Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

I Gruppi parlamentari

Il Regolamento della Camera prevede che ciascun deputato debba appartenere a un Gruppo parlamentare. Entro due giorni dalla prima seduta i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale gruppo appartengono. Il Gruppo misto raccoglie i deputati che non appartengono a nessun altro Gruppo. Al suo interno, alle condizioni stabilite dal Regolamento (art. 14, comma 5), si possono formare componenti politiche. Per costituire un Gruppo occorrono almeno venti deputati.
Per formare un Gruppo con un numero minore di deputati occorre una specifica autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza.

I Gruppi parlamentari sono soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, e ad essi sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività (art. 14, comma 01). Entro trenta giorni dalla loro costituzione i Gruppi approvano uno statuto che è trasmesso al Presidente della Camera entro i successivi cinque giorni (art. 15, comma 2-bis). Lo statuto è pubblicato sul sito internet della Camera (art. 15, comma 2-ter).

I Gruppi corrispondono di solito ai partiti o movimenti politici esistenti nel Paese e rappresentati alla Camera. Essi si dispongono nell'emiciclo dell'Aula dalla sinistra, al centro, fino alla destra del Presidente, secondo il loro orientamento politico: la consuetudine di usare termini come "sinistra", "centro" e "destra" per identificare una parte politica deriva proprio dalle rispettive posizioni nelle Assemblee e nacque al tempo della Rivoluzione francese.

Vedi anche