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Regolamento di amministrazione e contabilità

Disposizioni attuative dell'art. 54 del regolamento di amministrazione e contabilità, in materia di albo dei fornitori e degli appaltatori della camera dei deputati
Articolo 5

(Procedura di iscrizione e di variazione dei dati registrati nell'Albo)

  1. La procedura di iscrizione all'Albo ha inizio con la presentazione, anche in via telematica, della domanda, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa richiedente, ed accompagnata dalla documentazione richiesta ai fini della comprova dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2. La struttura responsabile del procedimento amministrativo di iscrizione è l'Unità Operativa Albo dei fornitori del Servizio Amministrazione, di seguito U.O.
  2. Le domande sono esaminate dall'U.O., che verifica in sede istruttoria la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. Il procedimento di iscrizione si conclude entro trenta giorni dalla ricezione della domanda da parte dell'U.O., fatta salva la richiesta, per una sola volta, di ulteriori elementi istruttori e l'adozione dell'atto finale. L'istruttoria è sospesa dal momento della richiesta di ulteriori elementi istruttori sino alla ricezione degli elementi richiesti dall'U.O. all'impresa interessata.
  3. Il Consigliere Capo Servizio Amministrazione, nel caso di esito positivo dell'istruttoria, adotta il provvedimento di iscrizione dell'impresa all'Albo. Le iscrizioni avvengono con decorrenza da una delle seguenti date: 1° febbraio, 1° giugno e 1° ottobre di ciascun anno. L'iscrizione ha la durata di un anno dalla data di decorrenza della stessa. Entro 30 giorni dalla scadenza annuale dell'iscrizione l'operatore economico può chiedere che l'iscrizione stessa sia rinnovata per l'anno successivo autocertificando il possesso dei relativi requisiti. (26)
  4. Le imprese sono tenute a comunicare tempestivamente all'U.O. le variazioni intervenute in merito ai dati anagrafici, ai requisiti, agli stati ed alle notizie dichiarati; l'omessa comunicazione, comunque accertata, costituisce causa di cancellazione dall'Albo. Rimangono a carico dell'impresa le conseguenze derivanti dal mancato adempimento del predetto obbligo di comunicazione.
  5. Le comunicazioni di cui al comma 4 sono effettuate in via telematica, utilizzando caselle di posta elettronica certificata, di cui le imprese richiedenti l'iscrizione devono essere in possesso.

(26) Comma modificato con deliberazione attuativa del Collegio dei Questori del 4 aprile 2012.