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Resoconti delle Giunte e Commissioni

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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 novembre 2023
201.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 105

ALLEGATO 1

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura. C.1304, approvato dal Senato, ed abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, il progetto di legge C. 1304, approvato dal Senato, adottato come testo base, ed abb., recante: «Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 106

ALLEGATO 2

5-01625 Fenu: Quantificazione degli interventi ammessi in detrazione e dei crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento ai bonus edilizi e alle modalità relative alla loro fruizione.
  In particolare, gli Interroganti chiedono di sapere quale sia l'ammontare ad oggi degli interventi ammessi in detrazione e dei corrispondenti crediti di imposta relativi ai bonus edilizi distinguendo i dati per tipologia di bonus e con specificazione:

   dell'ammontare delle detrazioni maturate per anno;

   dell'ammontare delle detrazioni trasformate in crediti d'imposta a seguito di cessione o sconto in fattura, rispetto al totale delle detrazioni e con riferimento ai singoli bonus edilizi (in particolare il superbonus 110%);

   l'ammontare dei crediti già oggetto di compensazione e la quota annua ancora smaltire;

   l'attuale ammontare dei crediti del settore costruzioni, bancario, assicurativo, altri settori, e il valore delle compensazioni e del debito residuo per settore nonché la stima prudenziale della capienza fiscale residua;

   la quota di crediti ancora classificabile come «incagliati».

  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Con riferimento al primo quesito, quanto all'ammontare delle detrazioni anno per anno ad oggi risultano complete le informazioni riguardanti gli anni 2020 e 2021. Non risultano, invece, ancora completi i dati relativi al 2022 in quanto devono essere ancora acquisiti quelli relativi alle detrazioni usufruite direttamente in dichiarazione. Tali informazioni saranno disponibili nei primi mesi del 2024.

2020

2021

  SUPERBONUS

512

16.157

  BONUS FACCIATE

1.431

19.686

Dati in milioni di euro

  Con riferimento al secondo quesito, nella allegata tabella sono, invece, indicate le detrazioni che sono state cedute o fruite come sconto in fattura, rilevate dalle comunicazioni finora inviate all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, distinte per anno di sostenimento della spesa e tra superbonus e altre tipologie di bonus.
  Nel medesimo file è indicato l'ammontare dei crediti di cui al punto precedente che sono stati finora utilizzati in compensazione tramite modello F24, specificando altresì l'importo delle rate fruite nel 2023 e l'ammontare delle rate residue dello stesso anno (terzo quesito).
  Con riferimento al quarto quesito, l'Agenzia delle entrate fa presente che la distinzione dei crediti in base al settore economico di appartenenza del cessionario (costruzioni, bancario, assicurativo) richiede specifiche elaborazioni piuttosto complesse, che sono in corso di completamento e saranno fornite non appena disponibili.
  Per quanto riguarda, poi, «la stima prudenziale della capienza fiscale residua» dei soggetti che detengono i crediti, l'Agenzia segnala che non è possibile determinare con sufficiente attendibilità la capacità di un certo soggetto di assorbire in compensazione i bonus edilizi ai fini del pagamento dei propri debiti fiscali e contributivi, in quanto ciò dipende da caratteristichePag. 107 peculiari soggettive e propensioni individuali che non sono note.
  Infine, si evidenzia che non è parimenti possibile determinare «la quota di crediti ancora classificati come incagliati» (quesito 5) in quanto l'Agenzia delle entrate non è a conoscenza delle motivazioni per cui un certo credito non venga ceduto a terzi; in altre parole, non è noto se il soggetto detenga il credito per scelta consapevole, oppure perché non possa utilizzarlo in compensazione tramite modello F24 o non trovi altri soggetti disponibili ad acquistarlo.

Pag. 108

ALLEGATO 3

5-01624 Borrelli: Interventi per potenziare le disposizioni sulla tassazione degli extraprofitti bancari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, nell'evidenziare come durante il periodo pandemico il settore bancario abbia registrato una forte crescita della liquidità nonché un notevole miglioramento della redditività, sottolinea come proprio tali elementi hanno indotto il Governo a introdurre, per l'anno 2023, l'imposta straordinaria sull'incremento del margine d'interesse (c.d. imposta sugli extraprofitti), di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023, tesa a colpire la ricchezza prodotta dagli istituti di credito frutto di circostanze esterne che nulla hanno a che vedere con il normale svolgimento dell'attività bancaria.
  Tuttavia, l'interrogante lamenta che a causa della facoltà concessa ai suddetti soggetti dal comma 5-bis del citato articolo 26 di optare, in luogo del versamento dell'imposta, per l'accantonamento, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, a una riserva non distribuibile di un importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta, viene, di fatto, fornito uno strumento di elusione dell'imposta stessa.
  Ciò premesso, l'interrogante chiede di sapere «se non si ritenga opportuno ridare l'originaria efficacia alle disposizioni concernenti l'imposta straordinaria che, alla luce dell'evoluzione normativa, non ha prodotto i risultati attesi in termini di gettito».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Come già chiarito in sede di risposta all'interrogazione n. 5-01518 presentata dallo stesso Interrogante nella seduta del 24 ottobre 2023, l'articolo 26 del menzionato decreto-legge n. 104 del 2023 ha istituto un'imposta straordinaria a carico delle banche.
  All'esito della riscrittura della disciplina effettuata in sede parlamentare, la base imponibile del contributo coincide con l'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
  È previsto che l'importo massimo dell'imposta straordinaria che può versare il singolo istituto sia commisurato non più allo 0,1 per cento dell'attivo ma allo 0,26 per cento dell'attivo ponderato relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
  La novella parlamentare ha, infine, introdotto un nuovo comma 5-bis, ai sensi del quale le banche, in luogo dell'effettuazione del versamento della cennata imposta, possono destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al primo gennaio 2024, un importo pari a due volte e mezzo l'imposta calcolata ai sensi del presente articolo ad una riserva non distribuibile, a tal fine individuata.
  Tale modifica consente la sospensione della tassazione, prevedendo la costituzione nel patrimonio dei soggetti interessati di una riserva non distribuibile, che, in caso di carenza di utili dell'esercizio, o di perdita di esercizio, può essere alimentata con utili relativi ad esercizi precedenti e, successivamente, con importi di altre riserve patrimoniali.
  Tanto premesso, si ribadisce che la disciplina dell'imposta straordinaria in argomentoPag. 109 è stata ridisegnata in maniera tale da superare le criticità evidenziate dal settore bancario, contribuendo a rafforzare la garanzia delle liquidità dei depositi dei risparmiatori e lasciando, comunque, ferma la possibile maturazione di un gettito che confluirà nell'apposito fondo finalizzato al finanziamento delle opportune misure volte alla riduzione della pressione fiscale gravante su famiglie ed imprese.

Pag. 110

ALLEGATO 4

5-01622 Del Barba: Chiarimenti sull'attuale esposizione complessiva dello Stato rispetto alle garanzie concesse a banche e istituzioni finanziarie.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli colleghi,

  in merito all'interrogazione a risposta immediata presentata dagli onorevoli Del Barba e Marattin, si osserva, preliminarmente, che il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese e gli schemi di garanzia pubblica gestiti da SACE, apprestati dal Governo durante la pandemia e successivamente ricalibrati, in piena crisi energetica, stanno continuando a supportare le imprese nell'attuale contesto macroeconomico, ancora caratterizzato da elevata volatilità ed incertezza nonché da elevati tassi di interesse.
  Gli ultimi dati sull'esposizione complessivamente garantita dello Stato, alla data del 30 giugno 2023, sono, come di consueto, ufficialmente riportati nella tabella delle garanzie di cui al Documento Programmatico di Bilancio, approvato, per l'anno 2024, dal Consiglio dei ministri in data 16 ottobre 2023 e trasmesso contestualmente alle Camere.
  Al 30 giugno 2023 il volume complessivo delle principali garanzie pubbliche e, quindi, non solo di quelle a supporto delle imprese, ammontava a 305 miliardi di euro, pari al 14,9 per cento del PIL, di cui 158 miliardi di euro, pari circa il 7,7 per cento del PIL, riferiti alle misure emergenziali Covid; 31 miliardi di euro, pari circa 1,5 per cento, riferiti alle misure emergenziali energia; 116 miliardi di euro, pari circa il 5,7 per cento, riferiti agli schemi di garanzia fuori da regimi di emergenza (credito all'esportazione e altri schemi).
  Per quanto riguarda il Fondo di Garanzia per le PMI, si rappresenta che, a seguito della riforma della governance dello strumento, intervenuta con la legge di bilancio per l'anno 2022, che, mutuando alcuni degli elementi già implementati per gli strumenti SACE, ha previsto, che il Fondo operi entro un limite massimo di impegni assumibili individuato annualmente nella legge di bilancio sulla base di un Piano annuale di Attività e di un Sistema dei limiti di rischio, entrambi approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, dal Consiglio di gestione del Fondo e successivamente, su proposta del MIMIT, di concerto con il MEF, con delibera CIPESS.
  In particolare, per l'anno 2023, l'esposizione massima autorizzata in legge di bilancio, risulta pari a 225 miliardi di euro, di cui 45 miliardi riservati a nuove potenziali garanzie.
  Inoltre, si segnala che, coerentemente al Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato, il Fondo PMI è stato autorizzato, in norma primaria, a concedere, per tutto il 2023, garanzie entro la misura massima dell'80 per cento, a copertura di finanziamenti di importo non superiore a 5 milioni di euro, concessi alle imprese per sopperire ad esigenze di liquidità, aggravate dal perdurare della crisi energetica, e fino al 90 per cento e a titolo gratuito per i prestiti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o dei consumi energetici.
  Al 30 giugno 2023, l'esposizione dello Stato sul Fondo ammontava a circa 148 miliardi di euro, di cui 120 miliardi di euro riferiti al portafoglio Covid, ampiamente riconducibili entro il predetto limite massimo di 225 miliardi di euro.
  È importante osservare che, rispetto ai circa 200 miliardi di euro di volumi di richieste di garanzia ricevute dal Fondo da marzo 2020 a giugno 2022, il portafoglio si stia riducendo, in linea con la previsione Pag. 111del Gestore che riporta che circa il 70 per cento delle garanzie vedrà la sua scadenza naturale nel biennio 2026-2027.
  Passando alle garanzie prestate da SACE prevalentemente in favore di imprese di media e grande dimensione, continua il sostegno, in particolare sullo strumento di SupportItalia, per tutto il 2023, ovvero fino alla scadenza prevista dal citato Quadro temporaneo di crisi – in questo caso con percentuali di copertura fino al 90 per cento – per le esigenze di liquidità delle imprese, derivanti sia dall'impatto del rincaro delle materie prime energetiche sulle relative strutture di costo, sia correlato alle coperture richieste sul mercato dei derivati energetici.
  Al 30 giugno 2023, SACE ha complessivamente perfezionato garanzie, a valere su SupporItalia, per un importo totale di circa 20 miliardi di euro, a cui si aggiunge il portafoglio di garanzie perfezionate durante l'emergenza pandemica, a valere sullo schema Garanzia Italia, misura cessata il 30 giugno 2022 e in fase di ammortamento, attualmente pari a circa 22 miliardi di euro.
  L'ammontare complessivo delle garanzie concesse da SACE, inclusi gli altri schemi anche minori, ammonta a circa 47 miliardi di euro, volume che rientra ampiamente nel plafond di potenziale impegno massimo assumibile dallo Stato, pari a 200 miliardi di euro, previsto ex lege in relazione alle garanzie concesse a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020 (c.d. decreto-legge liquidità), con lo stanziamento originariamente previsto a copertura del medesimo e alimentato dai premi è pari a circa 31.5 miliardi di euro.
  Anche relativamente Garanzia Italia, in fase di ammortamento, si deve osservare la progressiva riduzione dell'esposizione statale, rispetto ai circa 40 miliardi di euro di volumi di richieste di garanzia ricevute da marzo 2020 a giugno 2022.
  Le escussioni sono in linea con le previsioni dei gestori e sono oggetto di attento monitoraggio.

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ALLEGATO 5

5-01623 Centemero: Iniziative volte a superare il criterio di unicità previsto per i Piani individuali di risparmio (PIR).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, dopo aver evidenziato l'importanza dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) al fine di sostenere l'economia reale e la tutela del risparmio delle famiglie, chiedono: «se, e quali, iniziative si intendano adottare al fine di superare il criterio di unicità del PIR e consentire ai risparmiatori di sottoscrivere più PIR, nonché di consentire la contitolarità di un medesimo PIR, fermo restando i limiti quantitativi all'investimento (40.000 euro annui e 200.000 euro complessivi)».
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.
  La sottoscrizione dei PIR implica l'applicazione di un regime fiscale agevolato consistente in un'esenzione:

   dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono a formare il PIR;

   dall'imposta di successione relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento mortis causa.

  La disciplina dei PIR, introdotta dall'articolo 1, comma 101 e ss. della legge 236 del 2016 (legge di bilancio per il 2017) nel corso del tempo, ha subito numerose modifiche, ad opera di vari provvedimenti normativi, che hanno riguardato principalmente l'ambito degli investimenti qualificati ai fini PIR con l'obiettivo di migliorare la diversificazione del portafoglio di investimenti PIR, aumentando la quota destinata a società quotate aventi una bassa capitalizzazione di mercato e a società non quotate.
  La prima modifica della disciplina PIR è intervenuta ad opera dell'articolo 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), la quale, nella sostanza, ha modificato, per i piani costituiti dal 1° gennaio 2019, l'ambito degli investimenti qualificati ai fini PIR introducendo due ulteriori vincoli alla composizione degli stessi. Tali disposizioni, la cui disciplina attuativa è definita nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2019, si applica ai soli piani costituiti nel corso del 2019.
  Successivamente è intervenuto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazione nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, (c.d. decreto-legge collegato alla legge di bilancio per il 2020), il quale, all'articolo 13-bis, nella sostanza, ha definito un nuovo ambito degli investimenti qualificati ai fini PIR, per i piani costituiti dal 1° gennaio 2020.
  Il citato articolo 13-bis del decreto-legge n. 124 del 2019 è stato poi modificato dall'articolo 136 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, (c.d. decreto-legge rilancio), che, mediante l'introduzione del comma 2-bis, ha istituito un nuovo piano di risparmio a lungo termine specializzato in investimenti in società non quotate e PMI quotate, il c.d. «PIR-PMI», distinto dal c.d. PIR ordinario (ovvero il PIR disciplinato, a seconda dell'anno di costituzione, dalla legge di bilancio per il 2017, o dalla legge di bilancio per il 2019, o dal comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge n. 124 del 2019).
  La finalità di tali disposizioni è quella di introdurre una misura di carattere strutturale volta a incentivare gli investimenti, sia in capitale di rischio sia in capitale di debito, nell'economia reale italiana, in particolare quelli in favore delle società non quotate e delle PMI quotate, potenziando la Pag. 113capacità dei PIR di convogliare il risparmio privato verso il mondo delle imprese.
  La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), al fine di incentivare ulteriormente la costituzione di «PIR-PMI» ha introdotto un'ulteriore agevolazione consistente in un credito d'imposta sulle minusvalenze e sulle perdite realizzate sugli investimenti qualificati effettuati nel corso del 2021 e del 2022 e detenuti per almeno cinque anni.
  Tale misura è stata ulteriormente potenziata dalle disposizioni contenute nel decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 77, e nella legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021) che hanno introdotto importanti novità:

   l'aumento del limite annuale agli investimenti in PIR-PMI (articolo 68, comma 1, decreto-legge n. 104 del 2020);

   la concessione di un credito d'imposta sulle minusvalenze derivanti dagli investimenti qualificati nei «PIR-PMI» realizzate dalle persone fisiche (articolo 1, commi da 219 a 225, della legge di bilancio per il 2021).

  Pertanto, a legislazione vigente il regime agevolato, per i PIR-PMI, consiste, quindi, in:

   un'esenzione dalle imposte sui redditi derivanti dalle attività finanziarie e dalla liquidità che concorrono a formare il piano;

   un'esenzione dall'imposta di successione relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento mortis causa;

   un credito d'imposta pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati sugli strumenti finanziari, detenuti per almeno 5 anni, relativi agli investimenti qualificati effettuati nel corso del 2021 e del 2022.

  Al fine dell'ottenimento delle agevolazioni sono previste le seguenti condizioni:

   gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni (requisito temporale);

   il piano si costituisce con la destinazione di un determinato ammontare massimo di somme o valori (limiti all'entità dell'investimento), pari rispettivamente a 40.000 euro annui e 200.000 euro complessivi per i PIR ordinari e a 300.000 euro annui e 1.500.000 euro complessivi per i PIR-PMI;

   ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo PIR ordinario e di uno o più PIR-PMI, inoltre ciascun piano non può avere più di un titolare (vincolo di unicità del PIR) - previsto al comma 112 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017.

  La regola dell'unicità del PIR, prevista dal comma 112 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), è stata introdotta al fine di evitare fenomeni speculativi, in capo ai soggetti beneficiari della misura fiscale.
  Il rigore di tale principio di unicità è stato mitigato dall'articolo 1, comma 27, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) che ha previsto una deroga all'applicazione del menzionato articolo 1, comma 112 della legge di bilancio per il 2017, in considerazione del fatto che tali piani sono rivolti in misura prevalente verso investimenti in imprese di piccola e media dimensione, per le quali le difficoltà di reperire finanziamenti sono sensibilmente maggiori.
  Il Governo, anche alla luce delle evoluzioni del mercato e nell'ottica di consentire una più ampia diffusione dello strumento, riserva di valutare un intervento che possa, superando l'impianto normativo attuale, dare nuovo e maggiore impulso ai PIR, anche superando l'unicità dello strumento.

Pag. 114

ALLEGATO 6

5-01626 De Palma: Interventi per la corretta conservazione digitale di documenti fiscali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che dal 6 luglio 2023 è operativo l'indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD), introdotto dall'articolo 6-quater del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), al fine di valorizzare la dematerializzazione di tutte le comunicazioni intercorse con la Pubblica Amministrazione, che vengono inviate via Posta Elettronica Certificata (PEC).
  Come è noto, la PEC è il sistema che permette di mandare e-mail con valore legale, equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno e progettata per offrire vantaggi in termini di immediatezza della comunicazione e certezza del contenuto.
  Gli Onorevoli interroganti osservano che l'obbligo di conservare le PEC per 10 anni è da ricondurre agli articoli 2214 e 2220 del Codice Civile che, al titolare del dato (Impresa a organizzazione pubblica) impongono l'obbligo di «conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali dei documenti e delle fatture ricevute e spedite».
  La conservazione digitale (c.d. sostitutiva), disciplinata dall'articolo 44 del CAD, è la procedura informatica che protegge, custodisce e assicura il valore legale dei documenti, come le fatture elettroniche, all'interno del sistema gestionale aziendale. A partire dal 1° gennaio 2022, secondo l'articolo 71 del CAD, ogni azienda dovrà gestire e conservare a norma i propri documenti informatici.
  Tanto premesso, gli Interroganti chiedono «se non (si) ritenga opportuno emanare specifiche istruzioni volte a consentire ai contribuenti l'adozione delle buone pratiche necessarie per la conservazione digitale in formato legalmente valido dei documenti ed in particolare di quelli fiscali, semplificando gli adempimenti e riducendo costi a loro carico, provvedendo altresì che gli operatori che forniscono i servizi digitali siano tenuti a garantire la conservazione per il numero di anni prescritto dalla legge e il loro corretto trasferimento ad altro operatore in caso di cessazione del servizio».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente, giova segnalare che la legge 9 agosto 2023, n. 111 recante la delega al Governo per la riforma fiscale prevede, all'articolo 16, comma 1, di «i) incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini utilizzando la piattaforma digitale per l'interoperabilità dei sistemi informativi e della base di dati, prevedendo che agli adempimenti si possa ottemperare anche direttamente per via telematica».
  In relazione alle richieste formulate dagli Onorevoli interroganti, si osserva che i temi della conservazione digitale dei documenti informatici riguardano l'attività di tutti i soggetti pubblici e non solo dell'Amministrazione finanziaria.
  Peraltro, le disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 («Codice dell'amministrazione digitale») e le relative Linee guida, adottate dall'Agid, contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del Codice stesso, si applicano non solo a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ma, per quanto concerne in particolare la conservazione dei documenti, anche ai privati, ove non diversamente previsto, e dunque anche agli operatori che forniscono i servizi di conservazione dei documenti informatici.
  D'altro canto, in ipotesi di trasmissione telematica di un documento fiscale – ad Pag. 115esempio, la dichiarazione dei redditi – si genera un «documento informatico», ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera p), del citato CAD, secondo cui il documento informatico è «il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti».
  Anche i documenti fiscali soggiacciono, dunque, alla disciplina in materia di conservazione dei documenti informatici e, in particolare, alle disposizioni contenute all'articolo 43, del citato CAD, ed alle regole tecniche adottate dall'Agid (quali le «Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici», adottate nel mese di maggio del 2021, e il «Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici», adottato con Determinazione n. 455/2021, in vigore dal 1° gennaio 2022, che definisce i nuovi criteri per la fornitura di tali servizi).
  Si evidenzia, poi, che in ambito fiscale, vigono regole peculiari non solo sulle modalità e sui tempi di conservazione dei documenti, ma anche in ordine alla relativa regolarità.
  In particolare, è opportuno richiamare:

   l'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014, ai sensi del quale «Ai fini tributari, la formazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l'esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici, avvengono nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ministeriale e dell'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di fatturazione elettronica»;

   l'articolo 3 del medesimo decreto ministeriale, il quale dispone che «1. I documenti informatici sono conservati in modo tale che:

    a) siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;

    b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste. Ulteriori funzioni e chiavi di ricerca ed estrazione potranno essere stabilite in relazione alle diverse tipologie di documento con provvedimento delle competenti Agenzie fiscali.

  2. Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.
  3. Il processo di conservazione di cui ai commi precedenti è effettuato entro il termine previsto dall'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489»;

   l'articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge n. 357 del 1994, a mente del quale «In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza».

  Ciò posto, si evidenzia che, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 43, se il documento informatico è conservato per legge da una pubblica amministrazione, cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese, che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso al soggetto che lo conserva.Pag. 116
  Pertanto, anche l'Agenzia, in conformità a quanto previsto dal citato articolo 43 del CAD, rende disponibili, a cittadini ed imprese, i documenti informatici di carattere fiscale, attraverso servizi online accessibili previa identificazione con l'identità digitale di cui all'articolo 64 del CAD, e con le altre modalità previste dalla legge.
  Da ultimo si rappresenta che il servizio di conservazione digitale delle fatture elettroniche offerto dall'Agenzia delle entrate e disciplinato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è conforme alle disposizioni normative sopra richiamate.