Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 24 luglio 2025

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 24 luglio 2025.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Longi, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Serracchiani, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Longi, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Serracchiani, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 23 luglio 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   FABRIZIO ROSSI: «Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernenti le procedure di pianificazione paesaggistica e di autorizzazione degli interventi da eseguire sugli immobili e sulle aree sottoposti a tutela nonché le sanzioni per i trasgressori» (2529);

   RUFFINO: «Disposizioni per la prevenzione del fenomeno del ritiro sociale e della cosiddetta “sindrome dell'Hikikomori” tra i giovani» (2530);

   CESA: «Modifica degli articoli 5 e 13 della legge 11 novembre 1986, n. 771, e rifinanziamento degli interventi per la conservazione e il recupero dei rioni Sassi di Matera» (2531).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge MASCARETTI ed altri: «Disposizioni concernenti il controllo della qualità dell'aria nelle zone sotterranee delle ferrovie metropolitane» (2395) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fabrizio Rossi.

  La proposta di legge TREMONTI ed altri: «Esenzione da imposte e tasse presenti e future per le liberalità in favore degli enti che svolgono attività di pubblico interesse e per i relativi rendimenti e proventi» (2478) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Gardini.

Ritiro di proposte di legge.

  In data 23 luglio 2025 il deputato Steger ha comunicato, anche a nome dei cofirmatari, di ritirare le seguenti proposte di legge:

   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE STEGER ed altri: «Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol per il trasferimento della competenza regionale in materia di ordinamento degli enti locali alle province autonome di Trento e di Bolzano» (350);

   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE STEGER ed altri: «Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di competenza legislativa esclusiva della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano» (392).

  Le proposte di legge saranno pertanto cancellate dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a
Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   VII Commissione (Cultura):

  SALA: «Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, concernenti l'obbligo di utilizzo del casco protettivo nella pratica delle discipline sportive invernali» (2439) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VIII Commissione (Ambiente):

  ZARATTI: «Istituzione dell'area marina protetta di Copanello» (2437) Parere delle Commissioni I, V, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   IX Commissione (Trasporti):

  S. 1462. – «Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee» (approvato dal Senato) (2521) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite VI (Finanze) e VII (Cultura):

  VACCARI ed altri: «Agevolazioni fiscali e contributive e altre disposizioni per il sostegno delle attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici» (2405) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 23 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 55/2025 del 15-21 luglio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 23 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 56/2025 del 15-21 luglio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Aree interne – strutture sanitarie di prossimità territoriale».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 23 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 57/2025 del 15-21 luglio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 23 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 58/2025 del 15-21 luglio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministero della giustizia.

  Il Ministero della giustizia, con lettera del 23 luglio 2025, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno TIRELLI n. 9/2112-bis-A/228, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 dicembre 2024, sul monitoraggio degli effetti applicativi della disposizione introdotta dall'articolo 1, comma 814, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, relativa al contributo unificato dovuto nei procedimenti in materia di accertamento della cittadinanza italiana.

  Il Ministero della giustizia, con lettera in pari data, ha altresì trasmesso la nota relativa all'attuazione data, per i profili di competenza, all'ordine del giorno BERRUTO ed altri n. 9/2308-A/52, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 aprile 2025, con riferimento all'impegno relativo allo stanziamento di risorse finanziarie e alla predisposizione di misure organizzative finalizzate a promuovere l'attività sportiva negli istituti penitenziari per i minori, nonché a rendere immediatamente operative le strutture già esistenti.

  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla II Commissione (Giustizia) competente per materia.

Trasmissione dal Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, la verifica dell'impatto della regolamentazione relativa all'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente «Trasferimento delle spese obbligatorie dai comuni al Ministero della giustizia a decorrere dal 1° settembre 2015», e al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133, recante «Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministro dell'economia e delle finanze, in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza ad Austria, Polonia, Cechia, Slovacchia e Moldova in relazione alle alluvioni verificatesi nel settembre 2024 e alla Bosnia-Erzegovina in relazione alle alluvioni verificatesi nell'ottobre 2024 (COM(2025) 250 final).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 24 luglio 2025, ha trasmesso le seguenti relazioni concernenti il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o ad atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono trasmesse alla sottoindicate Commissioni:

   relazione, predisposta dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente il seguito del documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera (atto Camera Doc XVIII, n. 22) in merito alla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (UE) 2019/788 riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (COM(2023) 787 final) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il seguito del documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera (atto Camera Doc XVIII-bis, n. 53) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/1017, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695 e (UE) 2021/1153 per quanto riguarda l'aumento dell'efficienza della garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/523 e la semplificazione degli obblighi di rendicontazione (COM(2025) 84 final) – alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 23 luglio 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che stabilisce il rispetto soddisfacente delle condizioni per il versamento della quarta rata nell'ambito del piano per l'Ucraina dello strumento per l'Ucraina (COM(2025) 365 final), corredata dal relativo allegato (COM(2025) 365 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla sospensione dell'applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti della Guinea (COM(2025) 413 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazione dell'avvio di
procedure d'infrazione.

  Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, con lettera in data 23 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, notificate in data 17 luglio 2025, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2025/2111, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione al mancato rispetto dell'obbligo di notificare alla Commissione le denominazioni e i recapiti delle autorità competenti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e che modifica il regolamento (UE) 2019/942 – alla VIII Commissione (Ambiente);

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2025/2056, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e trasmissione dei dati doganali al sistema Surveillance SURV3 ai sensi del codice doganale dell'Unione – regolamento (UE) n. 952/2013 – alla VI Commissione (Finanze);

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2025/4013, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla presunta incompatibilità del regime forfetario per le persone fisiche esercenti impresa, arti o professioni (Flat tax) con l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con l'articolo 31 dell'accordo SEE per trattamento discriminatorio nei confronti dei soggetti non residenti – alla VI Commissione (Finanze);

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2025/4015, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alle aliquote ridotte della tassa sui rifiuti (TARI) e dell'imposta municipale unica (IMU) applicabili ai pensionati non residenti – presunta incompatibilità con gli articoli 21, 45 e 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

  Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con lettera in data 24 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la relazione sull'adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato, riferita al primo semestre del 2025 (Doc. CXLVI, n. 6).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Maurizio Vallone, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione centrale per le risorse strumentali e finanziarie, nell'ambito del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento alla dottoressa Cristina Collura, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale per la prevenzione e il contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti, nell'ambito del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 23 luglio 2025, a pagina 4, seconda colonna, dopo la settima riga, devono intendersi inserite le seguenti:

Assegnazione di disegno di legge
a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente disegno di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  S. 1353. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare» (approvato, in prima deliberazione, dalla Camera e dal Senato) (1917-B).

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 2025, N. 96, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI GRANDI EVENTI SPORTIVI, NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT (A.C. 2488-A)

A.C. 2488-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo, sull'emendamento 5.200 della Commissione e sui subemendamenti Manzi 0.5.200.1 e 0.4.01000.200 della Commissione.

A.C. 2488-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

   rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dalle proposte emendative 8.2 e 16.1 risultano già preordinate alla realizzazione di altri interventi,

  esprime

   sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

   sulle proposte emendative 2.01, 4.1, 5.1001, 10.02, 13.1, 13.5, 13.6, 15.2, 15.01000, 16.2 e 16.3, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

   sulle proposte emendative 8.2 e 16.1;

PARERE FAVOREVOLE

   sull'articolo aggiuntivo 4.01000, con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato il subemendamento 0.4.01000.200 della Commissione;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2488-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI XXV GIOCHI OLIMPICI INVERNALI E DEI XIV GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI «MILANO-CORTINA 2026»

Articolo 1.
(Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei giochi olimpici e paraolimpici invernali «Milano Cortina 2026»)

  1. L'assegnazione e l'uso delle frequenze da utilizzare per la trasmissione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» sono rilasciati a titolo gratuito ai soggetti destinatari del rilascio delle autorizzazioni generali per l'uso temporaneo di frequenze, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato 25 e dell'articolo 2 comma 4 dell'allegato 12 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259.
  2. Le richieste e il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.
  3. Per le attività di vigilanza e controllo delle frequenze radioelettriche, da svolgere sia in via preventiva che nel corso della manifestazione sulle aree interessate dagli eventi è autorizzata la spesa di euro 259.261 per l'anno 2025 e di euro 1.091.845 per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del Made in Italy. Per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature necessarie allo svolgimento delle attività di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del Made in Italy.
  4. Le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere destinate per l'assunzione di impegni pluriennali diretti a garantire la messa a disposizione degli impianti utilizzati per i Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» per eventi ritenuti di interesse pubblico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata in materia di sport. Con il decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017 sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse di cui al presente comma ai competenti organi o enti.

Articolo 2.
(Disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza e soccorso pubblico connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026»)

  1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026», anche al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché del soccorso pubblico, in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di euro 30.000.000 per l'anno 2025.
  2. Per la realizzazione degli interventi finalizzati ad assicurare le esigenze tecnico-logistiche del personale impiegato nei servizi di cui al comma 1, il Ministero dell'Interno è autorizzato ad operare con le deroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 30.000.000 per l'anno 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Articolo 3.
(Disposizioni riguardanti le Forze armate per il potenziamento delle misure di supporto logistico e operativo connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026»)

  1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» e al fine di garantire il necessario supporto logistico e operativo da parte delle Forze armate, è autorizzata a favore del Ministero della difesa una spesa pari a euro 13.009.239 per l'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 13.009.239 per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Articolo 4.
(Disposizioni urgenti per il funzionamento del Comitato organizzatore Fondazione «Milano – Cortina 2026»)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

   «2-ter. Alle chiusure, cessazioni e licenziamenti effettuati in connessione con la fine delle attività di cui al comma 2 e, in ogni caso, con la fine dei Giochi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 224 a 238 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 in materia di chiusure aziendali.»

Articolo 5.
(Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026»)

  1. Al fine di favorire l'inclusione sociale e abbattere le barriere sociali e culturali promuovendo la pratica sportiva delle persone con disabilità e i principi del movimento paralimpico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro per le disabilità, sentito il Comitato italiano paralimpico (CIP), è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026». Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, è collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, per tutta la durata del mandato. All'atto del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.
  2. Il Commissario straordinario propone uno o più programmi dettagliati di interventi da realizzare, nonché delle attività agli stessi funzionali, con riferimento alla logistica e all'allestimento nonché all'adeguamento delle infrastrutture temporanee dei siti di gara di Milano, Cortina e Tesero, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai programmi, il Commissario straordinario, in relazione alle competenze attribuitegli, può:

   a) subentrare nei rapporti giuridici della Fondazione Milano-Cortina 2026, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31;

   b) curare o supportare l'attività di appalto per lavori, servizi e forniture per i Giochi paralimpici, valutare i riflessi sulle attuali attività in corso e considerare misure di coordinamento e semplificazione per accelerarne l'iter di approvazione, anche attraverso l'intervento di Sport e Salute S.p.A. o della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. come centrali di committenza;

   c) stipulare con i soggetti attuatori ovvero, se diversi, con le stazioni appaltanti apposite convenzioni per la realizzazione dei diversi interventi in coerenza con il cronoprogramma degli stessi;

   d) stabilire forme di monitoraggio delle attività e dell'andamento dei lavori ulteriori rispetto a quelle del programma dettagliato e richiedere in qualsiasi momento relazioni sullo stato delle attività, promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei riguardi dei soggetti coinvolti nell'esecuzione dei progetti, anche attraverso la definizione di temini perentori.

  3. Per l'anno 2025 al Commissario straordinario sono trasferite una somma pari a un massimo di euro 148.880.000 per garantire la tempestiva realizzazione degli interventi di cui al comma 2, nonché una somma pari a un massimo di euro 79.362.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive. Il Commissario straordinario può, mediante ordinanza motivata, agire anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
  4. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al termine dei Giochi invernali paralimpici «Milano-Cortina 2026» e dello svolgimento delle attività ad essi connesse, e comunque fino al 31 dicembre 2026. Al Commissario è riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina di cui al comma 1, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri derivanti dal presente comma, nei limiti massimi di euro 66.350 per l'anno 2025 e di euro 132.700 per l'anno 2026, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con riferimento alle risorse di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
  5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 è autorizzata una spesa pari a un massimo di euro 228.242.367 per l'anno 2025. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 16. Il Commissario straordinario può essere destinatario del riparto dei fondi di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026». Il Commissario straordinario è, altresì, destinatario degli stanziamenti economici previsti per l'evento dal dossier di candidatura di «Milano Cortina 2026» a carico degli enti territoriali. Con cadenza trimestrale il Commissario straordinario invia all'Autorità di Governo competente in materia di sport una relazione contenente la rendicontazione delle spese effettuate in attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
  6. Le risorse di cui al comma 3 sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a valere sulle somme accertate di cui all'articolo 8, comma 1.
  7. Alle controversie relative agli atti del Commissario di cui al presente articolo si applica l'articolo 3, comma 12-ter, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.
  8. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario su cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3, alle spese di funzionamento e agli oneri per il compenso del Commissario di cui al comma 4.

Articolo 6.
(Misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto al match fixing)

  1. All'articolo 2 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. Quando rilevano flussi anomali di scommesse, le autorità amministrative competenti devono darne comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, organismo preposto alle attività di coordinamento e vigilanza delle attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali.
   3-ter. La Procura Generale dello Sport può chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. Salvo quanto previsto dal comma 3, le amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati. La Procura Generale dello Sport, ricevute le informazioni richieste, le trasmette alla competente procura federale per il prosieguo.
   3-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma 3-ter, previo ricevimento da parte della Procura Generale dello Sport dell'elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale.»

Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TRENTOTTESIMA EDIZIONE DELLA «AMERICA'S CUP – NAPOLI 2027», E ALTRI GRANDI EVENTI SPORTIVI INTERNAZIONALI

Articolo 7.
(Disposizioni per la tempestiva realizzazione degli interventi necessari in vista dello svolgimento della trentottesima edizione della «America's Cup – Napoli 2027»)

  1. Al fine di adempiere alle obbligazioni contrattuali derivanti dall'affidamento delle attività necessarie allo svolgimento della trentottesima edizione della «America's Cup – Napoli 2027», alla società Sport e Salute S.p.A., in qualità di soggetto attuatore, è affidata la programmazione, la progettazione, la definizione, la promozione, l'organizzazione e l'esecuzione delle attività funzionali alla realizzazione dell'evento. Ai relativi oneri, pari a euro 7.500.000 per l'anno 2025, si provvede ai sensi del comma 5.
  2. Il comitato tecnico di gestione dell'America's Cup (America's Cup Venue Board – ACVB), di cui al «Host Venue Agreement» (AVA), è composto da 11 componenti, designati come segue: 6 componenti nominati dai soggetti organizzatori, di cui uno con funzioni di Presidente, il cui voto prevale in caso di parità, designato da Team New Zealand Limited (TNZ) e 5 designati da America's Cup Event (AC38 Event Limited), 5 componenti nominati dal Paese Ospitante, di cui 3 designati dal Governo italiano, uno designato da Sport e Salute S.p.A., e uno designato dal Comune di Napoli. Il Comitato tecnico di gestione adotta ogni tipo di decisione inerente allo svolgimento della competizione. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese.
  3. Al fine di assicurare lo svolgimento dell'evento, nell'ambito della programmazione degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio, la cabina di regia di cui all'articolo 33, comma 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, appositamente convocata, approva le variazioni programmatiche degli interventi infrastrutturali prioritari e necessari allo svolgimento dell'evento e le relative scadenze temporali, coordinandosi con Sport e salute S.p.A. e, con riguardo alle opere infrastrutturali del sistema di mobilità, con il Commissario di cui all'articolo 9-ter del decreto legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111. Conseguentemente, il Commissario straordinario di cui all'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, attraverso il soggetto attuatore Invitalia S.p.A., cura la realizzazione degli interventi infrastrutturali che sono considerati, a ogni effetto di legge, di pubblica utilità, di estrema urgenza e indifferibilità. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali ed economiche esistenti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  4. Gli eventuali impatti ambientali delle opere sono valutati, in termini dimezzati, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla medesima Commissione competente per la valutazione ambientale del programma di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 7.500.000 per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili presso il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
  6. Allo scopo di favorire gli interventi necessari per la trentottesima edizione dell'America's Cup, negli esercizi dal 2025 al 2027, il Comune di Napoli può applicare al bilancio di previsione le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo non superiore a 30 milioni di euro per ciascuna delle predette annualità. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 8.
(Misure urgenti per la realizzazione della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026)

  1. Le entrate di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono accertate in euro 181.506.669.
  2. Una quota pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle somme di cui al comma 1, è destinata al Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 632, della legge n. 145 del 2018. Nello svolgimento delle sue attività, il «Nuovo comitato organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026» può avvalersi delle risorse umane e strumentali della società Sport e Salute S.p.A. I rapporti, anche finanziari, tra il «Nuovo comitato organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026» e la società Sport e Salute S.p.A. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale, nell'ambito delle risorse previste dal presente comma.

Articolo 9.
(Comitato per le Finali ATP e ruolo della Federazione italiana tennis e padel)

  1. Ai fini della gestione e dello svolgimento delle finali ATP 2026-2030, è istituito un «Comitato per le Finali ATP» composto da un rappresentante nominato dall'Autorità politica competente in materia di sport, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, un rappresentante nominato dal Sindaco della città ospitante, un rappresentante nominato del Presidente della regione ospitante, da un rappresentante della Federazione italiana tennis e padel e da un rappresentante di Sport e salute S.p.a.
  2. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio in ordine alla promozione del territorio, favorendo anche lo sviluppo delle attività economiche, sociali e culturali. Il Comitato designa al suo interno il Presidente, ha sede nella città ospitante e si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta sia richiesto da un componente. Le sedute sono valide con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto espresso dal Presidente.
  3. La Federazione italiana tennis e padel e Sport e Salute S.p.a. curano ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva. I rapporti tra la Federazione italiana tennis e padel e Sport e Salute S.p.a. sono regolati da un'apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il supporto alle attività di cui al primo periodo, può essere costituita una «Commissione tecnica di gestione» composta da sei membri, designati uno dal Comune della città ospitante, uno dalla Regione ospitante, due da Sport e Salute S.p.A. e due dalla Federazione medesima, di cui uno con funzione di Presidente. Le sedute sono valide con la presenza di almeno quattro componenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto espresso dal Presidente.
  4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui al comma 1 e della Commissione di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. A coloro che assumono l'incarico di componente del Comitato di cui al comma 1 o della Commissione di cui al comma 3 non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese. I predetti incarichi non sono cumulabili tra loro.
  6. Le risorse destinate a legislazione vigente alla Federazione italiana tennis e padel per l'organizzazione delle Finali ATP 2026-2030, sono annualmente trasferite entro la data del 15 gennaio e sono destinate, in via prioritaria, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.
  7. La Federazione italiana tennis e padel e la società Sport e Salute S.p.A., predispongono ogni anno, nonché a conclusione delle attività organizzative concernenti le Finali ATP 2026-2030, una relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti a questo fine, e la inviano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Capo III
ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT

Articolo 10.
(Misure urgenti per la sicurezza negli sport invernali)

  1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5:

    1) al comma 1, lettera a), le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;

    2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Le piste innevate di slitta o slittino sono caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti e che non presentino apprezzabili pendenze trasversali, con larghezza minima di almeno 3 metri. I gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e si adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 13.

    3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Le regioni e le provincie autonome, nell'esercizio delle competenze legislative di cui all'articolo 117 Costituzione, hanno facoltà di determinare i valori massimi di lunghezza dei brevi tratti, i valori minimi delle pendenze trasversali considerate apprezzabili ed il numero massimo di passaggi impegnativi, di cui ai commi che precedono, tenendo conto delle peculiarità geomorfologiche e plano altimetriche del territorio su cui insistono i comprensori sciistici.»

   b) all'articolo 8, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) devono avere una larghezza minima di almeno 15 metri; larghezze inferiori sono ammesse per le piste di raccordo e di collegamento;»

Articolo 11.
(Disposizioni urgenti di modifica al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

  1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 13-bis:

    1) al comma 6, il diciannovesimo ed il ventesimo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Con il medesimo decreto di cui al periodo diciottesimo, su proposta del presidente della Commissione, può essere nominato, tra gli organi, un Vicesegretario Generale con incarico di durata quadriennale, rinnovabile. Il Segretario Generale e il Vicesegretario, se dipendenti pubblici, sono collocati, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato, ferma, nel caso di dipendenti pubblici, la disciplina delle incompatibilità dettata dalla vigente normativa o, nel caso di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, l'incompatibilità nei limiti di cui all'ottavo periodo. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Agli oneri derivanti dalla nomina del Vicesegretario Generale la Commissione provvede nell'ambito delle risorse di cui ai commi 10 e 11 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

    2) al comma 8, terzo periodo, le parole «dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti «dal 1° gennaio 2026» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In sede di prima applicazione e al fine di rendere immediatamente operativa la Commissione e comunque per un periodo massimo di 6 mesi, la stessa può avvalersi, fino a un numero di 10 unità, previa stipula di apposita convezione e comunque senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, di personale dirigenziale e non dirigenziale delle Federazioni sportive di riferimento che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, opera nella Commissione di Vigilanza sulle società di calcio (Co.Vi.So.C.) e in quella della Commissione Tecnica di Controllo della pallacanestro (Com.Te.C.). Il trattamento economico di detto personale rimane a carico delle due Federazioni. In sede di prima applicazione, una delle unità dirigenziali non generale di cui al secondo periodo del presente comma può essere nominata dalla Commissione, su proposta del Segretario generale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La durata di tale incarico, comunque, non può eccedere il termine di cinque anni.»;

    3) al comma 10 è aggiunto il seguente periodo: «Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di euro 311.491 per l'anno 2025. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-decies del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 311.491 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»

    4) al comma 11 le parole «dall'anno 2025», sono sostituite dalle seguenti «dall'anno 2026».

   b) all'articolo 26, comma 2, primo periodo, la parola «cinque», è sostituita dalla seguente «otto».

Articolo 12.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110)

  1. All'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, il primo periodo è sostituito dai seguenti:
  «Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra. I bossoli esplosi e le parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra non costituiscono munizioni da guerra né parti di esse ai fini del processo di smaltimento ovvero in quanto destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo. La detenzione, il trasporto e l'uso dei bossoli già esplosi, ai fini del processo di smaltimento ovvero destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo, sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635».

Articolo 13.
(Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari)

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport è istituito, per il 2025, un fondo destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, denominato «Fondo sport a studenti universitari» con una dotazione di 1 milione di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di Sport, di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca, sono definiti i requisiti, i criteri e le modalità di erogazione delle borse di studio.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.000.000 per il 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-decies del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, così come modificato dall'articolo 1, comma 28, del decreto legislativo 120 del 29 agosto 2023. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  3. Per le finalità di cui al comma 1 è attribuita la somma di 4 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a valere sulle somme accertate di cui all'articolo 8, comma 1.

Articolo 14.
(Disposizioni urgenti in materia di funzionamento dell'Automobile Club d'Italia)

  1. Al fine di garantire il pieno funzionamento e la continuità istituzionale dell'Automobile Club d'Italia (ACI), il Commissario straordinario di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2025 resta in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente dell'A.C.I. e dei nuovi organi collegiali di amministrazione.

Articolo 15.
(Disposizioni urgenti per la tutela degli arbitri e degli altri soggetti preposti alla regolarità tecnica delle manifestazioni sportive)

  1. All'articolo 583-quater del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del primo comma si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati è commesso in occasione delle manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse.».

  2. Il comma 1-bis dell'articolo 6-quinquies della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è soppresso.

Articolo 16.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1 e 5, comma 5, pari a euro 271.251.606 per l'anno 2025, si provvede:

   a) quanto a euro 228.242.367, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

   b) quanto a euro 43.009.239, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che, alla data del 27 giugno 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, pertanto, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 17.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2488-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1:

   al comma 1, le parole da: «dell'articolo 2» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 2, comma 4, dell'allegato 12 annessi al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259»;

   al comma 3:

    al primo periodo, dopo le parole: «sulle aree interessate dagli eventi» sono inserite le seguenti: «connessi ai Giochi di cui al comma 1,»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «ai fini del bilancio triennale 2025-2027» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «Made in Italy» sono sostituite dalle seguenti: «made in Italy»;

    al terzo periodo, la parola: «necessarie» è sostituita dalla seguente: «necessari»;

    al quarto periodo, le parole: «di parte capitale» sono sostituite dalle seguenti: «di conto capitale», dopo le parole: «ai fini del bilancio triennale 2025-2027» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «Made in Italy» sono sostituite dalle seguenti: «made in Italy»;

   al comma 4, primo periodo, le parole: «destinate per l'assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «destinate all'assunzione» e la parola: «autorità» è sostituita dalla seguente: «Autorità»;

   alla rubrica, la parola: «paraolimpici» è sostituita dalla seguente: «paralimpici» e le parole: «Milano Cortina» sono sostituite dalle seguenti: «Milano-Cortina».

  All'articolo 2:

   al comma 1, le parole: «, nonché del soccorso» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di soccorso»;

   al comma 2, le parole: «ad assicurare le esigenze» sono sostituite dalle seguenti: «ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze», le parole: «dell'Interno» sono sostituite dalle seguenti: «dell'interno» e dopo la parola: «convertito» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   al comma 3, dopo le parole: «per l'anno 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

  All'articolo 3:

   al comma 1, le parole: «una spesa pari a» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 finalizzati a garantire il supporto logistico e operativo da parte delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato a operare avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55».

  Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

  «Art. 3-bis. – (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle misure di cybersicurezza connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”) – 1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”, anche al fine di rafforzare le misure di cybersicurezza nazionale, è autorizzata la spesa di euro 2.800.000 per l'anno 2025 in favore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, con riferimento all'acquisizione di beni e servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale opera secondo le disposizioni del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 2.800.000 per l'anno 2025, si provvede:

   a) quanto a euro 2.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a euro 800.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  All'articolo 4:

   il comma 1 è sostituito dal seguente:

  «1. All'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

  “2-ter. Alle chiusure, cessazioni e licenziamenti effettuati dalla Fondazione in connessione con la fine delle attività di cui al comma 2 e, in ogni caso, con la fine dei Giochi olimpici e paralimpici invernali ‘Milano-Cortina 2026’ non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 224 a 238, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di chiusure aziendali”;

   b) al comma 3:

    1) all'alinea, la parola: “quattordici” è sostituita dalle seguenti: “un minimo di quattordici fino a un massimo di diciotto”;

    2) alla lettera a), la parola: “sette” è sostituita dalle seguenti: “fino a un massimo di nove”;

    3) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   “c-bis) fino a due nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare sentiti la regione Lombardia, la regione Veneto, le province autonome di Trento e di Bolzano, il comune di Milano e il comune di Cortina d'Ampezzo”»;

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Con riferimento alla Società di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, le deliberazioni dell'organo di amministrazione aventi ad oggetto il conferimento degli incarichi di amministratore delegato e di direttore generale al medesimo soggetto si interpretano nel senso che il cumulo delle retribuzioni e dei compensi soggiace, in ogni caso, ai limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;

   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A"».

  All'articolo 5:

   al comma 1, terzo periodo, le parole: «per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente» sono sostituite dalle seguenti: «nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente»;

   al comma 2:

    alla lettera b), le parole: «l'attività di appalto per» sono sostituite dalle seguenti: «le attività relative agli appalti di», la parola: «considerare» è sostituita dalla seguente: «adottare» e le parole: «l'intervento di Sport e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «l'intervento della società Sport e salute»;

    alla lettera c), le parole: «se diversi» sono sostituite dalle seguenti: «se diverse»;

    alla lettera d), dopo le parole: «dei lavori» e dopo le parole: «del programma dettagliato» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», dopo le parole: «sullo stato delle attività,» è inserita la seguente: «nonché» e la parola: «temini» è sostituita dalla seguente: «termini»;

   dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  «2-bis. I poteri del Commissario straordinario non possono essere esercitati in deroga alle normative vigenti in materia di digitalizzazione e di modellazione informativa per l'edilizia (BIM), al fine di garantire la tracciabilità, l'efficienza e la sostenibilità dei processi progettuali e realizzativi»;

   al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Al Commissario» è inserita la seguente: «straordinario»;

   al comma 5:

    al primo periodo, le parole: «una spesa pari a un massimo» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa massima»;

    al quinto periodo, le parole: «Autorità di Governo competente» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità politica delegata» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi e sul rispetto dei cronoprogrammi approvati. L'Autorità politica delegata in materia di sport provvede alla pubblicazione dei contenuti della relazione ai fini dell'accessibilità e della trasparenza amministrativa»;

   al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del presente decreto»;

   al comma 7, le parole: «di cui al presente articolo» sono sostituite dalla seguente: «straordinario»;

   al comma 8, le parole: «su cui» sono sostituite dalle seguenti: «, in cui» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla rendicontazione dell'impiego delle risorse della contabilità speciale è data tempestiva e adeguata pubblicità in conformità a quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

  All'articolo 6:

   al comma 1:

    al capoverso 3-bis, le parole: «devono darne» sono sostituite dalle seguenti: «ne danno»;

    al capoverso 3-ter, primo periodo, le parole: «conti gioco» sono sostituite dalle seguenti: «conti di gioco»;

    al capoverso 3-quater, la parola: «precedente» è soppressa e le parole: «previo ricevimento» sono sostituite dalle seguenti: «previa trasmissione»;

    dopo il capoverso 3-quater è aggiunto il seguente:

   «3-quinquies. Al fine di consentire il rilevamento dei flussi anomali di scommesse di cui al comma 3-bis, le autorità amministrative competenti possono avvalersi dei sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale»;

   alla rubrica, le parole: «contrasto al match-fixing» sono sostituite dalle seguenti: «contrasto alle pratiche di manipolazione fraudolenta degli eventi sportivi».

  All'articolo 7:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «e salute» e le parole: «è affidata» sono sostituite dalle seguenti: «sono affidate»;

   al comma 2:

    al primo periodo, la parola: «AVA» è sostituita dalla seguente: «HVA» e le parole: «da Sport e Salute S.p.A.,» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società Sport e salute S.p.A.»;

    al terzo periodo, le parole: «o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese» sono sostituite dalle seguenti: «, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati»;

   al comma 3:

    al primo periodo, le parole: «con Sport e salute» sono sostituite dalle seguenti: «con la società Sport e salute», dopo la parola: «Commissario» è inserita la seguente: «straordinario» e le parole: «decreto legge» sono sostituite dalla seguente: «decreto-legge»;

    al secondo periodo, la parola: «indifferibilità» è sostituita dalla seguente: «indifferibili»;

    al terzo periodo, le parole: «ed economiche esistenti» sono sostituite dalle seguenti: «e finanziarie disponibili»;

   al comma 4, le parole: «in termini dimezzati» sono sostituite dalle seguenti: «con la riduzione dei termini alla metà» ed è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.»;

   al comma 5,dopo le parole: «a valere sulle risorse» sono inserite le seguenti: «di parte corrente» e le parole: «presso il bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «nel bilancio»;

   al comma 6:

    al primo periodo, dopo la parola: «esercizi» è inserita la seguente: «finanziari»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «a legislazione vigente» è inserita la seguente: «, anche»;

   dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

  «6-bis. La durata della concessione in capo all'associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli, in quanto di diretta derivazione dai circoli ricreativi aziendali sorti nell'ambito di insediamenti industriali che hanno definitivamente cessato la produzione in sito, è prorogata fino al completamento delle operazioni di risanamento ambientale, di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e di riacquisizione delle condizioni legali di balneabilità delle acque prospicienti. Per la stessa durata è altresì autorizzata la prosecuzione dell'utilizzo da parte dell'associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli delle aree, già di titolarità della società Bagnoli Futura S.p.A. e trasferite alla società Invitalia S.p.A. ai sensi dell'articolo 33, comma 12, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, non oggetto della concessione di cui al primo periodo del presente comma e attualmente impiegate per lo svolgimento delle proprie attività. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 12, ottavo periodo, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, l'utilizzo delle aree di cui al secondo periodo del presente comma è disciplinato mediante apposita convenzione stipulata tra l'associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli e la società Invitalia S.p.A.».

  Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 7-bis. – (Misure urgenti per la progettazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento nell'ambito della trentottesima edizione della “America's Cup – Napoli 2027”) – 1. In collaborazione con i soggetti organizzatori della trentottesima edizione della “America's Cup – Napoli 2027”, nonché con altri soggetti pubblici o privati coinvolti nell'organizzazione dell'evento, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nell'ambito della propria autonomia, possono realizzare, per l'anno scolastico 2026/2027, attraverso la stipulazione di convenzioni, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle stesse.
  2. La stipulazione della convenzione tra l'istituzione scolastica e il soggetto ospitante è vincolata alla verifica della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di accoglienza degli studenti nei PCTO. Ai fini dello svolgimento dei PCTO di cui al comma 1, in conformità a quanto disposto dal comma 784-quater dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il soggetto ospitante integra il documento di valutazione dei rischi con una sezione ove sono indicati le misure di prevenzione e i dispositivi di protezione individuale previsti per gli studenti. Il soggetto ospitante trasmette all'istituzione scolastica la documentazione di cui al presente comma, comprensiva dell'integrazione del documento di valutazione dei rischi.
  3. I PCTO di cui al comma 1 possono essere realizzati nell'ambito della sperimentazione delle filiere tecnologico-professionali di cui alla legge 8 agosto 2024, n. 121, afferenti alle aree tecnologiche degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) coerenti con i settori interessati dall'organizzazione della trentottesima edizione della “America's Cup – Napoli 2027”.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Art. 7-ter. – (Disposizioni per la navigazione e l'immatricolazione nazionale dei prototipi sportivi nautici in occasione di eventi sportivi) – 1. Al fine di sostenere lo sviluppo del settore nautico nazionale, promuovere l'eccellenza italiana in occasione di eventi sportivi internazionali e favorire il rientro in Italia del gettito fiscale connesso all'immatricolazione delle unità da diporto a uso sportivo, dopo l'articolo 30 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:

  “Art. 30-bis. – (Navigazione di prototipi a uso sportivo) – 1. In occasione di competizioni sportive, conseguimento di record, eventi e attività promozionali e dimostrative, nazionali e internazionali, organizzate o patrocinate dalle federazioni sportive nazionali o internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, ovvero dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, i prototipi sportivi privi di dichiarazione di conformità CE o di certificato di classe ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa anche se non iscritti nell'ATCN.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli allenamenti effettuati in contesti relativi alle gare organizzate dalle federazioni e ai trasferimenti dei prototipi di cui al medesimo comma 1 necessari per raggiungere le diverse aree di svolgimento delle gare.
  3. I prototipi di cui al comma 1 devono tenere a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza affiliato alle federazioni sportive nazionali o internazionali riconosciute, con validità di sei mesi, da cui risulti l'attività cui il prototipo è destinato, i componenti dell'equipaggio e il personale tecnico, previamente inviata all'autorità marittima nel cui ambito territoriale si trova la sede del circolo.
  4. Durante le attività di cui al comma 1 sono osservati, ove previsti, i regolamenti di sicurezza adottati dalle federazioni sportive nazionali o internazionali o dalle organizzazioni da esse riconosciute, ovvero dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri o dall'organizzatore degli eventi di cui al comma 1 e non si applicano gli articoli 35, 36, 36-bis, 37, 38 e 39 del presente codice. I prototipi di cui al comma 1 sono esentati dall'applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, relative ai mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza, fatte salve le disposizioni sui fanali e sugli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari, fermo restando lo svolgimento delle attività promozionali e dimostrative di cui al comma 7.
  5. I prototipi di cui al comma 1 possono essere iscritti nell'ATCN con destinazione esclusiva all'attività agonistica. In tal caso, il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta allo sportello telematico del diportista il titolo di proprietà, una dichiarazione attestante la destinazione esclusiva all'attività agonistica del prototipo ai fini del presente articolo e l'attestazione di idoneità alla navigazione rilasciata, in conformità al proprio regolamento prototipi, da un organismo notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. La destinazione esclusiva all'attività agonistica è annotata sulla licenza di navigazione e riportata nell'ATCN.
  6. Nel caso di prototipi di cui al comma 1 provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 5, è fatto obbligo di presentare l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro.
  7. I prototipi di cui al comma 1, qualora iscritti nell'ATCN e governati da un equipaggio di comprovata esperienza, possono imbarcare, a titolo non oneroso e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 34, persone in qualità di ospiti durante lo svolgimento di attività promozionali e dimostrative, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e fatto salvo quanto previsto dal comma 4 in relazione ai mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza”».

  All'articolo 8:

   al comma 1, dopo le parole: «30 dicembre 2018, n. 145,» sono inserite le seguenti: «eccedenti l'importo di cui al secondo periodo del medesimo comma 632» e sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: «nell'anno 2025»;

   al comma 2:

    al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «legge n. 145 del 2018» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicembre 2018, n. 145»;

    al secondo e al terzo periodo, le parole: «e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «e salute».

  All'articolo 9:

   al comma 1, la parola: «competente» è sostituita dalla seguente: «delegata», le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto», dopo la parola: «finanze,» è inserita la seguente: «da», dopo le parole: «città ospitante,» è inserita la seguente: «da», le parole: «del Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «dal Presidente» e le parole: «di Sport e salute» sono sostituite dalle seguenti: «della società Sport e salute»;

   al comma 3:

    al primo e al secondo periodo, le parole: «e Sport e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «e la società Sport e salute»:

    al terzo periodo, le parole: «da Sport e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società Sport e salute» e le parole: «Federazione medesima» sono sostituite dalle seguenti: «Federazione italiana tennis e padel»;

   al comma 5, le parole: «o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese» sono sostituite dalle seguenti: «, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati»;

   al comma 6, le parole: «2026-2030, sono» sono sostituite dalle seguenti: «2026-2030 sono»;

   al comma 7, le parole: «e Salute S.p.A.,» sono sostituite dalle seguenti: «e salute S.p.A.»;

   dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

  «7-bis. Qualora la Federazione italiana tennis e padel rinunci ad avvalersi delle risorse di cui al comma 6, non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 7».

  Nel capo II, dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:

  «Art. 9-bis. – (Disposizioni urgenti per le opere necessarie al campionato europeo di calcio “UEFA 2032” e in materia di impianti sportivi) – 1. Al fine di assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio “UEFA 2032”, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi relativi alle infrastrutture sportive, con riferimento anche agli impianti di proprietà pubblica. Il Commissario straordinario agisce con i poteri di cui all'articolo 13, commi 4, primo, secondo e terzo periodo, 5, 6 e 7, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ed è individuato tra soggetti esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione e valutazione di interventi in materia di infrastrutture, dotati di specifiche professionalità e competenza gestionale per l'incarico da svolgere. Se dipendente pubblico, il Commissario straordinario è collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato. All'atto del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2032. Al Commissario straordinario spetta un compenso, da determinare con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, nei limiti massimi di euro 44.234 per l'anno 2025 e di euro 132.700 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, ai quali si provvede ai sensi del comma 3 del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche i compiti e le funzioni del Commissario straordinario.
  2. Sulla base delle iniziative dei soggetti privati promotori e in considerazione anche delle soluzioni operative definite dal Comitato interistituzionale per la candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale degli Europei di calcio UEFA EURO 2032, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2023, con particolare riferimento all'esecuzione di opere relative alla messa a disposizione, nei tempi previsti dalla Union of European Football Associations (UEFA), di stadi rispondenti ai requisiti previsti in fase di candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale del campionato europeo di calcio “UEFA 2032”, il Commissario straordinario di cui al comma 1 definisce uno o più piani di intervento nonché le attività agli stessi funzionali, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti di competenza. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai piani di cui al primo periodo, le infrastrutture sono considerate di interesse strategico nazionale e il Commissario straordinario assicura il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realizzazione degli stessi. Al Commissario straordinario spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario, ove necessario, può agire mediante ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 13, comma 4, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. In tal caso, il termine di cui all'articolo 13, comma 4, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 104 del 2023 è esteso a trenta giorni. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata d'intesa con la regione o la provincia autonoma interessata. Agli stessi fini il Commissario straordinario può, mediante ordinanza motivata, individuare l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio competente a esercitare i poteri sostitutivi. Il Commissario straordinario può agire ai sensi del presente comma anche nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto, pubblico o privato, coinvolto nell'esecuzione del progetto o dell'intervento. Il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico-operativo della società Sport e salute S.p.A., con oneri posti a carico dello stanziamento del singolo intervento, comunque nel limite massimo del 2 per cento di detto stanziamento. La società Sport e salute S.p.A. può svolgere altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il Commissario straordinario può altresì avvalersi delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nel caso in cui si avvalga degli uffici dell'amministrazione comunale nel cui territorio deve realizzarsi l'intervento, il Commissario straordinario può nominare come sub-commissario il sindaco del comune interessato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai fini dell'individuazione dei siti in cui realizzare l'intervento, il Commissario straordinario acquisisce l'intesa del sindaco territorialmente competente, sentita la regione o la provincia autonoma interessata. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che opera fino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario medesimo. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale non dirigenziale pari a dieci unità, individuate tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo e, in particolare, di comprovata esperienza maturata nel settore della programmazione, della valutazione e della realizzazione di grandi opere pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza. Tale personale, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale fisso e continuativo in godimento, a carico dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. All'atto del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale assegnato alla struttura di supporto è attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso è definito con il decreto di nomina del Commissario straordinario di cui al comma 1 ed è onnicomprensivo e sostitutivo di altri trattamenti accessori, quali compensi per lavoro straordinario o altri accessori diversi da quelli fissi e continuativi. Nell'ambito del contingente massimo di cui al presente comma, in luogo di un corrispondente numero di unità di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la struttura può avvalersi di consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, fino al numero massimo di tre, cui può essere attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.
  3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 210.901 euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032. Ai relativi oneri, pari a 210.901 euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. È autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 1, in cui confluiscono le risorse disponibili previste per ciascuna annualità.
  4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sono stabilite, in deroga alle procedure di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, specifiche norme tecniche per la sicurezza, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al fine di individuare condizioni e prescrizioni tali da assicurare livelli di ordine e sicurezza pubblica nonché di sicurezza antincendi equivalenti a quelli previsti dalla vigente normativa tecnica.
  5. Al fine di sostenere la promozione, l'aggiudicazione e l'organizzazione di grandi eventi sportivi internazionali e di ottimizzare gli investimenti a favore dello sport e dell'impiantistica sportiva, anche nell'ambito di operazioni economiche di partenariato pubblico-privato coerenti con quanto indicato dall'articolo 175, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è istituito, presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, in gestione separata, un fondo rotativo denominato “Fondo italiano per lo sport”. Il Fondo, da gestire mediante conto corrente bancario o postale, è composto di distinte sezioni che, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono destinate:

   a) per la “Sezione garanzie”, a rilasciare garanzie, anche di portafoglio, su finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresi crediti, garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma, concessi da banche e intermediari finanziari;

   b) per la “Sezione finanziamenti”, a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, anche di natura subordinata, direttamente o indirettamente mediante banche e intermediari finanziari;

   c) per la “Sezione rafforzamento patrimoniale” a sottoscrivere capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata;

   d) per la “Sezione contributi”:

    1) a erogare contributi a fondo perduto nella forma di:

     1.1) contributi in conto interessi;

     1.2) contributi in conto capitale;

    2) a rimborsare i costi accessori o strumentali e gli oneri e le spese di gestione del Fondo nonché le spese di assistenza tecnica funzionali alla strutturazione, al perfezionamento e alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d), numero 1), entro il limite massimo del 5 per cento della dotazione della sezione di cui alla presente lettera.

  6. La dotazione iniziale del Fondo italiano per lo sport, per la sezione di cui al comma 5, lettera a), ammonta a 193.041.490 euro per l'anno 2025 e, per la sezione di cui al comma 5, lettera d), a 331.190.765 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40.000.000 di euro per l'anno 2027. Le dotazioni di cui al presente comma sono trasferite al Fondo, sul conto corrente bancario o postale di cui al comma 5, al netto delle eventuali diminuzioni e con l'aggiunta di eventuali incrementi intervenuti successivamente all'istituzione del Fondo, alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 10 e 12.
  7. Il Fondo italiano per lo sport può essere altresì alimentato mediante nuovi trasferimenti effettuati:

   a) dalle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e da qualunque altro ente e organismo pubblico nazionale, europeo, internazionale e multilaterale, a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci;

   b) dagli organismi sportivi, a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci.

  8. Il Fondo italiano per lo sport è contabilizzato separatamente secondo i princìpi della contabilità economico-patrimoniale, distintamente per ciascuna delle sezioni di cui al comma 5. I dati concernenti i relativi prospetti contabili, consuntivi e previsionali, e i relativi flussi di cassa sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro i termini indicati dai decreti di cui al comma 10, fornendo in ogni caso separata evidenza dei trasferimenti al Fondo effettuati dai soggetti di cui al comma 7.
  9. Le garanzie di cui al comma 5, lettera a), rilasciate dal Fondo italiano per lo sport, sono a prima richiesta, esplicite, irrevocabili e conformi ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio e non possono essere concesse in favore delle sezioni di cui al comma 5, lettere b) e c). Le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione alle garanzie rilasciate ai sensi del comma 5, lettera a), sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata incapienza del medesimo Fondo ed è conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La garanzia di ultima istanza dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo e nei limiti di cui al presente comma, ridotto di eventuali pagamenti già effettuati dallo stesso, e successivamente all'accertamento, da parte dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, dell'incapienza del Fondo. I beneficiari delle garanzie rilasciate dal Fondo ai sensi del comma 5, lettera a), in caso di incapienza del Fondo, richiedono l'escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie fornite dall'Istituto per il credito e culturale Spa, provvede, entro centottanta giorni dalla data di ricezione della richiesta trasmessa dall'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa al Ministero, al trasferimento all'Istituto anzidetto delle risorse finanziarie necessarie. L'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa provvede con le risorse finanziarie ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento di quanto dovuto ai beneficiari delle garanzie rilasciate dal Fondo. A seguito del pagamento, lo Stato è surrogato nei diritti dei beneficiari delle garanzie rilasciate dal Fondo, che hanno chiesto l'escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato. L'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, in nome, per conto e nell'interesse dello Stato, cura le procedure di recupero mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. La garanzia di ultima istanza dello Stato di cui al presente comma è inserita nell'elenco di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le garanzie di cui al presente comma sono rilasciate entro il limite massimo di 175.000.000 di euro per l'anno 2025 e, a decorrere dall'anno 2026, entro il limite cumulato indicato annualmente dal bilancio di previsione dello Stato.
  10. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, sono definiti:

   a) i criteri di gestione e le modalità di funzionamento del Fondo italiano per lo sport, compresi i criteri e le modalità della surroga del medesimo Fondo nei casi di escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 5, lettera a);

   b) le finalità, le condizioni e le modalità di accesso relative agli interventi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d);

   c) i criteri per la ripartizione della dotazione tra le sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c), previa verifica della compatibilità e dell'impatto sui saldi di finanza pubblica. Non è consentito trasferire la dotazione delle sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c), alla sezione di cui al comma 5, lettera d);

   d) i criteri, le condizioni e le modalità di incremento e di gestione della dotazione ai sensi del comma 7.

  11. Il Fondo italiano per lo sport è gestito dall'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con la Presidenza del Consiglio dei ministri o con l'Autorità politica delegata in materia di sport. La convenzione disciplina le attività amministrative e istruttorie degli interventi e di gestione del Fondo nonché gli oneri e le spese di gestione a carico della sezione di cui al comma 5, lettera d), nella misura massima del limite di cui al medesimo comma 5, lettera d).
  12. L'amministrazione del Fondo italiano per lo sport è attribuita a un comitato di indirizzo e a un comitato di gestione. Il comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, o da un suo delegato, ed è composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport. Il comitato di indirizzo definisce l'orientamento strategico e le priorità degli interventi del Fondo e delibera, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, il piano di attività del Fondo. Il comitato di indirizzo, secondo i criteri definiti dai decreti di cui al comma 10, lettera c), può ripartire la dotazione tra le sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c). Le modalità di funzionamento del comitato di indirizzo e le modalità di composizione e di funzionamento del comitato di gestione sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comitato di gestione, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, delibera gli interventi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d). Ai componenti del comitato di indirizzo e del comitato di gestione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  13. Il Fondo italiano per lo sport succede automaticamente nei rapporti attivi e passivi dei fondi previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e dall'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che continuano a operare, secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente, fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 10 e 12 del presente articolo. I commi 12, 13, 14 e 16 dell'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 e l'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957 sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 10 e 12 del presente articolo.
  14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, pari a 524.232.255 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40.000.000 di euro per l'anno 2027, si provvede:

   a) quanto a 193.041.490 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse rivenienti dall'abrogazione del comma 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

   b) quanto a 308.628.265 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295;

   c) quanto a 22.562.500 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40.000.000 di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economa e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

  15. All'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: “alle amministrazioni interessate,” sono inserite le seguenti: “all'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, agli organismi sportivi, alle leghe sportive nazionali nonché a fondazioni e comitati costituiti per l'organizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale,”.

  Art. 9-ter. – (Disposizioni per la gestione degli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale destinatari di contributi statali) – 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, nei casi di concessione di un contributo da parte dell'amministrazione centrale o delle società da essa controllate non quotate in borsa, in misura superiore a 5 milioni di euro, in favore dell'organizzatore di un evento sportivo di rilevanza nazionale o internazionale, ferme restando le competenze sportive in capo al soggetto organizzatore, titolare o contitolare dell'evento, la Presidenza del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di sport indica la società Sport e salute S.p.A. per la gestione e l'organizzazione dell'evento. I rapporti di cui al primo periodo sono regolati da una convenzione, con oneri a valere sul contributo concesso per l'evento e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In presenza del contribuito di cui al presente comma, l'Autorità politica delegata in materia di sport, in luogo di quanto previsto dal primo periodo, può prevedere che l'organizzatore dell'evento si avvalga delle procedure a evidenza pubblica e delle norme che regolano le modalità di selezione e reclutamento del personale previsto per le società a partecipazione pubblica. Il soggetto organizzatore titolare o contitolare dell'evento e la società di cui al primo periodo, qualora designata, predispongono ogni anno, nonché a conclusione delle attività organizzative dell'evento, una relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti a questo fine, e la inviano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da emanare entro trenta giorni dallo stanziamento del contributo concesso per ciascun evento, sono stabiliti i criteri di partecipazione della società Sport e salute S.p.A., alle attività di cui al primo periodo del comma 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  All'articolo 10:

   al comma 1:

    alla lettera a):

     al numero 2), capoverso 4, le parole: «brevi tratti e che» sono sostituite dalle seguenti: «brevi tratti che», le parole: «si adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili di cui al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «adeguano la segnaletica relativa alle aree sciabili a quella stabilita dal decreto» e sono aggiunti, in fine, i seguenti segni di interpunzione: «”;»;

     al numero 3), capoverso 6-bis, le parole: «provincie autonome» sono sostituite dalle seguenti: «province autonome di Trento e di Bolzano», le parole: «articolo 117 Costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 117 della Costituzione», le parole: «di cui ai commi che precedono» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo» e le parole: «plano altimetriche» sono sostituite dalla seguente: «planoaltimetriche»;

    dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

   «b-bis) all'articolo 17:

    1) al comma 1, le parole: “ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni” sono soppresse;

    2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di reiterazione della violazione, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al primo periodo, si applica altresì il ritiro o la sospensione del titolo di accesso agli impianti di risalita per un periodo da uno a tre giorni”;

   b-ter) all'articolo 25:

    1) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

    2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

   “2-bis. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti e di coloro che operano presso le piste e gli impianti sciistici su incarico del gestore degli stessi, i mezzi meccanici a servizio di edifici non serviti da tracciati esclusivamente ad essi riservati possono accedervi percorrendo le aree sciabili attrezzate solo fuori dell'orario di apertura delle stesse al pubblico, previa autorizzazione scritta concessa dal gestore dell'area sciabile attrezzata, nella quale sono indicati gli orari, le modalità e le eventuali limitazioni per l'accesso che il conducente del mezzo è tenuto a osservare unitamente alle ulteriori prescrizioni eventualmente previste da norme regionali.
   2-ter. I mezzi meccanici devono in ogni caso segnalare la loro presenza con appositi dispositivi di segnalazione luminosa e acustica in funzione e devono procedere al bordo della pista e a velocità tale da non mettere in pericolo l'incolumità altrui”;

    3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   “3. Gli sciatori, in ogni caso, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici e consentire la loro agevole e rapida circolazione”».

  All'articolo 11:

   al comma 1:

    alla lettera a) è premessa la seguente:

   «0a) all'articolo 11, comma 1, le parole: “agli amministratori” sono sostituite dalle seguenti: “ai presidenti”»;

    alla lettera a):

     al numero 1) è premesso il seguente:

    «01) al comma 4, lettera b), le parole: “almeno 30 giorni prima dell'inizio” sono sostituite dalle seguenti: “con congruo anticipo rispetto all'inizio”»;

     al numero 1), dopo le parole: «e il Vicesegretario» è inserita la seguente: «Generale»;

     al numero 2),le parole:«per un periodo massimo di 6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile con deliberazione della medesima Commissione di ulteriori sei mesi»,dopo le parole: «fino a un numero di 10 unità» sono inserite le seguenti: «per ciascuna Federazione», la parola: «convezione» è sostituita dalla seguente: «convenzione»,dopo le parole: «senza nuovi o maggiori» è inserita la seguente: «oneri», dopo le parole: «personale dirigenziale e non dirigenziale delle Federazioni sportive di riferimento» sono inserite le seguenti: «, compreso il personale che svolge funzioni ispettive,», le parole: «in quella della» sono sostituite dalla seguente: «nella», le parole: «unità dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti: «unità di personale di livello dirigenziale» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di dare immediata operatività alla Commissione, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al terzo periodo del presente comma si tiene conto del servizio prestato ai sensi del tredicesimo periodo. La convenzione di cui al tredicesimo periodo disciplina altresì le modalità di utilizzo condiviso da parte della Commissione, per quanto necessario, delle piattaforme digitali in uso presso le Commissioni Co.Vi.So.C. e Com.Te.C. per lo svolgimento delle relative funzioni. Le Federazioni sportive nazionali adeguano i propri statuti e regolamenti a quanto necessario per l'attuazione del presente articolo, in particolare prevedendo in capo alle società sportive l'obbligo di inviare alla Commissione la documentazione prevista ai fini del rilascio delle licenze nazionali per la partecipazione alle competizioni»;

     al numero 3), le parole: «si fa fronte» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede», le parole: «del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36» sono sostituite dalle seguenti: «, del presente decreto» e dopo le parole: «a legislazione vigente» è inserita la seguente: «, anche»;

     dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

    «4-bis) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le controversie relative all'obbligo di versamento del contributo annuale di cui al comma 11 e quelle relative all'impugnazione degli atti di cui al presente comma sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario”»;

    dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

  “Art. 26-bis. – (Clausole per la durata dei contratti sportivi subordinati) – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva provvedono all'adeguamento degli accordi collettivi vigenti alla durata massima dei contratti sportivi subordinati pari a otto anni.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al settore dilettantistico.
  3. Per i contratti di atleti professionisti, le società sportive si conformano alle disposizioni delle federazioni internazionali in materia di sostenibilità finanziaria e, in particolare, alle regole sull'ammortamento dei costi di acquisizione, che non possono essere superiori a cinque esercizi finanziari”».

  All'articolo 12:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»:

    al capoverso, le parole: «e i relativi bossoli, i» sono sostituite dalle seguenti: «, i relativi bossoli e i» e dopo le parole: «articolo 97 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. All'articolo 11, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, dopo la parola: “impressa” sono inserite le seguenti: “per una profondità minima di almeno 0,0762 millimetri”;

   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, come modificata dalla direttiva di esecuzione (UE) 2024/325”»;

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110».

  All'articolo 13:

   al comma 1:

    al primo periodo, le parole: «, per il 2025,» sono soppresse, le parole: «a studenti universitari”» sono sostituite dalle seguenti: «per studenti universitari”,» e dopo le parole: «1 milione di euro» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2025»;

    dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le borse di studio di cui al primo periodo possono essere destinate anche alla copertura delle spese per il soggiorno presso i collegi universitari di merito accreditati, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68»;

    al secondo periodo, le parole: «Ministero dell'Università e della Ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'università e della ricerca»;

   al comma 2:

    al primo periodo, le parole: «così come modificato dall'articolo 1, comma 28, del decreto legislativo 120 del 29 agosto 2023» sono soppresse;

    al secondo periodo, dopo le parole: «euro 1.000.000» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2025» e dopo le parole: «a legislazione vigente» è inserita la seguente: «, anche»;

   al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del presente decreto».

  All'articolo 15:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398,» sono sostituite dalle seguenti: «codice penale»;

    alla lettera b), le parole: «delle manifestazioni» sono sostituite dalle seguenti: «di manifestazioni» e le parole: «degli arbitri e degli altri soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «degli arbitri o degli altri soggetti»;

   al comma 2, la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato».

  All'articolo 16:

   al comma 1:

    all'alinea, dopo le parole: «3, comma 1» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

    alla lettera b), dopo le parole: «mediante corrispondente utilizzo» sono inserite le seguenti: «di quota parte» e le parole: «ai sensi ai sensi» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , tenuto conto dell'impiego degli assegnatari della banda 26,5-27,5 GHz («26 GHz») ove utilizzabile a tale fine.
1.1. Casu, Berruto.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  4-bis. Per garantire la funzionalità dell'opera «Arena Pala Italia S. Giulia» per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026, quale impianto di interesse pubblico di rilevanza statale necessario per l'evento, il comune di Milano, d'intesa con la regione Lombardia, è autorizzato a riconoscere, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, al soggetto responsabile per la realizzazione e messa a disposizione dell'opera, anche integrando e modificando le convenzioni in essere con lo stesso, i contributi economici a copertura dei costi per gli oneri di servizio pubblico, inclusi i costi per l'incremento dei fattori produttivi per l'accelerazione dei lavori e quelli per le particolari esigenze tecnico-funzionali relative allo svolgimento dell'evento. A tal fine è autorizzato a favore del Comune di Milano un contributo pari a 21 milioni di euro per l'anno 2025.
  4-ter. Il comune di Milano, d'intesa con la regione Lombardia, eroga le risorse di cui al comma 4-bis al soggetto responsabile per la realizzazione e messa a disposizione dell'opera, previo rilascio di adeguate garanzie per il rispetto delle obbligazioni di cui al medesimo comma 4-bis da parte del soggetto stesso, relative anche a specifici termini temporali di consegna dell'opera alla Fondazione Milano Cortina 2026. Fatti salvi eventuali maggiori danni, il mancato rispetto dei termini di cui al primo periodo determina l'incameramento della garanzia. Il contributo è rendicontato al comune di Milano e alla regione Lombardia dal soggetto responsabile con una relazione attestante i maggiori costi e oneri di servizio pubblico. Il comune di Milano, previa validazione d'intesa con la regione Lombardia, ne trasmette le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta la restituzione di quanto ricevuto.
  4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
1.1001. Iezzi, Di Maggio.

(Approvato)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-bis. Al fine del riconoscimento degli oneri per il rispetto degli obblighi di servizio pubblico, inclusi quelli per l'incremento dei fattori produttivi per l'accelerazione dei lavori, il comune di Milano è autorizzato a modificare, previa intesa con regione Lombardia, e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le convenzioni urbanistiche in essere con il soggetto attuatore del Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026, opera necessaria per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026, nonché ad adottare ogni altra iniziativa volta ad assicurare il rispetto dei predetti obblighi.
1.1000. Iezzi, Di Maggio.

(Approvato)

ART. 2.
(Disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza e soccorso pubblico connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , previa valutazione delle alternative possibili con minore impatto ambientale e mediante l'adozione di provvedimenti motivati in relazione alla necessità e all'urgenza degli interventi, che sono tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'interno. Entro il 31 dicembre 2025, a cura dello stesso Ministero dell'interno, è trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari una relazione dettagliata sugli interventi realizzati e sulle deroghe applicate.
2.2. Amato, Caso, Orrico.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni urgenti per il monitoraggio e la messa in sicurezza del territorio dal rischio derivante dal fenomeno delle colate detritiche rapide (debris flow) nella Valle del Boite)

  1. Per fare fronte alle esigenze di sicurezza del territorio anche in vista dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 e al fine di ridurre il costo sociale ed economico connesso ai fenomeni legati alle colate detritiche rapide (debris flow) nella Valle del Boite, nell'area di Cortina d'Ampezzo, sono adottate misure ed interventi per migliorare e rendere maggiormente operativi i sistemi di monitoraggio e di allarme dei ricorrenti fenomeni di debris flow in costante aumento, anche per effetto dei cambiamenti climatici in atto.
  2. Per la realizzazione delle misure e degli interventi di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con le amministrazioni locali e regionali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, con proprio decreto, un piano straordinario per il potenziamento delle misure per il monitoraggio e la messa in sicurezza del territorio dai rischi derivanti dal fenomeno delle colate detritiche rapide (debris flow) nel territorio della Valle del Boite.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 50.000.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2.01. Zanella, Piccolotti.

ART. 3.
(Disposizioni riguardanti le Forze armate per il potenziamento delle misure di supporto logistico e operativo connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»)

  Sopprimere il comma 1-bis.
3.1000. Amato, Caso, Orrico.

  Al comma 1-bis, sostituire le parole da: avvalendosi delle deroghe fino alla fine del comma, con le seguenti: nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE e delle disposizioni in materia di subappalto.
3.4. Zanella, Piccolotti.

ART. 4.
(Disposizioni urgenti per il funzionamento del Comitato organizzatore Fondazione «Milano – Cortina 2026» e della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»)

  Al comma 1 sopprimere la lettera b).
*4.1000. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.
*4.1001. Grippo.

  Al comma 1, lettera b), numero 3,capoverso c-bis) aggiungere, in fine, le parole: e le province dotate di specificità montana di Sondrio e Belluno, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
4.5. Faraone.

  Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: e alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
4.1002. Zanella, Piccolotti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-ter. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 238, sono aggiunti i seguenti:

   «238-bis. In deroga alle disposizioni di cui ai commi da 224 a 238, i comitati organizzatori dei Giochi olimpici e paralimpici e di grandi eventi sportivi internazionali, contestualmente alla presentazione del progetto per la realizzazione dell'evento elaborano un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura del medesimo evento e lo presentano alle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e contestualmente alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle imprese e del made in Italy e all'ANPAL. Il piano non può avere una durata superiore a dodici mesi e indica:

   a) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi, quali il ricorso ad ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro datore di lavoro;

   b) le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali;

   c) le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di continuazione dell'attività, anche mediante cessione dell'azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da essi costituite;

   d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socio-culturali a favore del territorio interessato;

   e) i tempi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

   238-ter. Le azioni di cui al comma 238-bis, lettera b), possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro. I lavoratori interessati dal piano di cui al comma 238-bis accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tale fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate».
4.1. Scotto, Sarracino.

  All'articolo aggiuntivo Bof 4.01000, al comma 1 primo periodo, sostituire le parole: Al fine di valorizzare l'esperienza e le competenze maturate dalla con le seguenti: L'operatività della.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

    al medesimo periodo:

     sostituire le parole: nella realizzazione e nella gestione di infrastrutture complesse con le seguenti: può essere prorogata;

     sopprimere le parole: può essere disposta;

     sopprimere le parole: la prosecuzione dell'operatività della medesima società;

     sopprimere le parole da: con termine fino alla fine del periodo;

    al secondo periodo:

     sopprimere le parole da: . Il decreto del Presidente del Consiglio fino a: è adottato sopprimere le parole: sulla sostenibilità del piano economico finanziario;

    aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'asseverazione di cui al primo periodo è finalizzata a validare la capacità del piano economico-finanziario della società di generare, per l'intera durata prevista, flussi di cassa idonei a coprire integralmente i costi operativi e gli investimenti programmati, nonché a garantire l'equilibrio economico e gestionale, assicurando, per ciascuno degli esercizi del Piano, l'autosufficienza finanziaria.

   al comma 2, sostituire le parole: all'atto costitutivo e allo con le seguenti: dello.
0.4.01000.200. La Commissione.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di trasformazione della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»)

  1. Al fine di valorizzare l'esperienza e le competenze maturate dalla società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, nella realizzazione e nella gestione di infrastrutture complesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per lo sport e i giovani e i presidenti delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, può essere disposta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, la prosecuzione dell'operatività della medesima Società sino al 31 dicembre 2033 per la realizzazione di infrastrutture inserite nel Piano complessivo delle opere olimpiche, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 16 del 2020, con termine di consegna dei lavori successiva al 31 dicembre 2026. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo è adottato previo rilascio di una asseverazione sulla sostenibilità del piano economico-finanziario della società da parte di uno o più soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  2. Il decreto di cui al comma 1 definisce in particolare le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale necessarie in coerenza con quanto disposto dal comma 1.
4.01000. Bof, Latini, Loizzo, Miele.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Obblighi di trasparenza per la Fondazione Milano-Cortina).

  1. La Fondazione Milano-Cortina, quale soggetto di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è tenuta ad applicare le misure di trasparenza previste dal medesimo decreto legislativo, in quanto compatibili e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse. Alla Fondazione Milano Cortina è inoltre applicabile l'istituto dell'accesso civico generalizzato (FOIA) con riguardo agli atti, dati e informazioni relativi all'attività di pubblico interesse, ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  2. In capo alla Fondazione Milano Cortina restano fermi gli obblighi di pubblicazione stabiliti dalle disposizioni internazionali, cui essa deve conformare la sua attività in base alla normativa vigente.
  3. La violazione degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, comporta una specifica sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 47, comma 2 e 3 del medesimo decreto legislativo.
4.01001. Zanella, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Obblighi di trasparenza per la Fondazione Milano-Cortina).

  1. In capo alla Fondazione Milano Cortina restano fermi gli obblighi di pubblicazione stabiliti dalle disposizioni internazionali, cui essa deve conformare la sua attività in base alla normativa vigente.
4.01001.(Testo modificato nel corso della seduta) Zanella, Piccolotti.

(Approvato)

ART. 5.
(Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»)

  All'emendamento 5.200 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole: e le indennità percepite non sono cumulabili.
0.5.200.1. Manzi, Fornaro, Casu, Amato, Grippo, Piccolotti, Berruto, Caso, Orrico, Iacono, Orfini.

  Al comma 1, dopo le parole: per tutta la durata del mandato aggiungere le seguenti: , ovvero ricopre l'incarico secondo le disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il predetto incarico sia conferito entro i dodici mesi antecedenti la data di cessazione dal servizio. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
5.200. La Commissione.

(Approvato)

  Al comma 2, alinea, dopo la parola: può aggiungere le seguenti: , nel rispetto degli statuti di autonomia delle provincie autonome di Trento e di Bolzano.
5.1000. Ferrari, Berruto.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di prevenzione del dissesto idrogeologico, nonché ai Piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) adottati dalle Autorità di bacino competenti.
5.2. Amato, Caso, Orrico.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, a sostegno dei progetti indicati alla lettera a) del medesimo comma 369. Tali risorse sono, altresì, finalizzate a garantire, attraverso interventi strutturali volti alla rimozione delle barriere architettoniche e sensoriali, il diritto all'esercizio della pratica sportiva in tutte le palestre scolastiche.
5.1001. Grippo.

ART. 6.
(Misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto alle pratiche di manipolazione fraudolenta degli eventi sportivi)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti in merito al rispetto dei principi etici fondamentali nell'organizzazione e nello svolgimento di grandi eventi sportivi).

  1. Il Ministero per lo sport e i giovani promuove, durante l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, il principio di non discriminazione, il pluralismo, la diversità, l'inclusione e l'eguaglianza di genere come stabilito dal codice etico del CIO.
6.01000. Soumahoro, Berruto, Grippo, Amato, Prestipino, Gadda, Piccolotti.

ART. 7.
(Disposizioni per la tempestiva realizzazione degli interventi necessari in vista dello svolgimento della trentottesima edizione della «America's Cup – Napoli 2027»)

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 11 componenti con le seguenti: 13 componenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo:

   sostituire le parole: 5 componenti nominati con le seguenti: 7 componenti nominati;

   sostituire le parole: e uno designato dal Comune di Napoli con le seguenti: uno designato dal comune di Napoli, uno designato dalla città metropolitana territorialmente competente, nonché un rappresentante nominato del presidente della regione ospitante.
7.1. Berruto, Sarracino, Manzi, Orfini, Iacono, Carotenuto, De Luca.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 3 designati con le seguenti: 1 designato.

  Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, dopo le parole: Salute S.p.A., aggiungere le seguenti: uno designato dalla città metropolitana di Napoli, uno designato dalla regione Campania.
7.1000. Caso, Amato, Orrico, Berruto, Amendola, Piccolotti, Sarracino, Quartini, Rosato, Gadda.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 3 designati con le seguenti: 2 designati.

  Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, dopo le parole: Salute S.p.A., aggiungere le seguenti: uno designato dalla regione Campania.
7.3. Piccolotti, Borrelli, Mari, Berruto, Caso, Grippo, De Luca, Gadda, Amendola, Sarracino, Pellegrini.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: rigenerazione urbana aggiungere le seguenti: dell'intera città metropolitana e.
7.4. Berruto, Sarracino, Manzi, Orfini, Iacono.

  Al comma 4, sopprimere le parole: , con la riduzione dei termini alla metà,.
7.8. Bonelli, Piccolotti, Borrelli, Mari.

  Al comma 4, sostituire le parole da: dalla medesima Commissione competente fino alla fine del comma, con le seguenti: dall'Autorità competente in materia secondo quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7.9. Bonelli, Piccolotti, Borrelli, Mari.

ART. 8.
(Misure urgenti per la realizzazione della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026)

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 40 milioni.
8.1. Ubaldo Pagano, Berruto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, primo periodo, è autorizzata la spesa di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2025, in favore del Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.2. Ubaldo Pagano, Berruto.

ART. 9.
(Comitato per le Finali ATP e ruolo della Federazione italiana tennis e padel)

  Sopprimerlo.
9.1000. Faraone.

  Al comma 1, sostituire le parole da: composto fino alla fine del comma, con le seguenti: presieduto dal Sindaco della città ospitante, o da un suo delegato, e composto da un rappresentante del Presidente della giunta regionale della regione ospitante, con funzioni di vicepresidente, da un rappresentante dell'Autorità di governo competente in materia di sport e da un rappresentante della Federazione italiana tennis e padel.

  Conseguentemente:

   al comma 2:

    primo periodo, dopo le parole: in ordine alla promozione aggiungere le seguenti: della città e;

    secondo periodo, sopprimere le parole: designa al suo interno il Presidente, ;

   al comma 3:

    primo periodo sostituire le parole: e la società Sport e salute S.p.a. curano con le seguenti: cura, anche stipulando un'apposita convenzione con la società Sport e salute S.p.a.,;

    sostituire il secondo periodo con il seguente: A tale fine, può essere costituita presso la Federazione italiana tennis e padel una «Commissione Tecnica di Gestione» composta da cinque membri, designati uno dal Comune ospitante, uno dalla Regione ospitante e tre dalla Federazione medesima. ;

    sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo;

   al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: né compatibili con l'esercizio di funzioni nell'ambito della società Sport e salute S.p.a.;

   al comma 7, sostituire le parole: e la società Sport e salute S.p.A. predispongono con la seguente: predispone;

   sopprimere il comma 7-bis.
9.1. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.

  Al comma 1, sopprimere le parole: da un rappresentante nominato dall'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: e da un rappresentante della società Sport e salute S.p.a.
9.1001. Faraone.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: sei membri con le seguenti: cinque membri.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: due dalla società Sport e salute S.p.A. con le seguenti: uno dalla società Sport e salute S.p.A.
9.1003. Faraone.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Equilibrio di genere nelle strutture organizzative degli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale)

  1. Al fine di garantire la parità di genere e una rappresentanza equilibrata nelle strutture di governance e nei comitati organizzativi degli eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la composizione degli organi di indirizzo, coordinamento, gestione, vigilanza o consultazione istituiti per l'organizzazione e la realizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali «Milano-Cortina 2026», America's Cup 2024; Giochi del Mediterraneo «Taranto 2026», ATP Finals Torino; Campionato Europeo di Calcio UEFA 2032 e ogni altro evento sportivo dichiarato di interesse strategico nazionale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, deve rispettare e garantire la presenza di entrambi i generi.
9.01000. Ferrari, Berruto, Dell'Olio, Piccolotti, Fornaro, Grippo, Soumahoro, Gadda, Gebhard.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Equilibrio di genere nelle strutture organizzative degli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale)

  1. Al fine di promuovere l'equilibrio di genere e garantire una rappresentanza di entrambi i generi nelle strutture di governance e nei comitati organizzativi degli eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la composizione degli organi di indirizzo, coordinamento, gestione, vigilanza o consultazione istituiti per l'organizzazione e la realizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali «Milano-Cortina 2026», America's Cup 2024; Giochi del Mediterraneo «Taranto 2026», ATP Finals Torino; Campionato Europeo di Calcio UEFA 2032 e ogni altro evento sportivo dichiarato di interesse strategico nazionale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, deve rispettare e garantire la presenza di entrambi i generi.
9.01000.(Testo modificato nel corso della seduta) Ferrari, Berruto, Dell'Olio, Piccolotti, Fornaro, Grippo, Soumahoro, Gadda, Gebhard.

(Approvato)

ART. 9-bis.
(Disposizioni urgenti per le opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA 2032» e in materia di impianti sportivi)

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: anche.

  Conseguentemente al comma 2, primo periodo, dopo le parole: (UEFA), di stadi aggiungere le seguenti: di proprietà pubblica e inalienabili almeno fino a conclusione dei campionati di calcio «UEFA 2032».
9-bis.1004. Zaratti, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Il Commissario straordinario aggiungere le seguenti: , nominato in ottemperanza alle linee guida dell'ANAC in materia di conflitto di interessi, inconferibilità ed incompatibilità di incarichi,
9-bis.1000. Zaratti, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: agisce fino a: dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 con le seguenti: opera in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE e delle disposizioni in materia di subappalto.

  Conseguentemente al comma 2, sopprimere i periodi dal quarto all'ottavo.
9-bis.1001. Zaratti, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 aggiungere le seguenti: fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 3, 11, 16 e 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché delle disposizioni in materia di digitalizzazione e gestione informatica digitale delle costruzioni di cui agli articoli da 19 a 36 e 43 del medesimo decreto,.
9-bis.1002. Zaratti, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 aggiungere le seguenti: , fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 19 a 36 e 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e delle disposizioni in materia di subappalto.
9-bis.1003. Zaratti, Piccolotti.

  Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , anche avvalendosi dell'utilizzo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
9-bis.1007. Zaratti, Piccolotti.

  Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 19 a 36 e 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e delle disposizioni in materia di subappalto.
9-bis.1008. Zaratti, Piccolotti.

  Al comma 2, sopprimere l'ottavo periodo.
9-bis.1005. Zaratti, Piccolotti.

  Al comma 2, nono periodo, dopo le parole: della Società Sport e salute S.p.a. aggiungere le seguenti: e della vigilanza collaborativa dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con le modalità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
9-bis.1006. Zaratti, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Si applica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
9-bis.1009. Zaratti, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per la realizzazione e lo svolgimento degli interventi di cui ai commi 1 e 2, il Commissario straordinario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico per la finanza pubblica, della vigilanza collaborativa dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con le modalità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
9-bis.1010. Zaratti, Piccolotti.

ART. 9-ter.
(Disposizioni per la gestione degli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale destinatari di contributi statali)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: la Presidenza del Consiglio dei ministri fino a: Sport e salute S.p.A. con le seguenti: il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) indica il soggetto all'uopo individuato quale soggetto deputato.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo:

   sostituire le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport con le seguenti: Con atto del Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);

   sostituire le parole: della società Sport e salute S.p.A. o altro soggetto individuato con le seguenti: del soggetto individuato ai sensi del comma 1.
9-ter.3. Faraone.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: o l'Autorità politica delegata in materia di sport fino alla fine del periodo con le seguenti: può, su richiesta del soggetto organizzatore o titolare o contitolare dell'evento, indicare la società Sport e salute S.p.a. o altro soggetto all'uopo individuato, quale eventuale supporto alle attività di monitoraggio, gestione e organizzazione dell'evento.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo sostituire le parole da: di cui al primo periodo fino a: a valere sul con le seguenti: tra il soggetto individuato ai sensi del periodo precedente e il soggetto organizzatore, titolare o contitolare dell'evento sono regolati da una convenzione o dal Codice civile in caso di soggetto privato, con oneri a carico del.
9-ter.4. Faraone.

ART. 10.
(Misure urgenti per la sicurezza negli sport invernali)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure compensative per le aziende esercenti impianti a fune interessate da chiusure disposte in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026)

  1. In considerazione delle misure di sicurezza, ordine pubblico e logistica adottate in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, che comportano la chiusura totale o parziale al pubblico di impianti a fune, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato al riconoscimento di indennizzi in favore delle imprese esercenti gli impianti interessati dai suddetti provvedimenti.
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate alla compensazione dei costi fissi e dei mancati ricavi derivanti dalla sospensione o limitazione dell'attività ordinaria degli impianti a fune, disposta da autorità competenti per motivi connessi allo svolgimento dei Giochi.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:

   a) i criteri e le modalità di accesso alle risorse del fondo;

   b) i parametri per la determinazione dei mancati introiti;

   c) le modalità di erogazione delle somme spettanti alle imprese beneficiarie.

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero mediante rimodulazione delle risorse già stanziate per l'organizzazione dei Giochi.
10.02. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.

ART. 11.
(Disposizioni urgenti di modifica al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 01 con il seguente:

    01) al comma 4:

     01.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) verifica, ai fini di cui al comma 2, l'adempimento di quanto previsto dalla normativa federale ai fini del rilascio della licenza nazionale per la partecipazione alle competizioni, sulla base delle prescrizioni contenute nei regolamenti federali emanati dalle Federazioni sportive nazionali di riferimento in conformità ai princìpi degli organismi sportivi internazionali competenti nelle specifiche discipline, emettendo, a tal fine, entro i termini fissati nei citati regolamenti federali, un parere motivato.»

     01.2) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   «b-bis) verifica, ai fini di cui al comma 2, prima e durante le competizioni, l'adempimento delle disposizioni federali di riferimento. Segnala ai competenti organi delle Federazioni Sportive Nazionali di riferimento, entro i termini fissati dalla normativa federale, gli eventuali inadempimenti.».
11.2. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere i numeri 3) e 4) .
11.4. Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b-bis).
*11.6. Amato, Caso, Orrico.
*11.7. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.
*11.8. Piccolotti, Zaratti.

ART. 12.
(Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110)

  Sopprimerlo.
12.1. Piccolotti, Zanella.

ART. 13.
(Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 5 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.5. Amato.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 5 milioni.

  Conseguentemente, al comma 2:

   al primo periodo sostituire la parola: 1.000.000 con la seguente: 5.000.000.;

   al secondo periodo sostituire la parola: 1.000.000 con la seguente: 5.000.000.
13.1. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , anche secondo i seguenti principi: modulazione delle borse di studio secondo la disciplina sportiva e l'impegno durante il percorso universitario; previsione della possibilità di ampliare l'accesso al Fondo includendo anche a studenti delle scuole secondarie di secondo grado, organizzati in percorsi di liceo, di istituti tecnici e di istituti professionali, al fine di favorire la formazione sportiva già in età più precoce; previsione di un piano di monitoraggio dell'impatto formativo e carriera sportiva, per valutarne efficacia e sostenibilità del fondo.
13.4. Amato.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , il cui numero non può essere inferiore a 1.000 e dal valore non inferiore a 5.000 euro cadauna.
13.6. Amato.

ART. 14.
(Disposizioni urgenti in materia di funzionamento dell'Automobile Club d'Italia)

  Sopprimerlo.
14.1000. Bonelli, Piccolotti.

ART. 15.
(Disposizioni urgenti per la tutela degli arbitri e degli altri soggetti preposti alla regolarità tecnica delle manifestazioni sportive)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

   «a-bis) coloro che risultino imputati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui all'articolo 583-quater del codice penale»;

   b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 1, lettera a-bis), è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata della stessa nonché del divieto di cui al comma 1 non può essere inferiore a:

   a) tre anni, nei casi di lesioni personali;

   b) cinque anni, nei casi di lesioni personali gravi o gravissime»;

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e il Ministro dell'istruzione e del merito sono regolamentati progetti di giustizia riparativa sportiva, attraverso percorsi di supporto all'attività formative e sociali in ambito sportivo, incontri di supporto volontario presso società sportive e partecipazione obbligatoria a moduli educativi sul fair play e il rispetto delle regole, rivolti ai soggetti che si rendano responsabili di atti di violenza fisica o verbale nei confronti di arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse.
15.2. Barbagallo, Berruto, Grippo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sostegno ai comuni ospitanti grandi eventi sportivi)

  1. Al fine di sostenere i comuni ospitanti grandi eventi sportivi, assicurare la sostenibilità degli investimenti locali, garantire risorse dedicate nonché una programmazione strategica nella realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo nazionale per infrastrutture locali dedicate ad eventi sportivi» destinato al finanziamento di interventi di realizzazione, riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza delle opere del territorio necessarie alla realizzazione degli eventi.
  2. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo di cui al comma 1, i comuni trasmettono, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, i progetti di realizzazione, riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza.
  3. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione minima pari ad almeno il 15 per cento dell'ammontare delle risorse complessive destinate al singolo grande evento sportivo.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di accesso alle risorse del fondo e di presentazione dei progetti da parte dei comuni.
15.01000. Ruffino, Grippo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Piano di eredità territoriale delle infrastrutture realizzate dai comuni ospitanti grandi eventi sportivi)

  1. Al fine di assicurare una corretta gestione delle risorse pubbliche e un'attenta progettazione territoriale, l'accesso a contributi e ad altre forme di sostegno pubblico previsti dal presente decreto per la realizzazione di opere necessarie allo svolgimento di grandi eventi sportivi da parte degli enti locali ospitanti, è subordinato alla presentazione, in fase di richiesta di autorizzazione o di erogazione delle risorse, di un «Piano di eredità territoriale».
  2. Il Piano di cui al comma 1 deve contenere:

   a) le tempistiche di utilizzo delle infrastrutture successivamente all'evento;

   b) la descrizione degli usi futuri, delle modalità di gestione e di manutenzione delle infrastrutture;

   c) le iniziative volte a favorire la fruizione pubblica e l'eventuale coinvolgimento di soggetti privati.

  3. Salvo comprovate ragioni di interesse pubblico, la mancata presentazione o l'incompletezza del piano di cui al comma 1 comporta la decadenza automatica dal diritto di accesso ai fondi.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di redazione e presentazione dei Piani di eredità territoriale nonché le modalità di verifica e monitoraggio dell'attuazione degli stessi.
15.01001. Ruffino, Grippo.

ART. 16.
(Disposizioni finanziarie)

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: mediante corrispondente utilizzo fino alla fine della lettera, con le seguenti: a valere su quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».
16.3. Piccolotti, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: utilizzo fino alla fine della lettera, con le seguenti: riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.1. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono, Grippo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: utilizzo fino alla fine della lettera, con le seguenti: riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16.2. Francesco Silvestri, Amato, Caso, Orrico, Zanella, Pellegrini, Berruto.

A.C. 2488-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 del provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto al match fixing innovando la disciplina riguardante il contrasto al fenomeno delle scommesse sportive illecite, prevedendo un regime di scambio di informazioni e di coordinamento tra le autorità amministrative competenti a gestire le scommesse sportive e la Procura Generale dello Sport presso il CONI;

    il fenomeno del match-fixing costituisce una delle problematiche più complesse ed insidiose nell'ambito del diritto sportivo, nonché una minaccia sostanziale all'integrità della pratica sportiva e delle competizioni;

    deve essere dunque promossa una sinergia tra i vari soggetti coinvolti del settore sportivo, dagli operatori delle scommesse alle istituzioni pubbliche, al fine di prevenire e contrastare il proliferare del fenomeno e preservare l'autenticità delle competizioni sportive attraverso un impegno costante e condiviso;

    in particolare deve essere sviluppata, soprattutto tra i giovani, una cultura della competizione sportiva basata sul rispetto e sulla legalità,

impegna il Governo

a definire, con i soggetti coinvolti, percorsi educativi e campagne informative di sensibilizzazione sul match-fixing, con l'obiettivo di prevenire e contrastare, attraverso la condivisione di buone prassi, il fenomeno della corruzione nelle competizioni sportive.
9/2488-A/1.Soumahoro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 del provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto al match fixing innovando la disciplina riguardante il contrasto al fenomeno delle scommesse sportive illecite, prevedendo un regime di scambio di informazioni e di coordinamento tra le autorità amministrative competenti a gestire le scommesse sportive e la Procura Generale dello Sport presso il CONI;

    il fenomeno del match-fixing costituisce una delle problematiche più complesse ed insidiose nell'ambito del diritto sportivo, nonché una minaccia sostanziale all'integrità della pratica sportiva e delle competizioni;

    deve essere dunque promossa una sinergia tra i vari soggetti coinvolti del settore sportivo, dagli operatori delle scommesse alle istituzioni pubbliche, al fine di prevenire e contrastare il proliferare del fenomeno e preservare l'autenticità delle competizioni sportive attraverso un impegno costante e condiviso;

    in particolare deve essere sviluppata, soprattutto tra i giovani, una cultura della competizione sportiva basata sul rispetto e sulla legalità,

impegna il Governo

a definire, con tutti i soggetti coinvolti, comprese le istituzioni del mondo dello sport, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori percorsi educativi e campagne informative di sensibilizzazione sul match-fixing, con l'obiettivo di prevenire e contrastare, attraverso la condivisione di buone prassi, il fenomeno della corruzione nelle competizioni sportive.
9/2488-A/1.(Testo modificato nel corso della seduta)Soumahoro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del provvedimento in esame reca Disposizioni urgenti per il funzionamento del Comitato organizzatore Fondazione «Milano-Cortina 2026» stabilendo che alle assunzioni di personale effettuate dalla Fondazione Milano-Cortina 2026 per lo svolgimento degli eventi sportivi relativi ai Giochi olimpici e paralimpici, non si applicano le disposizioni in materia di chiusure aziendali previste dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per l'anno 2022);

    in particolare con la novella in questione si dispone di derogare, per la suddetta Fondazione, alle norme introdotte con i commi 224-238 della legge di bilancio 2022, come successivamente modificati dall'articolo 37 del decreto-legge n. 144 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, che stabiliscono che i datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, in media almeno 250 lavoratori dipendenti e che intendano procedere alla chiusura di una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo (situato nel territorio nazionale), con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, debbano attenersi ad una serie di vincoli procedurali, pena la nullità dei licenziamenti, volte a limitare le ricadute occupazionali e indicare possibili soluzioni di nuova e diversa ricollocazione dei lavoratori;

    tenuto conto che le norme istitutive della citata Fondazione (decreto-legge marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31) risultano antecedenti rispetto alle disposizioni di cui ora si chiede la deroga;

    valutata la necessità di predisporre gli opportuni interventi, anche in fase progettuale, affinché siano posti in essere tutti gli strumenti utili per la salvaguardia dei livelli occupazionali e delle professionalità da occupare nell'organizzazione di eventuali nuovi Giochi olimpici e paralimpici o di grandi eventi sportivi internazionali,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a introdurre specifiche disposizioni che prevedano in capo ai soggetti organizzatori dei citati eventi futuri l'obbligo di predisporre in fase progettuale anche uno specifico programma atto ad adottare le opportune misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali, anche attraverso il ricorso ad ammortizzatori sociali finalizzati alla ricollocazione presso altro datore di lavoro, per la rioccupazione o l'autoimpiego, per la eventuale possibilità di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di continuazione dell'attività ai lavoratori o a cooperative da essi costituite e per eventuali progetti di riconversione del sito produttivo.
9/2488-A/2.Scotto, Sarracino, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10 del provvedimento in esame interviene sulla disciplina in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, apportando, a tal fine, specifiche modifiche al decreto legislativo n. 40 del 2021;

    l'articolo 25 del citato decreto legislativo prevede un generale divieto per mezzi meccanici di utilizzare le piste da sci. È tuttavia consentito, salvo i casi di necessità e urgenza, l'accesso fuori dall'orario di apertura ai mezzi impiegati per il soccorso, il servizio e la manutenzione delle piste e degli impianti sciistici;

    non è consentito invece l'accesso alle aree sciabili, nemmeno fuori dall'orario di apertura, a mezzi meccanici destinati a raggiungere rifugi o esercizi pubblici ubicati su tali aree, anche quando questi non sono serviti da tracciati ad essi riservati;

    sarebbe auspicabile consentire l'accesso a tali mezzi meccanici, eventualmente previa autorizzazione scritta del gestore dell'area sciabile attrezzata e nel rispetto di ulteriori prescrizioni finalizzate a garantire la sicurezza, così da rispondere a un'esigenza concreta manifestata da numerosi gestori di rifugi ed esercizi pubblici situati lungo le piste da sci,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a consentire a mezzi meccanici di accedere alle aree sciabili, fuori dall'orario di apertura delle stesse, per raggiungere gli edifici ivi situati e non serviti da tracciati ad essi riservati.
9/2488-A/3.Schullian, Gebhard, Steger, Manes.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, all'articolo 11, alcune modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo;

    la riforma dello sport, introdotta con il decreto legislativo n. 36 del 2021, in vigore dal 1° luglio 2023, prevede una distinzione tra volontari e lavoratori sportivi. I lavoratori sportivi vengono pagati dalle associazioni sportive e possono avere un contratto di lavoro dipendente (subordinati) o un contratto co.co.co. (collaborazione coordinata e continuativa);

    da quella data i compensi percepiti non sono più ascrivibili ai redditi diversi (articolo 67 del Tuir) ma sono redditi da lavoro;

    la pensione con il sistema della quota (100, 102, 103) ma anche dei precoci, è incompatibile con ogni attività retribuita, (decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019) tranne che con quella del lavoro occasionale fino a 5.000 euro. La riforma dello sport vieta ai pensionati dei regimi pensionistici sopracitati, di eseguire l'attività di lavoratore sportivo se non in forma volontaria senza compenso;

    negli ultimi mesi l'Inps ha revocato il trattamento pensionistico, e chiesto la restituzione delle elevate somme percepite (a fronte di compensi irrisori);

    la Corte dei conti sezione Veneto con la pronuncia n. 19 del 2025 ha ritenuto che il pensionato (quota 100) possa assumere incarichi nella forma delle co.co.co. e percepire, sia la pensione anticipata, che il corrispettivo da lavoro sportivo entro la soglia di 5.000 euro, senza vedersi contestare la violazione del divieto di cumulo;

    nella sentenza della Corte risulta la compatibilità tra la pensione anticipata ed il compenso da lavoro sportivo,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative, nell'ambito degli interventi in materia di disciplina del lavoro sportivo, volte non solo a chiarire che l'attività per i co.co.co. sportivi sia possibile al di sotto dei 5 mila euro, come risulta dalla sentenza della Corte dei conti, ma anche, vista l'importanza sociale dell'attività svolta dai pensionati in ambito sportivo, ad estendere in tale ambito la soglia di 5.000 euro lordi annui prevista dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, alla cifra di 10.000 euro lordi annui.
9/2488-A/4.Steger, Manes, Gebhard, Schullian.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, all'articolo 11, alcune modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo;

    la riforma dello sport, introdotta con il decreto legislativo n. 36 del 2021, in vigore dal 1° luglio 2023, prevede una distinzione tra volontari e lavoratori sportivi. I lavoratori sportivi vengono pagati dalle associazioni sportive e possono avere un contratto di lavoro dipendente (subordinati) o un contratto co.co.co. (collaborazione coordinata e continuativa);

    da quella data i compensi percepiti non sono più ascrivibili ai redditi diversi (articolo 67 del Tuir) ma sono redditi da lavoro;

    la pensione con il sistema della quota (100, 102, 103) ma anche dei precoci, è incompatibile con ogni attività retribuita, (decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019) tranne che con quella del lavoro occasionale fino a 5.000 euro. La riforma dello sport vieta ai pensionati dei regimi pensionistici sopracitati, di eseguire l'attività di lavoratore sportivo se non in forma volontaria senza compenso;

    negli ultimi mesi l'Inps ha revocato il trattamento pensionistico, e chiesto la restituzione delle elevate somme percepite (a fronte di compensi irrisori);

    la Corte dei conti sezione Veneto con la pronuncia n. 19 del 2025 ha ritenuto che il pensionato (quota 100) possa assumere incarichi nella forma delle co.co.co. e percepire, sia la pensione anticipata, che il corrispettivo da lavoro sportivo entro la soglia di 5.000 euro, senza vedersi contestare la violazione del divieto di cumulo;

    nella sentenza della Corte risulta la compatibilità tra la pensione anticipata ed il compenso da lavoro sportivo,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, con ulteriori iniziative normative, nell'ambito degli interventi in materia di disciplina del lavoro sportivo, volte non solo a chiarire che l'attività per i co.co.co. sportivi sia possibile al di sotto dei 5 mila euro, come risulta dalla sentenza della Corte dei conti, ma anche, vista l'importanza sociale dell'attività svolta dai pensionati in ambito sportivo, ad estendere in tale ambito la soglia di 5.000 euro lordi annui prevista dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, alla cifra di 10.000 euro lordi annui.
9/2488-A/4.(Testo modificato nel corso della seduta)Steger, Manes, Gebhard, Schullian.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport, nello specifico le disposizioni recate rispondono alla necessità di provvedere alla realizzazione di alcuni eventi sportivi, supportandone l'organizzazione e lo svolgimento attraverso idonei strumenti operativi e finanziari;

    l'Italia è circondata da mari e dispone di un patrimonio naturale, sportivo e culturale di inestimabile valore, particolarmente legato al mare e agli sport acquatici, allo stesso tempo anche molti laghi italiani sono navigabili per piccole imbarcazioni;

    il settore della nautica rappresenta un'eccellenza del Made in Italy, con importanti ricadute occupazionali e turistiche, nonché un elemento strategico di promozione internazionale del nostro Paese;

    è auspicabile promuovere l'accesso alla pratica sportiva e avvicinare le famiglie, i bambini e i giovani al mondo della vela, della nautica e degli sport acquatici attraverso manifestazioni itineranti, inclusive e sostenibili;

    manifestazioni sportive e divulgative come quella proposta dallo Yacht Club Europa, con il coinvolgimento delle eccellenze produttive italiane, delle associazioni locali e dei comuni, si sono già dimostrate capaci di attirare decine di migliaia di persone, generando impatti positivi sul piano sportivo, sociale, turistico e ambientale;

    si prevede, nell'ambito delle iniziative proposto l'organizzazione di un Villaggio dello Sport Nautico Itinerante, con tappe in città costiere o dotate di laghetti urbani, con eventi, attività per i più giovani, momenti divulgativi e match-races ispirati alla Coppa America, in sinergia con l'evento internazionale ospitato a Napoli nel 2027,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame compatibilmente con gli equilibri di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica e delle normative europee, con ulteriori iniziative volte a sostenere e promuovere, anche mediante il coinvolgimento del CONI, delle Federazioni sportive competenti e delle amministrazioni territoriali interessate, l'organizzazione del «Villaggio Itinerante per la Nautica e gli Sport Acquatici» anche favorendo, nell'ambito delle politiche di promozione dello sport, del turismo e del Made in Italy, la partecipazione delle imprese italiane del comparto nautico, nonché delle associazioni impegnate nel sociale, alla realizzazione dell'iniziativa, valorizzando anche in occasione della Coppa America 2027 a Napoli, eventi collaterali e attività di promozione territoriale che rafforzino la conoscenza del mare e degli sport nautici tra le nuove generazioni.
9/2488-A/5.Colombo, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport, nello specifico le disposizioni recate rispondono alla necessità di provvedere alla realizzazione di alcuni eventi sportivi, supportandone l'organizzazione e lo svolgimento attraverso idonei strumenti operativi e finanziari;

    l'Italia è circondata da mari e dispone di un patrimonio naturale, sportivo e culturale di inestimabile valore, particolarmente legato al mare e agli sport acquatici, allo stesso tempo anche molti laghi italiani sono navigabili per piccole imbarcazioni;

    il settore della nautica rappresenta un'eccellenza del Made in Italy, con importanti ricadute occupazionali e turistiche, nonché un elemento strategico di promozione internazionale del nostro Paese;

    è auspicabile promuovere l'accesso alla pratica sportiva e avvicinare le famiglie, i bambini e i giovani al mondo della vela, della nautica e degli sport acquatici attraverso manifestazioni itineranti, inclusive e sostenibili;

    manifestazioni sportive e divulgative come quella proposta dallo Yacht Club Europa, con il coinvolgimento delle eccellenze produttive italiane, delle associazioni locali e dei comuni, si sono già dimostrate capaci di attirare decine di migliaia di persone, generando impatti positivi sul piano sportivo, sociale, turistico e ambientale;

    si prevede, nell'ambito delle iniziative proposto l'organizzazione di un Villaggio dello Sport Nautico Itinerante, con tappe in città costiere o dotate di laghetti urbani, con eventi, attività per i più giovani, momenti divulgativi e match-races ispirati alla Coppa America, in sinergia con l'evento internazionale ospitato a Napoli nel 2027,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica e delle normative europee, con ulteriori iniziative volte a sostenere e promuovere, anche mediante il coinvolgimento del CONI, delle Federazioni sportive competenti, di Sport e salute S.p.a. e delle amministrazioni territoriali interessate, l'organizzazione del «Villaggio Itinerante per la Nautica e gli Sport Acquatici» anche favorendo, nell'ambito delle politiche di promozione dello sport, del turismo e del Made in Italy, la partecipazione delle imprese italiane del comparto nautico, nonché delle associazioni impegnate nel sociale, alla realizzazione dell'iniziativa, valorizzando anche in occasione della Coppa America 2027 a Napoli, eventi collaterali e attività di promozione territoriale che rafforzino la conoscenza del mare e degli sport nautici tra le nuove generazioni.
9/2488-A/5.(Testo modificato nel corso della seduta)Colombo, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    dopo la nascita del Centro Giovani Calciatori avvenuta il 20 novembre 1947, il presidente Torquato Bresciani elaborò l'idea di un torneo internazionale circoscritto a squadre giovanili la cui prima edizione ufficiale ebbe luogo nel 1949, con svolgimento dal lunedì successivo la prima domenica di Carnevale al lunedì seguente la terza domenica della stessa festa, da cui il nome scelto fu proprio Coppa Carnevale, mentre il trofeo posto in palio riproduceva Burlamacco, maschera ufficiale della tradizione viareggina;

    nel corso degli anni successivi la manifestazione, riservata alle formazioni Primavera di alcune squadre italiane e straniere, assunse sempre di più una rilevanza internazionale: il Partizan fu il primo club straniero a vincere il torneo, nel 1951, mentre il Dukla Praga vinse sei edizioni tra il 1964 e il 1980. Agli inizi del nuovo millennio la manifestazione, che nel frattempo era arrivata a coinvolgere 48 partecipanti in una singola edizione, cambiò nome in Viareggio Cup World Football Tournament;

    tuttavia, il cambio di denominazione coincise con un progressivo declino del torneo, causato anche dalla nascita nel 2013 della UEFA Youth League, la competizione calcistica organizzata dalla UEFA che mette di fronte le formazioni under-19 delle migliori squadre europee;

    nel corso degli anni 2010 e 2020 le tre principali squadre titolate del torneo viareggino, Milan, Juventus e Inter, che fino ad allora erano state protagoniste abituali, rinunciarono a partecipare ad alcune edizioni;

    nel 2019 il torneo vide la nascita di una versione rivolta alle squadre Primavera di alcuni club femminili italiani e stranieri mentre nel 2022 fu riservata alle formazioni under-18. Dopo un breve ritorno delle formazioni Primavera nel 2023, dal 2024 il torneo è riservato alle formazioni under-18;

    l'ultima edizione del torneo che si è svolta dal 17 al 31 marzo 2025 ha visto la partecipazione di numerose squadre europee, nord e sudamericane, africane e oceaniane a riprova della forte internazionalità dell'evento sportivo;

    in considerazione della storicità e della attrattività che lo contraddistinguono il Torneo offre un forte contributo al potenziamento del movimento sportivo del Paese;

    la Viareggio Cup ha un grande potenziale come evento sportivo e culturale ma offre anche opportunità di promozione turistica, valorizzazione del territorio e crescita economica per Viareggio e la Versilia infatti contribuisce a promuovere Viareggio e la sua area, attirando un gran numero di visitatori;

    l'afflusso di squadre, accompagnatori e tifosi genera un significativo indotto economico per la città, con ricadute positive su hotel, ristoranti, negozi e altre attività commerciali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a riconoscere il Torneo Internazionale Giovanile di Calcio denominato «Viareggio Cup» quale evento sportivo di interesse nazionale e internazionale nonché ad attivarsi presso la FIGC affinché in concomitanza con detto torneo non si svolgano altre competizioni del calendario giovanile.
9/2488-A/6.Montemagni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'America's Cup è la più antica competizione sportiva internazionale nonché il più famoso trofeo velico al Mondo. L'ultima edizione, svoltasi ad ottobre del 2024 a Barcellona, ha ottenuto un significativo successo e ha creato un indotto economico di oltre 1 miliardo di euro;

    la trentottesima edizione del prestigioso evento sportivo, che si svolgerà a Napoli nella primavera e nell'estate del 2027, oltre a costituire una grandissima opportunità di sviluppo e di visibilità per i territori e per il Paese intero, rappresenta anche una sfida in termini di organizzazione per tutte le istituzioni e gli enti competenti;

    la competizione avrà il suo prologo sempre a Napoli, nella primavera del 2026, con la Louis Vuitton Cup: le gare preparatorie si terranno davanti al lungomare, dando modo così agli equipaggi di sperimentare il campo di regata in vista delle finali dell'anno successivo. La città campana sarà dunque protagonista delle più importanti regate del mondo per due anni;

    stando alle previsioni del Piano Nazionale Aeroporti, che non considerano l'afflusso straordinario di persone che i due eventi porteranno nel territorio, già ad ora il bacino di traffico aeroportuale della regione Campania è stimato tendere alla cifra di 12 milioni di passeggeri l'anno con un orizzonte temporale al 2030;

    l'aeroporto internazionale di Napoli-Capodichino, nel solo periodo da gennaio ad agosto del 2024, ha accolto 8.567.000 passeggeri, registrando un aumento del 17 per cento rispetto all'anno precedente, e le previsioni di traffico previsto nel 2025, contenute nel Piano di Sviluppo e negli strumenti di programmazione della società di gestione, indicano che nel 2025 si raggiungeranno 22,5 milioni di passeggeri, contro i 18,8 milioni che venivano stimati dagli studi commissionati dall'ENAC per lo stesso periodo. Questi dati mettono in evidenza l'attuale stato di saturazione e la necessità urgente di potenziare il sistema aeroportuale in vista degli eventi citati;

    l'aeroporto di Grazzanise è uno scalo militare non strategico per le forze armate in quanto non rientra tra quelli classificati M.O.B. (Main Operating Base) dal decreto del Ministero della difesa del 25 gennaio 2008;

    lo scalo, vista la vicinanza, è stato più volte valutato come potenziale aeroporto di alleggerimento per il traffico dell'Aeroporto di Capodichino, di cui peraltro è prevista nel 2026 una temporanea chiusura per i lavori di rifacimento della pista di volo, per garantire la sicurezza delle operazioni di volo e l'efficienza delle infrastrutture;

    con il decreto 19 marzo 2025 del Ministro della difesa pubblicato nella Gazzetta n. 90 del 17 aprile 2025, con il quale è stato modificato il decreto 8 gennaio 2025, l'aeroporto di Grazzanise è stato inserito tra gli «Aeroporti militari ove sono schierati reparti di volo dell'Aeronautica militare o delle altre Forze armate e del Corpo delle Capitanerie di porto, nei quali l'attività del traffico civile è mantenuta compatibile con le esigenze operative e addestrative degli stessi reparti»; tuttavia, al momento tale previsione non ha ancora trovato attuazione;

    si ricorda che in occasione dell'esame in Assemblea della conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, è stato accolto l'ordine del giorno numero 9/02416-A/100 che impegnava il Governo «sulla base dei presupposti creati dal decreto del Ministro della difesa in data 19 marzo 2025, alle più proficue interlocuzioni con tutti gli attori istituzionali coinvolti finalizzate a prospettare, nel più breve tempo possibile, le azioni necessarie per rendere l'aeroporto militare di Grazzanise valida alternativa di alleggerimento del traffico dell'Aeroporto di Capodichino»;

    il Capo II del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la trentottesima edizione della America's Cup – Napoli 2027,

impegna il Governo

a dare rapida attuazione all'impegno già assunto con l'ordine del giorno citato in premessa, al fine di valorizzare l'utilizzo dell'aeroporto di Grazzanise anche nell'ottica di contribuire ad una migliore riuscita dei grandi eventi sportivi richiamati in premessa.
9/2488-A/7.Zinzi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'America's Cup è la più antica competizione sportiva internazionale nonché il più famoso trofeo velico al Mondo. L'ultima edizione, svoltasi ad ottobre del 2024 a Barcellona, ha ottenuto un significativo successo e ha creato un indotto economico di oltre 1 miliardo di euro;

    la trentottesima edizione del prestigioso evento sportivo, che si svolgerà a Napoli nella primavera e nell'estate del 2027, oltre a costituire una grandissima opportunità di sviluppo e di visibilità per i territori e per il Paese intero, rappresenta anche una sfida in termini di organizzazione per tutte le istituzioni e gli enti competenti;

    la competizione avrà il suo prologo sempre a Napoli, nella primavera del 2026, con la Louis Vuitton Cup: le gare preparatorie si terranno davanti al lungomare, dando modo così agli equipaggi di sperimentare il campo di regata in vista delle finali dell'anno successivo. La città campana sarà dunque protagonista delle più importanti regate del mondo per due anni;

    stando alle previsioni del Piano Nazionale Aeroporti, che non considerano l'afflusso straordinario di persone che i due eventi porteranno nel territorio, già ad ora il bacino di traffico aeroportuale della regione Campania è stimato tendere alla cifra di 12 milioni di passeggeri l'anno con un orizzonte temporale al 2030;

    l'aeroporto internazionale di Napoli-Capodichino, nel solo periodo da gennaio ad agosto del 2024, ha accolto 8.567.000 passeggeri, registrando un aumento del 17 per cento rispetto all'anno precedente, e le previsioni di traffico previsto nel 2025, contenute nel Piano di Sviluppo e negli strumenti di programmazione della società di gestione, indicano che nel 2025 si raggiungeranno 22,5 milioni di passeggeri, contro i 18,8 milioni che venivano stimati dagli studi commissionati dall'ENAC per lo stesso periodo. Questi dati mettono in evidenza l'attuale stato di saturazione e la necessità urgente di potenziare il sistema aeroportuale in vista degli eventi citati;

    lo scalo, vista la vicinanza, è stato più volte valutato come potenziale aeroporto di alleggerimento per il traffico dell'Aeroporto di Capodichino, di cui peraltro è prevista nel 2026 una temporanea chiusura per i lavori di rifacimento della pista di volo, per garantire la sicurezza delle operazioni di volo e l'efficienza delle infrastrutture;

    con il decreto 19 marzo 2025 del Ministro della difesa pubblicato nella Gazzetta n. 90 del 17 aprile 2025, con il quale è stato modificato il decreto 8 gennaio 2025, l'aeroporto di Grazzanise è stato inserito tra gli «Aeroporti militari ove sono schierati reparti di volo dell'Aeronautica militare o delle altre Forze armate e del Corpo delle Capitanerie di porto, nei quali l'attività del traffico civile è mantenuta compatibile con le esigenze operative e addestrative degli stessi reparti»; tuttavia, al momento tale previsione non ha ancora trovato attuazione;

    si ricorda che in occasione dell'esame in Assemblea della conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, è stato accolto l'ordine del giorno numero 9/02416-A/100 che impegnava il Governo «sulla base dei presupposti creati dal decreto del Ministro della difesa in data 19 marzo 2025, alle più proficue interlocuzioni con tutti gli attori istituzionali coinvolti finalizzate a prospettare, nel più breve tempo possibile, le azioni necessarie per rendere l'aeroporto militare di Grazzanise valida alternativa di alleggerimento del traffico dell'Aeroporto di Capodichino»;

    il Capo II del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la trentottesima edizione della America's Cup – Napoli 2027,

impegna il Governo

a dare attuazione, nel più breve tempo possibile, all'impegno già assunto con l'ordine del giorno citato in premessa, al fine di valorizzare l'utilizzo dell'aeroporto di Grazzanise anche nell'ottica di contribuire ad una migliore riuscita dei grandi eventi sportivi richiamati in premessa.
9/2488-A/7.(Testo modificato nel corso della seduta)Zinzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport»;

    il Capo I reca disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;

    nei mesi di febbraio e marzo 2026 l'Italia ospiterà i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, con eventi dislocati in Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige, i più diffusi di sempre, che copriranno un'area di 22.000 chilometri quadrati e coinvolgeranno atleti, spettatori e operatori da tutto il mondo;

    l'area ospitante includerà sedi olimpiche e paralimpiche di Milano, Bormio e Livigno in Lombardia, Cortina, in Veneto, Predazzo, Tesero, Anterselva e Baselga di Pinè in Trentino-Alto Adige;

    secondo le stime dell'Ente Nazionale Italiano del Turismo (ENIT), Unioncamere e Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (ISNART), sono attesi circa 513.000 arrivi e circa 2,5 milioni di presenze turistiche nel solo periodo olimpico, con una spesa turistica stimata di 281 milioni di euro;

    l'Osservatorio regionale del Turismo calcola per la sola Lombardia un ulteriore aumento del numero di visitatori che si stima possano portare il capoluogo di regione e le zone montane a far registrare oltre 2 milioni di presenze aggiuntive in corrispondenza dell'evento;

    l'aumento straordinario di turisti, sportivi e staff richiederà, inoltre, livelli elevati di assistenza medica, con pressioni significative su pronto soccorso e servizi sanitari locali,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, in coordinamento con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano, con ulteriori iniziative normative volte all'implementazione del personale medico, infermieristico e di supporto nei pronto soccorso, anche rafforzando le strutture sanitarie presenti e garantendo l'adeguamento di piani organizzativi emergenziali per assicurare un'adeguata assistenza sanitaria ospedaliera e di medicina territoriale ad atleti, staff, spettatori e residenti per tutta la durata dell'evento.
9/2488-A/8.Urzì, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 del provvedimento in esame modifica l'articolo 2 della legge n. 401 del 1989, inerente alla regolazione dei rapporti tra procedimento penale e organi della giustizia sportiva nei casi del reato di «frode in competizioni sportive». Nello specifico, viene innovata la disciplina riguardante il contrasto al fenomeno delle scommesse sportive illecite, prevedendo un regime di scambio di informazioni e di coordinamento tra le autorità amministrative competenti a gestire le scommesse sportive e la Procura Generale dello Sport presso il CONI;

    tuttavia, al fine di garantire un più efficace contrasto alle manipolazioni delle competizioni sportive, si profila necessario agevolare l'accesso a dati rilevanti sui flussi di gioco da parte delle Procure federali e della Procura Generale dello Sport;

    attualmente, l'accesso ad informazioni in possesso dei concessionari di scommesse autorizzati è ostacolato da opposizioni legate alla tutela della privacy, le quali limitano fortemente l'efficacia delle indagini sportive,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a introdurre obblighi di cooperazione, compatibili con la normativa vigente sulla protezione dei dati nonché la Convenzione di Macolin, affinché le procure federali e la Procura Generale dello Sport possano richiedere direttamente ai concessionari di scommesse autorizzati ogni informazione utile ai fini dei procedimenti disciplinari, inclusi i dati sui flussi di gioco, gli estremi dei conti gioco e le eventuali intestazioni riconducibili, anche indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati.
9/2488-A/9.Grippo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 del provvedimento in esame modifica l'articolo 2 della legge n. 401 del 1989, inerente alla regolazione dei rapporti tra procedimento penale e organi della giustizia sportiva nei casi del reato di «frode in competizioni sportive». Nello specifico, viene innovata la disciplina riguardante il contrasto al fenomeno delle scommesse sportive illecite, prevedendo un regime di scambio di informazioni e di coordinamento tra le autorità amministrative competenti a gestire le scommesse sportive e la Procura Generale dello Sport presso il CONI;

    tuttavia, al fine di garantire un più efficace contrasto alle manipolazioni delle competizioni sportive, si profila necessario agevolare l'accesso a dati rilevanti sui flussi di gioco da parte delle Procure federali e della Procura Generale dello Sport;

    attualmente, l'accesso ad informazioni in possesso dei concessionari di scommesse autorizzati è ostacolato da opposizioni legate alla tutela della privacy, le quali limitano fortemente l'efficacia delle indagini sportive,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a introdurre obblighi di cooperazione, compatibili con la normativa vigente sulla protezione dei dati nonché la Convenzione di Macolin, affinché le procure federali e la Procura Generale dello Sport possano richiedere direttamente ai concessionari di scommesse autorizzati ogni informazione utile ai fini dei procedimenti disciplinari, inclusi i dati sui flussi di gioco, gli estremi dei conti gioco e le eventuali intestazioni riconducibili, anche indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati.
9/2488-A/9.(Testo modificato nel corso della seduta)Grippo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, di conversione del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport, contiene una pluralità di misure volte ad ammodernare il sistema-Paese e recuperare i ritardi accumulati negli anni precedenti;

    il provvedimento in particolare, prevede all'articolo 10 del Capo III, una serie di modifiche alla disciplina relativa alla segnalazione delle piste da sci in base al grado di difficoltà, nonché ai requisiti tecnici delle piste di discesa, novellando il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, di attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali;

    a tal fine, il sottoscrittore del presente atto evidenzia che, nell'ambito della normativa in favore delle persone con disabilità prevista dal Capo IV del suddetto decreto legislativo, si ravvisa la necessità di individuare in modo definito, una categorizzazione certa delle tipologie di disabilità, (e intervenire eventualmente, con una successiva classificazione delle aree sciabili, evidenziando l'idoneità di ciascuna ad ospitare utenti delle diverse categorie) in considerazione che attualmente, la situazione è resa difficile a causa delle molteplici casistiche ricomprese all'interno della categoria denominata «disabilità», che accomuna indistintamente limitazioni connesse con le facoltà fisiche o intellettive e per di più con gravità differenziata a seconda dei casi;

    la scrivente rileva altresì che, nell'ambito delle misure urgenti per la sicurezza degli sport invernali, contenute nell'articolo 10 in precedenza richiamato, necessitano alcune integrazioni volte a completare il quadro di regole attualmente vigente, nell'ambito della presenza dei dispositivi medici salvavita;

    al riguardo, pur condividendo la presenza di defibrillatori presso le aree sciabili in posizioni idonee per essere immediatamente disponibili in caso di bisogno, tale previsione, risulta di difficile applicazione, in ragione della particolare natura delle suddette aree sciabili, che spesso si estendono per decine di chilometri su diverse piste, servite da più impianti di risalita; risulta pertanto più efficace, a parere della scrivente, prevedere che le squadre incaricate del soccorso siano sempre munite di defibrillatore, al fine di garantire la massima rapidità di intervento, abbinata ad un'efficacia garantita dalla preparazione professionale dei soccorritori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare nel corso della legislatura, le misure recate dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative, sulla base di quanto esposto in premessa.
9/2488-A/10.Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport, alcune delle quali intervengono in materia di sicurezza in determinati settori sportivi e dei relativi impianti;

    l'accesso all'acqua e alla balneazione, anche attraverso impianti natatori pubblici e privati, riveste un importante valore sociale e di salute pubblica, nonché un ruolo cruciale nella diffusione della cultura del movimento e della promozione dello sport, dell'attività motoria, dell'educazione alla salute e alla inclusione sociale;

    l'utilizzo sicuro e regolato agli impianti acquatici deve essere garantito attraverso l'adozione di dispositivi e strumentazione di natura tecnica da parte dei medesimi;

    nel 2023, il Ministero della protezione civile e del mare ha avviato un confronto con le parti interessate per elaborare una proposta normativa volta a prevedere la cogenza di standard tecnici per gli impianti definiti dagli organismi di settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare l'attuazione delle misure del provvedimento in esame proseguendo nell'iniziativa avviata dal Ministero della protezione civile e del mare di cui in premessa, nonché a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di prevedere misure incentivanti per l'adeguamento tecnico degli impianti natatori esistenti.
9/2488-A/11.Tenerini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure finalizzate al sostegno e alla realizzazione di grandi eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale;

    l'organizzazione di grandi eventi sportivi, come i Giochi Olimpici e altri appuntamenti di rilievo internazionale, pone l'esigenza di rafforzare alcuni temi fondamentali, quali lo sport di inclusione;

    la prima edizione dei Giochi paralimpici è avvenuta nel 1960 a seguito della proposta del medico italiano Antonio Maglio di tenere la competizione a Roma, città ospitante nello stesso anno della XVII Olimpiade. L'abbinamento con i giochi olimpici ha fatto sì che la conoscenza di questo tipo di sport crescesse sempre di più nel corso del tempo;

    la promozione dell'inclusione e dell'accessibilità nello sport rappresenta un obiettivo prioritario per assicurare il pieno esercizio del diritto alla pratica sportiva da parte di tutte le cittadine e tutti i cittadini, in particolare delle persone con disabilità;

    il potenziamento delle strutture sportive scolastiche costituisce un elemento essenziale per garantire pari opportunità nell'accesso all'attività fisica, sin dall'età scolare;

    la pratica sportiva, per i suoi contenuti sociali, educativi, formativi, è un diritto di tutti i cittadini e un interesse della collettività a cui lo Stato deve rispondere con competenza e puntualità;

    la Carta europea dello sport per tutti, adottata dal Consiglio d'Europa nel 1975, afferma, all'articolo 1, che chiunque ha il diritto di praticare lo sport e che lo sport, in quanto fattore importante dello sviluppo umano, deve essere incoraggiato e sostenuto in maniera appropriata con finanziamenti pubblici;

    è recente, anche in seguito all'approvazione di una nostra proposta, l'entrata in vigore della legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1 che ha integrato l'articolo 33 della Carta costituzionale, nel senso di prevedere che la «Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme»;

    si ritiene che lo Stato possa legiferare prevedendo anche specifiche disposizioni normative di dettaglio indispensabili a garantire tali interessi e diritti di rango costituzionale che devono essere garantiti, in modo unitario, su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo

in linea con le finalità di promozione dell'inclusione e dell'accessibilità nell'attività sportiva richiamata all'articolo 5 del provvedimento in esame, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a reperire risorse adeguate da destinare all'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche, ad incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili, a favorire l'acquisto di ausili sportivi da destinare in uso gratuito ai soggetti con disabilità interessati all'avviamento alla pratica sportiva, con particolare attenzione ai giovani, nonché a sostenere la realizzazione di eventi di inclusione sportiva presso gli impianti sportivi e le palestre scolastiche.
9/2488-A/12.Malavasi, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure finalizzate al sostegno e alla realizzazione di grandi eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale;

    l'organizzazione di grandi eventi sportivi, come i Giochi Olimpici e altri appuntamenti di rilievo internazionale, pone l'esigenza di rafforzare alcuni temi fondamentali, quali lo sport di inclusione;

    la prima edizione dei Giochi paralimpici è avvenuta nel 1960 a seguito della proposta del medico italiano Antonio Maglio di tenere la competizione a Roma, città ospitante nello stesso anno della XVII Olimpiade. L'abbinamento con i giochi olimpici ha fatto sì che la conoscenza di questo tipo di sport crescesse sempre di più nel corso del tempo;

    la promozione dell'inclusione e dell'accessibilità nello sport rappresenta un obiettivo prioritario per assicurare il pieno esercizio del diritto alla pratica sportiva da parte di tutte le cittadine e tutti i cittadini, in particolare delle persone con disabilità;

    il potenziamento delle strutture sportive scolastiche costituisce un elemento essenziale per garantire pari opportunità nell'accesso all'attività fisica, sin dall'età scolare;

    la pratica sportiva, per i suoi contenuti sociali, educativi, formativi, è un diritto di tutti i cittadini e un interesse della collettività a cui lo Stato deve rispondere con competenza e puntualità;

    la Carta europea dello sport per tutti, adottata dal Consiglio d'Europa nel 1975, afferma, all'articolo 1, che chiunque ha il diritto di praticare lo sport e che lo sport, in quanto fattore importante dello sviluppo umano, deve essere incoraggiato e sostenuto in maniera appropriata con finanziamenti pubblici;

    è recente, anche in seguito all'approvazione di una nostra proposta, l'entrata in vigore della legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1 che ha integrato l'articolo 33 della Carta costituzionale, nel senso di prevedere che la «Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme»;

    si ritiene che lo Stato possa legiferare prevedendo anche specifiche disposizioni normative di dettaglio indispensabili a garantire tali interessi e diritti di rango costituzionale che devono essere garantiti, in modo unitario, su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo

in linea con le finalità di promozione dell'inclusione e dell'accessibilità nell'attività sportiva richiamata all'articolo 5 del provvedimento in esame, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a reperire risorse adeguate da destinare all'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche, ad incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili, a favorire l'acquisto di ausili sportivi da destinare in uso gratuito ai soggetti con disabilità interessati all'avviamento alla pratica sportiva, con particolare attenzione ai giovani, nonché a sostenere la realizzazione di eventi di inclusione sportiva presso gli impianti sportivi e le palestre scolastiche.
9/2488-A/12.(Testo modificato nel corso della seduta)Malavasi, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 15 estende la tutela penale agli arbitri e agli operatori tecnici delle manifestazioni, equiparandoli agli agenti e ai pubblici ufficiali ai sensi dell'articolo 583-quater;

    nonostante la sanzione penale prevista per chi si rende responsabile di lesioni gravi o gravissime, occorrono anche interventi educativi, sociali e formativi per prevenire e riparare i danni causati dalla violenza sportiva;

    la giustizia riparativa sportiva si configura come pratica efficace per favorire la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti, il dialogo con le vittime e l'inserimento in contesti sportivi positivi;

    oltre alla deterrenza, chi commette violenza dovrebbe essere avviato a percorsi obbligatori nei confronti delle società sportive, con attività volontariato educativo e formazione sull'etica del fair play, per restituire valore all'evento sportivo e al contesto comunitario;

    è dimostrato che la sanzione penale e giustizia riparativa, formativa e sociale, favorisce comportamenti sostenibili e contiene la ricorrenza della violenza;

    le sanzioni da sole – pur necessarie – non sono sufficienti ad assicurare il rispetto dei valori fondanti dello sport, mentre l'inclusione di moduli riparativi ha un effetto riabilitativo e preventivo,

impegna il Governo:

   a promuovere e sostenere progetti di giustizia riparativa in ambito sportivo, in collaborazione con il CONI, Sport e Salute S.p.A., federazioni, società dilettantistiche e soggetti del Terzo Settore, inserendoli negli strumenti di giustizia sportiva;

   ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere l'obbligo, per chi commette atti di violenza fisica o verbale verso arbitri o ufficiali di gara, di partecipare a moduli formativi sul fair play, il rispetto delle regole e l'etica sportiva, riconosciuti e certificabili.
9/2488-A/13.Serracchiani, Barbagallo, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 15 estende la tutela penale agli arbitri e agli operatori tecnici delle manifestazioni, equiparandoli agli agenti e ai pubblici ufficiali ai sensi dell'articolo 583-quater;

    nonostante la sanzione penale prevista per chi si rende responsabile di lesioni gravi o gravissime, occorrono anche interventi educativi, sociali e formativi per prevenire e riparare i danni causati dalla violenza sportiva;

    la giustizia riparativa sportiva si configura come pratica efficace per favorire la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti, il dialogo con le vittime e l'inserimento in contesti sportivi positivi;

    oltre alla deterrenza, chi commette violenza dovrebbe essere avviato a percorsi obbligatori nei confronti delle società sportive, con attività volontariato educativo e formazione sull'etica del fair play, per restituire valore all'evento sportivo e al contesto comunitario;

    è dimostrato che la sanzione penale e giustizia riparativa, formativa e sociale, favorisce comportamenti sostenibili e contiene la ricorrenza della violenza;

    le sanzioni da sole – pur necessarie – non sono sufficienti ad assicurare il rispetto dei valori fondanti dello sport, mentre l'inclusione di moduli riparativi ha un effetto riabilitativo e preventivo,

impegna il Governo:

   a promuovere e sostenere progetti di giustizia riparativa in ambito sportivo, in collaborazione con il CONI, Sport e Salute S.p.A., federazioni, società dilettantistiche e soggetti del Terzo Settore;

   a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere l'obbligo, per chi commette atti di violenza fisica o verbale verso arbitri o ufficiali di gara, di partecipare a moduli formativi sul fair play, il rispetto delle regole e l'etica sportiva, riconosciuti e certificabili.
9/2488-A/13.(Testo modificato nel corso della seduta)Serracchiani, Barbagallo, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure finalizzate al sostegno e alla realizzazione di grandi eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale;

    i grandi eventi sportivi rappresentano non solo un'opportunità di sviluppo economico e infrastrutturale, ma anche un'occasione di crescita culturale per l'intera società;

    la storia dello sport costituisce un importante strumento educativo per la promozione di valori come il rispetto, la disciplina, l'inclusione, la solidarietà e la cittadinanza attiva;

    l'insegnamento della storia dello sport nelle scuole può contribuire a rafforzare l'identità culturale e il senso civico delle giovani generazioni, anche attraverso la valorizzazione del patrimonio sportivo italiano;

    l'introduzione di moduli didattici sulla storia dello sport, in particolare in occasione dei Giochi Olimpici in Italia, può essere un elemento significativo per arricchire l'offerta formativa in ambito storico, sociale e motorio, considerato che esistono letteratura, saggi storici, spettacoli e opere cinematografiche che si occupano di sport,

    questa enorme potenzialità, che si allarga all'idea che attraverso la narrazione e lo studio dello sport si possano insegnare storia, educazione civica, geografia, sociologia, antropologia, psicologia, letteratura, lingue straniere, fisica, matematica è oggi uno dei grandi compiti a cui il mondo della scuola è chiamata, ma anche una possibilità per una rinnovata dignità della materia sportiva, come fatto culturale,

impegna il Governo

in occasione dei giochi olimpici a promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica, attività dirette a favorire la conoscenza della storia dello sport.
9/2488-A/14.Manzi, Berruto, Orfini, Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure finalizzate al sostegno e alla realizzazione di grandi eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale;

    i grandi eventi sportivi rappresentano non solo un'opportunità di sviluppo economico e infrastrutturale, ma anche un'occasione di crescita culturale per l'intera società;

    la storia dello sport costituisce un importante strumento educativo per la promozione di valori come il rispetto, la disciplina, l'inclusione, la solidarietà e la cittadinanza attiva;

    l'insegnamento della storia dello sport nelle scuole può contribuire a rafforzare l'identità culturale e il senso civico delle giovani generazioni, anche attraverso la valorizzazione del patrimonio sportivo italiano;

    l'introduzione di moduli didattici sulla storia dello sport, in particolare in occasione dei Giochi Olimpici in Italia, può essere un elemento significativo per arricchire l'offerta formativa in ambito storico, sociale e motorio, considerato che esistono letteratura, saggi storici, spettacoli e opere cinematografiche che si occupano di sport,

    questa enorme potenzialità, che si allarga all'idea che attraverso la narrazione e lo studio dello sport si possano insegnare storia, educazione civica, geografia, sociologia, antropologia, psicologia, letteratura, lingue straniere, fisica, matematica è oggi uno dei grandi compiti a cui il mondo della scuola è chiamata, ma anche una possibilità per una rinnovata dignità della materia sportiva, come fatto culturale,

impegna il Governo

in occasione dei giochi olimpici a promuovere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, nel rispetto dell'autonomia scolastica, attività dirette a favorire la conoscenza della storia dello sport.
9/2488-A/14.(Testo modificato nel corso della seduta)Manzi, Berruto, Orfini, Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca misure finalizzate al sostegno e alla realizzazione di grandi eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale;

    in vista dei Giochi Olimpici e della crescente centralità che i grandi eventi sportivi rivestono nel nostro Paese, risulta ancora più urgente e strategico garantire una corretta educazione motoria sin dalla scuola primaria;

    lo sport e la cultura del movimento, insieme alla scuola, possono essere considerati come una grande agenzia educativa, capace di insegnare sul campo valori come l'inclusione, la solidarietà e il rispetto, valori essenziali per stimolare il consolidamento di una società civile e inclusiva e per formare cittadini più consapevoli e attenti;

    il contenuto dell'attività sportiva è declinato su tre direttrici complementari. Il valore educativo, legato allo sviluppo e alla formazione della persona; il valore sociale: lo sport, rappresenta spesso un fattore di aggregazione e uno strumento d'inclusione per persone in condizioni di svantaggio o marginalità di vario genere: di tipo socioeconomico, etnico-culturale o fisico-cognitivo;

    esercitare un'attività fisica-motoria deve essere una possibilità offerta a tutti, indipendentemente dalla condizione socioeconomica della persona e del suo nucleo familiare,

impegna il Governo

in linea con le finalità di promozione di una pratica sportiva accessibile e inclusiva richiamate dal provvedimento in esame e al fine di garantire una corretta educazione motoria, ad adottare le iniziative di competenza volte ad introdurre la pratica dell'educazione motoria con specialisti dotati dell'idoneo titolo di studio anche nelle classi prime, seconde e terze della scuola primaria.
9/2488-A/15.Andrea Rossi, Berruto, Manzi, Malavasi, Orfini, Iacono, Amato.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca misure finalizzate al sostegno e alla realizzazione di grandi eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale;

    in vista dei Giochi Olimpici e della crescente centralità che i grandi eventi sportivi rivestono nel nostro Paese, risulta ancora più urgente e strategico garantire una corretta educazione motoria sin dalla scuola primaria;

    lo sport e la cultura del movimento, insieme alla scuola, possono essere considerati come una grande agenzia educativa, capace di insegnare sul campo valori come l'inclusione, la solidarietà e il rispetto, valori essenziali per stimolare il consolidamento di una società civile e inclusiva e per formare cittadini più consapevoli e attenti;

    il contenuto dell'attività sportiva è declinato su tre direttrici complementari. Il valore educativo, legato allo sviluppo e alla formazione della persona; il valore sociale: lo sport, rappresenta spesso un fattore di aggregazione e uno strumento d'inclusione per persone in condizioni di svantaggio o marginalità di vario genere: di tipo socioeconomico, etnico-culturale o fisico-cognitivo;

    esercitare un'attività fisica-motoria deve essere una possibilità offerta a tutti, indipendentemente dalla condizione socioeconomica della persona e del suo nucleo familiare,

impegna il Governo

in linea con le finalità di promozione di una pratica sportiva accessibile e inclusiva richiamate dal provvedimento in esame e al fine di garantire una corretta educazione motoria, ad adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, le ulteriori iniziative di competenza volte ad introdurre la pratica dell'educazione motoria con specialisti dotati dell'idoneo titolo di studio anche nelle classi prime, seconde e terze della scuola primaria.
9/2488-A/15.(Testo modificato nel corso della seduta)Andrea Rossi, Berruto, Manzi, Malavasi, Orfini, Iacono, Amato.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca misure finalizzate al sostegno e alla realizzazione dei giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano-Cortina 2026, anche sotto il profilo della realizzazione delle infrastrutture necessarie

    inoltre, nell'ambito degli ulteriori interventi urgenti in materia di sport, di cui al Capo III, l'articolo 10 modifica la disciplina relativa alle caratteristiche delle piste innevate di slitta o slittino,

    i questi anni si è spesso parlato della possibilità di riutilizzare, come per i giochi olimpici di Torino 2006, il tracciato per bob, slittino e skeleton, della località Pariol, sita nel territorio appartenente al comune di Cesana Torinese, ma nulla è stato fatto per avviare un piano di smantellamento e riforestazione dell'area;

    in Italia i praticanti si sono ridotti a poche decine e la pista, per la minima manutenzione, costa circa 500.000 euro all'anno;

    la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle infrastrutture realizzate per tali eventi rappresenta un principio fondamentale per evitare sprechi di risorse pubbliche e danni al territorio;

    la pista da bob, slittino e skeleton di Cesana Pariol, costruita per Torino 2006 con un notevole investimento pubblico, è da anni inutilizzata, in stato di abbandono e priva di prospettive di riutilizzo sostenibile;

    tale struttura, priva di una reale funzione e fonte di degrado ambientale e paesaggistico, è da tempo considerata un «ecomostro», la cui presenza è incompatibile con gli obiettivi di tutela e valorizzazione dell'ambiente montano e con le politiche di rigenerazione sostenibile dei territori olimpici;

    in vista dei Giochi del 2026, risulta fondamentale promuovere un nuovo approccio nella gestione dell'eredità olimpica, basato sul recupero e la riqualificazione responsabile degli impianti, nonché sull'eliminazione delle strutture obsolete e dannose,

impegna il Governo

nell'ambito della programmazione delle risorse destinate ai grandi eventi sportivi e alla gestione post-olimpica, a reperire risorse adeguate da destinare allo smantellamento del tracciato per bob, slittino e skeleton, della località Pariol, sita nel territorio appartenente al comune di Cesana Torinese, anche promuovendo, di concerto con gli enti territoriali e le autorità competenti, un piano di bonifica, recupero ambientale e restituzione alla collettività del sito, in linea con i principi di sostenibilità e responsabilità previsti dal CIO.
9/2488-A/16.Gribaudo, Berruto, Iaria, Amendola.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 del provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto alle pratiche di manipolazione fraudolenta degli eventi sportivi;

    l'organizzazione di grandi eventi sportivi, come i Giochi Olimpici e altri appuntamenti di rilievo internazionale, pone l'esigenza di rafforzare i principi di legalità, equità e trasparenza all'interno del sistema sportivo nazionale;

    la giustizia sportiva rappresenta un pilastro fondamentale per la credibilità delle istituzioni sportive, la tutela dei diritti degli atleti, delle società e degli operatori del settore;

    appare necessario avviare una riflessione organica sull'assetto della giustizia sportiva, nel rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo ma in coerenza con i principi costituzionali e i diritti fondamentali delle persone coinvolte;

    riteniamo urgente avviare un confronto volto ad avviare una riforma fondata sulla tutela dei diritti, l'equilibrio tra autonomia e legalità, e una visione dello sport come parte integrante della cittadinanza attiva, dell'educazione e della coesione sociale,

impegna il Governo

ad attivare una commissione di studio e consultazione per l'avvio di una riforma del sistema della giustizia sportiva, d'intesa con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Dipartimento per lo Sport e gli altri attori istituzionali e sportivi interessati.
9/2488-A/17.Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 del provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto alle pratiche di manipolazione fraudolenta degli eventi sportivi;

    l'organizzazione di grandi eventi sportivi, come i Giochi Olimpici e altri appuntamenti di rilievo internazionale, pone l'esigenza di rafforzare i principi di legalità, equità e trasparenza all'interno del sistema sportivo nazionale;

    la giustizia sportiva rappresenta un pilastro fondamentale per la credibilità delle istituzioni sportive, la tutela dei diritti degli atleti, delle società e degli operatori del settore;

    appare necessario avviare una riflessione organica sull'assetto della giustizia sportiva, nel rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo ma in coerenza con i principi costituzionali e i diritti fondamentali delle persone coinvolte;

    riteniamo urgente avviare un confronto volto ad avviare una riforma fondata sulla tutela dei diritti, l'equilibrio tra autonomia e legalità, e una visione dello sport come parte integrante della cittadinanza attiva, dell'educazione e della coesione sociale,

impegna il Governo

ad attivare una commissione di studio e consultazione, che supporti il tavolo di lavoro già costituito tra Governo e CONI, per l'avvio di una riforma del sistema della giustizia sportiva, in coordinamento con gli altri attori istituzionali interessati.
9/2488-A/17.(Testo modificato nel corso della seduta)Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, al Capo I, reca disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», tra cui lo stanziamento di risorse aggiuntive per il potenziamento di misure di sicurezza e soccorso pubblico, per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi e per il funzionamento del Comitato organizzatore Fondazione «Milano-Cortina 2026»;

    il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, all'articolo 1, ha istituito il Consiglio olimpico Congiunto Milano Cortina 2026, previsto nel dossier di candidatura, con funzioni di indirizzo generale sull'attuazione del programma di realizzazione dei Giochi;

    secondo la norma istitutiva, il Consiglio avrebbe dovuto predisporre una relazione annuale sulle attività svolte da trasmettere, tramite l'Autorità di Governo competente in materia di sport, al Parlamento;

    il primo decreto di costituzione dell'organismo è stato adottato soltanto due anni dopo dall'allora sottosegretaria Vezzali, prevedendo l'entrata in funzione del Consiglio il 30 marzo 2022, una volta definiti i componenti;

    tuttavia, grazie ad un accesso civico effettuato dalla rivista «lavialibera», è emerso che la definitiva istituzione del Consiglio è avvenuta soltanto l'11 giugno 2024 e che la prima convocazione è stata il 9 settembre, tre mesi dopo;

    visto il ritardo nella costituzione, il 30 giugno 2025 è stata inviata la prima, e unica, relazione al Parlamento sulle attività svolte durante l'anno 2024, mentre la successiva relazione dovrà essere consegnata entro il 30 giugno 2026 e, pertanto, soltanto a Giochi conclusi si conosceranno le attività effettuate nel 2025, ovvero quelle cruciali alla preparazione e allo svolgimento degli stessi;

    la tardiva istituzione del Consiglio e la conseguente mancata supervisione delle fasi di preparazione e pianificazione dei Giochi Olimpici tradirebbero gli impegni relativi ai «massimi standard di trasparenza e rendicontazione» promessi nel dossier di candidatura,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative necessarie volte a garantire i massimi standard di trasparenza e rendicontazione per i XXV Giochi Olimpici Invernali e i XIV Giochi Paralimpici Invernali «Milano-Cortina 2026», in linea con gli impegni assunti nel dossier di candidatura, assicurando un monitoraggio costante e rendendo accessibili le informazioni relative all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi, al fine di colmare le lacune di trasparenza finora riscontrate.
9/2488-A/18.Iaria, Amato, Caso, Orrico, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, all'articolo 7, reca disposizioni per la tempestiva realizzazione degli interventi necessari in vista dello svolgimento della trentottesima edizione della «America's Cup – Napoli 2027»;

    il titolo di Capitale Europea dello Sport è assegnato annualmente da ACES Europe, organismo riconosciuto dalla Commissione Europea e dal Parlamento Europeo, a città che si distinguono per l'impegno nel promuovere lo sport come strumento di benessere fisico e mentale, coesione sociale, educazione e cittadinanza attiva;

    Napoli è stata ufficialmente designata Capitale Europea dello Sport per il 2026, superando la concorrenza di altre importanti città, tra cui l'ultima finalista Saragozza, grazie a una candidatura sostenuta congiuntamente dal comune di Napoli, dal Comitato Regionale Campania del CONI e dall'USSI Campania;

    nelle motivazioni ufficiali, Napoli è stata definita «un lodevole esempio di promozione dello sport per tutti, come mezzo per migliorare la salute, promuovere l'integrazione sociale, facilitare l'istruzione e promuovere il rispetto», a conferma della rilevanza strategica del progetto messo in campo dall'Amministrazione e dal sistema sportivo cittadino;

    il riconoscimento rappresenta una straordinaria occasione di rilancio per l'intero territorio, con l'obiettivo di organizzare decine di eventi sportivi, inclusivi e formativi durante il 2026, coinvolgendo scuole, associazioni, federazioni, enti locali, cittadini e turisti;

    il 2026 rappresenta anche un'occasione preparatoria strategica in vista della 38a Louis Vuitton America's Cup del 2027, che si terrà proprio a Napoli, per la prima volta in Italia, con le regate nel Golfo tra Castel dell'Ovo e Posillipo, e le basi dei team allestite nell'area di Bagnoli;

    il comune di Napoli, con una delibera approvata su proposta dell'assessora allo Sport Emanuela Ferrante e dell'assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta, ha già stanziato 1 milione di euro da destinare ad interventi manutentivi e di valorizzazione degli impianti sportivi municipali, ripartiti equamente tra le dieci Municipalità, per riqualificare palestre scolastiche e campetti oggi inutilizzabili;

    il progetto di Napoli 2026 si caratterizza anche per una forte attenzione all'inclusione delle persone con disabilità, promuovendo lo sport paralimpico, l'accessibilità degli impianti e il coinvolgimento del Comitato Italiano Paralimpico, in linea con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e con le politiche europee di sport per tutti;

    particolare rilevanza è attribuita alla necessità di intervenire nei quartieri periferici, spesso carenti di strutture e servizi sportivi, al fine di contrastare le disuguaglianze territoriali, promuovere la partecipazione attiva dei giovani, ridurre la dispersione scolastica e favorire l'inclusione sociale;

    la designazione di Napoli 2026 coinvolge simbolicamente tutta la città metropolitana di Napoli, che ha già dichiarato il proprio sostegno alla candidatura e si è resa disponibile a collaborare alla realizzazione di interventi infrastrutturali, eventi sportivi e attività logistiche e promozionali diffuse;

    sarebbe importantissimo allargare la portata del programma «Napoli Capitale Europea dello Sport 2026» all'intero territorio della città Metropolitana di Napoli, affinché anche i comuni limitrofi possano beneficiare delle opportunità in termini di impiantistica, eventi, promozione e inclusione sociale;

    in particolare, si evidenzia la necessità di coinvolgere l'area dei Campi Flegrei, attualmente segnata dalla crisi bradisismica in atto, anche al fine di valorizzare e sostenere un territorio in forte difficoltà, promuovendone la resilienza sociale, culturale e sportiva,

impegna il Governo

ad accompagnare le disposizioni di cui all'articolo 7 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a prevedere, nel primo provvedimento utile, l'istituzione di uno specifico fondo nazionale a sostegno del programma «Napoli Capitale Europea dello Sport 2026», con risorse destinate a finanziare, anche su scala metropolitana con particolare riferimento ai comuni dei Campi Flegrei:

   la riqualificazione, l'adeguamento e la messa in sicurezza degli impianti sportivi, con particolare attenzione alle periferie urbane e ai comuni dell'area metropolitana;

   l'organizzazione di eventi sportivi, educativi, inclusivi e promozionali, anche attraverso l'impiego di nuove tecnologie e strumenti digitali, in grado di coinvolgere attivamente scuole, associazioni, enti locali, federazioni e reti del Terzo Settore;

   la realizzazione di spettacoli, manifestazioni culturali e percorsi partecipativi che integrino sport, arte, identità urbana e innovazione sociale;

   attività di promozione turistica e comunicazione integrata, a livello nazionale e internazionale, per valorizzare le periferie e i comuni della città metropolitana come luoghi di eccellenza sportiva, culturale e sostenibile.
9/2488-A/19.Caso, Amato, Orrico, Sportiello, Carotenuto, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, all'articolo 7, reca disposizioni per la tempestiva realizzazione degli interventi necessari in vista dello svolgimento della trentottesima edizione della «America's Cup – Napoli 2027»;

    il titolo di Capitale Europea dello Sport è assegnato annualmente da ACES Europe, organismo riconosciuto dalla Commissione Europea e dal Parlamento Europeo, a città che si distinguono per l'impegno nel promuovere lo sport come strumento di benessere fisico e mentale, coesione sociale, educazione e cittadinanza attiva;

    Napoli è stata ufficialmente designata Capitale Europea dello Sport per il 2026, superando la concorrenza di altre importanti città, tra cui l'ultima finalista Saragozza, grazie a una candidatura sostenuta congiuntamente dal comune di Napoli, dal Comitato Regionale Campania del CONI e dall'USSI Campania;

    nelle motivazioni ufficiali, Napoli è stata definita «un lodevole esempio di promozione dello sport per tutti, come mezzo per migliorare la salute, promuovere l'integrazione sociale, facilitare l'istruzione e promuovere il rispetto», a conferma della rilevanza strategica del progetto messo in campo dall'Amministrazione e dal sistema sportivo cittadino;

    il riconoscimento rappresenta una straordinaria occasione di rilancio per l'intero territorio, con l'obiettivo di organizzare decine di eventi sportivi, inclusivi e formativi durante il 2026, coinvolgendo scuole, associazioni, federazioni, enti locali, cittadini e turisti;

    il 2026 rappresenta anche un'occasione preparatoria strategica in vista della 38a Louis Vuitton America's Cup del 2027, che si terrà proprio a Napoli, per la prima volta in Italia, con le regate nel Golfo tra Castel dell'Ovo e Posillipo, e le basi dei team allestite nell'area di Bagnoli;

    il comune di Napoli, con una delibera approvata su proposta dell'assessora allo Sport Emanuela Ferrante e dell'assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta, ha già stanziato 1 milione di euro da destinare ad interventi manutentivi e di valorizzazione degli impianti sportivi municipali, ripartiti equamente tra le dieci Municipalità, per riqualificare palestre scolastiche e campetti oggi inutilizzabili;

    il progetto di Napoli 2026 si caratterizza anche per una forte attenzione all'inclusione delle persone con disabilità, promuovendo lo sport paralimpico, l'accessibilità degli impianti e il coinvolgimento del Comitato Italiano Paralimpico, in linea con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e con le politiche europee di sport per tutti;

    particolare rilevanza è attribuita alla necessità di intervenire nei quartieri periferici, spesso carenti di strutture e servizi sportivi, al fine di contrastare le disuguaglianze territoriali, promuovere la partecipazione attiva dei giovani, ridurre la dispersione scolastica e favorire l'inclusione sociale;

    la designazione di Napoli 2026 coinvolge simbolicamente tutta la città metropolitana di Napoli, che ha già dichiarato il proprio sostegno alla candidatura e si è resa disponibile a collaborare alla realizzazione di interventi infrastrutturali, eventi sportivi e attività logistiche e promozionali diffuse;

    sarebbe importantissimo allargare la portata del programma «Napoli Capitale Europea dello Sport 2026» all'intero territorio della città Metropolitana di Napoli, affinché anche i comuni limitrofi possano beneficiare delle opportunità in termini di impiantistica, eventi, promozione e inclusione sociale;

    in particolare, si evidenzia la necessità di coinvolgere l'area dei Campi Flegrei, attualmente segnata dalla crisi bradisismica in atto, anche al fine di valorizzare e sostenere un territorio in forte difficoltà, promuovendone la resilienza sociale, culturale e sportiva,

impegna il Governo

ferma restando la necessità della compatibilità di ogni iniziativa infrastrutturale con la pianificazione per l'area del bradisismo e per il rischio vulcanico, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad accompagnare le disposizioni di cui all'articolo 7 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a prevedere, nel primo provvedimento utile, l'istituzione di uno specifico fondo nazionale a sostegno del programma «Napoli Capitale Europea dello Sport 2026», con risorse destinate a finanziare, anche su scala metropolitana con particolare riferimento ai comuni dei Campi Flegrei:

   la riqualificazione, l'adeguamento e la messa in sicurezza degli impianti sportivi, con particolare attenzione alle periferie urbane e ai comuni dell'area metropolitana;

   l'organizzazione di eventi sportivi, educativi, inclusivi e promozionali, anche attraverso l'impiego di nuove tecnologie e strumenti digitali, in grado di coinvolgere attivamente scuole, associazioni, enti locali, federazioni e reti del Terzo Settore;

   la realizzazione di spettacoli, manifestazioni culturali e percorsi partecipativi che integrino sport, arte, identità urbana e innovazione sociale;

   attività di promozione turistica e comunicazione integrata, a livello nazionale e internazionale, per valorizzare le periferie e i comuni della città metropolitana come luoghi di eccellenza sportiva, culturale e sostenibile.
9/2488-A/19.(Testo modificato nel corso della seduta)Caso, Amato, Orrico, Sportiello, Carotenuto, Morfino.


   La Camera,

   premesso:

    che l'organizzazione di grandi eventi sportivi, come i Giochi Olimpici e altri appuntamenti di rilievo internazionale, pone l'esigenza di avviare una discussione sulla necessità di promuovere la cultura del movimento e dello sport;

    la promozione della pratica sportiva e motoria per tutte le fasce d'età rappresenta un obiettivo strategico di salute pubblica, coesione sociale e sviluppo sostenibile;

    le aree urbane, specie nei contesti ad alta densità abitativa, soffrono spesso di una carenza di spazi pubblici attrezzati per l'attività sportiva all'aperto;

    la pandemia da COVID-19 ha rafforzato la consapevolezza sull'importanza dell'attività motoria all'aria aperta per il benessere fisico e psicologico della popolazione;

    le aree verdi attrezzate e gli impianti sportivi all'aperto, se ben distribuiti sul territorio, rappresentano uno strumento efficace per contrastare la sedentarietà, promuovere l'inclusione e facilitare l'accesso allo sport anche per le fasce sociali più fragili;

    i grandi eventi sportivi offrono un'opportunità per investire strutturalmente su impianti e spazi pubblici destinati alla fruizione sportiva di comunità,

impegna il Governo

in linea con le finalità di promozione della pratica sportiva richiamate nel provvedimento in esame, ad avviare, anche d'intesa con le regioni, gli enti locali e le federazioni sportive, disposizioni finalizzate alla realizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di impianti sportivi esistenti e all'individuazione di nuove aree verdi pubbliche attrezzate, al fine di favorire la diffusione dell'attività motoria e sportiva all'aperto su tutto il territorio nazionale.
9/2488-A/20.Simiani, Berruto.


   La Camera,

   premesso:

    che l'organizzazione di grandi eventi sportivi, come i Giochi Olimpici e altri appuntamenti di rilievo internazionale, pone l'esigenza di avviare una discussione sulla necessità di promuovere la cultura del movimento e dello sport;

    la promozione della pratica sportiva e motoria per tutte le fasce d'età rappresenta un obiettivo strategico di salute pubblica, coesione sociale e sviluppo sostenibile;

    le aree urbane, specie nei contesti ad alta densità abitativa, soffrono spesso di una carenza di spazi pubblici attrezzati per l'attività sportiva all'aperto;

    la pandemia da COVID-19 ha rafforzato la consapevolezza sull'importanza dell'attività motoria all'aria aperta per il benessere fisico e psicologico della popolazione;

    le aree verdi attrezzate e gli impianti sportivi all'aperto, se ben distribuiti sul territorio, rappresentano uno strumento efficace per contrastare la sedentarietà, promuovere l'inclusione e facilitare l'accesso allo sport anche per le fasce sociali più fragili;

    i grandi eventi sportivi offrono un'opportunità per investire strutturalmente su impianti e spazi pubblici destinati alla fruizione sportiva di comunità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, in linea con le finalità di promozione della pratica sportiva richiamate nel provvedimento in esame, ad avviare, anche d'intesa con le regioni, gli enti locali e le federazioni sportive, disposizioni finalizzate alla realizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di impianti sportivi esistenti e all'individuazione di nuove aree verdi pubbliche attrezzate, al fine di favorire la diffusione dell'attività motoria e sportiva all'aperto su tutto il territorio nazionale.
9/2488-A/20.(Testo modificato nel corso della seduta)Simiani, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca misure finalizzate al sostegno e alla realizzazione di grandi eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale;

    in vista dei Giochi Olimpici e della crescente centralità che i grandi eventi sportivi rivestono nel nostro Paese, risulta ancora più urgente e strategico garantire una corretta educazione motoria;

    tali appuntamenti rappresentano un'occasione strategica non solo per promuovere l'immagine dell'Italia nel mondo, ma anche per rafforzare la cultura sportiva come elemento centrale della formazione e della cittadinanza attiva;

    è fondamentale valorizzare lo sport non solo come competizione, ma anche come strumento educativo, di benessere psicofisico e di coesione sociale;

    e per questo si ritiene necessario il riconoscimento del ruolo professionale dei Chinesiologi, in modo da contribuire al decongestionare i servizi ospedalieri, alla riduzione della prescrizione farmacologica, ad aumentare l'adesione ai programmi di prevenzione, riqualificando la spesa sociosanitaria;

    Il Chinesiologo AMPA ha una formazione scientifica avanzata nella progettazione e conduzione di programmi di attività fisica personalizzata per soggetti sani, fragili, cronici e con disabilità come definita dagli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 36 del 28 febbraio 2021 – attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo –, e le sue competenze sono complementari a quelle del personale sanitario, e particolarmente efficaci nella prevenzione primaria, promuovendo uno stile di vita attivo, in quella secondaria, con programmi per soggetti a rischio ed in quella terziaria, nel mantenimento funzionale post-riabilitativo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure contenute nel presente provvedimento con iniziative volte ad avviare azioni, anche legislative, volte a riconoscere la figura professionale del Chinesiologo nell'ambito delle professioni sociosanitarie e per il potenziamento della prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili (MCNT), anche prevedendone il riconoscimento all'interno dei livelli essenziali di assistenza sociosanitaria, nonché la valorizzazione all'interno delle Palestre della Salute, dei servizi di prevenzione e delle strutture sociosanitarie pubbliche e accreditate al fine di garantire una corretta educazione motoria.
9/2488-A/21.Romeo, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca misure finalizzate al sostegno e alla realizzazione di grandi eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale;

    la promozione dell'inclusione e dell'accessibilità nello sport rappresenta un obiettivo prioritario per assicurare il pieno esercizio del diritto alla pratica sportiva;

    gli impianti sportivi rappresentano infrastrutture strategiche per la coesione sociale, la promozione della salute, l'educazione dei giovani e il contrasto a fenomeni di disagio, marginalità e dispersione scolastica;

    i campi da calcio, in particolare nei piccoli centri e nei territori svantaggiati, sono spesso gli unici spazi aggregativi per le nuove generazioni e svolgono un ruolo educativo e sociale fondamentale, contribuendo a rafforzare il senso di comunità, inclusione e appartenenza;

    nelle regioni del Mezzogiorno, in particolare nelle aree interne e nei piccoli comuni, si registra una carenza di impianti sportivi adeguati, facilmente raggiungibili e integrati con i percorsi scolastici;

    la collocazione dei campi sportivi in prossimità delle scuole può favorire l'accesso quotidiano alla pratica sportiva, ridurre la dispersione scolastica e rafforzare i legami tra sport, scuola e comunità;

    molte famiglie nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno si trovano nell'impossibilità logistica di far partecipare i propri figli alle attività sportive per mancanza di trasporto pubblico o servizi dedicati;

    garantire servizi di trasporto sicuri e gratuiti verso gli impianti sportivi rappresenta una misura essenziale per l'effettiva fruizione delle attività da parte di bambini e adolescenti;

    la riqualificazione di campi da calcio, in particolare, può costituire un volano per il rilancio dello sport giovanile e per il rafforzamento del tessuto associativo locale,

impegna il Governo

in linea con le finalità di promozione dell'inclusione e dell'accessibilità della pratica sportiva richiamate dal provvedimento in esame, ad accompagnare le misure ivi previste con ulteriori iniziative di competenza volte a:

   reperire, attraverso gli opportuni interventi normativi, risorse adeguate, per la realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi nei territori del Mezzogiorno, privilegiando quelli situati in prossimità degli istituti scolastici;

   promuovere accordi tra enti locali, istituzioni scolastiche e associazioni sportive per l'uso condiviso e programmato degli impianti durante l'orario scolastico e nelle attività pomeridiane;

   prevedere un piano di trasporto scolastico sportivo, gratuito o agevolato, nei territori del Mezzogiorno, per garantire il raggiungimento sicuro e regolare degli impianti sportivi da parte degli studenti.
9/2488-A/22.Barbagallo, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca misure finalizzate al sostegno e alla realizzazione di grandi eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale;

    la promozione dell'inclusione e dell'accessibilità nello sport rappresenta un obiettivo prioritario per assicurare il pieno esercizio del diritto alla pratica sportiva;

    gli impianti sportivi rappresentano infrastrutture strategiche per la coesione sociale, la promozione della salute, l'educazione dei giovani e il contrasto a fenomeni di disagio, marginalità e dispersione scolastica;

    i campi da calcio, in particolare nei piccoli centri e nei territori svantaggiati, sono spesso gli unici spazi aggregativi per le nuove generazioni e svolgono un ruolo educativo e sociale fondamentale, contribuendo a rafforzare il senso di comunità, inclusione e appartenenza;

    nelle regioni del Mezzogiorno, in particolare nelle aree interne e nei piccoli comuni, si registra una carenza di impianti sportivi adeguati, facilmente raggiungibili e integrati con i percorsi scolastici;

    la collocazione dei campi sportivi in prossimità delle scuole può favorire l'accesso quotidiano alla pratica sportiva, ridurre la dispersione scolastica e rafforzare i legami tra sport, scuola e comunità;

    molte famiglie nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno si trovano nell'impossibilità logistica di far partecipare i propri figli alle attività sportive per mancanza di trasporto pubblico o servizi dedicati;

    garantire servizi di trasporto sicuri e gratuiti verso gli impianti sportivi rappresenta una misura essenziale per l'effettiva fruizione delle attività da parte di bambini e adolescenti;

    la riqualificazione di campi da calcio, in particolare, può costituire un volano per il rilancio dello sport giovanile e per il rafforzamento del tessuto associativo locale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, in linea con le finalità di promozione dell'inclusione e dell'accessibilità della pratica sportiva richiamate dal provvedimento in esame, di accompagnare le misure ivi previste con ulteriori iniziative di competenza volte a:

   reperire, attraverso gli opportuni interventi normativi, risorse adeguate, per la realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi nei territori del Mezzogiorno, privilegiando quelli situati in prossimità degli istituti scolastici;

   promuovere accordi tra enti locali, istituzioni scolastiche e associazioni sportive per l'uso condiviso e programmato degli impianti durante l'orario scolastico e nelle attività pomeridiane;

   prevedere un piano di trasporto scolastico sportivo, gratuito o agevolato, nei territori del Mezzogiorno, per garantire il raggiungimento sicuro e regolare degli impianti sportivi da parte degli studenti.
9/2488-A/22.(Testo modificato nel corso della seduta)Barbagallo, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca misure finalizzate al sostegno e alla realizzazione di grandi eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale;

    in vista dei Giochi Olimpici e della crescente centralità che i grandi eventi sportivi rivestono nel nostro Paese, risulta ancora più urgente e strategico garantire una corretta educazione motoria;

    la promozione dell'attività sportiva è uno strumento fondamentale per migliorare la salute pubblica, favorire l'inclusione sociale e ridurre i costi sanitari a lungo termine;

    la pratica sportiva regolare contribuisce in modo significativo al benessere psicofisico della persona, alla prevenzione di patologie croniche e alla qualità della vita a tutte le età;

    attualmente le detrazioni fiscali per le spese relative ad attività sportive sono previste solo per soggetti di età compresa tra i 5 e i 18 anni, limitando l'accesso ad agevolazioni importanti per altre fasce della popolazione, in particolare per adulti e anziani;

    incentivare la partecipazione alla pratica sportiva anche oltre i 18 anni significa promuovere stili di vita sani e contrastare la sedentarietà, con effetti positivi anche sul piano economico e sociale;

    estendere la detraibilità delle spese sostenute per l'iscrizione e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture dedicate alla pratica sportiva rappresenta una misura concreta per favorire l'accesso allo sport per tutti, senza discriminazioni di età,

impegna il Governo

in linea con le finalità di promozione dell'inclusione e dell'accessibilità della pratica sportiva richiamate dal provvedimento in esame e al fine di sostenere e incentivare la pratica sportiva quale strumento di prevenzione e promozione della salute fisica e mentale nella popolazione anziana, ad accompagnare le misure recate dal testo in esame con ulteriori iniziative normative ad estendere la detrazione fiscale per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e gli abbonamenti ad attività svolte presso associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti dedicati allo sport, anche alla fascia di età over 65.
9/2488-A/23.Girelli, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca misure finalizzate al sostegno e alla realizzazione di grandi eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale;

    in vista dei Giochi Olimpici e della crescente centralità che i grandi eventi sportivi rivestono nel nostro Paese, risulta ancora più urgente e strategico garantire una corretta educazione motoria;

    la promozione dell'attività sportiva è uno strumento fondamentale per migliorare la salute pubblica, favorire l'inclusione sociale e ridurre i costi sanitari a lungo termine;

    la pratica sportiva regolare contribuisce in modo significativo al benessere psicofisico della persona, alla prevenzione di patologie croniche e alla qualità della vita a tutte le età;

    attualmente le detrazioni fiscali per le spese relative ad attività sportive sono previste solo per soggetti di età compresa tra i 5 e i 18 anni, limitando l'accesso ad agevolazioni importanti per altre fasce della popolazione, in particolare per adulti e anziani;

    incentivare la partecipazione alla pratica sportiva anche oltre i 18 anni significa promuovere stili di vita sani e contrastare la sedentarietà, con effetti positivi anche sul piano economico e sociale;

    estendere la detraibilità delle spese sostenute per l'iscrizione e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture dedicate alla pratica sportiva rappresenta una misura concreta per favorire l'accesso allo sport per tutti, senza discriminazioni di età,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, in linea con le finalità di promozione dell'inclusione e dell'accessibilità della pratica sportiva richiamate dal provvedimento in esame e al fine di sostenere e incentivare la pratica sportiva quale strumento di prevenzione e promozione della salute fisica e mentale nella popolazione anziana, ad accompagnare le misure recate dal testo in esame con ulteriori iniziative normative ad estendere la detrazione fiscale per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e gli abbonamenti ad attività svolte presso associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti dedicati allo sport, anche alla fascia di età over 65.
9/2488-A/23.(Testo modificato nel corso della seduta)Girelli, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca misure finalizzate al sostegno e alla realizzazione di grandi eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale;

    in vista dei Giochi Olimpici e della crescente centralità che i grandi eventi sportivi rivestono nel nostro Paese, risulta ancora più urgente e strategico garantire una corretta educazione motoria;

    lo sport e la cultura del movimento, insieme alla scuola, possono essere considerati come una grande agenzia educativa, capace di insegnare sul campo valori come l'inclusione, la solidarietà e il rispetto, valori essenziali per stimolare il consolidamento di una società civile sana e inclusiva e per formare cittadini più consapevoli e attenti;

    la pratica sportiva, per i suoi contenuti sociali, educativi, formativi, è un diritto di tutti i cittadini e un interesse della collettività a cui lo Stato deve rispondere con competenza e puntualità;

    la Carta europea dello sport per tutti, adottata dal Consiglio d'Europa nel 1975, afferma, all'articolo 1, che chiunque ha il diritto di praticare lo sport e che lo sport, in quanto fattore importante dello sviluppo umano, deve essere incoraggiato e sostenuto in maniera appropriata con finanziamenti pubblici;

    è recente, anche in seguito all'approvazione di una nostra proposta, l'entrata in vigore della legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1 che ha integrato l'articolo 33 della Carta costituzionale, nel senso di prevedere che la «Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme»;

    si ritiene che lo Stato possa legiferare prevedendo anche specifiche disposizioni normative di dettaglio indispensabili a garantire tali interessi e diritti di rango costituzionale che devono essere garantiti, in modo unitario, su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo

in linea con le finalità di promozione dell'inclusione e dell'accessibilità della pratica sportiva richiamate dal provvedimento in esame, a sostenere, in tempi brevi, l'approvazione di specifiche disposizioni normative volte a garantire il diritto alla pratica sportiva su tutto il territorio nazionale, anche agevolando le associazioni territoriali di settore nell'utilizzo degli impianti sportivi scolastici al di fuori dell'orario del servizio scolastico e delle attività extracurricolari previste dal Piano triennale dell'offerta formativa della scuola nonché nel periodo che intercorre tra la fine e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico.
9/2488-A/24.Prestipino, Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca misure finalizzate al sostegno e alla realizzazione di grandi eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale;

    in vista dei Giochi Olimpici e della crescente centralità che i grandi eventi sportivi rivestono nel nostro Paese, risulta ancora più urgente e strategico garantire una corretta educazione motoria;

    lo sport e la cultura del movimento, insieme alla scuola, possono essere considerati come una grande agenzia educativa, capace di insegnare sul campo valori come l'inclusione, la solidarietà e il rispetto, valori essenziali per stimolare il consolidamento di una società civile sana e inclusiva e per formare cittadini più consapevoli e attenti;

    la pratica sportiva, per i suoi contenuti sociali, educativi, formativi, è un diritto di tutti i cittadini e un interesse della collettività a cui lo Stato deve rispondere con competenza e puntualità;

    la Carta europea dello sport per tutti, adottata dal Consiglio d'Europa nel 1975, afferma, all'articolo 1, che chiunque ha il diritto di praticare lo sport e che lo sport, in quanto fattore importante dello sviluppo umano, deve essere incoraggiato e sostenuto in maniera appropriata con finanziamenti pubblici;

    è recente, anche in seguito all'approvazione di una nostra proposta, l'entrata in vigore della legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1 che ha integrato l'articolo 33 della Carta costituzionale, nel senso di prevedere che la «Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme»;

    si ritiene che lo Stato possa legiferare prevedendo anche specifiche disposizioni normative di dettaglio indispensabili a garantire tali interessi e diritti di rango costituzionale che devono essere garantiti, in modo unitario, su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in linea con le finalità di promozione dell'inclusione e dell'accessibilità della pratica sportiva richiamate dal provvedimento in esame, di sostenere, in tempi brevi, l'approvazione di specifiche disposizioni normative volte a garantire il diritto alla pratica sportiva su tutto il territorio nazionale, anche agevolando le associazioni territoriali di settore nell'utilizzo degli impianti sportivi scolastici al di fuori dell'orario del servizio scolastico e delle attività extracurricolari previste dal Piano triennale dell'offerta formativa della scuola nonché nel periodo che intercorre tra la fine e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico.
9/2488-A/24.(Testo modificato nel corso della seduta)Prestipino, Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure finalizzate al sostegno e alla realizzazione di grandi eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale;

    in vista dei Giochi Olimpici e della crescente centralità che i grandi eventi sportivi rivestono nel nostro Paese, risulta ancora più urgente e strategico garantire una corretta educazione motoria;

    tali appuntamenti rappresentano un'occasione strategica non solo per promuovere l'immagine dell'Italia nel mondo, ma anche per rafforzare la cultura sportiva come elemento centrale della formazione e della cittadinanza attiva;

    è fondamentale valorizzare lo sport non solo come competizione, ma anche come strumento educativo, di benessere psicofisico e di coesione sociale, con particolare attenzione al mondo giovanile e universitario;

    l'articolo 13 del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari;

    il sistema universitario italiano, pur contando su una rete di strutture e di realtà sportive (coordinate anche dal CUSI – Comitato Universitario Sportivo Italiano), risente ancora di una frammentazione e di una scarsa integrazione tra sport accademico e sport federale, a differenza di quanto avviene in altri Paesi europei e extraeuropei dove lo sport universitario rappresenta una componente solida del sistema sportivo nazionale;

    la promozione di squadre universitarie partecipanti ai campionati federali nelle principali discipline di squadra (pallavolo, pallacanestro, calcio, rugby, pallanuoto e altro) favorirebbe la crescita del talento sportivo giovanile, la partecipazione studentesca e l'identità delle comunità accademiche, contribuendo anche a potenziare il vivaio nazionale delle federazioni,

impegna il Governo

in accordo il CUSI e le federazioni sportive nazionali, ad accompagnare le misure recate dall'articolo 13 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a individuare risorse economiche e strutturali finalizzate a sostenere l'attività sportiva di squadra all'interno degli atenei italiani.
9/2488-A/25.De Micheli, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure finalizzate al sostegno e alla realizzazione di grandi eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale;

    in vista dei Giochi Olimpici e della crescente centralità che i grandi eventi sportivi rivestono nel nostro Paese, risulta ancora più urgente e strategico garantire una corretta educazione motoria;

    tali appuntamenti rappresentano un'occasione strategica non solo per promuovere l'immagine dell'Italia nel mondo, ma anche per rafforzare la cultura sportiva come elemento centrale della formazione e della cittadinanza attiva;

    è fondamentale valorizzare lo sport non solo come competizione, ma anche come strumento educativo, di benessere psicofisico e di coesione sociale, con particolare attenzione al mondo giovanile e universitario;

    l'articolo 13 del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari;

    la promozione di squadre universitarie partecipanti ai campionati federali nelle principali discipline di squadra (pallavolo, pallacanestro, calcio, rugby, pallanuoto e altro) favorirebbe la crescita del talento sportivo giovanile, la partecipazione studentesca e l'identità delle comunità accademiche, contribuendo anche a potenziare il vivaio nazionale delle federazioni,

impegna il Governo

in accordo il CUSI e le federazioni sportive nazionali, a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dall'articolo 13 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a individuare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, risorse economiche e strutturali finalizzate a sostenere l'attività sportiva di squadra all'interno degli atenei italiani.
9/2488-A/25.(Testo modificato nel corso della seduta)De Micheli, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 16 del presente decreto-legge prevede, per l'anno 2025, una copertura finanziaria pari a 43.000.239 euro, da assicurarsi mediante utilizzo delle somme non riassegnate del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, nonché agli orfani per crimini domestici;

    tale Fondo rappresenta uno strumento fondamentale dello Stato per assicurare un sostegno concreto a coloro che hanno subito danni gravi in conseguenza di reati di matrice mafiosa, estorsiva o usuraia, tutelando non solo i singoli individui, ma anche la libertà economica, la dignità personale e la sicurezza collettiva;

    l'esistenza e la piena disponibilità di questo Fondo ha un forte valore simbolico e costituzionale, in quanto testimonia l'impegno dello Stato a non lasciare soli i cittadini colpiti dalla criminalità organizzata e dai crimini domestici, garantendo assistenza economica, protezione sociale e accesso alla giustizia;

    l'utilizzo di tali risorse rischia di svuotare progressivamente uno strumento essenziale nella lotta alla criminalità e nel sostegno alle vittime,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare la copertura finanziaria prevista dall'articolo 16 in esame e a garantire che tali risorse, non riassegnate, restino integralmente destinate alla finalità originaria di tutela e sostegno delle vittime della criminalità organizzata nonché agli orfani per crimini domestici; riconosciuta come prioritaria dallo Stato, anche in considerazione degli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione.
9/2488-A/26.Ghio, Berruto, Manzi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento in esame prevede la nomina di un Commissario straordinario per i XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari;

    il Commissario straordinario è incaricato di proporre uno o più programmi dettagliati di interventi, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport;

    le province autonome di Trento e Bolzano partecipano attivamente al progetto olimpico e paralimpico «Milano-Cortina 2026» e rivestono un ruolo fondamentale nel garantire l'organizzazione e lo svolgimento di eventi sportivi sul proprio territorio;

    il Governo è stato costretto a istituire tale figura commissariale a causa dei gravi ritardi accumulati nell'organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, che si svolgeranno tra meno di un anno, e che richiedono ora interventi urgenti e straordinari per garantire il regolare svolgimento dell'evento;

    appare necessario garantire il pieno rispetto dei principi di autonomia statutaria e legislativa riconosciuti alle province autonome di Trento e Bolzano, in particolare in relazione all'attività del Commissario straordinario sul territorio provinciale,

impegna il Governo

a garantire che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del presente decreto, in particolare quelle relative ai poteri del Commissario straordinario per i Giochi Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, non avvenga in deroga o in contrasto con l'autonomia statutaria e legislativa delle province autonoma di Trento e Bolzano, assicurando il pieno coinvolgimento delle istituzioni territoriali competenti.
9/2488-A/27.Ferrari, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento in esame prevede la nomina di un Commissario straordinario per i XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari;

    il Commissario straordinario è incaricato di proporre uno o più programmi dettagliati di interventi, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport;

    le province autonome di Trento e Bolzano partecipano attivamente al progetto olimpico e paralimpico «Milano-Cortina 2026» e rivestono un ruolo fondamentale nel garantire l'organizzazione e lo svolgimento di eventi sportivi sul proprio territorio;

    appare necessario garantire il pieno rispetto dei principi di autonomia statutaria e legislativa riconosciuti alle province autonome di Trento e Bolzano, in particolare in relazione all'attività del Commissario straordinario sul territorio provinciale,

impegna il Governo

a garantire che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del presente decreto, in particolare quelle relative ai poteri del Commissario straordinario per i Giochi Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, non avvenga in deroga o in contrasto con l'autonomia statutaria e legislativa delle province autonoma di Trento e Bolzano, assicurando il pieno coinvolgimento delle istituzioni territoriali competenti.
9/2488-A/27.(Testo modificato nel corso della seduta)Ferrari, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure finalizzate al sostegno e alla realizzazione di grandi eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale;

    la promozione dell'inclusione e dell'accessibilità nello sport rappresenta un obiettivo prioritario per assicurare il pieno esercizio del diritto alla pratica sportiva;

    gli impianti sportivi rappresentano infrastrutture strategiche per la coesione sociale, la promozione della salute, l'educazione dei giovani e il contrasto a fenomeni di disagio, marginalità e dispersione scolastica;

    i campi da calcio, in particolare nei piccoli centri e nei territori svantaggiati, sono spesso gli unici spazi aggregativi per le nuove generazioni e svolgono un ruolo educativo e sociale fondamentale, contribuendo a rafforzare il senso di comunità, inclusione e appartenenza;

    numerose strutture sportive, specialmente nei comuni delle aree interne e in quelli con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, versano in condizioni di degrado, inadeguatezza normativa e inefficienza energetica;

    le società sportive dilettantistiche operano spesso con risorse economiche limitate, ma garantiscono quotidianamente attività sportiva accessibile, con ricadute positive su salute pubblica, legalità e partecipazione sociale;

    la riqualificazione di campi da calcio, in particolare, può costituire un volano per il rilancio dello sport giovanile e per il rafforzamento del tessuto associativo locale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte a:

   reperire risorse adeguate, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, volte alla riqualificazione, messa in sicurezza e adeguamento degli impianti sportivi, con priorità ai campi da calcio nei comuni delle aree interne e in quelli con popolazione fino a 20.000 abitanti;

   prevedere misure di sostegno economico, fiscale e gestionale per le società sportive dilettantistiche operanti nei medesimi territori, promuovendo la continuità delle attività e l'accesso allo sport per tutti;

   promuovere il coordinamento tra enti locali, istituzioni scolastiche, federazioni e enti di promozione sportiva, per assicurare una pianificazione integrata e duratura degli interventi.
9/2488-A/28.Toni Ricciardi, Sarracino, Barbagallo, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure finalizzate al sostegno e alla realizzazione di grandi eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale;

    la promozione dell'inclusione e dell'accessibilità nello sport rappresenta un obiettivo prioritario per assicurare il pieno esercizio del diritto alla pratica sportiva;

    gli impianti sportivi rappresentano infrastrutture strategiche per la coesione sociale, la promozione della salute, l'educazione dei giovani e il contrasto a fenomeni di disagio, marginalità e dispersione scolastica;

    i campi da calcio, in particolare nei piccoli centri e nei territori svantaggiati, sono spesso gli unici spazi aggregativi per le nuove generazioni e svolgono un ruolo educativo e sociale fondamentale, contribuendo a rafforzare il senso di comunità, inclusione e appartenenza;

    numerose strutture sportive, specialmente nei comuni delle aree interne e in quelli con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, versano in condizioni di degrado, inadeguatezza normativa e inefficienza energetica;

    le società sportive dilettantistiche operano spesso con risorse economiche limitate, ma garantiscono quotidianamente attività sportiva accessibile, con ricadute positive su salute pubblica, legalità e partecipazione sociale;

    la riqualificazione di campi da calcio, in particolare, può costituire un volano per il rilancio dello sport giovanile e per il rafforzamento del tessuto associativo locale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte a:

   reperire risorse adeguate, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, volte alla riqualificazione, messa in sicurezza e adeguamento degli impianti sportivi, con priorità ai campi da calcio nei comuni delle aree interne e in quelli con popolazione fino a 20.000 abitanti;

   prevedere misure di sostegno economico, fiscale e gestionale per le società sportive dilettantistiche operanti nei medesimi territori, promuovendo la continuità delle attività e l'accesso allo sport per tutti;

   promuovere il coordinamento tra enti locali, istituzioni scolastiche, federazioni e enti di promozione sportiva, per assicurare una pianificazione integrata e duratura degli interventi.
9/2488-A/28.(Testo modificato nel corso della seduta)Toni Ricciardi, Sarracino, Barbagallo, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7 comma 1 stabilisce che alla società Sport e salute Spa, in qualità di soggetto attuatore della trentottesima edizione della «America's Cup – Napoli 2027», è affidata l'organizzazione e tutte le attività funzionali alla realizzazione dell'evento. Il comma 2 reca la composizione del comitato tecnico di gestione dell'America's Cup;

    la manifestazione rappresenta un'opportunità di straordinario rilievo per il territorio campano, in termini di visibilità internazionale, attrattività turistica e sviluppo economico;

    risulta essenziale, per una efficace ed efficiente organizzazione dell'evento, valorizzare il ruolo degli enti territoriali direttamente coinvolti, in particolare la regione Campania e la città Metropolitana di Napoli, le cui competenze e conoscenze del territorio sono determinanti nella pianificazione degli interventi,

impegna il Governo

ad assicurare il pieno coinvolgimento della regione Campania e della città metropolitana di Napoli nella composizione e nei lavori del comitato tecnico di gestione dell'America's Cup – Napoli 2027, prevedendo che tali enti siano formalmente sentiti o rappresentati nell'ambito delle attività di programmazione e realizzazione dell'evento al fine di garantire un efficace coordinamento istituzionale e il pieno rispetto delle esigenze territoriali.
9/2488-A/29.Sarracino, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7 comma 1 stabilisce che alla società Sport e salute Spa, in qualità di soggetto attuatore della trentottesima edizione della «America's Cup – Napoli 2027», è affidata l'organizzazione e tutte le attività funzionali alla realizzazione dell'evento. Il comma 2 reca la composizione del comitato tecnico di gestione dell'America's Cup;

    la manifestazione rappresenta un'opportunità di straordinario rilievo per il territorio campano, in termini di visibilità internazionale, attrattività turistica e sviluppo economico;

    risulta essenziale, per una efficace ed efficiente organizzazione dell'evento, valorizzare il ruolo degli enti territoriali direttamente coinvolti, in particolare la regione Campania e la città Metropolitana di Napoli, le cui competenze e conoscenze del territorio sono determinanti nella pianificazione degli interventi,

impegna il Governo

ad assicurare il pieno coinvolgimento della regione Campania e della città metropolitana di Napoli nella realizzazione dell'evento al fine di garantire un efficace coordinamento istituzionale e il pieno rispetto delle esigenze territoriali.
9/2488-A/29.(Testo modificato nel corso della seduta)Sarracino, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 del provvedimento in esame reca disposizioni specifiche per la realizzazione della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, individuando misure organizzative e finanziarie e prevedendo il rafforzamento operativo del Nuovo Comitato Organizzatore;

    la manifestazione costituisce un evento di rilevanza internazionale che coinvolgerà numerosi Paesi dell'area mediterranea, con importanti ricadute sul piano sportivo, economico e infrastrutturale per il territorio ionico e l'intera regione Puglia;

    la XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo, prevista a Taranto nel 2026, rappresenta un evento sportivo di rilevanza internazionale, oltre che una grande opportunità di sviluppo infrastrutturale, sociale ed economico per il territorio;

    per la realizzazione dell'evento è stato istituito il Nuovo Comitato Organizzatore, cui è demandato il compito di programmare, coordinare e gestire le attività necessarie alla riuscita della manifestazione;

    l'organizzazione dei Giochi comporta una complessa attività di pianificazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali, logistici e promozionali, che richiedono una dotazione finanziaria adeguata, fin dal 2025, per garantire il rispetto delle tempistiche e degli standard internazionali,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad incrementare, già per l'anno 2025, la quota di risorse finanziarie destinate al Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, al fine di assicurare una tempestiva ed efficace attuazione degli interventi previsti e la piena riuscita della manifestazione, in coerenza con gli impegni assunti a livello internazionale.
9/2488-A/30.Ubaldo Pagano, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 del provvedimento in esame reca disposizioni specifiche per la realizzazione della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, individuando misure organizzative e finanziarie e prevedendo il rafforzamento operativo del Nuovo Comitato Organizzatore;

    la manifestazione costituisce un evento di rilevanza internazionale che coinvolgerà numerosi Paesi dell'area mediterranea, con importanti ricadute sul piano sportivo, economico e infrastrutturale per il territorio ionico e l'intera regione Puglia;

    la XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo, prevista a Taranto nel 2026, rappresenta un evento sportivo di rilevanza internazionale, oltre che una grande opportunità di sviluppo infrastrutturale, sociale ed economico per il territorio;

    per la realizzazione dell'evento è stato istituito il Nuovo Comitato Organizzatore, cui è demandato il compito di programmare, coordinare e gestire le attività necessarie alla riuscita della manifestazione;

    l'organizzazione dei Giochi comporta una complessa attività di pianificazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali, logistici e promozionali, che richiedono una dotazione finanziaria adeguata, fin dal 2025, per garantire il rispetto delle tempistiche e degli standard internazionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare ulteriori iniziative normative volte ad incrementare, già per l'anno 2025, la quota di risorse finanziarie destinate al Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, al fine di assicurare una tempestiva ed efficace attuazione degli interventi previsti e la piena riuscita della manifestazione, in coerenza con gli impegni assunti a livello internazionale.
9/2488-A/30.(Testo modificato nel corso della seduta)Ubaldo Pagano, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo I del provvedimento all'esame detta disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi Olimpici invernali e dei XIV Giochi Paralimpici invernali «MILANO-CORTINA 2026»;

    l'articolo 5 istituisce la figura del Commissario straordinario per l'organizzazione dei Giochi Paralimpici con uno stanziamento previsto pari a circa 328 milioni di euro complessivi, una cifra quadruplicata rispetto alle previsioni del documento di candidatura dei Giochi nel quale veniva riportata una cifra pari a circa 71,5 milioni di euro;

    l'articolo 16 prevede in particolare di riallocare 43 milioni di euro previste per il Fondo per la solidarietà alle vittime dell'estorsione e dell'usura verso specifiche attività legate all'organizzazione e alla sicurezza dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026. In particolare, la somma viene destinata a coprire misure di sicurezza e soccorso pubblico durante l'evento, incluse operazioni per l'ordine pubblico, il supporto delle forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e delle Forze armate;

    le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 erano state presentate come «a costo zero» per economia ed ambiente, ma in realtà di decreto in decreto e con commissariamenti straordinari in deroga, il budget, secondo l'analisi condotta dalla rivista «lavialibera» nel numero 33 di maggio 2025, è lievitato fino a quasi 6 miliardi di euro;

    un anno fa il Procuratore della Corte dei conti del Veneto, nel porre in evidenza il deficit patrimoniale cumulato al 31 dicembre 2023 da parte della Fondazione Milano Cortina, rilevava come la stessa Fondazione continuasse ad operare in condizioni di deficit patrimoniale in costante peggioramento, senza che si ravvisino elementi di certezza sull'eventuale capacità di miglioramento economico dal business plan 2024-2026, redatto dalla stessa Fondazione;

    dal bilancio 2024 della Fondazione pubblicato recentemente, risulta un ulteriore aggravamento del passivo per 30 milioni di euro, con un deficit patrimoniale di 150 milioni di euro in quattro anni, su cui la Sezione regionale di Controllo del Veneto ha lanciato un nuovo allarme: «Ove non dovessero realizzarsi le condizioni per l'equilibrio economico al termine del ciclo finale pluriennale, l'impatto negativo sui bilanci degli enti a vario titolo coinvolti, ivi compresa la regione Veneto, non potrà essere evitato. Elementi di certezza sull'eventuale capacità di azzerare il risultato negativo non possono trarsi dal Lifetime Budget, che soffre, ad oggi, di una certa aleatorietà. La visione degli atti relativi all'attuale situazione finanziaria della Fondazione non consente il superamento delle perplessità e criticità già evidenziate in occasione del precedente giudizio di parifica»;

    nel Dossier di candidatura dei Giochi olimpici era prevista la costituzione di un Consiglio olimpico incaricato «della supervisione al massimo livello dei Giochi», con il «Mantenimento dei massimi standard di trasparenza e rendicontazione in tutti gli aspetti della pianificazione». Tale Consiglio che avrebbe dovuto vigilare sull'attuazione del programma di realizzazione dei Giochi ha iniziato a lavorare soltanto un anno e mezzo prima della cerimonia di apertura della manifestazione sportiva, mentre la prima e unica Relazione pre-evento sarebbe stata inviata al Parlamento solo il 30 giugno 2025,

impegna il Governo:

   a riferire quanto prima in Parlamento sull'andamento della spesa per il Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026, specificando l'esatto ammontare delle risorse pubbliche fin qui impegnate;

   ad accompagnare le misure previste dal Capo I del provvedimento in esame, con l'adozione, per quanto di competenza, di iniziative volte a:

    a rendere operativo e concreto il principio della Responsabilità Fiscale così da permettere alla cittadinanza un monitoraggio reale della trasparenza e correttezza nell'organizzazione e nello svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026;

    a disporre un audit esterno indipendente, con potere ispettivo, da parte di società di revisione contabile sulle spese destinate allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026;

    a richiamare la Fondazione Milano Cortina, quale soggetto di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 all'obbligo di applicare le misure di trasparenza previste dal medesimo decreto legislativo, in quanto compatibili e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse.
9/2488-A/31.Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Mari, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo I del provvedimento all'esame detta disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi Olimpici invernali e dei XIV Giochi Paralimpici invernali «MILANO-CORTINA 2026»;

    il 14 giugno 2025 si è verificato un crollo di grandi dimensioni dalla cima Marcora tra San Vito e Cortina d'Ampezzo;

    il 30 giugno 2025 tra il chilometro 94+000 ed il chilometro 96+000 della S.S. 51 Alemagna, a seguito delle intense piogge, si è originata un'ulteriore colata detritica lungo il versante a monte della statale, che ha interessato la piattaforma stradale, precludendo il transito, cui ha fatto seguito un'ordinanza da parte di ANAS di chiusura al traffico sulla SS 51 di Alemagna dal chilometro 94+000 al chilometro 96+000, su tutte le corsie, a partire dalle ore 11:00;

    le frane censite dalla regione Veneto sono 9.455, di cui ben 5.914 in provincia di Belluno ed ogni anno se ne aggiungono circa 200. In particolare la valle del Boite, da sola, conta almeno 10 colate detritiche, lungo una zona di una ventina di chilometri;

    il fenomeno dovuto alla presenza di ammassi rocciosi che localmente in alcuni punti delle Dolomiti risultano intrinsecamente fragili in quanto fratturati, si è acuito notevolmente per effetto dei cambiamenti climatici in atto che fanno registrare anomali temperature e precipitazioni tali da indurre una recrudescenza degli episodi;

    a queste effetti si aggiunge la perdita in alta quota del permafrost, il ghiaccio interstiziale permanente presente fino a qualche tempo fa nelle fratture e nella porosità della roccia che fungeva da «legante naturale» delle parti esposte delle pareti, che porta ad un incremento dei crolli e della produzione di detriti;

    in vista dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, al fine di aumentare i livelli di sicurezza e agibilità della SS 51 «Alemagna» e ridurre il costo sociale ed economico connesso ai fenomeni legati alle colate detritiche rapide (debris flow) nella Valle del Boite, nell'area di Cortina d'Ampezzo, si rendono necessarie misure ed interventi per migliorare e rendere maggiormente operativi i sistemi di monitoraggio e di allarme dei ricorrenti fenomeni debris flow in costante aumento, anche per effetto dei cambiamenti climatici in atto,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal Capo I del provvedimento in esame con ulteriori iniziative anche di carattere normativo volte ad adottare un Piano straordinario per il potenziamento delle misure per il monitoraggio e la messa in sicurezza del territorio dai rischi derivanti dal fenomeno delle colate detritiche rapide (debris flow) nel territorio della Valle del Boite.
9/2488-A/32.Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Mari, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca, tra l'altro, all'articolo 9-bis disposizioni urgenti per le opere necessarie al Campionato europeo di calcio «UEFA 2032» e in materia di impiantistica sportiva;

    nel 2032, grazie alla co-assegnazione di «Euro 2032» insieme alla Turchia, l'Italia tornerà a ospitare un grande evento calcistico. La necessità di individuare cinque impianti, che rispettino le norme UEFA e in cui ospitare le partite dell'Europeo, rappresenta un'utile occasione per analizzare la situazione degli stadi in Italia;

    in Italia il Calcio è un importante settore economico, che nel 2024 ha avuto un impatto sul Pil del nostro Paese superiore agli 11 miliardi di euro, e ha generato, secondo il «Report Calcio» della Figc, più di 1,3 miliardi di contribuiti fiscali e previdenziali e ha dato occupazione ad oltre 120 mila persone;

    la FIGC entro ottobre 2026 dovrà presentare a Nyon un progetto per la realizzazione/sistemazione di cinque stadi;

    è noto che le città di Milano, Roma e Torino saranno tre delle sedi italiane per gli Europei del 2032, mentre si cerca ancora di capire quali sono le altre due città che le affiancheranno. Tra le opzioni ci sarebbero Firenze (con il nuovo Franchi), Genova e Napoli;

    ad oggi, in Italia esiste un solo impianto pronto ad ospitare le partite di Euro 2032: si tratta dell'Allianz Stadium di Torino, mentre gli stadi Olimpico di Roma e San Siro di Milano, pur necessitando di lavori di ristrutturazione, sono vicini a rispettare i paletti imposti dalla UEFA;

    nonostante manchino ancora sette anni all'evento sportivo l'articolo 9-bis prevede la nomina di un commissario straordinario che, supportato dalla Società Sport e Salute S.p.A., agisca con poteri straordinari per far fronte a una situazione di «pseudo» emergenza al di fuori delle normali procedure amministrative e normative,

impegna il Governo:

   nell'individuazione del commissario straordinario, ad ottemperare alle linee guida dell'ANAC, in particolare per quanto riguarda la disciplina in materia di conflitto di interessi, inconferibilità ed incompatibilità di incarichi;

   ad utilizzare i fondi pubblici previsti per assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie allo svolgimento del Campionato Europeo di calcio «UEFA 2032» esclusivamente per gli impianti sportivi pubblici;

   ad utilizzare la vigilanza collaborativa dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella realizzazione degli interventi di ammodernamento degli impianti sportivi destinati ad ospitare le partite di calcio «UEFA 2032».
9/2488-A/33.Zaratti, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca, tra l'altro, all'articolo 9-bis disposizioni urgenti per le opere necessarie al Campionato europeo di calcio «UEFA 2032» e in materia di impiantistica sportiva;

    nel 2032, grazie alla co-assegnazione di «Euro 2032» insieme alla Turchia, l'Italia tornerà a ospitare un grande evento calcistico. La necessità di individuare cinque impianti, che rispettino le norme UEFA e in cui ospitare le partite dell'Europeo, rappresenta un'utile occasione per analizzare la situazione degli stadi in Italia;

    in Italia il Calcio è un importante settore economico, che nel 2024 ha avuto un impatto sul Pil del nostro Paese superiore agli 11 miliardi di euro, e ha generato, secondo il «Report Calcio» della Figc, più di 1,3 miliardi di contribuiti fiscali e previdenziali e ha dato occupazione ad oltre 120 mila persone;

    la FIGC entro ottobre 2026 dovrà presentare a Nyon un progetto per la realizzazione/sistemazione di cinque stadi;

    è noto che le città di Milano, Roma e Torino saranno tre delle sedi italiane per gli Europei del 2032, mentre si cerca ancora di capire quali sono le altre due città che le affiancheranno. Tra le opzioni ci sarebbero Firenze (con il nuovo Franchi), Genova e Napoli;

    ad oggi, in Italia esiste un solo impianto pronto ad ospitare le partite di Euro 2032: si tratta dell'Allianz Stadium di Torino, mentre gli stadi Olimpico di Roma e San Siro di Milano, pur necessitando di lavori di ristrutturazione, sono vicini a rispettare i paletti imposti dalla UEFA,

impegna il Governo:

   nell'individuazione del commissario straordinario, ad ottemperare alle linee guida dell'ANAC, in particolare per quanto riguarda la disciplina in materia di conflitto di interessi, inconferibilità ed incompatibilità di incarichi;

   ad utilizzare la vigilanza collaborativa dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella realizzazione degli interventi di ammodernamento degli impianti sportivi destinati ad ospitare le partite di calcio «UEFA 2032».
9/2488-A/33.(Testo modificato nel corso della seduta)Zaratti, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 16 del provvedimento in esame stabilisce che ai 43.009.239 euro stanziati per l'organizzazione del servizio d'ordine e di soccorso pubblico per i Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026 si provveda mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012, convertito dalla legge n. 131 del 2012, il quale dispone che le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano riassegnate per essere destinate alle esigenze dei ministeri;

    infatti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012, le risorse resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario sono riassegnate per essere destinate alle esigenze dei ministeri, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato (capitolo 3651 dello stato di previsione dell'entrata), al Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, articolo 7-quinquies, decreto-legge n. 5 del 2009, al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi;

    il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici, gestito da Consap, ha la finalità di risarcire o indennizzare, nei casi di crimini particolarmente riprovevoli, le vittime sotto il profilo sociale;

    il Comitato di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, presieduto dal «Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura», delibera, alle condizioni previste dalla legge, un indennizzo commisurato ai danni derivanti dagli eventi subiti, a favore delle vittime dell'estorsione esercenti un'attività economica imprenditoriale, ovvero in favore di terzi danneggiati;

    il Comitato di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, delibera, alle condizioni previste dalla legge, la concessione di un mutuo decennale senza interessi per un ammontare commisurato al danno subito per la vicenda di usura, a favore delle vittime dell'usura esercenti un'attività comunque economica;

    il Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, presieduto dal Commissario del Governo delibera, alle condizioni previste dalla legge, i benefici economici alle vittime della mafia pari al danno quantificato in sede penale e civile nel giudizio contro l'autore del reato nonché alle spese ed onorari di costituzione e difesa posti a carico degli imputati;

    riguardo agli orfani di femminicidio, con decreto 71 del 21 maggio 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° luglio u.s. è stato emanato il Regolamento ministeriale che ha disciplinato nel dettaglio l'erogazione a carico del Fondo delle misure di sostegno in favore degli orfani per crimini domestici e di reati di genere, nonché alle famiglie affidatarie, misure nello specifico atte ad agevolare il diritto allo studio, l'orientamento, la formazione, l'inserimento nel mondo del lavoro e il pagamento delle spese mediche ed assistenziali;

    alla luce delle importanti misure per cui viene utilizzato il Fondo, appare molto grave che, ogni anno, ci siano eccedenze. In particolare, non si ferma in Italia la conta delle donne uccise dal partner o dall'ex compagno. Drammi che si portano con sé la tragedia, spesso invisibile, degli orfani di femminicidio: bambini e ragazzi che hanno perso la madre, subendo un trauma indelebile e che restano ancora troppo nell'ombra;

    se è fondamentale lavorare sull'educazione e sulla prevenzione contro la violenza di genere, è essenziale essere anche in grado di offrire risposte adeguate e tempestive che permettano agli orfani di femminicidio di poter continuare a immaginare un futuro: adeguate risorse di accoglienza ed economiche, aiuto psicologico per l'elaborazione del trauma, supporto legale, accompagnamento verso l'autonomia e l'età adulta;

    è molto importante investire sulla formazione rivolta al personale dei servizi socio-sanitari, dei Centri Anti Violenza, delle forze dell'ordine, del Tribunale Ordinario e del Tribunale per i Minorenni, legali, insegnanti, volontari delle associazioni, con specifico riferimento al funzionamento traumatico dei minori esposti a violenza domestica e alla successiva perdita di entrambe le figure genitoriali, per garantire una presa in carico integrata competente e ridurre il rischio di una traumatizzazione secondaria,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte al superamento dell'attuale meccanismo previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012, convertito dalla legge n. 131 del 2012 e a riassegnare le eventuali risorse in eccesso su politiche volte alla formazione dei professionisti coinvolti nella presa in carico degli orfani e delle loro famiglie affidatarie.
9/2488-A/34.Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 12 del provvedimento in esame reca modifiche alla legge 18 aprile del 1975, n. 110 concernente «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»;

    in particolare il comma 1 dell'articolo ad oggetto dispone che «i bossoli esplosi e le parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra non costituiscono munizioni da guerra né parti di esse ai fini del processo di smaltimento ovvero in quanto destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo»;

    tale previsione si inserisce, tra l'altro, in un contesto normativo nazionale che disciplina il rilascio dei permessi per armi da fuoco ed i relativi controlli secondo criteri poco rigorosi, soprattutto in relazione alla differenza di requisiti previsti per il rilascio del porto d'armi per difesa personale rispetto a quelli richiesti per il rilascio dello stesso a fini venatori e sportivi sensibilmente meno stringenti;

    stando agli ultimi dati disponibili, recentemente si è osservato un significativo incremento delle licenze per il tiro sportivo. Tuttavia solo una porzione dei possessori di tali licenze si dedica effettivamente alla pratica sportiva, come evidenziato dal fatto che nel 2022 le iscrizioni alle federazioni di tiro erano cinque volte inferiori rispetto al numero totale delle licenze. Tale discrepanza potrebbe essere attribuita al fatto che parte dei richiedenti ottiene la licenza per il tiro sportivo non con l'intento di praticare l'attività sportiva ma per acquisire la possibilità di detenere armi;

    inoltre, è opportuno sottolineare che recentemente la Commissione Europea ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia, inviando una lettera di costituzione in mora per non aver recepito in maniera corretta alcune disposizioni della direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento e del Consiglio del 24 marzo 2021, la quale definisce norme minime comuni per l'acquisizione, il possesso e il commercio di armi da fuoco civili, tra cui rientrano anche quelle utilizzate per la caccia ed il tiro sportivo;

    allo stato non si conoscono le contestazioni sollevate dalla Commissione, anche se, come riportato da fonti di stampa, una delle criticità riguarderebbe l'incompleta digitalizzazione del database relativo alle armi ed ai legittimi detentori;

    al fine di evitare l'attivazione della seconda fase del procedimento di infrazione con il rischio di sanzioni per l'Italia è urgente adottare le misure idonee a garantire la piena conformità della normativa nazionale a quella europea, anche in considerazione del numero di armi detenute e del conseguente pericolo di uso improprio. In particolare è necessario completare il database delle armi che consente di rafforzare i controlli e la tracciabilità dei detentori, prevenendo, altresì, l'obbligo, in capo alle strutture sanitarie, di comunicare tempestivamente agli organi competenti della Polizia di Stato i casi accertati di vulnerabilità psichica, al fine di disporre il provvedimento di revoca della licenza di porto d'armi ed il conseguente sequestro delle armi;

    è cogente, inoltre, mettere in atto misure per rendere la disciplina concernente il rilascio e il controllo delle licenze di porto d'armi più rigorosa, colmando le discrepanze esistenti tra le licenze per l'uso venatorio e sportivo e quelle relative alla difesa personale,

impegna il Governo

ad accompagnare quanto disposto dall'articolo 12 del provvedimento in esame con ulteriori misure di carattere normativo e regolamentare volte a rendere più stringenti le procedure per il rilascio di licenze di porto d'armi anche per l'esercizio venatorio e l'uso sportivo, comparandole, così, a quelle previste per la licenza di difesa personale, nonché ad assicurare il pieno adeguamento alle richieste formulate dalla Commissione europea nella lettera di costituzione in mora e il completamento del database delle armi e dei legittimi detentori.
9/2488-A/35.Grimaldi, Zanella, Piccolotti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 13, al comma 1, del provvedimento all'esame istituisce, per il 2025, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport, un fondo, denominato «Fondo sport a studenti universitari» con una dotazione di 1 milione euro, destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, con una dotazione di 1 milione di euro;

    al comma 3, per le medesime finalità è attribuita altresì la somma di 4 milioni di euro sempre per l'anno 2025;

    la relazione tecnica informa che dal combinato disposto dei commi 1 e 3 si arriverà a erogare per il 2025 un numero complessivo di 1.000 borse di studio di 5.000 euro cadauna, tuttavia il testo dell'articolo non riporta indicazioni specifiche in tal senso, né sul numero di borse di studio da finanziare né sull'ammontare di ciascuna borsa;

    la disciplina delle borse di studio per alti meriti sportivi rivolta agli studenti universitari costituisce un importante strumento di valorizzazione del talento e di sostegno al binomio sport-istruzione, è tuttavia essenziale garantire certezza delle risorse rendendo strutturale il fondo, nonché trasparenza, e adeguata regolamentazione nella programmazione e nell'erogazione delle risorse pubbliche stanziate per tale finalità;

    definire con chiarezza sia il numero di borse di studio da assegnare sia l'ammontare individuale delle stesse rappresenta un elemento fondamentale per assicurare la trasparenza e la corretta destinazione delle risorse stanziate, nonché un'adeguata gestione e rendicontazione della misura,

impegna il Governo

ad adottare le più opportune misure, di carattere normativo, affinché sia reso strutturale il Fondo sport per studenti universitari e siano definite con chiarezza sia il numero minimo di borse di studio da assegnare, sia l'ammontare individuale delle stesse, al fine di garantire efficacia, equità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse destinate ai giovani atleti universitari.
9/2488-A/36.Amato, Caso, Orrico, Morfino.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare le più opportune misure, di carattere normativo, affinché sia reso strutturale il Fondo sport per studenti universitari.
9/2488-A/36.(Testo modificato nel corso della seduta)Amato, Caso, Orrico, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 del provvedimento all'esame, in relazione alla disciplina riguardante il contrasto al fenomeno delle scommesse sportive illecite, prevede un regime di scambio di informazioni e di coordinamento tra le autorità amministrative competenti a gestire le scommesse sportive e la Procura Generale dello Sport presso il CONI;

    durante l'esame in sede referente è stato approvato con riformulazione un emendamento del gruppo M5S finalizzato a consentire il rilevamento dei flussi anomali di scommesse alle autorità amministrative competenti attraverso sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale;

    il testo originario dell'emendamento precisava altresì che attraverso l'uso di Intelligenza Artificiale e data analytics, si potessero ricavare informazioni dai dati estratti, trasformati e centralizzati al fine di scoprire schemi nascosti, relazioni, tendenze, correlazioni e anomalie, rilevare transazioni sospette, ampliando il tutto con un «sistema di early warning», in collegamento con l'UIF – Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia per la prevenzione del riciclaggio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

    l'approvazione in sede referente di un emendamento che consente l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per il rilevamento di flussi anomali di scommesse rappresenta un importante passo avanti nella prevenzione e nel contrasto di tali fenomeni, tuttavia, al fine di rafforzare ulteriormente l'efficacia del contrasto alle scommesse illecite, si ritiene necessario prevedere meccanismi di cooperazione a livello europeo e l'istituzione di task force miste, composte da forze dell'ordine e organi sportivi, per garantire interventi tempestivi e mirati,

impegna il Governo:

   a promuovere l'adozione di meccanismi strutturati di cooperazione tra gli Stati membri per il monitoraggio e il contrasto delle scommesse sportive sospette, così come lo scambio di buone pratiche, anche mediante lo scambio tempestivo di informazioni e dati tra autorità amministrative, forze dell'ordine e organismi sportivi;

   a sostenere, nelle sedi opportune, l'istituzione di task force miste a livello nazionale ed europeo, composte da rappresentanti delle forze dell'ordine e degli organi sportivi, dotate di poteri operativi per condurre interventi rapidi e mirati contro le attività illecite legate alle scommesse.
9/2488-A/37.Quartini, Amato, Caso, Orrico, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del provvedimento in esame reca disposizioni per il potenziamento delle misure di sicurezza e soccorso pubblico connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026», in considerazione dell'eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Internazionale Paralimpico e di entità loro collegate, nonché di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dalla manifestazione;

    in particolare, è autorizzata una spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025 in favore del Ministero dell'interno, al fine di sostenere gli oneri concernenti il fabbisogno tecnico-logistico, comprendente le dotazioni necessarie allo svolgimento dei servizi operativi (informatica, telecomunicazioni, impianti tecnici, motorizzazione, armamento, vestiario, equipaggiamento, materiali speciali e casermaggio del personale);

    oltre allo stanziamento di risorse, la disposizione autorizza il Ministero dell'interno ad operare avvalendosi delle deroghe alle disposizioni in materia di contratti pubblici di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto «Sblocca-cantieri»), che autorizzano i Commissari straordinari ad assumere funzioni di stazione appaltante e a derogare a determinate norme sui contratti pubblici per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche;

    essendo straordinarie, tali disposizioni dovrebbero prevedere una preliminare analisi delle soluzioni meno impattanti e una chiara giustificazione di necessità e urgenza per l'impiego delle deroghe in determinate circostanze,

impegna il Governo:

   ad adottare tutte le iniziative necessarie volte a garantire i principi di trasparenza e pubblicità nell'utilizzo delle deroghe in materia di contratti pubblici previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;

   a trasmettere alle Camere una relazione annuale dettagliata concernente le attività svolte e le misure implementate tramite l'utilizzo delle citate deroghe, al fine di assicurare un adeguato livello di informazione e controllo parlamentare.
9/2488-A/38.Orrico, Amato, Caso, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del provvedimento in esame reca disposizioni per il potenziamento delle misure di sicurezza e soccorso pubblico connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026», in considerazione dell'eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Internazionale Paralimpico e di entità loro collegate, nonché di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dalla manifestazione;

    in particolare, è autorizzata una spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025 in favore del Ministero dell'interno, al fine di sostenere gli oneri concernenti il fabbisogno tecnico-logistico, comprendente le dotazioni necessarie allo svolgimento dei servizi operativi (informatica, telecomunicazioni, impianti tecnici, motorizzazione, armamento, vestiario, equipaggiamento, materiali speciali e casermaggio del personale);

    oltre allo stanziamento di risorse, la disposizione autorizza il Ministero dell'interno ad operare avvalendosi delle deroghe alle disposizioni in materia di contratti pubblici di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto «Sblocca-cantieri»), che autorizzano i Commissari straordinari ad assumere funzioni di stazione appaltante e a derogare a determinate norme sui contratti pubblici per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative necessarie volte a garantire i principi di trasparenza e pubblicità nell'utilizzo delle deroghe in materia di contratti pubblici previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.
9/2488-A/38.(Testo modificato nel corso della seduta)Orrico, Amato, Caso, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 16 del provvedimento reca la copertura finanziaria degli oneri, quantificati in 271.251.606 per l'anno 2025, derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 afferenti allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;

    parte della copertura finanziaria dispone la riduzione delle somme del Fondo per la solidarietà alle vittime delle richieste estorsive e dell'usura;

    la somma in questione è destinata a coprire i costi delle misure di sicurezza e soccorso pubblico durante i Giochi, inclusi il mantenimento dell'ordine pubblico e il supporto a forze dell'ordine e Vigili del fuoco;

    per espressa previsione di legge – articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012 – le somme del predetto Fondo, non assegnate e resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario, devono essere riversate al bilancio dello Stato, con l'obbligo di essere impiegate per «interventi urgenti ed indifferibili», in particolare nei «settori dell'istruzione e per eventi celebrativi»;

    oltre alla gravità della scelta di reperire fondi sottraendoli alle vittime di usura ed estorsione, si ritiene grave che tale scelta risulti una sottrazione di risorse, ad avviso dei firmatari, illegittima a fronte della loro assegnazione: Milano-Cortina certamente non può certamente rientrare tra i casi «urgenti e indifferibili», essendo un evento a lungo programmato e pianificato, e non è qualificabile come «celebrativo»;

    inoltre, per quanto concerne le misure di sicurezza e soccorso pubblico, il dossier di candidatura faceva riferimento al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco come «corpo altamente qualificato e dotato di risorse adeguate» e, pertanto, l'allocazione di risorse aggiuntive a sette mesi dall'inizio dei Giochi, per «eccezionali esigenze» non meglio precisate, appare priva di giustificazione e rende manifesta la questione sollevata dai firmatari del presente atto, della grave carenza di risorse, dotazioni e personale in cui versa il Corpo,

impegna il Governo:

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 16 del provvedimento in esame, al fine di adottare urgentemente tutte le iniziative necessarie, sotto il profilo amministrativo e legislativo, volte ad individuare fonti di finanziamento alternative per la copertura degli oneri aggiuntivi necessari per i Giochi olimpici di Milano-Cortina e per qualunque altra iniziativa che si discosti dalla primaria legittima destinazione dei residui del Fondo di cui alla premessa, anche al fine di preservare gli scopi del Fondo e non recare manifesto dispregio alle vittime di usura ed estorsione;

   ad adottare iniziative normative atte a dotare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle risorse finanziarie congrue per la copertura delle carenze, di organico, di mezzi e di dotazioni personali, per lo svolgimento delle attività cui è preposto.
9/2488-A/39.Francesco Silvestri, Amato, Caso, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Baldino, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 16 del provvedimento reca la copertura finanziaria degli oneri, quantificati in 271.251.606 per l'anno 2025, derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 afferenti allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;

    parte della copertura finanziaria dispone la riduzione delle somme del Fondo per la solidarietà, tra le altre, alle vittime dei reati di tipo mafioso;

    la somma in questione è destinata a coprire i costi delle misure di sicurezza e soccorso pubblico durante i Giochi, inclusi il mantenimento dell'ordine pubblico e il supporto a forze dell'ordine e Vigili del fuoco;

    per espressa previsione di legge – articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012 – le somme del predetto Fondo, non assegnate e resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario, devono essere riversate al bilancio dello Stato, con l'obbligo di essere impiegate per «interventi urgenti ed indifferibili», in particolare nei «settori dell'istruzione e per eventi celebrativi»;

    oltre alla gravità della scelta di reperire fondi ricorrendo a quelli destinati alle vittime di mafia, si ritiene grave che tale scelta risulti una sottrazione di risorse, ad avviso dei firmatari, illegittima a fronte della loro assegnazione: Milano-Cortina certamente non può certamente rientrare tra i casi «urgenti e indifferibili», essendo un evento a lungo programmato e pianificato, e non è qualificabile come «celebrativo»;

    inoltre, per quanto concerne le misure di sicurezza e soccorso pubblico, il dossier di candidatura faceva riferimento al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco come «corpo altamente qualificato e dotato di risorse adeguate» e, pertanto, l'allocazione di risorse aggiuntive a sette mesi dall'inizio dei Giochi, per «eccezionali esigenze» non meglio precisate, appare priva di giustificazione e rende manifesta la questione sollevata dai firmatari del presente atto, della grave carenza di risorse, dotazioni e personale in cui versa il Corpo,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo:

   ad adottare urgentemente tutte le iniziative necessarie, sotto il profilo amministrativo e legislativo, volte ad individuare fonti di finanziamento alternative per la copertura degli oneri aggiuntivi necessari per i Giochi olimpici di Milano-Cortina e per qualunque altra iniziativa che si discosti dalla primaria legittima destinazione dei residui del Fondo di cui alla premessa, anche al fine di preservare gli scopi del Fondo e non recare manifesto dispregio alle vittime di mafia;

   a dotare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle risorse finanziarie congrue per la copertura delle carenze, di organico, di mezzi e di dotazioni personali, per lo svolgimento delle attività cui è preposto.
9/2488-A/40.Cafiero De Raho, Amato, Caso, Orrico, Ascari, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Baldino, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 16 del provvedimento reca la copertura finanziaria degli oneri, quantificati in 271.251.606 per l'anno 2025, derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 afferenti allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;

    parte della copertura finanziaria dispone la riduzione delle somme del Fondo per la solidarietà agli orfani per crimini domestici;

    la somma in questione è destinata a coprire i costi delle misure di sicurezza e soccorso pubblico durante i Giochi, inclusi il mantenimento dell'ordine pubblico e il supporto a forze dell'ordine e Vigili del fuoco;

    per espressa previsione di legge – articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012 – le somme del predetto Fondo, non assegnate e resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario, devono essere riversate al bilancio dello Stato, con l'obbligo di essere impiegate per «interventi urgenti ed indifferibili», in particolare nei «settori dell'istruzione e per eventi celebrativi»;

    oltre alla gravità della scelta di reperire fondi sottraendoli agli orfani di crimini domestici, si ritiene grave che tale scelta risulti una sottrazione di risorse, ad avviso dei firmatari, illegittima a fronte della loro assegnazione: i giochi di Milano-Cortina certamente non può certamente rientrare tra i casi «urgenti e indifferibili», essendo un evento a lungo programmato e pianificato, e non è qualificabile come «celebrativo»;

    inoltre, per quanto concerne le misure di sicurezza e soccorso pubblico, il dossier di candidatura faceva riferimento al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco come «corpo altamente qualificato e dotato di risorse adeguate» e, pertanto, l'allocazione di risorse aggiuntive a sette mesi dall'inizio dei Giochi, per «eccezionali esigenze» non meglio precisate, appare priva di giustificazione e rende manifesta la questione sollevata dai firmatari del presente atto, della grave carenza di risorse, dotazioni e personale in cui versa il Corpo,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo:

   ad adottare urgentemente tutte le iniziative necessarie, sotto il profilo amministrativo e legislativo, volte ad individuare fonti di finanziamento alternative per la copertura degli oneri aggiuntivi necessari per i Giochi olimpici di Milano-Cortina e per qualunque altra iniziativa che si discosti dalla primaria legittima destinazione dei residui del Fondo di cui alla premessa, anche al fine di preservare gli scopi del Fondo e non recare manifesto dispregio agli orfani di crimini domestici;

   a dotare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle risorse finanziarie congrue per la copertura delle carenze, di organico, di mezzi e di dotazioni personali, per lo svolgimento delle attività cui è preposto.
9/2488-A/41.Ascari, Amato, Caso, Orrico, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Baldino, Morfino.