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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 ottobre 2023
188.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-01514 Centemero: Proroga di misure fiscali in favore delle PMI.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al credito d'imposta introdotto dall'articolo 1, commi 89 e seguenti, della legge n. 205 del 2017 relativo ai costi di consulenza sostenuti dalle piccole e medie imprese che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
  Tenuto conto del notevole impatto che la predetta misura ha prodotto, favorendo la quotazione sul mercato azionario italiano, gli interroganti chiedono di sapere «quali interventi, anche normativi, si intendano adottare per garantire alle PMI anche per il prossimo anno la misura di cui in premessa».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria si rappresenta che il Ministero delle imprese e del Made in Italy, al quale compete la gestione del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI, ha formulato una proposta da inserire nel disegno di legge di bilancio per il 2024 finalizzata a prorogare al 31 dicembre 2025 la disciplina del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI di cui ai commi da 89 a 92 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, disponendo, nel contempo, l'integrazione delle risorse stanziate per l'anno 2024 – portandole da 10 a 15 milioni di euro – nonché lo stanziamento di 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
  Tanto premesso, è all'attenzione del Governo l'eventuale proroga della misura in argomento compatibilmente con i saldi di finanza pubblica fissati per la legge di bilancio 2024.
  Ad ogni buon conto, si rammenta che la legge 9 agosto 2023, n. 111 recante la legge delega per la riforma fiscale, all'articolo 9, comma 1, lettera g), prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'attuazione della stessa, la revisione e la razionalizzazione degli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi, tenendo altresì conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022.

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ALLEGATO 2

5-01515 Toni Ricciardi: Sulle agevolazioni fiscali per il rientro degli italiani residenti all'estero.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti rilevano che negli ultimi anni sono state previste diverse misure volte ad attrarre risorse umane nel nostro Paese attraverso l'introduzione di regimi di tassazione agevolata sia in favore dei soggetti che trasferiscono la residenza in Italia (articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015), sia in favore di docenti e ricercatori che rientrino in Italia per esercitare la propria attività (articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010).
  Gli Onorevoli segnalano che, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111 recante la delega per la riforma fiscale, il Governo provvederà alla revisione dei vari regimi di favore attualmente vigenti per i lavoratori impatriati.
  In base alle prime bozze di riforma circolate, gli Onorevoli lamentano che le misure attuative previste sarebbero suscettibili di determinare un depotenziamento delle agevolazioni in argomento che porterebbe, unitamente a una diminuzione del numero degli impatriati, un impatto negativo sul gettito erariale per i prossimi periodi di imposta.
  A parere degli interroganti, per un intervento condiviso e razionale sarebbe opportuno avere dati ufficiali sul numero dei soggetti che hanno beneficiato delle agevolazioni citate con riferimento agli ultimi tre anni inclusivi della distribuzione geografica e dell'attività lavorativa e professionale svolta.
  Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere «se, al fine di valutare gli effetti dei regimi fiscali volti ad attrarre risorse umane nel Paese, il Ministro intenda fornire un quadro complessivo degli effetti delle misure in vigore, considerando i quesiti esposti in premessa, anche al fine di prevedere una differenziazione che potenzi il vantaggio per i soggetti che trasferiscono la residenza nelle regioni del Mezzogiorno».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Come evidenziato dagli Onorevoli interroganti, in attuazione dell'articolo 9 comma 1, lettere g), h) e i) della legge 9 agosto 2023, n. 111 recante la delega per la riforma fiscale, sarà delineata una nuova disciplina fiscale volta, tra l'altro, a razionalizzare gli incentivi alle imprese nonché rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato favorendo altresì lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale.
  In questa cornice è prevista una revisione della disciplina della tassazione agevolata per i cosiddetti impatriati titolari di redditi di lavoro dipendente, di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e di redditi di lavoro autonomo.
  Tanto premesso, in ordine alle richieste degli Onorevoli interroganti, si riportano nella seguente tabella le informazioni, disaggregate per anno di imposta, relative alle persone fisiche che hanno traferito la residenza in Italia per svolgervi un'attività di lavoro, per le quali è prevista una tassazione agevolata dei redditi ivi prodotti tramite la cennata disciplina relativa ai «docenti e ricercatori» e agli «impatriati».

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  Tabella. Dati aggregati a livello nazionale per beneficiari con reddito da lavoro dipendente

  Regime agevolativo

  Anno d'imposta 2021

  Anno d'imposta 2020

  Anno d'imposta 2019

  Impatriati

  21.226

  15.080

  11.285

  Docenti e ricercatori

  1.701

  1.329

  1.765

  Giova sottolineare che i numeri dei beneficiari sopra indicati si riferiscono esclusivamente ai soggetti che risultano percettori di reddito da lavoro dipendente; tuttavia si segnala che il regime degli «impatriati» riguarda anche i soggetti che detengono reddito da lavoro autonomo o reddito d'impresa mentre il regime dei «docenti e ricercatori» riguarda anche i soggetti che detengono reddito da lavoro autonomo.
  Al fine di una più corretta stima dei beneficiari dei regimi agevolativi elencati, nelle tabelle che di seguito si riportano viene esposta la distribuzione dei soggetti e del relativo reddito lordo suddivisi per regione e per attività ATECO distinguendo, per gli impatriati, a seconda del tipo di reddito percepito. Si precisa che un soggetto che indichi in dichiarazione dei redditi più codici ATECO relativi all'agevolazione in oggetto, viene considerato solo una volta.

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ALLEGATO 3

5-01516 Fenu: Misure relative al superbonus e alla cessione del credito.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle dichiarazioni rese dal Ministro dell'economia e delle finanze nel corso della conferenza stampa del 16 ottobre 2023, tenutasi all'esito dell'approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024, il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e l'aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (DPB).
  Gli Onorevoli evidenziano che le dichiarazioni del Ministro in relazione all'eventuale proroga degli strumenti della cessione del credito e dello sconto in fattura per gli interventi edilizi concernenti il Superbonus hanno generato accese polemiche tra gli operatori del settore, oltre ad aggravare l'incertezza sul quadro normativo degli incentivi.
  Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se è confermata «l'applicazione, quantomeno per l'anno 2024, dello sconto in fattura e della cessione dei crediti agli interventi superbonus con aliquota al 70 per cento che, come da legislazione vigente, sono già ammessi in deroga al divieto di cessione e sconto».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si sintetizza il quadro normativo attualmente vigente.
  Per gli interventi rientranti nel Superbonus, nell'anno 2024, la detrazione spetta nella misura:

   del 70 per cento per le spese sostenute dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (comma 9, lettera a), dell'articolo 119) e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale (comma 9, lettera d-bis, dell'articolo 119);

   del 110 per cento per le spese sostenute per interventi effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato il nesso causale tra danno dell'immobile ed evento sismico, situati in uno dei comuni di cui alle regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (comma 8-ter dell'articolo 119);

   del 110 per cento per le spese sostenute per interventi contemplati dal comma 10-bis dell'articolo 119 ed effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari assistenziali negli immobili adibiti a strutture sanitarie (comma 8-ter dell'articolo 119).

  Il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 (Decreto Cessioni) ha introdotto, per gli interventi ammessi al Superbonus elencati al comma 2 dell'articolo 121 del Decreto Rilancio, un generalizzato divieto di esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta.
  Dal 17 febbraio 2023, i beneficiari del Superbonus potranno fruire esclusivamente della detrazione in diminuzione delle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei Pag. 150redditi, mediante una ripartizione su più anni d'imposta.
  Tuttavia, il cennato articolo 2 del decreto n. 11 del 2023 ha previsto la possibilità di continuare a esercitare l'opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito d'imposta in relazione alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali alla data del 16 febbraio 2023 risulti:

   a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del Decreto Rilancio, nei casi di interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;

   b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del Decreto Rilancio, nei casi d'interventi effettuati dai condomìni;

   c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

  È stata altresì prorogata la cennata possibilità anche in relazione agli interventi effettuati, alla data del 16 febbraio 2023, dai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio (IACP, cooperative a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale), per gli interventi in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del Decreto Rilancio e per gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, siti nei territori della regione Marche.
  Pertanto, per i suddetti interventi ammessi al Superbonus, ricorrendo le condizioni appena illustrate, l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito è prevista anche per il 2024.

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ALLEGATO 4

5-01517 Congedo: Iniziative per la proroga del credito di imposta per la formazione nel piano «Industria 5.0».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti nel menzionare in premessa il documento «Industria 5.0» presentato dalla Commissione europea a gennaio 2021, richiamano il Piano nazionale transizione 4.0, introdotto dalla legge di bilancio 2020, soffermandosi in particolare sul credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, istituito già dalla legge di stabilità 2018.
  In proposito viene segnalato come la misura sia terminata lo scorso 31 dicembre 2022 e non risulti attualmente essere stata prorogata dal legislatore. Viene infine evidenziato che i benefici derivanti dall'agevolazione fiscale di Industria 5.0 in termini di competitività alle imprese possono rappresentare un valore aggiunto per la crescita e lo sviluppo del sistema-Paese per il prossimo futuro.
  Tanto premesso, gli interroganti chiedono di sapere «se (si) intendano adottare iniziative normative volte a prorogare il credito d'imposta per la formazione nel Piano Transizione 5.0, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, i vincoli di bilancio e il quadro economico complessivo».
  Al riguardo, si rappresenta che eventuali proposte di proroga della misura in argomento saranno valutate dal Governo compatibilmente con i saldi di finanza pubblica fissati per la legge di bilancio 2024.

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ALLEGATO 5

5-01518 Borrelli: Iniziative in ordine all'imposta straordinaria sugli extra profitti degli istituti di credito.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento all'imposta straordinaria sull'incremento del margine di impresa introdotta dall'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 ottobre 2023, n. 136.
  L'Onorevole evidenzia che, originariamente, il gettito di questo nuovo tributo era stato destinato alla creazione di un apposito fondo finalizzato a finanziare iniziative volte alla riduzione della pressione fiscale gravante su famiglie e imprese.
  Tuttavia, viene osservato che le rilevanti modifiche della cennata disposizione intervenute in sede di esame parlamentare ne hanno radicalmente mutato la funzione e attenuato gli effetti in termini di gettito dell'imposta in argomento.
  Tanto premesso, si chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere al fine di arginare il danno reputazionale derivante per l'Italia dagli effetti distorsivi dell'imposta.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 26 del menzionato decreto-legge n. 104 del 2023 ha istituto un'imposta straordinaria a carico delle banche.
  All'esito della riscrittura della disciplina effettuata in sede parlamentare, la base imponibile del contributo coincide con l'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
  È previsto che l'importo massimo dell'imposta straordinaria che può versare il singolo istituto sia commisurato non più allo 0,1 per cento dell'attivo ma allo 0,26 per cento dell'attivo ponderato relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
  La novella parlamentare ha, infine, introdotto un nuovo comma 5-bis, ai sensi del quale le banche, in luogo dell'effettuazione del versamento della cennata imposta, possono destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al primo gennaio 2024, un importo pari a due volte e mezzo l'imposta calcolata ai sensi del presente articolo ad una riserva non distribuibile, a tal fine individuata.
  Tale modifica consente la sospensione della tassazione, prevedendo la costituzione nel patrimonio dei soggetti interessati di una riserva non distribuibile, che, in caso di carenza di utili dell'esercizio, o di perdita di esercizio, può essere alimentata con utili relativi ad esercizi precedenti e, successivamente, con importi di altre riserve patrimoniali.
  Pertanto, la disciplina dell'imposta straordinaria in argomento è stata ridisegnata in maniera tale da superare le criticità evidenziate dal settore bancario lasciando ferma la possibile maturazione di un gettito che confluirà nell'apposito fondo finalizzato al finanziamento delle opportune misure volte alla riduzione della pressione fiscale gravante su famiglie ed imprese.