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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO V - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI - CONTRATTI - COLLAUDI
Capo III - Disposizioni particolari per i lavori
Sezione I Disciplina dei lavori di importo complessivo superiore a euro 200.000
Articolo 65

(Collaudo)

  1. Nei casi in cui si proceda a collaudo, non oltre dieci giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, il Servizio competente allo svolgimento dell'intervento trasmette al Servizio Amministrazione la proposta di nomina del collaudatore.
  2. Il Capo del Servizio Amministrazione, non oltre venti giorni dalla data di trasmissione di cui al comma 1, procede, sentito il Servizio competente allo svolgimento dell'intervento, all'attribuzione dell'incarico di collaudo nell'ambito dei soggetti indicati dall'articolo 58, comma 2, che non abbiano diretto o sorvegliato i lavori o comunque partecipato a tali atti e non abbiano avuto parte nella progettazione delle opere e nella conclusione del contratto. Essi devono essere dotati di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità ed al relativo importo. Nel caso di lavori che richiedano l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo è affidato ad una commissione composta da tre membri.
  3. Il collaudo di un intervento deve essere ultimato entro i termini contrattualmente previsti e comunque non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
  4. L'Amministrazione può richiedere il parere del collaudatore in corso d'opera su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto.
  5. Il collaudatore trasmette al Servizio Amministrazione, al Servizio competente allo svolgimento dell'intervento ed al Servizio per il Controllo amministrativo un'apposita relazione in cui espone in forma particolareggiata, sulla scorta dei pareri del direttore lavori e del referente del progetto:
    1. se il lavoro sia o non sia collaudabile;
    2. a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
    3. i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
    4. le modificazioni da introdursi nel conto finale;
    5. il credito liquido della ditta contraente.
  6. Con relazione separata, il collaudatore espone il proprio parere sulle domande della ditta contraente e sulle eventuali penali sulle quali non è già intervenuta una risoluzione definitiva.
  7. Ultimate le operazioni di cui ai commi precedenti, il collaudatore, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo, redatto ai sensi della normativa in vigore per i contratti dello Stato, e lo trasmette per la sua accettazione alla ditta contraente la quale deve sottoscriverlo nel termine di venti giorni dalla ricezione. All'atto della firma la ditta contraente può aggiungere le domande che ritiene opportune rispetto alle operazioni di collaudo. Il collaudatore verifica la legittimazione del sottoscrittore a firmare in nome della ditta contraente, riferisce sulle singole osservazioni fatte dalla ditta medesima al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni, ed indica le nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
  8. Il certificato di collaudo è altresì sottoscritto dal Capo del Servizio competente allo svolgimento dell'intervento, la cui firma, da apporsi entro i successivi trenta giorni, determina la liquidazione del credito ai fini del pagamento del saldo a favore della ditta contraente, ma non costituisce accettazione dell'opera ai fini dell'applicazione degli articoli 1666, secondo comma, e 1667 del codice civile. Il pagamento delle relative somme avviene entro i successivi trenta giorni, previa verifica della regolarità del certificato di collaudo da parte del Servizio per il Controllo amministrativo, che ne riferisce, ove necessario, al Segretario generale. A tal fine, i Servizi competenti trasmettono al Servizio per il Controllo amministrativo tutti gli atti relativi alla realizzazione dei lavori. La verifica si intende positivamente espletata nel caso in cui il Servizio per il controllo amministrativo non formuli osservazioni nel termine di venti giorni dalla ricezione degli atti.
  9. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, con l'effetto di attestare l'accettazione dell'opera da parte dell'Amministrazione. Nell'arco di tale periodo la ditta contraente è tenuta alla garanzia per le difformità e per i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo.
  10. Finché non è intervenuta l'accettazione dell'opera, l'Amministrazione ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.
  11. L'Amministrazione, qualora abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il certificato di collaudo e tale eventualità sia stata prevista in contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata dell'opera o del lavoro. In ogni caso, la presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità della ditta contraente.
  12. Ove il collaudatore riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del certificato di collaudo, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate fatto dall'Amministrazione non libera il direttore dei lavori dalla responsabilità per averle ordinate o lasciate eseguire.
  13. Nel caso in cui il collaudatore ritenga i lavori non collaudabili, ne informa il Servizio Amministrazione, il Servizio competente allo svolgimento dell'intervento ed il Servizio per il Controllo amministrativo per le ulteriori determinazioni.