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Speciale Provvedimenti

Imprese, servizi ed energia
Commissione: X Attività produttive
Sviluppo economico e politiche energetiche
Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'ARERA
informazioni aggiornate a venerdì, 20 luglio 2018

Il decreto-legge n. 30 del 10 aprile 2018, convertito, con modificazioni, in legge n. 64 del 31 maggio 2018, ha introdotto norme finalizzate ad assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), prorogando la durata in carica dei rispettivi componenti.

Il decreto-legge n. 30 del 10 aprile 2018

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA, ex Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - AEEGSI, originariamente Autorità per l'energia elettrica e il gas - AEEG) è un organismo collegiale indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481, avente funzioni di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas, nonchè del sistema idrico e dei rifiuti. Queste ultime due competenze regolatorie sono state attribuite all'Autorità successivamente alla sua istituzione, rispettivamente con il D.L. n. 201/2011 (articolo 21, comma 19 e successivo il D.P.C.M. attuativo 20 luglio 2012) e con la Legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017, articolo 1, commi 527-530).

L'azione dell'Autorità è diretta, per tutti i settori oggetto di regolazione, a garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza, ad assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, a definire adeguati livelli di qualità dei servizi, a predisporre sistemi tariffari certi, trasparenti e basati su criteri predefiniti, nonché a promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori.

Gli attuali membri dell'ARERA sono stati nominati con D.P.R. 11 febbraio 2011, per una durata di sette anni, come previsto dall'art. 2, comma 7 della legge n. 481/1995. La scadenza del Consiglio dell'Autorità era dunque prevista per l'11 febbraio 2018. In prossimità della scadenza del mandato settennale, con deliberazione 64/2018/A dell'8 febbraio 2018 l'ARERA ha ritenuto di conformarsi al parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010, n. 5388 e, pertanto, di operare, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica prorogatio, per una durata massima di sessanta giorni dalla scadenza naturale del mandato del Collegio, stabilendo altresì che, in detto regime di prorogatio, il Collegio medesimo eserciti le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili ed urgenti.
Il Consiglio di Stato, nel citato parere n. 5388 del 2010, ha precisato come la durata del periodo di prorogatio sia desumibile in via interpretativa dall'articolo 1, comma 15, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e come il termine di sessanta giorni ivi previsto non sia ulteriormente prorogabile.

Stante l'improrogabilità del termine desumibile dalla predetta fonte normativa ed in vista della sua scadenza, si è ritenuto necessario introdurre nell'ordinamento un'apposita disposizione di legge, allo scopo di garantire la funzionalità dell'ARERA per un ulteriore periodo di tempo, in attesa del rinnovo del Collegio, la cui procedura di nomina (contenuta nel combinato disposto dell'articolo 1, comma 528 della legge di bilancio 2018  e dell'articolo 2, comma 7 della legge n. 481/1995) prevede che le designazioni effettuate dal Governo devono essere previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari e in nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti.


È quindi intervenuto il decreto legge n. 30/2018 al fine – come si legge nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione  – "di adottare misure dirette a scongiurare l'interruzione delle funzioni dell'ARERA e, al tempo stesso, di consentire, anche al nuovo Governo, di procedere alla ricostituzione del collegio dell'Autorità".

Il Decreto legge n. 30/2018 è stato convertito, con modificazioni, in legge n. 64 del 31 maggio 2018 (pubblicata in G.U. 8 giugno 2018).

L'articolo unico del decreto legge, modificato in sede di conversione, dispone, al comma 1, che i componenti dell'ARERA continuino ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina dei nuovi componenti della predetta Autorità, non oltre il novantesimo giorno dal giuramento del primo governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, e, comunque, non oltre il 30 settembre 2018.

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento,  prevede che l'ARERA, durante il periodo di prorogatio di cui al comma 1, trasmetta alle Camere, ogni quarantacinque giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, una relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti adottati nel periodo di riferimento, con l'illustrazione dei presupposti e delle motivazioni. Il comma prevede altresì che, nella prima relazione, l'Autorità dia conto anche degli atti adottati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legge e quella di entrata in vigore della relativa legge di conversione, nonché delle linee guida eventualmente adottate al fine di individuare gli atti emanati dalla predetta Autorità, da considerare di ordinaria amministrazione, ovvero indifferibili e urgenti.

Si segnala in proposito che il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con lettera in data 19 luglio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, sopra citato, la prima relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti adottati dall'ARERA nel periodo di prorogatio, aggiornata al 19 luglio 2018 (Doc. CCXXXI, n. 1

Per un approfondimento, si invia ai Dossier del Servizio Studi predisposti sul provvedimento.

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