Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Temi dell'attività parlamentare

Istituzioni e diritti fondamentali
Pubblica amministrazione e pubblico impiego
D.L. 101/2013: misure per la razionalizzazione nelle P.A.

Con la conversione del decreto-legge n. 101/2013 sono state previsti interventi di contenimento dei costi con riferimento a peculiari settori di spesa pubblica (auto di servizio, consulenze) e misure sulle politiche occupazionali (proroga delle graduatorie concorsuali, stabilizzazioni, gestione delle eccedenze), accanto ad interventi di riforma di singoli settori (contrasto alla corruzione, politiche di coesione, trasporti, rifiuti, ecc.).

 
Misure di riduzione della spesa nel D.L. 101/2013
31/10/2013

Il decreto-legge contiene alcune disposizioni direttamente finalizzate ad introdurre misure generali di riduzione della spesa pubblica, con riferimento a particolari tipologie di spesa. In particolare, sono introdotte (articolo 1) nuove disposizioni per ottenenere risparmi di spesa per auto di servizio e per buoni taxi (commi da 1 a 4-bis), nonchè per studi ed incarichi di consulenza (commi da 5 a 7). Ulteriori disposizioni sono state introdotte nel corso dell'esame del provvedimento al Senato con la medesima finalità di razionalizzazione della spesa:

  • si confermano, per gli enti previdenziali privatizzati, le misure per la realizzazione di risparmi di gestione, già disposte dall'articolo 10-bis del D.L. 76/2013 (art. 1, comma 8-bis);
  • si consente alle amministrazioni pubbliche di provvedere alla revisione, con riduzione del prezzo, dei contratti di servizio stipulati con società ed enti controllati (direttamente o indirettamente), con conseguente riduzione degli oneri contrattuali a carico della pubblica amministrazione (articolo 3-bis);
  • sono dettate norme per potenziare la revisione delle spese di personale del Ministero degli Affari esteri, sia limitando una serie di benefici economici per il personale in servizio all'estero per brevi periodi, sia ridefinendo i contributi per il trasporto di bagagli, mobili e masserizie (articolo 9-bis).
       
      Dotazioni organiche, eccedenze e mobilità nel D.L. 101/2013
      31/10/2013

      In materia sono presenti una serie di interventi che riguardano diversi istituti della pubblica amministrazione. In particolare:

      • si recano disposizioni per la gestione degli esuberi di personale negli organici delle pubbliche amministrazioni e conseguente gestione delle eccedenze, anche dovute a ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione (art. 2, commi 1 e 3), escludendo nel contempo gli ordini e collegi professionali dalla disciplina sulla riduzione delle dotazioni organiche nella P.A. (art. 2, comma 2). Inoltre viene consentito alle amministrazioni pubbliche che presentano posizioni soprannumerarie o di eccedenza, il passaggio diretto, a domanda, sino al 31 dicembre 2015, del proprio personale, presso il Ministero della giustizia, al fine di ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo degli uffici giudiziari (art. 3, comma 1);
      • si forniscono alcune norme di interpretazione autentica relative ai limiti di permanenza in servizio per i dipendenti pubblici (art. 2, commi 4 e 5), nonchè sulla risoluzionedel rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici in soprannumero che possano conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2015 (art. 2, comma 6) e sulle modalità di determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 2, comma 9).
      • per le amministrazioni che abbiano provveduto a ridurre le dotazioni organiche in attuazione delle disposizioni del D.L. n. 95/2012, è rimodulato il termine per l'adozione dei rispettivi regolamenti di organizzazione, stabilendolo al 31 dicembre 2013. Fino a tale data, i Ministeri potranno utilizzare il D.P.C.M. al posto del D.P.R. (art. 2, comma 7);
      • viene abrogata la norma che rimette a un apposito regolamento l'individuazione degli enti presso i quali è possibile richiedere di svolgere la propria attività nell'ambito della mobilità del personale tra settore pubblico e privato (art. 2, comma 9-bis).

      Tra le modifiche approvate in corso di esame parlamentare, si segnalano quelle che richiedono il confronto sindacale ai fini del soprannumero di organico, quelle che estendono l'ambito di esclusione della c.d. riforma Fornero a casi di esonero dal servizio, quelle che comminano la nullità di atti amministrativi in caso di violazione del regime di incompatibilità/incumulabilità di incarichi di pubblici dipendenti.

      Il testo originario del decreto introduceva norme in materia di mobilità del personale delle società partecipate da soggetti pubblici (art. 3, commi da 2 a 7), soppressi nel corso dell'esame.

      In tema di dirigenza pubblica, il decreto prevede che all'esito degli interventi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni che hanno ridotto le rispettive dotazioni organiche in attuazione delle disposizioni del D.L. 95/2012 (c.d. spending review), si procede al conferimento degli incarichi dirigenziali ed, inoltre, stabilisce disposizioni di garanzia delle unità di personale dirigenziale che risulti in soprannumero all'esito delle riorganizzazioni previste (art. 2, comma 8). Con disposizioni introdotte nel corso dell'esame parlamentare, è novellato l'articolo 19 del D.Lgs. 165/2001, che disciplina in via generale il conferimento degli incarichi dirigenziali. In particolare:

      • con una modifica all'art. 19, co. 5-bis, del D.Lgs. 165/2001, si aumentano i limiti percentuali degli incarichi dirigenziali anche a soggetti che non appartengono ai ruoli della dirigenza, purché si tratti di dipendenti da altre amministrazioni pubbliche o da organi costituzionali ed esclude tale possibilità per gli incarichi dirigenziali apicali (art. 2, comma 8-ter);
      • si novella l'art. 19, co. 6, del medesimo decreto, in relazione ai criteri per l'affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni ai ruoli dell'amministrazione (art. 2, comma 8-quater).

      Accanto a queste, il decreto interviene sulla disciplina relativa a singoli settori: proroga degli incarichi dirigenziali esterni conferiti dalle amministrazioni provinciali (art. 2, comma 8-bis) e dei contratti dei dirigenti dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) (art. 2, comma 13-quater); nonché introduzione di limiti ai benefici economici spettanti ai dirigenti di società controllate (art. 3, comma 7-bis).

       

         
        Assunzioni e stabilizzazioni nel D.L. 101/2013
        31/10/2013

        Il provvedimento interviene sulla disciplina del lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione (art. 4, commi 1 e 2). In particolare, modificando l'articolo 36 del D.Lgs. 165/2001, si precisa che nelle pubbliche amministrazioni il ricorso al lavoro flessibile nella P.A. è consentito per rispondere ad esigenze esclusivamente temporanee o eccezionali. Oltre a ciò, si estende l'applicazione delle disposizioni in materia (D.Lgs. 368/2001) alle P.A., fermo restando, tuttavia, il divieto di trasformare il contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. I contratti conclusi in violazione della legge sono considerati nulli, nonché comportano responsabilità erariale e dirigenziale ed il divieto di erogare la retribuzione di risultato al dirigente responsabile di irregolarità. Inoltre, sono prorogati o rinnovati i contratti di lavoro a termine per il biennio 2014-2015 al fine di assicurare la continuità dell'attività di ricostruzione della citta dell'Aquila e dei comuni colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009 (art. 4, commi 13 e 14).

        Un secondo settore di intervento riguarda l'efficacia delle graduatorie concorsuali (art. 4, commi 3-5). In particolare, si prevede che, fino al 31 dicembre 2016, l'autorizzazione all'avvio di nuovi concorsi, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (nonché per le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca), sia subordinata alla verifica dell'assenza di graduatorie concorsuali approvate dal 1º gennaio 2008, per ciascun soggetto pubblico interessato, relative alle professionalità necessarie, anche secondo criteri di equivalenza. Resta in ogni caso fermo che, prima di avviare nuovi concorsi, le amministrazioni possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate e devono attivare procedure di mobilità. In relazione a ciò, si proroga al 31 dicembre 2016 l'efficacia delle graduatorie concorsuali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, con esclusione delle graduatorie già prorogate di ulteriori 5 anni oltre la loro vigenza ordinaria. Infine, si prevede che il Dipartimento della funzione pubblica avvii, entro il 30 settembre 2013, un monitoraggio telematico dell'attuazione delle misure.

        Nel corso dell'esame parlamentare è stato introdotto, a decorrere dal 1o gennaio 2014, l'istituto del concorso pubblico unico per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche, la cui organizzazione spetta al Dipartimento della funzione pubblica. Le stesse amministrazioni possono essere autorizzate a svolgere direttamente i concorsi pubblici solo per specifiche professionalità. Si prevede inoltre la possibilità che i bandi di concorso prevedano un contributo a carico del candidato (art. 4, commi da 3-quinquies a 3-septies).

        Sono numerose le disposizioni che riguardano le assunzioni di specifiche categorie di personale all'interno di singole amministrazioni (personale del MiBACT e dell'AGEA, della magistratura e degli enti di ricerca, testimoni di giustizia, Avvocati dello Stato).

        Una delle misure più importanti del decreto è rappresentata dalla stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato (art. 4, commi 6-10). In particolare, si prevede la possibilità per le P.A., nel limite massimo del 50% delle risorse disponibili per le assunzioni, di bandire concorsi, per assunzioni a tempo indeterminato di personale precario (comma 6). Il termine per l'esercizio di tale facoltà, previsto fino al 31 dicembre 2015, è stato ampliato in sede di esame parlamentare fino al 31 dicembre 2016. Inoltre, una norma di carattere transitorio consente alle pubbliche amministrazioni che nella programmazione del fabbisogno di personale, prevedano di svolgere procedure di reclutamento, di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze; la proroga non può andare oltre il completamento delle predette procedure concorsuali e, comunque, oltre il 31 dicembre 2016 (comma 9).

        Ulteriori disposizioni concernono la stabilizzazione del personale delle regioni e degli enti locali. In particolare, si prevede che gli enti territoriali che hanno proceduto in passato ad assunzioni a tempo determinato sulla base di procedure selettive, possono procedere, fino al 2016, alla stabilizzazione a domanda del personale, a condizione che abbia maturato 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni alle proprie dipendenze (comma 6-quater).

        Viene, inoltre, autorizzato il bando di procedure concorsuali riservate al personale con contratto di lavoro a tempo determinato prorogato in deroga al limite dei 36 mesi e al personale con contratto di lavoro a tempo determinato impiegato presso gli Sportelli unici per l'immigrazione e gli Uffici immigrazione, nel rispetto di determinati requisiti soggettivi e nel limite del 50% delle risorse finanziarie disponibili; fino al completamento della procedura di assunzione, è autorizzata la proroga dei relativi contratti a tempo determinato secondo criteri individuati con decreto ministeriale (comma 9-ter). Infine, sono previsti interventi per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili (commi 7 e 8) e per la stabilizzazione del personale CONSOB (commi 6-bis e 6-ter).