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Temi dell'attività parlamentare

Sanità e affari sociali
Commissione: XII Affari sociali
Welfare
Misure di contrasto alla povertà

Nel corso della XVII legislatura, la legge di stabilità 2016 ha disegnato una serie di interventi per il contrasto alla povertà e ha previsto uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di strumenti e trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta. Conseguentemente, il Governo ha presentato al Parlamento il disegno di legge Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali collegato alla stabilità 2016 (C. 3594), divenuto, dopo l'approvazione, Legge 15 marzo 2017, n. 33 (in GU n. 70/2017). In ultimo, il D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (ReI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Il ReI,  misura condizionata alla prova dei mezzi, è articolato in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona, ovvero all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Dal 1° gennaio 2018, il REI ha sostituito il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di disoccupazione).

 
Alcuni dati sulla povertà
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29/01/2018

L'Ocse ha calcolato che, nel periodo 2007-2012, il reddito medio in Italia ha subito una diminuzione di circa 2.400 Euro: una delle riduzioni in termini reali più significative nell'Eurozona, dove la diminuzione media nei redditi, nello stesso intervallo di tempo, è stata pari a 1.100 Euro.

La conseguenza di tale ridotta capacità di spesa ha determinato cambiamenti significativi nello stile di vita e una crescente mole di richieste di aiuto anche da parte di settori della popolazione precedentemente non compresi nelle categorie della povertà e dell'esclusione. Il Rapporto della Caritas 2015 sulla povertà e l'esclusione sociale ha ben descritto questa nuova categoria di poveri, che conferma la progressiva "normalizzazione sociale" di coloro che richiedono beni e servizi materiali, con il crescente coinvolgimento degli italiani e delle tipologie familiari più deboli (come i padri e le madri sole), in situazioni di disagio economico.

Con il Report La povertà in Italia del luglio 13 luglio 2017, l'Istat ha diffuso le stime riferite a due distinte misure della povertà: assoluta e relativa, elaborate con due diverse definizioni e metodologie, sulla base dei dati dell'indagine sulle spese per consumi delle famiglie.

Povertà assoluta

Nel 2016 si stima siano 1 milione e 619mila le famiglie residenti in condizione di povertà assoluta, nelle quali vivono 4 milioni e 742mila individui (nel 2015 1 milione e 582 mila famiglie e 4 milioni e 598 mila individui). L'incidenza di povertà assoluta per le famiglie è pari al 6,3%, in linea con i valori stimati negli ultimi quattro anni. Per gli individui, l'incidenza di povertà assoluta si porta al 7,9% con una variazione statisticamente non significativa rispetto al 2015 (quando era 7,6%). L'incidenza della povertà assoluta è calcolata sulla base di una soglia corrispondente alla spesa mensile minima necessaria per acquisire un paniere di beni e servizi che, nel contesto italiano e per una determinata famiglia, è considerato essenziale a uno standard di vita minimamente accettabile. Sono classificate come assolutamente povere le famiglie con una spesa mensile pari o inferiore al valore della soglia (che si differenzia per dimensione e composizione per età della famiglia, per ripartizione geografica e per ampiezza demografica del comune di residenza). Se il numero di famiglie in povertà assoluta torna ai livelli del 2013 (quando erano 1 milione 615mila), il numero degli individui registra invece il valore più alto dal 2005; ciò è avvenuto perché la povertà assoluta è andata via via ampliandosi tra le famiglie con quattro componenti e oltre e tra quelle con almeno un figlio minore. Relativamente all'età anagrafica, l'incidenza di povertà assoluta diminuisce all'aumentare dell'età della persona di riferimento. Questa relazione inversa (registrata per la prima volta nel 2012) si rafforza nel 2016: si passa infatti dal 10,4% tra le famiglie con persona di riferimento di 18-34 anni al 3,9% tra quelle con persona di riferimento ultrasessantaquattrenne. Per quanto riguarda le stime per ripartizione geografica, l'incidenza della povertà assoluta aumenta al Centro in termini sia di famiglie (5,9% da 4,2% del 2015) sia di individui (7,3% da 5,6%), a causa soprattutto del peggioramento registrato nei comuni fino a 50mila abitanti al di fuori delle aree metropolitane (6,4% da 3,3% dell'anno precedente).

Povertà relativa

Nel 2016, si stima siano 2 milioni 734mila le famiglie in condizione di povertà relativa (con un'incidenza pari a 10,6% tra tutte le famiglie residenti), per un totale di 8 milioni 465mila individui (14,0% dell'intera popolazione). Di questi, 4 milioni 339mila sono donne (14,0%), 2 milioni e 297mila sono minori (22,3%) e 1 milione e 98mila anziani (8,2%) (Prospetti 9 e 10). L'incidenza della povertà relativa risulta sostanzialmente stabile rispetto al 2015 in termini di famiglie (da 10,4 a 10,6%) e di persone (da 13,7 a 14,0%); tale stabilità è confermata anche nelle diverse ripartizioni territoriali. Analogamente a quanto registrato per la povertà assoluta, nel 2016 la povertà relativa è più diffusa tra le famiglie con 4 componenti (17,1%) o 5 componenti e più (30,9%) La povertà relativa colpisce di più le famiglie giovani: raggiunge il 14,6% se la persona di riferimento è un under35 mentre scende al 7,9% nel caso di un ultra sessantaquattrenne L'incidenza di povertà relativa si mantiene elevata per gli operai e assimilati (18,7%) e per le famiglie con persona di riferimento in cerca di occupazione (31,0%).

Le soglie di povertà assoluta rappresentano i valori rispetto ai quali si confronta la spesa per consumi di una famiglia al fine di classificarla assolutamente povera o non povera. Ad esempio, per un adulto (di 18-59 anni) che vive solo, la soglia di povertà è pari a 817,56 euro mensili se risiede in un'area metropolitana del Nord, a 733,09 euro se vive in un piccolo comune settentrionale, a 554,03 euro se risiede in un piccolo comune del Mezzogiorno.

Condizioni di vita e reddito delle famiglie

Nel 2016, l'Istat stima (Condizioni di vita, reddito e carico fiscale delle famiglie:anno 2016) che il 30,0% delle persone residenti in Italia sia a rischio di povertà o esclusione sociale, registrando un peggioramento rispetto all'anno precedente quando tale quota era pari al 28,7%. Aumentano sia l'incidenza di individui a rischio di povertà (20,6%, dal 19,9%) sia la quota di quanti vivono in famiglie gravemente deprivate (12,1% da 11,5%), così come quella delle persone che vivono in famiglie a bassa intensità lavorativa (12,8%, da 11,7%). Il Mezzogiorno resta l'area territoriale più esposta al rischio di povertà o esclusione sociale (46,9%, in lieve crescita dal 46,4% del 2015). Il rischio è minore, sebbene in aumento, nel Nord-ovest (21,0% da 18,5%) e nel Nord-est (17,1% da 15,9%). Nel Centro un quarto della popolazione (25,1%) permane in tale condizione. Le famiglie con cinque o più componenti si confermano le più esposte al rischio di povertà o esclusione sociale (43,7% come nel 2015), ma è per quelle con uno o due componenti che questo indicatore peggiora (per le prime sale al 34,9% dal 31,6%, per le seconde al 25,2% dal 22,4%).

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La Carta acquisti ordinaria
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29/01/2018

Il decreto-legge 112/2008 ha istituito la Carta acquisti ordinaria: un beneficio economico, pari a 40 euro mensili, caricato bimestralmente su una carta di pagamento elettronico. La Carta acquisti ordinaria è riconosciuta agli anziani di età superiore o uguale ai 65 e ai bambini di età inferiore ai tre anni, se in possesso di particolari requisiti economici che li collocano nella fascia di bisogno assoluto. Inizialmente, potevano usufruire della Carta acquisti ordinaria soltanto i cittadini italiani; la legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha esteso la platea dei beneficiari anche ai cittadini di altri Stati dell'Ue e ai cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, purché in possesso dei requisiti sopra ricordati. La Carta è utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare e sanitaria e per il pagamento delle spese energetiche. I negozi convenzionati, che supportano il programma, accordano ai titolari della Carta uno sconto del 5%. Gli enti locali possono aderire al programma Carta acquisti estendendone l'uso o aumentando il beneficio a favore dei propri residenti (decreto n. 89030 del 16 settembre 2008). La gestione della Carta acquisti è centralizzata. L'Inps procede all'accredito delle somme sulla carta elettronica, dopo aver ricevuto le domande e verificato i dati dei richiedenti.

Come indicato dal XVI Rapporto annuale INPS, il numero di beneficiari della Carta Acquisti nel 2016 è stato pari a 560.844 (nel 2015 sono stati 625.936), il 19,50% dei quali risiedeva in Campania, il 19,04% in Sicilia, il 9,91% in Lombardia, l'8,42% in Puglia, l'8,14% nel Lazio e il 5,83% in Calabria.

Dal 1° gennaio 2018, i nuclei familiari con componenti minorenni (da 0 a 3 anni) beneficiari della Carta acquisti, che abbiano anche i requisiti richiesti per l'accesso al ReI, ricevono il beneficio economico a questo collegato sulla medesima carta. I due benefici non sono cumulabili, pertanto, il beneficio economico della carta acquisti già riconosciuto è assorbito integralmente dal beneficio economico connesso al ReI.

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Sostegno per l'inclusione attiva - SIA
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29/01/2018
La discussione istituzionale e pubblica su una misura strutturale di contrasto alla povertà, è stata nuovamente aperta dall'approvazione del decreto legge 5/2012, che all'articolo 60, ha configurato una fase sperimentale della Carta acquisti, cha ha presupposto un nuovo tipo di carta, denominata, in un primo tempo, Carta per l'inclusione e poi Sostegno Inclusione Attiva (SIA).
La relazione finale "Proposte per nuove misure di contrasto alla povertà", del settembre 2013, elaborata dal gruppo di studio istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, descrive il SIA e ne sottolinea l'importanza, segnalando fra l'altro l'assenza nel nostro ordinamento, a differenza della quasi totalità dei paesi europei, di un istituto nazionale di sostegno per tutte le persone in difficoltà economica. La relazione sottolinea anche la poca incisività del sistema assistenziale italiano, con prestazioni indirizzate quasi esclusivamente alla popolazione anziana e alle persone con disabilità.
Più precisamente, l'articolo 60 del decreto legge 5/2012 ha configurato una fase sperimentale della Carta acquisti, prevedendone una sperimentazione, di durata non superiore ai dodici mesi, nei comuni con più di 250.000 abitanti (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Venezia, Verona e Roma) e ha ampliato immediatamente la platea dei beneficiari anche ai cittadini degli altri Stati dell'Ue e ai cittadini esteri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Il SIA è una misura mista basata su un sostegno economico condizionato all'attivazione di percorsi verso l'inclusione e l'autonomia. Le modalità attuative della sperimentazione del SIA nei grandi comuni sono state indicate dal decreto 10 gennaio 2013 che ha fra l'altro stabilito criteri di identificazione dei beneficiari, individuati per il tramite dei Comuni, e l'ammontare della disponibilità sulle singole carte - da un minimo di 231 a un massimo di 404 euro mensili -, calcolato secondo la grandezza del nucleo familiare.
Il SIA, come definito dal decreto del gennaio 2013, è una prestazione economica sottoposta alla prova dei mezzi, e dunque uno strumento categoriale, in quanto è rivolto esclusivamente ai nuclei familiari con minori in situazione di difficoltà (ISEE inferiore a 3.000 euro e patrimonio inferiore a 8.000 euro; trattamenti di natura previdenziale e assistenziale non superiori a 600 euro mensili; vincoli riguardanti il possesso di autoveicoli). Inoltre, i componenti del nucleo devono essere disoccupati e almeno uno di essi deve aver svolto attività lavorativa continuativa per un minimo di sei mesi nei tre anni precedenti alla richiesta del SIA. Infine, la presenza di più di due figli minori o di figli minori disabili nel nucleo richiedente costituisce criterio di precedenza nell'accesso al beneficio, così come risultano preferiti per la concessione del beneficio i nuclei monoparentali con minori e quelli con disagio abitativo. Per poter beneficiare del trasferimento monetario, il nucleo familiare deve stipulare e rispettare un patto di inserimento con i servizi sociali degli enti locali di riferimento. I servizi sociali, per parte loro, si impegnano a favorire con servizi di accompagnamento il processo di inclusione e di attivazione sociale di tutti i membri del nucleo, promuovendo, fra l'altro, il collegamento con i centri per l'impiego, per la partecipazione al mercato del lavoro degli adulti, e il collegamento con il sistema scolastico e sanitario per l'assolvimento da parte dei minori dell'obbligo scolastico e il rispetto dei protocolli delle visite sanitarie pediatriche. Le caratteristiche dei nuclei familiari beneficiari del progetto sono state individuate in accordo con le città interessate, mentre l'Inps è l'ente attuatore del progetto per la concessione dei contributi economici e predispone, a tal fine, gli strumenti telematici per lo scambio dei flussi informativi con i comuni coinvolti. I servizi sociali dei comuni coinvolti coordinano l'attività complessiva della rete rappresentata anche dai servizi per l'impiego, i servizi sanitari e la scuola.
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Lotta alla povertà nella stabilità 2016
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29/01/2018

La legge di stabilità 2016 (commi 386-390 della legge 208/2015) ha disegnato una serie di interventi per il contrasto alla povertà e ha previsto, al comma 388, uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di strumenti e trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta.

Molto sinteticamente, la legge di stabilità ha previsto:

• la definizione di un Piano nazionale triennale per la lotta alla povertà e all'esclusione;

• l'istituzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

• l'avvio di una misura nazionale di contrasto alla povertà, intesa come rafforzamento, estensione e consolidamento della Carta acquisti sperimentale – SIA;

• lo stanziamento di risorse certe per la Lotta alla povertà e la loro quantificazione per il 2016 e gli anni successivi. Più in particolare, per il 2016, la stabilità ha stanziato 380 milioni, ai quali si sono aggiunti i 220 milioni della messa a regime dell'Asdi, destinata ai disoccupati poveri che perdono diritto all'indennità di disoccupazione. Tali risorse, insieme ai fondi europei per la povertà e l'inclusione, sono state impegnate nel 2016 per un Programma di sostegno per l'inclusione attiva, garantendo in via prioritaria interventi per nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili, tenendo conto della presenza, all'interno del nucleo familiare, di donne in stato di gravidanza accertata. I criteri e le procedure di avvio del Programma, a cui sono legate le risorse stanziate per il 2016, sono stati poi definiti con decreto 26 maggio 2016. Le risorse stanziate annualmente a decorrere dal 2017, pari a un miliardo per anno, dovranno invece garantire l'attuazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale come disegnato dalla legge delega poi approvata con Legge 15 marzo 2017, n. 33 (in GU n. 70/2017), e dai decreti legislativi da questa discendenti;

• il riordino della normativa in materia di trattamenti assistenziali di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali.

Nelle more della definizione del Piano nazionale triennale per la lotta alla povertà e all'esclusione, il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), come previsto dal comma 387 della stabilità 2016, è stato esteso a tutto il territorio nazionale secondo le modalità attuative indicate dal decreto del 26 maggio 2016  Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA). Le modalità di accesso al SIA per il 2017 sono state ampliate dal decreto 16 marzo 2017 Allargamento del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), per il 2017.

Il Presidente dell'INPS, nel corso dell'audizione parlamentare del 17 gennaio 2017 presso la Commissione Lavoro del Senato, ha sottolineato che "l'estensione a tutto il territorio nazionale della sperimentazione della nuova carta acquisti (SIA) sembra sin qui aver lasciato fuori molte persone in stato di bisogno. Sono state presentate 208.350 domande nel corso del 2016. Di queste solo 58.865 sono state accolte (il tasso di accoglimento, al netto delle domande sospese, è del 29%). Anche in questo caso pesano le numerose condizioni categoriali che affiancano l'ISEE. In particolare, la valutazione multidimensionale comporta l'utilizzo di informazioni (non tutte già contenute nell'ISEE) su carichi familiari, condizione economica e la condizione lavorativa per selezionare ulteriormente i beneficiari. In particolare, il mix di queste valutazioni deve portare a un valore uguale o superiore a 45, cosa che avviene in genere solo per un terzo delle domande presentate. Ci sono poi le altre condizioni (presenza di almeno un minore o una persona con disabilità o una donna in stato di gravidanza) che restringono fortemente la platea. Questo spiega perché a fronte di circa un milione e mezzo di ISEE inferiori a 3.000 euro (la soglia di reddito stabilita per l'accesso al SIA) e di 600.000 nuclei che uniscono a questa condizione reddituale il fatto di avere un minore a carico, siano state presentate, come si ricordava, circa 200.000 domande".
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Estensione del Sia su tutto il territorio nazionale: decreto maggio 2016
29/01/2018

Successivamente, nelle more della definizione del Piano nazionale triennale per la lotta alla povertà e all'esclusione previsto dalla stabilità 2016, il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), come previsto dal comma 387 della stessa stabilità 2016, è stato esteso a tutto il territorio nazionale secondo le modalità attuative indicate dal decreto del 26 maggio 2016 Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA).

Rispetto a quanto indicato dal decreto del 10 gennaio 2013, attuativo del Sia nelle grandi città, i requisiti del nucleo familiare richiedente sono stati ampliati: sono state infatti considerate, oltre alla presenza di un figlio minorenne, anche la presenza di un figlio disabile, ovvero di una donna in stato di gravidanza accertata, mentre non è stato più considerato requisito di accesso, come in precedenza, la presenza, nel nucleo familiari di disoccupati (fra questi almeno uno di essi doveva aver svolto attività lavorativa continuativa per un minimo di sei mesi nei tre anni precedenti alla richiesta del SIA). I requisiti relativi alla condizione economica del nucleo familiare sono rimasti quasi identici a quelli previsti dal decreto del 2013 ma si è specificato che contemporaneamente al SIA non si può beneficiare degli ulteriori strumenti di sostegno al reddito per disoccupati. Un ulteriore novità del decreto del maggio 2016 è stata l'introduzione della valutazione multidimensionale del bisogno (il minimo punteggio richiesto per l'accesso era fissato a 45 punti): una scala di valutazione basata sui carichi familiari, sulla situazione economica e quella lavorativa, che favorisce i nuclei con figli minorenni, specie se piccoli (età 0-3); quelli in cui è presente un genitore solo o in cui sono presenti persone con disabilità grave o non autosufficienti (qui l'opuscolo illustrativo del MLPS).

Le risorse per il 2016, pari a 750 milioni di euro, sono state individuate nel Fondo Carta Acquisti.

 
Ampliamento del SIA: decreto marzo 2017
29/01/2018

Per il 2017, i criteri di accesso al SIA sono stati ulteriormente ampliati dal decreto 16 marzo 2017 Allargamento del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), per il 2017.

Queste le principali novità rispetto al decreto 26 maggio 2016:

• abbassamento della soglia di accesso relativa alla valutazione multidimensionale del bisogno da 45 a 25 punti: potranno pertanto accedere al beneficio le famiglie in cui sia presente almeno un figlio minorenne o disabile o ci sia un figlio in arrivo e che abbiano un ISEE fino a 3mila euro. Nell'ampliamento saranno inclusi anche coloro che hanno già presentato domanda per il Sia, e ne erano rimasti esclusi per il mancato raggiungimento dei 45 punti necessari;

• incremento di ulteriori 80 euro per le famiglie composte esclusivamente da un genitore solo e da figli minorenni;

• in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU, innalzamento - da 600 a 900 euro mensili - della soglia riferita al valore complessivo dei trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il nucleo familiare, percepiti nel mese antecedente la richiesta del SIA.

Infine, nelle more dell'introduzione del Reddito di inclusione (la misura nazionale di contrasto alla povertà), il decreto del marzo 2017 prevede il prolungamento, nel 2017 e nelle successive annualità, della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione ASDI.

Come per la Carta acquisti ordinaria, il beneficio è concesso bimestralmente e viene erogato attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta SIA). Con la Carta si possono effettuare acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard. La Carta può essere anche utilizzata presso gli uffici postali per pagare le bollette elettriche e del gas e dà diritto a uno sconto del 5% sugli acquisti effettuati nei negozi e nelle farmacie convenzionate, con l'eccezione degli acquisti di farmaci e del pagamento di ticket. Con la Carta, inoltre, si può accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata, a condizione di aver compilato l'apposita sezione presente nel modulo di domanda. Non è possibile prelevare contanti o ricaricare la Carta. Il suo uso è consentito solo negli ATM Postamat per controllare il saldo e la lista movimenti. L'INPS, in qualità di soggetto attuatore della misura, è incaricato di: modulistica e flussi informativi; controlli ed erogazione del beneficio economico; monitoraggio, valutazione e trattamento dei dati. Poste Italiane Spa, in qualità di soggetto gestore del SIA, è incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti. Le Carte vengono rilasciate da Poste con la disponibilità finanziaria relativa al primo bimestre, determinata in base alla numerosità del nucleo familiare (per un nucleo familiare con un membro il beneficio è pari a 80 euro al mese, con due membri il beneficio sale a 160 euro al mese, con tre membri a 240 euro al mese, con quattro membri a 320 euro al mese e per i nuclei familiari con 5 o più membri il beneficio è pari a 400 euro al mese).

Per quanto riguarda i progetti personalizzati, l'Accordo "Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'inclusione attiva" (c.d. Linee Inclusione attiva), regolamenta un nuovo schema di intervento sociale che prevede il rafforzamento del sistema dei servizi sociali sul territorio nell'ottica della rete integrata dei servizi e della cura di tutto il nucleo familiare beneficiario, secondo il cosiddetto "approccio ecologico", basato sulla considerazione delle interazioni tra le persone e il loro ambiente peraltro già sperimentato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con gli Ambiti territoriali nel programma P.I.P.P.I. (Programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione). Inoltre, le Linee guida costituiscono il principale riferimento anche per il finanziamento, negli Ambiti territoriali, degli interventi di supporto previsti negli assi 1 e 2 del PON "Inclusione" a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo.

Dal 1° gennaio 2018, il REI (Reddito di inclusione) ha sostituito il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di disoccupazione).

 
Lotta alla povertà nella legge di bilancio 2017
29/01/2018

La legge di bilancio 2017 ha rifinanziato il Fondo per la lotta e alla povertà e all'esclusione sociale sia con la Sezione I che con la Sezione II.

L'articolo 1, co. 238, della legge di bilancio 2017 (legge  232/2016) infatti ha autorizzato, dal 2017, un incremento a regime di 150 milioni di euro a valere sullo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.  Conseguentemente è stata ridotta dello stesso importo, sempre dal 2017, l'autorizzazione di spesa per il finanziamento dell'Assegno di disoccupazione – ASDI. Il successivo comma 239, ha poi stabilito che, nelle more dell'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, e nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, un decreto interministeriale aggiorni i criteri per l'accesso al Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) per il 2017, anche al fine di ampliare la platea dei beneficiari e definire le modalità di prosecuzione della sperimentazione dell'ASDI.

La Sezione II della legge di bilancio 2017 ha poi incrementato di 500 milioni la dotazione del Fondo per ciascun anno del biennio 2017-2018.

 
Legge delega sul contrasto della povertà e sul riordino delle prestazioni e del sistema degli interventi e dei servizi sociali
  • 2 risorse web
29/01/2018

La legge 33/2017 "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali" (GU n.70 del 24 marzo 2017), ha delegato il Governo ad adottare, entro sei mesi dal 25 marzo 2017, uno o più decreti legislativi recanti:

a) l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà (intesa come impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso) e dell'esclusione sociale, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale. La misura di contrasto alla povertà, denominata Reddito di inclusione (ReI), unica a livello nazionale, si articola in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona, assicurata dalla rete dei servizi sociali mediante un progetto personalizzato aderente ai bisogni del nucleo familiare beneficiario della misura. La misura nazionale, intesa come rafforzamento, estensione e consolidamento della Carta acquisti sperimentale - SIA -, è condizionata alla prova dei mezzi, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo conto dell'effettivo reddito disponibile e di indicatori della capacità di spesa. I beneficiari della misura sono individuati, prevedendo un requisito di durata minima della residenza sul territorio nazionale nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea, prioritariamente, tra i nuclei familiari con figli minori o con disabilità grave o con donne in stato di gravidanza accertata o con persone con più di 55 anni di età in stato di disoccupazione. L'estensione della misura nazionale di contrasto alla povertà avverrà, sulla base delle risorse che affluiscono al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

b) il riordino delle prestazioni di natura assistenziale sottoposte alla prova dei mezzi finalizzate al contrasto della povertà, fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario;

c) il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire, su tutto il territorio nazionale, i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei princìpi di cui alla legge n. 328/2000.

Inoltre, per favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni, è stato previsto un organismo di coordinamento degli interventi e dei servizi sociali, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al medesimo Ministero vengono anche attribuite delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sul territorio nazionale; per questo il Ministero del lavoro, anche avvalendosi del citato organismo, è incaricato di effettuare un monitoraggio sull'attuazione della misura nazionale di contrasto alla povertà, pubblicandone gli esiti sul proprio sito internet.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, si prevede che all'attuazione della delega per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, si provveda nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 1, comma 386, della stabilità 2016 e rifinanziato dall'articolo 1, comma 389, della medesima legge. Si ricorda inoltre che la stabilità 2016, al comma 388, per gli anni successivi al 2016 assegna al Fondo risorse pari complessivamente a 1,03 miliardi di euro per il 2017 e a 1,054 miliardi di euro a decorrere dal 2018; risorse che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Relativamente all'esercizio della delega, si è previsto che gli schemi dei decreti legislativi delegati, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, siano trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. I pareri definitivi delle Commissioni sono espressi entro venti giorni dalla nuova trasmissione: decorso tale termine i decreti possono essere comunque emanati. Infine, l'articolo 1, comma 7, della legge delega 33/2017, lascia aperta la possibilità per il Governo, di adottare (nel rispetto dei criteri e principi di delega), entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

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Reddito di inclusione (ReI)
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  • 1 dossier,
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29/01/2018

Il Consiglio dei Ministri n. 33 del 9 giugno 2017, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della legge 15 marzo 2017, n. 33 sul contrasto della povertà, il riordino delle prestazioni di natura assistenziale e il rafforzamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali (qui il comunicato stampa del CdM). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha illustrato il provvedimento con un documento di sintesi, descrivendo anche il percorso che ha consentito di arrivare all'individuazione della misura unica di contrasto alla povertà.  Lo schema è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri n. 42 del 29 agosto (qui il comunicato)

L'adozione dello schema è stata preceduta dal confronto istituzionale con le Regioni e con i rappresentanti dell'ANCI e dal confronto con Alleanza contro la povertà, un soggetto che, dal 2013, riunisce realtà associative, rappresentanze dei comuni e delle regioni, enti di rappresentanza del terzo settore, e sindacati, con la finalità di contribuire alla costruzione di adeguate politiche pubbliche contro la povertà assoluta nel nostro Paese. Il 14 aprile 2017 è stato sottoscritto il Memorandum d'intesa tra il Governo e l'Alleanza contro la povertà in merito all'attuazione della legge 15 marzo 2017, n. 33, che ha definito i seguenti impegni circa il profilo degli interventi da realizzare in attuazione della legge delega per il contrasto alla povertà:
- criteri di accesso dei beneficiari (superamento dell'utilizzo esclusivo dell'ISEE del richiedente e affiancamento di una soglia di accesso legata al reddito disponibile ISR);
- criteri per stabilire l'importo del beneficio (differenziato in base al reddito disponibile e commisurato al numero di componenti il nucleo famigliare);
- i meccanismi per evitare la "trappola" della povertà (il beneficio è definito in modo da evitare disincentivi al lavoro. L'obiettivo è costruire una misura effettivamente inclusiva e non uno strumento che spinga le persone a rimanere inattive);
- il finanziamento dei servizi per l'inclusione (previsione di affiancare al contributo economico un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa realizzato attraverso il finanziamento strutturale dei servizi di inclusione sociale connessi al REI);
- l'affiancamento ai territori e il supporto tecnico (attraverso una struttura nazionale permanente);
- il monitoraggio (raccolta dati e definizione degli indicatori per la verifica dell'efficacia); - la forma di gestione del Reddito di inclusione (promozione della gestione associata dei servizi sociali da parte dei Comuni). 

Sulla G. U.  n. 240 del 13 ottobre 2017 è stato pubblicato il D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà (scheda iter).

Il decreto istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (ReI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale (il ReI potrà essere richiesto dal 1° dicembre 2017). Il ReI costituisce livello essenziale delle prestazioni.

Fermo restando il possesso dei requisiti economici, il ReI è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa. Viceversa, non è compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

Il ReI sarà concesso ai cittadini comunitari, ovvero a familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il richiedente deve essere residente in Italia per via continuativa da almeno due anni. Il ReI è concesso per un periodo non superiore a 18 mesi e sarà necessario che trascorrano almeno 6 mesi dall'ultima erogazione prima di poterlo richiedere nuovamente.

Il ReI, misura condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, è articolato in due componenti:

1. un beneficio economico erogato su dodici mensilità, con un importo che andrà da circa 190 euro mensili per una persona sola fino a quasi 490 euro per un nucleo con 5 o più componenti;

2. una componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione del bisogno del nucleo familiare che terrà conto, tra l'altro, della situazione lavorativa e del profilo di occupabilità, dell'educazione, istruzione e formazione, della condizione abitativa e delle reti familiari, di prossimità e sociali della persona e servirà a dar vita a un "progetto personalizzato" volto al superamento della condizione di povertà. Tale progetto indicherà gli obiettivi generali e i risultati specifici da raggiungere nel percorso diretto all'inserimento o reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, nonché i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, e, infine, gli impegni a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare. Conseguentemente, il decreto disciplina le sanzioni per i beneficiari inadempienti del ReI, distinte in: decurtazione o decadenza del beneficio a seguito di comportamenti inconciliabili con gli impegni sottoscritti nel progetto personalizzato; sanzioni o decadenza del beneficio a seguito di dichiarazione mendace in sede ISEE.

Per quanto riguarda i requisiti di accesso, con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente dovrà essere in possesso congiuntamente di:

• Un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;

• Un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000.

L'ISRE è ottenuto dividendo l'ISR, ovvero l'indicatore della situazione reddituale, per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica situazione familiare. La legge 33/2017 ha specificato che, nella definizione del beneficio, si tiene conto della condizione economica del nucleo familiare e della sua relazione con una soglia di riferimento per l'individuazione della condizione di povertà, intesa come impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell'esclusione sociale. Tale soglia è stata fissata, per un singolo, a 3.000 euro, riparametrandola sulla base della numerosità familiare per mezzo della scala di equivalenza dell'ISEE. In sede di prima applicazione, la soglia è considerata al 75%. Il beneficio non può eccedere, in sede di prima applicazione, il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, il cui valore annuo, aggiornato al 2017, è pari a 5.824 euro (485 euro mensili per 12 mensilità).

• Un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;

• Un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo componente, fino ad un massimo di euro 10.000; Con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare dovrà trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

• Nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati per la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli ed i motoveicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità;

• Nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.

Oltre ai requisiti sopra elencati, sono richiesti una serie di requisiti transitori riferiti alla composizione del nucleo familiare, da tenere in considerazione in sede di prima applicazione:

- Presenza di un componente di età minore di anni 18;

- Presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;

- In assenza di figli minori, presenza di una donna in stato di gravidanza accertata. La certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto deve essere rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta del beneficio, che può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto;

- Presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione.

La transitorietà di tale requisiti risponde al criterio di delega che prevede un graduale incremento del beneficio e una graduale estensione dei beneficiari da attuarsi mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e grazie alle risorse attese dal riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà e da eventuali ulteriori risorse da definire mediante specifici provvedimenti legislativi.

Più precisamente, nell'ambito delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà, la disposizione blocca, a fa data dal 1° gennaio 2018, l'erogazione del SIA e dell'ASDI (con norme transitorie per i soggetti che risultano ammessi alle misure prima della loro soppressione).

Per quanto riguarda i beneficiari della Carta acquisti, coloro che hanno i requisiti per l'accesso al ReI (minori 0-3 anni), vedranno assorbito il beneficio economico della Carta acquisti nel ReI (i due benefici non sono cumulabili).

Al ReI si accederà attraverso una DSU (dichiarazione) a fini ISEE "precompilata", che caratterizzerà l'accesso a tutte le prestazioni sociali agevolate migliorando la fedeltà delle dichiarazioni da un lato e semplificando gli adempimenti per i cittadini dall'altro.

Per quanto riguarda l'attuazione del ReI, i comuni, in forma singola o associata rappresentano, congiuntamente con l'INPS, i soggetti attuatori. I comuni cooperano a livello di ambito territoriale al fine di rafforzare l'efficacia e l'efficienza della gestione e di agevolare la programmazione e la gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali con quelli degli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute. Le regioni e le province autonome dovranno adottare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, un Piano regionale per la lotta alla povertà, quale atto di programmazione dei servizi necessari all'attuazione del ReI, nel rispetto delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore. Inoltre, le regioni e le province autonome, con riferimento ai propri residenti, potranno richiedere, a valere su risorse regionali, che il ReI sia concesso ad un maggior numero di beneficiari o incrementato nell'ammontare del beneficio economico.

Per quanto riguarda le risorse, il decreto ridetermina la dotazione del Fondo Povertà in 1.759 milioni di euro nel 2018, ed in 1.845 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, di cui una quota (pari, in sede di prima applicazione, a 262 milioni nel 2018 e a 277 milioni di euro annui a decorrere dal 2019) è destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI, i limiti di spesa sono determinati in 1.482 milioni di euro nel 2018, e in 1.568 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

Il decreto istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali con il compito di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni sociali anche attraverso l'elaborazione di specifici Piani programmatici per l'utilizzo delle risorse dei Fondi sociali (Fondo nazionale politiche sociali, Fondo non autosufficienza e Fondo povertà). I Piani, triennali con eventuali aggiornamenti annuali, dovranno individuare lo sviluppo degli interventi a valere sulle risorse dei Fondi cui fanno riferimento, con l'obiettivo di un raggiungimento graduale, nei limiti delle risorse disponibili, dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantirsi su tutto il territorio nazionale. All'interno della Rete sono istituiti il Comitato per la lotta alla povertà, come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo, e l'Osservatorio sulle povertà, con il compito di predisporre un Rapporto biennale sulla povertà, in cui saranno formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla povertà, e saranno utilizzati i risultati del monitoraggio al ReI per evidenziare eventuali problematiche riscontrate, anche a livello territoriale.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione del ReI.

Per far fronte ai nuovi compiti collegati alla erogazione del ReI, il decreto istituisce la Banca Dati ReI, una articolazione del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS) che andrà ad integrare e sostituire il Sistema informativo dei servizi sociali e il Casellario dell'assistenza.

Dossier
Atti del Governo
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Estensioni del ReI previste dalla legge di bilancio 2018
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29/01/2018

Per effetto della legge di bilancio 2018 (art. 1, commi, 190-197 e 199-200, legge 205/2017) la platea dei beneficiari del ReI è stata estesa ed è stato incrementato il beneficio economico collegato alla misura nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, recentemente introdotta dal D.Lgs. 147/2017.

Dal 1° gennaio 2018, termine fissato per l'avvio della misura, sono stati resi meno stringenti i requisiti del nucleo familiare, necessari, in sede di prima applicazione, per accedere al ReI. Più in particolare, è stato soppresso il riferimento alle specifiche circostanze legate allo stato di disoccupazione (per licenziamento, anche collettivo; dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale; aver cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione) del componente di età pari o superiore a 55 anni.

Dal 1° luglio 2018, la platea dei beneficiari del ReI è stata ulteriormente estesa in quanto sono stati eliminati i requisiti transitori relativi alla composizione del nucleo familiare necessari, in sede di prima applicazione, per accedere al ReI (minore, disabile, donna in stato di gravidanza, componente di età pari o superiore ai 55 anni in stato di disoccupazione). Conseguentemente, da tale data, i nuclei familiari richiedenti dovranno essere in possesso dei requisiti di cittadinanza e soggiorno e di quelli riferiti alla condizione economica e al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita elencati dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 147/2017.

Inoltre, il massimale annuo riferito alla componente economica del ReI è stato  incrementato del dieci per cento (esclusivamente per i nuclei familiari con 5 o più componenti il beneficio passa da 485 a circa 534 euro mensili).

L'estensione della platea dei beneficiari e l'incremento del beneficio sono resi possibili da un maggiore impegno finanziario. Lo stanziamento del Fondo Povertà è stato incremento di: 300 milioni nel 2018, di 700 nel 2019 e di 900 milioni nel 2020. Inoltre, dal 2020 è stato previsto un aumento della percentuale (dal quindici al venti per cento) delle risorse del Fondo Povertà vincolata al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali necessari per la messa a regime del ReI; risorse che passano dal 2020, da 352 a 470 milioni annui.

Questi gli stanziamenti precedentemente attribuiti al Fondo Povertà:
- le risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015), pari ad 1 miliardo di euro a decorrere dal 2017;
- le risorse di cui all'articolo 1, comma 389, della legge di stabilità 2016, pari ad 54 milioni di euro a decorrere dal 2018;
- le risorse di cui all'articolo 1, comma 238, della legge di bilancio 2017 (legge 232/2016), pari ad 150 milioni di euro a decorrere dal 2017;
- le risorse di cui alla sezione II della legge di bilancio 2017 (legge 232/2016), pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2018.
Pertanto la dotazione del Fondo è pari a 1.704 milioni di euro a decorrere dal 2018. A tale cifra devono essere aggiunti i risparmi per la finanza pubblica conseguenti al riordino delle prestazioni assistenziali (ASDI e Carta acquisti) che portano la dotazione del Fondo a complessivi 1.759 milioni di euro (sul punto la Relazione illustrativa all'Atto del Governo n.430 Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà).

Infine, sono state introdotte (comma 194) le modalità di versamento del beneficio economico nei casi in cui lo stesso sia di ammontare inferiore o pari a 20 euro e  si permette l'assunzione, da parte degli ambiti territoriali, di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato (comma 200).

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Risorse del Fondo povertà nel 2018
29/01/2018

La dotazione del Fondo povertà nel 2018 è pari a 2.059 milioni di euro (salvo l'eventuale disaccantonamento dei 15 milioni di euro per erogazione dell'ASDI), di cui:

  • 1.747 milioni per l'erogazione componente economica del ReI;
  •    297 milioni per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali necessari per l'erogazione del ReI, comprensivi di una quota di 20 milioni riservata agli interventi e servizi in favore delle persone in condizione di povertà estrema e senza dimora.

Per una ricostruzione delle risorse per il Piano nazionale di contrasto alla povertà dal 2016, si rinvia alla Tabella a cura della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

 
Povertà educativa
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29/01/2018

Secondo gli ultimi dati raccolti da Save the Children in Italia ben il 25% dei minori è a rischio povertà: sono circa due milioni e mezzo i bambini e gli adolescenti che, soprattutto nelle regioni del Sud vivono in condizioni di deprivazione materiale e spesso anche culturale, sociale e relazionale. In Italia, il 24,7% degli alunni di 15 anni non supera il livello minimo di competenze in matematica e il 19,5% in lettura, livelli misurati attraverso i test PISA. Si trovano, quindi, in uno stato di povertà cognitiva. 

La legge di stabilità 2016 (legge 208/2015), commi da 392 a 395, ha istituito un Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie.

Alle fondazioni, tra l'altro, è riconosciuto uno specifico vantaggio fiscale, quale un credito d'imposta, pari al 75 per cento di quanto versato - fino ad esaurimento delle risorse disponibili -, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.  A fine aprile, il Governo e le Fondazioni di origine bancaria hanno firmato un Protocollo d'intesa per la gestione del Fondo (qui i comunicato stampa della Presidenza del Consiglio) che sarà destinato "al sostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori".

Le modalità applicative sono state definite con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 1° giugno 2016.

L'operatività del Fondo sperimentale è stata assegnata all'impresa sociale "Con i Bambini" per l'assegnazione delle risorse tramite bandi, mentre le scelte di indirizzo strategico vengono definite da un apposito Comitato di indirizzo composto pariteticamente da Fondazioni di origine bancaria, Governo, organizzazioni del Terzo Settore e rappresentanti di ISFOL e EIEF – Istituto Einaudi per l'economia e la finanza.

Da ultimo, si segnala l'uscita del terzo bando, chiuso il 9 febbraio 2018, che stanzia un ammontare complessivo di 60 milioni di euro per il finanziamento di progetti di contrasto alla povertà educativa minorile. Il bando, denominato "Bando Nuove Generazioni", è rivolto ai minori di età compresa tra 5-14 anni e, rispetto ai precedenti bandi Prima Infanzia (0-6 anni) e Adolescenza (11-17 anni), per la specifica fascia di età di interesse intende prevenire fenomeni quali la dispersione e l'abbandono scolastico, il bullismo ed altri fenomeni di disagio giovanile.

Si segnala che, da ultimo, la legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), all'art. 1, co. 230, attribuisce all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il compito di definire i parametri e gli indicatori misurabili al fine dell'individuazione di zone di intervento prioritario per la realizzazione di specifici interventi educativi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile sul territorio nazionale.

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Distribuzione gratuita di derrate alimentari agli indigenti
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29/01/2018
Il Regolamento (UE) n. 223/2014 dell'11 marzo 2014 ha istituito il Fondo di aiuti europei agli indigenti che ha sostituito il Programma europeo per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti (PEAD), conluso a fine 2013.
Con l'istituzione del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) è stato proseguito il sistema virtuoso di donazioni di prodotti alimentari e di base a chi si trova in condizioni di povertà estrema. Nelle intenzioni della Commissione europea, il Fondo contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo, fissato dalla strategia "Europa 2020", di ridurre di almeno 20 milioni il numero di persone a rischio, o in condizione, di povertà ed esclusione sociale. Obiettivo specifico del Fondo è quello di alleviare le forme più gravi di povertà, prestando un'assistenza non finanziaria alle persone indigenti mediante prodotti alimentari e/o di assistenza materiale di base (vestiario, calzature, prodotti per l'igiene, materiale scolastico e sacchi a pelo) con particolare attenzione ai senza fissa dimora e ai bambini. La ripartizione degli stanziamenti del Fondo tra gli Stati membri tiene conto in eguale misura della popolazione in condizioni di grave depriva­zione materiale e della popolazione che vive in famiglie ad intensità di lavoro molto bassa (base dati Eurostat).
Le risorse disponibili per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, ammontano a complessivi 3.395 miliardi di euro per tutti gli Stati membri.
Ai sensi del medesimo Regolamento la dotazione contemplata per l'Italia è di 595 milioni (riferita al 2011), pari a circa 670 milioni di euro a prezzi correnti. E' inoltre previsto un cofinanziamento da parte dell'Italia pari a 118,3 milioni di euro.
L'attuazione del Programma Operativo per il periodo 2014-2020 prevede un coordinamento fra il Fondo nazionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Mipaaf e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, che opera in qualità di Organismo intermedio, a cui è delegata la gestione degli interventi per la distribuzione degli aiuti alimentari.
Il programma italiano di aiuti 2014-2020, finanziato attraverso le risorse FEAD ed il relativo cofinanziamento, è stato elaborato di concerto tra Ministero del Lavoro e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) ed è stato approvato dalla Commissione UE nel dicembre 2014. In data 8 agosto 2014 è stato comunque  approvato un piano di riparto delle risorse FEAD per iniziali 40 milioni di euro, anticipati dal Governo italiano a valere sul Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, in attesa dell'approvazione da parte della Commissione del Programma operativo.

Il Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (Fondo nazionale indigenti), istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, è stato previsto dal co. 1 dell'art. 58, del decreto legge n. 83 del 2012 (legge n. 134 del 2012).

La legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 224, legge 147/2013) ha finanziato il Fondo con 10 milioni di euro,  ed ha introdotto norme sulla raccolta e distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari da parte delle ONLUS e degli operatori del settore alimentare, prevedendo che tali soggetti debbano garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza (commi 236-239). Le risorse per il 2014 sono state ripartite sulla base dell'apposito Programma adottato dal MIPAAF, in 8,4 milioni di euro per la pasta e 1,1 milioni di euro per la farina.

Il Fondo Nazionale Indigenti è stato rifinanziato in legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 131, legge 190/2014), per 12 milioni di euro per il 2015, a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi in favore della famiglia (articolo 1, comma 131, legge 190/2014), e in legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 399 , legge 208/2015) con 2 milioni di euro per il 2016 e 5 milioni di euro a decorrere dal 2017.

Il decreto 23 giugno 2016 ha quindi adottato il programma operativo nazionale per il 2016, stabilendo che l'importo di 2 milioni fosse utilizzato per l'acquisto a favore degli indigenti di latte crudo da trasformare in latte UHT. Successivamente, al fine di favorire la distribuzione gratuita di latte, l'art. 23, co. 3, del decreto legge 113/2016 , ha rifinanziato il Fondo di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro per il 2017.  Per il 2016, il fondo è stato ancora rifinanziato, nella misura di 2 milioni di euro, dall'art. 11, co.1, della legge 166/2016 (c.d. Legge Gadda sugli sprechi alimentari). Il decreto 18 gennaio 2017 ha preso atto di tale ultimo finanziamento destinandolo all'acquisto di mele da trasformare in succo di mela naturale.

Si segnala infine che la legge di bilancio 2017 (art. 1, co. 59-64, legge 232/2016) ha previsto incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali da parte degli enti pubblici e privati senza scopo di lucro, comprese le ONLUS, per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.

Il 4 settembre 2017 sono state emanate le istruzioni operative che dettano, per le Organizzazioni partner Capofila già accreditate presso AGEA, le modalità di adesione al Programma.

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    Lotta agli sprechi, donazione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale
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    29/01/2018

    La Legge n.166/2016  del 19 agosto 2016 Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (GU n. 202 del 30 agosto 2016), persegue la finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari (anche  prodotti agricoli in campo o di prodotti di allevamento idonei al consumo umano ed animale), farmaceutici, dei medicinali e di altri prodotti quali: articoli di medicazione, prodotti destinati all'igiene della persona e alla pulizia della casa, integratori alimentari, biocidi, presidi medico-chirurgici, prodotti di cancelleria e cartoleria. La legge si rivolge ai soggetti donatari, ovvero agli enti pubblici nonché agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità (cd. "soggetti donatari").

    La legge 166/2016 è stata modificata dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 208, della legge 205/2017 ) che ha ampliato il paniere di prodotti donabili, estendendo le relative agevolazioni fiscali e semplificando alcune procedure.

    Più in particolare la legge 166/2016:

    •  inserisce in un quadro normativo coerente le norme già esistenti in tema di agevolazioni fiscali (legge 460/1997, legge 133/1999 ), responsabilità civile (legge 155/2003 , c.d. Legge del Buon Samaritano) e procedure per la sicurezza igienico-sanitaria (art. 1, commi 236-238, della legge 147/2013 );
    • reca una serie di definizioni puntuali relativamente a: operatori del settore alimentare; soggetti donatari; eccedenze alimentari; spreco alimentare; termine minimo di conservazione; data di scadenza; medicinali destinati alla donazione e soggetti donatori del farmaco (sul punto il decreto del Ministero della salute 13 febbraio 2018); articoli di medicazione; altri prodotti da definire con decreto del Ministero dell'economia;
    • permette la cessione gratuita a enti pubblici ovvero a enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche di prodotti confiscati alimentari idonei al consumo umano o animale;
    • consente la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di allevamento idonei al consumo umano ed animale;
    • permette che le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico;
    • prevede una serie di disposizioni fiscali ed amministrative agevolate per le cessioni gratuite a fini di solidarietà sociale di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti. Più in particolare, è stato previsto che non operi la presunzione di cessione ai fini IVA per determinate tipologie di beni (eccedenze alimentari, medicinali, articoli di medicazione, prodotti destinati all'igiene della persona e alla pulizia della casa, integratori alimentari, biocidi, presidi medico-chirurgici, prodotti di cancelleria e cartoleria nonché altri prodotti individuati con d.m.) qualora siano ceduti gratuitamente ai soggetti donatari, purché: a) per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto (d.d.t.), introdotto in sostituzione della bolla di accompagnamento dal D.P.R. n. 472 del 1996, ovvero un documento equipollente; b) il donatore trasmetta agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita. La comunicazione è trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il donatore è esonerato dall'obbligo di comunicazione per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15.000 euro; c) l'ente donatario rilasci al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un'apposita dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l'impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali. Nel caso in cui sia accertato un utilizzo diverso, le operazioni realizzate dall'ente donatario si considerano effettuate, agli effetti dell'IVA, delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nell'esercizio di un'attività commerciale;
    • promuove comportamenti e misure idonei a ridurre gli sprechi alimentari, energetici o di altro genere nonché la promozione di campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e riduzione degli sprechi da parte dei Ministeri coinvolti, nonché di campagne informative per incentivare la prevenzione nella formazione dei rifiuti;
    • concede ai Comuni la facoltà di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti alle utenze non domestiche relative ad attività produttive che producono e distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito li cedono, direttamente o indirettamente agli indigenti e alle persone in condizioni di bisogno o per l'alimentazione animale;
    • istituisce un fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, nonché alla promozione della produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili e al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale. Il fondo è ora disciplinato dal d.m. 3 gennaio 2017 Disposizioni generali concernenti le modalità di utilizzo del fondo nazionale contro gli sprechi. Il d.m. 29 dicembre 2017 ha stabilito, per l'annualità 2017, il programma annuale contro gli sprechi finanziato con le risorse del fondo; 
    • amplia le competenze del Tavolo permanente di coordinamento per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, già operante presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relativamente allo svolgimento di attività di monitoraggio degli sprechi alimentari e di promozione di progetti innovativi e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi alimentari e indica la composizione del Tavolo. Si ricorda che il d.m. 3 gennaio 2017 , ha rinominato il Tavolo permanente di coordinamento in "Tavolo per la lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare" e ha previsto che lo stesso Tavolo sia informato delle attività riguardanti le attività finanziate dal Fondo nazionale contro gli sprechi, istituito dal successivo articolo 11 della legge166/2016.
    Documenti e risorse WEB
     
    Povertà estreme e senza dimora
    • 4 risorse web
    29/01/2018

    L'Indagine dell'Istat Le persone senza dimora stima che, nei mesi di novembre e dicembre 2014, gli homeless che hanno utilizzato almeno un servizio di mensa o accoglienza notturna, nei 158 comuni italiani in cui è stata condotta l'indagine, sono pari a 50 mila 724. Tale ammontare corrisponde al 2,43 per mille della popolazione regolarmente iscritta presso i comuni considerati dall'indagine, valore in aumento rispetto a tre anni prima, quando era il 2,31 per mille (47 mila 648 persone). Rispetto al 2011, vengono confermate anche le principali caratteristiche delle persone senza dimora: si tratta per lo più di uomini (85,7%), stranieri (58,2%), con meno di 54 anni (75,8%) – anche se, a seguito della diminuzione degli under34 stranieri, l'età media è leggermente aumentata (da 42,1 a 44,0) – o con basso titolo di studio (solo un terzo raggiunge almeno il diploma di scuola media superiore).

    L'11 giugno 2016,  il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la fio.PSD Onlus (Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora) hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa per la promozione di azioni volte a ridurre il numero di persone senza dimora, ad alleviarne la condizione di disagio e a favorire, nei servizi, una presa in carico appropriata. Gli interventi, a valere sui Programmi operativi nazionali e regionali FESR, FSE e FEAD, utilizzeranno come principale riferimento le Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia, oggetto di apposito Accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015 tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le Autonomie locali. 

    Con Decreto n. 256 del 3 ottobre 2016  del Direttore Generale della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali, dove è incardinata l'Autorità di Gestione del PON Inclusione e del PO I FEAD, è stato adottato l'Avviso pubblico n. 4  che ha stanziato  50 milioni di euro per i progetti di intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora, da realizzare nel periodo 2016-2019. Le risorse stanziate (25 milioni a valere sul PON Inclusione e 25 milioni a valere sul PO I FEAD) saranno ripartite tra gli Enti territoriali (Città metropolitane, grandi Comuni e Ambiti territoriali) che presentano una concentrazione del fenomeno particolarmente rilevante. L'iniziativa si colloca all'interno della campagna #HomelessZero.

    Il D. Lgs. 147/2017, all'articolo 7, ha poi riservato, dal 2018, un ammontare pari a 20 milioni di euro annui, a valere sul Fondo povertà,  per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. 

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