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Speciale Provvedimenti

Imprese, servizi ed energia
Commissione: VIII Ambiente
Sviluppo economico e politiche energetiche
D.L. 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia e il rilancio delle politiche industriali
informazioni aggiornate a mercoledì, 13 aprile 2022

Il Titolo I del decreto legge si divide in due capi, il primo (Capo I – art. 1-8) dedicato alle misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale e il secondo (Capo II - art. 9-21) ad alcune misure strutturali in materia energetica, che rispondono ad una logica più di medio-lungo periodo, volta a prevenire che altre crisi analoghe all'attuale possano avere gli stessi effetti su famiglie e sistema produttivo nazionale. In particolare, si mira ad incrementare la produzione nazionale di energia rinnovabile e i risparmi energetici.

Il Titolo II contiene interventi di politica industriale (art.22-25), in settori fortemente connessi e influenzati dall'andamento del costo dell'energia.

Il Titolo III (art. 26-28) reca una serie di contributi statali a regioni ed enti locali ed il Titolo IV contiene una serie di altre misure urgenti (art. 28-bis-41-bis), che saranno di seguito dettagliate nel loro contenuto.

Infine, il Titolo V (art. 42-43) prevede le disposizioni finanziarie e finali, indicando la data di entrata in vigore del provvedimento nel giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dunque, il 2 marzo 2022.

Le misure in questione sono state consistentemente modificate ed integrate nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione (AC. 3495) presso le Commissioni riunite Ambiente ed attività produttive della Camera. L'esame in sede referente è terminato il 7 aprile 2022. Il provvedimento, l'11 aprile, è passato all'esame dell'Assemblea (AC. 3495-A), e qui reinviato presso le Commissioni referenti. A seguito del rinvio, le Commissioni hanno approvato al testo taluni emendamenti e predisposto un nuovo testo così emendato (AC 3495-A/R). Il Governo ha posto, nella stessa data dell'11 aprile, la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione (AC 3495-A/R). Il 13 aprile 2022, l'Assemblea della Camera ha approvato il disegno di legge.

Per approfondimenti, consulta qui il dossier dei Servizi studi di Camera e Senato. Per i profili di carattere finanziario, si rinvia al dossier di verifica delle quantificazioni del Servizio Bilancio dello Stato. I due dossier sono relativi al testo del decreto legge, attualmente vigente, come pubblicato in Gazzetta Ufficiale (AC. 3495).

Il dossier di analisi del decreto legge come risultante dalle modifiche apportate presso le Commissioni riunite in sede referente (AC3495-A), è disponibile qui. Per i profili di carattere finanziario, qui il dossier di verifica delle quantificazioni del Servizio Bilancio dello Stato.

Il dossier di analisi del decreto legge come risultante dalle ulteriori modifiche presso le Commissioni, a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea è disponibile qui (AC3495-AR).

Infine, il seguente dossier (nota breve) presenta una analisi sintetica dei dati relativi agli effetti sui saldi di finanza pubblica delle misure contenute nel DL 17/2022, testo iniziale, nonché dei principali interventi contenuti in altri provvedimenti (legge di bilancio 2022, decreti legge "sostegni-ter" e "Ucraina") aventi la medesima finalità e che determinano un impatto sui saldi per l'esercizio in corso.

Contenimento degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

L'articolo 1 conferma –  anche per il II trimestre 2022 – l'azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

L'articolo 2, comma 1, riduce al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali dei mesi aprile, maggio e giugno 2022. Il comma 2 reca la quantificazione degli oneri, pari a 591,83 milioni di euro per l'anno 2022, e l'indicazione della relativa copertura finanziaria.

L'articolo 2, ai commi 3 e 4, conferma – anche con riferimento al II° trimestre 2022 –  l'azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema del gas fino a concorrenza dell'importo di 250 milioni di euro.

L'articolo 2-bis, inserito in sede referente, prevede che Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provveda ad una rendicontazione periodica al Ministero dell'economia e finanze, al Ministero della transizione energetica e alle competenti commissioni parlamentari, dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi energetici, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), distinguendo nel dettaglio tra comparto elettrico e comparto del gas.

L'articolo 3 dispone, anche per il II trimestre 2022, che le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale (cd. bonus sociale elettricità e gas e bonus disagio fisico elettricità) siano rideterminate dall'ARERA in modo da minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, fino a concorrenza dell'importo di 400 milioni di euro. 

Si richiama anche l'articolo 42-bis -introdotto in sede referente - il quale prevede che - nelle bollette elettrica e del gas - sia evidenziato lo sconto della riduzione delle aliquote degli oneri generali di sistema e il bonus sociale elettrico e gas, riportando le seguenti diciture: «Importi rideterminati a seguito di intervento del Governo e del Parlamento» e «Bonus sociale».

L'articolo 3-bis, inserito in sede referente,  affida a un decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, l'adozione della Strategia nazionale contro la povertà energetica sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale della povertà energetica. La Strategia deve stabilire gli obiettivi indicativi periodici, per l'elaborazione, a livello nazionale, di misure strutturali e di lungo periodo e per l'integrazione delle azioni in corso di esecuzione e di quelle programmate nell'ambito delle politiche pubbliche.  

L'articolo 4, commi 1-5 riconosce alle imprese a forte consumo di energia elettrica che hanno subito un significativo incremento del relativo costo, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta a auto consumata dalle imprese energivore nel secondo trimestre 2022. Il comma 5-bis, inserito in sede referente, inserisce norme sul recupero dei rifiuti nei cementifici.

L'articolo 5 riconosce alle imprese a forte consumo di gas naturale che hanno subito un significativo incremento del relativo costo, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

L'articolo 6 incrementa di 25 milioni di euro complessivi per l'anno 2022, l'autorizzazione di spesa per l'autotrasporto, sia per compensare gli effetti dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, sia per la deduzione forfetaria di spese non documentate; concede, inoltre, alle imprese italiane di logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, un credito d'imposta per l'acquisto del componente AdBlue per la trazione dei mezzi di ultima generazione Euro VI/D (commi 3 e 4) nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V, secondo una modifica approvata nel corso dell'esame in sede referente e per l'acquisto di metano (GNL) utilizzato per l'autotrazione dei mezzi (commi 5 e 6) .

 

  L'articolo 7, integrato in sede referente, ai commi da 1 a 3-bis, destina contributi a fondo perduto, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, con specifico riferimento a quelle che gestiscono impianti sportivi e piscine. I commi 3-ter e 3-quater, inseriti in sede referente, prorogano fino al 31 luglio 2022 i termini dei versamenti tributari e contributivi dovuti dalle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

L'articolo 8 estende la concessione delle garanzie straordinarie SACE a sostegno della liquidità delle imprese – previste dall'articolo 1 e dall'articolo 1-bis 1 del decreto-legge n. 23/2020 – anche a sostegno di comprovate esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia. Le garanzie in questione sono concedibili sino al 30 giugno 2022.

Il medesimo articolo interviene sulla disciplina straordinaria del Fondo di garanzia PMI, di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto-legge n. 23/2020, disponendo che, fino al 30 giugno 2022, non è dovuta commissione per le garanzie rilasciate dal Fondo a sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia.

Misure strutturali in materia energetica

L'articolo 9 è stato consistentemente modificato ed integrato in sede referente.

Il comma 01 dell'articolo 9, inserito in sede referente, integra, alla lettera a), l'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo n. 28/2011, che fissa il regime applicabile agli interventi di modifica sostanziale e non sostanziale degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili.

Il comma precisa che, nel caso di interventi di modifica non sostanziale che comportino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata, la realizzazione delle medesime opere connesse è autorizzata mediante la procedura semplificata di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 28/2011, è assoggettata, dunque, a dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA).

Per le aree interessate dalle modifiche degli impianti non precedentemente valutate sotto il profilo della tutela archeologica resta fermo quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

La lettera b) incide sulle definizioni di "sito dell'impianto eolico" e di "altezza massima dei nuovi aerogeneratori", contenute, rispettivamente, nei commi 3-bis e 3-quater dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2011, ai fini dell'applicazione del regime semplificato della comunicazione in edilizia libera, agli interventi da realizzare sui progetti e impianti eolici esistenti, e sulle relative opere connesse, che, a prescindere dalla potenza risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito.

La lettera c) modifica la disciplina di calcolo dell'"altezza massima dei nuovi aerogeneratori", rapportata ora al rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore e di quello esistente. L'intervento in sostanza ritocca la definizione di sito dell'impianto eolico e introduce una diversa modalità di calcolo delle dimensioni per i nuovi impianti.

Il comma 1  prevede che non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi comprese - come specificato in sede referente - strutture, manufatti e edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici e la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, nonché nelle relative pertinenze, compresi eventuali potenziamenti e/o adeguamenti della rete esterni alle aree dei predetti edifici (anche tale precisazione è stata inserita dalle Commissioni riunite).

Fanno eccezione gli impianti installati in aree o immobili individuati mediante apposito provvedimento amministrativo come di notevole interesse pubblico. Secondo quanto precisato in sede referente, in presenza dei vincoli di cui al periodo precedente, la realizzazione dei medesimi interventi è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente, ai sensi del codice dei beni culturali e paesaggistici.

Sempre secondo quanto introdotto in sede referente, le disposizioni di cui al primo periodo del comma - che consente la realizzazione degli impianti ivi indicati in edilizia libera – si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice (immobili di pregio e nuclei storici), ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.

L'articolo 10 estende il campo di applicazione del modello unico semplificato (già previsto per la comunicazione dell'installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici fino a 50 kW) agli impianti fotovoltaici e termici di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati (in edilizia libera) ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 9.

Il comma 1-bis inserito in sede referente, dispone poi che la procedura abilitativa semplificata si applica ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree idonee di potenza sino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.

I commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 9, inseriti in sede referente, al fine di consentire la celere realizzazione della linea di investimento 3.1 (Isole Verdi) della missione 2 del PNRR e di raggiungere entro il 31 dicembre 2026 la copertura totale del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, prevedono e disciplinano l'emanazione di un decreto ministeriale di aggiornamento della disciplina di cui al D.M. 14 febbraio 2017 (recante "Disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili"), nonché l'aggiunta di Giannutri, come territorio del Comune dell'Isola del Giglio, alle isole minori rientranti nel campo di applicazione del D.M. citato.

Il comma 1-quinquies, inserito in sede referente, dispone che sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulti inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti ricadenti in aree idonee non sottoposte alle norme di tutela culturale e paesaggistica e al di fuori dei centri urbani soggetti a tutela, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio.

L'articolo 9, comma 1-quinquies, inserito in sede referente, modifica la disciplina inerente il regime autorizzatorio degli impianti di accumulo elettrochimico di cui all'articolo 1, comma 2-quater del decreto-legge n. 7/2002. In particolare, la lettera a) del comma 1-bis estende la procedura abilitativa semplificata comunale (PAS) – già prevista per gli impianti di accumulo ubicati in aree dove si trovano impianti di produzione di energia elettrica a fonte fossile di potenza inferiore a 300 MW – anche agli impianti ubicati in aree dove si trovano impianti di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile , sempre che tali impianti abbiano il medesimo limite di potenza inferiore a 300 MW, e sempre che, come già previsto per i primi, non comportino estensione delle aree, né variante agli strumenti urbanistici. Contestualmente, la lettera b) dispone che solo gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili – e non gli impianti stand alone - sono considerati opere connesse ai predetti impianti.

L'articolo 9, comma 1-sexies, inserito in sede referente, modifica la disciplina inerente il regime autorizzatorio degli impianti di accumulo elettrochimico di cui all'articolo 1, comma 2-quater del decreto-legge n. 7/2002.

In particolare, la lettera a) estende la procedura abilitativa semplificata comunale (PAS) – già prevista per gli impianti di accumulo ubicati in aree dove si trovano impianti di produzione di energia elettrica a fonte fossile di potenza inferiore a 300 MW – anche agli impianti ubicati in aree dove si trovano impianti di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile , sempre che tali impianti abbiano il medesimo limite di potenza inferiore a 300 MW, e sempre che, come già previsto per i primi, non comportino estensione delle aree, né variante agli strumenti urbanistici. Contestualmente, la lettera b) dispone che solo gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili – e non gli impianti stand alone - sono considerati opere connesse ai predetti impianti.

L'articolo 9-bis - introdotto in sede referente - interviene sulla vigente disciplina relativa ai requisiti e dimensionamento degli impianti termici di cui all'articolo 5 del regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia (DPR n. 412/1993), che viene quindi novellato.

L'articolo 9-ter - introdotto in sede referente - stabilisce al comma 1 l'applicazione della PAS (procedura abilitativa semplificata) per l'attività di realizzazione e di esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza sino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione.

L'articolo 9-quater - introdotto in sede referente -  amplia l'ambito di operatività della proroga di diritto delle concessioni, ancorché scadute, per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo che tale proroga opera non soltanto - come attualmente già previsto - per le concessioni aventi un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ma anche per quelle che prevedono un termine di scadenza "a data successiva individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale".

L'articolo 10-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, dispone che nelle aree industriali, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e oltre agli indici di copertura già esistenti, è possibile installare impianti solari fotovoltaici e termici coprendo fino al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza (comma 1).

Gli impianti possono essere installati, eventualmente, su strutture di sostegno appositamente realizzate (comma 2).

L'articolo 10-ter - introdotto in sede referente interviene sulla disciplina relativa ai criteri in base ai quali un cliente finale diviene autoconsumatore di energia rinnovabile. In particolare, viene introdotta un'ulteriore ipotesi relativa alla produzione e accumulo di energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo da realizzare con impianti FER ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, escludendo l'allacciamento di utenze diverse da quella dell'unità di produzione e dell'unità di consumo.

Inoltre, si consente all'autoconsumatore di energia rinnovabile che utilizza la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e la consuma nei punti di prelievo nella propria titolarità, l'accesso agli strumenti di incentivazione per la condivisione dell'energia (autoconsumo collettivo o comunità energetiche).

Si prevede che gli oneri generali afferenti al sistema elettrico sono applicati agli impianti direttamente interconnessi all'utenza del cliente finale nella stessa misura applicata alla condivisione dell'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili mediante rete di distribuzione esistente.

L'articolo 11 introduce deroghe alla norma – contenuta nell'articolo 65, comma 1 del decreto-legge n. 1/2012 (L. n. 27/2012) - che dispone il divieto agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole di accedere agli incentivi statali per le fonti energetiche rinnovabili (FER).

L'articolo è stato in più punti modificato ed integrato nel corso dell'esame in sede referente.

Le modifiche hanno soppresso il vincolo del 10 per cento di copertura della superficie agricola ai fini dell'accesso agli incentivi statali per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, per gli impianti agro-voltaici con montaggio dei moduli sollevati da terra e possibilità di rotazione e per quelli che adottino altre soluzioni innovative. A tal fine, la formulazione vigente delle lettere a) e b) del comma 1 è stata soppressa e sostituita da nuove previsioni.

La nuova formulazione della lett. b) ammette agli incentivi statali gli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni ove compatibili con altri usi (nuovo comma 1-septies all'articolo 65).

Contestualmente, la lett. b) dispone che le particelle su cui insistono gli impianti ammessi agli incentivi (ai sensi dei commi da 1-quater fino ad 1-septies dell'articolo 65) - dunque, le particelle su cui insistono gli impianti con moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione e gli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali - non possono essere oggetto di ulteriori richieste di installazione (di fotovoltaico) per 10 anni successivi al rilascio degli incentivi statali.

Quanto agli impianti con moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione, per cui la legislazione vigente prevede ai fini dell'accesso agli incentivi, la realizzazione di sistemi di monitoraggio dell'attività pastorale, la nuova lettera a) dispone che tali sistemi sono da attuare sulla base delle Linee guida adottate dal CREA, in collaborazione con il GSE, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

L'articolo 11-bis, inserito in sede referente, introduce iniziative normative volte alla predisposizione di un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici.

L'articolo 12:

  • al comma 01, aggiunto in sede referente, dispone che l'aggiornamento le linee guida per l'autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili avvenga con apposito decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura e d'intesa con la Conferenza Unificata. Secondo la disciplina vigente, l'aggiornamento dovrà intervenire a seguito dell'entrata in vigore della disciplina statale e regionale per l'individuazione di superfici e aree idonee;
  • al comma 02, aggiunto in sede referente, interviene sulla disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, inserendo le aree a destinazione industriale e artigianale, per servizi e logistica, tra quelle il cui utilizzo debba essere privilegiato;
  • al comma 03, integra l'elencazione delle aree idonee inviduate ope legis, con riguardi ai soli impianti fotovoltaici, con una serie di previsioni che toccano i siti in cui sono già presenti impianti fotovoltaici, le aree agricole e le aree interne agli impianti industriali; le aree adiacenti alle reti autostradali.

Il comma 1 interviene sulla norma che prevede il parere obbligatorio e non vincolante dell'autorità competente in materia paesaggistica nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili su aree idonee, precisando che sono inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Il comma 1-bis, aggiunto in sede referente, modifica – nelle aree idonee - i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse. I commi 1-ter e 1-quater recano norme transitorie, volte ad anticipare le semplificazioni di cui al comma 1 anche ai procedimenti in corso.

L'articolo 12-bis, inserito in sede referente, propone di ammettere negli impianti di produzione di biogas e di biometano i sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale e i sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali previsti dal D.M. 23 giugno 2016. Inoltre, propone di definire tali sottoprodotti come "residui dell'attività agroalimentare" purché siano rispettate le condizioni relative alla distinzione tra sottoprodotto e rifiuto previste dal Codice dell'ambiente (art. 184-bis), e purché l'utilizzo agronomico del digestato rispetti le norme contenute nel Titolo IV del decreto ministeriale del 25 febbraio 2016.

L'articolo 13 introduce ulteriori semplificazioni alle procedure per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica offshore rispetto a quelle già introdotte dal decreto legislativo n. 199/2021 e in materia di impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro.

Il comma 1, modificato in sede referente, prevede che siano sottoposte ad autorizzazione unica anche le opere per la connessione alla rete di tali impianti. Secondo quanto inserito in sede referente, per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro - l'autorizzazione unica è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata.

Il comma 2, alla lettera a), prevede che le semplificazioni già introdotte alla procedura autorizzativa unica per gli impianti off-shore in aree idonee (parere obbligatorio e non vincolante dell'autorità in materia paesaggistica e termini procedurali ridotti di un terzo) si applichino anche con riferimento alla realizzazione di impianti localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore. Ai sensi della lettera b) per tali impianti, nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei relativi procedimenti di autorizzazione per le domande già presentate.

Infine, la lettera c) dispone che le linee guida per lo svolgimento dei procedimenti autorizzatori dovranno essere adottate con decreto del Ministero della transizione ecologica, non più di concerto con il Ministero della cultura, ma solo di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 13-bis, introdotto in sede referente, reca disposizioni di semplificazione amministrativa in materia di infrastrutture elettriche. Al comma 1 - composto da due lettere - si introducono tre modifiche al Testo unico misto in materia di espropriazione, allo scopo di semplificare la procedura espropriativa delle infrastrutture energetiche facenti parte della rete nazionale e di prorogare in via generale i termini per l'adozione del decreto di esproprio. Il comma 2 modifica la disciplina riguardante il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica. Le novelle riguardano, principalmente, l'accertamento degli usi civici da parte delle regioni interessate e gli interventi di interramento in cavo di linee aeree esistenti sottoposti, a determinate condizioni, al regime di inizio attività. Il comma detta altresì una disposizione concernente le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale.

L'articolo 14, commi 1-3 e 4, introduce misure di incentivazione degli investimenti diretti all'incremento dell'efficienza energetica e all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), anche mediante sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici, per il tramite di un credito d'imposta riconosciuto fino al 30 novembre 2023. Il contributo è concesso nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Il comma 3-bis dell'articolo 14 - introdotto in sede referente - per assicurare il risanamento e riconversione dell'area industriale di Porto Torres e in funzione degli obbiettivi di transizione ecologica ed energetica delineati dal PNRR, dispone che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione sia convocata, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con la regione Sardegna, la «Cabina di regia»  secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa del 2011 per la Chimica Verde, cui partecipano le istituzioni locali, le parti sociali e gli operatori economici per l'aggiornamento e la ridefinizione degli obiettivi e la trasformazione in «Accordo di Programma» degli impegni istituzionali ed economici contenuti nel  Protocollo.

L'articolo 15 modificato in sede referente, demanda a un decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la definizione delle prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica. Il decreto individua i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata, nonché i casi in cui l'installazione può essere considerata attività edilizia libera, alle seguenti condizioni: che gli impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo, oppure utilizzino fluidi geotermici limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale (tale inciso è stato inserito in sede referente).

Con una modifica in sede referente è stata introdotta la previsione che fa salve le modalità operative individuate dalle regioni che abbiano liberalizzato l'installazione di sonde geotermiche senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo.

Il comma 1-bis dell'articolo 15  modifica poi la disciplina del cosiddetto superbonus (articolo 119 del decreto legge n.34 del 2020), ricomprendendo tra le spese ammesse alla detrazione al 110% anche quelle sostenuti per l'installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici.

L'articolo 16, modificato in sede referente, interviene in materia di produzione nazionale di gas naturale, per contrastare l'aumento del prezzo internazionale del gas. L'articolo disciplina l'avvio e lo svolgimento, da parte del GSE o delle società del Gruppo GSE, di procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas. La finalità è quella di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale a prezzi ragionevoli e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Il Gruppo GSE, con una o più procedure, offre i volumi di gas alle condizioni e ai prezzi determinati in applicazione del dei criteri fissati nello stesso articolo, a clienti finali industriali a forte consumo di gas, come definiti dal decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, anche in forma aggregata, con priorità per le imprese a prevalente consumo termico.

L'articolo 16-bis - introdotto in sede referente - reca norme per una integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali, disciplinando l'offerta da parte del GSE di un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da FER prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipula di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni.

 

L'articolo 17 contiene norme per la promozione dei biocarburanti sostenibili in purezza, ossia biocarburanti che non soffrono di limitazioni di miscibilità con carburanti tradizionali e che sono quindi perfettamente sostituibili al fossile, sia per quanto riguarda l'utilizzo nei motori a combustione interna che con riferimento alla compatibilità con i sistemi di immagazzinamento e distribuzione.

L'articolo 18, così come modificato nel corso dell'esame in sede referente, contiene alcune disposizioni volte a considerare i siti e gli impianti di proprietà di società del Gruppo FS (ferroviarie e stradali) e dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali, come potenziali aree idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. A seguito delle modifiche introdotte in sede referente si prevede, infine, con un nuovo comma 2-bis, che i gestori delle infrastrutture ferroviarie possano stipulare accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine.

 

L'articolo 18-bis - introdotto in sede referente - integra la disciplina relativa alle funzioni svolte dall'ARERA, introducendo il rinvio al reale costo di approvvigionamento della materia prima oltre che all'andamento del mercato tra i parametri in relazione ai quali l'Autorità stabilisce e aggiorna le tariffe base, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

L'articolo 19 apporta modifiche alla disciplina del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale (c.d. "PREPAC"), prevedendo tra i soggetti cui le P.A. centrali possono rivolgersi per elaborare i progetti, in alternativa ai Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, anche l'Agenzia del demanio.  Questa svolge il ruolo di soggetto "facilitatore" nella fase di predisposizione delle proposte progettuali del programma.

L'articolo 19-bis, introdotto in sede referente, prevede l'istituzione nella giornata del 16 febbraio della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, al fine di promuovere iniziative pubbliche per la diffusione di pratiche consapevoli nell'uso delle risorse esistenti, con il coordinamento delle attività previste da parte del Ministero della transizione ecologica, con il coinvolgimento di altri Ministeri interessati e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ed in collaborazione con le regioni e gli enti locali.

L'articolo 19-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, demanda ad un decreto del Ministro della transizione ecologica il compito di stabilire gli standard tecnici e le misure di moderazione dell'utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione pubblica, a fini di contenimento della spesa per i servizi di illuminazione pubblica e di incremento dell'efficienza energetica.

L'articolo 19-quater, al fine di ridurre i consumi termici ed ottenere un risparmio annuo immediato, dispone che dal 1° maggio 2022 e fino al 31 marzo 2023, la media ponderata della temperatura dell'aria, misurata nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici (salvo le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 4 del DPR. n. 74/2013) non debba, rispettivamente, superare i 19 gradi centigradi più 2 gradi centigradi di tolleranza e non debba essere minore di 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza.

L'articolo 20 dispone che il Ministero della difesa, anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A., affidi in concessione o utilizzi direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'articolo 21, ai commi 1-3, è finalizzato ad aumentare la sicurezza delle forniture di gas naturale, demandando al Ministro della transizione ecologica l'adozione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, delle seguenti misure:

a) ottimizzare il ciclo di iniezione di gas negli stoccaggi nazionali, per portare a un livello di riempimento di almeno il 90 per cento delle capacità di stoccaggio nazionali disponibili, in funzione dei possibili scenari di utilizzo del gas in stoccaggio nel ciclo invernale di erogazione, a partire dall'anno contrattuale di stoccaggio 2022-2023;

b) adottare disposizioni che attribuiscano ai soggetti che effettuano attività di vendita a clienti finali l'obbligo di assicurare la modulazione invernale delle forniture (obbligo già presente nell'ordinamento) mediante una quota obbligatoria di stoccaggio in Italia, invece che basandosi prevalentemente su un ipotizzato maggior import invernale;

c) promuovere, nel corso del ciclo di erogazione invernale, il mantenimento dello stato di riempimento degli stoccaggi, anche mediante il ricorso a iniezioni di gas in controflusso;

d) stabilire meccanismi economici per rendere disponibili volumi aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con gasdotti non interconnessi alla rete europea dei gasdotti e nei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, allo scopo di contrastare l'insorgere di situazioni di emergenza.

Per gli anni successivi al 2022, il Ministro della transizione ecologica adotta le misure di cui sopra se ne ricorre la necessità.

Il comma 3-bis dell'articolo 21, inserito in sede referente, abbrevia a nove mesi il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti nell'ambito del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno.

Il successivo comma 3-ter riassegna le risorse non utilizzate per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano alle regioni nel cui territorio ricadono i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento, al fine di un riallineamento dei cronoprogrammi di realizzazione che porti ad una realizzazione nel tempo massimo di 42 mesi dall'approvazione del progetto esecutivo, salva una sola proroga.

Interventi di politica industriale

L'articolo 22 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, volto a favorire la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all'insediamento, alla riconversione e riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, nonché per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali.

L'articolo 22-bis - introdotto in sede referente - con riferimento al settore aerospaziale dispone che i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati sono calcolati sull'incasso conseguito dai soggetti beneficiari quale ricavato delle vendite effettive nel quindicennio successivo alla data di conclusione di ciascun progetto, secondo gli scaglioni di avanzamento degli incassi in base alle aliquote previste nei provvedimenti di ammissione agli interventi. La finalità è quella di garantire la continuità degli investimenti in ricerca e sviluppo, anche rivolti alla transizione ecologica e digitale, nell'area della sicurezza nazionale già destinatari dei finanziamenti previsti dalla legge di settore, la legge n. 808/1985.

L'articolo 23 istituisce un fondo nello stato di previsione del MISE con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale.

L'articolo 24 amplia il novero dei datori di lavoro che possono accedere alle risorse del Fondo nuove competenze, includendovi coloro che hanno sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, dai quali emerga un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.

L'articolo 25 reca disposizioni finalizzate a fronteggiare nel primo semestre dell'anno 2022, in relazione ai contratti in corso di esecuzione, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione. A tal fine viene previsto  l'incremento di 150 milioni di euro per il 2022 della dotazione del "Fondo per l'adeguamento dei prezzi" (istituito dall'art. 1-septies, comma 8, del D.L. 73/2021). Sono altresì disciplinate: la copertura degli oneri conseguenti al citato rifinanziamento; la determinazione delle variazioni superiori all'8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, in relazione alle quali provvedere alle compensazioni ; nonché le modalità per l'effettuazione delle compensazioni medesime.

In sede referente è stato introdotto l'articolo 25-bis che dispone, a partire dal 2023, a regime, una nuova disciplina per la concessione del credito d'imposta prevista per gli investimenti incrementali effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, escludendo dal perimetro del credito d'imposta gli investimenti in campagne pubblicitarie sulle emittenti televisive e radiofoniche locali cui è tuttavia destinata un corrispondente quota di risorse a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.

Misure per regioni ed enti locali

L'articolo 26, ai commi 1 e 2, incrementa di 400 milioni di euro la dotazione finanziaria per il 2022 del fondo destinato al riconoscimento di un contributo statale, a titolo definitivo, per le ulteriori spese sanitarie, collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, rappresentate dalle regioni e province autonome nell'anno 2021. 

Il comma 2-bis, introdotto durante l'esame referente, differisce, per il solo anno 2022, (dal 30 aprile) al 15 giugno il termine limite previsto per la certificazione da parte delle Regioni e Province autonome dell'equilibrio di bilancio tramite rendicontazione dell'esercizio finanziario precedente, nel caso in cui i medesimi enti territoriali presentino un disavanzo di gestione del servizio sanitario regionale per il quarto trimestre consecutivo. Conseguentemente, viene differito (dal 31 maggio) al 15 luglio, il termine entro il quale il Presidente della giunta regionale, nel ruolo di Commissario ad acta per la Regione interessata, è chiamato ad applicare comunque il divieto di effettuare spese non obbligatorie fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica, nonché ad incrementare l'addizionale IRPEF e le maggiorazioni dell'aliquota IRAP.

Il comma 2-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, proroga i termini di approvazione di documenti contabili da parte delle regioni e delle province autonome. In particolare si dispone la proroga dell'approvazione del rendiconto relativo all'anno 2021 da parte del Consiglio entro il 30 settembre 2022 (anziché entro il 31 luglio), con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 giugno 2022 (anziché entro il 30 aprile), nonché la proroga dei termini per l'approvazione del bilancio consolidato relativo all'anno 2021 al 30 novembre 2022 (anziché al 30 settembre).

Il comma 2-quater - inserito in sede referente - dell'articolo 26 opera un differimento temporale nell'ambito della normativa transitoria sull'inquadramento finanziario delle quote di ripiano a carico delle aziende farmaceutiche dei superamenti dei limiti di spesa farmaceutica; la normativa transitoria in oggetto riguarda le quote che siano state versate dalle aziende con riserva.

L'articolo 27, modificato nel corso dell'esame in sede referente, autorizza alcuni contributi finanziari in favore enti locali destinati a diverse finalità.

Il comma 1 incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2022 le risorse del fondo di ristoro ai comuni a seguito dei minori incassi dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno, relativi al secondo trimestre del 2022.

l commi 2 e 5 istituiscono un fondo per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, da ripartire in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

I commi 3 e 4, come sostituiti nel corso dell'esame in sede referente, recano un contributo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2022 a sostegno dei comuni in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale che hanno usufruito di anticipazioni di liquidità, a ristoro dei maggiori oneri connessi alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019. Le modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'esclusione dal beneficio di determinati enti già beneficiari di precedenti contributo.

Il comma 3-bis, introdotto in sede referente, stabilisce che le rate scadute e non pagate nel triennio 2019-2021 della restituzione delle anticipazioni di liquidità, siano restituite al netto del contributo ricevuto ai sensi del comma 3, in quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022. La rateizzazione in cinque anni si applica anche agli enti esclusi dal contributo di cui al comma 3.

Il comma 4-bis, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce che, per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse di cui all'articolo in esame sono assegnate alle predette autonomie, le quali provvederanno al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.

L'articolo 28 dispone una serie di misure volte a rafforzare gli interventi della Missione M5C2-2.1, per la rigenerazione urbana nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a favore dei progetti di determinati comuni, ritenuti ammissibili ma non finanziati.  A tale fine, si prevede lo scorrimento della graduatoria prevista nel D.M. 30 dicembre 2021 del Ministero dell'interno e l'assegnazione, con successivo decreto ministeriale, di complessivi 905 milioni, per il periodo 2022-2026 (commi 1 e 2), con obbligo a carico degli enti locali beneficiari del contributo previsto del rispetto di determinati criteri (comma 3). Sono inoltre individuate le dotazioni finanziarie, presenti in diverse disposizioni di legge, che vengono ridotte, al fine di coprire gli oneri previsti dal presente articolo (comma 4). È previsto, altresì, il vincolo del 40 per cento delle risorse assegnate a favore degli enti locali del Mezzogiorno (commi 6 e 7). In conseguenza degli interventi previsti, viene poi abrogata la norma che permette alle regioni, a decorrere dall'anno 2023, di assegnare specifiche risorse previste nella legge di bilancio 2019, per il finanziamento delle opere degli enti locali, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, presenti nella graduatoria del D.M. 30 dicembre 2021 (comma 5).

Il comma 5-bis dell'articolo 28, introdotto in sede referente, reca modifiche al D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) finalizzate a prevedere che gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 142/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sono subordinati a permesso di costruire.

Altre misure urgenti
Misure fiscali

Il provvedimento in esame:

  • all'articolo 29 proroga la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva. Con le modifiche apportate in sede referente, si prevede che le imposte sostitutive possono essere rateizzate in un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2022 (in luogo del 15 giugno 2022, come previsto dal testo originario della norma); analogamente, si dispone che la redazione e il giuramento della perizia siano effettuati entro la data del 15 novembre (in luogo del 15 giugno) 2022. Si aumenta dall'11 al 14 per cento le aliquote dell'imposta sostitutiva applicabile alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate (siano esse qualificate o non qualificate) e dei terreni edificabili e con destinazione agricola;

  • all'articolo 29-bis modifica la disciplina dell'utilizzo di alcune agevolazioni fiscali (tra cui quelle previste per gli interventi edilizi e per l'emergenza Covid-19) mediante sconto in fattura e cessione del credito. In particolare, si eleva da tra a quattro il numero di cessioni effettuabili con riferimento ai predetti crediti di imposta disponendo che le banche, ove abbiano esaurito le possibili cessioni, possano effettuarne una ulteriore in favore di soggetti titolari di conto corrente. Le novità si applicano  a partire dal 1° maggio 2022;

  • all'articolo 29-ter, per consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative ad alcune agevolazioni fiscali, tra cui quelle edilizie, permette per l'anno 2022, ai soggetti IRES e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, di trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine del 29 aprile 2022 ma, comunque, entro il 15 ottobre 2022;
  • all'articolo 42 (commi da 1 a 1-terdifferisce al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e ai tre successivi (in luogo del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi, come previsto dalla formulazione originaria della norma) una quota della deducibilità, pari al 12 per cento, dell'ammontare delle svalutazioni di banche, intermediari e assicurazioni riferite ad annualità precedenti, prevista con riferimento al 2022 (in luogo del 2021). La deduzione della quota sospesa rimane deducibile in 4 esercizi (3% annuo) dal 2023 al 2026 (in luogo di operare dal 2022 al 2025). La deducibilità in 4 anni opera in sede di saldo e non di acconto.

Misure in materia di cultura

Il comma 3 dell'articolo 30 dispone la conservazione come residui di stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, di 25 milioni di euro per il 2022, per le finalità individuate dall'articolo 183, comma 2, secondo periodo, del D.L. n. 34/2020 (L. 77/2020), e cioè per il ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di spettacoli e mostre afferenti al Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Misure in materia di giustizia

L'articolo 28-bis introdotto nel corso dell'esame in sede referente, inserisce nella legge sulle cooperative (legge n. 59 del 1992) una specifica definizione di società cooperative edilizie di abitazione.

Gli articoli 33 e 34 dettano misure urgenti in materia di giustizia. In particolare, l'articolo 33, modificato in sede referente, contiene disposizioni relative alle assunzioni presso l'ufficio del processo, effettuate nell'ambito delle procedure di reclutamento previste a supporto del PNRR. Si tratta:

  • del riconoscimento del periodo lavorativo svolto dopo l'assunzione anche ai fini del completamento del tirocinio formativo valido per la partecipazione al concorso per magistrato;
  • del riconoscimento del periodo lavorativo svolto dopo l'assunzione ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica per i praticanti avvocati;
  • della previsione dell'incompatibilità tra l'attività prestata nell'ufficio del processo e la professione forense;
  • dello scorrimento delle graduatorie al fine di completare le assunzioni previste dal PNRR.

L'articolo 34 interviene sul d.lgs. n. 9 del 2021, che contiene le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'istituzione della Procura europea «EPPO», introducendo una specifica disciplina relativa alla designazione di PED addetti esclusivamente alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione.

Misure per il lavoro pubblico

L'articolo 35 prevede l'istituzione dell'Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione, al fine del completo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla Missione "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché del completamento del fascicolo elettronico del dipendente.

Ambiente e territorio

L'articolo 36, comma 1, modificato in sede referente, interviene sulla disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) al fine di stabilire che l'avvio dell'istruttoria sull'istanza di VIA deve avvenire entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza medesima.

Il comma 01, introdotto in sede referente, apporta una serie di modificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC recata dall'art. 8 del Codice dell'ambiente.

Il comma 1-bis, introdotto in sede referente, attribuisce, nell'ambito del procedimento di VIA, alcuni compiti connessi alla richiesta di documentazione integrativa alle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC.

Il comma 1-ter, introdotto in sede referente, provvede a riscrivere il comma 6-bis dell'art. 4 del D.Lgs. 28/2011 – che semplifica la procedura di VIA nel caso di modifiche di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti – al fine di precisarne l'ambito applicativo (in particolare, limitandolo ai progetti di modifica finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali).

L'articolo 41 estende al 2022 la disposizione che consente la sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, del pagamento delle rate dei mutui, in scadenza nel corso dell'esercizio, concessi ai comuni colpiti dal sisma dell'agosto 2016 dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 41-bis, introdotto in sede referente, prevede la possibilità di costituire specifiche strutture in sede regionale alle dipendenze dei due Commissari straordinari nominati per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici avvenuti nel 2018 in provincia di Campobasso e nella città metropolitana di Catania.

Attuazione PNRR

L'articolo 35-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'obbligo per le amministrazioni statali di pubblicare sul proprio sito internet una comunicazione con le informazioni essenziali riguardanti i bandi e gli avvisi destinati agli enti territoriali e relativi a infrastrutture e a opere pubbliche finanziati con risorse previste dal PNRR.

Misure su Expo 2025 e 2030, situazioni di crisi internazionale e venture capital 

L'articolo 37, comma 1, modifica la disciplina in materia di candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale internazionale del 2030 recata dall'art. 1, comma 447, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022). La norma dispone, da un lato, che gli importi di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 destinati alle attività e agli adempimenti connessi alla candidatura della città di Roma ad ospitare l'Expo del 2030, già stanziati dal comma 447 della legge di bilancio 2022, sono interamente erogati in forma di contributo statale a favore di Roma Capitale. Dall'altro, la disposizione integra la disciplina prevista dal citato comma 447 riconoscendo a Roma Capitale e alle società in house dalla stessa controllate i poteri attribuiti ai Commissari straordinari dall'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32/2019, e dettando ulteriori disposizioni concernenti la costituzione del Comitato promotore e l'autorizzazione di consulenze e assunzioni di unità di personale da parte di Roma Capitale e delle società in house dalla stessa controllate.

L'articolo 37 ai commi 2 e 3 novella la legge di bilancio per il 2022 per anticipare al 2022 rispetto al 2023 la spesa autorizzata necessaria a sostenere gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2025 Osaka.

L'articolo 38 dispone il riorientamento delle quote non spese di contributi già versati alle competenti organizzazioni internazionali (NATO e UNDP), in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione alla partecipazione a missioni internazionali, adottati fino al 2022. e e di sicurezza afghane) per finalità non più attuali (sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane) e la contestuale riassegnazione al MAECI per incrementare le dotazioni finanziarie della rete diplomatica e consolare e per il finanziamento d'interventi umanitari d'aiuto e di assistenza.

Il comma 1-bis esenta, fino al 31 dicembre 2022, dalle imposte di bollo e di registro gli atti di registrazione dei contratti di comodato d'uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità Ucraina e altri soggetti provenienti comunque dall'Ucraina.

 

L'articolo 39 incrementa di 200 milioni di euro per il 2022 la dotazione del Fondo rotativo per operazioni di venture capital, di cui all'articolo 1, co. 932, della legge finanziaria 2007, prevedendo che ai relativi oneri si provveda attraverso corrispondente riduzione di quota parte dell'incremento di spesa previsto dalla legge di bilancio 2022 a favore del Fondo rotativo per le imprese italiane che operano sui mercati esteri.

Il comma 1-bis - introdotto in sede referente - aggiunge due periodi al comma 7-sexies dell'articolo 10 del D.L. n. 121/2021 (L. n. 156/2021), al fine di garantire la piena operatività dei fondi per il venture capital sottoscritti dal MISE.

Misure in materia sanitaria

Il decreto legge in esame dispone le seguenti misure:

  • all'articolo 30, commi 1 e 2, reca un'autorizzazione di spesa, pari a 200 milioni di euro per il 2022, per l'acquisto di farmaci antivirali contro il virus SARS-CoV-2, nell'ambito degli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale;
  • all'articolo 30, comma 3-bis - inserito in sede referente -  si opera un'integrazione della disciplina transitoria che demanda al Commissario ad acta (nominato dal Governo) per il Servizio sanitario della Regione Calabria l'attuazione dei progetti in materia di edilizia sanitaria. Le novelle di cui al comma in esame prevedono che per gli adempimenti in oggetto il Commissario ad acta possa avvalersi anche di determinate strutture e risorse umane pubbliche ed autorizzano - con riferimento alle risorse finanziarie relative ai medesimi progetti di edilizia sanitaria - l'apertura di un'apposita contabilità speciale, intestata al medesimo Commissario
  • all'articolo 31, modifica la disciplina vigente riguardante le iniziative di solidarietà in favore dei famigliari del personale sanitario, socio-sanitario, nonché degli esercenti la professione di assistente sociale, che sono stati impegnati nel contrasto dell'emergenza epidemiologica ed abbiano contratto, per causa di servizio, una patologia dalla quale sia derivata la morte. In particolare, per il 2022 viene incrementata di 15 milioni di euro la dotazione del Fondo esistente a tale scopo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; vengono inoltre previste speciali elargizioni in luogo di iniziative di solidarietà; ed è precisato il grado di parentela dei famigliari beneficiari;

  • all'articolo 32, modificato in sede referente, autorizza la spesa annua di 2,6 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2022-2024, allo scopo di prorogare il pieno funzionamento della REMS provvisoria di Genova-Prà e di consentire contestualmente l'avvio della REMS sperimentale di Calice al Cornoviglio (La Spezia) in Liguria. Inoltre, dal 2025 si prevede l'incremento di 1 milione di euro dello stanziamento statale indirizzato alle REMS, attualmente pari a 55 milioni di euro;

  • all'articolo 40, semplifica la normativa vigente in materia di obblighi di sorveglianza radiometrica in capo ai soggetti che, a scopo industriale o commerciale, operano con materiali in metallo, rinviando le norme di carattere esecutivo, originariamente rimesse all'adozione di decreto interministeriale, direttamente ad un allegato al decreto legislativo che disciplina modalità e criteri di osservanza di detti obblighi. Ulteriori modifiche sono previste con riferimento all'entrata in vigore delle modifiche apportate al procedimento e all'adozione di eventuali successivi aggiornamenti.