Camera dei deputati

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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Mercoledì 16 luglio 2025

ATTI DI INDIRIZZO

Mozione:


   La Camera,

   premesso che:

    l'escalation in Medio Oriente che ha seguito il tragico e violento attacco lanciato da Hamas nel territorio israeliano il 7 ottobre 2023 – in cui sono stati uccisi e torturati migliaia di civili innocenti e rapite oltre 250 persone, poi condotte nella Striscia di Gaza, in ostaggio dei terroristi – ha drammaticamente complicato un quadro internazionale già di per sé caratterizzato da un'ininterrotta scia di sangue, e scatenato la durissima e sproporzionata reazione del governo di Tel Aviv, fatti che hanno anche portato la Corte penale internazionale a spiccare mandati di arresto nei confronti dei leader di Hamas Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri;

    la legittima difesa è uno dei capisaldi del sistema internazionale per come si è sviluppato alla fine della Seconda guerra mondiale, che vede al suo centro le Nazioni Unite la cui Carta, all'articolo 51, riconosce questo diritto in risposta ad un attacco armato, a patto che sia proporzionato, necessario e immediato, e rifiutando il concetto di difesa preventiva;

    è sempre necessario riaffermare il diritto di esistere di Israele, nonché quello di proteggere i propri cittadini da una forza terroristica quale Hamas, che ha tra i suoi obiettivi la distruzione dello Stato di Israele, e che ha utilizzato la stessa popolazione civile palestinese come scudo umano, macchiandosi di crimini contro l'umanità;

    la reazione del governo di Benjamin Netanyahu volta a decapitare e, in prospettiva, a smantellare il movimento terroristico Hamas, tuttavia, ha portato all'occupazione di quasi l'86 per cento del territorio della Striscia di Gaza, alla distruzione di 9 case su 10 e del 74 per cento delle terre coltivate a Rafah, nonché, secondo i dati Onu, all'evacuazione di oltre 700 mila persone. La popolazione civile di Gaza, a cui non è assicurata una minima sussistenza umanitaria, è stremata, vittima delle azioni messe in atto dal Governo di Tel Aviv e colpita dai bombardamenti, e la sproporzione nella reazione di Netanyahu risulta sempre più evidente, ed ha portato la Corte penale internazionale a spiccare un mandato di arresto nei confronti del Primo Ministro Netanyahu e dell'ex ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e contro l'umanità;

    il 20 maggio 2025, l'Alto Rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, ha annunciato l'avvio del processo di revisione dell'articolo 2 dell'accordo di associazione UE-Israele, richiesta formalmente dai Paesi Bassi e da altri Stati Membri, al fine di valutare il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici da parte dello Stato di Israele nel quadro del continuato conflitto a Gaza. Il 23 giugno 2025 la Commissione Europea ha presentato i risultati della revisione ai Ministri degli esteri riconoscendo che Israele sta violando i suoi obblighi in tema di rispetto dei diritti umani;

    durante l'ultimo Consiglio affari esteri, il 14 luglio 2025, Kaja Kallas ha presentato una lista di dieci misure di risposta all'azione israeliana che, se implementate, avrebbero diversi gradi di impatto, la più incisiva delle quali è la sospensione dell'Accordo di Associazione UE-Israele, l'interruzione del dialogo politico e il divieto di accesso di Israele a fondi e programmi europei. Sebbene la maggior parte delle misure delineate dall'Alta Rappresentante necessitino dell'unanimità o di una maggioranza qualificata, sono state incluse una serie di azioni unilaterali che i singoli Stati Membri possono adottare singolarmente;

    la pressione diplomatica su Tel Aviv si rivela di giorno in giorno più necessaria al fine di porre un limite all'azione militare che dura da ormai venti mesi e sembra essere andata ben oltre ogni controllo rischiando di aggravare in maniera irreversibile la stabilità dell'area Mediorientale, con gravissimo pregiudizio nei confronti della popolazione civile;

    in una recente nota del Servizio di Azione Esterna dell'Unione europea, l'Alta Rappresentante ha annunciato che, a seguito di dialoghi con Israele, sono stati compiuti importanti passi in avanti per migliorare la situazione umanitaria a Gaza, che le misure concordate serviranno a fornire nel breve tempo aiuti alla popolazione e tutte le precauzioni saranno adottate affinché tali aiuti non siano dirottati su Hamas;

    in questo contesto, il Memorandum d'intesa siglato a Parigi il 16 giugno 2003 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa, e ratificato dall'Italia con legge 17 maggio 2005, n. 94, è stato al centro di una diffida formale presentata al Governo italiano da parte di un gruppo di giuristi, che ha sollecitato l'interruzione del suo rinnovo automatico, in quanto rischierebbe di violare i princìpi costituzionali e di rappresentare un sostegno implicito alle azioni perpetrate dal Governo israeliano;

    il Memorandum individua tra i settori di cooperazione tra Italia e Israele, oltre all'industria per la difesa e all'importazione, esportazione e transito di materiali d'armamento, anche altri settori quali le operazioni umanitarie e le questioni ambientali e il controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari;

    la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento», all'articolo 1, comma 6, vieta l'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento verso i Paesi in stato di conflitto armato, o la cui politica contrasti con i principi di cui all'articolo 11 della Costituzione, nonché verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea o del Consiglio d'Europa,

impegna il Governo:

1) a verificare che la collaborazione con Israele prevista dal Memorandum richiamato in premessa sia perseguita nella scrupolosa osservanza di quanto stabilito dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, in particolare con riferimento alla cessione ed esportazione di materiali di armamento, affinché dall'attuazione dello stesso Memorandum non derivi alcun contrasto con i princìpi costituzionali né con le linee fondanti della politica estera italiana, da sempre votata alla tutela dei diritti umani, e a fornire ogni elemento utile al Parlamento;

2) a rendere noto al Parlamento e al Paese se allo stato attuale siano o meno in corso forme di collaborazione militare con Israele e se siano in atto esportazioni e/o forniture di armi e munizioni verso Israele, utilizzabili in operazioni belliche suscettibili di determinare ulteriori violazioni del diritto internazionale umanitario;

3) a mantenere un canale di dialogo con il Governo israeliano, affinché interrompa tutte le operazioni che danneggiano la popolazione civile palestinese, garantisca l'accesso rapido e sicuro agli aiuti umanitari e assicuri la più stretta osservanza del diritto internazionale umanitario, ribadendo la piena e ferma condanna di ogni forma di terrorismo, a partire dalle azioni di Hamas, e il pieno riconoscimento del diritto dello Stato di Israele a difendere la propria esistenza, entro i limiti posti dal diritto internazionale;

4) a valutare, anche coordinandosi con gli altri Stati membri dell'Unione europea, l'opportunità di sospendere temporaneamente il Memorandum richiamato in premessa, fino al termine delle operazioni belliche, qualora fosse ritenuto strumento utile di pressione diplomatica, volto a favorire una tregua duratura e una soluzione politica del conflitto;

5) a valutare, in stretto coordinamento con i partner dell'Unione europea, l'opportunità di adottare misure unilaterali nei confronti di Israele, tra quelle descritte dall'Alta Rappresentante per la politica Estera e di difesa, Kaja Kallas, durante l'ultima riunione del Consiglio affari esteri.
(1-00478) «Magi, Schullian».

ATTI DI CONTROLLO

AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE

Interrogazione a risposta in Commissione:


   NEVI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   negli ultimi anni, la filiera italiana del kiwi sta risentendo di varie difficoltà di ordine climatico e fitosanitario e le produzioni attuali rimangono al di sotto del potenziale produttivo. In Italia, il livello produttivo di kiwi verde nel 2024 registra un calo di oltre il 65 per cento rispetto a quanto si era registrato nel 2015, anno da cui si sono iniziati a perdere volumi produttivi; al contrario la produzione di kiwi greco è aumentata di circa il 56 per cento negli ultimi dieci anni. Anche in termini di export l'Italia continua a perdere quote di mercato (-40 per cento negli ultimi 10 anni); al contrario la Grecia ne acquisisce sempre più (+30 per cento negli ultimi 10 anni);

   ciò accade perché in Grecia (ma anche in Portogallo e in altri Paesi competitor) nella commercializzazione di kiwi la produzione continua a incrementarsi, grazie all'autorizzazione in deroga per l'utilizzo del prodotto fitosanitario Dormex;

   negli anni dal 2021 al 2024 il Ministero della salute non ha ritenuto necessario approvare le richieste di uso in deroga dell'idrogeno cianammide, ritenendo di applicare un approccio cautelativo a tutela della salute pubblica, con particolare riferimento agli operatori;

   il fabbisogno minimo in ore di freddo per il Kiwi a polpa verde si aggira tra le 800 e 1.000 ore, e si riduce a 650-700 per il Kiwi a polpa gialla. Negli ultimi tre anni abbiamo assistito ad un calo medio di poco meno del 40 per cento delle ore di freddo accumulate nell'anno, il mancato soddisfacimento delle ore di freddo necessarie limita il germogliamento delle piante. In questo contesto la molecola del Dormex agisce come fitoregolatore consentendo un corretto germogliamento e fioritura delle piante;

   nel rispondere a una interrogazione sulla questione il 12 febbraio 2025, il Ministro della salute ha precisato che il Comitato fitosanitario nazionale costatata l'effettività del calo produttivo soprattutto nelle regioni meridionali, ha deciso di richiedere al Ministero della salute un'autorizzazione in deroga per l'uso del Dormex, in applicazione della procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari in situazioni di emergenza, come previsto dall'articolo 53 del Regolamento (CE) 1107/2009 e che tale richiesta era in fase di predisposizione –:

   quale sia lo stato dell'interlocuzione tra Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e Ministero della salute e se sia possibile ritenere, a tutela della filiera nazionale, che il Dormex possa essere utilizzato in deroga, e secondo quali modalità, nella prossima campagna di produzione del kiwi.
(5-04259)

CULTURA

Interrogazione a risposta in Commissione:


   MANZI, ORFINI, IACONO e BERRUTO. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   il 4 febbraio 2025 il Ministero della cultura ha avviato una procedura pubblica per la selezione dei direttori di alcuni tra i principali istituti museali italiani: Musei Reali di Torino, Galleria dell'Accademia di Firenze, Museo del Bargello, Parco archeologico del Colosseo, Museo Nazionale Romano e Museo Archeologico Nazionale di Napoli;

   come previsto dal regolamento ministeriale e condotto da una commissione nominata dal Ministro della cultura con proprio decreto in data 14 marzo 2025 risultano definite le terne finali di candidati per ciascun museo;

   in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, non pubblicata e diffusa direttamente dal Ministro sui propri canali social, Giuli ha dichiarato di essere «insoddisfatto del lavoro della commissione» e ha annunciato di voler valutare la riapertura del bando, con l'obiettivo – a suo dire – di garantire un «valore indiscutibile» dei profili selezionati;

   tali dichiarazioni rappresentano una sconfessione pubblica del lavoro della commissione che il Ministro stesso ha istituito, che porterebbe un potenziale blocco causato da ricorsi e contenziosi, da parte dei candidati coinvolti, con inevitabili ricadute negative sull'operatività del sistema museale nazionale;

   l'eventuale annullamento della selezione appare come una forzatura priva di fondamento, che rischia di paralizzare ulteriormente il funzionamento dei principali musei italiani e rischia di compromettere la credibilità del Ministero e del settore culturale italiano a livello internazionale;

   come già dichiarato per mezzo stampa, è lecito chiedersi se dietro l'intenzione del Ministro di azzerare la procedura non vi sia la volontà di escludere candidati «sgraditi» o di forzare l'ingresso di profili «graditi» ma non selezionati;

   a parere degli interroganti si conferma, come più volte denunciata, una gestione politicizzata della cultura pubblica, incompatibile con i princìpi di trasparenza, imparzialità e merito –:

   se intenda confermare o smentire l'intenzione di annullare o riaprire le procedure di selezione relative alla nomina dei direttori dei cinque musei sopra indicati e in tal caso, sulla base di quali elementi oggettivi sia maturata l'insoddisfazione per il lavoro della Commissione.
(5-04257)

Interrogazioni a risposta scritta:


   PAVANELLI. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, ha riconosciuto l'Umbria Jazz di Perugia e il Festival dei Due Mondi di Spoleto manifestazioni di assoluto prestigio internazionale assegnando a ciascuno di questi un contributo di un milione di euro alle rispettive fondazioni;

   a seguito della riduzione della dotazione dei Ministeri disposta dal comma 523 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è stato adottato il decreto ministeriale n. 10 del 15 gennaio 2024 che ha determinato una decurtazione del 5 per cento del contributo assegnato alle due fondazioni organizzatrici;

   la tendenza decrementale è stata confermata anche dal comma 870 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e dal successivo decreto ministeriale n. 6 del 14 gennaio 2025 che ha operato un taglio di un ulteriore 5 per cento portando il contributo da un milione di euro a 902.500 euro;

   l'Umbria Jazz e il Festival dei due Mondi costituiscono iniziative, riconosciute a livello internazionale, fondamentali per la promozione culturale dell'Italia e per l'Umbria, che diventa palcoscenico nazionale dell'arte e della musica, generando un elevato indotto economico e occupazionale per le comunità locali di riferimento;

   la politica di tagli avviata rischia di compromettere in maniera considerevole la sostenibilità delle manifestazioni, come rilevato dalla governance delle medesime fondazioni, con conseguenze negative sul tessuto economico, turistico e occupazionale dei territori interessati –:

   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno, per le future annualità, adottare iniziative volte al ripristino del contributo integrale previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 238 del 2012, al fine di garantire la continuità e la piena operatività di manifestazioni di rilevanza internazionale come l'Umbria Jazz e il Festival dei Due Mondi –:

   se non intenda valutare l'opportunità di stabilizzare e rendere strutturale il contributo in favore delle due fondazioni, sottraendolo alle logiche di tagli lineari, in considerazione del ruolo strategico che tali eventi rivestono per la cultura italiana e per lo sviluppo locale;

   se non ritenga necessario attivare un tavolo tecnico con le fondazioni organizzatrici e con le istituzioni locali per individuare soluzioni condivise che assicurino la sostenibilità economica a lungo termine delle manifestazioni, anche tramite forme di partenariato pubblico-privato o ulteriori incentivi ministeriali;

   se non intenda promuovere una revisione dei criteri di assegnazione dei contributi statali per eventi culturali di prestigio internazionale, al fine di garantire certezza e continuità delle risorse, evitando penalizzazioni che rischiano di compromettere manifestazioni di comprovata valenza;

   se non consideri opportuno prevedere, già nella sede del prossimo disegno di legge di bilancio, un incremento straordinario dei fondi destinati alle grandi rassegne culturali italiane di rilevanza internazionale, in linea con le politiche europee di sostegno alla cultura e alla coesione territoriale.
(4-05554)


   SOTTANELLI. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   con decreto del Ministero della cultura a firma del Direttore generale, DG-ABAP [27 marzo 2024] n. 350, notificato il 2 aprile 2024, è stata disposta l'acquisizione coattiva, a titolo di prelazione, ai sensi degli articoli 60 e seguenti del decreto legislativo n. 42 del 2004, dell'integrale compendio immobiliare denominato Palazzo Federici, sito in piazza Duomo/corso Vittorio Emanuele II/via Tre Marie del comune dell'Aquila, individuato in catasto al foglio 101, particella 2880, dichiarato di interesse culturale particolarmente importante – ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera a), del richiamato decreto legislativo n. 42 del 2004 – dalla commissione regionale per il patrimonio culturale dell'Abruzzo con decreto n. 104 del 13 settembre 2023, e di cui all'atto di compravendita del Notaio G. Torelli rep. 692 del 6 febbraio 2024;

   il compendio immobiliare denominato Palazzo Federici è sito in piazza Duomo/corso Vittorio Emanuele II/via Tre Marie, ossia nel pieno centro del comune dell'Aquila, e rappresenta da sempre la parte di maggiore visibilità e pregio della vita commerciale della città, con 16 locali piano terra adibiti, secondo la destinazione urbanistica vigente, ad uso commerciale;

   tali locali, da tempo ristrutturati post-sisma, risultano da numerosi mesi chiusi e sottratti alla loro naturale funzione, con ciò impedendo il normale esercizio delle attività commerciali e recando grave danno alla stessa ripresa della vita produttiva e sociale del centro storico cittadino;

   non risulta che il Ministero della cultura possa per legge esercitare le attività commerciali e pertanto non risultano chiare le finalità dell'acquisto e neppure la destinazione futura del compendio immobiliare;

   a parere dell'interrogante a fronte dei molti sacrifici della popolazione, l'attuale situazione di blocco della parte più pregiata del commercio costituisce un grave freno alla ripresa economica e sociale della città dell'Aquila –:

   con quale provvedimento il Ministro interrogato abbia finanziato l'acquisizione coattiva in prelazione del compendio immobiliare;

   quale destinazione intenda dare ai locali in oggetto;

   ove sia mantenuta la destinazione commerciale di essi, come intenda restituirli in uso alla città, con quali procedure ad evidenza pubblica ed entro quali termini.
(4-05561)


   GIACHETTI. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   da notizie pubblicate su diversi organi di informazione sembrerebbe che il dirigente uscente del Ministero della cultura abbia disposto la revoca di un credito di imposta pari a 62 milioni di euro nei confronti della società Sipario Movies attiva nel settore della produzione cinematografica;

   tale revoca risulterebbe essere fondata su informazioni e documentazioni fornite dall'amministratore Davide Peretti;

   precedentemente il tribunale di Roma avrebbe revocato Davide Peretti dal suo incarico per irregolarità nella sua gestione;

   nel frattempo sarebbe stato nominato dal tribunale amministratore giudiziario della società il professor Paolo Bastia;

   non risulterebbe che alcuno al Ministero abbia ascoltato né richiesto un parere al professor Bastia –:

   se il Ministro interrogato sia stato informato della procedura descritta in premessa;

   se risponda al vero che la revoca del finanziamento citato in premessa sia stata decisa esclusivamente sulla base delle informazioni e la documentazione fornita dall'amministratore Peretti;

   se risponda al vero che l'amministratore giudiziario della società, professor Bastia, non sia stato in alcun modo ascoltato prima di assumere la decisione sulla revoca;

   qualora quanto descritto in premessa rispondesse al vero, se non ritenga necessario rivedere la procedura adottata al fine di assumere una decisione che tenga conto di tutti i chiarimenti e le informazioni necessarie.
(4-05563)

DIFESA

Interrogazione a risposta scritta:


   GRIMALDI, DORI, ZANELLA, FRATOIANNI, BONELLI, BORRELLI, GHIRRA, MARI, PICCOLOTTI e ZARATTI. — Al Ministro della difesa, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   secondo il rapporto Nuclear weapons ban monitor 2024, presentato a marzo 2025 alla Conferenza degli Stati parti del Trattato per la proibizione delle armi nucleari, l'Italia è il paese dell'Unione europea con il maggior numero di ordigni nucleari Usa e l'unico a disporre di due basi operative nell'ambito della condivisione nucleare dell'alleanza;

   come riportato da La Stampa, le basi che ospitano gli ordigni sono Ghedi, in Lombardia, e Aviano, in Friuli Venezia Giulia, Ghedi si trova vicino a Brescia, copre oltre 10 chilometri quadrati ed è sede del 6° Stormo dell'Aeronautica Militare. La base, pur non essendo formalmente Nato, è integrata nel sistema di condivisione nucleare e custodisce bombe atomiche americane sotto la supervisione dell'esercito italiano;

   ad Aviano, invece, è attivo dal 1955 un accordo bilaterale Italia-Stati Uniti che prevede l'uso congiunto della struttura, in parte anche Nato. Secondo il rapporto, ad Aviano si troverebbero tra le 20 e le 30 testate, mentre a Ghedi tra le 10 e le 15;

   le vecchie bombe nucleari B61 sono state sostituite con nuove versioni, dotate di sistemi di guida di precisione sviluppati da Boeing. Queste armi possono essere lanciate da grande distanza e colpire con maggiore accuratezza. Hanno una potenza variabile tra 0,3 e 50 chilotoni, ma se penetrano nel terreno prima di esplodere, la loro forza distruttiva può arrivare fino a 1.250 chilotoni, circa 83 volte superiore a quella della bomba sganciata su Hiroshima;

   già con interrogazione a risposta scritta 4-05162 presentata dall'Onorevole Dori abbiamo invitato il Governo ad adottare le iniziative di competenza più adatte al fine della rimozione delle bombe termonucleari presenti nelle basi di Ghedi e Aviano, in maniera tale da garantire la sicurezza della popolazione, sostenendo la rapida definizione di piani di emergenza contro il rischio radiologico e nucleare dovuto alla presenza di armi nucleari, assicurando la massima informazione alle popolazioni interessate;

   l'Italia aderisce come «Stato non nucleare» al cosiddetto «Trattato di non proliferazione nucleare» (Tnp), firmato in data 1° luglio 1968 e ratificato ai sensi della legge 24 aprile 1975, n. 131. Lo Stato italiano si è quindi già impegnato a non ricercare né ottenere il trasferimento, il controllo, diretto o indiretto, o l'assistenza nella fabbricazione di armi nucleari (articolo 2 del Tnp). Tuttavia, questo non impedisce all'Italia di concedere agli Stati Uniti d'America il permesso di dislocare armi atomiche sul suo territorio;

   a questo va aggiunto che in Italia le basi Usa sono 7. Le aree su cui insistono le basi sono state concesse dall'Italia in uso gratuito, le infrastrutture costruite sono finanziate dagli stessi Usa o direttamente dalla Nato, come le opere di manutenzione e le spese di esercizio. La sicurezza all'esterno delle installazioni viene garantita dall'Italia –:

   se non si ritenga urgente assumere iniziative di competenza volte a rivedere, sulla base dell'articolo 2 del Tnp, che prevede che «ciascuno degli Stati militarmente non nucleari, che sia Parte del Trattato, si impegna a non ricevere il trasferimento, da parte di qualsiasi trasferente, di armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, né il controllo su tali armi e congegni esplosivi, direttamente o indirettamente», gli accordi bilaterali con gli Usa, in particolare vietando espressamente la custodia di bombe atomiche sul suolo italiano;

   se non si ritenga importante, alla luce della delicata fase internazionale, rendere pubblici il numero e la dislocazione delle armi atomiche in Italia.
(4-05556)

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta in Commissione:


   PRESTIPINO, GIANASSI e EVI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la legge n. 82 del 2025 in tema di maltrattamento animale ha introdotto diverse previsioni di natura processuale che intervengono ad estendere il ruolo delle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale anche all'interno dei giudizi cautelari, prevedendo queste ultime tra i soggetti legittimati a proporre riesame, appello o ricorso per cassazione avverso il decreto di sequestro e di sua convalida, le ordinanze in materia di sequestro o il decreto di revoca del sequestro stesso in quanto investite, anche in questa fase, del ruolo di soggetti legittimati processualmente alla tutela giuridica degli animali;

   tuttavia, seppur a fronte di tale positiva introduzione, il legislatore non ha previsto un chiaro onere in capo all'autorità giudiziaria di informare le suddette associazioni rispetto all'emissione di provvedimenti di sequestro, rendendo il diritto a prendere parte ai procedimenti cautelari del tutto astratto e in concreto non esercitabile salvo rari casi;

   si rappresenta, infatti, che i procedimenti cautelari si svolgono nelle forme della camera di consiglio (ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale comma 1): per rendere, dunque, applicabile ed esercitabile – da parte delle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale – il loro diritto di prendere attivamente parte nei giudizi cautelari così come riconosciuto dal testo della legge n. 82 del 2025, è necessario che vengano specificate le modalità attraverso le quali le medesime associazioni possano essere destinatarie dei provvedimenti cautelari come i decreti e/o le ordinanze di sequestro, le ordinanze di accoglimento del Tribunale del riesame ovvero le ordinanze di accoglimento delle istanze di dissequestro disposte dall'autorità giudiziaria competente che dispongano l'eventuale revoca del sequestro;

   se le associazioni non saranno messe in condizione di ricevere la notifica degli elencati provvedimenti, nonché dell'avviso di fissazione dell'eventuale udienza in camera di consiglio in seguito alla proposizione del riesame o dell'appello cautelare, non potranno concretamente essere messe nelle condizioni di partecipare attivamente al procedimento cautelare né esercitare i diritti di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 127 del codice di procedura penale né, infine, potranno impugnare i provvedimenti entro i termini perentori decorrenti proprio dalla notifica dei provvedimenti stessi;

   si potrebbe profilare, a tal proposito, l'esigenza di creare e tenere – a cura delle Corti di appello che dovrebbero avere, poi, l'onere di darne adeguata comunicazione ai Tribunali e alle Procure della Repubblica dei rispettivi distretti di competenza – un elenco all'interno del quale le associazioni interessate ad essere destinatarie della notifica dei suddetti provvedimenti e, dunque, a prendere effettivamente parte al procedimento cautelare in virtù di quanto disposto dalla legge n. 82 del 2025, possano chiedere di essere inserite;

   in tale maniera, le cancellerie del Tribunale del riesame (o dell'appello cautelare) nonché le Segreterie della Procura, potranno agevolmente individuare tutte le Associazioni a cui notificare i provvedimenti cautelari aventi ad oggetto animali (al pari di quelli che ne dispongano l'eventuale revoca o che dispongano la fissazione di udienze per la discussione dei medesimi) per rendere effettivo il loro diritto tanto ad impugnare gli stessi, quanto a partecipare alle consequenziali udienze camerali –:

   quali iniziative di carattere normativo il Ministro interrogato intenda assumere per definire puntualmente le modalità attraverso le quali, con notifiche o comunicazioni, le associazioni riconosciute debbano essere portate a conoscenza dei provvedimenti impugnabili, nonché delle udienze in camera di consiglio eventualmente fissate nell'ambito dei procedimenti cautelari aventi ad oggetto sequestri di animali, al fine di garantire l'effettività dell'esercizio di tale diritto.
(5-04263)

Interrogazioni a risposta scritta:


   GHIRRA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   ha destato scalpore nell'opinione pubblica sarda la vicenda del giornalista in pensione Mario Guerrini, noto blogger e commentatore politico, il quale, a seguito di una querela per diffamazione circa i contenuti di un articolo, apparso nella pagina pubblica del giornalista su Facebook, nell'ambito della rubrica denominata «Il mio osservatorio», è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Cagliari;

   nello specifico, l'episodio riguarderebbe la concessione da parte del comune di Capoterra di un rimborso per spese legali a un consigliere comunale, Franco Magi, per cinque anni consulente dell'ex presidente della regione Sardegna Christian Solinas. Guerrini ha criticato la legittimità di quel rimborso, posto che riguardava un procedimento sorto in seguito ad un contrasto che Magi ha avuto con un utente, suo avversario politico, su Facebook, e per tale critica è stato querelato e poi condannato per diffamazione;

   a parere dell'interrogante la citata sentenza di condanna mette ancora una volta in luce il tema del complesso rapporto tra la politica e la libertà di stampa, per cui la critica, anche dura, che deriva dall'esercizio del diritto di cronaca, inteso come diritto a divulgare fatti di interesse pubblico ma anche come libertà di manifestazione del pensiero ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione, conduce a esosi procedimenti giudiziari invece che risolversi nel diritto di replica;

   la vicenda desta preoccupazione e induce a riflettere sulla sempre più diffusa tendenza a utilizzare le querele temerarie per mettere a tacere chi utilizza lo strumento della critica come forma necessaria di confronto e controllo tra potere pubblico e comunità dei cittadini, ai quali va riconosciuto il diritto dovere di dubitare e verificare;

   peraltro a destare sconcerto nell'interrogante, è non tanto e non solo la sentenza di condanna in sé, la quale legittimamente verrà eventualmente contestata dal giornalista in ogni sede opportuna, quanto semmai il fatto che il giudice onorario che l'ha emanata risulti essere politicamente contiguo al partito Fratelli d'Italia, tanto da indicare sul proprio profilo Linkedin, nella sezione dedicata agli interessi, la pagina della Presidente del Consiglio;

   l'articolo 36 del codice di procedura penale stabilisce che il giudice ha l'obbligo di astenersi (...) «h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza»: nel caso specifico, secondo l'interrogante, il giudice onorario, pur essendo in una posizione di evidente vicinanza politica rispetto al querelante, non ha ritenuto di doversi astenere, né il giornalista ha potuto tempestivamente ricusare il giudicante perché all'oscuro della prossimità di quest'ultimo con l'ambiente politico cui appartiene il suo querelante –:

   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere per garantire che la libertà di critica e di stampa siano tutelate a fronte della pratica sempre più diffusa delle cosiddette querele temerarie;

   se, il Ministro interrogato, ferme e inviolabili – sul singolo caso concreto, ma non solo – le prerogative della magistratura, non ritenga opportuno assumere iniziative di carattere normativo affinché la cognizione di procedimenti attinenti a diritti costituzionali come la libertà di critica giornalistica venga riservata alla magistratura togata;

   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno promuovere iniziative per una riforma della normativa in materia di astensione, meglio specificando i casi in cui il giudice sia tenuto all'astensione;

   se non ritenga opportuno promuovere iniziative di carattere normativo volte a estendere lo strumento del gratuito patrocinio a quei giornalisti che, come nel caso in premessa, operino in autonomia all'interno di spazi informativi indipendenti, e nell'esercizio del diritto di cronaca incorrano in procedimenti giudiziari dei quali, a oggi, sostengono per intero i costi non potendo far conto sulla copertura legale di una testata giornalistica.
(4-05557)


   FORATTINI, SERRACCHIANI, GIANASSI, BONAFÈ, MALAVASI, GHIO, ROGGIANI, GIRELLI e FERRARI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   alla data del 30 giugno 2024 risultano operative circa 11.999 unità del personale Pnrr impiegate negli Uffici del processo, sia tecnico-amministrativo sia assistenziale;

   il decreto-legge n. 19 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2024, ha introdotto possibilità di forme di stabilizzazione tramite selezioni comparative, ma il personale Ufficio per il processo non è ancora in organico ministeriale, e la stabilizzazione prevista copre solo 3.000 unità oltre a 6.000 complessivamente da M1C1-PNRR;

   i sindacati (Fp Cgil, Uilpa, Usb Pi) denunciano che il Governo intende stabilizzare solo metà del personale, e avvertono del rischio di perdere competenze fondamentali;

   l'assenza di una prospettiva certa di stabilizzazione legittima forme di precariato e impoverisce l'efficienza del sistema giudiziario;

   il tribunale di Mantova, tra gli altri, si trova in una situazione di vera e propria emergenza, con una scopertura del 54 per cento del personale amministrativo a tempo indeterminato. Nonostante la presenza del personale a tempo determinato in scadenza la scopertura rimane sopra il 50 per cento: un dato allarmante che segnala una crisi strutturale profonda e mette seriamente a rischio l'efficienza e la continuità del servizio giustizia sul territorio;

   a fronte di una situazione complessiva di tale difficoltà, il tribunale di Mantova si è salvato dal collasso grazie al competente lavoro del personale a tempo determinato dell'Ufficio per il processo (Upp), e al personale a tempo indeterminato, che però registra una significativa carenza di risorse, così come in grave sofferenza risultano l'Unep, l'ufficio del Giudice di pace e il Tribunale di sorveglianza –:

   quali iniziative, anche normative, intenda adottare al fine di garantire la stabilizzazione integrale del personale tecnico-amministrativo assunto con fondi Pnrr presso gli Uffici del processo e i tribunali, entro il termine di cessazione dei progetti;

   se sia prevista l'integrazione dei profili «addetti Ufficio per il processo» nelle piante organiche ministeriali, anche alla luce delle risorse stanziate nel decreto-legge n. 19 del 2024 e nella legge di bilancio 2025;

   quali misure si intendano predisporre al fine di garantire la continuità operativa e la tutela del know-how acquisito in questi anni di lavoro, evitando dispersione delle competenze negli uffici giudiziari;

   quali iniziative si intendano assumere per definire una procedura chiara e trasparente – a esempio tramite graduatorie scorribili o concorsi interni – che riconosca il servizio svolto e ne faciliti la trasformazione a tempo indeterminato, anche aprendo un confronto con i sindacati e con i rappresentanti dei lavoratori per definire un piano condiviso di stabilizzazione, evitando scelte unilaterali e disallineate con le esigenze delle corti;

   quali iniziative urgenti intenda predisporre al fine di intervenire sulla critica situazione in cui versa il Tribunale di Mantova, che con la fuoriuscita del personale Pnrr prevista per il prossimo giugno 2026 rischia il collasso.
(4-05560)


   BONETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'11 luglio 2025 l'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha emanato un provvedimento di blocco nei confronti di un soggetto privato il quale, tramite un blog da lui curato, rendeva disponibili a pagamento alcune immagini afferenti all'esame autoptico del corpo di Chiara Poggi, vittima di omicidio a Garlasco il 13 agosto 2007;

   come segnalato dalla stessa Autorità, la diffusione di tali immagini – oltre a violare la normativa sui dati personali – rappresenta una grave lesione della dignità della vittima e dei suoi familiari, i quali si ritrovano a distanza di quasi due decenni ad affrontare un nuovo dolore per la oltraggiosa diffusione di immagini che dovrebbero restare riservate;

   nel riaffermare i limiti del diritto di cronaca, che mai può trasformare vicende di cronaca in un macabro spettacolo rendendo noti dettagli e contenuti sensibili oltre che confidenziali in virtù di indagini ancora in corso, risulta grave come elementi del processo siano stati ceduti a parti terze che le hanno persino riutilizzate a scopo di lucro –:

   quali iniziative di competenza, anche di carattere ispettivo, intenda promuovere in ordine all'origine della diffusione delle immagini afferenti all'esame autoptico del corpo di Chiara Poggi, evidentemente acquisite da parti terze estranee alle indagini, le quali le hanno peraltro riutilizzate a scopo di lucro;

   se ritenga che gli attuali protocolli di sicurezza, anche di natura informatica, e gli attuali sistemi di tracciabilità d'accesso agli elementi del processo siano adeguati a salvaguardare la riservatezza delle informazioni medesime.
(4-05562)

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta in Commissione:


   IARIA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   la Linea 12 del sistema tranviario torinese, progettata per collegare l'Allianz Stadium al Mauriziano, attraversando tutta Torino nord e servendo aree a forte criticità ambientale e sociale, è stata finanziata con 221 milioni di euro provenienti dalla legge finanziaria 2023;

   l'inflazione e il rincaro dei materiali da costruzione hanno determinato un aumento dei costi del 25 per cento con una necessità di ulteriori 53 milioni di euro, per un costo complessivo di circa 275 milioni;

   per contenere tali costi, InfraTo e l'amministrazione comunale di Torino hanno proposto una variante al progetto esecutivo, che prevede la rinuncia a circa 1 chilometro di galleria sotterranea e lo spostamento in superficie di alcune fermate (tra cui quelle su via Cesalpino e Madonna di Campagna);

   tale modifica ha generato forti proteste tra i cittadini e i comitati locali, in particolare per l'impatto negativo sulla Spina Reale, asse ciclopedonale urbano strategico, compromettendo così la qualità urbana e la mobilità dolce dell'area –:

   se il Governo intenda adottare iniziative di competenza volte a incrementare il finanziamento della Linea 12 del trasporto pubblico torinese, oltre i 221 milioni attualmente stanziati, al fine di permettere la realizzazione integrale del progetto originario, senza ricorrere alla variante proposta;

   se risulti siano state valutate alternative alla riduzione della galleria, in particolare la possibilità di suddividere l'intervento in lotti funzionali, così da preservare l'integrità urbana della Spina Reale e garantire comunque la realizzazione del tracciato originario, seguendo l'esempio già adottato per la Linea 2 della metropolitana di Torino.
(5-04262)

Interrogazioni a risposta scritta:


   BORRELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro della salute, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   la legge n. 177 del 2024 ha novellato l'articolo 187 del codice della strada attraverso l'eliminazione del requisito dell'alterazione psicofisica. La nuova norma, dunque, punisce la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere da un effettivo stato di alterazione psicofisica;

   com'è noto, tale modifica ha suscitato le preoccupazioni dei pazienti sottoposti a terapie farmacologiche, inclusa la somministrazione di cannabinoidi, in quanto tali sostanze potrebbero determinare esito positivo ai test antidroga, con possibili ripercussioni sul piano amministrativo e sanzionatorio;

   in data 11 aprile 2025 è stata inviata una circolare congiunta del Ministero per l'interno e della salute alle Prefetture ed alle forze dell'ordine, con l'intento di fornire chiarimenti applicativi sulla norma;

   la circolare specifica che, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste, è necessario accertare una correlazione temporale tra l'assunzione della sostanza e la guida;

   tuttavia, la medesima circolare, con riferimento ai soggetti che assumono cannabis e/o sostanze psicotrope per fini medici, si limita a raccomandare la presentazione, in sede di accertamento, della documentazione attestante l'uso terapeutico dei medicinali, senza prevedere specifiche deroghe normative o esenzioni formali in relazione a tale finalità;

   a tal uopo, il 24 giugno 2025 si è tenuto, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero della salute, un incontro più volte sollecitato dalle associazioni dei medici e dei pazienti in trattamento con cannabis a fini terapeutici, con lo scopo di esaminare le loro significative preoccupazioni circa il rischio di sanzioni o di diniego e/o riduzione della validità della patente di guida durante il percorso terapeutico;

   per quanto risulta all'interrogante, l'incertezza interpretativa generata dalla recente riforma del Codice della strada sta producendo effetti concreti non soltanto nella fase di accertamento, ma anche nella valutazione dell'idoneità alla guida, traducendosi, in alcuni casi, nella riduzione del periodo della validità della patente non solo durante il periodo di trattamento terapeutico a base di cannabis, ma persino dopo la cessazione dello stesso, nonostante la fattispecie, disciplinata dall'articolo 23 del decreto legislative n. 59 del 2011, non sia interessata dalla riforma ad oggetto;

   emblematico è il caso verificatosi presso la commissione medica locale di Eboli, dove una cittadina con una disabilità certificata pari al 50 per cento non ha rinnovato il piano terapeutico per l'utilizzo di cannabis scaduto nel mese di ottobre 2024. Nonostante la sospensione volontaria del trattamento, in sede di rinnovo della patente di guida nel mese di novembre, la commissione ha richiesto la presentazione di numerosi esami medici, con un onere economico significativo a carico dell'interessata, e ha disposto un rinnovo della patente con validità limitata a soli sei mesi. Lo stesso iter si è poi ripetuto a giugno con le medesime richieste e la disposizione di un rinnovo limitato a sei mesi;

   le motivazioni addotte dalla commissione, per quanto risulta all'interrogante, circa il rinnovo limitato della patente di guida sarebbero da ricondurre al pregresso utilizzo di cannabis a fini terapeutici da parte dell'interessata in relazione alla nuova disposizione dell'articolo 187 del Codice della strada –:

   se quanto esposto trovasse conferma, si configurerebbe un fatto grave, idoneo a evidenziare le ricadute concrete e penalizzanti che la modifica dell'articolo 187 del Codice della strada sta producendo se, alla luce dei fatti esposti in premessa e del confronto attualmente in corso, i Ministri interrogati non intendano adottare urgenti iniziative di competenza volte a colmare la lacuna normativa e la conseguente incertezza interpretativa derivanti dalla modifica legislativa dell'articolo 187 del Codice della strada, nonché dirette ad evitare che i pazienti che hanno concluso il percorso terapeutico con cannabis siano soggetti a tempo indeterminato a un rinnovo limitato a sei mesi della patente di guida.
(4-05553)


   PAVANELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   da quanto emerge dalla delibera n. 178 del 2024 dell'Autorità di regolazione dei trasporti e dall'Allegato A – Indicazioni e prescrizioni relative al «Prospetto Informativo della Rete 2026 di RFI», a partire dal 1° gennaio 2026, i treni regionali non potranno più percorrere la linea cosiddetta «Direttissima» Roma-Firenze;

   più nel dettaglio, si prevede l'abrogazione della deroga che attualmente consente l'accesso alla Direttissima Roma-Firenze ai treni viaggiatori effettuati con materiale rotabile con velocità massima uguale o superiore a 150 km/h, imponendo il limite minimo di 200 km/h, e relegando conseguentemente le corse regionali sulle linee lente con tempi di viaggio notevolmente superiori;

   tale decisione rischia di colpire duramente i pendolari tra Lazio, Toscana e Umbria e di vanificare gli investimenti pubblici su nuovi treni regionali destinati in particolare alla linea Direttissima;

   secondo quanto noto all'interrogante, le regioni Lazio, Toscana e Umbria hanno richiesto la sospensione immediata delle nuove prescrizioni e l'attivazione di un tavolo tecnico-politico con Rfi, Art, codesto Ministero e la Conferenza delle regioni e delle province autonome;

   dall'inizio dei lavori presso la stazione di Orte, i disservizi (ritardi, cancellazioni, cambi di orario) sono diventati ricorrenti, in particolare per i pendolari della Tuscia –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza delle conseguenze economiche e sociali derivanti dall'esclusione dei treni regionali dalla linea Direttissima, in particolare riguardo ai tempi di percorrenza e alle frequenze attese sulle tratte coinvolte;

   se e attraverso quali modalità il Ministro interrogato intenda comunque far fronte alle necessità di coloro che viaggiano sulla tratta, in attesa dell'esito del tavolo tecnico-politico richiesto dalle regioni;

   quali valutazioni siano state fatte sul destino degli investimenti in treni regionali progettati per la Direttissima e sulle ripercussioni economiche sui Contratti di servizio con le regioni;

   se, in sinergia con le regioni interessate, il Ministro interrogato abbia predisposto piani alternativi di potenziamento dell'offerta ferroviaria locale (ad esempio compensazioni orarie, miglioramento assistenza viaggiatori, potenziamento infrastrutturale);

   se non intenda avviare immediatamente una concertazione attraverso l'istituzione del tavolo tecnico richiesto dalle regioni del centro Italia che coinvolga, oltre a codesto Ministero, anche Rfi, Art e la Conferenza delle regioni e delle province autonome.
(4-05559)

INTERNO

Interrogazione a risposta orale:


   SARRACINO e AMENDOLA. — Al Ministro dell'interno, al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. — Per sapere – premesso che:

   nel corso del mese di luglio 2025 in provincia di Matera si è registrato un incremento degli interventi del corpo dei vigili del fuoco dovuto agli incendi;

   particolarmente complessi sono stati una serie di interventi per domare le fiamme che hanno interessato come è noto il territorio di Metaponto e anche quelli di Pisticci e Ferrandina;

   l'encomiabile lavoro posto in essere dal corpo dei vigili del fuoco non può coprire le oggettive carenze in termini di organici e mezzi;

   in particolare per quel che concerne i mezzi a disposizione dei vigili del fuoco del comando provinciale di Matera c'è un problema di logorio e di stress per il numero di interventi compiuti con la inevitabile necessità di ricorrere alle officine per la riparazione;

   questa situazione aggrava ulteriormente le criticità operative in quanto priva il corpo di mezzi indispensabili per l'azione di pronto intervento a tutela dei cittadini e del territorio;

   serve un potenziamento delle sedi distaccate di Ferrandina, Tinchi di Pisticci e Policoro, nonché prevedere un rinforzo stagionale su Metaponto e l'istituzione di un distaccamento a Stigliano –:

   quali tempestive iniziative i Ministri interrogati intendano porre in essere per rafforzare l'organico del comando provinciale di Matera del corpo dei vigili del fuoco e per rinnovare e potenziare il parco mezzi a disposizione per una più efficiente ed efficace copertura del territorio considerata la enorme mole di interventi compiuta quotidianamente in particolare in questi mesi estivi.
(3-02100)

ISTRUZIONE E MERITO

Interrogazione a risposta in Commissione:


   MARINO e PORTA. — Al Ministro dell'istruzione e del merito, al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   il Ministero dell'istruzione e del merito, a partire dal 2021, ha rigettato numerose istanze di riconoscimento dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero ed in particolare in Spagna da cittadini italiani, ritenendo tali titoli non ufficiali in quanto «títulos propios» e quindi non abilitanti;

   tale interpretazione ha comportato un sistematico rigetto delle domande presentate ai sensi del decreto legislativo n. 206 del 2007, in contrasto con i princìpi sanciti dalla direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali;

   i docenti interessati hanno impugnato tali provvedimenti dinanzi al Tar Lazio, che con sentenza n. 15084 del 23 luglio 2024, ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimi i rigetti ministeriali perché emessi in assenza di una valutazione comparativa concreta dei percorsi formativi;

   in particolare, il Tar ha stabilito che non si può escludere automaticamente il riconoscimento per il solo fatto che un titolo sia qualificato come «proprio», ma occorre procedere a una verifica sostanziale delle competenze acquisite, come indicato anche dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 18/2022) e dalla Corte di giustizia UE (causa C-166/20);

   il Tribunale ha altresì accertato l'inerzia del Ministero nel dare esecuzione a una precedente ordinanza cautelare che imponeva il riesame delle istanze;

   la sentenza ordina l'annullamento dei provvedimenti di diniego e impone al Ministero il riesame istruttorio delle domande presentate dai ricorrenti –:

   quali iniziative intendano adottare per dare tempestiva esecuzione alla pronuncia del Tar Lazio e riesaminare le domande dei docenti coinvolti, secondo i criteri dettati dalla giurisprudenza europea e nazionale;

   se intendano rivedere conseguentemente in modo strutturale i propri orientamenti in materia di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, al fine di garantire il rispetto delle norme dell'Unione europea e tutelare i diritti dei cittadini italiani che hanno conseguito all'estero qualifiche professionali valide e comparabili.
(5-04258)

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta orale:


   SCOTTO e GUERRA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   un'altra iniziativa del Tribunale di Milano ha messo in luce l'ennesimo caso di gravi violazioni in materia di organizzazione delle filiere produttive di importanti comparti della nostra economia, quali la logistica o la moda, disponendo l'amministrazione giudiziaria per un anno della Loro Piana, marchio vercellese dell'alta moda;

   nel 2013 1'80 per cento della suddetta società è stato acquisito per 2 miliardi di euro dalla multinazionale parigina Lvmh-Moet Hennessy Louis Vuitton;

   i rilievi mossi dai giudici della sezione misure di prevenzione non riguardano il reato di sfruttamento diretto dei lavoratori o di sicura consapevolezza dello sfruttamento, ma di aver «colposamente agevolato», con «una generalizzata carenza di modelli organizzativi e un sistema di internal audit fallace, il pesante sfruttamento lavorativo» di operai cinesi a valle della «propria filiera di produzione» tra società appaltatrici e subappaltatrici;

   secondo gli atti del tribunale di Milano, Loro Piana spa, con 2.300 dipendenti e un fatturato di 1,3 miliardi, affidava parte della produzione delle giacche in via diretta alla Evergreen Fashion Group srl, che però, avendo una sede a Milano, ma nessun reparto produttivo, subappaltava la produzione alla Sor-Man snc di Nova Milanese la quale, a sua volta, non avendo adeguata capacità produttiva, faceva realizzare i capi di abbigliamento agli opifici cinesi Clover Moda srl (a Baranzate) e Dai Meiying (a Senago);

   queste ultime impiegavano «in nero» operai asiatici per lo più in stato di clandestinità, in ambienti di lavoro insalubri e pericolosi, alloggiati in dormitori abusivi, sottoposti anche di notte o nei festivi (come dimostrato dalla rilevazione dei picchi dei consumi energetici) a turni lavorativi di gran lunga superiori a quelli contrattualmente previsti e pagati di gran lunga meno dei minimi tabellari, alle prese con macchinari senza dispositivi di sicurezza, senza sorveglianza sanitaria, senza corsi minimi di formazione;

   un meccanismo finalizzato all'«abbattimento dei costi e alla massimizzazione dei profitti (con l'aumento della produttività da realizzare in tempi rapidi) attraverso l'elusione delle norme penali e giuslavoristiche ... perpetrato nel tempo in modo strutturale e colposamente alimentato dalla Loro Piana spa, che non ha verificato la reale capacità imprenditoriale delle società appaltatrici e subappaltatrici alle quali affidare la produzione, e negli anni non ha eseguito efficaci ispezioni o audit per appurare in concreto l'operatività della catena produttiva e le effettive condizioni lavorative»; per di più, dalla suddetta indagine emerge, a parere dei firmatari, uno scandaloso scarto tra i costi di produzione dei capi con il marchio Loro Piana e i prezzi di vendita al pubblico finale. Giacche di cashmere pagate 80-100 euro ai laboratori cinesi, vendute in negozio a mille o tremila euro;

   nei mesi scorsi, altre inchieste avevano riguardato importanti marchi della moda come Armani, Dior, Valentino, Alviero Martini o della logistica e della grande distribuzione come Amazon, Dhl, Gls, Uber, Lidi, Brt, Geodis, Esselunga, Securitalia, Ups, Gs del gruppo Carrefour e Gxo;

   oltre al grave sfruttamento dei lavoratori, queste inchieste hanno fatto emergere anche ingenti operazioni di evasione fiscale e contributiva;

   è di tutta evidenza che il contrasto a tali gravi illeciti non possa poggiare solo sull'operato encomiabile degli organi inquirenti e delle forze di polizia, ma debba poter contare su un rinnovato quadro giuridico e su un adeguato e costante sistema di controlli degli enti vigilanti in materia di regolarità contributiva e contrattuale –:

   quali urgenti iniziative intenda intraprendere al fine di contrastare i gravi episodi richiamati in premessa che comportano gravi violazioni dei diritti dei lavoratori, evasione fiscale e contributiva, nonché concorrenza sleale nei confronti delle aziende sane che applicano correttamente le norme e i contratti di lavoro.
(3-02099)

Interrogazione a risposta in Commissione:


   SCOTTO, SARRACINO, FOSSI e GRAZIANO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   la tutela delle legittime aspettative dei lavoratori di vedersi riconosciuti il diritto ad una equa e corretta applicazione delle previsioni contrattuali nello svolgimento della propria prestazione lavorativa è il presupposto per il contrasto della precarietà economica ed esistenziale di troppi lavoratori nel nostro Paese. Un fenomeno che appare ancora più inaccettabile qualora a perpetrarlo sono imprese a partecipazione parziale o totale pubblica;

   tra questi casi, si segnala la particolare condizione che vede coinvolti almeno 360 giornalisti Rai cui viene negato il diritto a vedersi riconosciuto l'applicazione dell'articolo 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, nonostante svolgano regolarmente e, in alcuni casi da oltre venti anni, le mansioni di inviato, autore o redattore;

   a quanto consta all'interrogante, i lavoratori in questione sarebbero 222, inquadrati con contratto di lavoro autonomo a partita Iva e 138, assunti come lavoratori dipendenti;

   i giornalisti a partita Iva si vedono applicare contratti della durata di 11 mesi all'anno che vengono rinnovati, dopo il mese di sospensione, per anni alle medesime condizioni, per collaborazioni con le stesse trasmissioni;

   oltre alla inevitabile precarietà che vivono i lavoratori a partita Iva, per entrambe le categorie di giornalisti cui non viene applicato il citato articolo 1 del contratto nazionale si aggiunge anche una pesante decurtazione delle retribuzioni di cui avrebbero diritto. Infatti, ai dipendenti viene riconosciuto mediamente una retribuzione annua di 30-35.000 mila euro lordi, mentre per i 1 lavoratori a partita Iva le retribuzioni risultano molto variabili, oscillando dai 25.000 a oltre 40.000 euro lordi annui, cui va comunque detratta la parte relativa alle imposte a carico del lavoratore e la contribuzione previdenziale Inpgi;

   per avere un'idea dello scarto tra le retribuzioni riconosciute ai lavoratori in questione e le previsioni contrattuali, secondo i dati FIEG, già nel 2005 si prevedevano retribuzioni pari a 36-50.000 euro annui per un redattore di prima nomina e di 58-82.000 euro annui per un redattore ordinario;

   per avviare un processo di superamento della situazione di sperequazione retributiva ed ordinamentale per tale categoria di lavoratori, già nel 2019 la Rai ha firmato con il sindacato Usigrai un accordo per la stabilizzazione di 250 professionisti dell'informazione, tramite l'applicazione del contratto giornalistico nelle direzioni nelle quali avevano lavorato per anni;

   un analogo processo di stabilizzazione sarebbe dovuto seguire, ma è stato invece sostituito, con uno specifico accordo sottoscritto da Unirai e Usigrai, dall'assunzione, tramite selezione interna, di soli 127 professionisti al di fuori delle direzioni nelle quali sono impiegati da anni, a fronte di un bacino di 360;

   nel contratto di servizio Rai 2018/2022 esplicitamente si disponeva che «La Rai, nell'ambito di una gestione trasparente delle risorse umane, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, si impegna a definire un apposito piano volto a: i) valorizzare il merito e la capacità professionale di tutto il personale dell'azienda; ii) perseguire l'obiettivo di stabilizzare il personale con contratti a tempo determinato o di collaborazione continuativa» –:

   quali urgenti iniziative, per quanto di competenza, si intenda assumere al fine di una corretta applicazione della normativa e delle previsioni contrattuali nei confronti dei lavoratori che prestano regolarmente la loro attività professionale giornalistica per la Rai, scongiurando pratiche di sotto-inquadramento per i lavoratori dipendenti o di impropria applicazione di contratti di lavoro autonomo a partita Iva;

   se non si ritenga di dover attivare uno specifico tavolo interministeriale per la definitiva soluzione del precariato nelle redazioni giornalistiche Rai e il mancato riconoscimento contrattuale del lavoro giornalistico.
(5-04261)

SALUTE

Interrogazioni a risposta scritta:


   GRIPPO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   nonostante il grave calo delle nascite registrato nel nostro Paese, si rileva una significativa carenza di pediatri di libera scelta (Pls), i cosiddetti «pediatri di famiglia», che rappresentano una figura centrale nel garantire la tutela della salute dei minori di età compresa tra 0 e 13 anni, in coerenza con i Livelli essenziali di assistenza (Lea) assicurati dal Servizio sanitario nazionale (Ssn);

   dalle analisi condotte dalla Fondazione Gimbe, la stima delle carenze attuali ammonta ad almeno 502 unità su scala nazionale, con un'elevata concentrazione in tre regioni del Nord – Lombardia, Piemonte e Veneto – dove si riscontrano oltre tre quarti del totale (rispettivamente 180, 108 e 93 carenze);

   l'attuale situazione è ulteriormente aggravata da un quadro demografico in rapido mutamento che ha visto una riduzione di circa 430.000 potenziali assistiti nella fascia 0-5 anni dal 2019 al 2025, cui si aggiunge l'invecchiamento della categoria professionale dei pediatri di libera scelta e il previsto pensionamento, entro il 2028, di ben 2.598 pediatri, con una pressoché totale assenza di adeguate misure volte a favorire il ricambio generazionale;

   in molte aree del Paese, in particolare quelle periferiche o montane, il numero medio di assistiti per pediatra ha ormai superato il massimale di 1.000 fissato dall'Accordo collettivo nazionale del 2024, con punte critiche nella provincia autonoma di Bolzano (1.139), Piemonte (1.119) e Veneto (1.008), determinando la compressione del diritto alla libera scelta e l'aumento del carico assistenziale, con gravi ripercussioni sulle qualità stesse delle cure pediatriche;

   nonostante l'incremento delle borse di specializzazione in pediatria negli ultimi anni, permane l'incertezza circa la reale disponibilità di nuovi professionisti a intraprendere la carriera di pediatri di libera scelta, a fronte della più attrattiva opzione ospedaliera, rendendo aleatoria ogni previsione di riequilibrio dell'offerta assistenziale pediatrica;

   la Fondazione Gimbe ha inoltre segnalato, tra le criticità sistemiche, la complessa burocrazia per l'inserimento dei nuovi pediatri di libera scelta, l'insufficienza di risposte da parte delle aziende sanitarie locali e la scarsa capacità di programmazione delle regioni sul fabbisogno effettivo di assistenza pediatrica territoriale –:

   quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere, in raccordo con le regioni e la Federazione italiana medici pediatri (Fimp), per garantire un'adeguata copertura del fabbisogno di pediatri di libera scelta sull'intero territorio nazionale da realizzare anche attraverso l'adozione di misure straordinarie per incentivare l'accesso alla professione di pediatri di libera scelta da parte dei medici specialisti in pediatria.
(4-05555)


   MALAVASI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   con l'approvazione della legge n. 193 del 7 dicembre 2023, l'Italia ha finalmente riconosciuto il diritto all'oblio oncologico, tutelando le persone guarite da un tumore da ogni forma di discriminazione, in particolare nell'accesso a mutui, adozioni e contratti assicurativi;

   la legge ha rappresentato una svolta etica e culturale nel riconoscere la dignità e i diritti di oltre un milione di cittadini che, superata la malattia, si trovavano ancora a subire limitazioni nei loro diritti civili e sociali;

   tuttavia a più di sette mesi dall'entrata in vigore della norma, mancano ancora alcuni decreti attuativi indispensabili per renderla pienamente operativa;

   numerose associazioni di pazienti oncologici, tra cui Favo (Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia), hanno espresso forte preoccupazione per i ritardi accumulati e per l'assenza di indicazioni operative alle strutture sanitarie e agli operatori del credito e delle assicurazioni;

   la mancata attuazione concreta della norma rischia di vanificare il significato stesso della legge, lasciando prive di tutela le persone guarite dal cancro che oggi continuano a vedersi negato l'accesso a opportunità fondamentali per una piena vita sociale e lavorativa –:

   quali siano le ragioni dei ritardi nell'adozione di alcuni dei decreti attuativi previsti dalla legge n. 193 del 2023;

   quali iniziative urgenti si intendano assumere per garantire l'immediata piena attuazione della legge;

   se non si intenda promuovere una campagna informativa rivolta ai cittadini, agli istituti bancari e assicurativi e agli enti preposti all'adozione, per garantire la corretta applicazione del diritto all'oblio oncologico in tutti gli ambiti previsti dalla legge;

   se non ritenga opportuno attivare un tavolo permanente di confronto con le associazioni dei pazienti oncologici, al fine di monitorare l'attuazione della legge e raccogliere eventuali criticità e proposte migliorative.
(4-05558)

SPORT E GIOVANI

Interrogazione a risposta scritta:


   ROSATO. — Al Ministro per lo sport e i giovani, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'associazione polisportiva Partenope, attiva a Napoli dal 1951 presso alcuni immobili di proprietà dell'Agenzia del demanio, è una realtà storica e prestigiosa del territorio: oltre dieci discipline sportive tra le quali anche pallacanestro e rugby per le quali hanno anche ottenuto alcuni riconoscimenti nazionali ed internazionali, oltre mille iscritti soprattutto giovanissimi;

   da oltre sedici anni è in corso un contenzioso tra l'associazione e l'Agenzia a causa della mancata corresponsione degli affitti per i locali per un ammontare complessivo di circa 700 mila euro;

   l'associazione non è riuscita ad ottenere la proprietà degli immobili per diritto di usucapione con sentenza di primo grado il cui appello è atteso in autunno, ha proposto in seconda istanza all'Agenzia una rateizzazione del debito che però risulta sia stata rifiutata;

   nei primi giorni di luglio l'Agenzia ha provveduto ad inviare un ufficiale giudiziario per procedere con lo sfratto dell'associazione da quegli immobili di fatto costringendo alla chiusura una realtà fondamentale per la città;

   l'associazione potrà continuare a svolgere le proprie attività fino all'8 ottobre termine ultimo dello sfratto entro il quale potrebbe essere possibile raggiungere una mediazione;

   gli immobili in questione sono e restano di proprietà pubblica e attualmente non risultano assegnati ad altra funzione prioritaria o destinati a valorizzazione alternativa, rendendo auspicabile una soluzione compatibile con la finalità sociale e sportiva già in atto da oltre 70 anni;

   in questi giorni migliaia di cittadini e l'amministrazione comunale hanno riaffermato l'importanza dell'associazione non solo per i traguardi sportivi raggiunti nel corso degli anni ma soprattutto come presidio di legalità e punto di riferimento per un'intera comunità;

   l'associazione ha svolto infatti, nel tempo, anche un'importante funzione di prevenzione del disagio giovanile, promozione della salute, educazione civica e contrasto alla dispersione scolastica e alla marginalità, in un'area urbana non priva di criticità sociali -:

   se i Ministri siano a conoscenza di quanto esposto in premessa;

   quali iniziative di propria competenza intendano promuovere, anche coinvolgendo l'amministrazione comunale di Napoli, al fine di salvaguardare una realtà sportiva storica e fondamentale come quella dell'associazione polisportiva Partenope attraverso il raggiungimento di una mediazione entro il termine ultimo dell'8 ottobre.
(4-05552)

UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta in Commissione:


   AMBROSI. — Al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro della salute, al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali all'interno dell'Unione europea, al fine di facilitare la libera circolazione dei professionisti tra gli Stati membri;

   con la decisione delegata (UE) 2023/2383 della Commissione, del 23 maggio 2023, è stato modificato l'allegato V della suddetta direttiva, producendo effetti rilevanti sui titoli sanitari riconosciuti a livello automatico tra i Paesi dell'Unione europea;

   in particolare, a seguito di tale modifica, il titolo italiano di specialista in cardiochirurgia non è più automaticamente riconosciuto in Francia come equivalente alla specializzazione in «chirurgie thoracique et cardiovasculaire», nonostante l'identità sostanziale dei percorsi formativi in entrambi i Paesi;

   fino al 2022, il riconoscimento era automatico e non esistevano ostacoli per l'esercizio della professione da parte dei cardiochirurghi italiani in Francia;

   dal 2023, invece, ai neo-specialisti italiani in cardiochirurgia viene richiesto di avvalersi di una procedura complessa, riservata solitamente ai cittadini extracomunitari, che prevede lungaggini burocratiche e, di fatto, limita gravemente la possibilità di esercizio;

   tale misura appare discriminatoria e penalizzante per i nostri professionisti, specie per i giovani medici italiani formati secondo standard europei e che spesso si trovano costretti a cercare occasioni all'estero in mancanza di posti stabili in Italia;

   non è stato previsto alcun periodo transitorio per permettere ai neo-specialisti italiani di adeguarsi alla nuova normativa, né risulta chiaro il criterio per cui la cardiochirurgia italiana sia stata esclusa dall'equivalenza automatica in Francia, mentre continua ad esserlo la chirurgia toracica;

   numerose strutture sanitarie francesi richiedono cardiochirurghi senza svolgere chirurgia toracica rendendo del tutto illogico il mancato riconoscimento del titolo italiano di cardiochirurgo –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza della situazione sopra descritta e dell'impatto che tale modifica normativa ha prodotto nei confronti dei medici italiani, in particolare dei giovani cardiochirurghi formati in Italia;

   se il Governo italiano, anche attraverso le proprie rappresentanze diplomatiche e sanitarie presso le istituzioni europee e francesi, intenda assumere iniziative per promuovere il ripristino dell'equivalenza automatica del titolo di specialista in cardiochirurgia italiano in Francia;

   se non si ritenga opportuno attivare un confronto bilaterale con le autorità francesi, volto a garantire ai cardiochirurghi italiani la possibilità di esercitare in Francia secondo princìpi di equità, reciprocità e rispetto delle qualifiche professionali europee;

   se si intenda valutare la possibilità di proporre una modifica o un'integrazione alla direttiva europea, affinché non si generino ulteriori discriminazioni nei confronti della scuola medico-specialistica italiana, riconosciuta come tra le più qualificate d'Europa;

   se siano state attivate interlocuzioni con la Sicch (Società italiana di cardiochirurgia), unico ente rappresentativo dei cardiochirurghi italiani accreditato presso il Ministero della salute, per raccogliere formalmente le segnalazioni giunte dai professionisti coinvolti e proporre soluzioni operative condivise;

   quali iniziative di competenza il Governo intenda porre in essere affinché venga prevista almeno una clausola transitoria o una modifica regolamentare che consenta ai nostri medici di adeguarsi senza essere discriminati, salvaguardando i loro diritti professionali e tutelando il valore internazionale della formazione sanitaria italiana.
(5-04260)

Apposizione di una firma ad una interrogazione.

  L'interrogazione a risposta immediata in assemblea Schullian n. 3-02090, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 15 luglio 2025, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Manes.