegrei, così come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Agli interventi di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.
3.026. Caso, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni per la tutela del patrimonio archeologico dei Campi Flegrei)

  1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, con particolare riferimento agli eventi sismici del 20 maggio 2024, del 13 e 15 marzo 2025 e del 13 maggio 2025, sul patrimonio archeologico e culturale dei Campi Flegrei, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispongono uno o più piani per l'analisi della vulnerabilità sismica, per il rafforzamento del monitoraggio conservativo e per la messa in sicurezza e il miglioramento antisismico delle strutture degli istituti e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  2. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma e dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1, le strutture periferiche del Ministero della cultura competenti per il territorio, possono avvalersi di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze entro il limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2025 e 200.000 euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma e dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.027. Caso, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni a favore degli enti locali interessati dalla crisi bradisismica nel territorio dei Campi Flegrei)

  1. Ai comuni della zona di intervento dei Campi Flegrei, come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, è riconosciuto un contributo straordinario finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati e a concedere agevolazioni fiscali e tributarie a imprese e cittadini colpiti dalla crisi bradisismica in atto. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026.
  2. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con i sindaci degli enti locali interessati, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto del numero di abitanti e dell'esposizione agli effetti del fenomeno bradisismico.
3.028. Caso, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

ART. 3-septies

  Sopprimerlo
3-septies.1000. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, dopo le parole: è adottato aggiungere le seguenti: , previa verifica positiva effettuata caso per caso,
3-septies.1. Simiani, Barbagallo.

  Al comma 1, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
3-septies.2. Bonelli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , anche in deroga alle disposizioni di cui ai successivi articoli 23 e 25.
3-septies.3. Bonelli.

ART. 4.

  Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», comma 1, primo periodo, dopo le parole: operazioni di carico e scarico, aggiungere le seguenti: nonché la finestra oraria per le operazioni di carico e scarico,;

  Conseguentemente, al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: sia imputabile al vettore aggiungere seguenti: o non sia imputabile né al committente né al caricatore.
4.1. Ghio, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Morassut.

  Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», comma 1, primo periodo, dopo le parole: operazioni di carico e scarico, aggiungere le seguenti: nonché la finestra oraria per le operazioni di carico e scarico,.
4.3. Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini del calcolo dei novanta minuti, il periodo di cui al comma 1 comprende l'attesa dei veicoli per potere effettuare le operazioni di carico e scarico, il tempo necessario per lo svolgimento materiale delle operazioni di carico e scarico, nonché i tempi di attesa durante i periodi di inattività del committente o del destinatario della merce.
4.7. Casu, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'applicazione del presente articolo, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è definito l'ambito di attività del «caricatore».
4.10. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il committente e il caricatore con le seguenti: Il committente, il caricatore e il destinatario della merce.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 6-bis», comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: dal vettore al committente o al caricatore con le seguenti: dal vettore al committente o al caricatore o al destinatario della merce.
*4.11. L'Abbate, Iaria, Ilaria Fontana, Fede, Morfino, Santillo, Traversi.
*4.20. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», comma 2, terzo periodo, dopo le parole: sia imputabile al vettore aggiungere le seguenti: o non sia imputabile né al committente né al caricatore.
4.23. Iaria, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-bis. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare limitazioni alla disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in termini di tutela della salute e della sicurezza degli operatori sui luoghi di lavoro, anche sotto il profilo della tenuta del reddito disponibile e del deterioramento delle condizioni lavorative.
4.24. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: dopo il comma 15 è inserito il seguente: con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi finalizzati a collegare porti situati in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo»;

   b) dopo il comma 15 è inserito il seguente:.
4.31. Barbagallo, Casu, Simiani, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Al comma 2, capoverso «15-bis» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine l'AGCM tiene conto, per il tramite della fissazione di una cadenza periodica da stabilirsi, delle condotte poste in essere da soggetti della filiera dell'autotrasporto che risultino ripetute nel tempo e diffuse in ordine al numero delle violazioni riscontrate.».
4.32. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le imprese esercenti la propria attività in Italia, in occasione della presentazione della domanda per accedere a contributi e agevolazioni fiscali pubbliche, devono presentare, a pena di esclusione dal beneficio, una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa medesima, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sul regolare rispetto dei tempi di pagamento per le prestazioni di trasporto ricevute negli ultimi 12 mesi, ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di dichiarazione infedele, in aggiunta alle sanzioni penali previste, al dichiarante viene applicata una sanzione equivalente al 20 per cento del totale del beneficio ottenuto, con un minino di euro 10.000.
4.36. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: ammodernamento aggiungere le seguenti: e sostenibilità ambientale e sostituire le parole: 6 milioni di euro con le seguenti: 15 milioni di euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3:

   al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , specificando che tali risorse sono destinate all'acquisto di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità ambientale quali quelli a trazione elettrica o ibrida e a idrogeno;

   al terzo periodo, sostituire le parole: 6 milioni di euro con le seguenti: 15 milioni di euro.
4.37. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-bis. Al fine di incentivare le imprese a investire nel rinnovo del parco autobus e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di trasporto persone, sono stanziate ulteriori risorse, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, alle imprese esercenti le attività di trasporto persona su strada rese ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, per il rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale.
  3-ter. Le risorse di cui al comma 3-bis sono destinate a sostenere, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, gli investimenti effettuati nell'anno 2025 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a motorizzazione termica euro VI step E o categoria superiore, con un incentivo massimo pari ad euro 40.000 per autobus, e differenziato in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo.
  3-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo di cui al presente articolo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.
  3-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si procede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*4.38. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
*4.39. Ruffino.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-bis. Al fine di compensare i maggiori oneri economici derivanti dall'estensione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra (EU ETS) al trasporto marittimo, è riconosciuto alle imprese con sede legale od operativa nel territorio della regione Sardegna e della Regione Siciliana un credito d'imposta pari al 100 per cento dei maggiori costi documentati sostenuti, nel periodo d'imposta, per il trasporto marittimo di merci da e verso la Sardegna e la Sicilia riconducibili all'applicazione del sistema ETS. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative, i criteri di accesso e di rendicontazione del beneficio, anche in relazione alla documentazione idonea a comprovare i costi ETS sostenuti.
  3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.40. Lai, Barbagallo.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-bis. Al fine di compensare i maggiori costi derivanti dalla condizione di insularità e di garantire il necessario sostegno ai cittadini e alle imprese di navigazione impegnate nei servizi di collegamento con le isole maggiori soggette all'applicazione della direttiva (UE) 2023/ 959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, una quota dei proventi derivanti dall'applicazione del sistema ETS è destinata al Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, sezione «Fondo per la compensazione degli svantaggi», istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di evitare che il regime previsto dalla citata direttiva comporti oneri supplementari per il trasporto a carico dei passeggeri residenti e del traffico turistico.
4.48. Barbagallo, Lai, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Simiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di stabilire uno standard di sicurezza adeguato ai rischi, specie in ambito urbano, è previsto un credito di imposta per le imprese che acquistino dispositivi di segnalazione dell'angolo cieco dei mezzi per l'autotrasporto. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le relative risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4.46. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di garantire ulteriori misure di protezione delle imprese di cui all'articolo 2-quater, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, che hanno erogato servizi di autotrasporto e di movimentazione, prestazioni di attività manutentive, forniture di ricambi e materiale di consumo, nonché servizi in materia di risanamento ambientale, l'autorizzazione in materia di svincolo di quote di avanzo vincolato di amministrazione, di cui all'articolo 2-quater, comma 4, del citato decreto-legge, si applica, con le medesime modalità e per le medesime finalità, anche alle quote di avanzo vincolato del risultato di amministrazione come risultanti in sede di approvazione del rendiconto dell'anno 2024 da parte dell'organo esecutivo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4.47. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. A valere sul contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per il periodo 2024-2029, è destinata una quota per il finanziamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica e della progettazione esecutiva degli interventi di ammodernamento, elettrificazione e velocizzazione del sistema ferroviario della Sardegna. Le attività di progettazione riguarderanno in via prioritaria l'adeguamento per il trasporto a media velocità, fino a 180 chilometri orari, della dorsale ferroviaria Cagliari – Oristano – Sassari – Olbia, con particolare attenzione alla connessione funzionale dei principali porti (Cagliari, Porto Torres, Olbia) e aeroporti (Cagliari-Elmas, Olbia-Costa Smeralda e Alghero-Fertilia). Gli interventi progettati dovranno perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale, interoperabilità e riduzione del gap infrastrutturale tra la Sardegna e le altre regioni italiane.
4.49. Lai.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Continuità territoriale marittima da e per la Sardegna)

  1. Le rotte marittime principali di collegamento tra la Sardegna e la terraferma, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono riconosciute quali servizi essenziali di continuità territoriale ai sensi dell'articolo 100 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Su tali rotte, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità al diritto dell'Unione europea, impone oneri di servizio pubblico e bandisce gare per l'affidamento del servizio nel rispetto del Regolamento (CE) n. 3577/92. È introdotto un sistema di tariffa massima per i passeggeri, applicabile sia ai residenti che ai non residenti, e per le merci definita con riferimento ai costi medi per chilometro delle tratte ferroviarie di media percorrenza sul territorio nazionale.
  2. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono autorizzate nella misura di 60 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.01. Lai.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Esenzione dalla tassa comunale aeroportuale di sbarco per i passeggeri in arrivo in Sardegna e Sicilia)

  1. In ragione della condizione di insularità e al fine di garantire la piena parità nell'esercizio del diritto alla mobilità, per gli anni 2025, 2026 e 2027 è disposta l'esenzione dall'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, per tutti i passeggeri in arrivo negli aeroporti della Sardegna e della Sicilia.
  2. Ai fini della presente disposizione, la misura unitaria dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco è pari a 6,50 euro per passeggero.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione della misura e di correlazione tra i flussi di traffico passeggeri e la compensazione delle minori entrate.
  4. Alle minori entrate derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 214,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.02. Lai, Barbagallo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni di semplificazione per svolgimento dell'esame di idoneità professionale nel settore dell'autotrasporto)

  1. All'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: «presso la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «presso una provincia della regione di residenza»;

   b) il terzo periodo è soppresso.
*4.04. Pastorella.
*4.06. Gadda.

ART. 5.

  Al comma 2, lettera b), capoverso comma «1.1», sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

   a) un importo dovuto a titolo di rimborso analitico delle spese sostenute per le trasferte nonché il rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale sia autorizzato.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera c), capoverso comma «1-bis»:

   al primo periodo, dopo le parole: ai commi 1 aggiungere le seguenti: , esclusivamente qualora le operazioni siano eseguite fuori dell'orario di servizio ordinario,;

   al secondo periodo, dopo le parole: al comma 1 aggiungere le seguenti: , esclusivamente qualora le operazioni siano eseguite fuori dell'orario di servizio ordinario,.
5.2. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le eventuali risorse economiche residue derivanti dai versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni, dai soggetti per i quali sono espletate operazioni in materia di motorizzazione, che non risultino integralmente impiegate per le attività ispettive e di vigilanza previste dal medesimo articolo, sono destinate al finanziamento delle attività del centro elaborazione dati (CED) della motorizzazione civile. Le risorse di cui al periodo precedente sono finalizzate al potenziamento infrastrutturale e tecnologico del CED, al rafforzamento della sicurezza informatica, alla gestione dei flussi informativi e al miglioramento dell'erogazione dei servizi digitali all'utenza.
*5.3. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
*5.4. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti istituisce un tavolo interistituzionale unitamente al Ministro per la pubblica amministrazione ed eventuali altre amministrazioni interessate nonché alle principali associazioni sindacali e di categoria, volto alla semplificazione e riduzione gli oneri riferibili alla motorizzazione civile e alla circolazione dei veicoli e natanti.
5.5. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Alle imprese autorizzate a svolgere le operazioni e servizi portuali di imbarco e sbarco da e su nave e le attività di movimentazione di veicoli non ancora immatricolati (cosiddette «auto in polizza») in porto, tra le aree portuali e le zone retroportuali esterne alle aree operative portuali, in attesa del successivo trasporto a destinazione finale, possono comunque essere rilasciate un numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova pari al numero dei dipendenti addetti alle attività operative e di quelli in somministrazione dal soggetto fornitore di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
5.8. Ghio, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Morassut.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono integrare, entro il 15 settembre 2025, l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale che sono esonerati dal divieto di circolazione di cui all'articolo 4, comma 3-bis del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. Con apposito decreto da adottare entro il 30 settembre 2025, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica un allegato aggiuntivo di integrazione all'Allegato 1 del decreto dipartimentale n. 241 del 29 dicembre 2023.
5.17. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Simiani.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Nelle misure previste dal Codice della Strada, non concorrono ai limiti del trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i proventi contravvenzionali di cui agli articoli 142 e 208 del Codice della strada, per la parte destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del Codice della strada, svolti dalla Polizia locale.
5.19. Auriemma, Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, recante il Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di Polizia locale.
5.23. Auriemma, Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al personale della motorizzazione civile sono somministrati corsi di formazione iniziali e attività formative periodiche per la gestione dei rischi informatici e cibernetici, al fine di rafforzare le capacità di resilienza dell'amministrazione e adeguare consapevolezza e competenze all'evoluzione costante della tecnologia e delle tipologie di rischio e minaccia.
5.24. Giuliano, Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
5.25. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 82, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Al soggetto che svolga attività di trasporto di cose per conto terzi è consentito, con veicoli autorizzati al predetto servizio, il trasporto di cose esercitato nel proprio interesse ai fini dello svolgimento di una attività economica».
5.34. Casu, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 142, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «apparecchiature debitamente» sono inserite le seguenti: «approvate o».
*5.37. Casu.
*5.38. Pastorella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 157, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto al primo periodo, al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico nonché di tutelare la salute dei lavoratori soggetti a permanenza prolungata all'interno degli abitacoli, esposti al sole, è consentito tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso.».
5.42. Carotenuto, Fede, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Sopprimere il comma 3-ter.
5.1000. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di I.P.T/I.R.T. a salvaguardia del diritto alla mobilità delle persone con disabilità)

  1. Al fine di salvaguardare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, nel rispetto delle norme che disciplinano le esenzioni dal pagamento dell'imposta sulle formalità di trascrizione dei veicoli al P.R.A. di cui agli articoli 8, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel caso in cui l'avente diritto risulti intestatario al P.R.A. di un veicolo per il quale abbia già fruito del beneficio, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'I.R.T./I.P.T. per la formalità di prima iscrizione o trascrizione di altro veicolo nel caso in cui il veicolo precedentemente intestato sia stato oggetto di furto e risulti annotata al P.R.A. la perdita di possesso.
  2. Le persone con disabilità in possesso dei requisiti previsti dalle norme richiamate al comma 1 del presente articolo, che risultino ancora intestatarie al P.R.A. di altro veicolo per il quale hanno beneficiato dell'esenzione dal pagamento dell'I.R.T./I.P.T., possono fruire del medesimo beneficio nel caso di acquisto di un secondo veicolo presentando, a dimostrazione dell'avvenuta cessione della proprietà o dell'avvio alla rottamazione del precedente veicolo, copia dell'atto di vendita o del certificato di rottamazione, ancorché non trascritto o annotato al P.R.A., avente data certa uguale o anteriore alla data di presentazione della formalità di iscrizione o trascrizione del secondo veicolo.
  3. Le persone con disabilità in possesso dei requisiti previsti dalle norme richiamate al comma 1 del presente articolo, nel caso in cui risultino intestatarie al P.R.A. di un veicolo per il quale abbiano già fruito dell'esenzione dal pagamento dell'I.P.T./I.R.T. possono ottenere il rimborso dell'imposta versata per la formalità di iscrizione o trascrizione di un secondo veicolo al P.R.A. dimostrando, mediante copia dell'atto di vendita o copia del certificato di rottamazione, anche se non trascritto o annotato, avente data certa inferiore o pari a trenta giorni solari dalla formalità di iscrizione o trascrizione al P.R.A. del secondo veicolo, di avere venduto o consegnato ad un centro di raccolta per la demolizione il veicolo precedentemente intestato.
  4. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*5.01. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
*5.04. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti per l'inserimento delle targhe speciali nei dati del parco circolante trasmessi alla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 2019/631)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 le amministrazioni pubbliche, i corpi di polizia locale e le forze dell'ordine che, ai sensi degli articoli 93, comma 11, e 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolano veicoli con targa speciale, sono tenuti a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con cadenza quadrimestrale, l'elenco delle nuove immatricolazioni.
  2. Con decreto del Direttore generale per la motorizzazione, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente normativa, sono definite le forme e le modalità di trasmissione degli elenchi di cui al comma 1, ai fini dell'inclusione di tali informazioni nella comunicazione di cui all'articolo 7 del Regolamento (UE) 2019/631.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli agenti diplomatici di cui all'articolo 131 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
**5.07. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
**5.08. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di contrasto alla commercializzazione di targhe non regolamentari)

  1. All'articolo 101 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La riproduzione di dette targhe, la distribuzione di tali riproduzioni e la relativa pubblicizzazione, qualora siano poste in essere da soggetti diversi da quelli indicati agli articoli 100 e 101, sono abusive, salvo che sia riportata su di esse, nella facciata anteriore, in modo ben visibile e indelebile, la dicitura Fac-simile.»;

   b) al comma 5, dopo la parola: «distribuisce» sono aggiunte le seguenti: «o pubblicizza»;

   c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla stessa sanzione è soggetto chiunque circoli, a qualsiasi titolo, con un veicolo munito anche solo di una targa abusiva, ferma la responsabilità solidale, a seconda dei casi, dell'utilizzatore oppure del proprietario, indicati sulla carta di circolazione, ove non provano che ciò è avvenuto contro la loro volontà o a loro insaputa.».
5.012. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di contrasto alla commercializzazione di targhe non regolamentari)

  1. All'articolo 101 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La riproduzione di dette targhe, la distribuzione di tali riproduzioni e la relativa pubblicizzazione, qualora siano poste in essere da soggetti diversi da quelli indicati agli articoli 100 e 101, sono abusive.»;

   b) al comma 5, dopo la parola: «distribuisce» sono aggiunte le seguenti: «o pubblicizza»;

   c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla stessa sanzione è soggetto chiunque circoli, a qualsiasi titolo, con un veicolo munito anche solo di una targa abusiva, ferma la responsabilità solidale, a seconda dei casi, dell'utilizzatore oppure del proprietario, indicati sulla carta di circolazione, ove non provano che ciò è avvenuto contro la loro volontà o a loro insaputa.».
5.014. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire le parole: si intende sostituito con le seguenti: è sostituito.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. L'eventuale credito accertato dall'Autorità di sistema portuale a favore di un concessionario in ragione dell'applicazione della normativa previgente può essere compensato con il debito derivante dall'applicazione del canone per gli anni successivi al 2025, per un massimo di cinque anni o fino alla fine della concessione, se di durata inferiore.
  1-ter. La variazione del canone annuo, calcolata secondo i criteri di cui al comma 1, non può essere in ogni caso superiore al 5 per cento.
*6.6. Del Barba.
*6.7. Traversi, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, sostituire le parole: si intende sostituito con le seguenti: è sostituito;

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. L'eventuale credito accertato dall'Autorità di Sistema Portuale a favore di un concessionario in ragione dell'applicazione della normativa previgente può essere compensato con il debito derivante dall'applicazione del canone per gli anni successivi al 2025, per un massimo di cinque anni o fino alla fine della concessione, se di durata inferiore.
  1-ter. Nel caso in cui il canone annuo, in base ai criteri di cui al comma 1, subisca una variazione superiore al 5 per cento, l'Autorità di Sistema Portuale procede al riequilibrio del piano economico finanziario del concessionario.
6.8. Ghio, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Morassut.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi i casi verificati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
6.9. Traversi, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono confermati i casi verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6.10. Pastorino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. I proventi dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono attribuiti, in misura pari all'80 per cento ciascuno, all'ente concedente, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 1-ter e 1-quater.
  1-ter. Gli enti di cui al comma 1-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei canoni demaniali marittimi di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di valorizzazione, tutela e fruizione della costa, ivi comprese la fornitura dei servizi per le spiagge non assegnate in concessione.
  1-quater. Ciascun ente trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1-bis, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. Ciascun ente pubblica la relazione di cui al primo periodo in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 1-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al primo periodo, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 1-ter, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.
6.12. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Una quota pari al 10 per cento del canone annuo di cui al comma 1 è devoluta all'ente concedente e deve essere destinata:

   a) alla copertura delle spese connesse alla gestione del demanio marittimo;

   b) al finanziamento o al cofinanziamento di interventi di difesa delle coste e del relativo capitale naturale, individuati nell'ambito dei Piani di difesa della costa adottati dalle regioni;

   c) al miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere.

   1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
*6.15. Iaria, Fede, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.
*6.16. Pastorino.
*6.17. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le concessioni demaniali, di durata complessiva inferiore a trenta giorni, rilasciate a favore di società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, o di enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del Codice del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o di associazioni locali, e destinate allo svolgimento di attività sportive, ricreative e altre manifestazioni legate alle tradizioni locali, organizzate in forma singola o associata, senza scopo di lucro e per finalità di interesse pubblico, individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, il canone è fissato nell'importo minimo di euro 500.
6.21. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le concessioni demaniali, di durata complessiva inferiore a trenta giorni, rilasciate a favore di società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, o di enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del Codice del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o di associazioni locali, e destinate allo svolgimento di attività sportive, ricreative e altre manifestazioni legate alle tradizioni locali, organizzate in forma singola o associata, senza scopo di lucro e per finalità di interesse pubblico, individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, il canone è fissato nell'importo di euro 500.
6.23. Bonelli.

  Sopprimere il comma 2.
6.28. Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi, Iaria.

  Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le regioni o gli enti locali stabiliscono l'inizio e la fine della stagione balneare di ogni anno anche ai fini delle misure di sicurezza.
6.31. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le regioni e gli enti locali possono anticipare e posticipare l'inizio e/o la fine della stagione balneare di 10 giorni, fermo restando che la durata minima della stagione balneare non potrà essere, in ogni caso, inferiore a 100 giorni.
*6.35. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.
*6.36. Pastorino.
*6.37. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. All'articolo 8, comma 3, lettera n), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «, nonché nel rispetto delle deliberazioni della Autorità di regolazione dei trasporti per gli aspetti di competenza» sono soppresse.
6.40. Pastorino.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Al fine di garantire un adeguato sviluppo della catena di commercio tra i porti afferenti al Mare Tirreno Centro-Settentrionale e i relativi collegamenti verso i partner commerciali situati, in particolar modo, nella regione dei Balcani, all'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il numero 4) è sostituito dal seguente:

    «4) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE E D'ABRUZZO – Porti di Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta, Pescara, Porto canale di Rio Martino, Ortona e Vasto»;

   b) al numero 12), le parole: «Pescara, Pesaro, San Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica), Ortona e Vasto» sono sostituite dalle seguenti: «Pesaro e San Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica)».

  2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono apportate le opportune variazioni di bilancio relative all'esercizio finanziario in corso al momento della medesima data di entrata in vigore.
6.42. Sottanelli, Pastorella.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-septies, le parole: «autorizzazioni o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzazioni o di concessioni ai sensi degli articoli 16, 18 e 6, comma 10, della medesima legge n. 84 del 1994»;

   b) al comma 3-octies, le parole: «nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» sono sostituite dalle seguenti: «presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale»;

   c) il comma 3-novies è sostituito dal seguente:

   «3-novies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-septies del presente articolo, nonché la disciplina del fondo, le modalità di gestione e le prestazioni dallo stesso erogate.».

   d) dopo il comma 3-novies, è inserito il seguente:

   «3-novies.1. Viene data la precedenza alle prestazioni del fondo di cui al comma 3-septies del presente articolo ai soggetti:

   a) a cui sia stata accertata l'inidoneità totale all'esecuzione di operazioni e servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone;

   b) a cui sia stata accertata l'inidoneità parziale all'esecuzione di operazioni e servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone;

   c) adibiti per almeno 10 anni di attività, negli ultimi 15 anni, all'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone;

   d) adibiti per almeno 5 anni di attività, negli ultimi 10, all'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone.».
6.47. Traversi, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Adeguamento buono portuale)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 471 è sostituito dal seguente:

   «471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 di un contributo, denominato “buono portuale”, pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

   a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;

   b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 20.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa e per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027;

   c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, digitalizzazione e sostenibilità (ESG) a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 80.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.».
*6.03. Pastorino.
*6.05. Traversi, L'Abbate, Iaria, Ilaria Fontana, Fede, Morfino, Santillo.
*6.01. Ghio, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Morassut.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Valorizzazione patrimonio immobiliare enti locali)

  1. All'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 7:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «sono ridotte» sono inserite le seguenti: «per tutta la vigenza dei relativi contratti, se ve ne sono,»;

    2) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fino a concorrenza del valore stimato del bene al momento del trasferimento, al netto delle spese di manutenzione e di regolarizzazione tecnica amministrativa sostenute dall'ente richiedente»;

   b) al comma 10, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Entro e non oltre 90 giorni dall'alienazione ovvero dalla cessione di quote dei predetti fondi immobiliari, non si applicano più le riduzioni nei trasferimenti erariali previste al comma 7.».
6.09. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni per incentivare il ricambio generazionale e lavorativo nei porti italiani)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-septies, le parole: «ai sensi degli articoli 16 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 6, comma 10, 16 e 18»;

   b) al comma 3-octies, le parole: «nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» sono sostituite dalle seguenti: «presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale»;

   c) il comma 3-novies è sostituito dal seguente:

   «3-novies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-septies del presente articolo, nonché la disciplina del fondo, le modalità di gestione e le prestazioni dallo stesso erogate.»;

   d) dopo il comma 3-novies è inserito il seguente:

   «3-novies.1. Viene data la precedenza alle prestazioni del fondo di cui al comma 3-septies ai soggetti:

   a) a cui sia stata accertata l'inidoneità totale all'esecuzione di operazioni e servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone;

   b) a cui sia stata accertata l'inidoneità parziale all'esecuzione di operazioni e servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone;

   c) adibiti per almeno 10 anni di attività, negli ultimi 15 anni, all'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone;

   d) adibiti per almeno 5 anni di attività, negli ultimi 10 anni, all'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone.».
6.015. Ghio, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Morassut.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni per incentivare il ricambio generazionale e lavorativo nei porti italiani)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-septies, le parole: «ai sensi degli articoli 16 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 6, comma 10, 16 e 18»;

   b) al comma 3-octies, le parole: «nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» sono sostituite dalle seguenti: «presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale»;

   c) il comma 3-novies è sostituito dal seguente:

   «3-novies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-septies del presente articolo, nonché la disciplina del fondo, le modalità di gestione e le prestazioni dallo stesso erogate.»;

   d) dopo il comma 3-novies è inserito il seguente:

   «3-novies.1. Nell'individuare le prestazioni erogabili dal fondo è data precedenza ai lavoratori:

   a) di cui è stata accertata l'inidoneità totale all'esecuzione di operazioni e servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone;

   b) di cui è stata accertata l'inidoneità parziale all'esecuzione di operazioni e servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone;

   c) che hanno svolto attività operative per un maggior numero di anni.».
6.017. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Simiani.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure urgenti per la nomina dei Presidenti dell'Autorità di sistema portuale)

  1. Ferma restando l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nominati i presidenti dell'Autorità di sistema portuale di cui all'articolo medesimo.
6.020. Del Barba.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al codice della navigazione)

  1. Dopo l'articolo 152 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è inserito il seguente :

«Art. 152-bis.
(Iscrizione provvisoria)

   1. Una volta rilasciato il passavanti provvisorio secondo quanto previsto dall'articolo 152 e dall'articolo 315 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, l'ufficio di iscrizione, su richiesta del proprietario, iscrive la nave in via provvisoria previa consegna della seguente documentazione:

   a) copia del titolo di proprietà;

   b) copia del passavanti provvisorio;

   c) copia del certificato di stazza;

   d) copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e gravami;

   e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria, dal registro straniero;

   f) impegno a presentare entro sei mesi gli originali o le copie autentiche dei documenti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), nonché l'originale o la copia autentica del certificato di cancellazione definitiva, al fine di conseguire la definitiva iscrizione della nave. Nel caso in cui il proprietario non adempia a tale impegno, la iscrizione provvisoria perderà ogni efficacia.

   2. La provvisorietà della iscrizione e l'avvenuto deposito dei documenti di cui alla lettera f) vanno annotati, nelle matricole o nei registri, dall'ufficio di iscrizione.».
6.026. Pastorino.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Inserimento dei lavoratori portuali tra le categorie che svolgono professioni usuranti)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;

    2) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente; trattorista; manutentore mezzi portuali; addetto alle operazioni Ro-Ro e tutte le mansioni strettamente legate all'operatività portuale di banchina.»;

   b) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;

   c) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

   d) al comma 7, ovunque ricorrano, le parole: «lettere a), b), c) e d)», sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.031. Pastorella.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano all'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.034. Pastorino.

ART. 7.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 95, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'Autorità per la Laguna di Venezia-Nuovo Magistrato delle Acque si attiene ai seguenti princìpi generali:

   a) rafforzare la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema lagunare nonché la valorizzazione del paesaggio lagunare, degli abitanti e delle attività economiche tradizionali attualmente presenti;

   b) promuovere, ai sensi dell'articolo 3-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, uno sviluppo sostenibile che tenga conto della specificità dei luoghi e delle interazioni tra attività umane e ambiente naturale, prevedendo anche idonee misure di salvaguardia socio-culturale;

   c) adottare misure volte alla salvaguardia fisica e ambientale della Laguna di Venezia e delle città lagunari, prevedendo idonee misure per contrastare e prevenire l'inquinamento;

   d) adottare misure volte alla riqualificazione ambientale del sito di Porto Marghera, attraverso il completamento delle attività di bonifica del suolo e delle acque di falda contaminate e la qualificazione del medesimo quale zona ad economia speciale, nel rispetto del principio di precauzione al fine di garantire la compatibilità con l'ecosistema lagunare e con la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori;

   e) promuovere elevati livelli di tutela delle città storiche della Laguna di Venezia a salvaguardia dell'integrità storico-culturale e delle popolazioni ivi residenti, attraverso l'adozione di una disciplina conservativa del patrimonio edilizio pubblico e privato che preveda i divieti di demolizione e ricostruzione, nonché di trasformazione dei caratteri tipologici e morfologici degli organismi edilizi e dei luoghi aperti, il divieto di modificazione della trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi e il divieto di nuova edificazione anche degli spazi rimasti liberi.
7.3. Cappelletti, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
8.1. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Al comma 2, dopo le parole: unità di personale aggiungere le seguenti: aventi requisiti di elevata competenza gestionale ed esperienza almeno quinquennale.
8.4. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: in deroga fino alla fine del comma.
8.5. Pastorino.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro portuale usurante)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera d), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;

   b) al comma 1, è inserita, in fine, la seguente lettera:

   «d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente;»;

   c) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

   d) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

   e) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.01. Ghio, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Morassut.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali)

  1. Il Fondo vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato con 12 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 278 è inserito il seguente:

   «278-bis. Il Fondo di cui al comma 278 opera, altresì, in favore dei soggetti tenuti a versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro le somme indicate al primo ed al secondo periodo del primo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, qualora l'Istituto abbia costituito rendite e versato prestazioni indennitarie e spese accessorie in favore di coloro che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257 e in favore dei loro eredi e superstiti.».

  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.02. Ghio, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Morassut.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Incentivi per la riconversione dei container dal gasolio a batterie elettriche)

  1. Al fine di promuovere la transizione verso un modello di trasporto merci sostenibile e ridurre le emissioni inquinanti, è riconosciuto per l'anno 2025, nel limite complessivo delle risorse di cui al comma 4, un contributo pari al 70 per cento della spesa sostenuta per la riconversione dei container attualmente alimentati a gasolio mediante l'adozione di sistemi di propulsione a batteria elettrica, e comunque di importo complessivo non superiore a 100.000 euro per ciascun intervento.
  2. Possono accedere agli incentivi di cui al comma 1 i soggetti pubblici e privati che effettuano la riconversione dei motori da gasolio a batterie elettriche.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione delle risorse, i criteri di ammissibilità e le procedure di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
*8.07. Simiani.
*8.08. Traversi, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al Fondo nazionale marittimi)

  1. Al fine di incrementare l'attività del Fondo nazionale marittimi, disciplinato dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2008, è destinato al medesimo Fondo un milione di euro per il triennio 2025, 2026, 2027 al fine di incrementare la contribuzione per la formazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del citato decreto. È altresì destinato al suddetto Fondo un milione di euro per gli anni dal 2025 al 2030, finalizzato a incrementare le indennità previste a favore dei lavoratori marittimi non impiegati a bordo delle navi in base alle condizioni previste dal contratto collettivo di settore che individua nel fondo lo strumento di attuazione della Convenzione OIL n. 145 del 1976, sulla continuità di lavoro della gente di mare.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  3. Con decreto direttoriale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individuerà le risorse per identificare nel Fondo nazionale marittimi il soggetto incaricato della costituzione e implementazione degli strumenti utili a sistematizzare l'anagrafica dei lavoratori marittimi, a semplificare e omogeneizzare le procedure per l'arruolamento dei lavoratori marittimi, a cooperare nelle attività di verifica, certificazione e monitoraggio dei centri accreditati dallo stesso Ministero a erogare le certificazioni ai sensi della normativa STCW.
8.013. Pastorino.

ART. 9.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: legge 28 marzo 2022, n. 25, aggiungere le seguenti: aventi termine di scadenza per la presentazione delle offerte successivo al 30 giugno 2023 e.
*9.1. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Vaccari, Manzi.
*9.2. Bonelli.
*9.3. Ilaria Fontana, Iaria, Santillo, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b), comma 6-quater e comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, con le seguenti: che non hanno diritto allo speciale meccanismo di adeguamento dei prezzi cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, né tramite risorse proprie della stazione appaltante né tramite accesso ai Fondi di cui al medesimo articolo 26, comma 4, lettere a) e b), e comma 6-quater, o che comunque non hanno avuto accesso al fondo di cui al medesimo articolo 26, comma 7.
9.12. Simiani, Vaccari, Manzi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 26, comma 6-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo:

    1) le parole: «applicando, in aumento o in diminuzione» sono sostituite dalle seguenti: «applicando, in aumento ovvero in diminuzione per le sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nell'anno 2025»;

    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in ogni caso, l'eventuale applicazione in diminuzione per il 2025 deve riguardare i singoli prezzi contenuti all'interno dello stato di avanzamento dei lavori e non l'importo complessivo dello stesso, che non può scendere mai al di sotto di quello calcolato con i prezzi contrattuali»,

   b) il quarto periodo è soppresso.
*9.25. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Casu, Manzi.
*9.29. Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Casu, Vaccari, Manzi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 26, comma 6-ter, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7» sono soppresse;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi che abbiano avuto accesso al Fondo di cui al comma 7, le disposizioni del presente comma non si applicano alle lavorazioni eseguite o contabilizzate nella medesima annualità contabile di eventuale accesso al Fondo; nel caso in cui le risorse assegnate ai sensi del predetto comma 7 non siano state utilizzate per aggiornare i quadri economici, le stesse non sono soggette a revoca e sono comunque destinate a fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari ai sensi del presente comma».
9.27. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 7-quater, è inserito il seguente:

   «7-quinquies. Le risorse già assegnate attraverso le modalità di cui al comma 7-bis ai comuni e alle città metropolitane per investimenti PNRR e PNC non sono soggette a revoca nel caso in cui gli stessi non abbiano aggiornato i quadri economici secondo i relativi prezzari».
*9.30. Curti, Simiani, Braga, Barbagallo, Evi, Ferrari.
*9.31. Ruffino, Pastorella.
*9.32. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.
*9.34. Pastorino.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10.1. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del 23 ottobre 2007, aggiungere le seguenti: nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2112 del codice civile per il personale impiegato, nonché l'applicazione da parte dell'aggiudicatario dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
10.2. Ghio, Barbagallo, Simiani, Casu, Bakkali, Morassut, Pandolfo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto nel comma 1, l'autorizzazione di spesa in favore della società Rete ferroviaria italiana Spa di cui all'articolo 1, comma 395, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di complessivi 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa, al potenziamento del trasporto pubblico ferroviario dei servizi ferroviari regionali mediante riqualificazione delle reti e dei nodi e di una gestione integrata con la rete nazionale, sia in termini di infrastruttura fisica sia in termini di servizi erogati.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10.3. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Ascani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Tra le attività della centrale di committenza, nell'ambito delle attività propedeutiche di cui al comma 1, sono assicurate le azioni volte a garantire la divisione del servizio in lotti (direttrici o regioni contigue), l'integrazione dell'offerta intercity con quella dei servizi interregionali, la proprietà pubblica dei mezzi rotabili, un incremento dell'offerta commerciale, nonché l'offerta degli intercity notte sfruttando la dorsale AV Torino-Salerno e la linea Adriatica.
10.5. Giuliano, Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto nel comma 1, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria garantisce una programmazione del servizio dell'Intercity 598 nel tratto Roma-Orte, a costi invariati per l'utenza, ripristinando l'offerta sulla linea direttissima per mantenere i servizi con particolare riguardo alle fasce pendolari.
10.7. Ascani, Casu.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi di elettrificazione della linea ferroviaria Como-Molteno-Lecco)

  1. Al fine di procedere celermente al completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica del secondo lotto Molteno-Lecco nell'ambito degli interventi di elettrificazione della linea ferroviaria Como-Molteno-Lecco, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di ventiquattro mesi decorrenti dall'adozione del decreto di nomina di cui al primo periodo. Al Commissario straordinario spetta un compenso, determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione. Il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 99.525 euro per l'anno 2025, a 132.700 euro per l'anno 2026 e a 33.175 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
10.03. Roggiani, Manzi.

ART. 11.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 4, comma 1, lettera d):

    1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; resta fermo quanto previsto dall'articolo 185 del medesimo codice dei contratti pubblici»;

    2) al secondo periodo, le parole: «possono comprendere» sono sostituite dalla seguente:«comprendono»;

    3) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo ai progetti che prevedono la realizzazione di impianti lungo le tratte autostradali per la produzione e vendita di energia rinnovabile i cui proventi, al netto degli ammortamenti, sono destinati alla riduzione delle tariffe autostradali per gli utenti a basso reddito e ad alta frequentazione dell'infrastruttura e per il finanziamento dell'adeguamento tecnologico e digitale della rete autostradale».
11.1. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi, Manzi.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «Il piano tariffario prevede anche la possibilità di ridurre, fino all'esonero totale, il pagamento del pedaggio nelle tratte autostradali interessate da cantieri per lavori di messa in sicurezza dell'infrastruttura, qualora questi causino gravi e prolungati disagi e disservizi per gli utenti. I relativi costi sono a carico del concessionario, e la riduzione o l'esenzione è valida fino alla conclusione dei lavori.».
11.2. Ghio, Simiani, Barbagallo, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Morassut, Manzi.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «I piani economico-finanziari inerenti alle concessioni autostradali prevedono sempre che l'adeguamento tariffario, conseguente agli investimenti effettivamente realizzati dalle società concessionarie, sia commisurato alla durata media di vita dell'opera oggetto dell'investimento.».
11.3. Ghio, Simiani, Barbagallo, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Morassut, Manzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di agevolare la mobilità dei residenti del territorio della Città metropolitana di Firenze che utilizzano regolarmente le tratte autostradali ricadenti nel territorio medesimo, è prevista l'esenzione dal pagamento del pedaggio applicato nella tratta tra i caselli Firenze Nord e Firenze Sud nell'autostrada A1, fino al termine della concessione stessa. L'esenzione è prevista per i possessori di Telepass che utilizzino l'autostrada come pendolari tra stazioni predefinite.
  1-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1-bis.
  1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.4. Simiani, Boldrini, Gianassi, Fossi, Bonafè, Scotto, Furfaro, Di Sanzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al termine della concessione autostradale A24-A25, al fine di azzerare l'entità del pedaggio applicato nella tratta ricompresa nella fascia urbana del comune di Roma dell'autostrada A24, preservando, al contempo, nel periodo di durata della concessione le condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di concessione, si procede alla rimodulazione del corrispettivo dovuto al concedente in base alla convenzione unica di concessione sottoscritta tra ANAS S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A. in data 18 novembre 2009, e dell'Atto Aggiuntivo del 21 dicembre 2023, per un importo pari a 8.5 milioni di euro per l'anno 2025 e 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 8.5 milioni di euro per l'anno 2025 e 17 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.5. Casu, Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Ciani, Di Biase, Madia, Mancini, Prestipino, Orfini, Manzi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 8, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Il pagamento della tariffa autostradale relativo alla tratta autostradale tra Rosignano Marittimo e San Pietro in Palazzi è sospeso fino alla scadenza del rapporto concessorio di cui al comma 10.».
11.7. Bonafè, Fossi, Simiani, Gianassi, Boldrini, Scotto, Furfaro, Di Sanzo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.
(Semplificazioni in materia di infrastrutture di ricarica elettrica)

  1. All'articolo 57, comma 14-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni a partire dalla data di connessione dell'infrastruttura alla rete»;

   b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «L'ente proprietario della strada può rimodulare la durata delle concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore della presente disposizione per un periodo ulteriore di dieci anni a fronte della necessità di rinnovo tecnologico delle infrastrutture di ricarica per motivi di obsolescenza ed obblighi normativi intervenuti successivamente al rilascio».
11.03. Simiani.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

  1. All'articolo 57, comma 14-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni»;

   b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «L'ente proprietario della strada può rimodulare la durata delle concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto per un periodo ulteriore di dieci anni a fronte della necessità di rinnovo tecnologico delle infrastrutture di ricarica per motivi di obsolescenza ed obblighi normativi intervenuti successivamente al rilascio».
11.07. L'Abbate, Santillo, Ilaria Fontana, Fede, Iaria, Morfino, Traversi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.
(Meccanismo di automatico riconoscimento di una agevolazione tariffaria o di rimborso del pedaggio autostradale per disagi alla mobilità)

  1. Al fine di intervenire a favore dell'utenza autostradale, qualora lo richieda il manifestarsi di comprovati episodi di disagio cagionati dalla cantierizzazione al regolare fluire della circolazione, avuto riguardo ad una determinata tratta autostradale sottoposta a pedaggio, il relativo concessionario autostradale provvede a ristorare gli utenti per disagi connessi alla mobilità misurabili in tempi di percorrenza risultati significativamente più elevati rispetto alla media e in velocità medie rilevate notevolmente ridotte rispetto a quelle massime legalmente assentite.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche di funzionamento, determinati il metodo e i parametri di calcolo, definite le soglie in misura percentuale dei rapporti concernenti tempi di percorrenza e velocità autostradali medi ed effettivi, ai fini dell'attivazione di una procedura standardizzata per il riconoscimento di una agevolazione tariffaria ovvero dell'integrale rimborso del pedaggio.
*11.09. Gadda.
*11.011. Barbagallo, Casu, Simiani, Bakkali, Ghio, Morassut.
*11.012. Pastorino.

ART. 11-bis.

  Sopprimerlo.
*11-bis.9. Simiani, Barbagallo.
*11-bis.1000. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12.2. Cantone, Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 1, dopo le parole: massimi tariffari praticabili dalle compagnie aree inserire le seguenti: per tutti i passeggeri qualora si tratti di una rotta essenziale nazionale tra un aeroporto del continente e uno insulare non altrimenti collegati da servizi ferroviari o marittimi con un tempo di percorrenza inferiore alle tre ore, o e dopo le parole: o per determinate categorie di passeggeri inserire le seguenti: qualora si tratti di altre rotte.

  Conseguentemente al medesimo capoverso, comma 2, primo periodo, dopo le parole: regolamento (CE) N.1008/2008 e inserire le seguenti: deve essere supportata da apposita relazione tecnica che.
12.1000. Ghirra, Lai, Cherchi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 1, sostituire le parole: può fissare con la seguente: fissa.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 2», al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì disposti livelli massimi tariffari per la categoria dei passeggeri nativi che abbiano ancora familiari o congiunti nei territori periferici e ultraperiferici di cui al regolamento (CE) 1008/2008.
12.3. Cantone, Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di lavoro nel settore del trasporto pubblico locale e regionale)

  1. Le risorse assegnate, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale, sono ripartite per le medesime finalità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, oltre che con le regioni a statuto ordinario, anche in favore delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale ancora di competenza statale, della Regione Siciliana e della regione Friuli-Venezia Giulia. Per quest'ultima, nell'ambito del riparto, si tiene conto delle risorse spettanti a titolo di compartecipazione statutaria a valere sul gettito delle accise su benzina e gasolio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
12.03. Barbagallo, Casu, Bakkali, Ghio, Morassut, Simiani.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di contratti di servizio nel settore del trasporto pubblico locale e regionale)

  1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 11-quinquies è inserito il seguente:

   «11-sexies. Nel rispetto dei medesimi princìpi, i contratti di servizio e gli atti che disciplinano l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale devono, altresì, assicurare la copertura degli oneri relativi agli investimenti e prevedere clausole di riequilibrio idonee a consentire la copertura dei maggiori costi derivanti dall'adempimento di obblighi normativi sopravvenuti in corso di durata dell'affidamento».
12.06. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Simiani.

ART. 13.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: dell'articolo 20, comma 8 aggiungere le seguenti: , esclusa la lettera a),.
*13.2. Pastorino.
*13.3. Ruffino.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: , comprensive delle aree individuate ai sensi del comma 7-bis e che costituiscono il contenuto minimo inderogabile del Piano medesimo, con le seguenti: nel quale sono, in ogni caso, comprese le aree industriali individuate ai sensi del comma 7-bis.
13.4. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, Morfino, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nella definizione dei Piani di cui al primo periodo, le regioni e le province autonome possono aggiungere, ai fini del secondo periodo del comma 7, le superfici artificiali ed edificate, le infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti, i parcheggi, le aziende agricole, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali, le miniere, i corpi idrici interni artificiali, i laghi o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane e, anche in deroga al comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole».
13.7. Bonelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al di fuori delle zone di accelerazione individuate ai sensi del presente comma, la realizzazione degli impianti e delle altre opere di cui sopra resta comunque consentita esclusivamente all'interno delle aree idonee individuate in base al medesimo primo periodo.

  Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al di fuori delle zone di accelerazione individuate ai sensi del presente comma, la realizzazione degli impianti e delle altre opere di cui sopra resta comunque consentita esclusivamente all'interno delle aree idonee individuate in base al primo periodo del presente comma».
13.10. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, Morfino, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente periodo con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di consentire la corretta informazione e la più ampia partecipazione del pubblico e di tutti i soggetti potenzialmente interessati nella definizione dei Piani di cui al presente comma, le regioni assicurano il coinvolgimento delle collettività locali mediante strumenti di confronto preventivo e di consultazione del pubblico, anche al fine di verificare l'accettabilità sociale e ridurre possibili conflitti e ritardi nell'assunzione delle decisioni e in considerazione di quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
13.11. Ilaria Fontana, Iaria, Santillo, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: 31 agosto 2025 con le seguenti: 30 settembre 2025.
13.12. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», primo periodo, sopprimere le parole: in relazione alle fattispecie progettuali di cui agli allegati A e B al presente decreto e.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le aree industriali di cui al primo periodo sono considerate zone di accelerazione anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione, fatta eccezione per le aree in cui sia prevista la collocazione di infrastrutture pubbliche.
13.13. Bonelli.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», primo periodo, sostituire le parole: allegati A e B con le seguenti: allegati A, B e C.
13.15. Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», primo periodo, dopo le parole: le aree industriali aggiungere le seguenti: e le aree artigianali.
13.16. Gadda.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Al fine di favorire l'adesione ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche rinnovabili (CER) mediante la realizzazione di impianti inseriti nell'ambito dell'attività produttiva delle piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI».
  1-ter. Il Fondo di cui al comma 1-bis ha una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.
  1-quater. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1-bis sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 1 megawatt. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.
  1-quinquies. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.
  1-sexies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  1-septies. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.
  1-octies. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione degli impianti di cui ai commi precedenti sono gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione.
13.17. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Alle imprese che realizzino o estendano reti di teleriscaldamento per l'approvvigionamento di energia termica per uso industriale che usino almeno il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo complessivo sostenuto con un massimale di spesa pari a 10.000.000 di euro per ciascun progetto di investimento.
  1-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i requisiti degli interventi ammissibili di cui al comma 1-bis e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.
  1-quater. Il credito di imposta di cui al comma 1-bis è utilizzabile in compensazione nel modello F24, in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il costo è stato sostenuto.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
13.19. Simiani, Fossi, Bonafè, Boldrini, Furfaro, Gianassi, Di Sanzo, Scotto.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, recepite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2025, 25 milioni di euro per l'anno 2026, 30 milioni per il 2027 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031.
  1-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1-bis. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui al comma 1-bis. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
  1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 5 milioni per l'anno 2025, 25 milioni per l'anno 2026, 30 milioni per l'anno 2027 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.20. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2025, e possono convergervi contributi definiti sulla base di accordi con la Banca europea degli investimenti, con la società Cassa depositi e prestiti S.p.a., con i soggetti del sistema bancario, con la società Poste Italiane S.p.a., e con le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 50 milioni per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.21. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Le risorse finanziarie per l'attuazione della linea progettuale M1C2.1, investimento 1,2 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono incrementate di 150 milioni di euro per il 2025 e 150 milioni per il 2026. L'incremento è finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto fino al 40 per cento dei costi ammissibili per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nei comuni fino a 100 mila abitanti.
  1-ter. I contributi di cui al comma 1-bis sono ripartiti fra i comuni e le città metropolitane con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle richieste pervenute e dando priorità alle aree di maggiore disagio socio-economico indicate dai richiedenti.
13.23. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «individuano con legge le aree idonee,» sono inserite le seguenti: «aggiuntive alle aree idonee di cui al comma 8»;

   b) al comma 8:

    1) all'alinea, le parole: «Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee», sono sostituite dalle seguenti: «Sono in ogni caso idonee»;

    2) alla lettera c-ter), numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli impianti industriali includono le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale e le cabine primarie esistenti e quelle autorizzate»;

    3) dopo la lettera c-quater) è aggiunta la seguente:

   «c-quinquies) tutte le aree industriali, come definite dagli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali comunque denominati, nelle quali la realizzazione di tutte le tipologie di impianti, compresi gli impianti fotovoltaici con moduli a terra, non richiede piani attuativi ed è sempre da considerarsi compatibile con gli strumenti urbanistici, fatto salvo ove vi siano piani attuativi già realizzati o approvati;»;

   c) dopo il comma 8-ter, è aggiunto il seguente:

   «8-quater. Fermo restando il comma 2, le regioni e province autonome e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni in modo da salvaguardare l'idoneità delle aree idonee ai sensi del comma 8, che prevale su eventuali diverse classificazioni delle regioni e province autonome medesime. Sono fatte salve eventuali e necessarie prescrizioni in sede di rilascio dei pertinenti titoli abilitativi.».
13.24. Bonelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 56 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «7-bis. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica realizzate in cavi cordati ad elica visibile come da norme tecniche CEI, la dichiarazione asseverata è sostituita da una attestazione di conformità del gestore trasmessa all'Ispettorato del Ministero, competente per territorio.».
*13.29. Pastorella.
*13.30. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.
*13.33. Simiani.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. È istituito il Comitato di monitoraggio per la Transizione energetica, composto da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle regioni, delle parti sociali e della società civile, con il compito di:

   a) verificare trimestralmente l'allineamento degli obiettivi quantitativi di installazione delle fonti energetiche rinnovabili (FER) ai target di cui al regolamento (UE) 2023/954 del Parlamento europeo e del Consiglio;

   b) redigere e trasmettere annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi di cui alla lettera a).
13.35. Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Santillo, Traversi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Credito d'imposta per investimenti delle attività commerciali nel settore delle energie rinnovabili)

  1. Agli esercenti di attività commerciali è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, un credito d'imposta per le spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la sostituzione di corpi illuminanti, incluse le insegne elettriche e apparecchiature elettriche di segnalazione, con nuove tecnologie dotate di dichiarazione ambientale rilasciata da un ente certificatore o da un'associazione di categoria riconosciuta a livello nazionale o europeo.
  2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 75 per cento del costo sostenuto ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno in cui sono sostenute le spese.
  3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  4. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative di cui al presente articolo, anche con riferimento all'indicazione dei requisiti della dichiarazione ambientale di cui al comma 1 e al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
  6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
13.02. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Canone servizi telecomunicazioni – cavi e condutture)

  1. All'articolo 5, comma 14-quinquies, lettera a), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole: «regolamentari o contrattuali,» sono inserite le seguenti: «ivi compreso il settore delle telecomunicazioni,».
13.03. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di investimenti nel settore del trasporto ferroviario merci)

  1. Per le finalità individuate dall'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 e in conformità con quanto stabilito dall'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2025 con conseguente assegnazione delle risorse nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferiti al programma ed agli interventi destinati al rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*13.09. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
*13.010. Santillo, Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Traversi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Incentivi per lo sviluppo dell'energia rinnovabile in ambito TPL)

  1. Al fine di promuovere l'elettrificazione dei sistemi di ricarica dei mezzi del trasporto pubblico urbano è istituito un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e trasporto con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 30 milioni di euro per l'anno 2026 finalizzato a promuovere l'installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici o nelle aree adiacenti dei depositi delle società di trasporto pubblico.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, sono disciplinati i criteri di riparto del Fondo di cui al comma precedente.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.011. Casu, Simiani.

ART. 14.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di consentire l'ammodernamento e la realizzazione delle infrastrutture stradali siciliane e precisamente della strada statale 284 nel tratto tra Paternò e Adrano, della Palermo-Agrigento nel tratto tra Villabate e lo svincolo di Bolognetta, della strada statale «Nord-Sud» nel tratto tra Nicosia e lo svincolo dell'autostrada A19, della strada statale 115 nel tratto tra Marsala e Mazara del Vallo e per il completamento dell'autostrada Siracusa-Gela nel tratto tra Scicli e Gela, è autorizzata la spesa complessiva di 5.515 milioni di euro, con oneri pari a 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.700 milioni di euro per l'anno 2029. Il riparto delle risorse è effettuato nel rispetto di criteri determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Regione Siciliana, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore legge di conversione del presente decreto.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.700 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 272 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, numero 213.
14.15. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Iacono, Marino, Provenzano, Porta, Simiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata nel limite di:

   a) 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ed è ripartita tra le province e le città metropolitane per le annualità dal 2025 al 2028, per complessivi 1.065 milioni di euro secondo la tabella di cui all'Allegato B-bis del presente decreto;

   b) 275 milioni di euro per l'anno 2029, di 93,5 milioni di euro per l'anno 2030 e di 202,1 milioni di euro per l'anno 2031.

  1-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 170 milioni di euro per l'anno 2030 e di 180 milioni di euro per l'anno 2031.
  1-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 175 milioni di euro per l'anno 2025, 175 milioni di euro per l'anno 2026, 275 milioni di euro per l'anno 2029, 263,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 382,1 milioni di euro per l'anno 2031 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 272, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, numero 213.

  Conseguentemente:

   alla rubrica, sopprimere le parole da: di interesse nazionale fino alla fine della rubrica;

   dopo l'allegato B, aggiungere il seguente:

Allegato B-bis
(Articolo 14 comma 1-bis, lettera a))

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto
14.1. Braga, Simiani, Barbagallo, Curti, Ferrari, Evi, Casu, Bakkali, Ghio, Morassut, Marino, Peluffo, Vaccari, Manzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 7, il comma 4-novies è sostituito dal seguente:

   «4-novies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata nel limite di 175 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ed è ripartita tra le province e le città metropolitane per le annualità dal 2025 al 2028, per complessivi 1065 milioni, secondo la Tabella 1-bis allegata al presente decreto»;

   b) dopo la Tabella 1, è aggiunta, in fine, la Tabella 1-bis di cui all'allegato B-bis al presente decreto.

  Conseguentemente:

   alla rubrica, sopprimere le parole da: di interesse nazionale fino alla fine della rubrica.;

   dopo l'allegato B, aggiungere il seguente:

Allegato B-bis
(Articolo 14, comma 1-bis)

«Tabella 1-bis
(Articolo 7, comma 4-novies)

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

».
*14.6. Barbagallo, Braga, Simiani, Curti, Ferrari, Evi, Casu, Bakkali, Morassut, Iacono, Marino, Porta, Provenzano, Vaccari, Manzi.
*14.7. Bonelli.
*14.8. Ruffino, Pastorella.
*14.9. Del Barba.

*14.10. Morfino, Scerra, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Santillo, Traversi.
*14.11. Pastorino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'Allegato 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 giugno 2023, n. 68, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

   «TOSCANA

    Interventi per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nel comune di Manciano (provincia di Grosseto);

   TOSCANA

    Mitigazione del pericolo idraulico sul torrente Marinella di Travalle tra gli attraversamenti ferroviari e autostradali nel comune di Calenzano (provincia di Firenze);

   TOSCANA

    Adeguamento del manufatto di sottopasso del colatore sinistro di acque basse presso la “fattoria Flori” in località “il Valico” nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze);

   TOSCANA

    Rifacimento dei manufatti di immissione nel fiume Bisenzio del canale Macinante e del canale Vecchio Gavine in località “il Valico” nel Comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze);

   TOSCANA

    Realizzazione di cassa di espansione sul torrente Stella a valle della confluenza con il torrente Falchereto nel comune di Quarrata (provincia di Pistoia);

   TOSCANA

    Sistemazione idraulica del rio San Bartolomeo, nel comune di San Miniato (provincia di Pisa) con adeguamento strutturale degli argini nel tratto.».
14.18. Fossi, Simiani, Furfaro, Bonafè, Gianassi, Boldrini, Di Sanzo, Scotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 7 milioni di euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di demolizione e ricostruzione del ponte sul fiume Cecina di cui agli articoli 3, comma 3, e 6 della Convenzione urbanistica tra il comune di Cecina e il Circolo nautico S.p.A. per l'attuazione del Piano regolatore portuale.
14.20. Simiani, Fossi, Boldrini, Bonafè, Scotto, Furfaro, Di Sanzo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza della SS 407 Basentana)

  1. Per il finanziamento delle opere accessorie riguardanti la SS 407 Basentana nei territori di Pisticci e Bernalda è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.01. Amendola.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza della SS 18)

  1. Al fine di proseguire i lavori di messa in sicurezza della sede stradale della SS 18 nel territorio di Maratea, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.02. Amendola.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza della SS 7 Matera-Ferrandina)

  1. Al fine di procedere alla messa in sicurezza e di avviare il raddoppio della SS 7 Matera-Ferrandina, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.03. Amendola.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Interventi urgenti relativi alla galleria Monte Pergola)

  1. Per il finanziamento delle opere di ammodernamento e messa in sicurezza del raccordo autostradale Salerno-Avellino nel tratto compreso tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino e, in particolare, per gli interventi relativi alla galleria Monte Pergola, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.04. Toni Ricciardi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada Tirrenica.
  2. Una quota del Fondo cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno.
  3. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza del raccordo autostradale Siena-Firenze.
  4. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 59.180.249 euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della Strada statale n. 2 Cassia – lotto Siena – viadotto Monsindoli sulla SS223 di Paganico – svincolo Monteroni d'Arbia Nord.
  5. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 313.761.468 euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e completamento della strada E 78 – Fano-Grosseto tratto nodo di Arezzo S. Zeno-Selci Lama E 45 per l'adeguamento a quattro corsie del Tratto San Zeno-Arezzo-Palazzo del Pero.
  6. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 365.016.795 euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada E 78 – Fano – Grosseto – tratto nodo di Arezzo S. Zeno – Selci Lama E 45.
  7. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 340.596.330 euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada E 78 – Fano-Grosseto tratto nodo di Arezzo S. Zeno-Selci Lama E 45 per l'adeguamento a quattro corsie del tratto San Zeno-Arezzo-Palazzo del Pero-Primo lotto.
14.05. Simiani, Fossi, Bonafè, Gianassi, Boldrini, Di Sanzo, Furfaro, Scotto.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada statale «Tirrenica».
14.06. Simiani, Fossi, Bonafè, Gianassi, Boldrini, Di Sanzo, Furfaro, Scotto.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Una quota del Fondo cui all'articolo 1, comma 537 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno.
14.07. Fossi, Bonafè, Simiani, Gianassi, Scotto, Boldrini, Di Sanzo, Furfaro.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza del raccordo autostradale Siena-Firenze.
14.09. Gianassi, Simiani, Fossi, Boldrini, Bonafè, Di Sanzo, Scotto, Furfaro.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 59.180.249 euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della Strada statale n. 2 Cassia – lotto Siena – viadotto Monsindoli sulla SS 223 Paganico – svincolo Monteroni d'Arbia Nord.
14.010. Simiani, Fossi, Boldrini, Bonafè, Scotto, Furfaro, Gianassi, Di Sanzo.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 313.761.468 euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e completamento della strada E 78 – Fano-Grosseto Tratto Nodo di Arezzo S. Zeno-Selci Lama E 45 per l'adeguamento a quattro corsie del Tratto San Zeno-Arezzo-Palazzo del Pero.
14.011. Simiani, Boldrini, Fossi, Bonafè, Gianassi, Di Sanzo, Scotto, Furfaro.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 365.016.795 euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada E 78 – Fano-Grosseto – tratto nodo di Arezzo S. Zeno-Selci Lama E 45.
14.012. Simiani, Boldrini, Fossi, Bonafè, Scotto, Di Sanzo, Gianassi, Furfaro.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 340.596.330 euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada E 78 – Fano – Grosseto tratto nodo di Arezzo S. Zeno – Selci Lama E 45 per l'adeguamento a quattro corsie del tratto San Zeno – Arezzo – Palazzo del Pero – Primo lotto.
14.013. Simiani, Boldrini, Fossi, Bonafè, Scotto, Gianassi, Di Sanzo, Furfaro.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 80.245.270 euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada statale 67 Tosco-Romagnola per l'adeguamento del tratto tra la località «S. Francesco» nel comune di Pelago e l'abitato di Dicomano – Variante di Rufina – lotti 2 A e 2 B.
14.014. Fossi, Simiani, Furfaro, Gianassi, Bonafè, Di Sanzo, Boldrini, Scotto.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 150.353.658 euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada statale 67 Tosco-Romagnola per riclassificazione della strada provinciale 34 quale strada statale 67, con interventi di adeguamento, compresa la variante dell'abitato di Vallina.
14.015. Fossi, Simiani, Furfaro, Gianassi, Bonafè, Di Sanzo, Boldrini, Scotto.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 197.702.500 euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada statale 12 – dell'Abetone e del Brennero Sistema Tangenziale di Lucca – Viabilità Est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano ed i caselli dell'autostrada A11 del Frizzone e di Lucca Est secondo stralcio.
14.016. Furfaro, Fossi, Simiani, Bonafè, Gianassi, Boldrini, Di Sanzo, Scotto.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Al fine di assicurare la progettazione del tratto stradale tra le località Maroccone e Chioma, nel territorio comunale di Livorno, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.017. Simiani, Boldrini, Gianassi, Fossi, Bonafè, Scotto, Furfaro, Di Sanzo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle agenzie pubbliche operanti nel settore della mobilità)

  1. Al fine di adeguare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie per la mobilità o similari, ovvero degli enti istituiti per l'esercizio associato di funzioni in materia di mobilità e trasporto pubblico locale, a livello comunale e metropolitano, o di bacino, o regionale, come la pianificazione dei fabbisogni e dei servizi di mobilità, gli stessi enti, per il completamento della dotazione organica, possono assumere personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Per detti enti, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non rileva il limite del turn-over ed il limite di spesa è adeguato tenendo anche conto della minore spesa sostenuta dagli enti associati, per effetto dell'adesione all'ente multilivello. Ai fini del rispetto del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano le disposizioni di adeguamento previste dall'articolo 33, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
*14.019. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
*14.021. Ruffino, Pastorella.
*14.022. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.
*14.023. Pastorino.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni urgenti per il completamento della E78)

  1. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, pari 1.030.724.068 milioni di euro è destinata a interventi sulla E 78 – Fano – Grosseto tratto Selci Lama E45 – S. Stefano di Gaifa per l'adeguamento a due corsie del tratto Selci Lama E45 – Parnacciano – Guinza, lotto 1 e al tratto nodo di Arezzo S. Zeno-Selci lama E45 per l'adeguamento a quattro corsie del tratto Le Ville – Selci Lama E45, lotto 7), 1), previsti dal contratto di programma Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS 2021-2025.
14.024. Ascani.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni urgenti per il completamento della E78)

  1. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, pari a 439.170.183 di euro è destinata agli interventi sulla E78 Grosseto-Fano tratto Selci-Lama E45-Santo Stefano Di Gaifa per lavori di adeguamento a due corsie del tratto della variante di Urbania e del tratto Mercatello sul Metauro previsti dal contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A. 2021-2025, di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
14.025. Curti, Manzi.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure per i comuni della provincia di Foggia colpiti dal sisma del 2002)

  1. Per i comuni della provincia di Foggia, Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino, colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002, che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non hanno completato la ricostruzione a causa dell'esaurimento dei fondi gestiti dal Commissario delegato eventi sismici, nonché dei fondi di cui alla Delibera CIPE n. 87 del 3 agosto 2002, è stanziata la cifra di 19.396.593,07 euro per il 2019 al fine di portare a compimento i piani di ricostruzione dell'edilizia pubblica e privata e far fronte alle spese del personale tecnico preposto. L'erogazione dei contributi, la sorveglianza e il controllo sull'attuazione e il completamento dei piani di ricostruzione da parte dei comuni interessati resta di competenza della regione Puglia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 25 settembre 2012, n. 27.
  2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2024-2026 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
14.026. Giuliano, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

ART. 15.

  Sopprimere il comma 1.
*15.1. Zanella, Bonelli.
*15.2. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. All'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023 recante «Piano complessivo delle opere olimpiche Milano Cortina», è soppressa la terza riga (codice B09.0) – Proposta di Partenariato pubblico privato per un nuovo sistema integrato di mobilità intermodale nel comune di Cortina d'Ampezzo ricadente nell'Area Dolomitica – Veneto.
15.3. Zanella, Bonelli.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:

    01) al comma 2, le parole: «altre amministrazioni aggiudicatrici» sono sostituite dalle seguenti: «altri soggetti qualificati ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

  Conseguentemente, alla medesima lettera a):

   dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

    1-bis) al comma 5-ter.1., secondo periodo, le parole: «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi» sono sostituite dalle seguenti: «Restano sottoposti alla normativa tempo per tempo vigente gli atti e i provvedimenti adottati, ivi compresi»;

   al numero 2), capoverso 5-ter.2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Restano sottoposti alla normativa tempo per tempo vigente gli atti e i provvedimenti adottati, ivi compresi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.;

   al numero 2), capoverso 5-ter.2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), ai fini del monitoraggio di cui al successivo comma 8, predispone una relazione trimestrale sugli interventi svolti ai sensi dei commi 5-ter, 5-ter.1. e 5-ter.2 da inviarsi tempestivamente al Comitato organizzatore e alla Società, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale.;

   dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) al comma 8, dopo le parole: «di avanzamento delle attività di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «, comma 5-ter, comma 5-ter.1, comma 5-ter.2,».
15.4. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: al comma 5-ter.1 e al comma 5-ter.2 con le seguenti: al comma 5-ter.1, al comma 5-ter.2 e al comma 5-ter.3.

  Conseguentemente:

   al numero 2, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti;

   dopo il capoverso 5-ter.2. aggiungere il seguente:

  5-ter.3. L'Amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), ai fini del monitoraggio di cui al comma 8, predispone una relazione trimestrale sugli interventi svolti ai sensi dei commi 5-ter, 5-ter.1 e 5-ter.2 da inviarsi tempestivamente al Comitato organizzatore e alla Società, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
*15.5. Zanella, Bonelli.
*15.6. Simiani, Roggiani.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

    1-bis) al comma 5-ter.1, al primo periodo le parole: «con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55» sono soppresse; il secondo periodo è soppresso e, al quarto periodo, le parole da: «delle amministrazioni centrali» fino alla fine del periodo sono soppresse.

  Conseguentemente

   al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5.ter.2:

   al primo periodo, sopprimere le parole: con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

   sopprimere il secondo periodo;

   al quarto periodo, sopprimere le parole da: delle amministrazioni centrali fino alla fine del periodo.
15.7. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

ART. 16.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1
(Finanziamento del Nodo ferroviario di Catania/prolungamento linea Circumetnea)

  1. Per il completamento del progetto Sistemazione Nodo di Catania/Interramento stazione centrale e completamento del doppio binario tra Catania C.le e Catania Acquicella è autorizzata la spesa complessiva di 1 miliardo di euro, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2025, 400 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni di euro per l'anno 2027.
  2. Per le esigenze connesse all'interscambio con il prolungamento della linea circumetnea sino all'aeroporto di Catania, è autorizzata la spesa complessiva di 1 miliardo di euro, di cui 300 milioni per l'anno 2025, 600 milioni per l'anno 2026 e 100 milioni per l'anno 2027, destinata ai lavori di prolungamento del sottopasso della stazione ferroviaria di S. Maria Goretti.
  3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, 1 miliardo di euro per l'anno 2026 e 500 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 272, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
16.01. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Simiani.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.
(Disposizioni urgenti per garantire la mobilità territoriale in Sicilia)

  1. Al fine di garantire il diritto alla mobilità territoriale è assegnato un contributo di 25 milioni di euro per l'anno 2025 a favore di RFI da destinare alla progettazione dell'Alta Capacità ferroviaria nella tratta Palermo-Catania.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.02. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Simiani.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.

  1. Al fine di assicurare la progettazione e la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Siena-Poggibonsi è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:

   a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.
16.03. Simiani, Boldrini, Gianassi, Fossi, Bonafè, Scotto, Furfaro, Di Sanzo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.

  1. Al fine di garantire il diritto alla mobilità territoriale, è assegnato un contributo di 25 milioni di euro per l'anno 2025 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., da destinare alla progettazione dell'Alta capacità ferroviaria nella tratta Genova-Roma della dorsale tirrenica.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.04. Simiani, Gianassi, Fossi, Bonafè, Scotto, Furfaro, Di Sanzo, Boldrini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.
(Chiusura anello ferroviario di Roma)

  1. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, prioritariamente al finanziamento del Lotto 1B Nuova linea Vigna Clara – Tor di Quinto (Chiusura anello ferroviario di Roma) per 175 milioni di euro, di cui 80 per l'anno 2027 e 95 per l'anno 2028.
16.05. Casu, Morassut, Ciani, Di Biase, Madia, Mancini, Orfini, Prestipino, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.
(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie)

  1. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma e secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento, prioritariamente al finanziamento dei seguenti contratti:

   a) Lotto 1B Nuova linea Vigna Clara – Tor di Quinto (Chiusura anello ferroviario di Roma);

   b) raddoppio della linea Roma-Viterbo – tratto Cesano-Vigna di Valle;

   c) Raddoppio Lunghezza-Guidonia 2a fase (Bagni di Tivoli – Guidonia).
16.06. Casu, Morassut, Ciani, Di Biase, Madia, Mancini, Orfini, Prestipino, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.
(Linea Roma-Viterbo – tratto Cesano-Vigna di Valle)

  1. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, prioritariamente al finanziamento del raddoppio della linea Roma-Viterbo – tratto Cesano-Vigna di Valle per 234 milioni di euro da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.
16.07. Casu, Morassut, Ciani, Di Biase, Madia, Mancini, Orfini, Prestipino, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.
(Raddoppio Lunghezza-Guidonia)

  1. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, prioritariamente al finanziamento del Raddoppio Lunghezza-Guidonia 2a fase (Bagni di Tivoli – Guidonia) per 76 milioni di euro da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.
16.08. Casu, Morassut, Ciani, Di Biase, Madia, Mancini, Orfini, Prestipino, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.
(Finanziamento della Roma-Pescara)

  1. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, prioritariamente al finanziamento della Roma-Pescara, Raddoppio tratte Sulmona-Pratola Peligna e Tagliacozzo Avezzano e Raddoppio tratte Interporto d'Abruzzo- Chieti-Pescara per 845 milioni di euro da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.
16.09. Casu, Morassut, Ciani, Di Biase, Madia, Mancini, Orfini, Prestipino, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.
(Completamento dell'elettrificazione jonica tratta Catanzaro Lido-Reggio Calabria)

  1. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, prioritariamente al finanziamento del Completamento dell'elettrificazione jonica tratta Catanzaro Lido-Reggio Calabria per 40 milioni di euro da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.
16.010. Stumpo, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.
(Raddoppio Maerne-Castelfranco Veneto)

  1. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, prioritariamente al finanziamento del Raddoppio Maerne-Castelfranco Veneto 1a fase per 250 milioni di euro da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.
16.013. Fassino, Scarpa, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.
(Disposizioni urgenti per garantire lo sviluppo del trasporto intermodale tra le regioni Liguria, Emilia-Romagna e Toscana)

  1. Per il completamento della ferrovia Pontremolese è autorizzata la spesa di 126 milioni di euro per il 2025 destinata ad RFI per il finanziamento del raddoppio della tratta Parma-Vicofertile.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 126 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16.014. Ghio, Pandolfo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.
(Completamento delle tratte strumentali alla realizzazione del terzo Valico dei Giovi)

  1. Con riferimento alla realizzazione del terzo Valico dei Giovi è autorizzata la spesa di 644 milioni di euro per la seconda fase del quadruplicamento della tratta ferroviaria Pieve Emanuele – Pavia di cui 300 milioni di euro per il 2025 e 344 per il 2026 e 900 milioni per il quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera di cui 450 milioni di euro per l'anno 2025 e 450 milioni di euro per l'anno 2026.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 750 milioni di euro per l'anno 2025 e 794 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

   a) quanto a 300 milioni di euro per il 2025 e 600 milioni di euro per il 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

   b) quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2025 e 194 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2025-2026 al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 450 milioni di euro per l'anno 2025 e 194 milioni di euro per l'anno 2026.
16.015. Ghio, Pastorino, Pandolfo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.
(Disposizioni urgenti per garantire la continuità e la regolarità dei servizi di trasporto aereo nel Sud Italia)

  1. Alla luce dell'imminente chiusura temporanea dell'aeroporto internazionale di Napoli-Capodichino «Ugo Niutta», per i lavori di riqualificazione della pista, al fine di garantire la continuità e la regolarità del traffico civile dei servizi di trasporto aereo nel Sud Italia, l'aeroporto di Grazzanise rientra stabilmente tra gli scali di cui all'articolo 2 comma 1, lettera b), del decreto del Ministero della difesa 8 gennaio 2025, n. 28.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della misura di cui al comma 1.

  Conseguentemente:

   Alla tabella allegata di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero della difesa 8 gennaio 2025, n. 28, sono soppresse le parole: «- Grazzanise (CE);».
16.016. Santillo, Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Traversi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.
(Manutenzione straordinaria della Funivia di Erice)

  1. Al fine di garantire l'operatività della Funivia di Erice e la verifica dei tempi e delle risorse previsti per la manutenzione straordinaria, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Presidente della Regione Siciliana, istituisce entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un tavolo tecnico di monitoraggio la cui istruttoria viene completata entro i due mesi successivi, dandone comunicazione al Parlamento.
16.017. Marino, Barbagallo, Iacono, Porta, Provenzano.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.
(Disposizioni urgenti per la valorizzazione della Stazione di Caserta)

  1. In considerazione dell'elevato numero di turisti che utilizzano la linea ferroviaria per raggiungere la Reggia di Caserta, Patrimonio dell'Umanità Unesco dal 1997, e per le finalità di tutela del paesaggio e di valorizzazione dei beni culturali, è autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2025 per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica volto al dislocamento della stazione di Caserta che ne valuti il possibile sotterramento o altra soluzione.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 500 mila euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
16.018. Santillo, Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Traversi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.

  1. Al fine di garantire il diritto alla mobilità territoriale, è assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2025 a favore della provincia di Grosseto, da destinare alla progettazione di nuove linee di trasporto rapido di massa per i collegamenti verso le località balneari e turistiche.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.020. Simiani, Boldrini, Gianassi, Fossi, Bonafè, Scotto, Furfaro, Di Sanzo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.
(Nodo di Novara)

  1. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, prioritariamente al finanziamento del Nodo di Novara 1a fase per 77 milioni di euro da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.
16.021. Roggiani, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16.1.
(Disposizioni urgenti per il Nuovo collegamento PM228-Castelplanio)

  1. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, prioritariamente al finanziamento del Nuovo collegamento PM228-Castelplanio Lotto 3 (Serra San Quirico – Castelplanio) per 326 milioni di euro da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.
16.022. Curti, Manzi, Simiani.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.

  1. Per le esigenze di sviluppo della mobilità locale è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025 destinata al finanziamento della tranvia di Firenze, con assegnazione delle risorse allo stato di previsione al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 13, Programma 13.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità sostenibile, capitolo 7140. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.023. Simiani, Gianassi, Fossi, Bonafè, Scotto, Furfaro, Di Sanzo, Boldrini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.
(Disposizioni urgenti in materia di gestori di infrastrutture ferroviarie)

  1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le previsioni di cui al presente comma, primo periodo, si applicano, per le medesime finalità ivi previste, anche ai gestori delle infrastrutture ferroviarie regionali inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali l'obbligo di preventiva informativa di cui al presente comma, secondo periodo, è effettuato nei confronti degli enti controllanti. Agli eventuali oneri finanziari derivanti dal terzo periodo si fa fronte mediante le risorse economiche già stanziate nei bilanci degli enti destinatari di tale disposizione, senza maggiori oneri per il pubblico erario.».
16.028. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Ascani, Simiani.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.
(Disposizioni urgenti per il potenziamento della rete ferroviaria)

  1. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, prioritariamente al finanziamento del potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto di Guasticce (By-pass di Pisa) per un importo pari a 299 milioni di euro da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.
*16.025. Simiani, Fossi, Bonafè, Gianassi, Furfaro, Ubaldo Pagano.
*16.026. Simiani, Fossi, Bonafè, Gianassi, Furfaro, Di Sanzo, Scotto, Boldrini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.
(Finanziamento del trasporto pubblico locale)

  1. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2025 e di 600 milioni per l'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite con il decreto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025 e a 600 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.030. Casu, Ghio, Barbagallo, Bakkali, Morassut.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.

  1. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento del potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto di Guasticce (By-pass di Pisa) per un importo pari a 299 milioni di euro, da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.
  2. Al fine di assicurare la progettazione e la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Siena-Poggibonsi è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede:

   a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2025, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

  4. Al fine di garantire il diritto alla mobilità territoriale, è assegnato un contributo di 25 milioni di euro per l'anno 2025 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., da destinare alla progettazione dell'Alta capacità ferroviaria nella tratta Genova-Roma della dorsale tirrenica.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  6. Al fine di garantire il diritto alla mobilità territoriale, è assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2025 a favore della provincia di Grosseto, da destinare alla progettazione di nuove linee di trasporto rapido di massa per i collegamenti verso le località balneari e turistiche.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.032. Simiani, Fossi, Bonafè, Gianassi, Boldrini, Di Sanzo, Furfaro, Scotto.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative a favore delle imprese esportatrici nazionali, con particolare riferimento all'obiettivo di scongiurare l'applicazione di dazi da parte dell'Amministrazione Usa e di diversificare gli scambi commerciali – 3-02072

   FRANCESCO SILVESTRI, RICCARDO RICCIARDI, AURIEMMA, ILARIA FONTANA, ALIFANO, QUARTINI, SANTILLO e CANTONE. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   il 7 luglio 2025 il Ministro interrogato, durante la rassegna economia e politica «Forum in Masseria 2025», ha dichiarato che «il 10 per cento non sarebbe un dazio insopportabile per la nostra economia», aggiungendo, inoltre, che è sua intenzione creare una direzione generale ad hoc presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dedicata alla crescita economica come supporto alla promozione dell'export e del made in Italy;

   nonostante le rassicuranti dichiarazioni del Ministro interrogato e della Presidente Meloni circa l'impatto dei dazi statunitensi sul sistema Paese, le più importanti associazioni di settore, tra cui Confindustria, smentiscono tale approccio, sostenendo, di contro, che accettare un accordo di tale natura creerebbe gravi danni a molti settori economici nazionali, mettendo potenzialmente in ginocchio il Paese;

   secondo le stime del centro studi di Confindustria, i dazi al 10 per cento avrebbero un impatto reale del 23,5 per cento, se si considera anche la svalutazione del dollaro. Questo potrebbe tradursi in una perdita di 20 miliardi di euro nell'export e 118.000 posti di lavoro a rischio nel 2026;

   la grande incertezza legata alle misure protezionistiche degli Usa, unitamente all'attuale situazione economica globale e all'incertezza dello scacchiere internazionale a livello geopolitico, rischia di deteriorare ulteriormente i dati, già estremamente preoccupanti, della produzione industriale nazionale;

   la risposta dell'Unione europea alla guerra commerciale dell'Amministrazione Trump è stata finora inadeguata e del tutto insufficiente in termini di risposte concrete al mondo imprenditoriale per colmare il divario di competitività di cui soffrono le imprese –:

   considerata la misura prevista dei dazi statunitensi al 10 per cento e l'allarme lanciato dalle associazioni di settore di cui in premessa, se non ritenga di adottare iniziative urgenti, per quanto di competenza, in sede europea, al fine di intraprendere un percorso volto a scongiurare l'applicazione dei menzionati ulteriori dazi decisi dall'Amministrazione americana, al fine di tutelare in particolare le imprese esportatrici nazionali, al contempo valutando iniziative interne volte ad assicurare l'apertura dell'Italia a nuovi mercati in direzione di una maggiore diversificazione degli scambi commerciali.
(3-02072)


Ulteriori iniziative di sostegno alle esportazioni – 3-02073

   MARROCCO, ORSINI, DEBORAH BERGAMINI, BARELLI, ARRUZZOLO, BAGNASCO, BATTILOCCHIO, BATTISTONI, BELLOMO, BENIGNI, BOSCAINI, CALDERONE, CANNIZZARO, CAPPELLACCI, CAROPPO, CASASCO, CASTIGLIONE, CATTANEO, CORTELAZZO, ENRICO COSTA, D'ATTIS, DALLA CHIESA, DE MONTE, DE PALMA, FASCINA, GATTA, GENTILE, LOVECCHIO, MANGIALAVORI, MAZZETTI, MULÈ, NEVI, NAZARIO PAGANO, PATRIARCA, PELLA, PITTALIS, POLIDORI, ROSSELLO, RUBANO, PAOLO EMILIO RUSSO, SACCANI JOTTI, SALA, SORTE, SQUERI, TASSINARI e TENERINI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   i dati sull'andamento del commercio con l'estero confermano come le esportazioni rappresentino un motore fondamentale per l'economia nazionale;

   sin dall'inizio della XIX legislatura, il Governo ha avviato un'intensa diplomazia della crescita per sostenere le imprese sui mercati esteri e rendere l'export un traino per la competitività dell'intero sistema Italia;

   si registra un ruolo sempre più strategico dei mercati extra Unione europea, verso i quali si dirige ormai quasi la metà del totale dell'export italiano;

   il Ministro interrogato ha predisposto un «Piano d'azione per l'export italiano nei mercati extra Unione europea ad alto potenziale», con l'obiettivo dichiarato di arrivare a 700 miliardi di euro di export entro fine legislatura;

   il piano d'azione prevede, tra l'altro, l'integrazione di diversi strumenti a disposizione del sistema Italia, alcuni dei quali di carattere innovativo;

   l'attuale contesto geopolitico ed economico globale presenta sfide complesse e di vasta portata per l'Italia e per l'Unione europea nel suo complesso;

   numerose sono le incertezze che le imprese italiane sono chiamate a fronteggiare nello scenario internazionale, tra cui destano preoccupazione le crisi in Ucraina e in Medio Oriente e le decisioni di politica commerciale dell'Amministrazione Usa;

   la crescente competizione strategica tra grandi potenze si riflette in una ridefinizione degli equilibri internazionali e in una maggiore incertezza sui mercati globali –:

   quali iniziative intenda intraprendere il Ministro interrogato per dare ulteriore impulso all'azione di sostegno all'export.
(3-02073)


Iniziative di competenza in merito alla sospensione del Trattato di associazione Unione europea-Israele e al riconoscimento dello Stato di Palestina – 3-02074

   FRATOIANNI, BONELLI, ZANELLA, BORRELLI, DORI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI e ZARATTI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   la visita del Premier israeliano Netanyahu negli Stati Uniti chiarirà se è possibile il secondo cessate il fuoco tra Israele e Hamas, dopo la fine, quattro mesi fa, per responsabilità di Israele, della prima fase della tregua;

   l'Associated press ha anticipato i contenuti del piano per Gaza, che prevedrebbe una tregua di 60 giorni in cambio della liberazione di 10 ostaggi, la restituzione di 18 corpi di defunti e il rilascio di detenuti palestinesi;

   l'auspicata tregua, senza una reale volontà di porre fine al conflitto, allevierà le sofferenze del popolo gazawi solo per un limitato periodo;

   così come non si porrà fine alla catastrofe umanitaria e al genocidio in atto se non sarà consentita immediatamente la ripresa degli aiuti umanitari da parte delle organizzazioni internazionali, ponendo fine alle operazioni della Gaza humanitarian foundation che ha provocato la morte di 600 palestinesi e 3.000 feriti;

   da quanto emerge dal primo incontro tra Trump e Netanyahu, il Premier israeliano ha ribadito la volontà di portare avanti il piano di «migrazione volontaria» dei palestinesi dalla Striscia di Gaza e sul punto non avrebbe trovato opposizione da parte dell'Amministrazione americana;

   appare evidente d'altronde che Israele si muova impunito non solo a Gaza, ma nell'intera Cisgiordania. A fine maggio 2025, il Governo israeliano ha annunciato la creazione di ventidue nuovi insediamenti. La scorsa settimana numerosi esponenti del Likud, il partito di Netanyahu, hanno chiesto in una lettera pubblica l'annessione totale della Cisgiordania. Gli attacchi impuniti dei coloni sono ormai quotidiani: oltre alle demolizioni, la pulizia etnica si fonda sulla paura, sull'intimidazione e sulla violenza diretta;

   il 4 giugno 2025 le missioni diplomatiche di dodici Paesi, tra cui l'Italia, hanno rilasciato un comunicato stampa per esprimere la loro «forte solidarietà alla comunità palestinese di Mughayir a-Deir», un villaggio della Cisgiordania i cui residenti sono fuggiti a causa delle violenze dei coloni israeliani, ma le parole non bastano più;

   il riconoscimento dello Stato palestinese è necessario non solo per una reale prospettiva di pace, ma al fine di non assecondare la oramai espressa e non celata volontà di annessione non solo di Gaza, ma dell'intera Cisgiordania da parte di Israele –:

   se il Governo italiano non consideri tutto questo incompatibile con il Trattato di associazione Unione europea-Israele e non intenda con urgenza procedere al riconoscimento dello Stato di Palestina, anche al fine di respingere ogni tentativo di annessione dei territori palestinesi illegalmente occupati da parte di Israele.
(3-02074)


Iniziative volte ad assicurare la concordanza tra la posizione dell'Italia e quella del complesso degli Stati euro-atlantici, anche con riferimento al ruolo riconosciuto alle organizzazioni internazionali – 3-02075

   LUPI, CARFAGNA, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 80 della Costituzione recita: «Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi»;

   l'Italia è uno dei Paesi fondatori dell'Unione europea e riveste da sempre un ruolo determinante nello sviluppo del progetto d'integrazione;

   l'Italia ambisce a restare interlocutore affidabile, sia nel G7 sia nell'Unione europea, in ogni foro multilaterale dedicato alla sicurezza sanitaria globale;

   il 27 gennaio 2025 il Ministro interrogato ha dichiarato. «Continuiamo a lavorare e a credere alle organizzazioni multilaterali. Non ho mai detto di voler uscire dall'Organizzazione mondiale della sanità. Quelli che contano sono i fatti, noi continuiamo ad avere sempre la stessa presenza nelle Nazioni Unite, anche facendo osservazioni critiche»;

   la pandemia da COVID-19 ha colpito duramente la popolazione italiana e ha richiesto uno sforzo straordinario non solo dello Stato ma anche dell'Unione europea, al fine di coordinare piani di ripresa e resilienza per risollevare le economie più afflitte dalle conseguenze del fenomeno pandemico;

   il 20 maggio 2025, in occasione della 78° Assemblea mondiale della sanità, l'Italia si è astenuta sull'adozione del Pandemic agreement, malgrado il testo definitivo incorpori integralmente le cautele avanzate dal nostro Paese in materia di sovranità degli Stati e di piena volontarietà di qualunque misura sanitaria;

   l'astensione ha collocato il nostro voto accanto a un ristretto numero di Stati: Bulgaria, Guatemala, Iran, Israele, Giamaica, Paesi Bassi, Paraguay, Polonia, Russia, Slovacchia –:

   quali iniziative intenda assumere per continuare ad assicurare la concordanza tra la posizione dell'Italia e il complesso degli Stati euro-atlantici, in particolare con gli altri Paesi fondatori dell'Unione europea, anche con riferimento al ruolo che l'Italia riconosce alle organizzazioni internazionali, ferma restando l'integrità delle prerogative nazionali.
(3-02075)


Posizione del Governo italiano sull'accordo commerciale tra l'Unione europea e i Paesi del Mercosur – 3-02076

   PROVENZANO, PORTA, AMENDOLA, BOLDRINI, QUARTAPELLE PROCOPIO, GHIO, FERRARI, CASU e FORNARO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   il negoziato tra l'Unione europea e il Mercosur (Brasile, Argentina, Paraguay, Uruguay e Bolivia) per la conclusione di un accordo commerciale è in fase avanzata: dopo la finalizzazione tecnica nel dicembre 2024, si attende ora la ratifica da parte del Consiglio dell'Unione europea e dei Parlamenti nazionali;

   l'intesa prevede l'eliminazione progressiva di circa il 90 per cento dei dazi tra le due aree, aprendo nuove opportunità per l'export europeo e italiano, in particolare nei settori industriali e manifatturieri, ma solleva anche forti preoccupazioni nel comparto agricolo per il possibile impatto negativo sulla concorrenza, sulla qualità e sulla sostenibilità delle produzioni europee;

   sul piano geopolitico, l'accordo è strategico, rappresenterebbe l'area di libero scambio più grande al mondo e una risposta al nuovo protezionismo globale alimentato dall'Amministrazione Trump e alla penetrazione di altri attori globali in una regione con cui si hanno profonde relazioni culturali ed economiche;

   sul piano nazionale, l'accordo con il Mercosur presenta notevoli vantaggi, soprattutto per settori dell'economia italiana orientati all'export – che crescerebbe, secondo le stime di Confindustria, di 5/7 miliardi di euro –, con un miglior accesso a un mercato sudamericano caratterizzato da crescente domanda di beni ad alto valore aggiunto e il rafforzamento della posizione delle imprese italiane nelle catene globali del valore, mentre le perplessità del mondo agricolo potrebbero essere affrontate con misure compensative e un'implementazione attenta con controlli efficaci;

   la posizione del Governo italiano, pur non essendosi finora tradotta in un voto formale in sede europea, è stata oggetto di prese di posizione fortemente contraddittorie: mentre alcuni settori della maggioranza hanno sottolineato l'importanza strategica dell'accordo, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida ha più volte affermato che «l'accordo, così com'è, non è condivisibile» e la stessa Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato che «senza un riequilibrio non ci sarà sostegno all'accordo Mercosur»;

   in vista dei passaggi necessari alla finalizzazione dell'accordo, a fronte del forte impulso dato dalla presidenza di turno del Mercosur del Brasile, è cruciale chiarire la posizione italiana, che potrebbe risultare determinante per l'esito finale del processo –:

   quale sia la posizione ufficiale del Governo italiano sull'accordo commerciale tra l'Unione europea e i Paesi del Mercosur e quale strategia negoziale stia adottando con gli altri partner europei e in sede di Consiglio.
(3-02076)


Iniziative urgenti volte a garantire la stabilità economica degli operatori e delle aziende della filiera della canapa industriale – 3-02077

   MAGI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 18 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, ha introdotto modifiche alla normativa che disciplina il settore della canapa industriale, generando incertezza e criticità operative per migliaia di operatori economici;

   il settore impiega 22.000 operatori e circa 3.000 aziende, la cui maggioranza si dedica alla coltivazione e trasformazione della pianta a fini commerciali, per la produzione del fiore, la quale risulta legittima ma senza possibilità di alcuno sbocco legale;

   sebbene il Governo continui a dichiarare la liceità della coltivazione per scopi industriali, alimentari e tessili, va evidenziato che solo una minima parte, stimata in meno di 20 aziende, opera in questi settori, lasciando oltre 2.970 imprese prive di mercato per il proprio prodotto;

   queste attività, inoltre, non solo hanno attivato finanziamenti pubblici a tasso zero per lo sviluppo della filiera, vincolati a progetti quinquennali non terminabili anticipatamente, ma devono anche corrispondere gli affitti di negozi e capannoni, concessi con contratti a lungo termine;

   le merci già acquistate, ora invendibili, non possono essere smaltite o restituite senza causare ulteriori danni economici, così come vi è incertezza per quanto riguarda la gestione dei dipendenti di tali realtà produttive;

   il 29 aprile 2025 la Commissione agricoltura della Conferenza delle regioni ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che chiede al Governo di rivedere l'articolo 18 del «decreto sicurezza»;

   il 23 giugno 2025 l'Ufficio del massimario della Corte di cassazione ha avanzato diversi rilievi critici, in particolare su due aspetti giudicati come probabilmente anticostituzionali: il divieto ex abrupto della raccolta agricola delle infiorescenze «di una coltura autorizzata per anni» violerebbe gli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché violerebbe il principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41;

   la Corte di cassazione ha ribadito come il divieto risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea poiché «sembra impedire la libera circolazione di una merce all'interno dell'Unione (articoli 34 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) come autoritativamente interpretato dalla Corte di giustizia europea» –:

   se il Governo intenda assumere, per quanto di competenza, iniziative urgenti al fine di garantire la stabilità economica degli operatori e delle aziende che operano nella filiera della canapa industriale e che si trovano in questo momento nell'incertezza.
(3-02077)


Posizione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull'incidenza dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i Paesi del Mercosur rispetto al settore agroalimentare – 3-02078

   RICHETTI, ONORI, BENZONI, D'ALESSIO, GRIPPO e SOTTANELLI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   l'accordo di partenariato tra l'Unione europea e il Mercosur è stato firmato il 6 dicembre 2024 a Montevideo, con l'obiettivo di promuovere l'integrazione economica di due aree, le quali, sommate, rappresentano un prodotto interno lordo di circa 20 trilioni di dollari e oltre 700 milioni di consumatori. Il Ministro interrogato ha più volte espresso la propria contrarietà all'accordo commerciale Unione europea-Mercosur, definendolo in passato «non condivisibile», mentre il Ministro Urso ha invece espresso la propria apertura all'accordo, auspicando anche la predisposizione di «altri accordi di libero scambio con Messico, Consiglio di cooperazione del Golfo, India, Malesia, Indonesia, Filippine e Australia»;

   lo stesso Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha recentemente affermato che «l'Unione europea deve accelerare con accordi su altri mercati, a partire dal Mercosur. Serve accelerare tantissimo il negoziato sul Mercosur», sottolineando il ruolo fondamentale dell'Italia in tale contesto;

   il commercio internazionale rappresenta, infatti, uno degli strumenti fondamentali della politica esterna dell'Unione europea, funzionale alla promozione di una crescita economica sostenibile, alla creazione di posti di lavoro qualificati, al rafforzamento della competitività industriale e all'affermazione di elevati standard in materia ambientale, sociale, di diritti del lavoro e tutela dei consumatori;

   le tensioni commerciali con gli Stati Uniti e l'imprevedibilità dei continui annunci di Trump sull'imposizione di dazi evidenziano l'urgenza per l'Europa di disporre di leve autonome di politica commerciale;

   l'accordo Unione europea-Mercosur permetterebbe ad importantissimi settori del comparto agroalimentare italiano di accedere ad un mercato di quasi 300 milioni di consumatori, evitando l'imposizione di dazi attualmente molto alti che riguardano, ad esempio, l'olio di oliva (10 per cento), il formaggio (28 per cento) e il vino (fino al 35 per cento);

   al tempo stesso, i prodotti europei verrebbero protetti nel mercato interno, in quanto l'accordo prevede, oltre alla tutela di 350 indicazioni geografiche, quote estremamente restrittive, ad esempio, sull'importazione delle carni e del pollame sudamericano, oltre che il già vigente limite sull'importazione di prodotti derivanti dalla deforestazione o che non rispettino gli standard di sicurezza europei –:

   alla luce delle tutele previste per i prodotti agroalimentari, per le indicazioni geografiche e per i consumatori europei in termini di qualità e sicurezza alimentare, se mantenga ancora opinioni di contrasto all'accordo in oggetto e se, per le materie di propria competenza, non intenda sostenere nell'ambito dell'azione di Governo un rapido iter che porti alla definitiva ratifica dell'accordo.
(3-02078)


Iniziative a tutela della produzione vitivinicola italiana – 3-02079

   BOF, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DE BERTOLDI, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   il settore vitivinicolo è vulnerabile a causa dell'incertezza derivante dal generalizzato calo dei consumi: 7 aziende su 10 (70 per cento) sono preoccupate, in quanto negli ultimi trenta anni il consumo è passato da 2,9 miliardi di litri a 2,4 miliardi di litri (-21 per cento);

   nel 2024 il vino rosso andava per la maggiore (1,1 miliardi di litri di consumi), seguito dai bianchi (751 milioni di litri), dagli spumanti (347 milioni di litri) e dai rosati (122 milioni di litri). La ricchezza del settore del vino dipende molto dall'export; infatti, nel 2024, per la prima volta si è giunti a quota 8,1 miliardi di euro (circa 22 milioni di ettolitri), con un incremento del 5,5 per cento; il Veneto ha contribuito in modo decisivo, superando i 3 miliardi di euro;

   tra i vini più esportati ci sono anche il Barolo e il Barbaresco (Piemonte), rossi considerati tra i più grandi vini rossi al mondo per la loro struttura, eleganza e complessità;

   il settore vino nazionale deve, però, fare i conti anche con le giacenze che interessano per lo più i vini a denominazione; le nuove tendenze del beverage e il cambiamento di preferenze tra i clienti sono alcune delle ragioni di questa delicata situazione. Dai dati dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, al 31 maggio 2025, negli stabilimenti enologici italiani sono presenti 46,6 milioni di ettolitri di vino, 3,1 milioni di mosti e 77.863 ettolitri di vino nuovo ancora in fermentazione; il 55,6 per cento del vino detenuto è a dop, il 25,9 per cento a igp;

   anche i vini veneti sono fermi nelle cantine, in quanto gli importatori non si fidano a mettere i container sulle navi, con il rischio che la merce arrivi a destinazione quando il prezzo delle bottiglie sarà cambiato;

   i vergognosi attacchi al nostro agroalimentare, dal nutriscore ai dazi, passando per gli avvisi sanitari irlandesi, stanno portando ad una demonizzazione del vino anche a livello mondiale, con il rischio di mettere a repentaglio non solo le cantine, ma anche tutte le aziende e le professionalità che fanno parte della filiera vitivinicola;

   il vino è l'ambasciatore del made in Italy nel mondo, in quanto rappresenta un indissolubile legame con il territorio; il nostro vino è unico, abbiamo uve uniche al mondo, siamo titolari di un saper fare che non si può delocalizzare –:

   quali iniziative intenda adottare al fine di tutelare la produzione vitivinicola italiana, nonché sostenere le aziende che fanno parte della filiera.
(3-02079)


Iniziative a tutela della filiera agroalimentare italiana in rapporto agli effetti negativi dei dazi e chiarimenti in merito alla proposta di importare carne statunitense per la produzione di bresaola destinata al mercato americano – 3-02080

   BOSCHI, GADDA, BONIFAZI, DEL BARBA, FARAONE e GIACHETTI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   i dazi imposti dagli Stati Uniti sulle merci europee e italiane hanno raggiunto nel 2025 livelli particolarmente penalizzanti, con aliquote fino al 25 per cento su numerosi settori chiave e un potenziale incremento ulteriore preannunciato dal Presidente Trump;

   tali misure hanno già prodotto un forte impatto negativo sulle esportazioni italiane verso gli Usa, che costituiscono il primo mercato extraeuropeo per l'Italia e rappresentano un valore complessivo di circa 68 miliardi di euro annui, di cui 7,8 miliardi relativi all'agroalimentare, con pesanti ricadute sui fatturati delle imprese e sull'occupazione;

   in questo contesto di tensioni commerciali e instabilità, il 7 luglio 2025 il Ministro interrogato, intervenendo ad un forum pubblico, ha ipotizzato la possibilità di importare carne bovina statunitense, trasformarla in Italia secondo il disciplinare igp della bresaola della Valtellina e riesportarla esclusivamente sul mercato americano come soluzione per aggirare i dazi fino al 17 per cento imposti sui prodotti agroalimentari italiani;

   tale ipotesi desta perplessità poiché il disciplinare igp attualmente non prevede l'uso di carne statunitense e la filiera si approvvigiona prevalentemente dal Sud America; inoltre, la carne statunitense, anche se priva di ormoni, avrebbe costi superiori e limitati effetti positivi, considerato il modesto peso dell'export di bresaola verso gli Usa;

   risulta contraddittorio, peraltro, che si proponga una strategia bilaterale italiana con gli Stati Uniti, peraltro non coordinata a livello europeo, che sembra in contrasto con la necessità di una risposta unitaria e autorevole da parte dell'Unione europea per contrastare efficacemente la politica protezionistica americana –:

   quali iniziative il Governo intenda adottare per difendere le filiere agroalimentari italiane dagli effetti negativi dei dazi Usa, nel quadro di una strategia coerente e coordinata a livello europeo e, in particolare, se intenda confermare che la proposta di importare carne statunitense per la produzione di bresaola destinata esclusivamente al mercato Usa rientri in una strategia ufficiale di politica commerciale e, in tal caso, se sia stata oggetto di confronto con le istituzioni europee, nonché di valutazioni giuridiche, economiche e reputazionali circa la compatibilità con il disciplinare igp e con la tutela del made in Italy.
(3-02080)


Ulteriori iniziative volte a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni delle aree interne, nel quadro della relativa Strategia nazionale, nonché a contrastare il processo di spopolamento in tali territori – 3-02081

   BIGNAMI, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, MANTOVANI, AMBROSI, COLOSIMO, DI MAGGIO, DONZELLI, GIORDANO, ROTONDI, RACHELE SILVESTRI, CIABURRO, CARETTA e TRANCASSINI. — Al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione. — Per sapere – premesso che:

   la Strategia nazionale per le aree interne (Snai) rientra nella politica territoriale indirizzata al miglioramento della qualità dei servizi ai cittadini e delle opportunità economiche nei territori interni e a rischio marginalizzazione;

   contemplata per la prima volta nel Programma nazionale di riforma (Pnr) dell'anno 2014 e definita nell'Accordo di partenariato 2014-2020, la strategia è stata confermata anche nel ciclo 2021-2027 come da relativo Accordo di partenariato 2021-2027;

   in particolare, nonostante il Piano per le aree interne, frutto di un lavoro collegiale, sia stato approvato all'unanimità da una cabina di regia composta da regioni, province, comuni e comunità montane, una singola frase, «accompagnamento in un percorso di spopolamento irreversibile», estrapolata dal documento e riconducibile a uno studio preesistente del Cnel ad avviso degli interroganti è stata usata strumentalmente e in modo sterile dalle forze politiche di opposizione per sminuire il lavoro dell'attuale Esecutivo;

   l'intero Piano per le aree interne è, nelle parole del Ministro interrogato, «un inno alle aree interne» e nasce proprio per rilanciare i territori marginali;

   i fondi per i comuni, peraltro, ci sono, anche perché la programmazione 2014-2020, che sarebbe dovuta terminare, appunto, nel 2020, non è mai stata conclusa: erano stati stanziati 1.200 milioni di euro, con oltre 5.000 progetti per un valore complessivo di 700 milioni, ma ad oggi sono stati spesi solo 450 milioni;

   per quanto riguarda invece la programmazione 2021-2027, le risorse non mancano, ma ad essere finalmente cambiata è l'impostazione: alla luce dell'andamento della programmazione precedente, infatti, il Ministro interrogato ha deciso opportunamente di responsabilizzare maggiormente le regioni, anche nel ruolo di coordinamento. Ma soprattutto, per ogni area interna, si è individuato un ente capofila che sarà responsabile dell'intero progetto d'area, in modo da renderlo più efficace, non solo per monitorare l'avanzamento e il cronoprogramma, ma anche per chiarire eventuali ritardi;

   sulla base della nuova mappatura relativa al ciclo di programmazione 2021-2027 della Strategia nazionale per le aree interne, le aree interne comprendono oltre 4 mila comuni, il 48,5 per cento del totale –:

   quali ulteriori iniziative il Ministro interrogato, per quanto di competenza, intenda intraprendere al fine di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni delle aree interne e di invertire il processo di spopolamento, mai considerato come irreversibile dall'attuale Esecutivo.
(3-02081)