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Speciale Provvedimenti

Ambiente, infrastrutture e politiche abitative
Commissione: VIII Ambiente
Ambiente e gestione del territorio
D.L. 120/2021 - Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile
informazioni aggiornate a giovedì, 28 ottobre 2021

Il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 reca disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile, dietro sollecitazione della grave emergenza ambientale avvenuta nel corso dell'estate del 2021 in diverse regioni, investite da estesi e ripetuti incendi. Le misure contenute nel D.L. 120/2021 - composto nel testo iniziale da  9 articoli ed ora, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, da 14 articoli - intervengono in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, allo scopo di integrare e rafforzare il dispositivo normativo ed operativo esistente, nel rispetto delle responsabilità e dell'autonomia delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e in conformità ai princìpi ispiratori della legge quadro in materia - legge 21 novembre 2000, n. 353. 

Durante l'esame al Senato (conclusosi nella seduta del 28 ottobre) sono state apportate diverse modifiche e integrazioni in materia, tra l'altro, di strutture funzionali alla vigilanza antincendio effettuata con aerei, di protezione degli animali coinvolti, di corso di formazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di tutela degli ecosistemi e degli habitat, di rafforzamento della lotta attiva agli incendi e dei dispositivi sanzionatori previsti, di contratti relativi agli addetti agricoli e forestali e in materia di rimboschimento compensativo delle superfici bruciate. 

 

Piano nazionale di coordinamento contro gli incendi boschivi (art. 1)

L'articolo 1 disciplina un nuovo strumento di programmazione - statale - a fini di coordinamento, relativo alla previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Esso è volto sia all'aggiornamento tecnologico sia all'accrescimento della capacità operativa e consiste in un Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Tale Piano nazionale è predisposto sulla scorta di una specifica, articolata rilevazione condotta dal Dipartimento della protezione civile (comma 1), il quale può avvalersi di un Comitato tecnico (comma 2). Specifica previsione concerne la prima applicazione, onde adottare (entro il 10 ottobre 2021) un primo "Piano nazionale speditivo" (comma 4).

Al Senato, sono state introdotte diverse modifiche volte a prevedere: incentivi premiali, per il conseguimento di una diminuzione significativa delle aree percorse da incendi, misure volte al potenziamento della vigilanza aerea antincendio, l'intesa in Conferenza unificata per l'approvazione del Piano nazionale speditivo, una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri riguardante un Sistema Aereo di Vigilanza Antincendio (SAVA), convenzioni delle regioni e delle province autonome con avio club e aero club locali e misure di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione delle strutture connesse ad aeroporti nazionali, aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici

Corpo nazionale dei vigili del fuoco (artt. 1-bis e 1-ter)

L'articolo 1-bis, introdotto al Senato,  riduce a cinque settimane (invece dei tre mesi previsti) la durata del corso di formazione per l'accesso al ruolo di capi squadra (e conseguentemente, di capi reparto) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con decorrenza 1° gennaio 2020.

L'articolo 1-ter,  introdotto al Senato, dispone sulla proroga della graduatoria del concorso pubblico nella qualifica di vigile del fuoco. Nello specifico, si proroga fino al 31 dicembre 2022 la validità della graduatoria del concorso a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018.

Acquisto di ulteriori mezzi e attrezzature (art. 2)

L'articolo 2 stanzia 40 milioni per l'acquisto di mezzi operativi e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi. Le risorse, finalizzate all'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi (ulteriori rispetto alla vigente programmazione), sono ripartite nella misura di: 33,3 milioni per il Ministero dell'interno, per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; 2,1 milioni per il Ministero della difesa; 4,6 milioni per le esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.

Aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco (art. 3)

L'articolo 3 introduce misure finalizzate a garantire il tempestivo aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, integrando quanto già disposto dall'articolo 10 della Legge n. 353 del 2000. Al Senato, è stata approvata una modifica in base alla quale gli organi preposti sono tenuti a rilevare le aree percorse dal fuoco entro 60 giorni dall'estinzione dell'incendio, nonché a rendere disponibili i conseguenti aggiornamenti al 1° aprile di ogni anno su supporto digitale, prevedendo che il termine di applicazione dei relativi divieti decorra dalla data di pubblicazione degli aggiornamenti sui siti istituzionali; è stata, altresì, approvata dal Senato una modifica in base alla quale si demanda alla legge regionale di disporre le misure per l'attuazione delle azioni sostitutive in caso di inerzia dei comuni nella pubblicazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni.

Attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi (art. 4)

L'articolo 4 reca misure finalizzate al rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi, attraverso misure di potenziamento dei piani regionali (comma 1) e con misure riguardanti fondi specifici nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne per il finanziamento di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato (comma 2) e nei Comuni localizzati nelle Isole minori (comma 3), per 20 milioni per l'anno 2021 e 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023. La norma dispone (comma 4)  che nei Piani Operativi Nazionali attuativi dei fondi strutturali 2021-2027 si tenga conto dell'esigenza di dotare il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le forze armate e le forze dell'ordine di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai. Al Senato è stato previsto che le Regioni possano adeguare i propri piani operativi, ai fini della revisione annuale, sulla base di quanto espresso dal Comitato tecnico (disciplinato dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto-legge). Il Senato ha previsto inoltre che l'approvazione del progetto definitivo delle opere da realizzare nei piani antincendio regionali equivalga a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

Rafforzamento della lotta attiva e dei dispositivi sanzionatori e modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (art. 5)

L'articolo 5 introduce una serie di modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, recante la legge-quadro in materia di incendi boschivi. In particolare, con il comma 1 dell'art. 5 si introduce la nuova definizione di incendio di interfaccia urbanorurale, con cui si intende quella tipologia di incendi boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste una interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali (lett. a); si stabilisce che il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi individui, tra l'altro, le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto, gli inadempimenti determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio e le operazioni di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale (lett. b); si includono nelle attività di previsione del rischio di incendi boschivi anche le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto, inserendo tale tecnica tra gli interventi colturali previsti nell'ambito dell'attività di prevenzione degli incendi (lett. c); si introduce nella lotta attiva contro gli incendi boschivi l'uso delle attrezzature manuali e la tecnica del controfuoco, e compensi incentivanti in misura proporzionale ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco (lett. d); viene introdotto, inoltre, il divieto per tre anni della raccolta dei prodotti del sottobosco nei soprassuoli percorsi dal fuoco (lett. e); si prevede poi la facoltà per i comuni di avvalersi di ISPRA, mediante il Sistema nazionale di Protezione dell'Ambiente, o da altri soggetti muniti delle necessarie capacità tecniche, per il censimento delle aree colpite da incendi (lett. e); si prevede la confisca degli animali nel caso di trasgressione al divieto di pascolo nelle aree colpite da incendi (lett. e). I commi 2 e 3 dell'art. 5 prevedono, rispettivamente, obblighi di comunicazione e di informazione in relazione al numero e alla localizzazione delle denunce effettuate per le trasgressioni ai divieti previsti dall'articolo 10 della legge 353/2000 e per le condanne riportate per il reato di incendio boschivo di cui all'articolo 423- bis del codice penale, oltre che alle risultanze delle attività di monitoraggio previste all'articolo 2, comma 3, del presente decreto-legge.

Il Senato ha modificato in più punti l'art. 5 nelle parti riguardanti la definizione di incendio in zone di interfaccia urbano-rurale, gli interventi colturali per la prevenzione degli incendi, i piani antincendio boschivo, le attività di censimento del catasto dei soprassuoli, le sanzioni amministrative.

Modifiche al codice penale (art. 6)

L'articolo 6 interviene sul delitto di incendio boschivo, previsto dall'art. 423-bis del codice penale, per introdurre una circostanza aggravante - quando i fatti siano commessi da coloro che svolgono compiti di prevenzione incendi – e due circostanze attenuanti, per coloro che collaborano con le autorità e si impegnano a contenere le conseguenze dell'incendio. La disposizione prevede inoltre, in caso di condanna, l'applicabilità delle pene accessorie del divieto di contrattare con pubblica amministrazione, dell'estinzione dell'eventuale rapporto di lavoro pubblico e dell'interdizione dall'assunzione di incarichi legati alla prevenzione incendi, oltre che la confisca obbligatoria, anche per equivalente, dei profitti del reato.

Con l'approvazione di alcune misure al Senato, si sopprime l'aggravante inserita dal decreto-legge in esame e sono introdotte ulteriori modifiche sulle fattispecie di incendio boschivo, nonché in merito all'estensione delle aggravanti previste per i delitti di incendio e danneggiamento seguito da incendio anche per i fatti commessi nei confronti di aziende agricole.

Misure urgenti di protezione civile (art. 7)

L'articolo 7 reca misure ulteriori urgenti in materia di protezione civile. I commi 1 e 2 recano la ridefinizione delle modalità di svolgimento delle attività istituzionali dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), prevedendo accordi pluriennali attuati mediante convenzioni di durata almeno biennale tra l'INGV e il Dipartimento della protezione civile e recando la copertura degli oneri previsti. Il comma 3 proroga di circa due anni (dal 31 dicembre 2021 al 31 ottobre 2023) il termine di durata dei contratti a tempo determinato e delle altre forme di lavoro flessibile previste per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, indicando altresì l'entità dei conseguenti oneri finanziari ed i mezzi per farvi fronte.

Con una modifica introdotta al Senato si inserisce la previsione secondo la quale, in caso di risoluzione anticipata dei contratti di lavoro indicati, è consentita la stipula di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate rispettivamente a ciascuna amministrazione. Ulteriore modifica concerne il trattamento dei materiali vulcanici.

Contratti relativi agli addetti agricoli e forestali (art. 7-bis)

L'articolo 7-bis, introdotto al Senato, prevede che, per gli addetti agricoli e forestali assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratti di diritto privato, per l'esecuzione di talune tipologie di lavori ivi indicati, si applichino i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali.

Nel dettaglio, si prevede che, per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni (pubbliche) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale (ossia incendi che interessano luoghi dove l'area naturale e quella urbano-rurale si incontrano e interferiscono reciprocamente), di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applichino, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni (non meglio specificati), i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Si prevede, inoltre, che per le amministrazioni pubbliche partecipi al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del CCNL privatistico, un rappresentante delle Regioni.

Rimboschimento compensativo delle superfici bruciate (art. 7-ter)

L'articolo in esame autorizza le Regioni a individuare, nell'ambito dello stesso bacino idrografico e limitatamente ai terreni di proprietà del demanio regionale, superfici nude ovvero terreni saldi da sottoporre a rimboschimento compensativo delle superfici bruciate, fermi restando i divieti e le prescrizioni previste dalla legge. Si consente inoltre alle Regioni di avvalersi, al fine di individuare i siti più idonei, del contributo scientifico di università ed enti di ricerca utilizzando tutti i sistemi di rilevazione e analisi a loro disposizione. 

Al riguardo si ricorda che l'art. 3, co. 3, del d.lgs. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) definisce, per le materie di competenza esclusiva dello Stato, come bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento. Il co. 4 autorizza le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socioeconomiche, ad adottare una definizione integrativa di bosco, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita. L'art. 4 dello stesso d.lgs. reca la definizione di aree assimilate a bosco: esse, unitamente all'insieme dei boschi, come definiti sopra, radicati sul territorio dello Stato e di proprietà pubblica e privata, costituiscono il patrimonio forestale nazionale.
Disposizioni finanziarie (art. 8)

L'articolo 8 destina 150 milioni di euro disponibili nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 4, alle misure di lotta contro gli incendi boschivi, e in particolare alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio.

Con una modifica introdotta al Senato, si prevede che si assuma quale ambito prioritario di intervento l'insieme delle aree protette nazionali e regionali, dei siti della rete Natura 2000, nonché delle aree classificate ad elevato rischio idrogeologico nelle vigenti pianificazioni.
Le risorse destinate alla tutela del territorio e della risorsa idrica sono allocate nella componente 4 della Missione 2 del PNRR.
Si tratta, complessivamente, di 15,06 miliardi di euro. I soggetti destinatari in prima battuta delle risorse previste per il raggiungimento degli obiettivi di messa in sicurezza e monitoraggio del territorio, pari a circa 9 miliardi di euro, sono prevalentemente gli enti territoriali. I soggetti destinatari in prima battuta delle risorse previste per la salvaguardia delle aree verdi e della biodiversità, pari a circa 1,7 miliardi di euro, sono prevalentemente gli enti locali. I soggetti destinatari in prima battuta delle risorse destinate al settore idrico per l'infrastrutturazione, la riduzione delle perdite, l'irrigazione e la depurazione, pari a circa 4,4 miliardi di euro, sono prevalentemente gli enti territoriali.
Tra gli investimenti della Missione 2, componente 4, è in particolare prevista la realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione (M2C4.1-1.1 – 8 e 9), a cui sono destinati 500 milioni di euro in termini di prestiti (di cui 150 milioni in ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100 milioni nell'anno 2024 e 50 milioni in ciascuno degli anni 2025 e 2026). L'investimento è orientato a sviluppare un sistema di monitoraggio da remoto di ampie fasce territoriali, che consenta di individuare e prevedere i rischi sul territorio, come conseguenza dei cambiamenti climatici e di inadeguata pianificazione territoriale.
Clausola di salvaguardia (art. 8-bis)

L'articolo 8-bis, introdotto dal Senato, prevede che le disposizioni del D.L. in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

La disposizione in commento stabilisce che le norme del decreto-legge in esame non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome (si tratta pertanto di una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali). Tale inidoneità, che la norma in esame esplicita, trae invero origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, rileva che norme di rango primario (quali quelle recate dal decreto-legge) non possono incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.

Entrata in vigore (art. 9)

L'articolo 9 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè dal 10 settembre 2021.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del disegno di legge di conversione del presente decreto, la medesima legge di conversione (la quale apporta modifiche al decreto-legge) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.