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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO VIII - TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
Articolo 83

(Dirigenti ai fini della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro).

  1. Le funzioni di dirigente ai fini della normativa dell'ordinamento generale sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono esercitate dai Vice Segretari generali, dai Capi Servizio, dai Capi Ufficio della Segreteria generale e dai Titolari di incarichi assimilati, sulla base delle competenze attribuite ai sensi del Regolamento dei Servizi e del personale, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti interni.
  2. In assenza del soggetto che svolge funzioni di dirigente ai sensi del comma 1, tali funzioni sono svolte dal consigliere Capo Ufficio o Titolare di incarico di coordinamento di livello equiparato che lo sostituisce, o comunque dal soggetto che ne esercita le funzioni nel periodo di assenza; i consiglieri Capi Ufficio e gli altri soggetti di cui al presente comma devono essere informati sistematicamente dal soggetto che svolge funzioni di dirigente ai sensi del comma 1 di ogni notizia rilevante per tale finalità.
  3. In particolare, i soggetti di cui al comma 1, nonché limitatamente al periodo di supplenza, quelli di cui al comma 2, provvedono affinché siano conformi alle norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro:
    1. le attività dei dipendenti assegnati alle rispettive strutture;
    2. le prestazioni di terzi, svolte in esecuzione di contratti attinenti alle rispettive competenze. A tal fine assicurano, con il supporto del Responsabile per la sicurezza sul lavoro, lo svolgimento delle prescritte attività di cooperazione e coordinamento.
  4. Sulla base delle competenze attribuite dal Regolamento dei Servizi e del personale e dal presente regolamento, con determinazione del Datore di lavoro, sentiti i soggetti di cui al comma 1, è effettuata la ricognizione delle ulteriori funzioni di ciascuno dei soggetti medesimi.
  5. Per le finalità indicate nel comma 3, nonché per la verifica di eventuali carenze riscontrate in ordine allo stato dei luoghi o delle attrezzature in uso alla struttura da essi diretta, i soggetti di cui al comma 1, nonché limitatamente al periodo di supplenza, quelli di cui al comma 2, possono chiedere la collaborazione del Responsabile per la sicurezza sul lavoro.