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Temi dell'attività parlamentare

Imprese, servizi ed energia
Commissione: X Attività produttive
Sviluppo economico e politiche energetiche
Interventi in materia di turismo

Il presente tema mira a fornire un quadro generale sulle politiche e sulle linee strategiche in materia di turismo in Italia, delineando altresì l'assetto istituzionale delle competenze nel settore, con una particolare attenzione all'approvazione del Piano strategico del turismo 2017-2022, che intende promuovere la leadership italiana sul mercato turistico mondiale e delinea lo sviluppo del settore nel periodo 2017-2022.

 
Il Piano strategico del turismo 2017-2022
12/02/2018

Il 17 febbraio 2017 è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri il Piano Strategico del Turismo 2017-2022, che rilancia la leadership italiana sul mercato turistico mondiale, delineando lo sviluppo del settore nei prossimi sei anni.

 Il Piano, presentato dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, era stato approvato nel mese di settembre 2016 dal Comitato Permanente per la promozione del turismo, con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del MiBACT e con la partecipazione delle istituzioni pubbliche, degli operatori di settore, degli stakeholders e delle comunità.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato – che può a sua volta delegare un suo rappresentante – ed è composto da 39 membri, tra i quali rappresentanti di amministrazioni centrali (MIT; MATTM; MiSE; MAECI; MIPAAF; MIUR) e territoriali (Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, ANCI), nonché di tutte le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ENIT-Agenzia nazionale del turismo, INVITALIA-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, Laboratorio per il turismo digitale-TDLAB (Iniziativa istituita con DM 3 aprile 2014 con il compito di definire e favorire l'attuazione delle strategie digitali per il turismo), Osservatorio nazionale del turismo.

La versione definitiva recepisce le osservazioni emerse nel corso del dibattito parlamentare, dove il relativo iter si era concluso, alla Camera, il 26 gennaio 2017 e, al Senato, il 1° febbraio 2017. Le Commissioni attività produttive di Camera e Senato avevano infatti espresso sul Piano, in quelle date, parere favorevole, con alcune osservazioni, in particolare riguardo all'esplicita attenzione alle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 (per porre in essere azioni efficaci a salvaguardia dell'immagine e dell'attrattività turistica dei luoghi danneggiati, nonché di sostegno al reddito delle imprese e dei professionisti del settore turistico operanti nelle aree direttamente o indirettamente colpite da tali eventi) e all'integrazione delle politiche turistiche con il Piano nazionale Industria 4.0 (allo scopo di favorire l'upgrading tecnologico del sistema dell'offerta turistica e rafforzarne la competitività, prevedendo in particolare il coinvolgimento del MiBACT nella Cabina di regia del suddetto Piano Industria 4.0).

 Il PST – il primo Piano strategico per il turismo presentato alle Camere per l'espressione del parere – è stato adottato ai sensi dell'articolo 34-quinquies del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Esso è nato da un ampio confronto tra Ministeri, Regioni, Anci, sindacati, associazioni di categoria, con il coordinamento della Direzione Generale del Turismo, ed è frutto di un inedito processo di partecipazione e condivisione, avviato con gli Stati Generali del Turismo a Pietrarsa (ottobre 2015 e aprile 2016) e costruito anche con l'utilizzo di strumenti digitali: piattaforma on line, sito web (www.pst.beniculturali.it) e canali social. Un primo Piano per il turismo, ai sensi del citato articolo 34-quinquies, era stato approvato, nella XVI legislatura, dal Consiglio dei ministri del 18 gennaio 2013 su proposta del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, Piero Gnudi. Sul documento le Camere non si sono mai espresse in quanto è nel frattempo intervenuto lo scioglimento della legislatura.
 

Il PST, caratterizzato da un orizzonte temporale di sei anni (2017-2022), declina, a livello nazionale, un nuovo "sistema organizzato" per il miglioramento della competitività turistica dell'Italia: le Amministrazioni competenti, centrali e regionali, e tutti gli operatori del turismo italiano, pubblici e privati, hanno contribuito, attraverso una pluralità di strumenti di condivisione, sia di confronto diretto, sia di natura digitale, alla definizione del Piano e alle sue fasi successive, attraverso un metodo aperto e partecipato. Strumento centrale di tale strategia è costituito dall'attivazione di Tavoli di concertazione interistituzionali permanenti fra Amministrazioni centrali (MIT; MATTM; MiSE; MAECI; MIPAAF; MIUR), Regioni, altri Enti territoriali e stakeholder su argomenti di specifico interesse per il settore, nonché rappresentanze economiche e altri attori che condividono responsabilità ed esprimono interessi collettivi o imprenditoriali nel campo delle politiche del turismo e della valorizzazione.

 

Finalità e contenuto del Piano

 

Il Piano, come già evidenziato, intende promuovere una nuova modalità di fruizione turistica del patrimonio del Paese, basata sul rinnovamento e ampliamento dell'offerta turistica delle destinazioni strategiche e sulla valorizzazione di nuove mete e nuovi prodotti, per accrescere il benessere economico, sociale e sostenibile e rilanciare così, su basi nuove, la leadership dell'Italia sul mercato turistico internazionale. A tale fine, esso segue una struttura logica articolata in 4 obiettivi generali:

  1. Innovare, specializzare e integrare l'offerta nazionale (al fine di renderla sostenibile e competitiva);
  2. Accrescere la competitività del sistema turistico (al fine di creare le condizioni favorevoli per il consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo);
  3. Sviluppare un marketing efficace e innovativo (al fine di omogeneizzare gli standard di qualità percepita dai mercati e veicolare il complesso dei valori distintivi dell'offerta nazionale in maniera coordinata sia verso i target interni che verso quelli internazionali);
  4. Realizzare una governance efficiente e partecipata nel processo di elaborazione e definizione del piano e delle politiche turistiche.

Tali Obiettivi generali sono, a loro volta, articolati in:

  • Obiettivi specifici (che contribuiscono a raggiungere il corrispondente Obiettivo generale);
  • Linee di intervento strategico (che individuano gli ambiti operativi finalizzati al raggiungimento di ciascun Obiettivo specifico);
  • Azioni, che saranno inserite nell'ambito delle linee di intervento strategico e che, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.M. 8 agosto 2014, dovranno essere sistematizzate all'interno dei Programmi attuativi annuali e ne specificheranno modalità organizzative e gestionali, nonché tempistica, eventuali costi e relative fonti finanziarie, e garantiranno il perseguimento degli obiettivi specifici e generali del PST. Ciò al fine di poter ricostruire, nell'ambito del sistema di monitoraggio e sorveglianza, la coerenza degli esiti delle singole azioni dell'intero sistema turistico con gli obiettivi di programmazione del Piano e individuare, in corso d'opera, eventuali necessità di rimodulazione e/o miglioramento dei processi.
 
Le competenze in materia di turismo
12/02/2018

 Il Titolo V e le competenze in materia di turismo: la normativa statale

La riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione operata con L.Cost. n. 3/2001 ha reso il turismo una materia di competenza "esclusiva" per le Regioni ordinarie, alla stregua di quanto previsto per le Regioni speciali che - già prima del 2001 - erano dotate di tale competenza. Il turismo rientra dunque tra le materie "residuali" (art.117, quarto comma), in riferimento alle quali le Regioni non sono più soggette ai limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali.

Questo mutamento del titolo competenziale delle Regioni è stato confermato in più occasioni dalla Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 197/2003. Nonostante ciò, è necessario sottolineare che, per numerosi e rilevanti profili della disciplina del turismo, il riferimento alla legislazione statale appare tuttora assai consistente.

Innanzitutto, si devono considerare i rilevanti condizionamenti che possono derivare alla potestà legislativa regionale dall'intervento del legislatore statale in altre materie affidate espressamente alla sua competenza, esclusiva o concorrente, che presentano profili di connessione o sovrapposizione con la materia del turismo. In particolare, si segnalano: la tutela della concorrenza; i rapporti internazionali e con l'UE; la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, nonché le competenze concorrenti in materia di professioni; governo del territorio (comprendente l'urbanistica e l'edilizia); grandi reti di trasporto e di navigazione.

Inoltre, si deve sottolineare che, secondo gli indirizzi della Corte costituzionale, anche la competenza regionale più ampia comunque non esclude a priori la possibilità per la legge statale di attribuire funzioni amministrative al livello centrale e di regolarne l'esercizio, in base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione (art. 118 Cost.),

Dal punto di vista istituzionale, va segnalata la mediazione operata nelle sedi di concertazione nazionale, e in particolare nella Conferenza Stato-Regioni, il cui rilievo è senz'altro accresciuto dopo la riforma costituzionale del 2001. In questa sede lo Stato e le Regioni hanno concluso accordi, che hanno condotto, nella sostanza, ad un esercizio "congiunto" di competenze normative su numerosi e rilevanti profili concernenti il turismo che, in base ai criteri formali di riparto delle competenze, avrebbero dovuto essere assegnati all'uno o all'altro livello.

Si ricorda a questo proposito che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, sulla normativa statale in materia di turismo è stata fatta un'operazione di codifica nel Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo (D.Lgs. 79/2011 - Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio, che reca la disciplina quadro del settore provvedendo al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative statali vigenti, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali). Si ricorda al riguardo che la prima legge-quadro sul turismo (L. n. 217/1983), "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica" è stata abrogata dalla L.135/2001 - "Riforma della legislazione nazionale del turismo" - che a sua volta è stata abrogata dal citato D. Lgs. n. 79/2011 (c.d.Codice del Turismo).

Il Codice, finalizzato alla promozione del mercato del turismo e al rafforzamento della tutela del consumatore, avrebbe dovuto intervenire nella materia fissando punti di riferimento univoci al fine di un coordinamento tra Stato e Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze. Inoltre, esso avrebbe dovuto operare un riordino e una razionalizzazione complessiva delle disposizioni vigenti nella materia. La sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2012, accogliendo i ricorsi presentati dalle Regioni sotto il profilo del mancato rispetto da parte del d.lgs. dei limiti della delega legislativa, ha sostanzialmente ridotto la portata normativa del codice, che ha pertanto perso definitivamente il suo carattere di sistematicità ed organicità e risulta oggi ridotto alle sole disposizioni relative al "diritto privato del turismo", tra le quali si segnalano le norme sulla risarcibilità del "danno da vacanza rovinata", sui contratti del turismo c.d. "organizzato", sulle locazioni turistiche o le norme relative ai singoli contratti (multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e scambio). Il decreto legislativo n. 79/2011 conteneva due distinti interventi normativi:

  • il primo, recante il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, è stato predisposto in attuazione dei principi di delega previsti dalla legge 246/2005;
  • il secondo ha recepito la direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria 2009 (legge 96/2010).

 

Nella citata sentenza n. 80/2012, la Corte costituzionale tra l'altro ha dichiarato l'illegittimità di numerose disposizioni contenute nel citato Codice, in quanto volte all'accentramento da parte dello Stato di funzioni invece rientranti nella competenza legislativa residuale delle Regioni.

 Tra le norme del Codice dichiarate illegittime rientrano le norme relative: alla classificazione generale delle strutture ricettive(articolo 8); alla classificazione e disciplina delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere (articolo 9); alla classificazione degli standard qualitativi delle imprese turistiche ricettive (articolo 10); alla disciplina della pubblicità dei prezzi (articolo 11) (la norma, che riprende in parte il contenuto dell'art. 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284 - Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche - emanata anteriormente alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, configura l'obbligo per gli operatori turistici di comunicare alle Regioni e alle Province autonome i prezzi praticati, la cui imposizione rientra nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni in materia turistica ed implica, di conseguenza, un'alterazione del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni stesse, quale emerge dopo la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); alla classificazione delle strutture ricettive all'aperto (articolo 13); alla disciplina degli standard qualitativi dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive (articolo 15); alla semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico-ricettive (articolo 16); alle «definizioni» in materia di agenzie di viaggio e turismo (articolo 18); alla disciplina dei procedimenti amministrativi in materia di turismo (articolo 21); alla definizione e disciplina dei «sistemi turistici locali» (contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese singole o associate (articolo 23); alla disciplina delle agevolazioni in favore dei turisti con animali domestici al seguito (articolo 30); alla disciplina delle attività di assistenza al turista (articolo 68). È stata inoltre recentemente dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale la norma statale che demandava ad un decreto ministeriale la qualificazione dei "marina resort" come strutture turistico-ricettive all'aria aperta, nella parte in cui tale norma non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni (Sent. Corte Costituzionale n. 21/2016, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 1, del D.L. n. 133/3014 nella parte in cui non prevede la previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome). Nell'attuale assetto, pertanto, sono le leggi regionali disciplinano nel dettaglio le caratteristiche delle strutture turistico ricettive, conformemente a quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

La via della concertazione e delle intese costituisce comunque, come già diffusamente evidenziato, la base anche della recente approvazione del più volte vitato Piano strategico dei turismo 2017-2022.

L'attuale assetto istituzionale

Il d.lgs. n. 300/1999 aveva attribuito al Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo e industria alberghiera, come conseguenza dell'accorpamento – nel contesto della drastica riduzione dei Ministeri prevista dalla riforma Bassanini – di tutte le funzioni attinenti alle politiche nazionali rivolte al settore produttivo nel suo complesso.

La modifica dell'assetto dei Ministeri operata dal Governo Prodi con il D.L. 18 maggio 2006, n. 181 (legge n. 233/2006), ha sancito il trasferimento delle residue competenze statali in materia di turismo al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, con relativa attrazione di competenze e di risorse finanziarie.

Nel 2013, il governo Letta ha affidato le competenze del turismo al Ministero, che ha quindi assunto l'attuale denominazione di Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Articolo 1, commi 2 e 3, L. 24 giugno 2013, n. 71). Con DPCM 29 agosto 2014, n.171 è stata successivamente istituita la Direzione generale Turismo presso il medesimo Ministero.
  La Direzione generale Turismo presso il Mibact svolge funzioni e compiti in materia di turismo e a tal fine cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le Regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le Relazioni comunitarie e internazionali in materia di turismo e i rapporti con le Associazioni di Categoria e le Imprese Turistiche. Effettua inoltre la vigilanza sugli Enti e l'assistenza alla domanda turistica e al turismo sociale. Presso la Direzione generale Turismo, che ne supporta le attività, hanno sede e operano il Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo, costituito nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Agenzia specializzata dell'ONU, e il Comitato permanente per la promozione del turismo di cui all'articolo 28. La Direzione generale Turismo costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.
La Direzione generale Turismo si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Come conseguenza dell'emanazione della citata L. n. 71/2013, la missione 31 "Turismo" e il sotteso programma "Sviluppo e competitività del turismo" sono stati trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze al MIBACT, che ha assunto la denominazione di Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La missione (31) "Turismo" è rappresentata dall'unico programma "Sviluppo e competitività del turismo" (31.1). Le dotazioni di spesa del programma sono pari, nel 2016, a 46,3 milioni di euro e, nel 2017, a 46,7 milioni di euro.

 La Corte dei conti, nella Relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2016, rileva come, nel 2016, la missione in questione abbia presentato una maggiore dinamicità (sul piano dei pagamenti, corrispondenti a poco più della metà dell'impegnato) ma essa, tuttavia, sconta ancora un certo ritardo in relazione alle difficoltà incontrate nell'avvio della gestione delle risorse destinate al sostegno del settore, in particolare nell'ambito di quelle destinate ai progetti di eccellenza e interregionali, che coinvolgono le Regioni, e ai progetti innovativi che coinvolgono gli Enti locali.

Particolare rilievo riveste, invece, secondo la Corte, l'adozione nel 2016 del nuovo Piano strategico di sviluppo del turismo in Italia 2017-2022 (approvato, in via definitiva dal Consiglio dei ministri nel febbraio 2017) che, in un orizzonte temporale di sei anni, ridisegna la programmazione in materia di economia del turismo rimettendola al centro delle politiche nazionali e dando operatività all'indirizzo strategico volto a creare una visione omogenea in tema di turismo e cultura. In proposito, al fine di rendere concrete alcune delle iniziative emerse nella fase di redazione del Piano, sono stati programmati e avviati già nel 2016 alcuni interventi di particolare interesse, rispondenti alle priorità individuate nel Piano e finanziati con le risorse stanziate per le politiche di sviluppo e competitività del turismo (7,2 milioni, quasi tutti impegnati).

In questo contesto, lo Stato può svolgere un importante ruolo di indirizzo, considerando la proiezione internazionale delle attività di promozione turistica, nonché di coordinamento delle azioni da intraprendere, e garantire un adeguato sostegno alle iniziative delle regioni, delle autonomie locali e degli altri enti istituzionalmente competenti, volte allo sviluppo e alla promozione del turismo sul territorio.

Quale organo di raccordo, si evidenzia il ruolo del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, istituito, ai sensi dell'articolo 58 del Codice del Turismo approvato con D.Lgs. n. 79/2011, con D.M. 8 agosto 2014. Il Comitato (cfr. supra) è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, che può all'uopo delegare un suo rappresentante e assicura la rappresentanza di tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico. Il Comitato è stato istituito per promuovere un'azione coordinata dei diversi soggetti che operano nel settore del turismo con la politica e la programmazione nazionale. Il Comitato, come già ampiamente ricordato, lo scorso 14 settembre, ha approvato all'unanimità il nuovo "Piano strategico per lo sviluppo del turismo per il periodo 2017-2022" per coordinare una serie di azioni e rilanciare l'Italia nel turismo internazionale.

Si evidenzia altresì il ruolo del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, istituito dall'art. 25 del DPCM 29 agosto 2014, n. 171, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance: si tratta di un organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici, il quale esprime pareri:
a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;
b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;
c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione e ricerca;
d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni;
e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;
f) su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici;
g) su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

Le funzioni amministrative: il ruolo delle Regioni e degli enti locali

Quanto all'organizzazione amministrativa complessiva del settore, la Regione, come si evidenzia anche in dottrina (cfr. Osservatorio sulle fonti, Brevi note in tema di leggi regionali sul turismo, a cura di Stefania Cantisani, n. 2/2016) ha mantenuto un ruolo centrale di programmazione e coordinamento dell'attività in materia, che si esplica attraverso l'esercizio delle funzioni e dei compiti che riguardano generalmente i seguenti ambiti di competenza :

a) la programmazione dello sviluppo sostenibile e competitivo del turismo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;

b) l'omogeneità dei servizi e delle attività collegate all'offerta turistica regionale;

c) le attività di promozione turistica e, in particolare, dell'immagine unitaria della Regione all'Italia e all'estero, anche attraverso le relazioni internazionali;


d) la diffusione della conoscenza sulle caratteristiche dell'offerta turistica del territorio regionale;

e) l'attuazione e il finanziamento di specifici progetti d'interesse regionale definiti ai sensi della legislazione vigente, e il sostegno agli operatori del settore;

f) l'organizzazione della raccolta, della elaborazione e della comunicazione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica.

La programmazione è attuata mediante la redazione di Piani o Programmi di norma triennali che sono adottati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta (così in Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte e Umbria) ovvero approvati direttamente dalla Giunta (come avviene in Puglia) e poi declinati attraverso programmi annuali di competenza dell'esecutivo, che definiscono gli obiettivi strategici e le linee d'indirizzo per la qualificazione dell'offerta turistica e le fonti di finanziamento a disposizione per i progetti turistici e per gli operatori del ramo.

Si segnala che nella predisposizione degli atti di programmazione regionali (Programmi e/o Piani pluriennali e/o annuali) sono coinvolti in varia misura, coerentemente con il principio di sussidiaretà, gli enti locali, le organizzazioni territoriali di natura privata che hanno come obiettivo lo sviluppo e la promozione del turismo, le organizzazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali del settore maggiormente rappresentative a livello regionale.

In alcuni casi l'intervento normativo si è realizzato mediante l'adozione di leggi organiche comprendenti tutti o quasi i settori sopra citati al fine di raccogliere in un unico testo normativo le disposizioni in precedenza sparse in vari altri atti legislativi: si vedano ad esempio i testi unici approvati dalle Regioni Toscana (L.R. 23 marzo, n.42), Veneto (L.R. 4 novembre2002, n.33 e s.m.e i.), Marche (L.R. 11 luglio 2006, n.9), Umbria (L.R. 12 luglio 2013,n13); altre Regioni, invece, hanno preferito dettare disposizioni che comunque contengono una disciplina organica della materia seppure non riunita sotto la denominazione di "testo unico".
Molto spesso, inoltre, quegli stessi settori normati dalle leggi regionali in materia di turismo hanno ricevuto una regolamentazione specifica con leggi regionali ad hoc: si pensi al settore della ricettività turistica, a quello dei servizi e delle professioni turistiche, o a settori particolari connessi al turismo propriamente detto come l'agriturismo, l'ittiturismo e il pescaturismo.

 Il ruolo regionale di "governo" del settore trova inoltre conferma in un complesso di funzioni che pongono la Regione al centro delle relazioni con gli altri soggetti istituzionali, a partire dallo Stato, attraverso la partecipazione alla Conferenza Stato-Regioni ed alla Conferenza Unificata.

Una seconda costante di tutte le leggi regionali è rappresentata dal riconoscimento del ruolo centrale dei comuni nella promozione dei sistemi integrati di offerta turistica e nella creazione di reti di cooperazione pubblico-privata.

Sull'assetto delle competenze amministrative degli enti locali (comuni e province) ha inciso la legge n. 56/2014 (cd. legge del Rio), il cui articolo unico ha disposto la trasformazione delle province in "enti territoriali di area vasta" di secondo grado. Ad essi sono state attribuite funzioni che vengono distinte in fondamentali (commi 85-87), funzioni esercitate d'intesa con i comuni (comma 88) e funzioni attribuite dallo Stato e dalle Regioni (commi 89-91). Il turismo non rientra nelle funzioni fondamentali. Il processo di trasferimento delle funzioni diverse da quelle fondamentali è regolato dalle disposizioni contenute all'art.1, c. 89 e ss., della citata legge, che ha previsto che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscano le funzioni provinciali diverse da quelle fondamentali, in attuazione dell'articolo 118 Cost.. Ne consegue dunque che, in materia di turismo, il conferimento spetta alle Regioni. A conclusione del processo di riordino delle funzioni delle province, le funzioni degli enti di area vasta e, per quanto qui interessa, anche quelle in materia di "turismo", che non sono inquadrate tra quelle "fondamentali, " sono state variamente riallocate in capo alle città metropolitane e/o ai comuni quando non confermate di competenza provinciale o riassorbite dalla stessa Regione.

 
Le agevolazioni previste per il settore
12/02/2018

Nel settore del turismo sono operanti i seguenti strumenti di sostegno:

  • Contributi a fondo perduto per la digitalizzazione delle PMI

 

L'art. 6, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (cd. decreto Destinazione Italia) prevede misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese ed in materia di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed agenda digitale. Si tratta di interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, concessi ad imprese per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultralarga.

Il co. 2 demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, la determinazione dell'ammontare dell'intervento nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro. La somma così individuata dal CIPE è ripartita tra le Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 7 luglio 2016, di determinazione dell'ammontare delle risorse per il «Voucher» a favore delle micro, piccole e medie imprese per la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico. Il decreto interministeriale rinvia a un decreto direttoriale la definizione dei moduli da utilizzare per presentare la domanda di accesso al contributo e dei termini di apertura dello sportello telematico, oltre che l'indicazione del riparto su base regionale delle risorse finanziarie disponibili.

Il successivo co. 3 rinvia a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dello schema standard di bando e le modalità di erogazione dei contributi. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 23 settembre 2014

 

  • Crediti d'imposta riconosciuti per le strutture ricettive

 

A favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, per i periodi di imposta 2014-2016 è stato concesso un credito d'imposta pari al 30 per cento dei costi sostenuti per investimenti ed attività di sviluppo per la digitalizzazione (articolo 9 del decreto-legge n. 83 del 2014, Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo) (c.d. tax credit digitalizzazione). ll credito d'imposta così disciplinato è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. Esso è riconosciuto esclusivamente per spese relative a: a) impianti wi-fi, solo a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download; b) siti web ottimizzati per il sistema mobile; c)  programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi; d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente. Il D.M. 12 febbraio 2015 ha successivamente definito le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta. L'Agenzia delle entrate, con provvedimento 14 ottobre 2015, ha quindi definito modalità e termini di fruizione di tale credito d'imposta, per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggi e dei tour operator ai sensi del citato DM 12 febbraio 2015

 

L'articolo 10 del decreto-legge 83 del 2014 ha poi introdotto, per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016, un credito d'imposta (c.d. tax credit riqualificazione strutture ricettive turistico alberghiere) in favore delle imprese alberghiere (purché esistenti al 1° gennaio 2012) nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 Euro per:
- gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico edilizio D.P.R. 380/2001 (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia);
- gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- gli interventi di efficientamento energetico;
- l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati agli immobili oggetto degli interventi.

Con la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) il predetto credito d'imposta:

  1. è stato esteso agli anni 2017 e 2018
  2. è stato ampliato dal 30 al 65 per cento delle spese sostenute, a patto che gli interventi da realizzarsi abbiano anche le finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto mobili;
  3. è stato esteso anche alle strutture che svolgono attività agrituristica.
  4. è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2018, di 120 milioni di euro nell'anno 2019 e di 60 milioni di euro nell'anno 2020. 

Da ultimo, l'articolo 12-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 (L. n. 96/2017) ha confermato che il credito d'imposta in oggetto è riconosciuto anche per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, eliminando però la necessità di un legame di strumentalità diretta di tali beni rispetto agli immobili destinatari di interventi di adeguamento, ponendo la condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.

 
L'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo
12/02/2018

L'ENIT-Agenzia nazionale per il turismo è un ente pubblico economico operante nella promozione dell'offerta turistica in Italia, ai sensi dell'articolo 16 del D.L. n. 83/2014 (L. n. 106/2014). Tale norma ha previsto la trasformazione dello stesso ENIT da ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e la contestuale liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.  Lo Statuto di ENIT è stato approvato con DPCM 21 maggio 2015, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 2015.

L'Agenzia svolge le proprie funzioni ed attività attraverso la sede centrale e le sedi periferiche e adotta propri regolamenti di contabilità e di amministrazione. La sua attività è regolata dall'art. 16 del citato D.L. n. 83/2014, dallo statuto e dalle norme relative alle persone giuridiche private. L' Agenzia svolge tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla legge nel perseguimento della missione di promozione del turismo, e provvede, tra l'altro, a:

  1. curare la promozione all'estero dell'immagine turistica italiana e delle varie tipologie dell'offerta turistica nazionale, nonché la promozione integrata delle risorse turistiche delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano e, per il loro tramite, degli enti locali;
  2. realizzare le strategie promozionali a livello nazionale ed internazionale e di informazione all'estero, di sostegno alle imprese per la commercializzazione dei prodotti turistici italiani, con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali, nella piattaforma tecnologica e nella rete internet attraverso il potenziamento del portale "Italia.it", anche al fine di realizzare e distribuire una Carta del turista, anche solo virtuale, che consenta, mediante strumenti e canali digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura. Tutto ciò in collegamento con le produzioni di qualità degli altri settori economici e produttivi, la cultura e l'ambiente, in attuazione degli indirizzi individuati dall'Amministrazione vigilante anche attraverso il Comitato delle politiche turistiche, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle  Province Autonome di Trento e Bolzano;
  3. individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali italiani;
  4. promuovere il marchio Italia nel settore del turismo;
  5. favorire la commercializzazione dei prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero;
  6. svolgere le attività attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti con particolare utilizzazione di mezzi digitali, piattaforme tecnologiche e rete internet attraverso la gestione del portale "Italia.it", nonché di ogni altro strumento di comunicazione ritenuto opportuno;
  7. svolgere e organizzare attività e servizi di consulenza e di assistenza per lo Stato, per le regioni e per le Province Autonome di Trento e Bolzano e per gli organismi pubblici e privati, ivi compresi gli uffici e le agenzie regionali, sottoscrivendo apposite convenzioni per promuovere e sviluppare processi indirizzati ad armonizzare i servizi di accoglienza e di informazione ai turisti ed anche, con corrispettivo, per attività promozionali e pubblicitarie di comunicazione e pubbliche relazioni;
  8. attuare intese e forme di collaborazione con Enti pubblici e con gli Uffici della rete diplomatico-consolare del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, compresi gli Istituti di Cultura, secondo quanto previsto da appositi protocolli di intesa con le altre sedi di rappresentanza italiana all'estero, anche ai sensi dell'art. 1 della Legge 31 marzo 2005 n. 56.