XIX LEGISLATURA
TESTO AGGIORNATO AL 1° AGOSTO 2024
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 31 luglio 2024.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Berruto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Berruto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 30 luglio 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
FRASSINI: «Istituzione di un fondo per il finanziamento di iniziative destinate al pubblico per la formazione sull'impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni e sull'esecuzione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare» (1994);
AURIEMMA ed altri: «Disposizioni concernenti il regime di cumulabilità dei trattamenti di sostegno del reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa con redditi derivanti da attività lavorative a tempo non indeterminato» (1995);
FENU ed altri: «Modifica all'articolo 4 della legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di incendi boschivi, concernente l'individuazione di aree sottoposte a divieto di installazione di impianti eolici per la produzione di energia» (1996).
Saranno stampate e distribuite.
Trasmissione dal Senato.
In data 31 luglio 2024 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
S. 1162. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali» (approvato dal Senato) (1997).
Sarà stampato e distribuito.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
CARAMANNA ed altri: «Disposizioni in materia di prestazione di servizi ausiliari alla sicurezza» (1857) Parere delle Commissioni V, VIII, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
V Commissione (Bilancio e Tesoro):
CARAMIELLO ed altri: «Modifiche all'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, in materia di equità territoriale» (1859) Parere delle Commissioni I, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VII Commissione (Cultura):
SASSO ed altri: «Introduzione dell'articolo 23-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità ai pubblici spettacoli e alle manifestazioni di intrattenimento e di carattere sportivo» (1971) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VIII Commissione (Ambiente):
CARAMIELLO ed altri: «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico nell'area vesuviana» (1860) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 luglio 2024, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che è stata autorizzata, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2020 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, una variazione del progetto «Orto urbano per il centro di Estel: sistemi di agricoltura integrata per l'autosufficienza alimentare e lo sviluppo locale nel comune di Ouakam, Senegal, volta al miglioramento della sicurezza alimentare degli allievi del centro per disabilità mentali. Ouakam regione di Dakar in Senegal».
Questa comunicazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 29 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la relazione, approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 19-29 luglio 2024, sulla gestione finanziaria degli enti locali, per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 (Doc. XLVI, n. 2).
Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V (Bilancio).
Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 29 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la relazione, approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa in data 19-29 luglio 2024, sulla gestione finanziaria delle regioni per gli esercizi finanziari 2020, 2021, 2022 e 2023 (Doc. XLVII, n. 2).
Questa relazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V (Bilancio).
Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 30 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 85/2024 del 15-26 luglio 2024, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Digitalizzazione dei parchi nazionali».
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 30 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ), per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 279).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio).
Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 31 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 86/2024 del 24-29 luglio 2024, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Stato di attuazione degli interventi PNRR e PNC oggetto di controllo per il primo semestre 2024 da parte della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato».
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 luglio 2024, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che, con notifica 2024/0414/IT – C00A, è stata attivata la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica della Regione Veneto relativa ai progetti di disciplinari di produzione integrata di fiori commestibili, topinambur, canapa da seme e luppolo e progetti di disciplinari di produzione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, cereali e carni del sistema di qualità «Qualità verificata» (legge regionale n. 12 del 2001).
Questa comunicazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 luglio 2024, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che, con notifica 2024/0419/IT – T40T, è stata attivata la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa alla modifiche alla circolare n. 88/95 del 22 maggio 1995, come integrata dalla circolare n. 112 del 7 agosto 1996 e successiva circolare di aggiornamento n. 3997/604 del 6 settembre 1999 – capo II «Procedure di visita iniziale, periodica ed occasionale delle attrezzature di cui ai punti a), b), c), d), e), f) e g) dell'appendice X del titolo III del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada».
Questa comunicazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 30 luglio 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (COM(2024) 258 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo n. 3 di tale accordo (COM(2024) 328 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 328 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo n. 3 di tale accordo (COM(2024) 329 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 329 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo n. 3 di tale accordo (COM(2024) 331 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 331 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo n. 3 di tale accordo (COM(2024) 332 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 332 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo 4 sulle norme di origine di tale accordo (COM(2024) 333 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 333 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo n. 3 di tale accordo (COM(2024) 334 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 334 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo n. 2 di tale accordo (COM(2024) 335 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 335 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo n. 4 di tale accordo (COM(2024) 336 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 336 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda in merito alla modifica del protocollo n. 3 di detto accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme di origine transitorie (COM(2024) 337 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 337 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra in merito alla modifica del protocollo n. 3 di detto accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme di origine transitorie (COM(2024) 338 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 338 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia in merito alla modifica del protocollo n. 3 di detto accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme di origine transitorie (COM(2024) 339 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 339 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito alla modifica del protocollo I di detto accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme di origine transitorie (COM(2024) 341 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 341 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, in merito alla modifica del protocollo n. 3 di detto accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme di origine transitorie (COM(2024) 342 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 342 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo in merito alla modifica del protocollo 4 sulle norme di origine di tale accordo per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme di origine transitorie (COM(2024) 343 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 343 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera in merito alla modifica del protocollo n. 3 di detto accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme di origine transitorie (COM(2024) 344 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 344 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, in merito alla modifica del protocollo 2 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme di origine transitorie (COM(2024) 345 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 345 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio della delega conferita alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso (COM(2024) 346 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari esteri);
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (COM(2024) 348 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Attuazione del regolamento sulle misure tecniche (articolo 31 del regolamento (UE) 2019/1241) (COM(2024) 349 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Decisione di esecuzione della Commissione del 24.7.2024 relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Stop cibo falso: origine in etichetta» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2024) 5001 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura).
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 30 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
proposta di regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione (2024-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (COM(2024) 287 final);
proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che stabilisce il rispetto soddisfacente delle condizioni per il versamento della prima rata del sostegno finanziario a fondo perduto e del sostegno sotto forma di prestito nell'ambito del piano per l'Ucraina dello strumento per l'Ucraina (COM(2024) 321 final);
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Seconda relazione sull'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (COM(2024) 357 final).
Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 31 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante testo unico dei tributi erariali minori (184).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 30 agosto 2024.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: S. 924 – ISTITUZIONE DELLA FILIERA FORMATIVA TECNOLOGICO-PROFESSIONALE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1691)
A.C. 1691 – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C. 1691 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 1.32, 1.52, 1.53, 1.59, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.98, 1.101, 1.102, 1.128, 1.157, 1.164, 1.165, 1.176, 1.215, 1.234, 1.235, 1.236, 1.237, 1.239, 1.262, 1.268, 1.348, 1.352, 1.354, 1.367, 1.01, 1.02, 2.3, 2.15, 2.16, 2.44, 2.60, 2.76 e 2.80, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo.
A.C. 1691 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Istituzione della filiera formativa
tecnologico-professionale)
1. Nella sezione III del capo III del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, all'articolo 26 è premesso il seguente:
«Art. 25-bis. – (Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale) – 1. Al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale “Industria 4.0”, è istituita, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione di cui al comma 2 del presente articolo, dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, dai percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008. Le regioni, attraverso gli accordi di cui al comma 3, possono aderire alla filiera formativa tecnologico-professionale di cui al primo periodo, assicurando la programmazione dei percorsi della filiera medesima, e ne definiscono le modalità realizzative, operando nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, ferme restando le competenze statali in materia di istruzione di cui all'articolo 117 della Costituzione.
2. Nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1 del presente articolo, sono attivati percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e nel rispetto delle funzioni delle regioni ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, assicurando agli studenti il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonché delle conoscenze e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento. Salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e di rilascio dei titoli di studio finali, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. All'attuazione del presente comma si provvede ad invarianza delle dotazioni organiche del percorso quinquennale e, comunque, in assenza di esuberi di personale.
3. Ferme restando le funzioni delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1, le regioni e gli uffici scolastici regionali possono stipulare accordi, anche con la partecipazione degli ITS Academy, delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati, individuati con il decreto di cui al comma 8, per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali di cui al comma 2 e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in funzione delle esigenze specifiche dei territori. Gli accordi di cui al primo periodo possono prevedere altresì l'istituzione di reti, denominate “campus”, eventualmente afferenti ai poli tecnico-professionali, laddove presenti sul territorio, di cui possono far parte i soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale e percorsi di IFTS, gli ITS Academy, gli istituti che erogano i percorsi sperimentali di cui al comma 2, le altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i predetti altri soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di integrazione dell'offerta formativa, condivisa e integrata, erogata dai campus stessi, anche in raccordo con i campus multiregionali e multisettoriali, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f), della legge 15 luglio 2022, n. 99.
4. Le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, possono accedere ai percorsi formativi degli ITS Academy, in deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, in caso di:
a) adesione alla filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1 da parte delle istituzioni formative regionali che erogano i predetti percorsi;
b) validazione dei percorsi di cui al citato articolo 17, comma 1, lettera b), attraverso un sistema di valutazione dell'offerta formativa erogata dagli istituti regionali, basato sugli esiti delle rilevazioni degli apprendimenti predisposte dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), istituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. I soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, validati ai sensi del comma 4, lettera b), del presente articolo possono sostenere l'esame di Stato presso l'istituto professionale, statale o paritario, assegnato dall'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, in deroga al sostenimento dell'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
6. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, le sperimentazioni di cui al comma 2 e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati, prevedono:
a) l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta formativa, con particolare riferimento alle competenze linguistiche e logico-matematiche e alle discipline di base, ai nuovi percorsi sperimentali, funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al comma 7, lettera b), nei limiti della quota di flessibilità didattica e organizzativa dei soggetti partecipanti alla filiera e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
b) la promozione dei passaggi fra percorsi diversi, anche attraverso l'orientamento individualizzato di studentesse e studenti;
c) la quadriennalità del percorso di istruzione secondaria di secondo grado;
d) il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative e al rafforzamento dell'utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili;
e) la stipula di contratti di prestazione d'opera per attività di insegnamento e di formazione nonché di addestramento nell'ambito delle attività laboratoriali e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni;
f) la certificazione delle competenze trasversali e tecniche, al fine di orientare gli studenti nei percorsi sperimentali e di favorire il loro inserimento in contesti lavorativi, anche attraverso i servizi di collocamento mirato per studentesse e studenti con disabilità.
7. Le sperimentazioni di cui al comma 2 e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati, possono, altresì, prevedere:
a) l'introduzione nelle istituzioni scolastiche dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare (CLIL-Content and Language Integrated Learning) e di compresenze con il conversatore di lingua straniera nell'ambito delle attività di indirizzo, oltre che nell'insegnamento della lingua straniera, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilità di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati;
b) la promozione di accordi di partenariato, volti a definire le modalità di co-progettazione per la realizzazione dell'offerta formativa, di attuazione dei PCTO nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente e di stipula dei contratti di apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
c) la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale nonché il trasferimento tecnologico verso le imprese.
8. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di stipula degli accordi, le modalità di adesione alle reti di cui al comma 3 del presente articolo e le relative condizioni di avvio, le modalità di integrazione e di ampliamento dell'offerta formativa di cui agli accordi del medesimo comma 3 e le relative attività di monitoraggio e valutazione, l'individuazione del numero massimo di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, istituzioni che erogano percorsi di istruzione tecnica e professionale e istituzioni formative accreditate dalle regioni a norma del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, rispetto a quelle attive sul territorio regionale, coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 2 ovvero negli accordi di cui al comma 3, nonché, fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 8 della legge 15 luglio 2022, n. 99, e, con riferimento ai requisiti di accesso ai percorsi universitari, quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, i raccordi tra i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale, il sistema universitario e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
9. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
2. Il decreto di cui all'articolo 25-bis, comma 8, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dal comma 1 del presente articolo, possono essere applicate ai percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già attivati nell'ambito del progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale attivato per l'anno scolastico 2024/2025 dal Ministero dell'istruzione e del merito.
PROPOSTE EMENDATIVE
EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
(Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale)
Sopprimerlo.
1.1. (ex 1.1.) Caso, Amato, Orrico, Piccolotti, D'Orso.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e alle esigenze del settore produttivo nazionale.
1.11. (ex 1.13.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e formativo 2024/2025 con le seguenti: 2025/2026.
1.14. (ex 1.17.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2024/2025 con le seguenti: 2026/2027.
1.19. (ex 1.22.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2024/2025 con le seguenti 2025/2026.
1.20. (ex 1.23.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani, Grippo, Carotenuto.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: assicurando fino a: modalità realizzative,
1.33. (ex 1.36.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , assicurando la programmazione dei percorsi della filiera medesima,.
1.35. (ex 1.38.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: assicurando la programmazione dei percorsi fino alla fine del periodo, con le seguenti: solo dopo che la programmazione dei percorsi della filiera medesima sia stata individuata dalle istituzioni scolastiche, a cui spetta il governo delle modalità realizzative, nel rispetto delle competenze statali in materia di istruzione di cui all'articolo 117 della Costituzione e a garanzia della governabilità del processo di riforma del sistema di istruzione tecnica e professionale.
1.32. (ex 1.35.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
(Inammissibile)
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: operando nell'ambito delle con le seguenti: reperendo adeguate.
1.54. (ex 1.57.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nel rispetto dell'autonomia degli istituti scolastici.
1.56. (ex 1.59.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: quadriennali.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, comma 6, sopprimere la lettera c).
*1.64. (ex 1.67.) Piccolotti.
(Inammissibile)
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: quadriennali.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, comma 6, sopprimere la lettera c).
*1.65. (ex 1.68.) Caso, Amato, Orrico.
(Inammissibile)
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, sostituire la parola: quadriennali con la seguente: quinquennali.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, comma 6, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) la quinquennalità dei percorsi sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado.
1.67. (ex 1.70.) Caso, Amato, Orrico.
(Inammissibile)
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di istruzione secondaria di secondo grado con le seguenti: di istruzione tecnica e professionale.
1.68. (ex 1.71.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: di secondo grado aggiungere le seguenti: , inclusi percorsi sperimentali che comprendono altresì attività formative in materia di competenze digitali, con particolare attenzione alle tecnologie emergenti,.
1.69. (ex 1.72.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: Salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo,.
1.95. (ex 1.99.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, terzo periodo, dopo le parole: del percorso quinquennale, aggiungere le seguenti: a livello di singola istituzione scolastica.
1.97. (ex 1.103.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 2, capoverso «Art. 25-bis», terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e tenendo conto della dotazione dell'organico dell'autonomia.
1.103. (ex 1.109.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, primo periodo, dopo le parole: gli uffici scolastici regionali possono aggiungere le seguenti: , nel rispetto di linee guida nazionali stabilite dal Ministro dell'istruzione e del merito,.
1.111. (ex 1.121.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, primo periodo, dopo le parole: gli uffici scolastici regionali possono stipulare accordi aggiungere le seguenti: nel rispetto dei criteri nazionali individuati con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8,.
1.112. (ex 1.122.) Piccolotti, Caso.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 4.
1.146. (ex 1.156.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 4, sopprimere la lettera b).
1.155. (ex 1.166.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 4, lettera b), sostituire le parole da: , basato sugli esiti fino alla fine della lettera con le seguenti: , da attuare in fase di adesione alla filiera da parte degli Ispettori tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito.
1.157. (ex 1.168.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
(Inammissibile)
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 5.
1.160. (ex 1.171.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 5, sopprimere le parole:, e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
1.169. (ex 1.181.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto di linee guida nazionali stabilite dal Ministro dell'istruzione e del merito.
1.171. (ex 1.183.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera a), sostituire le parole: funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al comma 7, lettera b) con le seguenti: nel rispetto dei criteri nazionali individuati con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8,.
*1.193. (ex 1.208.) Piccolotti.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», al comma 6, lettera a), sostituire le parole: funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al comma 7, lettera b), con le seguenti: nel rispetto dei criteri nazionali individuati con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8,.
*1.194. (ex 1.209.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera b), sostituire la parola: individualizzato con la seguente: finalizzato al raggiungimento di una scelta consapevole da parte.
1.207. (ex 1.226.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso Art. 25-bis, comma 6, lettera d), premettere le parole: nell'ambito dell'organico dell'autonomia,.
1.218. (ex 1.239.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) l'accurata programmazione di attività di insegnamento nell'ambito delle attività laboratoriali e di orientamento con la collaborazione di soggetti del mondo del lavoro e delle professioni;.
1.234. (ex 1.256.) Caso, Amato, Orrico.
(Inammissibile)
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», al comma 6, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) l'accurata programmazione di attività aggiuntive di insegnamento anche con la collaborazione di soggetti del mondo del lavoro e delle professioni;.
1.235. (ex 1.257.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
(Inammissibile)
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera e), premettere le parole: in subordine all'individuazione di personale docente attinto previa convocazione da graduatorie GAE, GPS, GI, è consentita.
1.237. (ex 1.259.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
(Inammissibile)
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera e), sopprimere le parole: di prestazione d'opera.
1.238. (ex 1.260.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera e), sopprimere le parole: di addestramento.
1.241. (ex 1.263.) Amato, Caso, Orrico, Piccolotti, Manzi, Gribaudo, Grippo.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, sopprimere la lettera b).
1.286. (ex 1.315.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera b), sopprimere le parole: coprogettazione per la.
1.292. (ex 1.323.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, sostituire le parole: istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con le seguenti: classi attivabili per ciascuna istituzione scolastica secondaria di secondo grado e l'equivalente numero di.
1.339. (ex 1.372.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Per l'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.352. (ex 1.388.) Caso, Amato, Orrico.
(Inammissibile)
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al termine dei percorsi sperimentali, la dotazione organica del percorso quinquennale rimane in servizio presso le istituzioni scolastiche.
1.354. (ex 1.390.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
(Inammissibile)
Al comma 3, dopo le parole: introdotto dal comma 1 del presente articolo, aggiungere la seguente: non.
Conseguentemente, al medesimo comma:
dopo le parole: del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, aggiungere la seguente: perché;
dopo le parole: dal Ministero dell'istruzione e del merito aggiungere le seguenti: e perciò ricadenti nell'ambito della vigente normativa di riferimento.
1.366. (ex 1.403.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Formazione professionale)
1. Al fine di rendere la formazione professionale coerente con i bisogni dell'offerta formativa, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.01. (ex 1.01.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
(Inammissibile)
EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
Sopprimerlo.
1.2. (ex 1.2.) Piccolotti.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere i commi 1, 2 e 3.
1.3. (ex 1.3.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 1.
*1.4. (ex 1.4.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 1.
*1.5. (ex 1.5.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, sopprimere il primo periodo.
1.6. (ex 1.7.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, primo periodo, dopo la parola: culturali inserire la seguente: , formative.
1.7. (ex 1.9.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, primo periodo, sostituire la parola: professionali con la seguente: formative.
1.8. (ex 1.10.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, al primo periodo, sostituire la parola: professionali con la seguente: tecniche.
1.9. (ex 1.11.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale «Industria 4.0».
1.10. (ex 1.12.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole: secondo gli obiettivi del Piano nazionale «Industria 4.0».
1.12. (ex 1.15.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e formativo.
1.13. (ex 1.16.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e formativo 2024/2025 con le seguenti: 2027/2028.
1.15. (ex 1.18.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e formativo 2024/2025 con le seguenti: 2026/2027.
*1.16. (ex 1.19.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e formativo 2024/2025 con le seguenti: 2026/2027.
*1.17. (ex 1.20.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2024/2025 con le seguenti: 2027/2028.
1.18. (ex 1.21.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2024/2025 con le seguenti 2025/2026.
*1.21. (ex 1.24.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2024/2025 con le seguenti 2025/2026.
*1.22. (ex 1.25.) Piccolotti.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99,.
1.23. (ex 1.26.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole: e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.
1.24. (ex 1.27.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, sopprimere il secondo periodo.
1.25. (ex 1.28.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Le regioni inserire le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
1.26. (ex 1.29.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Le regioni inserire le seguenti: e gli uffici scolastici regionali.
1.27. (ex 1.30.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , attraverso gli accordi di cui al comma 3,.
1.28. (ex 1.31.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: , attraverso gli accordi di cui al comma 3, con le seguenti: previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito.
1.29. (ex 1.32.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: , attraverso gli accordi di cui al comma 3, con le seguenti: d'intesa con gli Uffici scolastici regionali.
1.30. (ex 1.33.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: possono aderire con le seguenti: aderiscono.
1.31. (ex 1.34.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: assicurando la programmazione dei percorsi della filiera medesima, e ne definiscono le modalità realizzative con le seguenti: fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, commi 12-17 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
1.34. (ex 1.37.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: assicurando con la seguente: prevedendo.
1.36. (ex 1.39.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dei percorsi inserire la seguente: educativi
1.37. (ex 1.40.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dei percorsi inserire la seguente: formativi
1.38. (ex 1.41.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e ne definiscono le modalità realizzative,.
*1.39. (ex 1.42.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e ne definiscono le modalità realizzative
*1.40. (ex 1.43.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e ne definiscono con le seguenti: e demandando al Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'università e della ricerca, la definizione delle
1.41. (ex 1.44.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e ne definiscono con le seguenti: e demandando al Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero della cultura, la definizione delle
1.42. (ex 1.45.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: e ne definiscono con le seguenti: e demandando al Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del made in Italy, la definizione delle
1.43. (ex 1.46.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e ne definiscono con le seguenti: e demandando al Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della cultura, la definizione delle
1.44. (ex 1.47.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e ne definiscono con le seguenti: e demandando al Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, la definizione delle
1.45. (ex 1.48.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: e ne definiscono le con le seguenti: e demandando al Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione delle
1.46. (ex 1.49.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e ne definiscono con le seguenti: e demandando al Ministero dell'istruzione e del merito, la definizione delle
1.47. (ex 1.50.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, secondo periodo, dopo le parole: modalità realizzative inserire le seguenti: previa comunicazione al Ministero dell'istruzione e del merito.
1.48. (ex 1.51.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, secondo periodo, dopo le parole: modalità realizzative inserire le seguenti: previa intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito
1.49. (ex 1.52.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, secondo periodo, dopo le parole: modalità realizzative inserire le seguenti: sentito il Ministero dell'istruzione e del merito
1.50. (ex 1.53.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, secondo periodo, dopo le parole: modalità realizzative inserire le seguenti: sentiti gli uffici scolastici regionali
1.51. (ex 1.54.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: operando nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente,
1.52. (ex 1.55.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: operando nell'ambito delle risorse umane, finanziarie con le seguenti: reperendo le indispensabili risorse economiche
1.53. (ex 1.56.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: operando nell'ambito con le seguenti: reperendo le necessarie
1.55. (ex 1.58.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 2
1.57. (ex 1.60.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, sopprimere il primo periodo
1.58. (ex 1.61.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: Nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1 del presente articolo,
1.59. (ex 1.62.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della filiera formativa con le seguenti: del percorso educativo e formativo
1.60. (ex 1.63.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: filiera formativa con le seguenti: filiera educativa
1.61. (ex 1.64.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: tecnologico professionale
1.62. (ex 1.65.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: sono attivati inserire le seguenti: , a campione,
1.63. (ex 1.66.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, sostituire la parola: quadriennali con la seguente: periodici
1.66. (ex 1.69.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e nel rispetto delle funzioni delle regioni ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale,
1.70. (ex 1.74.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e nel rispetto delle funzioni con le seguenti: nell'ambito delle prerogative
1.71. (ex 1.75.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'articolo 138 inserire le seguenti: comma 1, lettere a), b), c) ed f)
1.72. (ex 1.76.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'articolo 138 inserire le seguenti: comma 1, lettere a), b) e c)
1.73. (ex 1.77.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'articolo 138 inserire le seguenti: comma 1, lettere a), b) ed f)
1.74. (ex 1.78.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'articolo 138 inserire le seguenti: comma 1, lettere a), c) ed f)
1.75. (ex 1.79.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'articolo 138 inserire le seguenti: comma 1, lettere a) e b),
1.76. (ex 1.80.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'articolo 138 inserire le seguenti: comma 1, lettere a) ed f)
1.77. (ex 1.81.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'articolo 138 inserire le seguenti: comma 1, lettera a)
1.78. (ex 1.82.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: istruzione e formazione professionale, inserire le seguenti: nonché in materia di suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa,
1.79. (ex 1.83.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: istruzione e formazione professionale, inserire le seguenti: nonché in materia di programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali,
1.80. (ex 1.84.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: istruzione e formazione professionale, inserire le seguenti: nonché in materia delle iniziative e delle attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite,
1.81. (ex 1.85.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: delle competenze fino a: delle conoscenze e
1.82. (ex 1.86.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: delle competenze fino a: nonché
1.83. (ex 1.87.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: di cui al profilo educativo fino a: nonché delle conoscenze e delle abilità
1.84. (ex 1.88.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: , culturale
1.85. (ex 1.89.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: educativo, culturale inserire la seguente: , formativo
1.86. (ex 1.90.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonché delle conoscenze e delle abilità
1.87. (ex 1.91.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nonché delle conoscenze e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento
1.88. (ex 1.92.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: delle conoscenze e
1.89. (ex 1.93.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: delle abilità
1.90. (ex 1.94.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: delle abilità con le seguenti: delle competenze
1.91. (ex 1.95.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e sostenendo la possibilità di seguire i percorsi formativi al di fuori del proprio perimetro regionale di residenza.
1.92. (ex 1.96.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, è individuato il campione di sperimentazione nonché sono altresì definite le caratteristiche didattico-metodologiche della proposta.
1.93. (ex 1.97.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: Salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo,
*1.94. (ex 1.98.) Piccolotti.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: Salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo,.
*1.96. (ex 1.100.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: e, comunque, in assenza di esuberi del personale.
1.98. (ex 1.104.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: e, comunque
1.99. (ex 1.105.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: docente, amministrativo, ausiliario e tecnico.
1.100. (ex 1.106.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: docente e amministrativo.
1.101. (ex 1.107.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, terzo periodo, aggiungere in fine la seguente parola: docente.
1.102. (ex 1.108.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 3.
*1.104. (ex 1.111.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 3.
*1.105. (ex 1.112.) Piccolotti.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1,
1.106. (ex 1.115.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, dopo le parole: gli uffici scolastici regionali inserire le seguenti: , nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, ovvero nel rispetto dei criteri d'ordine generale, relativi a tutto il territorio nazionale, come individuati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8,
1.107. (ex 1.116.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, primo periodo, dopo le parole: gli uffici scolastici regionali inserire le seguenti: , previa intesa in sede di conferenza unificata Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
1.108. (ex 1.117.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, primo periodo, dopo le parole: gli uffici scolastici regionali inserire le seguenti: , sentiti il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'università e della ricerca,
1.109. (ex 1.118.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, primo periodo, dopo le parole: gli uffici scolastici regionali inserire le seguenti: , sentito il Ministero dell'istruzione e del merito,
1.110. (ex 1.119.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , anche con la partecipazione degli ITS Academy, delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati, individuati con il decreto di cui al comma 8,
1.113. (ex 1.123.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: anche
1.114. (ex 1.124.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: degli ITS Academy,
1.115. (ex 1.125.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: degli ITS Academy, delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati, individuati con il decreto di cui al comma 8, con le seguenti: delle università
1.116. (ex 1.126.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , delle università,
1.117. (ex 1.127.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
1.118. (ex 1.128.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e di altri soggetti pubblici e privati, individuati con il decreto di cui al comma 8,
1.119. (ex 1.129.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali di cui al comma 2 e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in funzione delle esigenze specifiche dei territori.
1.120. (ex 1.130.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: dei percorsi sperimentali di cui al comma 2
1.121. (ex 1.131.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in funzione delle esigenze specifiche dei territori.
1.122. (ex 1.132.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, sopprimere le parole: in funzione delle esigenze specifiche dei territori.
1.123. (ex 1.133.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: in funzione delle esigenze specifiche dei territori con le seguenti: al fine di assicurare agli studenti il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonché delle conoscenze e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento.
1.124. (ex 1.134.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: in funzione delle esigenze specifiche dei territori con le seguenti: al fine di assicurare agli studenti il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado.
1.125. (ex 1.135.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: in funzione delle esigenze specifiche dei territori con le seguenti: al fine di assicurare agli studenti il conseguimento delle competenze specifiche necessarie
1.126. (ex 1.136.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: specifiche dei territori con le seguenti: formative ed educative degli studenti
1.127. (ex 1.137.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: possono prevedere con la seguente: prevedono
1.128. (ex 1.138.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: , denominate «campus»
1.129. (ex 1.139.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: , eventualmente afferenti ai poli tecnico-professionali, laddove presenti sul territorio,
1.130. (ex 1.140.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: eventualmente
1.131. (ex 1.141.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: laddove presenti sul territorio,
1.132. (ex 1.142.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: i soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale e percorsi di IFTS,
1.133. (ex 1.143.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: gli istituti che erogano i percorsi sperimentali di cui al comma 2,
1.134. (ex 1.144.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: altre
1.135. (ex 1.145.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: e i predetti altri soggetti pubblici e privati,
1.136. (ex 1.146.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: e privati
1.137. (ex 1.147.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: nonché le modalità fino alla fine del comma
1.138. (ex 1.148.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: , condivisa e integrata,
1.139. (ex 1.149.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: dai campus stessi, anche
1.140. (ex 1.150.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: anche in raccordo fino alla fine del comma.
1.141. (ex 1.151.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: multiregionali e
1.142. (ex 1.152.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: e multisettoriali
1.143. (ex 1.153.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora nella filiera formativa tecnologico-professionale siano presenti Poli Tecnico Professionali (PTP), costituiti ai sensi del decreto interministeriale 7 febbraio 2013, la rete Campus può essere rappresentata dal Polo di riferimento.
1.144. (ex 1.154.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere i commi 4, 5 e 6
1.145. (ex 1.155.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 4.
*1.147. (ex 1.157.) Piccolotti.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 4.
*1.148. (ex 1.158.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 4, alinea, sopprimere le parole: di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
1.149. (ex 1.159.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 4, alinea, sostituire le parole: di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 con le seguenti: di durata almeno quinquennale
1.150. (ex 1.161.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 4, alinea, dopo le parole: ITS Academy, inserire la seguente: anche
1.151. (ex 1.162.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 4, alinea, sopprimere le parole: in deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99,
1.152. (ex 1.163.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 4, sopprimere la lettera a)
1.153. (ex 1.164.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 4, lettera a), sopprimere la parola: formative
1.154. (ex 1.165.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 4, sopprimere la lettera b)
1.156. (ex 1.167.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 4, lettera b), sopprimere le parole: basato sugli esiti delle rilevazioni degli apprendimenti predisposte dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI),
1.158. (ex 1.169.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 4, lettera b), dopo le parole: di concerto inserire le seguenti: con il Ministro dell'università e della ricerca e
1.159. (ex 1.170.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 5.
*1.161. (ex 1.172.) Piccolotti.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 5.
*1.162. (ex 1.173.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 5, sostituire le parole: I soggetti con le seguenti: Le studentesse e gli studenti
1.163. (ex 1.174.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 5, sostituire le parole: quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 con le seguenti: almeno quinquennali
1.164. (ex 1.175.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 5, sostituire le parole: possono sostenere con la seguente: sostengono
1.165. (ex 1.176.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 5, sopprimere le parole: o paritario
1.166. (ex 1.177.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 5, sopprimere le parole da: in deroga fino alla fine del comma.
1.167. (ex 1.179.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 5, sopprimere le parole: al sostenimento dell'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e
1.168. (ex 1.180.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 5, sopprimere le parole:, e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
1.170. (ex 1.182.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 6
1.172. (ex 1.184.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, alinea, dopo le parole: delle regioni inserire le seguenti: e degli uffici scolastici regionali
1.173. (ex 1.186.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, alinea, dopo le parole: istruzione e formazione professionale inserire le seguenti: e le competenze statali in materia di istruzione di cui all'articolo 117 della Costituzione
1.174. (ex 1.187.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, alinea, sopprimere le parole: le sperimentazioni di cui al comma 2
1.175. (ex 1.188.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, alinea, sostituire le parole: le sperimentazioni di cui al comma 2 con le seguenti: i percorsi quinquennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado
1.176. (ex 1.189.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, alinea, sostituire le parole: le sperimentazioni di cui al comma 2 con le seguenti: i percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado
1.177. (ex 1.190.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, alinea, sopprimere le parole: e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati
1.178. (ex 1.191.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, alinea, sostituire le parole: e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati, con le seguenti: e gli accordi stipulati con i poli tecnico-professionali presenti sul territorio
*1.179. (ex 1.192.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, alinea, sostituire le parole: e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati, con le seguenti: e gli accordi stipulati con i poli tecnico-professionali presenti sul territorio
*1.180. (ex 1.193.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, alinea, sopprimere le parole: ove stipulati
1.181. (ex 1.195.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: i seguenti obiettivi
1.182. (ex 1.196.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, sopprimere le lettere a) e b)
1.183. (ex 1.197.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, sopprimere le lettere a) e c)
1.184. (ex 1.198.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, sopprimere la lettera a)
1.185. (ex 1.199.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera a), sopprimere le parole: l'adeguamento e
1.186. (ex 1.200.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera a), sostituire la parola: l'adeguamento con la seguente: l'aggiornamento
1.187. (ex 1.201.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera a), sostituire la parola: linguistiche con la seguente: verbali
1.188. (ex 1.203.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera a), dopo la parola: linguistiche inserire le seguenti: , non cognitive
1.189. (ex 1.204.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera a), sopprimere le parole: ai nuovi percorsi sperimentali
1.190. (ex 1.205.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera a), sostituire le parole: ai nuovi percorsi sperimentali con le seguenti: ai percorsi quinquennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado,
1.191. (ex 1.206.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera a), sostituire le parole: , funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al comma 7, lettera b), con le seguenti: , nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, ovvero nel rispetto dei criteri d'ordine generale, relativi a tutto il territorio nazionale, come individuati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8,.
1.192. (ex 1.207.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera a), dopo le parole: comma 7, lettera b), inserire le seguenti: sentite le regioni
1.195. (ex 1.210.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera a), dopo le parole: comma 7, lettera b), inserire le seguenti: sentiti gli uffici scolastici regionali
1.196. (ex 1.211.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera a), sopprimere le seguenti parole: nei limiti della quota di flessibilità didattica e organizzativa dei soggetti partecipanti alla filiera
1.197. (ex 1.212.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera a), sostituire le parole: dei soggetti partecipanti alla filiera con le seguenti: delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
1.198. (ex 1.213.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, sopprimere le lettere b) ed e).
1.199. (ex 1.215.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, sopprimere la lettera b).
1.200. (ex 1.216.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera b), sostituire le parole: la promozione dei con le seguenti: l'orientamento individualizzato di studentesse e studenti nelle eventuali fasi di.
1.201. (ex 1.217.) Piccolotti.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera b), sostituire la parola: promozione con la seguente: diffusione
1.202. (ex 1.218.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera b), dopo la parola: percorsi inserire la seguente: formativi
1.203. (ex 1.220.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera b), dopo le parole: percorsi diversi inserire le seguenti: all'interno delle comunità educanti presenti sul territorio,
1.204. (ex 1.222.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera b), sopprimere le parole: anche attraverso l'orientamento individualizzato di studentesse e studenti
1.205. (ex 1.223.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera b), dopo la parola: l'orientamento inserire le seguenti: e formazione
1.206. (ex 1.224.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera b), sostituire la parola: individualizzato con la seguente: consapevole.
1.208. (ex 1.228.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera b), sostituire la parola: individualizzato con la seguente: formativo.
1.209. (ex 1.229.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, sopprimere le lettere c) e d).
1.210. (ex 1.230.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, sopprimere le lettere c) e f).
1.211. (ex 1.231.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, sopprimere la lettera c).
*1.212. (ex 1.232.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, sopprimere la lettera c).
*1.213. (ex 1.233.) Piccolotti.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera c), sostituire la parola: quadriennalità con la seguente: quinquennalità.
1.215. (ex 1.236.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera c), dopo le parole: secondo grado inserire le seguenti: secondo quanto già previsto dai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
1.216. (ex 1.237.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, sopprimere la lettera d)
1.217. (ex 1.238.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera d), sopprimere le parole: flessibilità didattica e organizzativa
1.219. (ex 1.241.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera d), sostituire la parola: organizzativa con la seguente: ordinamentale
1.220. (ex 1.242.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera d), sopprimere le parole: alla didattica laboratoriale
1.221. (ex 1.243.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera d), dopo le parole: didattica laboratoriale inserire le seguenti: e tecnica
1.222. (ex 1.244.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera d), dopo le parole: didattica laboratoriale inserire le seguenti: e pratica
1.223. (ex 1.245.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera d), sopprimere le parole: all'adozione di metodologie innovative
1.224. (ex 1.246.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera d), sostituire la parola: innovative con la seguente: recenti
1.225. (ex 1.247.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera d), dopo le parole: metodologie innovative inserire le seguenti: , con particolare attenzione alle tecnologie emergenti,
1.226. (ex 1.248.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera d), sopprimere le parole: e al rafforzamento dell'utilizzo in rete di
1.227. (ex 1.249.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera d), sostituire le parole: in rete con le seguenti: in collaborazione
1.228. (ex 1.250.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera d), sopprimere le parole: di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili
1.229. (ex 1.251.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera d), dopo le parole: disponibili inserire le seguenti: previa comunicazione al Comitato di cui all'articolo 3 del presente disegno di legge
1.230. (ex 1.252.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, sopprimere le lettere e) e f).
1.231. (ex 1.253.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, sopprimere la lettera e).
*1.232. (ex 1.254.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, sopprimere la lettera e).
*1.233. (ex 1.255.) Piccolotti.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», al comma 6, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) l'accurata programmazione di attività aggiuntive di insegnamento anche con la collaborazione di soggetti del mondo del lavoro e delle professioni;
1.236. (ex 1.258.) Piccolotti.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera e), sostituire le parole: la stipula di contratti di prestazione d'opera con le seguenti: il reclutamento di docenti esperti nelle materie previste dal piano formativo di ogni istituzione scolastica
1.239. (ex 1.261.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera e), sostituire le parole: di insegnamento con le seguenti: di apprendimento
1.240. (ex 1.262.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera e), sopprimere le parole: di addestramento
1.242. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera e), sostituire le parole: di addestramento con le seguenti: di orientamento
1.243. (ex 1.264.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera e), sostituire la parola: addestramento con la seguente: avviamento
1.244. (ex 1.265.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera e), sopprimere le seguenti parole: e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)
1.245. (ex 1.266.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera e), sopprimere le seguenti parole: con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni
1.246. (ex 1.267.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera e), sostituire le parole: con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni con le seguenti: con i soggetti di cui al comma 3 del presente articolo
1.247. (ex 1.268.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera e), sostituire la parola: soggetti con la seguente: professionisti
1.248. (ex 1.269.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera e), sostituire le parole: sistema delle imprese con le seguenti: mondo del lavoro.
1.249. (ex 1.270.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera e), dopo la parola: imprese inserire la seguente: locali
1.250. (ex 1.271.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera e), dopo la parola: professioni inserire la seguente: territoriali
1.251. (ex 1.272.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera e), inserire, in fine, le seguenti parole: previa comunicazione al Ministero dell'istruzione e del merito
1.252. (ex 1.273.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera e), inserire, in fine, le seguenti parole: previo accordo in sede di Conferenza unificata
1.253. (ex 1.274.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera e), inserire, in fine, le seguenti parole: previa intesa in sede di Conferenza unificata
1.254. (ex 1.275.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera e), inserire, in fine, le seguenti parole: sentita la Conferenza unificata
1.255. (ex 1.276.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, sopprimere la lettera f).
1.256. (ex 1.277.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera f), sostituire la parola: certificazione con la seguente: valutazione
1.257. (ex 1.278.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera f), dopo la parola: trasversali inserire le seguenti: , sociali ed emotive
1.258. (ex 1.279.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera f), sostituire le parole: e tecniche con le seguenti: e pratiche
1.259. (ex 1.280.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera f), sostituire le parole: al fine di con le seguenti: finalizzate a
1.260. (ex 1.281.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera f), sopprimere le seguenti parole: nei percorsi sperimentali
1.261. (ex 1.283.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera f), dopo la parola: sperimentali inserire la seguente: quinquennali
1.262. (ex 1.284.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera f), sostituire la parola: contesti con la seguente: ambienti
1.263. (ex 1.285.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera f), sostituire la parola: lavorativi con la seguente: professionali
1.264. (ex 1.286.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera f), sopprimere le seguenti parole: anche attraverso i servizi di collocamento mirato
1.265. (ex 1.287.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 7
1.266. (ex 1.290.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, alinea, sopprimere le seguenti parole: le sperimentazioni di cui al comma 2
1.267. (ex 1.291.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, alinea, sostituire le parole: le sperimentazioni di cui al comma 2 con le seguenti: i percorsi quinquennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado
1.268. (ex 1.292.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, alinea, sopprimere le seguenti parole: e gli accordi di cui al comma 3
1.269. (ex 1.293.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, alinea, sostituire le parole: e gli accordi di cui al comma 3 con le seguenti: e gli accordi stipulati con i poli tecnico-professionali presenti sul territorio
1.270. (ex 1.294.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, alinea, sopprimere le parole: ove stipulati
1.271. (ex 1.295.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, alinea dopo le parole: possono, altresì, prevedere inserire le seguenti: i seguenti obiettivi
1.272. (ex 1.296.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, sopprimere le lettere a) e b)
1.273. (ex 1.297.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, sopprimere le lettere a) e c).
1.274. (ex 1.298.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, sopprimere la lettera a).
1.275. (ex 1.299.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera a), dopo le parole: delle attività inserire le seguenti: formative, di orientamento e
1.276. (ex 1.301.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera a), dopo le parole: delle attività inserire le seguenti: formative ed educative
1.277. (ex 1.302.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera a), sopprimere le parole: e ferma restando la possibilità di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati
1.278. (ex 1.307.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera a), sostituire la parola: finanziamenti con la seguente: investimenti
1.279. (ex 1.308.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera a), sostituire le parole: di soggetti pubblici e privati con le seguenti: dei soggetti di cui al comma 3
1.280. (ex 1.309.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera a), sopprimere le parole: e privati
1.281. (ex 1.310.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa comunicazione al Ministero dell'istruzione e del merito
1.282. (ex 1.311.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito
1.283. (ex 1.312.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: sentito il Ministero dell'istruzione e del merito
1.284. (ex 1.313.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, sopprimere le lettere b) e c).
1.285. (ex 1.314.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, sopprimere la lettera b).
1.287. (ex 1.316.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera b), sostituire le parole: la promozione con le seguenti: lo sviluppo
1.288. (ex 1.317.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera b), sopprimere le parole: le modalità di coprogettazione per
1.289. (ex 1.319.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera b), dopo le parole: le modalità inserire le seguenti: e i criteri
1.290. (ex 1.320.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera b), sostituire la parola: coprogettazione con la seguente: programmazione
1.291. (ex 1.322.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera b), sopprimere le parole: coprogettazione per la
1.293. (ex 1.324.) Piccolotti.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera b), dopo le parole: offerta formativa inserire le seguenti: fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, commi 12-17 della legge 13 luglio 2015, n. 107
1.294. (ex 1.325.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera b), dopo le parole: offerta formativa inserire le seguenti: delle attività laboratoriali
1.295. (ex 1.326.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera b), sopprimere le parole: di attuazione dei PCTO nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente
1.296. (ex 1.327.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera b), sopprimere le parole: di attuazione dei PCTO
1.297. (ex 1.328.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera b), sostituire le parole: previste dalla normativa vigente con le seguenti: secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1.298. (ex 1.330.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera b), sopprimere le parole da: e di stipula fino alla fine della lettera
1.299. (ex 1.331.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, sopprimere la lettera c).
1.300. (ex 1.332.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera c), sopprimere le parole: delle opere dell'ingegno
1.301. (ex 1.334.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera c), sopprimere le parole: e dei prodotti oggetto
1.302. (ex 1.335.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera c), sopprimere la parola: rispettivamente
1.303. (ex 1.336.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera c), sostituire le parole: rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale con le seguenti: di proprietà industriale
1.304. (ex 1.337.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera c), sostituire le parole: rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale con le seguenti: di diritto d'autore
1.305. (ex 1.338.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera c), sostituire la parola: realizzati con la seguente: sviluppati
1.306. (ex 1.339.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera c), dopo la parola: formativi inserire le seguenti: ed educativi
1.307. (ex 1.340.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera c), dopo la parola: filiera inserire la seguente: educativa
1.308. (ex 1.341.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera c), sopprimere le parole: nonché il trasferimento tecnologico verso le imprese
1.309. (ex 1.342.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 8
1.310. (ex 1.343.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, sopprimere le parole: dell'economia e delle finanze
1.311. (ex 1.344.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, sopprimere le parole: del lavoro e delle politiche sociali
1.312. (ex 1.345.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, sostituire le parole: del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti: per gli affari regionali e le autonomie
1.313. (ex 1.346.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, sopprimere le parole: e dell'università e della ricerca
1.314. (ex 1.347.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, dopo le parole: dell'università e della ricerca inserire le seguenti: per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR
1.315. (ex 1.348.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, dopo le parole: dell'università e della ricerca inserire le seguenti: per gli affari regionali e le autonomie
1.316. (ex 1.349.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, dopo le parole: dell'università e della ricerca inserire le seguenti: delle imprese e del made in Italy
1.317. (ex 1.350.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, dopo le parole: dell'università e della ricerca inserire le seguenti: per lo sport e giovani
1.318. (ex 1.351.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, dopo le parole: dell'università e della ricerca inserire le seguenti: , della cultura
1.319. (ex 1.352.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, sopprimere le parole: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
1.320. (ex 1.353.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, sostituire le parole: previa intesa con le seguenti: previo accordo
1.321. (ex 1.354.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, sostituire le parole: previa intesa con la seguente: sentita
1.322. (ex 1.355.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, sopprimere le parole: i criteri di stipula degli accordi
1.323. (ex 1.356.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, dopo le parole: i criteri sono inserite le seguenti: e le modalità
1.324. (ex 1.357.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, sostituire le parole: di stipula con le seguenti: di individuazione
1.325. (ex 1.358.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, sopprimere le parole: le modalità di adesione alle reti di cui al comma 3 del presente articolo
1.326. (ex 1.359.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, sostituire le parole: adesione alle con le seguenti: collaborazione con le
1.327. (ex 1.360.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, sopprimere le parole: e le relative condizioni di avvio
1.328. (ex 1.361.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, sostituire la parola: condizioni con la seguente: modalità
1.329. (ex 1.362.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, sopprimere le parole: le modalità di integrazione e di ampliamento dell'offerta formativa di cui agli accordi del medesimo comma 3
1.330. (ex 1.363.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, sostituire la parola: ampliamento con la seguente: sviluppo
1.331. (ex 1.364.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, dopo la parola: formativa inserire le seguenti: ed educative
1.332. (ex 1.365.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, sopprimere le parole: e le relative attività di monitoraggio e valutazione
1.333. (ex 1.366.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, dopo le parole: monitoraggio e valutazione inserire le seguenti: nonché la regolamentazione degli investimenti da parte dei soggetti partecipanti alla filiera
1.334. (ex 1.367.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, dopo le parole: monitoraggio e valutazione inserire le seguenti: nonché la regolamentazione dei finanziamenti da parte dei soggetti partecipanti alla filiera
1.335. (ex 1.368.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, dopo le parole: monitoraggio e valutazione inserire le seguenti: d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 3 della presente legge
1.336. (ex 1.369.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, dopo le parole: monitoraggio e valutazione inserire le seguenti: sentito il Comitato di cui all'articolo 3 della presente legge
1.337. (ex 1.370.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, sopprimere le parole: l'individuazione del numero massimo di istituzioni scolastiche di secondo grado
1.338. (ex 1.371.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, sopprimere la parola: massimo
1.340. (ex 1.373.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, sostituire la parola: massimo con la seguente: minimo
1.341. (ex 1.374.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, sostituire la parola: erogano con la seguente: prevedono
1.342. (ex 1.375.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, dopo la parola: percorsi inserire la seguente: formativi
1.343. (ex 1.376.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, sopprimere le parole: rispetto a quelle attive sul territorio regionale
1.344. (ex 1.377.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, sostituire la parola: attive con la seguente: istituite
1.345. (ex 1.378.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, dopo le parole: sul territorio regionale inserire le seguenti: sentiti gli uffici scolastici regionali
1.346. (ex 1.379.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, sopprimere le parole: coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 2
1.347. (ex 1.380.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, sostituire le parole: nella sperimentazione di cui al comma 2 con le seguenti: nei percorsi quinquennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado
1.348. (ex 1.381.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, sopprimere le parole: ovvero negli accordi di cui al comma 3
1.349. (ex 1.382.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, dopo le parole: ovvero negli accordi di cui al comma 3 inserire le seguenti: o nei PTP
1.350. (ex 1.383.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, dopo le parole: filiera formativa inserire le seguenti: ed educativa
1.351. (ex 1.384.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 9, sostituire le parole: All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le seguenti: Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione
1.353. (ex 1.389.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», alla rubrica, sostituire la parola: formativa con la seguente: educativa
1.355. (ex 1.6.) Orrico, Caso, Amato.
Sopprimere il comma 2.
1.356. (ex 1.391.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 2, sostituire la parola: trenta con la seguente: novanta.
1.357. (ex 1.392.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 2, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.
1.358. (ex 1.393.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'istruzione e del merito informa la struttura tecnica e il Comitato di monitoraggio di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge dell'adozione del decreto di cui al presente comma.
1.359. (ex 1.394.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'istruzione e del merito informa la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 dell'adozione del decreto di cui al presente comma.
1.360. (ex 1.395.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'istruzione e del merito informa le Commissioni parlamentari competenti per materia dell'adozione del decreto di cui al presente comma.
1.361. (ex 1.396.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'istruzione e del merito informa gli uffici scolastici regionali dell'adozione del decreto di cui al presente comma.
1.362. (ex 1.397.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'istruzione e del merito informa le regioni dell'adozione del decreto di cui al presente comma.
1.363. (ex 1.398.) Caso, Amato, Orrico.
Sopprimere il comma 3.
1.364. (ex 1.401.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 3, dopo le parole: 4 e 5 aggiungere le seguenti: , 6 e 7
1.365. (ex 1.402.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 3, sostituire le parole: percorsi quadriennali con le seguenti: percorsi quinquennali
1.367. (ex 1.404.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 3, sopprimere le parole: di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
1.368. (ex 1.405.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 3, sopprimere le parole: già attivati nell'ambito del progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale attivato per l'anno scolastico 2024/2025 dal Ministero dell'istruzione e del merito.
1.369. (ex 1.406.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 3, sostituire le parole: già attivati nell'ambito del progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale attivato per l'anno scolastico 2024/2025 dal Ministero dell'istruzione e del merito con le seguenti: dalle regioni.
1.370. (ex 1.407.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 3, sopprimere le parole: già attivati
1.371. (ex 1.408.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 3, sopprimere le parole: relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale attivato per l'anno scolastico 2024/2025 dal Ministero dell'istruzione e del merito.
1.372. (ex 1.409.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 3, sostituire la parola: formativa con la seguente: educativa
1.373. (ex 1.410.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 3, dopo la parola: formativa aggiungere le seguenti: ed educativa
1.374. (ex 1.411.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: attivato per l'anno scolastico 2024/2025 dal Ministero dell'istruzione e del merito.
1.375. (ex 1.412.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 3, sostituire le parole: 2024/2025 con le seguenti: 2027/2028
1.376. (ex 1.413.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 3, sostituire le parole: 2024/2025 con le seguenti: 2026/2027
1.377. (ex 1.414.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 3, sostituire le parole: 2024/2025 con le seguenti: 2025/2026
1.378. (ex 1.415.) Caso, Amato, Orrico.
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Formazione professionale)
1. Al fine di rendere la formazione professionale coerente con i bisogni dell'offerta formativa, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.02. (ex 1.02.) Caso, Amato, Orrico.
A.C. 1691 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale)
1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2024, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata «Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale», che svolge le seguenti funzioni:
a) promuovere le sinergie tra la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dagli istituti tecnici, dagli istituti professionali e dagli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico;
b) migliorare e ampliare la progettazione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, di percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative necessarie allo sviluppo del Paese e connesse alla valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale, e al trasferimento tecnologico verso le imprese, l'orientamento professionale e i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), nonché agevolare l'accesso al sistema delle imprese;
c) favorire una progressiva adesione del sistema di istruzione e formazione professionale al sistema nazionale di valutazione coordinato dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).
2. Alla struttura tecnica di cui al comma 1 è preposto un coordinatore con incarico dirigenziale di livello generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, individuato tra i dirigenti di ruolo del medesimo Ministero o di altre amministrazioni pubbliche ovvero in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del suddetto Ministero. Alla predetta struttura è assegnato un contingente costituito da personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, nonché da un massimo di otto esperti, incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui spettano compensi omnicomprensivi lordi annui nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 400.000 e per un importo pro capite annuo lordo non superiore a 50.000 euro.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 735.972 euro per l'anno 2024 e 679.607 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
PROPOSTE EMENDATIVE
EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 2.
(Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale)
Sopprimerlo.
2.1. (ex 2.1.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata «Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale», con le seguenti: la Direzione generale dell'Istruzione tecnica, professionale e tecnologico superiore con compiti di coordinamento estesi all'istruzione e formazione professionale,.
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo alinea, dopo le parole: le seguenti funzioni aggiungere le seguenti: per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale;
all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: coordinatore della Struttura tecnica con le seguenti: direttore generale dell'istruzione tecnica, professionale e tecnologico superiore.
2.15. (ex 2.15.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
(Inammissibile)
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
c-bis) rivedere le linee guida degli istituti tecnici e professionali per adeguarli al percorso quadriennale;
c-ter) avviare un'attività di monitoraggio sullo stato di realizzazione della sperimentazione da inviare annualmente alle Commissioni competenti di Camera e Senato.
2.48. (ex 2.54.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministero dell'istruzione e del merito aggiungere le seguenti: e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo:
dopo le parole: presso il Ministero dell'istruzione e del merito aggiungere le seguenti: o dei competenti assessorati regionali;
sostituire le parole da: spettano compensi omnicomprensivi fino alla fine del periodo, con le seguenti: spetta un rimborso spese.
2.60. (ex 2.66.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
(Inammissibile)
EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 2.
Sopprimere il comma 1.
2.2. (ex 2.2.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, sostituire l'alinea, con il seguente:
1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2024, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, la Direzione generale dell'Istruzione tecnica, professionale e tecnologica superiore con compiti di coordinamento estesi all'Istruzione e formazione professionale, che svolge le seguenti funzioni per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale:
2.3. (ex 2.3.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 1° gennaio con le seguenti: 31 dicembre.
2.4. (ex 2.4.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 1° gennaio con le seguenti: 30 novembre.
2.5. (ex 2.5.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 1° gennaio con le seguenti: 30 settembre.
2.6. (ex 2.6.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 1° gennaio con le seguenti: 31 luglio.
2.7. (ex 2.7.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 1° gennaio con le seguenti: 30 giugno.
2.8. (ex 2.8.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, alinea, sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2027.
*2.9. (ex 2.9.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, alinea, sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2027.
*2.10. (ex 2.10.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, alinea, sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2026.
**2.11. (ex 2.11.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, alinea, sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2026.
**2.12. (ex 2.12.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, alinea, sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2025.
*2.13. (ex 2.13.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, alinea, sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2025.
*2.14. (ex 2.14.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata «Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale», con le seguenti: la Direzione generale dell'Istruzione tecnica, professionale e tecnologico superiore con compiti di coordinamento estesi all'istruzione e formazione professionale.
Conseguentemente, dopo le parole: le seguenti funzioni, aggiungere le seguenti: per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale
2.16. (ex 2.16.) Piccolotti.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: del merito, inserire le seguenti: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
2.17. (ex 2.17.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: di livello dirigenziale generale
2.18. (ex 2.18.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: che svolge le seguenti funzioni con le seguenti: incaricata di
2.19. (ex 2.19.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b)
2.20. (ex 2.21.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c)
2.21. (ex 2.22.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, sopprimere la lettera a)
2.22. (ex 2.23.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: promuovere le con le seguenti: valutare l'esistenza di.
2.23. (ex 2.24.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: promuovere con la seguente: agevolare.
2.24. (ex 2.25.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: le sinergie con le seguenti: la collaborazione.
2.25. (ex 2.27.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: costituita dagli istituti tecnici, dagli istituti professionali e dagli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy),
2.26. (ex 2.28.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: istituti tecnici, aggiungere le seguenti: dai percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.
2.27. (ex 2.29.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: , dagli istituti professionali
2.28. (ex 2.30.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e dagli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)
2.29. (ex 2.31.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: gli istituti professionali aggiungere le seguenti: , i Poli tecnico professionali.
2.30. (ex 2.32.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , industriale e scientifico-tecnologico.
2.31. (ex 2.33.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: industriale
2.32. (ex 2.34.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: , industriale e scientifico-tecnologico con le seguenti: ed industriale.
2.33. (ex 2.35.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
2.34. (ex 2.36.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2.35. (ex 2.37.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: migliorare e.
2.36. (ex 2.38.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e ampliare.
2.37. (ex 2.39.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: alla formazione delle professionalità innovative fino a: filiera formativa tecnologico-professionale, e.
2.38. (ex 2.43.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: e connesse alla valorizzazione fino a: e di proprietà industriale
2.39. (ex 2.44.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: , realizzati all'interno, fino a: tecnologico-professionale,
2.40. (ex 2.45.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: e al trasferimento tecnologico fino a: e per l'orientamento (PCTO),
2.41. (ex 2.46.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole da: , nonché agevolare, fino alla fine del periodo.
2.42. (ex 2.47.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: agevolare con la seguente: promuovere
2.43. (ex 2.48.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) sostenere le attività delle «Rete nazionale delle scuole professionali» di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, istituita con il decreto del Ministro dell'istruzione 23 dicembre 2001, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui fanno parte, nel pieno rispetto della diversa identità e della pari dignità, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate dalle regioni a norma del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
2.44. (ex 2.49.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 1, sopprimere la lettera c)
2.45. (ex 2.50.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: favorire con le seguenti: valutare la possibilità di.
2.46. (ex 2.51.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: una progressiva adesione con la seguente: l'adesione
2.47. (ex 2.53.) Amato, Caso, Orrico.
Sopprimere il comma 2.
*2.49. (ex 2.55.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Sopprimere il comma 2.
*2.50. (ex 2.56.) Caso, Amato, Orrico.
Sopprimere il comma 2.
*2.51. (ex 2.57.) Piccolotti.
Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Alla struttura tecnica, di cui al comma 1, è assegnato un contingente costituito da personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, la cui organizzazione è demandata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.52. (ex 2.58.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 2, sopprimere il primo periodo.
2.53. (ex 2.59.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di livello generale aggiungere la seguente: non
2.54. (ex 2.60.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di livello generale, aggiungere le seguenti: in possesso della specifica ed elevata qualificazione professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico,
2.55. (ex 2.61.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
2.56. (ex 2.62.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.57. (ex 2.63.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,.
2.58. (ex 2.64.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: previa deliberazione del Consiglio dei ministri,.
2.59. (ex 2.65.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, aggiungere le seguenti: acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari competenti
2.61. (ex 2.67.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, aggiungere le seguenti: sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle imprese e del made in Italy,.
2.62. (ex 2.68.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, aggiungere le seguenti: sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,.
2.63. (ex 2.69.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, aggiungere le seguenti: sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,.
2.64. (ex 2.70.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito aggiungere le seguenti: e del Ministro dell'università e della ricerca.
2.65. (ex 2.71.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
2.66. (ex 2.72.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: presso il Ministero dell'istruzione e del merito, aggiungere le seguenti: in tale contingente è compreso anche il coordinatore della Struttura di cui al primo periodo.
2.67. (ex 2.73.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: otto con la seguente: due;
Conseguentemente, sostituire la parola: 400.000 con la seguente: 100.000.
2.68. (ex 2.74.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: otto con la seguente: tre;
Conseguentemente, sostituire la parola: 400.000 con la seguente: 150.000.
2.69. (ex 2.75.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: otto con la seguente: quattro;
Conseguentemente, sostituire la parola: 400.000 con la seguente: 200.000.
2.70. (ex 2.76.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: otto con la seguente: cinque;
Conseguentemente:
sostituire la parola: 400.000 con la seguente: 200.000;
sostituire la parola: 50.000 con la seguente: 40.000.
2.71. (ex 2.77.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: otto con la seguente: sei;
Conseguentemente, sostituire la parola: 400.000 con la seguente: 300.000.
2.72. (ex 2.78.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 400.000 con la seguente: 300.000 e la parola: 50.000 con la seguente: 37.500.
2.73. (ex 2.79.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 400.000 con la seguente: 350.000 e la parola: 50.000 con la seguente: 43.750.
2.74. (ex 2.80.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 400.000 con la seguente: 380.000 e la parola: 50.000 con la seguente: 47.500.
2.75. (ex 2.81.) Amato, Caso, Orrico.
Al comma 3, al primo periodo premettere il seguente: I costi della struttura tecnica di missione, compresi quelli di funzionamento, sono posti a carico del Ministero dell'istruzione e del merito, che vi provvede nell'ambito delle risorse annualmente destinate a tale scopo con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2.76. (ex 2.84.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le seguenti: Per il funzionamento della struttura di missione, inclusi i costi per le consulenze di esperti di cui al comma 2.
2.77. (ex 2.85.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le seguenti: In relazione ai costi di funzionamento della struttura di missione di cui al comma 2.
2.78. (ex 2.86.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le seguenti: Per il funzionamento della struttura tecnica di cui al presente articolo.
2.79. (ex 2.87.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le seguenti: Per il sostenimento dei costi di cui al comma 2.
2.80. (ex 2.88.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: la spesa aggiungere le seguenti: entro il limite massimo;
Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: ai relativi oneri aggiungere le seguenti: entro il limite massimo di cui al primo periodo.
2.81. (ex 2.89.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: la spesa aggiungere le seguenti: entro il limite massimo;
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I costi della struttura tecnica di missione, compresi quelli di funzionamento, sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il limite massimo di spesa di cui al primo periodo.
2.82. (ex 2.90.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Ai relativi oneri si provvede aggiungere le seguenti: , entro il limite di spesa di cui al primo periodo.
2.83. (ex 2.91.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il coordinatore della struttura provvede al rendiconto delle attività al fine di assicurare il limite di spesa di cui al presente comma.
2.84. (ex 2.92.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il coordinatore della struttura provvede al rendiconto delle attività.
2.85. (ex 2.93.) Caso, Amato, Orrico.
A.C. 1691 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale)
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso la Struttura tecnica di cui all'articolo 2, il Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale.
2. Il Comitato di cui al comma 1, presieduto dal coordinatore della Struttura tecnica di cui all'articolo 2, comma 2, è composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, delle regioni, delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, dell'INVALSI e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).
3. Il Comitato di cui al comma 1, sulla base degli esiti del monitoraggio, può proporre l'aggiornamento dei profili di uscita e dei risultati di apprendimento dei percorsi sperimentali della filiera formativa tecnologico-professionale di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, anche in relazione ai mutamenti del sistema delle imprese e in funzione delle esigenze specifiche dei territori.
4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione ai lavori del Comitato di cui al comma 1 non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
PROPOSTE EMENDATIVE
EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 3.
(Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale)
Sopprimerlo.
3.1. (ex 3.1.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Comitato, anche mediante il supporto della Struttura tecnica, redige una relazione annuale per l'illustrazione dei risultati del monitoraggio e la trasmette alle Camere.
3.20. (ex 3.20.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 2, sostituire le parole da: è composto da fino alla fine del comma, con le seguenti: è composto da:
a) due rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito;
b) due rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
c) due rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;
d) due rappresentanti dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI);
e) due rappresentanti dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).
3.26. (ex 3.27.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 2, sostituire le parole: e sindacali con le seguenti: , sindacali e studentesche.
3.27. (ex 3.28.) Piccolotti, Caso, Manzi, Grippo.
Al comma 3, sostituire la parola: proporre con la seguente: disporre.
3.31. (ex 3.35.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 3.
Sopprimere il comma 1.
3.2. (ex 3.2.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, dopo le parole: e del merito, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle imprese e del made in Italy,.
3.3. (ex 3.3.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, dopo le parole: e del merito, aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
3.4. (ex 3.4.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, dopo le parole: e del merito, aggiungere le seguenti: previa consultazione dei soggetti di cui al comma 2,.
3.5. (ex 3.5.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, dopo le parole: e del merito, aggiungere le seguenti: previa consultazione pubblica,.
3.6. (ex 3.6.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, sostituire la parola: novanta con la seguente: sessanta.
3.7. (ex 3.7.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1 sostituire le parole: è istituito, presso la con le seguenti: può essere istituito, ove necessario per il supporto della.
3.8. (ex 3.8.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, sostituire le parole: presso la con le seguenti: nell'ambito della.
3.9. (ex 3.9.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, sostituire le parole: presso la con le seguenti: a supporto della.
3.10. (ex 3.10.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, sostituire le parole: il Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale con le seguenti: un Comitato tecnico per il monitoraggio, a livello nazionale, della filiera formativa tecnologico-professionale.
3.11. (ex 3.11.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, sostituire le parole: monitoraggio nazionale con le seguenti: monitoraggio, su tutto il territorio nazionale,.
3.12. (ex 3.12.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, sostituire le parole: monitoraggio nazionale con le seguenti: monitoraggio, a livello nazionale,.
3.13. (ex 3.13.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , al fine di consentire alla medesima Struttura tecnica di assumere le iniziative riguardanti le funzioni ad essa attribuite.
3.14. (ex 3.14.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nell'ambito delle funzioni attribuite alla Struttura tecnica.
3.15. (ex 3.15.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con funzione di promozione, aggiornamento e di indirizzo.
3.16. (ex 3.16.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con funzione di supporto della Struttura tecnica.
3.17. (ex 3.17.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con funzione consultiva e di indirizzo.
3.18. (ex 3.18.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con funzione di indirizzo.
3.19. (ex 3.19.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I risultati del monitoraggio sono trasmessi alle Camere.
3.21. (ex 3.21.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I risultati del monitoraggio sono trasmessi altresì alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la promozione di iniziative di formazione tecnologico-professionale.
3.22. (ex 3.22.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Comitato, anche attraverso la Struttura tecnica, assicura l'informazione sui risultati del monitoraggio.
3.23. (ex 3.23.) Caso, Amato, Orrico.
Sopprimere il comma 2.
3.24. (ex 3.24.) Caso, Amato, Orrico.
Sopprimere il comma 3.
3.28. (ex 3.29.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 3, sostituire le parole: sulla base degli esiti con le seguenti: conformemente agli esiti.
3.29. (ex 3.30.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 3, sostituire le parole: può proporre con la seguente: propone.
3.30. (ex 3.34.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: anche in relazione ai mutamenti del sistema delle imprese e in funzione delle esigenze specifiche dei territori.
3.32. (ex 3.36.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 3, sopprimere la parola: anche.
3.33. (ex 3.37.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 3, sostituire le parole: anche in relazione ai con le seguenti: tenuto conto dei.
3.34. (ex 3.38.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 3, sostituire le parole: in funzione con le seguenti: tenuto conto.
3.35. (ex 3.41.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente parola: interessati.
3.36. (ex 3.42.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente parola: coinvolti.
3.37. (ex 3.43.) Orrico, Caso, Amato.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Comitato di cui al comma 1 può riferire sull'andamento del monitoraggio e delle proprie attività almeno due volte l'anno alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
3.38. (ex 3.45.) Caso, Amato, Orrico.
A.C. 1691 – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 4.
(Ulteriori misure per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale)
1. Al fine di promuovere l'istituzione dei campus di cui all'articolo 25-bis, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, attraverso l'integrazione, anche infrastrutturale, dei soggetti che vi aderiscono, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il «Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale» per la progettazione di fattibilità tecnico-economica volta alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di valutazione delle proposte progettuali di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini del successivo riparto.
3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
PROPOSTE EMENDATIVE
EMENDAMENTO SEGNALATO
PER LA VOTAZIONE
ART. 4.
(Ulteriori misure per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale)
Al comma 1, dopo le parole: interventi infrastrutturali aggiungere le seguenti: idonei a favorire e sostenere prioritariamente, in una dimensione multiregionale e multisettoriale, lo sviluppo dei percorsi di istruzione tecnologica superiore degli ITS Academy nel Mezzogiorno e nelle aree con elevati tassi di disoccupazione giovanile.
4.24. (ex 4.30.) Grippo, De Luca, Carmina, Auriemma, Alifano, Gadda, D'Alessio, Ubaldo Pagano, Piccolotti.
EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 4.
Sopprimerlo.
4.1. (ex 4.1.) Caso, Amato, Orrico.
Sopprimere il comma 1.
4.2. (ex 4.2.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, dopo la parola: promuovere aggiungere le seguenti: e agevolare.
4.3. (ex 4.3.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, dopo la parola: promuovere aggiungere le seguenti: e favorire.
4.4. (ex 4.4.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, sostituire le parole: dei campus con le seguenti: degli Atenei.
Conseguentemente, ovunque ricorra, sostituire la parola: campus con la seguente: Ateneo
4.5. (ex 4.5.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, dopo le parole: dei campus aggiungere la seguente: universitari.
Conseguentemente, ovunque ricorra, dopo la parola: campus aggiungere la seguente: universitario
4.6. (ex 4.6.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, sopprimere le parole: , anche infrastrutturale,.
4.7. (ex 4.7.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, sostituire le parole: per la progettazione di fattibilità tecnico-professionale volta con le seguenti: per la redazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica volti
4.8. (ex 4.8.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, dopo la parola: progettazione aggiungere le seguenti: e l'analisi.
4.9. (ex 4.9.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, sostituire le parole: fattibilità tecnico-economica con le seguenti: fattibilità tecnica, sociale, ambientale ed economica.
4.10. (ex 4.10.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, dopo le parole: fattibilità tecnico-economica aggiungere le seguenti: , anche mediante concorsi di progettazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,.
4.11. (ex 4.11.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, dopo le parole: fattibilità tecnico-economica aggiungere le seguenti: , anche mediante concorsi di progettazione,.
4.12. (ex 4.12.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, dopo le parole: fattibilità tecnico-economica aggiungere le seguenti: contenente l'alternativa di progetto a consumo zero del suolo ai fini della rigenerazione urbana,.
4.13. (ex 4.13.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, dopo le parole: fattibilità tecnico-economica aggiungere le seguenti: contenente l'alternativa di progetto a consumo zero del suolo,.
4.14. (ex 4.14.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, dopo le parole: fattibilità tecnico-economica aggiungere le seguenti: contenente l'analisi di fattibilità delle alternative progettuali,.
4.15. (ex 4.15.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, dopo le parole: fattibilità tecnico-economica aggiungere le seguenti: , dando priorità al completamento delle opere incompiute,.
4.16. (ex 4.16.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, dopo le parole: fattibilità tecnico-economica aggiungere le seguenti: , dando priorità al riuso,.
4.17. (ex 4.17.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, dopo le parole: fattibilità tecnico-economica aggiungere le seguenti: , anche corredata da uno studio di impatto ambientale,.
4.18. (ex 4.18.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, dopo le parole: fattibilità tecnico-economica aggiungere le seguenti: , nel rispetto del quadro delle necessità,.
4.19. (ex 4.19.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, dopo le parole: fattibilità tecnico-economica aggiungere le seguenti: , nei limiti delle risorse disponibili,.
4.20. (ex 4.20.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, dopo le parole: fattibilità tecnico-economica aggiungere le seguenti: e localizzativa.
4.21. (ex 4.21.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, dopo le parole: fattibilità tecnico-economica aggiungere le seguenti: e finanziaria.
4.22. (ex 4.22.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, dopo le parole: fattibilità tecnico-economica aggiungere le seguenti: ed esecutiva.
4.23. (ex 4.23.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, dopo le parole: interventi infrastrutturali aggiungere le seguenti: previa verifica di conformità urbanistica,
4.25. (ex 4.31.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, dopo le parole: interventi infrastrutturali aggiungere le seguenti: afferenti ai poli tecnico-professionali.
4.26. (ex 4.32.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, dopo le parole: interventi infrastrutturali aggiungere le seguenti: e adeguate misure di monitoraggio.
4.27. (ex 4.33.) Orrico, Caso, Amato.
Sopprimere il comma 2.
4.28. (ex 4.44.) Caso, Amato, Orrico.
Al comma 2, dopo le parole: Ministro del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
4.29. (ex 4.45.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: Ministro del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
4.30. (ex 4.46.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, aggiungere le seguenti: acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,.
4.31. (ex 4.47.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, sostituire le parole da: sono stabiliti fino a: progettuali con le seguenti: sono definite le procedure e i criteri di valutazione delle proposte progettuali presentate.
4.32. (ex 4.48.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: sono stabiliti aggiungere le seguenti: i princìpi e.
4.33. (ex 4.50.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: di valutazione aggiungere le seguenti: e la congruenza.
4.34. (ex 4.51.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: di valutazione aggiungere le seguenti: e l'adeguatezza.
4.35. (ex 4.52.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: di valutazione aggiungere le seguenti: e la congruità.
4.36. (ex 4.54.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: di valutazione aggiungere le seguenti: dell'adeguatezza, anche in ordine ai profili di bancabilità,.
4.37. (ex 4.55.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: proposte progettuali aggiungere le seguenti: finalizzate alla realizzazione degli interventi infrastrutturali.
4.38. (ex 4.62.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: tenuto conto della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale degli interventi, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani.
4.39. (ex 4.63.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: tenuto conto dei principi di sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale degli interventi, anche per contrastare il consumo del suolo,.
4.40. (ex 4.64.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: tenuto conto dei principio del recupero e del riuso del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani,.
4.41. (ex 4.65.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: tenuto conto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale degli interventi,.
4.42. (ex 4.66.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: tenuto conto dei criteri riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale,.
4.43. (ex 4.67.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: tenuto conto dei principio del recupero e del riuso del patrimonio edilizio esistente,.
4.44. (ex 4.69.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: tenuto conto dei criteri di sostenibilità ambientale,.
4.45. (ex 4.70.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: in conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni,.
4.46. (ex 4.71.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: in conformità alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni,
4.47. (ex 4.72.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: in conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici,.
4.48. (ex 4.73.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: in conformità alla normativa in materia di sicurezza delle costruzioni,.
4.49. (ex 4.74.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: prevedendo l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi applicabili,.
4.50. (ex 4.75.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: nel rispetto dei requisiti di efficientamento energetico e minimizzazione dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili nell'intero ciclo di vita delle opere,.
4.51. (ex 4.77.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: nel rispetto delle disposizioni ambientali in materia di economia sostenibile, nonché dei pertinenti criteri ambientali minimi,.
4.52. (ex 4.79.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: nel rispetto dei requisiti di efficientamento energetico e minimizzazione dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili,.
4.53. (ex 4.80.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: nel rispetto dei requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché dei tempi e dei costi previsti,.
4.54. (ex 4.81.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: dando priorità alle alternative di progetto a consumo zero del suolo ai fini della rigenerazione urbana,.
4.55. (ex 4.82.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: che contemplino il perseguimento di elevati standard di sostenibilità ambientale,.
4.56. (ex 4.83.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: nel rispetto dei requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale,.
4.57. (ex 4.84.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: nel rispetto dei requisiti di sostenibilità energetica e ambientale,.
4.58. (ex 4.85.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: che coinvolgano almeno sette poli tecnico-professionali,.
4.59. (ex 4.86.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: che coinvolgano almeno tre poli tecnico-professionali,.
4.60. (ex 4.87.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: dando priorità al completamento delle opere incompiute,.
4.61. (ex 4.88.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: dando priorità a interventi a consumo di suolo zero,.
4.62. (ex 4.89.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: comprensivi di un piano per la mobilità sostenibile,.
4.63. (ex 4.90.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: nel rispetto dei tempi e dei costi previsti,.
4.64. (ex 4.91.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: nel rispetto del quadro delle necessità,.
4.65. (ex 4.92.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: all'esito dei concorsi di progettazione,.
4.66. (ex 4.93.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: presente articolo, aggiungere le seguenti: nel rispetto del principio del do not significant harm (DNSH),.
4.67. (ex 4.94.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: presente articolo, aggiungere le seguenti: dando priorità al riuso,.
4.68. (ex 4.95.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: presente articolo, aggiungere le seguenti: anche sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia della formazione in relazione agli obiettivi,.
4.69. (ex 4.96.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: presente articolo, aggiungere le seguenti: nonché le modalità per l'erogazione delle risorse e per il monitoraggio dell'impiego delle stesse.
4.70. (ex 4.97.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: presente articolo, aggiungere le seguenti: nonché le modalità per l'erogazione delle risorse.
4.71. (ex 4.98.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti: e le modalità di assegnazione delle risorse.
4.72. (ex 4.99.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, dopo le parole: ai fini aggiungere le seguenti: dell'accesso al fondo e.
4.73. (ex 4.100.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nei limiti delle risorse disponibili.
4.74. (ex 4.101.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: delle risorse finanziarie nel limite massimo della dotazione finanziaria prevista dal comma 1.
4.75. (ex 4.102.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: delle risorse di cui al medesimo comma 1.
4.76. (ex 4.103.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: economico delle risorse di cui al comma 1.
4.77. (ex 4.104.) Orrico, Caso, Amato.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tra gli aventi diritto.
4.78. (ex 4.105.) Orrico, Caso, Amato.
A.C. 1691 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame istituisce la filiera formativa tecnologico-professionale ed è connesso alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (M4C1-R1.1) nel contesto più ampio dell'innovazione digitale, al fine di orientare il sistema degli istituti tecnici e professionali verso le esigenze del tessuto produttivo, con particolare attenzione all'innovazione introdotta con Industria 4.0;
per quanto riguarda gli istituti tecnici, la loro attuale denominazione non risulta coerente con il profilo culturale richiesto dal ruolo che il sapere scientifico e la tecnologia hanno assunto nel XXI secolo;
con il termine tecnologia si indica, ormai, un combinato di più discipline e si esprime un concetto più generale e più ampio – connotato, in modo sistemico, dalla dimensione scientifica anche nelle applicazioni – rispetto a ciò che si è usi a intendere con il termine tecnica, inteso come complesso di norme e procedure finalizzate prevalentemente alle applicazioni pratiche;
lo sviluppo tecnologico e l'avvento dell'era digitale chiedono, pertanto, un adeguamento concettuale anche della denominazione degli istituti tecnici e dei percorsi di istruzione tecnica che andrebbero definiti, rispettivamente, «istituti tecnologici» e «percorsi di istruzione tecnologica»,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di innovare la denominazione degli istituti tecnici e dei percorsi di istruzione tecnica offerti anche dagli istituti secondari superiori, come sopra proposto in coerenza con il rilevante intervento di istituzione della filiera tecnologico- professionale oggetto del provvedimento.
9/1691/1. Tassinari , Dalla Chiesa .
La Camera,
premesso che:
la transizione digitale ricopre un ruolo centrale e decisivo per il rilancio della competitività, produttività ed efficienza del Paese, tanto che il PNRR definisce la digitalizzazione una necessità prioritaria e, tra gli interventi previsti nella Missione 1, viene data priorità a quelli di supporto per l'acquisizione e il rinnovo delle competenze digitali;
come previsto dal PNRR e dal Piano di Implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026, gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) costituiscono un canale formativo in grado di offrire percorsi qualificati per la formazione di tecnologi specialisti nella implementazione dei processi di digitalizzazione delle imprese private e della pubblica amministrazione con particolare riguardo ai temi del Cloud Computing e della Cyber Security;
la rilevanza e la centralità delle competenze digitali, in particolare nell'ambito Cloud Computing e Cyber Security, emerge in forma trasversale nelle componenti 1 e 2 della Missione 1 del PNRR che riguardano rispettivamente la trasformazione digitale della pubblica amministrazione e la digitalizzazione del sistema produttivo. La Missione 1, in merito all'acquisizione e il rinnovo delle competenze digitali nell'ambito Cloud Computing e Cyber Security, indica esplicitamente la necessità di azioni sinergiche con quelle previste dalla Missione 4, riguardanti il rafforzamento e la crescita del sistema degli ITS Academy. La rilevanza del ruolo degli ITS in merito allo sviluppo delle competenze digitali viene indicata anche dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale nell'ambito del Piano di Implementazione della Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026, come riportato nella Misura 59, (potenziare lo sviluppo di percorsi formativi dedicati con diversi livelli di specializzazione in cybersecurity con gli ITS Academy) e nella Misura 60, (attivare Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) con percorsi di cybersecurity, contribuendo a sostenere le specializzazioni produttive della manifattura locale). Inoltre, con la Misura 61, (sviluppare un sistema nazionale di certificazione dell'apprendimento e dell'acquisizione di specifiche professionalità), si indica la necessità di percorsi certificati di formazione tecnologica superiore in campo digitale;
le indicazioni contenute nel PNRR e nel Piano di Implementazione della Strategia Nazionale di Cybersicurezza, di avvalersi del sistema ITS per lo sviluppo delle competenze digitali, Cloud Computing e Cyber Security, trovano un approdo nella legge 15 luglio 2022, n. 99, di istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. Tale legge, all'articolo 2, comma 2, prevede, quale «priorità strategica degli ITS Academy la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale» e, all'articolo 9, che il Ministero promuova, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la «costituzione di “Reti di coordinamento di settore e territoriali” per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni ITS Academy di regioni diverse»;
alcuni enti locali si sono già mossi nella direzione di creare collaborazioni con i soggetti della filiera formativa tecnologico-professionale tramite accordi di collaborazione e protocolli di intesa, di cui si riportano in seguito alcuni esempi;
ai sensi delle disposizioni di cui alla menzionata legge 99/2022, il 17 ottobre 2022 è stato stipulato un accordo di collaborazione tra Ministero dell'istruzione, regione Emilia-Romagna, regione Lombardia, regione Liguria, regione Puglia, regione Umbria, il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ACN, Confindustria, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), Associazione Nazionale degli ITS e Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine allo scopo di costituire una Rete di coordinamento degli Istituti tecnologici superiori per lo sviluppo della transizione digitale, specializzata nella formazione professionalizzante terziaria di competenze digitali in particolare in ambito Cloud Computing e Cyber Security;
il comune di Bologna ha approvato e sottoscritto un Protocollo di intesa con la Città metropolitana di Bologna e i Comuni dell'area metropolitana in materia di sicurezza informatica, al fine di dare risposta alle nuove esigenze della pubblica amministrazione in materia di sicurezza cibernetica, innalzando le difese di sicurezza informatica dedicate alla protezione delle loro infrastrutture digitali e dei servizi pubblici, e agendo di concerto nell'individuazione di forme innovative per il reclutamento e la formazione di nuovo personale tecnico esperto in cybersecurity, anche attraverso la collaborazione tra gli enti della PA e i soggetti della filiera formativa tecnologico-professionale, avvio il corso in Cybersecurity per le PA il 30 marzo 2023. Si tratta di un corso che formerà diplomati «esperti nella sicurezza per applicazioni e infrastrutture informatiche nella PA»;
nel contesto della riforma della filiera formativa tecnologico-professionale appare, quindi, necessario prendere in considerazione le opportunità derivate da una maggiore collaborazione tra gli istituti coinvolti e gli enti della Pubblica amministrazione e favorirne lo sviluppo,
impegna il Governo
a promuovere, anche attraverso il lavoro della Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, di cui all'articolo 2 del disegno di legge in esame, lo sviluppo di ulteriori sinergie tra i soggetti appartenenti alla filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dagli istituti tecnici, dagli istituti professionali e dagli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) e gli enti della Pubblica Amministrazione, ampliando la collaborazione tra gli stessi attraverso la stipulazione di ulteriori accordi di collaborazione o altri strumenti di coordinamento che ritenga utili, allo scopo di migliorare il processo di allineamento tra domanda e offerta di lavoro e di contribuire a rispondere alle necessità di competenze specifiche per affrontare tutte le sfide, ivi incluse quelle della transizione digitale, da parte della pubblica amministrazione.
9/1691/2. Pastorella .
La Camera,
premesso che:
il servizio civile universale rappresenta un'importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che sono un'indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese;
tale servizio rappresenta la scelta volontaria di dedicare fino a un anno della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio;
è aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni (29 non compiuti), anche stranieri regolarmente residenti in Italia;
punta ad accogliere tutte le richieste di partecipazione da parte dei giovani che, per scelta volontaria, intendono fare un'esperienza di grande valore formativo e civile, in grado anche di dare loro competenze utili per l'immissione nel mondo del lavoro;
l'attività svolta non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità,
impegna il Governo
con il primo provvedimento utile, a valutare l'opportunità di dare attuazione al servizio civile universale anche nel settore del turismo sostenibile e sociale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, quale misura di sviluppo civico, miglioramento delle competenze e apprendimento non formale dei giovani, incrementando il fondo di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
9/1691/3.Caramanna , Caretta , Ciaburro .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, intende istituire, già a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, la filiera formativa tecnologico-professionale, che sarà costituita dai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione, dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), dai percorsi di istruzione e formazione professionale e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
nel merito della discussione occorre stigmatizzare l'iter frettoloso svolto al Senato che non ha consentito di prendere in considerazione le istanze emerse dalle audizioni;
nel corso delle audizioni è emersa grandissima preoccupazione nel portare avanti così velocemente tale provvedimento e l'urgenza di avviare una sperimentazione;
il provvedimento che nasce per dare una risposta alla dispersione scolastica e garantire ai ragazzi una diversificazione anche di formazione a seconda delle proprie intelligenze emotive, di fatto, metterà a rischio la formazione;
a conferma di ciò basta semplicemente analizzare i dati di adesione alla sperimentazione, resi noti all'inizio dell'anno da parte del Ministero, che registrano solo 171 istituti in tutta Italia;
è fondamentale e importante riconoscere il valore dell'istruzione tecnica e professionale ed avviare norme di potenziamento e valorizzare tale percorso di istruzione;
condividendo il ruolo dato alle regioni e il peso che le stesse hanno nella definizione di questi percorsi, di fronte a quelle disparità formative tra i territori, riteniamo, come dimostrato dalle proposte emendative depositate, intervenire attraverso l'adozione di linee guida di carattere nazionale,
impegna il Governo
al fine di colmare le disparità formative presenti sul territorio, ad adottare, per la definizione e l'istituzione dei percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale, linee guida di carattere nazionale.
9/1691/4. Manzi , Orfini , Berruto , Iacono , Ascani .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, intende istituire, già a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, la filiera formativa tecnologico-professionale, che sarà costituita dai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione, dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), dai percorsi di istruzione e formazione professionale e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
nel merito della discussione occorre stigmatizzare, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, l'iter frettoloso svolto al Senato che non ha consentito di prendere in considerazione le istanze emerse dalle audizioni;
nel corso delle audizioni è emersa grandissima preoccupazione nel portare avanti così velocemente tale provvedimento e l'urgenza di avviare una sperimentazione;
il provvedimento che nasce per dare una risposta alla dispersione scolastica e garantire ai ragazzi una diversificazione anche di formazione a seconda delle proprie intelligenze emotive, di fatto, metterà a rischio la formazione;
a conferma di ciò basta semplicemente analizzare i dati di adesione alla sperimentazione, resi noti all'inizio dell'anno da parte del Ministero, che registrano solo 171 istituti in tutta Italia;
è fondamentale e importante riconoscere il valore dell'istruzione tecnica e professionale ed avviare norme di potenziamento e valorizzare tale percorso di istruzione;
il testo in esame riduce il curriculum degli studi, incrementa le ore pratiche e di laboratorio; prevede il coinvolgimento nella didattica e nella formazione di personale dal mondo imprenditoriale e dal mondo del lavoro del territorio senza risorse per orientare gli studenti e per formare i docenti nell'ambito di una nuova sperimentazione,
impegna il Governo
al fine di riconoscere il valore dell'istruzione tecnica e professionale ed avviare un reale intervento di potenziamento e valorizzazione di tale percorso di istruzione a reperire, nel primo provvedimento utile, risorse adeguate volte a garantire una formazione professionale coerente con i bisogni dell'offerta formativa.
9/1691/5. Orfini , Manzi , Berruto , Iacono , Ascani .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, intende istituire, già a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, la filiera formativa tecnologico-professionale, che sarà costituita dai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione, dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), dai percorsi di istruzione e formazione professionale e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
è fondamentale e importante riconoscere il valore dell'istruzione tecnica e professionale ed avviare norme di potenziamento e valorizzare tale percorso di istruzione,
impegna il Governo
al fine di riconoscere il valore dell'istruzione tecnica e professionale ed avviare un reale intervento di potenziamento e valorizzazione di tale percorso di istruzione a reperire, nel primo provvedimento utile, risorse adeguate volte a garantire una formazione professionale coerente con i bisogni dell'offerta formativa.
9/1691/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Orfini , Manzi , Berruto , Iacono , Ascani .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, intende istituire, già a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, la filiera formativa tecnologico-professionale, che sarà costituita dai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione, dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), dai percorsi di istruzione e formazione professionale e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
nel merito della discussione occorre stigmatizzare, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, l'iter frettoloso svolto al Senato che non ha consentito di prendere in considerazione le istanze emerse dalle audizioni;
nel corso delle audizioni è emersa grandissima preoccupazione nel portare avanti così velocemente tale provvedimento e l'urgenza di avviare una sperimentazione;
il provvedimento che nasce per dare una risposta alla dispersione scolastica e garantire ai ragazzi una diversificazione anche di formazione a seconda delle proprie intelligenze emotive, di fatto, metterà a rischio la formazione;
a conferma di ciò basta semplicemente analizzare i dati di adesione alla sperimentazione, resi noti all'inizio dell'anno da parte del Ministero, che registrano solo 171 istituti in tutta Italia;
come emerso in fase di discussione dagli interventi in Commissione di merito, da come si può evincere dalle proposte emendative depositate, risulta l'assenza di una formazione sulla sicurezza del lavoro e l'assenza di risorse aggiuntive destinate alle regioni al fine di avviare più percorsi di istruzione e formazione professionale e creare una programmazione dei percorsi;
è fondamentale e importante riconoscere il valore dell'istruzione tecnica e professionale ed avviare norme di potenziamento e valorizzazione di tale percorso di istruzione,
impegna il Governo
a reperire, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, risorse aggiuntive destinate alle regioni necessarie ad avviare più percorsi di istruzione e formazione professionale e creare una programmazione dei percorsi.
9/1691/6.Berruto , Manzi , Orfini , Iacono , Ascani .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, intende istituire, già a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, la filiera formativa tecnologico-professionale, che sarà costituita dai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione, dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), dai percorsi di istruzione e formazione professionale e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
è fondamentale e importante riconoscere il valore dell'istruzione tecnica e professionale ed avviare norme di potenziamento e valorizzazione di tale percorso di istruzione,
impegna il Governo
a valutare, nel rispetto dei vincoli di bilancio, l'opportunità di reperire ulteriori risorse destinate alle regioni necessarie ad avviare un maggior numero di percorsi di istruzione e formazione professionale.
9/1691/6.(Testo modificato nel corso della seduta)Berruto , Manzi , Orfini , Iacono , Ascani .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, intende istituire, già a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, la filiera formativa tecnologico-professionale, che sarà costituita dai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione, dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), dai percorsi di istruzione e formazione professionale e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
nel merito della discussione occorre stigmatizzare, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, l'iter frettoloso svolto al Senato che non ha consentito di prendere in considerazione le istanze emerse dalle audizioni;
nel corso delle audizioni è emersa grandissima preoccupazione nel portare avanti così velocemente tale provvedimento e l'urgenza di avviare una sperimentazione;
il provvedimento che nasce per dare una risposta alla dispersione scolastica e garantire ai ragazzi una diversificazione anche di formazione a seconda delle proprie intelligenze emotive, di fatto, metterà a rischio la formazione;
a conferma di ciò basta semplicemente analizzare i dati di adesione alla sperimentazione, resi noti all'inizio dell'anno da parte del Ministero, che registrano solo 171 istituti in tutta Italia;
come emerso in fase di discussione dagli interventi in Commissione di merito, da come si può evincere dalle proposte emendative depositate, risulta l'assenza di una formazione sulla sicurezza del lavoro e l'assenza di risorse aggiuntive destinate alle regioni al fine di avviare più percorsi di istruzione e formazione professionale e creare una programmazione dei percorsi;
è fondamentale e importante riconoscere il valore dell'istruzione tecnica e professionale ed avviare norme di potenziamento e valorizzazione di tale percorso di istruzione,
impegna il Governo
a mettere in campo e reperire, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, risorse necessarie a sostenere gli insegnanti nel percorso di attuazione della filiera.
9/1691/7.Iacono , Berruto , Manzi , Orfini , Ascani .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, intende istituire, già a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, la filiera formativa tecnologico-professionale, che sarà costituita dai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione, dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), dai percorsi di istruzione e formazione professionale e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
è fondamentale e importante riconoscere il valore dell'istruzione tecnica e professionale ed avviare norme di potenziamento e valorizzazione di tale percorso di istruzione,
impegna il Governo
a valutare, nel rispetto dei vincoli di bilancio, l'opportunità di reperire ulteriori risorse necessarie a sostenere gli insegnanti nel percorso di attuazione della filiera.
9/1691/7.(Testo modificato nel corso della seduta)Iacono , Berruto , Manzi , Orfini , Ascani .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, intende istituire, già a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, la filiera formativa tecnologico-professionale, che sarà costituita dai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione, dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), dai percorsi di istruzione e formazione professionale e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
nel merito della discussione occorre stigmatizzare, ad avviso dei firmatari del presente atto, l'iter frettoloso svolto al Senato che non ha consentito di prendere in considerazione le istanze emerse dalle audizioni;
nel corso delle audizioni è emersa grandissima preoccupazione nel portare avanti così velocemente tale provvedimento e l'urgenza di avviare una sperimentazione;
il provvedimento che nasce per dare una risposta alla dispersione scolastica e garantire ai ragazzi una diversificazione anche di formazione a seconda delle proprie intelligenze emotive, di fatto, metterà a rischio la formazione;
a conferma di ciò basta semplicemente analizzare i dati di adesione alla sperimentazione, resi noti all'inizio dell'anno da parte del Ministero, che registrano solo 171 istituti in tutta Italia;
è fondamentale e importante riconoscere il valore dell'istruzione tecnica e professionale ed avviare norme di potenziamento e valorizzazione di tale percorso di istruzione;
il testo in esame riduce il curriculum degli studi, incrementa le ore pratiche e di laboratorio; prevede il coinvolgimento nella didattica e nella formazione di personale dal mondo imprenditoriale e dal mondo del lavoro del territorio senza risorse per orientare gli studenti e per formare i docenti nell'ambito di una nuova sperimentazione,
impegna il Governo
ad individuare strumenti utili, anche prevedendo risorse adeguate e strutturali, volte a favorire percorsi di orientamento per gli studenti.
9/1691/8. Ascani , Manzi , Iacono , Berruto , Orfini .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, intende istituire, già a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, la filiera formativa tecnologico-professionale, che sarà costituita dai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione, dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), dai percorsi di istruzione e formazione professionale e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
nel merito della discussione occorre stigmatizzare, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, l'iter frettoloso svolto al Senato che non ha consentito di prendere in considerazione le istanze emerse dalle audizioni;
nel corso delle audizioni è emersa grandissima preoccupazione nel portare avanti così velocemente tale provvedimento e l'urgenza di avviare una sperimentazione;
il provvedimento che nasce per dare una risposta alla dispersione scolastica e garantire ai ragazzi una diversificazione anche di formazione a seconda delle proprie intelligenze emotive, di fatto, metterà a rischio la formazione;
a conferma di ciò basta semplicemente analizzare i dati di adesione alla sperimentazione, resi noti all'inizio dell'anno da parte del Ministero, che registrano solo 171 istituti in tutta Italia;
è fondamentale e importante riconoscere il valore dell'istruzione tecnica e professionale ed avviare norme di potenziamento e valorizzare tale percorso di istruzione,
impegna il Governo
al fine di realizzare un reale intervento di potenziamento e valorizzazione di tale percorso di istruzione, ad avviare un monitoraggio delle sperimentazioni già effettuate rendendone noti i risultati ottenuti.
9/1691/9.Malavasi , Manzi , Iacono , Berruto , Orfini , Ascani .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede al comma 2 del nuovo articolo 25-bis del decreto-legge n. 144 del 2022 che «nell'ambito della filiera tecnologico-professionale sono attivati percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado»;
il comma 8 del nuovo articolo 25-bis prevede la determinazione con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito delle modalità applicative delle sperimentazioni di cui al citato comma 2;
le sperimentazioni a partire dall'anno scolastico 2024/2025, sono state disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 7 dicembre 2023;
istituzioni scolastiche statali e paritarie sono pronte a dar vita a nuove sperimentazioni quadriennali rientranti nella istituenda filiera tecnologico professionale a partire dall'anno scolastico 2025/2026,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di attivare, nell'ambito dei criteri previsti dal decreto ministeriale di cui al comma 8 citato in premessa, nuovi percorsi sperimentali dall'anno scolastico 2025/2026, sia da parte di scuole statali che paritarie, esistenti o di nuova istituzione.
9/1691/10. Malagola .
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca l'Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, modificando il decreto-legge n. 144 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
il provvedimento interviene sull'intero impianto ordinamentale della scuola secondaria e coinvolge ben 4.324 Istituti Tecnici e professionali cui va aggiunto il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), prefigurando, a tutti gli effetti, assieme all'introduzione del liceo del made in Italy, una riforma complessiva della scuola secondaria di secondo grado;
la spesa per i libri scolastici rappresenta un carico che grava in misura rilevante sulle famiglie italiane che, nel mese di settembre, arriva ad assorbire circa un terzo della retribuzione di un lavoratore medio. In particolare, per l'acquisto dei libri del primo anno, la spesa per un figlio è di 322 euro per le scuole medie e di 501 euro per le scuole superiori di secondo grado. È quanto emerge da un'indagine realizzata da Adoc ed Eures a settembre 2023;
il costo dei libri di testo varia tra i diversi indirizzi delle scuole superiori: liceo classico, liceo scientifico e istituto tecnico. L'indirizzo di studi più costoso risulta il liceo scientifico, con una spesa media di 530 euro, seguito dagli istituti tecnici con 488 euro e dai licei classici dove si spende mediamente 485 euro. A queste spese si aggiungono poi sia gli aumenti per l'acquisto del corredo scolastico sia per l'acquisto dei dispositivi informatici ormai sempre più indispensabili al pari della cancelleria, senza tenere conto della spesa per i trasporti e l'eventuale servizio di mensa. Questa situazione ricade pesantemente sulla tenuta economica delle famiglie italiane che, per garantire il diritto all'istruzione delle proprie figlie e dei propri figli, oltre a dover far fronte all'aumento dei costi per l'acquisto dei libri scolastici e dei prezzi di tutto ciò che riguarda il restante materiale scolastico, devono fare anche i conti con gli aumenti dei beni di prima necessità, nonché delle inevitabili spese per i trasporti e per l'eventuale servizio di mensa;
in Italia la dispersione scolastica registra una delle incidenze più elevate d'Europa (12,7 per cento) dopo la Romania (15,3 per cento) e la Spagna (13,3 per cento). Nonostante i progressi registrati si è ancora lontani dall'obiettivo del 9 per cento entro il 2030 stabilito dalla UE. Affinché il diritto all'istruzione non rimanga solo sulla carta è necessario adottare misure a sostegno delle famiglie,
impegna il Governo
ad adottare le iniziative di competenza volte a garantire agli alunni frequentanti il primo biennio dei percorsi formativi della filiera tecnologico-professionale, almeno agli appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui, la totale gratuità dei libri di testo, dei trasporti e dei servizi di mensa scolastica.
9/1691/11.Fratoianni , Zanella , Bonelli , Borrelli , Dori , Ghirra , Grimaldi , Mari , Piccolotti , Zaratti , Grippo , Manzi , Caso .
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca l'Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, modificando il decreto-legge n. 144 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
il provvedimento interviene sull'intero impianto ordinamentale della scuola secondaria e coinvolge ben 4.324 Istituti Tecnici e professionali cui va aggiunto il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), prefigurando, a tutti gli effetti, assieme all'introduzione del liceo del made in Italy, una riforma complessiva della scuola secondaria di secondo grado;
la riforma dei tecnico-professionali si tradurrà, dunque, in una sperimentazione per il 30 per cento degli istituti tecnici professionali, a partire dal prossimo anno scolastico, una frequenza ridotta a 4 anni, alternanza scuola-lavoro potenziata fino a 400 ore l'anno, insegnanti «esperti» e cioè imprenditori e professionisti fortemente legati alla filiera del territorio. Inoltre, il sistema di certificazione dei percorsi di formazione regionale si baserà sui test Invalsi. È facile intuire come bambini provenienti da famiglie a basso reddito, i cosiddetti «fragili» certificati dall'Invalsi, saranno incanalati verso questo tipo di formazione;
è un ulteriore passo verso il processo di aziendalizzazione dell'istruzione: alla base c'è l'idea dell'avviamento professionale come alternativa alla conoscenza. Si subordina la formazione degli studenti alle esigenze delle imprese e si confonde l'istruzione con l'addestramento;
il comma 3 del nuovo articolo 25-bis del decreto-legge n. 144 del 2022 prevede che, ferme restando le funzioni delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale, le regioni e gli uffici scolastici regionali possano stipulare accordi, anche con la partecipazione degli ITS Academy, delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati, per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, in funzione delle esigenze specifiche dei territori;
stipulare diversi accordi sui territori porterà ad una eccessiva frammentazione, mentre una sperimentazione nazionale dovrebbe mantenere un impianto unico e unitario in modo anche da monitorare, con il più elevato grado possibile di rigore scientifico, le variabili della sperimentazione,
impegna il Governo
ad assumere le iniziative di competenza volte ad individuare, anche attraverso un apposito decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, le istituzioni e i territori coinvolti nella sperimentazione, in modo da garantire l'avvio di una distribuzione organica dei percorsi sul territorio nazionale, evidenziando una lettura del tessuto economico e produttivo che risponda non solo alla spinta progettuale impressa dal contesto oggi esistente nelle diverse parti d'Italia, ma che sia in condizione di proporre una collocazione strategica delle filiere, in funzione dello sviluppo futuro delle caratteristiche economiche e di ricerca del paese nel suo insieme.
9/1691/12. Ghirra , Piccolotti , Zanella , Bonelli , Borrelli , Dori , Fratoianni , Grimaldi , Mari , Zaratti .
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca l'Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, modificando il decreto-legge n. 144 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
il provvedimento interviene sull'intero impianto ordinamentale della scuola secondaria e coinvolge ben 4.324 Istituti tecnici e professionali cui va aggiunto il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), prefigurando, a tutti gli effetti, assieme all'introduzione del liceo del made in Italy, una riforma complessiva della scuola secondaria di secondo grado;
il comma 2 del nuovo articolo 25-bis del decreto-legge n. 144 del 2022 dispone che, nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale, sono attivati percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 (in materia di iniziative finalizzate all'innovazione da parte delle istituzioni scolastiche), e nel rispetto delle funzioni delle regioni ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998 (comma 1, lettera a)), in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, assicurando agli studenti il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonché delle conoscenze e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento;
ovviamente, ridurre il percorso scolastico da cinque a quattro anni porta ad un importante rimodulazione dell'orario per quanto riguarda le materie non di indirizzo. Diminuendo le ore relative alle materie generali, previste da tutte le scuole, si diminuisce drasticamente anche la possibilità che queste possano dare agli studenti gli strumenti per sviluppare pensiero critico e consapevolezza civica. I percorsi quadriennali così come proposti rendono ancora più complesso l'accesso a percorsi universitari o di formazione superiore se non legati strettamente al percorso già avviato;
quando si avvia una sperimentazione nazionale così importante non si possono ignorare gli esiti delle precedenti esperienze avviate negli anni scorsi che hanno mostrato lo scarso consenso per i percorsi quadriennali, sia tra studenti e genitori, che tra le istituzioni scolastiche a cui si sono indirizzate le sperimentazioni. Infatti, dai dati ministeriali risulta che solo 243 scuole, sulle 1.000 previste dal decreto ministeriale n. 344 del 2021, hanno chiesto di sperimentare il modello del «diploma in 4 anni» e che le 192 sperimentazioni (avviate a seguito del decreto 89 del 2 febbraio 2018) sono passate a 175 classi già dall'anno scolastico successivo e ad oggi i rinnovi si sono ridotti a 98. Si dimostra chiaramente che le istituzioni scolastiche che hanno fatto esperienza diretta di un modello di scuola ridotto non lo hanno considerato efficace e, di conseguenza, lo hanno abbandonato;
del resto, la riduzione quadriennale non era affatto contemplata nelle condizionalità previste dal PNRR per la riforma degli istituti tecnici e professionali, perché la riforma richiesta dal PNRR mira, esclusivamente, ad allineare i curricula degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese e, nello specifico, all'innovazione introdotta da Industria 4.0 e dal rinnovato contesto dell'innovazione digitale;
va sottolineata, peraltro, l'importanza di mantenere gli attuali percorsi quinquennali, soprattutto al fine di non impoverire l'offerta formativa rivolta a un settore che è costantemente sottoposto alla trasformazione delle tecnologie e alla frequente modifica delle operatività necessarie alla tenuta e allo sviluppo industriale ed economico. Le competenze acquisite diventano sempre più rapidamente obsolete e, pertanto, appare necessario curare in modo approfondito l'acquisizione dei saperi e delle conoscenze che le sostengono, in modo da poter contare su futuri lavoratori e lavoratrici capaci di confrontarsi con la complessità delle tecnologie in costante trasformazione,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare iniziative normative volte a rivedere l'attivazione dei percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, mantenendo gli attuali percorsi quinquennali.
9/1691/13. Borrelli , Piccolotti , Zanella , Bonelli , Dori , Fratoianni , Ghirra , Grimaldi , Mari , Zaratti .
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca l'Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, modificando il decreto-legge n. 144 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
il provvedimento interviene sull'intero impianto ordinamentale della scuola secondaria e coinvolge ben 4.324 Istituti Tecnici e professionali cui va aggiunto il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), prefigurando, a tutti gli effetti, assieme all'introduzione del liceo del made in Italy, una riforma complessiva della scuola secondaria di secondo grado;
il Governo intende attuare le nuove disposizioni già dal prossimo anno scolastico, sottolineando l'urgenza dell'approvazione entro dicembre. Le scuole interessate, infatti, devono poter presentare un progetto da sottoporre al Ministero per la valutazione, prima di aprire le iscrizioni agli studenti, che si chiuderanno entro gennaio: un calendario stretto che mette pressione sul sistema scolastico;
il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha sollevato preoccupazioni significative, sottolineando la necessità di una revisione sostanziale del testo: in particolare, «ha rimarcato la necessità di un coinvolgimento più ampio e di tempi più adeguati per l'implementazione di questo piano sperimentale». Il CSPI ha anche reputato «impensabile avviare il piano già dal 2024/25, data la necessità di acquisire l'intesa tra regioni e uffici scolastici regionali per la costituzione della rete e di definire i contenuti del progetto»;
ma il Governo, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, ha dimostrato di avere tanta fretta: le disposizioni dei commi 4 e 5 del nuovo articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 sono già state attivate nell'ambito del progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale avviato a partire dall'anno scolastico 2024/25 dal Ministero dell'istruzione e del merito con decreto ministeriale n. 240 del 7 dicembre 2023;
l'accelerazione impressa al provvedimento, anche per l'inesistenza di informazioni adeguate riguardanti i relativi percorsi formativi, mal si è conciliata con il funzionamento del meccanismo delle iscrizioni degli alunni che, tanto verso la filiera, così come verso il liceo del made in Italy, si sono orientati all'iscrizione al primo anno con percentuali davvero risibili;
il percorso a ritmi sincopati con cui le scuole hanno dovuto assumere importanti e complessi provvedimenti, per giunta a ridosso delle vacanze natalizie, è stato costellato di rinvii, chiarimenti, riunioni e, in molti casi, di forzature sui Collegi dei docenti;
il Ministero dell'istruzione e del merito con decreto dipartimentale 226 dell'8 febbraio 2024, ha revocato l'autorizzazione di attivazione di classi prime relative ai progetti di sperimentazione di percorsi quadriennali presentati da nove scuole inizialmente ammesse alla sperimentazione. Sono quindi 176 gli istituti – 193 i corsi – ammessi alla sperimentazione della nuova filiera tecnologico-professionale;
occorre un profondo ripensamento, oltre che sugli aspetti dell'organizzazione e delle responsabilità del processo di riforma, anche sugli aspetti della didattica,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare iniziative normative volte a posticipare l'avvio dell'istituzione della filiera tecnologico-professionale al fine di superare le criticità evidenziate anche in relazione alle problematiche connesse ai tempi di attuazione della sperimentazione che non consentirebbero l'indispensabile informazione alle famiglie, le dovute azioni di orientamento per le studentesse e per gli studenti, i necessari confronti tra i molti soggetti coinvolti nelle reti per costruire relazioni significative.
9/1691/14.Zanella , Piccolotti , Bonelli , Borrelli , Dori , Fratoianni , Ghirra , Grimaldi , Mari , Zaratti .
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca l'Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, modificando il decreto-legge n. 144 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
il provvedimento interviene sull'intero impianto ordinamentale della scuola secondaria e coinvolge ben 4.324 Istituti Tecnici e professionali cui va aggiunto il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), prefigurando, a tutti gli effetti, assieme all'introduzione del liceo del made in Italy, una riforma complessiva della scuola secondaria di secondo grado;
il comma 3 del nuovo articolo 25-bis del decreto-legge n. 144 del 2022 prevede che, ferme restando le funzioni delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale, le regioni e gli uffici scolastici regionali possano stipulare accordi, anche con la partecipazione degli ITS Academy, delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati, per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, in funzione delle esigenze specifiche dei territori;
non è chiaro se la programmazione dell'offerta formativa da parte della regione che aderisce alla filiera rappresenta una condizione che precede o che segue le delibere di adesione alla filiera da parte delle scuole. Il disegno di legge non chiarisce questo punto, che, però, è dirimente, perché se, come scritto nel testo, la responsabilità della programmazione dell'offerta formativa ricade sulla regione, allora viene chiaramente svilita, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, l'autonomia scolastica, amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, e il ruolo degli organi collegiali che ne sono espressione;
questa impostazione è, inoltre, radicalmente sbagliata su un piano di metodologia pedagogica perché dirige altrove, cioè fuori dalla scuola, la reale esigenza di costruire un progetto educativo territoriale,
impegna il Governo
a chiarire, attraverso apposite iniziative di competenza, per gli aspetti rilevati in premessa, su chi ricada la responsabilità della programmazione dell'offerta formativa nell'ambito della filiera tecnologico-professionale.
9/1691/15. Mari , Piccolotti , Zanella , Bonelli , Borrelli , Dori , Fratoianni , Ghirra , Grimaldi , Zaratti .
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca l'Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, modificando il decreto-legge n. 144 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
il provvedimento interviene sull'intero impianto ordinamentale della scuola secondaria e coinvolge ben 4.324 Istituti Tecnici e professionali cui va aggiunto il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), prefigurando, a tutti gli effetti, assieme all'introduzione del liceo del made in Italy, una riforma complessiva della scuola secondaria di secondo grado;
il Governo intende attuare le nuove disposizioni già dal prossimo anno scolastico, sottolineando l'urgenza dell'approvazione entro dicembre. Le scuole interessate, infatti, devono poter presentare un progetto da sottoporre al Ministero per la valutazione, prima di aprire le iscrizioni agli studenti, che si chiuderanno entro gennaio: un calendario stretto che mette pressione sul sistema scolastico;
a questo va aggiunto che il disegno di legge non fornisce risposte adeguate su questioni fondamentali per la quotidianità scolastica: il disegno di legge, infatti, non chiarisce a chi spetti la responsabilità della valutazione degli apprendimenti, del funzionamento degli organi collegiali durante l'attuazione della sperimentazione, del loro coordinamento con gli eventuali organi delle altre istituzioni coinvolte;
si intravede, quindi, il serio rischio di confusione istituzionale e di ingovernabilità del processo di riforma della filiera tecnologico-professionale. Alla base vi è la mancanza di chiarezza sulla definizione di ruoli e responsabilità tra il livello di competenze della regione e il livello istituzionale dell'autonomia scolastica,
impegna il Governo
a chiarire, attraverso apposite iniziative di competenza, per gli aspetti rilevati in premessa, a chi spetti la responsabilità della valutazione degli apprendimenti, del funzionamento degli organi collegiali durante l'attuazione della sperimentazione, del loro coordinamento con gli eventuali organi delle altre istituzioni coinvolte.
9/1691/16. Dori , Piccolotti , Zanella , Bonelli , Borrelli , Fratoianni , Ghirra , Grimaldi , Mari , Zaratti .
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca l'Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, modificando il decreto-legge n. 144 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
il provvedimento interviene sull'intero impianto ordinamentale della scuola secondaria e coinvolge ben 4.324 Istituti Tecnici e professionali cui va aggiunto il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), prefigurando, a tutti gli effetti, assieme all'introduzione del liceo del made in Italy, una riforma complessiva della scuola secondaria di secondo grado;
piuttosto che contrastare la dispersione scolastica, si punta a ridurre di un anno il percorso scolastico. Il settore tecnologico-professionale è costantemente sottoposto alla trasformazione delle tecnologie e allo sviluppo industriale ed economico. Le competenze acquisite in questo ambito diventano sempre più rapidamente obsolete e, quindi, sarebbe necessario curare in maniera approfondita il grande tema dell'acquisizione dei saperi e delle conoscenze che lo sostengono, in modo da riuscire a formare futuri lavoratori capaci di confrontarsi con la complessità di tecnologie in costante trasformazione;
ad avviso dei firmatari del presente atto, con la riduzione a quattro anni dei percorsi di istruzione si vuole assicurare più formazione con meno tempo scuola o, peggio ancora, si vogliono preparare giovani lavoratori pronti ad accettare condizioni contrattuali al ribasso, quando invece il compito della scuola deve essere educare e istruire;
è necessario investire nel tempo prolungato in tutti i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale con una programmazione delle attività pomeridiane affidata ai collegi dei docenti che la elaborino sulla base di un progetto formativo condiviso con le famiglie e con le rappresentanze degli studenti,
impegna il Governo
a prevedere maggiori investimenti per istituire il tempo prolungato in tutti i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale.
9/1691/17. Grimaldi , Piccolotti , Zanella , Bonelli , Borrelli , Dori , Fratoianni , Ghirra , Mari , Zaratti .
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca l'Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, modificando il decreto-legge n. 144 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
il provvedimento interviene sull'intero impianto ordinamentale della scuola secondaria e coinvolge ben 4.324 Istituti Tecnici e professionali cui va aggiunto il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), prefigurando, a tutti gli effetti, assieme all'introduzione del liceo del made in Italy, una riforma complessiva della scuola secondaria di secondo grado;
la legge 27 dicembre 2023, n. 206 recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy» ha previsto l'istituzione del Liceo del made in Italy;
la legge n. 206 del 2023, all'articolo 18, comma 4, prevede che «l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane confluisce nei percorsi liceali del made in Italy, ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale» e al comma 5 disciplina una procedura transitoria, nelle more dell'adozione di un regolamento, per la costituzione delle classi prime del percorso liceale del «made in Italy», su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, e previo accordo tra l'ufficio scolastico regionale e la Regione;
dal 23 gennaio al 10 febbraio 2024 sono stati inseriti su Unica, la piattaforma del Ministero dell'istruzione e del merito per le iscrizioni, i 92 corsi di Liceo del made in Italy disponibili nelle diverse regioni d'Italia: 17 in Sicilia; 12 in Lombardia; 12 nel Lazio; 9 in Puglia; 8 nelle Marche; 8 in Calabria; 6 in Abruzzo; 5 in Toscana; 3 in Liguria; 3 in Piemonte; 3 in Veneto; 2 in Molise; 1 in Basilicata; 1 in Emilia-Romagna; 1 in Sardegna; 1 in Umbria. Mentre in Trentino, Valle d'Aosta e Friuli non vi sono state adesioni, la regione Campania ha posto rilievi rispetto alla mancanza di prospettive chiare e non ha autorizzato le scuole richiedenti. Tra le 92 adesioni, 75 sono istituzioni statali e ben 17 provengono da scuole paritarie, queste ultime concentrate in Lazio 5, Lombardia 5, Marche 4 e 1 in Piemonte, 1 in Toscana e 1 in Veneto;
le iscrizioni per l'anno scolastico in corso hanno confermato che l'avvio del liceo del made in Italy e l'avvio della sperimentazione della filiera tecnico professionale sono state, purtroppo, un fallimento da noi ampiamente annunciato. Infatti, gli iscritti al nuovo liceo voluto dal Governo sono stati solo 375 in tutta Italia: in pratica lo 0,08 per cento sul totale degli iscritti alle scuole secondarie superiori, mentre l'opzione economico-sociale del liceo delle Scienze umane, di cui avrebbe dovuto essere un'alternativa, ha registrato il 3,96 per cento delle iscrizioni, in crescita rispetto all'anno scolastico precedente. La sperimentazione della filiera ha registrato 1669 iscrizioni, rappresentando una percentuale pari all'incirca allo 0,6 per cento delle iscrizioni effettuate l'anno scolastico precedente al primo anno degli istituti tecnici e professionali complessivamente per un totale di 271.794 pari, rispettivamente, a 185.005 e 86.789 iscrizioni (dati dell'ufficio statistica del MIUR pubblicati nel focus sui «Principali dati della scuola – Avvio Anno Scolastico 2023/2024»);
il nuovo indirizzo del made in Italy è stato organizzato in fretta e furia. È mancata una riflessione approfondita di quali siano le maggiori competenze che gli studenti devono sviluppare rispetto a indirizzi già esistenti. Non stupisce, quindi, che non abbia finora incontrato un grande entusiasmo fra le scuole e fra le famiglie, al punto che è lecito chiedersi se sia il caso di proseguire lungo questa strada;
l'evidente insuccesso della riforma della secondaria di secondo grado voluta dal Governo è testimoniato dallo scarso interesse che, nei fatti, le famiglie, le studentesse e gli studenti hanno manifestato nei confronti di una riforma che, ad avviso dei firmatari del presente atto, porta avanti un progetto culturale e politico di riduzione del tempo scuola e della qualità dei processi di apprendimento oltre che di inserimento dei privati nell'istruzione pubblica;
i soli 375 iscritti rischiano di interrompere subito il percorso di studio: infatti, la riforma Gelmini nel 2009 ha fissato un numero minimo legale di allievi necessario per formare una classe, fissato a 27 per le scuole secondarie di secondo grado. Tant'è che la maggioranza ha tentato di inserire al decreto-legge n. 71 del 2024 un emendamento, poi ritirato, per consentire di derogare al numero di alunni per classe con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado;
uno degli elementi di novità del liceo del made in Italy è il «rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento attraverso la connessione con i percorsi formativi degli ITS Academy e con il tessuto socio-economico produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio»;
secondo il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nel piano di studi allegato al regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del made in Italy è previsto un incremento di trenta ore rispetto al «monte orario» minimo previsto per i Licei relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), con l'introduzione di venti ore a partire già al secondo anno del primo biennio (come previsto per i nuovi istituti tecnici e professionali). Il CSPI evidenzia che si tratta di un caso unico nei percorsi liceali. Per di più quanto previsto dalla norma istitutiva del LMI è un rafforzamento dei PCTO da un punto di vista metodologico e qualitativo e non prevede un aumento prescrittivo del numero delle ore e la necessità di anticipare il loro svolgimento a partire dal secondo anno del primo biennio. Il CSPI auspica la modifica del «quadro orario con la previsione dell'avvio dei PCTO a partire dal secondo biennio in quanto considera necessario ancorare le attività dei PCTO agli insegnamenti caratterizzanti il percorso di studi.»;
inoltre, l'avvio del liceo del made in Italy rischia di determinare la dispersione dell'importante patrimonio culturale e professionale rappresentato dal Liceo economico sociale che ha sviluppato un profilo formativo caratterizzato da competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali. Si tratta di un grave impoverimento sul piano culturale e pedagogico. E si tratta di un ulteriore tassello di una deriva per noi inaccettabile, quella che rende il percorso delle scuole secondarie superiori un mero avviamento al mondo del lavoro;
come precisato dalla nota del Ministero dell'istruzione e del merito del 28 dicembre 2023 sull'avvio del percorso del Liceo del made in Italy, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa, possono essere attivati, a partire dalle classi prime, i percorsi liceali del made in Italy; contestualmente, l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, confluisce nei percorsi liceali del made in Italy, ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale,
impegna il Governo
a seguito dello scarso interesse riscontrato dagli istituti scolastici e dagli studenti, ad adottare iniziative volte a rivedere, oltreché la riforma di cui al presente disegno di legge, anche l'istituzione del liceo del made in Italy, caratterizzata dalla medesima impostazione, e a ripristinare il percorso dell'opzione economico-sociale del liceo delle scienze umane.
9/1691/18. Piccolotti , Zanella , Bonelli , Borrelli , Dori , Fratoianni , Ghirra , Grimaldi , Mari , Zaratti , Manzi , Malavasi , Caso .
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca l'Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, modificando il decreto-legge n. 144 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
il provvedimento interviene sull'intero impianto ordinamentale della scuola secondaria e coinvolge ben 4.324 Istituti Tecnici e professionali cui va aggiunto il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), prefigurando, a tutti gli effetti, assieme all'introduzione del liceo del made in Italy, una riforma complessiva della scuola secondaria di secondo grado;
il comma 2 del nuovo articolo 25-bis del decreto-legge n. 144 del 2022 dispone che, nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale, sono attivati percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 (in materia di iniziative finalizzate all'innovazione da parte delle istituzioni scolastiche), e nel rispetto delle funzioni delle regioni ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998 (comma 1, lettera a)), in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, assicurando agli studenti il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonché delle conoscenze e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento;
ad avviso dei firmatari del presente atto, la riforma della filiera tecnologico-professionale è «piombata» sulla scuola senza confronto con chi ci lavora o ci studia, senza un vero ragionamento sul futuro della scuola come strumento di crescita dell'individuo e della collettività. Nonostante il parere negativo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, il Ministro procede e accorcia a quattro gli anni di studio, senza spiegare come saranno distribuite le 1.056 ore dell'ultimo anno nei quattro anni precedenti e quali saranno le conseguenze sugli organici dei docenti;
la riforma prevede l'introduzione nel sistema di istruzione secondaria di secondo grado di nuove figure di docenti, già presenti negli ITS, non contrattualizzate e senza indicare il monte ore e la percentuale di presenza rispetto ai docenti curricolari. Per ampliare l'offerta didattica, in primis quella tecnica e laboratoriale, saranno infatti chiamati esperti provenienti dal mondo produttivo e professionale. I docenti esterni, che potranno quindi provenire dal mondo aziendale, saranno assunti con contratti di prestazione d'opera annuali. A nostro parere, la fase di reclutamento dei docenti deve essere ricondotta in schemi e regole chiare e trasparenti che assicurino la qualità dell'insegnamento. Le competenze dei docenti devono essere regolarmente certificate e rientrare in codificazioni verificabili. Non è possibile che per tutti gli altri docenti siano previsti percorsi di formazione e valutazione che si allungano sempre di più (24 Cfu, 30 Cfu, 60 Cfu) e per i docenti «provenienti dall'industria» bastino solo le esperienze lavorative;
piuttosto che introdurre nuovo personale esterno, sarebbe il caso di investire maggiormente sul personale docente della nostra scuola, già troppo bistrattato. La percezione del decadimento del benessere lavorativo dei docenti italiani è aumentata negli ultimi anni. Con benessere lavorativo si intende il carico di lavoro, le condizioni di servizio, il senso di sicurezza e gli aspetti relazionali con colleghi, alunni e genitori,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame con particolare riferimento al conferimento degli incarichi di docenza e a prevedere maggiori investimenti per innalzare le retribuzioni dei docenti italiani così da rispondere all'inflazione accumulata nell'ultimo triennio.
9/1691/19.Bonelli , Piccolotti , Zanella , Borrelli , Dori , Fratoianni , Ghirra , Grimaldi , Mari , Zaratti .
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca l'Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, modificando il decreto-legge n. 144 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
il provvedimento interviene sull'intero impianto ordinamentale della scuola secondaria e coinvolge ben 4.324 Istituti tecnici e professionali cui va aggiunto il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), prefigurando, a tutti gli effetti, assieme all'introduzione del liceo del made in Italy, una riforma complessiva della scuola secondaria di secondo grado;
il comma 1 del nuovo articolo 25-bis del decreto-legge n. 144 del 2022 prevede che sia istituita, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione di cui al successivo comma 2, dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge n. 99 del 2022, dai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, recante le «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori». Le regioni – prosegue il comma 1 dell'articolo 25-bis – attraverso gli accordi di cui al successivo comma 3, possono aderire alla filiera formativa tecnologico-professionale di cui sopra, assicurando la programmazione dei percorsi della filiera medesima, e ne definiscono le modalità realizzative, operando nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, ferme restando le competenze statali in materia di istruzione di cui all'articolo 117 della Costituzione;
il comma 5 del nuovo articolo 25-bis del decreto-legge n. 144 del 2022 prevede la possibilità di accesso all'esame di Stato solo presso gli istituti professionali per gli studenti che hanno concluso i percorsi quadriennali IeFP, nell'ambito della sperimentazione, con validazione dei suddetti percorsi quadriennali da parte di INVALSI;
sul piano ordinamentale i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e i percorsi di istruzione tecnica sono percorsi diversi, afferenti a ordinamenti che non prevedono raccordi analoghi a quelli di cui agli articoli 7 (Raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale e Rete Nazionale delle scuole professionali) e 8 (Passaggi tra i sistemi formativi) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107);
gli studenti dei percorsi quadriennali IeFP, se il percorso frequentato ha aderito alla filiera formativa tecnologico o ha ottenuto la validazione dall'INVALSI, potranno accedere agli ITS anche senza il previsto sostenimento dell'esame preliminare e dell'esame di stato. Di fatto si accorcia a quattro anni l'istruzione superiore e si elimina la necessità dell'anno aggiuntivo per chi ha frequentato i percorsi quadriennali IeFP con una evidente indifferenza per il valore della cultura generale e del conseguente abbassamento dei livelli di istruzione per l'accesso ai percorsi ITS;
inoltre, per chi frequenta i percorsi IeFP, l'anticipo degli esami di stato è previsto solo nell'istruzione professionale e non anche nell'istruzione tecnica. Davvero non si comprende, allora, perché l'istituzione della filiera debba coinvolgere anche l'istruzione tecnica,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad escludere i percorsi di istruzione tecnica dall'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.
9/1691/20. Zaratti , Piccolotti , Zanella , Bonelli , Borrelli , Dori , Fratoianni , Ghirra , Grimaldi , Mari .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame è volto a istituire la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si collega alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (Missione 4, Componente 1 – Riforma 1.1), per potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche, incentrato sulla connessione fra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori;
l'entrata in vigore delle disposizioni attuative di tale riforma e attualmente prevista al 31 dicembre 2024, dopo essere stata posticipata di 1 anno;
l'articolo 1 reca l'istituzione, già a partire dall'anno scolastico 2024/2025, della filiera formativa tecnologico-professionale, nello specifico al comma 1, con una novella inserisce, nella sezione III del capo III del decreto-legge n. 144 del 2022 (legge n. 175 del 2022) – che reca misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di istruzione – il nuovo articolo 25-bis, rubricato: «Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale», composto di 9 commi;
appare subito evidente che il provvedimento all'esame è finalizzato a reinterpretare compiti e funzioni dell'intero sistema scolastico, subordinandone le finalità educative e i relativi processi di insegnamento/apprendimento ai bisogni formativi contingenti provenienti esclusivamente dal sistema produttivo e dalla sua interdipendenza dal grado di sviluppo del mercato del lavoro;
tali finalità si possono rintracciare soprattutto nel lessico utilizzato nel testo: ovunque ricorrono parole come «filiera», «addestramento», «rispondere alle esigenze del settore produttivo nazionale», «funzionali alle esigenze specifiche dei territori», «percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative necessarie allo sviluppo del Paese», «il Comitato può proporre l'aggiornamento dei risultati di apprendimento dei percorsi anche in base ai mutamenti del sistema delle imprese e in funzione delle esigenze specifiche dei territori»;
un lessico che richiama molto il mondo dell'impresa e che sembra trasmettere l'idea di considerare lo studente non più come una persona a cui insegnare dei principi e dei valori, ma come un prodotto che entra nella fabbrica in un modo e ne deve uscire in un altro a seconda dell'esigenza specifica del territorio,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame al fine di adottare iniziative normative volte a rivedere l'intero impianto della riforma, al fine di modificare la disciplina introdotta, ponendo al centro i bisogni educativi e formativi delle studentesse e degli studenti anteponendoli alle esigenze del settore produttivo nazionale e territoriale.
9/1691/21. Caso , Amato , Orrico .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame è volto a istituire la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si collega alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (Missione 4, Componente 1 – Riforma 1.1), per potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche, incentrato sulla connessione fra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori;
l'entrata in vigore delle disposizioni attuative di tale riforma è attualmente prevista al 31 dicembre 2024, dopo essere stata posticipata di 1 anno;
l'articolo 1 reca l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale; nello specifico al comma I, con una novella inserisce, nella sezione III del capo III del decreto-legge n. 144 del 2022 (legge n. 175 del 2022) – che reca misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di istruzione – il nuovo articolo 25-bis, rubricato: «Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale», composto di 9 commi;
con il decreto ministeriale n. 240 del 7 dicembre 2023, il Ministro dell'istruzione e del merito ha di fatto anticipato, senza attendere l'approvazione definitiva del provvedimento all'esame, il progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale;
il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), in considerazione dell'importanza degli istituti tecnici e professionali, si è espresso con parere negativo sul citato schema di decreto rilevando nell'impianto generale diversi e significativi elementi di criticità;
in particolare, la declinazione territoriale dell'offerta formativa potrebbe essere basata su esigenze transitorie e troppo specifiche, con il rischio di una rapida obsolescenza dei profili richiesti soprattutto considerati i continui cambiamenti che investono lo sviluppo economico-sociale e il mondo del lavoro;
inoltre la declinazione territoriale creerà incontrovertibilmente un'iper-specializzazione e un iper-settorializzazione della funzione educativa e didattica, in quanto se si dovesse capovolgere il sistema per cui dapprima si impiega il tempo per studiare e acquisire conoscenze che poi, successivamente, serviranno per immettersi nel mondo del lavoro, si andrebbe incontro al rischio di assimilare soltanto le competenze utili e specifiche per il territorio di riferimento, le quali, laddove detta professione venisse sostituita da una tecnologia alternativa o l'azienda chiudesse, precluderebbero la possibilità per i giovani di utilizzare il proprio know-how per diversificare le opportunità di lavoro,
impegna il Governo
ad assumere le iniziative di competenza volte a far sì che l'attuazione della riforma sia di ampio respiro e la formazione non sia legata alle specifiche esigenze territoriali al fine di scongiurare un rapido superamento delle conoscenze e competenze acquisite a causa della mutevolezza del tessuto economico.
9/1691/22. Baldino , Caso , Amato , Orrico .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame è volto a istituire la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si collega alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (Missione 4, Componente 1 – Riforma 1.1), per potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche, incentrato sulla connessione fra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori;
l'entrata in vigore delle disposizioni attuative di tale riforma è attualmente prevista al 31 dicembre 2024, dopo essere stata posticipata di 1 anno;
l'articolo 1 reca l'istituzione, già a partire dall'anno scolastico 2024/2025, della filiera formativa tecnologico-professionale; nello specifico al comma I, con una novella inserisce, nella sezione III del capo III del decreto-legge n. 144 del 2022 (legge n. 175 del 2022) – che reca misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di istruzione – il nuovo articolo 25-bis, rubricato: «Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale», composto di 9 commi;
con il decreto ministeriale n. 240 del 7 dicembre 2023, il Ministro dell'istruzione e del merito ha di fatto anticipato, senza attendere l'approvazione definitiva del provvedimento all'esame, il progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale;
il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), in considerazione dell'importanza degli istituti tecnici e professionali, si è espresso con parere negativo sul citato schema di decreto rilevando nell'impianto generale diversi e significativi elementi di criticità;
in particolare, si segnalano le problematiche connesse ai tempi ristretti di attuazione della sperimentazione che non consentirebbero l'indispensabile informazione alle famiglie, le dovute azioni di orientamento per le studentesse e per gli studenti, i necessari confronti tra i molti soggetti coinvolti nelle reti per costruire relazioni significative;
pertanto, a parere del CSPI, appare impensabile avviare un piano sperimentale già dall'anno scolastico 2024/2025, tenendo conto della propedeutica acquisizione dell'Intesa tra regioni e uffici scolastici regionali per la costituzione della rete, oltreché dei contenuti da indicare nel progetto,
impegna il Governo
ad adottare quanto prima iniziative normative volte a rivedere i tempi di attuazione della sperimentazione per consentire la diffusione delle informazioni per orientare le studentesse e studenti ad una scelta consapevole e a promuovere le necessarie interlocuzioni tra i molti soggetti coinvolti.
9/1691/23. Alifano , Caso , Amato , Orrico .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame è volto a istituire la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si collega alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (Missione 4, Componente I – Riforma 1.1), per potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche, incentrato sulla connessione fra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori;
l'entrata in vigore delle disposizioni attuative di tale riforma è attualmente prevista al 31 dicembre 2024, dopo essere stata posticipata di 1 anno;
l'articolo 1 reca l'istituzione, già a partire dall'anno scolastico 2024/2025, della filiera formativa tecnologico-professionale; nello specifico al comma 1, con una novella inserisce, nella sezione III del capo III del decreto-legge n. 144 del 2022 (legge n. 175 del 2022) – che reca misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di istruzione – il nuovo articolo 25-bis, rubricato: «Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale», composto di 9 commi;
con il decreto ministeriale n. 240 del 7 dicembre 2023, il Ministro dell'istruzione e del merito ha di fatto anticipato, senza attendere l'approvazione definitiva del provvedimento all'esame, il progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale;
il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), in considerazione dell'importanza degli istituti tecnici e professionali, si è espresso con parere negativo sul citato schema di decreto rilevando nell'impianto generale diversi e significativi elementi di criticità;
in particolare, si segnalano le problematiche connesse al fatto che i contenuti della sperimentazione riportati nello schema di decreto sono un'anticipazione di quelli oggetto del provvedimento all'esame, modificato durante la prima lettura al Senato, con possibili ricadute sulla stessa prosecuzione della sperimentazione,
impegna il Governo
a riferire periodicamente al Parlamento sull'andamento della sperimentazione e sugli esiti del monitoraggio dell'Osservatorio Nazionale già istituito ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.
9/1691/24. Auriemma , Caso , Amato , Orrico .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame è volto a istituire la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si collega alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (Missione 4, Componente 1 – Riforma 1.1), per potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche, incentrato sulla connessione fra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori;
l'entrata in vigore delle disposizioni attuative di tale riforma è attualmente prevista al 31 dicembre 2024, dopo essere stata posticipata di 1 anno;
l'articolo 1 reca l'istituzione, già a partire dall'anno scolastico 2024/2025, della filiera formativa tecnologico-professionale; nello specifico al comma 1, con una novella inserisce, nella sezione III del capo III del decreto-legge n. 144 del 2022 (legge n. 175 del 2022) – che reca misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di istruzione – il nuovo articolo 25-bis, rubricato: «Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale», composto di 9 commi;
con il decreto ministeriale n. 240 del 7 dicembre 2023, il Ministro dell'istruzione e del merito ha di fatto anticipato, senza attendere l'approvazione definitiva del provvedimento all'esame, il progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale;
il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), in considerazione dell'importanza degli istituti tecnici e professionali, si è espresso con parere negativo sul citato schema di decreto rilevando nell'impianto generale diversi e significativi elementi di criticità;
in particolare nel citato decreto, tra i requisiti di partecipazione alla proposta progettuale delle istituzioni scolastiche è previsto il potenziamento delle ore dedicate ai PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento), distintamente per i diversi ordini di studio di istruzione secondaria di secondo grado e la possibilità di avviare i suddetti percorsi già dal secondo anno di studio;
il CSPI rileva con preoccupazione questa tendenza costante verso l'anticipazione di esperienze lavorative che hanno un forte valore formativo se svolte da allievi che abbiano già sviluppato competenze di base e un'adeguata consapevolezza dei propri interessi e attitudini, ma possono risultare insignificanti e perfino pericolose se destinate ad alunni che non siano ancora pronti ad assumere gli atteggiamenti adeguati in contesti reali non scolastici;
il CSPI, peraltro, aveva già espresso precedentemente forti perplessità anche per la necessità di mantenere nel biennio un approccio orientativo attraverso le discipline e soprattutto attività laboratoriali in particolare per quelle di indirizzo, oltre che per la reale fattibilità legata al rapporto con le imprese presenti nei diversi territori,
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative volte a rivedere la possibilità di anticipare l'avvio dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) già dal secondo anno di studio anche al fine di considerare l'abrogazione della disciplina introdotta, alla luce dei rischi e delle criticità rilevate.
9/1691/25. Carmina , Caso , Amato , Orrico .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame è volto a istituire la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si collega alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (Missione 4, Componente 1 – Riforma 1.1), per potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche, incentrato sulla connessione fra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori;
l'entrata in vigore delle disposizioni attuative di tale riforma è attualmente prevista al 31 dicembre 2024, dopo essere stata posticipata di 1 anno;
l'articolo 1 reca l'istituzione, già a partire dall'anno scolastico 2024/2025, della filiera formativa tecnologico-professionale; nello specifico al comma 1, con una novella inserisce, nella sezione III del capo III del decreto-legge n. 144 del 2022 (legge n. 175 del 2022) – che reca misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di istruzione – il nuovo articolo 25-bis, rubricato: «Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale», composto di 9 commi;
nel dettaglio le regioni, in base al comma 1 del citato articolo 25-bis, possono aderire alla filiera formativa tecnologico-professionale, assicurando la programmazione dei percorsi della filiera medesima, e ne definiscono le modalità realizzative, operando nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, ferme restando le competenze statali in materia di istruzione di cui all'articolo 117 della Costituzione;
il provvedimento tuttavia non chiarisce se la programmazione dell'offerta formativa da parte della regione che aderisce alla filiera rappresenti una condizione che precede o che segue le delibere di adesione alla filiera da parte delle istituzioni scolastiche, rischiando di recare un grave pregiudizio all'autonomia scolastica e al ruolo degli organi collegiali che ne sono espressione,
impegna il Governo
a fare chiarezza sul ruolo che le regioni e tutti i soggetti interessati alla filiera formativa tecnologico-professionale devono avere, al fine di rispondere alla reale esigenza di costruire un progetto educativo che abbia il suo fulcro prioritariamente nella scuola.
9/1691/26. Caramiello , Caso , Amato , Orrico .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame è volto a istituire la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si collega alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (Missione 4, Componente I – Riforma 1.1), per potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche, incentrato sulla connessione fra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori;
l'entrata in vigore delle disposizioni attuative di tale riforma è attualmente prevista al 31 dicembre 2024, dopo essere stata posticipata di 1 anno;
l'articolo 1 reca l'istituzione, già a partire dall'anno scolastico 2024/2025, della filiera formativa tecnologico-professionale; nello specifico al comma 1, con una novella inserisce, nella sezione III del capo III del decreto-legge n. 144 del 2022 (legge n. 175 del 2022) – che reca misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di istruzione – il nuovo articolo 25-bis, rubricato: «Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale», composto di 9 commi;
il comma 9 del citato nuovo articolo 25-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, prevede che, all'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 25-bis, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
appare subito evidente che il provvedimento all'esame è finalizzato a reinterpretare compiti e funzioni dell'intero sistema scolastico subordinandone le finalità educative e i relativi processi di insegnamento/apprendimento ai bisogni formativi contingenti provenienti esclusivamente dal sistema produttivo e dalla sua interdipendenza dal grado di sviluppo del mercato del lavoro;
la scarsità di fondi pubblici pone un problema: secondo questo modello, il contesto per lo sviluppo della filiera dovrà poggiarsi necessariamente su finanziamenti privati, i quali legittimamente agiscono in funzione dell'interesse e del proprio profitto personale, peraltro in assenza di una regolamentazione omogenea, il processo educativo-didattico sarà demandato a forme di partenariato che seguiranno formule basate, indubbiamente, sulle esigenze di chi stanzierà le risorse;
questo creerà incontrovertibilmente un'iper-specializzazione e un iper-settorializzazione della funzione educativa e didattica, in quanto se si dovesse capovolgere il sistema per cui dapprima si impiega il tempo per studiare e acquisire conoscenze che poi, successivamente, serviranno per immettersi nel mondo del lavoro, si andrebbe incontro al rischio di assimilare soltanto le competenze utili e specifiche per il territorio di riferimento, le quali, laddove detta professione venisse sostituita da una tecnologia alternativa o l'azienda chiudesse, precluderebbero la possibilità per i giovani di utilizzare il proprio know-how per diversificare le opportunità di lavoro,
impegna il Governo
a reperire le adeguate risorse finanziarie pubbliche al fine di scongiurare il rischio che lo sviluppo della filiera possa poggiare interamente su finanziamenti privati, che per natura antepongono il profitto al progetto educativo.
9/1691/27. Scutellà , Caso , Amato , Orrico .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame è volto a istituire la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si collega alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (Missione 4, Componente 1 – Riforma 1.1), per potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche, incentrato sulla connessione fra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori;
l'entrata in vigore delle disposizioni attuative di tale riforma è attualmente prevista al 31 dicembre 2024, dopo essere stata posticipata di 1 anno;
l'articolo 1 reca l'istituzione, già a partire dall'anno scolastico 2024/2025, della filiera formativa tecnologico-professionale; nello specifico al comma 1, con una novella inserisce, nella sezione III del capo III del decreto-legge n. 144 del 2022 (legge n. 175 del 2022) – che reca misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di istruzione – il nuovo articolo 25-bis, rubricato: «Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale», composto di 9 commi;
appare subito evidente che il provvedimento all'esame è finalizzato a reinterpretare compiti e funzioni dell'intero sistema scolastico subordinandone le finalità educative e i relativi processi di insegnamento/apprendimento ai bisogni formativi contingenti provenienti esclusivamente dal sistema produttivo e dalla sua interdipendenza dal grado di sviluppo del mercato del lavoro;
l'esigenza di subordinare i desideri educativi e professionali delle giovani generazioni alle necessità del settore produttivo nazionale si evince anche dalla mancanza di finanziamenti per la quasi totalità delle disposizioni, con due eccezioni, in particolare all'articolo 4;
ai sensi del comma 1 del citato articolo 4, si prevede che, al fine di promuovere l'istituzione dei campus, attraverso l'integrazione, anche infrastrutturale, dei soggetti che vi aderiscono, sia istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il «Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale» per la progettazione di fattibilità tecnico-economica volta alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026;
appare subito evidente che per le finalità dichiarate le risorse destinate al fondo per la promozione dei campus, ovvero reti di soggetti che erogano i percorsi di istruzione e formazione professionale risultano largamente insufficienti per la realizzazione dell'obiettivo,
impegna il Governo
a reperire ulteriori ed adeguate risorse da destinare all'istituendo «Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale».
9/1691/28. Santillo , Caso , Amato , Orrico .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame è volto a istituire la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si collega alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (Missione 4, Componente 1 – Riforma 1.1), per potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche, incentrato sulla connessione fra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori;
l'entrata in vigore delle disposizioni attuative di tale riforma è attualmente prevista al 31 dicembre 2024, dopo essere stata posticipata di 1 anno;
l'articolo 1 reca l'istituzione, già a partire dall'anno scolastico 2024/2025, della filiera formativa tecnologico-professionale, nello specifico al comma 1, con una novella inserisce, nella sezione III del capo III del decreto-legge n. 144 del 2022 (legge n. 175 del 2022) – che reca misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di istruzione – il nuovo articolo 25-bis, rubricato: «Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale», composto di 9 commi;
al comma 6 del medesimo articolo 25-bis, lettera e), si prevede che, fermo restando che le sperimentazioni quadriennali devono essere attuate «ad invarianza delle dotazioni organiche» e, dunque, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica per finanziare la didattica, le istituzioni scolastiche che aderiranno alla sperimentazione potranno stipulare contratti di prestazione d'opera per attività di insegnamento e formazione, nonché di «addestramento» con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni;
dunque la sperimentazione vede l'introduzione nel sistema di istruzione secondaria di secondo grado di nuove figure di docenti, non contrattualizzate, senza indicare il monte ore e la percentuale di presenza rispetto ai docenti curricolari;
in sostanza, si consente l'introduzione nella scuola di figure a cui viene dato il ruolo d'insegnante senza alcuna attitudine e/o verifica di essa, senza conoscere il profilo, né i criteri di selezione,
impegna il Governo
ad assumere le iniziative di competenza volte a ricondurre la fase di reclutamento dei docenti a regole chiare e trasparenti che assicurino la qualità dell'insegnamento e le competenze dei docenti che devono essere regolarmente certificate e rientrare in codificazioni verificabili.
9/1691/29. Alfonso Colucci , Caso , Amato , Orrico .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame è volto a istituire la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si collega alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (Missione 4, Componente I – Riforma 1.1), per potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche, incentrato sulla connessione fra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori;
l'entrata in vigore delle disposizioni attuative di tale riforma è attualmente prevista al 31 dicembre 2024, dopo essere stata posticipata di 1 anno;
l'articolo 1 reca l'istituzione, già a partire dall'anno scolastico 2024/2025, della filiera formativa tecnologico-professionale; nello specifico al comma 1, con una novella inserisce, nella sezione III del capo III del decreto-legge n. 144 del 2022 (legge n. 175 del 2022) – che reca misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di istruzione – il nuovo articolo 25-bis, rubricato: «Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale», composto di 9 commi;
al comma 6 del citato medesimo articolo 25-bis, lettera e), si prevede che, fermo restando che le sperimentazioni quadriennali devono essere attuate «ad invarianza delle dotazioni organiche» e, dunque, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica per finanziare la didattica, le istituzioni scolastiche che aderiranno alla sperimentazione potranno stipulare contratti di prestazione d'opera per attività di insegnamento e formazione, nonché di «addestramento» con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni, senza dare indicazioni sul numero complessivo di ore da dedicare a queste «attività» e sulla percentuale di presenza dei professionisti rispetto al personale docente curriculare;
tale disposizione mira ad alimentare una delegittimazione dei docenti, in quanto, se per i professori curriculari i percorsi di formazione e valutazione diventano sempre più complicati e onerosi con le modifiche normative attualmente previste, per coloro che invece provengono dal sistema delle imprese e delle professioni, a cui, però, viene affidata un'attività di insegnamento, basterà semplicemente far valere la propria esperienza professionale;
una delegittimazione del corpo docente avviata proprio dal Ministero che dovrebbe, invero, tutelarne la professione,
impegna il Governo
a prevedere interventi, sostenuti da finanziamenti pubblici strutturali, finalizzati alla determinazione degli organici, al fine di valorizzarne la professione, anche in relazione agli obiettivi e alle potenzialità di una riforma che guarda al futuro della formazione delle studentesse e degli studenti in un panorama di transizione tecnologica all'interno del contesto europeo e internazionale.
9/1691/30. Morfino , Caso , Amato , Orrico .
La Camera,
impegna il Governo
a proseguire nelle importanti azioni già intraprese di valorizzazione anche economica della professione di docente, anche in relazione agli obiettivi e alle potenzialità di una riforma che guarda al futuro della formazione delle studentesse e degli studenti in un panorama di transizione tecnologica all'interno del contesto europeo e internazionale.
9/1691/30. (Testo modificato nel corso della seduta)Morfino , Caso , Amato , Orrico .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame e volto a istituire la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si collega alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (Missione 4, Componente 1 – Riforma 1.1.), per potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche, incentrato sulla connessione fra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori;
l'entrata in vigore delle disposizioni attuative di tale riforma e attualmente prevista al 31 dicembre 2024, dopo essere stata posticipata di 1 anno;
l'articolo 1 reca l'istituzione, già a partire dall'anno scolastico 2024/2025, della filiera formativa tecnologico-professionale; nello specifico al comma 1, con una novella inserisce, nella sezione III del capo III del decreto-legge n. 144 del 2022 (legge n. 175 del 2022) – che reca misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di istruzione – il nuovo articolo 25-bis, rubricato: «Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale», composto di 9 commi;
al comma 6 del medesimo articolo 25-bis, lettera e), si prevede che, fermo restando che le sperimentazioni quadriennali devono essere attuate «ad invarianza delle dotazioni organiche» e, dunque, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica per finanziare la didattica, le istituzioni scolastiche che aderiranno alla sperimentazione potranno stipulare contratti di prestazione d'opera per attività di insegnamento e formazione, nonché di «addestramento» con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni, senza dare indicazioni sul numero complessivo di ore da dedicare a queste «attività» e sulla percentuale di presenza dei professionisti rispetto al personale docente curriculare;
ad avviso dei firmatari del presente atto, tale disposizione mira ad alimentare una delegittimazione dei docenti, in quanto, se per i professori curriculari i percorsi di formazione e valutazione diventano sempre più complicati e onerosi con le modifiche normative attualmente previste, per coloro che invece provengono dal sistema delle imprese e delle professioni, a cui, però, viene affidata un'attività di insegnamento, basterà semplicemente far valere la propria esperienza professionale;
una delegittimazione del corpo docente avviata proprio dal Ministero che dovrebbe, invero, tutelarne la professione,
impegna il Governo
a prevedere interventi, sostenuti da finanziamenti pubblici strutturali, finalizzati ad uno specifico piano di formazione destinato ai docenti, dirigenti e personale scolastico affinché siano messi in condizione di contribuire al processo di innovazione voluto dalla riforma stessa.
9/1691/31. Orrico , Caso , Amato .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame è volto a istituire la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si collega alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (Missione 4, Componente 1 – Riforma 1.1), per potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche, incentrato sulla connessione fra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori;
l'entrata in vigore delle disposizioni attuative di tale riforma e attualmente prevista al 31 dicembre 2024, dopo essere stata posticipata di 1 anno;
l'articolo 1 reca l'istituzione, già a partire dall'anno scolastico 2024/2025, della filiera formativa tecnologico-professionale; nello specifico al comma I, con una novella inserisce, nella sezione III del capo III del decreto-legge n. 144 del 2022 (legge n. 175 del 2022) – che reca misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di istruzione – il nuovo articolo 25-bis, rubricato: «Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale», composto di 9 commi;
il comma 2 del citato articolo 25-bis, dispone che, nell'ambito della filiera formativa tecnologico professionale, siano attivati percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, assicurando agli studenti il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonché delle conoscenze e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento;
l'attivazione di percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, con una riduzione del percorso educativo genererà inevitabilmente, ad avviso dei firmatari del presente atto, un impoverimento dell'offerta formativa del sistema d'istruzione, in quanto non è chiaro come si potrà assicurare «il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale, delle conoscenze e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento» prevedendo una riduzione del tempo scuola;
la giustificazione del legame tra l'istituzione della sperimentazione e le riforme del PNRR non è fondata nel merito, in quanto la Missione 4, Componente 1, Riforma 1.1 già richiamata, prevede un allineamento dei curricula degli istituti tecnici e professionali già esistenti, e quindi di durata quinquennale, alle innovazioni digitali previste dal Piano Industria 4.0, in particolare il rafforzamento delle materie STEM e non viene dunque citata la previsione di ridurre da cinque a quattro gli anni scolastici del sistema d'istruzione secondaria,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premesse e ad intervenire affinché siano mantenuti gli attuali percorsi quinquennali, al fine di acquisire, in maniera approfondita, conoscenze che permetteranno ai futuri lavoratori e lavoratrici di confrontarsi con la complessità e la rapidità delle trasformazioni tecnologiche.
9/1691/32. Amato , Caso , Orrico .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame è volto a istituire la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si collega alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (Missione 4, Componente 1 – Riforma 1.1), per potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche, incentrato sulla connessione fra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori;
l'entrata in vigore delle disposizioni attuative di tale riforma è attualmente prevista al 31 dicembre 2024, dopo essere stata posticipata di 1 anno;
l'articolo 1 reca l'istituzione, già a partire dall'anno scolastico 2024/2025, della filiera formativa tecnologico-professionale; nello specifico al comma 1, con una novella inserisce, nella sezione III del capo III del decreto-legge n. 144 del 2022 (legge n. 175 del 2022) – che reca misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di istruzione – il nuovo articolo 25-bis, rubricato; «Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale», composto di 9 commi;
il comma 2 del citato articolo 25-bis, dispone che, nell'ambito della filiera formativa tecnologico professionale, siano attivati percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, assicurando agli studenti il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonché delle conoscenze e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento;
l'attivazione di percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, con una riduzione del percorso educativo genererà inevitabilmente, ad avviso dei firmatari del presente atto, un impoverimento dell'offerta formativa del sistema d'istruzione, in quanto non è chiaro come si potrà assicurare «il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale, delle conoscenze e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento» prevedendo una riduzione del tempo scuola;
dappiù, i percorsi quadriennali proposti renderebbero ancora più complesso l'accesso ai percorsi universitari o di formazione superiore, se non strettamente legati al percorso previsto dal provvedimento stesso, il cosiddetto 4+2, con l'accesso diretto ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS Academy, in deroga alle disposizioni vigenti in materia e generando una discriminazione peculiare tra studenti frequentanti lo stesso percorso d'istruzione;
si rileva infatti che coloro che frequenteranno il percorso di istruzione e formazione professionale in una istituzione scolastica aderente alla filiera, avranno la possibilità di accedere all'ITS Academy senza il certificato di specializzazione tecnica, conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore della durata di almeno 800 ore,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare iniziative normative volte a rivedere la durata dei percorsi quadriennali sperimentali, in modo tale da modificare la disciplina introdotta ed evitare discriminazioni per l'accesso ai corsi universitari o di formazione superiore, soprattutto per coloro che vorranno optare per altri tipi di percorsi di studi.
9/1691/33. D'Orso , Caso , Amato , Orrico .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame è volto a istituire la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si collega alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (Missione 4, Componente 1 – Riforma 1.1), per potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche, incentrato sulla connessione fra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori;
l'entrata in vigore delle disposizioni attuative di tale riforma è attualmente prevista al 31 dicembre 2024, dopo essere stata posticipata di 1 anno;
l'articolo 1 reca l'istituzione, già a partire dall'anno scolastico 2024/2025, della filiera formativa tecnologico-professionale; nello specifico al comma 1, con una novella inserisce, nella sezione III del capo III del decreto-legge n. 144 del 2022 (legge n. 175 del 2022) – che reca misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di istruzione – il nuovo articolo 25-bis, rubricato: «Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale», composto di 9 commi;
la previsione del comma 4 del citato nuovo articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, introdotto dal provvedimento in esame, la quale deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, disciplina l'accesso ai percorsi di istruzione superiore offerti dagli ITS Academy sia per coloro che possiedono un diploma di scuola secondaria di secondo grado sia per coloro che, invece, hanno ottenuto il diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale e hanno conseguito un certificato di specializzazione tecnica superiore all'esito di corsi di istruzione e formazione tecnica superiore della durata di almeno 800 ore;
per coloro che conseguiranno il diploma professionale al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sarà garantito l'accesso diretto ai percorsi di ITS Academy, in deroga dunque a quanto sopracitato, in caso di adesione alla filiera formativa tecnologico-professionale da parte delle istituzioni regionali che erogano i suddetti percorsi e a seguito di validazione attraverso il sistema dell'INVALSI;
inoltre, a seguito di tale validazione, gli studenti potranno sostenere l'esame di Stato senza frequentare l'apposito corso annuale, così come previsto attualmente per gli stessi studenti dall'articolo 15, comma 6, del sopracitato decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
tale previsione sconvolgerà il complesso equilibrio esistente tra i diversi settori del sistema di istruzione e formazione, in quanto, ad avviso dei firmatari del presente atto, delegittima il ruolo del corpo docente e del consiglio di classe nel valutare il percorso di ogni singolo studente, una facoltà che verrebbe dunque demandata ad un test che dovrà accertare il raggiungimento o meno delle competenze richieste per il quinto anno,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare iniziative normative volte a rivedere la disposizione che demanda al sistema dell'INVALSI la validazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, così da modificare la disciplina introdotta e restituire al corpo docente e al consiglio di classe il compito di valutare il percorso di ogni singolo studente.
9/1691/34. Pavanelli , Caso , Amato , Orrico .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame è volto a istituire la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si collega alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (Missione 4, Componente 1 – Riforma 1.1), per potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche, incentrato sulla connessione fra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori;
l'entrata in vigore delle disposizioni attuative di tale riforma è attualmente prevista al 31 dicembre 2024, dopo essere stata posticipata di 1 anno;
l'articolo 1 reca l'istituzione, già a partire dall'anno scolastico 2024/2025, della filiera formativa tecnologico-professionale; nello specifico al comma 1, con una novella inserisce, nella sezione III del capo III del decreto-legge n. 144 del 2022 (legge n. 175 del 2022) – che reca misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di istruzione – il nuovo articolo 25-bis, rubricato: «Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale», composto di 9 commi;
agli articoli 2 e 3 del provvedimento in esame si prevede l'istituzione, rispettivamente, di una struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale e di un comitato di monitoraggio nazionale per la stessa filiera all'interno del Ministero dell'istruzione e del merito;
tale struttura tecnica avrebbe il compito di promuovere le sinergie tra i vari soggetti che aderiscono alla filiera, nonché migliorare e ampliare la progettazione dei percorsi didattici e favorire una progressiva adesione del sistema di istruzione e formazione professionale al sistema INVALSI, mentre il Comitato dovrebbe monitorare l'andamento della filiera e, sulla base degli esiti raccolti, proporne l'aggiornamento alla struttura tecnica istituita;
ferma restando l'eccedenza di strutture onerose che contrasta con la clausola di invarianza finanziaria applicata all'istituzione della filiera, la quale avrebbe bisogno, invero, di finanziamenti pubblici, non si comprende la necessità di istituire un Comitato di monitoraggio con compiti e composizione pressoché equivalenti a quelle dell'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, istituito dall'articolo 28 dello stesso decreto-legge 23 settembre 2022. n. 144 che si va in questa sede ad emendare con l'articolo aggiuntivo istitutivo della filiera;
infatti, l'articolo 28 citato indica la composizione dell'Osservatorio, costituito da: «rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, delle regioni, degli enti locali, dell'INVALSI e dell'INDIRE», gli stessi componenti elencati dall'articolo 3 del provvedimento in esame per la composizione del Comitato di monitoraggio,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare iniziative normative volte a rivedere la disposizione che istituisce un Comitato di monitoraggio con compiti e composizione pressoché equivalenti a quelle dell'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale già esistente, così da modificare la disciplina introdotta ed evitare inutili sovrapposizioni di organi e competenze.
9/1691/35. Aiello , Caso , Amato , Orrico .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame è volto a istituire la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si collega alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (Missione 4, Componente 1 – Riforma 1.1), per potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche, incentrato sulla connessione fra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori;
l'entrata in vigore delle disposizioni attuative di tale riforma e attualmente prevista al 31 dicembre 2024, dopo essere stata posticipata di 1 anno;
l'articolo 1 reca l'istituzione, già a partire dall'anno scolastico 2024/2025, della filiera formativa tecnologico-professionale; nello specifico al comma 1, con una novella inserisce, nella sezione III del capo III del decreto-legge n. 144 del 2022 (legge n. 175 del 2022) – che reca misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di istruzione – il nuovo articolo 25-bis, rubricato: «Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale», composto di 9 commi;
il comma 9 del nuovo articolo 25-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, prevede che, all'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 25-bis, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
agli articoli 2 e 3 del provvedimento in esame si prevede l'istituzione, rispettivamente, di una struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale e di un comitato di monitoraggio nazionale per la stessa filiera all'interno del Ministero dell'istruzione e del merito;
tale struttura tecnica avrebbe il compito di promuovere le sinergie tra i vari soggetti che aderiscono alla filiera, nonché migliorare e ampliare la progettazione dei percorsi didattici e favorire una progressiva adesione del sistema di istruzione e formazione professionale al sistema INVALSI, mentre il Comitato dovrebbe monitorare l'andamento della filiera e, sulla base degli esiti raccolti, proporne l'aggiornamento alla struttura tecnica istituita;
ai sensi del comma 2 del citato articolo 2, alla struttura tecnica di cui sopra è preposto un coordinatore con incarico dirigenziale di livello generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, individuato tra i dirigenti di ruolo del medesimo Ministero o di altre amministrazioni pubbliche ovvero in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (in materia di incarichi di funzioni dirigenziali) con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del suddetto Ministero;
alla predetta struttura è assegnato un contingente costituito da personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, nonché da un massimo di otto esperti, incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 (che prevede che, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei determinati presupposti di legittimità), cui spettano compensi omnicomprensivi lordi annui nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 400.000 e per un importo pro capite annuo lordo non superiore a 50.000 euro;
pertanto, per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 citato è autorizzata la spesa di 735.972 euro per l'anno 2024 e 679.607 euro annui a decorrere dall'anno 2025,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare iniziative normative volte a rivedere la disposizione che consente, nell'ambito della struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, di incrementare la dotazione organica dirigenziale del ministero in deroga ai limiti previsti e il ricorso ad esperti, in modo da modificare la disciplina introdotta e impiegare le risorse previste in modo più efficiente.
9/1691/36. Iaria , Caso , Amato .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame è volto a istituire la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si collega alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (Missione 4, Componente 1 – Riforma 1.1), per potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche, incentrato sulla connessione fra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori;
l'entrata in vigore delle disposizioni attuative di tale riforma è attualmente prevista al 31 dicembre 2024, dopo essere stata posticipata di 1 anno;
l'articolo 1 reca l'istituzione, già a partire dall'anno scolastico 2024/2025, della filiera formativa tecnologico-professionale; nello specifico al comma 1, con una novella inserisce, nella sezione III del capo III del decreto-legge n. 144 del 2022 (legge n. 175 del 2022) – che reca misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di istruzione – il nuovo articolo 25-bis, rubricato: «Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale», composto di 9 commi;
in particolare il comma 6 del citato articolo 25-bis prevede che, ferme restando le competenze delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, le sperimentazioni prevedano tra l'altro: l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta formativa, con particolare riferimento alle competenze linguistiche e logico-matematiche e alle discipline di base, ai nuovi percorsi sperimentali, funzionali alle esigenze specifiche dei territori, nonché la possibilità di ricorrere alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative e al rafforzamento dell'utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili;
l'intelligenza artificiale è un campo in rapida evoluzione che sta trasformando molteplici settori, dall'industria all'assistenza sanitaria, dalla mobilità alla finanza. Comprendere i princìpi fondamentali dell'intelligenza artificiale non solo permette agli studenti di acquisire competenze tecnologiche avanzate, ma offre anche l'opportunità di partecipare attivamente alla creazione di soluzioni innovative per le sfide globali, contribuendo così a plasmare un futuro sostenibile e inclusivo,
impegna il Governo
ad attivarsi, per quanto di competenza, affinché, nei percorsi sperimentali siano incluse attività formative in materia di competenze digitali con particolare attenzione alle tecnologie emergenti e all'intelligenza artificiale.
9/1691/37.Barzotti , Caso , Amato , Orrico .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame è volto a istituire la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si collega alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (Missione 4, Componente 1 – Riforma 1.1), per potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche, incentrato sulla connessione fra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori;
l'entrata in vigore delle disposizioni attuative di tale riforma è attualmente prevista al 31 dicembre 2024, dopo essere stata posticipata di 1 anno;
l'articolo 1 reca l'istituzione, già a partire dall'anno scolastico 2024/2025, della filiera formativa tecnologico-professionale; nello specifico al comma 1, con una novella inserisce, nella sezione III del capo III del decreto-legge n. 144 del 2022 (legge n. 175 del 2022) – che reca misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di istruzione – il nuovo articolo 25-bis, rubricato: «Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale», composto di 9 commi;
in particolare il comma 6 del citato articolo 25-bis prevede che, ferme restando le competenze delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, le sperimentazioni prevedano tra l'altro: l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta formativa, con particolare riferimento alle competenze linguistiche e logico-matematiche e alle discipline di base, ai nuovi percorsi sperimentali, funzionali alle esigenze specifiche dei territori, nonché la possibilità di ricorrere alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative e al rafforzamento dell'utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili;
l'intelligenza artificiale è un campo in rapida evoluzione che sta trasformando molteplici settori, dall'industria all'assistenza sanitaria, dalla mobilità alla finanza. Comprendere i princìpi fondamentali dell'intelligenza artificiale non solo permette agli studenti di acquisire competenze tecnologiche avanzate, ma offre anche l'opportunità di partecipare attivamente alla creazione di soluzioni innovative per le sfide globali, contribuendo così a plasmare un futuro sostenibile e inclusivo,
impegna il Governo
ad attivarsi, per quanto di competenza, affinché, nei percorsi sperimentali siano incluse attività formative in materia di competenze digitali con particolare attenzione alle tecnologie emergenti, all'intelligenza artificiale e alla cybersecurity.
9/1691/37.(Testo modificato nel corso della seduta)Barzotti , Caso , Amato , Orrico .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame è volto a istituire la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si collega alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (Missione 4, Componente 1 – Riforma 1.1), per potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche, incentrato sulla connessione fra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori;
l'entrata in vigore delle disposizioni attuative di tale riforma è attualmente prevista al 31 dicembre 2024, dopo essere stata posticipata di 1 anno;
l'articolo 1 reca l'istituzione, già a partire dall'anno scolastico 2024/2025, della filiera formativa tecnologico-professionale; nello specifico al comma 1, con una novella inserisce, nella sezione III del capo III del decreto-legge n. 144 del 2022 (legge n. 175 del 2022) – che reca misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di istruzione – il nuovo articolo 25-bis, rubricato: «Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale», composto di 9 commi;
in particolare il comma 6 del citato articolo 25-bis prevede che, ferme restando le competenze delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, le sperimentazioni prevedano tra l'altro: l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta formativa, con particolare riferimento alle competenze linguistiche e logico-matematiche e alle discipline di base, ai nuovi percorsi sperimentali, funzionali alle esigenze specifiche dei territori, nonché la possibilità di ricorrere alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative e al rafforzamento dell'utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili;
la blockchain, rappresenta una rivoluzionaria tecnologia che offre trasparenza, sicurezza e decentralizzazione. La comprensione dei concetti di base legati alla blockchain è cruciale per preparare gli studenti a un mondo in cui la fiducia e l'equità sono promosse attraverso soluzioni tecnologiche innovative. Inoltre, l'applicazione della blockchain si estende a settori come la gestione delle transazioni finanziarie, la tracciabilità delle forniture e la protezione dei dati, rendendo fondamentale che gli studenti acquisiscano una solida comprensione di questa tecnologia;
inoltre, la cybersicurezza è diventata una priorità assoluta in un'epoca in cui le minacce informatiche sono sempre più sofisticate e diffuse. Pertanto, avere padronanza di questa tematica è importante, dal momento che il tessuto imprenditoriale ricerca figure formate in questo settore. Acquisire competenze in cybersicurezza non solo protegge gli individui e le organizzazioni dalle minacce digitali, ma fornisce anche una base essenziale per la proiezione delle infrastrutture critiche e dei dati sensibili,
impegna il Governo
ad attivarsi, per quanto di competenza, affinché, nei percorsi sperimentali siano incluse attività formative in materie di competenze digitali con particolare attenzione alle tecnologie emergenti e alla blockchain e alla cybersicurezza.
9/1691/38.Fenu , Caso , Amato , Orrico .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame è volto a istituire la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si collega alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (Missione 4, Componente 1 – Riforma 1.1), per potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche, incentrato sulla connessione fra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori;
l'entrata in vigore delle disposizioni attuative di tale riforma è attualmente prevista al 31 dicembre 2024, dopo essere stata posticipata di un anno;
l'articolo 1 reca l'istituzione, già a partire dall'anno scolastico 2024/2025, della filiera formativa tecnologico-professionale; nello specifico al comma 1, con una novella inserisce, nella sezione III del capo III del decreto-legge n. 144 del 2022 (legge n. 175 del 2022) – che reca misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di istruzione – il nuovo articolo 25-bis, rubricato: «Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale», composto di 9 commi;
in particolare il comma 6 del citato articolo 25-bis prevede che, ferme restando le competenze delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, le sperimentazioni prevedano tra l'altro: l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta formativa, con particolare riferimento alle competenze linguistiche e logico-matematiche e alle discipline di base, ai nuovi percorsi sperimentali, funzionali alle esigenze specifiche dei territori; nonché la possibilità di ricorrere alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative e al rafforzamento dell'utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili;
un tema che ancora appare difficile da affrontare a scuola, ma fondamentale per agevolare la crescita, la conoscenza di sé e dell'altro, nonché per contrastare qualsiasi forma di discriminazione e violenza, è quello dell'educazione affettiva e sessuale, una questione circondata, spesso, dai numerosi tabù;
il dibattito sul tema dell'introduzione dell'educazione affettiva e sessuale come insegnamento nelle scuole è iniziato in Italia già nel secolo scorso; da allora sono stati presentati numerosi progetti di legge da parte di parlamentari di diversi orientamenti politici, ma non si è mai arrivati a un risultato concreto: tutti sfociati in un nulla di fatto,
impegna il Governo
ad agevolare, per quanto di competenza, l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nell'offerta formativa dei percorsi di sperimentazione di cui al provvedimento in esame, al fine di rispondere al bisogno delle allieve e degli allievi di crescere e svilupparsi in modo armonioso rendendoli maggiormente consapevoli nell'assunzione delle proprie scelte e condurre i ragazzi alla scoperta dei rapporti affettivi e al rispetto dell'altro genere.
9/1691/39. Ascari , Caso , Amato , Orrico , Casu , Grippo , Ghirra .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame è volto a istituire la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si collega alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (Missione 4, Componente 1 – Riforma 1.1), per potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche, incentrato sulla connessione fra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori;
l'entrata in vigore delle disposizioni attuative di tale riforma è attualmente prevista al 31 dicembre 2024, dopo essere stata posticipata di un anno;
l'articolo 1 reca l'istituzione, già a partire dall'anno scolastico 2024/2025, della filiera formativa tecnologico-professionale; nello specifico al comma 1, con una novella inserisce, nella sezione III del capo III del decreto-legge n. 144 del 2022 (legge n. 175 del 2022) – che reca misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di istruzione – il nuovo articolo 25-bis, rubricato: «Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale», composto di 9 commi;
il comma 2 del citato articolo 25-bis, dispone che, nell'ambito della filiera formativa tecnologico professionale, sono attivati percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, assicurando agli studenti il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonché delle conoscenze e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento;
appare evidente quanto i tempi ristretti di attuazione della sperimentazione non consentirebbero l'indispensabile informazione alle famiglie, le dovute azioni di orientamento per le studentesse e per gli studenti, nonché i necessari confronti tra i molti soggetti coinvolti nelle reti per costruire relazioni significative;
ad avviso dei firmatari del presente atto, risulta dunque impensabile avviare su tutto il territorio nazionale un piano sperimentale già dall'anno scolastico 2024/2025, tenendo conto della propedeutica acquisizione dell'Intesa tra regioni e uffici scolastici regionali per la costituzione della rete, oltreché dei contenuti da indicare nel progetto, mentre sarebbe più utile definire una sperimentazione a campione;
l'individuazione da parte del Ministero delle istituzioni e dei territori coinvolti nella sperimentazione potrà garantire l'avvio di una distribuzione organica dei percorsi sul territorio nazionale, ipotizzando una lettura del tessuto economico e produttivo che risponda non solo alla spinta progettuale impressa dal contesto oggi esistente nelle diverse (e diseguali) parti d'Italia, ma che sia in condizione di proporre una collocazione strategica delle filiere, in funzione dello sviluppo futuro delle caratteristiche economiche e di ricerca del Paese nel suo insieme,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a definire una sperimentazione a campione della filiera formativa tecnologica e professionale, individuandone le caratteristiche didattico-metodologiche per una impostazione che sia in condizione di monitorare, con il più elevato grado possibile di rigore scientifico, le variabili della sperimentazione.
9/1691/40. Ilaria Fontana , Caso , Amato , Orrico .
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, reca l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale;
la filiera formativa tecnologico-professionale, istituita a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025 al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazional «Industria 4.0», è costituita da specifici percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione, appositamente attivati, oltreché dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), dai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS). Alle regioni spettano i compiti di programmazione dei percorsi della filiera e di definizione delle sue modalità realizzative. Nell'ambito della filiera, le regioni e gli uffici scolastici regionali possono altresì stipulare accordi, anche con la partecipazione degli ITS Academy, delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati, per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, in funzione delle esigenze specifiche dei territori. I predetti accordi possono prevedere altresì l'istituzione di reti, denominate «campus», eventualmente afferenti ai poli tecnico-professionali, di cui possono far parte gli istituti che erogano i percorsi sperimentali di cui sopra, i soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nonché gli altri soggetti aderenti agli accordi;
la combinazione tra la digitalizzazione di risorse/mezzi e la distribuzione multimediale/multicanale dei prodotti audiovisivi sta progressivamente riconfigurando l'industria cinematografica, attraverso una ridefinizione di ruoli e competenze a cui corrispondono nuove opportunità di mercato. Con questo approccio, le analisi di contesto sinora condotte hanno favorito l'emersione degli elementi di innovazione che governano l'attuale mercato audiovisivo, ovvero l'identificazione e la classificazione delle competenze richieste ai profili professionali più ricercati, in termini attuali e prospettici, nella catena di montaggio del cinema italiano,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di promuovere un'offerta formativa integrata e il raccordo tra i percorsi degli istituti tecnici e professionali, delle istituzioni formative accreditate dalle regioni e degli ITS Academy, le istituzioni, i contesti produttivi, il mondo delle imprese, delle professioni nel settore dei servizi culturali, dello spettacolo dal vivo e dall'audiovisivo incentivando la formazione di alte professionalità e il ricambio generazionale.
9/1691/41. Mollicone , Caretta , Ciaburro .
La Camera,
premesso che:
col disegno di legge in esame, la cui finalità è di istituire una nuova «filiera formativa tecnologico-professionale» e che si pone l'obiettivo di potenziare l'offerta dei servizi di istruzione nell'ambito di una logica di complessivo riordino dei percorsi formativi degli istituti tecnici e professionali, si persegue un progetto molto ambizioso che necessiterebbe per questo di un corrispondente e consistente investimento in termini di risorse, sia umane che finanziarie;
invece, per precisa disposizione di legge, ciò è escluso esplicitamente in quanto non viene prevista alcuna risorsa finanziaria specificamente dedicata a sostenere l'innovazione;
l'ipotesi di ridurre da 5 a 4 gli anni la durata del percorso scolastico degli istituti di istruzione secondaria di II grado deve soddisfare l'esigenza di assicurare comunque agli studenti il pieno conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonché delle conoscenze e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento. Inoltre, una volta conseguito il diploma quadriennale, deve essere garantita la piena libertà dello studente di rivedere le scelte operate durante il percorso di studio lasciandogli la possibilità di accedere direttamente ad altro percorso di istruzione terziaria (per esempio Università) o al mondo del lavoro, senza l'obbligo di completare l'intero percorso della filiera 4+2;
una specifica attenzione va posta per quanto riguarda il sistema dell'istruzione e formazione professionale di competenza regionale, la cui presenza sul territorio nazionale non è affatto omogenea. Accanto a regioni che hanno voluto e saputo valorizzare, nel tempo, la IeFP ne esistono altre che non hanno investito a sufficienza, o non hanno investito affatto, nel settore;
la Formazione professionale di competenza regionale conta su finanziamenti estremamente ridotti rispetto a quelli previsti per l'istruzione statale, determinando, in questo caso una forma di concorrenza asimmetrica. L'intervento proposto, perciò, non sarà tale da risolvere sia le criticità dell'istruzione professionale statale, sia quelle dovute alla diffusione non uniforme (per qualità e per quantità) dell'istruzione e formazione professionale nel nostro Paese;
la formazione professionale rappresenta un percorso estremamente importante per i ragazzi e le ragazze, e tale esperienza deve essere rafforzata affinché possa viaggiare in parallelo con la filiera tecnologica professionale istituenda, accompagnando gli studenti e le studentesse verso nuovi orizzonti, sia professionali che accademici,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, successivamente alla frequentazione del quarto anno prevista dall'articolo 25-bis, comma 6, lettera c) del decreto-legge n. 144 del 2022, introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame, la possibilità di sostenere un esame integrativo che dia la possibilità di accedere direttamente a percorsi accademici terziari.
9/1691/42. Ruffino .
La Camera,
premesso che:
col disegno di legge in esame, la cui finalità è di istituire una nuova «filiera formativa tecnologico-professionale» e che si pone l'obiettivo di potenziare l'offerta dei servizi di istruzione nell'ambito di una logica di complessivo riordino dei percorsi formativi degli istituti tecnici e professionali, si persegue un progetto molto ambizioso, al pari di quanto previsto dalla legge n. 206 del 2023;
quest'ultima, infatti, in materia di istruzione superiore, all'articolo 18 ha previsto l'istituzione del percorso liceale del «Made in Italy», con l'obiettivo di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al Made in Italy;
così come per l'istituenda filiera formativa tecnologico-professionale, l'avvio del percorso liceale del Made in Italy è prevista a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, con la possibilità di attivare tali classi – nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa – a partire dalle classi prime e con la contestuale confluenza dell'opzione economico-sociale del liceo delle scienze umane nel medesimo liceo del Made in Italy;
ciononostante, le iscrizioni sono state solamente 375 a fronte di un totale di oltre 90 licei ad indirizzo Made in Italy approvati sul territorio: un indirizzo scolastico presentato con estrema enfasi ma – evidentemente – con contenuti didattici confusi, come, ad esempio, la scarsità di informazioni circa i corsi successivi al secondo anno,
impegna il Governo
alla luce dello scarso interesse dimostrato dalle famiglie e dai giovani studenti, ad adottare iniziative volte a rivedere, oltreché la riforma di cui al presente disegno di legge, anche l'intero assetto del percorso liceale del Made in Italy così come previsto attualmente dalla legge n. 206 del 2023, caratterizzato dalla medesima impostazione, al fine di allinearlo maggiormente alle necessità effettive sia, da un lato, per quanto riguarda la domanda formativa degli studenti sia, dall'altro, per quanto riguarda il tessuto economico-imprenditoriale.
9/1691/43. Benzoni .
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, la cui finalità è di istituire una nuova «filiera formativa tecnologico- professionale», si pone – almeno formalmente – l'obiettivo di potenziare l'offerta dei servizi di istruzione nell'ambito di una logica di complessivo riordino dei percorsi formativi degli istituti tecnici e professionali;
l'efficacia della formazione professionale in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro è fortemente condizionata dall'insufficiente e disomogenea offerta formativa che è presente nel territorio nazionale;
il grado di incoerenza tra i modelli regionali e i prìncipi di unitarietà stabiliti a livello nazionale appare, infatti, molto elevato in termini di allievi iscritti, di risorse impiegate, di modalità utilizzate e di risultati prodotti;
dare indispensabile omogeneità all'offerta formativa dei percorsi della formazione professionale è dunque una questione prioritaria per il nostro Paese, facendo al contempo tesoro dell'esperienza in materia di politiche del lavoro e accrescendo l'efficienza del sistema di formazione professionale,
impegna il Governo
ad attuare tutte le azioni volte a consentire lo sviluppo coerente della formazione professionale in tutto il territorio nazionale – nel rispetto del principio di sussidiarietà – e, nel contempo, per assicurare l'impiego efficiente delle risorse a ciò destinate, inclusa l'istituzione, nel primo provvedimento utile e previo accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, di un organismo che funga da cabina di regia della formazione professionale, a cui siano attribuiti compiti di indirizzo unitario, di alta amministrazione, di vigilanza e di supporto, al fine di consentire lo sviluppo coerente della formazione professionale in tutto il territorio nazionale nel rispetto del principio di sussidiarietà, e, nel contempo, per assicurare l'impiego efficiente delle risorse a ciò destinate.
9/1691/44. Grippo .
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Iniziative di competenza, anche di carattere normativo, in relazione ai criteri di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, alla luce della situazione abitativa nelle periferie milanesi – 3-01360
FOTI , OSNATO , DI MAGGIO , DE CORATO , MAERNA , MALAGOLA , MASCARETTI , MAULLU , MESSINA , ANTONIOZZI , GARDINI , MONTARULI e RUSPANDINI . — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
è una bomba a orologeria pronta a sfociare in tensioni sociali la situazione delle periferie milanesi, con particolare riguardo ai criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, tra chi non perde la speranza di poter garantire una sistemazione dignitosa ai propri figli, anche disabili, o genitori anziani e chi, bypassando le graduatorie, si vede riconosciuto un inesistente diritto;
secondo quanto si apprende da fonti di stampa, infatti, un alloggio al secondo piano di via Pascarella 20, una palazzina recentemente ristrutturata di proprietà del comune di Milano, in una delle periferie-polveriere della città, tra Quarto Oggiaro e Bovisasca, sarebbe stato assegnato a un discendente di una delle famiglie sinti più note;
se è pur vero che l'alloggio sarebbe stato offerto nell'ambito del filone dei servizi abitativi transitori, in alternativa allo sgombero del campo rom di via Bonfadini, dopo cinquant'anni di illegalità e degrado, risulterebbe, come riporta il quotidiano Libero, che detta discutibile procedura avrebbe aperto la strada ad altri parenti dell'affittuario che non avrebbero, invece, alcun titolo a risiedere lì;
tale situazione si sta diffondendo a macchia d'olio in complessi di edilizia residenziale pubblica di altri quartieri della città di Milano, quali le vicinissime via Simoni e Lopez, nei quali si stanno trasferendo, o lo hanno già fatto, i sinti dell'ex insediamento stretto tra l'ortomercato e i binari della ferrovia;
l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, quale grimaldello per aprire le porte a famigliari, amici e conoscenti, sembra essere uno schema consolidato nelle abbandonate periferie milanesi –:
quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, il Ministro interrogato intenda assumere in relazione ai fatti esposti in premessa e alle problematiche che questi evidenziano, con particolare riguardo alle procedure di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del comune di Milano.
(3-01360)
Iniziative di competenza, in ambito europeo e internazionale, in relazione alla regolarità e agli esiti delle elezioni presidenziali in Venezuela – 3-01361
ORSINI , DEBORAH BERGAMINI , MARROCCO , BARELLI , ARRUZZOLO , BAGNASCO , BATTILOCCHIO , BATTISTONI , BENIGNI , BOSCAINI , CALDERONE , CANNIZZARO , CAPPELLACCI , CAROPPO , CASASCO , CASTIGLIONE , CATTANEO , CORTELAZZO , DALLA CHIESA , D'ATTIS , DE PALMA , FASCINA , GATTA , MANGIALAVORI , MAZZETTI , MULÈ , NEVI , NAZARIO PAGANO , PATRIARCA , PELLA , PITTALIS , POLIDORI , ROSSELLO , RUBANO , PAOLO EMILIO RUSSO , SACCANI JOTTI , SALA , SORTE , SQUERI , TASSINARI e TENERINI . — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
domenica 28 luglio 2024 si sono svolte le elezioni presidenziali in Venezuela;
il percorso verso le elezioni è stato segnato da violenze, intimidazioni e arresti arbitrari, con l'obiettivo di diffondere paura e limitare l'accesso al voto, come dimostrato dalle esclusioni della leader dell'opposizione Maria Corina Machado e della sostituta Marina Yoris;
nella tarda serata del 28 luglio 2024 il presidente del Consiglio elettorale nazionale, Elvis Amoroso, ha annunciato la vittoria di Nicolás Maduro con il 51 per cento circa dei voti: avrebbe ottenuto 5,1 milioni di voti contro i 4,4 milioni del candidato dell'opposizione Edmundo González Urrutia;
di fronte a tali dichiarazioni, le forze di opposizione hanno denunciato irregolarità nelle procedure elettorali, ritenendo vincitore Edmundo González Urrutia con il 70 per cento dei voti;
anche la comunità internazionale sta esprimendo forti perplessità sul regolare svolgimento delle elezioni e sui risultati del voto;
lo svolgimento di elezioni libere e regolari rappresenta una condizione irrinunciabile dei Paesi democratici e l'organizzazione di processi elettorali indipendenti e trasparenti è indispensabile per promuovere un ambiente elettorale competitivo e la fiducia dei cittadini nell'integrità delle elezioni e delle stesse istituzioni democratiche;
l'integrità dei processi elettorali deve essere garantita dal quadro giuridico e istituzionale che ne regola compiutamente lo svolgimento, a partire dalla composizione e dall'operato degli organi preposti all'organizzazione e alla gestione delle elezioni;
la stabilità democratica e il ripristino di indifferibili condizioni di sicurezza e di legalità in Venezuela sono indispensabili, anche al fine di tutelare l'incolumità dei cittadini appartenenti alla numerosa comunità italo-venezuelana presente nel Paese;
il rapporto privilegiato che lega il Venezuela al mondo occidentale e, in particolare, agli Stati Uniti e all'Unione europea si fonda non solo su affinità storiche, culturali e sociali, ma anche su un solido interscambio economico, posto che tuttora essi rimangono tra i partner commerciali più importanti per Caracas –:
quali urgenti iniziative di competenza, in ambito europeo e internazionale, il Ministro interrogato intenda assumere al fine di fugare ogni dubbio circa la regolarità e l'esito delle elezioni in Venezuela e sostenere e garantire il pieno rispetto della volontà del popolo venezuelano espresso alle urne.
(3-01361)
Chiarimenti in merito alla linea tenuta dal Governo nell'ambito del processo relativo all'assassinio avvenuto in Congo dell'ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e del loro autista – 3-01362
GADDA , FARAONE e DE MONTE . — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
il 22 febbraio 2021 l'ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista del Programma alimentare mondiale (Pam, agenzia delle Nazioni Unite) Mustapha Milambo sono stati uccisi durante un attacco armato nella provincia del Nord Kivu (Congo);
la macchina dell'ambasciatore è stata attaccata tra le città di Goma e Rushuru, territorio da decenni attraversato da conflitti, guerre e massacri, dove operano quotidianamente milizie armate;
a seguito del triplice omicidio, la procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di due dirigenti del Programma alimentare mondiale (Rocco Leone e Mansour Luguru Rwagaza), che organizzarono la missione, con l'accusa di omicidio colposo;
i due dirigenti, secondo la procura, si sarebbero resi protagonisti di diverse irregolarità, false attestazioni, omissioni e reticenze, contribuendo a rendere pericolosa e sprovvista di dispositivi di sicurezza adeguati la missione di Attanasio;
nell'ambito del processo lo Stato ha rinunciato a costituirsi parte civile;
a febbraio 2024 il giudice dell'udienza preliminare ha emesso una sentenza di non luogo a procedere, ritenendo che nei confronti dei due imputati possa farsi applicazione del principio di immunità diplomatica, in quanto funzionari di un'agenzia delle Nazioni Unite: tesi sostenuta nel processo anche dallo stesso Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
il giudice dell'udienza preliminare ha sottolineato che l'unica autorità competente a intervenire presso l'Onu al fine di chiedere la revoca dell'immunità era lo Stato italiano, che però non ha agito in tal senso;
nonostante la procura avesse inizialmente annunciato la propria volontà di impugnare la sentenza di non luogo a procedere e presentare ricorso in appello, da organi di stampa si apprende che, ad oggi, la procura abbia deciso di non procedere in tal senso, limitandosi a rendere noto l'inutile decorso dei relativi termini di impugnazione;
la mancata costituzione come parte civile e l'avere sostenuto la tesi difensiva che ha di fatto impedito di fare chiarezza sulle responsabilità di due soggetti che hanno avuto un ruolo determinante nell'organizzazione della missione, in cui Attanasio, Iacovacci e Milambo hanno trovato la morte, a parere degli interroganti dimostrano un sostanziale disinteresse verso chi ha dedicato la propria vita a tutela degli interessi della Repubblica –:
per quale motivazione non vi sia stata la costituzione in giudizio quale parte civile da parte dello Stato, quali ragioni abbiano portato lo Stato a non attivarsi presso l'Onu al fine di chiedere la revoca dell'immunità per i due soggetti coinvolti e perché si sia ritenuto necessario sostenere la tesi dell'improcedibilità per difetto di giurisdizione.
(3-01362)
Iniziative di competenza per promuovere un immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e per impedire l'estensione del conflitto nell'area mediorientale – 3-01363)
FRATOIANNI , ZANELLA , BONELLI , BORRELLI , DORI , GHIRRA , GRIMALDI , MARI , PICCOLOTTI e ZARATTI . — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
a Gaza la situazione umanitaria è catastrofica, un milione e ottocentomila palestinesi si trovano nelle cosiddette zone sicure designate da Israele, ma, di evacuazione in evacuazione, lo spazio di queste aree si restringe sempre più. Migliaia sono i bambini malati, affamati, feriti o separati dalle loro famiglie. Con il crollo delle strutture igieniche e del trattamento delle acque reflue, il virus della poliomielite si aggiunge all'elenco delle minacce;
il 27 luglio 2024 un razzo ha ucciso 12 bambini a Majdal Shams nelle Alture del Golan, territorio occupato da Israele dal 1967, dopo averlo sottratto al controllo della Siria. Dopo poche ore l'esercito israeliano ha attaccato con dei droni sette località del Libano;
Israele ha attribuito l'attacco ad Hezbollah, che ha negato ogni coinvolgimento. Nel rimpallo di responsabilità il conflitto rischia di estendersi ulteriormente: diversi Governi occidentali, tra cui il nostro, stanno invitando i propri connazionali a lasciare il Libano. Gli scontri che riguardano il nord d'Israele e il sud del Libano avrebbero sinora obbligato circa 90 mila libanesi e 60 mila israeliani a lasciare le proprie case, mentre i morti sarebbero oltre 500, tra miliziani Hezbollah e civili libanesi;
dal terribile attacco terroristico del 7 ottobre 2023 di Hamas ad Israele, che Alleanza Verdi e Sinistra ha sempre fortemente condannato, sono ormai passati quasi dieci mesi: mesi di morte e terrore in cui Gaza è divenuta una prigione a cielo aperto. La settimana scorsa quarantacinque tra chirurghi, medici e infermieri statunitensi che hanno lavorato come volontari a Gaza hanno scritto una lettera aperta a Biden denunciando che il numero reale di vittime sarebbe molto più alto dei quasi 40.000 dichiarati, chiedendo l'immediato cessate il fuoco;
in questi dieci mesi la diplomazia internazionale, Usa e Unione europea in testa, non è stata in grado di stabilizzare la situazione e di evitare un'altra inutile escalation. La Corte internazionale di giustizia ha affermato che l'occupazione di Israele, che dura da 57 anni, è illegale e va smantellata immediatamente. La Corte condanna l'apartheid che l'ha sostenuta e chiede di risarcire i palestinesi. La comunità internazionale deve intraprendere ora azioni inequivoche per assicurare che Israele ponga fine alla sua occupazione illegale e interrompa immediatamente la guerra a Gaza –:
quali iniziative di competenza immediate e concrete intenda promuovere per un immediato cessate il fuoco che ponga fine al genocidio in corso a Gaza, di cui la comunità internazionale rischia di essere sempre più complice, e impedire il rischio di un conflitto che si estenda all'intera area.
(3-01363)
Iniziative normative volte a consentire alle imprese edili, in presenza di eventi meteorologici avversi, una maggiore flessibilità nel ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria in territori di montagna – 3-01364
MANES e STEGER . — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
con riferimento al tema della cassa integrazione guadagni ordinaria, di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, per le imprese del settore edile si è più volte evidenziato come sia necessario superare la rigidità interpretativa che riguarda la normativa in caso di eventi meteo sfavorevoli;
occorre prevedere una specifica modifica legislativa per superare un orientamento giurisprudenziale, eccessivamente restrittivo, che sostanzialmente considera «prevedibile», e quindi imputabile al datore di lavoro, il verificarsi di specifici eventi meteorologici in determinati contesti territoriali e periodi dell'anno (esempio gelo e neve in territori quali la Valle d'Aosta e il Trentino Alto Adige), con la conseguente impossibilità di ricorrere in questi casi alla cassa integrazione guadagni ordinaria. Tale interpretazione non corrisponde alla ratio legis, che è quella di tutelare imprese e lavoratori nel caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa determinata da «intemperie stagionali» (termine usato dallo stesso legislatore), senza che proprio la «stagionalità» delle stesse venga paradossalmente imputata all'impresa;
a questo proposito, in occasione dell'esame per la conversione in legge del decreto-legge n. 98 del 2023, il Governo ha accolto un ordine del giorno che sollecitava un intervento in tal senso (n. 9/1364/1, primo firmatario onorevole Manes);
tra l'altro, le imprese edili sono tenute a versare per gli operai un contributo ordinario di gran lunga superiore a quello degli altri settori (4,70 per cento, a fronte dell'1,70-2,00 per cento dell'industria); ciò ha determinato, nel periodo 2002-2022, nell'ambito della gestione della cassa integrazione guadagni ordinaria presso l'Inps, nella specifica gestione edilizia, un avanzo complessivo superiore a 6 miliardi di euro. Anche per le annualità successive al 2015 (anno di riduzione dell'aliquota all'attuale misura del 4,70 per cento), il trend ha mantenuto lo stesso andamento, con avanzi di esercizio annuali mediamente di oltre 250 milioni di euro –:
quali iniziative normative il Governo intenda adottare al fine di risolvere le criticità interpretative sopra illustrate, che rendono estremamente complesso ricorrere alla cassa integrazione guadagni ordinaria in presenza di determinati eventi meteorologici avversi, che nei territori di montagna, come, ad esempio, nella regione della Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, ma non solo, sono ricorrenti, al fine di consentire alle imprese edili una maggiore flessibilità nel ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria in base ad una più adeguata interpretazione giurisprudenziale in materia.
(3-01364)
Iniziative urgenti, anche a seguito della sostituzione del reddito di cittadinanza con l'assegno di inclusione, volte a garantire una misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale comprensiva del sostegno all'affitto – 3-01365
CAROTENUTO , SPORTIELLO , BARZOTTI , AIELLO , TUCCI e AURIEMMA . — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
come testimonia la quinta relazione sullo stato d'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, permangono difficoltà: la revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ha inciso sulla programmazione dei flussi finanziari, il 56 per cento delle scadenze sono da completare, molte sono posticipate al 2025 e 2026 e il rischio che l'Italia non sia in grado di ottenere le ultime rate è concreto;
in particolare, i servizi per l'impiego arrancano per raggiungere gli obiettivi del programma Gol (Garanzia occupabilità lavoratori) – si vedano i casi di Lombardia e Sicilia – e ciò, oltre a rendere evidente la necessità di personale preparato – denunciata da tempo dal MoVimento 5 Stelle, soprattutto con riguardo ai cosiddetti navigator –, rende tragicamente concreta la netta diminuzione delle missioni 24 «Diritti sociali e politiche sociali e famiglia» e 26 «Politiche per il lavoro», fondamentali nella lotta contro il «lavoro povero» e «l'esclusione sociale»;
ciò evidentemente a seguito della sostituzione del reddito di cittadinanza con l'assegno di inclusione, che però, secondo i dati Inps della prima edizione dell'Osservatorio, ha sostenuto poco più della metà delle famiglie rispetto a quanto fece il reddito di cittadinanza. Si aggiunga che, sempre secondo i dati Inps, è diversa la copertura offerta, per cui ad essere sostenute economicamente oggi sono soltanto 1,6 milioni di persone sui 5,7 milioni di poveri assoluti, vale a dire il 28 per cento;
inoltre, l'impatto della nuova misura sulle persone e sui nuclei familiari, in confronto al reddito di cittadinanza, è peggiorativo e limitato perché l'assegno di inclusione, rispetto al calcolo delle componenti «affitto» e «mutuo» della prestazione, oltre a non intervenire per accrescere l'importo della componente affitto per i nuclei più numerosi, svantaggia i nuclei più bisognosi, da un lato riducendo il requisito reddituale di accesso per i nuclei che vivono in affitto (da 9.360 a 6.000 euro equivalenti) – così rendendo più difficile per gli affittuari il soddisfacimento dei requisiti di accesso all'assegno di inclusione – dall'altro addirittura cancellando l'integrazione monetaria per chi ha da pagare un mutuo –:
se non intenda adottare iniziative urgenti, anche in vista del prossimo disegno di legge di bilancio, affinché sia ripristinata e garantita una misura a carattere universale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale che includa il sostegno all'affitto.
(3-01365)
Iniziative a salvaguardia dei livelli occupazionali presso i punti vendita con marchio Euronics – 3-01366
GIACCONE , MOLINARI , ANDREUZZA , ANGELUCCI , BAGNAI , BARABOTTI , BELLOMO , BENVENUTO , DAVIDE BERGAMINI , BILLI , BISA , BOF , BORDONALI , BOSSI , BRUZZONE , CANDIANI , CAPARVI , CARLONI , CARRÀ , CATTOI , CAVANDOLI , CECCHETTI , CENTEMERO , COIN , COMAROLI , CRIPPA , DARA , DI MATTINA , FORMENTINI , FRASSINI , FURGIUELE , GIAGONI , GIGLIO VIGNA , GUSMEROLI , IEZZI , LATINI , LAZZARINI , LOIZZO , MACCANTI , MARCHETTI , MATONE , MIELE , MONTEMAGNI , MORRONE , NISINI , OTTAVIANI , PANIZZUT , PIERRO , PIZZIMENTI , PRETTO , RAVETTO , SASSO , STEFANI , SUDANO , TOCCALINI , ZIELLO , ZINZI e ZOFFILI . — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
la vicenda Euronics, il marchio che vende prodotti di elettronica, informatica, telefonia ed elettrodomestici, continua a destare preoccupazione per le centinaia di lavoratori coinvolti;
dopo le chiusure nel Lazio, che hanno coinvolto circa 600 dipendenti (400 di questi lavoratori sono impiegati direttamente nei punti vendita, mentre altri 200 operano nelle società del gruppo Euronics), adesso anche a Milano e in tutta la Lombardia si stanno registrando chiusure dei negozi, con il coinvolgimento di circa 200 lavoratori: hanno abbassato le saracinesche i punti vendita di San Giuliano Milanese, Vimercate, Lonato del Garda, San Vittore Olona, Sesto San Giovanni, Seregno, Cesano Boscone e Broni. Quest'ultimo, gestito da Binova srl, ha chiuso i battenti con largo anticipo rispetto alla data comunicata durante un incontro con i sindacati;
ad avviare le procedure di licenziamento collettivo, al momento per 243 lavoratori tra Lazio e Lombardia, stando alle notizie stampa, sono le società Nova spa, Kus srl e Binova srl, aziende licenziatarie del marchio Euronics e gestori indipendenti di alcuni punti vendita Euronics, ed Euronics, dal canto suo, tiene a precisare che tali licenziamenti nulla hanno a che fare con Euronics, chiarendo, in una nota, che «le aziende che in Italia utilizzano il marchio Euronics in forza di un contratto di franchising operano pertanto in totale autonomia»;
il problema principale che i sindacati riscontrano nella vertenza sembrerebbe la natura contrattuale: questi lavoratori sono stati assunti con contratto di tipo Cisal e, per questo motivo, i tentativi dei sindacati di negoziare con l'azienda vengono costantemente respinti, poiché non vengono considerati rappresentativi;
in Italia i 383 punti vendita con insegna Euronics, dove lavorano 4.545 persone, sono gestiti da società separate che hanno stretto con l'azienda un accordo di licenza. Sono otto in totale i soci in tutta Italia e Nova è uno di questi, con punti di vendita localizzati – per l'appunto – in Lazio (in prevalenza) e Lombardia –:
se e quali tempestive iniziative di competenza il Governo intenda adottare a salvaguardia dei livelli occupazionali di cui in premessa, anche avviando l'apertura di un tavolo istituzionale di crisi con tutte le parti coinvolte.
(3-01366)
Iniziative di competenza volte ad armonizzare le procedure di riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero – 3-01367
PASTORELLA , BONETTI , BENZONI , D'ALESSIO , GRIPPO , SOTTANELLI e ONORI . — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
in Italia, secondo dati Eurostat, soltanto il 28,3 per cento dei cittadini tra i 25 e i 34 anni è in possesso di un titolo di studio terziario (laurea o superiore) contro una media europea del 41,2 per cento; degli oltre 50 mila giovani che ogni anno lasciano l'Italia per motivi di studio o lavoro, almeno un terzo possiede un titolo di studio terziario (dati Istat) e mediamente più di 1.000 sono ricercatori (dati forniti dallo studio «Staying or leaving? Patterns and determinants of Italian researchers' migration» dei ricercatori dell'Università Normale di Pisa, L. Nascia, M. Pianta e T. Zacharewicz);
tra questi, un numero significativo di ricercatori italiani attualmente all'estero manifesta la volontà di rientrare nel Paese di origine per proseguire il proprio percorso di ricerca e insegnamento;
con l'interrogazione n. 4-00480 del febbraio 2023 la prima firmataria del presente atto aveva esposto le problematiche che si trovano ad affrontare studenti, ricercatori e giovani professionisti per il riconoscimento accademico dei titoli di studio ottenuti in atenei esteri (cosiddetta «equipollenza»);
parimenti, qualsiasi ricercatore straniero che desideri trasferirsi in Italia per motivi di studio o di lavoro incontra un gran numero di ostacoli al riconoscimento dei propri titoli accademici ottenuti all'estero;
le difficoltà riscontrate riguardano, soprattutto, i titoli di dottorato, ma anche gli attestati di laurea triennale e magistrale rilasciati da università straniere e hanno a che fare con il vasto numero di documenti da reperire, gli elevati costi per l'ottenimento e la traduzione dei suddetti documenti, nonché le lunghe tempistiche di elaborazione della procedura da parte degli enti preposti;
le molte difficoltà riscontrate, di cui gli interroganti hanno raccolto numerose testimonianze, fanno spesso sì che gli interessati non riescano a partecipare ai concorsi e ai bandi di loro interesse, scoraggiando gli studenti e i ricercatori italiani e stranieri a rientrare o a trasferirsi nel nostro Paese per studiare o per lavorare, privando l'Italia del loro talento e delle loro potenzialità innovative;
è evidente come il meccanismo per cui viene lasciata ai singoli atenei la facoltà di stabilire unilateralmente i criteri di valutazione e rilascio del riconoscimento accademico non faccia altro che peggiorare la situazione, rendendola ulteriormente disomogenea –:
quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare al fine di risolvere i problemi legati all'equipollenza, auspicabilmente armonizzando e semplificando le procedure di riconoscimento dei titoli di studio.
(3-01367)
Iniziative volte a garantire agli atenei pubblici i fondi necessari per il personale, la copertura dei costi essenziali e la valorizzazione della ricerca e della didattica – 3-01368
MANZI , ORFINI , IACONO , BERRUTO , SCARPA , TONI RICCIARDI , GHIO , FERRARI , CASU e FORNARO . — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
nell'ultimo decennio il quadro relativo al finanziamento del sistema universitario ha evidenziato una progressione, significativa, delle risorse messe a disposizione degli atenei di circa 2,3 miliardi di euro, che, in larga parte, ha contribuito a ripristinare la situazione antecedente il 2010;
tale tendenza positiva, tuttavia, non ha sicuramente colmato il consistente divario che continua a sussistere tra il livello di finanziamento degli atenei italiani e quello dei principali Paesi europei e si è interrotto proprio nel corso del 2024 in seguito alle politiche di settore avviate dal Governo;
il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale e dalla Conferenza dei rettori sullo schema di decreto ministeriale relativo ai criteri di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2024 stigmatizza la presenza di una notevole contrazione rispetto al 2023;
da un'attenta analisi, anche se confermati i 340 milioni di euro destinati al piano straordinario di reclutamento, non risulta, invece, il medesimo finanziamento aggiuntivo, previsto dall'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la cui assenza rischia di rendere vano, di fatto, l'intero piano straordinario;
per assicurare le risorse necessarie agli atenei per il piano di reclutamento in questione, il fondo di finanziamento ordinario del 2024, senza riduzioni e mancati finanziamenti già programmati, avrebbe dovuto prevedere risorse per almeno 9,5 miliardi di euro;
la riduzione delle risorse complessive assegnate alle università rispetto al 2023 risulta essere di circa 513 milioni di euro;
inoltre, dallo schema di decreto si evince un indirizzo volto ad affermare la crescente destinazione delle risorse su meccanismi di natura premiale, in assenza di risorse aggiuntive, che non riuscirà a garantire i costi di funzionamento;
tale riduzione rischia non solo di arrestare l'evoluzione virtuosa del sistema universitario nazionale, ma anche di mettere a rischio la sopravvivenza stessa dell'università statale italiana –:
se il Ministro interrogato non intenda adottare iniziative al fine di reperire risorse adeguate volte a garantire agli atenei pubblici i fondi necessari per l'adeguamento stipendiale del personale, sostenere il piano straordinario di reclutamento programmato per il 2024 e la copertura dei costi essenziali e per la valorizzazione della qualità della ricerca e della didattica in una prospettiva di lungo termine.
(3-01368)
Iniziative per valorizzare gli specializzandi in medicina, anche attraverso una riforma complessiva del sistema formativo di specializzazione – 3-01369
LUPI , ROMANO , BICCHIELLI , BRAMBILLA , CAVO , ALESSANDRO COLUCCI , PISANO , SEMENZATO e TIRELLI . — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
lo Stato ha il compito di garantire la qualità della formazione specialistica dei medici, ispirandosi anche a un criterio di parità di trattamento;
i contratti di formazione medico-specialistica sono disciplinati dall'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e sono stipulati tra medici laureati e università sede della scuola di specializzazione, nonché con le regioni ove hanno sede le aziende sanitarie che fanno parte della rete formativa della scuola di specializzazione;
i contratti citati, oggetto di numerose modifiche normative nel corso degli anni, con frequenza obbligatoria delle attività didattiche e prestazione programmata di attività assistenziali, erano esclusivamente finalizzati all'acquisizione delle capacità professionali e non davano diritto all'accesso ai ruoli del Sistema sanitario nazionale o dell'università ove si svolge la formazione;
il sistema disciplinato dal suddetto decreto legislativo prevedeva una formazione in ambito universitario, con docenti universitari assunti dopo aver acquisito competenze scientifico-didattiche utili alla costituzione di una rete formativa d'eccellenza;
il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, che ha visto l'introduzione in sede di conversione dell'articolo 44-quater, utile al conseguimento dell'obiettivo Pnrr m6c2 2.2 riguardante i contratti di formazione specialistica al fine di contrastare il cosiddetto «imbuto formativo», costituisce un'importante modifica per i contratti di specializzazione prevedendo la possibilità per gli studenti, dal secondo anno, di accedere alle prove concorsuali per la dirigenza pubblica;
se da un lato l'innovazione normativa citata risulta essere un'importante novità che risponde alla necessità di una maggiore considerazione degli specializzandi, dall'altra si ravvisa come il medico in qualità di dipendente a tempo determinato dovrà rispettare turni che comportano una riduzione del tempo dedicato allo studio, rischiando di compromettere il percorso formativo;
l'importanza della preparazione teorica e pratica dei medici richiede percorsi formativi graduali, al fine di evitare responsabilità eccessive già dai primi anni di specializzazione, oppure che gli studenti specializzandi vadano a supplire a carenze di medici strutturati;
la modifica introdotta nel 2024 potrebbe, inoltre, creare una disparità di trattamento tra medici in formazione dipendenti e non, oltre a creare una criticità nel sistema di certificazione della formazione;
la formazione medica italiana è internazionalmente riconosciuta quale vanto ed eccellenza per la ricerca e la qualità della preparazione;
il numero di medici specialisti da formare per il triennio 2020/2023 ammonta a circa 13.200 unità –:
quali iniziative intenda assumere al fine di valorizzare gli specializzandi di medicina anche attraverso atti che prevedano una riforma globale del sistema formativo di specializzazione.
(3-01369)
PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE: BONETTI ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO (DOC. XXII, N. 23-A)
Doc. XXII, n. 23-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento:
NULLA OSTA
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea
NULLA OSTA
Doc. XXII, n. 23-A – Articolo 1
ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta)
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, la Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione ha il compito di indagare sui fenomeni connessi ai mutamenti e alla prospettiva demografica del Paese, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: lo spopolamento, l'invecchiamento medio della popolazione, la longevità e i conseguenti effetti economici e sociali, la composizione dei nuclei familiari, il contesto abitativo, lavorativo e culturale, la mobilità residenziale della popolazione, il mercato del lavoro, il tasso di occupazione e disoccupazione, le prospettive del welfare e della produttività economica, l'impatto dei cambiamenti demografici sui bilanci pubblici, i flussi migratori, la distribuzione dei servizi sociali e sanitari, la promozione della salute e la prevenzione delle malattie, le competenze e la formazione delle diverse fasce generazionali e nelle diverse aree del Paese.
3. La Commissione riferisce alla Camera, alla fine dei propri lavori, circa i risultati della propria attività e può formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, anche redigendo un documento di sintesi sulla situazione demografica del Paese e sui processi di cambiamento che lo interessano.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta)
Al comma 2, dopo le parole: prospettiva demografica del Paese, aggiungere le seguenti: tenendo conto delle risoluzioni e delle strategie dell'Unione europea che hanno inerenza e impatto sui processi di cambiamento demografico, con particolare riguardo alla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni» dell'11 ottobre 2023 COM(2023) 577 recante «Cambiamento demografico in Europa: strumentario d'intervento», e.
1.102. Marianna Ricciardi, Quartini, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Di Lauro, Sportiello.
Al comma 2, dopo le parole: nuclei familiari, aggiungere le seguenti: le tutele e garanzie per l'infanzia e per i giovani,.
1.7. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 2, dopo le parole: nuclei familiari, aggiungere le seguenti: la disponibilità di strutture di qualità per l'infanzia e l'adolescenza,.
1.9. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 2, dopo le parole: nuclei familiari, aggiungere le seguenti: la disponibilità di sostegni adeguati alle giovani generazioni che consentano di sviluppare le competenze e agevolare l'accesso al mercato del lavoro e ad un alloggio a prezzo accessibile,.
1.10. Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 2, dopo le parole: nuclei familiari, aggiungere le seguenti: le misure per l'invecchiamento attivo e l'autonomia delle generazioni più anziane,.
1.11. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 2, dopo le parole: nuclei familiari, aggiungere le seguenti: la loro trasformazione e i conseguenti effetti economici e sociali,.
1.200. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 2, dopo le parole: nuclei familiari, aggiungere le seguenti: l'equilibrio tra vita familiare, vita professionale e aspirazione degli individui,.
1.201. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 2, dopo la parola: welfare inserire le seguenti: , in particolare per quanto attiene al sistema previdenziale e di protezione sociale per i giovani lavoratori,.
1.17. Penza, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello.
Al comma 2, dopo le parole: sui bilanci pubblici, aggiungere le seguenti: le misure di risposta alla carenza di manodopera tramite la migrazione e l'integrazione delle popolazioni migranti,.
1.12. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 2, dopo le parole: servizi sociali e sanitari, aggiungere le seguenti: le disparità territoriali,.
1.19. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , considerando, in particolare, l'impatto sulle giovani generazioni.
1.202. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Doc. XXII, n. 23-A – Articolo 2
ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI
Art. 2.
(Composizione della Commissione)
1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la sua costituzione.
3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.
Doc. XXII, n. 23-A – Articolo 3
ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. La Commissione, limitatamente alle finalità dell'inchiesta di cui all'articolo 1, ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti dal segreto.
5. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)
Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
3.5. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello.
Doc. XXII, n. 23-A – Articolo 4
ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI
Art. 4.
(Obbligo del segreto)
1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 6.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 4.
(Obbligo del segreto)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti.
4.1. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello.
Doc. XXII, n. 23-A – Articolo 5
ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI
Art. 5.
(Organizzazione dei lavori)
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di Polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
5. La Commissione può richiedere e avvalersi di dati, analisi e documenti prodotti da esperti della materia, da università, da enti di ricerca, dall'Istituto nazionale di statistica e da organismi nazionali e internazionali che si occupano di questioni attinenti alle sfide demografiche.
6. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
7. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 5.
(Organizzazione dei lavori)
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui al comma 1. I comitati svolgono attività di carattere istruttorio nei riguardi della Commissione. La Commissione può affidare ai comitati, secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1, compiti relativi a oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato. I comitati non possono compiere atti che comportino l'esercizio dei poteri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono alla Commissione, ogniqualvolta ciò sia richiesto da essa, sulle risultanze delle proprie attività. Gli atti formati e la documentazione raccolta dai comitati sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione.
5.3. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello.
PROPOSTA DI LEGGE: BORRELLI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 133 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209, IN MATERIA DI APPLICAZIONE DEL PREMIO MINIMO SU BASE NAZIONALE, AI FINI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI, IN MANCANZA DI SINISTRI NEGLI ULTIMI DIECI ANNI (A.C. 695-A)*
A.C. 695-A – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C. 695-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento:
NULLA OSTA
Sugli emendamenti trasmessi all'assemblea:
NULLA OSTA.
A.C. 695-A – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere, all'atto della stipulazione del contratto o del suo rinnovo, anche in assenza di richiesta degli interessati, l'applicazione del premio più basso previsto nel territorio nazionale, da ciascuna impresa, per la corrispondente classe universale di assegnazione del singolo assicurato, a tutti gli assicurati che non hanno denunciato sinistri negli ultimi dieci anni».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
Sopprimerlo.
1.1. Congedo, Bagnai, De Palma.
(Approvato)
Sostituirlo con il seguente:
1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 132-ter:
1) al comma 3, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «rispetto alla media nazionale» e al secondo periodo le parole: «almeno biennale» sono sostituite dalla seguente: «annuale»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ai fini della progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, per i contraenti residenti nelle province individuate ai sensi del comma 3, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno quattro anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), con il regolamento di cui al comma 2, l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province diverse da quelle individuate ai sensi del comma 3 con un premio medio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo. L'impresa applica la percentuale di sconto di cui al presente comma in modo che eventuali differenziali di premio siano giustificati solo dalla effettiva sussistenza di differenziali di rischio, individuati sulla base di dati tecnici e di specifiche informazioni in possesso della impresa stessa e stabiliti dall'IVASS con il regolamento di cui al comma 2.»;
3) il comma 10 è abrogato;
b) all'articolo 135, dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente:
«3-quinquies. L'IVASS provvede alla verifica trimestrale dei dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute a inserire nella banca dati sinistri di cui al comma 1, al fine di assicurare l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS redige apposita relazione le cui risultanze sono considerate anche al fine della definizione della significatività degli sconti di cui all'articolo 132-ter, commi 1 e 4.».
1.100. Fenu, Lovecchio, Raffa, Gubitosa.
Sostituirlo con il seguente:
1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 132-ter:
1) al comma 3, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «rispetto alla media nazionale»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per i contraenti residenti nelle province individuate ai sensi del comma 3, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno quattro anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province diverse da quelle individuate ai sensi del comma 3 con un premio medio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.»;
b) all'articolo 135, dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente:
«3-quinquies. L'IVASS provvede alla verifica trimestrale dei dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute a inserire nella banca dati sinistri di cui al comma 1, al fine di assicurare l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS redige apposita relazione le cui risultanze sono considerate anche al fine della definizione della significatività degli sconti di cui all'articolo 132-ter, commi 1 e 4.».
1.2. Toni Ricciardi, Merola, Casu.
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 132-ter, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, sono aggiunte, in fine, le parole: «tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province differenti da quelle individuate ai sensi del comma 3 con un premio medio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo».
1.3. Toni Ricciardi, Merola, Casu.
Al comma 1, sostituire le parole: l'applicazione del premio più basso con le seguenti: l'applicazione del premio in misura non superiore al premio medio.
1.101. Fenu, Lovecchio, Raffa, Gubitosa.
Al comma 1, sostituire le parole: l'applicazione del premio più basso con le seguenti: l'applicazione del premio medio.
1.4. Toni Ricciardi, Merola, Casu.
Al comma 1, sostituire le parole: negli ultimi dieci anni con le seguenti: negli ultimi quattro anni.
*1.5. Toni Ricciardi, Merola, Casu.
Al comma 1, sostituire le parole: negli ultimi dieci anni con le seguenti: negli ultimi quattro anni.
*1.102. Fenu, Lovecchio, Raffa, Gubitosa.