XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 15 luglio 2025.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battilocchio, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cantone, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Ciani, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, De Maria, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Iaria, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Perissa, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Serracchiani, Siracusano, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battilocchio, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Caiata, Calderone, Calovini, Cantone, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Ciani, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, De Maria, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Iaria, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Perissa, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Serracchiani, Siracusano, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge PANIZZUT ed altri: «Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia e riconoscimento di essa come malattia invalidante» (112) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pretto.
La proposta di legge GIACHETTI: «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione» (552) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Grippo.
La proposta di legge PAOLO EMILIO RUSSO ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione» (1447) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Grippo.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: «Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol» (2473) Parere delle Commissioni VIII, X, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XII Commissione (Affari sociali):
ZARATTI ed altri: «Disposizioni concernenti la valutazione dei rischi sanitari connessi all'esposizione a sostanze inquinanti derivanti dal trattamento e dallo smaltimento finale dei rifiuti» (2382) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 11 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, le seguenti relazioni d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo:
relazione d'inchiesta concernente l'incidente occorso a un elicottero ad Albosaggia (Sondrio) il 10 agosto 2022;
relazione d'inchiesta concernente gli incidenti occorsi a due aeromobili a San Gillio nei pressi dell'aviosuperficie Prealpi-Musinè di Pianezza (Torino) e a Favria nei pressi dell'aviosuperficie Pegasus di Busano (Torino) il 17 dicembre 2023.
Questi documenti sono trasmessi alla IX Commissione (Trasporti).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, una terza richiesta di informazioni supplementari della Commissione europea in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2025/0235/IT, relativa allo schema di disegno di legge sulla tutela dei minori nella dimensione digitale.
Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dal Ministero della giustizia.
Il Ministero della giustizia, con lettera del 15 luglio 2025, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno FOTI n. 9/2022-A/6, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 novembre 2024, sull'opportunità di modificare la disciplina dell'attività di mediatore, con particolare riferimento alla figura dell'agente immobiliare, tenendo conto delle raccomandazioni della Commissione europea e della possibilità di introdurre percorsi alternativi di accesso alla professione, nonché di formazione continua obbligatoria.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) competente per materia.
Trasmissione dal Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, la verifica dell'impatto della regolamentazione concernente il decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia).
Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un documento concernente la posizione del Governo nell'ambito delle procedure di consultazione pubblica avviate dalla Commissione europea sul «Sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea per gli impianti fissi, il trasporto marittimo e il trasporto aereo, e riserva stabilizzatrice del mercato – riesame» e sul «Fondo per l'innovazione – valutazione del suo funzionamento».
Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo.
Il Parlamento europeo, in data 9 luglio 2025, ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dal 16 al 19 giugno 2025, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 228/2013 per quanto riguarda l'assistenza integrativa e l'ulteriore flessibilità per le regioni ultraperiferiche colpite da gravi calamità naturali e nel contesto delle devastazioni provocate a Mayotte dal ciclone Chido (Doc. XII, n. 625) – alla VIII Commissione (Ambiente);
Risoluzione legislativa sul progetto di direttiva del Consiglio relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (rifusione) (Doc. XII, n. 626) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fornitura di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica araba d'Egitto (Doc. XII, n. 627) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'adozione, da parte dell'Unione, dell'accordo concernente l'interpretazione e l'applicazione del trattato sulla Carta dell'energia tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri (Doc. XII, n. 628) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada del 29 giugno 2022 (Doc. XII, n. 629) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla risoluzione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica del Camerun sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT) (Doc. XII, n. 630) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione non legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla risoluzione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica del Camerun sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT) (Doc. XII, n. 631) - alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione sulla relazione sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza (Doc. XII, n. 632) – alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
Risoluzione sulla relazione sullo Stato di diritto 2024 della Commissione (Doc. XII, n. 633) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
Risoluzione sulle relazioni 2023 e 2024 della Commissione sul Montenegro (Doc. XII, n. 634) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
Risoluzione sulla libertà dei media in Georgia, in particolare il caso di Mzia Amaglobeli (Doc. XII, n. 635) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione sul patto per l'industria pulita (Doc. XII, n. 636) - alla X Commissione (Attività produttive).
Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 14 luglio 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nell'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione e nel funzionamento dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie in tale contesto (COM(2025) 384 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor un atto dell'Unione di recente adozione (COM(2025) 389 final), corredata del relativo allegato (COM(2025) 389 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di cooperazione doganale istituito a norma dell'accordo di associazione tra la Comunità europea e la Turchia in merito all'adozione di una decisione sul riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea e del programma di operatore economico autorizzato della Repubblica di Turchia (COM(2025) 391 final), corredata del relativo allegato (COM(2025) 391 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adozione di una deroga del WTO che permetta agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale nell'ambito dello US Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) (COM(2025) 394 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).
La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi per quanto riguarda i requisiti per le esposizioni verso la cartolarizzazione (COM(2025) 825 final) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (COM(2025) 826 final), già trasmesse dalla Commissione europea e assegnate, in data 14 luglio 2025, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), sono altresì assegnate alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre, per entrambe le proposte, dal 15 luglio 2025.
Trasmissione dall'Autorità garante
della concorrenza e del mercato.
Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 14 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, la relazione della medesima Autorità sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi, aggiornata al mese di giugno 2025 (Doc. CLIII, n. 6).
Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).
Trasmissione dalla Regione
Emilia-Romagna.
Il Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, con lettera in data 18 giugno 2025, ha trasmesso, ai sensi della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16, e della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il testo di una risoluzione, approvata dalla medesima Assemblea legislativa il 10 giugno 2025, concernente indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea (sessione europea 2025).
Questo documento è trasmesso alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
INTERROGAZIONI
Elementi ed intendimenti in merito alla registrazione dei dispositivi medici nel relativo Repertorio nazionale, anche con riguardo ai controlli di efficacia e sicurezza – 3-01316
A)
CIOCCHETTI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
in Italia, i dispositivi medici che vengono acquistati dal Servizio sanitario nazionale devono essere registrati nel cosiddetto repertorio dei dispositivi medici. Le informazioni necessarie per l'iscrizione nel repertorio vengono fornite dai fabbricanti, mandatari o delegati, i quali si assumono la piena responsabilità delle dichiarazioni rese;
è pratica diffusa ritenere erroneamente che la semplice verifica della registrazione del dispositivo medico nel repertorio nazionale garantisca all'ente acquirente l'efficacia e la sicurezza del dispositivo in conformità alla normativa vigente. Tuttavia, la registrazione nel repertorio non costituisce alcuna forma di approvazione da parte del Ministero della salute, il quale effettua un controllo documentale meramente formale;
il decreto legislativo n. 46 del 1997 e successive modifiche e integrazioni prevede che la direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico possa, in qualsiasi momento, effettuare verifiche sulle dichiarazioni presentate e sui dispositivi medici notificati;
in base alla classe di appartenenza del dispositivo medico, la normativa richiede l'intervento di un organismo notificato (On) che rilasci la certificazione di conformità alle norme tecniche armonizzate europee o internazionali. Le norme tecniche armonizzate sono specifiche tecniche ritenute sufficienti a dimostrare la conformità ai requisiti previsti dalla legislazione dell'Unione europea e vengono elaborate dal Comitato europeo di normazione (Cen);
per dimostrare la conformità alle norme tecniche, la metodologia sperimentale prevista deve essere rigorosamente applicata dall'organismo notificato. In caso contrario, la validità della certificazione risulterebbe compromessa;
il nuovo regolamento europeo n. 2017/745 (Mdr), che sostituisce la direttiva 93/42/CEE recepita nel decreto sopra citato, ha elevato significativamente gli standard di qualità e ha istituito una banca dati europea dei dispositivi medici disponibili sul mercato dell'Unione europea, nota come Eudamed. Sebbene Eudamed non sia ancora pienamente operativa, mantiene comunque la strutturale i criteri generali del repertorio italiano, migliorando la condivisione delle informazioni –:
se e quali iniziative di competenza il Ministro interrogato voglia intraprendere per garantire che la registrazione nel Repertorio nazionale dei dispositivi medici non venga erroneamente considerata come una certificazione di efficacia e sicurezza da parte del Ministero della salute;
se siano stati effettuati controlli sui dispositivi medici attualmente registrati nel repertorio per verificarne la conformità e se siano stati riscontrati casi di non conformità;
quali misure intenda adottare per assicurare che gli organismi notificati applichino rigorosamente le metodologie sperimentali previste dalle norme tecniche armonizzate;
se sia stata considerata la possibilità di rendere obbligatoria una valutazione indipendente della sicurezza e dell'efficacia dei dispositivi medici da parte di enti accreditati, oltre alla semplice registrazione nel repertorio.
(3-01316)
(4 luglio 2024)
Iniziative per la salvaguardia e la digitalizzazione dei faldoni giudiziari storici a rischio deterioramento – 3-02086
B)
D'ORSO e ASCARI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:
da notizie di stampa si apprende che vi sono almeno 5.421 faldoni giudiziari storici in pessimo stato di conservazione ed a rischio perdita. Si tratta, tra gli altri, dei fascicoli relativi ai processi riguardanti Renato Vallanzasca, Brigate Rosse, Nar e Prima Linea, Scientology, relativi ai processi per mafia denominati «Duomo Connection», «Nord-Sud», «Belgio 2», «Wall Street», «Count Down 2», al processo per la strage di via Palestre, ai processi del filone «Mani pulite», ai processi Eni ed Enimont, e altri fascicoli relativi a processi che hanno segnato la storia del nostro Paese, oltre a documenti prebellici importanti;
si apprende altresì che l'ex funzionario, oggi in pensione, Umberto Valloreja, il quale, col proprio prezioso lavoro ha rivoluzionato l'archivio generale del tribunale di Milano, ha spinto per la digitalizzazione dei faldoni storici salvando dall'oblio documenti fondamentali come il famoso «documento Bologna», ovverosia la prova del finanziamento di Gelli alla strage di Bologna o come i documenti relativi alla strage di piazza Fontana, all'omicidio Tobagi, ai casi Sindona e Calvi, curando il loro riversamento in Archivio di Stato, pare abbia scritto al Ministro della giustizia Carlo Nordio in data 3 ottobre 2024, per denunciare lo stato di deperimento dei faldoni;
Valloreja aveva in passato scritto all'ex Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, il quale aveva dato immediato impulso ad un progetto di digitalizzazione di processi storici, con la collaborazione dell'Archivio Flamigni, delle Case della memoria, Cassa ammende e altri;
a maggio 2024 è scaduto il protocollo d'intesa promosso dall'Archivio Flamigni e dalla Rete degli archivi per non dimenticare, con i Ministeri della giustizia e della cultura, che dal 2015 finanzia i più importanti progetti di digitalizzazione;
Valloreja sollecita anche l'emanazione di un bando per chi, come lui, in pensione, e custode della memoria storica, potrebbe affiancare volontariamente i nuovi addetti che altrimenti potrebbero avere difficoltà nel destreggiarsi tra la mole di faldoni presenti negli uffici giudiziari –:
se il Ministro della giustizia intenda rispondere al grido d'allarme lanciato da Umberto Valloreja in riferimento ai circa 5.421 faldoni giudiziari a rischio perdita e se, e con quali strumenti, intendano attivarsi i Ministri interrogati per dare nuovo immediato impulso all'opera di digitalizzazione dei fascicoli giudiziari per consentirne la conservazione, nonché per la adeguata formazione professionale di chi sarà chiamato a svolgere questo importante compito.
(3-02086)
(14 luglio 2025)
(ex 5-03318 del 10 gennaio 2025)
PROPOSTA DI LEGGE: BAGNAI ED ALTRI: MODIFICHE ALL'ARTICOLO 132 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196, CONCERNENTI L'ACQUISIZIONE DI DATI RELATIVI AL TRAFFICO TELEFONICO E TELEMATICO PER ESIGENZE DI TUTELA DELLA VITA E DELL'INTEGRITÀ FISICA DEL SOGGETTO INTERESSATO, NONCHÉ ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DEDICATA ALLE PERSONE SCOMPARSE (A.C. 1074-A)
A.C. 1074-A – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sulle proposte emendative contenute nel fascicolo e sull'emendamento 1.201 della Commissione.
A.C. 1074-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento:
PARERE FAVOREVOLE
Sulle proposte emendative contenute nel fascicolo e sull'emendamento 1.201 della Commissione.
NULLA OSTA
A.C. 1074-A – Articolo 1
ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. All'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-bis.1. Al di fuori dei casi di cui ai commi 3 e 3-bis, possono essere acquisiti, presso il fornitore, i dati di cui ai commi 1 e 1-bis ritenuti necessari per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato, con decreto motivato del pubblico ministero, su richiesta dei responsabili degli uffici o comandi di livello provinciale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza indicati al comma 1 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Quando, in ragione dell'urgenza, non è possibile attendere il decreto del pubblico ministero, i dati di cui al primo periodo sono acquisiti dai predetti responsabili previa autorizzazione del pubblico ministero, anche resa oralmente o per via telematica, confermata con decreto motivato entro le quarantotto ore successive all'acquisizione. Dell'acquisizione dei dati richiesti ai sensi del presente comma i responsabili dei citati uffici o comandi danno notizia al prefetto»;
b) al comma 3-quater, le parole: «e 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 3-bis e 3-bis.1».
2. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2012, n. 203, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il personale dei corpi e servizi di polizia locale addetto ai servizi di polizia stradale e in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in relazione agli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di ricerca delle persone scomparse e nell'ambito delle proprie competenze, può accedere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, agli archivi del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge n. 121 del 1981 esclusivamente al fine di consultare la denuncia di cui al comma 1 del presente articolo».
PROPOSTE EMENDATIVE
EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis.1, primo periodo, sostituire le parole: della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato con le seguenti: delle persone scomparse.
1.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis.1, primo periodo, sostituire le parole: del soggetto interessato con le seguenti: delle persone scomparse.
1.1000. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera a), Capoverso 3-bis.1, primo periodo, sostituire le parole da: con decreto motivato fino a: successive all'acquisizione con le seguenti: previa autorizzazione rilasciata dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero del luogo in cui è stata denunciata la scomparsa. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio per la vita e l'integrità fisica del soggetto interessato, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice di cui al primo periodo. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. Negli stessi casi di cui al secondo periodo, prima dell'intervento del pubblico ministero, all'acquisizione dei dati provvedono i Questori, i Comandanti provinciali dell'arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i quali, nelle ventiquattro ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero, che, se ne ricorrono i presupposti, richiede al giudice la convalida entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato.
Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: responsabili dei citati uffici o comandi con le seguenti: soggetti di cui al quarto periodo.
1.201. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis.1, primo periodo, sostituire le parole da: dei responsabili degli uffici fino alla fine del periodo, con le seguenti: della Polizia giudiziaria, fatta salva l'applicazione dell'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso:
secondo periodo, sostituire le parole: dai predetti responsabili con le seguenti: dalla Polizia giudiziaria;
terzo periodo, sostituire le parole: i responsabili dei citati uffici o comandi danno con le seguenti: la Polizia giudiziaria dà.
1.3. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis.1, primo periodo, sostituire le parole da: dei responsabili degli uffici o comandi di livello provinciale fino alla fine del periodo con le seguenti: dei Questori, dei Comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso:
secondo periodo, sostituire la parola: responsabili con la seguente: soggetti;
terzo periodo, sostituire le parole: responsabili dei citati uffici o comandi con le seguenti: soggetti di cui al primo periodo.
1.200. La Commissione.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis.1, primo periodo, sostituire le parole da: dei responsabili degli uffici o comandi fino alla fine del periodo con le seguenti: del Questore, del comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di Finanza.
Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso:
secondo periodo, sostituire la parola: responsabili con la seguente: soggetti;
terzo periodo, sostituire le parole: responsabili dei citati uffici o comandi con le seguenti: soggetti di cui al primo periodo.
1.1002. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis.1, primo periodo, sopprimere le parole da: indicati al comma 1 dell'articolo 226 fino alla fine del periodo.
1.1001. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis.1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Entro le quarantotto ore successive il pubblico ministero chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato.
Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Entro le quarantotto ore successive il pubblico ministero chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato.
*1.1005. Enrico Costa, Calderone, Pittalis, Bellomo.
*1.1008. Boschi.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis.1, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Il pubblico ministero, entro quarantotto ore dall'emissione del decreto, chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari che, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero viene convalidato nel termine stabilito, i dati possono essere utilizzati anche a fini di repressione o accertamento dei reati di cui al comma 3.
1.5. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis.1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il pubblico ministero, entro quarantotto ore dall'emissione del decreto, chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari che, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato.
1.1003. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dati acquisiti per effetto del decreto legittimamente emesso dal pubblico ministero possono essere utilizzati anche a fini di repressione o accertamento dei reati di cui al comma 3.
1.6. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto motivato del pubblico ministero di cui al presente comma reca esplicito riferimento all'intervallo temporale di accesso in relazione alla fattispecie che trova applicazione.
1.7. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma 3-bis.1, aggiungere il seguente:
«3-bis.2. Nell'ambito delle attività di soccorso pubblico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, qualora si tratti di interventi finalizzati alla localizzazione e al salvataggio di persone disperse in situazioni di potenziale pericolo per la vita o l'incolumità fisica, il Comandante provinciale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato a richiedere al pubblico ministero competente l'acquisizione di tutti i dati relativi al traffico telefonico e telematico necessari alla localizzazione dell'interessato. In ragione dell'urgenza e dell'elevato rischio derivante dal ritardo, l'autorizzazione può essere conferita dal pubblico ministero anche oralmente o per via telematica, con successiva conferma mediante decreto motivato entro le quarantotto ore successive. Dell'avvenuta acquisizione è data notizia al Prefetto territorialmente competente. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e limitatamente alle finalità di localizzazione per l'esecuzione degli interventi di soccorso tecnico urgente».
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: 3-bis e 3-bis.1 con le seguenti: 3-bis, 3-bis.1 e 3-bis.2.
*1.1004. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
*1.1006. Bagnai, Candiani.
*1.1007. Colombo.
EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis.1., primo periodo, sostituire le parole da: del pubblico ministero fino alla fine del capoverso con le seguenti: del giudice, su richiesta del pubblico ministero ovvero, qualora ricorrano ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare un grave pregiudizio all'incolumità del soggetto interessato, con le modalità di cui al comma 3-bis.
1.2. Boschi.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis.1, secondo periodo, sostituire le parole da: . Quando, in ragione fino alla fine del capoverso con le seguenti parole: , previa autorizzazione del presidente del tribunale del luogo di ultimo domicilio dell'interessato ovvero, qualora ricorrano ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare un grave pregiudizio all'incolumità del soggetto interessato, con le modalità di cui al comma 3-bis. Se il presidente del tribunale non ritiene sussistere le esigenze di cui al periodo precedente nega l'autorizzazione o la convalida e i dati acquisiti non possono essere utilizzati.
1.4. Boschi.
A.C. 1074-A – Articolo 2
ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 2.
(Istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse)
1. La Repubblica riconosce il giorno 13 dicembre di ciascun anno quale Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema delle persone scomparse e di promuovere iniziative di solidarietà e vicinanza alle loro famiglie.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
A.C. 1074-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame modifica l'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, al fine di prevedere la possibilità di acquisire i dati relativi al traffico telefonico e telematico qualora si renda necessaria per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato;
in particolare, l'obiettivo è quello di consentire l'acquisizione dei dati «necessari per la localizzazione di persone scomparse o, comunque, utili alla salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica di persone che versino in condizioni di pericolo»;
i commi da 4-ter a 4-quinquies disciplinano la facoltà del Ministro dell'interno, o di specifici soggetti da lui delegati, di richiedere, salvo convalida del pubblico ministero, la conservazione, per un periodo non superiore a 90 giorni prorogabile per una durata complessiva non superiore a 6 mesi, dei dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, per lo svolgimento delle investigazioni preventive di cui all'articolo 226 disp. att. c.p.p. ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati;
viene altresì introdotta, al secondo periodo, una procedura semplificata, nei casi in cui non sia possibile attendere il decreto del p.m. per ragioni di urgenza, che consente ai responsabili degli uffici o comandi di livello provinciale della Polizia di Stato;
viene inoltre riconosciuta la facoltà all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza di acquisire i dati previa autorizzazione del p.m., rilasciata anche oralmente o per via telematica;
rileva nello stesso senso, la modifica apportata in sede referente con il comma 2 dell'articolo 1, con cui viene modificata la legge n. 203 del 2012, per permettere l'accesso agli archivi del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981 anche al personale dei corpi e servizi di polizia locale (in deroga alle disposizioni generali di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 121 del 1981, che circoscrive l'accesso agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati);
alla luce delle modifiche proposte appare indispensabile garantire al personale delle forze dell'ordine al quale viene riconosciuta la facoltà di acquisire i dati, nonché al personale della polizia locale che verrà incaricato di accedere agli archivi del Centro di elaborazione dei dati, di usufruire del know how adeguato per la tipologia di attività che viene agli stessi assegnati,
impegna il Governo
per le finalità del provvedimento, a valutare con il primo provvedimento utile, di destinare specifiche risorse per la formazione del personale delle forze dell'ordine e di polizia giudiziaria come richiamato in premessa, nonché per l'assunzione presso i Ministeri interessati di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di addetto esperto informatico.
9/1074-A/1. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame modifica l'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, al fine di prevedere la possibilità di acquisire i dati relativi al traffico telefonico e telematico qualora si renda necessaria per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato;
in particolare, l'obiettivo è quello di consentire l'acquisizione dei dati «necessari per la localizzazione di persone scomparse o, comunque, utili alla salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica di persone che versino in condizioni di pericolo»;
i commi da 4-ter a 4-quinquies disciplinano la facoltà del Ministro dell'interno, o di specifici soggetti da lui delegati, di richiedere, salvo convalida del pubblico ministero, la conservazione, per un periodo non superiore a 90 giorni prorogabile per una durata complessiva non superiore a 6 mesi, dei dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, per lo svolgimento delle investigazioni preventive di cui all'articolo 226 disp. att. c.p.p. ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati;
viene altresì introdotta, al secondo periodo, una procedura semplificata, nei casi in cui non sia possibile attendere il decreto del p.m. per ragioni di urgenza, che consente ai responsabili degli uffici o comandi di livello provinciale della Polizia di Stato;
viene inoltre riconosciuta la facoltà all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza di acquisire i dati previa autorizzazione del p.m., rilasciata anche oralmente o per via telematica;
rileva nello stesso senso, la modifica apportata in sede referente con il comma 2 dell'articolo 1, con cui viene modificata la legge n. 203 del 2012, per permettere l'accesso agli archivi del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981 anche al personale dei corpi e servizi di polizia locale (in deroga alle disposizioni generali di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 121 del 1981, che circoscrive l'accesso agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati);
alla luce delle modifiche proposte appare indispensabile garantire al personale delle forze dell'ordine al quale viene riconosciuta la facoltà di acquisire i dati, nonché al personale della polizia locale che verrà incaricato di accedere agli archivi del Centro di elaborazione dei dati, di usufruire del know how adeguato per la tipologia di attività che viene agli stessi assegnati,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, per le finalità del provvedimento, a valutare con il primo provvedimento utile, di destinare specifiche risorse per la formazione del personale delle forze dell'ordine e di polizia giudiziaria come richiamato in premessa, nonché per l'assunzione presso i Ministeri interessati di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di addetto esperto informatico.
9/1074-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame modifica l'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, al fine di prevedere la possibilità di acquisire i dati relativi al traffico telefonico e telematico qualora si renda necessaria per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato;
secondo quanto chiarito nella relazione illustrativa, la ratio della proposta è quella di consentire l'acquisizione dei dati necessari per la localizzazione di persone scomparse o, comunque, utili alla salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica di persone che versino in condizioni di pericolo;
l'articolo 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali disciplina l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per finalità di accertamento e repressione dei reati;
la proposta di legge, all'articolo 1, mira ad ampliare le finalità per le quali tali dati possono essere acquisiti, introducendo una specifica deroga per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato, modifica che consentirebbe quindi, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente, l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico non solo per indagini penali, ma anche quando ciò sia necessario per prevenire gravi pericoli per la vita o l'incolumità fisica della persona scomparsa;
l'acquisizione dei dati rimarrebbe subordinata all'autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria, che dovrà valutare la sussistenza di elementi concreti e specifici dai quali si possa desumere un pericolo attuale per la vita o l'incolumità fisica della persona scomparsa e la proporzionalità dell'acquisizione dei dati rispetto alla finalità perseguita;
nel corso del dibattito di Commissione sono state infatti respinte proposte emendative relative alla necessità che l'apposito decreto motivato del pubblico ministero dovesse contenere anche l'espresso riferimento all'intervallo temporale di accesso agli stessi tabulati;
il provvedimento in esame introduce, infatti, una deroga alla disciplina attualmente vigente senza alcun limite,
impegna il Governo
nell'ambito delle sue proprie prerogative, ad adottare misure anche normative volte a rafforzare le garanzie rispetto alla delimitazione dei margini della deroga relativi all'ambito di applicazione dell'articolo 132 del codice Codice in materia di protezione dei dati personali, anche prevedendo che il decreto motivato del pubblico ministero rechi un preciso riferimento all'intervallo temporale di accesso ai dati in relazione alla fattispecie che trova applicazione.
9/1074-A/2. Lacarra, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa.
La Camera,
premesso che:
il fenomeno delle persone scomparse in Italia rappresenta una realtà complessa e in crescita, con numeri significativi che destano preoccupazione. Le statistiche indicano che ogni anno migliaia di persone spariscono nel territorio nazionale e che una parte consistente di queste non viene più ritrovata;
per contrastare la problematica è stato istituito da anni il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse: una figura preposta ad affrontare in maniera coordinata e strategica il complesso fenomeno delle persone scomparse in Italia. La sua attività si articola su numerosi fronti, con l'obiettivo primario di migliorare l'efficacia delle ricerche, fornire supporto alle famiglie e prevenire le scomparse;
il provvedimento in esame mira a modificare, all'articolo 1, l'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003 («Codice della privacy») per consentire l'acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico anche al di fuori di procedimenti penali, qualora ciò sia necessario per tutelare la vita e l'integrità fisica di persone scomparse;
tali modifiche, pur finalizzate a contrastare un fenomeno devastante per molte famiglie, ha però alcune evidenti criticità. Legiferando infatti al di fuori del perimetro dei procedimenti penali (che giustificano una conservazione più lunga dei dati di traffico telefonico e telematico) vi è il rischio di ledere il principio del ragionevole bilanciamento, in riferimento proprio all'acquisizione dei tabulati telefonici e all'individuazione dei soggetti coinvolti;
la scomparsa di una persona può avere infatti numerose cause, anche volontarie: dati precisi, consolidati da alunne testimonianze, ci dicono proprio che la prima categoria di motivazione individuata è, con il 10 per cento dei casi, proprio l'allontanamento volontario;
nel corso del dibattito di Commissione sono state respinte proposte emendative in tale direzione e relative alla necessità che l'apposito decreto del pubblico ministero, previsto dal provvedimento in esame, dovesse contenere anche l'espresso riferimento all'intervallo temporale di accesso agli stessi tabulati;
in sintesi, pur prendendo atto che l'obiettivo prioritario del provvedimento in esame sia quello di fornire agli organi inquirenti e alle forze dell'ordine uno strumento più efficace e tempestivo per la ricerca di persone scomparse – qualora rimanesse questo impianto e non fossero quindi specificati alcuni limiti alle deroghe previste – il citato principio del ragionevole bilanciamento potrebbe rimanere quindi squilibrato a svantaggio della tutela della privacy, rischiando di procurare conseguentemente un evidente limite alle libertà personali,
impegna il Governo
ad adottare, in relazione a quanto espresso in premessa, iniziative normative volte a introdurre limiti specifici alle deroghe previste dal provvedimento in esame al decreto legislativo n. 196 del 2003 al fine di evitare che le azioni poste in essere per contrastare il fenomeno delle persone scomparse ledano il diritto alla privacy e le libertà personali.
9/1074-A/3. Gianassi, Lacarra, Serracchiani, Di Biase, Scarpa.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame introduce, mediante il nuovo comma 3-bis.1, una disciplina eccezionale che consente, in casi specifici, l'acquisizione di dati sensibili anche in assenza di un procedimento penale, con l'obiettivo di salvaguardare la vita o l'incolumità fisica delle persone;
tale acquisizione può avvenire in via d'urgenza da parte dei responsabili degli uffici o comandi provinciali delle forze di polizia, previa autorizzazione del pubblico ministero, anche resa oralmente o per via telematica, con successiva conferma scritta entro 48 ore;
tuttavia, la previsione di un'autorizzazione esclusivamente del pubblico ministero nei casi urgenti, senza successivo vaglio giurisdizionale, potrebbe risultare non pienamente conforme ai princìpi costituzionali e sovranazionali in materia di protezione dei dati e dei diritti fondamentali, in particolare ai criteri stabiliti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in tema di terzietà dell'autorità di controllo;
l'introduzione di un meccanismo di convalida obbligatoria da parte del giudice per le indagini preliminari, da effettuarsi entro un termine massimo di quarantotto ore, rappresenterebbe una garanzia essenziale per il controllo giurisdizionale ex post dell'atto adottato in via d'urgenza;
tale misura rafforza il bilanciamento tra le esigenze di tutela immediata di persone in pericolo e la protezione dei diritti fondamentali, assicurando che l'eccezionalità dell'intervento non si traduca in arbitrarietà o automatismi invasivi della sfera privata,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di adottare iniziative normative volte a prevedere che, nei casi di acquisizione urgente di dati ai sensi del comma 3-bis.1 dell'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003, il pubblico ministero sia tenuto a richiedere, entro quarantotto ore, la convalida dell'acquisizione al giudice per le indagini preliminari, il quale decide, entro ulteriori quarantotto ore, con decreto motivato e che tale convalida si applichi anche qualora l'autorizzazione del pubblico ministero sia stata resa oralmente o per via telematica e successivamente confermata per iscritto.
9/1074-A/4. Boschi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 della proposta in esame introduce, mediante il nuovo comma 3-bis.1, una disciplina eccezionale che consente, al di fuori dei procedimenti penali, l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta per finalità di tutela dell'incolumità e della vita di persone in situazioni di pericolo;
l'intervento normativo si fonda su finalità di interesse pubblico primario, ma incide su diritti fondamentali tutelati a livello costituzionale e sovranazionale, quali il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali;
l'esperienza maturata in ambito giurisprudenziale, anche europeo, evidenzia come le garanzie offerte da un controllo giurisdizionale preventivo e imparziale rappresentino una condizione essenziale di legittimità per l'accesso a dati sensibili in assenza di un procedimento penale;
si ritiene pertanto necessario rafforzare il livello di garanzia procedurale, prevedendo che l'acquisizione di tali dati sia subordinata ad un'autorizzazione preventiva rilasciata dal presidente del tribunale del luogo dell'ultimo domicilio dell'interessato, quale figura terza e imparziale, anche al fine di assicurare una tutela effettiva dei diritti della persona;
per contemperare le esigenze di prontezza operativa nei casi in cui vi sia fondato motivo di ritenere che dal ritardo nell'acquisizione possa derivare un grave pregiudizio all'incolumità del soggetto interessato, si rende necessario richiamare, in tali casi urgenti, la procedura già prevista dal comma 3-bis dell'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con successiva convalida da parte dell'autorità giudiziaria;
infine, per garantire l'effettività del controllo giurisdizionale e prevenire abusi, si reputa opportuno stabilire che, in caso di diniego della convalida da parte del presidente del tribunale, i dati acquisiti non possano essere utilizzati né conservati,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di adottare iniziative normative volte a prevedere che, ai fini dell'acquisizione dei dati di cui al comma 3-bis.1 dell'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003, sia richiesta l'autorizzazione preventiva del presidente del tribunale del luogo di ultimo domicilio dell'interessato, ovvero, qualora ricorrano ragioni di urgenza e vi sia fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare un grave pregiudizio all'incolumità del soggetto, si proceda con le modalità previste dal comma 3-bis, con obbligo di convalida da parte del medesimo presidente del tribunale, prevedendo altresì che, in caso di mancata convalida, i dati eventualmente acquisiti siano considerati inutilizzabili e distrutti.
9/1074-A/5. Giachetti.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame modifica l'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, al fine di prevedere la possibilità di acquisire i dati relativi al traffico telefonico e telematico qualora si renda necessaria per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato e istituisce, altresì, la Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse;
l'articolo 2 della proposta di legge, introdotto a seguito modifiche apportate in sede referente, riconosce il 13 dicembre quale Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere iniziative di solidarietà e vicinanza alle famiglie;
ogni anno, sul territorio nazionale, si registrano migliaia di casi di persone scomparse, con gravi ripercussioni sul piano umano e sociale per i familiari, costretti a vivere nell'incertezza e nel dolore;
le famiglie delle persone scomparse, infatti, necessitano di un adeguato supporto psicologico, giuridico e amministrativo per affrontare la complessità delle situazioni che si generano a seguito della sparizione di un proprio caro;
in occasione della Giornata nazionale è necessario, dunque, rafforzare la rete di assistenza e vicinanza a tali famiglie attraverso iniziative pubbliche, servizi dedicati e campagne informative,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di promuovere, in occasione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse del 13 dicembre, in collaborazione con le amministrazioni competenti, enti locali, associazioni e realtà del terzo settore, iniziative di sostegno psicologico e legale alle famiglie delle persone scomparse, attraverso campagne di informazione e formazione rivolte agli operatori coinvolti e attività di sensibilizzazione e diffusione di buone pratiche volte a migliorare la capacità di risposta delle istituzioni e della società civile nei confronti delle persone scomparse.
9/1074-A/6.Longi.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame modifica l'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, al fine di prevedere la possibilità di acquisire i dati relativi al traffico telefonico e telematico qualora si renda necessaria per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato e istituisce, altresì, la Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse;
l'articolo 2 della proposta di legge, introdotto a seguito modifiche apportate in sede referente, riconosce il 13 dicembre quale Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere iniziative di solidarietà e vicinanza alle famiglie;
ogni anno, sul territorio nazionale, si registrano migliaia di casi di persone scomparse, con gravi ripercussioni sul piano umano e sociale per i familiari, costretti a vivere nell'incertezza e nel dolore;
le famiglie delle persone scomparse, infatti, necessitano di un adeguato supporto psicologico, giuridico e amministrativo per affrontare la complessità delle situazioni che si generano a seguito della sparizione di un proprio caro;
in occasione della Giornata nazionale è necessario, dunque, rafforzare la rete di assistenza e vicinanza a tali famiglie attraverso iniziative pubbliche, servizi dedicati e campagne informative,
impegna il Governo
a valutare, nel rispetto dei vincoli di bilancio, l'opportunità di promuovere, in occasione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse del 13 dicembre, in collaborazione con le amministrazioni competenti, enti locali, associazioni e realtà del terzo settore, iniziative di sostegno psicologico e legale alle famiglie delle persone scomparse, attraverso campagne di informazione e formazione rivolte agli operatori coinvolti e attività di sensibilizzazione e diffusione di buone pratiche volte a migliorare la capacità di risposta delle istituzioni e della società civile nei confronti delle persone scomparse.
9/1074-A/6.(Testo modificato nel corso della seduta)Longi.
DISEGNO DI LEGGE: S. 1233 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE CHE ISTITUISCE L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER GLI AUSILI ALLA NAVIGAZIONE MARITTIMA, CON ALLEGATO, FATTA A PARIGI IL 27 GENNAIO 2021 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2189)
A.C. 2189 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021.
A.C. 2189 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 della Convenzione stessa.
A.C. 2189 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri di missione derivanti dagli articoli 7, 8 e 9 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 18.500 euro annui a decorrere dall'anno 2025 e in 8.660 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2026, e agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 13 della medesima Convenzione, valutati in 133.300 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, nella misura di 151.800 euro per l'anno 2025 e 160.460 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
A.C. 2189 – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
A.C. 2189 – Ordine del giorno
ORDINE DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
tra gli obiettivi dell'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, istituita dalla Convenzione oggetto di ratifica, vi è quello di rafforzare la circolazione sicura ed efficiente delle navi migliorando e armonizzando gli ausili alla navigazione marittima in tutto il mondo, nonché quello di favorire l'accesso alla cooperazione tecnica e al rafforzamento delle capacità per tutte le questioni di sviluppo e trasferimento di competenze, conoscenze scientifiche e di tecnologia in relazione ai predetti ausili (articolo 3 della Convenzione);
lo sviluppo delle tecnologie relative al Sistema di Identificazione Automatica (AIS) e ai servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS) rappresenta un elemento centrale per la sicurezza e l'efficienza della navigazione moderna;
la diffusione e l'impiego di questi sistemi consente una gestione più precisa del traffico marittimo, la riduzione dei rischi di collisione e un miglioramento della comunicazione tra navi e infrastrutture costiere;
la standardizzazione e l'interoperabilità a livello internazionale dei sistemi AIS e VTS costituisce un obiettivo strategico per garantire comunicazioni fluide tra navi e stazioni costiere in acque appartenenti a regioni diverse del mondo;
tali innovazioni contribuiscono anche alla sostenibilità ambientale, riducendo i consumi di carburante, le emissioni e i rischi di inquinamento in caso di incidenti,
impegna il Governo
in linea con le finalità della ratifica in esame richiamate in premessa, ad adottare iniziative volte a sostenere lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie basate sul Sistema di Identificazione Automatica (AIS) e sui servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS), garantendo la standardizzazione e l'interoperabilità di tali sistemi a livello internazionale, al fine di assicurare una comunicazione efficace e sicura tra navi e infrastrutture costiere in ogni area geografica.
9/2189/1. L'Abbate.