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Temi dell'attività parlamentare

Istituzioni e diritti fondamentali
Cittadinanza e immigrazione
Emergenza COVID-19: le misure in materia di immigrazione

Per garantire l'accoglienza dei migranti ed assicurare la tutela della loro salute a causa dell'emergenza epidemiologica sono state adottate diverse misure quali la proroga dei progetti di accoglienza dei comuni, la possibilità di ospitare i migranti nei centri in deroga alle disposizioni vigenti, la proroga della validità dei permessi di soggiorno. Sono state, inoltre, potenziate le misure di screening e di sicurezza sanitaria nei centri di permanenza per il rimpatrio e negli insediamenti spontanei dei lavoratori agricoli. Il decreto-legge 34/2020 ha introdotto la possibilità di emersione dei lavoratori irregolari impiegati in agricoltura, lavori domestici e cura della persona. Dal 1° giugno al 15 agosto 2020 sono state presentate oltre 200.000 domande di regolarizzazione.

 
L'attività conoscitiva del Parlamento
10/06/2021

Il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen ha audito il Ministro dell'interno, Luciana Lamorgese, in merito alle politiche relative ad immigrazione, asilo ed Europol anche a fronte della diffusione dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Il Comitato ha dedicato al'audizione due sedute: il 30 giugno 2020 e il 24 settembre 2020.

Il Ministro è stato ascoltato nel'ambito dell'Indagine conoscitiva «Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone».

Nella sua relazione, il Ministro  si è soffermata sul sistema di accoglienza  e sulle misure intraprese in conseguenza del virus, per poi sviluppare uno specifico focus sulle politiche migratorie, con riferimento alle iniziative a livello europeo. Da ultimo, ha afferontato il tema dello Spazio Schengen, anch'esso oggetto di richiesta di chiarimenti del Comitato, segnato sia nelle frontiere interne che esterne dall'emergenza sanitaria.

 

 
Le misure in materia di immigrazione nei decreti-legge Cura Italia e Rilancio
10/06/2021

Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 18 ("Cura Italia"), che introduce diverse misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, prevede anche alcune disposizioni relative all'accoglienza e alla tutela della salute degli immigrati in considerazione delle esigenze correlate allo stato di emergenza.

In primo luogo, proroga al 31 dicembre 2020 i progetti di accoglienza dei migranti degli enti locali in scadenza al 30 giugno. Si tratta dei progetti previsti nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), la cosiddetta seconda accoglienza.

Inoltre, gli stranieri possono rimanere – fino alla fine dello stato di emergenza - nei centri di accoglienza che li ospitano (centri di prima e seconda accoglienza e CAS - Centri di accoglienza straordinaria), anche se sono venute meno le condizioni per la loro permanenza, previste dalle disposizioni vigenti, nelle medesime strutture. In particolare, i minori stranieri non accompagnati potranno rimanere nei centri di accoglienza anche dopo il raggiungimento della maggiore età.

I richiedenti protezione internazionale e i titolari di protezione umanitaria sottoposti al periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva possono essere ospitati (su disposizione del prefetto) nelle strutture del SIPROIMI, destinati ordinariamente ai soli rifugiati e minori non accompagnati.

Sempre con il fine di assicurare la tempestiva adozione di misure dirette al contenimento della diffusione del COVID-19, il decreto dà facoltà ai prefetti di modificare i contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari in determinate strutture di accoglienza.

Il decreto interviene anche sui titoli di soggiorno estendendo fino al 31 agosto 2020 la validità dei permessi di soggiorno e degli altri titoli di soggiorno in Italia. Inoltre, proroga i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale. Infine, il decreto legge 18/2020, in deroga alla disciplina del lavoro pubblico, consente alle pubbliche amministrazioni, fino al 31 marzo 2021, di assumere nelle strutture sanitarie i cittadini di paesi extra UE, che siano titolari di un permesso di soggiorno per lavoro. Il D.L. 183/2020 ha esteso fino al 31 dicembre 2021 tale disposizione. Inoltre, prevede la possibilità di procedere all'assunzione di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea  anche presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19. 

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Rilancio") ha previsto ulteriori interventi in materia, come l'introduzione di una procedura di emersione del lavoro irregolare di cittadini stranieri e italiani impiegati nei settori agricoltura, lavoro domestico e cura della persona. Il medesimo decreto-legge ha disposto inoltre misure straordinarie di accoglienza dei richiedenti asilo attraverso la possibilità di utilizzare i posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per l'accoglienza dei richiedenti asilo (ossia dei cittadini stranieri che hanno presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una decisione definitiva). Si tratta di una misura temporanea, che si applica al massimo per sei mesi dopo la cessazione dello stato di emergenza (quindi fino al 31 gennaio 2021). La disposizione deroga espressamente le previsioni di cui all'articolo 1-sexies del D.L. 426/1989, che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 113/2018, riserva l'accoglienza nel SIPROIMI a coloro ai quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale e non anche, come in precedenza, ai richiedenti lo status (art. 16).

Da ricordare anche la legge di bilancio 2021 (L. 178/2020, art. 1, commi 795 e 796) che ha destinato 5 milioni di euro per l'anno 2021 in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori istituendo un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno.  La disposizione mette in relazione lo stanziamento con le misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19 legate ai flussi migratori. Il Decreto del Ministro del'linterno  22 aprile 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2021, n. 118) ha proceduto al riparto del fondo tra i comuni interessati. Si tratta di 36 comuni costieri e 12 di frontiera terrestre.

 
Emersione del lavoro irregolare
10/06/2021

Il Ministro delle politiche agricole, intervenendo alla Camera dei deputati il 15 aprile 2020 sul reperimento della manodopera necessaria al comparto agricolo nel contesto della crisi sanitaria ed economica in atto, ha annunciato che è allo studio del Governo, un piano di azione emergenziale per il lavoro agricolo in tre punti:

  • l'attuazione delle misure del piano triennale di prevenzione e contrasto al caporalato, con un'urgente mappatura dei fabbisogni di lavoro agricolo e l'utilizzo delle progettualità già finanziate dai Ministeri del Lavoro e dell'Interno, per affrontare l'emergenza;
  • l'accelerazione della piattaforma utile all'incontro domanda e offerta presente nel piano di prevenzione del caporalato, da attivare anche in forme emergenziale;
  • lo sblocco del "DPCM flussi 2020", il cui testo, già pronto e condiviso tra le amministrazioni, può garantire, da un lato, la conversione dei contratti stagionali già in essere, dall'altro, l'utilizzo delle 18 mila quote di ingressi stagionali riservate ad agricoltura e turismo.

Nella stessa occasione il Ministro ha informato le Camere dell'elaborazione di una proposta normativa volta a prevedere, a fronte dell'immediata disponibilità di un contratto di lavoro, la regolarizzazione dei cittadini stranieri già presenti in Italia (Camera dei deputati, 15 aprile 2020, si veda anche Camera dei deputati, 16 aprile 2020, Informativa urgente del Governo sulle iniziative di competenza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19). Di un provvedimento di emersione del lavoro nero degli immigrati impiegati nei lavori agricoli ha accennato anche il Ministro dell'interno nella audizione informale presso al I Commissione della Camera sulle iniziative di competenza del suo dicastero adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (seduta del 21 aprile 2020).

Tale proposta si è concretizzata in una disposizione inserita nel decreto-legge 34/2020 (c.d. Rilancio) che all'art. 103 introduce due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, nella cura della persona e nel lavoro domestico.

Con la prima i datori di lavoro possono presentare domanda per assumere cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare preesistente con lavoratori italiani o stranieri sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 o soggiornanti in Italia prima di tale data in base alle attestazioni ivi previste, ai fini della regolarizzazione del rapporto di lavoro.

La seconda consiste nella concessione di un permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi, valido solo nel territorio nazionale, agli stranieri con permesso di soggiorno scaduto alla data del 31 ottobre 2019 che ne fanno richiesta e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020 e che abbiano svolto attività di lavoro nei settori di cui al comma 3, prima del 31 ottobre 2019 e sulla base di documentazione riscontrabile dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Il permesso temporaneo è convertito in permesso di soggiorno per lavoro se il lavoratore viene assunto.

In entrambi i casi gli stranieri devono risultare presenti nel territorio nazionale ininterrottamente dall'8 marzo 2020.

Il Ministro del lavoro, audito dal Comitato Schengen, ha illustrato gli obiettivi del provvedimento che "vuole contribuire a stabilizzare e a rendere visibili e trasparenti rapporti di lavoro, già in essere prima del dilagare della pandemia, in settori come quello agricolo e domestico, nei quali tradizionalmente le persone sono più a rischio di sfruttamento e di privazione di ogni diritto, anche il più elementare. Parimenti, la norma contenuta nel decreto-legge n. 34 del 2020 mira ad agevolare la stipula di contratti di lavoro regolari nei medesimi settori da parte di persone che, pur legalmente giunte in Italia, sono attualmente prive di un permesso di soggiorno ancora valido. [...] contenendo nel medesimo tempo il pericolo di contagio e forse anche pericoli di ordine pubblico" (Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, seduta del 10 giugno 2020).

Le domande, sia quelle di emersione del lavoro, sia quelle di regolarizzazione del permesso di soggiorno, possono essere presentate dal 1° giugno al 15 agosto 2020 (il termine originario, 15 luglio, è stato così prorogato dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52) previo pagamento di un contributo forfetario. Le domande sono presentate dal datore di lavoro all'INPS, per i lavoratori italiani e comunitari, o allo sportello unico per l'immigrazione, per i cittadini di Paesi terzi. Le domande per il permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 sono presentate dal lavoratore straniero alla questura. Le modalità sono definite con decreto interministeriale. 

Sono esclusi dalla regolarizzazione i datori di lavoro e i lavoratori condannati, anche in via non definitiva, per gravi reati tra cui il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la tratta finalizzata alla prostituzione e allo sfruttamento dei minori, il caporalato. Sono esclusi anche i lavoratori interessati da provvedimenti di espulsione per gravi motivi, che risultino segnalati secondo disposizioni fondate su convenzioni internazionali, quelli considerati una minaccia per l'ordine pubblico.

Nel contempo, sono sospesi, fino alla fine della procedura di esame delle istanze, i procedimenti penali e amministrativi connessi con il lavoro irregolare ad eccezione di quelli per gravi reati. Se la procedura si conclude con la sottoscrizione del contratto di lavoro o con la concessione del permesso temporaneo, i reati si considerano estinti, in caso contrario la sospensione cessa.

Vengono inasprite le sanzioni tanto per coloro che, nelle procedure di emersione dei rapporti di lavoro, dichiarano il falso, quanto per coloro che impiegano in modo irregolare i cittadini stranieri che avanzano richiesta del permesso di soggiorno temporaneo.

Inoltre, si autorizza il Ministero dell'interno ad utilizzare, per un periodo massimo di sei mesi, tramite agenzie di somministrazione di lavoro, lavoratori da impiegare nelle procedure di regolarizzazione con il limite massimo di spesa di 30 milioni di euro.

In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione della regolarizzazione, è disposto un incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato.

Infine, si prevede che le Amministrazioni dello Stato e le regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottino misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative dei lavoratori, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato.

La procedura di presentazione delle domande di regolarizzazione è recata dal decreto 27 maggio 2020 del Ministro dell'interno. Il decreto ha stabilito, tra l'altro, che l'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000 euro annui, salvo quanto segue e salve specifiche eccezioni. Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.

Il Ministero dell'interno ha chiarito ulteriormente le modalità applicative delle procedure di emersione introdotte dall'art. 103 del DL Rilancio con due circolari.

La prima, del 30 maggio 2020, adottata dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, fornisce le necessarie indicazioni riguardanti il procedimento di regolarizzazione dei lavoratori stranieri per il quale la competenza è stata attribuita agli Sportelli Unici per l'Immigrazione.

La seconda, sempre del 30 maggio 2020, del Dipartimento della Pubblica sicurezza riguarda il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo da parte delle questure previa istanza da parte del cittadino straniero privo di permesso di soggiorno (Circolare 30 maggio 2020, n. 400/C/2020).

Le istruzioni operative riguardanti gli adempimenti relativi alle modalità con cui possono essere presentate le istanze di competenza dell'INPS con riferimento alla dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare in corso con cittadini italiani o con cittadini dell'Unione europea sono contenute nella Circolare INPS 31 maggio 2020, n. 68.

Con la circolare 24 luglio 2020 dei ministeri dell'Interno e del Lavoro sono state fornite ulteriori informazioni in ordine a specifiche fattispecie. Tra l'altro, la circolare chiarisce che può essere presentata domanda di regolarizzazione anche in favore di un cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per richiesta asilo che abbia in corso un rapporto di lavoro irregolare o che debba ancora essere assunto dal datore di lavoro. In questa ipotesi, lo Sportello unico consegna allo straniero un'informativa relativa alla possibilità di optare tra:

  • mantenere attiva la procedura di riconoscimento della protezione internazionale e, quindi, ottenere rispettivamente un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in formato cartaceo, recante la dicitura "R", valido esclusivamente sul territorio nazionale;
  • ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nel caso in cui non intenda proseguire nella procedura di riconoscimento della protezione internazionale.

Tutte le informazioni sono disponibili nel portale Emersione dei rapporti di lavoro.

Con il decreto del Ministro del lavoro 7 luglio 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2020, n. 223)  sono stati determinati l'importo e la destinazione del contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale, dovuto dai datori di lavoro che hanno dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare.

L'importo varia secondo i settori di impiego per i quali era possibile la regolarizzazione ed è pari, "per ciascun mese o frazione di mese" di impiego irregolare, a:

a) euro 300,00, per i settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;

b) euro 156,00, per i settori dell'assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza;

c) euro 156,00, per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Il versamento potrà essere effettuato dai datori di lavoro con un modello F24, inserendo un codice tributo che verrà indicato dall'Agenzia delle Entrate. 

Il contributo verrà destinato:

a) per un terzo all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo fiscale;

b) per un terzo all'INPS, a titolo contributivo;

c) per un terzo all'INPS, per il successivo accreditamento al lavoratore, a titolo retributivo.

Al 15 agosto 2020, data del termine finale per la presentazione delle istanze, il totale delle domande ricevute dal portale del Ministero dell'Interno ammonta a 207.542
Il report finale evidenzia una prevalenza di quelle riguardanti il lavoro domestico e di assistenza alla persona, che costituisce l'85% del totale delle domande trasmesse (176.848), rispetto alle domande per l'emersione del lavoro subordinato, che hanno riguardato quindi il 15% del totale (30.694).

La Lombardia è la regione da cui sono state inviate il maggior numero di richieste per il settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona (47.357) mentre al primo posto per il lavoro subordinato si trova la Campania (6.962). A livello provinciale ai primi tre posti ci sono Milano (22.122), Napoli (19.239) e Roma (17.318) per le domande per l'emersione del lavoro domestico, e Caserta (2.904), Ragusa (2.005) e Latina (1.897) per l'emersione del lavoro subordinato.

Sui 176.848 datori di lavoro che hanno presentato domanda di emersione per il settore domestico, 136.138 sono di nazionalità italiana, mentre, per il lavoro subordinato, sono italiani 28.013 datori su 30.694 richiedenti.
Rispetto al Paese di provenienza del lavoratore, infine, ai primi posti risultano l'Ucraina, il Bangladesh e il Pakistan per il lavoro domestico e di assistenza alla persona; l'Albania, il Marocco e l'India per il lavoro subordinato.

Per quanto riguarda invece le richieste di permesso di soggiorno temporaneo presentate agli sportelli postali da cittadini stranieri (ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del decreto rilancio), il totale ammonta a 12.986.

Per far fronte all'ingente carico di lavoro,sono state selezionate nel mese di febbraio 2021 le 800 unità destinate a svolgere attività amministrativa di supporto agli Sportelli Unici per l'immigrazione (ai sensi del D.L. 34/2020). Le assunzioni hanno avuto inizio il 22 marzo con un primo blocco di 328 unità (Camera dei deputati, I Commissione, risposta del Governo all'interrogazione 5-05873, seduta del 29 aprile 2021).Al 1° giugno 2021, risultano aver preso servizio complessivamente 721 lavoratori interinali sugli 800 previsti, mentre i restanti 80 andranno assegnati alle sedi di destinazione non appena saranno perfezionate le procedure di reclutamento a cura della società di somministrazione del lavoro. In particolare, alle prefetture di Milano e di Roma, che effettivamente presentano i maggiori carichi di lavoro, sono stati rispettivamente assegnati 25 e 22 lavoratori a partire dallo scorso 22 marzo. Sulla tempistica di assegnazione hanno influito le numerosissime rinunce o dimissioni da parte dei lavoratori selezionati, che hanno comportato la necessità di scorrimento della graduatoria ai fini della individuazione delle altre unità disponibili.Al 9 giugno 2021 risultano pervenute alle questure, per il rilascio del permesso di soggiorno, 24.825 istanze, a fronte delle quali sono stati rilasciati circa 8 mila titoli di soggiorno. Invece, in relazione alla procedura da avviare direttamente presso le questure da parte dei cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno scaduto alla data del 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, rispetto alle 11.830 istanze presentate, risultano rilasciati 9.735 titoli di soggiorno (Camera dei deputati, seduta del 9 giugno 2021).

Una forma di regolarizzazione degli stranieri è prevista anche da una proposta di legge di iniziativa popolare all'esame della Camera dei deputati (A.C. 13) presentata prima dell'insorgenza dell'epidemia. La proposta prevede la regolarizzazione su base individuale degli stranieri irregolari, compresi i richiedenti asilo ai quali è stata respinta la domanda di protezione internazionale, quando sia dimostrabile la disponibilità di un'attività lavorativa o di comprovati legami familiari.

 
Sospensione e proroga di termini
10/06/2021

L'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha sospeso per trenta giorni i termini per la presentazione della richiesta di primo rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno previsti, rispettivamente, in otto giorni lavorativi dall'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e in almeno sessanta giorni prima della scadenza o nei sessanta giorni successivi alla scadenza.

 

Successivamente, il decreto-legge-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 103) ha sospeso tutti i termini per lo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti fino al 15 aprile 2020. Inoltre, la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, è estesa al 15 giugno 2020.

 

La circolare del Ministero dell'interno 24 marzo 2020 ha chiarito che per quanto riguarda i procedimenti relativi ai migranti la sospensione dei termini disposta dal decreto-legge riguarda:

  • rilascio nulla osta al lavoro stagionale;
  • rilascio del nulla osta al lavoro per casi particolari (ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari);
  • conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
  • rilascio nulla osta al ricongiungimento familiare;
  • permessi di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;
  • cittadinanza per matrimonio e per residenza;
  • attestazione di apolidia.

Inoltre, i permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 sono prorogati di validità fino al 15 giungo 2020, dando la possibilità ai titolari di poter effettuare la domanda di rinnovo dopo tale data.

 

Gran parte dei contenuti della circolare sono stati inseriti, con un emendamento approvato nel corpo dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, nel decreto-legge 18/2020 estendendo fino al 31 agosto 2020 la validità dei permessi di soggiorno e degli altri titoli di soggiorno e prorogando i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale.

 

È stata prorogata fino al 13 aprile anche la sospensione delle audizioni davanti alle commissioni e alle sezioni territoriali per il riconoscimento del diritto d'asilo (provvedimento della Commissione nazionale per il diritto di asilo n. 2893 del 2 aprile 2020).

La decisione è stata assunta a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, che estende fino al 13 aprile le misure di contenimento per contrastare il contagio da Coronavirus, o Covid-19.

Il decreto prevede la sospensione anche dell'attività degli sportelli al pubblico presso ogni collegio, mentre quelle degli uffici proseguono in modalità di lavoro agile.

Le audizioni con i richiedenti asilo erano già state sospese in attuazione delle misure governative per l'emergenza sanitaria: prevista inizialmente per le sole commissioni e sezioni territoriali delle cosiddette zone rosse (provvedimento della Commissione nazionale n.1788 del 24 febbraio 2020), la sospensione è stata poi estesa ai collegi di tutto il territorio nazionale (provvedimento della Commissione nazionale n. 2327 del 10 marzo 2020), per essere poi prorogata fino al 13 aprile. L'esigenza è quella di ridurre al massimo gli spostamenti di persone e documenti e gli assembramenti.

 
Centri di permanenza e rimpatrio
10/06/2021

La circolare del Ministero dell'interno del 26 marzo 2020 ha illustrato gli interventi di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito dei centri di permanenza per il rimpatrio.

In considerazione della particolare condizione degli stranieri trattenuti il Ministero richiama la necessità di:

  • effettuare nei confronti delle persone trattenute un costante monitoraggio delle condizioni di salute di ciascuno, al fine di individuare tempestivamente eventuali sintomatologie da COVID 19 e, nei casi sospetti, interessare le competenti autorità sanitarie per gli accertamenti del caso;
  • assicurare ai trattenuti una idonea dotazione di materiale per la cura dell'igiene ed impartita un'attenta informazione sugli accorgimenti da adottare per prevenire il contagio del virus
  • garantire la massima cura dei servizi di pulizia di tutti gli ambienti, sia di alloggio che di servizio.
  • verificare Nell'eventualità di nuovi ingressi se è stata effettuata, come previsto, la visita medica preliminare e se è stata esclusa la sussistenza di sintomatologie da COVID 19 e comunque collocare i soggetti in alloggi separati per un periodo di almeno 14 giorni;
  • garantire che tutti i colloqui con soggetti esterni dovranno avvenire mantenendo una distanza di almeno 2 metri e, ove possibile, prima dell'ingresso i visitatori dovranno essere sottoposti al rilevamento della temperatura corporea.
  • assicurare che, fermo restando il divieto di detenere negli alloggi i telefoni cellulari, le persone trattenute possano mantenere contatti telefonici con i congiunti che, in relazione ai vigenti divieti di circolazione, non possono raggiungere la struttura di trattenimento.

 

Il Ministro dell'interno è ritornato sull'argomento, con la circolare 1° aprile 2020 con la quale ha richiamato l'attenzione dei prefetti sulle disposizioni adottate per la prevenzione della diffusione del virus COVID-19, nell'ambito del sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei centri di permanenza per il rimpatrio.

Per evitare rischi di contagio tra i migranti accolti e tra gli operatori delle strutture di accoglienza, il Ministro sottolinea che deve assicurato il rigoroso rispetto delle misure di contenimento previste a livello nazionale, compreso l'obbligo per gli ospiti di rimanere all'interno delle strutture.

I nuovi migranti, appena giunti in Italia, devono essere sottoposti al previsto screening da parte delle competenti autorità sanitarie per accertare che non presentino patologie infettive o sintomi riconducibili al virus COVID 19. Successivamente, devono essere attivate misure di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni, come evidenziato nella circolare n. 3393 del 18 marzo 2020, anche individuando spazi appositi all'interno dei centri o in altre strutture. Solo al termine di tale periodo, qualora non siano emersi casi di positività, i migranti possono essere trasferiti in altra struttura di accoglienza, previo rilascio di idonea certificazione sanitaria.

Gli enti gestori dei centri devono assicurare una costante informazione, con l'ausilio dei mediatori culturali sui seguenti temi:

  • rischi della diffusione del virus,
  • prescrizioni anche igienico-sanitarie,
  • distanziamento all'interno dei centri,
  • limitazioni degli spostamenti.

Per impedire gli spostamenti sul territorio sino al termine delle misure emergenziali, dovrà essere garantita e monitorata la prosecuzione dell'accoglienza anche a favore di coloro che non hanno più titolo a permanere nei centri.

I prefetti sono chiamati a monitorare il rispetto delle prescrizioni e a intercettare eventuali difficoltà operative sul territorio, anche assumendo ulteriori iniziative d'intesa con le altre istituzioni locali, in particolare sanitarie.

 

Sulla questione del trattenimento degli stranieri nei CPR nel perdurare della pandemia si registrano alcuni primi interventi del giudice ordinario chiamato a convalidare il trattenimento o l'eventuale proroga.
Il giudice ha valutato la ragionevolezza del trattenimento nel contesto emergenziale caratterizzato dalle misure adottate dal Governo per arginare la diffusione del virus Covid-19 ritenendo che: "l'emergenza sanitaria in atto – considerato che la privazione della libertà personale in spazi ristretti renderebbe difficoltoso garantire le misure previste a garanzia della salute dei singoli – impone di interpretare tutte le norme in materia in termini restrittivi, dovendosi operare un bilanciamento tra tali norme e il diritto alla salute costituzionalmente e convenzionalmente garantito ad ogni persona comunque presente sul territorio". Per il giudice "l'emergenza sanitaria in atto e le disposizioni limitative degli spostamenti dal territorio nazionale, impedirebbero, comunque, il rimpatrio del richiedente e l'esecuzione del provvedimento di espulsione" (Tribunale di Roma, Decreto 18 marzo 2020, n. 15892/2020,
Inoltre, la decisione della Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo che ha disposto la sospensione delle audizioni dei richiedenti asilo fino al 3 aprile, e quindi dei procedimenti per protezione internazionale, "fa venire meno il nesso di strumentalità tra il trattenimento ed il concreto svolgimento degli accertamenti – e prima tra tutti l'audizione del richiedente – e rende così non giustificabile la compressione del diritto di libertà individuale" (Tribunale di Trieste, Decreto 980/2020 del 18 marzo 2020).
 
Misure di assitenza sanitaria
10/06/2021

Si ricorda inoltre che il Governo ha adottato misure di potenziamento delle azioni di tutela della salute dei cittadini migranti residenti negli insediamenti irregolari al fine di prevenire la diffusione del contagio da COVID-19 in tali contesti particolarmente a rischio.

Si segnalano, in proposito gli interventi previsti dal Programma SU.PR.EME. Italia, nell'ambito dei fondi AMIF – Emergency Funds (AP2019) che la Commissione Europea – DG Migration and Home Affairs ha messo a disposizione di un ampio partenariato guidato dal Ministero del lavoro con diverse regioni del meridione.

Gli interventi sanitari previsti consistono in azioni integrate di assistenza, trattamento, tutela e prevenzione in favore di cittadini di paesi terzi (a oggi circa 2500 presenze) in condizione di vulnerabilità, che trovano impiego nel lavoro intensivo nei campi e che, a causa delle loro condizioni di "soggiorno", sono particolarmente esposti ai rischi legati al Covid-19 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato del 27 marzo 2020).

Il 7 settembre 2020 il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e il Ministro della Salute Roberto Speranza hannno istituito una task force interministeriale composta dal personale sanitario della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e dell'USMAF (ufficio sanità marittima, aerea e di frontiera)-SASN Sicilia, per assicurare il supporto ai prefetti delle province della Regione Siciliana interessati dall'attuazione dei necessari interventi di adeguamento delle strutture di accoglienza per migranti. La  realizzazione di tali interventi è legata alla  situazione di emergenza sanitaria Covid-19, che impone l'adozione di rigorose misure di prevenzione volte a contenere il rischio contagio, secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida nazionali per i profili igienico-sanitari.

 
Informazione sull'emergenza
10/06/2021

Per quanto concerne l'informazione data ai migranti sull'emergenza in atto si segnalano le seguenti iniziative:

  • l'Unhcr, l'Agenzia Onu per i rifugiati, in collaborazione con l'Arci. ha realizzato un portale in 14 lingue per informare rifugiati, richiedenti asilo e migranti che vivono in Italia sull'emergenza epidemiologica Covid-19. Il portale contiene una sezione dedicata alle regole e comportamenti da seguire per proteggersi dal contagio raccomandati dal ministero della Salute e un'altra con gli aggiornamenti in materia di asilo e immigrazione;
  • sul Portale Integrazione Migranti, curato dalla Ministero del lavoro, è in aggiornamento una sezione dedicata all'Emergenza Coronavirus con le iniziative istituzionali, del terzo settore e dei territori, per informare e assistere i migranti;
  • gli enti locali che aderiscono al sistema di accoglienza SIPROIMI hanno intrapreso numerose iniziative per l'informazione e l'aiuto dei migranti. Una raccolta delle iniziative dei progetti per fronteggiare l'emergenza Covid-19 è pubblicata sul sito del SIPROIMI.
 
Soccorso in mare
10/06/2021

Il decreto 17 aprile 2020, n. 150 adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli Affari esteri, il Ministro dell'Interno e il Ministro della Salute, ha sospeso temporaneamente (fino alla 31 luglio 2020) la classificazione di place of safety, di luogo sicuro, per i porti italiani in virtù di quanto previsto dalla convenzione di Amburgo, per i casi di soccorso effettuati da unità navali battenti bandiera straniera al di fuori dell'area SAR italiana. Ciò in quanto l'emergenza connessa alla diffusione del Coronavirus non rende possibile assicurare sul territorio italiano la disponibilità di tali luoghi sicuri, essendo le strutture operative italiane, dai presidi sanitari alle Forze di polizia, costantemente impegnati in continua a rimodulazione delle attività per rispondere all'evoluzione dell'emergenza sanitaria COVID-19.

Come precisato dal Governo, qualora "il soccorso avvenga in area SAR italiana con il concorso di unità navali nazionali, resta fermo l'obbligo dell'Italia, pur nell'attuale fase emergenziale, di farsi carico dell'individuazione di ogni opportuna soluzione per la salvezza dei naufraghi e l'individuazione di idonei luoghi di sbarco e di accoglienza" (Camera dei deputati, seduta del 16 aprile 2020).

Con il decreto del capo dipartimento della Protezione civile n. 1287 del 12 aprile 2020 sono state individuate le misure organizzative e le procedure per fornire assistenza sanitaria alle persone soccorse in mare ovvero giunte sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi, garantendo ad esse anche un luogo dove trascorrere la quarantena prevista dalle disposizioni nazionali.

Il decreto ha nominato il capo dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno soggetto attuatore con il compito di provvedere all'assistenza alloggiativa e alla sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare, anche utilizzando, a tal fine, apposite ed adeguate unità navali.

 

L'adozione di tali misure non ha interrotto le attività di soccorso in situazioni di emergenza. È il caso dell'operazione di soccorso di migranti provenienti dalla Libia effettuata dalla nave Alan Kurdi dell'ONG tedesca Sea Eye al di fuori della zona SAR italiana: su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con decreto del 16 aprile 2020 del capo della Protezione civile, si è provveduto ad individuare, una unità navale immediatamente impiegabile per le esigenze alloggiative e la sorveglianza sanitaria delle persone soccorse dalla predetta ONG, nominando quale soggetto attuatore il rappresentante legale della Croce Rossa italiana (si veda il comunicato del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 16 aprile 2020). Il 17 aprile, al largo di Palermo, 146 migranti sono stati trasferiti dalla nave che li aveva soccorsi in un traghetto di una società di navigazione italiana per trascorrere la quarantena. Successivamente, sono stati trasferiti nel traghetto anche i migranti soccorso dalla nava Akita Mari. Il 5 maggio, terminata la qurantena, i migranti sono stati fatti sbarcare a Palermo.

 

Il 31 marzo 2020 l'operazione SOPHIA, avviata il 22 giugno 2015, è cessata definitivamente.

La missione navale, elemento dell'approccio globale dell'UE alla migrazione, aveva il compito di contrastare l'attività dei trafficanti di migranti e di esseri umani nel Mediterraneo centromeridionale.

Essa è stata sostituita dalla missione Irini che ha il compito principale di attuare l'embargo sulle armi imposto dall'ONU utilizzando mezzi aerei, satellitari e marittimi. In particolare, la missione è in grado di svolgere ispezioni sulle imbarcazioni in alto mare al largo delle coste libiche sospettate di trasportare armi o materiale connesso da e verso la Libia a norma della risoluzione 2292 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Consiglio europeo del 31 marzo 2020)

Di fatto, a seguito della cessazione della missione Sophie, non c'è alcun dispositivo di soccorso navale in una delle rotte più praticate dai flussi migratori.

Per approfondire si veda la nota del Senato, Da Sophia a Irini: la missione militare UE nel mediterraneo cambia nome, e priorità, 1° aprile 2020.