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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 giugno 2023
129.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
Pag. 133

ALLEGATO 1

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (C. 1194 Governo);

   considerato che il provvedimento reca disposizioni di competenza della Commissione Agricoltura agli articoli 7 e 12;

   più in particolare:

    all'articolo 7 viene riconosciuta un'integrazione al reddito mensile ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per i medesimi eventi straordinari;

    all'articolo 12 sono previste misure sia per il sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 sia disposizioni per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità verificatasi nel corso dell'anno 2022;

   nello specifico:

    per gli eventi alluvionali individuati, viene prevista la possibilità per le imprese agricole che operano nei territori interessati dagli eventi e per i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza di richiedere, in deroga, i sostegni previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, destinando, a tal fine, una somma di 100 milioni di euro, ai quali si aggiungono 10, 30 e 35 milioni di euro, rispettivamente per il 2023, 2024 e 2025, provenienti dal Fondo per l'innovazione in agricoltura, al fine di sostenere gli investimenti nelle zone d'interesse;

    per gli eventi legati alla siccità verificatasi nel corso del 2022, si prevede che entro dieci giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame si provveda, secondo i criteri individuati, alla ripartizione delle somme disponibili tra le regioni e le province autonome;

    viene, inoltre, prevista una modifica alla disciplina del Fondo per gli imprenditori agricoli per la raccolta di legname depositato nell'alveo dei fiumi, specificando che la raccolta deve riguardare legname «avulso», ovvero già staccato, strappato e depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi o di fiumi o in riva al mare, eliminando il riferimento al fatto che ciò sia stato causato da eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene;

    viene, infine, attribuito al Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2023, il compito di verificare lo stato di efficienza e manutenzione delle opere di drenaggio delle acque meteoriche realizzate sull'intero territorio nazionale;

    considerato che tali disposizioni rivestono particolare importanza per l'agricoltura di quei territori fortemente colpiti nel corso degli ultimi anni da fenomeni meteorologici avversi e sono capaci di fornire un ristoro e un incentivo alla ripresa Pag. 134delle attività produttive delle aziende agricole interessate,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere per le stesse aziende agricole di cui all'articolo 12, così come è avvenuto per la ricostruzione dopo il terremoto del 2012 in Emilia:

    a) finanziamenti, nei limiti di finanza pubblica, basati su contributi a fondo perduto, definendo, se del caso, un plafond unico dotato di disponibilità finanziaria adeguata che permetta di coprire fino al 100 per cento dei costi di ricostruzione, attraverso l'utilizzo del credito d'imposta;

    b) contributi per la ripresa produttiva, nei limiti della finanza pubblica, consistenti in interventi di ripristino o di ricostruzione o di indennizzo delle perdite subite, che, se autorizzati dalla Commissione europea in base a quanto previsto dal Trattato per gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o per altri eventi eccezionali, possono esulare la soglia ordinaria del 30 per cento ed arrivare fino a quella del 100 per cento del costo complessivo;

    c) l'erogazione dei fondi ancora disponibili sulla riserva di crisi prevista dalla Politica Agricola Comune (Pac) – destinata a fare fronte a circostanze eccezionali, prevedendo, altresì, l'adozione di misure di flessibilità per l'implementazione del Piano di Sviluppo Rurale dell'Emilia-Romagna al fine di poter apportare quelle modifiche necessarie al PSR che assicurino la massima rapidità nei pagamenti.

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ALLEGATO 2

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,

   esaminato il disegno di legge recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come approvato dal Senato (C.1134 Governo), e abbinata;

   considerato che le disposizioni di interesse della Commissione Agricoltura sono contenute negli articoli 1, 14 e 15 del provvedimento, incidenti, rispettivamente, sul divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta, semplificazione della procedura di concessione di nuova varietà vegetale e di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche mediante opposizione;

   rilevato, in particolare, che:

    l'articolo 1 introduce il divieto di registrazione come marchi di segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette, in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte;

    l'articolo 14 prevede che per la registrazione di nuove varietà vegetali e di marchi su prodotti agricoli e agroalimentari di prima trasformazione il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dovrà esprimere un parere vincolante, anche al fine di accertare se la parola, figura o segno di cui si chiede la registrazione possa configurare usurpazione, imitazione o evocazione di indicazioni geografiche o di origine;

    l'articolo 15 include tra soggetti legittimati all'opposizione avverso una domanda o registrazione di marchio anche il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

    considerata la particolare rilevanza di tali disposizioni per una attenta ed efficace politica di tutela del Made in Italy in campo agroalimentare,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

7-00084 Bruzzone: Sulle iniziative per l'eradicazione della peste suina dal territorio nazionale.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

   La XIII Commissione,

   premesso che:

    la peste suina africana (Psa) è una malattia virale, non trasmissibile agli esseri umani, ma che può causare ingenti danni al tessuto economico, poiché altamente contagiosa e letale anche per i maiali d'allevamento;

    a distanza di più di anno e mezzo circa dal primo caso – rilevato il 7 gennaio 2022 – è stata accertata la presenza della Psa nelle popolazioni di cinghiali, ma anche in alcuni casi sporadici di suini allevati, nel territorio del Lazio;

    se pure efficacemente gestita a livello nazionale e regionale, anche con il contributo delle aziende e delle associazioni coinvolte, il contenimento della diffusione della peste suina non sta funzionando come dovrebbe;

    i dati forniti dal Ministero della salute denotano un incremento significativo di suidi infetti in diverse parti del paese, in prevalenza al Nord. Al 6 giugno 2023, nell'Italia continentale si riscontrano un totale di 847 casi in tutta la penisola di cui: 440 in Piemonte (Alessandria), 318 in (Genova-Savona), 56 nel Lazio (Roma) di cui 1 su altri suidi, Campania 16 (Salerno), Reggio Calabria 9 di cui 2 su altri suidi, Sardegna 8 (Sassari-Nuoro-Sud Sardegna) di cui 4 su suini domestici 16 in Campania (Salerno), 9 in Calabria (Reggio Calabria) di cui 2 su suini domestici;

    sono stati riscontrati focolai di PSA anche in nuove aree del paese, come Campania e Calabria. L'Italia ha provveduto, infatti, ad informare la Commissione Ue, in data 12 maggio 2023, circa lo stato attuale di diffusione del virus sul territorio, confermando la presenza di due nuovi focolai in suini detenuti nella regione Calabria, in precedenza indenni dalla malattia. In conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, l'Italia ha provveduto a qualificare tali aree come zone soggette a restrizioni;

    è importante sottolineare che le criticità legate alla moltiplicazione incontrollata delle popolazioni di cinghiali, con i conseguenti danni all'agricoltura, e i più recenti problemi di ordine pubblico, non sono nuove, ed esulano – in parte – nella loro risoluzione, dalla gestione della PSA. In tale contesto, le esperienze degli altri Stati membri europei hanno evidenziato che il depopolamento dei cinghiali nelle zone infette ai fini dell'eradicazione, sia uno dei principali ed efficaci strumenti per la gestione numerica della popolazione. Diversamente, la gestione delle popolazioni di cinghiali nelle aree indenni è contemplata nei Piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (cosiddetti PRIU) di cui al decreto-legge 9/2022 convertito in legge dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, che le regioni e province autonome hanno adottato per prevenire e contenere la diffusione della PSA in Italia (quelle indenni da PSA e nelle parti indenni in caso di presenza della PSA). In detti PRIU sono previste la ricognizione della consistenza della specie cinghiale e le modalità di attuazione dei metodi per la gestione della specie;

    il commissario straordinario per la peste suina africana è chiamato a coordinare i servizi veterinari delle Asl competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e Pag. 137tecniche regionali nonché gli enti territorialmente competenti e a verificare la regolarità dell'abbattimento e distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della Asl competente;

    l'Ispra fornisce il supporto necessario al commissario straordinario, valutando, in particolare, i piani regionali di intervento urgente previsti dal quadro normativo specifico su tale materia;

    l'Ispra, durante l'audizione svolta in Commissione agricoltura della Camera dei deputati il 25 gennaio 2023, ha riferito che «si registra un costante aumento delle problematiche legate alla presenza del cinghiale in Italia, sia per gli impatti causati all'agricoltura, sia per l'aumento degli incidenti stradali, e – non ultimo – per le problematiche legate alla sempre più diffusa presenza del cinghiale nelle aree urbanizzate»;

    nel 2023 si è ritenuto necessario procedere ad un aggiornamento complessivo delle misure contenute nella Ordinanza Commissariale n. 4/2022, alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica, ed è stata emanata l'Ordinanza Commissariale PSA n. 2/2023;

    sempre secondo quanto riportato da Ispra, «Per contenere le popolazioni di cinghiale è essenziale non solo aumentare significativamente i prelievi, ma contestualmente seguire una più corretta programmazione dei piani di abbattimento»;

    sempre ISPRA ha messo in evidenza l'importanza del monitoraggio su scala regionale e nazionale delle popolazioni di ungulati, con metodologie tecnicamente corrette che supportino la formulazione di piani di prelievo;

    infine, sempre l'Ispra, ha chiarito come «le raccomandazioni tecniche sono coerenti con la strategia di gestione della Peste Suina Africana adottata dalle autorità sanitarie competenti e con la relativa normativa vigente per la gestione, il controllo e l'eradicazione di questa gravissima malattia dal nostro territorio. Una loro futura implementazione dovrà necessariamente essere declinata tenendo conto anche della situazione epidemiologica, che recentemente ha fatto rilevare una recrudescenza della malattia nelle aree piemontesi e liguri, alla quale ha fatto seguito l'ordinanza del 27 dicembre 2022 con la quale il Commissario straordinario alla Peste Suina Africana ha prorogato di ulteriori tre mesi alcune delle misure restrittive già vigenti.»;

    gli operatori faunistici autorizzati, in base alla normativa in materia di caccia e controllo della fauna, sono soggetti deputati al controllo della fauna selvatica, vengono selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica, sono già in possesso della licenza di caccia ed hanno superato un apposito corso di preparazione specifico;

    vi è piena consapevolezza dei danni economici e delle gravissime ripercussioni sul settore della suinicoltura e sull'export nel caso in cui la malattia dovesse coinvolgere la filiera suinicola, visto che il virus della Psa si sta diffondendo ben oltre i confini originariamente individuati, per questo sin da gennaio 2022 tutti gli sforzi sono stati concentrati proprio a scongiurare tale evenienza, in particolare volgendo l'attenzione all'applicazione delle misure di biosicurezza, unico strumento utile ad evitare l'introduzione del virus negli allevamenti, ed alla formazione e aggiornamento degli addetti del settore, dai veterinari agli allevatori, e a tutti gli stakeholder, per aumentare la conoscenza sulla malattia e la consapevolezza sui rischi che la presenza della PSA in un territorio comporta;

    anche se i contagi sono concentrati in diverse aree del Piemonte e della Liguria, e, in parte, del Lazio, e dal 5 giugno 2023, della Campania e della Calabria, è necessario che la Psa non raggiunga le zone a più alta intensità di capi suini allevati e nelle quali sono ubicati i maggiori stabilimenti produttivi di carni e salumi, aree in cui i danni derivanti da una diffusione della malattia sarebbero inimmaginabili;

Pag. 138

    gli effetti scaturiti dalla diffusione della malattia hanno già avuto un impatto enorme su tutta la filiera suinicola;

    la produzione di carne suina in Italia è una delle principali attività dell'agricoltura italiana con circa 10 milioni di suini allevati ogni anno ed è concentrata in alcune regioni del paese; il settore suinicolo in Italia vanta un fatturato di circa 3 miliardi di euro per la fase agricola e di circa 8 miliardi di euro per quella industriale, incidendo per il 5,8 per cento sul totale agricolo e agroindustriale nazionale e impiegando circa 40.000 persone;

    in particolare, i prodotti a base di carne Dop e Igp hanno un valore alla produzione pari a 1,93 miliardi di euro e un valore al consumo pari a 4,98 miliardi di euro mentre l'export vale 601 milioni di euro;

    nonostante non vi sia alcun rischio per la salute pubblica, la presenza dell'infezione nei suini, selvatici o domestici, oltre a causare gravi ripercussioni in termini di salute e benessere degli animali, determina l'applicazione di misure previste dai regolamenti UE con forti limitazioni alla commercializzazione di suini e dei prodotti da essi derivati con e conseguenze economiche gravissime;

    il Ministero della salute ha adottato il piano nazionale di sorveglianza della Psa, approvato e cofinanziato dalla Commissione europea per il 2023, con l'obiettivo di proteggere il patrimonio suinicolo nazionale dal virus Psa nelle zone libere, e limitarne la diffusione sui territori infetti, riducendo le aree di circolazione virale. L'obiettivo primario è l'eradicazione, ridurre la circolazione virale dalle zone infette e scongiurare il passaggio dell'infezione al domestico, monitorando costantemente il patrimonio suinicolo nazionale per rilevare precocemente il virus, ed analizzando sistematicamente le carcasse di cinghiale rinvenute nell'ambiente, anche in esito ad incidenti stradali;

   il suddetto Piano prevede tra le principali misure:

    nelle «zone indenni»: la sorveglianza passiva nel settore domestico e nel selvatico; la verifica del livello di applicazione delle misure di biosicurezza in allevamento; l'attività di formazione ed informazione di allevatori, cacciatori e di tutti i soggetti in qualche modo coinvolti, al fine di aumentare la consapevolezza e la conoscenza della malattia;

    e nelle «zone non indenni»: la ricerca attiva delle carcasse di cinghiale nelle zone di restrizione I e II; la sorveglianza passiva sui cinghiali rinvenuti morti o moribondi, sia catturati che abbattuti; la sorveglianza attiva mediante attività venatoria e in funzione dell'eradicazione e a seconda della zona di restrizione. Nella zona infetta l'abbattimento è consentito solo attraverso il controllo delle popolazioni di cinghiale ai sensi dell'articolo 19 della legge 157 del 1992. Sono previste, altresì, attività di controllo, regolamentato e nel rispetto delle misure di biosicurezza riviste; l'installazione e/o il rafforzamento, nelle zone di restrizione II, di barriere fisiche tra la zona infetta e l'esterno, l'eventuale costruzione di una seconda barriera per la creazione di una zona cuscinetto al fine di limitare gli spostamenti delle popolazioni di cinghiali infette e la conseguente diffusione dell'infezione, così come previsto dalla strategia di eradicazione definita dalla Commissione europea e dettagliata dalla delegazione di esperti a seguito della missione in Italia del febbraio 2022;

    la natura orografica del territorio italiano interessato dalla presenza di peste suina ha di fatto reso insufficienti le misure adottate per il contenimento della diffusione tramite recinzioni;

    attualmente risulta, anche in ragione dei diversi fattori territoriali e di specifici fattori di rischio che possono essere tenuti in considerazione dalle singole regioni all'interno delle stesse zone, che gli esemplari abbattuti nella zona di restrizione II, anche se risultati negativi alle successive analisi, vengano, comunque, portati agli inceneritori, proibendo in questo modo l'autoconsumo, come avviene per la zona di restrizione I, considerato che non esiste alcuna delimitazione fisica tra i due ambienti;

Pag. 139

    con le nuove disposizioni introdotte dall'art. 1 comma 447 della legge n. 197/2022 che modificano l'art. 19 della legge 157/1992 e introducono ex novo nel corpus l'art. 19-ter sono state individuate alcune modifiche normative importanti per ridurre significativamente il livello dei danni prodotti dalla fauna selvatica. L'art. 19-ter prevede l'elaborazione di un piano straordinario che costituisce lo strumento programmatico per il coordinamento e l'attuazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, delle attività di gestione e contenimento della presenza della fauna selvatica nel territorio. Il citato Piano prevede l'utilizzo di mezzi ausiliari come per es. abbattimenti selettivi in girata, con l'ausilio di un singolo cane, detto «limiere» nonché abbattimenti con l'ausilio di mute selettive, ridotte;

    è indispensabile portare avanti ed intensificare gli interventi fino ad oggi intrapresi per il contenimento della diffusione e il contrasto della Psa, ai fini di una sua completa eradicazione, che si auspica possa avvenire in tempi brevissimi;

    è necessario adottare immediatamente le misure atte alla eradicazione della peste suina africana previste dalla strategia di eradicazione della Commissione europea, per evitare la diffusione della malattia e le conseguenze dannose che la stessa potrebbe comportare,

impegna il Governo:

   a) a sollecitare le regioni e il Commissario straordinario alla Peste suina africana a porre in essere le azioni necessarie per l'eradicazione della malattia sul territorio nazionale e che i focolai di peste suina africana rimangano isolati e non si estendano alle zone attualmente indenni, al fine di tutelare e proteggere maggiormente le zone a più alta intensità di capi suini allevati e di stabilimenti produttivi di carni e salumi, secondo quanto stabilito dal Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica di cui all'articolo 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157;

   b) a procedere alla attuazione di una attività coordinata di prevenzione e al contempo di eradicazione della malattia, procedendo anche ad importanti forme di protezione delle aree adibite ad allevamento dei suini domestici e al contempo andando a battere le zone segnalate come infette, gestendo tempestivamente e in condizioni di biosicurezza le carcasse – avendo cura di non lasciare sui terreni viscere o residui di essi – in coordinamento con le autorità veterinarie locali;

   c) ad intraprendere tutte le iniziative necessarie all'eradicazione della malattia, valutando anche l'adozione delle nuove misure, al fine di evitare gravi ripercussioni economiche e sociali che deriverebbero dalla diffusione del virus;

   d) a potenziare la ricerca attiva delle carcasse di cinghiale nelle zone di restrizione I e II;

   e) a mettere in atto ulteriori e più efficaci azioni di depopolamento nelle aree di restrizione I e II;

   f) a prevedere l'aumento numerico dei soggetti i quali possano essere autorizzati ad effettuare il prelievo del cinghiale, anche con l'utilizzo dei mezzi ausiliari, quali ad esempio i cani, al fine del contenimento e della proliferazione della popolazione di cinghiali, come già previsto dal Piano straordinario di cui all'articolo 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157;

   g) ad avvalersi, così come previsto dall'Ordinanza n. 2/2023, tramite l'ausilio degli Istituti Faunistici, di soggetti appositamente qualificati al fine di procedere all'abbattimento dei suidi, potendo ricorrere anche ai «cacciatori» laddove appositamente edotti e formati per l'attività in oggetto;

   h) ad adottare le iniziative di competenza volte a prevedere un potenziamento dei servizi veterinari delle Asl competenti per territorio e delle strutture sanitarie pubbliche delle regioni interessate, a cui è affidata l'attuazione delle misure previste dal piano di eradicazione per la Psa;

   i) a prevedere risorse e procedure tali da consentire di concedere adeguati e tempestivi indennizzi a favore degli allevatori Pag. 140interessati per i danni diretti e indiretti subiti dagli allevamenti a causa delle restrizioni sanitarie imposte nonché un apposito fondo, in un provvedimento legislativo, dedicato alle attività di eradicazione con una dotazione finanziaria adeguata e pluriennale;

   l) ad avviare una concreta filiera delle carni di cinghiale risultate negative ai test Psa, come stabilito dal Piano straordinario di cui all'articolo 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157;

   m) ad adottare le iniziative di competenza volte a stanziare i necessari finanziamenti al commissario straordinario per la peste suina africana ed alle regioni interessate per poter attuare i piani di eradicazione;

   n) a profondere ogni sforzo affinché la Commissione europea riconosca pienamente e senza ulteriori ritardi l'avvenuta eradicazione della PSA dalla Sardegna, considerato che già dal 2019 non sono ulteriormente riscontrabili evidenze in merito alla sussistenza di virus vivi, ma solo di anticorpi;
(8-00016) «Bruzzone, Molinari, Carloni, Davide Bergamini, Pierro, Cerreto, Nevi, Almici, Caretta, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Arruzzolo, Gatta, Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Castiglione, Gadda».

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ALLEGATO 4

Piano d'azione UE: proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente. COM(2023) 102 final.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione XIII (Agricoltura),

   esaminata la comunicazione della Commissione europea recante il «Piano d'azione dell'UE: proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente», COM(2023)102;

   tenuto conto degli elementi di conoscenza e valutazione emersi nelle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

   premesso che:

    il Piano d'azione proposto fa parte di un più ampio pacchetto di iniziative volte ad aggiornare le politiche per la pesca ai principi e agli orientamenti fissati dal Green Deal per il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050;

    in tale prospettiva, il Piano coniuga gli obiettivi della politica comune della pesca con quelli delle politiche ambientali stabiliti dalla proposta di regolamento sul ripristino della natura (COM(2022)304) e dalla Strategia per la biodiversità per il 2030 (COM(2020)380, prefiggendosi la conservazione e la tutela delle aree marine e dei suoi ecosistemi;

    in particolare, nel Piano si prospetta la protezione dei fondali marini attraverso l'eliminazione graduale, entro il 2030, della pesca mobile di fondo effettuata con attrezzi attivi, quali reti a strascico o draghe, nelle aree marine protette esistenti o di futura istituzione e nelle aree di Natura 2000;

    tali misure, se attuate, limiterebbero in modo significativo la possibilità di pesca con reti a strascico che, secondo gli operatori del settore, oggi contribuisce a livello europeo al 25 per cento degli sbarchi ittici, al 38 per cento dei ricavi, e impiega 7.000 imbarcazioni;

    in Italia è impegnato in attività di pesca con tale attrezzatura circa il 20 per cento della flotta peschereccia totale con 2088 unità di imbarcazioni, che contribuiscono per il 33 per cento al prodotto ittico nazionale e per il 46 per cento al fatturato totale del settore della pesca;

   considerato che:

    in Italia, secondo quanto rappresentato dagli operatori del settore, la pesca di fondo con attrezzi attivi è già sostanzialmente preclusa su gran parte delle aree marine nazionali. Tale tecnica non può infatti essere utilizzata nelle aree: a) di largo con profondità superiore ai 1000 m, per circa il 56,5 per cento delle acque di giurisdizione italiana; b) più vicine alla costa e con profondità inferiore ai 50 metri; c) a profondità variabile, in ragione della natura del fondale o in presenza di cavi e installazioni fisse; d) sottoposte a servitù militare (in questo caso si tratta di una limitazione non permanente). Ne risulta che su un totale di 350.263 chilometri quadrati di aree marine italiane, la pesca a strascico sarebbe, di fatto, attualmente interdetta su 223.242 kmq;

    le stesse associazioni di operatori fanno presente che il Piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale, istituito ai sensi del regolamento (UE) 2019/2022, già prevede una riduzione dei giorni di pesca annui delle imbarcazioni attrezzate per la pesca a strascico, sottolineando come, negli ultimi 4 anni, tale attività sia stata ridotta del 30 per cento, in termini di giorni in mare, con severe ripercussioni economiche per il settore;

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    l'estensione delle zone marine oggetto di tutela, unitamente al divieto di pesca a strascico in tali zone, avrebbe effetti dirompenti per il comparto della pesca europeo ed italiano, già in crisi per i persistenti effetti della riduzione della domanda dovuti alla pandemia di COVID-19 e per l'innalzamento dei costi dei carburanti, e comporterebbero un aumento delle importazioni da paesi terzi;

   considerato altresì che:

    le misure proposte non sono basate su solidi dati scientifici, in quanto non è dimostrato che interrompere lo strascico consenta di ripristinare i fondali nelle stesse condizioni in cui si trovavano prima dell'utilizzo di questa tecnica, mentre lo strascico, effettuato secondo le regole vigenti e nelle aree già frequentate dai pescherecci non provocherebbe danni maggiori di quelli già arrecati;

    al contrario, le limitazioni proposte dal Piano di azione potrebbero avere per effetto di intensificare tale attività di pesca su alcune aree o di spostarla su aree dove non veniva praticata, con il risultato di produrre maggiore danno ambientale di quello esistente;

    il Piano individua nella pesca a strascico la maggiore minaccia per le specie marine e la maggiore causa della riduzione degli stock ittici, senza tenere in debita considerazione gli effetti di altri fattori quali l'inquinamento delle acque con sostanze chimiche, nutrienti e contaminanti derivanti dalle pratiche agricole, lo sbocco in mare di falde acquifere contaminate, l'innalzamento delle temperature dei mari dovuto ai cambiamenti climatici, attività di pesca illegale e non regolamentata;

    il Piano non è accompagnato da valutazioni di impatto sulle conseguenze socio-economiche delle restrizioni proposte, né dalla previsione di misure di sostegno per consentire al settore di affrontare la crisi attuale e le sfide e i costi legati alla prospettiva della decarbonizzazione e della transizione tecnologica richiesta dal Green Deal;

    rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

  esprime

  una valutazione negativa sulla proposta della Commissione europea e ritiene necessario:

   1) al fine di contemperare efficacemente la tutela ambientale con politiche a sostegno dell'attività di pesca, procedere ad una profonda revisione del Piano stesso, secondo le seguenti linee di indirizzo:

    a) eliminare le restrizioni alla pesca a strascico, così come proposte, e introdurre misure a sostegno della transizione tecnologica, della decarbonizzazione delle imbarcazioni, nonché volte a promuovere il rinnovo della flotta peschereccia con nuove imbarcazioni dotate di attrezzatura dal minore impatto ambientale;

    b) accompagnare la revisione del Piano con una valutazione di impatto che tenga adeguatamente conto delle ripercussioni socio-economiche ed occupazionali delle misure prospettate sul settore della pesca;

    c) introdurre nel Piano, come modificato, misure di contrasto della pesca illegale e non regolamentata, che potrebbe arrecare danni ambientali maggiori delle attività che si vogliono limitare;

   2) procedere nel processo di decarbonizzazione del settore, incentivando l'utilizzo di motori termici con emissioni ridotte e più performanti, ed evitando, al contempo, di aumentare la tassazione sui combustibili fossili, considerata la mancanza di soluzioni alternative per il settore della pesca, soprattutto per quanto riguarda le imbarcazioni di maggiori dimensioni;

   3) procedere ad un'analisi dei 17.000 kmq di aree marine comprese nelle aree «Natura 2000», per verificare se tali zone siano già comprese nelle aree precluse alla pesca a strascico o se le misure proposte vadano a limitare ulteriormente, e in quale misura, le zone accessibili con tale tecnica;

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   4) valutare in quale misura la futura estensione delle aree marine oggetto di tutela, prevista dalla Strategia sulla biodiversità per il 2030, possa diminuire le aree disponibili per la pesca a strascico nel senso di diminuirle.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-00324 Caramiello: Sulla riapertura dei termini relativi alla procedura di finanziamento per la logistica agroalimentare.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli deputati,

   riguardo alle perplessità esposte dall'interrogante a causa del differimento dei termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti per la logistica agroalimentare, rilevo quanto segue.
   L'articolo 4, comma 7, dell'Avviso prot. n. 0452233 del 21 settembre 2022, prevedeva che le domande di adesione alla misura PNRR in argomento dovessero essere presentate, pena l'invalidità e l'improcedibilità, esclusivamente tramite la procedura informatica del sito web dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia a decorrere dalle ore 12.00 del giorno 12 ottobre 2022 e fino alle ore 17.00 del giorno 10 novembre 2022.
   Pochi giorni prima di tale scadenza sono pervenute a questa Amministrazione numerose richieste di proroga del predetto termine di chiusura, di cui si sono fatte portavoce le maggiori associazioni delle imprese di settore.
   Stante la necessità di acquisire in proposito il parere preventivo del soggetto gestore della suddetta Misura PNRR, cioè Invitalia, si è provveduto a chiedere a quest'ultima di valutare la fattibilità della concessione del differimento sollecitato e, in caso affermativo, di indicare l'estensione massima concedibile del termine di proroga.
   Tutto ciò a condizione che la medesima Agenzia, potesse completare tempestivamente le istruttorie delle domande pervenute, sì da consentire a questa Amministrazione di rendicontare il conseguimento della milestone prevista alla fine dello scorso anno (redazione della graduatoria finale dei beneficiari).
   Invitalia S.p.A. si è dichiarata disponibile ad aderire alla suddetta richiesta, proponendo un differimento del termine di chiusura della sua piattaforma telematica per una durata non superiore a sette giorni e, pertanto, fino alle ore 17:00 di giovedì 17 novembre 2022.
   Quanto all'eventuale danno che il differimento possa avere cagionato ai soggetti che avevano già presentato la domanda nei tempi inizialmente previsti, si rappresenta che la proroga del termine finale non è inconsueta nell'actio amministrativa, soprattutto laddove tesa a promuovere il principio generale del favor partecipationis, consistente nell'interesse pubblico all'ampliamento della platea dei possibili partecipanti ad un appalto o ad un concorso pubblico o ad un bando di finanziamento coi fondi del PNRR (come avvenuto nel caso di specie), laddove esigenze sopravvenute di interesse generale impongano la modifica delle condizioni di partecipazione (requisiti personali, termini di inoltro delle istanze ecc.). Per altro il differimento è minimo, ma consente di esaudire le richieste di una platea più vasta, con riveniente valorizzazione degli interessi privati e dell'interesse generale.
   Riguardo al timore di sforare i target e le milestone previsti dal PNRR per effetto della dilazione così concessa, rilevo che il 21 dicembre 2022 è stata approvata la graduatoria finale per l'accesso alle agevolazioni a sostegno degli investimenti delle imprese nella logistica agroalimentare, nell'ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo» del PNRR, così conseguendosi la relativa milestone, che ne imponeva la pubblicazione entro il 31 dicembre successivo.

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   I progetti esaminati saranno finanziati, nell'ordine di cui alla predetta graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per i diversi programmi di sviluppo: 350 milioni di euro per le aziende del settore primario e per le aziende di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; 150 milioni di euro per le aziende attive negli altri settori e per i progetti di ricerca e sviluppo eventualmente associati ai progetti principali, per un totale di 500 milioni.
   Peraltro, il conseguimento del target finale (fissato al 2° trimestre 2026), consistente nella realizzazione di almeno 48 interventi tesi a migliorare la logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo – riferiti a tutte le tre sottomisure attualmente in essere, e cioè «Logistica imprese», «Logistica Mercati» e «Logistica Porti», non solo non è stato penalizzato, ma agevolato.
   Infatti, la dilazione concessa, avendo ampliato la platea delle imprese partecipanti, di fatto consente di poter contare su un numero più ampio di progetti validi da finanziare, anche considerando che, per esperienza, una percentuale elevata di progetti potrà essere successivamente valutata inidonea in sede di controllo di fattibilità.
   Rappresento che Invitalia il 28 aprile u.s. ha trasmesso il cronoprogramma delle tempistiche istruttorie in relazione ai bandi di cui all'Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo».
   In particolare, con riferimento al cosiddetto «bando Imprese» di cui al decreto ministeriale 13 giugno 2022, oggetto dell'interrogazione, la predetta Agenzia ha comunicato il seguente cronoprogramma:

Status istruttorie

31 maggio

30 giugno

Esitate

15

49

Sospese

60

60

   In base all'importo della dotazione finanziaria stanziata, come condiviso con il Ministero, è stato avviato l'iter istruttorio per 64 progetti rispetto ai 124 della graduatoria finale in ragione delle riserve finanziarie previste dalla normativa vigente.
   Inoltre, a conclusione delle verifiche relative al primo gruppo di 64 progetti, si procederà all'attivazione di ulteriori iniziative in ordine di graduatoria, in coerenza con le dotazioni finanziarie residue, nonché della riserva del 40 per cento da destinare alle iniziative localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
   Si rappresenta che i tempi indicati sono da intendersi al netto delle tempistiche legate all'iter amministrativo in relazione a possibili richieste di precisazioni e chiarimenti, nonché dei tempi necessari alla sottoscrizione dei provvedimenti di determinazione e/o di eventuali contratti di finanziamento.

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ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-00528 Vaccari: In merito alle iniziative da adottare per contrastare la diffusione della flavescenza dorata.

TESTO DELLA RISPOSTA

   Signor Presidente, Onorevoli deputati,

   la fitoplasmosi denominata Flavescenza dorata, negli ultimi due anni, ha fatto registrare una recrudescenza nelle aree produttive settentrionali italiane, dovuta ad una serie di concause, tra cui la difficoltà di contenimento del vettore con trattamenti insetticidi, la presenza crescente di superfici incolte e i cambiamenti climatici.
   La disciplina fitosanitaria dell'Unione europea, di cui al Regolamento (UE) 2016/2031, ha disposto un rafforzamento dei requisiti per la movimentazione delle piante di vite al fine di prevenire la diffusione della malattia attraverso il materiale vivaistico.
   In considerazione dell'importanza della problematica per la produzione vitivinicola nazionale è stato avviato, nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, un ampio confronto con le regioni maggiormente colpite dalla malattia, al fine di condividere le criticità e stabilire le azioni da intraprendere.
   Per approfondire tutti gli aspetti relativi alla problematica, è stato costituito uno specifico «Gruppo di lavoro tecnico scientifico su Flavescenza dorata», al quale partecipano i rappresentanti del Servizio fitosanitario centrale, dei Servizi fitosanitari regionali e dell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante (CREA-DC), nonché membri dell'Università degli studi di Catania e del Centro di Sperimentazione Laimburg.
   Detto Gruppo di lavoro, in qualità di Segretariato per l'emergenza fitosanitaria ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, ha il compito di assicurare il raccordo tecnico operativo tra il Comitato fitosanitario nazionale e le Unità territoriali di emergenza fitosanitaria, ponendo particolare attenzione all'individuazione di specifiche linee di ricerca sul fitoplasma, di sistemi di diagnosi più specifici e rapidi, di metodi alternativi di lotta ai vettori, che consentano di intervenire tempestivamente contro il patogeno.
   Sulla base degli approfondimenti del Gruppo di lavoro è stato predisposto il Documento Tecnico Ufficiale n. 29 del Servizio fitosanitario nazionale recante «Linee guida per i viticoltori ai fini del contrasto della flavescenza dorata sul territorio nazionale», finalizzato a fornire ai viticoltori e a tutti gli operatori professionali informazioni di supporto e di indirizzo per la corretta gestione delle aree vitate e a garantire interventi di contrasto alla malattia armonizzati e uniformi.
   Inoltre lo scorso dicembre il Servizio fitosanitario nazionale ha richiesto al Ministero della Salute, competente in materia, di poter utilizzare l'uso di prodotti fitosanitari a base delle sostanze Thiamethoxam e Chlorpyrifos-methyl, per emergenza fitosanitaria, ai sensi dell'art. 53 del Reg. 1107/2009.
   Essendo tali sostanze non autorizzate a livello europeo, la richiesta è stata supportata dalla predisposizione di un elenco di aree in cui, sulla base dei dati registrati lo scorso anno per l'incidenza della malattia, il grado di severità della stessa è tale da rendere indispensabile l'autorizzazione al loro utilizzo.
   Informo che il predetto Gruppo di lavoro sta predisponendo le misure fitosanitarie idonee ad impedire la diffusione di Flavescenza dorata nel territorio della Repubblica italiana la cui applicazione, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 19/2021, sarà realizzata dalle Unità territoriali per le emergenze fitosanitarie, istituite dai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio.Pag. 147
   Dette Unità territoriali saranno composte, oltre che dai Servizi fitosanitari regionali coinvolti, da un rappresentante dell'Unità per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie e da un rappresentante dell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante, nonché dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni degli operatori professionali e degli altri portatori di interesse, in modo da congegnare ed eseguire le misure più opportune in modo condiviso.
   Peraltro, tenuto conto della veloce diffusione della fitoplasmosi dovuta alla presenza dei vettori, a sostegno delle imprese agricole colpite dalla malattia, il Comitato fitosanitario nazionale nel corso delle riunioni del 29 e 30 marzo 2023, ha concordato il riparto delle risorse messe a disposizione dalla legge di bilancio 2023, tra le regioni e le province autonome dove è conclamata l'emergenza fitosanitaria, in funzione delle superfici vitate nei vari territori.
   Segnalo, al riguardo, che lo scorso 6 giugno il Ministro Lollobrigida ha firmato il decreto che contiene i criteri di riparto e di gestione del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite.
   Il Fondo ha una dotazione di 1,5 milioni di euro per il 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, con l'obiettivo di erogare contributi per la sostituzione, tramite rimpiazzo o reimpianto, di piante di vite estirpate in vigneti colpiti dalla malattia epidemica.
   Le risorse sono ripartite tra le regioni Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e nelle province autonome di Trento e Bolzano interessate dalla recrudescenza della malattia. Il testo del provvedimento, su cui è stata raggiunta il 24 maggio l'intesa in Conferenza Stato-regioni, prevede la possibilità di modifiche in caso di variazioni dei livelli di diffusione della malattia.

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ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-00686 La Salandra: In merito a quali iniziative adottare per tutelare la produzione nazionale di grano duro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli deputati,

   le oscillazioni del prezzo del grano duro si presentano ciclicamente nei mercati, soprattutto nei momenti di particolare crisi, quale quello attuale.
   Per esaminare le problematiche che insistono sul comparto, lo scorso 12 aprile il Ministro Lollobrigida ha convocato il Tavolo del grano duro, nell'ambito del quale le organizzazioni agricole hanno espresso le loro preoccupazioni per la caduta dei valori all'ingrosso delle borse merci e prospettato alcune misure per tentare di invertire la tendenza.
   In tale contesto, oltre all'esame dei dati forniti da ISMEA, è stato affrontato il problema della ricostituzione della Commissione Sperimentale Nazionale per il grano duro, il cui progetto si è concluso alla fine del 2022.
   Il nostro intento è riattivare quanto prima la Commissione, non escludendo di procedere alla costituzione di una Commissione Unica Nazionale (CUN), per rafforzare il dialogo tra gli attori della filiera e per la formazione di un prezzo condiviso a livello nazionale.
   Riguardo al Registro di carico e scarico telematico cosiddetto «Granaio Italia» ricordo che la fase sperimentale è stata recentemente prorogata dal Decreto Milleproroghe fino al 31 dicembre 2024, nel corso della quale non verranno applicate le sanzioni pecuniarie previste di competenza dell'ICQRF.
   Preciso che il «Granaio Italia» risale a prima del conflitto russo-ucraino, a seguito del quale la Commissione UE ha adottato un nuovo quadro normativo europeo volto a garantire il monitoraggio delle giacenze di alcuni prodotti agricoli, tra cui i cereali, recepito dal Masaf con decreto dell'8 agosto 2022.
   Poiché il nuovo adempimento si sovrappone in parte agli oneri previsti dal «Granaio Italia», stiamo verificando la possibilità di unificare e semplificare gli adempimenti a carico degli operatori della filiera. L'obiettivo è garantire una raccolta dati precisa e tempestiva con il minimo onere burocratico a carico delle imprese.
   Per contrastare la speculazione in atto da parte dei molini nel mercato italiano, il Ministero settimanalmente monitora le quotazioni del prodotto in causa effettuate dalle CCIAA per acquisire, oltreché la quotazione della settimana interessata, anche quelle intervenute nel periodo precedente. Dette informazioni vengono trasmesse settimanalmente, attraverso il sistema UE-ISAMM, ai competenti Servizi dell'Esecutivo UE.
   Per quanto attiene, invece, al monitoraggio delle disponibilità di prodotto stoccato in Italia e per quello oggetto di importazione o trasferimento da altri Paesi UE, rilevo che il Regolamento UE 2022/791 fa obbligo agli Stati membri di notificare mensilmente i livelli delle scorte di cereali, semi oleosi e riso.
   Ricordo inoltre che, grazie all'azione realizzata dalla UE attraverso la Direzione generale fiscalità ed unione doganale (DG TAXUD), che registra in tempo reale tutti i flussi in entrata ed in uscita del prodotto, l'Amministrazione è in grado di conoscere in tempo reale i quantitativi di cereali sdoganati e la relativa destinazione, sia in ambito UE sia in ambito nazionale.
   Al 30 aprile 2023, le principali giacenze di cereali sono le seguenti: 1,3 milioni di tonnellate di frumento duro; 700.000 tonnellate di frumento tenero e frumento segalato; 1,5 milioni tonnellate di granturco; 381.580 tonnellate di riso; Pag. 149400.000 tonnellate di semi di soia anche frantumati; 130.000 tonnellate di orzo.
   Con riferimento, poi, alle azioni di tutela della produzione cerealicola dell'Italia, che ha un tasso di autoapprovvigionamento pari al 60 per cento, l'Amministrazione è impegnata per sostenere programmi e progetti di tutela della produzione medesima. In particolare, i cerealicoltori, oltre a beneficiare della ripresa del processo di convergenza del valore dei titoli PAC, che costituiscono il sostegno di base al reddito, nel prossimo quinquennio saranno sostenuti con il sostegno PAC accoppiato al grano duro, oltre che con aiuti nazionali che incentivano i contratti di filiera.
   Riguardo alla dinamica dei prezzi, rilevo che la trasformazione della materia prima richiede, nell'ambito dei numerosi e poliedrici processi produttivi, l'impiego di fattori produttivi a logorio totale (energia, noli e trasporti, packaging et similia) i cui prezzi hanno subito incrementi, rispetto al periodo cosiddetto pre-Covid, anche a tre cifre.
   Per questo, occorre accostarsi al problema con una visione più ampia, al fine di sostenere le produzioni nazionali, in particolare quelle autoctone.
   Al fine di meglio rispondere ai fabbisogni interni, stiamo elaborando ulteriori iniziative volte ad aggregare l'offerta, a migliorare la qualità del prodotto destinato allo stoccaggio, a valorizzare le caratteristiche e le peculiarità intrinseche della materia prima prodotta in Italia.
   Ricordo che le risorse del Fondo di cui all'art. 23-bis del decreto-legge n. 113 del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016, ammontano a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 24 milioni di euro per l'anno 2022, a 14 milioni di euro per l'anno 2023, a 12 milioni di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni a decorrere dal 2025. AGEA sta provvedendo al pagamento del saldo per l'annualità 2022 in favore degli agricoltori che abbiano presentato la domanda anche per il 2023 entro il 15 maggio scorso.
   Per quanto attiene alla promozione dei prodotti appartenenti alla filiera della pasta, l'Amministrazione ha attuato un programma di progetti volti a migliorare la conoscenza dei prodotti della filiera agroalimentare.
   In quest'ottica nasce l'Accordo di Cooperazione tra il Ministero e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per la realizzazione delle attività previste nella proposta progettuale «Promozione dei prodotti appartenenti alla filiera della pasta».
   Informo, infine, che il Ministro delle Imprese e del made in Italy ha dato mandato al Garante per la sorveglianza dei prezzi, di convocare la Commissione di allerta rapida per il monitoraggio dei prezzi che si è riunita l'11 maggio scorso per la prima volta.
   La Commissione, prevista dal Decreto Trasparenza e presieduta dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, è stata convocata per monitorare in tempo reale, a seguito degli aumenti registrati negli ultimi mesi, le dinamiche del costo della pasta e dei principali fattori che ne compongono il prezzo al consumo.
   Nel dettaglio la Commissione ha preso in esame l'andamento del prezzo della pasta che, come rilevato dall'ISTAT sia a marzo che ad aprile, ha fatto registrare, rispettivamente, aumenti tendenziali del 17,5 per cento e del 16,5 per cento.
   La Commissione ha ribadito che continuerà l'opera di monitoraggio sull'effettiva discesa dei prezzi, a tutela dei consumatori.
   Ai lavori hanno partecipato, oltre ai membri previsti dal Decreto, i rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'Agenzia delle entrate, delle associazioni delle imprese agricole, dell'industria molitoria e produttiva, delle cooperative, della distribuzione e del commercio, al fine di valutare in modo completo tutti i meccanismi di formazione del prezzo della pasta e poter così meglio definire le aspettative dei prossimi mesi anche in base ai positivi segnali di riduzione dei costi delle componenti della produzione.

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ALLEGATO 8

Interrogazione n. 5-00963 Schullian: Sulle modalità di svolgimento del bando agrisolare.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli deputati,

   in riferimento a quanto richiesto dall'Onorevole interrogante relativamente alla misura PNRR «Parco Agrisolare», rilevo quanto segue.
   Per quanto attiene al primo quesito, ovvero se la rinuncia ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto ministeriale del 19 aprile 2023, possa essere presentata, al fine della partecipazione al secondo bando, decorsi i 30 giorni dal recapito dell'atto di concessione della misura, rappresento che il termine di trenta giorni per comunicare la rinuncia all'agevolazione da parte delle imprese ammesse al primo bando è un termine non perentorio.
   Ciò in virtù dell'innovata previsione normativa contenuta nel decreto ministeriale n. 0211444 del 19 aprile 2023, in corso di notifica alla Commissione europea.
   Ne consegue che le imprese interessate potranno esercitare la facoltà di rinuncia all'agevolazione precedentemente concessa, anche dopo il decorso del sopra citato termine, purché tale comunicazione sia formalizzata prima dell'istanza di adesione al nuovo bando.
   Resta ferma la previsione secondo la quale «I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario.».
   Relativamente alla possibilità di dare riscontro, anche in via di autotutela, a coloro che hanno presentato integrazioni alla domanda per il primo bando tramite Pec, preciso che lo svolgimento delle istruttorie tecniche e l'eventuale riesame delle istanze presentate a valere sul primo bando, competono al Soggetto Attuatore della misura, individuato dall'Amministrazione nel Gestore Servizi Energetici (GSE) s.p.a.
   Evidenzio che la suddetta società, come da informazione trasmessa al MASAF, sta procedendo al riesame delle istanze pervenute, allo scopo di valutare la sussistenza dei presupposti per una loro riammissione.
   Tale attività si concluderà prima dell'emanazione del nuovo bando.
   Per quanto concerne, infine, l'opportunità di assumere iniziative per evitare equivoci a causa della sovrapposizione normativa tra i due bandi informo che, non appena il nuovo regime di aiuti, di cui al decreto ministeriale n. 0211444 del 19 aprile 2023, sarà autorizzato dalla Commissione europea (assenso a cui è subordinata l'efficacia del decreto stesso), il Ministero promuoverà un confronto con i principali stakeholders attraverso il Tavolo del partenariato di settore.
   In tale sede sarà illustrato il nuovo Regolamento operativo, che presenterà rilevanti novità rispetto alla versione precedente (quale la nuova fattispecie dell'«autoconsumo condiviso»), e raccolte eventuali richieste di chiarimento, cui dare seguito anche attraverso la pubblicazione di specifiche FAQ, come peraltro già avvenuto in occasione del primo bando.