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CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 17 luglio 2023
143.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
Pag. 19

ALLEGATO 1

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 2.100, 17.0100, 20.200 DEL GOVERNO E 4.0200, 11.200, 12.200, 12.201 E 12.0200 DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 2.

  Al, comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole: di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta,;

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole: amministrativi e;

   b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: ovvero la sede legale o la sede operativa aggiungere le seguenti: o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione.
2.100. Il Governo.

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Emissione patenti di guida e documenti di identificazione personale)

   1. I soggetti residenti nei comuni di cui all'allegato 1 i cui documenti siano resi inutilizzabili o siano stati smarriti in conseguenza degli eventi alluvionali possono chiedere l'emissione di nuove patenti di guida o documenti di identificazione personale senza oneri a proprio carico».
4.0200. Il Relatore.

ART. 11.

  All'emendamento 11.200 del Relatore dopo le parole: e alle imprese aggiungere le seguenti: ovvero alle imprese agricole iscritte all'Anagrafe delle aziende agricole presso le regioni competenti.
0.11.200.3. Tassinari.

  All'emendamento 11.200 del Relatore, dopo le parole: avevano la sede operativa aggiungere le seguenti: o unità locale.
0.11.200.1. Morrone, Montemagni, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

  All'emendamento 11.200 del Relatore, aggiungere, infine, i seguenti periodi: La sospensione delle obbligazioni di cui al comma 1, lettera c), si applica fino al 31 ottobre 2023, alle condizioni stabilite dalle parti e previa richiesta e presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni. Gli adempimenti eseguiti dalle società ed imprese interessate dal presente articolo prima della sua entrata in vigore sono considerati legittimi e non producono alcuna responsabilità a carico degli intermediari.
0.11.200.2. Morrone, Montemagni, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

Pag. 20

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), si applica anche alle società e alle imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei Ministri del 4 e del 23 maggio 2023.
11.200. Il Relatore.

ART. 12.

  All'emendamento 12.200 del Relatore, comma 1, dopo le parole: del codice civile aggiungere le seguenti: , iscritte nel Registro delle imprese o nell'anagrafe delle aziende agricole presso le regioni interessate;

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: nei limiti del venti con le seguenti: nei limiti del trenta;

   b) al comma 4 aggiungere infine il seguente periodo: Il soggetto gestore del suddetto Fondo si impegna a quantificare e a liquidare i danni entro e non oltre il 31 dicembre 2023.
0.12.200.2. Tassinari.

  All'emendamento 12.200 del Relatore, al comma 5, sostituire l'alinea con la seguente: Delle risorse del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori», di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, 100 milioni di euro sono destinati agli interventi di cui al comma 1 con le seguenti modalità:

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   1) sopprimere l'ultimo periodo;

   2) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Conseguentemente, all'articolo 13 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ai commi 4 e 5 ovunque ricorrano le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite da: «300 milioni di euro» e la parola: «2022» è sostituita da: «2022 e 2023».
0.12.200.1. Ruffino.

  Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

  1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative, che svolgono l'attività di produzione agricola, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a condizione che abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, che abbiano superfici aziendali ricadenti nei territori indicati nell'Allegato 1 al presente decreto o per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 e che siano in possesso di un fascicolo aziendale, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, aggiornato.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni competenti attuano, anche avvalendosi di strumenti geospaziali, la procedura di delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta delle regioni, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili. Nel rispetto del regime Pag. 21di aiuto applicabile, le regioni possono chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva, nei limiti del venti per cento della dotazione di cui al comma 5 lettera a) del presente articolo.
  3. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti.
  4. Le denunce per i danni alle produzioni vegetali sono trasmesse al Soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con le modalità previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Sulla base della delimitazione approvata dalla regione ai sensi del comma 2, il Soggetto gestore del suddetto Fondo provvede al ricevimento della domanda, alla sua istruttoria e alla predisposizione degli elenchi di liquidazione. L'erogazione del relativo indennizzo, previa verifica di sovracompensazione, è effettuata nel limite della disponibilità di cui al comma 5, lettera b), secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  5. Le risorse in conto residui del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori», di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono destinate agli interventi di cui al comma 1 con le seguenti modalità:

   a) 50 milioni di euro sono assegnati alle regioni sulla base dei fabbisogni comunicati, unitamente alla proposta di delimitazione dei territori di cui al comma 2, per il ristoro dei danni alle produzioni zootecniche, alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali;

   b) 50 milioni di euro sono assegnati all'incremento della dotazione del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a favore delle imprese aderenti, per gli indennizzi alle produzioni vegetali, senza applicazione della soglia di danno e al netto delle franchigie di cui agli articoli 20, comma 3, e 21, comma 1, del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e fino al cento per cento del danno d'area calcolato sulla base dei valori indice di cui all'Allegato 12 del medesimo Piano.

  Conseguentemente, le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono rimodulate in 100 milioni di euro.
12.200. Il Relatore.

  All'emendamento del Relatore 12.201, capoverso comma 9, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate a progetti che interessano territori colpiti da fenomeni di dissesto idrogeologico o da uno stato di calamità naturale, previa valutazione effettuata da una apposita Commissione ministeriale di valutazione integrata da esperti appartenenti all'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), alle Autorità di bacino interregionali e regionali e alla Protezione civile.
0.12.201.1. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9. Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il fondo istituito dal comma 444 della medesima legge, è incrementato, per l'anno 2024, di 2 milioni di euro. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai Pag. 22fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2023 e 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
12.201. Il Relatore.

  All'articolo aggiuntivo 12.0200 del Relatore, capoverso Art. 12-bis, comma 1, dopo le parole: dall'articolo 92, comma 3, aggiungere le seguenti: e 4,
0.12.0200.2. Bonelli, Zanella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. al comma 1:

    2. dopo la parola: «modalità» la parola: «:» è sostituita dalle seguenti: «di funzionamento della banca dati nazionale unica e di collegamento con il Centro Elaborazione Dati di cui all'articolo 96»;

    3. le lettere a), b), c), d), e) ed f) sono soppresse;

    4. dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono definite e aggiornate le modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica; di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell'Amministrazione civile dell'interno; di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 1-bis sono fatte salve le disposizioni di cui al Capo IV, sezione II, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014, n. 193, unitamente ai relativi allegati numeri 2, 3, 4 e 5.
0.12.0200.1. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Verifiche antimafia e protocolli di legalità)

  1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni interessate procedono con le modalità previste dall'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, per l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
12.0200. Il Relatore.

ART. 17.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure compensative in materia di prevenzione incendi a sostegno delle attività economiche)

  1. Al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività soggette ai controlli Pag. 23di prevenzione incendi di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, insediate nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto e i cui impianti e sistemi di sicurezza antincendio sono stati danneggiati in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche del maggio 2023, i responsabili delle stesse, purché in regola con gli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 del citato decreto, adottano idonee misure di sicurezza equivalenti, atte a compensare il rischio di incendio aggiuntivo.
  2. L'idoneità delle predette misure, in relazione al maggior rischio di incendio nell'attività, deve risultare da apposita attestazione, rilasciata da un professionista antincendio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012. L'attestazione e la documentazione sono rese disponibili per i controlli di competenza degli organi ispettivi.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dal 1° maggio 2023 al 31 gennaio 2024.
17.0100. Il Governo.

ART. 20.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Il Ministero dell'interno è autorizzato, per l'anno 2023, all'erogazione in un'unica soluzione, in favore dei comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, delle risorse relative al Fondo di Solidarietà Comunale previsto dall'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
20.200. Il Governo.

Pag. 24

ALLEGATO 2

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni indicati nell'allegato 1, il tasso di interesse di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è azzerato.
1.68. (Nuova formulazione) Comaroli, Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

ART. 2.

  Al comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole: di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta,;

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole: amministrativi e;

   b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: ovvero la sede legale o la sede operativa aggiungere le seguenti: o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione.
2.100. Il Governo.

ART. 4.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È facoltà delle amministrazioni sospendere i termini per la presentazione delle domande di partecipazione a procedure concorsuali fino al 31 agosto 2023.
*4.35. Buonguerrieri, Mattia, Cerreto, Colombo.
*4.22. (Nuova formulazione) Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*4.65. (Nuova formulazione) Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.
*4.2. (Nuova formulazione) Richetti, Ruffino.
*4.37. (Nuova formulazione) Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
*4.3. (Nuova formulazione) Ruffino.
*4.14. (Nuova formulazione) Gnassi.
*4.53. (Nuova formulazione) Bof, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Bisa, Bordonali, Latini, Barabotti.
*4.60. (Nuova formulazione) Pella, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni, Tassinari.
*4.79. (Nuova formulazione) Semenzato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Sono esclusi dalla sospensione di cui al comma 1:

   a) i termini e i procedimenti concernenti i concorsi per il personale del ServizioPag. 25 sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, nonché i concorsi per il personale della protezione civile;

   b) i termini relativi a procedimenti individuati con atti amministrativi regionali, al fine di evitare ogni pregiudizio ai soggetti, pubblici e privati, destinatari dei provvedimenti finali e di garantire, in particolare, la piena attuazione dei programmi definiti nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, evitando il disimpegno di risorse dell'Unione europea;

   c) i termini relativi a bandi aperti, nel periodo di cui al comma 1, dalla regione Emilia-Romagna per la concessione di contributi a valere su risorse statali e regionali che non prevedono adempimenti a carico dei soggetti di cui al comma 1 stesso al fine del rispetto dei termini per l'esigibilità della spesa nell'anno 2023;

   d) i procedimenti connessi alle selezioni e alle iscrizioni relative all'anno accademico 2023/2024, nonché i procedimenti connessi al funzionamento dell'attività propria delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.
**4.4. (Nuova formulazione) Richetti, Ruffino.
**4.39. (Nuova formulazione) Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
**4.23. (Nuova formulazione) Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano la facoltà delle pubbliche amministrazioni competenti di procedere, su istanza motivata dei soggetti interessati, alla tempestiva conclusione dei procedimenti relativi alla realizzazione di opere connesse ai servizi pubblici locali a rete nonché di quelli relativi all'esercizio dei medesimi servizi.
*4.34. Mattia, Cerreto, Buonguerrieri, Colombo.
*4.54. Zinzi, Montemagni, Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Per gli enti locali di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto sono sospesi, su richiesta dell'ente locale interessato, nel periodo tra il 16 maggio 2023 e il 31 luglio 2023, i termini connessi a richieste della Corte dei conti in materia di piani di riequilibrio finanziario pluriennale.
4.40. (Nuova formulazione) Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per i comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, il termine di dodici mesi di cui al comma 136 e i termini di cui al comma 136-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, qualora ricadenti nell'anno 2023 e successivi al 1° maggio 2023, sono prorogati di sei mesi.
*4.27. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*4.45. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
*4.9. Richetti, Ruffino.
*4.58. Morrone, Montemagni, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In relazione alle procedure di assegnazione del primo semestre 2023 a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,Pag. 26 con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la sospensione dei termini dei procedimenti non si applica qualora vi sia il rischio di compromettere parzialmente o totalmente il raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi.
**4.46. (Nuova formulazione) Gnassi, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
**4.67. (Nuova formulazione) Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.
**4.21. (Nuova formulazione) Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
**4.51. (Nuova formulazione) Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
**4.59. (Nuova formulazione) Montemagni, Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.
**4.64. (Nuova formulazione) Pella, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni, Tassinari.
**4.76. (Nuova formulazione) Bonelli, Zanella.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, i termini dei procedimenti di prevenzione degli incendi aventi ad oggetto le attività di cui all'allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, in scadenza tra la data del 1° maggio 2023 e quella del 30 giugno 2023, sono prorogati al 30 settembre 2023.
*4.010. (Nuova formulazione) Baldelli.
*4.021. (Nuova formulazione) Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure urgenti in materia di sospensione dell'applicazione dei limiti di emissione agli scarichi idrici delle infrastrutture colpite dagli eventi alluvionali)

  1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino delle infrastrutture idriche gravemente danneggiate a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nei territori dei comuni indicati nell'allegato 1, con particolare riferimento alle fognature, alle fosse Imhoff, agli scolmatori, agli impianti di sollevamenti e agli impianti di depurazione delle acque reflue, per il periodo dal 1° maggio 2023 fino al loro ripristino, comunque non oltre il 1° maggio 2024, per i soli impianti di depurazione danneggiati o inaccessibili è sospesa l'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 5 annesso alla parte terza del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.
**4.011. (Nuova formulazione) Mattia, Cerreto, Buonguerrieri, Colombo.
**4.016. (Nuova formulazione) Zinzi, Montemagni, Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture colpiti dagli eventi alluvionali)

  1. Al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino degli impianti e delle infrastrutture gravemente danneggiati a seguito degli eventi alluvionali e franosi verificatisi nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 1° maggio 2024 è sospesa l'applicazione delle prescrizioni incompatibili con lo stato dei luoghi, o inapplicabili per cause di forza maggiore connesse ai medesimi eventi, contenute nei provvedimenti ambientali rilasciatiPag. 27 ai sensi degli articoli da 29-bis a 29-quaterdecies, 208, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei provvedimenti rilasciati ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, o delle norme previgenti in materia di realizzazione e gestione delle discariche nonché nei provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59.
4.017. Zinzi, Montemagni, Morrone, Davide Bergamini, Cavandoli, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

ART. 5.

  Al comma 1, primo e secondo periodo, dopo le parole: istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: statali e paritarie.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, primo e secondo periodo, dopo le parole: istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: statali e paritarie;

   b) alla rubrica, dopo le parole: istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: statali e paritarie.
*5.1. Manes, Steger.
*5.3. Ruffino.
*5.5. Gnassi.
*5.11. Rachele Silvestri, Rampelli.
*5.14. Montemagni, Morrone, Davide Bergamini, Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.
*5.17. Pella, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni, Tassinari.

ART. 7.

  Al comma 2, dopo le parole: tali condizioni devono essere adeguatamente documentate aggiungere le seguenti: , anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
*7.4. Del Barba, Ruffino.
*7.51. Ubaldo Pagano, Braga, Simiani.
*7.20. Ubaldo Pagano, Simiani.

Pag. 28

ALLEGATO 3

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo.

SUBEMENDAMENTO 0.20.0100.200 DEL RELATORE ALL'ARTICOLO
AGGIUNTIVO 20.0100 DEL GOVERNO

  All'emendamento 20.0100 del Governo, al capoverso «ART. 20-septies», comma 1, lettera a) sostituire le parole «redatti» con le seguenti: «redatta da un professionista abilitato e verificata».
0.20.0100.200. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 20 aggiungere i seguenti:

Capo I-bis.
PRINCIPI ORGANIZZATIVI PER LA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ

Art. 20-bis
(Ambito di applicazione)

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-undecies disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione sui territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, ricompresi nell'allegato 1.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-undecies possono applicarsi, altresì, ad altri territori delle medesime regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche non ricompresi nell'allegato 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. In caso di interventi in favore del patrimonio danneggiato privato ai sensi dell'articolo 20-sexies, le relative misure sono applicate su richiesta degli interessati previa dimostrazione, con perizia asseverata, del nesso di causalità diretto tra i danni subiti ivi verificatisi e gli eventi alluvionali di cui al comma 1.
  3. Rimangono ferme le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.

Art. 20-ter.
(Commissario straordinario alla ricostruzione)

  1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione. Il commissario resta in carica sino al 30 giugno 2024. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo, si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al compenso del Commissario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Fermo rimanendo il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta Pag. 29al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico, fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza.
  2. Con una o più ordinanze del Commissario straordinario adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-undecies. La predetta struttura opera sino alla data di cessazione del Commissario.
  3. Entro il 5 agosto 2023, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, recante la ricognizione delle residue attività proprie della fase di gestione dell'emergenza ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e delle risorse finanziarie allo scopo finalizzate, si provvede alla disciplina del passaggio delle attività e funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attività di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che si intendono trasferire alla gestione commissariale straordinaria di cui al presente articolo nonché delle relative risorse finanziarie. Conseguentemente, a decorrere dalla data di efficacia dei decreti di cui al primo periodo, cessano le corrispondenti funzioni dei Commissari delegati nominati per l'emergenza ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
  4. Alla struttura di supporto di cui al comma 2 è assegnato personale, dirigenziale e non dirigenziale, nel limite di sessanta unità, dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto o altra posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, commi 4 e 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al presente comma è consentito l'impiego congiunto con l'amministrazione di appartenenza con conservazione del trattamento economico riferito all'incarico principale con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 6, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento delle medesime strutture. Fermi restando i limiti di spesa di cui al comma 6, con il provvedimento di cui al precedente periodo è determinato, altresì, il trattamento accessorio aggiuntivo spettante al personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al presente comma in impiego congiunto con le amministrazioni di appartenenza, previa convenzione con le amministrazioni stesse.
  5. La struttura di supporto di cui al comma 2 può avvalersi altresì di un massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del presente articolo in materia di limiti di spesa, spettano compensi omnicomprensivi nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 150.000 annui lordi, e per un importo pro capite annuo lordo non superiore a euro 50.000.Pag. 30
  6. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2 è autorizzata la spesa massima di euro 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  7. Il Commissario straordinario:

   a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile e con il Capo del Dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di coordinare le attività disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-undecies con gli interventi di rispettiva competenza;

   b) definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, pubblica e privata, di cui agli articoli 20-sexies e 20-octies, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili sulla contabilità speciale di cui alla lettera e);

   c) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui alla lettera e):

    1) nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 20-sexies, comma 1, e 20-octies, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con le regioni interessate;

    2) coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis, e danneggiati in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 20-bis, ivi inclusi gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;

    3) coordina la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis e danneggiate in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 20-bis, anche di interesse turistico;

   d) informa periodicamente, almeno con cadenza semestrale, la Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate, anche sulla base dei dati desunti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

   e) gestisce la contabilità speciale appositamente aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalità di ricostruzione e di funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2, come rispettivamente finanziate;

   f) assicura l'indirizzo e il monitoraggio su ogni altra attività prevista dagli articoli da 20-bis a 20-undecies nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater.

  8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 7, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle Amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'Amministrazione della Difesa, e degli organismi in house delle medesime Amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni. Per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo è autorizzata la spesa massima di 11 milioni di euro per l'anno 2023. Per l'esercizio delle stesse funzioni di cui al comma 7, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con le regioni interessate. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita apposita motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanzePag. 31 sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'autorità politica delegata per la ricostruzione. Le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono adottate sentiti i Ministri interessati che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
  9. Il Commissario straordinario alla ricostruzione, con proprio provvedimento, può nominare sub-commissari, uno per ciascuna delle regioni interessate. I sub-commissari operano in stretto raccordo con il Commissario straordinario e lo coadiuvano nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
  10. Le risorse di cui ai commi 6 e 8 sono trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 20-quinquies, comma 4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 8, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

   a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri predisposto nell'anno 2023, di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, la riduzione dell'importo di cui al periodo precedente è ripartita in parti uguali tra il Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno;

   b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  11. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 20-bis a 20-undecies, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  12. Al termine della gestione straordinaria di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nel coordinamento degli interventi di cui agli articoli da 20-bis a 20-undecies pianificati e non ancora ultimati e nella titolarità della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, fino alla conclusione degli interventi medesimi.

Art. 20-quater.
(Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione)

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, è istituita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori di cui all'articolo 20-bis. Essa opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta dal Commissario straordinario alla ricostruzione che la presiede, dal Capo del Dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai presidenti delle regioni interessate e dai sindaci metropolitani interessati, da un rappresentante delle province interessate designato dall'Unione province d'Italia, da un rappresentante dei comuni interessati designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Ai componenti della Cabina di coordinamento di cui al presente comma non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.
  2. Possono essere invitati alle riunioni della Cabina di coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e ogni altro soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile alla rappresentazione Pag. 32degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.
  3. La Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario straordinario alla ricostruzione:

   a) nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione e le attività regolate con i decreti di cui all'articolo 20-ter, comma 3;

   b) nel monitoraggio dell'avanzamento dei processi di ricostruzione, anche sulla base dei dati disponibili sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato;

   c) nella definizione dei criteri da osservare per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria.

Art. 20-quinquies.
(Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpito dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono ulteriori complessivi 1.500 milioni di euro, rivenienti dalla riassegnazione delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità e il profilo temporale indicato al comma 3 per l'importo di 1.391.503.011 euro e dalle risorse rinvenienti dalle riduzioni di cui al comma 7, per l'importo di 108.496.989 euro.
  3. Le somme disponibili conservate in conto residui nell'anno 2023, indicate nell'allegato 2, già attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono revocate rispetto alle finalità indicate rispettivamente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 e, mediante apposita variazione di bilancio in conto residui, sono iscritte nei Fondi da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alle predette leggi, per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo un profilo temporale coerente con quello previsto a legislazione vigente per le risorse oggetto di revoca, pari a 300.000.000 di euro per l'anno 2023, 450.000.000 di euro per l'anno 2024 e a 641.503.011 di euro per l'anno 2025. I residui di cui al presente comma sono conservati nel bilancio dello Stato in relazione al predetto profilo temporale.
  4. Al Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 1 nonché le risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori di cui all'articolo 20-bis.
  5. Le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 4, ancora disponibili al termine della gestione di cui all'articolo 20-ter, comma 12, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
  7. Agli oneri di cui al comma 2, pari ad euro 108.496.989 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione Pag. 33delle somme allocate sul capitolo 7759 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, operato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.
  8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dagli articoli da 20-bis a 20-undecies, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Capo I-ter.
MISURE PER LA RICOSTRUZIONE

Sezione I
RICOSTRUZIONE DEI BENI DANNEGGIATI PRIVATI

Art. 20-sexies.
(Ricostruzione privata)

  1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 20-bis, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a:

   a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato, distinguendo:

    1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura ed assistenza alla persona e le infrastrutture sportive, che presentano danni lievi;

    2) interventi di ripristino o ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura ed assistenza alla persona, che presentano danni gravi;

    3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;

   b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di riparazione o ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;

   c) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le relative procedure, tempistiche e modalità di attuazione;

   d) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per gli interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attività produttive distrutti o che presentano danni gravi e definire le relative procedure, tempistiche e modalità di attuazione;

   e) definire i criteri in base ai quali le regioni interessate, su proposta dei Comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono eseguiti attraverso strumenti urbanistici attuativi;

   f) stabilire gli eventuali parametri attuativi da adottare per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici.

  2. Gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui al presente articoloPag. 34 sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.
  3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 4, in coerenza con i criteri stabiliti ai sensi di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti comunque nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno direttamente conseguenti agli eventi meteorologici di cui all'articolo 20-bis nei territori di cui al medesimo articolo 20-bis:

   a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

   b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;

   c) danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;

   d) danni subiti dalle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

   e) danni subiti dagli edifici privati di interesse storico-artistico;

   f) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei;

   g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente;

   h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;

   i) interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi di cui all'articolo 20-bis.

  4. Nei contratti per interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino stipulati tra privati, aventi ad oggetto interventi regolati dagli articoli da 20-bis a 20-undecies, è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione determina la perdita totale del contributo erogato. Nel caso in cui sia accertato l'inadempimentoPag. 35 ad uno degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata. Nei casi di inadempimento degli obblighi di cui al presente comma, il contratto è risolto di diritto.
  5. Al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, i contributi previsti dagli articoli da 20-bis a 20-undecies possono essere riconosciuti nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza o per la ricostruzione al netto dei rimborsi assicurativi.
  6. Per gli interventi di parte corrente di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte di Equitalia Giustizia S.p.A., intestate al Fondo unico di giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  7. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dagli articoli da 20-bis a 20-undecies, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20-septies.
(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata)

  1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati al Comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo ove necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

   a) scheda di rilevazione dei danni redatti dall'autorità statale competente o da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;

   b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis;

   c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto.

  2. All'esito dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta.
  3. Il Comune, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 20-sexies, comma 1, trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.
  4. Il Commissario straordinario conclude il procedimento con decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.
  5. Il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto, Pag. 36procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. La concessione dei contributi di cui al presente articolo prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelle indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quinquies, comma 1.
  6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5.
  7. I contributi e i benefici previsti dalla presente sezione sono riconosciuti a condizione che gli immobili danneggiati o distrutti dall'evento calamitoso siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa istanza.
  8. I Comuni provvedono allo svolgimento delle attività previste dagli articoli da 20-bis a 20-undecies sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sezione II
RICOSTRUZIONE DEI BENI DANNEGGIATI PUBBLICI

Art. 20-octies.
(Ricostruzione pubblica)

  1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo e attraverso la concessione di contributi al lordo dell'IVA, per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis e direttamente danneggiati in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al medesimo articolo 20-bis ed in particolare:

   a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, delle infrastrutture sportive, delle strutture edilizie delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di Polizia, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto;

   b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;

Pag. 37

   c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) in relazione alle chiese ed agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

   d) degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.

  2. Nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, il Commissario straordinario provvede a predisporre e approvare:

   a) un piano speciale delle opere pubbliche danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

   b) un piano speciale dei beni culturali danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

   c) un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici in relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture, nei limiti delle risorse specificatamente finalizzate allo scopo;

   d) un piano speciale delle infrastrutture ambientali danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario da ripristinare nelle aree di cui all'articolo 20-bis, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili. Rientrano tra le infrastrutture ambientali oggetto del piano di cui alla presente lettera anche le dotazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nonché gli impianti dedicati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati;

   e) un piano speciale ai sensi dell'articolo 20-novies, comma 3, per le infrastrutture stradali, con l'individuazione, altresì, dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del fondo unico ANAS sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies.

  3. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo. Fatti salvi gli interventi già programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8, gli edifici scolastici e universitari, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate deve rimanere ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità.
  4. I piani di cui al comma 2 del presente articolo sono approvati dal Commissario straordinario entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, acquisita l'intesa delle regioni interessate, da sancire entro quindici giorni, anche in sede di Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater, nonché acquisito il parere delle Amministrazioni statali competenti in materia e dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente. Con successivi provvedimenti, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorità. Gli interventi previsti negli atti di pianificazione di cui al comma 2 del presente articolo sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.
  5. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, d'intesa con le regioni interessate e in coerenza con i piani di cui al comma 2, i soggetti attuatori oppure Pag. 38i Comuni, le unioni dei Comuni, le unioni montane e le Province interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.
  6. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 5 e verificata la congruità economica degli stessi, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo. Il decreto di concessione del contributo riporta il codice unico di progetto (CUP) degli interventi, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.
  7. I contributi di cui al presente articolo, nonché le spese per le residue attività e funzioni di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 20-ter, comma 3, sono erogati in via diretta, tenendo conto di quanto già realizzato nell'ambito della gestione emergenziale.
  8. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi ai soggetti attuatori di cui all'articolo 20-novies al fine di espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.
  9. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché, limitatamente alle opere di difesa del suolo di cui al comma 1, lettera b), e agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui al comma 2, lettera c), sul Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, fermo restando il rispetto del principio di unicità dell'invio di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione della disciplina speciale di cui all'articolo 53-bis, comma 3, dello stesso decreto-legge, le disposizioni della Parte II, titolo IV, di cui al medesimo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore previste dalla disciplina vigente o con le disposizioni di stanziamento delle risorse per la ricostruzione pubblica di cui al comma 1, alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi di cui all'articolo 20-bis.
  11. Il Commissario straordinario, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli da 20-bis a 20-undecies, rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, senza che sia previsto dalle vigenti disposizioni un meccanismo di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'autorità politica delegata per la ricostruzione, sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso il predetto termine di quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'autorità politica delegata per la ricostruzione, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
  12. Con riferimento agli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, il commissario ad acta, ove nominato dal Consiglio dei ministri Pag. 39nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al precedente comma, viene individuato nel Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.
  13. Restano fermi, per gli interventi diversi da quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, del Commissario straordinario di governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, qualora già nominati alla data del 6 luglio 2023.

Art. 20-novies.
(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)

  1. Per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 20-octies, i soggetti attuatori sono:

   a) le Regioni;

   b) il Ministero della cultura;

   c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   d) l'Agenzia del demanio;

   e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20-octies e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

   f) le Università, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

  2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, i Presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, con apposito provvedimento possono delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati. In relazione ai beni danneggiati di titolarità dei Comuni o di altri enti locali interessati, fermo il potere regionale di delega di cui al primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario, con propri provvedimenti ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, può individuare, quale soggetto attuatore ai sensi del comma 1, lo stesso ente locale titolare.
  3. Relativamente agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale danneggiata dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis rientranti nella competenza di ANAS S.p.a., ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la medesima Società provvede, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), in qualità di soggetto attuatore, eventualmente operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo le modalità di cui all'articolo 20-octies, comma 10, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutturePag. 40 e dei trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte di ANAS S.p.A., delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalla finalità cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime. Per il coordinamento degli interventi di definitiva messa in sicurezza e di definitivo ripristino della viabilità danneggiata dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ANAS S.p.a. opera in qualità di soggetto attuatore e provvede direttamente, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 20-octies, comma 2 lettera e), ove necessario, anche in ragione della effettiva capacità operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, anche operando in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalità di cui al primo periodo. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalità e nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, utilizzate ai sensi del primo e del secondo periodo sono reintegrate a valere sulla contabilità speciale del Commissario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o per i quali non si siano proposte le diocesi la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero della cultura o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere a), c) e d), del presente articolo.
  5. I lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia europea per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, sentiti il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI) e il Ministro della cultura, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto.
  6. Il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter può avvalersi, previa convenzione e senza oneri per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni e di edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis, individuati nell'ambito della predetta convenzione e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di progettazione della citata struttura.

Capo I-quater.
MISURE PER LA TUTELA AMBIENTALE

Art. 20-decies.
(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso)

  1. Il Commissario straordinario, acquisita l'intesa delle regioni interessate, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), approva il piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino oggetto degli articoli da 20-bis a 20-undecies, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previstoPag. 41 dall'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  2. Il piano di cui al comma 1 è redatto allo scopo di:

   a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, dai crolli e dalle demolizioni;

   b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, indicando i tempi di completamento degli interventi;

   c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati o delle aree interessate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis;

   d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e riducendo i costi di intervento;

   e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis; tali materiali, se non utilizzati, sono venduti e il relativo ricavato è ceduto come contributo al Comune da cui provengono tali materiali.

  3. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi medesimi e da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 5 e 7, fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al presente articolo è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto citato legislativo n. 152 del 2006.
  4. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero della cultura che partecipa alle operazioni.
  5. La raccolta dei materiali di cui al comma 3, insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto ai centri di raccolta comunali ed ai siti di raggruppamento, deposito temporaneo, ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5) come definiti all'allegato alla parte quarta – allegato C – operazioni di recupero, del decreto legislativo n. 152 del 2006, se le caratteristiche dei materiali derivanti dall'evento calamitoso lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate, o attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le predette attività di trasporto Pag. 42sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico. Il terzo periodo si applica anche al Centro di coordinamento pile e accumulatori (CDCNPA) per i rifiuti di propria competenza. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali derivanti dall'evento calamitoso il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 3 del presente articolo insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, apposita comunicazione, contenente l'indicazione della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali.
  6. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonché di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio.
  7. I Presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, autorizzano, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva (R13), scambio di rifiuti per successive operazioni di recupero (R12) e recupero di flussi omogenei di rifiuti (R5) come definiti all'allegato alla parte quarta – allegato C – operazioni di recupero, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I Presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, stabiliscono le modalità di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 3 raccolti e trasportati, nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.
  8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 5 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione dei Presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.
  9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla regione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) territorialmente competenti.Pag. 43
  10. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le aziende unità sanitaria locale territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, ed il Ministero della cultura, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, assicurano la vigilanza e il rispetto del presente articolo.
  11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i materiali derivanti dall'evento calamitoso di cui all'articolo 20-bis nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di cui al comma 3. Ad essi è attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le indicazioni di cui al presente comma. Tali materiali non possono essere movimentati, ma perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico. L'intervento di bonifica è effettuato da una ditta specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuato dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e è gestito secondo le modalità di cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto. La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di sanità pubblica dell'azienda unità sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.
  12. Ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, le attività previste dal presente articolo derivanti dall'evento calamitoso, ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sono svolte nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), ovvero a valere su risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate allo scopo. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo I-quinquies.
RECUPERO DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20-undecies.
(Disposizioni per il recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023)

  1. Nei territori di cui all'articolo 20-bis, comma 1, al fine di assicurare il mantenimento della occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decretoPag. 44 del Ministro dello sviluppo economico del 24 marzo 2022, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  2. Per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del made in Italy sottoscrive con le regioni interessate un apposito Accordo di Programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  3. Alle finalità del presente articolo sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 100 milioni di euro, che il decreto ministeriale 23 aprile 2021 assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

  Conseguentemente:

   a) dopo l'allegato 1, aggiungere il seguente:

Pag. 45

Allegato n. 2

(Articolo 4, comma 3)

Stato di
previsione

Unità di voto

Codice
Missione

Descrizione
Missione

Codice
Programma

Descrizione
Programma

Importi in euro

Ministero dell'Università e della ricerca

  1.1

  017

Ricerca e
innovazione

  022

Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata

  15.000.000

Totale Ministero dell'Università e della ricerca

  15.000.000

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

  1.2

  014

Infrastrutture pubbliche e logistica

  005

Sistemi idrici e idraulici

  949.999

  1.1

  014

Infrastrutture pubbliche e logistica

  011

Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali

  122.994.272

  1.4

  014

Infrastrutture pubbliche e logistica

  010

Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità

  4.134.697

  2.6

  013

Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto

  006

Sviluppo e sicurezza della mobilità locale

  3.272.340

  2.5

  013

Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto

  009

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

  51.772.260

  2.3

  013

Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto

  002

Autotrasporto ed intermodalità

  37.000.000

  2.4

  013

Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto

  005

Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario

  4.901.131

  4.1

  007

Ordine pubblico e sicurezza

  007

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

  10.441.094

Totale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

  235.465.793

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

  1.3

  009

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

  006

Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione

  5.000.000

Pag. 46

Totale Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

  5.000.000

Ministero dell'economia e delle finanze

  1.8

  029

Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica

  010

Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato

  154.539.729

  20.1

  028

Sviluppo e riequilibrio territoriale

  004

Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali

  450.000.000

  22.2

  032

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

  003

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

  15.750.431

  1.2

  029

Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica

  003

Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria

  33.474.670

  1.6

  029

Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica

  007

Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio

  14.200.207

  1.1

  029

Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica

  001

Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità

  1.000.000

  5.1

  007

Ordine pubblico e sicurezza

  005

Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese

  6.809.396

Totale Ministero dell'economia e delle finanze

  675.774.433

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

  1.8

  004

L'Italia in Europa e nel mondo

  012

Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari

  30.204.196

Totale Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

  30.204.196

Ministero dell'istruzione e del merito

  1.2

  022

Istruzione scolastica

  008

Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica

  5.565.312

Totale Ministero dell'istruzione e del merito

  5.565.312

Pag. 47

Ministero dell'Interno

  3.1

  007

Ordine pubblico e sicurezza

  008

Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

  107.272.291

  6.2

  032

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

  003

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

  406.736

  3.3

  007

Ordine pubblico e sicurezza

  010

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

  53.903.840

  4.2

  007

Ordine pubblico e sicurezza

  010

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

  50.938.141

  6.2

  032

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

  003

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

  6.840.000

Totale Ministero dell'Interno

  219.361.008

Ministero della giustizia

  1.2

  006

Giustizia

  002

Giustizia civile e penale

  24.370.755

  1.1

  006

Giustizia

  001

Amministrazione penitenziaria

  26.306.678

  1.3

  006

Giustizia

  003

Giustizia minorile e di comunità

  100.000

  1.5

  006

Giustizia

  011

Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione

  17.820.929

Totale Ministero della giustizia

  68.598.362

Ministero della difesa

  1.5

  005

Difesa e sicurezza del territorio

  006

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

  33.000.000

Totale Ministero della difesa

  33.000.000

Ministero della Cultura

  1.9

  021

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

  015

Tutela del patrimonio culturale

  3.496.680

Totale Ministero della Cultura

  3.496.680

Pag. 48

Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica

  5.2

  010

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

  007

Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico

  17.000.000

  1.5

  018

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

  012

Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico

  3.937.227

  5.1

  010

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

  008

Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse

  79.100.000

Totale Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica

  100.037.227

Totale complessivo

  1.391.503.011

   b) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione sui territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023», è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88.
20.0100. Il Governo.