ALLEGATO 1
Proposte di legge C. 596 D'Orso, C. 659 Varchi, C. 952 Patriarca e C. 991 Manzi.
TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE
Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali
Art. 1.
(Definizione della professione di pedagogista)
1. Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che opera con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. La professione di pedagogista comprende l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l'osservazione pedagogica, la valutazione e l'intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall'adulto nei processi di apprendimento.
2. Il pedagogista è un professionista di livello apicale, ai sensi del comma 595 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui formazione è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona, per tutto il corso della vita. Opera con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale. Il pedagogista può svolgere presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi a valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza. Svolge attività didattica di ricerca e sperimentazione.
3. Il pedagogista svolge, altresì, attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale.
4. La professione di pedagogista può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.
Art. 2.
(Requisiti per l'esercizio dell'attività di pedagogista)
1. Per esercitare la professione di pedagogista è necessario avere conseguito uno dei seguenti titoli di studio:
a) laurea specialistica/magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classe LS50/LM50;
b) laurea specialistica/magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, classe LS57/LM-57;
c) laurea specialistica/magistrale in scienze pedagogiche, classe LS85/LM-85;
d) laurea specialistica/magistrale in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, classe LS93/LM-93;
Pag. 165e) laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, vecchio ordinamento.
2. Per l'esercizio della professione di pedagogista è necessario il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi del comma 595, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'iscrizione all'albo professionale istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge nonché l'abilitazione mediante esame di Stato.
3. Le modalità di svolgimento dell'esame di Stato sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, sono ammessi all'esame di Stato i laureati in pedagogia o in scienze dell'educazione con laurea quadriennale, specialistica o magistrale, in possesso della documentazione che attesta lo svolgimento di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
(Definizione dell'educatore professionale socio-pedagogico)
1. L'educatore professionale socio-pedagogico è un professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e consulenziali con propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi, valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e le singole persone a perseguire l'obiettivo della crescita integrale e dell'inserimento o del reinserimento sociale definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali in rete con altre agenzie educative.
2. L'educatore professionale socio-pedagogico può operare nelle strutture pubbliche o private a carattere socio-educativo, formativo, culturale e ambientale e può svolgere attività didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale.
3. La professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.
Art. 4.
(Requisiti per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico)
1. Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico è necessario avere conseguito la laurea in scienze dell'educazione e della formazione classe L19, nonché il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi di cui dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. È altresì necessario aver conseguito l'abilitazione mediante esame di Stato ed essere iscritto nell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici, di cui all'articolo 5, comma 2.
2. Le modalità di svolgimento dell'esame di Stato di cui al comma 1 sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.
(Istituzione dell'albo dei pedagogisti e dell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici)
1. È istituito l'albo professionale dei pedagogisti.
2. È istituito l'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici.Pag. 166
3. È consentita la contemporanea iscrizione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 e 2.
4. Gli iscritti all'albo dei pedagogisti e all'albo degli educatori professionali socio-pedagogici sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.
Art. 6.
(Istituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)
1. Gli iscritti agli albi costituiscono l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato a livello regionale e, limitativamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.
2. L'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è istituito con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all'articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono, altresì, stabilite le modalità di funzionamento dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, le disposizioni relative al suo ordinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge.
Art. 7.
(Condizioni per l'iscrizione agli albi)
1.Per essere iscritti all'albo è necessario:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità;
b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione;
c) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione;
d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di pedagogisti o educatori socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali che operano fuori del territorio dello Stato italiano.
Art. 8.
(Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)
1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è composto dal presidente dell'albo professionale dei pedagogisti, dal presidente dell'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici e dai presidenti degli ordini regionali e degli ordini delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è convocato per la prima volta dal Ministro della giustizia.
3. Il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal medesimo Consiglio. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente.
4. Il Consiglio nazionale è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento connessi all'esercizio professionale. È dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia; è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri per la finanza pubblica.
5. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative esercita le seguenti funzioni:
a) adotta il regolamento interno per il funzionamento dell'Ordine;
b) provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ordine e provvede alla compilazione annualePag. 167 dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell'Ordine;
c) predispone e aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti negli albi, e lo sottopone all'approvazione degli stessi tramite referendum;
d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;
e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale;
f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;
g) determina i contributi annuali che devono essere corrisposti dagli iscritti degli albi, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'Ordine.
Art. 9.
(Equipollenza dei titoli)
1. All'esame di Stato di cui all'articolo 2 possono partecipare anche i soggetti in possesso di titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie riconosciute, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i citati soggetti non hanno richiesto l'equipollenza con i titoli di studio di cui all'articolo 2, rilasciati da università italiane.
2. All'esame di Stato di cui all'articolo 4 possono partecipare anche i soggetti in possesso del titolo di educatore socio-pedagogico conseguito presso istituzioni riconosciute, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i citati soggetti non hanno richiesto l'equipollenza con la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.
Art. 10.
(Formazione degli albi e istituzione degli ordini regionali e delle province autonome)
1. In sede di prima applicazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, nomina un commissario che provvede alla formazione degli albi.
2. Il commissario di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indìce le elezioni per l'elezione dei presidenti degli albi e per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità a quanto previsto dalla presente legge. Il commissario provvede, altresì, a nominare un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.
Art. 11.
(Disposizioni transitorie in materia di iscrizione all'albo)
1. In sede di prima applicazione della presente legge, l'iscrizione agli albi, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 7, è consentita su domanda da presentare entro novanta giorni dalla data della nomina del commissario di cui all'articolo 10:
a) per l'albo professionale dei pedagogisti:
1) ai professori universitari ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo o in Pag. 168quiescenza che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un'istituzione pubblica in materia pedagogica per l'accesso al quale è richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1;
2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attività di servizio attinente alla pedagogia, per l'accesso al quale è richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1, e che hanno superato un pubblico concorso, ovvero che hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;
3) ai laureati nelle discipline di cui all'articolo 2, comma 1 che da almeno cinque anni svolgono in maniera continuativa attività di collaborazione o di consulenza attinenti alla pedagogia presso enti o istituzioni pubblici o privati;
4) a coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale;
b) per l'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici:
1) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come indicato dall'articolo 4, comma 1;
2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attività di servizio attinente al ruolo di educatore, per l'accesso al quale è richiesto il diploma di laurea triennale in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), e che hanno superato un pubblico concorso, ovvero che hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;
3) ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), che da almeno cinque anni svolgono in maniera continuativa attività di collaborazione o consulenza attinenti al ruolo di educatore presso enti o istituzioni pubblici o privati.
ALLEGATO 2
Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Atto del Governo n. 40.
PARERE APPROVATO
La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),
esaminato lo Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei (Atto del Governo n. 40),
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 3
DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo.
PARERE APPROVATO
La VII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1114 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;
premesso che:
le norme in materia di procedure concorsuali per i dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione e del merito, introdotte dall'articolo 5, comma 1, sono finalizzate a rendere più celere la procedura di reclutamento dei suddetti dirigenti la cui attività è tesa particolarmente al miglioramento della qualità e all'innalzamento dei livelli del servizio scolastico, in coerenza con il processo di innovazione e revisione organizzativa del sistema di istruzione e formazione, avviato con il PNRR;
le disposizioni in materia di retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5, vengono introdotte con l'obiettivo di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici in relazione alla complessità ed alla gravosità delle attività che sono chiamati a svolgere;
considerato che:
l'articolo 5 reca diverse disposizioni volte a garantire la continuità didattica ed educativa dei docenti di sostegno nonché la copertura dei posti vacanti e disponibili, anche mediante l'introduzione di una procedura straordinaria per l'assegnazione dei posti di sostegno;
l'articolo 5, comma 16, prevede che ai soggetti iscritti nelle graduatorie con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, non si applichi, in ogni caso, la procedura straordinaria istituita per l'anno scolastico 2023-2024;
che il successivo comma 17 dispone che i medesimi soggetti sono immessi in ruolo nei posti di sostegno vacanti e disponibili nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nella provincia della graduatoria di appartenenza a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, se risultano, nell'anno scolastico 2023/2024, utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni di cui al comma 5 e che l'effettiva portata del combinato disposto delle richiamate disposizioni appare di non immediata lettura;
l'articolo 5, comma 21, reca disposizioni concernenti il contingente aggiuntivo di esperti a supporto dell'ufficio di gabinetto del Ministero dell'istruzione e del merito volte a garantire l'attuazione non soltanto delle riforme, ma anche degli investimenti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza;
rilevato che:
l'articolo 9 reca diverse misure relative al processo di riorganizzazione del Ministro dell'università e della ricerca. In particolare: si prevede il supporto del Ministero alle attività degli Osservatori per la Pag. 171formazione sanitaria specialistica e dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie nonché la promozione del coordinamento delle attività di ricerca al fine di perseguire obiettivi di eccellenza e incrementare la sinergia e la cooperazione con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato e la valutazione dei progetti di ricerca; si prevede la possibilità di corrispondere un riconoscimento economico premiale in favore di personale delle università e degli enti pubblici di ricerca in relazione alla partecipazione a progetti di ricerca capaci di attrarre risorse mediante bandi competitivi nell'ambito dell'Unione europea e a livello internazionale; si consente alle università di istituire un fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca; si prevede la possibilità di integrare il trattamento accessorio di ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, nonché di tecnologi, primi tecnologi e dirigenti tecnologi del personale degli Enti pubblici di ricerca (EPR), con risorse derivanti dai progetti di ricerca, non ricompresi nel PNRR, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, nell'ambito dell'Unione europea e a livello internazionale;
l'articolo 19, comma 5, modifica la disciplina relativa alla procedura di riparto delle risorse stanziate dalla legge di bilancio per il 2022 per la valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM;
l'articolo 22, comma 1, assegna al Dipartimento per lo sport, con relativo incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contingente di personale non dirigenziale di 10 unità;
l'articolo 22, commi da 2 a 4, introduce modifiche alla governance e alle funzioni di Sport e salute s.p.a.
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
con le seguenti osservazioni:
1) con riferimento alla disciplina derivante dal combinato disposto dei commi 13, 16 e 17 dell'articolo 5 in materia di conseguimento all'estero dei titoli di specializzazione per l'abilitazione all'insegnamento, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire meglio quali siano le disposizioni applicabili per l'anno scolastico successivo al 2023-2024 ai docenti di sostegno come individuati al comma 13 del medesimo articolo 5;
2) valutino le Commissioni di merito le modalità più idonee per garantire che la SIAE sia sottoposta al controllo di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 marzo 1958, n. 259, limitatamente alla gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, svolti in regime di convenzione con lo Stato o con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici;
3) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di individuare misure volte a garantire l'applicabilità, anche ai titolari degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, degli incrementi contrattuali già previsti per i dirigenti di ruolo in servizio presso le Amministrazioni centrali;
4) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di individuare iniziative, anche normative, volte a salvaguardare le competenze della Soprintendenza speciale di Roma nell'ambito delle funzioni esercitate dalla Soprintendenza speciale per il PNRR, al fine di favorire l'attuazione degli interventi del PNRR nella Città di Roma e la realizzazione degli interventi del Giubileo 2025;
5) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere specifiche misure volte alla proroga della disciplina relativa all'attuazione del Grande Progetto Pompei, intervenendo sia sulle funzioni del Direttore generale, sia sulle risorse da assegnare al Progetto.
ALLEGATO 4
Proposta di legge C. 418 Lupi.
PROPOSTA DI NUOVO TESTO DELLA PDL C. 418 LUPI ELABORATA DALLA RELATRICE
Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale
Art. 1.
(Sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici)
1. Al fine di promuovere la cultura della competenza, di integrare i saperi disciplinari e le relative abilità fondamentali e di migliorare il successo formativo prevenendo analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito, a partire dall'anno scolastico 2023/2024, favorisce lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado.
2. Al termine della sperimentazione di cui all'articolo 3, sulla base dei risultati della stessa, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definite le Linee guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive di cui al comma 1, che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.
Art. 2.
(Formazione dei docenti per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici)
1. Per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un Piano straordinario di azioni formative, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, da attuare a partire dall'anno scolastico 2023/2024.
2. Alla formazione dei docenti per lo sviluppo delle competenze non cognitive di cui all'articolo 1 si provvede, a decorrere dall'anno 2023, mediante le risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
3. La formazione dei docenti è organizzata dal Ministero dell'istruzione e del merito con la collaborazione dell'INDIRE, delle istituzioni scolastiche, nonché delle università e degli enti accreditati per la formazione.
Art. 3.
(Sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici)
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento, a partire dall'anno scolastico 2023/2024 e per un triennio, di una sperimentazione nazionale ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento di cui al decreto del Presidente Pag. 173della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive nei percorsi scolastici.
2. Il decreto di cui al comma 1 definisce le modalità della partecipazione alla sperimentazione delle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, alla sperimentazione sulla base dei progetti presentati dalle medesime, nonché le procedure di valutazione dei progetti stessi.
3. La sperimentazione di cui al comma 1 è finalizzata:
a) all'individuazione delle competenze non cognitive il cui sviluppo è più funzionale al successo formativo degli alunni e degli studenti;
b) all'individuazione di buone pratiche relative alle metodologie e ai processi di insegnamento che favoriscono lo sviluppo delle competenze non cognitive, nonché dei criteri e degli strumenti per la loro rilevazione e valutazione;
c) all'individuazione di percorsi formativi innovativi, caratterizzati da metodologie didattiche di sperimentazione che favoriscano il recupero motivazionale degli studenti, con specifico riguardo sia alla dispersione manifesta sia alla dispersione implicita, improntate alle migliori pratiche anche derivanti da progetti di scuola-lavoro o di partenariato con organizzazioni del terzo settore e del volontariato, comprese parrocchie e associazioni sportive;
d) alla verifica degli effetti dello sviluppo delle competenze non cognitive sul miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa.
4. La partecipazione delle istituzioni scolastiche alla sperimentazione di cui al comma 1 è autorizzata, a seguito di positiva valutazione dei progetti presentati, con decreti dei direttori degli uffici scolastici regionali. Il Ministero si avvale della collaborazione dell'INDIRE e dell'INVALSI nelle procedure di valutazione dei progetti.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è costituito il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione. Del Comitato tecnico-scientifico fanno parte rappresentanti dell'INVALSI, dell'INDIRE, della dirigenza scolastica, dei dirigenti tecnici e del personale docente per ogni ordine e grado di scuola.
6. Nessuna indennità o compenso o gettone di presenza o altra utilità comunque denominata è dovuta ai componenti del Comitato tecnico-scientifico.
7. Al termine dei tre anni di sperimentazione di cui al comma 1 il Ministro dell'istruzione e del merito presenta al Parlamento una relazione sugli esiti della stessa.
8. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia, senza la previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.
Art. 4.
(Sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti e nei percorsi di Istruzione e formazione professionale)
1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione avente le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, anche nell'ambito dei percorsi dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), nonché le modalità di partecipazione alla sperimentazione, i requisiti dei soggetti ammessi alla presentazione di progetti, nonché le procedure di valutazione dei progetti medesimi.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione avente le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP).
ALLEGATO 5
5-00840 Manzi: Sui costi dei percorsi formativi per l'accesso all'insegnamento.
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente,
Gentili Onorevoli,
ringrazio l'onorevole interrogante che mi dà la possibilità di comunicare che il procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) è ormai giunto in dirittura di arrivo.
A seguito di una lunga interlocuzione con la Commissione europea siamo infatti addivenuti ad un nuovo testo – anche questo pienamente condiviso con il Ministero dell'università e della ricerca – che è ora sottoposto alle definitive valutazioni della stessa Commissione.
L'impostazione attuale del DPCM intende valorizzare – ai fini della uniformità dei percorsi – sia i contenuti professionali minimi del docente sia il ruolo di garanzia svolto dall'ANVUR nel processo di accreditamento, iniziale e periodico, che costituisce il principale presidio della omogeneità dei requisiti qualitativi dell'offerta formativa.
In merito ai contenuti specifici del DPCM, va precisato che, al momento, non si rende possibile entrare nel dettaglio, in quanto il testo, come già detto in precedenza, deve essere prima validato, quanto meno nella sua nuova impostazione generale, dalla Commissione europea.
In ogni caso, posso assicurare fin da ora che il Ministero non si sottrarrà al processo di consultazione sui contenuti del provvedimento, che prevede il coinvolgimento del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e delle organizzazioni sindacali.
Va in ogni caso segnalato che l'adozione del DPCM non esaurirà le azioni di questo Governo per favorire l'attuazione della riforma del sistema di reclutamento dei docenti prevista dal PNRR e definita nella precedente Legislatura.
Proprio al fine di meglio regolare talune delle questioni citate dal presente atto ispettivo (mi riferisco, in particolare, alle modalità di erogazione della didattica ed alla definizione di strumenti di flessibilità organizzativa, al fine ultimo di accrescere al massimo la disponibilità dell'offerta formativa da parte delle università), occorre precisare che vi è la necessità di intervenire su talune previsioni normative della riforma rivelatesi non coerenti con il raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Si tratta di correttivi che potrebbero essere già esaminati in sede di conversione del decreto-legge «Assunzioni PA».
Chiarito, dunque, che quanto giustamente segnalato dal presente atto ispettivo richiederà un intervento normativo primario, non potendo tali questioni essere risolte in sede di DPCM, posso dare piena assicurazione che tali correttivi saranno sottoposti sia al vaglio della Commissione europea sia al doveroso dibattito in sede parlamentare.
ALLEGATO 6
5-00841 Amato: Sulla disparità di trattamento nell'accesso all'abilitazione alla classe d'insegnamento A-07 (Discipline audiovisive).
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente,
Gentili Onorevoli,
l'accesso all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado è attualmente disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016 e dal decreto ministeriale n. 259 del 2017, con il quale è stata disposta la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal sopra citato decreto n. 19 del 2016.
La richiamata normativa prevede che, nel secondo biennio e nell'ultimo anno dell'indirizzo «Audiovisivo e Multimediale» del Liceo artistico, gli insegnamenti di «Laboratorio audiovisivo e multimediale» e di «Discipline audiovisive e multimediali» possano essere assegnati ai docenti appartenenti:
all'attuale classe di concorso A-07 (Discipline audiovisive), risultante dall'unificazione delle classi di concorso ex 3/A, ex 3/D, ex 4/D, ex 10/D;
alla classe di concorso A-61 (Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali);
all'attuale classe di concorso A-10 (Discipline grafico – pubblicitarie), a questi ultimi esclusivamente nel caso in cui provengano dalla classe di concorso ex 7/A, ad esaurimento.
Quindi, non è possibile l'assegnazione a docenti confluiti nella classe di concorso A-10 dalle ex classi di concorso 12/D e 13/D, né a docenti neoabilitati alla classe di concorso A-10.
Inoltre, nessun limite temporale di conseguimento è previsto per i titoli di accesso alle suddette classi di concorso. Infatti, il termine del 1° settembre 1991, contemplato nella tabella A del decreto ministeriale 259 del 2017, riguarda esclusivamente l'accertamento dei titoli professionali e non il conseguimento delle lauree o dei diplomi accademici.
Occorre, altresì, tenere in considerazione che, secondo la previsione dell'articolo 4 del citato decreto ministeriale n. 259 del 2017, i docenti con incarico a tempo indeterminato che sono stati assegnati a insegnamenti specifici dell'indirizzo «Audiovisivo e Multimediale», negli anni precedenti al riordino delle classi di concorso e che, alla luce del nuovo ordinamento, non ne hanno più titolo, possono continuare a insegnare le discipline dell'indirizzo «Audiovisivo e Multimediale» esclusivamente finché rimangono in servizio nella stessa scuola in cui le hanno già insegnate. Con il trasferimento, a domanda o d'ufficio, tale diritto viene meno.
ALLEGATO 7
5-00842 Cangiano: Iniziative per garantire agli insegnanti la mobilità nei ruoli o gradi di istruzione.
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente,
Gentili Onorevoli,
vorrei, preliminarmente, evidenziare che questo Governo è pienamente consapevole della tematica segnalata dall'onorevole interrogante che riguarda tutti quei docenti che sono – ormai da lungo tempo – impossibilitati a conseguire l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione.
Innanzitutto, va detto che la prossima attivazione dei percorsi di formazione iniziale universitaria e accademica per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento – secondo la riforma del reclutamento prevista dal decreto-legge n. 36 del 2022 – potrà contribuire, concretamente, a soddisfare le esigenze manifestate dai soggetti richiamati in premessa.
Tale riforma, infatti, al fine di elevare la qualificazione professionale di tutti i docenti delle scuole secondarie ha introdotto un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e di abilitazione molto impegnativo, che si estende anche a coloro che sono già in possesso della specializzazione sul sostegno o dell'abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione, i quali, ai fini del conseguimento di altra abilitazione, sono chiamati ad acquisire 30 CFU/CFA.
Ebbene, proprio per andare incontro alle esigenze di quest'ultimi – i quali, tra l'altro, essendo già abilitati, non dovrebbero rientrare negli obiettivi numerici del PNRR – abbiamo intenzione di intervenire in sede di conversione al decreto-legge «Assunzioni PA», con nuove disposizioni volte a semplificare il conseguimento della ulteriore abilitazione.
In particolare, al fine di agevolare l'acquisizione dei 30 CFU/CFA – che deve ritenersi un livello non modificabile dell'attuale riforma PNRR – il nostro intento è di agire sui contenuti e sulle modalità di erogazione dei percorsi formativi, che non possono non tener conto del fatto che, in questo caso, essi si rivolgono a soggetti già inseriti nel mondo della scuola: ciò, pur sempre nella garanzia dell'uniformità e dell'omogeneità dell'offerta formativa e nel rispetto dell'autonomia delle singole università e Istituzioni AFAM.
Mi preme, tuttavia, precisare che l'intervento – insistendo, in ogni caso, su una materia oggetto di riforma PNRR – necessita di una interlocuzione con la Commissione europea, peraltro già avviata, per concordare gli adeguamenti necessari ad assicurare l'attuazione della misura sopra descritta, riconoscendo, al contempo, l'equo contemperamento delle esigenze poste dal presente atto ispettivo.
ALLEGATO 8
5-00843 Boschi: Iniziative per la valorizzazione della figura del tutor nel sistema scolastico.
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente,
Gentili Onorevoli,
l'istituzione del tutor e del docente orientatore è il primo passo di una concreta rivoluzione del merito, per una scuola che torni realmente a essere ascensore sociale e che non lasci indietro nessuno.
Per la valorizzazione di queste nuove figure professionali il Ministero, come noto, ha messo a disposizione una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno scolastico 2023/2024, previsto dalla scorsa legge di bilancio. Inoltre, per queste figure, abbiamo previsto la realizzazione di iniziative formative specifiche, organizzate da INDIRE, che saranno svolte e completate in tempo utile per il prossimo anno scolastico.
Ciò premesso, corre l'obbligo precisare che il docente tutor avrà il compito di coordinare e sviluppare le attività didattiche a favore di una personalizzazione del percorso formativo, favorendo il recupero per i ragazzi che manifestano maggiori difficoltà e consentendo a quelli che hanno particolari talenti di potenziarli.
Il docente orientatore dovrà invece favorire le attività di orientamento per consentire ai ragazzi di fare scelte consapevoli che valorizzino le loro potenzialità e i loro talenti: un approccio, questo, che deve avvenire nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, attraverso un dialogo costante con gli studenti e le loro famiglie e i colleghi.
Va detto, peraltro, che la normativa vigente non preclude la possibilità per i docenti che già ricoprano altri ruoli all'interno della scuola di assumere altresì il ruolo di docente tutor o docente orientatore: ciò, al pari di quanto già presente nell'ordinamento dell'istruzione professionale, che consente che alla specifica figura di tutor ivi prevista, possa coincidere con quella del docente tutor o del docente orientatore.
Come Ministero abbiamo, inoltre, deciso di puntare anche su un'altra figura professionale: mi riferisco al docente coordinatore di progettazione, che è figura ben diversa dal docente tutor interno per i percorsi PCTO.
Infatti, se quest'ultimo ha il compito di elaborare il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte e ne verifica il corretto svolgimento, il docente coordinatore, individuato nell'ambito dell'organico dell'autonomia, ha invece il compito di assicurare la coerenza dei PCTO con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio: è, questo, un compito assolutamente strategico per ottenere, in concreto, un cambio di paradigma dei PCTO, indicato nelle norme del recente decreto-legge «Lavoro», che possa finalmente garantire la funzione per la quale l'istituto è stato concepito.
Onorevole, concludo precisando che quanto sinteticamente illustrato dimostra che le figure professionali che abbiamo introdotto rivestono, ognuno nel proprio ruolo, una funzione strategica per la realizzazione di quegli interventi di educazione e di istruzione mirati al pieno successo formativo e professionale di tutti gli studenti: a conferma di ciò, l'intendimento del Ministero è che le risorse stanziate finora per tali figure siano rese stabili e, auspicabilmente, aumentate nel tempo.
ALLEGATO 9
5-00844 Dalla Chiesa: Iniziative per colmare i divari territoriali nell'offerta degli asili nido.
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente,
Gentili Onorevoli,
ringrazio l'onorevole interrogante, perché con il suo quesito mi consente di ribadire che l'Investimento del PNRR destinato a garantire alle famiglie italiane 264 mila nuovi posti negli asili nido e 1.880 interventi di edilizia è un obiettivo che il nostro Paese e questo Governo non può e non vuole mancare.
Dobbiamo, tuttavia, prendere atto di una impostazione della misura prevista dal PNRR che non ha tenuto adeguatamente conto delle difficoltà organizzative in cui versano i comuni – che sono i veri soggetti attuatori di questo investimento.
Il nostro obiettivo, come noto, è quello di prevedere che in ciascun Comune o bacino territoriale sia garantito un numero di posti pari al 33 per cento della popolazione compresa tra 3 e 36 mesi.
Ricordo, infatti, che il PNRR ha stanziato per asili nido e scuole dell'infanzia 3,7 miliardi per interventi infrastrutturali e 900 milioni per il potenziamento dei servizi nella fascia di età 0-6 anni. La quota assegnata al Mezzogiorno è circa il 55 per cento delle risorse complessive: ben oltre il 40 per cento previsto dalla legge e richiamato dal presente atto ispettivo.
A conferma dell'intenzione di questo Governo di voler attuare tutti gli interventi del PNRR, ricordo che con l'ultimo «decreto PNRR» siamo intervenuti con un pacchetto di semplificazioni amministrative davvero eccezionale, che hanno riservato agli interventi in materia di edilizia scolastica misure finora previste, tutte insieme, solo nel cosiddetto «modello Genova».
In particolare, proprio al fine di rispettare le tempistiche indicate dal PNRR è stata riconosciuta ai Sindaci e ai Presidenti di Province e di Città metropolitane la possibilità di operare come Commissari straordinari, nonché di avvalersi di specifico supporto tecnico, anche esterno alle proprie amministrazioni. Quest'ultima disposizione favorisce, specificatamente, gli enti locali di minori dimensioni, i quali, non sempre, hanno nel proprio apparato le professionalità tecniche necessarie per seguire lo svolgimento degli appalti.
Ancora: è stata innalzata la soglia per procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria o architettura e attività di progettazione.
Da ultimo, ricordo che il recentissimo decreto-legge n. 51 del 10 maggio 2023 ha prorogato il termine massimo per le aggiudicazioni degli interventi a valere sulle risorse del fondo asili nido e scuole dell'infanzia, consentendo un riallineamento delle scadenze dei progetti PNRR in essere e dei progetti nuovi.
Successivamente il Ministero, con l'avviso pubblico del 10 maggio scorso, ha prorogato al 20 giugno 2023 il termine per l'aggiudicazione dei lavori, inizialmente fissato al 31 maggio 2023, in tal modo riconoscendo ulteriore tempo per la conclusione delle procedure amministrative a beneficio dei comuni.
Grazie a queste misure siamo certi di poter favorire un recupero della capacità amministrativa degli enti locali, in grado di colmare, almeno in parte, i ritardi accumulati in precedenza: circostanza che stiamo offrendo, peraltro, alla Commissione europea come prova della ferma determinazione di non voler rinunciare a questi interventi strategici per il Paese.