XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 27 novembre 2024.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cangiano, Cappellacci, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Sergio Costa, D'Alessio, De Luca, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Mantovani, Maschio, Mazzi, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pisano, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Scutellà, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cangiano, Cappellacci, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Ciancitto, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, De Luca, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Di Lauro, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Mantovani, Maschio, Mazzi, Minardo, Molinari, Molteni, Morgante, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pisano, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schifone, Scutellà, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge
d'iniziativa regionale.
In data 26 novembre 2024 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA: «Proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224» (2147).
Sarà stampata e distribuita.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
MOLLICONE: «Istituzione dell'Ente nazionale del soccorso per la gestione delle emergenze nel territorio nazionale» (1399) Parere delle Commissioni II, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
II Commissione (Giustizia):
GEBHARD: «Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli» (820) Parere delle Commissioni I e V.
Trasmissione dalla Commissione
parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.
La Presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera in data 27 novembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento della Camera, il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con focus sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza, approvato il 26 novembre 2024 dalla Commissione medesima (Doc. XVII-bis n. 1).
Tale documento sarà stampato e distribuito.
Trasmissione dalla Corte dei conti.
La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 89/2024 del 21 ottobre-6 novembre 2024, con la quale la Sezione stessa ha approvato un'integrazione della deliberazione n. 60/2024 del 5-7 marzo 2024, concernente il quadro programmatico dei controlli sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato per l'anno 2024 e nel contesto triennale 2024-2026, di cui è stato dato annuncio nell'Allegato A alla seduta del 12 marzo 2024.
Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).
Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 21 novembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 91/2024 del 21 ottobre-21 novembre 2024, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente lo sviluppo tecnologico e interventi nel settore aeronautico.
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).
Trasmissione dal Ministero della difesa.
Il Ministero della difesa ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 20 novembre 2024, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questo decreto è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Ministero
dell'università e della ricerca.
Il Ministero dell'università e della ricerca ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 26 novembre 2024, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Trasmissione dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, autorizzata, in data 21 novembre 2024, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).
Trasmissione dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 26 novembre 2024, ha trasmesso le relazioni, predisposte dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 3, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, concernenti, rispettivamente, le attività svolte sulle reti interconnesse del sistema ferroviario italiano nonché le attività svolte sulle reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale, riferite all'anno 2023.
Queste relazioni sono trasmesse alla IX Commissione (Trasporti).
Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 26 novembre 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10154/21 INIT; ST 10154/21 ADD 1), del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Danimarca (COM(2024) 547 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 547 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10612/21; ST 10612/21 ADD 1), del 28 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Slovenia (COM(2024) 554 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 554 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 7772/22 INIT; ST 7772/22 ADD 1), del 4 maggio 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Svezia (COM(2024) 557 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 557 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui dati riguardanti l'incidenza di bilancio dell'attualizzazione annuale del 2024 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati (COM(2024) 563 final), corredata dai relativi allegati (COM(2024) 563 final – Annexes 1 to 6), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio che approva il piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine dell'Italia (COM(2024) 718 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio intesa a far cessare la situazione di disavanzo eccessivo in Italia (COM(2024) 954 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 26 novembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle autorizzazioni all'esportazione del 2023 a norma del regolamento relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (COM(2024) 529 final);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo sulle attività e le consultazioni del gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2019/125 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (COM(2024) 530 final).
Annunzio di provvedimenti
concernenti amministrazioni locali.
Il Ministero dell'interno, con lettere in data 26 novembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Bevilacqua (Verona), Carsoli (L'Aquila), Ceccano (Frosinone), Corsano (Lecce), Jacurso (Catanzaro), Matera, Opera (Milano), Orero (Genova) e San Ferdinando di Puglia (Barletta-Andria-Trani).
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 27 novembre 2024, ha trasmesso la comunicazione concernente la revoca dell'incarico di livello dirigenziale generale, conferito alla dottoressa Valentina Gemignani, di direttore della Direzione dei servizi del tesoro, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze.
Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
MOZIONI ASCARI ED ALTRI N. 1-00355, SEMENZATO, POLIDORI, LANCELLOTTA, RAVETTO ED ALTRI N. 1-00368, POLIDORI ED ALTRI N. 1-00356, RAVETTO ED ALTRI N. 1-00365, GHIO, BONETTI, ZANELLA, BOSCHI ED ALTRI N. 1-00366 (NUOVA FORMULAZIONE) E GHIO, BONETTI, ZANELLA, BOSCHI ED ALTRI N. 1-00366 CONCERNENTI INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Mozioni
La Camera,
premesso che:
1) dal 1999 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha istituito, il 25 novembre di ogni anno, la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, al fine di invitare i Governi, le organizzazioni internazionali e le Ong a organizzare, in quel giorno, attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul grave fenomeno della violenza contro le donne, da allora divenuta tristemente sempre più dilagante;
2) è fondamentale, specie nella giornata a ciò dedicata, dare seguito a tutti i livelli, all'opera di sensibilizzazione di tutti i cittadini e le cittadine, poiché una più capillare diffusione della conoscenza costituisce l'arma in più per ridurre le differenze ed è al contempo un valido strumento di educazione ai diritti civili;
3) la violenza contro le donne è una violenza di genere, definita in tal modo per sottolinearne la natura strutturale, in quanto riflesso e conseguenza di quella asimmetria di status che contraddistingue, quando patologico, il rapporto tra uomini e donne. Questa comprende tutti gli atti di violenza che provocano o potrebbero provocare danni o sofferenze fisiche, sessuali, psicologiche o economiche, compresa la semplice minaccia di metterli in pratica. Rientrano in tale nozione la violenza sessuale, le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati, aborti o sterilizzazione forzati, tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, stalking, molestie sessuali, l'istigazione all'odio, arrivando a sfociare in episodi di femminicidio;
4) tuttavia, la violenza di genere, viene perpetrata anche senza atti criminali aventi rilevanza penale o nella forma più sfuggente della sopraffazione psicologica, limitando la capacità delle donne di godere appieno dei propri diritti e impedendo la piena realizzazione del cosiddetto empowerment femminile, che si basa sul riconoscimento della loro individualità e indipendenza economica e sociale. Inoltre, non possono non includersi anche le molteplici forme di violenza via Internet, tra cui la condivisione o la manipolazione non consensuale di materiale intimo, lo stalking online e le molestie online;
5) nel corso di 25 anni tanto è stato sicuramente fatto, specie in termini di implementazione del quadro normativo di contrasto, ma ancora tanto si deve fare: ciò è dimostrato dai fatti pressoché quotidiani di cronaca che dimostrano, nonostante i più recenti interventi normativi in materia, l'esigenza di una sempre maggiore tutela dei diritti e dei bisogni dei minori e delle donne vittime di violenza;
6) uno dei primi passi fondamentali nella lotta contro la violenza di genere è rappresentato dalla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, adottata dall'Assemblea Generale dell'Onu con la risoluzione n. 2263 (XXII) del 7 novembre 1967, che elenca i diritti che devono essere garantiti alle donne e le misure che gli Stati devono mettere in atto per eliminare ogni forma di discriminazione nei loro confronti;
7) con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che ha creato un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza;
8) la Convenzione precisa che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani ed è una forma di discriminazione comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella sfera pubblica sia nella sfera privata; la Convenzione interviene, inoltre, nell'ambito della violenza domestica, che non colpisce solo le donne, ma anche altri soggetti, ad esempio bambini/e e anziani/e, ai quali si applicano le medesime norme di tutela;
9) nel nostro ordinamento, uno dei più recenti significativi interventi legislativi in materia è rappresentato dalla legge n. 69 del 2019, cosiddetto «Codice rosso» – adottato nel corso del Governo Conte I – allo scopo di porre un'efficace e immediato argine della violenza contro le donne, predisponendo strumenti per consentire allo Stato di intervenire con tempestività al fine di stroncare sul nascere l'azione criminosa, così da evitare che la stessa produca epiloghi nefasti;
10) il Codice rosso, infatti, è intervenuto sul codice penale, sul codice di procedura, sul cosiddetto codice antimafia e sull'ordinamento penitenziario, al fine di inasprire la repressione penale della violenza domestica e di genere, mirando ad introdurre ulteriori disposizioni di tutela delle vittime;
11) segnatamente, la legge ha previsto anzitutto una corsia preferenziale riservata alle denunce per violenza di genere per assicurare priorità nella trattazione di questi casi, di guisa che, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, il pubblico ministero deve sentire la persona offesa che ha presentato denuncia, in modo da garantire un intervento immediato a tutela delle vittime. Il giudice penale ha poi l'obbligo – se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative all'affidamento di minori o relative alla responsabilità genitoriale – di trasmettere senza ritardo al giudice civile i provvedimenti adottati nei confronti di una delle parti, relativi ai delitti di violenza domestica o di genere;
12) la legge ha anche introdotto nel codice penale quattro nuovi delitti: il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (nuovo articolo 583-quinquies codice penale), punito con la reclusione da 8 a 14 anni; il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate, cosiddetto revenge porn, inserito all'articolo 612-ter codice penale, dopo il delitto di stalking, punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro; il delitto di costrizione o induzione al matrimonio (articolo 558-bis codice penale), punito con la reclusione da 1 a 5 anni e il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 387-bis), punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
13) il Codice rosso ha altresì previsto modifiche al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale) volte a inasprire la pena, introdurre una fattispecie aggravata speciale (pena aumentata fino alla metà) quando il delitto è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, e a considerare sempre il minore che assiste ai maltrattamenti come persona offesa dal reato;
14) il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è stato inserito nell'elenco dei delitti che consentono nei confronti degli indiziati l'applicazione di misure di prevenzione, tra cui la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona da proteggere;
15) con questa legge sono stati modificati anche il delitto di atti persecutori (articolo 612-bis del codice penale) e i delitti di violenza sessuale (articoli 609-bis e successivi del codice penale) con un inasprimento delle pene e l'ampliamento del termine concesso alla persona offesa per sporgere querela (da 6 mesi a 12 mesi). Il provvedimento, inoltre, ha rimodulato e inasprito le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore;
16) infine, con una modifica all'articolo 165 del codice penale, il Codice rosso ha subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena per i delitti di violenza domestica e di genere alla partecipazione a specifici percorsi di recupero ed ha previsto l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia penitenziaria;
17) con ulteriori interventi sul codice di procedura penale la legge, tra l'altro, ha modificato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, per consentire al giudice di garantire il rispetto della misura coercitiva attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici come il braccialetto elettronico;
18) il Codice rosso ha avuto altresì un significativo impatto sull'organizzazione degli uffici giudiziari del Paese. Secondo il Grevio – organismo indipendente del Consiglio d'Europa che monitora l'applicazione della Convenzione di Istanbul in tutti i Paesi che l'hanno ratificata – nel suo rapporto pubblicato nel gennaio 2020 la riforma italiana ha «contribuito allo sviluppo di un quadro legislativo solido e in linea con i requisiti della convenzione in termini di rimedi di diritto civile e penale a disposizione delle vittime di violenza»;
19) una estensione delle tutele per le vittime di violenza domestica e di genere è stata poi prevista anche dalla legge n. 134 del 2021, di riforma del processo penale, mentre la legge n. 53 del 2022 ha potenziato la raccolta di dati statistici sulla violenza di genere;
20) più di recente, ulteriori modifiche alla disciplina sono state apportate dal cosiddetto disegno di legge Roccella, che, tre le tante, ha disposto la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla partecipazione dell'autore del reato a programmi di prevenzione della violenza, nonché, l'arresto in flagranza differita per reati emersi attraverso strumenti elettronici, recependo un principio proposto già da tempo dal gruppo MoVimento 5 Stelle (nel progetto di legge a firma Ascari), che intende offrire strumenti più flessibili e tempestivi nella lotta alla violenza di genere;
21) dal punto di vista finanziario, un fondamentale passo è certamente rappresentato dal Piano d'azione straordinario contro la violenza di genere, ai sensi del decreto-legge n. 93 del 2013, con ingenti stanziamenti a tal fine;
22) dopo l'emanazione nel 2015 del primo Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere e del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, è stato recentemente adottato il terzo Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne per il biennio 2021-2023. Il Piano si articola in 4 assi tematici (prevenzione, protezione e sostegno, perseguire e punire, assistenza e promozione) secondo le linee indicate dalla Convenzione di Istanbul, a ciascuna delle quali si ricollegano specifiche priorità;
23) la disciplina del Piano è stata in parte recentemente modificata dall'articolo 1, comma 149, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), che ha trasformato lo stesso da strumento «straordinario» a strumento «strategico» nel contrasto alla violenza sulle donne, affidando la relativa elaborazione al Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per le pari opportunità con cadenza almeno triennale (non più biennale) e previo parere in sede di Conferenza unificata. È stata altresì istituita una cabina di regia inter-istituzionale e un osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri;
24) nonostante i risultati conseguiti a più livelli, i dati Istat raccolti di recente fotografano ancora una situazione allarmante: nel mondo, la violenza contro le donne interessa 1 donna su 3. Nello specifico, in Italia, il 31,5 per cento delle donne ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7 per cento dei casi da partner;
25) l'ultima nota Istat sulle vittime di omicidio evidenzia che: nei casi in cui si è scoperto l'autore, il 92,7 per cento delle donne è stata vittima di un uomo, la maggior parte uccise da un partner o ex partner, tutti di sesso maschile;
26) i dati del report «Omicidi volontari» del Servizio analisi criminale della Direzione centrale polizia criminale aggiornato al 7 aprile 2024 evidenziano che: nonostante il trend in diminuzione rispetto all'anno precedente, nel periodo 1° gennaio-7 aprile 2024, sono stati registrati 78 omicidi, con 28 vittime donne, di cui 26 uccise in ambito familiare/affettivo. Il report «Violenza sulle donne» del Servizio analisi criminale della Direzione centrale polizia criminale, aggiornato all'8 marzo 2024, evidenzia che nel 2023 le vittime di violenza sessuale sono state 6.062, di cui il 91 per cento donne;
27) dati preoccupanti, che – ad avviso dei firmatari e delle firmatarie del presente atto di indirizzo – impongono di adoperarsi a tutti i livelli per rendere più efficiente e funzionale il contrasto della violenza di genere, in quanto i più recenti casi di cronaca ci restituiscono una realtà sempre più allarmante, che impone un'attenzione sempre maggiore da parte di questo Governo e di tutte le istituzioni, in termini di prevenzione e deterrenza, per impedire che si verifichino nuovamente simili episodi a danno delle donne;
28) occorre garantire una protezione costante, effettiva ed efficace alle donne nei confronti di chi le maltratta, offende, sevizia e violenta, soprattutto nella fase successiva alla denuncia;
29) per evitare epiloghi drammatici è necessario prevedere misure cautelative efficaci che, alle prime avvisaglie e segnalazioni di violenza, proteggano concretamente la donna e il suo nucleo familiare;
30) al riguardo, si ribadisce l'importanza della formazione obbligatoria per abbattere stereotipi e pregiudizi e favorire un cambiamento culturale anche di polizia e carabinieri, magistrati/e, personale della giustizia, polizia municipale e personale sanitario, psicologi e psicologhe periti e tutti coloro che vengono a contatto con la violenza sulle donne. Quando le donne trovano la forza di denunciare devono trovare dall'altra parte persone che credono a ciò che dicono e che conoscono il ciclo della violenza. Perché la violenza va letta correttamente e in tempo utile;
31) le forze di polizia nella fase della denuncia devono, dunque, essere messe in condizione di riconoscere quali sono i momenti critici in cui si deve proteggere la donna, quando il rischio è troppo alto, e deve scattare l'allarme, perché le capacità di valutazione del rischio sono cruciali e su queste va posta assolutamente l'attenzione, perché chi accoglie la donna molestata che vuole denunciare deve essere adeguatamente preparato a riconoscere quei campanelli d'allarme, ormai codificati in veri e propri protocolli, che sono l'anticamera dell'escalation irrimediabile ai danni della donna e dei suoi figli;
32) in un'ottica di prevenzione, non si può trascurare, inoltre, l'importanza che rivestono i braccialetti elettronici: a tal riguardo, gli scriventi segnalano, ancora una volta, la necessità di risolvere la problematica connessa al corretto funzionamento dei suddetti dispositivi: recenti organi di stampa hanno tristemente raccontato di tre donne uccise in meno di un mese, a Torino, San Severo (Foggia), e l'ultima a Civitavecchia, nonostante gli uomini che le perseguitavano e le minacciavano di morte avessero il braccialetto elettronico alla caviglia;
33) già il 26 settembre 2024, in sede di risposta ad un'interrogazione parlamentare, il Governo riconosceva «criticità riconducibili a connessione di rete», come «ai tempi di attivazione», e parlava di «soluzioni tecniche» che sarebbero state «richieste al fornitore»;
34) tali soluzioni appaiono sempre più necessarie, anche alla luce del fatto che il numero di apparecchi in circolazione è aumentato con l'entrata in vigore del disegno di legge Roccella: da novembre 2023, infatti, la misura viene applicata automaticamente nei casi dei cosiddetti «reati spia» (stalking e maltrattamenti);
35) il Ministro dell'interno ha già riferito circa l'attivazione, presso il Viminale, di un gruppo di lavoro interforze, con la partecipazione anche del Ministero della giustizia, che avrebbe individuato possibili soluzioni tecniche migliorative dei dispositivi, che sarebbero già state comunicate al fornitore, tra cui la predisposizione di linee guida per gli operatori delle forze di polizia preposto al sistema di monitoraggio delle segnalazioni;
36) tuttavia, appare evidente come i richiamati dispositivi utilizzati per monitorare soggetti pericolosi o sottoposti a misure restrittive presentino ancora numerosi malfunzionamenti, compromettendo la loro efficacia nel proteggere le vittime di violenza;
37) si consideri, altresì, che il sovraccarico di lavoro per le forze dell'ordine dovuto a falsi allarmi potrebbe distogliere dalla gestione di situazioni di reale emergenza;
38) non sembra che siano state adottate soluzioni efficaci, né dal Ministero competente, né dal soggetto fornitore, al fine di assicurare il corretto funzionamento dei braccialetti elettronici, dispositivi fondamentali per garantire un monitoraggio efficace degli aggressori e scongiurare il consumarsi di epiloghi infausti per le donne denuncianti;
39) sotto altro profilo, è necessario creare una rete integrata tra diversi soggetti che operano nel settore del contrasto alla violenza di genere. In particolare è fondamentale promuovere dei protocolli tra le diverse istituzioni (Asl, Ordine degli psicologi, avvocati/e e procure) per proteggere le vittime del reato in condizioni di particolare vulnerabilità. In esecuzione di tali protocolli è importante l'istituzione di tavoli inter-istituzionali che si riuniscano periodicamente per affrontare le problematiche inerenti le persone vittime delle violenze. Inoltre è necessario promuovere la costituzione presso le procure di sportelli di ascolto delle vittime che può essere gestito dall'Ordine degli psicologi;
40) tuttavia, la chiave di volta della lotta alla violenza sulle donne non può che essere il sistema educativo di oggi che deve formare uomini e donne di domani, con la cultura del rispetto di genere. La scuola è un osservatorio privilegiato sulla vita dei nostri giovani, e insieme alla famiglia, è chiamata a far riflettere gli studenti e le studentesse sulla qualità dei rapporti tra uomo e donna, deve impegnarsi nel realizzare una reale inclusione delle singole individualità e diversità. In tale contesto la figura dello/a psicologo/a scolastico/a deve essere visto come una figura di collegamento tra tutti i soggetti in campo, scuola, famiglia, servizi sociosanitari, docenti e alunni/e, per poter riconoscere e supportare un disagio o potenziali patologie;
41) nella medesima direzione, non si può più prescindere dall'introduzione strutturale dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione nonché nei corsi di studio universitari, considerando che – come dimostrato – la violenza sulle donne è innanzitutto un fenomeno strutturale e culturale e, pertanto, come tale va affrontato;
42) l'Italia è ormai uno degli ultimi Stati membri dell'Unione europea in cui l'educazione sessuale non è obbligatoria nelle scuole. In alcuni Paesi, come in Svezia (dal 1955), Germania (dal 1968) e Francia (dal 2001), i programmi di educazione affettiva e sessuale sono da decenni integrati nei piani di studi;
43) la scuola deve essere il luogo dove iniziare, attraverso l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, a porre le basi per arginare questo fenomeno criminale e responsabilizzare il singolo individuo affinché sia in grado di instaurare relazioni paritarie in cui vi siano comprensione reciproca e rispetto per i bisogni e i confini altrui;
44) la nostra società ha ancora una struttura fortemente patriarcale e la violenza di genere è alimentata da stereotipi e pregiudizi che pongono la donna in una posizione di subordinazione rispetto all'uomo. Tali stereotipi condizionano pensieri e vite sin dall'infanzia, essendo presenti in fiabe, libri scolastici, sistemi educativi e nel linguaggio usato dai mass media. La decostruzione del sessismo non può dunque prescindere da una rivoluzione del linguaggio, perché la lingua non solo definisce, ma determina e con essa rappresentiamo la realtà: diffondiamo e assorbiamo la cultura. L'educazione affettiva e sessuale è uno degli strumenti più efficaci che abbiamo per promuovere una maggiore uguaglianza tra i generi in ogni settore della società e, di conseguenza, per prevenire la violenza di genere;
45) è ben noto, inoltre, che la violenza si manifesta anche online, e le ricerche evidenziano come l'odio in rete colpisca in modo particolare donne e ragazze. Perciò, la violenza digitale va considerata una forma di violenza di genere;
46) la violenza ha effetti negativi a breve e a lungo termine, sulla salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva della vittima. Le conseguenze possono determinare per le donne, isolamento, incapacità di lavorare, limitata capacità di prendersi cura di sé stesse e dei propri figli e figlie. I bambini e le bambine che assistono alla violenza all'interno dei nuclei familiari possono soffrire di disturbi emotivi e del comportamento. Gli effetti della violenza di genere si ripercuotono sul benessere dell'intera comunità;
47) secondo il rapporto dell'Oms «Valutazione globale e regionale della violenza contro le donne: diffusione e conseguenze sulla salute degli abusi sessuali da parte di un partner intimo o da sconosciuti (in lingua inglese)», la violenza contro le donne rappresenta «un problema di salute di proporzioni globali enormi»;
48) a livello internazionale, il tema della parità di genere rientra anche tra gli obiettivi previsti dal programma d'azione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile – Sustainable development goals, (Sdg) – della durata di 15 anni (dal 2016 al 2030). Non si tratta, quindi, solo di tutelare un diritto umano fondamentale, ma è divenuta condizione necessaria per un mondo sostenibile. Garantire alle donne e alle ragazze parità di accesso all'istruzione, alle cure mediche, a un lavoro dignitoso, così come la rappresentanza nei processi decisionali, politici ed economici, promuoverà economie sostenibili, di cui potranno beneficiare le società e l'umanità intera;
49) la risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'Unione europea alla Convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere ha evidenziato il permanere di alcune criticità in relazione al fenomeno. Nel documento è stato evidenziato, tra l'altro, che secondo l'indice sull'uguaglianza di genere a cura dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (Eige), nessun Paese dell'Unione europea ha ancora conseguito la piena parità fra donne e uomini e, dato ancora più allarmante, quasi 10 anni dopo la sua approvazione, la Convenzione di Istanbul non è ancora stata ratificata da tutti gli Stati membri e dall'Unione europea;
50) non può non segnalarsi in questa sede, inoltre, come attualmente nel mondo si contino 56 conflitti armati tra Stati. In ciascuno di essi, le donne, le bambine e i bambini sono le vittime più silenziose, mentre i loro corpi diventano veri e propri campi di battaglia, terreno di conquista, su cui sfogare la violenza della guerra. Lo stupro è utilizzato come arma di guerra da secoli, ma resta uno dei crimini meno riconosciuti. L'Italia e l'Unione europea devono porre in essere iniziative per prevenire la violenza sessuale legata ai conflitti e riconoscere a chi la subisce e ai bambini e alle bambine nati dagli stupri lo status di vittime civili della guerra;
51) l'attenzione delle istituzioni al tema della violenza di genere e verso i minori, un buon impianto normativo e le tutele legali già esistono, ma mancano le tutele operative, concrete e sostanziali, che siano adottate sistematicamente e a più livelli, partendo dal territorio;
52) al riguardo, si segnala che il Gruppo MoVimento 5 Stelle ha proposto un intervento normativo (Atto Camera n. 603 Ascari) che, introducendo all'articolo 384 del codice di procedura penale il comma 1-bis, contempla un nuovo strumento a disposizione del pubblico ministero: il fermo di indiziato per maltrattamenti contro familiari e conviventi e per atti persecutori, disposto anche al di fuori dei casi di flagranza, con decreto motivato, quando vi sia il concreto rischio di reiterazione delle violenze, ponendo in grave pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa, quando non è possibile attendere il provvedimento del giudice;
53) la gravità di cui sono espressione le condotte di violenza consumate all'interno dell'ambiente familiare nonché il pericolo di reiterazione giustificano l'eccezionalità di un tale strumento, necessario per arginare un comportamento dal rilevante disvalore sociale;
54) ad ottobre 2023 ha avuto inizio nella XI Commissione (Lavoro) della Camera dei deputati l'esame della proposta di legge, sempre avanzata dal gruppo MoVimento 5 Stelle (Ascari), per l'inserimento delle donne vittime di violenza nelle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro;
55) il suddetto atto si colloca tra gli interventi specifici per agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro delle donne maltrattate e, in particolare, mira a modificare l'articolo 18 della legge n. 68 del 1999, al fine di inserire anche le vittime di violenza di genere tra le categorie speciali a cui le aziende con più di 50 dipendenti devono riservare posti di lavoro;
56) la violenza economica è uno degli aspetti più subdoli della violenza di genere che annulla la libertà di azione delle donne. In molti casi le vittime di violenza non denunciano perché non hanno un reddito e dipendono dall'uomo violento. Questa situazione di fragilità economica le pone in uno stato di dipendenza relazionale che alimenta l'idea di non potercela fare da sole;
57) lo Stato deve offrire alle vittime di violenza di genere una strada per la libertà e questa passa dall'autosufficienza, dal lavoro e da un welfare funzionante,
impegna il Governo:
1) a non abbassare la guardia nel contrasto alla violenza di genere, monitorando gli effetti applicativi e l'efficacia delle misure introdotte con la legge n. 168 del 2023, prevedendo altresì, per quanto di competenza, un monitoraggio periodico della corretta concreta applicazione del cosiddetto Codice rosso e della riforma Cartabia, rendendone pienamente edotta anche la Commissione parlamentare di inchiesta contro i femminicidi;
2) ad adottare iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte ad estendere la formazione obbligatoria per i magistrati e le magistrate inquirenti e giudicanti, nonché per gli avvocati e le avvocate, anche alla materia della violenza di genere, prevedendola allo stesso modo anche per gli assistenti sociali, i consulenti tecnici d'ufficio (Ctu) e tutti gli operatori e le operatrici chiamati ad operare attorno al fenomeno criminale strutturato della violenza di genere, inclusi polizia e carabinieri, polizia municipale e personale sanitario, stanziando all'uopo ulteriori risorse;
3) ad adottare iniziative volte ad incrementare, con il primo provvedimento utile, il sostegno ai centri antiviolenza e case rifugio, con destinazione immediata delle risorse allocate, per il supporto concreto e tempestivo delle vittime di violenza, nonché a incrementare tutti i finanziamenti per sostenere le misure volte al contrasto alla violenza contro le donne;
4) ad adoperarsi a tutti i livelli, anche normativo, per introdurre percorsi in modo sistemico e continuativo di istruzione primaria e secondaria, di educazione affettiva e sessuale, fornendo ai giovani gli strumenti necessari per disporre di un alfabeto gentile delle emozioni, affinché siano in grado di riconoscere e contenere queste ultime, nonché a valutare l'inserimento all'interno delle scuole primarie e secondarie di percorsi di autodifesa personale;
5) ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a introdurre in modo strutturato la figura dello psicologo scolastico, come una figura di collegamento tra tutti i soggetti in campo, scuola, famiglia, servizi sociosanitari, docenti e alunni/e, per poter riconoscere e supportare un disagio o potenziali patologie, sempre più crescenti nella nostra società, nonché ad introdurre in tutte le scuole di ogni ordine e grado il servizio di coordinamento pedagogico, al fine di promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo;
6) ad intervenire, con il primo provvedimento utile, per finanziare il reddito di libertà alle donne vittime di violenza, aumentandone l'importo in modo adeguato a garantire un reale sostegno economico alle donne in un percorso verso l'autonomia a tutti i livelli;
7) ad intervenire a tutti i livelli per garantire con la massima celerità il corretto funzionamento dei braccialetti elettronici, considerando le criticità emerse in sede di tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'interno, riconducibili alla connessione di rete e ai tempi di attivazione e disattivazione, scongiurando il verificarsi di ulteriori casi di femminicidi;
8) ad adottare iniziative normative volte al reinserimento professionale delle donne vittime di violenza, garantendo loro l'autonomia e l'indipendenza economica, anche attraverso il riconoscimento del fenomeno del cosiddetto freezing anche nei luoghi di lavoro, all'accelerazione del processo di empowerment femminile nei luoghi di lavoro sia pubblici che privati, dando concreta attuazione alla convenzione Ilo n. 190 «Contrasto alle molestie, molestie sessuali e violenze sul posto di lavoro», ratificata dall'Italia con legge 15 gennaio 2021, n. 4, rafforzando e implementando anche iniziative specifiche di tutela e sostegno alle donne vittime di violenza e con disabilità e alle persone transgender, non-binary e gender non-conforming, volte a superare la discriminazione e gli ostacoli che incontrano nel corso dell'intero ciclo lavorativo;
9) ad adottare iniziative normative, con il primo provvedimento utile, per estendere quanto attualmente previsto in materia di gratuito patrocinio per i minori nei casi di omicidio di uno dei genitori, anche ai genitori nei casi di omicidio di un figlio commesso dal partner o ex, nonché per estenderlo anche in sede civile a prescindere dai limiti reddituali;
10) a valutare l'adozione di iniziative normative volte ad una revisione completa della disciplina relativa agli affidi, mettendo al centro l'ascolto del minore, per scongiurare l'effetto di una vittimizzazione secondaria, contrastando l'allontanamento coatto dei minori quando ciò non sia davvero necessario;
11) ad adottare iniziative di carattere normativo volte a modificare la legge n. 54 del 2006 in tema di bigenitorialità, affinché si accerti sempre la violenza o il rischio di pericolosità sociale di uno dei due genitori, nel momento in cui bisogna decidere il regime di affidamento per un minore, introducendo l'articolo 317-ter al codice civile, in materia di provvedimenti riguardo ai figli nei casi di violenza di genere o domestica (legge cosiddetta Penati), per evitare il ripetersi di vicende come quella di Federico, ucciso nel 2009 dal proprio padre durante un incontro protetto;
12) ad adottare iniziative volte a istituire una banca dati aggiornata relativa al numero di bambini/e che vengono allontanati dalla famiglia di origine, specificandosi il luogo in cui si trovano, il progetto educativo e i relativi costi di quest'ultimo;
13) a favorire, per quanto di competenza, l'iter delle proposte di legge all'esame presso le Commissioni competenti in materia di contrasto alla violenza di genere, tra cui quella contro la violenza economica;
14) a prevedere – anche favorendo, per quanto di competenza, l'iter delle iniziative parlamentari già esistenti sul tema – l'estensione fino a sei mesi della durata massima del congedo previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015 per le lavoratrici dipendenti e autonome vittime di violenza di genere, per consentire alle stesse di partecipare e di usufruire pienamente e liberamente dei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, la cui durata può impegnare un periodo di tempo spesso superiore ai tre mesi previsti dalla normativa vigente;
15) ad adottare iniziative normative, con il primo provvedimento utile, per equiparare i tempi di congedo di paternità e maternità e rendere finalmente concreta la parità di genere nella gestione familiare e nella vita lavorativa, in quanto è essenziale non solo per garantire la presenza di entrambi i genitori nei primi mesi di vita di un figlio, ma anche per contrastare le discriminazioni sul lavoro che tantissime donne sono ancora costrette ad affrontare, nonché per introdurre incentivi per le donne che rientrano al lavoro dopo la maternità;
16) ad adoperarsi a tutti i livelli per incidere sul lavoro precario e sul lavoro sottopagato delle donne, anche favorendo, per quanto di competenza, l'iter delle iniziative parlamentari sulla riduzione dell'orario di lavoro e sul salario minimo, specie delle donne;
17) ad adottare iniziative volte ad attribuire ulteriori funzioni all'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito con decreto ministeriale del 12 aprile 2022 del Ministro per le pari opportunità, tra cui la raccolta dei dati e il monitoraggio in merito all'esito dei procedimenti giudiziari per i delitti collegati alla violenza di genere;
18) ad adottare iniziative, per quanto di competenza, anche di carattere normativo, volte a sostenere, promuovere e monitorare a tutti i livelli l'applicazione delle raccomandazioni delle Nazioni Unite in tema di violenza contro le donne e custodia dei minori, con particolare focus sul divieto di utilizzo della sindrome da alienazione parentale (Pas/Ap), ossia la cosiddetta «alienazione parentale» o «comportamenti alienanti», terminologia e costrutti a parere dei firmatari del presente atto senza alcuna consistenza scientifica, utilizzati spesso come contro accusa alle denunce delle donne di violenza domestica e abusi sui minori;
19) ad adottare iniziative di carattere normativo, con il primo provvedimento utile, per garantire l'anonimato e occultare informazioni relative alla residenza delle donne vittime di violenza nei confronti dell'autore o presunto tale, laddove si proceda per reati di violenza di genere o domestica;
20) ad adottare iniziative di carattere normativo volte ad apportare modifiche al codice di procedura penale, prevedendo una procedura d'urgenza relativamente all'applicazione delle misure cautelari, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti di violenza di genere o domestica;
21) ad adottare iniziative di carattere normativo per colmare la lacuna esistente in merito al diffondersi del fenomeno del cosiddetto deepfake, dotando il nostro ordinamento di mezzi idonei ed utili a neutralizzarne gli effetti, anche valutando di intervenire sul testo dell'articolo 612-ter del codice penale, disciplinante il delitto di revenge porn (introdotto con la legge n. 69 del 2019, nota come Codice rosso), ampliando le ipotesi criminose riconducibili al sopracitato delitto, e specificando come le immagini e i video oggetto della diffusione illecita non debbano essere necessariamente reali ma possano essere anche frutto di operazioni informatiche;
22) in un'ottica di valorizzazione delle prerogative delle vittime del reato, ad adottare iniziative di carattere normativo volte a prevedere, con il primo provvedimento utile, strumenti di maggiore partecipazione da parte della persona offesa al procedimento penale, quali la facoltà di iniziativa diretta relativa alla richiesta di incidente probatorio e l'obbligo di comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini alla persona offesa in tutti i procedimenti penali per reati di violenza di genere e domestica, nonché, in generale, ad introdurre la facoltà per la vittima di essere ascoltata dal giudice nel giudizio di riesame di una misura cautelare, e per il suo difensore di porre direttamente domande alla persona sottoposta ad esame;
23) ad adottare iniziative normative volte a introdurre, con il primo provvedimento utile, uno strumento che consenta al pubblico ministero di disporre sempre il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato, a garanzia del risarcimento dei danni subiti dalle vittime, in tutte le ipotesi di reato contemplate dall'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale;
24) ad adottare opportune iniziative normative al fine di garantire l'esenzione sanitaria per le prestazioni collegate alla violenza subita e a prevedere un possibile rimborso delle spese legate al percorso psicologico che le donne dovranno intraprendere;
25) ad avviare tutte le iniziative utili volte a promuovere realmente e concretamente la non discriminazione nei confronti delle donne con disabilità e la loro inclusione sociale e nel mondo del lavoro;
26) ad adottare iniziative, per quanto di competenza, per favorire e incrementare il raccordo e lo scambio di informazioni tra tribunale civile e penale, onde evitare situazioni paradossali di affidamento congiunto in caso di violenza intra-familiare;
27) a valutare l'opportunità di potenziare le iniziative destinate ai percorsi specifici psicologici di recupero in carcere per gli autori di reati di violenza sessuale sulle donne e allo sfruttamento della prostituzione;
28) ad assumere le iniziative di competenza necessarie ad adottare a livello internazionale misure adeguate per prevenire torture e violenze sessuali su donne, bambine e bambini nei conflitti, riconoscendo, inoltre, lo status di vittime civili della guerra alle donne che subiscono violenze sessuali e ai bambini e alle bambine nati dagli stupri;
29) a promuovere negli atti e nei protocolli adottati dalle pubbliche amministrazioni l'uso di un linguaggio non sessista, inclusivo ed equo al fine di scardinare gli stereotipi di genere e favorire il cambiamento sociale finalizzato al raggiungimento dell'uguaglianza tra donne e uomini;
30) ad adottare iniziative volte a finanziare, nel primo provvedimento utile, gli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori, in maniera tale che sia verificato che il percorso rieducativo presso il centro si sia concluso con esito positivo, anche in termini di prova di esclusione della recidiva.
(1-00355) «Ascari, Morfino, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Francesco Silvestri, L'Abbate, Pavanelli, Ilaria Fontana, Amato, Sergio Costa, Donno, Orrico, Quartini, Sportiello, Barzotti, Fede, Dell'Olio, Raffa, Di Lauro».
La Camera
impegna il Governo:
1) ad adottare iniziative, per quanto di competenza, anche di carattere normativo, volte a sostenere, promuovere e monitorare a tutti i livelli l'applicazione delle raccomandazioni delle Nazioni Unite in tema di violenza contro le donne e custodia dei minori, con particolare focus sul divieto di utilizzo della sindrome da alienazione parentale (Pas/Ap), ossia la cosiddetta «alienazione parentale» o «comportamenti alienanti», terminologia e costrutti a parere dei firmatari del presente atto senza alcuna consistenza scientifica, utilizzati spesso come contro accusa alle denunce delle donne di violenza domestica e abusi sui minori;
2) ad adottare iniziative di carattere normativo volte ad apportare modifiche al codice di procedura penale, prevedendo una procedura d'urgenza relativamente all'applicazione delle misure cautelari, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti di violenza di genere o domestica;
3) ad adottare iniziative, per quanto di competenza, per favorire e incrementare il raccordo e lo scambio di informazioni tra tribunale civile e penale, onde evitare situazioni paradossali di affidamento congiunto in caso di violenza intra-familiare.
(1-00355)(Testo modificato nel corso della seduta) «Ascari, Morfino, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Francesco Silvestri, L'Abbate, Pavanelli, Ilaria Fontana, Amato, Sergio Costa, Donno, Orrico, Quartini, Sportiello, Barzotti, Fede, Dell'Olio, Raffa, Di Lauro».
La Camera,
premesso che:
1) il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1999;
2) la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1993, definisce la violenza contro le donne «Ogni atto di violenza fondato sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata»;
3) la violenza sulle donne si riscontra in ogni atto inserito nell'agire quotidiano che si basa e, a sua volta, determina differenze sociali ed economiche tra uomini e donne. Tale forma di violenza si differenzia dalla violenza domestica propriamente detta che è un concetto circoscritto all'ambito privato e che si inserisce nella quotidianità familiare; sin dalla loro fondazione, le Nazioni Unite hanno svolto un ruolo indispensabile per l'avanzamento e la difesa dei diritti delle donne. Sotto l'egida dell'Onu, viene fondata la Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle donne, che si occupa di promuovere la parità di genere e della stesura sia della Dichiarazione universale dei diritti umani sia della Convenzione sui diritti politici delle donne: primo strumento giuridico riguardante i diritti della donna che enuncia il diritto a votare, ad essere elette e a poter svolgere qualsiasi impiego pubblico; punto di svolta per il mondo femminile è l'adozione della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne adottata dall'Assemblea Generale con la Risoluzione 2263 (XXII) del 7 novembre 1967 la quale elenca i diritti che devono essere garantiti alle donne e le misure che gli Stati devono mettere in atto per eliminare ogni forma di discriminazione nei loro confronti; nell'ultimo decennio è stato compiuto un importante sforzo in termini di mutazione e innovazione del quadro normativo, così come nella pianificazione di interventi e strumenti più aderenti alle necessità emergenti;
4) il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ha riaffermato il principio di uguaglianza tra donne e uomini (già enunciato agli articoli 2, 3 e 13 del previgente Trattato istitutivo della Comunità europea – TCE), inserendolo tra i valori (articolo 2 Trattato sull'Unione europea – TUE) e tra gli obiettivi dell'Unione (articolo 3, paragrafo 3, TUE); la dichiarazione n. 19 annessa ai Trattati ha affermato che l'Unione mirerà a lottare contro tutte le forme di violenza domestica, impegnando gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire e punire tali atti criminali e per sostenere e proteggere le donne che hanno subito violenza;
5) con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza; la Convenzione precisa che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani ed è una forma di discriminazione comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella sfera pubblica sia nella sfera privata; la Convenzione interviene, inoltre, specificamente anche nell'ambito della violenza domestica, che non colpisce solo le donne, ma anche altri soggetti, ad esempio bambini e anziani, ai quali si applicano le medesime norme di tutela;
6) l'8 marzo 2022, al fine di adottare delle misure più incisive in materia, la Commissione europea ha proposto una nuova direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, per garantire un livello minimo di protezione da tale forma di violenza al l'interno di tutto il territorio europeo;
7) il 6 febbraio 2024 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sul testo della Direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica;
8) il 24 maggio 2024 è stata approvata in via definitiva e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica che gli Stati membri devono recepire nel diritto nazionale entro tre anni. Scopo dichiarato della direttiva è quello di «fornire un quadro giuridico generale in grado di prevenire e combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione. A tal fine essa rafforza e introduce misure in relazione alla definizione dei reati e delle pene irrogabili, alla protezione delle vittime e all'accesso alla giustizia, all'assistenza alle vittime, ad una migliore raccolta di dati, alla prevenzione, al coordinamento e alla cooperazione» (Considerando 1). Con tale intervento, l'Unione sostiene gli impegni internazionali assunti dagli Stati membri per combattere e prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e, ove pertinente, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, firmata a Ginevra il 21 giugno 2019. La nuova Direttiva prevede misure tese a prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica e definisce norme per la protezione delle donne che hanno subito tali reati; in particolare, il Considerando 46 della Direttiva prende in considerazione il monitoraggio elettronico, sottolineando come tale misura consenta, ove possibile, di assicurare il rispetto di ordini urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione, di registrare prove di violazioni di tali misure e di potenziare la vigilanza sugli autori di reati. Ove disponibile, opportuno e pertinente, tenendo conto delle circostanze del caso e della natura giuridica del procedimento, il monitoraggio elettronico è destinato a garantire l'applicazione di ordini urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione informando le donne che hanno subito violenza sulle sue capacità e sui suoi limiti;
9) la violenza contro le donne in Italia è un fenomeno che rappresenta uno dei maggiori ostacoli al conseguimento della parità di genere;
10) la violenza degli uomini sulle donne, alla cui base sono radicati misoginia, discriminazione e un insostenibile divario di genere in termini sociali, lavorativi, salariali, culturali, rappresenta una tra le più gravi e profonde violazioni dei diritti umani a livello globale; questa particolare giornata fornisce un'occasione ai Governi, alle istituzioni nazionali, alle organizzazioni internazionali e alle organizzazioni non governative sia per organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica, sia per individuare sempre migliori strategie finalizzate allo sradicamento di quella che non è neppure più definibile quale situazione emergenziale, bensì quale fenomeno endemico e strutturale;
11) la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, evidenzia come il legislatore «in costante raccordo con tutte le istituzioni e gli ordini professionali coinvolti, ha il dovere di rafforzare e mettere a sistema i modelli positivi emersi, come pure di implementare le misure normative vigenti al fine di garantire a tutti i soggetti coinvolti l'accesso agli strumenti processuali e la formazione necessaria per una corretta lettura e un efficace e tempestivo contrasto della violenza di genere e domestica»;
12) la cronaca quotidiana in Italia e nel mondo dimostra che non si può affrontare e sconfiggere la crescente violenza degli uomini nei confronti di donne e bambine, in qualunque forma essa si manifesti, dalla violenza fisica a quella psicologica, dalla violenza domestica a quella economica, dall'odio in rete al revenge porn, dalla tratta allo sfruttamento, dallo stalking alle molestie e allo stupro, fino all'apice del femminicidio, senza correlarla al tema della parità di genere, della parità e delle pari opportunità, obiettivi che necessitano ancora di uno sforzo comune per essere pianamente raggiunti;
13) non a caso, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a valere sul dispositivo Next Generation EU, rappresenta l'occasione anche per recuperare i ritardi che penalizzano storicamente il nostro Paese. Per essere efficace, strutturale e in linea con gli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali, la ripresa dell'Italia deve promuovere le pari opportunità, con particolare attenzione al mondo del lavoro: la mobilitazione delle energie femminili, così come dimostrato da numerosi studi internazionali, è fattore dirimente per una reale ripresa economica del Paese e, per questo motivo, occorre intervenire sulle molteplici dimensioni della discriminazione verso le donne al fine di liberarne tutto il potenziale inespresso;
14) molte sono le misure approvate nelle precedenti e anche in questa legislatura, da Governo e Parlamento, volte a promuovere con decisione politiche per garantire la parità di genere, incrementare l'occupazione femminile, sostenere l'indipendenza economica, l'autonomia e l'emancipazione delle donne;
15) il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 2013 recante misure contro la violenza di genere, ha per la prima volta definito con chiarezza la centralità e la peculiarità della violenza compiuta entro le mura domestiche da chi ha vincoli familiari o affettivi con la persona colpita; ha, inoltre, introdotto profonde modifiche processuali a tutela della vittima, con l'obiettivo, da un lato, di rafforzare gli strumenti repressivi, secondo un disegno che tenga conto delle caratteristiche della violenza sulle donne, e dall'altro con l'intenzione di implementare gli strumenti volti a tutelare la vittima stessa. Ha poi introdotto misure di sostegno per le donne e i minori coinvolti nella fase processuale: modalità protette per le testimonianze, gratuito patrocinio, dovere del giudice di comunicare rispetto alle modifiche delle misure cautelari, processi più rapidi e l'estensione del permesso di soggiorno alle donne straniere vittime di violenza domestica slegato dal permesso del marito;
16) il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 in continuità con il Piano precedente 2017-2020, è articolato in 4 assi (Prevenzione, Protezione e sostegno, Perseguire e punire, assistenza e Promozione) in analogia alla Convenzione di Istanbul. Il Piano ha fatto proprie molte delle istanze avanzate dalla Commissione parlamentare sul femminicidio, nella Relazione sulla governance dei servizi antiviolenza e sul finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio, approvata, il 14 luglio 2020, che segnalava come prioritario e urgente «1) implementare le risorse per l'intero sistema di prevenzione e contrasto alla violenza, semplificare e velocizzare il percorso dei finanziamenti, verificarne l'effettiva erogazione ai centri antiviolenza e alle case rifugio attraverso un sistema di monitoraggio più efficace e potenziare la governance centrale del sistema»;
17) la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), in particolare il comma 149 dell'articolo 1, ha reso strutturale l'adozione, da parte del Governo, di un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e ha delineato un sistema di governance composto da una cabina di regia interistituzionale e da un osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica;
18) precedentemente, un ulteriore passaggio da evidenziare è rappresentato dall'approvazione della legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici», che ha modificato alcune norme del codice civile, di quello penale e di procedura penale, introducendo nuove tutele per gli orfani di crimini domestici, intesi come figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, i quali siano divenuti orfani di un genitore a seguito di omicidio posto in essere in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, pure se l'unione civile è cessata, ovvero dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza;
19) altro fondamentale intervento del legislatore nazionale è rappresentato poi dalla legge n. 69 del 19 luglio 2019 (recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»), denominata «codice rosso»; la legge contiene disposizioni di diritto penale sostanziale, così come ulteriori disposizioni di carattere processuale; fra le novità in ambito procedurale, è l'introduzione del «doppio binario» per i reati considerati indice di violenza domestica, in relazione ai quali è stata prevista un'accelerazione per l'avvio del procedimento penale, con l'effetto della più celere eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime; inoltre, è stata modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nella finalità di consentire al giudice di garantirne il rispetto anche per il tramite di procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici, come il braccialetto elettronico. Nello specifico, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene ricompreso tra quelli che permettono l'applicazione di misure di prevenzione; la legge ha, quindi, introdotto quattro nuove fattispecie di reato: il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (sexting e revenge porn); il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; il reato di costrizione o induzione al matrimonio; il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
20) sulla base della Mozione unitaria 1-00005 sottoscritta dalla gran parte delle forze politiche di maggioranza e opposizione e discussa in questa assemblea il 23 novembre 2022, nella seduta n. 13 il Governo si era impegnato ad assumere importanti e significative iniziative sia di carattere normativo che amministrativo volte a contrastare il fenomeno della violenza sulle donne;
21) anche sulla scia del citato atto di indirizzo il Governo ha promosso il Disegno di legge recante «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica» che è stato approvato dal Parlamento con legge 9 dicembre 2023, n. 168 la cui adesione all'unanimità di tutto l'arco parlamentare ha dimostrato come su temi così importanti e sensibili si può anzi si deve operare con spirito unitario al di là delle contrapposizioni di parte;
22) la citata legge già applicata in numerosissimi casi rappresenta una risposta importante sia sul lato della prevenzione del fenomeno, che sul lato della maggiore efficienza della fase cautelare e processuale. Tra le principali misure giova evidenziare: a) il rafforzamento degli strumenti di prevenzione (ammonimento, braccialetto elettronico, distanza minima di avvicinamento, vigilanza dinamica, ecc.) e loro applicazione ai cosiddetti «reati spia». In particolare si interviene sulla misura dell'ammonimento del questore e, inoltre, si prevede che il prefetto possa adottare, a determinate condizioni, misure di vigilanza dinamica, nel caso di rischio di commissione di reati riguardanti la violenza sulle donne o domestica; b) tempi stringenti per la valutazione del rischio da parte della magistratura e per la conseguente eventuale applicazione delle misure preventive e cautelari; c) la previsione dell'arresto in flagranza differita; d) regole per favorire la specializzazione sul campo dei magistrati e la formazione degli operatori che, a diverso titolo, entrano in contatto con le vittime; e) provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime; f) l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare anche fuori dei casi di flagranza; g) il rafforzamento degli obblighi di comunicazione alla persona offesa;
23) sotto altro versante, in ossequio agli impegni assunti con la ratifica della Convenzione di Istanbul, si è impegnato il Governo a predisporre apposite linee guida nazionali per una formazione «adeguata e omogenea» degli operatori che entrano a contatto con le donne vittime di violenza;
24) a giorni sarà presentato il Libro Bianco per la formazione degli operatori che entrano in contatto con le donne vittime di violenza predisposto dal comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza contro le donne e la violenza domestica che rappresenta uno strumento essenziale per addivenire all'emanazione delle citate linee guida nazionali;
25) il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/01294-A/007, impegnandosi ad istituire presso il Dipartimento per le Pari Opportunità un tavolo inter-istituzionale, con la partecipazione di rappresentanti del Dipartimento per la trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni, del Garante della Privacy, dei Ministeri dell'interno, della difesa e delle imprese e made in Italy e con il coinvolgimento delle Associazioni di settore, per l'individuazione dei più appropriati strumenti tecnologici funzionali allo scopo di rafforzare la prevenzione dei fenomeni della violenza sulle donne;
26) sulla scorta dell'entità dei fenomeni di violenza contro le donne, il fil rouge che unisce le svariate disposizioni in materia di contrasto a tale fenomeno va ravvisato nel privilegiare la dimensione della punizione/perseguimento, dimensione certamente rilevante, una dimensione che necessita di un affiancamento a una più compiuta attuazione degli altri pilastri della convenzione di Istanbul: prevenzione, protezione e politiche integrate. Certamente, ciò non significa che gli strumenti repressivi siano inutili, bensì che gli stessi debbano interagire con un sostanziale mutamento culturale, con un solido radicamento di valori di rispetto e riconoscimento e valorizzazione delle differenze di genere al fine di prevenire i fenomeni di violenza contro le donne e, quindi, di arginarli;
27) le modifiche codicistiche sono certamente rilevanti e, in tal senso, pare importante incidere ulteriormente sulla conoscenza da parte della donna vittima di violenza dell'iter processuale a carico del suo persecutore, anche tramite la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'articolo 415-bis del codice di rito;
28) altra misura necessaria è quella del gratuito patrocinio in favore delle donne vittime di violenza in sede civile indipendentemente dal reddito. Alla luce delle nuove norme introdotte a contrasto della violenza contro le donne e domestica deve necessariamente trovare spazio l'estensione del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dal reddito, anche in sede civile, in ragione del fatto che ora l'azione di tutela delle vittime può essere svolta anche indipendentemente all'azione penale. Attualmente, l'esenzione è prevista unicamente agli orfani di femminicidio con la modifica dell'articolo 76, comma 4-quater del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – spese di giustizia: deve pertanto essere introdotta, quale ulteriore legittimo strumento di tutela per le vittime di violenza, volto altresì ad uniformare la garanzia di legge in entrambi i procedimenti;
29) parimenti essenziale è il tema della specializzazione sia della magistratura requirente, quanto di quella giudicante, al fine di garantire una risposta professionale adeguata alle specificità proprie tanto delle indagini, quanto dei processi nella delicatissima materia della violenza sulle donne;
30) non può non segnalarsi che gli interventi legislativi degli ultimi anni abbiano condotto ad un aumento esponenziale delle denunce da parte di donne che, anche grazie alle associazioni e ai gruppi di ascolto, vengono accolte e accompagnate nel processo di presa di coscienza che la violenza non è una condizione fisiologica e ordinaria, bensì un male da estirpare;
31) ciò nonostante, la denuncia costituisce solo un passo embrionale e di per sé non è risolutiva della problematica; invero, se l'aumento del numero di segnalazioni deve essere interpretato positivamente, non esclude il dovere irrinunciabile delle Istituzioni di proseguire nel garantire una protezione costante, effettiva ed efficace alle donne nei confronti di chi le maltratta, offende, sevizia, violenta e tormenta, soprattutto nella fase successiva alla denuncia;
32) pertanto, è evidente che a mancare non sia tanto l'attenzione delle istituzioni al tema o le tutele legali sul piano strettamente formale, data la presenza di molteplici fonti nazionali e sovranazionali che, nei diversi ambiti di intervento, dispongono l'uguaglianza di genere, quanto piuttosto tutele operative, concrete e sostanziali, adottate sinergicamente in base ad un piano che operi sistematicamente e a più livelli, partendo dal territorio;
33) la violenza sulle donne costituisce, da alcuni anni, oggetto di misurazione statistica anche in Italia. L'Istat ha infatti elaborato due indagini, una nel 2006 e nel 2014. In base ai dati dell'ultima indagine sulla sicurezza delle donne (2014), nel corso della propria vita poco meno di 7 milioni di donne tra i 16 e i 70 anni (6 milioni 788.000), quasi una su tre (31,5 per cento), riferiscono di aver subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale, dalle forme meno gravi (come la molestia) a quelle più gravi, come il tentativo di strangolamento o lo stupro. Gli autori delle violenze più gravi (violenza fisica o sessuale) sono prevalentemente i partner attuali o gli ex partner: due milioni e 800.000 donne ne sono state vittime. Il 10,6 per cento delle donne dichiara di aver subito una qualche forma di violenza sessuale prima dei 16 anni. Più di una donna su tre, tra le vittime della violenza del partner, ha riportato ferite, lividi, contusioni o altre lesioni (37,6 per cento). Circa il 20 per cento è stata ricoverata in ospedale a seguito delle ferite riportate. Più di un quinto di coloro che sono state ricoverate ha riportato danni permanenti;
34) la complessità del fenomeno richiede una strategia integrata che si basi su un approccio multidimensionale, sistemico ed inter-istituzionale. Un'azione globale, che deve fondarsi su di una solida conoscenza delle problematiche e su un'approfondita analisi dei dati disponibili;
35) il numero 1522 e l'App YouPol sono stati potenziati e le campagne di sensibilizzazione promosse dal Dipartimento per le pari opportunità sui canali televisivi e rilanciate sui «social» hanno rinforzato il messaggio dell'importanza della richiesta di aiuto per uscire dalla violenza;
36) il tema delle case rifugio è anche un altro dato importante, da celebrare nella Giornata contro la Violenza sulle donne: i dati raccolti quest'anno dall'Istat dicono che queste strutture, nella maggior parte dei casi, hanno un vero effetto salvifico per le donne che riescono a sfuggire alla violenza domestica. Sono hub di accoglienza, di salvezza, un modo per fuggire alla prigione creata solitamente da un uomo violento: il lavoro delle case rifugio è fondamentale proprio per il valore che apportano non solo sulla vita delle assistite ma anche sulla società;
37) negli ultimi anni l'offerta dei servizi dei Centri antiviolenza (CAV) e delle Case Rifugio per le donne maltrattate (CR) è in costante crescita anche a seguito dell'aumento negli ultimi due anni delle risorse ad essi dedicate, così come per il piano antiviolenza;
38) secondo i dati ISTAT, nel 2022 sono 385 i CAV attivi sul territorio nazionale, 104 in più rispetto a quelli presente nel 2017. Le Case Rifugio sono 450, quasi il doppio di quelle rilevate nel 2017 (232);
39) a livello territoriale, la maggiore concentrazione di Case Rifugio è al nord, dove sono presenti il 60 per cento delle strutture di accoglienza (270 su 450); il Centro ne conta soltanto 52 (11,5 per cento), mentre al sud sono attive 70 Case rifugio (15,5 per cento) e nelle isole se ne contano 58 (13 per cento);
40) anche la maggioranza dei CAV è presente al Nord, che ne conta 146, coprendo il 38 per cento del numero complessivo dei CAV attivi in Italia. Il Centro conta 80 CAV (20,8 per cento), mentre al sud sono attivi 121 Centri antiviolenza (31,3 per cento del totale), a cui si sommano i 38 presenti nelle Isole (9,9 per cento);
41) il tasso di copertura, stimato come rapporto tra numero di strutture attive nel 2022 e la popolazione femminile al 1° gennaio 2022, è pari a 1,49 per 100.000 donne per le Case Rifugio e a 1,27 per 100.000 donne per i CAV;
42) sempre sulla base dei dati ISTAT relativi al 2022, sia le Case rifugio sia i Centri antiviolenza sono raggiungibili h24 nella gran parte dei casi: il 91 per cento delle Case rifugio e il 74,5 per cento dei Centri antiviolenza. Inoltre, la grande maggioranza delle Case (88,2 per cento) e tutti i CAV hanno almeno un locale idoneo a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della privacy delle utenti;
43) è necessario implementare tale sistema e renderlo omogeneo in tutte le aree del Paese, anche attraverso l'ulteriore potenziamento del sistema di monitoraggio con l'obiettivo di disporre di un quadro informativo puntuale sull'effettivo utilizzo delle risorse da parte delle regioni;
44) non tutti i femminicidi sono prevedibili: molti si verificano non dove ci sono episodi di violenza fisica precedenti, ma dove c'è stata violenza psicologica. In questi casi è difficile prevenire con una migliore applicazione della legge e per questo si rende sempre più stringente l'esigenza di intervenire culturalmente con una sensibilizzazione a partire dalle nuove generazioni;
45) il sistema educativo assume significato nei diversi livelli e con modalità differenti nella lotta alla violenza sulle donne e alla violenza domestica; la scuola è un osservatorio privilegiato sulla vita delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, in cui figure di prossimità di grande importanza, come gli insegnanti, possono favorire l'emersione della violenza subita e assistita, riconoscendo i segnali di disagio e attivando segnalazioni e percorsi di sostegno e di aiuto. I dati forniti dall'Istat con la ricerca sulla violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia, mostrano che il 10 per cento delle donne vittime di violenze sessuali le ha subite prima dei 16 anni, quindi nella fascia d'età dell'obbligo scolastico; nel caso poi dei figli delle donne vittime di violenza, il 65 per cento ha assistito agli abusi subiti dalla madre e la violenza assistita si configura a tutti gli effetti come una violenza, con conseguenze anche molto gravi sullo sviluppo psicofisico del minore;
46) sarebbe altresì opportuno che le istituzioni scolastiche, anche promuovendo l'adozione di una strategia condivisa in collaborazione con le famiglie, le amministrazioni locali, i servizi socio-sanitari, gli altri soggetti del sistema di educazione e di formazione, inserissero la prospettiva dell'educazione al rispetto nel piano di percorsi e di servizi che accompagnano l'uomo e la donna nelle diverse situazioni della vita e nello sviluppo del proprio progetto personale, educativo e professionale;
47) al pari dei sopracitati ambiti di intervento, nell'impegno contro la violenza sulle donne, riveste un ruolo di primo piano l'investimento sul lavoro e sulla valorizzazione dell'esperienza femminile: il sostegno all'indipendenza economica, quindi, come leva per contrastare la violenza sulle donne e tutelare le vittime di questa piaga sociale;
48) sono molteplici le politiche di incentivazione all'imprenditoria femminile, di decontribuzione per incoraggiare l'assunzione di lavoratrici, e di conciliazione tra lavoro e famiglia, messe in atto in favore dell'occupazione femminile, quali, a titolo esemplificativo, gli sgravi contributivi per chi assume donne, o il Fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile, promozione del codice di autodisciplina per le imprese per favorire l'occupazione delle donne, certificazione della parità di genere per le imprese, sgravi contributivi per l'assunzione di donne disoccupate vittime di violenza, incremento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese dedicato alle imprese femminili, incentivi per l'assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato di donne in condizioni di svantaggio;
49) tale impegno ha generato risultati concreti certificati dall'Istat. Al riguardo, i dati diffusi dall'istituto attestano che, rispetto al 2019, l'occupazione femminile ha registrato, nel 2023, una crescita di 2,3 punti, con un ulteriore incremento nel corso del 2024, dove, al secondo trimestre, il tasso di occupazione si attesta a 53,5 per cento, con un numero delle occupate pari a 10 milioni 98 mila, quasi 500 mila occupate in più rispetto ad inizio 2022;
50) questo scenario mostra un quadro in evoluzione, con progressi significativi ma anche sfide ancora aperte e ostacoli da superare per garantire una piena parità di genere nel mondo del lavoro, che merita un impegno costante da parte di tutte le istituzioni, delle imprese e della società civile;
51) una bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro limita anche la crescita economica di una nazione. Ridurre tale divario aiuta a diminuire i costi economici e sociali del Paese ed è un fattore rilevante per la crescita del Prodotto interno lordo, con un impatto positivo che secondo la Banca d'Italia, arriva fino a 7 punti percentuali;
52) la violenza economica è una delle ragioni per cui le donne faticano a denunciare violenze in ambito familiare, soprattutto quando il partner detiene il potere economico, il controllo completo sulle finanze e sulle risorse familiari; fondamentale è dunque il sostegno economico alle vittime per aiutarle a conseguire l'indipendenza finanziaria dal partner violento. In tal senso gli strumenti di welfare e di sostegno ai percorsi di libertà e autonomia delle donne, rivestono un ruolo estremamente importante;
53) le complessità relative alle attuali dinamiche sociali, dovute anche alla diffusione dilagante dell'utilizzo di sostanze psicoattive ha fatto recentemente emergere un fenomeno, forse meno conosciuto ma molto insidioso, correlato alla aggressione sessuale facilitata da droghe (DFSA), dove la costrizione ad atti sessuali non consensuali sono favoriti dalla notevole riduzione o addirittura dalla completa perdita di coscienza, causate dalla somministrazione, occulta, dichiarata, o anche mediante assunzione volontaria, di sostanze ad effetto neurodepressivo;
54) alle sostanze illegali classiche (cosiddette droghe di abuso) si sono aggiunte, come «droghe da stupro» altre sostanze psicoattive fra cui anfetamine, metanfetamine, nonbenzodiazepine, γ-idrossibutirrato (GHB), γ-butyrolactone (GBL), che possono agire come depressori del sistema nervoso centrale;
55) gli effetti farmacologici che ne derivano possono includere rilassamento, euforia, mancanza di inibizione, amnesia, alterazione della percezione, difficoltà a mantenere l'equilibrio, alterazione del linguaggio, sonnolenza, perdita della funzione motoria, vomito, incontinenza, perdita di coscienza, che possono portare anche fino alla morte;
56) la lotta contro la droga così definita «da stupro», presenta delle insidiosità anche per la difficile rilevabilità biologica, in ragione della estrema velocità di metabolizzazione e smaltimento da parte dell'organismo umano, così da renderla difficilmente rilevabile nel tempo. Questo dato evidenzia l'importanza della celerità nella denuncia dell'accaduto e della previsione di strumenti diagnostici che siano in grado di rilevare le sostanze a distanza di tempo;
57) la somministrazione occultata o la assunzione volontaria della sostanza, incide sull'elemento chiave che determina la consumazione del reato di violenza sessuale, ovverosia il consenso;
58) le realtà dei tribunali ci insegnano che vi è un enorme problema relativo alla prova del reato di cui sopra. Invero, i protagonisti dell'episodio sono spesso soltanto l'aggressore o gli aggressori e l'aggredito/a;
59) la prova del reato muove principalmente attorno all'esistenza di un dissenso o di un mancato consenso e, in aggiunta, alla attendibilità della testimonianza della vittima, che spesso, proprio a causa dell'assunzione delle sostanze non ha né il ricordo né la piena consapevolezza di ciò che è avvenuto;
60) il Pronto Soccorso ospedaliero costituisce il primo anello della catena di aiuto e rappresenta un osservatorio privilegiato per identificare ed accogliere situazioni che altrimenti rischierebbero di rimanere invisibili;
61) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 Novembre 2017 recante: «Linee guida nazionali per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio sanitaria alle donne vittime di violenza» prevede oggi un percorso che fornisce un supporto psicologico e provvede ad una valutazione delle lesioni, una raccolta di dati circostanziali ed anamnestici ed una raccolta campioni di biologici per esami genetici e una raccolta campioni biologici per esami tossicologici;
62) di fronte a dichiarati episodi di violenza fisica, avvenuti in un tempo immediatamente precedente all'accesso al pronto soccorso, è molto importante infatti che l'intervento sanitario in emergenza tenga conto sia degli aspetti clinici che delle possibili successive implicazioni medico-legali e quindi appare di estrema rilevanza una corretta repertazione dei campioni/tracce biologiche e il mantenimento della catena di custodia nel caso di prelievo di matrici biologiche della vittima, rappresentando momenti cruciali al fine di assicurare elementi di prova fruibili in un successivo iter giudiziario;
63) le linee guida indicano livelli minimi che possono essere implementati da protocolli in uso presso le singole aziende ospedaliere nell'ambito della loro competenza. Molte Aziende Sanitarie del territorio nazionale hanno infatti attivato un Protocollo designato come «Codice Rosa»;
64) al fine di garantire alle vittime di reato una tutela reale, è necessario adottare delle procedure e degli standard nazionali e/o internazionali che facilitino il rilevamento e l'identificazione delle sostanze anche non inserite oggi nelle tabelle delle «date rape drugs», la cui somministrazione può essere fatta comunque rientrare nella fattispecie della violenza sessuale facilitata dalla droga (DFSA);
65) a tal fine è fondamentale partire dalla disamina delle procedure attualmente in uso al fine di fornire dati necessari alla predisposizione di una eventuale nuova procedura operativa, che preveda anche nuove tipologie di analisi per l'identificazione delle sostanze e l'aggiornamento delle tabelle attualmente esistenti che contemplano le sostanze che possono essere utilizzate sia nei Drug facilitated crimes, sia nelle Drug-facilitated sexual assault. È prioritaria, invero, la determinazione e l'identificazione delle sostanze d'abuso, nelle matrici biologiche della vittima: sangue, urina e, in particolar modo, nella matrice cheratinica (il cosiddetto esame del capello). Quest'ultima è fondamentale qualora una aggressione venga denunciata in maniera tardiva e contribuisce a fornire giudizi medico-legali appropriati nei casi di indagini relative alle vittime di violenza droga correlata;
66) si rinviene la necessità di realizzare un progetto diretto ad individuare una procedura operativa omogenea utilizzando e armonizzando i Protocolli operativi esistenti e già predisposti dalle singole strutture ospedaliere, con riguardo particolarmente ai casi di aggressione sessuale facilitata da sostanze psicoattive;
67) il percorso da delineare dovrà essere, inoltre, volto alla massima tutela della privacy delle vittime, a tal fine è fondamentale prevedere una dettagliata e capillare organizzazione degli operatori sanitari impiegati e chiari Protocolli a garanzia delle indagini medico-legali;
68) nel progetto, quindi, dovrà necessariamente essere prevista la modalità di prelievo e custodia del materiale biologico, anche in ordine alle tempistiche relative alla opportuna conservazione dello stesso, con la confluenza dei dati in un database specifico detenuto a livello centrale presso il Ministero della salute o presso l'istituto Superiore di Sanità (ISS). Per attuare il monitoraggio di cui sopra, dovranno essere individuati degli ospedali campione, che su base volontaria e con conforme trattamento del consenso, forniranno i campioni biologici in catena di custodia;
69) dal punto di vista anche delle risorse impiegate, sono di rilievo gli interventi operati in sede di legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023) sul fondo per le pari opportunità, che prevedono, tra le altre cose, un finanziamento permanente, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 e a 6 milioni di euro a decorrere dal 2027 in favore del cosiddetto reddito di libertà per le donne vittime di violenza; l'incremento da 1 a 4 milioni di euro della quota del fondo riservata all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per il recupero degli uomini autori di violenza sulle donne; il rifinanziamento, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026, delle risorse del fondo destinate alla realizzazione di centri antiviolenza nei confronti delle donne; l'incremento di 3 milioni di euro dal 2024 delle risorse del fondo al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, in particolare attraverso iniziative formative;
70) a tutto ciò va aggiunta la disposizione prevista dal decreto-legge n. 48 del 2023 che ricomprende tra nuclei familiari in condizione di svantaggio beneficiari del reddito di inclusione, le donne vittime di violenza; questo, unito alla compatibilità con il nuovo reddito di libertà rappresenta un aiuto concreto per spezzare il vincolo della dipendenza economica e consentire una concreta prospettiva di emancipazione della donna;
71) la parità di genere è altresì un principio cardine del Piano nazionale di ripresa e resilienza, rappresentando una delle tre priorità trasversali in termini di inclusione sociale, unitamente a giovani e Mezzogiorno. Concretamente, si promuove una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro, attraverso:
a) interventi diretti di sostegno all'occupazione e all'imprenditorialità femminile;
b) interventi indiretti o abilitanti, rivolti soprattutto al potenziamento dei servizi educativi per i bambini e di alcuni servizi sociali, che il Piano nazionale di ripresa e resilienza ritiene potrebbero incoraggiare un aumento dell'occupazione femminile;
72) tra le azioni di riforma del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vi è il Programma garanzia occupabilità lavoratori (Gol), che pone al centro i soggetti più fragili del mercato del lavoro, in particolare le donne. Il sistema di presa in carico del Programma garanzia occupabilità lavoratori, focalizzato su orientamento e formazione, offre alle donne disoccupate o in transizione occupazionale percorsi personalizzati per favorire il loro reinserimento lavorativo. Attraverso un accompagnamento mirato, il Programma garanzia occupabilità lavoratori promuove l'incremento di posti di lavoro femminili di qualità, in linea con le competenze e le aspirazioni delle donne coinvolte. Questo approccio contribuisce non solo a ridurre il divario di genere sul mercato del lavoro, ma anche a valorizzare il potenziale delle donne e a favorire una crescita economica più inclusiva;
73) sulla stessa linea di interventi si pone la riclassificazione delle spese del bilancio dello Stato con riferimento alla spesa che promuove la parità di genere, secondo la previsione della riforma 1.13 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dell'articolo 51-bis del decreto-legge n. 13 del 2023 (cosiddetto «decreto-legge PNRR-ter»), che appunto stabilisce che a decorrere dall'anno 2023 il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Camere, entro trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio, appositi allegati conoscitivi nei quali, per il triennio di riferimento del disegno di legge di bilancio è data evidenza delle spese relative alla promozione della parità di genere attraverso le politiche pubbliche;
74) nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono previsti inoltre importanti specifici interventi, ma l'empowerment femminile e il contrasto alle discriminazioni di genere sono perseguiti quali obiettivi trasversali nell'ambito di tutte le componenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza; la parità di genere è stata assunta come criterio di valutazione di tutti i progetti (gender mainstreaming) e tutto il Piano nazionale di ripresa e resilienza si caratterizza per una strategia integrata di riforme, istruzione e investimenti in infrastrutture sociali e servizi di supporto, per una piena parità di accesso, economica e sociale, delle donne;
75) per la prima volta l'Italia si è dotata di una Strategia nazionale per la parità di genere, che riprende i princìpi già definiti dalla Strategia europea per la parità di genere 2020/2025 e che si concentra sui temi del lavoro, del welfare, dell'educazione e della promozione della leadership femminile, con un substrato di approccio culturale, di linguaggio, di rimozione degli stereotipi che è condizione necessaria di qualsiasi politica attiva sulla parità di genere;
76) nel complesso, l'impegno e lo sforzo trasversale delle forze politiche hanno portato l'Italia ad avere un buon impianto normativo in tema di violenza maschile sulle donne;
77) sul versante civile, la riforma prevista dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, 149, grazie alle indicazioni e al lavoro svolto dalla Commissione sul femminicidio, ha ampliato il suo contenuto che attiene anche ai procedimenti relativi all'allontanamento dei minori dalla famiglia, alle controversie sull'esercizio della responsabilità genitoriale e all'affidamento familiare;
78) con specifico riferimento alle donne vittime di violenza, si dà pieno riconoscimento alle disposizioni della Convenzione di Istanbul. La riforma introduce, infatti, una novità importante: il pieno riconoscimento della violenza contro le donne anche nel processo civile, in primis nelle cause di separazione e divorzio;
79) sempre la riforma, prevede che il consulente tecnico d'ufficio debba attenersi «ai protocolli e alle metodologie riconosciute dalla comunità scientifica». In questo quadro giova evidenziare come la sindrome da alienazione parentale (Pas), non è riconosciuta dalla comunità scientifica e che la Corte di Cassazione ha ribadito più volte che non si possono adottare provvedimenti giudiziari basati su soluzioni prive del necessario conforto scientifico. Ma, nonostante ciò, è sempre più utilizzata, in sede giudiziale dalle consulenze tecniche d'ufficio (Ctu) quale causa per allontanare i minori principalmente dalle madri, definite alienanti, simbiotiche, malevole e manipolatrici, per il solo fatto di aver denunciato le violenze e dato avvio alla separazione dal partner violento;
80) pur in presenza di un quadro normativo avanzato, e di misure di protezione importanti, queste ultime spesso non vengono applicate o non vengono applicate in maniera abbastanza tempestiva. Serve dunque una maggiore capacità di valutazione del rischio e di lettura della pericolosità delle situazioni in cui si trovano le donne;
81) a monte, i mutamenti più significativi e incisivi investono la rappresentazione sociale delle violenze maschili contro le donne, la costruzione sociale e simbolica: in crescita è la comunicazione, interazione, consapevolezza e conoscenza sul tema, ormai entrato nelle agende e nel vocabolario collettivo. Anche e innanzitutto su questo occorre lavorare per fare prevenzione;
82) quella culturale è certamente la sfida più grande da vincere, come si evince anche dalla narrazione che i media fanno della violenza sulle donne che è ancora pervasa da stereotipi e sessismo. Spesso le notizie contengono elementi che giustificano gli uomini autori di violenza e il sensazionalismo mediatico accende i riflettori sul fenomeno ma non aiuta ad andare a fondo, a capire le radici strutturali del problema e quindi a risolverlo. La donna diventa così vittima due volte: del reato e del racconto che di quella violenza viene fatta pubblicamente;
83) la violenza maschile contro le donne chiama in causa la relazione tra donne e uomini. L'educazione svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo delle capacità che aiuteranno i bambini e le bambine a creare rapporti sani, in particolare insegnando il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti, il rispetto della libertà delle donne;
84) è fondamentale anche lavorare sulla formazione per abbattere stereotipi e pregiudizi e favorire un cambiamento culturale di tutti coloro che vengono a contatto con la violenza sulle donne. Quando le donne trovano la forza di denunciare devono trovare dall'altra parte persone che credono a ciò che dicono e che conoscono il ciclo della violenza. Perché la violenza va letta correttamente e in tempo utile;
85) è quindi importante favorire, attraverso strumenti, anche normativi, buone prassi e formazione mirata, integrata e permanente di tutti gli operatori coinvolti (anche sui contenuti della Convenzione di Istanbul), e dunque una cultura sociale e giudiziaria orientata alla tutela della vittima di genere. Un ulteriore elemento di vittimizzazione secondaria di cui occorre tenere conto, è l'esposizione della donna in sede dibattimentale alle videoregistrazioni previste dall'articolo 510 del codice di procedura penale: esse inibiscono la vittima e la intimidiscono, rendendo così la sua deposizione più fragile. A questo fenomeno si potrebbe far fronte tramite sistemi che rendano non visibili gli apparecchi di riproduzione audiovisiva alla parte offesa;
86) purtroppo, ancora oggi, nei mondi che vengono a contatto con la violenza sulle donne, sono presenti molti pregiudizi. Pregiudizi che, uniti all'assenza di stigma sociale verso chi commette violenza sulle donne, possono comportare una errata valutazione del rischio da parte degli operatori delle reti di protezione della donna vittima di violenza, con conseguente assenza di misure di protezione adeguate che possono avere come conseguenza il femminicidio;
87) il contrasto a qualsiasi forma di violenza sulle donne, in ogni sua forma, si deve sostanziare in un'irrinunciabile, costante e continua attività di prevenzione dal punto di vista educativo, formativo e di concreto sostegno alle medesime che consenta loro una reale emancipazione e completa consapevolezza di sé e del proprio ruolo nella società. Tale azione deve, poi, essere seguita dal supporto reale alla scelta delle donne vittime di violenza di affidare il racconto della propria dolorosa storia alle autorità, alle quali si deve consentire di affrontare tali vicende con elevato grado di specializzazione e professionalità: la richiesta di aiuto è un punto di arrivo che segna il passaggio tra il passato e il futuro. Per queste ragioni, il rafforzamento della presenza e professionalizzazione dei diversi soggetti istituzionali che sono chiamati a interagire con le donne nella fase patologica della loro vicenda segna la differenza nel prosieguo del percorso di rinascita della vittima;
88) con sentenza 4 novembre 2024, n. 173, la Corte costituzionale ha reputato infondati i dubbi sulla legittimità della previsione di una distanza minima di 500 metri e dell'obbligo di applicazione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento del braccialetto elettronico. Per la Consulta, tale dispositivo, di scarso peso, applicato alla caviglia dell'indagato e quindi normalmente invisibile ai terzi non impedisce alla persona soggetta al divieto di avvicinamento di uscire dalla propria abitazione e soddisfare tutte le proprie necessità di vita, purché essa non oltrepassi il limite dei cinquecento metri dai luoghi specificamente interdetti o da quello in cui si trova la vittima del reato in relazione al quale il divieto stesso è stato disposto. La distanza indicata non appare in sé esorbitante, e corrisponde alla funzione pratica del tracciamento di prossimità, che è quella di dare uno spazio di tempo sufficiente alla potenziale vittima di più gravi reati per trovare sicuro riparo e alle forze dell'ordine per intervenire in soccorso. Negli abitati più piccoli la distanza di cinquecento metri può rivelarsi stringente, ma, ove ciò si verifichi, all'indagato ne viene un aggravio che può ritenersi sopportabile, quello di recarsi nel centro più vicino per trovare i servizi di cui necessita, senza rischiare di invadere la zona di rispetto. A un sacrificio relativamente sostenibile per l'indagato si contrappone l'impellente necessità di salvaguardare l'incolumità della persona offesa, la cui stessa vita è messa a rischio dall'imponderabile e non rara progressione dal reato-spia (tipicamente lo stalking) al delitto di sangue. Oltre che non irragionevole, questo bilanciamento asseconda il criterio di priorità enunciato dall'articolo 52 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77. Nel disciplinare le misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice, inclusive del divieto di avvicinamento, la norma convenzionale stabilisce infatti che deve darsi «priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo». Il controllo elettronico nell'attuazione delle ordinanze restrittive e degli ordini di protezione è inoltre specificamente previsto dalla direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (considerando 46). Se l'indagato consente a indossare il dispositivo e questo non può funzionare per motivi tecnici (quale il difetto della copertura di rete), il giudice non è tenuto a imporre una misura più grave del divieto di avvicinamento, ma deve rivalutare le esigenze cautelari della fattispecie concreta, potendo, all'esito della rivalutazione, in base ai criteri ordinari di adeguatezza e proporzionalità, scegliere non solo una misura più grave (in primis, il divieto od obbligo di dimora ex articolo 283 codice di procedura penale), ma anche una misura più lieve (segnatamente, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ex articolo 282 codice di procedura penale);
89) l'aumento dei provvedimenti con i quali è stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico (se ne contano circa 4.800), ha comportato il naturale incremento dei casi di malfunzionamento, per lo più «falsi allarmi», solitamente correlati alla mancanza di copertura di rete (non sono mancati casi, sporadici, in cui la mancata attivazione dell'allarme è dipesa da un errato uso del dispositivo da parte della persona offesa). Negli altri Paesi europei, il numero dei braccialetti elettronici antistalking attivi è in numero assai più contenuto e ci si avvale di operatori esterni con il compito di filtrare le segnalazioni, avvisando la persona offesa e le forze dell'ordine solo in presenza di reali allarmi. In Francia, dal 2019, è attivo il cosiddetto BAR, «Bracelet Anti-Rapprochement». Si tratta di un dispositivo di sorveglianza elettronica mobile che consente: di geolocalizzare in tempo reale una persona da proteggere e una persona da sorvegliare (autore accertato o presunto) in un contesto di «violenza coniugale» in senso lato; di beneficiare di una zona di protezione, composta da una zona di pre-allerta («distance de pré-alerte») e di una zona di allerta. La zona di pre-allerta è il doppio della distanza di allarme se l'uomo soggetto a misura supera il perimetro di «pre-alert» gli viene inviato un avviso e viene contattato dall'operatore addetto alla sorveglianza invitandolo ad allontanarsi. Se viene superata la distanza di allarme, il teleoperatore avverte la donna e le forze dell'ordine perché possano intervenire. Se la persona protetta si sente minacciata: può attivare il pulsante SOS sulla sua unità mobile in qualsiasi momento (7 giorni su 7 e 24 ore su 24) così da essere contattata dal teleoperatore responsabile dei BAR; può fare una richiesta di richiamo sulla sua unità mobile e, anche in questo caso, viene contattata dal teleoperatore responsabile dei BAR e può inviare richieste di modifiche al magistrato incaricato della misura (Procureur/JAP/JAF). Nel 2023, i BAR in uso erano 1.000. Oltre al BAR, il sistema francese prevede anche un dispositivo telefonico di assistenza di protezione delle persone in grave pericolo, chiamato «TGD» («TELEPHONE GRAVE DANGER») che riguarda solo la vittima;
90) la misura cautelare del divieto di avvicinamento, a differenza della misura cautelare degli arresti domiciliari – in relazione alla quale non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura (articolo 284, comma 5-bis, codice procedura penale) –, può essere concessa anche a chi è stato condannato in precedenza per il reato di cui all'articolo 387-bis codice penale (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa); è opportuno valutare una modifica dell'articolo 282-ter codice procedura penale per rendere ostativa l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento all'autore di condotte di violenza domestica e di genere che, nei cinque anni precedenti, ha riportato condanna per il reato di cui all'articolo 387-bis codice penale o 385 codice penale, mercé l'introduzione di una presunzione di inadeguatezza di tale misura cautelare; il 31 luglio 2024, la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere ha approvato all'unanimità la Relazione sulla ricognizione degli assetti normativi in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere per la redazione di un testo unico, al fine di restituire sistematicità al quadro normativo a tutela delle donne che hanno subito violenza, implementare la coerenza e la completezza della regolamentazione in materia e rendere più agevole la conoscenza dell'impianto legislativo predisposto dal nostro ordinamento. Come evidenziato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nel parere n. 929 del 15 aprile 2016, «quello del testo unico compilativo è un importante strumento di qualità della regolamentazione (cosiddetta better regulation), sinora poco quando non per nulla utilizzato (non constano testi unici redatti ai sensi del citato articolo 17-bis), e che andrebbe, invece, debitamente valorizzato». Esigenza, questa, che si rende tanto più impellente quanto più ci si riferisca a materie particolarmente delicate, quale quella del contrasto alla violenza di genere, in cui è fondamentale garantire la pronta reperibilità e riconoscibilità delle norme vigenti e dei concreti strumenti messi a disposizione da parte dello Stato a favore della collettività. Alla luce dell'insieme delle disposizioni già introdotte negli ultimi anni in materia di violenza contro le donne, la predisposizione di un testo unico di carattere compilativo risponde ad un'esigenza di organicità e di effettività dell'ordinamento giuridico, al fine di consentire che le disposizioni vigenti possano trovare una sede comune utile sia per le donne, per rafforzarne la consapevolezza del valore della loro scelta di denuncia e di autodeterminazione, sia per gli addetti ai lavori chiamati ad assicurare la piena tutela della persona offesa, grazie ad un quadro più efficace nell'assicurare reale conoscibilità e quindi effettività delle norme;
91) anche incentivare la pratica sportiva può rappresentare uno strumento valido nel contrasto alla violenza sulle donne come strumento di autodifesa e autostima,
impegna il Governo:
1) a proseguire nelle politiche di contrasto alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica quali prioritarie nell'azione di Governo, coerentemente con le disposizioni nazionali, europee e internazionali di riferimento al fine di raggiungere la piena applicazione della Convenzione di Istanbul;
2) ad adottare le iniziative necessarie per promuovere e supportare, attraverso azioni sistematiche, assicurando che il personale che entra nelle scuole possieda i requisiti adeguati, percorsi formativi sull'educazione al rispetto della donna, mirati a: sensibilizzare tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro cultura o pratica religiosa, al rispetto della donna, considerata come persona con gli stessi diritti e doveri dell'uomo;
3) a promuovere tra le ragazze e i ragazzi in età scolare, ad iniziare dai più piccoli, l'educazione all'ascolto partecipe, all'empatia, al rispetto fra essi e verso ogni persona, per favorire la capacità di stare in relazione con l'altro;
4) a valutare l'opportunità di avviare in via sperimentale nel rispetto dell'autonomia delle scuole la progettazione di presidi territoriali di esperti psicologi, a supporto delle istituzioni scolastiche, volte a favorire il superamento delle fragilità evolutive nei contesti scolastici, anche con riferimento alle situazioni di svantaggio sociale e culturale che ostacolano i processi di sana socializzazione e partecipazione alla vita della comunità scolastica;
5) ad adottare iniziative volte a sensibilizzare le istituzioni scolastiche autonome affinché le metodologie didattico-educative utilizzate offrano costantemente occasioni di riflessione per contrastare le discriminazioni legate al genere, promuovendo una cultura del dialogo, delle relazioni, dell'amicizia e della non violenza;
6) ad assumere iniziative volte ad adottare i decreti attuativi previsti dalla legge 5 maggio 2022, n. 53, «Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere», al fine di garantire un flusso informativo strutturato, continuo e rigoroso sulla violenza contro le donne, poter mettere a punto politiche efficaci di prevenzione e contrasto, monitorando il fenomeno e consentendo di stimare la parte sommersa dei diversi tipi di violenza — fisica, sessuale, psicologica, economica – considerando anche l'eventuale presenza di figli minori;
7) a proseguire le iniziative per la formazione specifica e per il necessario aggiornamento del personale chiamato ad interagire con la vittima: polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, polizia municipale e personale socio-sanitario;
8) a proseguire nell'attuazione della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, valutando altresì l'opportunità di riferire al Parlamento sugli esiti della stessa;
9) a proseguire nel potenziamento dei servizi specializzati a supporto delle donne vittime di violenza, a partire dai centri antiviolenza e dalle case rifugio sensibilizzando tutti gli attori istituzionali affinché adottino un sistema di monitoraggio che assicuri l'efficacia in termini temporali, burocratici e finanziari anche al fine di assicurare un'adeguata distribuzione in tutto il territorio nazionale;
10) a proseguire nell'attuazione di iniziative specifiche a tutela e sostegno delle donne vittime di violenza e con disabilità, volte al superamento delle discriminazioni cui le stesse vanno incontro nel corso della vita lavorativa;
11) a dare piena attuazione alla Convenzione ILO n. 190, valutando altresì l'opportunità di adottare adeguate iniziative normative in materia;
12) ad adottare opportune iniziative di competenza volte a garantire alle vittime di violenza di genere la conoscenza dello stato del procedimento penale a carico dell'autore, anche mediante la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex articolo 415-bis del codice di procedura penale;
13) a valutare l'opportunità di adottare iniziative di competenza volte a garantire che l'esame delle parti offese nella fase dibattimentale, possa, previo consenso dell'interessata essere documentato con mezzi di riproduzione audiovisiva non visibili;
14) a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative volte a prevedere in favore delle donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione certificati dai servizi sociali del comune di riferimento, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, il gratuito patrocinio in sede civile indipendentemente dal reddito, al pari di quanto attualmente previsto per gli orfani di femminicidio;
15) a proseguire nella promozione di adeguate campagne di informazione e sensibilizzazione sulla violenza contro le donne e sulla violenza domestica, che stimolino pubblici dibattiti e favoriscano lo sviluppo di adeguate politiche di prevenzione, anche attraverso il coinvolgimento dei mass media e della carta stampata;
16) ad adottare le opportune iniziative, per quanto di competenza, finalizzate alla promozione di una cultura sociale e giudiziaria maggiormente centrata sulla tutela della vittima e sulle esigenze di tutela e protezione, anche attraverso iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione nei luoghi di socialità, di svago, di cura e benessere delle donne, agevolando, altresì, l'emersione dei casi di violenza domestica;
17) a proseguire nelle iniziative mirate alla specializzazione del corpo magistratuale, sia nella carriera requirente che in quella giudicante, al fine di garantire un'adeguata professionalità inerente alle peculiarità insite nella delicatissima materia della violenza sulle donne;
18) ad adottare iniziative di competenza volte a garantire la promozione, da parte dei media, della soggettività femminile favorendo una comunicazione improntata al pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle donne, estendendo tali progetti anche alla comunità educante in senso largo quali associazioni sportive, culturali, religiose;
19) a valutare l'opportunità di adottare iniziative per potenziare il raccordo fra scuola e servizi territoriali per intervenire più efficacemente quanto alle politiche educative sull'uguaglianza e sul rispetto delle differenze tra uomo e donna;
20) a proseguire le iniziative del Ministero della giustizia sull'aggiornamento e pubblicazione dei dati del Rapporto sull'applicazione del «Codice Rosso»;
21) a promuovere la specializzazione del personale delle forze dell'ordine in relazione alla raccolta delle notizie di reato attinenti a delitti di violenza sulle donne;
22) a pervenire rapidamente all'adozione del nuovo Piano nazionale antiviolenza;
23) a promuovere azioni per potenziare le politiche e le risorse necessarie, destinate a realizzare e implementare progetti e percorsi di educazione finanziaria per le donne che hanno subito violenza, con l'obiettivo di prevenire e combattere la violenza economica, nonché di sostenere l'autonomia, l'emancipazione e l'inserimento lavorativo delle donne, accompagnandole nel percorso di uscita dall'esperienza di violenza;
24) a proseguire nel rafforzamento di forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli anche attraverso modalità di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;
25) a promuovere iniziative utili a incoraggiare le donne a denunciare, garantendo loro una rete di protezione che nasca e operi nell'ambito di una fattiva ed effettiva collaborazione interistituzionale;
26) a proseguire nel rafforzamento di politiche volte a garantire la piena parità tra uomo e donna nel mondo del lavoro e a continuare con iniziative per incrementare l'occupazione femminile, obiettivi fondamentali per la liberazione delle donne dalla violenza;
27) a continuare nell'adozione di iniziative di competenza specifiche per contrastare la violenza on-line, comprese le molestie on-line e l'istigazione all'odio verso le donne;
28) a proseguire nella predisposizione di strumenti di prevenzione dei fenomeni di violenza contro le donne, anche mediante idonei impulsi all'attività del tavolo inter-istituzionale, per l'individuazione degli strumenti tecnologici funzionali al rafforzamento della prevenzione dei fenomeni della violenza sulle donne;
29) a valutare la possibilità di attuare iniziative per migliorare la circolazione di informazioni tra tribunale civile e penale, onde evitare situazioni paradossali di affidamento congiunto in caso di violenza intra-familiare, nonché per modificare il sistema attualmente vigente nel processo penale, al fine di consentire l'ingresso nel procedimento al difensore della vittima nei termini più ampi possibili rispetto all'attuale disciplina;
30) ad assumere sempre nuove iniziative volte a potenziare i percorsi di assistenza e di supporto psicologico per le donne che hanno subito una violenza e per i loro familiari, con particolare attenzione per i minori vittime di violenza assistita, anche attraverso lo sviluppo di una capillare rete di servizi socio-sanitari e assistenziali dotati di specifiche professionalità, come psicologi e psicoterapeuti;
31) a monitorare i risultati raggiunti dai centri per uomini autori di violenza e, a seguito del monitoraggio, a valutare l'opportunità di favorire la presenza degli stessi in ogni regione per potenziare gli strumenti di prevenzione dei reati di violenza su tutto il territorio nazionale;
32) a promuovere ogni iniziativa di competenza affinché chiunque, proveniente da altre aree del mondo, transiti o risieda nel nostro Paese, operi nel rispetto della cultura e delle regole del rispetto nei confronti delle donne, delle loro libertà e della loro integrità fisica, psicologica e sociale;
33) a prevedere e sostenere delle iniziative nell'ambito di campagne di sensibilizzazione avverso l'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o comunque sostanze atte ad alterare la coscienza, volte ad evidenziare altresì i pericoli insiti all'uso delle suddette sostanze con riguardo ad eventi di violenza sessuale;
34) a prevedere e sostenere, nel rispetto dell'autonomia scolastica, iniziative formative e didattiche nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado volte ad insegnare il rispetto della donna e a disincentivare l'uso degli stupefacenti, con un focus sulle droghe e sostanze che facilitano le violenze di natura sessuale;
35) ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le iniziative necessarie per la formazione, presso il Ministero della salute, di un tavolo tecnico permanente che elabori le procedure standard, le linee guida e le raccomandazioni per contrastare il fenomeno in esame, che tenga conto della rapida introduzione di nuove tipologie di sostanze psicoattive sul mercato, al fine di consentire l'individuazione delle tipologie di prelievi dei campioni biologici a seconda della tipologia di aggressione, nonché le modalità di prelievo sulle diverse matrici, e la conservazione del materiale biologico in catena di custodia, valutando altresì l'opportunità di emanare gli atti necessari per identificare in ciascuna regione dei precipui laboratori che si occupino di tossicologia forense di secondo livello e che implementino le strumentazioni necessarie alla determinazione delle sostanze d'abuso nelle matrici biologiche nei casi di violenza sulle donne correlata a droghe;
36) a valutare l'opportunità di adottare le necessarie ed opportune iniziative di competenza per la formazione di un data base a livello regionale e nazionale, dove, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali e dei dati giudiziari, vengano raccolti e conservati, per un adeguato lasso temporale, quelli di provenienza sanitaria e forense relativi ai casi di violenza sessuale;
37) a proseguire nelle iniziative, improntate a un approccio paritario tra madre e padre relativamente all'accesso ai congedi parentali e a continuare a livello nazionale a sostenere campagne di informazione e sensibilizzazione vertenti sui benefici dell'utilizzo dei congedi di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di sostegno della maternità e della paternità;
38) a valutare la promozione di iniziative tese alla diffusione della pratica sportiva quale veicolo di inclusione sociale, di prevenzione ai disagi giovanili e come strumento di autostima funzionale all'emancipazione ed al contrasto sulla violenza sulle donne;
39) a proseguire in iniziative per risolvere le criticità operative che sono emerse nell'applicazione della misura cautelare o di prevenzione con la prescrizione del sistema di controllo a distanza (cd. Braccialetto elettronico);
40) ad adoperarsi per la predisposizione di un testo unico in materia di prevenzione e contrasto della violenza maschile contro le donne, dando attuazione alla raccomandazione contenuta nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, approvata all'unanimità nella seduta del 31 luglio 2024;
41) a valutare la possibilità di adottare iniziative normative di competenza per precludere la concessione, all'autore di condotte di violenza sulle donne e di violenza domestica, della misura cautelare del divieto di avvicinamento ove già condannato per il reato di evasione o di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede.
(1-00368) «Semenzato, Polidori, Lancellotta, Ravetto, Cavo, Dalla Chiesa, Almici, Loizzo, Patriarca, Caretta, Bisa, Zurzolo, Matone, Pulciani, Sudano, Vietri».
La Camera,
premesso che:
1) il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1999;
2) la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1993, definisce la violenza contro le donne «Ogni atto di violenza fondato sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata»;
3) la violenza sulle donne si riscontra in ogni atto inserito nell'agire quotidiano che si basa e, a sua volta, determina differenze sociali ed economiche tra uomini e donne. Tale forma di violenza si differenzia dalla violenza domestica propriamente detta che è un concetto circoscritto all'ambito privato e che si inserisce nella quotidianità familiare; sin dalla loro fondazione, le Nazioni Unite hanno svolto un ruolo indispensabile per l'avanzamento e la difesa dei diritti delle donne. Sotto l'egida dell'Onu, viene fondata la Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle donne, che si occupa di promuovere la parità di genere e della stesura sia della Dichiarazione universale dei diritti umani sia della Convenzione sui diritti politici delle donne: primo strumento giuridico riguardante i diritti della donna che enuncia il diritto a votare, ad essere elette e a poter svolgere qualsiasi impiego pubblico; punto di svolta per il mondo femminile è l'adozione della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione n. 2263 (XXII) del 7 novembre 1967: essa elenca i diritti che devono essere garantiti alle donne e le misure che gli Stati devono mettere in atto per eliminare ogni forma di discriminazione nei loro confronti; nell'ultimo decennio è stato compiuto un importante sforzo in termini di mutazione e innovazione del quadro normativo, così come nella pianificazione di interventi e strumenti più aderenti alle necessità emergenti;
4) con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza; la Convenzione precisa che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani ed è una forma di discriminazione comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella sfera pubblica sia nella sfera privata; la Convenzione interviene, inoltre, specificamente anche nell'ambito della violenza domestica, che non colpisce solo le donne, ma anche altri soggetti, ad esempio bambini e anziani, ai quali si applicano le medesime norme di tutela;
5) la violenza contro le donne in Italia è un fenomeno strutturale e diffuso e in allarmante crescita: dato che rappresenta uno dei maggiori ostacoli al conseguimento della parità di genere;
6) la violenza degli uomini sulle donne, alla cui base sono radicati misoginia, discriminazione e un insostenibile divario di genere in termini sociali, lavorativi, salariali, culturali, rappresenta una tra le più gravi e profonde violazioni dei diritti umani a livello globale; questa particolare giornata fornisce un'occasione ai Governi, alle istituzioni nazionali, alle organizzazioni internazionali e alle organizzazioni non governative sia per organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sia per individuare sempre migliori strategie finalizzate allo sradicamento di quella che non è neppure più definibile quale situazione emergenziale, bensì quale fenomeno endemico e strutturale;
7) la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, evidenzia come il legislatore, «in costante raccordo con tutte le istituzioni e gli ordini professionali coinvolti, ha il dovere di rafforzare e mettere a sistema i modelli positivi emersi, come pure di implementare le misure normative vigenti al fine di garantire a tutti i soggetti coinvolti l'accesso agli strumenti processuali e la formazione necessaria per una corretta lettura e un efficace e tempestivo contrasto della violenza di genere e domestica»;
8) la cronaca quotidiana in Italia e nel mondo dimostra che non si può affrontare e sconfiggere la crescente ferocia degli uomini nei confronti di donne e bambine, in qualunque forma essa si manifesti, dalla violenza fisica a quella psicologica, dalla violenza domestica a quella economica, dall'odio in rete al revenge porn, dalla tratta allo sfruttamento, dallo stalking alle molestie e allo stupro, fino all'apice del femminicidio, senza correlarla al tema della parità di genere, della parità e delle pari opportunità, obiettivi che necessitano ancora di uno sforzo comune per essere pianamente raggiunti;
9) non a caso, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), a valere sul dispositivo Next generation EU, rappresenta l'occasione anche per recuperare i ritardi che penalizzano storicamente il nostro Paese. Per essere efficace, strutturale e in linea con gli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali, la ripresa dell'Italia deve promuovere le pari opportunità, con particolare attenzione al mondo del lavoro: la mobilitazione delle energie femminili, così come dimostrato da numerosi studi internazionali, è fattore dirimente per una reale ripresa economica del Paese e, per questo motivo, occorre intervenire sulle molteplici dimensioni della discriminazione verso le donne al fine di liberarne tutto il potenziale inespresso;
10) molte sono le misure approvate nelle precedenti e anche in questa legislatura, da Governo e Parlamento, volte a promuovere con decisione politiche per garantire la parità di genere, incrementare l'occupazione femminile, sostenere l'indipendenza economica, l'autonomia e l'emancipazione delle donne;
11) il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, recante misure contro la violenza di genere, ha per la prima volta definito con chiarezza la centralità e la peculiarità della violenza compiuta entro le mura domestiche da chi ha vincoli familiari o affettivi con la persona colpita; ha, inoltre, introdotto profonde modifiche processuali a tutela della vittima, con l'obiettivo, da un lato, di rafforzare gli strumenti repressivi, secondo un disegno che tenga conto delle caratteristiche della violenza sulle donne, e dall'altro con l'intenzione di implementare gli strumenti volti a tutelare la vittima stessa. Ha poi introdotto misure di sostegno per le donne e i minori coinvolti nella fase processuale: modalità protette per le testimonianze, gratuito patrocinio, dovere del giudice di comunicare rispetto alle modifiche delle misure cautelari, processi più rapidi e l'estensione del permesso di soggiorno alle donne straniere vittime di violenza domestica slegato dal permesso del marito;
12) il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 in continuità con il piano precedente 2017-2020, è articolato in 4 assi (prevenzione, protezione e sostegno, perseguire e punire, assistenza e promozione) in analogia alla Convenzione di Istanbul. Il piano ha fatto proprie molte delle istanze avanzate dalla Commissione parlamentare sul femminicidio, nella Relazione sulla governance dei servizi antiviolenza e sul finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio, approvata, il 14 luglio 2020, che segnalava come prioritario e urgente «1) implementare le risorse per l'intero sistema di prevenzione e contrasto alla violenza, semplificare e velocizzare il percorso dei finanziamenti, verificarne l'effettiva erogazione ai centri antiviolenza e alle case rifugio attraverso un sistema di monitoraggio più efficace e potenziare la governance centrale del sistema»;
13) la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), in particolare il comma 149 dell'articolo 1, ha reso strutturale l'adozione, da parte del Governo, di un piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e ha delineato un sistema di governance composto da una cabina di regia interistituzionale e da un osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica;
14) precedentemente, un ulteriore passaggio da evidenziare è rappresentato dall'approvazione della legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici», che ha modificato alcune norme del codice civile, di quello penale e di procedura penale, introducendo nuove tutele per gli orfani di crimini domestici, intesi come figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, i quali siano divenuti orfani di un genitore a seguito di omicidio posto in essere in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, pure se l'unione civile è cessata, ovvero dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza;
15) altro fondamentale intervento del legislatore nazionale è rappresentato poi dalla legge n. 69 del 19 luglio 2019 (recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»), denominata «Codice rosso»; la legge contiene disposizioni di diritto penale sostanziale, così come ulteriori disposizioni di carattere processuale; fra le novità in ambito procedurale, vi è l'introduzione del «doppio binario» per i reati considerati indice di violenza domestica, in relazione ai quali è stata prevista un'accelerazione per l'avvio del procedimento penale, con l'effetto della più celere eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime; inoltre, è stata modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nella finalità di consentire al giudice di garantirne il rispetto anche per il tramite di procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici, come il braccialetto elettronico. Nello specifico, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene ricompreso tra quelli che permettono l'applicazione di misure di prevenzione; la legge ha, quindi, introdotto quattro nuove fattispecie di reato: il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (sexting e revenge porn); il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; il reato di costrizione o induzione al matrimonio; il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
16) sulla base della mozione unitaria n. 1-00005, sottoscritta dalla gran parte delle forze politiche di maggioranza e opposizione e discussa in questa Assemblea il 23 novembre 2022 nella seduta n. 13, il Governo si era impegnato ad assumere importanti e significative iniziative sia di carattere normativo che amministrativo volte a contrastare il fenomeno della violenza sulle donne;
17) anche sulla scia del citato atto di indirizzo il Governo ha promosso il disegno di legge recante «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica», che è stato approvato dal Parlamento con legge 9 dicembre 2023, n. 168, la cui adesione all'unanimità di tutto l'arco parlamentare ha dimostrato come su temi così importanti e sensibili si può, anzi si deve, operare con spirito unitario al di là delle contrapposizioni di parte;
18) la citata legge, già applicata in numerosissimi casi, rappresenta una risposta importante sia sul lato della prevenzione del fenomeno, che sul lato della maggiore efficienza della fase cautelare e processuale. Tra le principali misure giova evidenziare: a) il rafforzamento degli strumenti di prevenzione (ammonimento, braccialetto elettronico, distanza minima di avvicinamento, vigilanza dinamica e altro) e loro applicazione ai cosiddetti «reati spia». In particolare si interviene sulla misura dell'ammonimento del questore e, inoltre, si prevede che il prefetto possa adottare, a determinate condizioni, misure di vigilanza dinamica, nel caso di rischio di commissione di reati riguardanti la violenza sulle donne o domestica; b) tempi stringenti per la valutazione del rischio da parte della magistratura e per la conseguente eventuale applicazione delle misure preventive e cautelari; c) la previsione dell'arresto in flagranza differita; d) regole per favorire la specializzazione sul campo dei magistrati e la formazione degli operatori che, a diverso titolo, entrano in contatto con le vittime; e) provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime; f) l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare anche fuori dei casi di flagranza; g) il rafforzamento degli obblighi di comunicazione alla persona offesa;
19) sotto altro versante, in ossequio agli impegni assunti con la ratifica della Convenzione di Istanbul, si è impegnato il Governo a predisporre apposite linee guida nazionali per una formazione «adeguata e omogenea» degli operatori che entrano a contatto con le donne vittime di violenza;
20) a giorni sarà presentato il libro bianco per la formazione degli operatori che entrano in contatto con le donne vittime di violenza predisposto dal comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza contro le donne e la violenza domestica, che rappresenta uno strumento essenziale per addivenire all'emanazione delle citate linee guida nazionali;
21) il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/01294-A/007, impegnandosi ad istituire presso il Dipartimento per le pari opportunità un tavolo interistituzionale, con la partecipazione di rappresentanti del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, dei Ministeri dell'interno, della difesa e delle imprese e made in Italy e con il coinvolgimento delle associazioni di settore, per l'individuazione dei più appropriati strumenti tecnologici funzionali allo scopo e delle relative modalità operative. Ciò al fine di rafforzare la prevenzione dei fenomeni della violenza sulle donne;
22) sulla scorta dell'entità dei fenomeni di violenza contro le donne, il fil rouge che unisce le svariate disposizioni in materia di contrasto a tale fenomeno va ravvisato nel privilegiare la dimensione della punizione/perseguimento, dimensione certamente rilevante, una dimensione che necessita di un affiancamento a una più compiuta attuazione degli altri pilastri della Convenzione di Istanbul: prevenzione, protezione e politiche integrate. Certamente, ciò non significa che gli strumenti repressivi siano inutili, bensì che gli stessi debbano interagire con un sostanziale mutamento culturale, con un solido radicamento di valori di rispetto e riconoscimento e valorizzazione delle differenze di genere al fine di prevenire i fenomeni di violenza contro le donne e, quindi, di arginarli;
23) le modifiche codicistiche sono certamente rilevanti e, in tal senso, pare importante incidere ulteriormente sulla conoscenza da parte della donna vittima di violenza dell'iter processuale a carico del suo persecutore, anche tramite la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'articolo 415-bis del codice di rito;
24) altra misura necessaria è quella del gratuito patrocinio in favore delle donne vittime di violenza in sede civile indipendentemente dal reddito. Alla luce delle nuove norme introdotte a contrasto della violenza contro le donne e domestica deve necessariamente trovare spazio l'estensione del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dal reddito, anche in sede civile, in ragione del fatto che ora l'azione di tutela delle vittime può essere svolta anche indipendentemente all'azione penale. Attualmente, l'esenzione è prevista unicamente agli orfani di femminicidio con la modifica dell'articolo 76, comma 4-quater del testo unico in materia di spese di giustizia: deve pertanto essere introdotta, quale ulteriore legittimo strumento di tutela per le vittime di violenza, volto altresì ad uniformare la garanzia di legge in entrambi i procedimenti;
25) parimenti essenziale è il tema della specializzazione sia della magistratura requirente, quanto di quella giudicante, al fine di garantire una risposta professionale adeguata alle specificità proprie tanto delle indagini, quanto dei processi nella delicatissima materia della violenza sulle donne;
26) non può non segnalarsi che gli interventi legislativi degli ultimi anni abbiano condotto ad un aumento esponenziale delle denunce da parte di donne che, anche grazie alle associazioni e ai gruppi di ascolto, vengono accolte e accompagnate nel processo di presa di coscienza che la violenza non è una condizione fisiologica e ordinaria, bensì un male da estirpare;
27) ciò nonostante, la denuncia costituisce solo un passo embrionale e di per sé non è risolutiva della problematica; invero, se l'aumento del numero di segnalazioni deve essere interpretato positivamente, non esclude il dovere irrinunciabile delle istituzioni di proseguire nel garantire una protezione costante, effettiva ed efficace alle donne nei confronti di che le maltratta, offende, sevizia, violenta e tormenta, soprattutto nella fase successiva alla denuncia;
28) pertanto, è evidente che a mancare non sia tanto l'attenzione delle istituzioni al tema o le tutele legali sul piano strettamente formale, data la presenza di molteplici fonti nazionali e sovranazionali che, nei diversi ambiti di intervento, dispongono l'uguaglianza di genere, quanto piuttosto tutele operative, concrete e sostanziali, adottate sinergicamente in base ad un piano che operi sistematicamente e a più livelli, partendo dal territorio;
29) la violenza di genere costituisce, da alcuni anni, oggetto di misurazione statistica anche in Italia. L'Istat ha infatti elaborato due indagini, una nel 2006 e nel 2014. In base ai dati dell'ultima indagine sulla sicurezza delle donne (2014), nel corso della propria vita poco meno di 7 milioni di donne tra i 16 e i 70 anni (6.788.000), quasi una su tre (31,5 per cento), riferiscono di aver subìto una qualche forma di violenza fisica o sessuale, dalle forme meno gravi (come la molestia) a quelle più gravi, come il tentativo di strangolamento o lo stupro. Gli autori delle violenze più gravi (violenza fisica o sessuale) sono prevalentemente i partner attuali o gli ex partner: 2.800.000 donne ne sono state vittime. Il 10,6 per cento delle donne dichiara di aver subito una qualche forma di violenza sessuale prima dei 16 anni. Più di una donna su tre, tra le vittime della violenza del partner, ha riportato ferite, lividi, contusioni o altre lesioni (37,6 per cento). Circa il 20 per cento è stata ricoverata in ospedale a seguito delle ferite riportate. Più di un quinto di coloro che sono state ricoverate ha riportato danni permanenti;
30) la complessità del fenomeno richiede una strategia integrata che si basi su un approccio multidimensionale, sistemico ed inter-istituzionale. Un'azione globale, che deve fondarsi su di una solida conoscenza delle problematiche e su un'approfondita analisi dei dati disponibili;
31) il numero 1522 e l'app YouPol sono stati potenziati e le campagne di sensibilizzazione promosse dal Dipartimento per le pari opportunità sui canali televisivi e rilanciate sui social hanno rinforzato il messaggio dell'importanza della richiesta di aiuto per uscire dalla violenza;
32) il tema delle case rifugio è anche un altro dato importante, da celebrare nella Giornata contro la violenza sulle donne: secondo i dati raccolti quest'anno dall'Istat dicono che queste strutture, nella maggior parte dei casi, hanno un vero effetto salvifico per le donne che riescono a sfuggire alla violenza domestica. Sono hub di benessere, di salvezza, un modo per fuggire alla prigione creata solitamente da un uomo violento: il lavoro delle case rifugio è fondamentale proprio per il valore che apportano non solo sulla vita delle assistite ma anche sulla società;
33) secondo i dati Istat, nel 2020 sono 385 i centri antiviolenza attivi sul territorio nazionale, 104 in più rispetto a quelli presente nel 2017. Le case rifugio sono 450, quasi il doppio di quelle rilevate nel 2017 (232);
34) a livello territoriale, la maggiore concentrazione di case rifugio è al Nord, dove sono presenti il 60 per cento delle strutture di accoglienza (270 su 450); il Centro ne conta soltanto 52 (11,5 per cento), mentre al sud sono attive 70 case rifugio (15,5 per cento) e nelle Isole se ne contano 58 (1 per cento);
35) anche la maggioranza dei centri antiviolenza è presente al Nord, che ne conta 146, coprendo il 38 per cento del numero complessivo dei centri antiviolenza attivi in Italia. Il Centro conta 80 centri antiviolenza (20,8 per cento) mentre al sud sono attivi 121 centri antiviolenza (31,3 per cento del totale), a cui si sommano i 38 presenti nelle Isole (9,9 per cento);
36) il tasso di copertura, stimato come rapporto tra numero di strutture attive nel 2022 e la popolazione femminile al 1° gennaio 2022, è pari a 1,49 per 100.000 donne per le case rifugio e a 1,27 per 100.000 donne per i centri antiviolenza;
37) sempre sulla base dei dati Istat relativi al 2022, sia le case rifugio sia i centri antiviolenza sono raggiungibili h24 nella gran parte dei casi: il 91 per cento delle case rifugio e il 74,5 per cento dei centri antiviolenza. Inoltre, la grande maggioranza delle case (88,2 per cento) e tutti i centri antiviolenza hanno almeno un locale idoneo a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della privacy delle utenti;
38) è necessario potenziare tale sistema e renderlo omogeneo in tutte le aree del Paese, anche attraverso l'ulteriore potenziamento del sistema di monitoraggio con l'obiettivo di disporre di un quadro informativo puntuale sull'effettivo utilizzo delle risorse da parte delle regioni;
39) non tutti i femminicidi sono prevedibili: molti si verificano non dove ci sono episodi di violenza fisica precedenti, ma dove c'è stata violenza psicologica. In questi casi è difficile prevenire con una migliore applicazione della legge e per questo si rende sempre più stringente l'esigenza di intervenire culturalmente con una sensibilizzazione a partire dalle nuove generazioni nelle scuole: una simile rivoluzione culturale passa per le parole, per il non ridere alle battute sessiste;
40) il sistema educativo assume significato nei diversi livelli e con modalità differenti nella lotta alla violenza sulle donne e alla violenza domestica; la scuola è un osservatorio privilegiato sulla vita delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, in cui figure di prossimità di grande importanza, come gli insegnanti, possono favorire l'emersione della violenza subìta e assistita, riconoscendo i segnali di disagio e attivando segnalazioni e percorsi di sostegno e di aiuto. I dati forniti dall'Istat con la ricerca sulla violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia, mostrano che il 10 per cento delle donne vittime di violenze sessuali le ha subìte prima dei 16 anni, quindi nella fascia d'età dell'obbligo scolastico; nel caso poi dei figli delle donne vittime di violenza, il 65 per cento ha assistito agli abusi subiti dalla madre e la violenza assistita si configura a tutti gli effetti come una violenza, con conseguenze anche molto gravi sullo sviluppo psicofisico del minore;
41) sarebbe altresì opportuno che le istituzioni scolastiche, anche promuovendo l'adozione di una strategia condivisa in collaborazione con le famiglie, le amministrazioni locali, i servizi socio-sanitari, gli altri soggetti del sistema di educazione e di formazione, inserissero la prospettiva dell'educazione al rispetto nel piano di percorsi e di servizi che accompagnano l'uomo e la donna nelle diverse situazioni della vita e nello sviluppo del proprio progetto personale, educativo e professionale;
42) al pari dei sopra citati ambiti di intervento, nell'impegno contro la violenza sulle donne, riveste un ruolo di primo piano l'investimento sul lavoro e sulla valorizzazione dell'esperienza femminile: il sostegno all'indipendenza economica, quindi, come leva per contrastare la violenza sulle donne e tutelare le vittime di questa piaga sociale;
43) sono molteplici le politiche di incentivazione all'imprenditoria femminile, di decontribuzione per incoraggiare l'assunzione di lavoratrici e di conciliazione tra lavoro e famiglia messe in atto in favore dell'occupazione femminile, quali, a titolo esemplificativo, gli sgravi contributivi per chi assume donne, o il fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile, promozione del codice di autodisciplina per le imprese per favorire l'occupazione delle donne, certificazione della parità di genere per le imprese, sgravi contributivi per l'assunzione di donne disoccupate vittime di violenza, incremento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese dedicato alle imprese femminili, incentivi per l'assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato di donne in condizioni di svantaggio;
44) tale impegno ha generato risultati concreti certificati dall'Istat. Al riguardo, i dati diffusi dall'istituto attestano che, rispetto al 2019, l'occupazione femminile ha registrato, nel 2023, una crescita di 2,3 punti, con un ulteriore incremento nel corso del 2024, dove, al secondo trimestre, il tasso di occupazione si attesta a 53,5 per cento, con un numero delle occupate pari a 10 milioni e 98 mila, quasi 500 mila occupate in più rispetto ad inizio 2022;
45) questo scenario mostra un quadro in evoluzione, con progressi significativi ma anche sfide ancora aperte e ostacoli da superare per garantire una piena parità di genere nel mondo del lavoro, che merita un impegno costante da parte di tutte le istituzioni, delle imprese e della società civile;
46) una bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro limita anche la crescita economica di una nazione. Ridurre tale divario aiuta a diminuire i costi economici e sociali del Paese ed è un fattore rilevante per la crescita del Prodotto interno lordo, con un impatto positivo che secondo la Banca d'Italia arriva fino a 7 punti percentuali;
47) la violenza economica è una delle ragioni per cui le donne faticano a denunciare violenze in ambito familiare, soprattutto quando il partner detiene il potere economico, il controllo completo sulle finanze e sulle risorse familiari; fondamentale è dunque il sostegno economico alle vittime per aiutarle a conseguire l'indipendenza finanziaria dal partner violento. In tal senso gli strumenti di welfare e di sostegno ai percorsi di libertà e autonomia delle donne, rivestono un ruolo estremamente importante;
48) dal punto di vista anche delle risorse impiegate, sono di rilievo gli interventi operati in sede di legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023) sul fondo per le pari opportunità, che prevedono, tra le altre cose, un finanziamento permanente, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 e a 6 milioni di euro a decorrere dal 2027 in favore del cosiddetto reddito di libertà per le donne vittime di violenza; l'incremento da 1 a 4 milioni di euro della quota del fondo riservata all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per il recupero degli uomini autori di violenza sulle donne; il rifinanziamento, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026, delle risorse del fondo destinate alla realizzazione di centri antiviolenza nei confronti delle donne; l'incremento di 3 milioni di euro dal 2024 delle risorse del fondo al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, in particolare attraverso iniziative formative;
49) a tutto ciò va aggiunta la disposizione prevista dal decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 2023, che ricomprende tra i nuclei familiari in condizione di svantaggio beneficiari del reddito di inclusione le donne vittime di violenza; questo, unito alla compatibilità con il nuovo reddito di libertà, rappresenta un aiuto concreto per spezzare il vincolo della dipendenza economica e consentire una concreta prospettiva di emancipazione della donna;
50) la parità di genere è altresì un principio cardine del Piano nazionale di ripresa e resilienza, rappresentando una delle tre priorità trasversali in termini di inclusione sociale, unitamente a giovani e Mezzogiorno. Concretamente, si promuove una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro, attraverso:
a) interventi diretti di sostegno all'occupazione e all'imprenditorialità femminile;
b) interventi indiretti o abilitanti, rivolti soprattutto al potenziamento dei servizi educativi per i bambini e di alcuni servizi sociali, che il Piano nazionale di ripresa e resilienza ritiene potrebbero incoraggiare un aumento dell'occupazione femminile;
51) tra le azioni di riforma del Piano nazionale di ripresa e resilienza, vi è il Programma garanzia occupabilità lavoratori (Gol), che pone al centro i soggetti più fragili del mercato del lavoro, in particolare le donne. Il sistema di presa in carico del Programma garanzia occupabilità lavoratori, focalizzato su orientamento e formazione, offre alle donne disoccupate o in transizione occupazionale percorsi personalizzati per favorire il loro reinserimento lavorativo. Attraverso un accompagnamento mirato, il Programma garanzia occupabilità lavoratori promuove l'incremento di posti di lavoro femminili di qualità, in linea con le competenze e le aspirazioni delle donne coinvolte. Questo approccio contribuisce non solo a ridurre il divario di genere sul mercato del lavoro, ma anche a valorizzare il potenziale delle donne e a favorire una crescita economica più inclusiva;
52) sulla stessa linea di interventi si pone la riclassificazione delle spese del bilancio dello Stato con riferimento alla spesa che promuove la parità di genere, secondo la previsione della riforma 1.13 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dell'articolo 51-bis del decreto-legge n. 13 del 2023 (cosiddetto «decreto-legge Pnrr-ter»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, che appunto stabilisce che a decorrere dall'anno 2023 il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Camere, entro trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio, appositi allegati conoscitivi nei quali, per il triennio di riferimento del disegno di legge di bilancio, è data evidenza delle spese relative alla promozione della parità di genere attraverso le politiche pubbliche;
53) nel Piano nazionale di ripresa e resilienza sono previsti inoltre importanti specifici interventi, ma l'empowerment femminile e il contrasto alle discriminazioni di genere sono perseguiti quali obiettivi trasversali nell'ambito di tutte le componenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza; la parità di genere è stata assunta come criterio di valutazione di tutti i progetti (gender mainstreaming) e tutto il Piano nazionale di ripresa e resilienza si caratterizza per una strategia integrata di riforme, istruzione e investimenti in infrastrutture sociali e servizi di supporto, per una piena parità di accesso, economica e sociale, delle donne;
54) per la prima volta l'Italia si è dotata di una Strategia nazionale per la parità di genere, che riprende i princìpi già definiti dalla Strategia europea per la parità di genere 2020/2025 e che si concentra sui temi del lavoro, del welfare, dell'educazione e della promozione della leadership femminile, con un substrato di approccio culturale, di linguaggio, di rimozione degli stereotipi che è condizione necessaria di qualsiasi politica attiva sulla parità di genere;
55) nel complesso, l'impegno e lo sforzo trasversale delle forze politiche hanno portato l'Italia ad avere un buon impianto normativo in tema di violenza maschile sulle donne;
56) sul versante civile, la riforma prevista dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, grazie alle indicazioni e al lavoro svolto dalla Commissione sul femminicidio, ha ampliato il suo contenuto che attiene anche ai procedimenti relativi all'allontanamento dei minori dalla famiglia, alle controversie sull'esercizio della responsabilità genitoriale e all'affidamento familiare;
57) con specifico riferimento alle donne vittime di violenza, si dà pieno riconoscimento alle disposizioni della Convenzione di Istanbul. La riforma introduce, infatti, una novità importante: il pieno riconoscimento della violenza contro le donne anche nel processo civile, in primis nelle cause di separazione e divorzio;
58) sempre la riforma prevede che il consulente tecnico d'ufficio debba attenersi «ai protocolli e alle metodologie riconosciute dalla comunità scientifica». In questo quadro giova evidenziare come la sindrome da alienazione parentale (Pas), non è riconosciuta dalla comunità scientifica e che la Corte di cassazione ha ribadito più volte che non si possono adottare provvedimenti giudiziari basati su soluzioni prive del necessario conforto scientifico. Ma, nonostante ciò, è sempre più utilizzata, in sede giudiziale dalle consulenze tecniche d'ufficio (Ctu) quale causa per allontanare i minori principalmente dalle madri, definite alienanti, simbiotiche, malevole e manipolatrici, per il solo fatto di aver denunciato le violenze e dato avvio alla separazione dal partner violento;
59) pur in presenza di un quadro normativo avanzato e di misure di protezione importanti, queste ultime spesso non vengono applicate o non vengono applicate in maniera abbastanza tempestiva. Serve dunque una maggiore capacità di valutazione del rischio e di lettura della pericolosità delle situazioni in cui si trovano le donne;
60) a monte, i mutamenti più significativi e incisivi investono la rappresentazione sociale delle violenze maschili contro le donne, la costruzione sociale e simbolica: in crescita è la comunicazione, interazione, consapevolezza e conoscenza sul tema, ormai entrato nelle agende e nel vocabolario collettivo. Anche e innanzitutto su questo occorre lavorare per fare prevenzione;
61) quella culturale è certamente la sfida più grande da vincere, come si evince anche dalla narrazione che i media fanno della violenza sulle donne che è ancora pervasa da stereotipi e sessismo. Spesso le notizie contengono elementi che giustificano gli uomini autori di violenza e il sensazionalismo mediatico accende i riflettori sul fenomeno ma non aiuta ad andare a fondo, a capire le radici strutturali del problema e quindi a risolverlo. La donna diventa così vittima due volte: del reato e del racconto che di quella violenza viene fatta pubblicamente;
62) la violenza maschile contro le donne chiama in causa la relazione tra donne e uomini. L'educazione svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo delle capacità che aiuteranno i bambini e le bambine a creare rapporti sani, in particolare insegnando il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti, il rispetto della libertà delle donne;
63) è fondamentale anche lavorare sulla formazione per abbattere stereotipi e pregiudizi e favorire un cambiamento culturale di tutti coloro che vengono a contatto con la violenza sulle donne. Quando le donne trovano la forza di denunciare devono trovare dall'altra parte persone che credono a ciò che dicono e che conoscono il ciclo della violenza. Perché la violenza va letta correttamente e in tempo utile;
64) è quindi importante favorire, attraverso strumenti, anche normativi, buone prassi e formazione mirata, integrata e permanente di tutti gli operatori coinvolti (anche sui contenuti della Convenzione di Istanbul), dunque una cultura sociale e giudiziaria orientata alla tutela della vittima di genere. Un ulteriore elemento di vittimizzazione secondaria di cui occorre tenere conto è l'esposizione della donna in sede dibattimentale alle videoregistrazioni previste dall'articolo 510 del codice di procedura penale: esse inibiscono la vittima e la intimidiscono, rendendo così la sua deposizione più fragile. A questo fenomeno si potrebbe far fronte tramite sistemi che rendano non visibili gli apparecchi di riproduzione audiovisiva alla parte offesa;
65) purtroppo, ancora oggi, nei mondi che vengono a contatto con la violenza sulle donne, sono presenti molti pregiudizi. Pregiudizi che, uniti all'assenza di stigma sociale verso chi commette violenza sulle donne, possono comportare una errata valutazione del rischio da parte degli operatori delle reti di protezione della donna vittima di violenza, con conseguente assenza di misure di protezione adeguate che possono avere come conseguenza il femminicidio;
66) il contrasto a qualsiasi forma di violenza sulle donne, in ogni sua forma, si deve sostanziare in un'irrinunciabile, costante e continua attività di prevenzione dal punto di vista educativo, formativo e di concreto sostegno alle medesime che consenta loro una reale emancipazione e completa consapevolezza di sé e del proprio ruolo nella società. Tale azione deve, poi, essere seguita dal supporto reale alla scelta delle donne vittime di violenza di affidare il racconto della propria dolorosa storia alle autorità, alle quali si deve consentire di affrontare tali vicende con elevato grado di specializzazione e professionalità: la richiesta di aiuto è un punto di arrivo che segna il passaggio tra il passato e il futuro. Per queste ragioni, il rafforzamento della presenza e professionalizzazione dei diversi soggetti istituzionali che sono chiamati a interagire con le donne nella fase patologica della loro vicenda segna la differenza nel prosieguo del percorso di rinascita della vittima,
impegna il Governo:
1) a proseguire nelle politiche di contrasto alla violenza di genere e alla violenza domestica quali prioritarie nell'azione di Governo, coerentemente con le disposizioni nazionali, europee ed internazionali di riferimento al fine di raggiungere la piena applicazione della Convenzione di Istanbul;
2) ad adottare le iniziative necessarie a promuovere e a sostenere, attraverso azioni sistematiche assicurando che il personale che entra nelle scuole possieda i requisiti adeguati, percorsi formativi all'educazione al rispetto della donna finalizzati a: educare tutti i cittadini, a prescindere dalla loro cultura o pratica religiosa, al rispetto della donna, intesa come persona titolare di diritti e doveri al pari dell'uomo;
3) a promuovere tra le ragazze e i ragazzi in età scolare, ad iniziare dai più piccoli, l'educazione all'ascolto partecipe, all'empatia, al rispetto verso ogni persona, per favorire la capacità di stare in relazione con l'altro;
4) a valutare l'opportunità di avviare in via sperimentale, nel rispetto dell'autonomia delle scuole, la progettazione di presidi territoriali di esperti psicologi, a supporto delle istituzioni scolastiche, volti a favorire il superamento delle fragilità evolutive nei contesti scolastici, anche con riferimento alle situazioni di svantaggio sociale e culturale che ostacolano i processi di sana socializzazione e partecipazione alla vita della comunità scolastica, per prevenire e contrastare l'acquisizione di modelli relazionali distorsivi tra i generi;
5) ad adottare iniziative, per quanto di competenza, volte a sensibilizzare le istituzioni scolastiche autonome affinché le metodologie didattico-educative utilizzate offrano costantemente occasioni di riflessione per contrastare le discriminazioni legate al genere, promuovendo una cultura del dialogo, delle relazioni, dell'amicizia e della non violenza;
6) ad assumere iniziative volte ad adottare tutti i decreti attuativi previsti dalla legge 5 maggio 2022, n. 53, «Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere», al fine di garantire un flusso informativo strutturato, continuo e rigoroso sulla violenza contro le donne, poter mettere a punto politiche efficaci di prevenzione e contrasto, monitorando il fenomeno e consentendo di stimare la parte sommersa dei diversi tipi di violenza – fisica, sessuale, psicologica, economica – considerando anche l'eventuale presenza di figli minori;
7) a proseguire le iniziative per la formazione specifica e per il necessario aggiornamento del personale chiamato ad interagire con la vittima, polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, polizia municipale e personale sanitario;
8) a proseguire nell'attuazione della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, valutando altresì l'opportunità di riferire al Parlamento sugli esiti della stessa;
9) a proseguire nel potenziamento dei servizi specializzati a supporto delle donne vittime di violenza, a partire dai centri antiviolenza e dalle case rifugio sensibilizzando tutti gli attori istituzionali affinché adottino un sistema di monitoraggio che assicuri l'efficacia in termini temporali, burocratici e finanziari anche al fine di assicurare un'adeguata distribuzione in tutto il territorio nazionale;
10) a proseguire nell'attuazione di iniziative specifiche a tutela e sostegno delle donne vittime di violenza e con disabilità, volte al superamento delle discriminazioni cui le stesse vanno incontro nel corso della vita lavorativa;
11) a dare piena attuazione alla Convenzione Ilo n. 190 e valutando l'opportunità di adottare adeguate iniziative normative in materia;
12) ad adottare opportune iniziative di competenza volte a garantire alle vittime di violenza di genere la conoscenza dello stato del procedimento penale a carico dell'autore, anche mediante la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex articolo 415 del codice di procedura penale;
13) ad adottare iniziative di competenza volte a garantire che l'esame delle parti offese nella fase dibattimentale possa, previo consenso dell'interessata, essere documentato con mezzi di riproduzione audiovisiva non visibili;
14) a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative volte a prevedere in favore delle donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione certificati dai servizi sociali del comune di riferimento, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio il gratuito patrocinio in sede civile indipendentemente dal reddito, al pari di quanto attualmente previsto per gli orfani di femminicidio;
15) a proseguire nella promozione di adeguate campagne di informazione e sensibilizzazione sulla violenza contro le donne e sulla violenza domestica, che stimolino pubblici dibattiti e favoriscano lo sviluppo di adeguate politiche di prevenzione, anche attraverso il coinvolgimento dei mass media e della carta stampata;
16) ad adottare le opportune iniziative, per quanto di competenza, finalizzate alla promozione di una cultura sociale e in ambito giudiziario maggiormente centrata sulla tutela della vittima e sulle esigenze di tutela e protezione, anche attraverso iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione nei luoghi di socialità, di svago, di cura e benessere delle donne, agevolando, altresì, l'emersione dei casi di violenza domestica;
17) ad adottare iniziative di competenza volte a garantire la promozione, da parte dei media, della soggettività femminile, favorendo una comunicazione improntata al pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle donne, estendendo tali progetti anche alla comunità educante in senso largo, ivi incluse le associazioni sportive, culturali, religiose;
18) a valutare l'opportunità di adottare iniziative per potenziare il raccordo fra scuola e servizi territoriali per intervenire più efficacemente quanto alle politiche educative sull'uguaglianza e sul rispetto delle differenze;
19) a proseguire le iniziative del Ministero della giustizia sull'aggiornamento e pubblicazione dei dati del Rapporto sull'applicazione del «Codice Rosso»;
20) a promuovere la specializzazione del personale delle forze dell'ordine in relazione alla raccolta delle notizie di reato attinenti a delitti di violenza di genere;
21) a pervenire rapidamente all'adozione del nuovo Piano nazionale antiviolenza;
22) a promuovere azioni per potenziare le politiche e le risorse necessarie, destinate a realizzare e implementare progetti e percorsi di educazione finanziaria per le donne che hanno subìto violenza, con l'obiettivo di prevenire e combattere la violenza economica, nonché di sostenere l'autonomia, l'emancipazione e l'inserimento lavorativo delle donne, accompagnandole nel percorso di uscita dall'esperienza di violenza;
23) a proseguire nel rafforzamento di forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli anche attraverso modalità di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;
24) a promuovere iniziative utili a incoraggiare le donne a denunciare, garantendo loro una rete di protezione che nasca e operi nell'ambito di una fattiva ed effettiva collaborazione interistituzionale;
25) a proseguire nel rafforzamento di politiche volte a garantire la piena parità di genere nel mondo del lavoro e a continuare con iniziative per incrementare l'occupazione femminile, obiettivi fondamentali per la liberazione delle donne dalla violenza;
26) a valutare l'opportunità di adottare iniziative di competenza specifiche per contrastare la violenza on-line, comprese le molestie on-line e l'istigazione all'odio verso le donne;
27) a proseguire nella predisposizione di strumenti di prevenzione dei fenomeni di violenza di genere, anche mediante idonei impulsi all'attività del tavolo inter-istituzionale, per l'individuazione degli strumenti tecnologici funzionali al rafforzamento della prevenzione dei fenomeni della violenza sulle donne;
28) a valutare la possibilità di attuare iniziative per migliorare la circolazione di informazioni tra tribunale civile e penale, onde evitare situazioni paradossali di affidamento congiunto in caso di violenza intra-familiare, nonché per modificare il sistema attualmente vigente nel processo penale, al fine di consentire l'ingresso nel procedimento al difensore della vittima nei termini più ampi possibili rispetto all'attuale disciplina;
29) ad assumere sempre nuove iniziative volte a potenziare i percorsi di assistenza e di supporto psicologico per le donne che hanno subìto una violenza e per i loro familiari, con particolare attenzione per i minori vittime di violenza assistita, anche attraverso lo sviluppo di una capillare rete di servizi socio-sanitari e assistenziali dotati di specifiche professionalità, come psicologi e psicoterapeuti;
30) ad adoperarsi al fine di favorire lo sport come veicolo di inclusione sociale, di prevenzione ai disagi giovanili e alle forme di violenza e discriminazione contro le donne;
31) a monitorare i risultati raggiunti dai centri per uomini autori di violenza e, a seguito del monitoraggio, a valutare l'opportunità di favorire la presenza degli stessi in ogni regione per potenziare gli strumenti di prevenzione dei reati di violenza su tutto il territorio nazionale;
32) a valorizzare il ruolo degli enti locali nel contrasto alla violenza sulle donne, sostenendo la presa in carico complessiva ed integrata delle donne, ed eventualmente dei loro figli e promuovendo protocolli di rete tra istituzioni e terzo settore, tramite la valorizzazione delle «buone pratiche» introdotte a livello regionale, favorendone l'adozione anche a livello nazionale e centrale;
33) a promuovere ogni iniziativa di competenza affinché chiunque, proveniente da altre aree del mondo, transiti o risieda nel nostro Paese operi nel rispetto della cultura e delle regole del rispetto nei confronti delle donne, delle loro libertà e della loro integrità fisica, psicologica e sociale.
(1-00356)(Nuova formulazione) «Polidori, Battilocchio, Deborah Bergamini, Boscaini, Dalla Chiesa, De Monte, Patriarca, Rossello, Saccani Jotti, Tassinari, Tenerini».
La Camera,
premesso che:
1) il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1999;
2) la violenza sessuale sulle donne è purtroppo un tema di estrema attualità, considerato che, da dati rinvenibili dal sito del Ministero dell'interno, le violenze sessuali da gennaio a giugno 2024 sono state pari a 2.923, di cui il 91 per cento a danno di donne;
3) molte sono le misure approvate nelle precedenti e anche nella XIX legislatura, da Governo e Parlamento, volte a promuovere e garantire con decisione politiche la parità di genere, incrementare l'occupazione femminile, sostenere l'indipendenza economica, l'autonomia e l'emancipazione delle donne;
4) negli ultimi dieci anni è stata introdotta, attraverso molteplici disposizioni di legge, una normativa di settore con la finalità dell'eliminazione della violenza sulle donne;
5) già a far data dalla direttiva europea sulle norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, emanata da parte degli organi dell'Unione europea 29/2012 UE (recepita con il decreto legislativo n. 212 del 2015), nonché dalla Convenzione di Istanbul, sono state delineati a livello internazionale gli impegni a carico degli Stati membri in ordine alla protezione delle persone offese, tra le quali, in particolare, le donne vittime di violenza di genere;
6) in considerazione della spinta comunitaria e internazionale, in Italia sono state promulgate specifiche norme a tutela delle donne, come il cosiddetto codice rosso contenente una modifica delle norme e l'inasprimento delle pene previste nel diritto penale sostanziale e processuale penale a tutela di chiunque sia offeso da violenze, atti persecutori e maltrattamenti;
7) di tal guisa è stata approvata la legge 24 novembre 2023, n. 168, recante «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica» con la quale il Parlamento italiano è intervenuto per rafforzare le misure preventive e cautelari, nonché in materia processuale al fine di dare una maggiore tutela alle donne vittime di violenza domestica;
8) ancora, per le medesime finalità, la legge 8 settembre 2023, n. 122, è intervenuta per esplicitare la revocazione dell'assegnazione delle indagini in caso di mancato rispetto dei termini per l'assunzione di informazioni dalla persona offesa nei reati di cui al codice rosso;
9) la legge 9 febbraio 2023, n. 12, ha previsto l'istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere con i seguenti compiti: svolgere indagini sulle reali dimensioni e cause del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere; monitorare la concreta attuazione della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nonché di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia e della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge n. 93 del 2013 e alla legge n. 69 del 2019 (cosiddetto codice rosso); accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente in materia rispetto allo scopo di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti, al fine di una sua eventuale revisione (con specifico riferimento alla normativa penale concernente le molestie sessuali perpetrate in luoghi di lavoro), come pure a proseguire l'analisi degli episodi di femminicidio, verificatisi a partire dal 2016, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, allo scopo di orientare l'azione di prevenzione; accertare il livello di attenzione e la capacità di intervento delle autorità e delle amministrazioni pubbliche competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza; verificare, come raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità, la realizzazione di progetti educativi nelle scuole; proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo per realizzare adeguata prevenzione e contrasto ad ogni forma di violenza di genere nonché per tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti; valutare inoltre la necessità di redigere testi unici, al fine di implementare la coerenza e la completezza della regolamentazione in materia di violenza sulle donne; monitorare il lavoro svolto dai centri antiviolenza operanti sul territorio, ivi compresi i centri di riabilitazione per uomini maltrattanti, e l'effettiva applicazione da parte delle regioni del Piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle vittime di violenza; verificare l'effettiva destinazione delle risorse stanziate dal decreto-legge n. 93 del 2013 e dalle leggi di stabilità e di bilancio alle strutture che si occupano di violenza di genere e fare in modo che siano assicurati finanziamenti certi e stabili al fine di evitarne la chiusura;
10) la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio evidenzia come il legislatore «in costante raccordo con tutte le istituzioni e gli ordini professionali coinvolti, ha il dovere di rafforzare e mettere a sistema i modelli positivi emersi, come pure di implementare le misure normative vigenti al fine di garantire a tutti i soggetti coinvolti l'accesso agli strumenti processuali e la formazione necessaria per una corretta lettura e un efficace e tempestivo contrasto della violenza di genere e domestica»;
11) la cronaca quotidiana in Italia e nel mondo dimostra che non si può affrontare e sconfiggere la crescente violenza degli uomini nei confronti di donne e bambine, in qualunque forma essa si manifesti, dalla violenza fisica a quella psicologica, dalla violenza domestica a quella economica, dall'odio in rete, al revenge porn, dalla tratta allo sfruttamento, dallo stalking alle molestie e allo stupro, fino all'apice del femminicidio, senza correlarla al tema della parità di genere, della parità e delle pari opportunità, obiettivi che necessitano ancora di uno sforzo comune per essere pianamente raggiunti;
12) i dati sopra riportati non forniscono, comunque, una rappresentazione totale del fenomeno, stante le difficoltà per molte vittime di violenze di attivarsi e di denunciare i fatti per la vergogna e per la paura di ritorsioni;
13) il Piano nazionale di ripresa e resilienza, a valere sul dispositivo Next generation EU, rappresenta l'occasione anche per recuperare i ritardi che penalizzano storicamente il nostro Paese. Per essere efficace, strutturale e in linea con gli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali, la ripresa dell'Italia deve promuovere le pari opportunità, con particolare attenzione al mondo del lavoro: la mobilitazione delle energie femminili, così come dimostrato da numerosi studi internazionali, è fattore dirimente per una reale ripresa economica del Paese e, per questo motivo, occorre intervenire sulle molteplici dimensioni della discriminazione verso le donne, al fine di liberarne tutto il potenziale inespresso;
14) nonostante la leggera flessione del numero dei femminicidi e l'aumento delle denunce dei reati di violenza domestica e di genere, sintomatici di una rinnovata fiducia nelle istituzioni, la violenza contro le donne in Italia rimane un fenomeno strutturale e diffuso e rappresenta uno dei maggiori ostacoli al conseguimento dell'uguaglianza di genere;
15) i perduranti e sistemici episodi di violenza sulle donne impediscono di potersi considerare raggiunta la piena emancipazione femminile e derivano da una secolare tradizione di rapporti di forza disuguali fra uomini e donne, basata su ruoli sociali stereotipati che, nel ventunesimo secolo, dovrebbero potersi considerare ormai più che superati;
16) alla già pesante condizione fisica e psicologica a cui è soggetta la persona vittima di una violenza sessuale, si aggiunge poi il pericolo della cosiddetta vittimizzazione secondaria della persona, sia nella fase processuale sia, più in generale, all'interno della società;
17) la complessità relativa alle attuali dinamiche sociali, dovute anche alla diffusione dilagante dell'utilizzo di sostanze psicoattive, ha fatto recentemente emergere un fenomeno, forse meno conosciuto ma molto insidioso, correlato all'aggressione sessuale facilitata da droghe (Dfsa), dove la costrizione ad atti sessuali non consensuali sono favoriti dalla notevole riduzione o addirittura dalla completa perdita di coscienza, causate dalla somministrazione, occulta, dichiarata o anche mediante assunzione volontaria, di sostanze ad effetto neurodepressivo;
18) alle sostanze illegali classiche (cosidette droghe di abuso) si sono aggiunte, come «droghe da stupro», altre sostanze psicoattive fra cui anfetamine, metanfetamine, nonbenzodiazepine, γ-idrossibutirrato (Ghb), γ-butyrolactone (Gbl), che possono agire come depressori del sistema nervoso centrale;
19) la lotta contro la droga così definita «da stupro», presenta delle insidiosità anche per la difficile rilevabilità biologica, in ragione dell'estrema velocità di metabolizzazione e smaltimento da parte dell'organismo umano, così da renderla difficilmente rilevabile nel tempo. Questo dato evidenzia l'importanza della celerità nella denuncia dell'accaduto e della previsione di strumenti diagnostici che siano in grado di rilevare le sostanze a distanza di tempo;
20) di fronte a dichiarati episodi di violenza fisica, avvenuti in un tempo immediatamente precedente all'accesso al pronto soccorso, è molto importante infatti che l'intervento sanitario in emergenza tenga conto sia degli aspetti clinici che delle possibili successive implicazioni medico-legali e, quindi, appare di estrema rilevanza una corretta repertazione dei campioni/tracce biologiche e il mantenimento della catena di custodia nel caso di prelievo di matrici biologiche della vittima, rappresentando momenti cruciali al fine di assicurare elementi di prova fruibili in un successivo iter giudiziario;
21) le linee guida indicano livelli minimi che possono essere implementati da protocolli in uso presso le singole aziende ospedaliere nell'ambito della loro competenza. Molte aziende sanitarie del territorio nazionale hanno infatti attivato un protocollo designato come «codice rosa»;
22) al fine di garantire alle vittime di reato una tutela reale, è necessario adottare delle procedure e degli standard nazionali e/o internazionali che facilitino il rilevamento e l'identificazione delle sostanze anche non inserite oggi nelle tabelle delle «date rape drugs», la cui somministrazione può essere fatta comunque rientrare nella fattispecie della violenza sessuale facilitata dalla droga (Dfsa);
23) si rinviene la necessità di realizzare un progetto diretto ad individuare una procedura operativa omogenea, utilizzando e armonizzando i protocolli operativi esistenti e già predisposti dalle singole strutture ospedaliere, con riguardo particolarmente ai casi di aggressione sessuale facilitata da sostanze psicoattive;
24) la scuola rappresenta il luogo primario in cui si forma la personalità dei ragazzi, nel quale l'educazione alle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze devono essere temi trasversali e fondativi, per favorire la crescita di cittadine e cittadini consapevoli e attivi in tutti i contesti di vita, nella società, nella famiglia e nel lavoro. Educare le nuove generazioni al rispetto in termini di linguaggio, espressioni, atteggiamenti è diventata un'emergenza sociale anche per contrastare gli episodi sempre più frequenti di violenza contro le donne;
25) occorre che le istituzioni scolastiche, anche attraverso l'insegnamento dell'educazione civica, siano chiamate a promuovere il cambiamento dei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di rimuovere i pregiudizi, i costumi e le tradizioni basate su una visione semplificata e rigida che attribuisce alle donne ruoli determinati, con riguardo sia all'attribuzione di caratteristiche psicologiche e comportamentali sia alla spartizione dei ruoli in ambito socio-professionale e familiare, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull'altro;
26) dal punto di vista anche delle risorse impiegate, sono di rilievo gli interventi operati in sede di legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023) sul fondo per le pari opportunità, che prevedono, tra le altre cose, un finanziamento permanente, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 e a 6 milioni di euro a decorrere dal 2027 in favore del cosiddetto reddito di libertà per le donne vittime di violenza; l'incremento da 1 a 4 milioni di euro della quota del fondo riservata all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per il recupero degli uomini autori di violenza sulle donne; il rifinanziamento, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026, delle risorse del fondo destinate alla realizzazione di centri antiviolenza nei confronti delle donne; l'incremento di 3 milioni di euro dal 2024 delle risorse del fondo al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, in particolare attraverso iniziative formative;
27) a tutto ciò va aggiunta la disposizione prevista dal decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 2023, che ricomprende tra nuclei familiari in condizione di svantaggio beneficiari del reddito di inclusione, le donne vittime di violenza; questo, unito alla compatibilità con il nuovo reddito di libertà, rappresenta un aiuto concreto per spezzare il vincolo della dipendenza economica e consentire una concreta prospettiva di emancipazione della donna;
28) sui congedi parentali, il Governo di centrodestra ha reso strutturale il beneficio dell'innalzamento dell'indennità di congedo parentale all'80 per cento per 3 mesi, anziché per i 2 previsti dalla precedente legge di bilancio per il 2024,
impegna il Governo:
1) a proseguire le iniziative per la formazione specifica e per il necessario aggiornamento del personale chiamato ad interagire con la vittima: polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, polizia municipale e personale socio-sanitario;
2) a valutare la possibilità di adottare iniziative normative per precludere la concessione, all'autore di condotte di violenza domestica e di genere, della misura cautelare del divieto di avvicinamento ove già condannato per il reato di evasione o di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede;
3) ad adottare opportune iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a garantire alle vittime di violenza di genere la conoscenza dello stato del procedimento penale a carico dell'autore, anche mediante la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex articolo 415-bis del codice di procedura penale;
4) a proseguire le iniziative del Ministero della giustizia sull'aggiornamento e pubblicazione dei dati del rapporto sull'applicazione del codice rosso;
5) a promuovere la specializzazione del personale delle forze dell'ordine in relazione alla raccolta delle notizie di reato attinenti a delitti di violenza di genere;
6) a prevedere e sostenere delle iniziative nell'ambito di campagne di sensibilizzazione avverso l'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o comunque sostanze atte ad alterare la coscienza, volte ad evidenziare altresì i pericoli insiti all'uso delle suddette sostanze con riguardo ad eventi di violenza sessuale;
7) a prevedere e sostenere iniziative formative e didattiche nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado volte a disincentivare l'uso degli stupefacenti, con un focus sulle droghe e sostanze che facilitano le violenze di natura sessuale;
8) ad adoperarsi per la predisposizione di un testo unico in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere, dando seguito alla raccomandazione contenuta nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, approvata all'unanimità nella seduta del 31 luglio 2024;
9) a proseguire nelle iniziative, anche di carattere normativo, improntate a un approccio paritario tra madre e padre relativamente all'accesso ai congedi parentali e a continuare a livello nazionale a sostenere campagne di informazione e sensibilizzazione vertenti sui benefici dell'utilizzo dei congedi riservati ai padri e dell'accudimento paterno fin dai primi mesi di vita di figli e figlie;
10) a valutare iniziative anche di carattere normativo finalizzate all'introduzione dell'educazione alle pari opportunità femminili, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, intesa quale processo di crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di rispetto, di non oggettificazione e di emancipazione delle donne, in attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione;
11) ad adottare le iniziative necessarie per l'istituzione di un tavolo tecnico permanente che elabori le procedure standard, le linee guida e le raccomandazioni per contrastare il fenomeno dilagante della diffusione delle cosiddette «droghe da stupro», che tenga conto della rapida introduzione di nuove tipologie di sostanze psicoattivo sul mercato, al fine di consentire l'individuazione delle tipologie di prelievi dei campioni biologici a seconda della tipologia di aggressione, nonché le modalità di prelievo sulle diverse matrici, e la conservazione del materiale biologico in catena di custodia;
12) ad adottare le iniziative necessarie per identificare in ciascuna regione dei precipui laboratori che si occupino di tossicologia forense di secondo livello e che implementino le strumentazioni necessarie alla determinazione delle sostanze d'abuso nelle matrici biologiche nei casi di vittime di violenza droga correlata;
13) a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative volte a prevedere, in favore delle donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione certificati dai servizi sociali del comune di riferimento, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, il gratuito patrocinio in sede civile indipendentemente dal reddito, al pari di quanto attualmente previsto per gli orfani di femminicidio.
(1-00365) «Ravetto, Bisa, Matone, Molinari, Andreuzza, Angelucci, Bagnai, Barabotti, Bellomo, Benvenuto, Davide Bergamini, Billi, Bof, Bordonali, Bossi, Bruzzone, Candiani, Caparvi, Carloni, Carrà, Cattoi, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Coin, Comaroli, Crippa, Dara, Di Mattina, Formentini, Frassini, Furgiuele, Giaccone, Giagoni, Giglio Vigna, Gusmeroli, Iezzi, Latini, Lazzarini, Loizzo, Maccanti, Marchetti, Miele, Montemagni, Morrone, Nisini, Ottaviani, Panizzut, Pierro, Pizzimenti, Pretto, Sasso, Stefani, Sudano, Toccalini, Ziello, Zinzi, Zoffili».
La Camera,
premesso che:
1) il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1999;
2) il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ha riaffermato il principio di uguaglianza tra donne e uomini (già enunciato agli articoli 2, 3 e 13 del previgente Trattato istitutivo della Comunità europea), inserendolo tra i valori (articolo 2 del Trattato sull'Unione europea) e tra gli obiettivi dell'Unione (articolo 3, paragrafo 3, Trattato sull'Unione europea); la dichiarazione n. 19 annessa ai Trattati ha affermato che l'Unione mirerà a lottare contro tutte le forme di violenza domestica, impegnando gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire e punire tali atti criminali e per sostenere e proteggere le donne che hanno subito violenza;
3) in tale contesto un riferimento fondamentale continua a essere rappresentato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cosiddetta Convenzione di Istanbul del 2011), primo strumento internazionale giuridicamente vincolante, volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza; la Convenzione, oltre a intervenire specificamente anche nell'ambito della violenza domestica, quale fenomeno non concernente solo le donne, ma anche altri soggetti, ad esempio bambini e anziani, ai quali altrettanto si applicano le medesime norme di tutela, specifica i seguenti obiettivi: proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; contribuire a eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne; predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica; promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica;
4) l'8 marzo 2022, al fine di adottare delle misure più incisive in materia, la Commissione europea ha proposto una nuova direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, per garantire un livello minimo di protezione da tale forma di violenza all'interno di tutto il territorio europeo;
5) il 6 febbraio 2024 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sul testo della direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica;
6) il 24 maggio 2024 è stata approvata in via definitiva e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la direttiva (UE) n. 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica che gli Stati membri devono recepire nel diritto nazionale entro tre anni. Scopo dichiarato della direttiva è quello di «fornire un quadro giuridico generale in grado di prevenire e combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione. A tal fine essa rafforza e introduce misure in relazione alla definizione dei reati e delle pene irrogabili, alla protezione delle vittime e all'accesso alla giustizia, all'assistenza alle vittime, ad una migliore raccolta di dati, alla prevenzione, al coordinamento e alla cooperazione» (considerando 1). Con tale intervento, l'Unione europea sostiene gli impegni internazionali assunti dagli Stati membri per combattere e prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e, ove pertinente, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, firmata a Ginevra il 21 giugno 2019. La nuova direttiva prevede misure tese a prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica e definisce norme per la protezione delle donne che hanno subito tali reati; in particolare, il considerando 46 della direttiva prende in considerazione il monitoraggio elettronico, sottolineando come tale misura consenta, ove possibile, di assicurare il rispetto di ordini urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione, di registrare prove di violazioni di tali misure e di potenziare la vigilanza sugli autori di reati. Ove disponibile, opportuno e pertinente, tenendo conto delle circostanze del caso e della natura giuridica del procedimento, il monitoraggio elettronico è destinato a garantire l'applicazione di ordini urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione, informando le donne che hanno subito violenza sulle sue capacità e sui suoi limiti;
7) in adempimento agli obblighi internazionali, già a partire dall'introduzione del reato di stalking nel 2009, l'Italia ha adottato numerosi provvedimenti atti a prevenire il fenomeno della violenza domestica;
8) con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. La Convenzione precisa che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani ed è una forma di discriminazione comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella sfera pubblica sia nella sfera privata;
9) a pochi mesi di distanza, il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante misure contro la violenza di genere, ha per la prima volta definito con chiarezza la centralità e la peculiarità della violenza compiuta entro le mura domestiche da chi ha vincoli familiari o affettivi con la persona colpita; ha, inoltre, introdotto profonde modifiche processuali a tutela della vittima, con l'obiettivo, da un lato, di rafforzare gli strumenti repressivi, secondo un disegno che tenga conto delle caratteristiche delle violenze di genere, e, dall'altro, con l'intenzione di implementare gli strumenti volti a tutelare la vittima stessa. Ha, poi, introdotto misure di sostegno per le donne e i minori coinvolti nella fase processuale: modalità protette per le testimonianze, patrocinio a spese dello Stato, dovere del giudice di fornire informazioni rispetto alle modifiche delle misure cautelari, processi più rapidi e l'estensione del permesso di soggiorno alle donne straniere che hanno subito violenza domestica slegato dal permesso del marito;
10) con la legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici», sono state novellate alcune norme del codice civile, di quello penale e di procedura penale, introducendo nuove tutele per gli orfani di crimini domestici, intesi come figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, i quali siano divenuti orfani di un genitore a seguito di omicidio posto in essere in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, pure se l'unione civile è cessata, ovvero dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza;
11) la legge 19 luglio 2019, n. 69 (recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»), denominata «codice rosso», contiene disposizioni di diritto penale sostanziale, così come ulteriori disposizioni di carattere processuale; fra le novità in ambito procedurale, vi è l'introduzione del «doppio binario» per i reati considerati indice di violenza domestica, in relazione ai quali è stata prevista un'accelerazione per l'avvio del procedimento penale, con l'effetto della più celere eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime; inoltre, è stata modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nella finalità di consentire al giudice di garantirne il rispetto anche per il tramite di procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici, come il braccialetto elettronico. Nello specifico, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene ricompreso tra quelli che permettono l'applicazione di misure di prevenzione; la legge ha, poi, introdotto quattro nuove fattispecie di reato: il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (sexting e revenge porn), il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (cosiddetto omicidio di identità); il reato di costrizione o induzione al matrimonio; il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
12) sul versante dei giudizi civili, il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (cosiddetta riforma Cartabia), ha introdotto, nel codice di procedura civile, la sezione «Della violenza domestica o di genere», con l'obiettivo di scongiurare, nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere, poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, fenomeni di vittimizzazione secondaria; la mancata attenzione al tema della vittimizzazione secondaria è stata oggetto di specifici rilievi mossi alle istituzioni italiane nel rapporto Grevio adottato il 15 novembre 2019 e pubblicato il 13 gennaio 2020 all'esito dell'attività del gruppo di esperti chiamato a verificare l'applicazione della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77. Per contrastare questa forma di violenza nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie, è stata creata una sorta di «corsia preferenziale e differenziata» per tali giudizi, che dovranno avere una trattazione più rapida e connotata da specifiche modalità procedurali. In presenza di allegazioni di violenza o di abuso, il procedimento deve essere trattato secondo una disciplina processuale connotata da specialità, al fine di verificare, già dalle prime fasi processuali, se quanto allegato dalla parte sia o meno fondato. Particolare attenzione, poi, è dedicata allo svolgimento dell'udienza ove il rischio di vittimizzazione secondaria è altissimo: la vittima di violenza non può essere costretta ad essere presente in udienza con il presunto autore della violenza senza l'adozione di particolare cautele; non può essere tentata la conciliazione (considerata anche la posizione di subordinazione di una parte rispetto all'altra nelle relazioni contraddistinte da violenza); non è consentito il ricorso alla mediazione, vietata in presenza di violenza domestica, e sono previsti particolari accorgimenti per l'ascolto del minore;
13) quanto alla materia penale, con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (cosiddetta riforma Cartabia), sono stati esclusi, dall'ambito di operatività dell'articolo 131-bis del codice penale (non punibilità per particolare tenuità del fatto), i reati riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77 (i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 558-bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, nn. 2, 5 e 5.1, e 577, comma 1, n. 1, e comma 2, 583, comma 2, 583-bis 593-ter, 600-bis, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies, 612-bis, 612-ter, nonché dall'articolo 19, comma 5, della legge 22 maggio 1978, n. 194);
14) la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), in particolare il comma 149 dell'articolo 1, ha reso strutturale l'adozione, da parte del Governo, di un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e ha delineato un sistema di governance composto da una cabina di regia interistituzionale e da un osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. Nella medesima legge sono stati introdotti in modo strutturale i finanziamenti per l'attuazione di tale piano e quelli alla rete dei centri antiviolenza;
15) la legge 9 febbraio 2023, n. 12, ha previsto l'istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere con i seguenti compiti: svolgere indagini sulle reali dimensioni e cause del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere; monitorare la concreta attuazione della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nonché di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia e della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge n. 93 del 2013 e alla legge n. 69 del 2019 (cosiddetto codice rosso); accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente in materia rispetto allo scopo di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti, al fine di una sua eventuale revisione (con specifico riferimento alla normativa penale concernente le molestie sessuali perpetrate in luoghi di lavoro), come pure a proseguire l'analisi degli episodi di femminicidio, verificatisi a partire dal 2016, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, allo scopo di orientare l'azione di prevenzione; accertare il livello di attenzione e la capacità di intervento delle autorità e delle amministrazioni pubbliche competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza; verificare, come raccomandato dall'organizzazione mondiale della sanità, la realizzazione di progetti educativi nelle scuole; proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo per realizzare adeguata prevenzione e contrasto ad ogni forma di violenza di genere, nonché per tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti; valutare, inoltre, la necessità di redigere testi unici, al fine di implementare la coerenza e la completezza della regolamentazione in materia di violenza sulle donne; monitorare il lavoro svolto dai centri antiviolenza operanti sul territorio, ivi compresi i centri di riabilitazione per uomini maltrattanti, e l'effettiva applicazione da parte delle regioni del Piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle vittime di violenza; verificare l'effettiva destinazione delle risorse stanziate dal decreto-legge n. 93 del 2013 e dalle leggi di stabilità e di bilancio alle strutture che si occupano di violenza di genere e fare in modo che siano assicurati finanziamenti certi e stabili al fine di evitarne la chiusura;
16) la legge 8 settembre 2023, n. 122 (cosiddetto codice rosso rafforzato), ha attribuito ai procuratori della Repubblica e ai procuratori generali presso le corti d'appello un potere di vigilanza sul rispetto del termine entro cui devono essere assunte informazioni dalle donne che hanno subito violenza domestica e di genere, assicurando una più piena tutela e garantendo il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria superiore, nel caso di inerzia del pubblico ministero designato;
17) nel mese di settembre del 2023, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha ribadito l'importanza di garantire una risposta rapida ed efficace da parte delle forze dell'ordine e del sistema giudiziario alle condotte riconducibili alla violenza di genere, manifestando, in relazione al nostro Paese, preoccupazione per i dati che riflettono una percentuale costante di procedimenti sulla violenza domestica e sessuale archiviati nella fase delle indagini preliminari, un uso limitato degli ordini di protezione e un tasso significativo della loro violazione;
18) nella legge 24 novembre 2023, n. 168 («nuovo codice rosso»), che si pone in linea di continuità con tali interventi normativi, vi sono espressamente la violenza sulle donne, nelle sue molteplici declinazioni, fino al cosiddetto femminicidio, e la violenza domestica, concettualmente distinta dalla prima – anche se i due fenomeni sovente si sovrappongono – e forse più insidiosa, perché nel contesto delle «relazioni strette» le dinamiche di ambivalenza che talora innervano le condotte e la dipendenza affettiva, psicologica, spesso anche economica, della vittima dall'autore finiscono con l'indebolire la capacità reattiva della prima, rendendola particolarmente vulnerabile. Nello specifico, il legislatore ha introdotto nuove procedure e strumenti per la tutela delle donne che hanno subito violenza per consentire una preventiva ed efficace valutazione e gestione del rischio di letalità, di reiterazione e di recidiva. Si tratta di misure che, non solo, potenziano l'intervento delle forze dell'ordine nella delicatissima fase iniziale delle indagini in cui, dati alla mano, le donne sono maggiormente esposte —, ma addirittura anticipano le tutele in funzione della maggior sicurezza delle persone potenzialmente esposte a pericolo. L'istituto dell'ammonimento del questore è stato opportunamente esteso ai «reati spia», nella nuova consapevolezza che quei reati, tradizionalmente considerati minori, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive, assumono valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone. Al fine di interrompere tempestivamente il cosiddetto «ciclo della violenza», sono state estese le misure di prevenzione (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale) ai soggetti semplicemente indiziati dei delitti più ricorrenti nella violenza contro le donne e nella violenza domestica. La velocità di intervento, fondamentale in relazione a questi fenomeni delittuosi, ha informato l'intero provvedimento, come confermato dalla trattazione prioritaria dei processi anche per i reati spia e dalla maggiore celerità nella trattazione degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica anche nella fase cautelare. Quanto alle misure «precautelari», si è consentito l'arresto in flagranza differita superando così le difficoltà operative che l'arresto ha sino ad oggi incontrato con riferimento a reati, quali lo stalking e i maltrattamenti in famiglia, che, avendo natura abituale, devono comporsi di una pluralità di atti non sempre accertabili dalle forze dell'ordine in occasione del loro intervento. Sempre nell'ottica della prevenzione, cruciali sono le norme sul rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico. Ispirata dalla ratio di massimizzare la capacità difensiva del tracciamento di prossimità, la legge n. 168 del 2023 ha reso obbligatorio il controllo elettronico nel divieto di avvicinamento. La possibilità di assistere il divieto di avvicinamento con il dispositivo di controllo tecnico – cosiddetto braccialetto elettronico — ha corrisposto all'esigenza di accentuare la funzione protettiva della misura, che per i reati di genere si pone in termini peculiari. Il controllo elettronico è stato introdotto appunto per gli arresti domiciliari, con l'inserimento dell'articolo 275-bis del codice di procedura penale, ad opera dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 («Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia»), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4. Il testo originario dell'articolo 275-bis rimetteva l'applicazione del controllo remoto al giudice («se lo ritiene necessario»), mentre il testo odierno, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 («Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria»), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sancisce una presunzione relativa di adeguatezza di tali procedure tecniche («salvo che [il giudice] le ritenga non necessarie»), sicché gli arresti domiciliari con controllo elettronico sono adesso la regola e quelli «semplici» l'eccezione (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 aprile-19 maggio 2016, n. 20769). Quale modalità esecutiva del divieto di avvicinamento, il controllo elettronico ha una funzione dedicata, che ne distingue la stessa operatività pratica. Invero, mentre negli arresti domiciliari il braccialetto è un presidio unidirezionale, che consente alle forze dell'ordine di monitorare un'eventuale evasione, nel divieto di avvicinamento esso è un presidio bidirezionale, che, in caso di avvicinamento vietato, allerta non solo le forze dell'ordine, ma anche la vittima, dotata di apposito ricettore. Il divieto di avvicinamento può essere sia un divieto «fisso», riferito a luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa – luoghi che occorre dunque indicare nell'ordinanza applicativa (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 29 aprile-28 ottobre 2021, n. 39005) –, sia un divieto «mobile», riferito proprio alla persona offesa, nel qual caso l'avvicinamento può dipendere anche dalla casualità degli spostamenti e la pertinente segnalazione si rivela vieppiù essenziale in funzione di allerta. All'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 168 del 2023, la misura cautelare del divieto di avvicinamento può essere adottata per i seguenti reati: violazione degli obblighi di assistenza famigliare (articolo 570 del codice penale); abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (articolo 571 del codice penale); maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale); tentato omicidio (articolo 575 del codice penale); lesioni personali, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate (articolo 582 del codice penale); deformazione mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies del codice penale); riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (articolo 600 del codice penale); prostituzione minorile (articolo 600-bis del codice penale); pornografia minorile (articolo 600-ter del codice penale); detenzione o accesso a materiale pornografico (articolo 600-quater del codice penale); tratta di persone (articolo 601 del codice penale); acquisto e alienazione di schiavi (articolo 602 del codice penale); violenza sessuale (articolo 609-bis del codice penale) anche aggravata (articolo 609-ter del codice penale); atti sessuali con minorenni (articolo 609-quater del codice penale); corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies del codice penale); violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies del codice penale); minaccia aggravata (articolo 612, comma 2, del codice penale); atti persecutori (articolo 612-bis del codice penale). La misura coercitiva, per questi reati, deve essere sempre accompagnata dall'imposizione – in precedenza facoltativa – delle modalità di controllo a distanza con la contestuale prescrizione di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare o da determinati luoghi frequentati dalla persona offesa. Per effetto della riforma è inoltre ora previsto che, nei casi di allontanamento dalla casa familiare per condotte di violenza domestica e di genere, la misura possa essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale per l'applicazione delle misure cautelari; il giudice, poi, con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, può applicare, anche congiuntamente, una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo a distanza ovvero quando ne sia accertata, da parte dell'organo a ciò deputato, la non fattibilità tecnica;
19) con sentenza 4 novembre 2024, n. 173, la Corte costituzionale ha reputato infondati i dubbi sulla legittimità della previsione di una distanza minima di 500 metri e dell'obbligo di applicazione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento del braccialetto elettronico. Per la Corte costituzionale, tale dispositivo, di scarso peso, applicato alla caviglia dell'indagato e quindi normalmente invisibile ai terzi, non impedisce alla persona soggetta al divieto di avvicinamento di uscire dalla propria abitazione e soddisfare tutte le proprie necessità di vita, purché essa non oltrepassi il limite dei cinquecento metri dai luoghi specificamente interdetti o da quello in cui si trova la vittima del reato in relazione al quale il divieto stesso è stato disposto. La distanza indicata non appare in sé esorbitante e corrisponde alla funzione pratica del tracciamento di prossimità, che è quella di dare uno spazio di tempo sufficiente alla potenziale vittima di più gravi reati per trovare sicuro riparo e alle forze dell'ordine per intervenire in soccorso. Negli abitati più piccoli la distanza di cinquecento metri può rivelarsi stringente, ma, ove ciò si verifichi, all'indagato ne viene un aggravio che può ritenersi sopportabile, quello di recarsi nel centro più vicino per trovare i servizi di cui necessita, senza rischiare di invadere la zona di rispetto. A un sacrificio relativamente sostenibile per l'indagato si contrappone l'impellente necessità di salvaguardare l'incolumità della persona offesa, la cui stessa vita è messa a rischio dall'imponderabile e non rara progressione dal reato-spia (tipicamente lo stalking) al delitto di sangue. Oltre che non irragionevole, questo bilanciamento asseconda il criterio di priorità enunciato dall'articolo 52 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77. Nel disciplinare le misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice, inclusive del divieto di avvicinamento, la norma convenzionale stabilisce infatti che deve darsi «priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo». Il controllo elettronico nell'attuazione delle ordinanze restrittive e degli ordini di protezione è inoltre specificamente previsto dalla direttiva (UE) n. 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (considerando 46). Se l'indagato consente a indossare il dispositivo e questo non può funzionare per motivi tecnici (quale il difetto della copertura di rete), il giudice non è tenuto a imporre una misura più grave del divieto di avvicinamento, ma deve rivalutare le esigenze cautelari della fattispecie concreta, potendo, all'esito della rivalutazione, in base ai criteri ordinari di adeguatezza e proporzionalità, scegliere non solo una misura più grave (in primis, il divieto od obbligo di dimora ex articolo 283 del codice di procedura penale), ma anche una misura più lieve (segnatamente, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ex articolo 282 del codice di procedura penale);
20) l'aumento dei provvedimenti con i quali è stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico (se ne contano circa 4.800) ha comportato il naturale incremento dei casi di malfunzionamento, per lo più «falsi allarmi», solitamente correlati alla mancanza di copertura di rete (non sono mancati casi, sporadici, in cui la mancata attivazione dell'allarme è dipesa da un errato uso del dispositivo da parte della persona offesa). Negli altri Paesi europei il numero dei braccialetti elettronici antistalking attivi è in numero assai più contenuto e ci si avvale di operatori esterni con il compito di filtrare le segnalazioni, avvisando la persona offesa e le forze dell'ordine solo in presenza di reali allarmi. In Francia, dal 2019, è attivo il cosiddetto bar, «bracelet anti-rapprochement». Si tratta di un dispositivo di sorveglianza elettronica mobile che consente: di geolocalizzare in tempo reale una persona da proteggere e una persona da sorvegliare (autore accertato o presunto) in un contesto di «violenza coniugale» in senso lato; di beneficiare di una zona di protezione, composta da una zona di pre-allerta («distance de pré-alerte») e di una zona di allerta. La zona di pre-allerta è il doppio della distanza di allarme: se l'uomo soggetto a misura supera il perimetro di «pre-alert», gli viene inviato un avviso e viene contattato dall'operatore addetto alla sorveglianza invitandolo ad allontanarsi. Se viene superata la distanza di allarme, il teleoperatore avverte la donna e le forze dell'ordine perché possano intervenire. Se la persona protetta si sente minacciata: può attivare il pulsante «sos» sulla sua unità mobile in qualsiasi momento (7 giorni su 7 e 24 ore su 24), così da essere contattata dal teleoperatore responsabile dei bar, può fare una richiesta di richiamo sulla sua unità mobile e, anche in questo caso, viene contattata dal teleoperatore responsabile dei bar e può inviare richieste di modifiche al magistrato incaricato della misura (Procureur/JAP/JAF). Nel 2023, i bar in uso erano 1.000. Oltre al bar, il sistema francese prevede anche un dispositivo telefonico di assistenza di protezione delle persone in grave pericolo, chiamato «tgd» («téléphone grave danger») che riguarda solo la vittima;
21) la misura cautelare del divieto di avvicinamento, a differenza della misura cautelare degli arresti domiciliari – in relazione alla quale non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura (articolo 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale) –, può essere concessa anche a chi è stato condannato in precedenza per il reato di cui all'articolo 387-bis del codice penale (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa); è opportuno valutare una modifica dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale per rendere ostativa l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento all'autore di condotte di violenza domestica e di genere che, nei cinque anni precedenti, ha riportato condanna per il reato di cui all'articolo 387-bis del codice penale o 385 del codice penale, mercé l'introduzione di una presunzione di inadeguatezza di tale misura cautelare;
22) il 31 luglio 2024 la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere ha approvato all'unanimità la relazione sulla ricognizione degli assetti normativi in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere per la redazione di un testo unico, al fine di restituire sistematicità al quadro normativo a tutela delle donne che hanno subito violenza, implementare la coerenza e la completezza della regolamentazione in materia e rendere più agevole la conoscenza dell'impianto legislativo predisposto dal nostro ordinamento. Come evidenziato dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nel parere n. 929 del 15 aprile 2016, «quello del testo unico compilativo è un importante strumento di qualità della regolamentazione (cosiddetta better regulation), sinora poco quando non per nulla utilizzato (non constano testi unici redatti ai sensi del citato articolo 17-bis), e che andrebbe, invece, debitamente valorizzato». Esigenza, questa, che si rende tanto più impellente quanto più ci si riferisca a materie particolarmente delicate, quale quella del contrasto alla violenza di genere, in cui è fondamentale garantire la pronta reperibilità e riconoscibilità delle norme vigenti e dei concreti strumenti messi a disposizione da parte dello Stato a favore della collettività. Alla luce dell'insieme delle disposizioni già introdotte negli ultimi anni in materia di violenza contro le donne, la predisposizione di un testo unico di carattere compilativo risponde ad un'esigenza di organicità e di effettività dell'ordinamento giuridico, al fine di consentire che le disposizioni vigenti possano trovare una sede comune utile sia per le donne, per rafforzarne la consapevolezza del valore della loro scelta di denuncia e di autodeterminazione, sia per gli addetti ai lavori chiamati ad assicurare la piena tutela della persona offesa, grazie ad un quadro più efficace nell'assicurare reale conoscibilità e quindi effettività delle norme;
23) nel contrasto alla violenza sulle donne è inoltre emerso chiaramente negli anni, non ultimo dai lavori della Commissione femminicidio della XVIII legislatura, che, tra le priorità di intervento, vi è l'esigenza di una necessaria formazione e specializzazione di tutto il personale che interviene con donne e minori vittime di violenza, a partire da tutte le operatrici e gli operatori della giustizia;
24) al fine di garantire che le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano immediatamente individuate e ricevano un'assistenza adeguata, è necessario che lo Stato garantisca, stanziando adeguate risorse finanziarie ed organizzative, che gli operatori, le operatrici e le professioniste e i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime — polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale sanitario e socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale, personale della pubblica amministrazione – siano coinvolti in un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura obbligatoria, continua e permanente, al fine di mettere in atto una corretta gestione del fenomeno, nonché di permetterne una corretta lettura, necessaria a consentire un'efficace e tempestiva azione di contrasto e prevenzione ed evitare qualunque forma di sottovalutazione del rischio che corrono le donne, anche denuncianti, della violenza di genere e domestica, affinché anche le organizzazioni responsabili possano coordinare efficacemente le loro azioni, operando in sinergia con gli ordini professionali, con la Conferenza delle regioni, con l'Anci, Upi, Uncem, con la Conferenza dei rettori delle università italiane, con la Scuola nazionale dell'amministrazione, con il Formez Pa e con le associazioni attive nel contrasto al fenomeno e con i centri antiviolenza;
25) la violenza economica è una delle ragioni per cui le donne faticano a denunciare violenze in ambito familiare, soprattutto quando il partner detiene il potere economico, il controllo completo sulle finanze e sulle risorse familiari; fondamentale è, dunque, il sostegno economico alle donne che hanno subito violenza per aiutarle a conseguire l'indipendenza finanziaria dal partner violento. Quella economica è la forma più subdola di violenza, finora non adeguatamente indagata nella sua portata pervasiva e di potenziamento dello squilibrio e delle disuguaglianze nel rapporto dell'uomo e della donna. In realtà, è una forma di violenza che ha già trovato riconoscimento proprio nella Convenzione di Istanbul. La tematica, peraltro, si sposa e si lega a quella della formazione: è necessario lavorare sulla consapevolezza femminile delle opportunità di riscatto e crescita, incoraggiando le donne a riconoscere e valorizzare le proprie potenzialità. In tal senso gli strumenti di welfare e di sostegno ai percorsi di libertà e autonomia delle donne rivestono un ruolo estremamente importante. La violenza economica affonda le proprie radici in un terreno di pregiudizi patriarcali e culto dei ruoli di genere che in una società equa, moderna e civile non possono essere tollerati. Partendo dalle singole realtà dei nuclei familiari, sono spesso e troppo radicati atti di costante controllo e monitoraggio del comportamento di una persona in termini di uso e distribuzione del denaro. In numerosissime famiglie è ancora invalsa l'abitudine di delegare il controllo e le decisioni economiche a colui che apporta l'unico o il maggior reddito rispetto a chi contribuisce con il lavoro domestico, la cura della casa, dei figli e degli anziani o con un lavoro meno redditizio. Gli uomini, nel delegare alle donne le mansioni nella vita privata e familiare, svolgono attività lavorativa a tempo pieno, ricavando un reddito maggiore che si traduce, nel lungo periodo, in una pensione più alta. Questa organizzazione dei ruoli, limitando la libertà, si traduce in una violenza economica che le donne, talvolta, faticano a riconoscere come vera e propria violenza, soprattutto allorché provengano da un contesto familiare e culturale in cui viene assunta quale fondamento del buon funzionamento della famiglia tradizionale. La violenza economica, non percepita o tollerata, con il passare del tempo impedisce alla vittima di reagire. La vittima economicamente e psicologicamente dipendente dall'uomo violento, non essendo autonoma ed essendo invece tagliata fuori dal mondo del lavoro, subisce passivamente le violenze non avendo altre prospettive. L'assenza di un'autonomia economica porta a un lento e graduale stato di sottomissione che costituisce un terreno fertile per il fiorire della violenza psicologica, verbale e fìsica. La violenza economica non è solo la condotta del «capo famiglia» che nega ai componenti del nucleo familiare risorse economiche autonome, scoraggiando o impedendo un'attività lavorativa, un'entrata finanziaria personale, un proprio conto corrente, una propria carta di credito oppure quella che vieta di destinare le autonome risorse secondo la volontà del familiare, ma è anche il non fornire spiegazioni su documenti di cui si chiede la firma – o, peggio ancora, in cui si appone falsamente la firma celandone i rischi debitori e le motivazioni. Alcune importanti misure sono state già introdotte dal legislatore: è il caso dell'istituzione del «reddito di libertà», introdotto nel 2020 e reso strutturale a partire dal 2024, un aiuto economico mensile per favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne che hanno subito violenza e che si trovano in condizione di particolare vulnerabilità o di povertà. A decorrere dal 1° gennaio 2024, è stato poi istituito l'assegno di inclusione con l'obiettivo di contrastare la povertà, la fragilità e l'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Si tratta di una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Da tale percorso sono esonerati i componenti della famiglia inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne che hanno subito violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere;
26) in questo contesto, il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, che prevede il diritto a un congedo retribuito per le donne vittime di violenza di genere, rappresenta un'importante misura di sostegno, contribuendo a offrire un'opportunità di protezione e di ripresa per coloro che si trovano in situazioni di difficoltà;
27) di estrema importanza sono per favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza si sono anche introdotti sgravi contributivi: l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha previsto che ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumeranno donne disoccupate vittime di violenza, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'Inail, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, tale previsione si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Completa il quadro il microcredito di libertà, strumento finanziario innovativo introdotto dal 2020, per l'emancipazione economica delle donne che hanno subito violenza. L'indipendenza economica alle donne che hanno subito violenza di genere, tuttavia, deve essere assicurata agevolando l'inserimento – o il reinserimento delle stesse nel mondo del lavoro e, al contempo, prevedendo il riconoscimento di un «beneficio fiscale» temporaneo che consenta loro di rendersi autonome nella delicatissima fase che segue alla denuncia e all'inizio del procedimento penale; autonomia che diventa ancora più importante quando sono presenti uno o più figli minori a carico della vittima. Tale risultato può essere raggiunto attraverso l'introduzione di una tassazione agevolata dei redditi prodotti dalle lavoratrici che hanno subito violenza di genere – beneficiarie di interventi di protezione che siano certificati dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio – con una percentuale di abbattimento dell'imponibile fiscale da aumentare in base al numero di figli minori a carico della lavoratrice. Il suddetto regime premiale beneficerebbe anche i datori di lavoro, in termini di minori oneri fiscali e contributivi a loro carico, in ragione della riduzione del cuneo fiscale, da aggiungersi agli sgravi contributivi già esistenti;
28) la legge 5 marzo 2024, n. 21, ha inserito l'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. In questo modo, in un'ottica interdisciplinare e trasversale, acquisiscono centralità nel percorso formativo scolastico la finanza, il risparmio e l'investimento, con l'obiettivo di rendere i ragazzi cittadini consapevoli e capaci di partecipare pienamente alla vita economica del Paese. Il Ministero dell'istruzione e del merito definirà le linee guida per lo studio dell'educazione finanziaria nelle scuole, d'intesa con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e sentite le associazioni rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari. Inoltre, il Ministero dell'istruzione e del merito, la Banca d'Italia e la Consob sottoscriveranno appositi accordi per promuovere la cultura finanziaria, nel rispetto dell'autonomia scolastica. Occorre continuare questo percorso intrapreso all'interno degli istituti scolastici, prevedendo che l'insegnamento scolastico dell'educazione civica assuma come riferimento il tema dell'educazione al contrasto di ogni forma di violenza nei confronti delle donne, quello dell'educazione finanziaria, l'autonomia economica del singolo familiare o convivente, con l'adozione di provvedimenti che incidano profondamente nella cultura delle nuove generazioni, attraverso un'azione positiva volta all'educazione affettiva e a sviluppare nella formazione degli studenti il rispetto dei principi di eguaglianza, pari opportunità e dignità nei rapporti di coppia. La scuola rappresenta l'ambiente privilegiato per lo sviluppo della consapevolezza di quanto sia importante raggiungere e mantenere un'autonomia economica, rompendo gli schemi della famiglia tradizionale, ed è il punto di riferimento prioritario attraverso cui far veicolare i messaggi chiave e avvicinare i futuri adulti al tema dell'indipendenza economica da assicurare al singolo nel nucleo familiare o nelle convivenze di fatto. Il principale obiettivo dell'educazione all'autonomia finanziaria è quello di attivare un processo virtuoso al fine di avere cittadini informati, attivi, responsabili e consapevoli che la libertà di scelta, in presenza di crisi familiari, presuppone un'indipendenza economica;
29) il Piano nazionale antiviolenza, adottato per la prima volta nel 2015, rappresenta un elemento portante delle politiche di contrasto alla violenza sulle donne in Italia. Sin dalla sua prima attuazione, il Piano ha sviluppato un approccio strutturato e integrato, mirato non solo alla protezione delle vittime, ma anche alla prevenzione del fenomeno attraverso iniziative di sensibilizzazione e cultura della parità. Un ruolo cruciale in questa strategia è svolto dai centri antiviolenza e dalle case rifugio, che offrono supporto immediato e a lungo termine alle vittime, fornendo protezione, assistenza psicologica e legale, oltre a percorsi di reinserimento;
30) si evidenzia, altresì, il contributo dei centri per uomini maltrattanti, strutture che mirano a far riflettere e rieducare gli autori di violenza, con l'obiettivo di prevenire la recidiva. Tali strumenti contribuiscono al contrasto alla violenza sulle donne in modo completo, supportando sia le vittime che intervenendo sugli autori, affinché si riduca il rischio di nuovi episodi di violenza;
31) nonostante la leggera flessione del numero dei femminicidi e l'aumento delle denunce dei reati di violenza domestica e di genere, sintomatici di una rinnovata fiducia nelle istituzioni, la violenza contro le donne in Italia rimane un fenomeno strutturale e diffuso e rappresenta uno dei maggiori ostacoli al conseguimento dell'uguaglianza di genere;
32) i perduranti e sistemici episodi di violenza sulle donne impediscono di potersi considerare raggiunta la piena emancipazione femminile e derivano da una secolare tradizione di rapporti di forza disuguali fra uomini e donne, basata su ruoli sociali stereotipati che, nel ventunesimo secolo, dovrebbero potersi considerare ormai più che superati;
33) la violenza degli uomini sulle donne, alla cui base sono radicati misoginia, discriminazione e un insostenibile divario di genere in termini sociali, lavorativi, salariali e culturali, rappresenta una tra le più gravi e profonde violazioni dei diritti umani a livello globale; questa particolare giornata fornisce un'occasione ai Governi, alle istituzioni nazionali, alle organizzazioni internazionali e alle organizzazioni non governative sia per organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica, sia per individuare sempre migliori strategie finalizzate allo sradicamento di quella che è una vera e propria «emergenza strutturale»;
34) anche sulla base dei dati del Ministero dell'interno la violenza maschile contro le donne è un fenomeno trasversale per condizione sociale, età, titolo di studio, residenza, Paesi di provenienza,
impegna il Governo:
1) a proseguire nelle politiche di contrasto alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica quali prioritarie nell'azione di Governo, coerentemente con le disposizioni nazionali, europee e internazionali di riferimento, al fine di raggiungere la piena applicazione della Convenzione di Istanbul anche in quelle parti oggetto di specifici rilievi mossi alle istituzioni italiane da organismi internazionali;
2) a dare piena attuazione alle misure in materia previste per legge, operando tempestivamente nell'adozione dei decreti attuativi previsti;
3) a potenziare la protezione delle vittime di violenza in occasione dell'applicazione della misura cautelare o di prevenzione con la prescrizione del sistema di controllo a distanza (cosiddetto braccialetto elettronico), mettendo in atto iniziative per risolvere le criticità che sono emerse nell'applicazione della misura cautelare o di prevenzione con la prescrizione del sistema di controllo a distanza;
4) a valutare la possibilità di adottare iniziative di carattere normativo per precludere la concessione, all'autore di condotte di violenza domestica e di genere, della misura cautelare del divieto di avvicinamento ove già condannato per il reato di evasione o di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede;
5) ad adoperarsi per la predisposizione di un testo unico in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere, dando attuazione alla raccomandazione contenuta nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, approvata all'unanimità nella seduta del 31 luglio 2024;
6) ad adottare iniziative volte a raccogliere sistematicamente, in applicazione della legge 5 maggio 2022, n. 53, «Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere», dati e informazioni puntuali sul fenomeno, che permettano di intervenire tempestivamente e di adottare misure appropriate;
7) a favorire iniziative anche di carattere normativo per incentivare l'inserimento delle donne che hanno subito violenza nel mondo del lavoro, valutando altresì l'introduzione di una tassazione agevolata dei redditi prodotti dalle lavoratrici che hanno subito violenza di genere, beneficiarie con i loro figli di interventi di protezione che siano certificati dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, con una percentuale di abbattimento dell'imponibile fiscale;
8) ad assumere iniziative per stanziare e investire adeguate risorse finanziarie ed organizzative finalizzate ad assicurare un'attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, a carattere obbligatorio continuo e permanente, destinata agli operatori delle forze di polizia e della polizia municipale, ai magistrati, al personale del settore giudiziario, al personale sanitario e socio-sanitario, al personale della scuola di ogni ordine e grado e al personale della pubblica amministrazione, che può entrare in contatto con la vittima, per una corretta valutazione e gestione del fenomeno per un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, anche in attuazione delle finalità di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168;
9) ad adottare iniziative volte a prevedere e sostenere nell'ambito delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado l'adozione di progetti e percorsi strutturati di educazione alla parità, all'affettività e all'indipendenza economica per contrastare la formazione di stereotipi radicati nella cultura patriarcale della società;
10) ad adottare iniziative volte ad aumentare le risorse strutturali destinate ai centri antiviolenza e alle case rifugio, velocizzando e rendendo stabile il percorso dei finanziamenti stessi, e a dare piena attuazione al processo di monitoraggio previsto sull'utilizzazione delle risorse da parte delle regioni, potenziando la governance centrale del sistema, anche al fine di evitare disparità a livello territoriale;
11) ad adottare iniziative per incrementare ulteriormente le risorse destinate al fondo per le vittime di reati intenzionali violenti e il fondo per il sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere alle famiglie affidatarie, al fine di rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un femminicidio;
12) ad adottare iniziative volte a garantire adeguati stanziamenti finanziari per i centri per uomini autori o potenziali autori di violenza di genere, ulteriori rispetto a quelli prioritari riservati ai centri antiviolenza;
13) ad adottare iniziative di carattere normativo volte a potenziare il reddito di libertà, incrementando le risorse e facilitando l'accesso a tale misura, al fine di offrire un concreto supporto economico alle donne vittime di violenza che intraprendono percorsi di autonomia e reinserimento sociale;
14) ad adottare iniziative volte a incrementare le risorse destinate al Piano nazionale antiviolenza, assicurando i fondi necessari per migliorare le azioni di prevenzione, protezione e supporto alle vittime, con particolare attenzione al sostegno dei centri antiviolenza, delle case rifugio e dei centri per uomini maltrattanti;
15) ad adottare opportune iniziative di competenza volte a garantire alle vittime di violenza di genere la conoscenza dello stato del procedimento penale a carico dell'autore, valutando altresì anche la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex articolo 415 del codice di procedura penale;
16) ad adottare iniziative di competenza volte a garantire che l'esame delle parti offese nella fase dibattimentale possa, previo consenso dell'interessata, essere documentato con mezzi di riproduzione audiovisiva non visibili;
17) ad adottare iniziative di competenza specifiche per contrastare la violenza on line, comprese le molestie on line e l'istigazione all'odio verso le donne;
18) a valutare la possibilità di attuare iniziative di competenza anche di carattere normativo per migliorare la circolazione di informazioni tra tribunale civile e penale, onde evitare situazioni paradossali di affidamento congiunto in caso di violenza intra-familiare, valutando altresì la modifica del sistema attualmente vigente nel processo penale;
19) a presentare, con cadenza semestrale a far data dall'approvazione da parte del Parlamento della presente mozione, alla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere, una relazione dettagliata sul concreto stato di attuazione degli impegni approvati, in particolare in ordine all'implementazione delle azioni relative alla formazione di operatori e ai percorsi di educazione alla parità e all'affettività, che contrastino la formazione di stereotipi di genere presenti nella cultura patriarcale della società, al fine di monitorare l'efficacia e l'omogeneità sul territorio nazionale.
(1-00366)(Nuova formulazione) «Ghio, Bonetti, Zanella, Boschi, Ferrari, Forattini, Braga, Faraone, Ghirra, Piccolotti, Richetti, Andrea Rossi».
La Camera,
premesso che:
1) il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1999;
2) il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ha riaffermato il principio di uguaglianza tra donne e uomini (già enunciato agli articoli 2, 3 e 13 del previgente Trattato istitutivo della Comunità europea), inserendolo tra i valori (articolo 2 del Trattato sull'Unione europea) e tra gli obiettivi dell'Unione (articolo 3, paragrafo 3, Trattato sull'Unione europea); la dichiarazione n. 19 annessa ai Trattati ha affermato che l'Unione mirerà a lottare contro tutte le forme di violenza domestica, impegnando gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire e punire tali atti criminali e per sostenere e proteggere le donne che hanno subito violenza;
3) in tale contesto un riferimento fondamentale continua a essere rappresentato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cosiddetta Convenzione di Istanbul del 2011), primo strumento internazionale giuridicamente vincolante, volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza; la Convenzione, oltre a intervenire specificamente anche nell'ambito della violenza domestica, quale fenomeno non concernente solo le donne, ma anche altri soggetti, ad esempio bambini e anziani, ai quali altrettanto si applicano le medesime norme di tutela, specifica i seguenti obiettivi: proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; contribuire a eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne; predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica; promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica;
4) l'8 marzo 2022, al fine di adottare delle misure più incisive in materia, la Commissione europea ha proposto una nuova direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, per garantire un livello minimo di protezione da tale forma di violenza all'interno di tutto il territorio europeo;
5) il 6 febbraio 2024 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sul testo della direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica;
6) il 24 maggio 2024 è stata approvata in via definitiva e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la direttiva (UE) n. 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica che gli Stati membri devono recepire nel diritto nazionale entro tre anni. Scopo dichiarato della direttiva è quello di «fornire un quadro giuridico generale in grado di prevenire e combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione. A tal fine essa rafforza e introduce misure in relazione alla definizione dei reati e delle pene irrogabili, alla protezione delle vittime e all'accesso alla giustizia, all'assistenza alle vittime, ad una migliore raccolta di dati, alla prevenzione, al coordinamento e alla cooperazione» (considerando 1). Con tale intervento, l'Unione europea sostiene gli impegni internazionali assunti dagli Stati membri per combattere e prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e, ove pertinente, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, firmata a Ginevra il 21 giugno 2019. La nuova direttiva prevede misure tese a prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica e definisce norme per la protezione delle donne che hanno subito tali reati; in particolare, il considerando 46 della direttiva prende in considerazione il monitoraggio elettronico, sottolineando come tale misura consenta, ove possibile, di assicurare il rispetto di ordini urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione, di registrare prove di violazioni di tali misure e di potenziare la vigilanza sugli autori di reati. Ove disponibile, opportuno e pertinente, tenendo conto delle circostanze del caso e della natura giuridica del procedimento, il monitoraggio elettronico è destinato a garantire l'applicazione di ordini urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione, informando le donne che hanno subito violenza sulle sue capacità e sui suoi limiti;
7) in adempimento agli obblighi internazionali, già a partire dall'introduzione del reato di stalking nel 2009, l'Italia ha adottato numerosi provvedimenti atti a prevenire il fenomeno della violenza domestica;
8) con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. La Convenzione precisa che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani ed è una forma di discriminazione comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella sfera pubblica sia nella sfera privata;
9) a pochi mesi di distanza, il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante misure contro la violenza di genere, ha per la prima volta definito con chiarezza la centralità e la peculiarità della violenza compiuta entro le mura domestiche da chi ha vincoli familiari o affettivi con la persona colpita; ha, inoltre, introdotto profonde modifiche processuali a tutela della vittima, con l'obiettivo, da un lato, di rafforzare gli strumenti repressivi, secondo un disegno che tenga conto delle caratteristiche delle violenze di genere, e, dall'altro, con l'intenzione di implementare gli strumenti volti a tutelare la vittima stessa. Ha, poi, introdotto misure di sostegno per le donne e i minori coinvolti nella fase processuale: modalità protette per le testimonianze, patrocinio a spese dello Stato, dovere del giudice di fornire informazioni rispetto alle modifiche delle misure cautelari, processi più rapidi e l'estensione del permesso di soggiorno alle donne straniere che hanno subito violenza domestica slegato dal permesso del marito;
10) con la legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici», sono state novellate alcune norme del codice civile, di quello penale e di procedura penale, introducendo nuove tutele per gli orfani di crimini domestici, intesi come figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, i quali siano divenuti orfani di un genitore a seguito di omicidio posto in essere in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, pure se l'unione civile è cessata, ovvero dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza;
11) la legge 19 luglio 2019, n. 69 (recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»), denominata «codice rosso», contiene disposizioni di diritto penale sostanziale, così come ulteriori disposizioni di carattere processuale; fra le novità in ambito procedurale, vi è l'introduzione del «doppio binario» per i reati considerati indice di violenza domestica, in relazione ai quali è stata prevista un'accelerazione per l'avvio del procedimento penale, con l'effetto della più celere eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime; inoltre, è stata modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nella finalità di consentire al giudice di garantirne il rispetto anche per il tramite di procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici, come il braccialetto elettronico. Nello specifico, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene ricompreso tra quelli che permettono l'applicazione di misure di prevenzione; la legge ha, poi, introdotto quattro nuove fattispecie di reato: il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (sexting e revenge porn), il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (cosiddetto omicidio di identità); il reato di costrizione o induzione al matrimonio; il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
12) sul versante dei giudizi civili, il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (cosiddetta riforma Cartabia), ha introdotto, nel codice di procedura civile, la sezione «Della violenza domestica o di genere», con l'obiettivo di scongiurare, nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere, poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, fenomeni di vittimizzazione secondaria; la mancata attenzione al tema della vittimizzazione secondaria è stata oggetto di specifici rilievi mossi alle istituzioni italiane nel rapporto Grevio adottato il 15 novembre 2019 e pubblicato il 13 gennaio 2020 all'esito dell'attività del gruppo di esperti chiamato a verificare l'applicazione della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77. Per contrastare questa forma di violenza nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie, è stata creata una sorta di «corsia preferenziale e differenziata» per tali giudizi, che dovranno avere una trattazione più rapida e connotata da specifiche modalità procedurali. In presenza di allegazioni di violenza o di abuso, il procedimento deve essere trattato secondo una disciplina processuale connotata da specialità, al fine di verificare, già dalle prime fasi processuali, se quanto allegato dalla parte sia o meno fondato. Particolare attenzione, poi, è dedicata allo svolgimento dell'udienza ove il rischio di vittimizzazione secondaria è altissimo: la vittima di violenza non può essere costretta ad essere presente in udienza con il presunto autore della violenza senza l'adozione di particolare cautele; non può essere tentata la conciliazione (considerata anche la posizione di subordinazione di una parte rispetto all'altra nelle relazioni contraddistinte da violenza); non è consentito il ricorso alla mediazione, vietata in presenza di violenza domestica, e sono previsti particolari accorgimenti per l'ascolto del minore;
13) quanto alla materia penale, con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (cosiddetta riforma Cartabia), sono stati esclusi, dall'ambito di operatività dell'articolo 131-bis del codice penale (non punibilità per particolare tenuità del fatto), i reati riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77 (i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 558-bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, nn. 2, 5 e 5.1, e 577, comma 1, n. 1, e comma 2, 583, comma 2, 583-bis 593-ter, 600-bis, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies, 612-bis, 612-ter, nonché dall'articolo 19, comma 5, della legge 22 maggio 1978, n. 194);
14) la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), in particolare il comma 149 dell'articolo 1, ha reso strutturale l'adozione, da parte del Governo, di un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e ha delineato un sistema di governance composto da una cabina di regia interistituzionale e da un osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. Nella medesima legge sono stati introdotti in modo strutturale i finanziamenti per l'attuazione di tale piano e quelli alla rete dei centri antiviolenza;
15) la legge 9 febbraio 2023, n. 12, ha previsto l'istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere con i seguenti compiti: svolgere indagini sulle reali dimensioni e cause del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere; monitorare la concreta attuazione della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nonché di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia e della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge n. 93 del 2013 e alla legge n. 69 del 2019 (cosiddetto codice rosso); accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente in materia rispetto allo scopo di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti, al fine di una sua eventuale revisione (con specifico riferimento alla normativa penale concernente le molestie sessuali perpetrate in luoghi di lavoro), come pure a proseguire l'analisi degli episodi di femminicidio, verificatisi a partire dal 2016, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, allo scopo di orientare l'azione di prevenzione; accertare il livello di attenzione e la capacità di intervento delle autorità e delle amministrazioni pubbliche competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza; verificare, come raccomandato dall'organizzazione mondiale della sanità, la realizzazione di progetti educativi nelle scuole; proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo per realizzare adeguata prevenzione e contrasto ad ogni forma di violenza di genere, nonché per tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti; valutare, inoltre, la necessità di redigere testi unici, al fine di implementare la coerenza e la completezza della regolamentazione in materia di violenza sulle donne; monitorare il lavoro svolto dai centri antiviolenza operanti sul territorio, ivi compresi i centri di riabilitazione per uomini maltrattanti, e l'effettiva applicazione da parte delle regioni del Piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle vittime di violenza; verificare l'effettiva destinazione delle risorse stanziate dal decreto-legge n. 93 del 2013 e dalle leggi di stabilità e di bilancio alle strutture che si occupano di violenza di genere e fare in modo che siano assicurati finanziamenti certi e stabili al fine di evitarne la chiusura;
16) la legge 8 settembre 2023, n. 122 (cosiddetto codice rosso rafforzato), ha attribuito ai procuratori della Repubblica e ai procuratori generali presso le corti d'appello un potere di vigilanza sul rispetto del termine entro cui devono essere assunte informazioni dalle donne che hanno subito violenza domestica e di genere, assicurando una più piena tutela e garantendo il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria superiore, nel caso di inerzia del pubblico ministero designato;
17) nel mese di settembre del 2023, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha ribadito l'importanza di garantire una risposta rapida ed efficace da parte delle forze dell'ordine e del sistema giudiziario alle condotte riconducibili alla violenza di genere, manifestando, in relazione al nostro Paese, preoccupazione per i dati che riflettono una percentuale costante di procedimenti sulla violenza domestica e sessuale archiviati nella fase delle indagini preliminari, un uso limitato degli ordini di protezione e un tasso significativo della loro violazione;
18) nella legge 24 novembre 2023, n. 168 («nuovo codice rosso»), che si pone in linea di continuità con tali interventi normativi, vi sono espressamente la violenza sulle donne, nelle sue molteplici declinazioni, fino al cosiddetto femminicidio, e la violenza domestica, concettualmente distinta dalla prima – anche se i due fenomeni sovente si sovrappongono – e forse più insidiosa, perché nel contesto delle «relazioni strette» le dinamiche di ambivalenza che talora innervano le condotte e la dipendenza affettiva, psicologica, spesso anche economica, della vittima dall'autore finiscono con l'indebolire la capacità reattiva della prima, rendendola particolarmente vulnerabile. Nello specifico, il legislatore ha introdotto nuove procedure e strumenti per la tutela delle donne che hanno subito violenza per consentire una preventiva ed efficace valutazione e gestione del rischio di letalità, di reiterazione e di recidiva. Si tratta di misure che, non solo, potenziano l'intervento delle forze dell'ordine nella delicatissima fase iniziale delle indagini in cui, dati alla mano, le donne sono maggiormente esposte —, ma addirittura anticipano le tutele in funzione della maggior sicurezza delle persone potenzialmente esposte a pericolo. L'istituto dell'ammonimento del questore è stato opportunamente esteso ai «reati spia», nella nuova consapevolezza che quei reati, tradizionalmente considerati minori, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive, assumono valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone. Al fine di interrompere tempestivamente il cosiddetto «ciclo della violenza», sono state estese le misure di prevenzione (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale) ai soggetti semplicemente indiziati dei delitti più ricorrenti nella violenza contro le donne e nella violenza domestica. La velocità di intervento, fondamentale in relazione a questi fenomeni delittuosi, ha informato l'intero provvedimento, come confermato dalla trattazione prioritaria dei processi anche per i reati spia e dalla maggiore celerità nella trattazione degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica anche nella fase cautelare. Quanto alle misure «precautelari», si è consentito l'arresto in flagranza differita superando così le difficoltà operative che l'arresto ha sino ad oggi incontrato con riferimento a reati, quali lo stalking e i maltrattamenti in famiglia, che, avendo natura abituale, devono comporsi di una pluralità di atti non sempre accertabili dalle forze dell'ordine in occasione del loro intervento. Sempre nell'ottica della prevenzione, cruciali sono le norme sul rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico. Ispirata dalla ratio di massimizzare la capacità difensiva del tracciamento di prossimità, la legge n. 168 del 2023 ha reso obbligatorio il controllo elettronico nel divieto di avvicinamento. La possibilità di assistere il divieto di avvicinamento con il dispositivo di controllo tecnico – cosiddetto braccialetto elettronico — ha corrisposto all'esigenza di accentuare la funzione protettiva della misura, che per i reati di genere si pone in termini peculiari. Il controllo elettronico è stato introdotto appunto per gli arresti domiciliari, con l'inserimento dell'articolo 275-bis del codice di procedura penale, ad opera dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 («Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia»), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4. Il testo originario dell'articolo 275-bis rimetteva l'applicazione del controllo remoto al giudice («se lo ritiene necessario»), mentre il testo odierno, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 («Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria»), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sancisce una presunzione relativa di adeguatezza di tali procedure tecniche («salvo che [il giudice] le ritenga non necessarie»), sicché gli arresti domiciliari con controllo elettronico sono adesso la regola e quelli «semplici» l'eccezione (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 aprile-19 maggio 2016, n. 20769). Quale modalità esecutiva del divieto di avvicinamento, il controllo elettronico ha una funzione dedicata, che ne distingue la stessa operatività pratica. Invero, mentre negli arresti domiciliari il braccialetto è un presidio unidirezionale, che consente alle forze dell'ordine di monitorare un'eventuale evasione, nel divieto di avvicinamento esso è un presidio bidirezionale, che, in caso di avvicinamento vietato, allerta non solo le forze dell'ordine, ma anche la vittima, dotata di apposito ricettore. Il divieto di avvicinamento può essere sia un divieto «fisso», riferito a luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa – luoghi che occorre dunque indicare nell'ordinanza applicativa (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 29 aprile-28 ottobre 2021, n. 39005) –, sia un divieto «mobile», riferito proprio alla persona offesa, nel qual caso l'avvicinamento può dipendere anche dalla casualità degli spostamenti e la pertinente segnalazione si rivela vieppiù essenziale in funzione di allerta. All'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 168 del 2023, la misura cautelare del divieto di avvicinamento può essere adottata per i seguenti reati: violazione degli obblighi di assistenza famigliare (articolo 570 del codice penale); abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (articolo 571 del codice penale); maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale); tentato omicidio (articolo 575 del codice penale); lesioni personali, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate (articolo 582 del codice penale); deformazione mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies del codice penale); riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (articolo 600 del codice penale); prostituzione minorile (articolo 600-bis del codice penale); pornografia minorile (articolo 600-ter del codice penale); detenzione o accesso a materiale pornografico (articolo 600-quater del codice penale); tratta di persone (articolo 601 del codice penale); acquisto e alienazione di schiavi (articolo 602 del codice penale); violenza sessuale (articolo 609-bis del codice penale) anche aggravata (articolo 609-ter del codice penale); atti sessuali con minorenni (articolo 609-quater del codice penale); corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies del codice penale); violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies del codice penale); minaccia aggravata (articolo 612, comma 2, del codice penale); atti persecutori (articolo 612-bis del codice penale). La misura coercitiva, per questi reati, deve essere sempre accompagnata dall'imposizione – in precedenza facoltativa – delle modalità di controllo a distanza con la contestuale prescrizione di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare o da determinati luoghi frequentati dalla persona offesa. Per effetto della riforma è inoltre ora previsto che, nei casi di allontanamento dalla casa familiare per condotte di violenza domestica e di genere, la misura possa essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale per l'applicazione delle misure cautelari; il giudice, poi, con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, può applicare, anche congiuntamente, una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo a distanza ovvero quando ne sia accertata, da parte dell'organo a ciò deputato, la non fattibilità tecnica;
19) con sentenza 4 novembre 2024, n. 173, la Corte costituzionale ha reputato infondati i dubbi sulla legittimità della previsione di una distanza minima di 500 metri e dell'obbligo di applicazione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento del braccialetto elettronico. Per la Corte costituzionale, tale dispositivo, di scarso peso, applicato alla caviglia dell'indagato e quindi normalmente invisibile ai terzi, non impedisce alla persona soggetta al divieto di avvicinamento di uscire dalla propria abitazione e soddisfare tutte le proprie necessità di vita, purché essa non oltrepassi il limite dei cinquecento metri dai luoghi specificamente interdetti o da quello in cui si trova la vittima del reato in relazione al quale il divieto stesso è stato disposto. La distanza indicata non appare in sé esorbitante e corrisponde alla funzione pratica del tracciamento di prossimità, che è quella di dare uno spazio di tempo sufficiente alla potenziale vittima di più gravi reati per trovare sicuro riparo e alle forze dell'ordine per intervenire in soccorso. Negli abitati più piccoli la distanza di cinquecento metri può rivelarsi stringente, ma, ove ciò si verifichi, all'indagato ne viene un aggravio che può ritenersi sopportabile, quello di recarsi nel centro più vicino per trovare i servizi di cui necessita, senza rischiare di invadere la zona di rispetto. A un sacrificio relativamente sostenibile per l'indagato si contrappone l'impellente necessità di salvaguardare l'incolumità della persona offesa, la cui stessa vita è messa a rischio dall'imponderabile e non rara progressione dal reato-spia (tipicamente lo stalking) al delitto di sangue. Oltre che non irragionevole, questo bilanciamento asseconda il criterio di priorità enunciato dall'articolo 52 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77. Nel disciplinare le misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice, inclusive del divieto di avvicinamento, la norma convenzionale stabilisce infatti che deve darsi «priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo». Il controllo elettronico nell'attuazione delle ordinanze restrittive e degli ordini di protezione è inoltre specificamente previsto dalla direttiva (UE) n. 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (considerando 46). Se l'indagato consente a indossare il dispositivo e questo non può funzionare per motivi tecnici (quale il difetto della copertura di rete), il giudice non è tenuto a imporre una misura più grave del divieto di avvicinamento, ma deve rivalutare le esigenze cautelari della fattispecie concreta, potendo, all'esito della rivalutazione, in base ai criteri ordinari di adeguatezza e proporzionalità, scegliere non solo una misura più grave (in primis, il divieto od obbligo di dimora ex articolo 283 del codice di procedura penale), ma anche una misura più lieve (segnatamente, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ex articolo 282 del codice di procedura penale);
20) l'aumento dei provvedimenti con i quali è stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico (se ne contano circa 4.800) ha comportato il naturale incremento dei casi di malfunzionamento, per lo più «falsi allarmi», solitamente correlati alla mancanza di copertura di rete (non sono mancati casi, sporadici, in cui la mancata attivazione dell'allarme è dipesa da un errato uso del dispositivo da parte della persona offesa). Negli altri Paesi europei il numero dei braccialetti elettronici antistalking attivi è in numero assai più contenuto e ci si avvale di operatori esterni con il compito di filtrare le segnalazioni, avvisando la persona offesa e le forze dell'ordine solo in presenza di reali allarmi. In Francia, dal 2019, è attivo il cosiddetto bar, «bracelet anti-rapprochement». Si tratta di un dispositivo di sorveglianza elettronica mobile che consente: di geolocalizzare in tempo reale una persona da proteggere e una persona da sorvegliare (autore accertato o presunto) in un contesto di «violenza coniugale» in senso lato; di beneficiare di una zona di protezione, composta da una zona di pre-allerta («distance de pré-alerte») e di una zona di allerta. La zona di pre-allerta è il doppio della distanza di allarme: se l'uomo soggetto a misura supera il perimetro di «pre-alert», gli viene inviato un avviso e viene contattato dall'operatore addetto alla sorveglianza invitandolo ad allontanarsi. Se viene superata la distanza di allarme, il teleoperatore avverte la donna e le forze dell'ordine perché possano intervenire. Se la persona protetta si sente minacciata: può attivare il pulsante «sos» sulla sua unità mobile in qualsiasi momento (7 giorni su 7 e 24 ore su 24), così da essere contattata dal teleoperatore responsabile dei bar, può fare una richiesta di richiamo sulla sua unità mobile e, anche in questo caso, viene contattata dal teleoperatore responsabile dei bar e può inviare richieste di modifiche al magistrato incaricato della misura (Procureur/JAP/JAF). Nel 2023, i bar in uso erano 1.000. Oltre al bar, il sistema francese prevede anche un dispositivo telefonico di assistenza di protezione delle persone in grave pericolo, chiamato «tgd» («téléphone grave danger») che riguarda solo la vittima;
21) la misura cautelare del divieto di avvicinamento, a differenza della misura cautelare degli arresti domiciliari – in relazione alla quale non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura (articolo 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale) –, può essere concessa anche a chi è stato condannato in precedenza per il reato di cui all'articolo 387-bis del codice penale (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa); è opportuno valutare una modifica dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale per rendere ostativa l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento all'autore di condotte di violenza domestica e di genere che, nei cinque anni precedenti, ha riportato condanna per il reato di cui all'articolo 387-bis del codice penale o 385 del codice penale, mercé l'introduzione di una presunzione di inadeguatezza di tale misura cautelare;
22) il 31 luglio 2024 la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere ha approvato all'unanimità la relazione sulla ricognizione degli assetti normativi in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere per la redazione di un testo unico, al fine di restituire sistematicità al quadro normativo a tutela delle donne che hanno subito violenza, implementare la coerenza e la completezza della regolamentazione in materia e rendere più agevole la conoscenza dell'impianto legislativo predisposto dal nostro ordinamento. Come evidenziato dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nel parere n. 929 del 15 aprile 2016, «quello del testo unico compilativo è un importante strumento di qualità della regolamentazione (cosiddetta better regulation), sinora poco quando non per nulla utilizzato (non constano testi unici redatti ai sensi del citato articolo 17-bis), e che andrebbe, invece, debitamente valorizzato». Esigenza, questa, che si rende tanto più impellente quanto più ci si riferisca a materie particolarmente delicate, quale quella del contrasto alla violenza di genere, in cui è fondamentale garantire la pronta reperibilità e riconoscibilità delle norme vigenti e dei concreti strumenti messi a disposizione da parte dello Stato a favore della collettività. Alla luce dell'insieme delle disposizioni già introdotte negli ultimi anni in materia di violenza contro le donne, la predisposizione di un testo unico di carattere compilativo risponde ad un'esigenza di organicità e di effettività dell'ordinamento giuridico, al fine di consentire che le disposizioni vigenti possano trovare una sede comune utile sia per le donne, per rafforzarne la consapevolezza del valore della loro scelta di denuncia e di autodeterminazione, sia per gli addetti ai lavori chiamati ad assicurare la piena tutela della persona offesa, grazie ad un quadro più efficace nell'assicurare reale conoscibilità e quindi effettività delle norme;
23) nel contrasto alla violenza sulle donne è inoltre emerso chiaramente negli anni, non ultimo dai lavori della Commissione femminicidio della XVIII legislatura, che, tra le priorità di intervento, vi è l'esigenza di una necessaria formazione e specializzazione di tutto il personale che interviene con donne e minori vittime di violenza, a partire da tutte le operatrici e gli operatori della giustizia;
24) al fine di garantire che le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano immediatamente individuate e ricevano un'assistenza adeguata, è necessario che lo Stato garantisca, stanziando adeguate risorse finanziarie ed organizzative, che gli operatori, le operatrici e le professioniste e i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime — polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale sanitario e socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale, personale della pubblica amministrazione – siano coinvolti in un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura obbligatoria, continua e permanente, al fine di mettere in atto una corretta gestione del fenomeno, nonché di permetterne una corretta lettura, necessaria a consentire un'efficace e tempestiva azione di contrasto e prevenzione ed evitare qualunque forma di sottovalutazione del rischio che corrono le donne, anche denuncianti, della violenza di genere e domestica, affinché anche le organizzazioni responsabili possano coordinare efficacemente le loro azioni, operando in sinergia con gli ordini professionali, con la Conferenza delle regioni, con l'Anci, Upi, Uncem, con la Conferenza dei rettori delle università italiane, con la Scuola nazionale dell'amministrazione, con il Formez Pa e con le associazioni attive nel contrasto al fenomeno e con i centri antiviolenza;
25) la violenza economica è una delle ragioni per cui le donne faticano a denunciare violenze in ambito familiare, soprattutto quando il partner detiene il potere economico, il controllo completo sulle finanze e sulle risorse familiari; fondamentale è, dunque, il sostegno economico alle donne che hanno subito violenza per aiutarle a conseguire l'indipendenza finanziaria dal partner violento. Quella economica è la forma più subdola di violenza, finora non adeguatamente indagata nella sua portata pervasiva e di potenziamento dello squilibrio e delle disuguaglianze nel rapporto dell'uomo e della donna. In realtà, è una forma di violenza che ha già trovato riconoscimento proprio nella Convenzione di Istanbul. La tematica, peraltro, si sposa e si lega a quella della formazione: è necessario lavorare sulla consapevolezza femminile delle opportunità di riscatto e crescita, incoraggiando le donne a riconoscere e valorizzare le proprie potenzialità. In tal senso gli strumenti di welfare e di sostegno ai percorsi di libertà e autonomia delle donne rivestono un ruolo estremamente importante. La violenza economica affonda le proprie radici in un terreno di pregiudizi patriarcali e culto dei ruoli di genere che in una società equa, moderna e civile non possono essere tollerati. Partendo dalle singole realtà dei nuclei familiari, sono spesso e troppo radicati atti di costante controllo e monitoraggio del comportamento di una persona in termini di uso e distribuzione del denaro. In numerosissime famiglie è ancora invalsa l'abitudine di delegare il controllo e le decisioni economiche a colui che apporta l'unico o il maggior reddito rispetto a chi contribuisce con il lavoro domestico, la cura della casa, dei figli e degli anziani o con un lavoro meno redditizio. Gli uomini, nel delegare alle donne le mansioni nella vita privata e familiare, svolgono attività lavorativa a tempo pieno, ricavando un reddito maggiore che si traduce, nel lungo periodo, in una pensione più alta. Questa organizzazione dei ruoli, limitando la libertà, si traduce in una violenza economica che le donne, talvolta, faticano a riconoscere come vera e propria violenza, soprattutto allorché provengano da un contesto familiare e culturale in cui viene assunta quale fondamento del buon funzionamento della famiglia tradizionale. La violenza economica, non percepita o tollerata, con il passare del tempo impedisce alla vittima di reagire. La vittima economicamente e psicologicamente dipendente dall'uomo violento, non essendo autonoma ed essendo invece tagliata fuori dal mondo del lavoro, subisce passivamente le violenze non avendo altre prospettive. L'assenza di un'autonomia economica porta a un lento e graduale stato di sottomissione che costituisce un terreno fertile per il fiorire della violenza psicologica, verbale e fìsica. La violenza economica non è solo la condotta del «capo famiglia» che nega ai componenti del nucleo familiare risorse economiche autonome, scoraggiando o impedendo un'attività lavorativa, un'entrata finanziaria personale, un proprio conto corrente, una propria carta di credito oppure quella che vieta di destinare le autonome risorse secondo la volontà del familiare, ma è anche il non fornire spiegazioni su documenti di cui si chiede la firma – o, peggio ancora, in cui si appone falsamente la firma celandone i rischi debitori e le motivazioni. Alcune importanti misure sono state già introdotte dal legislatore: è il caso dell'istituzione del «reddito di libertà», introdotto nel 2020 e reso strutturale a partire dal 2024, un aiuto economico mensile per favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne che hanno subito violenza e che si trovano in condizione di particolare vulnerabilità o di povertà. A decorrere dal 1° gennaio 2024, è stato poi istituito l'assegno di inclusione con l'obiettivo di contrastare la povertà, la fragilità e l'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Si tratta di una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Da tale percorso sono esonerati i componenti della famiglia inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne che hanno subito violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere;
26) in questo contesto, il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, che prevede il diritto a un congedo retribuito per le donne vittime di violenza di genere, rappresenta un'importante misura di sostegno, contribuendo a offrire un'opportunità di protezione e di ripresa per coloro che si trovano in situazioni di difficoltà;
27) di estrema importanza sono per favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza si sono anche introdotti sgravi contributivi: l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha previsto che ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumeranno donne disoccupate vittime di violenza, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'Inail, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, tale previsione si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Completa il quadro il microcredito di libertà, strumento finanziario innovativo introdotto dal 2020, per l'emancipazione economica delle donne che hanno subito violenza. L'indipendenza economica alle donne che hanno subito violenza di genere, tuttavia, deve essere assicurata agevolando l'inserimento – o il reinserimento delle stesse nel mondo del lavoro e, al contempo, prevedendo il riconoscimento di un «beneficio fiscale» temporaneo che consenta loro di rendersi autonome nella delicatissima fase che segue alla denuncia e all'inizio del procedimento penale; autonomia che diventa ancora più importante quando sono presenti uno o più figli minori a carico della vittima. Tale risultato può essere raggiunto attraverso l'introduzione di una tassazione agevolata dei redditi prodotti dalle lavoratrici che hanno subito violenza di genere – beneficiarie di interventi di protezione che siano certificati dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio – con una percentuale di abbattimento dell'imponibile fiscale da aumentare in base al numero di figli minori a carico della lavoratrice. Il suddetto regime premiale beneficerebbe anche i datori di lavoro, in termini di minori oneri fiscali e contributivi a loro carico, in ragione della riduzione del cuneo fiscale, da aggiungersi agli sgravi contributivi già esistenti;
28) la legge 5 marzo 2024, n. 21, ha inserito l'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. In questo modo, in un'ottica interdisciplinare e trasversale, acquisiscono centralità nel percorso formativo scolastico la finanza, il risparmio e l'investimento, con l'obiettivo di rendere i ragazzi cittadini consapevoli e capaci di partecipare pienamente alla vita economica del Paese. Il Ministero dell'istruzione e del merito definirà le linee guida per lo studio dell'educazione finanziaria nelle scuole, d'intesa con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e sentite le associazioni rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari. Inoltre, il Ministero dell'istruzione e del merito, la Banca d'Italia e la Consob sottoscriveranno appositi accordi per promuovere la cultura finanziaria, nel rispetto dell'autonomia scolastica. Occorre continuare questo percorso intrapreso all'interno degli istituti scolastici, prevedendo che l'insegnamento scolastico dell'educazione civica assuma come riferimento il tema dell'educazione al contrasto di ogni forma di violenza nei confronti delle donne, quello dell'educazione finanziaria, l'autonomia economica del singolo familiare o convivente, con l'adozione di provvedimenti che incidano profondamente nella cultura delle nuove generazioni, attraverso un'azione positiva volta all'educazione affettiva e a sviluppare nella formazione degli studenti il rispetto dei principi di eguaglianza, pari opportunità e dignità nei rapporti di coppia. La scuola rappresenta l'ambiente privilegiato per lo sviluppo della consapevolezza di quanto sia importante raggiungere e mantenere un'autonomia economica, rompendo gli schemi della famiglia tradizionale, ed è il punto di riferimento prioritario attraverso cui far veicolare i messaggi chiave e avvicinare i futuri adulti al tema dell'indipendenza economica da assicurare al singolo nel nucleo familiare o nelle convivenze di fatto. Il principale obiettivo dell'educazione all'autonomia finanziaria è quello di attivare un processo virtuoso al fine di avere cittadini informati, attivi, responsabili e consapevoli che la libertà di scelta, in presenza di crisi familiari, presuppone un'indipendenza economica;
29) il Piano nazionale antiviolenza, adottato per la prima volta nel 2015, rappresenta un elemento portante delle politiche di contrasto alla violenza sulle donne in Italia. Sin dalla sua prima attuazione, il Piano ha sviluppato un approccio strutturato e integrato, mirato non solo alla protezione delle vittime, ma anche alla prevenzione del fenomeno attraverso iniziative di sensibilizzazione e cultura della parità. Un ruolo cruciale in questa strategia è svolto dai centri antiviolenza e dalle case rifugio, che offrono supporto immediato e a lungo termine alle vittime, fornendo protezione, assistenza psicologica e legale, oltre a percorsi di reinserimento;
30) si evidenzia, altresì, il contributo dei centri per uomini maltrattanti, strutture che mirano a far riflettere e rieducare gli autori di violenza, con l'obiettivo di prevenire la recidiva. Tali strumenti contribuiscono al contrasto alla violenza sulle donne in modo completo, supportando sia le vittime che intervenendo sugli autori, affinché si riduca il rischio di nuovi episodi di violenza;
31) nonostante la leggera flessione del numero dei femminicidi e l'aumento delle denunce dei reati di violenza domestica e di genere, sintomatici di una rinnovata fiducia nelle istituzioni, la violenza contro le donne in Italia rimane un fenomeno strutturale e diffuso e rappresenta uno dei maggiori ostacoli al conseguimento dell'uguaglianza di genere;
32) i perduranti e sistemici episodi di violenza sulle donne impediscono di potersi considerare raggiunta la piena emancipazione femminile e derivano da una secolare tradizione di rapporti di forza disuguali fra uomini e donne, basata su ruoli sociali stereotipati che, nel ventunesimo secolo, dovrebbero potersi considerare ormai più che superati;
33) la violenza degli uomini sulle donne, alla cui base sono radicati misoginia, discriminazione e un insostenibile divario di genere in termini sociali, lavorativi, salariali e culturali, rappresenta una tra le più gravi e profonde violazioni dei diritti umani a livello globale; questa particolare giornata fornisce un'occasione ai Governi, alle istituzioni nazionali, alle organizzazioni internazionali e alle organizzazioni non governative sia per organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica, sia per individuare sempre migliori strategie finalizzate allo sradicamento di quella che è una vera e propria «emergenza strutturale»;
34) anche sulla base dei dati del Ministero dell'interno la violenza maschile contro le donne è un fenomeno trasversale per condizione sociale, età, titolo di studio, residenza, Paesi di provenienza,
impegna il Governo:
1) a proseguire nelle politiche di contrasto alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica quali prioritarie nell'azione di Governo, coerentemente con le disposizioni nazionali, europee e internazionali di riferimento, al fine di raggiungere la piena applicazione della Convenzione di Istanbul anche in quelle parti oggetto di specifici rilievi mossi alle istituzioni italiane da organismi internazionali;
2) a dare piena attuazione alle misure in materia previste per legge, operando tempestivamente nell'adozione dei decreti attuativi previsti;
3) a potenziare la protezione delle vittime di violenza in occasione dell'applicazione della misura cautelare o di prevenzione con la prescrizione del sistema di controllo a distanza (cosiddetto braccialetto elettronico), mettendo in atto iniziative per risolvere le criticità che sono emerse nell'applicazione della misura cautelare o di prevenzione con la prescrizione del sistema di controllo a distanza;
4) a valutare la possibilità di adottare iniziative di carattere normativo per precludere la concessione, all'autore di condotte di violenza domestica e di genere, della misura cautelare del divieto di avvicinamento ove già condannato per il reato di evasione o di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede;
5) ad adoperarsi per la predisposizione di un testo unico in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere, dando attuazione alla raccomandazione contenuta nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, approvata all'unanimità nella seduta del 31 luglio 2024;
6) ad adottare iniziative volte a raccogliere sistematicamente, in applicazione della legge 5 maggio 2022, n. 53, «Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere», dati e informazioni puntuali sul fenomeno, che permettano di intervenire tempestivamente e di adottare misure appropriate;
7) a favorire iniziative anche di carattere normativo per incentivare l'inserimento delle donne che hanno subito violenza nel mondo del lavoro, valutando altresì l'introduzione di una tassazione agevolata dei redditi prodotti dalle lavoratrici che hanno subito violenza di genere, beneficiarie con i loro figli di interventi di protezione che siano certificati dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, con una percentuale di abbattimento dell'imponibile fiscale;
8) ad adottare opportune iniziative di competenza volte a garantire alle vittime di violenza di genere la conoscenza dello stato del procedimento penale a carico dell'autore, valutando altresì anche la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex articolo 415 del codice di procedura penale;
9) ad adottare iniziative di competenza volte a garantire che l'esame delle parti offese nella fase dibattimentale possa, previo consenso dell'interessata, essere documentato con mezzi di riproduzione audiovisiva non visibili;
10) ad adottare iniziative di competenza specifiche per contrastare la violenza on line, comprese le molestie on line e l'istigazione all'odio verso le donne;
11) a valutare la possibilità di attuare iniziative di competenza anche di carattere normativo per migliorare la circolazione di informazioni tra tribunale civile e penale, onde evitare situazioni paradossali di affidamento congiunto in caso di violenza intra-familiare, valutando altresì la modifica del sistema attualmente vigente nel processo penale.
(1-00366)(Nuova formulazione – Testo modificato nel corso della seduta) «Ghio, Bonetti, Zanella, Boschi, Ferrari, Forattini, Braga, Faraone, Ghirra, Piccolotti, Richetti, Andrea Rossi».
La Camera,
premesso che:
1) il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1999;
2) il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ha riaffermato il principio di uguaglianza tra donne e uomini (già enunciato agli articoli 2, 3 e 13 del previgente Trattato istitutivo della Comunità europea), inserendolo tra i valori (articolo 2 del Trattato sull'Unione europea) e tra gli obiettivi dell'Unione (articolo 3, paragrafo 3, Trattato sull'Unione europea); la dichiarazione n. 19 annessa ai Trattati ha affermato che l'Unione mirerà a lottare contro tutte le forme di violenza domestica, impegnando gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire e punire tali atti criminali e per sostenere e proteggere le donne che hanno subito violenza;
3) in tale contesto un riferimento fondamentale continua a essere rappresentato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cosiddetta Convenzione di Istanbul del 2011), primo strumento internazionale giuridicamente vincolante, volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza; la Convenzione, oltre a intervenire specificamente anche nell'ambito della violenza domestica, quale fenomeno non concernente solo le donne, ma anche altri soggetti, ad esempio bambini e anziani, ai quali altrettanto si applicano le medesime norme di tutela, specifica i seguenti obiettivi: proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; contribuire a eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne; predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica; promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica;
4) l'8 marzo 2022, al fine di adottare delle misure più incisive in materia, la Commissione europea ha proposto una nuova direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, per garantire un livello minimo di protezione da tale forma di violenza all'interno di tutto il territorio europeo;
5) il 6 febbraio 2024 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sul testo della direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica;
6) il 24 maggio 2024 è stata approvata in via definitiva e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la direttiva (UE) n. 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica che gli Stati membri devono recepire nel diritto nazionale entro tre anni. Scopo dichiarato della direttiva è quello di «fornire un quadro giuridico generale in grado di prevenire e combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione. A tal fine essa rafforza e introduce misure in relazione alla definizione dei reati e delle pene irrogabili, alla protezione delle vittime e all'accesso alla giustizia, all'assistenza alle vittime, ad una migliore raccolta di dati, alla prevenzione, al coordinamento e alla cooperazione» (considerando 1). Con tale intervento, l'Unione europea sostiene gli impegni internazionali assunti dagli Stati membri per combattere e prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e, ove pertinente, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, firmata a Ginevra il 21 giugno 2019. La nuova direttiva prevede misure tese a prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica e definisce norme per la protezione delle donne che hanno subito tali reati; in particolare, il considerando 46 della direttiva prende in considerazione il monitoraggio elettronico, sottolineando come tale misura consenta, ove possibile, di assicurare il rispetto di ordini urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione, di registrare prove di violazioni di tali misure e di potenziare la vigilanza sugli autori di reati. Ove disponibile, opportuno e pertinente, tenendo conto delle circostanze del caso e della natura giuridica del procedimento, il monitoraggio elettronico è destinato a garantire l'applicazione di ordini urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione, informando le donne che hanno subito violenza sulle sue capacità e sui suoi limiti;
7) in adempimento agli obblighi internazionali, già a partire dall'introduzione del reato di stalking nel 2009, l'Italia ha adottato numerosi provvedimenti atti a prevenire il fenomeno della violenza domestica;
8) con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. La Convenzione precisa che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani ed è una forma di discriminazione comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella sfera pubblica sia nella sfera privata;
9) a pochi mesi di distanza, il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante misure contro la violenza di genere, ha per la prima volta definito con chiarezza la centralità e la peculiarità della violenza compiuta entro le mura domestiche da chi ha vincoli familiari o affettivi con la persona colpita; ha, inoltre, introdotto profonde modifiche processuali a tutela della vittima, con l'obiettivo, da un lato, di rafforzare gli strumenti repressivi, secondo un disegno che tenga conto delle caratteristiche delle violenze di genere, e, dall'altro, con l'intenzione di implementare gli strumenti volti a tutelare la vittima stessa. Ha, poi, introdotto misure di sostegno per le donne e i minori coinvolti nella fase processuale: modalità protette per le testimonianze, patrocinio a spese dello Stato, dovere del giudice di fornire informazioni rispetto alle modifiche delle misure cautelari, processi più rapidi e l'estensione del permesso di soggiorno alle donne straniere che hanno subito violenza domestica slegato dal permesso del marito;
10) con la legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici», sono state novellate alcune norme del codice civile, di quello penale e di procedura penale, introducendo nuove tutele per gli orfani di crimini domestici, intesi come figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, i quali siano divenuti orfani di un genitore a seguito di omicidio posto in essere in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, pure se l'unione civile è cessata, ovvero dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza;
11) la legge 19 luglio 2019, n. 69 (recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»), denominata «codice rosso», contiene disposizioni di diritto penale sostanziale, così come ulteriori disposizioni di carattere processuale; fra le novità in ambito procedurale, vi è l'introduzione del «doppio binario» per i reati considerati indice di violenza domestica, in relazione ai quali è stata prevista un'accelerazione per l'avvio del procedimento penale, con l'effetto della più celere eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime; inoltre, è stata modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nella finalità di consentire al giudice di garantirne il rispetto anche per il tramite di procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici, come il braccialetto elettronico. Nello specifico, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene ricompreso tra quelli che permettono l'applicazione di misure di prevenzione; la legge ha, poi, introdotto quattro nuove fattispecie di reato: il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (sexting e revenge porn); il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (cosiddetto omicidio di identità); il reato di costrizione o induzione al matrimonio; il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
12) sul versante dei giudizi civili, il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (cosiddetta riforma Cartabia), ha introdotto, nel codice di procedura civile, la sezione «Della violenza domestica o di genere», con l'obiettivo di scongiurare, nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere, poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, fenomeni di vittimizzazione secondaria; la mancata attenzione al tema della vittimizzazione secondaria è stata oggetto di specifici rilievi mossi alle istituzioni italiane nel rapporto Grevio adottato il 15 novembre 2019 e pubblicato il 13 gennaio 2020 all'esito dell'attività del gruppo di esperti chiamato a verificare l'applicazione della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77. Per contrastare questa forma di violenza nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie, è stata creata una sorta di «corsia preferenziale e differenziata» per tali giudizi, che dovranno avere una trattazione più rapida e connotata da specifiche modalità procedurali. In presenza di allegazioni di violenza o di abuso, il procedimento deve essere trattato secondo una disciplina processuale connotata da specialità, al fine di verificare, già dalle prime fasi processuali, se quanto allegato dalla parte sia o meno fondato. Particolare attenzione, poi, è dedicata allo svolgimento dell'udienza ove il rischio di vittimizzazione secondaria è altissimo: la vittima di violenza non può essere costretta ad essere presente in udienza con il presunto autore della violenza senza l'adozione di particolare cautele; non può essere tentata la conciliazione (considerata anche la posizione di subordinazione di una parte rispetto all'altra nelle relazioni contraddistinte da violenza); non è consentito il ricorso alla mediazione, vietata in presenza di violenza domestica, e sono previsti particolari accorgimenti per l'ascolto del minore;
13) quanto alla materia penale, con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (cosiddetta riforma Cartabia), sono stati esclusi, dall'ambito di operatività dell'articolo 131-bis del codice penale (non punibilità per particolare tenuità del fatto), i reati riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77 (i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 558-bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, nn. 2, 5 e 5.1, e 577, comma 1, n. 1, e comma 2, 583, comma 2, 583-bis, 593-ter, 600-bis, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies, 612-bis, 612-ter, nonché dall'articolo 19, comma 5, della legge 22 maggio 1978, n. 194);
14) la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), in particolare il comma 149 dell'articolo 1, ha reso strutturale l'adozione, da parte del Governo, di un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e ha delineato un sistema di governance composto da una cabina di regia interistituzionale e da un osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. Nella medesima legge sono stati introdotti in modo strutturale i finanziamenti per l'attuazione di tale piano e quelli alla rete dei centri anti-violenza;
15) la legge 9 febbraio 2023, n. 12, ha previsto l'istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere con i seguenti compiti: svolgere indagini sulle reali dimensioni e cause del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere; monitorare la concreta attuazione della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nonché di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia e della legislazione nazionale ispirata agli stessi princìpi, con particolare riguardo al decreto-legge n. 93 del 2013 e alla legge n. 69 del 2019 (cosiddetto codice rosso); accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente in materia rispetto allo scopo di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti, al fine di una sua eventuale revisione (con specifico riferimento alla normativa penale concernente le molestie sessuali perpetrate in luoghi di lavoro), come pure a proseguire l'analisi degli episodi di femminicidio, verificatisi a partire dal 2016, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, allo scopo di orientare l'azione di prevenzione; accertare il livello di attenzione e la capacità di intervento delle autorità e delle amministrazioni pubbliche competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza; verificare, come raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità, la realizzazione di progetti educativi nelle scuole; proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo per realizzare adeguata prevenzione e contrasto ad ogni forma di violenza di genere, nonché per tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti; valutare, inoltre, la necessità di redigere testi unici, al fine di implementare la coerenza e la completezza della regolamentazione in materia di violenza sulle donne; monitorare il lavoro svolto dai centri antiviolenza operanti sul territorio, ivi compresi i centri di riabilitazione per uomini maltrattanti, e l'effettiva applicazione da parte delle regioni del Piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle vittime di violenza; verificare l'effettiva destinazione delle risorse stanziate dal decreto-legge n. 93 del 2013 e dalle leggi di stabilità e di bilancio alle strutture che si occupano di violenza di genere e fare in modo che siano assicurati finanziamenti certi e stabili al fine di evitarne la chiusura;
16) la legge 8 settembre 2023, n. 122 (cosiddetto codice rosso rafforzato), ha attribuito ai procuratori della Repubblica e ai procuratori generali presso le corti d'appello un potere di vigilanza sul rispetto del termine entro cui devono essere assunte informazioni dalle donne che hanno subito violenza domestica e di genere, assicurando una più piena tutela e garantendo il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria superiore, nel caso di inerzia del pubblico ministero designato;
17) nel mese di settembre del 2023, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha ribadito l'importanza di garantire una risposta rapida ed efficace da parte delle forze dell'ordine e del sistema giudiziario alle condotte riconducibili alla violenza di genere, manifestando, in relazione al nostro Paese, preoccupazione per i dati che riflettono una percentuale costante di procedimenti sulla violenza domestica e sessuale archiviati nella fase delle indagini preliminari, un uso limitato degli ordini di protezione e un tasso significativo della loro violazione;
18) nella legge 24 novembre 2023, n. 168 («nuovo codice rosso»), che si pone in linea di continuità con tali interventi normativi, vi sono espressamente la violenza sulle donne, nelle sue molteplici declinazioni, fino al cosiddetto femminicidio, e la violenza domestica, concettualmente distinta dalla prima – anche se i due fenomeni sovente si sovrappongono – e forse più insidiosa, perché nel contesto delle «relazioni strette» le dinamiche di ambivalenza che talora innervano le condotte e la dipendenza affettiva, psicologica, spesso anche economica, della vittima dall'autore finiscono con l'indebolire la capacità reattiva della prima, rendendola particolarmente vulnerabile. Nello specifico, il legislatore ha introdotto nuove procedure e strumenti per la tutela delle donne che hanno subito violenza per consentire una preventiva ed efficace valutazione e gestione del rischio di letalità, di reiterazione e di recidiva. Si tratta di misure che, non solo, potenziano l'intervento delle forze dell'ordine nella delicatissima fase iniziale delle indagini – in cui, dati alla mano, le donne sono maggiormente esposte –, ma addirittura anticipano le tutele in funzione della maggior sicurezza delle persone potenzialmente esposte a pericolo. L'istituto dell'ammonimento del questore è stato opportunamente esteso ai «reati spia», nella nuova consapevolezza che quei reati, tradizionalmente considerati minori, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive, assumono valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone. Al fine di interrompere tempestivamente il cosiddetto «ciclo della violenza», sono state estese le misure di prevenzione (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale) ai soggetti semplicemente indiziati dei delitti più ricorrenti nella violenza contro le donne e nella violenza domestica. La velocità di intervento, fondamentale in relazione a questi fenomeni delittuosi, ha informato l'intero provvedimento, come confermato dalla trattazione prioritaria dei processi anche per i reati spia e dalla maggiore celerità nella trattazione degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica anche nella fase cautelare. Quanto alle misure «precautelari», si è consentito l'arresto in flagranza differita superando così le difficoltà operative che l'arresto ha sino ad oggi incontrato con riferimento a reati, quali lo stalking e i maltrattamenti in famiglia, che, avendo natura abituale, devono comporsi di una pluralità di atti non sempre accertabili dalle forze dell'ordine in occasione del loro intervento. Sempre nell'ottica della prevenzione, cruciali sono le norme sul rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico. Ispirata dalla ratio di massimizzare la capacità difensiva del tracciamento di prossimità, la legge n. 168 del 2023 ha reso obbligatorio il controllo elettronico nel divieto di avvicinamento. La possibilità di assistere il divieto di avvicinamento con il dispositivo di controllo tecnico – cosiddetto braccialetto elettronico – ha corrisposto all'esigenza di accentuare la funzione protettiva della misura, che per i reati di genere si pone in termini peculiari. Il controllo elettronico è stato introdotto appunto per gli arresti domiciliari, con l'inserimento dell'articolo 275-bis del codice di procedura penale, ad opera dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 («Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia»), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4. Il testo originario dell'articolo 275-bis rimetteva l'applicazione del controllo remoto al giudice («se lo ritiene necessario»), mentre il testo odierno, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 («Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria»), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sancisce una presunzione relativa di adeguatezza di tali procedure tecniche («salvo che [il giudice] le ritenga non necessarie»), sicché gli arresti domiciliari con controllo elettronico sono adesso la regola e quelli «semplici» l'eccezione (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 aprile-19 maggio 2016, n. 20769). Quale modalità esecutiva del divieto di avvicinamento, il controllo elettronico ha una funzione dedicata, che ne distingue la stessa operatività pratica. Invero, mentre negli arresti domiciliari il braccialetto è un presidio unidirezionale, che consente alle forze dell'ordine di monitorare un'eventuale evasione, nel divieto di avvicinamento esso è un presidio bidirezionale, che, in caso di avvicinamento vietato, allerta non solo le forze dell'ordine, ma anche la vittima, dotata di apposito ricettore. Il divieto di avvicinamento può essere sia un divieto «fisso», riferito a luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa – luoghi che occorre dunque indicare nell'ordinanza applicativa (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 29 aprile-28 ottobre 2021, n. 39005) –, sia un divieto «mobile», riferito proprio alla persona offesa, nel qual caso l'avvicinamento può dipendere anche dalla casualità degli spostamenti e la pertinente segnalazione si rivela vieppiù essenziale in funzione di allerta. All'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 168 del 2023, la misura cautelare del divieto di avvicinamento può essere adottata per i seguenti reati: violazione degli obblighi di assistenza famigliare (articolo 570 del codice penale); abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (articolo 571 del codice penale); maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale); tentato omicidio (articolo 575 del codice penale); lesioni personali, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate (articolo 582 del codice penale); deformazione mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies del codice penale); riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (articolo 600 del codice penale); prostituzione minorile (articolo 600-bis del codice penale); pornografia minorile (articolo 600-ter del codice penale); detenzione o accesso a materiale pornografico (articolo 600-quater del codice penale); tratta di persone (articolo 601 del codice penale); acquisto e alienazione di schiavi (articolo 602 del codice penale); violenza sessuale (articolo 609-bis del codice penale) anche aggravata (articolo 609-ter del codice penale); atti sessuali con minorenni (articolo 609-quater del codice penale); corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies del codice penale); violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies del codice penale); minaccia aggravata (articolo 612, comma 2, del codice penale); atti persecutori (articolo 612-bis del codice penale). La misura coercitiva, per questi reati, deve essere sempre accompagnata dall'imposizione – in precedenza facoltativa – delle modalità di controllo a distanza con la contestuale prescrizione di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare o da determinati luoghi frequentati dalla persona offesa. Per effetto della riforma è inoltre ora previsto che, nei casi di allontanamento dalla casa familiare per condotte di violenza domestica e di genere, la misura possa essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale per l'applicazione delle misure cautelari; il giudice, poi, con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, può applicare, anche congiuntamente, una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo a distanza ovvero quando ne sia accertata, da parte dell'organo a ciò deputato, la non fattibilità tecnica;
19) con sentenza 4 novembre 2024, n. 173, la Corte costituzionale ha reputato infondati i dubbi sulla legittimità della previsione di una distanza minima di 500 metri e dell'obbligo di applicazione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento del braccialetto elettronico. Per la Corte costituzionale, tale dispositivo, di scarso peso, applicato alla caviglia dell'indagato e quindi normalmente invisibile ai terzi, non impedisce alla persona soggetta al divieto di avvicinamento di uscire dalla propria abitazione e soddisfare tutte le proprie necessità di vita, purché essa non oltrepassi il limite dei cinquecento metri dai luoghi specificamente interdetti o da quello in cui si trova la vittima del reato in relazione al quale il divieto stesso è stato disposto. La distanza indicata non appare in sé esorbitante e corrisponde alla funzione pratica del tracciamento di prossimità, che è quella di dare uno spazio di tempo sufficiente alla potenziale vittima di più gravi reati per trovare sicuro riparo e alle forze dell'ordine per intervenire in soccorso. Negli abitati più piccoli la distanza di cinquecento metri può rivelarsi stringente, ma, ove ciò si verifichi, all'indagato ne viene un aggravio che può ritenersi sopportabile, quello di recarsi nel centro più vicino per trovare i servizi di cui necessita, senza rischiare di invadere la zona di rispetto. A un sacrificio relativamente sostenibile per l'indagato si contrappone l'impellente necessità di salvaguardare l'incolumità della persona offesa, la cui stessa vita è messa a rischio dall'imponderabile e non rara progressione dal reato-spia (tipicamente lo stalking) al delitto di sangue. Oltre che non irragionevole, questo bilanciamento asseconda il criterio di priorità enunciato dall'articolo 52 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77. Nel disciplinare le misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice, inclusive del divieto di avvicinamento, la norma convenzionale stabilisce infatti che deve darsi «priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo». Il controllo elettronico nell'attuazione delle ordinanze restrittive e degli ordini di protezione è inoltre specificamente previsto dalla direttiva (UE) n. 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (considerando 46). Se l'indagato consente a indossare il dispositivo e questo non può funzionare per motivi tecnici (quale il difetto della copertura di rete), il giudice non è tenuto a imporre una misura più grave del divieto di avvicinamento, ma deve rivalutare le esigenze cautelari della fattispecie concreta, potendo, all'esito della rivalutazione, in base ai criteri ordinari di adeguatezza e proporzionalità, scegliere non solo una misura più grave (in primis, il divieto od obbligo di dimora ex articolo 283 del codice di procedura penale), ma anche una misura più lieve (segnatamente, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ex articolo 282 del codice di procedura penale);
20) l'aumento dei provvedimenti con i quali è stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico (se ne contano circa 4.800) ha comportato il naturale incremento dei casi di malfunzionamento, per lo più «falsi allarmi», solitamente correlati alla mancanza di copertura di rete (non sono mancati casi, sporadici, in cui la mancata attivazione dell'allarme è dipesa da un errato uso del dispositivo da parte della persona offesa). Negli altri Paesi europei il numero dei braccialetti elettronici antistalking attivi è in numero assai più contenuto e ci si avvale di operatori esterni con il compito di filtrare le segnalazioni, avvisando la persona offesa e le forze dell'ordine solo in presenza di reali allarmi. In Francia, dal 2019, è attivo il cosiddetto bar, «bracelet anti-rapprochement». Si tratta di un dispositivo di sorveglianza elettronica mobile che consente: di geolocalizzare in tempo reale una persona da proteggere e una persona da sorvegliare (autore accertato o presunto) in un contesto di «violenza coniugale» in senso lato; di beneficiare di una zona di protezione, composta da una zona di pre-allerta («distance de pré-alerte») e di una zona di allerta. La zona di pre-allerta è il doppio della distanza di allarme: se l'uomo soggetto a misura supera il perimetro di «pre-alert», gli viene inviato un avviso e viene contattato dall'operatore addetto alla sorveglianza invitandolo ad allontanarsi. Se viene superata la distanza di allarme, il teleoperatore avverte la donna e le forze dell'ordine perché possano intervenire. Se la persona protetta si sente minacciata: può attivare il pulsante «sos» sulla sua unità mobile in qualsiasi momento (7 giorni su 7 e 24 ore su 24), così da essere contattata dal teleoperatore responsabile dei bar; può fare una richiesta di richiamo sulla sua unità mobile e, anche in questo caso, viene contattata dal teleoperatore responsabile dei bar e può inviare richieste di modifiche al magistrato incaricato della misura (Procureur/JAP/JAF). Nel 2023, i bar in uso erano 1.000. Oltre al bar, il sistema francese prevede anche un dispositivo telefonico di assistenza di protezione delle persone in grave pericolo, chiamato «tgd» («téléphone grave danger») che riguarda solo la vittima;
21) la misura cautelare del divieto di avvicinamento, a differenza della misura cautelare degli arresti domiciliari – in relazione alla quale non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura (articolo 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale) –, può essere concessa anche a chi è stato condannato in precedenza per il reato di cui all'articolo 387-bis del codice penale (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa); è opportuno valutare una modifica dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale per rendere ostativa l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento all'autore di condotte di violenza domestica e di genere che, nei cinque anni precedenti, ha riportato condanna per il reato di cui all'articolo 387-bis del codice penale o 385 del codice penale, mercé l'introduzione di una presunzione di inadeguatezza di tale misura cautelare;
22) il 31 luglio 2024 la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere ha approvato all'unanimità la relazione sulla ricognizione degli assetti normativi in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere per la redazione di un testo unico, al fine di restituire sistematicità al quadro normativo a tutela delle donne che hanno subito violenza, implementare la coerenza e la completezza della regolamentazione in materia e rendere più agevole la conoscenza dell'impianto legislativo predisposto dal nostro ordinamento. Come evidenziato dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nel parere n. 929 del 15 aprile 2016, «quello del testo unico compilativo è un importante strumento di qualità della regolamentazione (cosiddetta better regulation), sinora poco quando non per nulla utilizzato (non constano testi unici redatti ai sensi del citato articolo 17-bis), e che andrebbe, invece, debitamente valorizzato». Esigenza, questa, che si rende tanto più impellente quanto più ci si riferisca a materie particolarmente delicate, quale quella del contrasto alla violenza di genere, in cui è fondamentale garantire la pronta reperibilità e riconoscibilità delle norme vigenti e dei concreti strumenti messi a disposizione da parte dello Stato a favore della collettività. Alla luce dell'insieme delle disposizioni già introdotte negli ultimi anni in materia di violenza contro le donne, la predisposizione di un testo unico di carattere compilativo risponde ad un'esigenza di organicità e di effettività dell'ordinamento giuridico, al fine di consentire che le disposizioni vigenti possano trovare una sede comune utile sia per le donne, per rafforzarne la consapevolezza del valore della loro scelta di denuncia e di autodeterminazione, sia per gli addetti ai lavori chiamati ad assicurare la piena tutela della persona offesa, grazie ad un quadro più efficace nell'assicurare reale conoscibilità e quindi effettività delle norme;
23) nel contrasto alla violenza sulle donne è inoltre emerso chiaramente negli anni, non ultimo dai lavori della Commissione femminicidio della XVIII legislatura, che, tra le priorità di intervento, vi è l'esigenza di una necessaria formazione e specializzazione di tutto il personale che interviene con donne e minori vittime di violenza, a partire da tutte le operatrici e gli operatori della giustizia;
24) al fine di garantire che le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano immediatamente individuate e ricevano un'assistenza adeguata, è necessario che lo Stato garantisca, stanziando adeguate risorse finanziarie ed organizzative, che gli operatori, le operatrici e le professioniste e i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime – polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale sanitario e socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale, personale della pubblica amministrazione – siano coinvolti in un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura obbligatoria, continua e permanente, al fine di mettere in atto una corretta gestione del fenomeno, nonché di permetterne una corretta lettura, necessaria a consentire un'efficace e tempestiva azione di contrasto e prevenzione ed evitare qualunque forma di sottovalutazione del rischio che corrono le donne, anche denuncianti, della violenza di genere e domestica, affinché anche le organizzazioni responsabili possano coordinare efficacemente le loro azioni, operando in sinergia con gli ordini professionali, con la Conferenza delle regioni, con l'Anci, Upi, Uncem, con la Conferenza dei rettori delle università italiane, con la Scuola nazionale dell'amministrazione, con il Formez Pa e con le associazioni attive nel contrasto al fenomeno e con i centri antiviolenza;
25) la violenza economica è una delle ragioni per cui le donne faticano a denunciare violenze in ambito familiare, soprattutto quando il partner detiene il potere economico, il controllo completo sulle finanze e sulle risorse familiari; fondamentale è, dunque, il sostegno economico alle donne che hanno subito violenza per aiutarle a conseguire l'indipendenza finanziaria dal partner violento. Quella economica è la forma più subdola di violenza, finora non adeguatamente indagata nella sua portata pervasiva e di potenziamento dello squilibrio e delle disuguaglianze nel rapporto dell'uomo e della donna. In realtà, è una forma di violenza che ha già trovato riconoscimento proprio nella Convenzione di Istanbul. La tematica, peraltro, si sposa e si lega a quella della formazione: è necessario lavorare sulla consapevolezza femminile delle opportunità di riscatto e crescita, incoraggiando le donne a riconoscere e valorizzare le proprie potenzialità. In tal senso gli strumenti di welfare e di sostegno ai percorsi di libertà e autonomia delle donne rivestono un ruolo estremamente importante. La violenza economica affonda le proprie radici in un terreno di pregiudizi patriarcali e culto dei ruoli di genere che in una società equa, moderna e civile non possono essere tollerati. Partendo dalle singole realtà dei nuclei familiari, sono spesso e troppo radicati atti di costante controllo e monitoraggio del comportamento di una persona in termini di uso e distribuzione del denaro. In numerosissime famiglie è ancora invalsa l'abitudine di delegare il controllo e le decisioni economiche a colui che apporta l'unico o il maggior reddito rispetto a chi contribuisce con il lavoro domestico, la cura della casa, dei figli e degli anziani o con un lavoro meno redditizio. Gli uomini, nel delegare alle donne le mansioni nella vita privata e familiare, svolgono attività lavorativa a tempo pieno, ricavando un reddito maggiore che si traduce, nel lungo periodo, in una pensione più alta. Questa organizzazione dei ruoli, limitando la libertà, si traduce in una violenza economica che le donne, talvolta, faticano a riconoscere come vera e propria violenza, soprattutto allorché provengano da un contesto familiare e culturale in cui viene assunta quale fondamento del buon funzionamento della famiglia tradizionale. La violenza economica, non percepita o tollerata, con il passare del tempo impedisce alla vittima di reagire. La vittima economicamente e psicologicamente dipendente dall'uomo violento, non essendo autonoma ed essendo invece tagliata fuori dal mondo del lavoro, subisce passivamente le violenze non avendo altre prospettive. L'assenza di un'autonomia economica porta a un lento e graduale stato di sottomissione che costituisce un terreno fertile per il fiorire della violenza psicologica, verbale e fisica. La violenza economica non è solo la condotta del «capo famiglia» che nega ai componenti del nucleo familiare risorse economiche autonome, scoraggiando o impedendo un'attività lavorativa, un'entrata finanziaria personale, un proprio conto corrente, una propria carta di credito oppure quella che vieta di destinare le autonome risorse secondo la volontà del familiare, ma è anche il non fornire spiegazioni su documenti di cui si chiede la firma – o, peggio ancora, in cui si appone falsamente la firma – celandone i rischi debitori e le motivazioni. Alcune importanti misure sono state già introdotte dal legislatore: è il caso dell'istituzione del «reddito di libertà», introdotto nel 2020 e reso strutturale a partire dal 2024, un aiuto economico mensile per favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne che hanno subito violenza e che si trovano in condizione di particolare vulnerabilità o di povertà. A decorrere dal 1° gennaio 2024, è stato poi istituito l'assegno di inclusione con l'obiettivo di contrastare la povertà, la fragilità e l'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Si tratta di una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Da tale percorso sono esonerati i componenti della famiglia inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne che hanno subito violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere;
26) in questo contesto, il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, che prevede il diritto a un congedo retribuito per le donne vittime di violenza di genere, rappresenta un'importante misura di sostegno, contribuendo a offrire un'opportunità di protezione e di ripresa per coloro che si trovano in situazioni di difficoltà;
27) di estrema importanza sono per favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza si sono anche introdotti sgravi contributivi: l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha previsto che ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumeranno donne disoccupate vittime di violenza, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'Inail, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, tale previsione si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Completa il quadro il microcredito di libertà, strumento finanziario innovativo introdotto dal 2020, per l'emancipazione economica delle donne che hanno subito violenza. L'indipendenza economica alle donne che hanno subito violenza di genere, tuttavia, deve essere assicurata agevolando l'inserimento – o il reinserimento – delle stesse nel mondo del lavoro e, al contempo, prevedendo il riconoscimento di un «beneficio fiscale» temporaneo che consenta loro di rendersi autonome nella delicatissima fase che segue alla denuncia e all'inizio del procedimento penale; autonomia che diventa ancora più importante quando sono presenti uno o più figli minori a carico della vittima. Tale risultato può essere raggiunto attraverso l'introduzione di una tassazione agevolata dei redditi prodotti dalle lavoratrici che hanno subito violenza di genere – beneficiarie di interventi di protezione che siano certificati dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio – con una percentuale di abbattimento dell'imponibile fiscale da aumentare in base al numero di figli minori a carico della lavoratrice. Il suddetto regime premiale beneficerebbe anche i datori di lavoro, in termini di minori oneri fiscali e contributivi a loro carico, in ragione della riduzione del cuneo fiscale, da aggiungersi agli sgravi contributivi già esistenti;
28) la legge 5 marzo 2024, n. 21, ha inserito l'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. In questo modo, in un'ottica interdisciplinare e trasversale, acquisiscono centralità nel percorso formativo scolastico la finanza, il risparmio e l'investimento, con l'obiettivo di rendere i ragazzi cittadini consapevoli e capaci di partecipare pienamente alla vita economica del Paese. Il Ministero dell'istruzione e del merito definirà le linee guida per lo studio dell'educazione finanziaria nelle scuole, d'intesa con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e sentite le associazioni rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari. Inoltre, il Ministero dell'istruzione e del merito, la Banca d'Italia e la Consob sottoscriveranno appositi accordi per promuovere la cultura finanziaria, nel rispetto dell'autonomia scolastica. Occorre continuare questo percorso intrapreso all'interno degli istituti scolastici, prevedendo che l'insegnamento scolastico dell'educazione civica assuma come riferimento il tema dell'educazione al contrasto di ogni forma di violenza nei confronti delle donne, quello dell'educazione finanziaria, l'autonomia economica del singolo familiare o convivente, con l'adozione di provvedimenti che incidano profondamente nella cultura delle nuove generazioni, attraverso un'azione positiva volta all'educazione affettiva e a sviluppare nella formazione degli studenti il rispetto dei principi di eguaglianza, pari opportunità e dignità nei rapporti di coppia. La scuola rappresenta l'ambiente privilegiato per lo sviluppo della consapevolezza di quanto sia importante raggiungere e mantenere un'autonomia economica, rompendo gli schemi della famiglia tradizionale, ed è il punto di riferimento prioritario attraverso cui far veicolare i messaggi chiave e avvicinare i futuri adulti al tema dell'indipendenza economica da assicurare al singolo nel nucleo familiare o nelle convivenze di fatto. Il principale obiettivo dell'educazione all'autonomia finanziaria è quello di attivare un processo virtuoso al fine di avere cittadini informati, attivi, responsabili e consapevoli che la libertà di scelta, in presenza di crisi familiari, presuppone un'indipendenza economica;
29) il Piano nazionale antiviolenza, adottato per la prima volta nel 2015, rappresenta un elemento portante delle politiche di contrasto alla violenza sulle donne in Italia. Sin dalla sua prima attuazione, il Piano ha sviluppato un approccio strutturato e integrato, mirato non solo alla protezione delle vittime, ma anche alla prevenzione del fenomeno attraverso iniziative di sensibilizzazione e cultura della parità. Un ruolo cruciale in questa strategia è svolto dai centri antiviolenza e dalle case rifugio, che offrono supporto immediato e a lungo termine alle vittime, fornendo protezione, assistenza psicologica e legale, oltre a percorsi di reinserimento;
30) si evidenzia, altresì, il contributo dei centri per uomini maltrattanti, strutture che mirano a far riflettere e rieducare gli autori di violenza, con l'obiettivo di prevenire la recidiva. Tali strumenti contribuiscono al contrasto alla violenza sulle donne in modo completo, supportando sia le vittime che intervenendo sugli autori, affinché si riduca il rischio di nuovi episodi di violenza;
31) nonostante la leggera flessione del numero dei femminicidi e l'aumento delle denunce dei reati di violenza domestica e di genere, sintomatici di una rinnovata fiducia nelle istituzioni, la violenza contro le donne in Italia rimane un fenomeno strutturale e diffuso e rappresenta uno dei maggiori ostacoli al conseguimento dell'uguaglianza di genere;
32) i perduranti e sistemici episodi di violenza sulle donne impediscono di potersi considerare raggiunta la piena emancipazione femminile e derivano da una secolare tradizione di rapporti di forza disuguali fra uomini e donne, basata su ruoli sociali stereotipati che, nel ventunesimo secolo, dovrebbero potersi considerare ormai più che superati;
33) la violenza degli uomini sulle donne, alla cui base sono radicati misoginia, discriminazione e un insostenibile divario di genere in termini sociali, lavorativi, salariali e culturali, rappresenta una tra le più gravi e profonde violazioni dei diritti umani a livello globale; questa particolare giornata fornisce un'occasione ai Governi, alle istituzioni nazionali, alle organizzazioni internazionali e alle organizzazioni non governative sia per organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica, sia per individuare sempre migliori strategie finalizzate allo sradicamento di quella che è una vera e propria «emergenza strutturale»,
impegna il Governo:
1) a proseguire nelle politiche di contrasto alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica quali prioritarie nell'azione di Governo, coerentemente con le disposizioni nazionali, europee e internazionali di riferimento, al fine di raggiungere la piena applicazione della Convenzione di Istanbul anche in quelle parti oggetto di specifici rilievi mossi alle istituzioni italiane da organismi internazionali;
2) a dare piena attuazione alle misure in materia previste per legge, operando tempestivamente nell'adozione dei decreti attuativi previsti;
3) a potenziare la protezione delle vittime di violenza in occasione dell'applicazione della misura cautelare o di prevenzione con la prescrizione del sistema di controllo a distanza (cosiddetto braccialetto elettronico), mettendo in atto iniziative per risolvere le criticità che sono emerse nell'applicazione della misura cautelare o di prevenzione con la prescrizione del sistema di controllo a distanza;
4) a valutare la possibilità di adottare iniziative di carattere normativo per precludere la concessione, all'autore di condotte di violenza domestica e di genere, della misura cautelare del divieto di avvicinamento ove già condannato per il reato di evasione o di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede;
5) ad adoperarsi per la predisposizione di un testo unico in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere, dando attuazione alla raccomandazione contenuta nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, approvata all'unanimità nella seduta del 31 luglio 2024;
6) ad adottare iniziative volte a raccogliere sistematicamente, in applicazione della legge 5 maggio 2022, n. 53, «Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere», dati e informazioni puntuali sul fenomeno, che permettano di intervenire tempestivamente e di adottare misure appropriate;
7) a favorire iniziative anche di carattere normativo per incentivare l'inserimento delle donne che hanno subito violenza nel mondo del lavoro, valutando altresì l'introduzione di una tassazione agevolata dei redditi prodotti dalle lavoratrici che hanno subito violenza di genere, beneficiarie con i loro figli di interventi di protezione che siano certificati dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, con una percentuale di abbattimento dell'imponibile fiscale;
8) ad assumere iniziative per stanziare e investire adeguate risorse finanziarie ed organizzative finalizzate ad assicurare un'attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, a carattere obbligatorio continuo e permanente, destinata agli operatori delle forze di polizia e della polizia municipale, ai magistrati, al personale del settore giudiziario, al personale sanitario e socio-sanitario, al personale della scuola di ogni ordine e grado e al personale della pubblica amministrazione, che può entrare in contatto con la vittima, per una corretta valutazione e gestione del fenomeno per un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, anche in attuazione delle finalità di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168;
9) ad adottare iniziative volte a prevedere e sostenere nell'ambito delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado l'adozione di progetti e percorsi strutturati di educazione alla parità, all'affettività e all'indipendenza economica;
10) ad adottare iniziative volte ad aumentare le risorse strutturali destinate ai centri antiviolenza e alle case rifugio, velocizzando e rendendo stabile il percorso dei finanziamenti stessi, e a dare piena attuazione al processo di monitoraggio previsto sull'utilizzazione delle risorse da parte delle regioni, potenziando la governance centrale del sistema, anche al fine di evitare disparità a livello territoriale;
11) ad adottare iniziative per incrementare ulteriormente le risorse destinate al fondo per le vittime di reati intenzionali violenti e il fondo per il sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere alle famiglie affidatarie, al fine di rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un femminicidio;
12) ad adottare iniziative volte a garantire adeguati stanziamenti finanziari per i centri per uomini autori o potenziali autori di violenza di genere, ulteriori rispetto a quelli prioritari riservati ai centri antiviolenza;
13) ad adottare iniziative di carattere normativo volte a potenziare il reddito di libertà, incrementando le risorse e facilitando l'accesso a tale misura, al fine di offrire un concreto supporto economico alle donne vittime di violenza che intraprendono percorsi di autonomia e reinserimento sociale;
14) ad adottare iniziative volte a incrementare le risorse destinate al Piano nazionale antiviolenza, assicurando i fondi necessari per migliorare le azioni di prevenzione, protezione e supporto alle vittime, con particolare attenzione al sostegno dei centri antiviolenza, delle case rifugio e dei centri per uomini maltrattanti;
15) a valutare l'opportunità di adottare le necessarie e opportune iniziative di competenza per la formazione di un data base a livello regionale e nazionale, dove, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali e dei dati giudiziari, vengano raccolti e conservati, per un adeguato lasso temporale, quelli di provenienza sanitaria e forense relativi ai casi di violenza sessuale;
16) ad adottare opportune iniziative di competenza volte a garantire alle vittime di violenza di genere la conoscenza dello stato del procedimento penale a carico dell'autore, valutando altresì anche la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex articolo 415 del codice di procedura penale;
17) ad adottare iniziative di competenza volte a garantire che l'esame delle parti offese nella fase dibattimentale possa, previo consenso dell'interessata, essere documentato con mezzi di riproduzione audiovisiva non visibili;
18) ad adottare iniziative di competenza specifiche per contrastare la violenza on line, comprese le molestie on line e l'istigazione all'odio verso le donne;
19) a valutare la possibilità di attuare iniziative di competenza anche di carattere normativo per migliorare la circolazione di informazioni tra tribunale civile e penale, onde evitare situazioni paradossali di affidamento congiunto in caso di violenza intra-familiare, valutando altresì la modifica del sistema attualmente vigente nel processo penale.
(1-00366) «Ghio, Bonetti, Zanella, Boschi, Ferrari, Forattini, Braga, Faraone, Ghirra, Piccolotti, Richetti, Andrea Rossi».
DISEGNO DI LEGGE: LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2023 (A.C. 2022-A)
A.C. 2022-A – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo, sull'emendamento 28.500 delle Commissioni e sui subemendamenti ad esso riferiti.
A.C. 2022-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DA 1 A 20
Sul testo del provvedimento:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
all'articolo 30, comma 1, lettera c), sostituire le parole: attività di accelerazione con le seguenti: attività di supporto e accelerazione;
conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: l'attività di accelerazione con le seguenti: l'attività di supporto e accelerazione;
all'articolo 33, sopprimere le parole: previa stipula di apposita convenzione.
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
NULLA OSTA
sulle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 20.
A.C. 2022-A – Ulteriore parere della V Commissione
ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DA 21 A 39
PARERE FAVOREVOLE
sull'emendamento 28.5000 delle Commissioni, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
Sostituire la parte consequenziale, numero 6 riferita all'articolo 38 con la seguente:
6) all'articolo 38:
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 30-bis, comma 2, lettera b), valutati in 12,7 milioni di euro per l'anno 2026 e in 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, e agli oneri derivanti dall'articolo 31, pari a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy;
b) quanto a 12,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 28, comma 1, lettera a-bis) e 30-bis.
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 21.011, 21.012, 24.1002, 25.17, 25.18, 25.19, 25.20, 25.21, 25.22, 25.27, 25.28, 25.01, 25.03, 25.04, 25.05, 25.06, 25.023, 26.013, 26.037, 26.039, 28.1, 28.2, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8, 28.17, 28.20, 0.28.5000.1, 0.28.5000.2, 0.28.5000.3, 0.28.5000.4, 0.28.5000.5, 0.28.5000.6, 0.28.5000.7, 30.1, 30.3, 30.4, 30.6, 30.1000, 31.01, 31.02, 31.04, 34.1, 34.2, 34.3, 34.5, 34.6, 34.7, 34.8, 34.9, 34.10, 34.11, 34.01, 34.02, 34.05, 34.07, 34.08, 34.032, 34.045, 34.047, 34.048, 34.049, 34.050, 34.051, 34.052, 34.054, 34.056, 34.057, 35.1006, 35.1008 e 35.1009, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura:
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative riferite agli articoli da 21 a 39.
A.C. 2022-A – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Capo I
DISPOSIZIONI IN TEMA DI RIORDINO DELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI
Sezione I
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
(Ambito di applicazione, finalità e definizioni)
1. Il presente capo reca disposizioni di riordino normativo in materia di affidamento delle concessioni autostradali, di semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative relative all'approvazione e revisione dei piani economico-finanziari e di specificazione dei criteri di risoluzione dei contratti di concessione, con l'intento di rafforzare gli strumenti di governance in capo al concedente, nel quadro di una regolamentazione orientata alla promozione di condizioni di effettiva concorrenzialità tra gli operatori del settore, alla garanzia della contendibilità delle concessioni autostradali per i mercati di riferimento, alla tutela della sostenibilità economica e finanziaria dello strumento concessorio, al potenziamento degli strumenti preventivi e successivi di incentivazione e verifica degli adempimenti e alla tutela di livelli adeguati di servizio e di investimento a favore degli utenti.
2. Alle concessioni autostradali si applicano le disposizioni del libro IV, parte II, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come integrate e specificate dalle disposizioni del presente capo, che costituiscono norme speciali di settore.
3. Ai fini del presente capo, si intende per:
a) «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» (ANSFISA): l'Agenzia istituita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
b) «Autorità di regolazione dei trasporti» (ART): l'Autorità istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
c) «Autorità nazionale anti-corruzione» (ANAC): l'Autorità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
d) «codice dei contratti pubblici»: il codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
e) «ente concedente»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
f) «concessionari»: i soggetti ai quali l'ente concedente ha affidato, tramite contratto di concessione, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle tratte autostradali nonché l'esecuzione di lavori sulle medesime;
g) «concessione autostradale»: la concessione che ha ad oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione e manutenzione di una o più tratte autostradali;
h) «concessioni in essere»: le concessioni che non hanno esaurito, alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di durata della concessione come disciplinato nella relativa convenzione ovvero le concessioni autostradali che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 178, comma 5, del codice dei contratti pubblici;
i) «convenzione»: il contratto di concessione stipulato tra l'ente concedente e il concessionario in coerenza con l'articolo 177 del codice dei contratti pubblici e con le disposizioni speciali del presente capo;
l) «estinzione di una concessione autostradale»: la cessazione di un rapporto concessorio in conseguenza, in particolare, di risoluzione o recesso secondo quanto previsto dall'articolo 190 del codice dei contratti pubblici;
m) «manutenzione ordinaria»: gli interventi che riguardano opere di riparazione, ripristino, rinnovamento e sostituzione di parti delle infrastrutture e gli interventi necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
n) «manutenzione straordinaria»: gli interventi di manutenzione che non rientrano tra quelli di manutenzione ordinaria, come definita alla lettera m), finalizzati anche all'innalzamento dei livelli di sicurezza dell'infrastruttura e della durabilità della stessa nel tempo;
o) «piano economico-finanziario» (PEF): il documento annesso alla convenzione, nel quale sono rappresentati i presupposti e le condizioni per l'equilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio;
p) «proposta di convenzione»: il documento, redatto sulla base dello schema di convenzione posto a base dell'affidamento, di cui alla lettera s), che recepisce gli esiti dell'aggiudicazione ed è soggetto al procedimento di approvazione di cui agli articoli 5 o 9;
q) «rete autostradale nazionale»: la rete costituita dal complesso delle tratte autostradali;
r) «viabilità locale di adduzione alla tratta autostradale»: le tratte statali, regionali, provinciali e locali di connessione alla tratta autostradale;
s) «schema di convenzione posto a base dell'affidamento»: lo schema di convenzione redatto dall'ente concedente e posto a base della procedura di affidamento;
t) «società in house»: la società sulla quale un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, costituita nelle forme previste dall'articolo 16, comma 1, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e che soddisfa il requisito dell'attività prevalente di cui al medesimo articolo 16, comma 3;
u) «tratte autostradali»: le strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettera A, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, soggette a pedaggio;
v) «valore di subentro»: l'indennizzo a carico del nuovo concessionario subentrante per gli investimenti relativi alle opere assentite che il concessionario uscente ha già eseguito e non ancora ammortizzato alla scadenza della concessione, pari al costo effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati, come risultante dal bilancio di esercizio dell'anno in corso alla data in cui termina la concessione, e delle variazioni eseguite ai fini regolatori.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
(Ambito di applicazione, finalità e definizioni)
Al comma 1, dopo le parole: di affidamento delle concessioni autostradali aggiungere le seguenti: relative a tratte autostradali di interesse nazionale.
Conseguentemente,
al medesimo comma, dopo le parole: contendibilità delle concessioni autostradali aggiungere le seguenti: relative a tratte autostradali di interesse nazionale;
al comma 3:
alla lettera e), dopo la parola: concedente aggiungere le seguenti: di interesse nazionale;
alla lettera t), dopo la parola: autostradali aggiungere le seguenti: di interesse nazionale.
1.1. Bonelli, Ghirra, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e gli altri enti pubblici concedenti nel settore autostradale.
1.7. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.
A.C. 2022-A – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Sezione II
AGGIUDICAZIONE DELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI
Art. 2.
(Ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali)
1. Ai fini dell'affidamento delle concessioni autostradali affidate ai sensi delle disposizioni del presente capo, l'ente concedente tiene conto degli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali individuati ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera g-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotta dall'articolo 16, comma 2, lettera b), della presente legge.
A.C. 2022-A – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 3.
(Modalità di affidamento delle concessioni autostradali)
1. L'ente concedente aggiudica le concessioni autostradali secondo procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 182 del codice dei contratti pubblici.
2. L'affidamento diretto di concessioni autostradali è consentito, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 5, esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) affidamento alla società costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;
b) affidamento a una società in house, diversa dalla società di cui alla lettera a), anche appositamente costituita, secondo quanto previsto dall'articolo 186, comma 7, del codice dei contratti pubblici.
3. L'ente concedente non può procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 193 del codice dei contratti pubblici.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 3.
(Modalità di affidamento delle concessioni autostradali)
Al comma 1, sostituire le parole: dell'articolo 182 con le seguenti: del libro IV, parte II, titolo II,.
*3.1. Bonelli, Ghirra, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 1, sostituire le parole: dell'articolo 182 con le seguenti: del libro IV, parte II, titolo II,.
*3.2. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze e soggetta al controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per tutta la durata della concessione.
3.3. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando quanto previsto dall'articolo 186, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del codice dei contratti pubblici.
3.4. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per l'esercizio dell'attività di gestione delle autostrade statali in regime di concessione mediante affidamenti in house resta esclusa la partecipazione di capitali privati per tutta la durata della concessione.
3.5. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Qualora l'ente concedente proceda agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 193 del codice dei contratti pubblici, non si applica il diritto di prelazione.
3.6. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.
A.C. 2022-A – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 4.
(Bando di gara e criteri di aggiudicazione)
1. I bandi di gara relativi agli affidamenti di cui all'articolo 3, comma 1, disciplinano, in particolare:
a) l'oggetto del contratto di concessione per i servizi di gestione e manutenzione ordinaria nonché per la progettazione e l'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria individuati dal concedente nel bando di gara, sulla base delle disposizioni dell'articolo 6;
b) i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, secondo le disposizioni del codice dei contratti pubblici;
c) le modalità di presentazione dell'offerta, che indica distintamente gli elementi qualitativi e di costo o di prezzo relativi ai servizi di gestione e manutenzione ordinaria, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2, lettera a), nonché alla progettazione e all'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria;
d) il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del codice dei contratti pubblici, finalizzato a garantire una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'ente concedente. I criteri di aggiudicazione indicano i maggiori punteggi da attribuire alle offerte in relazione ai livelli di servizio e alle prestazioni di cui all'articolo 8, comma 1, della presente legge e possono comprendere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali e sociali connessi all'oggetto della concessione o relativi all'innovazione;
e) la durata massima del contratto di concessione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.
2. Per l'aggiudicazione dei contratti di concessione, l'ente concedente:
a) pubblica in allegato al bando di gara la ricognizione dello stato manutentivo dell'infrastruttura, predisposta dall'ente concedente sulla base degli elementi forniti dal concessionario uscente e delle verifiche sull'infrastruttura effettuate in proprio o tramite l'ANSFISA, ai fini della formulazione di offerte corredate di un piano di manutenzioni ordinarie;
b) pone a base di gara per la progettazione e l'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria individuati in coerenza con i criteri di cui all'articolo 13, comma 2, almeno un progetto di fattibilità redatto sulla base dell'articolo 41, comma 6, lettera a), del codice dei contratti pubblici.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 4.
(Bando di gara e criteri di aggiudicazione)
Al comma 1, alinea, premettere le parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'annesso allegato IV.1,.
4.1. Bonelli, Ghirra, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) la previsione di specifiche clausole sociali ai sensi dell'articolo 57 del codice dei contratti pubblici.
4.5. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi, Ghirra.
Al comma 1, lettera d), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; resta fermo quanto previsto dall'articolo 185 del medesimo codice dei contratti pubblici.
Conseguentemente, al comma 1, lettera d), secondo periodo:
sostituire le parole: possono comprendere con la seguente: comprendono;
aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riguardo ai progetti che prevedono la realizzazione di impianti lungo le tratte autostradali per la produzione e vendita di energia rinnovabile i cui proventi, al netto degli ammortamenti, sono destinati alla riduzione delle tariffe autostradali per gli utenti a basso reddito e ad alta frequentazione dell'infrastruttura e per il finanziamento dell'adeguamento tecnologico e digitale della rete autostradale.
4.6. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.
Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: possono comprendere con le seguenti: comprendono.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: secondo metodologie che favoriscano lo sviluppo e il miglioramento degli standard a supporto della mobilità sostenibile e garantiscano il contenimento dei costi per gli utenti.
4.7. Bonelli, Ghirra, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: degli elementi forniti dal concessionario uscente e.
*4.8. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: degli elementi forniti dal concessionario uscente e.
*4.9. Bonelli, Ghirra, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
A.C. 2022-A – Articolo 5
ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Sezione III
AFFIDAMENTI IN HOUSE
Art. 5.
(Affidamento in house delle concessioni autostradali)
1. Ai fini dell'affidamento in house di una concessione autostradale, l'ente concedente effettua preventivamente la valutazione delle ragioni che giustificano il ricorso a tale modalità di affidamento ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del codice dei contratti pubblici.
2. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, l'ente concedente predispone una proposta di convenzione, con il relativo PEF, elaborato sulla base del modello di tariffazione predisposto dall'ART, che sottopone all'affidatario per la relativa sottoscrizione entro i successivi trenta giorni.
3. La proposta di affidamento, motivata sulla base delle valutazioni del comma 1 e corredata della proposta di convenzione e del relativo PEF, sottoscritta da entrambe le parti, è tempestivamente trasmessa dall'ente concedente all'ART e all'ANAC, che esprimono i pareri di rispettiva competenza entro i successivi trenta giorni. Il termine di trenta giorni di cui al primo periodo può essere differito, su richiesta dell'Autorità competente, di ulteriori quindici giorni per eventuali motivate esigenze istruttorie e integrazioni documentali.
4. La proposta di convenzione e il relativo PEF, adeguati alle eventuali prescrizioni contenute nei pareri espressi ai sensi del comma 3, sono tempestivamente trasmessi dall'ente concedente al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con richiesta di iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta disponibile. Il CIPESS si esprime entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno, prorogabile di ulteriori quindici giorni per motivate esigenze istruttorie e integrazioni documentali. Resta ferma per il CIPESS la facoltà di acquisire il parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità nei termini indicati al secondo periodo.
5. L'ente concedente, tenuto conto delle eventuali osservazioni contenute nel parere del CIPESS, trasmette all'affidatario, entro i successivi trenta giorni, la proposta definitiva di convenzione, con il relativo PEF, ai fini della sua sottoscrizione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.
6. La proposta definitiva di convenzione, sottoscritta ai sensi del comma 5, è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. In caso di mancata sottoscrizione della proposta definitiva di convenzione, con il relativo PEF, da parte dell'affidatario entro il termine di cui al comma 5, si procede a un nuovo affidamento ai sensi dell'articolo 3.
8. La proposta di convenzione di cui al comma 2 è redatta nel rispetto delle disposizioni della sezione IV, in quanto compatibili.
9. L'aggiornamento periodico delle convenzioni e dei relativi PEF è definito con apposito atto aggiuntivo alla convenzione, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisiti i pareri dell'ART e dell'ANAC ai sensi del comma 3. Alla revisione delle convenzioni e dei relativi PEF si procede, secondo le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 189 e 192 del codice dei contratti pubblici.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 5.
(Affidamento in house delle concessioni autostradali)
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e adotta la deliberazione di affidamento sulla base di una motivazione qualificata e rafforzata che dia espressamente conto, anche con il supporto di adeguata documentazione, delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione delle attività affidate, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti e alla qualità del servizio e dimostrando la maggiore convenienza dell'affidamento in house rispetto allo svolgimento della gara secondo procedure di evidenza pubblica. Il provvedimento motivato di cui al precedente periodo viene tempestivamente pubblicato dall'ente concedente, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale, sulla Piattaforma unica della trasparenza amministrativa istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici.
Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ente concedente che non intenda conformarsi al parere dell'ANAC comunica, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni alle parti interessate e all'ANAC, che può proporre ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 120, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
5.1. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e adotta la deliberazione di affidamento sulla base di una motivazione qualificata e rafforzata che dia espressamente conto, anche con il supporto di adeguata documentazione, delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione delle attività affidate, illustrando i benefìci per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti e alla qualità del servizio e dimostrando la maggiore convenienza dell'affidamento in house rispetto allo svolgimento della gara secondo procedure di evidenza pubblica.
5.2. Bonelli, Ghirra, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
10. Al soggetto affidatario resta preclusa, per l'intera durata della convenzione, la partecipazione diretta di operatori economici privati al capitale della società.
5.4. Bonelli, Ghirra, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
A.C. 2022-A – Articolo 6
ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Sezione IV
CONTRATTO DI CONCESSIONE
Art. 6.
(Oggetto del contratto di concessione)
1. Il contratto di concessione autostradale ha ad oggetto:
a) l'attività di gestione e manutenzione ordinaria dell'infrastruttura autostradale;
b) in relazione ai progetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), posti a base di gara, la progettazione di fattibilità tecnico-economica, per gli aspetti di cui all'articolo 41, comma 6, lettere b), c), d), e), f) e g), del codice dei contratti pubblici, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria individuati dalla convenzione di concessione e dai relativi aggiornamenti, in coerenza con quanto previsto dallo schema di convenzione posto a base dell'affidamento.
2. In relazione alle attività di cui al comma 1, lettera a), il concessionario assicura le condizioni di sostenibilità delle aree di servizio mediante la gestione diretta dei servizi comuni condivisi, nel rispetto delle misure di regolazione adottate dall'ART ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. In relazione alle attività di cui al comma 1, sono a carico del concessionario i rischi operativi di cui all'articolo 177 del codice dei contratti pubblici.
4. Tra i lavori e le opere di cui al comma 1, lettera b), sono compresi quelli relativi alla realizzazione di aree di parcheggio e di sosta adeguate per gli operatori del trasporto di merci, nel rispetto delle misure di regolazione adottate dall'ART ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
5. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera b), il concessionario è autorizzato a espropriare in nome e per conto dell'ente concedente le aree di sedime necessarie, come individuate in sede di progettazione delle medesime opere. Le espropriazioni e le occupazioni di terreni strettamente necessari per la realizzazione delle opere sono effettuate a cura del concessionario a valere sul quadro economico dell'opera. Il rischio espropri, connesso a ritardi imputabili al concessionario o a maggiori costi di esproprio per errata progettazione imputabile al concessionario, è posto a carico del concessionario.
6. Le opere realizzate ai sensi del comma 1, lettera b), sono trasferite gratuitamente, libere da gravami, in proprietà all'ente concedente con devoluzione al demanio dello Stato, ramo stradale, ai sensi dell'articolo 822 del codice civile, all'esito della verifica da parte del concedente della corretta esecuzione dei lavori e del collaudo. Il trasferimento di cui al primo periodo avviene tramite sottoscrizione di apposito verbale di consegna, sottoscritto dall'ente concedente e dal concessionario, che costituisce titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale dell'opera.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 6.
(Oggetto del contratto di concessione)
Al comma 4, dopo le parole: trasporto merci aggiungere le seguenti: , nonché all'installazione di tettoie o pensiline ombreggiate, di altezza non inferiore a tre metri, dotate di sistemi di schermatura che integrino dispositivi di produzione di energia da fonte solare almeno nella misura pari alla metà della superficie complessiva adibita alle aree di parcheggio e di sosta,.
6.1. Pavanelli.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché gli interventi di rimboschimento delle aree in gestione al fine di compensare l'emissione di CO2.
6.2. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: è autorizzato a aggiungere le seguenti: occupare ed.
Conseguentemente:
al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: trasferite gratuitamente con le seguenti: acquisite a titolo originario;
al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: Il trasferimento con le seguenti: L'acquisizione;
al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: voltura con la seguente: registrazione;
dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle concessioni in essere, con le modalità e le tempistiche da concordare con l'ente concedente. In caso di avvenuta consegna delle opere e degli immobili con devoluzione gratuita e automatica acquisizione in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per esso al demanio dello Stato, ramo stradale, il relativo verbale costituisce titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale delle opere.
6.4. Simiani, Curti, Ferrari, Evi.
A.C. 2022-A – Articolo 7
ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 7.
(Criteri di remunerazione della concessione)
1. Le attività di cui all'articolo 6, comma 1, sono remunerate mediante riscossione da parte del concessionario delle tariffe di pedaggio di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a).
2. Gli oneri relativi alle attività di progettazione sono a carico del concessionario fino alla definitiva approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte dell'ente concedente.
3. Gli oneri relativi all'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria non sono soggetti alle clausole di revisione prezzi di cui all'articolo 60 del codice dei contratti pubblici in relazione a eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori, come individuati nella convenzione di concessione sulla base dei ribassi applicati al costo dell'opera quantificato sulla base dei prezzi rilevati al momento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dal concedente.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 7.
(Criteri di remunerazione della concessione)
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le previsioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai lavori oggetto di affidamento da parte del concessionario, per i quali l'articolo 60 del codice dei contratti pubblici trova applicazione.
7.7. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.
A.C. 2022-A – Articolo 8
ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 8.
(Schema di convenzione a base dell'affidamento)
1. Per ciascuna concessione autostradale è posto a base dell'affidamento uno schema di convenzione, che definisce:
a) con riferimento ai servizi di gestione e manutenzione dell'infrastruttura, i livelli adeguati di servizio, a tutela dei diritti degli utenti, nel rispetto delle misure di regolazione adottate dall'ART ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) con riferimento all'installazione di punti di ricarica elettrica, le prestazioni a carico del concessionario in coerenza con le misure di regolazione adottate dall'ART ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettere a) ed e), del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
2. Lo schema di convenzione definisce, altresì:
a) i criteri per lo svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio dell'ente concedente nei confronti del concessionario al fine di potenziarne l'efficacia e di promuoverne la capillarità, anche avvalendosi del supporto operativo dell'ANSFISA;
b) il metodo di calcolo dell'eventuale valore di subentro, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera v), tenendo conto della redditività della concessione e dell'applicazione di aliquote di ammortamento tecnico-regolatorie, parametrate alla vita utile degli asset reversibili;
c) il metodo di calcolo degli oneri integrativi che il concessionario è tenuto a corrispondere all'ente concedente al fine di rafforzare i controlli sull'esecuzione degli interventi infrastrutturali nonché sui relativi costi di realizzazione;
d) le penali applicabili al concessionario in caso di inadempimenti relativi alle attività di manutenzione e gestione, nonché alla realizzazione degli investimenti e all'attuazione degli obblighi di manutenzione straordinaria, accertati nell'ambito delle attività di controllo e monitoraggio di cui alla lettera a), tenuto conto, altresì, dei meccanismi di penalità previsti dalle delibere dell'ART.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 8.
(Schema di convenzione a base dell'affidamento)
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ricarica elettrica, aggiungere le seguenti: nonché di barriere acustiche artificiali integrate con pannelli fotovoltaici posti nei tratti della rete autostradale limitrofi a centri o aree abitate o adibite a sosta di veicoli, funzionali ad alimentare o manutenere i punti di ricarica elettrica,.
8.1. Pavanelli.
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: della redditività fino alla fine della lettera con le seguenti: dell'equilibrio economico-finanziario e della applicazione di aliquote di ammortamento tecnico regolatorie, parametrate alla vita utile degli asset reversibili, ovvero al tempo strettamente necessario per il recupero degli investimenti effettuati, se inferiore alla vita utile degli asset reversibili.
*8.1000. Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.
(Approvato)
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: della redditività fino alla fine della lettera con le seguenti: dell'equilibrio economico-finanziario e della applicazione di aliquote di ammortamento tecnico regolatorie, parametrate alla vita utile degli asset reversibili, ovvero al tempo strettamente necessario per il recupero degli investimenti effettuati, se inferiore alla vita utile degli asset reversibili.
*8.1001. Mazzetti, Andreuzza, Squeri, Zinzi.
(Approvato)
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: della redditività fino alla fine della lettera con le seguenti: dell'equilibrio economico-finanziario e dell'applicazione di aliquote di ammortamento tecnico-regolatorie, parametrate alla vita utile degli asset reversibili, ovvero al tempo strettamente necessario per il recupero degli investimenti effettuati;.
**8.2. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: della redditività fino alla fine della lettera con le seguenti: dell'equilibrio economico-finanziario e dell'applicazione di aliquote di ammortamento tecnico-regolatorie, parametrate alla vita utile degli asset reversibili, ovvero al tempo strettamente necessario per il recupero degli investimenti effettuati;.
**8.3. Bonelli, Ghirra, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: le penali applicabili al concessionario in caso di aggiungere le seguenti: ritardi nell'esecuzione dei lavori e.
8.5. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.
A.C. 2022-A – Articolo 9
ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 9.
(Approvazione e aggiornamento delle convenzioni di concessione e dei relativi piani economico-finanziari)
1. La stipulazione del contratto di concessione avviene mediante sottoscrizione, da parte dell'ente concedente e dell'affidatario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, di una convenzione, corredata del PEF, predisposta e approvata nel rispetto della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. All'esito dell'affidamento della concessione, l'ente concedente predispone, sulla base dello schema di convenzione posto a base dell'affidamento ai sensi dell'articolo 8, una proposta di convenzione, con il relativo PEF e, previa trasmissione all'ART, che esprime il parere di competenza entro i successivi trenta giorni, lo sottopone all'affidatario per la relativa sottoscrizione entro i successivi trenta giorni. La proposta di convenzione e il relativo PEF, adeguato alle eventuali prescrizioni contenute nel parere di cui al primo periodo, sottoscritti da entrambe le parti, sono tempestivamente trasmessi dall'ente concedente al CIPESS con richiesta di iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta disponibile. Il CIPESS si esprime entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno, prorogabile di ulteriori quindici giorni per motivate esigenze istruttorie e integrazioni documentali. Resta ferma per il CIPESS la facoltà di acquisire il parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità nei termini indicati al terzo periodo. L'ente concedente, tenuto conto delle eventuali osservazioni contenute nel parere del CIPESS, trasmette all'affidatario, entro i successivi trenta giorni, la proposta definitiva di convenzione, con il relativo PEF, ai fini della sua sottoscrizione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.
3. La proposta definitiva di convenzione, sottoscritta ai sensi del comma 2, è approvata entro tre mesi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. In caso di mancata sottoscrizione della proposta di convenzione, con il relativo PEF, da parte dell'affidatario entro il termine di cui al comma 2, primo o quinto periodo, l'affidatario decade dall'aggiudicazione del contratto e si procede allo scorrimento della graduatoria o a un nuovo affidamento ai sensi dell'articolo 3, senza riconoscimento di alcun indennizzo o rimborso delle spese sostenute da parte dell'affidatario.
5. L'aggiornamento periodico delle convenzioni e dei relativi PEF è definito con apposito atto aggiuntivo alla convenzione, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere dell'ART, ai sensi del comma 2, primo periodo. Alla revisione delle convenzioni e dei relativi PEF si procede, secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 189 e 192 del codice dei contratti pubblici; la revisione è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. I decreti di cui al comma 5 danno conto delle modalità di copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale di cui all'articolo 12, comma 5. Nei casi di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 192, comma 3, del codice dei contratti pubblici.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 9.
(Approvazione e aggiornamento delle convenzioni di concessione e dei relativi piani economico-finanziari)
Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: L'ente concedente, concluso il procedimento relativo all'affidamento della concessione, provvede ad elaborare, una proposta di convenzione e di relativo Piano economico finanziario, in coerenza con lo schema di convenzione accluso alla documentazione di gara e posto a base dell'affidamento ai sensi dell'articolo 8. Tale schema, ricevute eventuali osservazioni da parte dell'affidatario, è trasmesso all'ART, che esprime il parere di competenza entro i successivi trenta giorni. Ottenuto il parere favorevole dell'ART, i suddetti documenti sono sottoposti all'affidatario che procede alla sottoscrizione entro i successivi trenta giorni.
9.1. Simiani, Curti, Ferrari, Evi.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: all'ART aggiungere le seguenti: e all'ANAC.
Conseguentemente:
al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole: che esprime il parere con le seguenti: che esprimono i pareri;
al comma 4, sostituire le parole: graduatoria o con le seguenti: graduatoria. Ove non siano presenti concorrenti collocati in posizione utile, si procede;
al medesimo comma 4, sostituire le parole: , senza riconoscimento di con le seguenti: . In ogni caso non è riconosciuto.
9.4. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: all'ART aggiungere le seguenti: e all'ANAC.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole: che esprime il parere con le seguenti: che esprimono i pareri.
9.5. Bonelli, Ghirra, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 4, sostituire le parole: graduatoria o con le seguenti: graduatoria. Ove non siano presenti concorrenti collocati in posizione utile, si procede.
Conseguentemente, al medesimo comma 4, sostituire le parole: , senza riconoscimento di con le seguenti: . In ogni caso non è riconosciuto.
*9.8. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.
Al comma 4, sostituire le parole: graduatoria o con le seguenti: graduatoria. Ove non siano presenti concorrenti collocati in posizione utile, si procede.
Conseguentemente, al medesimo comma 4, sostituire le parole: , senza riconoscimento di con le seguenti: . In ogni caso non è riconosciuto.
*9.9. Bonelli, Ghirra, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
A.C. 2022-A – Articolo 10
ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 10.
(Durata delle concessioni)
1. La durata delle concessioni affidate ai sensi della presente sezione è determinata dall'ente concedente in funzione dei servizi e dei lavori richiesti al concessionario e non può superare quindici anni. Il termine di cui al primo periodo può essere derogato solo nel caso in cui il programma dei lavori da affidare in concessione non consenta il recupero degli investimenti effettuati e il ritorno del capitale investito nel termine di quindici anni, tenuto altresì conto del tempo necessario ad ammortizzare le eventuali somme corrisposte a titolo di valore di subentro, determinato secondo i parametri stabiliti dall'ART.
2. Al termine della concessione, l'ente concedente procede a un nuovo affidamento ai sensi dell'articolo 3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 178, comma 5, del codice dei contratti pubblici.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 10.
(Durata delle concessioni)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Eventuali proroghe del termine di durata della concessione di cui al comma 1 sono subordinate alla preventiva valutazione di ART e ANAC, che esprimono i pareri di rispettiva competenza entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente concedente, corredata di adeguata documentazione a supporto. Il termine di trenta giorni di cui al primo periodo può essere differito, su richiesta dell'autorità competente, di ulteriori quindici giorni per eventuali motivate esigenze istruttorie e integrazioni documentali.
Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e a tal fine avvia con congruo anticipo le procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione del nuovo concessionario.
10.10. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In nessun caso ritardi nell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria imputabili al concessionario possono dare luogo ad una proroga del termine di durata della concessione di cui al comma 1.
10.11. Bonelli, Ghirra, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: avviando con congruo anticipo le procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione del nuovo concessionario.
10.12. Bonelli, Ghirra, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
A.C. 2022-A – Articolo 11
ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 11.
(Estinzione del contratto di concessione)
1. Alle ipotesi di estinzione di concessioni autostradali derivante, in particolare, dall'attuazione di procedure di risoluzione o recesso della concessione si applicano le disposizioni dell'articolo 190 del codice dei contratti pubblici, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. Quando l'estinzione della concessione è determinata da motivi di pubblico interesse, si applica l'articolo 190, comma 4, del codice dei contratti pubblici.
3. Quando l'estinzione della concessione deriva da inadempimento del concessionario, si applica l'articolo 190, comma 4, lettera a), del codice dei contratti pubblici anche in sostituzione delle eventuali clausole convenzionali, sostanziali e procedurali, difformi, anche se approvate per legge, da intendersi nulle ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile, senza che possa operare, per effetto del presente comma, alcuna risoluzione di diritto.
4. L'estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'ente concedente, nell'ipotesi di:
a) mancato assolvimento degli obblighi convenzionali relativi alla gestione e manutenzione ordinaria dell'infrastruttura che determinano seri e comprovati pericoli per la sicurezza della circolazione, per la corretta gestione del traffico e per la fruibilità autostradale o che compromettono lo stato di conservazione del patrimonio autostradale;
b) mancato assolvimento degli obblighi relativi alla progettazione o all'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria consistente in ritardi nella realizzazione delle predette attività per cause non imputabili al concedente;
c) qualunque altro inadempimento delle obbligazioni convenzionali da parte del concessionario che comprometta la buona riuscita delle prestazioni.
5. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 4, l'ente concedente chiede preventivamente all'ANSFISA una verifica tecnica sullo stato dell'infrastruttura autostradale oggetto di concessione e sugli eventuali danni cagionati dal concessionario. La verifica tecnica di cui al primo periodo può essere conclusa successivamente all'estinzione della concessione nelle sole ipotesi di somma urgenza e conclamato inadempimento, motivate dall'ente concedente nel decreto di cui al comma 4.
6. Nei casi di estinzione di una concessione autostradale ai sensi del comma 3, l'importo di cui all'articolo 190, comma 4, lettera a), del codice dei contratti pubblici è determinato, entro dodici mesi dalla data di estinzione della concessione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica delle voci di bilancio e a seguito di asseverazione da parte di una primaria società di revisione. È fatto salvo il diritto dell'ente concedente al risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento del concessionario, determinati anche sulla base delle risultanze della verifica tecnica effettuata dall'ANSFISA ai sensi del comma 5.
7. In caso di estinzione di una concessione autostradale, nelle more dello svolgimento delle procedure di affidamento a un nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione si applica l'articolo 178, comma 5, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni convenzionali che escludano il riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio e la possibilità per l'ente concedente di acquistare gli eventuali progetti elaborati dal concessionario, previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 11.
(Estinzione del contratto di concessione)
Al comma 3, sostituire le parole: si applica con le seguenti: si applicano.
Conseguentemente:
al medesimo comma, dopo le parole: del codice dei contratti pubblici aggiungere le seguenti: e le clausole elaborate dall'ANAC di cui al comma 3-bis del presente articolo;
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'ANAC elabora apposite clausole-tipo da inserire nello schema di convenzione a base dell'affidamento di cui all'articolo 8 e, successivamente, nella proposta di convenzione di cui all'articolo 9, comma 2, recanti anche indicazioni in merito alle modalità di calcolo degli oneri derivanti dalla risoluzione del contratto da porre a carico del concessionario inadempiente;
dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Nei casi di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario, con il decreto di cui al comma 6, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone la sospensione del concessionario risultato inadempiente dalla partecipazione alle procedure indette per l'affidamento di concessioni autostradali per un periodo da sei a ventiquattro mesi decorrenti dall'adozione del decreto medesimo.
11.1. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.
Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) gravi inadempienze contrattuali nei confronti dei lavoratori o carenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
11.6. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Nei casi di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario, con il decreto di cui al comma 6, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone la sospensione del concessionario risultato inadempiente dalla partecipazione alle procedure indette per l'affidamento di concessioni autostradali per un periodo da sei a ventiquattro mesi decorrenti dall'adozione del decreto medesimo.
11.7. Bonelli, Ghirra, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
A.C. 2022-A – Articolo 12
ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Sezione V
TARIFFE AUTOSTRADALI E PIANO DEGLI INVESTIMENTI
Art. 12.
(Fissazione e aggiornamento delle tariffe autostradali)
1. Per le concessioni autostradali affidate ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, con delibera dell'ART, adottata ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera g-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotta dall'articolo 16, comma 2, lettera b), della presente legge, è definito, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo, il sistema tariffario per l'individuazione di tariffe, in base alla distanza percorsa sull'infrastruttura autostradale, ai flussi di traffico e all'indice inflativo stimato alla data di sottoscrizione o aggiornamento del PEF, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022. Il pagamento della tariffa conferisce al veicolo il diritto di percorrenza su una determinata tratta autostradale.
2. Le tariffe, riferite a ciascuna concessione autostradale, sono determinate sulla base del sistema tariffario di cui al comma 1, tenuto conto delle caratteristiche intrinseche del tracciato e delle infrastrutture e dei manufatti presenti, e sono indicate nello schema di convenzione da porre a base dell'affidamento. Le tariffe determinate ai sensi del presente comma consentono l'integrale copertura dei seguenti oneri:
a) l'onere per il sistema infrastrutturale autostradale a pedaggio, finalizzato a recuperare i costi di costruzione, manutenzione, esercizio e sviluppo dell'infrastruttura, relativi alle attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);
b) l'onere relativo al recupero dei finanziamenti pubblici concessi per la realizzazione del sistema infrastrutturale autostradale a pedaggio, nonché dei costi delle opere di adduzione, sostenuti direttamente o indirettamente dal concedente, e degli impianti finalizzati al migliore funzionamento del sistema autostradale a pedaggio ai fini del decongestionamento del traffico;
c) l'onere volto a remunerare eventuali costi esterni, come definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, numero 9), della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999.
3. Sulla base del sistema tariffario definito dall'ART ai sensi del comma 1, nello schema di convenzione posto a base dell'affidamento l'ente concedente indica le tariffe da applicare alla tratta autostradale e le quote relative agli oneri di cui al comma 2, secondo periodo, destinate, rispettivamente:
a) alla remunerazione delle attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), tramite l'applicazione della componente tariffaria di gestione (Tg) e della componente tariffaria di costruzione (Tk), di competenza del concessionario;
b) al recupero degli oneri di cui al comma 2, lettera b), tramite l'applicazione della componente tariffaria per oneri integrativi (Toi), di competenza dell'ente concedente.
4. Le tariffe da pedaggio di cui al comma 2 sono integralmente riscosse dal concessionario. La quota delle risorse di cui al primo periodo relative alla componente tariffaria per oneri integrativi di cui al comma 3, lettera b), sono accantonate annualmente nel bilancio di esercizio dei concessionari in un fondo vincolato.
5. Ogni anno con la legge di bilancio, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, è definito, sulla base della previsione delle risorse della componente tariffaria di cui al secondo periodo del comma 4 che si stima di incassare nell'anno successivo, l'importo da iscrivere, per una quota, in un fondo denominato «Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale» e, per una quota, in un fondo denominato «Fondo per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni», entrambi da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Un importo corrispondente alle somme dei predetti Fondi è iscritto nello stato di previsione dell'entrata. L'utilizzo effettivo delle somme iscritte nei fondi è subordinato al versamento, da effettuare da parte di ciascun concessionario entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della componente tariffaria di cui al primo periodo nei limiti dell'importo versato. Qualora, nel corso dell'anno, dal monitoraggio di cui al comma 6 emerga che le somme di cui al primo periodo incassate dai concessionari possano risultare su base annua inferiori all'importo fissato nella legge di bilancio, gli stanziamenti iscritti nei Fondi di cui al presente comma sono corrispondentemente accantonati e resi indisponibili.
6. Al fine di determinare l'importo di cui al comma 5, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 luglio di ogni anno, la previsione delle risorse della componente tariffaria di cui al secondo periodo del comma 4 che si stima di incassare nell'anno successivo e, in corso d'anno, su base trimestrale, le informazioni di monitoraggio degli incassi dei singoli concessionari.
7. Le risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale sono ripartite, con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre di ogni anno, per essere destinate prioritariamente agli eventuali maggiori costi degli investimenti rispetto alle previsioni poste a base degli affidamenti derivanti dagli eventi sopravvenuti, straordinari e imprevedibili, purché non imputabili al concessionario, di cui all'articolo 192, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, nonché, per la quota residua, alla realizzazione di interventi di miglioramento o di messa in sicurezza della viabilità locale di adduzione alla tratta autostradale, nel rispetto delle modalità di cui al comma 8 e dei criteri di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo. In nessun caso le risorse del Fondo possono essere ripartite in modo tale da alterare la concorrenza tra le tratte autostradali di competenza dell'ente concedente e quelle di competenza di soggetti diversi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I decreti di cui al primo periodo indicano la tipologia di investimento, il beneficiario e l'importo dei lavori per ciascun anno di costruzione. Con i medesimi decreti le risorse del Fondo per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni sono destinate al riequilibrio economico-finanziario delle concessioni affidate dall'ente concedente, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
8. I decreti annuali di riparto delle risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale di cui al comma 7 individuano, nel rispetto del criterio di destinazione prioritaria di cui al medesimo comma 7, primo periodo, gli interventi da ammettere al riparto delle risorse, nei limiti delle disponibilità del Fondo, dando evidenza per ciascun intervento delle valutazioni relative ai criteri di cui ai commi 9 e 10, compresa l'analisi costi-benefìci.
9. Per la compensazione degli eventuali maggiori costi degli investimenti rispetto alle previsioni poste a base degli affidamenti derivanti dagli eventi sopravvenuti, straordinari e imprevedibili, purché non imputabili al concessionario, di cui all'articolo 192, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, le risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale sono ripartite a favore delle concessionarie nei limiti delle risorse iscritte nell'accantonamento della componente tariffaria per oneri integrativi di cui ai commi 3, lettera b), e 4, secondo periodo, del presente articolo, tenuto conto:
a) della rilevanza dell'intervento con riferimento all'incremento degli standard di sicurezza;
b) del rapporto costi-benefìci dell'intervento da finanziare.
10. Per la realizzazione di interventi di miglioramento o di messa in sicurezza della viabilità locale di adduzione alla tratta autostradale, le risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale sono ripartite a favore delle concessionarie tenute all'accantonamento della componente tariffaria per oneri integrativi di cui ai commi 3, lettera b), e 4, secondo periodo, tenuto conto:
a) della rilevanza dell'intervento con riferimento all'incremento degli standard di sicurezza;
b) della rilevanza dell'intervento con riferimento alla fluidificazione e al decongestionamento della viabilità locale di adduzione alla tratta autostradale inserita nella programmazione triennale dei lavori pubblici degli enti proprietari di cui all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici;
c) del rapporto costi-benefìci dell'intervento da finanziare.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 12.
(Fissazione e aggiornamento delle tariffe autostradali)
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo, a tal fine, una riduzione delle tariffe per i veicoli con minori emissioni di anidride carbonica.
12.1. Simiani, Curti, Ferrari, Evi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I piani economico-finanziari inerenti alle concessioni autostradali prevedono sempre che l'adeguamento tariffario, conseguente agli investimenti effettivamente realizzati dalle società concessionarie, sia commisurato alla durata media di vita dell'opera oggetto dell'investimento.
12.2. Ghio, Simiani, Barbagallo, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Morassut.
Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: di miglioramento o.
Conseguentemente, al comma 10, alinea, sopprimere le parole: di miglioramento o.
*12.1000. Zinzi, Mazzetti, Benvenuto, Squeri, Bof, Pizzimenti, Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.
(Approvato)
Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: di miglioramento o.
Conseguentemente, al comma 10, alinea, sopprimere le parole: di miglioramento o.
*12.1001. Semenzato.
(Approvato)
Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatto salvo il rispetto dell'articolo 192, comma 1, del codice dei contratti pubblici.
12.5. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.
A.C. 2022-A – Articolo 13
ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 13.
(Pianificazione e programmazione degli investimenti autostradali)
1. Al fine di individuare i lavori e le opere di manutenzione straordinaria da inserire nei bandi di gara delle concessioni autostradali da affidare ai sensi del presente capo, tenuto conto delle relazioni sugli investimenti trasmesse dai concessionari uscenti al termine delle rispettive concessioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CIPESS, è adottato il Piano nazionale degli investimenti autostradali, di durata decennale. Il Piano può essere aggiornato con le modalità di cui al primo periodo al termine di ogni biennio.
2. Sulla base del Piano di cui al comma 1, nello schema di convenzione posto a base dell'affidamento per le concessioni autostradali scadute o in scadenza è individuato l'elenco dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria, nel rispetto delle seguenti priorità:
a) maturità progettuale delle opere;
b) rilevanza dell'intervento con riferimento all'incremento degli standard di sicurezza;
c) incidenza sulla viabilità delle cantierizzazioni, tenuto conto dell'esigenza di assicurare volumi di traffico sostenibili per i percorsi alternativi, nel rispetto degli standard di sicurezza legati alla circolazione;
d) individuazione di aree di sosta adeguate per gli operatori del trasporto di merci.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 13.
(Pianificazione e programmazione degli investimenti autostradali)
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: CIPESS aggiungere le seguenti: e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
*13.1. Bonelli, Ghirra, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: CIPESS aggiungere le seguenti: e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
*13.2. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.
Al comma 2, lettera c), dopo la parola: alternativi, aggiungere le seguenti: anche in considerazione dei chilometri aggiuntivi di percorrenza,.
13.3. Morfino.
A.C. 2022-A – Articolo 14
ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Sezione VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI IN ESSERE
Art. 14.
(Disposizioni applicabili alle concessioni in essere)
1. Alla procedura di aggiornamento dei PEF delle società concessionarie per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
2. Le società concessionarie per le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale presentano le proposte di aggiornamento dei PEF predisposti in conformità alle delibere adottate dall'ART ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, della presente legge. L'aggiornamento dei PEF presentati, entro il termine del 30 marzo dell'anno di scadenza del periodo regolatorio, conformemente ai criteri di cui al primo periodo, è perfezionato entro il 31 dicembre del medesimo anno, previo recepimento nelle proposte di aggiornamento dei PEF delle rettifiche richieste dall'ente concedente all'esito delle verifiche effettuate sui piani di investimento. Nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali relative alle concessioni di cui al presente comma sono incrementate nella misura corrispondente all'indice di inflazione rilevato nei documenti di programmazione di finanza pubblica per il relativo anno. Gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei PEF.
3. L'ente concedente, in sede di istruttoria sugli aggiornamenti dei PEF presentati dai concessionari ai sensi dei commi 1 e 2, verifica l'ammontare degli investimenti da realizzare da parte del concessionario, distinguendo:
a) la quota di oneri di investimento di competenza del concessionario, secondo quanto previsto nelle convenzioni di concessione;
b) la quota di oneri di investimento da finanziare in sede di aggiornamento del PEF a valere sul gettito derivante dalle tariffe e sugli oneri di subentro;
c) la quota residua di oneri di investimento che non può essere coperta nell'ambito di quanto previsto dalle lettere a) e b).
4. Alle procedure di aggiornamento dei PEF di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 43, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 16, comma 3, della presente legge.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 14.
(Disposizioni applicabili alle concessioni in essere)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Nell'ambito delle concessioni in essere, il concedente verifica il rispetto dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Se, all'esito della verifica, il concessionario dovesse risultare inadempiente, il concedente indica un termine per provvedere all'applicazione dei suddetti contratti trascorso il quale, ove l'inadempienza dovesse protrarsi, si configura l'ipotesi di estinzione del contratto di concessione per motivi di pubblico interesse.
14.2. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
A.C. 2022-A – Articolo 15
ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 15.
(Esternalizzazione delle concessioni autostradali)
1. Alle concessioni autostradali in essere non affidate conformemente al diritto dell'Unione europea vigente al momento dell'affidamento o della proroga si applicano le disposizioni sull'affidamento mediante procedura di evidenza pubblica di una quota tra il 50 e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture stabilita convenzionalmente dall'ente concedente e dal concessionario di cui all'articolo 186, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del codice dei contratti pubblici.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 15.
(Esternalizzazione delle concessioni autostradali)
Sopprimerlo.
15.1. Bonelli, Ghirra, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Conformazione alla regolazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nel settore autostradale)
1. All'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
«m-bis) se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo 37, comma 2, lettera g) e lettera g-bis), nonché della regolazione adottata in attuazione delle stesse, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità entro i successivi trenta giorni, può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte tramite l'Avvocatura dello Stato. Ai giudizi instaurati ai sensi della presente disposizione si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».
*15.02. Bonelli, Ghirra, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Conformazione alla regolazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nel settore autostradale)
1. All'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
«m-bis) se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo 37, comma 2, lettera g) e lettera g-bis), nonché della regolazione adottata in attuazione delle stesse, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità entro i successivi trenta giorni, può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte tramite l'Avvocatura dello Stato. Ai giudizi instaurati ai sensi della presente disposizione si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».
*15.03. De Micheli, Simiani, Curti, Ferrari, Evi.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Conformazione alla regolazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nel settore autostradale)
1. All'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
«m-bis) se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo 37, comma 2, lettera g) e lettera g-bis), nonché della regolazione adottata in attuazione delle stesse, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità entro i successivi trenta giorni, può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte tramite l'Avvocatura dello Stato. Ai giudizi instaurati ai sensi della presente disposizione si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».
*15.04. Del Barba.
A.C. 2022-A – Articolo 16
ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Sezione VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16.
(Disposizioni di coordinamento normativo)
1. Le disposizioni delle sezioni I, II, III, IV e V del presente capo si applicano alle procedure di affidamento avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo in ogni caso quanto specificamente disposto dai singoli articoli in merito all'applicabilità delle relative disposizioni anche alle concessioni in essere. Resta in ogni caso esclusa l'applicazione dell'articolo 10 alle concessioni in essere.
2. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera g), le parole: «nuove concessioni» sono sostituite dalle seguenti: «concessioni affidate fino al 31 dicembre 2024»;
b) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
«g-bis) con particolare riferimento al settore autostradale, per le nuove concessioni affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025: a stabilire il sistema tariffario per la definizione delle tariffe basato sul modello del price-cap, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze, uno schema di bando-tipo di concessione e uno schema di convenzione-tipo, anche con riferimento agli affidamenti in house; a esprimere il parere di competenza sulla proposta di affidamento in relazione agli affidamenti con gara e in house nonché sugli aggiornamenti o sulle revisioni delle convenzioni autostradali; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e di stimolare la concorrenza per confronto».
3. All'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «sentita l'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previo adeguamento del testo convenzionale alle eventuali prescrizioni formulate dall'Autorità».
4. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio» sono sostituite dalle seguenti: «o di autostrade non sottoposte a pedaggio»;
b) il secondo e terzo periodo sono abrogati.
5. Con riferimento alle concessioni autostradali, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni richiamo, contenuto in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti, al primo, al secondo e al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si intende riferito, rispettivamente, al primo periodo del comma 7 dell'articolo 11 della presente legge, al secondo periodo del medesimo comma 7 e al comma 3 del predetto articolo 11.
6. I commi 1 e 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, sono abrogati. Ogni richiamo, contenuto in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti, ai commi 1 e 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 68 del 2022 si intende riferito all'articolo 11, commi 4 e 6, della presente legge.
7. Alla data di scadenza dell'ultima concessione in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) i commi 1, 2, 2-bis e 3 dell'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
b) l'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;
c) i commi 82, 83 e 84 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
d) l'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 16.
(Disposizioni di coordinamento normativo)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente capo, ad eccezione degli articoli 3, comma 2, lettera a), 8, comma 2, lettera c), 12 e 14, commi 1, 2 e 3, si applicano, in quanto compatibili, anche alle tratte autostradali in relazione alle quali i poteri e le funzioni di ente concedente sono attribuiti a soggetti diversi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
16.1001. Bof, Mazzetti, Zinzi, Squeri, Benvenuto, Pizzimenti, Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.
(Approvato)
Al comma 2, lettera b), capoverso «lettera g-bis)», dopo le parole: a definire, d'intesa con aggiungere le seguenti: l'ANAC, per quanto di competenza, con.
Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, sostituire le parole: a definire gli schemi con le seguenti: a definire, d'intesa con l'ANAC, per quanto di competenza, gli schemi.
*16.2. Bonelli, Ghirra, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 2, lettera b), capoverso «lettera g-bis)», dopo le parole: a definire, d'intesa con aggiungere le seguenti: l'ANAC, per quanto di competenza, con.
Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, sostituire le parole: a definire gli schemi con le seguenti: a definire, d'intesa con l'ANAC, per quanto di competenza, gli schemi.
*16.4. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «sentita l'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità»;
2) le parole: «, sentito il NARS,» sono soppresse;
3) dopo le parole: «si pronuncia» sono aggiunte le seguenti: «sui profili di finanza pubblica»;
b) al comma 2-bis, le parole: «sentita l'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità»;
c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali di cui ai precedenti commi devono essere perfezionati almeno 30 giorni prima dell'inizio del relativo periodo regolatorio.».
Conseguentemente, al comma 7, lettera a), sostituire le parole: e 3 con le seguenti: , 3 e 3-bis.
**16.8. De Micheli, Simiani, Curti, Ferrari, Evi.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «sentita l'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità»;
2) le parole: «, sentito il NARS,» sono soppresse;
3) dopo le parole: «si pronuncia» sono aggiunte le seguenti: «sui profili di finanza pubblica»;
b) al comma 2-bis, le parole: «sentita l'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità»;
c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali di cui ai precedenti commi devono essere perfezionati almeno 30 giorni prima dell'inizio del relativo periodo regolatorio.».
Conseguentemente, al comma 7, lettera a), le parole: e 3 sono sostituite dalle seguenti: , 3 e 3-bis.
**16.1000. Bonelli, Ghirra, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
A.C. 2022-A – Articolo 17
ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILEVAZIONE DEI PREZZI E DEGLI USI COMMERCIALI E CONCERNENTI IL SETTORE ASSICURATIVO, I TRASPORTI, LE STRUTTURE AMOVIBILI FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ DEI PUBBLICI ESERCIZI E LA CONCORRENZA
Art. 17.
(Disposizioni in materia di rilevazione dei prezzi e delle tariffe)
1. All'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «. La rilevazione dei prezzi e delle tariffe è limitata a determinati prodotti individuati dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sulla base di valutazioni di necessità e proporzionalità in relazione al perseguimento di obiettivi di interesse generale, anche alla luce delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 199-bis del citato articolo 2 della legge n. 244 del 2007. Le modalità di rilevazione dei prezzi e delle tariffe sono definite tramite apposite linee guida adottate dal Garante per la sorveglianza dei prezzi nel rispetto di una metodologia di tipo storico-statistico e garantendo l'imparzialità dei soggetti che procedono al rilevamento».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 17.
(Disposizioni in materia di rilevazione dei prezzi e delle tariffe)
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra costi medi di produzione e prezzi all'origine nel settore agricolo)
1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi di produzione agricola, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere o-bis) e o-ter) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, e i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli sulla base della metodologia elaborata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, saranno propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del comparto agricolo, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio di cui al comma 1 si dovrà avvalere delle Organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
4. L'Osservatorio provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al secondo comma nonché sulle eventuali criticità emerse.
5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui ai precedenti commi.
6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*17.01. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra costi medi di produzione e prezzi all'origine nel settore agricolo)
1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi di produzione agricola, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere o-bis) e o-ter) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, e i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli sulla base della metodologia elaborata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, saranno propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del comparto agricolo, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio di cui al comma 1 si dovrà avvalere delle Organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
4. L'Osservatorio provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al secondo comma nonché sulle eventuali criticità emerse.
5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui ai precedenti commi.
6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*17.03. Caramiello, Sergio Costa, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cherchi.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra costi medi di produzione e prezzi all'origine nel settore agricolo)
1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi di produzione agricola, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere o-bis) e o-ter) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, e i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli sulla base della metodologia elaborata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, saranno propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del comparto agricolo, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio di cui al comma 1 si dovrà avvalere delle Organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
4. L'Osservatorio provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al secondo comma nonché sulle eventuali criticità emerse.
5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui ai precedenti commi.
6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*17.04. Ghirra, Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra costi medi di produzione e prezzi all'origine nel settore agricolo)
1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi di produzione agricola, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere o-bis) e o-ter) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, e i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli sulla base della metodologia elaborata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, saranno propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del comparto agricolo, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio di cui al comma 1 si dovrà avvalere delle Organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
4. L'Osservatorio provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al secondo comma nonché sulle eventuali criticità emerse.
5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui ai precedenti commi.
6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*17.05. Ruffino, Benzoni.
A.C. 2022-A – Articolo 18
ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 18.
(Aggiornamento del regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di portabilità dei numeri telefonici mobili)
1. All'articolo 98-duodecies, comma 1-bis, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità aggiorna il regolamento recante revisione delle norme riguardanti la portabilità del numero mobile, di cui alla delibera della medesima Autorità n. 147/11/CIR del 30 novembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2012, prevedendo modalità di monitoraggio e vigilanza che garantiscano un utilizzo del database coerente con le disposizioni del primo periodo del presente comma. L'Autorità redige inoltre annualmente una relazione sugli esiti delle attività di monitoraggio e vigilanza condotte in attuazione del secondo periodo del presente comma».
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 18.
(Aggiornamento del regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di portabilità dei numeri telefonici mobili)
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Contrasto alle azioni di spoofing telefonico)
1. Al fine di contrastare il fenomeno del cosiddetto spoofing telefonico, all'articolo 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il provider di servizi telefonici è tenuto ad assegnare a tutti gli operatori che svolgono attività di call center di cui al comma 1, per chiamate con o senza operatore, attraverso i propri canali, specifiche numerazioni precedute da prefissi telefonici, individuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, atte a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate effettuate da numerazioni non abilitate alla ricezione e finalizzate ad attività statistiche, al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale. Le numerazioni assegnate di cui al precedente periodo devono riportare nel display del dispositivo telefonico dell'utente selezionato la finalità della chiamata qualora si tratti di divulgazione pubblicitaria o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.».
18.01000. Simiani, Peluffo, Pastorella.
A.C. 2022-A – Articolo 19
ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 19.
(Disposizioni in materia di attività di rilevazione degli usi commerciali e di informazioni fornite ai clienti finali delle società di vendita di energia al dettaglio)
1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività di rilevazione di usi commerciali, all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le commissioni provinciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, assicurano, il rispetto di quanto previsto dal primo periodo. In caso di violazione, il presidente della commissione provinciale dichiara la decadenza del Comitato tecnico. Ove non provveda, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, d'ufficio o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, revoca la commissione provinciale».
2. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni fornite ai clienti finali delle società di vendita di energia al dettaglio, all'articolo 9, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: «informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «in via elettronica informazioni sulla fatturazione, sulle bollette e sull'identità dell'intermediario con cui è stata sottoscritta l'offerta».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 19.
(Disposizioni in materia di attività di rilevazione degli usi commerciali e di informazioni fornite ai clienti finali delle società di vendita di energia al dettaglio)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di mediazione)
1. Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, la lettera d) è soppressa;
b) all'articolo 2, comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado e, alternativamente:
i) avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto;
ii) avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi presso agenti di affari in mediazione con almeno cinque anni di anzianità professionale e aver superato una prova valutativa finale volta ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto;
iii) essere in possesso di un idoneo titolo di studio universitario e avere superato una prova valutativa finale volta ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto;»;
c) all'articolo 3, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Il mediatore è tenuto a curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale attraverso la frequenza di corsi di aggiornamento professionale, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni nell'interesse del consumatore e del mercato.»;
d) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti volti a definire:
a) la durata e le materie oggetto del corso di formazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), punto ii), nonché le materie oggetto del relativo esame;
b) le condizioni, le modalità di attuazione e di certificazione del praticantato di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), punto ii), nonché l'istituzione e la tenuta dell'apposito registro;
c) i titoli di studio universitari che consentono l'accesso diretto all'esame di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), punto iii), sentito il Ministero dell'università e della ricerca;
d) le modalità di svolgimento delle prove valutative finali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), punti ii) e iii);
e) le modalità di partecipazione, gestione ed organizzazione dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 3, comma 5-ter, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».
19.03. Simiani.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di mediazione)
1. Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, articolo 2, comma 3, la lettera d) è soppressa.
19.04. De Luca.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di mediazione)
1. Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, articolo 2, comma 3, lettera e), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure essere in possesso di un idoneo titolo di studio universitario e avere superato una prova valutativa finale volta ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto».
19.05. De Luca.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di mediazione)
1. Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, articolo 3, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter. Il mediatore è tenuto a curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale attraverso la frequenza di corsi di aggiornamento professionale, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni nell'interesse del consumatore e del mercato.».
19.06. De Luca.
A.C. 2022-A – Articolo 20
ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 20.
(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore assicurativo)
1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 145-bis, commi 2 e 3, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e della conseguente piena interoperabilità dei meccanismi elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del medesimo codice, al fine di favorire la concorrenza in ambito assicurativo, sono vietate le clausole che impediscono o limitano il diritto dell'assicurato di disinstallare, senza costi, alla scadenza annuale del contratto, il predetto meccanismo elettronico, fermo restando il diritto dell'impresa di assicurazione di ottenerne la restituzione. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al primo periodo sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto.
2. L'assicurato può richiedere, per il tramite dell'impresa di assicurazione, al fornitore di servizi assicurativi telematici che gestisce il meccanismo elettronico di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che è stato installato su richiesta dell'impresa di assicurazione o che è presente nel veicolo quale dotazione di fabbrica, i dati relativi alla percorrenza complessiva, alla percorrenza differenziata in funzione delle diverse tipologie di strade percorse e all'orario, diurno o notturno, di percorrenza nonché agli eventi di guida ad alta velocità per tipo di strada negli ultimi dodici mesi. Tali dati sono resi accessibili all'assicurato, a titolo gratuito, in un formato strutturato, con modalità di uso comune e leggibile tramite dispositivi automatici.
3. L'impresa di assicurazione, che si avvale dei dati di cui al comma 2 per calcolare il premio del nuovo contratto stipulato con l'assicurato e che non prevede la prosecuzione del servizio da parte dello stesso fornitore di servizi assicurativi telematici, è tenuta a versare a quest'ultimo, quale presupposto per l'utilizzo dei dati, un compenso una tantum non superiore a 20 euro. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, si provvede all'eventuale aggiornamento dei dati di cui al comma 2 e dei compensi di cui al presente comma, in coerenza con i mutamenti intervenuti nelle condizioni di mercato.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 20.
(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore assicurativo)
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private)
1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 148, dopo il comma 11-bis, sono inseriti i seguenti:
«11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:
a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
c) penali o rivalse di qualsiasi natura.
11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.
11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:
a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;
b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;
c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.»;
b) all'articolo 149-bis, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.
1-ter. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza.».
*20.014. Morfino, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private)
1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 148, dopo il comma 11-bis, sono inseriti i seguenti:
«11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:
a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
c) penali o rivalse di qualsiasi natura.
11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.
11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:
a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;
b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;
c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.»;
b) all'articolo 149-bis, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.
1-ter. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza.».
*20.016. Pastorella, Benzoni, Ruffino.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private)
1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 148, dopo il comma 11-bis, sono inseriti i seguenti:
«11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:
a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
c) penali o rivalse di qualsiasi natura.
11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.
11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:
a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;
b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;
c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.»;
b) all'articolo 149-bis, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.
1-ter. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza.».
*20.017. Gadda.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private)
1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 148, dopo il comma 11-bis, sono inseriti i seguenti:
«11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:
a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
c) penali o rivalse di qualsiasi natura.
11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.
11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:
a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;
b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;
c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.»;
b) all'articolo 149-bis, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.
1-ter. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza.».
*20.018. Casu, Barbagallo, Simiani.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Inapplicabilità delle clausole limitative della scelta del riparatore di fiducia)
1. Dopo il comma 11-bis dell'articolo 148 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente:
«11-ter. Sono nulle, non applicabili e vietate tutte le pattuizioni contrattuali nel campo della responsabilità civile auto che limitino il diritto alla libera scelta del riparatore di fiducia da parte dei soggetti danneggiati e assicurati ed aventi per oggetto l'introduzione di limitazioni o decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti o penali e rivalse di qualsiasi natura. La violazione di tali disposizioni implica una sanzione d'ufficio da parte dell'IVASS da un minimo di 10.000 euro fino, in caso di comportamenti reiterati, al ritiro della autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, e la trasmissione automatica del fascicolo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.».
20.023. Ghirra, Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Adeguamento del sistema di risarcimento diretto alla Sentenza 180/2009 della Corte costituzionale)
1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
«1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che ha l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia.».
20.025. Ghirra, Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Modifica al codice delle assicurazioni private in materia di veicoli non autorizzati alla circolazione su strade pubbliche e di veicoli utilizzati in aree soggette a restrizioni)
1. All'articolo 122-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova, altresì, applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), il cui utilizzo su strade pubbliche non è autorizzato conformemente al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per i veicoli utilizzati nelle aree il cui accesso è soggetto a restrizioni e nelle quali i rischi per la responsabilità civile verso terzi sono assicurati con strumenti assicurativi diversi dall'assicurazione prevista dall'articolo 2054 del codice civile. Nei casi di cui al presente comma, in caso di sinistro causato dai predetti veicoli, non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283.».
20.020. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
(Inammissibile)
A.C. 2022-A – Articolo 21
ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 21.
(Sistema informativo antifrode per i rapporti assicurativi non obbligatori)
1. Le imprese di assicurazione possono istituire, per il tramite della loro associazione, un sistema informativo sui rapporti assicurativi per rami diversi dalla responsabilità civile automobilistica, con la finalità di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti. Il sistema è alimentato dai sistemi informativi delle singole imprese di assicurazione ed è sottoposto alla vigilanza dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), che vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le imprese di assicurazione possono utilizzare i dati del sistema informativo per finalità connesse con la liquidazione dei sinistri.
2. Le modalità di alimentazione e di accesso al sistema informativo di cui al comma 1 e le tipologie di dati da trattare sono definiti dall'IVASS con proprio regolamento, da adottare sentiti il Garante per la protezione dei dati personale e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previa consultazione delle imprese di assicurazione e della loro associazione.
3. I costi della realizzazione e della gestione del sistema informativo di cui al comma 1 sono a carico delle imprese di assicurazione partecipanti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 21.
(Sistema informativo antifrode per i rapporti assicurativi non obbligatori)
Sopprimerlo.
21.1. Ghirra, Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Transazioni commerciali elettroniche)
1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 385, è aggiunto il seguente:
«385-bis. Al fine di agevolare la comprensibilità e la confrontabilità di costi delle transazioni economiche di cui al precedente comma 385, il Ministero dell'economia e delle finanze individua un soggetto pubblico incaricato di istituire e gestire un portale unico che consente di comparare in modo trasparente le iniziative commerciali promosse dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e schemi di pagamento destinate alle imprese che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare pari ad almeno un milione di euro. I prestatori di servizi di pagamento e i gestori di circuiti e schemi di pagamento possono esprimere le iniziative commerciali in funzione dei livelli di transato, liberamente individuate da ciascun soggetto, raggiungendo almeno la soglia di un milione di euro. Ciascun soggetto di cui al periodo precedente immette sul portale almeno una iniziativa commerciale, non corredata da alcun elemento accessorio, indicando le condizioni generali, le tipologie di prodotti e servizi ricompresi e le eventuali esclusioni e limitazioni, gli specifici indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati. Il soggetto pubblico incaricato dal Ministero dell'economia e delle finanze verifica che le iniziative commerciali siano coerenti con le disposizioni di cui ai commi 385 e 386 del presente articolo».
*21.011. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Transazioni commerciali elettroniche)
1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 385, è aggiunto il seguente:
«385-bis. Al fine di agevolare la comprensibilità e la confrontabilità di costi delle transazioni economiche di cui al precedente comma 385, il Ministero dell'economia e delle finanze individua un soggetto pubblico incaricato di istituire e gestire un portale unico che consente di comparare in modo trasparente le iniziative commerciali promosse dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e schemi di pagamento destinate alle imprese che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare pari ad almeno un milione di euro. I prestatori di servizi di pagamento e i gestori di circuiti e schemi di pagamento possono esprimere le iniziative commerciali in funzione dei livelli di transato, liberamente individuate da ciascun soggetto, raggiungendo almeno la soglia di un milione di euro. Ciascun soggetto di cui al periodo precedente immette sul portale almeno una iniziativa commerciale, non corredata da alcun elemento accessorio, indicando le condizioni generali, le tipologie di prodotti e servizi ricompresi e le eventuali esclusioni e limitazioni, gli specifici indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati. Il soggetto pubblico incaricato dal Ministero dell'economia e delle finanze verifica che le iniziative commerciali siano coerenti con le disposizioni di cui ai commi 385 e 386 del presente articolo».
*21.012. Gadda.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025».
**21.015. Pavanelli, Ilaria Fontana, Morfino.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025».
**21.018. Gadda.
(Inammissibile)
A.C. 2022-A – Articolo 22
ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 22.
(Vigilanza sui contratti assicurativi a copertura dei danni alle imprese cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 105 è inserito il seguente:
«105-bis. Al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all'obbligo di cui al comma 101, l'IVASS gestisce, anche attraverso la piattaforma informatica già disponibile per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione per la responsabilità civile connessa alla circolazione degli autoveicoli, un portale informatico che consente di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione. Ciascuna impresa di assicurazione immette nel portale di cui al primo periodo il contratto assicurativo, conforme alle prescrizioni di cui ai commi da 101 a 107, indicando le condizioni generali, l'estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, su proposta dell'IVASS, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma».
A.C. 2022-A – Articolo 23
ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 23.
(Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati)
1. Dopo l'articolo 15 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:
«Art. 15-bis. – (Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati) – 1. I produttori che immettono in commercio, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, un prodotto di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, ha subìto una riduzione della quantità nominale e un correlato aumento del prezzo per unità di misura da essi dipendenti, informano il consumatore dell'avvenuta riduzione della quantità, tramite l'apposizione, nel campo visivo principale della confezione di vendita o in un'etichetta adesiva, della seguente dicitura: “Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità”.
2. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 si applica per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di immissione in commercio del prodotto interessato.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° aprile 2025».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 23.
(Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati)
Al comma 1, capoverso «Art. 15-bis», comma 1, dopo la parola: confezionamento aggiungere le seguenti: e la precedente formulazione.
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo capoverso:
medesimo comma:
dopo la parola: consumatore aggiungere le seguenti: indicando il nuovo peso del prodotto, il nuovo volume e l'eventuale variazione dell'unità di prodotto;
sopprimere le parole: dell'avvenuta riduzione della quantità;
sostituire le parole da: , nel campo visivo fino alla fine del comma, con le seguenti: nella confezione di vendita di una specifica etichetta con apposita evidenziazione grafica.
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della specifica etichetta di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità della sua apposizione.
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Al fine di ridurre i rifiuti da imballaggi e il consumo di risorse, all'articolo 21, comma 2, del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
«a-bis) una qualsivoglia attività di commercializzazione o immissione nel mercato del prodotto mediante l'utilizzo di confezioni o tecniche di riempimento delle stesse tali da far apparire la presenza di una quantità di prodotto maggiore di quella effettivamente in esse contenuta».
23.5. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Al comma 1, capoverso «Art. 15-bis», comma 1, dopo le parole: riduzione della quantità aggiungere le seguenti: o della variazione del formato del pacco;
Conseguentemente al medesimo capoverso, medesimo comma, dopo le parole: quantità aggiungere le seguenti: , al fine di offrire un'indicazione coerente dell'informazione nell'area frontale del confezionamento.
23.8. Pastorella, Benzoni, Ruffino.
Al comma 1, capoverso «Art. 15-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I rivenditori e distributori espongono chiaramente a scaffale anche il prezzo unitario e al chilo/litro dei prodotti in vendita, per permettere al consumatore di paragonare i prezzi rispetto all'unità di misura e non alla confezione.
23.10. Ghirra, Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 1, capoverso «Art. 15-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi anche in merito ai processi di produzione di beni che generano una riduzione dell'impronta idrica e contribuiscono all'abbattimento delle emissioni di CO2 derivanti dagli imballaggi, i produttori che immettono in commercio, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, un prodotto destinato al consumo che ha subito una riduzione del precedente confezionamento a seguito di un processo di concentrazione o disidratazione, informano il consumatore tramite apposizione nella confezione di vendita di una specifica etichetta recante l'indicazione, con apposita evidenziazione grafica, della variazione di peso e di volume del prodotto e dell'eventuale variazione dell'unità di prodotto, nonché della variazione del prezzo per unità di misura.
23.4. L'Abbate.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:
«b-ter) una qualsivoglia attività di commercializzazione che ridimensioni il peso consolidato di un prodotto ovvero che sovradimensioni l'imballaggio del medesimo prodotto e idonea ad indurre in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivamente praticato in rapporto al peso».
3. Al fine di conseguire la più ampia trasparenza dei prezzi praticati per la commercializzazione di prodotti di largo consumo in rapporto al peso, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le unità di misura consolidate per la commercializzazione dei prodotti di largo consumo.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano decorsi sei mesi dalla data entrata in vigore della presente legge.
23.12. Pavanelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) effettuare per telefono o posta cartacea sollecitazioni commerciali volte all'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale al consumatore che non abbia espresso il proprio consenso successivamente all'iscrizione della numerazione, della quale è intestatario, al Registro pubblico dei contraenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26».
23.3. Cappelletti, Pavanelli.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di gestione societaria delle farmacie)
1. All'articolo 8, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362, la lettera b) è abrogata.
23.08. Marattin.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di pubblicità sanitaria)
1. All'articolo 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole da: «funzionali a garantire» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie».
23.012. Marattin.
A.C. 2022-A – Articolo 24
ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 24.
(Accesso dei clienti domestici vulnerabili al servizio a tutele graduali)
1. I clienti domestici vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, hanno la facoltà di chiedere, entro il 30 giugno 2025, l'accesso al servizio a tutele graduali di cui alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) n. 362/2023/R/eel del 3 agosto 2023, fornito dall'operatore aggiudicatario dell'area ove è situato il punto di consegna interessato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ARERA stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo, ivi comprese quelle concernenti l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti di vulnerabilità di cui al medesimo articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 210 del 2021, dandone evidenza nel proprio sito internet istituzionale.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 24.
(Accesso dei clienti domestici vulnerabili al servizio a tutele graduali)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
(Misure per l'attribuzione ad Acquirente unico di funzioni a tutela dei clienti domestici vulnerabili)
1. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico e per proseguire l'attuazione delle politiche di contrasto alla privazione economico-sociale, la società Acquirente Unico Spa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può svolgere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attività di vendita di energia elettrica al dettaglio al fine di poter servire direttamente i clienti domestici vulnerabili definiti al comma 2, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e non discriminazione, utilizzando tutte le modalità di approvvigionamento disponibili sul mercato, secondo gli indirizzi definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente.
2. Ai fini del presente articolo, sono considerati clienti domestici vulnerabili i clienti:
a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
c) che rientrano sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92;
d) hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
e) hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa;
f) hanno un'età superiore ai 75 anni.
3. I soggetti di cui al comma 2, hanno diritto di essere serviti direttamente da Acquirente Unico SpA; i soggetti di cui al comma 2, qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero, transitano automaticamente al servizio svolto da Acquirente Unico.
4. L'Arera, secondo le modalità e i termini definiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, informa periodicamente i soggetti di cui al comma 2, del diritto di poter scegliere Acquirente Unico come fornitore di energia elettrica senza applicazione di penalità contrattuali a proprio carico nonché i soggetti di cui al 3 del transito automatico al servizio svolto da parte di Acquirente Unico SpA.
5. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: «agli esercenti il servizio di vulnerabilità. Il servizio di vulnerabilità è esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure competitive svolte dalla società Acquirente unico Spa ai sensi del comma 2-bis, lettera b), del presente articolo.» sono soppresse.
6. Ai fini di cui al comma 1, nonché di conseguire una migliore efficienza gestionale e riduzione dei costi, Acquirente Unico Spa può determinare in autonomia i prezzi dell'energia elettrica per propri i clienti domestici vulnerabili secondo criteri di massima trasparenza e copertura dei costi efficienti, nonché di scegliere le modalità di approvvigionamento dell'energia che meglio garantiscano la tutela di prezzo e di fornitura dei clienti, ivi inclusi contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA- Power Purchase Agreement), e di offrire ogni tipologia di contratto a prezzo fisso o indicizzato o da fonti esclusivamente rinnovabili. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente (ARERA), stabilisce le regole e le modalità per la gestione del servizio. Con proprio provvedimento, l'ARERA definisce i livelli di qualità del servizio che Acquirente Unico è tenuto a garantire ai propri clienti.
7. Ai fini di cui al presente articolo, la società Acquirente Unico Spa, per le attività di cui al presente articolo, è sottoposta alla vigilanza e al controllo da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché agli indirizzi dell'ARERA.
8. La società Acquirente Unico Spa, è tenuta a raggiungere progressivamente, entro il 2030, l'acquisto di almeno il 65 per cento di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in linea con quanto previsto nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, privilegiando i contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA- Power Purchase Agreement).
9. All'articolo 14 del decreto-legge 9 dicembre 2023 n. 181, i commi 3, 4 e 4-bis sono abrogati.
10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
24.1002. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Al comma 1, dopo le parole: facoltà di chiedere, aggiungere le seguenti: con oneri a carico del soggetto che eroga il servizio,
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È comunque sempre possibile tornare al servizio di maggior tutela.
24.1000. Ghirra, Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
A.C. 2022-A – Articolo 25
ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 25.
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico)
1. All'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di mancata iscrizione nel registro di cui al presente comma, ai soggetti di cui al primo periodo si applica la sanzione di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e in caso di omessa presentazione dell'istanza di aggiornamento dei dati inseriti nel medesimo registro si applica la sanzione di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 21 del 1992. I comuni accedono al registro al fine di verificare eventuali incongruenze dei dati ivi contenuti e procedono, in fase di prima applicazione del registro, alla ricognizione dei dati quantitativi relativi al numero delle licenze e delle autorizzazioni per ciascun comune, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'esito della ricognizione dai medesimi effettuata. I comuni accedono al registro anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza per i quali si renda necessario l'accesso ai dati contenuti nel registro e comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati relativi agli eventuali provvedimenti di revoca o sospensione dei titoli abilitativi per il trasporto pubblico non di linea adottati. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 21 del 1992, l'accesso al registro, al fine di consultare i dati in esso contenuti, è altresì consentito alle regioni, alle province e alle città metropolitane».
2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 85:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge n. 21 del 1992, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 a euro 7.249 e, se si tratta di autobus immatricolati a noleggio con conducente, da euro 1.998 a euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata l'autorizzazione»;
2) il comma 4-bis è sostituito dai seguenti:
«4-bis. L'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione di quanto stabilito da alcuna delle disposizioni degli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è soggetto alle seguenti sanzioni:
a) alla prima violazione, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo di un mese, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
b) alla seconda violazione commessa nell'arco di cinque anni relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
c) alla terza violazione commessa nell'arco di cinque anni relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
d) alle violazioni successive alla terza commesse nell'arco di cinque anni relative al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.
4-ter. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4 e 4-bis, l'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione delle condizioni di cui alla relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338»;
b) all'articolo 86, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi in violazione di quanto disposto da alcuna delle disposizioni degli articoli 2, 12, commi 1 e 2, e 13, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è soggetto alle seguenti sanzioni:
a) alla prima violazione, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo di un mese, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
b) alla seconda violazione commessa nell'arco di cinque anni, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
c) alla terza violazione commessa nell'arco di cinque anni, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, del capo I, sezione II;
d) alle violazioni successive alla terza commesse nell'arco di cinque anni, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 884 a euro 2.020, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.
3-bis. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle condizioni di cui alla licenza medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338».
3. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
4. All'articolo 14, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: «urbane e suburbane» sono aggiunte le seguenti: «, nonché nelle aree extraurbane a domanda debole ai sensi del comma 4,».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 25.
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico)
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: al primo periodo si applica aggiungere le seguenti: , previo perfezionamento dell'iscrizione delle imprese che in sede di prima operatività del registro abbiano trasmesso istanza di registrazione entro il 15 dicembre 2024,.
25.60. Casu, Barbagallo, Simiani, Morassut, Roggiani.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: al primo periodo si applica aggiungere le seguenti: , decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,.
25.5. Gadda.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: al primo periodo si applica aggiungere le seguenti: , decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,.
25.6. Pastorella, Benzoni, Ruffino.
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , anche al fine di procedere al rilascio dei necessari permessi ZTL verificando l'avvenuta iscrizione dell'operatore richiedente al registro medesimo.
25.16. Casu, Simiani, Barbagallo, Morassut, Roggiani.
Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere, il seguente: Il Ministero garantisce l'accesso ai dati, forniti in modalità aggregata, per condurre analisi e approfondimenti statistici.
25.36. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.
Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere, il seguente: Le associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative, le università e gli istituti di ricerca hanno accesso completo ai dati contenuti nel registro, al fine di poter condurre studi e ricerche mirati alla programmazione territoriale del trasporto pubblico non di linea e per promuovere azioni volte a riequilibrare l'offerta di servizi in relazione alla domanda.
25.23. Casu, Barbagallo, Simiani, Morassut, Roggiani.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità tra il Registro di cui al presente comma e le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato, a titolo non oneroso e non limitativo, per il servizio di noleggio con conducente.
Conseguentemente:
al comma 2, lettera a), numero 2) :
al capoverso comma 4-bis, alinea, sostituire le parole da: da alcuna delle disposizioni fino alla fine del capoverso 4-bis, con le seguenti: dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672.
dopo il capoverso comma 4-bis, aggiungere il seguente:
«4-bis.1. Quando lo stesso soggetto titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma:
a) per almeno due volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
b) per almeno tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
c) per oltre tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.»
al capoverso comma 4-ter, sostituire le parole: e 4-bis con le seguenti: 4-bis e 4-bis.1.
sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 5, comma 1, della legge n. 21 del 1992, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) Le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può eccedere nelle emissioni inquinanti il veicolo sostituito. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo».
*25.17. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità tra il Registro di cui al presente comma e le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato, a titolo non oneroso e non limitativo, per il servizio di noleggio con conducente.
Conseguentemente:
al comma 2, lettera a), numero 2):
al capoverso comma 4-bis, alinea, sostituire le parole da: da alcuna delle disposizioni fino alla fine del capoverso 4-bis, con le seguenti: dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672.
dopo il capoverso comma 4-bis, aggiungere il seguente:
«4-bis.1. Quando lo stesso soggetto titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma:
a) per almeno due volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
b) per almeno tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
c) per oltre tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.»
al capoverso comma 4-ter, sostituire le parole: e 4-bis con le seguenti: 4-bis e 4-bis.1.
sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 5, comma 1, della legge n. 21 del 1992, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) Le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può eccedere nelle emissioni inquinanti il veicolo sostituito. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo».
*25.18. Pastorella, Benzoni, Ruffino.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità tra il Registro di cui al presente comma e le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato, a titolo non oneroso e non limitativo, per il servizio di noleggio con conducente.
Conseguentemente:
al comma 2, lettera a), numero 2):
al capoverso comma 4-bis, alinea, sostituire le parole da: da alcuna delle disposizioni fino alla fine del capoverso 4-bis, con le seguenti: dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672.
dopo il capoverso comma 4-bis, aggiungere il seguente:
«4-bis.1. Quando lo stesso soggetto titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma:
a) per almeno due volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
b) per almeno tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
c) per oltre tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.»
al capoverso comma 4-ter, sostituire le parole: e 4-bis con le seguenti: 4-bis e 4-bis.1.
sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 5, comma 1, della legge n. 21 del 1992, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) Le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può eccedere nelle emissioni inquinanti il veicolo sostituito. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo».
*25.19. Del Barba.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità tra il Registro di cui al presente comma e le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato, a titolo non oneroso e non limitativo, per il servizio di noleggio con conducente.
Conseguentemente:
al comma 2, lettera a), numero 2) :
al capoverso comma 4-bis, alinea, sostituire le parole da: da alcuna delle disposizioni fino alla fine del capoverso 4-bis, con le seguenti: dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672.
dopo il capoverso comma 4-bis, aggiungere il seguente:
«4-bis.1. Quando lo stesso soggetto titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma:
a) per almeno due volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
b) per almeno tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
c) per oltre tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.»
al capoverso comma 4-ter, sostituire le parole: e 4-bis con le seguenti: 4-bis e 4-bis.1 .
sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 5, comma 1, della legge n. 21 del 1992, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) Le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può eccedere nelle emissioni inquinanti il veicolo sostituito. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo».
*25.20. Magi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità tra il Registro di cui al presente comma e le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato, a titolo non oneroso e non limitativo, per il servizio di noleggio con conducente.
25.21. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità tra il Registro di cui al presente comma e le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato per il servizio di noleggio con conducente.
25.22. Casu, Simiani, Barbagallo, Morassut, Roggiani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comparto Noleggio con Conducente (NCC) viene incluso tra le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), istituita dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'attività di pianificazione del trasporto pubblico locale non di linea e il rilascio di nuove autorizzazioni a seguito di bando pubblico dei comuni è sottoposto al parere consultivo obbligatorio, ma non vincolante, da parte dell'ART. L'ART è incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 20 aprile 1993, che regola la determinazione delle tariffe minime e massime per i servizi NCC.
*25.27. Morfino, Cantone, Fede, Iaria, Traversi, Ilaria Fontana.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comparto Noleggio con Conducente (NCC) viene incluso tra le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), istituita dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'attività di pianificazione del trasporto pubblico locale non di linea e il rilascio di nuove autorizzazioni a seguito di bando pubblico dei comuni è sottoposto al parere consultivo obbligatorio, ma non vincolante, da parte dell'ART. L'ART è incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 20 aprile 1993, che regola la determinazione delle tariffe minime e massime per i servizi NCC.
*25.28. Casu, Barbagallo, Simiani, Morassut, Roggiani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I comuni sono obbligati a utilizzare i dati contenuti nel Registro informatico nazionale dei titolari di licenza per il servizio taxi e noleggio con conducente (RENT) per la creazione delle whitelist relative agli accessi nelle zone a traffico limitato (ZTL). Prima di elevare una sanzione per violazione di accesso alla ZTL a un'impresa taxi o NCC, i comuni sono tenuti a verificare la targa dell'autoveicolo nel RENT per accertarsi della regolarità dell'autorizzazione ovvero della licenza. I comuni possono altresì utilizzare i dati del RENT per monitorare gli accessi alle proprie ZTL e contrastare fenomeni di uso improprio dei titoli autorizzativi.
**25.30. Pastorella, Ruffino, Benzoni.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I comuni sono obbligati a utilizzare i dati contenuti nel Registro informatico nazionale dei titolari di licenza per il servizio taxi e noleggio con conducente (RENT) per la creazione delle whitelist relative agli accessi nelle zone a traffico limitato (ZTL). Prima di elevare una sanzione per violazione di accesso alla ZTL a un'impresa taxi o NCC, i comuni sono tenuti a verificare la targa dell'autoveicolo nel RENT per accertarsi della regolarità dell'autorizzazione ovvero della licenza. I comuni possono altresì utilizzare i dati del RENT per monitorare gli accessi alle proprie ZTL e contrastare fenomeni di uso improprio dei titoli autorizzativi.
**25.32. Gadda.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 5-quater, è aggiunto il seguente:
«5-quinquies. Al fine di garantire la piena integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'offerta di trasporto pubblico e collettivo e nella piattaforma MaaS, nonché garantire ai cittadini servizi multimodali efficienti di mobilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità e i tempi con cui i dati e le informazioni relativi alle corse esercite dai titolari di licenze, anche tramite le piattaforme di aggregazione, vengono trasferite ai comuni e/o agli enti delegati alla pianificazione della mobilità. I dati e le informazioni riguardanti i servizi svolti devono essere trasferiti in tempo reale al fine di consentire alle amministrazioni locali e ai soggetti delegati il monitoraggio della domanda e dei fabbisogni di mobilità, delle attività offerte e il rispetto delle turnazioni di servizio stabilite dalle medesime amministrazioni».
*25.10. Pavanelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 5-quater, è aggiunto il seguente:
«5-quinquies. Al fine di garantire la piena integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'offerta di trasporto pubblico e collettivo e nella piattaforma MaaS, nonché garantire ai cittadini servizi multimodali efficienti di mobilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità e i tempi con cui i dati e le informazioni relativi alle corse esercite dai titolari di licenze, anche tramite le piattaforme di aggregazione, vengono trasferite ai comuni e/o agli enti delegati alla pianificazione della mobilità. I dati e le informazioni riguardanti i servizi svolti devono essere trasferiti in tempo reale al fine di consentire alle amministrazioni locali e ai soggetti delegati il monitoraggio della domanda e dei fabbisogni di mobilità, delle attività offerte e il rispetto delle turnazioni di servizio stabilite dalle medesime amministrazioni».
*25.15. Ruffino, Benzoni, Pastorella.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 5-quater, è aggiunto il seguente:
«5-quinquies. Al fine di garantire la piena integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'offerta di trasporto pubblico e collettivo e nella piattaforma MaaS, nonché garantire ai cittadini servizi multimodali efficienti di mobilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità e i tempi con cui i dati e le informazioni relativi alle corse esercite dai titolari di licenze, anche tramite le piattaforme di aggregazione, vengono trasferite ai comuni e/o agli enti delegati alla pianificazione della mobilità. I dati e le informazioni riguardanti i servizi svolti devono essere trasferiti in tempo reale al fine di consentire alle amministrazioni locali e ai soggetti delegati il monitoraggio della domanda e dei fabbisogni di mobilità, delle attività offerte e il rispetto delle turnazioni di servizio stabilite dalle medesime amministrazioni».
*25.26. Barbagallo, Simiani, Casu, Morassut, Roggiani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 5-quater, è aggiunto il seguente:
«5-quinquies. Al fine di garantire la piena integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'offerta di trasporto pubblico e collettivo e nella piattaforma MaaS, nonché garantire ai cittadini servizi multimodali efficienti di mobilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità e i tempi con cui i dati e le informazioni relativi alle corse esercite dai titolari di licenze, anche tramite le piattaforme di aggregazione, vengono trasferite ai comuni e/o agli enti delegati alla pianificazione della mobilità. I dati e le informazioni riguardanti i servizi svolti devono essere trasferiti in tempo reale al fine di consentire alle amministrazioni locali e ai soggetti delegati il monitoraggio della domanda e dei fabbisogni di mobilità, delle attività offerte e il rispetto delle turnazioni di servizio stabilite dalle medesime amministrazioni».
*25.1000. Ghirra, Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, le regioni e le città metropolitane hanno accesso completo ai dati contenuti nel Registro informatico nazionale dei titolari di licenza per il servizio taxi e noleggio con conducente (RENT), al fine di poter condurre studi e ricerche mirati alla programmazione territoriale del trasporto pubblico non di linea e per promuovere azioni volte a riequilibrare l'offerta di servizi in relazione alla domanda.
**25.33. Morfino, Cantone, Fede, Iaria, Traversi, Ilaria Fontana.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, le regioni e le città metropolitane hanno accesso completo ai dati contenuti nel Registro informatico nazionale dei titolari di licenza per il servizio taxi e noleggio con conducente (RENT), al fine di poter condurre studi e ricerche mirati alla programmazione territoriale del trasporto pubblico non di linea e per promuovere azioni volte a riequilibrare l'offerta di servizi in relazione alla domanda.
**25.34. Ruffino, Benzoni, Pastorella.
Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso comma 4-bis, alinea, sostituire le parole da: da alcuna delle disposizioni fino alla fine del capoverso 4-bis, con le seguenti: dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672.
Conseguentemente alla medesima lettera, medesimo numero,
dopo il capoverso comma 4-bis, aggiungere il seguente:
«4-bis.1. Quando lo stesso soggetto titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma:
a) per almeno due volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
b) per almeno tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
c) per oltre tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.»
al capoverso comma 4-ter, sostituire le parole: e 4-bis con le seguenti: 4-bis e 4-bis.1.
25.37. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.
Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso comma 4-bis, alinea, dopo le parole: e 11 aggiungere le seguenti: limitatamente agli obblighi previsti per le azioni direttamente compiute dal titolare dell'autorizzazione.
25.38. Casu, Simiani, Barbagallo, Morassut, Roggiani.
Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso comma 4-bis, lettera a), sopprimere le parole da: , nonché fino a: sezione II.
Conseguentemente, al medesimo comma :
alla medesima lettera, medesimo numero, medesimo capoverso, lettera b), sopprimere le parole da: ,nonché la sanzione fino a: sezione II;
alla lettera b), capoverso comma 3:
lettera a), sopprimere le parole da: ,nonché la sanzione fino a: sezione II;
lettera b), sopprimere le parole da: , nonché la sanzione fino a: sezione II.
*25.39. Pastorella, Benzoni, Ruffino.
Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso comma 4-bis, lettera a), sopprimere le parole da: , nonché fino a: sezione II.
Conseguentemente, al medesimo comma:
alla medesima lettera, medesimo numero, medesimo capoverso, lettera b), sopprimere le parole da: ,nonché la sanzione fino a: sezione II;
alla lettera b), capoverso comma 3:
lettera a), sopprimere le parole da: ,nonché la sanzione fino a: sezione II;
lettera b), sopprimere le parole da: , nonché la sanzione fino a: sezione II.
*25.40. Gadda.
Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso comma «4-bis», alla lettera a), sopprimere le parole da: , nonché la sanzione fino a: sezione II.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), capoverso comma «3», alla lettera a), sopprimere le parole da: , nonché fino a: sezione II.
25.41. Casu, Barbagallo, Simiani, Morassut, Roggiani.
Sopprimere il comma 3.
25.46. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, o» sono soppresse;
2) le parole: «conformi al citato regolamento (CE) n. 1370/2007» sono soppresse;
3) dopo le parole: «nonché la conformità delle» è aggiunta la seguente: «medesime»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, in caso di omessa pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, dei bandi di gara ovvero di mancato affidamento, entro la medesima data, con procedure ad evidenza pubblica, dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento».
3-ter. Le modifiche derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-bis entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026.
25.49. Pastorella, Benzoni, Ruffino.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire il più efficiente svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025, il decreto di cui al comma 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.
25.1001. Ghirra.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge del 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo la parola: «motocarrozzetta», è aggiunta la seguente: «, motociclo»;
b) alla, lettera b), dopo la parola: «motocarrozzetta», sono aggiunte le seguenti: «, motociclo con o senza sidecar, triciclo, quadriciclo».
25.58. Casu, Barbagallo, Simiani, Morassut, Roggiani.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 5, comma 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può eccedere nelle emissioni inquinanti il veicolo sostituito. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo».
*25.55. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 5, comma 1, della legge 15 gennaio 1992 , n. 21, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può eccedere nelle emissioni inquinanti il veicolo sostituito. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo».
*25.59. Casu, Simiani, Barbagallo, Morassut, Roggiani.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 5-bis, comma 1-bis, della legge 15 gennaio 1992 , n. 21, le parole: «sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati» sono soppresse.
25.3. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di potenziare il servizio di trasporto e di tutelare il benessere degli equidi, i comuni, su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma di cui alla legge del 15 gennaio 1992, n. 21.
25.61. Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di servizio taxi)
1. Le amministrazioni comunali che abbiano rilasciato le licenze di cui all'articolo 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, al rilascio di una licenza supplementare in favore dei soggetti già titolari di licenza alla data di entrata in vigore del presente articolo.
2. La licenza supplementare di cui al comma 1 è rilasciata a titolo gratuito, ha la durata di due anni decorrenti dalla data della sua emissione ed è liberamente cedibile a terzi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, della medesima legge n. 21 del 1992, come modificato dal comma 6 del presente articolo. La licenza supplementare è cedibile esclusivamente per il medesimo territorio per il quale ha validità la licenza originaria ed è ceduta dal soggetto licenziatario mediante una piattaforma informatica aperta al pubblico, istituita e gestita dall'Autorità di regolazione dei trasporti, per un corrispettivo determinato sulla base della contrattazione individuale, mediante contratto di cessione avente data certa, esclusivamente a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, e in possesso dei requisiti prescritti. Il cessionario acquista la licenza senza limiti di tempo e con i diritti e gli obblighi ad essa pertinenti.
3. Il soggetto cessionario della licenza supplementare può trasferirla a terzi nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
4. Le licenze supplementari che non siano state cedute a terzi entro il termine di ventiquattro mesi perdono validità e l'amministrazione comunale emittente le riemette ponendole in vendita per ulteriori ventiquattro mesi, attraverso la medesima piattaforma di cui al comma 2, sulla base di offerte competitive formulate dai singoli interessati purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 2 del presente articolo, e in possesso dei requisiti prescritti. Il ricavato della cessione spetta al comune.
5. Completata la procedura di cui ai commi 1, 2 e 4, le amministrazioni comunali possono bandire pubblici concorsi per il rilascio di nuove licenze per far fronte a comprovate ulteriori esigenze del mercato, sulla base delle verifiche condotte ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 3 del presente articolo.
6. All'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «sono riferite ad un singolo veicolo o natante» sono sostituite dalle seguenti: «sono riferite al soggetto che le ottiene»;
b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui al comma 1».
7. Alle licenze di cui al presente articolo si applica la disciplina di sostituzione alla guida di cui all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
8. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è sostituito dal seguente:
«2. I requisiti per l'iscrizione al ruolo di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) aver compiuto 25 anni di età ed essere in possesso di idonea patente di guida per il veicolo da destinare al servizio da almeno cinque anni;
b) avere a disposizione, anche a titolo di mero godimento ovvero di noleggio, un veicolo idoneo alla prestazione del servizio, dotato di idoneo sistema di navigazione, anche mediante applicazione informatica, che consenta il corretto orientamento all'interno dell'area comunale o comprensoriale. I comuni che rilasciano le licenze o le autorizzazioni possono stabilire ulteriori requisiti delle autovetture allo scopo di ridurre l'inquinamento atmosferico;
c) avere conseguito un certificato di abilitazione professionale rilasciato ai sensi dell'articolo 116, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
d) non aver riportato condanna definitiva per reati non colposi puniti con pena detentiva superiore a due anni, ovvero per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio, ovvero reati commessi alla guida di autoveicoli o di mezzi di trasporto a seguito dell'assunzione di sostanze alcoliche o psicotrope;
e) non avere subìto, quale sanzione accessoria, l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione da una professione o arte, l'interdizione legale, l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
f) non essere sottoposto a misure antimafia ovvero a misure di prevenzione;
g) nelle ipotesi di cui alle lettere d) ed e), avere ottenuto la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale».
9. I cessionari delle licenze supplementari di cui all'articolo 1 sono iscritti al ruolo a seguito di formale richiesta in cui sia documentato il possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal presente articolo.
10. I soggetti che risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente iscritti al ruolo alla data di entrata in vigore del presente articolo restano iscritti al ruolo e devono adeguarsi ai requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal presente articolo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
11. All'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le regioni perseguono l'obiettivo della massima espansione possibile dell'offerta di autoservizi pubblici non di linea nell'ambito di un sistema improntato a princìpi di equità e concorrenza a tutela dei consumatori, nonché quello dell'incremento dell'efficienza del trasporto locale. A tali fini la regione, i comuni e le città metropolitane istituiscono appositi uffici per la raccolta e la pubblicazione degli indicatori e parametri di qualità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m), numero 4), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e della disciplina regolamentare di attuazione. Gli uffici di cui al secondo periodo si coordinano con i comitati permanenti di monitoraggio del servizio di taxi, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ove costituiti»;
b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Le regioni verificano, d'intesa con i comuni e le città metropolitane, che siano utilizzati idonei e aggiornati strumenti di intermediazione tra domanda e offerta del servizio di trasporto mediante piattaforme tecnologiche aperte a tutti i fornitori dei servizi previsti dal presente articolo e a tutti i consumatori ovvero clienti, in modo da assicurare facilità di accesso, trasparenza nell'indicazione delle condizioni e dei costi del servizio, con chiara evidenza degli sconti disponibili, nonché la possibilità di verificare l'adeguatezza del servizio da parte del consumatore e cliente.
6-ter. L'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, esercita i propri poteri di controllo sulle regioni, sui comuni e sulle città metropolitane affinché sia garantita all'utenza la fornitura di una adeguata offerta in condizioni di concorrenza e trasparenza».
12. All'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.
2. Le tariffe di cui al comma 1 sono determinate in applicazione dei seguenti criteri vincolanti:
a) le tariffe stabiliscono esclusivamente il valore massimo da calcolare in relazione alla distanza chilometrica ed eventuali tempi di attesa dal momento in cui il veicolo raggiunge il punto di prelievo del passeggero;
b) le tariffe possono in ogni caso prevedere condizioni favorevoli per le seguenti fattispecie:
1) in favore delle persone che abbiano compiuto almeno 65 anni di età;
2) in favore delle donne per i servizi prestati dopo le ore 22;
3) in favore delle persone con ridotta mobilità, ai sensi dell'articolo 14;
4) corse effettuate in giornate e orari nei quali è stato deciso dalle autorità competenti il blocco del traffico privato;
5) corse che abbiano come punto di partenza o di arrivo ospedali o case di cura;
6) corse che abbiano come punto di partenza o di arrivo locali notturni;
c) gli sconti previsti in ragione delle condizioni di favore di cui alla lettera b) ovvero in ragione di specifiche iniziative promozionali devono essere sempre adeguatamente pubblicizzati e comunicati ai potenziali clienti, nonché applicati sotto forma di riduzione percentuale della tariffa di cui alla lettera a);
d) devono essere previste modalità per l'erogazione del servizio cumulativo in favore di più persone che condividano l'intera tratta ovvero parte di essa e che provvedano a richiedere un servizio collettivo;
e) è fatta salva in ogni caso la possibilità di determinare la tariffa in misura fissa;
f) in ogni caso, qualora si applichi la tariffa chilometrica, il percorso è calcolato dal luogo in cui il trasportato sale a bordo del veicolo ovvero dal punto di prelievo concordato;
g) gli eventuali supplementi per particolari servizi, quali, a titolo esemplificativo, il prelievo presso il domicilio del cliente, la prenotazione, il trasporto di bagagli particolarmente ingombranti, il servizio notturno o festivo, devono essere sempre adeguatamente pubblicizzati e comunicati ai potenziali clienti prima dell'inizio della corsa e applicati sotto forma di quota fissa aggiuntiva»;
b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli esercenti il servizio di noleggio con conducente possono accettare i singoli servizi anche al di fuori delle rispettive rimesse o sedi»;
c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Il pagamento del servizio deve essere sempre reso possibile, a scelta del cliente, anche mediante carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, comprese le carte prepagate. In caso di inadempienza si applica la sanzione prevista dalle disposizioni vigenti e, in caso di ripetute violazioni, può essere disposta la sospensione della licenza fino a a tre giorni per ciascuna violazione segnalata.
4-ter. Il servizio di prenotazione può avvenire mediante servizio telefonico ovvero idonea applicazione informatica nel rispetto del principio di non discriminazione e con l'obbligo a carico dei gestori di tale servizio di gestire le chiamate e le prenotazioni in favore di soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, qualora questi ne facciano richiesta».
13. Il cessionario della licenza supplementare di cui al comma 1 può richiedere ai gestori del servizio di prenotazione di cui al comma 4-ter dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, introdotto dal presente articolo, l'assegnazione di corse o prenotazioni.
14. All'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) comma 1, le parole: «presso la sede o la rimessa» sono soppresse;
b) il comma 2 è abrogato.
25.01. Marattin.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione di una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;
b) adeguamento dell'offerta di servizi alle forme di mobilità che si svolgono mediante l'uso di applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;
c) riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti gli autoservizi pubblici non di linea e razionalizzazione della normativa, ivi compresa quella relativa ai vincoli territoriali, alle tariffe e ai sistemi di turnazione, anche in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia;
d) promozione della concorrenza, anche in sede di conferimento delle licenze, al fine di stimolare standard qualitativi più elevati;
e) garanzia di una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio, al fine di favorire una consapevole scelta nell'offerta;
f) armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;
g) adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche al fine di contrastare l'esercizio non autorizzato del servizio di trasporto pubblico, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal decreto legislativo di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
25.024. Pastorella, Benzoni, Ruffino.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina del trasporto pubblico non di linea)
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per una riforma complessiva della disciplina del trasporto pubblico non di linea sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione di una disciplina che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini previsto dalla Costituzione;
b) riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea;
c) introduzione di misure idonee a prevenire, contrastare e sanzionare il fenomeno dell'esercizio abusivo del servizio;
d) adeguamento della normativa alla giurisprudenza della Corte costituzionale;
e) tutela dell'utenza e promozione della concorrenza, nonché individuazione di processi idonei a garantire incrementi tempestivi delle licenze e delle autorizzazioni qualora ritenuto necessario dalle amministrazioni competenti;
f) armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;
g) conferimento, all'Autorità di regolazione dei trasporti, di competenze in materia di noleggio con conducente e individuazione di misure idonee a garantire l'effettivo recepimento delle pronunce dell'Autorità;
h) revisione della disciplina relativa all'operatività territoriale del servizio di noleggio con conducente, prevedendo delle limitazioni solamente nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, terzo periodo della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dall'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
i) salvaguardia della libertà di impresa degli esercenti il servizio di noleggio con conducente attraverso la sottoscrizione di contratti a tempo e di durata ovvero la partecipazione a bandi di gara o licitazioni private per l'affidamento di servizi di noleggio con conducente, indipendentemente dalla localizzazione del soggetto appaltante.
*25.03. Pastorella, Benzoni, Ruffino.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina del trasporto pubblico non di linea)
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per una riforma complessiva della disciplina del trasporto pubblico non di linea sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione di una disciplina che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini previsto dalla Costituzione;
b) riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea;
c) introduzione di misure idonee a prevenire, contrastare e sanzionare il fenomeno dell'esercizio abusivo del servizio;
d) adeguamento della normativa alla giurisprudenza della Corte costituzionale;
e) tutela dell'utenza e promozione della concorrenza, nonché individuazione di processi idonei a garantire incrementi tempestivi delle licenze e delle autorizzazioni qualora ritenuto necessario dalle amministrazioni competenti;
f) armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;
g) conferimento, all'Autorità di regolazione dei trasporti, di competenze in materia di noleggio con conducente e individuazione di misure idonee a garantire l'effettivo recepimento delle pronunce dell'Autorità;
h) revisione della disciplina relativa all'operatività territoriale del servizio di noleggio con conducente, prevedendo delle limitazioni solamente nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, terzo periodo della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dall'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
i) salvaguardia della libertà di impresa degli esercenti il servizio di noleggio con conducente attraverso la sottoscrizione di contratti a tempo e di durata ovvero la partecipazione a bandi di gara o licitazioni private per l'affidamento di servizi di noleggio con conducente, indipendentemente dalla localizzazione del soggetto appaltante.
*25.04. Magi.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina del trasporto pubblico non di linea)
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per una riforma complessiva della disciplina del trasporto pubblico non di linea sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione di una disciplina che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini previsto dalla Costituzione;
b) riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea;
c) introduzione di misure idonee a prevenire, contrastare e sanzionare il fenomeno dell'esercizio abusivo del servizio;
d) adeguamento della normativa alla giurisprudenza della Corte costituzionale;
e) tutela dell'utenza e promozione della concorrenza, nonché individuazione di processi idonei a garantire incrementi tempestivi delle licenze e delle autorizzazioni qualora ritenuto necessario dalle amministrazioni competenti;
f) armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;
g) conferimento, all'Autorità di regolazione dei trasporti, di competenze in materia di noleggio con conducente e individuazione di misure idonee a garantire l'effettivo recepimento delle pronunce dell'Autorità;
h) revisione della disciplina relativa all'operatività territoriale del servizio di noleggio con conducente, prevedendo delle limitazioni solamente nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, terzo periodo della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dall'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
i) salvaguardia della libertà di impresa degli esercenti il servizio di noleggio con conducente attraverso la sottoscrizione di contratti a tempo e di durata ovvero la partecipazione a bandi di gara o licitazioni private per l'affidamento di servizi di noleggio con conducente, indipendentemente dalla localizzazione del soggetto appaltante.
*25.05. Del Barba.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina del trasporto pubblico non di linea)
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per una riforma complessiva della disciplina del trasporto pubblico non di linea sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione di una disciplina che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini previsto dalla Costituzione;
b) riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea;
c) introduzione di misure idonee a prevenire, contrastare e sanzionare il fenomeno dell'esercizio abusivo del servizio;
d) adeguamento della normativa alla giurisprudenza della Corte costituzionale;
e) tutela dell'utenza e promozione della concorrenza, nonché individuazione di processi idonei a garantire incrementi tempestivi delle licenze e delle autorizzazioni qualora ritenuto necessario dalle amministrazioni competenti;
f) armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;
g) conferimento, all'Autorità di regolazione dei trasporti, di competenze in materia di noleggio con conducente e individuazione di misure idonee a garantire l'effettivo recepimento delle pronunce dell'Autorità;
h) revisione della disciplina relativa all'operatività territoriale del servizio di noleggio con conducente, prevedendo delle limitazioni solamente nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, terzo periodo della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dall'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
i) salvaguardia della libertà di impresa degli esercenti il servizio di noleggio con conducente attraverso la sottoscrizione di contratti a tempo e di durata ovvero la partecipazione a bandi di gara o licitazioni private per l'affidamento di servizi di noleggio con conducente, indipendentemente dalla localizzazione del soggetto appaltante.
*25.06. Casu, Simiani, Barbagallo, Morassut, Roggiani, Ghirra.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, l'ultimo periodo è soppresso.
25.019. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Misure in materia di trasporto taxi su gomma volte a garantire in favore dell'utenza la fornitura di una adeguata offerta in condizione di concorrenza e trasparenza)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 106, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Al fine di favorire una maggiore apertura del mercato del trasporto pubblico locale non di linea e di garantire la tutela dei consumatori, a fronte del consistente e strutturale incremento della domanda del servizio, i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane, e i comuni sede di aeroporto sono tenuti, entro il 30 aprile 2025, a pubblicare nei propri canali di informazione istituzionale una dettagliata relazione, nonché a trasmetterla all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,ove siano indicati i dati aggiornati relativi al numero delle licenze attive all'interno del territorio comunale in rapporto al numero di cittadini residenti e al numero delle imposte di soggiorno riscosse nei due anni precedenti, nonché gli indicatori e standard di qualità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m), numero 4), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
2-bis. Affinché sia garantita in favore dell'utenza la fornitura di una adeguata offerta in condizione di concorrenza e trasparenza, i medesimi comuni di cui al comma precedente sono autorizzati a bandire nuove licenze per far fronte a comprovate ulteriori esigenze del mercato sulla base delle verifiche condotte ai sensi del precedente comma, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. Il concorso straordinario di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 g/km di CO2.».
25.08. Magi.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, al primo periodo, le parole da: «in misura» fino a: «rilasciate» sono soppresse.
*25.017. Magi.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, al primo periodo, le parole da: «in misura» fino a: «rilasciate» sono soppresse.
*25.020. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, l'ultimo periodo è soppresso.
25.022. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati in misura non inferiore all'80 per cento a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando. La restante parte è utilizzata dai comuni per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».
25.018. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
1. Al fine di garantire un supporto efficace ai comuni in tema di trasporto pubblico non di linea, all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
«m-bis) con particolare riferimento al servizio noleggio con conducente a monitorare e verificare l'offerta del servizio, delle tariffe e della qualità delle prestazioni allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti».
25.023. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Misure di sostegno per il settore del trasporto pubblico locale)
1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, dopo le parole: «cooperative o consorzi di autotrasportatori» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di trasportatori di passeggeri operanti mediante autobus ed esercenti di servizi di trasporto pubblico locale di linea in qualsiasi forma affidati».
*25.014. Casu, Barbagallo, Simiani, Morassut, Roggiani.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Misure di sostegno per il settore del trasporto pubblico locale)
1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, dopo le parole: «cooperative o consorzi di autotrasportatori» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di trasportatori di passeggeri operanti mediante autobus ed esercenti di servizi di trasporto pubblico locale di linea in qualsiasi forma affidati».
*25.015. Gadda.
(Inammissibile)
A.C. 2022-A – Articolo 26
ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 26.
(Delega al Governo in materia di strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i princìpi di ragionevolezza e proporzionalità, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) fermi restando la disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico e l'obbligo di acquisizione del relativo titolo autorizzatorio, esclusione delle autorizzazioni previste dagli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per la posa in opera di elementi o strutture amovibili nei luoghi di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo decreto legislativo, fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie, le strade e gli altri spazi aperti urbani strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale;
b) definizione delle modalità di individuazione dei siti archeologici e degli altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera a);
c) introduzione dell'istituto del silenzio assenso per le aree strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera a);
d) individuazione dei criteri finalizzati a valutare la compatibilità degli interventi sottoposti ad autorizzazione, di cui alla lettera a), con la tutela dell'interesse culturale e paesaggistico sulla base dei seguenti parametri di riferimento: mantenimento della fruibilità del patrimonio culturale; progettazione integrata con lo spazio circostante; decoro e omogeneità degli elementi di arredo; chiare delimitazione e perimetrazione degli elementi e delle strutture amovibili;
e) previsione che il diniego dell'autorizzazione di cui alla lettera a) possa essere opposto solo quando non sia possibile dettare specifiche prescrizioni di armonizzazione che ne consentano la compatibilità;
f) previsione, per le aree strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera a), di misure di semplificazione delle procedure amministrative, anche prescindendo dall'autorizzazione nel caso in cui l'elemento o la struttura amovibile sia conforme ad accordi, protocolli, regolamenti o altre intese in materia di occupazione di suolo pubblico, elaborati con gli uffici territorialmente competenti del Ministero della cultura;
g) previsione di procedure omogenee nell'intero territorio nazionale, secondo princìpi di massima semplificazione dei procedimenti edilizi e di riduzione degli adempimenti;
h) previsione di un regime sanzionatorio adeguato in caso di violazioni;
i) previsione che le disposizioni attuative dei criteri di cui alle lettere da a) a g) si applichino anche alle strutture amovibili che hanno fruito delle deroghe di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. In tale caso l'istanza è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1;
l) individuazione di criteri uniformi cui i comuni devono adeguare i propri regolamenti, al fine di garantire sempre il passaggio dei mezzi di soccorso nonché di garantire zone adeguate per il passaggio dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, nel caso di occupazione di marciapiedi.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.
4. Le autorizzazioni e le concessioni per l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico rilasciate ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 26.
(Delega al Governo in materia di strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi)
Sopprimerlo.
26.1. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Ghirra.
Al comma 1, dopo le parole: pubblico esercizio aggiungere le seguenti: e alle imprese artigiane di produzione alimentare che consentono il consumo sul posto dei prodotti senza somministrazione assistita.
Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, dopo le parole: dei trasporti, aggiungere le seguenti: acquisito il parere delle associazioni comparativamente più rappresentative delle imprese di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e.
26.8. Pavanelli, Morfino.
Al comma 1, dopo le parole: pubblico esercizio aggiungere le seguenti: e alle imprese artigiane di produzione alimentare che consentono il consumo sul posto dei prodotti senza somministrazione assistita.
26.13. Benzoni, Ruffino, Pastorella.
Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) fermi restando la disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico e l'obbligo di acquisizione del relativo titolo autorizzatorio, concessione degli spazi per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata, nel rispetto della tutela dei beni culturali e in coerenza con il tessuto urbano e le aree a maggior rilievo storico-architettonico, nonché con l'interesse paesaggistico e il governo del territorio degli enti locali.
26.1000. Ghirra, Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: eccezionale.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettere b), c) ed f), sopprimere la parola: eccezionale.
26.16. Ghirra, Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 2, sopprimere la lettera c).
*26.17. Morfino.
Al comma 2, sopprimere la lettera c).
*26.18. Ghirra, Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: a valutare con le seguenti: a garantire.
26.19. Ghirra, Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 2, sopprimere la lettera e).
26.20. Ghirra, Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 2, sostituire la lettera g), con la seguente:
g) previsione di procedure omogenee nell'intero territorio nazionale.
26.1001. Ghirra, Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) previsione di adeguati livelli di trasparenza amministrativa in relazione ai provvedimenti adottati, alle motivazioni ad essi sottese e agli ulteriori elementi informativi e documentali sui quali si fonda la decisione assunta, attraverso l'introduzione di specifici obblighi di pubblicità da assolvere mediante utilizzo della Piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, presso l'Autorità nazionale anticorruzione. La piattaforma di cui al precedente periodo raccoglie e rende pubblici tutti i dati, ivi inclusi i dati personali, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'obbligo di pubblicazione delle amministrazioni e degli enti si intende assolto quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale. Con proprio provvedimento l'ANAC disciplina le modalità di trattamento dei dati di cui alla presente lettera.
26.27. Ghirra, Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: previa acquisizione del parere con le seguenti: previo parere favorevole.
26.28. Ghirra, Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Sopprimere il comma 4.
26.29. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di commercio fisico)
1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:
«Art. 10-bis.
(Variazione semplificata dei settori merceologici per le attività commerciali ordinariamente sottoposte a regime autorizzatorio e vendita marginale di alimentari nelle strutture non alimentari)
1. Al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori e di promuovere lo sviluppo della concorrenza nel settore del commercio, le attività commerciali ordinariamente assoggettate a procedura autorizzatoria per la modifica del settore merceologico della rispettiva superficie di vendita – siano esse singoli esercizi commerciali ovvero strutture gestite in forma unitaria – hanno facoltà di ricorrere alla disciplina semplificata di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo qualora intendano procedere alla trasformazione di una percentuale della superficie totale autorizzata inferiore al 20 per cento, per il passaggio dal settore alimentare al settore non alimentare, ovvero inferiore al 5 per cento, per il passaggio dal settore non alimentare al settore alimentare.
2. La trasformazione di superficie di vendita alimentare in superficie di vendita non alimentare entro il limite di cui al comma 1 può essere realizzata mediante semplice comunicazione preventiva a comune e regione – ovvero alla relativa provincia autonoma – recante indicazione: della superficie complessivamente autorizzata distinta per parte alimentare e non alimentare, della quota di superficie oggetto di variazione, nonché dell'eventuale precedente autorizzazione alla variazione semplificata del settore merceologico. La prima variazione di questo genere è consentita dopo l'attivazione della struttura di vendita, essendo ammessa anche in caso di attivazione parziale, benché solo con riferimento alla superficie già attivata. Le ulteriori variazioni attuate ai sensi del presente comma sono consentite dopo tre anni dalla precedente.
3. La trasformazione di superficie di vendita non alimentare in superficie di vendita alimentare entro il limite di cui al comma 1 può essere realizzata con le medesime modalità di cui al comma 2, fatto salvo per quanto specificato al comma 4.
4. Qualora le attività commerciali di cui al comma 1 siano autorizzate per la vendita di prodotti del solo settore non alimentare, non costituisce variazione del settore merceologico la vendita di prodotti alimentari che occupino una superficie di vendita inferiore al 5 per cento di quella complessivamente autorizzata».
26.08. Benzoni, Ruffino, Pastorella.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di rifiuti e imballaggi)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 221, comma 1, dopo la parola: «produttori» sono aggiunte le seguenti: «del prodotto ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»;
b) all'articolo 221-bis:
1) al comma 1, dopo la parola: «produttori» sono aggiunte le seguenti: «del prodotto ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008»;
2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «il progetto» sono aggiunte le seguenti: «può riguardare imballaggi relativi a una o più filiere ed»;
c) all'articolo 238, comma 10, dopo le parole: «che li conferiscono» sono aggiunte le parole: «, in tutto o in parte,», dopo le parole: «e dimostrano di averli avviati a» sono aggiunte le parole: «riciclo o» e dopo le parole: «che effettua l'attività di» sono aggiunte le parole: «riciclo o».
26.09. Marattin.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Disposizioni in tema di riordino delle concessioni di acque minerali)
1. Al fine di armonizzare la disciplina delle concessioni di acque minerali con riferimento al ricorso a procedure a evidenza pubblica, ai criteri di aggiudicazione o selezione utilizzati e alla durata delle assegnazioni, quindi di garantire la trasparenza nei processi di assegnazione delle concessioni e favorire la competizione per il mercato, nonché al fine di superare l'analogia tra il settore delle miniere e quello delle acque minerali posto alla base della vigente normativa, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e l'aggiornamento delle concessioni per il prelievo e l'imbottigliamento di acque minerali.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo princìpi di ragionevolezza e proporzionalità, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) distinguere il settore delle acque minerali da quello delle miniere, superando l'assimilazione su cui si basa la disciplina di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
b) stabilire l'obbligo del ricorso a procedure a evidenza pubblica per l'individuazione del concessionario da parte dell'Amministrazione;
c) definire, anche intervenendo sugli articoli 96 e 97 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, criteri coerenti e uniformi in materia di modalità di affidamento e/o rinnovo delle concessioni di acque minerali, prevedendo il ricorso a procedure competitive ad evidenza pubblica improntate ai princìpi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità, proporzionalità, economicità ed efficacia, nonché al principio di temporaneità di tutte le concessioni di derivazione delle acque, in coerenza con la direttiva 2006/123/CE attuata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
d) basare la competizione anche sull'importo del canone concessorio che i partecipanti sono disposti a pagare, allineando il costo della concessione all'effettivo valore economico misurato in base alla sua capacità di generare reddito;
e) uniformare i procedimenti relativi ai provvedimenti concessori, anche eliminando o semplificando gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica non indispensabili, fatti salvi quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea o quelli posti a tutela di princìpi e interessi costituzionalmente rilevanti.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri competenti per materia, sentiti le associazioni imprenditoriali e professionali nonché gli enti rappresentativi del sistema camerale, previa acquisizione del parere e, per i profili di competenza regionale, dell'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino o comunque con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.
26.010. Marattin.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Delega al Governo in materia di Servizio Postale Universale)
1. Al fine di conformare la normativa nazionale alle proposte di riforma concorrenziale avanzate dall'AGCM nella segnalazione del 22 giugno 2023 relative al servizio postale universale, il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi secondo i princìpi e criteri direttivi definiti al comma 2, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei princìpi di ragionevolezza e proporzionalità nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire il ricorso a procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio universale postale;
b) limitare il perimetro del servizio postale universale ai soli invii relativi alla corrispondenza fra persone fisiche;
c) definire in via preventiva i parametri sulla base dei quali avviene il finanziamento del servizio postale universale;
d) prevedere l'assoggettamento all'IVA delle prestazioni del servizio postale universale, nonché delle cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione e attualmente esentate in virtù dell'articolo 10, comma 1, punto 16) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia e con il Ministero dell'economia e finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.
26.011. Marattin.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Norme in materia di servizi postali)
1. All'articolo 25 della legge 5 agosto 2022, n. 118, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
“1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in base ai risultati dell'esame del costo netto del servizio universale, tenuto conto del parere del Ministero delle imprese e del made in Italy e dei complessivi risultati finanziari ed operativi del fornitore del servizio universale così come di eventuali ulteriori finanziamenti ottenuti da quest'ultimo per l'esercizio della propria funzione di servizio essenziale alle comunità, valuta per ogni anno la necessità di attivare le procedure propedeutiche all'implementazione del Fondo di Compensazione degli oneri del servizio universale. Detto fondo è creato e amministrato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, ed è rivolto a garantire l'espletamento del servizio universale.”;
b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e dei risultati finanziari complessivi del fornitore del Servizio Universale”».
26.013. Pastorella, Benzoni, Ruffino.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Misure per la trasparenza e la concorrenza in materia di ripartizione del compenso per copia privata ad uso personale)
1. Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la partecipazione alle attività di raccolta e ripartizione del compenso per la riproduzione ad uso personale di cui all'articolo 71-septies della legge del n. 633 del 22 aprile 1941, il Governo è delegato ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente un decreto legislativo per il riordino ed il coordinamento delle disposizioni in materia.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) equa partecipazione alla gestione del compenso di cui al comma 1 di tutte le società di intermediazione iscritte all'Elenco delle imprese presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
b) individuazione di criteri di ripartizione che siano equi e non discriminatori nei confronti delle categorie di aventi diritto;
c) individuazione dell'Autorità di vigilanza preposta al controllo.
26.016. Benzoni, Ruffino.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di commercio al dettaglio)
1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11 i commi 4 e 5 sono abrogato;
b) all'articolo 15, comma 6, le parole: «i periodi e la durata» sono soppresse.
26.017. Marattin.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Liberalizzazione delle vendite promozionali)
1. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti» sono soppresse.
*26.018. Marattin.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Liberalizzazione delle vendite promozionali)
1. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti» sono soppresse.
*26.038. Gadda.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Accreditamento delle strutture private col SSN)
1. All'articolo 15, comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-bis», primo periodo, della legge 5 agosto 2022, n. 118, la parola: «prioritariamente» è sostituita dalla seguente: «esclusivamente».
26.034. Simiani, Girelli, Peluffo.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Autorità garante della concorrenza e del mercato)
1. Al fine di ripristinare il disegno istituzionale originario dell'organo decisionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, consentendone l'operatività in caso di cessazione da parte di uno o più componenti, il numero dei componenti effettivi dell'organo collegiale è costituito dal presidente e da quattro membri, secondo quanto già previsto dalla legge istitutiva 10 ottobre 1990, n. 287.
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è abrogata.
3. La disposizione di cui al comma 1, in ragione dei meccanismi di finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato introdotti dall'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
26.037. Casu, Simiani.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Diritto di prelazione delle cooperative agricole in caso di vendita di beni nell'ambito della procedura di liquidazione coatta dei consorzi agrari)
1. L'articolo 6, comma 1, secondo periodo, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, si intende nel senso che anche per l'esercizio del diritto di prelazione riconosciuto alle società cooperative agricole ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, si applicano le procedure ed i termini previsti dall'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
26.07. Simiani.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Disposizioni urgenti per la digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche)
1. All'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
26.029. Roggiani, Peluffo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Misure urgenti in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico)
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
«1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lettera f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.
1-bis.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.
1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, dovrà prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio dei comuni dove insistono le concessioni, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonderà sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.
1-bis.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione e dei territori interessati, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove, sentiti i comuni nei cui i territori insistono le concessioni, valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al comma 1-bis.1, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.2. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al presente comma, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
1-bis.6. Le regioni e le province autonome qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4 e 1-bis.5 adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter. I titolari delle concessioni idroelettriche di cui al presente articolo sono in ogni caso tenuti, a decorrere dalla data di affidamento o riassegnazione della concessione, a corrispondere annualmente un contributo economico per ogni kWh di energia elettrica prodotta da destinare alla realizzazione di progetti e interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni. L'entità del contributo è definita d'intesa tra la Regione e i Comuni nei cui territori insistono le concessioni prima dell'avvio delle procedure di cui ai commi da 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4 e 1-bis.5».
2. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente comma e per consentire alla Conferenza Stato-Regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-bis.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, il termine di cui al primo periodo del comma 1-quater dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 è posticipato di 12 mesi.
26.039. Peluffo, Simiani, Ferrari, Roggiani.
(Inammissibile)
A.C. 2022-A – Articolo 27
ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 27.
(Modifiche agli articoli 221-bis e 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sistemi autonomi di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nonché di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 221-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Il progetto» sono inserite le seguenti: «può riguardare imballaggi relativi a una o più filiere ed»;
b) all'articolo 238, comma 10, dopo le parole: «che li conferiscono» sono inserite le seguenti: «, in tutto o in parte,», dopo le parole: «e dimostrano di averli avviati» sono inserite le seguenti: «al riciclo o» e dopo le parole: «che effettua l'attività di» sono inserite le seguenti: «riciclo o».
A.C. 2022-A – Articolo 28
ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI START-UP E DI ATTIVITÀ DI IMPRESA
Art. 28.
(Modifiche alla definizione di start-up innovativa)
1. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) è una microimpresa o una piccola o media impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003»;
b) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
«g-bis) entro il secondo anno dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, dispone di un capitale sociale pari ad almeno 20.000 euro e impiega almeno un dipendente»;
c) alla lettera h), numero 3), le parole: «e all'attività di impresa» sono sostituite dalle seguenti: «e siano utilizzate dall'impresa».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 28.
(Modifiche alla definizione di start-up innovativa)
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'alinea, dopo le parole: «start-up innovativa», è sono inserite le seguenti: «la società di persone, nonché».
*28.1. Pavanelli, Morfino.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'alinea, dopo le parole: «start-up innovativa», è sono inserite le seguenti: «la società di persone, nonché».
*28.2. Gadda.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) anche operando in settori tradizionali, sviluppa, produce e commercializza prodotti o servizi innovativi in completa discontinuità con riguardo ai processi produttivi e le attività originarie».
28.6. L'Abbate.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) riporta in vita metodi e processi tradizionali di produzione per attivare presidi culturali in connessione con la vocazione del territorio».
28.7. Porta.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) riporta in vita vecchi metodi e processi di produzione per attivare presidi culturali in connessione con la vocazione del territorio».
28.8. Porta.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) alla lettera f) le parole: «ad alto valore tecnologico» sono soppresse;
Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) alla lettera h), numero 2), le parole da: «ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi» a: «laurea magistrale» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, in percentuale uguale o superiore alla metà della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea triennale».
28.4. Gadda.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) alla lettera f) le parole: «ad alto valore tecnologico» sono soppresse.
28.5. L'Abbate, Pavanelli.
Subemendamenti riferiti all'emendamento 28.5000 delle Commissioni
All'emendamento 28.5000 delle Commissioni, parte consequenziale n. 1 riferita all'articolo 28, lettera b), capoverso 2-bis, lettera d), sostituire la parola: 50 mila con la seguente: 5.000.
0.28.5000.1. Pavanelli, Cappelletti.
All'emendamento 28.5000 delle Commissioni, parte consequenziale n. 1 riferita all'articolo 28, lettera b), capoverso 2-bis. lettera d), dopo le parole: svolto tramite piattaforma autorizzata, aggiungere le seguenti: ivi comprese la riserva da sovrapprezzo, le altre riserve facoltative o statutarie e le riserve in conto futuro aumento di capitale.
0.28.5000.2. Casasco, Squeri, Battilocchio.
All'emendamento 28.5000 delle Commissioni, parte consequenziale n. 1 riferita all'articolo 28, lettera b), capoverso 2-bis, lettera d), sopprimere le parole: e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo come definite dal comma 2, lettera h), numero 1).
0.28.5000.3. Casasco, Squeri, Battilocchio.
All'emendamento 28.5000 delle Commissioni, parte consequenziale n. 3) riferita all'articolo 30-bis, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: , o se il contribuente fino alla fine del periodo.
Conseguentemente, alla medesima parte consequenziale, medesimo articolo, comma 2, lettera a), sopprimere le parole: Il diritto alla detrazione non sussiste se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up – direttamente, ovvero anche attraverso società controllata o collegata – per un fatturato superiore al 25% dell'investimento portato a beneficio.
0.28.5000.4. Casu, Peluffo, Simiani, Di Sanzo, Stefanazzi.
All'emendamento 28.5000 delle Commissioni, parte consequenziale n. 3) riferita all'articolo 30-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: , o se il contribuente fino alla fine del periodo, con le seguenti: . Se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente, ovvero anche attraverso società controllata o collegata, l'investimento agevolabile non potrà superare il valore di euro 100.000 in ragione di anno.
Conseguentemente, alla medesima parte consequenziale, medesimo articolo, comma 2, lettera a), sostituire le parole, per un fatturato superiore al 25% dell'investimento portato a beneficio con le seguenti: l'investimento agevolabile non potrà superare il valore di euro 50.000 in ragione di anno.
0.28.5000.5. Casu, Peluffo, Simiani, Di Sanzo, Stefanazzi.
All'emendamento 28.5000 delle Commissioni, parte consequenziale n. 3) riferita all'articolo 30-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nell'anno di sostenimento dello stesso o in quello precedente.
0.28.5000.6. Casasco, Squeri, Battilocchio.
All'emendamento 28.5000 delle Commissioni, parte consequenziale n. 5) riferita all'articolo 32, comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.
Conseguentemente, alla medesima parte consequenziale:
al medesimo comma sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Le spese relative agli investimenti in startup e scaleup sono escluse dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di detrazione dall'imposta lorda.
0.28.5000.7. Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, Casu, Simiani.
Sostituire la parte consequenziale, numero 6, riferita all'articolo 38, con la seguente:
6) all'articolo 38:
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 30-bis, comma 2, lettera b), valutati in 12,7 milioni di euro per l'anno 2026 e in 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, e agli oneri derivanti dall'articolo 31, pari a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy;
b) quanto a 12,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 28, comma 1, lettera a-bis) e 30-bis.
0.28.5000.100. Le Commissioni.
(Approvato)
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le parole: «e non svolge attività prevalente di agenzia e consulenza».
Conseguentemente:
1) al medesimo articolo:
a) al medesimo comma, sopprimere le lettere b) e c);
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. All'articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. La permanenza nel Registro di cui al comma 8, dopo la conclusione del terzo anno è consentita sino a complessivi 5 anni dalla data di iscrizione nel registro, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) incremento al 25 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite dal comma 2, lettera h), numero 1);
b) stipula di almeno un contratto di sperimentazione con una Pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo 158, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
c) registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1 del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile o dell'occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno;
d) costituzione di riserva patrimoniale superiore a 50 mila, attraverso ottenimento di un finanziamento convertendo, o aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione che non va oltre quella di minoranza, da parte di investitore terzo professionale, un incubatore o acceleratore certificato, un investitore vigilato, un business angel ovvero attraverso equity crowfounding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo come definite dal comma 2, lettera h), numero 1);
e) ottenimento di almeno un brevetto.
2-ter. Il termine di 5 anni complessivi per la permanenza nel registro di cui al comma 8 può essere esteso per ulteriori periodi di 2 anni, sino a un massimo di 4 anni complessivi per il passaggio alla fase di “scaleup”, ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:
a) aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un OICR, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
b) incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1 del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 100 per cento annuo.
2-quater. Nei casi di cui al comma 2-bis e 2-ter resta fermo quanto disposto dall'articolo 29, comma 7-bis;
2) all'articolo 29:
al comma 1, sostituire le parole da: sulla base fino alla fine del comma, con le seguenti: oltre il terzo anno a condizione che il raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 25 avvenga:
a) in caso di startup iscritte nel registro da oltre 18 mesi, entro 12 mesi dalla scadenza dei tre anni;
b) in caso di startup iscritte da meno di 18 mesi, entro 6 mesi dalla predetta scadenza.
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Le imprese che non possiedono più i requisiti di start-up innovativa, per effetto del comma 2-bis dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, possono iscriversi, ove abbiano i requisiti, nel Registro delle PMI Innovative;
3) dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Ulteriori misure di incentivazione)
1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le agevolazioni sono concesse per un massimo di cinque anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8. Le agevolazioni di cui al presente articolo non trovano applicazione se l'investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance, o se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente, ovvero anche attraverso società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento agevolabile».
2. All'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purché non produca una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance. Il diritto alla detrazione non sussiste se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up – direttamente, ovvero anche attraverso società controllata o collegata – per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento portato a beneficio.»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis) la percentuale di cui al comma 1 è incrementata al 65 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025»;
c) al comma 2 le parole: «si applica alle sole start-up innovative, iscritte,» sono sostituite dalle seguenti: «si applica alle sole start-up innovative, sino al terzo anno di iscrizione»;
d) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, salvi i casi indipendenti dalla volontà del contribuente. La detrazione matura, in caso di investimenti in convertendo, a fare data dalla disposizione di bonifico alla start-up della somma investita con causale “versamento in conto aumento di capitale” e trascrizione in riserva patrimoniale».
3. All'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, dopo le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono aggiunte le seguenti: «e sino al 31 dicembre 2024»;
4) all'articolo 31:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: agli incubatori aggiungere le seguenti: e agli acceleratori;
alla rubrica, dopo le parole: degli incubatori aggiungere le seguenti: e degli acceleratori;
5) sostituire l'articolo 32 con il seguente:
Art. 32.
(Disposizioni per favorire 1'investimento istituzionale nelle start-up innovative)
1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 90, alla fine del periodo, prima del punto sono inserite le seguenti parole: «purché gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 89, lettera b-ter) siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire dall'anno 2026 almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente».
b) al comma 94, primo periodo, prima del punto sono inserite le seguenti parole: «purché gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 89, lettera b-ter) siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire dall'anno 2026 almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente».
2. È fatto salvo il riconoscimento del beneficio fiscale sui redditi finanziari derivanti dagli investimenti già effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 88 e seguenti e 92 e seguenti della legge n. 232 del 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, apportare le seguenti modificazioni: le parole: «fondi comuni di investimento mobiliari chiusi» sono sostituite dalle seguenti: «gli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, ivi inclusi quelli di venture capital»;
6) all'articolo 38:
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 30 e 30-bis valutati in 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, 14,03 milioni di euro per l'anno 2026 e in 8,52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, e agli oneri derivanti dall'articolo 31, pari a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy;
b) quanto a 1.8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy;
c) quanto a 14,03 milioni di euro per l'anno 2026 e a 8,52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 28 e 30-bis.
28.5000. Le Commissioni.
(Approvato)
Al comma 1, lettera b), capoverso lettera «g-bis)», sostituire le parole: entro il secondo anno con le seguenti: entro il quinto anno.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).
28.9. Peluffo, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi.
Al comma 1, lettera b), capoverso lettera «g-bis)», sostituire le parole: dispone di un capitale sociale con le seguenti: la somma del capitale sociale, della riserva da sovrapprezzo e/o delle altre riserve facoltative o statutarie, incluse le riserve in conto futuro aumento di capitale è.
Conseguentemente all'articolo 29, al comma 1, sostituire le parole: dispongano di un capitale sociale con le seguenti: la somma del capitale sociale, della riserva da sovrapprezzo e/o delle altre riserve facoltative o statutarie, incluse le riserve in conto futuro aumento di capitale sia.
28.1000. Casasco, Squeri.
Al comma 1, lettera b), capoverso lettera «g-bis)», sostituire la parola: 20.000, con la seguente: 10.000.
28.11. Ghirra, Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 1, lettera b), capoverso lettera «g-bis)», aggiungere, in fine, le parole: , ovvero dopo il secondo anno dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, di cui al comma 8, dispone di un ammontare del capitale sociale, unitamente alla riserva da sovrapprezzo, se esistente, ovvero alle altre riserve targate o non obbligatorie, non inferiore a 20.000 euro.
*28.13. Peluffo, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi, Casu.
Al comma 1, lettera b), capoverso lettera «g-bis)», aggiungere, in fine, le parole: , ovvero dopo il secondo anno dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, di cui al comma 8, dispone di un ammontare del capitale sociale, unitamente alla riserva da sovrapprezzo, se esistente, ovvero alle altre riserve targate o non obbligatorie, non inferiore a 20.000 euro.
*28.14. Pastorella, Benzoni, Ruffino.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) alla lettera h), numero 2), le parole: «a due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «alla metà» e le parole: «laurea magistrale» sono sostituite dalle seguenti: «laurea triennale».
28.17. Pavanelli, Morfino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del made in Italy, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per l'acquisto della qualifica di «start-up innovativa» ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ovvero di «piccola e media impresa innovativa» ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte di un'impresa sociale costituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
28.20. Di Sanzo, Simiani, Peluffo, Stefanazzi.
A.C. 2022-A – Articolo 29
ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 29.
(Disposizione transitoria concernente la definizione di start-up innovativa)
1. Le start up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di permanervi sulla base della normativa previgente nonché alle condizioni e per il tempo da questa previsti, purché dispongano di un capitale sociale pari ad almeno 20.000 euro e impieghino almeno un dipendente entro ventiquattro mesi dalla predetta data di entrata in vigore.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 29.
(Disposizione transitoria concernente la definizione di start-up innovativa)
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ovvero, purché dispongano di un ammontare del capitale sociale, unitamente alla riserva da sovrapprezzo, se esistente, ovvero alle altre riserve targate o non obbligatorie, non inferiore a 20.000 euro, entro ventiquattro mesi dalla predetta data di entrata in vigore.
*29.2. Pastorella, Benzoni, Ruffino.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ovvero, purché dispongano di un ammontare del capitale sociale, unitamente alla riserva da sovrapprezzo, se esistente, ovvero alle altre riserve targate o non obbligatorie, non inferiore a 20.000 euro, entro ventiquattro mesi dalla predetta data di entrata in vigore.
*29.3. Peluffo, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi, Casu.
A.C. 2022-A – Articolo 30
ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 30.
(Modifiche alla definizione di incubatore certificato)
1. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, lettera e), dopo le parole: «start-up innovative» sono inserite le seguenti: «oppure nell'attività di supporto e accelerazione di start-up innovative»;
b) al comma 7:
1) alla lettera a), le parole: «costituzione e/o incubazione di start-up» sono sostituite dalle seguenti: «costituzione o incubazione o accelerazione di start-up»;
2) alla lettera b), dopo la parola: «ospitate» sono inserite le seguenti: «o supportate»;
3) alla lettera d), dopo le parole: «personale ospitato» sono aggiunte le seguenti: «o personale delle start-up innovative supportate»;
4) alla lettera e), le parole: «rispetto all'anno, precedente» sono sostituite dalle seguenti: «delle start-up innovative supportate rispetto all'anno precedente»;
5) alle lettere f), g) e h), dopo la parola: «incubate», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «o supportate»;
c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli incubatori certificati che svolgono attività di accelerazione di start-up sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese, diversa da quella di cui al periodo precedente».
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono aggiornati i valori minimi di cui al comma 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con riferimento allo svolgimento delle attività di supporto e accelerazione di start-up innovative di cui alla lettera e) del comma 5 del medesimo articolo 25, diverse dalle attività di incubazione e sviluppo.
3. Gli incubatori certificati che svolgono l'attività di accelerazione di start-up iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al secondo periodo del comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introdotto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni agevolative previste dagli articoli 26, comma 8, e 27 del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012 e di quelle di cui all'articolo 31 della presente legge.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 30.
(Modifiche alla definizione di incubatore certificato)
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: oppure nell'attività aggiungere le seguenti: di co-fondazione di almeno due start-up innovative in un anno e.
Conseguentemente:
alla lettera b):
sostituire il numero 2) con il seguente: alla lettera b), le parole: «ospitate nell'anno» sono sostituite dalle seguenti: «ospitate o supportate nell'anno o co-fondate in un anno»;
sostituire il numero 3) con il seguente: alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o personale delle start-up innovative supportate o co-fondate in un anno»;
sostituire il numero 4) con il seguente: alla lettera e), le parole «rispetto all'anno, precedente» sono sostituite dalle seguenti: «delle start-up innovative supportate o co-fondate rispetto all'anno precedente»;
al numero 5), dopo le parole: «o supportate» aggiungere le seguenti: «o co-fondate»;
alla lettera c), sostituire le parole da: svolgono fino alla fine con le seguenti: co-fondano almeno due start-up innovative in un anno, ovvero che svolgono attività di accelerazione di start-up sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese diversa da quella di cui al periodo precedente.
30.1. Pastorella, Benzoni, Ruffino.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: attività di accelerazione con le seguenti: attività di supporto e accelerazione.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: l'attività di accelerazione con le seguenti: l'attività di supporto e accelerazione.
30.7000. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Sopprimere il comma 3.
*30.3. Pastorella, Benzoni, Ruffino.
Sopprimere il comma 3.
*30.4. Peluffo, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi, Casu.
Al comma 3, sostituire le parole: Gli incubatori certificati con le seguenti: Agli incubatori certificati.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni agevolative previste con le seguenti: si applicano le disposizioni agevolative previste.
30.6. Peluffo, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi.
Al comma 3, sostituire le parole: sono esclusi dall' con le seguenti: accedono all'
30.1000. Casasco, Squeri.
A.C. 2022-A – Articolo 31
ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 31.
(Contributo sotto forma di credito d'imposta in favore degli incubatori certificati)
1. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, agli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, è concesso, nel limite di spesa complessivo di cui al comma 2 del presente articolo, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari all'8 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in start-up innovative. L'investimento massimo sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 500.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso del termine di cui al secondo periodo comporta la decadenza dal beneficio e il recupero dello stesso, maggiorato degli interessi legali.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo nonché la definizione delle modalità di verifica, controllo ed eventuale recupero dei benefìci non spettanti.
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 31.
(Contributo sotto forma di credito d'imposta in favore degli incubatori certificati)
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Misure per favorire la promozione e la concorrenza nel settore della Moda)
1. Sono ammissibili al credito d'imposta, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, anche le attività di design e ideazione estetica per le aziende del settore tessile e moda, finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali, così come richiamate dalla circolare Mise n. 46586/2009 e dalla circolare Agenzia entrate n. 5/E/2016.
2. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, le parole: «entro il 31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2025»;
b) al comma 10:
1) le parole: «entro il 16 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025»;
2) le parole: «entro il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2026»;
3) le parole: «entro il 16 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2027»;
4) le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2025»;
c) il comma 12 è soppresso.
31.02. Furfaro, Di Sanzo, Fossi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Misure sugli ammortizzatori sociali per favorire la concorrenza nel settore della Moda)
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) le imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007 che ricorrano alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per calo di lavoro e commesse nell'anno 2025 sono esonerate dalla sopracitata contribuzione»;
b) all'articolo 12, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, per l'anno 2025, alle imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007 per la causale calo di lavoro e commesse».
31.04. Furfaro, Di Sanzo, Fossi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Misure sui finanziamenti per favorire la concorrenza nel settore della Moda)
1. Alle imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007, è consentita la possibilità di beneficiare della sospensione sui finanziamenti in essere. In particolare, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza alla data del 30 novembre 2024 è sospeso sino alla del 30 novembre 2025; inoltre il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Tale concessione esclude l'attivazione del meccanismo del Forborne da parte degli istituti di credito. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
31.03. Furfaro, Di Sanzo, Fossi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Misure per favorire la competitività e la concorrenza nel settore della Moda)
1. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda, conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, alle imprese operanti nei settori di cui alle Divisioni 13 e 14 dei codici ATECO 2007 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 20 per cento nel periodo intercorrente tra il 1 Gennaio 2024 ed il 30 settembre 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023 ovvero del 2022, sono sospesi sino al 31 dicembre 2025 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
a) alle imposte dirette, addizionali comprese;
b) all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
c) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
d) all'imposta sul valore aggiunto.
2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2026 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate trimestrali di pari importo, senza interessi, a decorrere dal 30 giugno 2026. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
31.01. Furfaro, Di Sanzo, Fossi.
(Inammissibile)
A.C. 2022-A – Articolo 32 (*)
ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 32.
(Disposizioni per favorire l'investimento istituzionale nelle start-up innovative)
1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 88:
1) al primo periodo, le parole: «fino al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'8 per cento»;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La percentuale di cui al precedente periodo è incrementata di un ulteriore 2 per cento per gli investimenti qualificati di cui al comma 89, lettera b-ter)»;
b) al comma 92:
1) al primo periodo, le parole: «fino al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'8 per cento»;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La percentuale di cui al precedente periodo è incrementata di un ulteriore 2 per cento per gli investimenti qualificati di cui al comma 89, lettera b-ter)».
(*) L'articolo non è stato posto in votazione a seguito dell'approvazione dell'emendamento 28.5000 delle Commissioni, la cui parte consequenziale ne ha interamente sostituito il testo.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 32.
(Disposizioni per favorire l'investimento istituzionale nelle start-up innovative)
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b) sopprimere il numero 1).
32.3. Peluffo, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire una maggior tutela della sicurezza delle risorse accantonate dalle lavoratrici e dai lavoratori a fini previdenziali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tutele e i maggiori strumenti di controllo volti a garantire gli investimenti effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria e dalle forme di previdenza complementare, alla luce dei potenziali maggiori rischi connessi alle previsioni di cui al precedente comma 1. Per le medesime finalità, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, effettua un monitoraggio sull'effettiva destinazione delle scelte d'investimento degli enti di previdenza, con riguardo all'entità delle risorse investite in quote o azioni di Fondi di Venture Capital nonché destinate agli altri investimenti qualificati.
32.7. Ghirra, Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
A.C. 2022-A – Articolo 33
ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 33.
(Obbligo dei comuni di conformarsi alle nuove specifiche tecniche per il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive)
1. Al fine di assicurare la semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese nei procedimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, i comuni provvedono, nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 26 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2023, a dotarsi di componenti informatiche per il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) conformi alle specifiche tecniche previste dall'allegato al medesimo decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 26 settembre 2023 ovvero, entro il medesimo termine, a delegare le funzioni del SUAP alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, previa stipulazione di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 33.
(Obbligo dei comuni di conformarsi alle nuove specifiche tecniche per il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive)
All'articolo 33, sopprimere le parole: previa stipula di apposita convenzione.
33.7000. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
A.C. 2022-A – Articolo 34
ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 34.
(Disposizioni per favorire l'investimento privato nelle start-up innovative)
1. Al comma 1 dell'articolo 26-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) un investimento di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società o di un fondo di venture capital costituiti e operanti in Italia, mantenuto per almeno due anni, ovvero di almeno euro 250.000 nel caso che tale società sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 34.
(Disposizioni per favorire l'investimento privato nelle start-up innovative)
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa, di seguito denominato «Registro». Il Registro è gestito dalla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy. Al Registro possono iscriversi enti pubblici e privati di ricerca, università, laboratori specializzati nella valutazione della fattibilità di una tecnologia ovvero del concept di prodotto, organizzazioni di ricerca clinica di cui al decreto del Ministero della salute del 15 novembre 2011, nonché qualsiasi altro ente dotato delle competenze e delle strutture necessarie a fornire servizi di supporto e consulenza alle start-up e alle piccole e medie imprese (PMI) innovative.
3. Con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del made in Italy definisce le modalità e i requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro.
4. Dall'attuazione del Registro di cui al comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
34.1. Peluffo, Di Sanzo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Al fine di sostenere la ricerca applicata e lo sviluppo di innovazione, è istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi, suddiviso per area di studio e pubblicamente consultabile sul sito internet del Ministero.
3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo medesimo.
4. Dall'attuazione dell'Albo di cui al comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
34.2. Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Al fine di supportare le imprese start-up con sede in Italia e attività operativa incentrata nel settore della transizione ecologica, una quota delle risorse M2C2 investimento 5.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza può essere destinata per la sottoscrizione di finanziamenti vincolanti nelle suddette start-up.
3. Le risorse destinate alle finalità di cui al comma 2, sono ripartite nel rispetto della clausola del 40 per cento in favore delle aree del Mezzogiorno, assegnando priorità ai territori nei quali è possibile sviluppare filiere industriali con altri investimenti PNRR.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dei commi 2 e 3.
34.3. Peluffo, Di Sanzo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono destinare somme superiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in Fondi di Venture Capital – FVC, in fondi promossi da investitori Business Angel di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o incubatori certificati italiani di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in società di investimento.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.
34.4. Peluffo, Di Sanzo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. La detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, relativa agli investimenti effettuati in start-up innovative e in piccole e medie imprese (PMI) innovative, qualora vengano effettuati tramite sottoscrizione di accordi di quasi-equity in forma di investimento in convertendo, con conferimento nello stato patrimoniale della start-up innovativa o PMI innovativa, può essere riconosciuta al contribuente nell'anno fiscale in cui è effettuato il versamento.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentita l'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 2.
34.5. Peluffo, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. All'articolo 26, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: «sono esonerati», sono inserite, in fine, le seguenti: «e dal pagamento della tassa di concessione governativa sui libri sociali e dal versamento dell'imposta di bollo per i libri e registri sociali».
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
34.6. Peluffo, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, comma 1, le parole «pari al 19 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 50 per cento»;
b) all'articolo 29-bis, comma 3, le parole: «di euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 250.000».
34.9. Peluffo, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «che investano prevalentemente in start-up innovative» sono inserite le seguenti: «o di altre società che investano prevalentemente in start-up innovative, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio.»;
b) al comma 4, dopo le parole: «o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative» sono aggiunte, in fine, le seguenti: ,direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio.
34.8. Peluffo, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7-bis, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
3. Le disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea, secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
34.7. Peluffo, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
«7-ter. A decorrere dall'anno 2024, l'85 per cento della somma investita nel capitale sociale di una start-up o di una piccola o media impresa innovativa, o in Fondi per il Venture Capital (FVC), fondi promossi da incubatori certificati, da reti di professionisti o da società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in start-up innovative, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società.
7-quater. Ai fini di cui al comma 7-ter, l'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 5 milioni di euro per le persone fisiche e di 25 milioni di euro per le società, purché l'investimento sia mantenuto per almeno tre anni. La cessione dell'investimento prima della decorrenza del termine di tre anni comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo.».
34.10. Peluffo, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Al fine di agevolare gli investimenti in start-up, non concorrono alla formazione del reddito imponibile:
a) le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in start-up;
b) nella misura del 50 per cento, le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in start-up, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione;
c) nella misura dell'80 per cento, gli investimenti effettuati per l'acquisizione di start-up costituite sul territorio nazionale nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi;
d) nella misura del 90 per cento, gli investimenti effettuati, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, per l'acquisizione di start-up sottoposte a procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, se l'acquirente assicura la continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti alle condizioni già in essere presso l'impresa acquisita.
34.11. Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.
Dopo l'articolo 34, aggiungere i seguenti:
Art. 34-bis.
(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nelle start-up e PMI innovative)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo degli investimenti nelle start-up innovative, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 225 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
2. Una quota pari a 125 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata al cofinanziamento, fino al massimo dello stesso ammontare di capitale apportato da privati, degli investimenti diretti all'acquisizione di quote o di partecipazioni in fondi promossi da Fondi per il Venture Capital (FVC), italiani ed esteri, nonché in fondi promossi da investitori Business Angel di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che investono, ovvero hanno investito nei tre anni precedenti, con prevalenza del 70 per cento, in start-up e piccole e medie imprese (PMI) innovative con sede in Italia.
3. Una quota pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (PMI), è destinata alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti residenti e non residenti che intendono costituire una start-up innovativa nel territorio dello Stato italiano, per un ammontare non superiore a 500.000 euro per ogni progetto, a condizione che l'attività prevalente dell'impresa si svolga sul territorio nazionale per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento.
4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è destinata, al fine di rafforzare la qualità dei servizi forniti dalle start-up e PMI innovative, alla concessione di contributi fino al 70 per cento della spesa sostenuta per l'acquisizione di prestazioni di consulenza da parte dei soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 34-ter.
5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri ripartizione delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4, di accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 34-ter.
(Istituzione del Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa)
1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa, di seguito denominato «Registro».
2. Il Registro è gestito dalla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy.
3. Al Registro possono iscriversi enti pubblici e privati di ricerca, università, laboratori specializzati nella valutazione della fattibilità di una tecnologia ovvero del concept di prodotto, organizzazioni di ricerca clinica di cui al decreto del Ministero della salute del 15 novembre 2011, nonché qualsiasi altro ente dotato delle competenze e delle strutture necessarie a fornire servizi di supporto e consulenza alle start-up e PMI innovative.
4. Con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del made in Italy definisce le modalità e i requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro.
5. Dall'attuazione del Registro di cui al presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
34.01. Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.
Dopo l'articolo 34, aggiungere i seguenti:
Art. 34-bis.
(Fondo per il finanziamento dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative)
1. Al fine di promuovere il finanziamento dei progetti delle start-up innovative finalizzati alla creazione e sperimentazione di prototipi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
2. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è destinata al finanziamento a fondo perduto di studi di fattibilità sui brevetti o sulle invenzioni messe a punto nei laboratori di ricerca iscritti nell'albo di cui all'articolo 34-ter al fine di aumentarne il grado di maturità tecnologica.
3. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è destinata al sostegno alla ricerca applicata e allo sviluppo di innovazione tramite il finanziamento a fondo perduto dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative.
4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è destinata al potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico delle università, che possono a tal fine sottoscrivere accordi di partnership con le imprese attive nei settori strategici di interesse.
5. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è destinata all'istituzione, presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy, di un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico, articolato in due o più macroaree settoriali, cui sono attribuite le seguenti funzioni:
a) impulso, indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici di trasferimento tecnologico delle università e definizione degli obiettivi individuali e collettivi da conseguire nel breve, medio e lungo periodo;
b) scouting, mentoring e coaching di attività traslazionali dalla ricerca all'impresa;
c) individuazione di professionalità eleggibili finalizzate ai percorsi traslazionali;
d) raccolta delle conoscenze e monitoraggio del livello di maturità tecnologia raggiunto dai progetti di ricerca finanziati, nonché identificazione, di concerto con le grandi imprese di settore, delle esigenze insoddisfatte del mercato di riferimento.
6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3, e 4, tenendo conto della partecipazione degli uffici di trasferimento tecnologico delle università nelle fasi di progettazione e di monitoraggio degli studi di fattibilità.
7. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio nazionale di trasferimento tecnologico di cui al comma 5, nonché le macroaree settoriali in cui si articola il medesimo ufficio.
8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 34-ter.
(Istituzione dell'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi)
1. Al fine di sostenere la ricerca applicata e lo sviluppo di innovazione, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi, suddiviso per area di studio e pubblicamente consultabile sul sito internet del Ministero.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo medesimo.
34.02. Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Meccanismo di automatico riconoscimento di una agevolazione tariffaria o di rimborso del pedaggio autostradale per disagi alla mobilità)
1. Al fine di intervenire a favore dell'utenza autostradale qualora lo richieda il manifestarsi di comprovati episodi di disagio cagionati dalla cantierizzazione al regolare fluire della circolazione, avuto riguardo ad una determinata tratta autostradale sottoposta a pedaggio, il relativo concessionario autostradale provvede a ristorare gli utenti per disagi connessi alla mobilità misurabili in tempi di percorrenza risultati significativamente più elevati rispetto alla media e in velocità medie rilevate notevolmente ridotte rispetto a quelle massime legalmente assentite.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche di funzionamento, determinati il metodo e i parametri di calcolo, definite le soglie in misura percentuale dei rapporti concernenti tempi di percorrenza e velocità autostradali medi ed effettivi, ai fini dell'attivazione di una procedura standardizzata per il riconoscimento di una agevolazione tariffaria ovvero dell'integrale rimborso del pedaggio.
*34.012. Cantone, Ilaria Fontana, Pavanelli.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Meccanismo di automatico riconoscimento di una agevolazione tariffaria o di rimborso del pedaggio autostradale per disagi alla mobilità)
1. Al fine di intervenire a favore dell'utenza autostradale qualora lo richieda il manifestarsi di comprovati episodi di disagio cagionati dalla cantierizzazione al regolare fluire della circolazione, avuto riguardo ad una determinata tratta autostradale sottoposta a pedaggio, il relativo concessionario autostradale provvede a ristorare gli utenti per disagi connessi alla mobilità misurabili in tempi di percorrenza risultati significativamente più elevati rispetto alla media e in velocità medie rilevate notevolmente ridotte rispetto a quelle massime legalmente assentite.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche di funzionamento, determinati il metodo e i parametri di calcolo, definite le soglie in misura percentuale dei rapporti concernenti tempi di percorrenza e velocità autostradali medi ed effettivi, ai fini dell'attivazione di una procedura standardizzata per il riconoscimento di una agevolazione tariffaria ovvero dell'integrale rimborso del pedaggio.
*34.013. Pastorella, Benzoni, Ruffino.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Meccanismo di automatico riconoscimento di una agevolazione tariffaria o di rimborso del pedaggio autostradale per disagi alla mobilità)
1. Al fine di intervenire a favore dell'utenza autostradale qualora lo richieda il manifestarsi di comprovati episodi di disagio cagionati dalla cantierizzazione al regolare fluire della circolazione, avuto riguardo ad una determinata tratta autostradale sottoposta a pedaggio, il relativo concessionario autostradale provvede a ristorare gli utenti per disagi connessi alla mobilità misurabili in tempi di percorrenza risultati significativamente più elevati rispetto alla media e in velocità medie rilevate notevolmente ridotte rispetto a quelle massime legalmente assentite.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche di funzionamento, determinati il metodo e i parametri di calcolo, definite le soglie in misura percentuale dei rapporti concernenti tempi di percorrenza e velocità autostradali medi ed effettivi, ai fini dell'attivazione di una procedura standardizzata per il riconoscimento di una agevolazione tariffaria ovvero dell'integrale rimborso del pedaggio.
*34.014. Barbagallo, Casu, Simiani.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Meccanismo di automatico riconoscimento di una agevolazione tariffaria o di rimborso del pedaggio autostradale per disagi alla mobilità)
1. Al fine di intervenire a favore dell'utenza autostradale qualora lo richieda il manifestarsi di comprovati episodi di disagio cagionati dalla cantierizzazione al regolare fluire della circolazione avuto riguardo ad una determinata tratta autostradale sottoposta a pedaggio, il relativo concessionario autostradale provvede a ristorare gli utenti per disagi connessi alla mobilità misurabili in tempi di percorrenza risultati significativamente più elevati rispetto alla media e in velocità medie rilevate notevolmente ridotte rispetto a quelle massime legalmente assentite.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche di funzionamento, determinati il metodo e i parametri di calcolo, definite le soglie in misura percentuale dei rapporti concernenti tempi di percorrenza e velocità autostradali medi ed effettivi, ai fini dell'attivazione di una procedura standardizzata per il riconoscimento di una agevolazione tariffaria ovvero dell'integrale rimborso del pedaggio.
*34.015. Gadda.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Disposizioni sull'attività di autoproduzione nelle operazioni portuali)
1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. La nave è autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione a condizione che:
a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;
b) sia dotata di personale idoneo;
c) sia stato pagato il corrispettivo e sia prestata idonea cauzione.».
34.016. Marattin.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Modifiche all'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118)
1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è abrogata;
b) alla lettera b), il numero 1) è abrogato;
c) alla lettera b), numero 2), le parole: «dopo le parole: “dal comma 1”» sono inserite le seguenti: «e con le modalità di cui al comma 1-bis e le» sono soppresse.
34.024. Faraone.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia di poteri sanzionatori dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)
1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, articolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «dell'Unione europea,» sono inserite le seguenti: «e nell'ambito delle indagini conoscitive di cui al comma 2»;
b) al comma 2-ter, dopo le parole: «comma 5» sono inserite le seguenti: «e 6».
34.029. Marattin.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Incentivi all'aggregazione)
1. Per i soggetti indicati dall'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, che coinvolgano start-up o piccole e medie imprese (PMI) innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.
2. Nel caso di operazioni di conferimento di start-up o di PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dai soggetti di cui al comma 1 a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora le imprese che partecipano alle operazioni ivi previste facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
4. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di un'istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.
5. La società risultante dall'aggregazione di cui al comma 1 che, nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione, pone in essere ulteriori operazioni straordinarie previste dal Titolo III, Capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 4 del presente articolo, decade dall'agevolazione, fatto salvo il diritto di interpello di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ed è tenuta a versare le imposte dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d'imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle imposte di cui al periodo precedente non sono dovuti sanzioni e interessi.
34.032. Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Semplificazioni)
1. Alle società aventi caratteristiche di spin-off o di start-up universitarie e agli enti di ricerca non si applica l'articolo 17, comma 1, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
2. Al fine di sostenere e di qualificare le società aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitarie, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 agosto 2011, n. 168, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca provvede a modificare il medesimo regolamento al fine di inserire, tra i criteri che devono essere valutati dalle università ai fini dell'approvazione delle proposte di costituzione delle società: lo sviluppo di prodotti, di soluzioni tecnologiche e di software, anche distribuiti come servizi; il collegamento a un'innovazione chiaramente identificata e derivata dai risultati di ricerca dell'ateneo; l'appartenenza dei diritti di proprietà intellettuale all'ateneo, che ne assegna i diritti di sfruttamento alla società sulla base di un'apposita licenza; il ruolo attribuito agli uffici di trasferimento tecnologico e agli incubatori nell'ambito delle attività della società.
3. Gli esiti dei bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia S.p.A. e di Cassa depositi e prestiti S.p.A. rivolti alle imprese sono comunicati, salvo in situazioni di comprovata difficoltà, entro centoventi giorni.
34.034. Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
1. All'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «,previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione,» sono soppresse;
b) al secondo periodo, la parola: «selezione» è sostituita dalla seguente: «contrattualizzazione».
34.038. Faraone.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Investimenti degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme pensionistiche complementari)
1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono destinare una somma minima dello 0,1 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in Fondi di Venture Capital – FVC, in fondi promossi da investitori Business Angel di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies.1), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in società di investimento.
2. Le somme destinate dagli enti di previdenza obbligatoria e dai fondi di previdenza complementare agli investimenti di cui al comma 1 possono essere dedotte fiscalmente per il 30 per cento del totale.
3. Per gli enti di previdenza obbligatoria e i fondi di previdenza complementare, le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori Business Angel o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che investano per almeno il 50 per cento in start-up o PMI innovative, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
4. Per soggetti di cui al presente articolo, le minusvalenze realizzate derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori Business Angel o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in start-up innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione, sono maggiorate, a fini fiscali, del 150 per cento.
34.045. Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Incentivi fiscali per le imprese che investono in Fondi di Venture Capital – FVC o che costituiscono Corporate Venture Capital – CVC per lo sviluppo di start-up e di PMI innovative)
1. Le imprese che investono in Fondi di Venture Capital – FVC – o in iniziative di Corporate Venture Capital – CVC – per lo sviluppo di start-up e di PMI innovative possono dedurre l'85 per cento del valore dell'investimento nel periodo d'imposta alla data di costituzione del fondo e nei periodi d'imposta successivi.
2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni il costo di acquisizione è maggiorato del 70 per cento, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, relativo agli investimenti effettuati:
a) in beni materiali nuovi e in beni immateriali prodotti da start-up o da PMI innovative;
b) in beni immateriali acquisiti da start-up o da PMI innovative;
c) in progetti di innovazione aperta sviluppati in collaborazione con incubatori certificati, uffici di trasferimento tecnologico, enti pubblici di ricerca e università.
34.047. Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up e di PMI innovative ed esenzione contributiva per gli imprenditori soci di start-up innovative)
1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di start-up e piccole e medie imprese (PMI) innovative, di Fondi di Venture Capital – FVC, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o Business Angel di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies.1), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, che a decorrere dal 1° gennaio 2024 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata ai sensi del medesimo comma, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
3. L'esonero di cui al comma 1 non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché ai soggetti che detengono partecipazioni al momento dell'assunzione.
4. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.
5. Al fine di incentivare l'avvio di start-up e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di start-up innovative», con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di start-up innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
6. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 1.
7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
34.048. Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up e di PMI innovative)
1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di start-up e piccole e medie imprese (PMI) innovative, di Fondi di Venture Capital – FVC, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o Business Angel, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies.1), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, che a decorrere dal 1° gennaio 2024 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata ai sensi del medesimo comma, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
3. L'esonero di cui al comma 1 non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché ai soggetti che detengono partecipazioni al momento dell'assunzione.
4. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.
34.049. Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Esenzione contributiva per gli imprenditori soci di start-up innovative)
1. Al fine di incentivare l'avvio di start-up e piccole e medie imprese (PMI) innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di start-up innovative», con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di start-up innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
34.050. Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Credito d'imposta per i costi di costituzione di start-up innovative)
1. Al fine di incentivare l'avvio di start-up innovative, è riconosciuto, per la costituzione delle medesime, un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute nei primi due anni di attività per la redazione dell'atto costitutivo e i consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 25 milioni euro annui a decorrere dal 2024, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta, nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma 3.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.
4. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
34.051. Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Fondo per il sostegno all'accesso ai mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero)
1. Al fine di sostenere le start-up e le piccole e medie imprese (PMI) innovative nelle operazioni di accesso nei mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
2. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese che acquisiscono start-up o PMI innovative costituite oltre i confini del territorio nazionale, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione, e comunque fino all'importo massimo di 1 milione di euro per ciascun beneficiario, a condizione che l'impresa acquirente garantisca il trasferimento e il mantenimento della sede fiscale e produttiva della società acquisita sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute dalle start-up e PMI innovative per le attività funzionali all'ammissione e alla quotazione nei mercati regolamentati anche esteri, e comunque fino all'importo massimo di 500 mila euro per ciascun beneficiario, a condizione che tali imprese garantiscano l'insediamento o il mantenimento della sede fiscale e produttiva sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 2 e al comma 3.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
34.052. Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Piani d'investimento dell'Inail per le start-up)
1. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica dei processi produttivi, accelerare gli investimenti mirati in sostenibilità del lavoro, promuovere ecosistemi della ricerca, innovazione e trasferimento nel settore della salute e sicurezza del lavoro, INAIL aggiorna i propri Piani di investimento entro il 1° maggio 2025, prevedendo, tra gli altri, i seguenti interventi:
a) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento operanti per il rafforzamento o il riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese start-up con sede in Italia che, adottando piani di sviluppo mirati alla realizzazione di beni e servizi destinati ad accrescere sicurezza e produttività, favoriscono processi di consolidamento industriale e occupazionale;
b) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento dedicati all'attivazione di start-up innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
c) costituzione e partecipazione diretta a start-up di tipo societario finalizzate al trasferimento tecnologico e all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca in tema di dispositivi di protezione, soluzioni digitali e tecnologie della sicurezza.
34.053. Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Fondo per lo sviluppo di start-up innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite da giovani fino a 29 anni di età)
1. Per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nonché per promuovere nuove iniziative imprenditoriali tra i giovani di età fino a 29 anni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle start-up innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite dai giovani di età non superiore a 29 anni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure di incentivazione nonché criteri e modalità di concessione delle medesime. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero delle imprese e del made in Italy. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
34.054. Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Fondo per il trasferimento tecnologico)
1. Al fine di promuovere il finanziamento dei progetti delle start-up innovative, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, sono destinate all'istituzione, presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy, di un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico, articolato in due o più macroaree settoriali, cui sono attribuite le seguenti funzioni:
a) impulso, indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici di trasferimento tecnologico delle università e definizione degli obiettivi individuali e collettivi da conseguire nel breve, medio e lungo periodo;
b) scouting, mentoring e coaching di attività traslazionali dalla ricerca all'impresa;
c) individuazione di professionalità eleggibili finalizzate ai percorsi traslazionali;
d) raccolta delle conoscenze e monitoraggio del livello di maturità tecnologia raggiunto dai progetti di ricerca finanziati, nonché identificazione, di concerto con le grandi imprese di settore, delle esigenze insoddisfatte del mercato di riferimento.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
34.056. Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Disposizioni per la reciprocità nel sistema dei plasmaderivati)
1. All'articolo 15, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, al primo periodo, dopo le parole: «donatori volontari non remunerati» sono inserite, in fine, le seguenti: «e in cui il plasma sia lavorato in regime di libero mercato».
34.059. Faraone.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Rimodulazione degli effetti temporali del credito d'imposta gasolio per autotrazione)
1. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.
2. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, a fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti.
3. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
*34.05. Cantone, Fede, Iaria, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Rimodulazione degli effetti temporali del credito d'imposta gasolio per autotrazione)
1. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.
2. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, a fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti.
3. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
*34.07. Casu, Barbagallo, Simiani.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Rimodulazione degli effetti temporali del credito d'imposta gasolio per autotrazione)
1. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.
2. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, a fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti.
3. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
*34.08. Gadda.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Clausola di adeguamento dei contratti di trasporto alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi)
1. All'articolo 83-bis, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi finalizzati a collegare porti situati in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo».
**34.09. Cantone, Fede, Iaria, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Clausola di adeguamento dei contratti di trasporto alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi)
1. All'articolo 83-bis, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi finalizzati a collegare porti situati in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo».
**34.010. Barbagallo, Casu, Simiani.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Clausola di adeguamento dei contratti di trasporto alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi)
1. All'articolo 83-bis, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi finalizzati a collegare porti situati in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo».
**34.011. Gadda.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di scambio di manodopera)
1. All'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al comma 9, le parole da: «e in tale caso» fino alla fine del periodo sono soppresse.
34.028. Marattin.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Banca dati unica e portale web)
1. Al fine di incentivare l'avvio di nuove imprese e la partecipazione ai bandi pubblici, nonché di aumentare la trasparenza e la conoscenza delle norme, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le tempistiche per la realizzazione di:
a) una banca dati unica contenente le informazioni relative ai bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia S.p.A. e di Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché dell'Unione europea rivolti alle imprese;
b) un portale web unico, di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale, mediante cui i soggetti interessati possano trasmettere le domande di partecipazione ai bandi di cui alla lettera a), indipendentemente dall'ente che ha pubblicato il bando. Nel portale web sono, altresì, pubblicati i bandi in lingua originale delle istituzioni dell'Unione europea e delle istituzioni pubbliche degli altri Stati membri dell'Unione europea corredati di apposita traduzione in lingua italiana.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
34.057. Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.
(Inammissibile)
A.C. 2022-A – Articolo 35
ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 35.
(Sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale)
1. Al fine di procedere a una revisione complessiva della disciplina concernente l'accreditamento istituzionale e la stipulazione degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi del medesimo articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, è sospesa fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, istituito ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 20 dicembre 2012 (Rep. atti n. 259/CSR), da sottoporre ad apposita intesa nell'ambito della medesima Conferenza permanente, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 35.
(Sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale)
Sopprimerlo.
*35.1000. Ghirra, Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Sopprimerlo.
*35.1004. Quartini, Di Lauro, Pavanelli, Marianna Ricciardi, Sportiello, Ilaria Fontana.
Sopprimerlo.
*35.1003. Malavasi, Peluffo, Simiani, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Gribaudo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 35.
1. Per una migliore efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi del medesimo articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istituzionale nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
2. Il decreto in particolare definisce:
a) i criteri, le modalità, i tempi e gli ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, relativamente a:
1) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;
2) l'elenco dei soggetti autorizzati;
3) gli esiti delle attività ispettive;
b) un piano di controlli ove siano indicati:
1) il numero minimo dei controlli, a campione e senza preavviso, che si intendono effettuare;
2) i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;
3) le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, alla previsione di commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;
4) i requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, la rotazione degli ispettori, le procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo;
c) le modalità di controllo e di vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, la formazione e la rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;
d) le linee guida recanti gli elementi essenziali da comprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo all'ente competente alla stipula e alla gestione dei contratti, alla composizione del budget e all'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extra-regionali e della mobilità passiva;
e) i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato da applicare uniformemente nell'intero territorio nazionale, recante l'indicazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.
35.1006. Quartini, Di Lauro, Pavanelli, Marianna Ricciardi, Sportiello, Ilaria Fontana.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 35.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'efficacia dell'accreditamento istituzionale e della stipula degli accordi contrattuali, definisce criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, relativamente a:
a) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;
b) l'elenco dei soggetti autorizzati;
c) gli esiti delle attività ispettive.
35.1007. Quartini, Di Lauro, Pavanelli, Marianna Ricciardi, Sportiello, Ilaria Fontana.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 35.
1. L'efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale è condizionata all'applicazione, da parte delle strutture sanitarie private, ai propri dipendenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e al rinnovo entro i termini di decorrenza dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.
35.1005. Quartini, Di Lauro, Pavanelli, Marianna Ricciardi, Sportiello, Ilaria Fontana.
Al comma 1, dopo le parole: è sospesa aggiungere le seguenti: , per i soli soggetti esercenti strutture socio-sanitarie e assistenziali ed enti ospedalieri, compresi gli IRCSS,.
*35.1002. Cavo.
Al comma 1 dopo le parole: è sospesa aggiungere le seguenti: , per i soli soggetti esercenti strutture socio-sanitarie e assistenziali ed enti ospedalieri, compresi gli IRCSS,.
*35.1012. Marattin.
Al comma 1, sostituire le parole: non oltre il 31 dicembre 2026 con le seguenti: non oltre il 31 dicembre 2025.
35.1001. Cavo.
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. All'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
«1-ter. Al fine di salvaguardare la continuità dell'attività di formazione e di ricerca, le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, le strutture individuate ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo, nonché gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 sono esonerati dalla partecipazione alle procedure selettive di cui al comma 1-bis e sono considerate prioritariamente dalle regioni e dalle province autonome in sede di assegnazione dei livelli di finanziamento a carico del servizio sanitario regionale».
35.1011. Casasco.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale e per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3. L'intesa di cui al comma 2, in particolare, dovrà definire:
a) criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, relativamente a:
1) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;
2) l'elenco dei soggetti autorizzati;
3) gli esiti delle attività ispettive;
b) un piano di controlli ove siano indicati:
1) il numero minimo dei controlli che, a campione e senza preavviso, si intendono effettuare;
2) i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;
3) le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, a prevedere commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;
4) requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, rotazione degli ispettori, procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo;
c) modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;
d) linee guida recanti gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo dell'ente competente alla stipula e dalla gestione dei contratti, della composizione del budget e dell'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extraregionali e della mobilità passiva.
35.1008. Quartini, Di Lauro, Pavanelli, Marianna Ricciardi, Sportiello, Ilaria Fontana.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce le modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali e l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, la formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni.
35.1009. Quartini, Di Lauro, Pavanelli, Marianna Ricciardi, Sportiello, Ilaria Fontana.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce le linee guida recanti gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo dell'ente competente alla stipula e dalla gestione dei contratti, della composizione del budget e dell'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extraregionali e della mobilità passiva.
35.1010. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Ilaria Fontana, Pavanelli.
A.C. 2022-A – Articolo 36
ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 36.
(Disposizioni in materia di buoni pasto)
1. Al fine di assicurare una regolamentazione omogenea e di garantire condizioni che implementino lo sviluppo concorrenziale del mercato e il rispetto dei princìpi di parità di trattamento, ragionevolezza, equità e utilità sociale, l'articolo 131, comma 5, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si applica anche agli accordi, comunque denominati, che non rientrano nell'ambito di applicazione del predetto articolo, stipulati dalle imprese che emettono i buoni pasto, in forma cartacea o elettronica, e gli esercenti. Conseguentemente, gli accordi di cui al primo periodo prevedono, quale corrispettivo richiesto agli esercenti da parte delle imprese emittenti i buoni pasto, un importo, che remunera anche ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti, non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto.
2. Le clausole contrattuali contrarie alle disposizioni del comma 1 sono nulle e sono sostituite di diritto da quanto previsto dal medesimo comma.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti degli esercenti che alla medesima data non sono vincolati da alcun accordo con imprese emittenti;
b) a decorrere dal 1° settembre 2025 anche agli accordi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per consentire un equilibrato riallineamento delle pattuizioni contrattuali che legano l'impresa emittente ai committenti datori di lavoro:
a) per i buoni pasto emessi entro il 1° settembre 2025 continuano ad applicarsi le condizioni concordate con gli esercenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al comma 3, lettera b), comunque non oltre il 31 dicembre 2025;
b) fatta salva la rinegoziazione, le imprese emittenti, a decorrere dal 1° settembre 2025, possono recedere dai contratti già conclusi con i committenti datori di lavoro, senza indennizzi od oneri, in deroga all'articolo 1671 del codice civile.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 36.
(Disposizioni in materia di buoni pasto)
Al comma 1, sopprimere le parole: , che remunera anche ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti,.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Tale importo remunera anche ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti, se strettamente necessario all'erogazione del servizio sostitutivo di mensa.
36.1000. Lupi.
Al comma 3, alla lettera b), sostituire le parole 1° settembre 2025 con le seguenti: 31 dicembre 2025;
Conseguentemente, al comma 4, lettera a), sostituire le parole: 1° settembre 2025 con le seguenti: 31 dicembre 2025 e le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 31 dicembre 2026.
36.1001. Lupi.
A.C. 2022-A – Articolo 37
ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 37.
(Modifica all'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, in materia di reciprocità nel sistema dei medicinali emoderivati prodotti dal plasma)
1. All'articolo 15, comma 3, primo periodo, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sia lavorato in regime di libero mercato».
A.C. 2022-A – Articolo 38
ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 38.
(Disposizioni finanziarie)
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, dall'attuazione della presente legge, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le relative attività sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Agli oneri derivati dall'articolo 31, pari a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
A.C. 2022-A – Articolo 39
ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 39.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Intendimenti del Governo in ordine agli obblighi di cooperazione e assistenza giudiziaria rispetto alla Corte penale internazionale, in relazione ai mandati di arresto nei confronti del Primo Ministro israeliano Netanyahu e dell'ex Ministro della difesa Gallant – 3-01577
ZANELLA, FRATOIANNI, BONELLI, BORRELLI, DORI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI e ZARATTI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
la Corte penale internazionale ha emesso mandati di arresto, oltre che nei confronti di Mohammed Deif (ucciso secondo fonti israeliane), comandante militare di Hamas per la strage nel sud di Israele del 7 ottobre 2024, anche per il Premier israeliano Netanyahu e l'ex Ministro della difesa Gallant per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, commessi nell'ambito di un attacco diffuso e sistematico contro la popolazione civile di Gaza;
Netanyahu e Gallant sono ritenuti responsabili di aver affamato la popolazione civile palestinese come metodo di guerra, di aver causato intenzionalmente «grandi sofferenze, gravi lesioni al corpo o alla salute o trattamenti crudeli», di «dirigere intenzionalmente attacchi contro una popolazione civile»;
gli Stati Uniti hanno respinto la decisione della Corte, ribadendo sostegno incondizionato a Israele, e il Premier dell'Ungheria Orban, Presidente di turno del Consiglio dell'Unione europea, ha definito oltraggiosa la richiesta, invitando Netanyahu in Ungheria, mentre l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri, Josep Borrell, ha affermato: «non è una decisione politica, ma la decisione di un tribunale, la Corte penale internazionale, e le decisioni dei tribunali devono essere rispettate e applicate»;
il Ministro e Vice Presidente del Consiglio dei ministri Salvini ha affermato la pericolosità della decisione «perché Israele non difende solo sé stesso ma difende anche le libertà, le democrazie e i valori occidentali. Mi sembra evidente che sia una scelta politica dettata da alcuni Paesi islamici che sono maggioranze in alcune istituzioni internazionali»; il Ministro interrogato e Vice Presidente del Consiglio dei ministri ha affermato che «noi sosteniamo la Corte penale ma è importante che agisca secondo il diritto e non secondo la politica» e il Presidente Meloni ha dichiarato che «le motivazioni della Corte penale internazionale dovrebbero essere sempre oggettive e non di natura politica»;
dubitare della terzietà della Corte penale internazionale vuol dire minare principi condivisi, nonché un organismo di cui 124 Paesi si sono dotati per perseguire individui (e non gli Stati) autori di gravi crimini;
occorre una posizione chiara ed univoca del Governo rispetto alle decisioni della Corte penale internazionale e alla strage di civili a Gaza che per il diritto internazionale è crimine di guerra, senza l'ambiguità di attribuire alla stessa una natura politica –:
se il Governo intenda adempiere agli obblighi di cooperazione e assistenza giudiziaria con la Corte penale internazionale derivanti dall'emissione dei mandati di arresto nei confronti del Premier israeliano Netanyahu e dell'ex Ministro della difesa Gallant per crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
(3-01577)
Chiarimenti in merito alle dichiarazioni del Ministro degli affari esteri in relazione ai mandati di arresto emessi dalla Corte penale internazionale nei confronti del Primo Ministro israeliano Netanyahu e dell'ex Ministro della difesa Gallant – 3-01578
RICCARDO RICCIARDI, FRANCESCO SILVESTRI, BALDINO, PELLEGRINI e LOMUTI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
dopo oltre sei mesi dalla richiesta del Procuratore Karim Khan, il 21 novembre 2024 la Camera preliminare della Corte penale internazionale, ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto di Roma, ha emesso i mandati di arresto per il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo ex Ministro della difesa Yoav Gallant, per «crimini contro l'umanità e crimini di guerra», e Mohammed Deif, capo delle Brigate al-Qassam nella Striscia di Gaza;
i giudici dell'Aja, nel motivare la decisione, affermano di aver trovato «motivi ragionevoli» per ritenere che Netanyahu e Gallant siano responsabili di crimini quali l'uso della fame come metodo di guerra e di «omicidio, persecuzione e altri atti disumani», allo scopo di rendere praticamente impossibile la sopravvivenza dei civili di Gaza;
la Corte penale internazionale ha accusato inoltre il Premier israeliano e l'ormai destituito Ministro della difesa di aver autorizzato bombardamenti che hanno preso di mira deliberatamente la popolazione civile, causando morti e sofferenze atroci, senza risparmiare i bambini;
i 124 Paesi firmatari dello Statuto di Roma, che ha istituito la Corte penale internazionale, hanno l'obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti della Corte, inclusi i mandati di arresto e le sentenze di condanna, ovunque nei loro territori;
a seguito della pronuncia della Corte penale internazionale, il Ministro interrogato ha rilasciato dichiarazioni ad avviso degli interroganti palesemente antitetiche con il rispetto del diritto internazionale, volte a trovare degli appigli per non eseguire il mandato d'arresto, di fatto obbligatorio per gli Stati che hanno ratificato lo Statuto. Ha infatti dichiarato: «noi sosteniamo la Corte penale internazionale, ricordando sempre che la Corte deve svolgere un ruolo giuridico e non un ruolo politico. Valuteremo insieme ai nostri alleati cosa fare e come interpretare questa decisione e come comportarci insieme su questa vicenda»;
l'Alto rappresentate dell'Unione europea, Josep Borrell, ha invece dichiarato che: «non è qualcosa che si può scegliere: quando la Corte è andata contro Putin siamo rimasti in silenzio. Questo è un tipico esempio del “due pesi e due misure”. Ho chiesto agli Stati membri dell'Unione europea di rispettare gli obblighi derivanti dalla decisione della Corte dell'Aia e dal diritto internazionale, che piacciano o meno» –:
come intenda conciliare l'obbligo di dare esecuzione ai mandati d'arresto emessi dalla Corte penale internazionale, come previsto dallo Statuto di Roma, e le dichiarazioni esposte in premessa, al fine di garantire il rispetto dei princìpi di diritto internazionale.
(3-01578)
Intendimenti in ordine all'esecuzione delle decisioni della Corte penale internazionale concernenti i mandati di arresto nei confronti del Primo Ministro israeliano Netanyahu e dell'ex Ministro della difesa Gallant – 3-01579
PROVENZANO, BRAGA, BOLDRINI, QUARTAPELLE PROCOPIO, PORTA, GHIO, FERRARI, FORNARO, CASU e AMENDOLA. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
la Corte penale internazionale ha emesso mandati di arresto per il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo ex Ministro della difesa Yoav Gallant e il leader di Hamas Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri – noto come Deif – per crimini di guerra e crimini contro l'umanità per la guerra a Gaza e gli attacchi dell'ottobre 2023 che hanno scatenato l'offensiva di Israele nel territorio palestinese. I mandati erano stati richiesti anche contro gli altri due principali leader di Hamas, Ismail Haniyeh e Yahya Sinwar, ma sono entrambi rimasti uccisi nel corso della guerra in atto;
la Corte penale internazionale fu istituita con il Trattato di Roma nel 1998 ed è entrata in vigore nel luglio 2002. Ne sono membri 124 Stati, tra cui l'Italia e 33 dall'Africa, 19 dall'Europa orientale e 25 dall'Europa occidentale e altri come il Canada. Gli Stati Uniti e Israele non sono membri e non riconoscono dunque la giurisdizione della Corte;
l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea, Borrell, ha più volte ribadito in questi giorni, che le decisioni della Corte penale internazionale sono vincolanti per gli Stati membri dell'Unione europea e si è detto anche «allarmato dall'estrema politicizzazione delle reazioni alla decisione della Corte», ribadendo che la decisione della Corte penale internazionale «non ha nulla a che fare con l'antisemitismo e non è una decisione politica»;
il Ministro interrogato ha affermato che l'Italia «rispetta e sostiene la Corte penale internazionale, ma siamo convinti che quello che deve svolgere sia un ruolo giuridico e non politico. Esamineremo le carte per capire quali sono le motivazioni che hanno portato la Corte a fare questa scelta»;
inoltre, nei giorni precedenti, lo stesso Ministro ha dovuto specificare che «la posizione dell'Italia su questo punto è quella espressa da Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale», a seguito delle dichiarazioni dell'altro Vice Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro Matteo Salvini, che ha dichiarato che il Premier israeliano «sarebbe il benvenuto se venisse in Italia»;
lunedì è cominciato il G7 dei Ministri degli esteri e il Ministro interrogato ha detto di voler prendere «le decisioni insieme ai nostri alleati», pur se gli Stati Uniti, membri del G7, non lo sono della Corte penale internazionale ed hanno contestato la sentenza della Corte –:
se l'Italia ottempererà alla decisione della Corte penale internazionale in virtù del proprio obbligo di cooperazione da parte degli Stati membri come previsto dallo Statuto di Roma, senza improprie considerazioni politiche che minerebbero il principio fondante per cui la legge, anche internazionale, è uguale per tutti.
(3-01579)
Elementi e iniziative di competenza in merito alle ripercussioni sulla bilancia commerciale dell'Italia e dell'Unione europea derivanti dall'ipotizzata applicazione di dazi da parte del Governo Usa – 3-01580
DELLA VEDOVA e MAGI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
gli Stati Uniti sono tra i partner commerciali più importanti per l'Italia, assieme a Francia e Germania;
Sace, società controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze specializzata nel sostegno alle imprese italiane nel mondo, riporta che nel 2023 l'Italia ha esportato beni negli Stati Uniti per oltre 67 miliardi di euro, a fronte di importazioni per circa 25 miliardi: il nostro Paese esporta più di due volte e mezzo di quello che importa;
anche a livello europeo, la bilancia commerciale con gli Stati Uniti è notevolmente a favore dell'Unione europea, con un'eccedenza di 156 miliardi di euro nel 2023;
parte integrante e fondamentale della campagna elettorale di Donald Trump, neoeletto Presidente degli Stati Uniti, è una politica commerciale protezionista, fondata sui dazi imposti ai mercati di Europa e Asia; il Presidente eletto ha più volte minacciato dazi per la Cina fino al 60 per cento, per l'Europa fino al 20 per cento;
la politica commerciale della piattaforma di Trump si preannuncia essere ben più dura e aggressiva di quella messa in atto durante la sua prima presidenza, che comunque inflisse all'Italia e all'Europa danni non irrilevanti, nell'ordine di miliardi di euro;
Goldman Sachs, a luglio 2024, stimava che la vittoria di Trump e la conseguente politica doganale da lui impostata costerebbe all'Eurozona la riduzione di circa un punto percentuale di prodotto interno lordo;
i settori di export italiani che verrebbero più colpiti – macchinari industriali, prodotti chimici e farmaceutici, prodotti alimentari, moda e abbigliamento – sono tra i settori più importanti e rappresentativi del nostro Paese e del cosiddetto made in Italy;
si è consapevoli che la politica commerciale è un'esclusiva competenza dell'Unione europea;
si è consapevoli che le materie di politica commerciale sono passate dall'ex Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) al Ministero degli affari esteri e che detto Ministero partecipa, si legge sul sito, «ai lavori in ambito di Unione europea a tutti i livelli, fornendo i necessari contributi alla definizione della politica commerciale comune e rappresentando gli interessi dei settori produttivi nazionali» –:
quale sia la stima, effettuata dal Ministero, del potenziale costo del danno inflitto alle aziende italiane, al made in Italy e alla diplomazia economica italiana dalla guerra commerciale promessa da Donald Trump all'Europa e all'Italia.
(3-01580)
Esiti della recente riunione ministeriale del G7 in relazione al conflitto in Medio Oriente e iniziative volte a rafforzare il dialogo con i partner globali – 3-01581
ORSINI, DEBORAH BERGAMINI, MARROCCO, BARELLI, ARRUZZOLO, BAGNASCO, BATTILOCCHIO, BATTISTONI, BENIGNI, BOSCAINI, CALDERONE, CANNIZZARO, CAPPELLACCI, CAROPPO, CASASCO, CASTIGLIONE, CATTANEO, CORTELAZZO, SERGIO COSTA, D'ATTIS, DALLA CHIESA, DE MONTE, DE PALMA, FASCINA, GATTA, LOVECCHIO, MANGIALAVORI, MAZZETTI, MULÈ, NEVI, NAZARIO PAGANO, PATRIARCA, PELLA, PITTALIS, POLIDORI, ROSSELLO, RUBANO, PAOLO EMILIO RUSSO, SACCANI JOTTI, SALA, SORTE, SQUERI, TASSINARI e TENERINI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
il 25 e 26 novembre 2024 il Ministro interrogato ha presieduto a Fiuggi e Anagni una nuova riunione dei Ministri degli esteri del G7, in una fase di accresciuta tensione del quadro politico internazionale, segnato dai conflitti in Ucraina e Medio Oriente e dal perdurante arco di instabilità che abbraccia l'intera area del «Mediterraneo allargato»;
l'apertura dei lavori è stata dedicata proprio alla situazione in Medio Oriente, a testimonianza della centralità che riveste la regione nell'agenda della Presidenza italiana del G7; tra i temi affrontati, figurano la necessità di un cessate il fuoco a Gaza, con immediato rilascio degli ostaggi, l'accesso degli aiuti umanitari, la fine delle ostilità in Libano, l'impegno del G7 per la de-escalation;
la riunione ha offerto l'occasione per ribadire il sostegno del G7 all'Ucraina, anche in vista della futura ricostruzione;
la riunione di Fiuggi e Anagni ha rappresentato un modello nella costruzione di nuovi partenariati del G7 con i principali attori regionali e globali; ai lavori della ministeriale sono stati infatti associati attori chiave nello scacchiere mediorientale, come il Segretario generale della Lega degli Stati arabi e i Ministri degli esteri del «Quintetto arabo» (Giordania, Egitto, Qatar, Emirati arabi uniti, Arabia Saudita);
una sessione di lavoro è stata inoltre dedicata al rafforzamento della cooperazione e della connettività con l'Indopacifico, con la partecipazione dei Ministri degli esteri di India, Repubblica di Corea, Indonesia e Filippine;
il G7 di Fiuggi e Anagni, preceduto dai «Dialoghi mediterranei», importante piattaforma di discussione sulla situazione politica in Medio Oriente, si inserisce nel quadro di un'intensa attività di mediazione che il Governo italiano ha portato avanti fin dall'inizio della crisi in stretto coordinamento con i principali partner internazionali e con i Paesi arabi moderati –:
quali siano i principali esiti della riunione ministeriale del G7 di Fiuggi e Anagni in relazione agli sforzi della comunità internazionale per giungere ad una de-escalation del conflitto in Medio Oriente e alle iniziative, attuate in tale consesso, finalizzate a rafforzare il dialogo e la collaborazione con i partner globali.
(3-01581)
Intendimenti del Ministro della giustizia in ordine alla permanenza in carica del Sottosegretario Delmastro Delle Vedove – 3-01582
GIACHETTI, FARAONE e GADDA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
venerdì 15 novembre 2024 durante un evento per presentare un nuovo modello di auto per la polizia penitenziaria, Delmastro Delle Vedove, Sottosegretario del Ministero della giustizia con delega al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel commentare le nuove vetture che verranno adibite al trasporto dei detenuti in regime di 41-bis, ha dichiarato: «Sarò forse anche infantile, un po' fanciullesco, ma l'idea di vedere sfilare questo potente mezzo che dà il prestigio, con il gruppo operativo mobile sopra, far sapere ai cittadini chi sta dietro a quel vetro oscurato, come noi sappiamo trattare chi sta dietro a quel vetro oscurato, come noi incalziamo chi sta dietro quel vetro oscurato, come noi non lasciamo respirare chi sta dietro quel vetro oscurato, credo sia una gioia... è sicuramente per il sottoscritto una intima gioia»;
le affermazioni del Sottosegretario Delmastro Delle Vedove rappresentano un fatto di assoluta gravità, profondamente lesivo della dignità dei detenuti e del gravoso e serio lavoro svolto dalla polizia penitenziaria, del tutto incompatibile con il ruolo e le attribuzioni istituzionali che egli ha assunto;
collegare il vanto di «togliere il respiro» ai detenuti alla presentazione di vetture che, grazie a sistemi di sicurezza innovativi, altro scopo non hanno se non quello di garantire la sicurezza e l'incolumità degli agenti della polizia penitenziaria, dei detenuti e dei cittadini, evidenzia l'attitudine del Sottosegretario a interpretare il sistema penitenziario in termini repressivi e prevaricatori, in maniera del tutto incompatibile, cioè, con i principi costituzionali che governano anzitutto l'agire delle istituzioni;
un simile contegno è stato mostrato anche nell'agosto del 2024, quando il Sottosegretario, durante una visita nelle carceri di Brindisi e Taranto, si è rifiutato di incontrare i detenuti, giustificando il fatto con l'apodittica affermazione che il proprio servizio è preordinato alla polizia e non ai detenuti;
il disprezzo manifestato dal Sottosegretario nei confronti dei detenuti si innesta in un anno già drammatico per il sistema carcerario, che vede registrare 81 suicidi, sovraffollamenti, condizioni igienico-sanitarie e sistemi di contenimento e costrizione indegni e del tutto incompatibili con la funzione rieducativa della pena sancita in Costituzione;
le dichiarazioni e il contegno del Sottosegretario Delmastro Delle Vedove rendono perciò ancor più evidente l'incompatibilità della sua persona rispetto al ruolo di Governo e istituzionale rivestito –:
se, alla luce di quella che gli interroganti ritengono l'indegnità morale e istituzionale dimostrata nel corso del suo mandato, non ritenga doveroso sollecitare le dimissioni del Sottosegretario Delmastro Delle Vedove.
(3-01582)
Misure a favore dei detenuti e degli agenti di polizia penitenziaria, in relazione alle condizioni di vita e di lavoro all'interno delle carceri – 3-01583
LUPI, ROMANO, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CARFAGNA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 27 della Costituzione sancisce che le pene «non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»;
il 19 novembre 2024 nel carcere di Genova Marassi si è consumato l'ottantunesimo suicidio di un detenuto dall'inizio del 2024;
la maggior parte dei suicidi in carcere riguarda persone tra i 26 ed i 39 anni e circa due terzi dei casi erano soggetti accusati, o condannati, per reati contro le persone;
ai suicidi dei detenuti si sommano anche i suicidi degli agenti di polizia penitenziaria, sette dall'inizio del 2024, i quali hanno subito inoltre circa 2.000 aggressioni;
i dati registrano un netto aumento rispetto ai numeri del 2023 e le cause si riscontrano facilmente nelle condizioni in cui versano le carceri e, in particolare, nel sovraffollamento;
a livello nazionale il sovraffollamento medio è del 133,25 per cento, con 62.323 detenuti rispetto ad una capienza regolamentare di 51.162;
dagli ultimi dati disponibili dell'associazione Antigone risulta che in Italia vi siano 31.068 agenti di polizia penitenziaria, il 16 per cento in meno della dotazione necessaria, con una media di 1,96 detenuti per ogni agente a fronte di 1,5 previsti;
il dato nazionale mostra come le carceri più grandi siano anche quelle con minor numero di agenti rispetto ai detenuti;
si riscontra che sono sempre di più i poliziotti di polizia penitenziaria che decidono di lasciare il lavoro: nel 2022 si sono registrate 1.000 dimissioni, di cui 900 solo nei primi mesi dell'anno;
dei nuovi agenti assunti, uno su quattro sceglie di dimettersi entro il primo anno di servizio e molti abbandonano già durante il corso di formazione dopo il tirocinio in istituto; l'ultimo corso, che vendeva banditi circa 1.750 posti, ha visto soltanto 1.300 persone terminare il percorso;
le condizioni critiche di molti immobili che ospitano istituti penitenziari provocano spesso rivolte o tensioni all'interno delle carceri –:
quali azioni intenda intraprendere per tutelare sia i detenuti sia gli agenti di polizia penitenziaria, nel rispetto delle norme costituzionali e delle leggi.
(3-01583)
Iniziative di competenza volte alla semplificazione dei meccanismi di elezione dei componenti degli organi territoriali e nazionali dell'Ordine dei giornalisti – 3-01584
GRIPPO, BONETTI, BENZONI, D'ALESSIO e SOTTANELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
la legge n. 69 del 1963 reca norme ormai anacronistiche per quanto riguarda il sistema e le operazioni di voto per l'elezione dei rappresentanti nei venti consigli regionali e nel Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti;
l'introduzione, da parte del decreto-legge n. 137 del 2020, del voto elettronico per le elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia, tra cui l'ordine dei giornalisti, ha rappresentato senz'altro una soddisfacente innovazione;
tuttavia, essendo rimasta immutata la disciplina recata dalla legge n. 69 del 1963, il voto on line è rimasto molto complesso e sono emerse diverse criticità;
su queste c'è stato un lungo lavoro degli ordini professionali dei giornalisti e della Federazione nazionale stampa italiana (Fnsi) per arrivare ad una richiesta unitaria di modifiche tecniche atte a semplificare tali procedure;
tali indicazioni sono state acquisite in modo positivo da tre progetti di legge depositati alla Camera dei deputati da gruppi di maggioranza e opposizione;
a tal proposito, il Sottosegretario all'editoria, Alberto Barachini, ha pubblicamente dichiarato che il Governo ha avviato un'interlocuzione con la Federazione nazionale stampa italiana e con l'ordine per accelerare queste procedure e finalizzare con il Parlamento una riforma che le recepisca;
lo stesso Ministro interrogato, in risposta all'interrogazione n. 4-02341, si era impegnato ad accompagnare una modernizzazione dei procedimenti elettorali nell'ambito di una riforma più complessiva dell'ordine stesso in tempo utile per le nuove elezioni che dovevano tenersi a breve;
l'autodichia dell'ordine è fondamentale: il diritto di informare e di essere informati è un diritto costituzionale che deve essere garantito dalle istituzioni, anche in virtù delle mozioni votate all'unanimità dalla Camera sull'indipendenza dell'informazione;
tardivamente Fratelli d'Italia ha proposto un nuovo testo, determinando così un ritardo dell'iter e riaprendo la discussione su modifiche unanimemente condivise;
in una recente nota, il presidente dell'ordine nazionale dei giornalisti, Carlo Bartoli, assieme al comitato esecutivo, ha affermato – con riferimento ad una tardiva proposta di legge del gruppo Fratelli d'Italia – che quest'ultima non semplificherebbe le già «complicate e costose norme che costringono i giornalisti italiani a votare in più turni» e introdurrebbe invece «dei meccanismi inutili e di dubbia applicabilità» e non idonei a rinnovare le procedure dal punto di vista tecnico;
alla luce di tali ritardi e della riapertura della discussione rispetto a modifiche condivise, l'ordine ha deciso di convocare le elezioni con la vecchia modalità, segnando così un grave, ma obbligato, passo indietro con oneri aggiuntivi e un ritorno a sistemi ormai anacronistici –:
come intenda, per quanto di competenza, sostenere una rapida semplificazione dei meccanismi di elezione in oggetto, anche a garanzia dell'autonomia stessa dell'ordine dei giornalisti.
(3-01584)
Esiti della Conferenza sui cambiamenti climatici Cop29 e ulteriori iniziative volte a favorire misure di approvvigionamento energetico basate sulla neutralità tecnologica – 3-01585
FOTI, ROTELLI, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, MATTIA, MILANI, BENVENUTI GOSTOLI, IAIA, LAMPIS, FABRIZIO ROSSI e RACHELE SILVESTRI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:
la Cop 29 ha stabilito di limitare l'aumento della temperatura globale entro gli 1,5 gradi centigradi;
in tema di obiettivi di finanza climatica è stato raggiunto l'importante obiettivo di triplicare i finanziamenti ai Paesi in via di sviluppo, passando da 100 miliardi di dollari annui a 300 miliardi di dollari annui entro il 2035, utilizzando risorse sia pubbliche che private;
è stata altresì stabilita la piena operatività del Loss and damage fund, terzo pilastro delle politiche climatiche atteso da tempo dai Paesi in via di sviluppo;
si segnala un'ulteriore importante obiettivo conseguito, ovvero l'attuazione dell'articolo 6 dell'Accordo di Parigi, consentendo a ciascuno Stato promotore di progetti per la decarbonizzazione in altri Paesi di contribuire ai propri target di riduzione, generando anche a livello internazionale uno scambio delle emissioni;
è risultato particolarmente significativo il lavoro svolto dal Presidente del Consiglio dei ministri Meloni e dal Ministro interrogato perché l'accordo raggiunto, quasi insperato, ha reso manifesto il contributo dell'Italia per la riuscita della Cop 29:
il negoziato, condotto dall'Unione europea, ha visto il Governo italiano protagonista avendo indicato una strategia maggiormente efficace, alla luce dei nuovi equilibri globali, proponendo obiettivi specifici: estendere la platea dei contributori coinvolgendo Paesi precedentemente non donatori; contabilizzare i contributi delle banche multilaterali di sviluppo; incoraggiare le iniziative filantropiche; favorire meccanismi che, partendo dai contributi degli Stati, spingano i grandi investitori a finanziare progetti di decarbonizzazione come motore di sviluppo nei Paesi più vulnerabili mediante partenariati paritari e non predatori –:
se intenda promuovere ulteriori iniziative finalizzate a far emergere l'importanza della neutralità tecnologica, a livello nazionale e internazionale, considerata l'attuale indisponibilità di un'unica fonte energetica in grado di assicurare l'approvvigionamento energetico necessario a cittadini e imprese.
(3-01585)
Iniziative di competenza volte a favorire il confronto e il contraddittorio in ambito universitario, alla luce della promozione di recenti corsi ed eventi concernenti le cosiddette teorie di genere – 3-01586
SASSO, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
si apprende dalla stampa che all'Università di Sassari si tengono seminari pubblici sul tema «Chi ha paura del gender» al fine – parole del docente di filosofia politica che li ha organizzati – di fare «una lucida provocazione nei riguardi di coloro che attaccano il gender, verso Stati, partiti e movimenti antidemocratici, neoconservatori e, sostanzialmente, autoritari», cui partecipano anche deputati di opposizione;
nello stesso ateneo si tiene il corso «Teorie di genere e queer» con cui si ottengono crediti formativi universitari validi per conseguire la laurea in scienze politiche, studiando su un testo che a giudizio degli interroganti giustifica, anzi quasi caldeggia, la pedofilia e senza che ci sia alcuna affinità con la restante parte degli insegnamenti previsti dal corso di studi;
l'università Roma Tre ha proposto un laboratorio per bambini trans e gender creative «per ascoltare e raccogliere le storie» di giovanissimi condotto da ricercatori e da insegnanti, in programma in uno spazio dell'università ma che, in seguito alle proteste di alcune associazioni contrarie, si è realizzato in luogo nascosto;
è evidente a parere degli interroganti che si tratti di iniziative ideologiche che si inseriscono fra le azioni che l'opposizione ha annunciato contro l'approvazione della risoluzione in VII Commissione della Camera dei deputati, a prima firma del deputato Sasso, che impegna il Governo a promuovere un confronto con tutti i soggetti interessati sulle tematiche dell'educazione affettiva e sessuale al fine di adottare linee guida valevoli per tutto il sistema nazionale d'istruzione;
lo spazio universitario deve restare autonomo ma è indubbio che debba rappresentare tutte le opinioni presenti nel dibattito pubblico, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, senza cadere in eccessi demagogici ed evitando strumentalizzazioni di gruppi di pressione;
in definitiva, a parere degli interroganti, l'università pare essere, ancora una volta, al centro di un corposo tentativo di strumentalizzazione da parte di alcuni gruppi di pressione che vorrebbero superare il dibattito sociale, politico e istituzionale per parlare dalle aule a una platea di qualità e ottenere così maggiore risonanza –:
quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda avviare affinché nelle sedi universitarie, luoghi di formazione e di diffusione del sapere, sia sempre favorito il confronto e il contraddittorio, specie laddove si tocchino temi di enorme delicatezza che possono avere ricadute sui minori, quali quello di cui in premessa, e sia comunque evitato di dare risonanza a posizioni estremamente ideologiche, a parere degli interroganti non fondate su solide basi scientifiche.
(3-01586)