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Temi dell'attività parlamentare

Lavoro, assistenza e previdenza
Commissione: XI Lavoro
Occupazione, lavoro e professioni
La legge 92/2012 (riforma Fornero) e la sua attuazione

La legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro interviene sulle forme contrattuali flessibili, modifica la disciplina dei licenziamenti, rinnova il sistema di ammortizzatori sociali, rafforza le politiche attive del lavoro e detta norme per promuovere l'occupazione femminile e dei lavoratori anziani.

 
La riforma del mercato del lavoro - Legge 92/2012
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22/07/2015

Le misure introdotte dalla L. 92/2012, di riforma del mercato del lavoro (c.d. riforma Fornero), sono sostanzilmente riconducibili a quattro aree di intervento.
Nell'ambito di una razionalizzazione delle tipologie contrattuali esistenti, la legge configura il contratto a tempo indeterminato quale contratto prevalente, disincentivando il ricorso ai contratti a tempo determinato. Si delinea l' apprendistato quale contratto tipico per l'accesso al mercato del lavoro (nonché per l'instaurazione di rapporti a tempo indeterminato), ampliandone le possibilità di utilizzo (si innalza il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati dall'attuale 1/1 a 3/2) e valorizzandone il ruolo formativo. Si procede verso una redistribuzione delle tutele dell'impiego, da un lato contrastando l'uso improprio degli elementi di flessibilità relativi a talune tipologie contrattuali; dall'altro adeguando la disciplina dei licenziamenti, collettivi ed individuali). Con riferimento ai licenziamenti individuali, in particolare, si interviene operando importanti modifiche all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (che reca la cd. tutela reale, consistente nella reintegrazione nel posto di lavoro). Più specificamente, lasciando inalterata la disciplina dei licenziamenti discriminatori (ove si applica sempre la reintegrazione), si modifica il regime dei licenziamenti disciplinari (mancanza di giustificato motivo soggettivo) e dei licenziamenti economici (mancanza di giustificato motivo oggettivo): queste ultime due fattispecie presentano un regime sanzionatorio differenziato a seconda della gravità dei casi in cui sia accertata l'illegittimità del licenziamento, il quale si concretizza nella reintegrazione (casi più gravi) o nel pagamento di un'indennità risarcitoria (casi meno gravi). Infine, si introduce uno specifico rito per le controversie giudiziali aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti.
La legge opera un'ampia revisione degli strumenti di tutela del reddito, in primo luogo attraverso la creazione di un unico ammortizzatore sociale (AspI – Assicurazione sociale per l'impiego) in cui confluiscono l'indennità di mobilità e l'indennità di disoccupazione (ad eccezione di quella relativa agli operai agricoli). Il nuovo ammortizzatore amplia sia il campo soggettivo dei beneficiari, sia i trattamenti: in particolare, oltre all'estensione a categorie prima escluse (principalmente apprendisti), fornisce una copertura assicurativa per i soggetti che entrano nella prima volta nel mercato del lavoro (principalmente giovani) e per i soggetti che registrano brevi esperienze di lavoro. Si prevede, quindi, l'introduzione di una cornice giuridica per l'istituzione di fondi di solidarietà settoriali. Inoltre, viene confermata l'attuale disciplina per la Cassa integrazione ordinaria, mentre vengono apportate modifiche alla disciplina della Cassa integrazione straordinaria. Infine, si prevede la creazione di un nuovo strumento di sostegno del reddito per i lavoratori ultracinquantenni
La legge introduce strumenti volti al rafforzamento delle politiche attive del lavoro e del ruolo dei servizi per l'impiego, per i quali vengono individuati livelli essenziali di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale.
La legge prevede, altresì, incentivi per accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro (con l'introduzione di norme di contrasto alle cd. dimissioni "in bianco" e misure per il sostegno della genitorialità) e per il sostegno dei lavoratori anziani.
Infine, la legge definisce un sistema di monitoraggio al fine di valutare gli effetti prodotti ed apportare gli eventuali correttivi.

Poco dopo la sua entrata in vigore, la riforma è stata in alcune parti (in particolare, somministrazione di lavoro, lavoro a termine, lavoro accessorio, "false" partite IVA, ASpI, fondi di solidarietà) corretta dal D.L 83/2012, dal D.L. 179/2012, dal D.L. 228/2012 e dal D.L. 76/2013.

Per un esame puntuale del contenuto della L. 92/2012, nel testo attualmente vigente, si rinvia all'apposito dossier.

Focus
Documenti e risorse WEB
Vedi anche
 
L'attuazione della riforma
14/10/2015

La legge n.92/2012, di riforma del mercato del lavoro, ha previsto l'istituzione di un sistema permanente di monitoraggio diretto a verificare lo stato di attuazione degli interventi e gli effetti prodotti sul mercato del lavoro.

Il sistema di monitoraggio

La L. 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma del mercato del lavoro), all'articolo 1, commi da 2 a 6, prevede l'istituzione (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) di un sistema permanente di monitoraggio e valutazione, basato su dati forniti ISTAT e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan), volto a verificare lo stato di attuazione degli interventi e a valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilità dei cittadini e sulle modalità di entrata e di uscita nell'impiego.
Al sistema di monitoraggio e valutazione, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con le altre Istituzioni competenti, concorrono le parti sociali (attraverso le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori e dei datori di lavoro), nonché l'INPS e l'ISTAT, chiamati ad organizzare banche dati informatizzate anonime (contenenti i dati individuali anonimi, relativi ad età, genere, area di residenza, periodi di fruizione degli ammortizzatori sociali con relativa durata ed importi corrisposti, periodi lavorativi e retribuzione spettante, stato di disoccupazione, politiche attive e di attivazione ricevute), aperta ad enti di ricerca e università.
Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione è chiamato a produrre rapporti annuali sullo stato di attuazione delle singole misure, da cui potranno essere desunti elementi per successivi interventi di implementazione o correzione delle norme introdotte.

I dati del monitoraggio

Il monitoraggio previsto dalla L. 92/2012 ha lo scopo di fornire alle istituzioni e alle parti sociali elementi oggettivi di valutazione degli effetti della legge stessa.
Tale attività di monitoraggio è stata affidata dal Ministero del lavoro all'ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori) che il 26 marzo 2013 ha reso pubblici i primi dati che riguardano le aree principali della legge:
Si segnala inoltre il secondo rapporto dell'ISFOL del 10 maggio 2013 sugli avviamenti dei contratti di lavoro, per l'anno 2012, che analizza le prime evidenze ricavate dal sistema informativo sulle comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L'ISFOL ha pubblicato, inoltre, il 31 maggio 2013 la mappa concettuale normativa sulla riforma del mercato del lavoro (aggiornata ad aprile 2013), dove vengono segnalati, oltre alle schede di sintesi sui principali temi toccati dalla Riforma, i provvedimenti di attuazione intervenuti nei primi mesi del 2013, e, il 7 agosto 2013, il terzo rapporto sugli effetti della L. 92/2012 sugli avviamenti dei contratti di lavoro sulla base dei dati disponibili al 31 marzo 2013.

In ottemperanza a quanto disposto dal citato articolo 1 della L. 92/2012 istitutivo di un sistema permanente di monitoraggio delle politiche del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel gennaio 2014, ha pubblicato il primo Quaderno di monitoraggio e valutazione della riforma.
Il Quaderno analizza i risultati del primo anno di applicazione della riforma (da luglio 2012 a giugno 2013) attraverso una serie di indicatori di monitoraggio individuati in relazione alle principali aree di intervento, ossia:
- flessibilità in entrata: principali misure introdotte riguardo alle tipologie contrattuali (art. 1, commi 9-36);
- flessibilità in uscita: disciplina dei licenziamenti (art. 1, commi 37-41);
- ammortizzatori sociali (artt. 2 e 3);
- incentivi e tutele (art. 4, fino al comma 32).
Per le ulteriori disposizioni e, in particolare, per gli interventi di riforma dei servizi pubblici per l'impiego e per le misure riguardanti il sistema di formazione e il coinvolgimento dei lavoratori dipendenti agli utili e al capitale dell'impresa (art. 4, comma 33 e seguenti), su cui non sono state esercitate le deleghe previste, la progettazione degli indicatori è in fase di definizione.
Inoltre, poiché la riforma del mercato del lavoro prevede specifiche azioni da intraprendere attraverso provvedimenti attuativi, al fine di monitorare l'emanazione di tali atti è stato predisposto un apposito "cronoprogramma", definito e aggiornato con cadenza quindicinale dall'Ufficio legislativo e dall'Ufficio di Gabinetto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una forte interazione delle Direzioni generali interessate. Il monitoraggio dell'attuazione della riforma tiene anche conto della legislazione regionale, della contrattazione collettiva e della prassi amministrativa, seguendo anche una ricostruzione dei più importanti pronunciamenti della giurisprudenza.

Successivamente, nel luglio 2014, è stato pubblicato un secondo quaderno riguardante gli ammortizzatori sociali e il sostegno al reddito in caso di sospensione o perdita del posto di lavoro, dedicato all'esame dei dati relativi agli ammortizzatori sociali nel periodo 2011-2013.

Altri studi e indagini sugli effetti della riforma

Alcuni organismi privati si sono occupati di analizzare gli effetti della riforma del mercato del lavoro, concentrandosi sulle diverse aree toccate dalla legge. Di seguito i link ad alcuni studi ed indagini.
L'Osservatorio Permanente sulla riforma del mercato del lavoro
il 13 febbraio 2013 ha pubblicato prima valutazione della riforma.
La Confartigianato, insieme all'ISPO (Istituto per gli Studi sulla Pubblica Opinione), ha pubblicato un sondaggio, "Le imprese artigiane e la riforma del lavoro", del marzo 2013.
Rete Imprese Italia,
analizzando gli effetti della riforma, si è concentrata maggiormente sulle previsioni di assunzione delle micro, piccole e medie imprese per il primo trimestre 2013.
Il quotidiano online lavoce.info ha pubblicato alcuni articoli che pongono l'accento su diversi aspetti della riforma del mercato del lavoro quali i motivi del calo delle assunzioni, i licenziamenti riferiti all'ultimo trimestre del 2012 e gli effetti sul lavoro intermittente.
Uno studio, pubblicato nel mese di febbraio 2014 e elaborato dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Università Roma Tre, analizza gli effetti degli interventi normativi che hanno riguardato il regime di protezione dell'impiego dagli anni Novanta in poi, in modo particolare quelli conseguenti alle modifiche in materia di flessibilità in entrata, riportando alcune osservazioni conclusive alla luce dei primi risultati del monitoraggio istituzionale della L. n. 92/2012.