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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 ottobre 2023
189.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
Pag. 218

ALLEGATO 1

DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. C. 1437 Governo.

PARERE APPROVATO

  La VIII Commissione,

   esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio (C.1437 Governo);

   apprezzate le finalità del decreto che reca interventi volti a sostenere il potere di acquisto delle famiglie, in materia di versamenti fiscali, a tutela del risparmio e della continuità aziendale, nonché per il potenziamento delle attività di valutazione della spesa pubblica;

   valutato positivamente l'articolo 3, che adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova normativa in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022, prevedendo, tra l'altro, premialità per le imprese che coprano almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, nonché un obbligo per le imprese beneficiarie di adottare ulteriori misure volte a ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica;

   evidenziato che i commi da 3 a 5 dell'articolo 7 prevedono procedure per consentire a determinati interventi finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC) di essere riammessi a beneficiare delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, costituito per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 219

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. Emendamenti C. 1342 Governo.

PARERE APPROVATO

  La VIII Commissione,

   esaminati gli emendamenti Morfino 7.1, L'Abbate 7.2, L'Abbate 9.4, Orrico 9.1, Ilaria Fontana 9.6, Ilaria Fontana 9.5, L'Abbate 9.7, Ilaria Fontana 9.2 e Santillo 9.3. al disegno di legge «Legge di delegazione europea 2022-2023» (C. 1342 Governo), presentati presso la XIV Commissione,

  esprime

PARERE CONTRARIO.

Pag. 220

ALLEGATO 3

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio. COM(2022) 672 final.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  La Commissione VIII,

   esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio;

   preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

   tenuto conto degli elementi di conoscenza e valutazione emersi nelle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

   premesso che:

    sono complessivamente condivisibili le finalità e gli obiettivi della proposta, che si inserisce nelle politiche contro i cambiamenti climatici. Essa infatti costituisce un importante strumento, a carattere volontario, per promuovere gli assorbimenti di carbonio, determinanti per progredire verso il raggiungimento degli obiettivi climatici assunti dall'UE;

    la proposta conferma la centralità del contributo che può essere offerto dall'agricoltura, dalla gestione del suolo e dalla gestione forestale sostenibile alla transizione climatica e ambientale;

   considerato che:

    la proposta demanda a futuri atti delegati della Commissione europea la definizione di aspetti sostanziali del regime di certificazione che si intende realizzare, quali le metodologie di calcolo (articolo 8), le informazioni minime contenute nei certificati (articolo 15), ed ulteriori aspetti del processo di certificazione, quali ad esempio il funzionamento dei sistemi e dei registri pubblici, dovrebbero essere definiti con atti esecutivi (articoli 9, 11, 12, 13);

    la proposta potrebbe esporre gli Stati membri al rischio di non raggiungere gli obiettivi loro assegnati dal pacchetto clima-energia 2030, dal momento che le attività di assorbimento di carbonio contabilizzate e vendute sui mercati volontari da operatori privati non potrebbero essere contabilizzate ai fini dei target nazionali;

    andrebbero ulteriormente approfondite, ai fini di una appropriata modifica ed integrazione del testo della proposta, le questioni relative alla possibilità di doppi conteggi dei crediti, all'incertezza del mercato dei crediti di carbonio, alla carenza di incentivi e finanziamenti per sostenere lo sviluppo delle tecnologie di assorbimento;

   rilevato con specifico riguardo al settore agricolo che:

    le pratiche agricole idonee a favorire gli assorbimenti di carbonio dovrebbero essere remunerate con meccanismi pubblici di incentivazione diversi e aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dalla Politica agricola comune, di per sé non sufficienti;

    le misurazioni degli assorbimenti da parte delle aziende agricole comporterebbero costi elevati, anche per la necessità di ricorrere a personale qualificato, ed oneri amministrativi che le aziende piccole e medie potrebbero non essere in grado di sostenere;

    il regime proposto, incentrato sulla certificazione dei risultati di assorbimento raggiunti, non tiene in debita considerazione,Pag. 221 per quanto riguarda il settore agricolo, i numerosi fattori (effetti dei cambiamenti climatici, eventi meteorologici eccezionali, particolari caratteristiche o vulnerabilità del territorio) che influiscono su tali risultati, indipendentemente dalle buone pratiche agricole e di manutenzione del territorio, né il fatto che tali risultati possono essere conseguiti in tempi anche molto lunghi; pertanto sarebbe necessario integrare la proposta con norme che riconoscano non solo gli assorbimenti effettivamente conseguiti, ma anche il contributo di attività idonee a favorire tali assorbimenti con meccanismi incentivanti cosiddetti «action based»;

    la diversa capacità di assorbimento dei suoli in ragione delle loro peculiari caratteristiche richiede di tenere in adeguata considerazione le specificità del territorio dei singoli Stati membri;

    la diversa capacità di assorbimento dei soprassuoli forestali in ragione delle differenti caratteristiche ecologiche e socioeconomiche locali richiede di tenere in adeguata considerazione le specificità di gestione forestale, rimboschimento e imboschimento dei singoli Stati membri, in coerenza con i principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile (GFS), e delle linee guida per l'imboschimento e il rimboschimento, con una particolare attenzione alle disposizioni della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Guidelines for Afforestation and Reforestation with a special focus on the provisions of the UNFCCC);

    lo sviluppo di pratiche colturali innovative e a basso impatto ambientale per specifiche monocolture forestali e l'arboricoltura da legno in generale, riconosciute anche dal cofinanziamento del FEASR, richiede di tenere in adeguata considerazione il loro contributo agli obiettivi di assorbimenti e stoccaggio del carbonio e di essere ammissibili alla certificazione sulla base di criteri tecnico-scientifici afferenti al principio «non arrecare un danno significativo»;

    rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

  esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) sia circoscritto, sia limitandone l'ambito oggettivo, sia definendo principi e criteri direttivi, il ricorso ad atti delegati ed esecutivi per definire aspetti essenziali del quadro di certificazione quali le metodologie di certificazione, il funzionamento e la valutazione dei sistemi di certificazione, nonché l'istituzione e il funzionamento dei registri pubblici, il contenuto dei certificati, modificando in tal senso gli articoli 8, 9, 11, 12, 13 e 15;

   2) ferma restando la natura giuridica del mercato dei crediti di carbonio quale regime volontario, si integri il testo della proposta con norme volte a chiarire il rapporto tra gli assorbimenti certificati nell'ambito del regime volontario proposto con gli obiettivi vincolanti fissati dall'Unione europea con le nuove norme del cosiddetto pacchetto «Pronti per il 55%»;

   3) si modifichi l'articolo 2 nel senso di integrarlo con la definizione di «gas ad effetto serra» e di rivedere la definizione di «assorbimenti di carbonio», al fine di assicurarne la coerenza con le definizioni adottate a livello internazionale dalla comunità scientifica ed in particolare dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC);

   4) per evitare di sovrastimare o sottostimare assorbimenti ed emissioni si adottino metodologie di quantificazione degli assorbimenti basati su solide basi scientifiche, monitorabili e verificabili, nonché coerenti con quanto previsto dalle linee guida elaborate dal citato Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), anche adottando la metrica adottata a livello internazionale per il calcolo della CO2 equivalente evitando in ogni caso ogni ulteriore onere amministrativo per le imprese agricole e forestali;

Pag. 222

   5) nella realizzazione del quadro di certificazione e nella elaborazione dello scenario di partenza iniziale, si introducano disposizioni tali da tenere conto delle specificità e differenze tra Stati membri, territori, regioni ed anche singole aziende agricole e della specificità delle coltivazioni/colture presenti, per garantirne la sostenibilità anche economica e sociale del sistema;

   6) si valuti la possibilità di integrare le norme proposte con disposizioni che valorizzino incentivandolo il contributo della gestione forestale sostenibile alla riduzione complessiva di CO2, eventualmente anche prevedendo l'utilizzo di risorse pubbliche;

   7) nell'elaborazione del quadro di certificazione si assicuri la massima semplificazione e la minimizzazione degli oneri amministrativi, in particolare per le piccole e medie imprese, anche per consentire l'adesione e partecipazione del maggior numero di imprese e operatori, ad esempio nei settori agricolo e della gestione del suolo. A tal fine si valuti l'introduzione di norme volte a ridurre al minimo i costi e gli oneri a carico dei piccoli produttori, anche agricoli, e a favorire per questi ultimi strumenti e meccanismi di aggregazione che consentano il loro inserimento in progetti collettivi;

   8) al fine di evitare che il regime proposto si basi, per il settore agricolo, esclusivamente sui risultati ottenuti, si introduca un quadro normativo distinto per gli assorbimenti del carbonio nei suoli agricoli, conseguiti attraverso soluzioni naturali, e che preveda inoltre la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;

   9) si integri in ogni caso la proposta con disposizioni volte a remunerare le pratiche agricole idonee a favorire l'assorbimento di carbonio dall'atmosfera con meccanismi incentivanti aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dalla Politica agricola comune;

  e con le seguenti osservazioni:

   a) si valuti la possibilità di lasciare agli Stati membri la scelta di ulteriori pratiche agro-ecologiche da considerare ammissibili e incoraggiare;

   b) alla luce delle premesse considerazioni in ordine alla specificità del settore agricolo, alle difficoltà di comunicazione, monitoraggio e verifica dei risultati in tale settore, si valuti l'introduzione di norme volte a favorire la creazione di uno specifico mercato volontario dei crediti derivanti dagli assorbimenti, anche temporanei, del settore agricolo.

Pag. 223

ALLEGATO 4

5-01537 Simiani: Salvaguardia della pineta mediterranea
sul territorio nazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In Italia i pini mediterranei, oltre a costituire una componente paesaggistica di rilievo, svolgono una funzione rilevante di protezione del suolo, ricostruzione del bosco a seguito di incendi e altre forme di degradazione del suolo medesimo, e fungono da barriera protettiva della vegetazione dell'entroterra rispetto agli aerosol marini.
  La competenza in materia di contrasto ai fitopatogeni nocivi per il patrimonio boschivo nazionale e per le pinete mediterranee è prevalentemente del Masaf, di concerto con i Servizi Fitosanitari delle Regionali interessate dal fenomeno, nonché le articolazioni territoriali del Servizio Fitosanitario Nazionale che comprende anche il Servizio Fitosanitario Centrale.
  Per quanto di competenza, secondo i dati tecnici forniti dall'Ispra, data l'ampia diffusione della specie arborea in argomento, per il contrasto ai fitopatogeni è in primis necessario delimitare l'area interessata dalle infestazioni sulla base delle risultanze di controlli ufficiali e specialistici da inserire su piattaforma informatica, ricomprendendo «zone infestate» e, intorno a queste, «zone cuscinetto» di raggio appropriato.
  Inoltre, nell'ottica della razionalizzazione degli interventi, occorre distinguere i siti dove le specie colpite sono spontanee da quelli ove si sono diffuse mediante rimboschimenti.
  Il monitoraggio delle zone infestate è, poi, necessario a individuare eventuali esemplari di pino poco sensibili, da cui ottenere, per mezzo delle più adeguate metodologie di riproduzione, ceppi in grado di resistere alle infestazioni in trattazione. Va detto che condizioni di elevata naturalità dei consorzi di conifere impiantati favorisce la presenza di una molteplicità di antagonisti in grado di mantenere l'equilibrio dinamico tipico di una comunità forestale. Pertanto, gli interventi devono essere finalizzati anche ad elevare la qualità ecologica delle pinete quale forma di contenimento naturale delle infestazioni. A tutela della biodiversità, ove si utilizzino insetticidi nebulizzanti ed endoterapici, essi sono da effettuarsi al di fuori dei periodi di attività delle api e di nidificazione delle specie protette di uccelli.
  I fitopatogeni in argomento trovano un esempio emblematico nella cocciniglia tartaruga dei pini, la cui pericolosità ha indotto il Comitato fitosanitario nazionale a istituire suo interno uno specifico Gruppo di Lavoro tecnico-scientifico, cui partecipano il Centro difesa e certificazione in qualità di Istituto nazionale per la protezione delle piante e l'Università degli Studi di Napoli Federico II.
  Il Gruppo è incaricato di:

    sviluppare modalità di indagine delle aree colpite e delle aree indenni, allo scopo di definire l'estensione dell'infestazione; individuare le misure fitosanitarie più appropriate per l'eradicazione ed il contenimento;

    identificare le sostanze attive dotate di potenziale efficacia contro il coccide al fine della relativa autorizzazione ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento Ue n. 1107 del 2009;

    ricercare possibili agenti di controllo biologico.

  Tali attività hanno condotto all'emanazione del decreto ministeriale 3 giugno 2021, recante «Misure fitosanitarie di emergenza ai fini del contrasto dell'organismo nocivo Toumeyella parvicornis (Cocciniglia tartaruga) »,Pag. 224 che prevede la conduzione di indagini su tutto il territorio nazionale per accertare l'estensione dell'infestazione, misure fitosanitarie di intervento, disposizioni per la movimentazione delle piante ospiti dalle aree delimitate, azioni di informazione e comunicazione.
  Nell'ambito di uno specifico Accordo di collaborazione, datato 3 gennaio 2023, tra il Masaf e il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura – Difesa e Certificazione (CREA), è stata prevista l'attuazione di uno specifico programma nazionale di intervento per lo studio e il controllo della specie, approvato dal Comitato fitosanitario nazionale, incentrato sul potenziamento del monitoraggio, sull'individuazione di metodi di controllo più efficaci, nonché sullo sviluppo su larga scala di un metodo di controllo biologico.
  Il Mase, stante il perimetro delle proprie competenze in materia, continuerà ad attenzionare il fenomeno, anche a fini collaborativi con gli enti locali interessati, con particolare riguardo alle aree incluse nella Rete Natura 2000, per i rischi di impatto per gli organismi non-target, anche nell'ottica di ogni eventuale Valutazione di incidenza ambientale (VINCA) che dovesse rendersi necessaria.

Pag. 225

ALLEGATO 5

5-01538 Mazzetti: Misure per la tutela della costa apuo-versiliana.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, è opportuno descrivere in via preliminare il contesto di riferimento del porto di Marina di Carrara, che è uno dei tre porti di interesse nazionale presenti nella regione Toscana, insieme a quello di Livorno e di Piombino, e fa capo all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, insieme al porto di La Spezia.
  La rilevanza dello scalo è conseguenza della vocazione commerciale, connessa alla movimentazione sia di materiali lapidei naturali, di cui risulta essere il principale scalo al mondo, sia della componentistica industriale. Tra le caratteristiche strutturali, si segnala la profondità dei fondali, la presenza di sistemi di movimentazione delle merci, e la prossimità di infrastrutture di collegamento molto efficienti, compreso un nodo ferroviario che ne incrementa la sostenibilità ambientale.
  Lo scorso anno, i traffici commerciali nel porto sono risultati in netto aumento, nonostante le incertezze legate alla pandemia ed alla situazione internazionale.
  Lo scalo, inoltre, accoglie un approdo turistico e, di recente, anche l'accesso di navi da crociera, grazie alla felice collocazione tra la Versilia, le Cinque Terre e le città d'arte toscane.
  Pertanto, in considerazione delle caratteristiche infrastrutturali, imprenditoriali e turistiche del territorio adiacente, il Porto di Marina di Carrara sembra destinato ad un incremento delle sue attività, in continuità con quanto registrato negli ultimi anni.
  Tuttavia, qualsiasi considerazione di natura economica od occupazionale non può prescindere dal rispetto dei parametri ambientali.
  Si rileva che in data 7 febbraio 2022 è stata trasmessa dal l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, in qualità di Proponente, l'istanza di Valutazione Ambientale Strategica del Piano regolatore portuale del Porto di Marina di Carrara.
  Sul suddetto piano è stata svolta la fase di scoping del procedimento di valutazione ambientale strategica presso l'Autorità competente, la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero, conclusasi con il parere n. 41 del 6 luglio 2022 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS la quale, sulla base di un rapporto preliminare, ha definito i contenuti da includere nel rapporto ambientale.
  Nel suddetto parere, sono incluse, tra l'altro, le osservazioni sulla morfodinamica costiera.
  Al riguardo, gli studi previsti a supporto delle previsioni di allungamento e di modifica delle opere portuali dovranno consentire di valutarne la sostenibilità, tenuto conto delle recenti tendenze evolutive, del deficit sedimentario a cui è soggetto il litorale, nonché delle finalità delle attività di progettazione e di realizzazione dei lavori in corso, volte a ripristinare il trasporto solido longitudinale e a ridurre il deficit esistente.
  Lo scorso 2 agosto, l'Autorità Portuale del Mar Ligure Orientale ha adottato il Piano Regolatore Portuale, poi integrato lo scorso 3 ottobre con lo studio della verifica degli aspetti paesaggistici del Piano, senza modificarne la struttura ma ai soli fini di una maggiore chiarezza espositiva.
  Tutto ciò considerato, il Ministero è in attesa di ricevere dall'Autorità proponente il rapporto ambientale, sulla base del quale potrà esprimersi in merito a quanto rappresentato dall'Onorevole interrogante, tenendo conto delle osservazioni che perverranno dagli enti coinvolti e dal pubblico, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Pag. 226

ALLEGATO 6

5-01534 Zinzi: Introduzione della specie Coregonus lavarelus
nel lago di Garda.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, occorre menzionare il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 2 aprile 2020. Nel suddetto decreto vengono definite le modalità con cui le regioni possono chiedere deroga in merito all'introduzione in acque pubbliche di specie ittiche alloctone. A tal fine, la procedura prevede una richiesta da indirizzare al Ministero, corredata da uno studio e da una valutazione complessiva dei possibili rischi e benefici ambientali ed ecologici legati all'immissione della specie non autoctona.
  L'eventuale autorizzazione verrà rilasciata con provvedimento del Mase, a seguito di consultazione anche del Ministero delle politiche agricole, della sovranità alimentare e delle foreste.
  La richiesta deve pervenire dagli enti territoriali prospicienti ai bacini interessati; pertanto, nel caso del Benaco, da regione Lombardia, regione Veneto e Provincia di Trento. Per il Lago di Iseo ed il Lago di Como, il Ministero ha rilasciato apposita concessione a seguito di richiesta di immissione di larve di coregone trasmessa dalla regione Lombardia, come evidenziato dall'Onorevole interrogante.
  Per quel che concerne il Lago di Garda, la regione Lombardia riferisce di aver avviato contatti con gli altri due enti territoriali attigui. Il fine è addivenire al più presto alla realizzazione di uno studio sulla biocenosi del lago, che possa altresì ottemperare alle richieste di integrazione formulate da Ispra, e supportare l'eventuale concessione della deroga.
  Pertanto sarà cura del Ministero attivarsi in conformità alle eventuali istanze provenienti dalle regioni e dalle province autonome, complete della documentazione necessaria come da normativa vigente. Infatti, a monte di qualsiasi procedimento istruttorio degli Organi centrali volto al rilascio di concessione, resta la necessità di una idonea valutazione da parte dei territori interessati circa l'opportunità della reimmissione della specie nel lago. A tale proposito, oltre ai pur rilevanti benefici economici, dovranno essere prese in considerazione tutte le variabili legate a tale operazione.
  Si rappresenta infine che, con decreto ministeriale dello scorso ottobre 2022, presso il Ministero è stato istituito il Nucleo di ricerca e valutazione. L'Organismo – di cui fanno parte anche Masaf, Ispra e i rappresentanti di 5 regioni e 1 provincia autonoma – ha l'incarico di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone. La conclusione dei lavori è attesa entro il prossimo 31 dicembre. Al termine, con apposito decreto del Mase saranno definite le specie ittiche d'acqua dolce di interesse alieutico riconosciute come autoctone per regioni o per bacini, alla luce dei risultati conseguiti.

Pag. 227

ALLEGATO 7

5-01535 Ilaria Fontana: Stato di attuazione della legge n. 60 del 2022, cosiddetta «SalvaMare».

TESTO DELLA RISPOSTA

  La legge Salvamare era stata proposta quale parziale recepimento della Direttiva europea n. 883 del 2019, sugli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che già conteneva una norma in direzione della prevenzione del marine litter, e che è stata poi recepita dal decreto legislativo n. 197 del 2021, ad oggi vigente.
  Per quanto concerne l'articolo 2, comma 9, in materia di misure premiali in favore del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento non pregiudizievoli per la tutela dell'ecosistema marino, è prevista entro fine mese una riunione di concertazione del testo a livello tecnico con il Masaf, per l'accesso ai benefici del «Fondo Europeo Affari Marittimi Pesca e Acquacoltura» (FEAMPA) 2021- 2027, disciplinato dai regolamenti europei 1060 e 1139 del 2021.
  Con riguardo all'articolo 4, comma 1 e articolo 11, comma 2, che prevede l'adozione da parte del Mase di un decreto di natura regolamentare per la definizione dei criteri e delle modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, questo Ministero ha elaborato una proposta di revisione dell'articolo per l'inserimento in uno degli strumenti normativi attualmente in valutazione al Governo.
  Ciò anche alla luce dell'eterogeneità, in termini merceologici, di codici di codici dell'elenco europeo dei rifiuti (EER) e di pericolosità, dei rifiuti potenzialmente interessati, che rende al momento di difficile attuazione la previsione di un unico regolamento ai sensi dell'articolo 184-ter del Testo Unico Ambientale.
  Quanto all'articolo 11, comma 2, che prevede l'adozione di un decreto del Mase di concerto con il Masaf, per la disciplina di procedure, modalità e condizioni per l'attribuzione del riconoscimento ambientale agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati, si rappresenta che sono state avviate le attività istruttorie finalizzate allo svolgimento delle consultazioni con gli operatori stessi e i potenziali enti certificatori.
  In riferimento all'articolo 7, relativo alle «Attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino», si rappresenta che la bozza di decreto è stata trasmessa, lo scorso 10 giugno 2023, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto per acquisirne i rispettivi pareri. In merito Ispra ha fornito parere favorevole in data 1° settembre 2023.
  Pertanto, una volta acquisto anche l'avviso del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, la bozza di decreto, che non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, proseguirà l'iter per l'approvazione del testo da parte del dicastero concertante.
  Nella fattispecie, attesa l'interdisciplinarietà della materia, è stato istituito un Gruppo di Lavoro interistituzionale coordinato dal Mase con rappresentanti del Dicastero, nonché di Ispra e dal Reparto Ambientale Marino (RAM) e Comando Generale delle Capitanerie di porto.
  Il decreto ha la finalità di colmare la carenza di una normativa che regolamenti nel suo insieme l'attività subacquea, non esistendo, a livello nazionale, disposizioni normative sull'utilizzo e il lavoro degli Operatori Scientifici Subacquei (OSS), ma solo delle linee guida del Sistema Nazionale per Pag. 228la Protezione dell'Ambiente (SNPA) che non vengono però riconosciute da tutte le Capitanerie di porto.
  Quanto all'articolo 12, comma 4, inerente ai criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi sanitari in materia di impianti di desalinizzazione e relative soglie di assoggettabilità a VIA, si rappresenta che lo schema di decreto è in via di finalizzazione e, al contempo, si sta procedendo all'aggiornamento dell'allegato tecnico e dei documenti di accompagnamento (relazione illustrativa, AIR e ATN).
  Con riferimento all'articolo 13, in materia di criteri di contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura, il relativo decreto è in fase di definizione, anche grazie al supporto di un Gruppo di Lavoro, coordinato dal Mase, appositamente costituito nel 2022 con rappresentanti di Mase, Masaf, Mit, Mimit e Ispra, e integrato nel giugno 2023 con appartenenti al Corpo delle Capitanerie di Porto, del Comando Generale e del Reparto Ambientale Marino.
  La bozza di decreto, composto di 9 articoli e un allegato tecnico, è stata difatti condivisa tra tutti i predetti soggetti istituzionali, unitamente alle proposte di modifica sotto forma di revisioni pervenute entro il mese di agosto scorso, per poi procedere nell'iter di approvazione da parte dei Dicasteri concertanti, anche d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Fermo quanto esposto, il Mase continuerà ad attenzionare gli iter dei decreti attuativi della legge Salvamare nell'ottica della loro celere approvazione, atteso il rilievo e la multidisciplinarità delle questioni ambientali ad essi sottese.

Pag. 229

ALLEGATO 8

5-01536 Bonelli: Valutazioni in ordine alla perimetrazione
del Parco nazionale di Portofino.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1 comma 1116 ha introdotto, nell'articolo 34, comma 1, all'elenco dei parchi nazionali istituiti, la lettera f-ter) e ha così disposto l'istituzione del Parco nazionale di Portofino, comprendente la già istituita area marina protetta di Portofino.
  Lo stesso articolo 34, al comma 3, attribuisce al Ministero dell'ambiente l'obbligo di individuare la perimetrazione provvisoria dei parchi previsti dal comma 1 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili presso i servizi tecnici nazionali, le amministrazioni statali e le regioni, e di definire, sentite le regioni e i comuni, le misure di salvaguardia provvisorie.
  Il Ministero si avvale di Ispra che, sulla base delle norme vigenti e delle Direttive ministeriali in corso, ha funzioni di «supporto tecnico-scientifico alle competenti strutture del Ministero dell'ambiente» per «l'istituzione e l'aggiornamento delle aree protette terrestri» e, specificamente per il «supporto ai tavoli istruttori per l'istituzione dei parchi nazionali».
  L'ipotesi preliminare di perimetrazione e zonazione, redatta da Ispra come base di confronto per il tavolo istruttorio con la regione Liguria e gli Enti locali interessati, era stata recepita con decreto del Ministro dell'ambiente 6 agosto 2021, come perimetrazione e zonazione provvisorie del Parco nazionale, insieme alle relative misure di salvaguardia, per attuare quanto previsto dal citato comma 3 dell'articolo 34 della legge n. 394 del 1991 (punto 2), ottemperando – nei ristretti tempi concessi (30 giorni) – alla sentenza del Tar Lazio del 28 giugno 2021 che così aveva statuito sul ricorso presentato da Associazioni ambientaliste contro il Ministero per la mancata istituzione del Parco nazionale previsto dalla legge del 2017, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 34, comma 3.
  Sul citato decreto ministeriale del 6 agosto 2021 per il parco nazionale provvisorio pendono ricorsi presentati dalla regione Liguria e da Enti locali interessati. La prossima udienza di merito è fissata per il 17 novembre 2023.
  Fin dall'avvio, nel 2018, del procedimento amministrativo di competenza del Ministero per l'istituzione del parco nazionale, la regione Liguria e alcuni Enti locali interessati hanno manifestato contrarietà ad un parco nazionale che si estendesse oltre i confini dell'attuale Parco regionale di Portofino, contrarietà che ha portato allo stallo del procedimento, alla sentenza del Tar Lazio e al ricorso sul provvedimento ministeriale di perimetrazione provvisoria.
  Sul punto deve evidenziarsi che la legge n. 394 del 1991 stabilisce che l'istituzione di un parco nazionale avvenga d'intesa con la regione interessata e sentita la Conferenza Unificata; questo comporta che in assenza dell'accordo con la regione l'Amministrazione statale non può procedere all'istituzione del Parco.
  La ferma opposizione della regione e dei comuni – in particolare quelli già interessati dal Parco regionale, pur avendo considerato le volontà espresse da altri comuni di rientrare nel parco nazionale – alla perimetrazione provvisoria attuata con sopracitato decreto ministeriale 6 agosto 2021 (che invece è atto unilaterale del Mase, mentre per le misure di salvaguardia provvisorie occorre «sentire» le regioni e gli enti locali) è stata confermata e ribadita dalla proposta avanzata dal Presidente Toti per una nuova perimetrazione provvisoria che includesse i soli territori dell'attuale parco regionale.Pag. 230
  È in questo contesto che il Ministero ha valutato di aderire alla proposta regionale e ha provveduto a decretare la nuova perimetrazione e zonazione provvisoria del parco con il decreto ministeriale 10 ottobre 2023.
  Si è voluto in tal modo porre le basi per pervenire finalmente all'istituzione del Parco nazionale di Portofino attuando la previsione di legge e altrimenti non perseguibile, stante l'obbligatorietà dell'intesa con la regione.
  Una decisione assunta nella piena potestà delle attribuzioni del Ministero ed in coerenza con le previsioni di legge, posto che l'ipotesi preliminare di Ispra, tramutatasi in perimetrazione provvisoria del Parco, rappresenta il supporto tecnico-scientifico alla base del tavolo di confronto amministrativo e politico che deve raggiungere la necessaria intesa propedeutica alla definizione del procedimento istitutivo.
  Tutto ciò senza disconoscere gli elementi di valenza ambientale e naturalistica dei territori inseriti nella proposta Ispra e che da Portofino si estendono in continuità fino a Rapallo, anche con la presenza significativa di ambiti già riconosciuti e tutelati come Siti della Rete Natura 2000.
  Si è, inoltre, tenuto conto delle caratteristiche di peculiarità, anche socioeconomiche, rappresentate da Portofino e dai territori contermini di Camogli e Santa Margherita Ligure, storicamente definite dall'attuale parco regionale, a fronte di una estensione dei confini che avrebbe coinvolto territori da essi differenti e riconducibili a differenti ambiti geografici.

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ALLEGATO 9

5-01539 Lampis: Tempi per l'istituzione dell'area marina protetta di Capo Spartivento.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riguardo al quesito posto, si rappresenta che il Mase ha elaborato lo schema di regolamento recante «Disciplina dell'area marina protetta di Capo Spartivento», che individua le attività consentite nell'area stessa, suddividendola in zone soggiacenti a un differente regime di tutela, in ragione delle diverse caratteristiche ambientali e socioeconomiche, nonché in funzione del grado di protezione necessario ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 (o legge quadro sulle aree protette).
  Lo schema di regolamento è giunto alla fase finale, ossia quella della firma del Ministro, posto che, come ricordato dall'onorevole interrogante, sullo stesso è stato acquisito il parere favorevole del Consiglio di Stato e il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.
  Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha già firmato, il 23 ottobre scorso, il decreto recante «Istituzione dell'area marina protetta di Capo Spartivento», che necessita dell'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze.
  L'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze e, dunque, l'adozione del decreto ministeriale di istituzione dell'area marina protetta sono da ritenersi prodromiche alla firma dello schema di regolamento di cui s'è detto sopra.
  La contestuale adozione del regolamento e del decreto ministeriale appare, infatti, fondamentale al fine che, sin dal momento dell'istituzione dell'Amp, vi sia una disciplina in grado di regolamentare le attività consentite nell'area stessa.
  Diversamente, si addiverrebbe all'istituzione di un'area ove, nell'assenza di una apposita regolamentazione, nessuna attività finirebbe per doversi ritenere consentita.
  Alla luce di quanto esposto, l'iter istitutivo dell'area marina protetta di Capo Spartivento e di adozione della disciplina delle relative attività è giunto alle fasi conclusive.