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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 aprile 2024
287.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
Pag. 73

ALLEGATO 1

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 5, lettera c), dopo le parole: «Utilizzo dell'Idrogeno in settori hard-to-abate» aggiungere le seguenti: , alla cui realizzazione si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5.
1.111. I Relatori.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. Le risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte», unità di voto 1.4, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2026;

   b) al comma 8, alinea, sostituire le parole: commi 1, 6 e 7 con le seguenti: commi 1, 6, 7 e 7-bis e sostituire le parole: 3.440,221 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: 3.840,221 milioni di euro per l'anno 2026;

   c) al comma 8, lettera m), sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2027 e 2028 con le seguenti: per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
1.112. I Relatori.

ART. 8.

  Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dei contratti di collaborazione stipulati con professionisti ed esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del presente decreto per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nell'ambito del Sub-investimento 2.2.1 “Assistenza tecnica a livello centrale e locale”, i quali possono essere soggetti a ulteriori rinnovi o proroghe nel rispetto del termine di attuazione del progetto e nel limite delle risorse assegnate».
*8.24. (Nuova formulazione) Cannizzaro, D'Attis.
*8.31. (Nuova formulazione) Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire l'attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, per il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR e per non disperdere le professionalità acquisite, all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

   b) le parole: «nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembrePag. 74 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024».
8.39. Ciancitto, Varchi.

  Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro aggiungere le seguenti: , conferibile anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,.
8.74. Lucaselli.

  Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

  17-bis. Alla legge 13 dicembre 2023, n. 190, in materia di disciplina della professione di guida turistica, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, il comma 4 è abrogato;

   b) all'articolo 4:

    1) al comma 1, le parole: «delle competenze linguistiche» sono sostituite dalle seguenti: «della conoscenza di almeno una lingua straniera» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esonerati dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica coloro che hanno conseguito nella lingua straniera, all'esito di un corso di studi tenuto presso un istituto scolastico o universitario straniero, un diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi della normativa vigente»;

    2) al comma 2:

     2.1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

   «f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento»;

     2.2) la lettera g) è abrogata;

   c) all'articolo 5:

    1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «delle specializzazioni acquisite» sono inserite le seguenti: «, dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento, con indicazione dell'ultima data,» e le parole: «, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g),» sono soppresse;

    2) al comma 3, dopo le parole: «le eventuali specializzazioni con la relativa data di conseguimento» sono inserite le seguenti: «, la data dell'ultimo adempimento dell'obbligo di aggiornamento»;

   d) all'articolo 6:

    1) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «previa» è inserita la seguente: «eventuale», e dopo la parola: «consistente» sono inserite le seguenti: «, a scelta del richiedente,»;

    2) al comma 2, dopo le parole: «della durata» è inserita la seguente: «massima»;

    3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera b), e 3, è indetta dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali e le competenze linguistiche possedute dal richiedente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1»;

    4) i commi 5 e 6 sono abrogati;

    5) al comma 7, lettera a), dopo le parole: «una dichiarazione preventiva dell'interessato,» sono inserite le seguenti: «efficace per dodici mesi,», e le parole: «di volta in volta» sono sostituite dalle seguenti: «all'atto della prima prestazione»;

   e) all'articolo 7, comma 4, le parole: «, nonché le misure e le sanzioni di carattere interdittivo dell'esercizio della professione, da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 3» sono soppresse;

Pag. 75

   f) all'articolo 12, comma 3:

    1) al primo periodo, dopo la parola: «intermediario» è inserita la seguente: «turistico»;

    2) al secondo periodo, dopo le parole: «A tal fine,» sono inserite le seguenti: «alle agenzie di viaggio, ai tour operator e a ogni altro intermediario turistico».
8.124. Il Governo.

ART. 9.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: a partecipare anche aggiungere le seguenti: i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché.
*9.10. (Nuova formulazione) Grimaldi, Mari, Zanella.
*9.11. (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano, Guerra.
*9.12. (Nuova formulazione) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*9.14. (Nuova formulazione) D'Attis, Squeri, Cannizzaro.
*9.15. (Nuova formulazione) Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.
*9.16. (Nuova formulazione) Steger, Manes.
*9.20. (Nuova formulazione) Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con le seguenti: versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse previste per la medesima annualità ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.
9.42. I Relatori.

ART. 11.

  Al comma 1, dopo le parole: la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato aggiungere le seguenti: , da erogare entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.
*11.7. (Nuova formulazione) D'Attis, Cannizzaro.
*11.9. (Nuova formulazione) Steger, Manes.
*11.11. (Nuova formulazione) Ruffino, Castiglione.
*11.12. (Nuova formulazione) Roggiani, Gnassi.
*11.13. (Nuova formulazione) Grimaldi, Zaratti.
*11.14. (Nuova formulazione) Bordonali, Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini.
*11.15. (Nuova formulazione) Del Barba, Marattin.

ART. 12.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente e aggiungere, in fine, le seguenti: nonché alle procedure di affidamento di servizi e forniture.
*12.2. (Nuova formulazione) Roggiani, Gnassi.
*12.3. (Nuova formulazione) Grimaldi, Zaratti.
*12.4. (Nuova formulazione) D'Attis, Cannizzaro.
*12.5. (Nuova formulazione) Steger, Manes.

Pag. 76

  Al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) in caso di dissenso o non completo assenso, le amministrazioni coinvolte indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai princìpi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale».
*12.23. (Nuova formulazione). Ubaldo Pagano.
*12.25. (Nuova formulazione). Pastorino.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente

  14-bis. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo il comma 4-bis.1 è inserito il seguente:

   «4-bis.2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento autorizzatorio stesso tenendo conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto. Decorso il termine di efficacia temporale indicato nel provvedimento autorizzatorio senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di autorizzazione deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Tranne il caso di mutamento del contesto di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario. Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia temporale definito nel provvedimento di autorizzazione, il medesimo provvedimento, anche comprensivo della dichiarazione di pubblica utilità e dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga».
12.55. (Nuova formulazione) Squeri, D'Attis, Cannizzaro.

  Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: finalizzati all'attuazione del PNRR aggiungere le seguenti: e del PNC.
*12.59. D'Attis, Cannizzaro.
*12.60. Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli.
*12.61. Roggiani, Malavasi.
*12.62. Grimaldi, Zaratti.
*12.63. Ruffino, Castiglione.
*12.64. Steger, Manes.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

  16-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti relativamente alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica», del PNRR, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per i soli progetti ammessi al finanziamento con le risorse del medesimo Piano, nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea, l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e per la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e delle relative opere di connessione alla rete di distribuzione sul suolo pubblico si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima,Pag. 77 non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente proprietario della strada. Resta salva la facoltà dell'ente proprietario della strada di imporre prescrizioni successivamente alla scadenza del termine previsto dal primo periodo nonché di assumere determinazioni in via di autotutela nei casi di cui all'articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per i procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, il soggetto richiedente ha facoltà di comunicare all'amministrazione procedente, entro dieci giorni dalla stessa data di entrata in vigore della presente disposizione, la volontà di avvalersi della disciplina stabilita dal presente comma.
**12.66. D'Attis, Cannizzaro.
**12.67. Deidda.
**12.74. Romano.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

  16-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, dopo il comma 9-quater è inserito il seguente:

   «9-quater.1. Fino al 31 dicembre 2026, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale realizza le opere necessarie per la connessione di cabine primarie, per le quali è stata concessa l'autorizzazione ai gestori della rete elettrica di distribuzione e che sono state ammesse a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 2.1 “Rafforzamento Smart Grid”, del PNRR, mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, a condizione che tali opere di connessione abbiano una tensione nominale non superiore a 220 kW e una lunghezza non superiore a un chilometro oppure, qualora non siano interessate aree sottoposte a vincoli di natura ambientale, paesaggistica o archeologica, una lunghezza non superiore a tre chilometri».
12.68. (Nuova formulazione) Zucconi, Giorgianni

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

  16-bis. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, l'Agenzia per l'Italia digitale è autorizzata a rilasciare la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 26 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base delle dichiarazioni presentate dai soggetti gestori delle piattaforme ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti la conformità delle medesime piattaforme ai requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
12.75. Il Governo.

  Nel titolo I, dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modalità semplificate per la verifica preventiva dell'interesse archeologico per le infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR)

  1. L'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e l'articolo 41, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non si applicano:

   a) agli interventi qualificabili come interventi di lieve entità sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR, fatto salvo quanto previsto al comma 6;

Pag. 78

   b) agli interventi realizzati in aree già occupate da strade, opere o altri impianti di rete, a condizione che non comportino uno scavo che ecceda la quota di profondità già impegnata dagli impianti o dalle opere presenti, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché agli interventi urgenti necessari al ripristino dell'erogazione del servizio pubblico.

  2. In deroga al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli interventi alle infrastrutture di rete qualificabili come interventi di media entità sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo si applicano le seguenti modalità semplificate:

   a) il soggetto richiedente trasmette in via telematica al soprintendente territorialmente competente esclusivamente una copia del progetto dell'intervento o di uno stralcio di esso;

   b) il soprintendente territorialmente competente, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui alla lettera a) del presente comma, può con congrua motivazione richiedere la sottoposizione dell'intervento alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

  3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, lettera a), e 2:

   a) per «interventi di lieve entità» si intendono quelli che comportano uno scavo inferiore a 500 metri di lunghezza con una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondità non superiore a 1,20 metri ovvero la posa di manufatti prefabbricati connessi alla rete che comportano uno scavo avente una profondità massima di 60 centimetri;

   b) per «interventi di media entità» si intendono quelli che comportano uno scavo compreso tra 500 e 1.000 metri di lunghezza con una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondità non superiore a 1,20 metri ovvero l'infissione di sostegni nel numero massimo di cinque unità e che comportino uno scavo massimo di 1,5 metri.

  4. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, per le infrastrutture di rete, in alternativa alle procedure di cui al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è sempre prevista la facoltà di richiedere al soprintendente territorialmente competente la sorveglianza archeologica in corso d'opera.
  5. Resta fermo che, per gli interventi che non comportino nuove edificazioni o scavi a quote diverse da quelle già utilizzate da manufatti esistenti, non è richiesta la trasmissione di alcuna documentazione ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.
  6. La sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è attestata da un tecnico abilitato, anche interno al soggetto richiedente, nel progetto o nello stralcio dello stesso, che è trasmesso per via telematica alla soprintendenza territorialmente competente prima dell'avvio dei lavori.
  7. Resta ferma la disciplina relativa alle scoperte fortuite e agli interventi conseguenti in ordine alla tutela del patrimonio archeologico di cui, rispettivamente, agli articoli 90 e 28, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
12.017. (Nuova formulazione) Pretto.

ART. 14.

  All'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 18-bis, il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma Pag. 7910, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026 con la procedura di cui ai commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. I riferimenti temporali contenuti nei citati commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 44 del 2023 sono annualmente aggiornati all'anno scolastico di riferimento»;

   al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) i commi da 18-novies a 18-undecies sono abrogati;

   dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

  10-bis. Al fine di garantire l'attuazione della Riforma 1.3 «Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico» della Missione 4, Componente 1, del PNRR, all'articolo 1, comma 83-quater, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «14,48 milioni di euro per l'anno 2024 e di 13,82 milioni di euro annui» sono sostituite con le seguenti: «16,57 milioni di euro per l'anno 2024 e di 21,407 milioni di euro annui».
  10-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 10-bis, pari a 2,09 milioni di euro per l'anno 2024 e 7,587 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
14.46. (Nuova formulazione). I Relatori.

ART. 15.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

   Art. 15-bis.(Misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia) – 1. Al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario gestite direttamente dai comuni possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026/2027, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021, per l'immissione in servizio a tempo determinato nonché per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale. La deroga di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai soggetti già iscritti nelle suddette graduatorie. Per le finalità di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento.
15.01. Il Governo.

ART. 17.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tali interventi, qualora debbano essere eseguiti in aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se implicano modifiche di sagoma, Pag. 80prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; ove richiesta nei casi previsti dall'articolo 146 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e dall'allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in luogo dell'autorizzazione paesaggistica è presentata una segnalazione alla soprintendenza, la quale, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
17.22. Frassini, Cattoi, Comaroli, Barabotti.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai fini della realizzazione di alloggi e residenze per studenti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, sono di interesse pubblico gli interventi finalizzati alla riconversione di aree già interamente impermeabilizzate, per cui è consentito il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aree sottoposte a tutela ai sensi della parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
17.23. (Nuova formulazione) Frassini, Cattoi, Comaroli, Barabotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

   «3-quater. Al fine di accelerare le procedure di erogazione dei finanziamenti in favore dei beneficiari, le attività di verifica e controllo sull'attuazione e sulla rendicontazione degli interventi proposti e finanziati nell'ambito delle procedure amministrative di cui all'articolo 1, comma 4-ter, della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono svolte con il supporto della società Cassa depositi e prestiti Spa e di società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate. Alla società Cassa depositi e prestiti Spa è altresì affidata la gestione dei fondi statali oggetto delle procedure amministrative di cui al primo periodo, ferma restando l'applicazione delle regole e delle procedure proprie del Piano nazionale di ripresa e resilienza agli immobili eventualmente ritenuti ammissibili ai fini del conseguimento dell'obiettivo M4C1-30 della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del medesimo Piano, come risultanti dal monitoraggio di cui al comma 3 del presente articolo. I rapporti tra il Ministero dell'università e della ricerca e la società Cassa depositi e prestiti Spa sono regolati da apposita convenzione, anche in relazione alla remunerazione delle attività svolte, con oneri a valere sui fondi di cui al comma 1 del presente articolo, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2041».
17.35. (Nuova formulazione) Cannizzaro, D'Attis, Tassinari.

ART. 18.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del PNRR, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, nelle more delle revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria,Pag. 81 i candidati degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi terzi di cui all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i candidati dei Paesi terzi residenti all'estero che hanno sostenuto la prova di ammissione a tali corsi ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024 senza presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie possono presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) eb), della legge 2 agosto 1999, n. 264. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le procedure di inserimento dei candidati di cui al primo periodo nelle graduatorie nazionali ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, e sono definiti i posti da riservare ai candidati di cui al primo periodo che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva e il numero complessivo dei posti assegnati alle università nell'ambito della programmazione nazionale per l'anno accademico 2024/2025.
  3-ter. Al fine di consentire il celere svolgimento delle prove di ammissione ai corsi universitari, all'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta».
18.10. Comaroli, Ubaldo Pagano, Lucaselli, Pella, Torto, Steger, Grimaldi, Pastorella, Marattin, Romano, Molinari, Gusmeroli, Sasso, Barabotti, Frassini.

ART. 19.

  Al comma 2, sostituire le parole: destinati esclusivamente alla pratica di sport invernali con le seguenti:, destinati alla pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali.
19.1. (Nuova formulazione) Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.

ART. 20.

  Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 64-quater», al comma 3, lettera c), dopo le parole: relative a prerogative, aggiungere la seguente: deleghe,

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   a) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: relative a prerogative, aggiungere la seguente: deleghe,

   b) al comma 5, lettera b), dopo le parole: i dati e i documenti relativi a prerogative, aggiungere la seguente: deleghe.
20.15. (Nuova formulazione) Iezzi.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. In caso di acquisto sulla base dell'opzione di cui al comma 3, il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, non può stipulare i patti parasociali di cui all'articolo 2341-bis, lettera c), del codice civile. Resta fermo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di operazioni di concentrazione.
  3-ter. La società PagoPA S.p.A. adegua il proprio statuto mediante il recepimento delle seguenti prescrizioni:

   a) l'amministratore unico o l'organo delegato è espressione del socio che detiene Pag. 82la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale;

   b) in caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, la maggioranza dei suoi membri è espressione del socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale e le proposte di deliberazione in materia di servizi prestati tramite le piattaforme di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché di nomina e revoca dei dirigenti con responsabilità strategica sono riservate all'organo delegato.

  3-quater. Al fine della tutela dei princìpi di non discriminazione, neutralità e imparzialità, la società PagoPA S.p.A. garantisce la parità di trattamento tra i prestatori di servizi di pagamento aderenti alla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e adotta gli opportuni presìdi gestionali e organizzativi funzionali anche a evitare lo sfruttamento di informazioni commercialmente sensibili relative ai servizi prestati dalla medesima società. Entro il 30 giugno di ogni anno, la società PagoPA S.p.A. trasmette all'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti in ottemperanza a quanto disposto dal presente comma e provvede alla sua pubblicazione nel proprio sito internet.
20.30. Il Governo.

  All'articolo 20, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di ridurre il divario digitale del Paese attraverso la creazione di reti ultraveloci e di garantire la tempestiva ed efficace attuazione degli investimenti previsti dal Piano «Italia a 1 Giga», inserito nella Missione 1, Componente 2, Investimento 3 «Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G)» del PNRR, tenuto conto dell'esito delle verifiche propedeutiche all'esecuzione dei lavori e allo scopo di realizzare la copertura di aree omogenee in ciascun lotto, i beneficiari dei contributi pubblici adempiono gli obblighi previsti dalle convenzioni in vigore con la società Infratel Italia S.p.A. collegando anche i numeri civici posti in prossimità e aventi le medesime caratteristiche di quelli da collegare sulla base delle medesime convenzioni, individuati all'esito delle suddette verifiche, fermi restando il termine finale dell'esecuzione dell'opera, il numero complessivo di numeri civici da collegare, ivi compreso il numero di quelli situati nelle aree remote previsto dal citato Investimento 3 del PNRR, e l'onere complessivo dell'investimento assunto dai beneficiari all'esito della procedura di gara. I numeri civici collegati ai sensi del primo periodo sono computati ai fini del raggiungimento del numero complessivo dei collegamenti da effettuare in base alle convenzioni in vigore con la società Infratel Italia S.p.a. Per le finalità di cui al secondo periodo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede, mediante la sottoscrizione di atti aggiuntivi alle citate convenzioni in vigore con la società Infratel Italia S.p.a., alla definizione delle modalità di individuazione, per ciascun lotto, dei numeri civici posti in prossimità e aventi le medesime caratteristiche di quelli da collegare sulla base delle predette convenzioni nonché del termine per l'individuazione di tali numeri civici di prossimità, che, in ogni caso, non deve superare trenta giorni dalla data di sottoscrizione dei citati atti aggiuntivi. In caso di mancato rispetto del termine indicato negli atti aggiuntivi, la Cabina di regia per il PNRR, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, previa istruttoria della Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, propone l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, per assicurare la celere attuazione degli investimenti previsti dal citato Piano «Italia a 1 Pag. 83Giga». Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
20.31. Il Governo.

ART. 21.

  Al comma 3, sostituire le parole: Identity Provider e abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia con le seguenti: gestori di identità digitale in possesso della qualificazione quali prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso l'Agenzia.
21.4. Mura.

ART. 23.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Applicazioni straordinarie di magistrati per il raggiungimento degli obiettivi PNRR)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni di magistrati al di fuori del distretto in cui prestano servizio, diretto ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e abbattimento delle pendenze previsti dal PNRR. A tal fine il Consiglio, con propria delibera, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede all'individuazione degli uffici giudiziari di primo e secondo grado destinatari delle applicazioni straordinarie, delle macromaterie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di 60 unità, e bandisce la procedura di interpello.
  2. Gli uffici giudiziari destinatari delle applicazioni sono individuati, indipendentemente dall'integrale copertura del relativo organico, dal Consiglio superiore della magistratura, in collaborazione con il Ministero della giustizia, tra quelli in cui la percentuale di riduzione dei procedimenti civili rispetto agli obiettivi del PNRR è inferiore al valore medio nazionale.
  3. Sono ammessi a partecipare all'interpello previsto dal comma 1 i magistrati che, congiuntamente:

   a) prestano servizio negli uffici in cui il numero e il tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR sono inferiori ai rispettivi valori medi nazionali e in cui l'applicazione non determina una scopertura superiore al 20 per cento;

   b) svolgono funzioni giudicanti civili o le hanno svolte per almeno due anni negli ultimi dieci anni.

  4. L'applicazione ha durata sino al 30 giugno 2026 e non è rinnovabile né prorogabile.
  5. Entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma 1, il presidente dell'ufficio destinatario delle applicazioni individua i procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR maturi per la decisione e predispone un programma di definizione ai fini dell'assegnazione dei suddetti procedimenti ai magistrati applicati sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, con provvedimento immediatamente esecutivo.
  6. I magistrati applicati sono destinati in via esclusiva alla definizione dei procedimenti di cui al comma 5.
  7. In deroga all'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 189 e 281-sexies del codice di procedura civile, nel testo modificato dallo stesso decreto n. 149 del 2022, si applicano anche ai procedimenti di cui al comma 5. Il magistrato applicato fissa, con decreto, la data dell'udienza di discussione orale o di rimessione della causa in decisione, assegnando i termini previsti; con lo stesso decreto può Pag. 84formulare una proposta transattiva o conciliativa. Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, non può far parte del collegio più di un magistrato applicato.
  8. Il presidente dell'ufficio destinatario delle applicazioni vigila sull'andamento del programma di definizione e trasmette semestralmente apposita relazione al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia.
  9. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento all'interpello di cui al comma 1 ha diritto, ai fini del primo trasferimento in uffici di grado pari a quello occupato in precedenza, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni nonché, durante l'applicazione, ad una indennità in misura corrispondente a quella di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, per il periodo di effettivo servizio in applicazione. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. L'indennità non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97.
  10. Per l'attuazione del comma 9, una quota delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 «Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi» del PNRR, nel limite di euro 2.467.735 per l'anno 2024, di euro 3.398.205 per l'anno 2025 e di euro 1.699.103 per l'anno 2026, è versata, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
23.05. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 25.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni per favorire l'impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati)

  1. Al fine di semplificare il procedimento di notificazione e favorire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza del sistema giudiziario, funzionali all'attuazione del PNRR, all'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. È consentita la notificazione tramite un invio postale generato con mezzi telematici. A tal fine, nella relazione di notificazione il notificante dà atto delle modalità di invio e indica il nome, il cognome, la residenza o dimora o domicilio del destinatario, nonché il domicilio del notificante, il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8 e gli elementi previsti dal comma 2 del presente articolo. L'atto è sottoscritto digitalmente dal notificante nel rispetto della normativa processuale, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'ufficiale postale appone la propria firma digitale o un sigillo elettronico qualificato sul documento informatico, stampa la copia da notificare e l'avviso di ricevimento e confeziona il piego raccomandato, riportando su ciascuna pagina della copia da notificare il numero identificativo dell'invio postale e attestando la conformità della copia al documento informatico trasmesso. Nell'avviso Pag. 85di ricevimento sono contenute le indicazioni di cui al comma 2».
25.01. (Nuova formulazione) D'Attis, Cannizzaro.

ART. 26.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 28:

    1) al comma 6, lettera b), dopo le parole: «nelle more» sono inserite le seguenti: «dell'accreditamento alla PDND,»;

    2) al comma 7, le parole: «Nei certificati» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi di cui al comma 7-bis, nei certificati»;

    3) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

   «7-bis. Per le richieste relative a procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, il certificato generale riporta, oltre a tutte le iscrizioni di cui al comma 3, anche le condanne di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alle contravvenzioni punibili con la sola ammenda. Per le richieste relative ai procedimenti amministrativi riguardanti autorizzazioni in materia di armi, munizioni ed esplosivi il certificato generale contiene tutte le iscrizioni a carico di un determinato soggetto, comprese quelle indicate al comma 7»
26.1. Il Governo.

ART. 29.

  Al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto.».
*29.18. (Nuova formulazione) Cannizzaro, D'Attis.
*29.19. (Nuova formulazione) Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.
*29.25. (Nuova formulazione) Grimaldi, Mari, Zanella.
*29.26. (Nuova formulazione) Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.
*29.27. (Nuova formulazione) Steger, Manes.
*29.34. (Nuova formulazione) D'Attis, Squeri, Cannizzaro.
*29.35. (Nuova formulazione) Comaroli, Barabotti, Frassini.
*29.4. (Nuova formulazione) Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 4, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:

    3) «5-quinquies. L'importo delle pene pecuniarie proporzionali previste dal presente articolo, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000».
29.184. I Relatori.

ART. 31.

  Al comma 10, dopo le parole: nel limite di 20 milioni di euro aggiungere la seguente: annui.
31.12. I Relatori.

Pag. 86

  Al comma 11, capoverso d), ultimo periodo, sostituire le parole: del 15 per cento con le seguenti: del 20 per cento.
31.13. I Relatori.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti del PNRR per lo sviluppo del biometano)

  1. Ai titolari degli impianti che accedono ai finanziamenti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, per la realizzazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 «Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l'economia circolare» del PNRR, nell'ambito della procedura abilitativa semplificata è consentito ottenere, ove previsto, il rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi degli articoli 29-bis e 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in seguito al perfezionamento della procedura di ammissione al beneficio, fermo restando che le medesime autorizzazioni devono in ogni caso essere ottenute prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dei suddetti impianti.
*31.09. (Nuova formulazione) Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.
*38.017. (Nuova formulazione) Battistoni, D'Attis, Cannizzaro.

ART. 36.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Della facoltà di cui al primo periodo possono avvalersi anche le amministrazioni impegnate per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti ai sismi del 2009 e del 2016. Gli incarichi attribuiti ai sensi del terzo periodo, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) nelle aree colpite dai sismi del 2009 e del 2016, possono essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti dalla stessa amministrazione conferente, che abbiano maturato significative esperienze e professionalità tecnico-amministrative nel campo della programmazione, gestione, monitoraggio e controllo dei fondi pubblici nonché dello svolgimento delle attività di responsabile unico del procedimento, anche prescindendo dalla formazione di livello universitario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».
*36.9. (Nuova formulazione) Steger, Manes.
*36.10. (Nuova formulazione) D'Attis, Cannizzaro.
*36.12. (Nuova formulazione) Cannata.
*36.13. (Nuova formulazione) Comaroli, Cattoi, Barabotti, Frassini.
*36.14. (Nuova formulazione) Grimaldi, Zaratti.
*36.23. (Nuova formulazione) Roggiani, Gnassi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 ottobre 2025».
36.20. (Nuova formulazione) Varchi.

Pag. 87

ART. 37.

  Dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:

Art. 37-bis.
(Rafforzamento dell'attuazione delle misure del PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy)

  1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «con una dotazione complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione complessiva di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025 e a 1.500.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  3. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attuazione del PNRR e rafforzare la capacità amministrativa dei soggetti attuatori e dell'Unità di missione PNRR del Ministero delle imprese e del made in Italy, fino al 31 dicembre 2026, per le richieste di comando e distacco, presso il predetto Ministero, di personale non dirigenziale appartenente al Comparto funzioni centrali non si applica il limite di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
37.05. Il Governo.

ART. 38.

  Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: al comma 11 aggiungere le seguenti: , lettera a),.
38.59. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 17, dopo la lettera b) inserire la seguente:

   b-bis) al costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui al comma 5.
38.84. (Nuova formulazione) Bordonali, Comaroli, Cattoi, Frassini, Barabotti.

ART. 39.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Disposizioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

  1. All'articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, l'ultimo periodo è soppresso.
39.03. Il Governo.

ART. 40.

  Al comma 7, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Tale comunicazione è data altresì nei casi in cui risulti che l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui al comma 6 sia condizionato dal ritardo dei trasferimenti da parte di amministrazioni dello Stato o delle regioni.
**40.16. (Nuova formulazione) Steger, Manes.

Pag. 88

**40.17. (Nuova formulazione) Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli.
**40.18. (Nuova formulazione) Grimaldi, Zaratti.
**40.19. (Nuova formulazione) Roggiani, Gnassi.
**40.20. (Nuova formulazione) D'Attis, Cannizzaro.

ART. 41.

  Nel capo IX del titolo II, dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Articolo 41-bis.
(Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, in materia di energia da fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, la parola: «coltivatore» è sostituita dalla seguente: «conduttore».
41.024. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

ART. 43.

  Sostituire l'articolo 43 con il seguente:

  Art. 43. (Modalità tecnologiche per la raccolta l'elaborazione e l'analisi dei dati sanitari) – 1. Al fine di assicurare l'aggiornamento del fascicolo sanitario elettronico in attuazione dei progetti previsti dalla Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3 «Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione», con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità tecnologiche idonee a garantire il rilascio e la verifica delle certificazioni sanitarie digitali, in conformità alle specifiche tecniche europee e internazionali.
  2. Per assicurare l'individuazione e lo sviluppo di modalità tecnologiche idonee alla gestione di certificazioni sanitarie digitali, quali quelle di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 3.850.000 per l'anno 2024, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI S.p.A. A decorrere dall'anno 2025, è autorizzata la spesa di euro 1.850.000 annui, da gestire nell'ambito della convenzione di cui al primo periodo. A tal fine le risorse di cui al presente comma sono iscritte sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e costituiscono incremento del limite di spesa annuo della predetta vigente convenzione.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 3.850.000 per l'anno 2024 e a euro 1.850.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, quanto a 3.850.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026 e, quanto a 1.850.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
43.6. Il Governo.

Pag. 89

ART. 44.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 110, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «e deve essere sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «. Nei casi di cui al presente comma, il Garante individua le garanzie da osservare ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lettera d), del presente codice».
*44.4. Loizzo.
*44.5. Ciocchetti.

  Nel capo X del titolo II, dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Misure in materia di efficienza dei policlinici universitari)

  1. Al fine di migliorare l'efficienza dei policlinici universitari e di assicurare il rispetto delle scadenze relative ai progetti del PNRR compresi nella Missione 6, all'articolo 5, comma 15, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «nel limite del 2 per cento dell'organico» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spesa per il personale»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), anche se costituite in via definitiva nella forma ivi prevista dopo il periodo di sperimentazione, il personale medico, veterinario e sanitario già assunto con le modalità stabilite per la dirigenza medica e sanitaria del Servizio sanitario nazionale e nel rispetto dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, conserva, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva della dirigenza dell'area sanità (ex area IV del Servizio sanitario nazionale)».
44.022. (Nuova formulazione) D'Attis, Cannizzaro, Barelli.

  Nel capo X del titolo II, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Modifiche all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale)

  1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 del PNRR, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al settimo periodo, dopo le parole: «Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano» sono inserite le seguenti: «agli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento al personale della dirigenza medica e al personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto della disciplina in materia di spesa per il personale»;

   b) dopo il nono periodo sono inseriti i seguenti: «Per ciascun anno del triennio 2024-2026 la spesa complessiva per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui al settimo periodo non può essere superiore al doppio di quella sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale il limite di cui al presente comma opera a livello regionale; conseguentemente le regioni indirizzano e coordinano la spesa degli enti del rispettivo servizio sanitario regionale in conformità a quanto previsto Pag. 90dal presente comma, fermo restando quanto disposto per ciascuno di essi dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60».
*44.025. (Nuova formulazione) Patriarca.
*44.026. (Nuova formulazione) Bisa, Andreuzza, Coin, Pretto, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
*44.027. (Nuova formulazione) Schifone.

Pag. 91

ALLEGATO 2

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo.

NUOVA FORMULAZIONE PROPOSTA DAI RELATORI

ART. 29.

  Al comma 19, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   a) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

   «Art. 27. – (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) – 1. A far data dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

   a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

   b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

   c) possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;

   d) possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;

   e) possesso del documento unico di regolarità fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa vigente;

   f) l'avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

   2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.
   3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.
   4. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.
   5. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai Pag. 92soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.
   6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis, annesso al presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nell'allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
   7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.
   8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui è derivata la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino al massimo di dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14, del presente decreto.
   9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.
   10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del presente decreto.
   11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e comunque non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del presente decreto, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Il gettito derivante dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti è destinato al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorre al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente.
   12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del presente decreto.
   13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti ministerialiPag. 93 previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.
   14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
   15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023».

  Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) Dopo l'allegato I è inserito l'allegato I-bis, di cui all'allegato 2-bis annesso al presente decreto.

ALLEGATO 2-bis
(articolo 29, comma 19, lettera a))

«Allegato I-bis
(articolo 27, comma 6)

Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente

  FATTISPECIE

  DECURTAZIONE
  CREDITI

  1

  Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi

  2

  2

  Mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione

  2

  3

  Mancata formazione ed addestramento.

  2

  4

  Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile.

  2

  5

  Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS).

  2

  6

  Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto.

  2

  7

  Mancanza di protezioni verso il vuoto.

  2

  8

  Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

  2

  9

  Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

  2

  10

  Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

  2

  11

  Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

  2

  12

  Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

  2

  13

  Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto.

  1

  14

  Mancata valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28.

  3

  15

  Mancata valutazione del rischio biologico e sostanze chimiche.

  3

Pag. 94

  16

  Mancata individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

  3

  17

  Mancata valutazione del rischio di annegamento.

  2

  18

  Mancata valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

  2

  19

  Mancata valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi.

  3

  20

  Mancata formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177

  1

  21

  Condotta sanzionata dall'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022, n. 73.

  1

  22

  Condotta sanzionata dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022, n. 73.

  2

  23

  Condotta sanzionata dall'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022, n. 73.

  3

  24

  Condotta sanzionata dall'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai nn. 21, 22 e 23

  1

  25

  Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni

  2

  26

  Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, dal quale derivi un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale

  8

  27

  Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008

  20

  28

  Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008

  10

*29.95. (Nuova formulazione). Mari, Grimaldi, Zanella.
*29.96. (Nuova formulazione). Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.
*29.97. (Nuova formulazione). Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*29.98. (Nuova formulazione). Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*29.99. (Nuova formulazione). Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*29.100. (Nuova formulazione). Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.
*29.101. (Nuova formulazione). Benvenuti Gostoli.
*29.102. (Nuova formulazione). Mazzetti, Tenerini, Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.
*29.103. (Nuova formulazione). Manes, Steger.
*29.104. (Nuova formulazione). Dell'Olio, Santillo, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci.
*29.105. (Nuova formulazione). Benvenuto, Frassini, Zinzi, Comaroli, Cattoi, Pag. 95Miele, Barabotti, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
*29.111. (Nuova formulazione). Mazzetti, Tenerini, Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.
*29.112. (Nuova formulazione). Montemagni, Frassini, Zinzi, Comaroli, Cattoi, Miele, Barabotti, Bof, Pizzimenti.
*29.113. (Nuova formulazione). Mascaretti.
*29.114. (Nuova formulazione). Steger, Manes.
*29.115. (Nuova formulazione). Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
*29.116. (Nuova formulazione). Lucaselli.
*29.117. (Nuova formulazione). Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.
*29.119. (Nuova formulazione). Mazzetti, Tenerini, Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.
*29.121. (Nuova formulazione). Mascaretti.
*29.122. (Nuova formulazione). Zinzi, Frassini, Comaroli, Cattoi, Miele, Barabotti, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
*29.123. (Nuova formulazione). Bof, Frassini, Zinzi, Comaroli, Cattoi, Miele, Barabotti, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.
*29.124. (Nuova formulazione). Mascaretti.
*29.125. (Nuova formulazione). Steger, Manes.
*29.126. (Nuova formulazione). Mazzetti, Tenerini, Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.
*29.127. (Nuova formulazione). Zinzi, Frassini, Comaroli, Cattoi, Miele, Barabotti, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
*29.128. (Nuova formulazione). Mazzetti, Tenerini, Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.
*29.129. (Nuova formulazione). Cannizzaro, D'Attis.
*29.131. (Nuova formulazione). Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.
*29.136. (Nuova formulazione). Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.
*29.142. (Nuova formulazione). Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
*29.143. (Nuova formulazione). Lucaselli.
*29.145. (Nuova formulazione). Tenerini, D'Attis, Cannizzaro.
*29.146. (Nuova formulazione). Giorgianni.
*29.148. (Nuova formulazione). Frassini, Cattoi, Comaroli, Barabotti.
*29.149. (Nuova formulazione). Lucaselli.
*29.151. (Nuova formulazione). Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.
*29.155. (Nuova formulazione). Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
*29.159. (Nuova formulazione). Tenerini, D'Attis, Cannizzaro.
*29.160. (Nuova formulazione). Giorgianni.
*29.161. (Nuova formulazione). Steger, Gebhard, Schullian, Manes.

Pag. 96

ALLEGATO 3

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 8.124, 12.75, 15.01, 20.30, 20.31, 26.1, 37.05, 39.03 E 43.6 DEL GOVERNO E 1.111, 1.112, 9.42, 14.46, 23.05, 24.7, 24.8, 29.184, 31.12, 31.13 E 36.24 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 5, lettera c), dopo le parole: Utilizzo dell'Idrogeno in settori hard-to-abate aggiungere le seguenti: alla cui realizzazione si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5.
1.111. I Relatori.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. Le risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione 29 «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma 5 «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte», unità di voto 1.4, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2026;

   b) al comma 8, alinea, sostituire le parole: commi 1, 6 e 7 con le seguenti: commi 1, 6, 7 e 7-bis e sostituire le parole: 3.440,221 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: 3.840,221 milioni di euro per l'anno 2026;

   c) al comma 8, lettera m), sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2027 e 2028 con le seguenti: per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
1.112. I Relatori.

ART. 8.

  All'emendamento 8.124 del Governo, sostituire le parole: Dopo il comma 17, aggiungere il seguente: con le seguenti: Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) All'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «nonché di 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 35 milioni di euro per l'anno 2026»;

    2) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «I contratti di cui al presente comma possono essere rinnovati per le annualità 2025 e 2026, anche in deroga alle disposizioni previste all'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165, al solo fine di portare a completamento i progetti PNRR finanziati del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037 della legge 20 dicembre 2020, n. 178»;

    3) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «nonché 35 milioni di euro per l'anno 2025, e 35 milioni di euro per l'anno 2026»;

   b) dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
0.8.124.3. Simiani.

Pag. 97

  All'emendamento 8.124 del Governo, capoverso comma 17-bis, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 4, comma 1, le parole: «almeno annuale» sono sostituite dalla seguente: «biennale».
0.8.124.1. Gnassi, Ubaldo Pagano.

  All'emendamento 8.124 del Governo, capoverso comma 17-bis, lettera b), numero 2.1, dopo le parole: o del vecchio ordinamento aggiungere le seguenti: in una delle classi di laurea individuate con il decreto di cui al comma 3.

  Conseguentemente, alla medesima lettera b), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

  2-bis) al comma 3, dopo le parole: «le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al comma 1,» sono aggiunte le seguenti: «le classi di laurea,».
0.8.124.2. Gnassi, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

  17-bis. Alla legge 13 dicembre 2023, n. 190, in materia di disciplina della professione di guida turistica, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, il comma 4 è abrogato;

   b) all'articolo 4:

    1) al comma 1, le parole: «delle competenze linguistiche» sono sostituite dalle seguenti: «della conoscenza di almeno una lingua straniera» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esonerati dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica coloro che hanno conseguito nella lingua straniera, all'esito di un corso di studi tenuto presso un istituto scolastico o universitario straniero, un diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi della normativa vigente»;

    2) al comma 2:

     2.1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

   «f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento»;

     2.2) la lettera g) è abrogata;

   c) all'articolo 5:

    1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «delle specializzazioni acquisite» sono inserite le seguenti: «, dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento, con indicazione dell'ultima data,» e le parole: «, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g),» sono soppresse;

    2) al comma 3, dopo le parole: «le eventuali specializzazioni con la relativa data di conseguimento» sono inserite le seguenti: «, la data dell'ultimo adempimento dell'obbligo di aggiornamento»;

   d) all'articolo 6:

    1) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «previa» è inserita la seguente: «eventuale», e dopo la parola: «consistente» sono inserite le seguenti: «, a scelta del richiedente,»;

    2) al comma 2, dopo le parole: «della durata» è inserita la seguente: «massima»;

    3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera b), e 3, è indetta dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali e le competenze linguistiche possedute dal richiedente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1»;

    4) i commi 5 e 6 sono abrogati;

    5) al comma 7, lettera a), dopo le parole: «una dichiarazione preventiva dell'interessato,» sono inserite le seguenti: «efficacePag. 98 per dodici mesi,», e le parole: «di volta in volta» sono sostituite dalle seguenti: «all'atto della prima prestazione»;

   e) all'articolo 7, comma 4, le parole: «, nonché le misure e le sanzioni di carattere interdittivo dell'esercizio della professione, da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 3» sono soppresse;

   f) all'articolo 12, comma 3:

    1) al primo periodo, dopo la parola: «intermediario» è inserita la seguente: «turistico»;

    2) al secondo periodo, dopo le parole: «A tal fine,» sono inserite le seguenti: «alle agenzie di viaggio, ai tour operator e a ogni altro intermediario turistico».
8.124. Il Governo.

ART. 9.

  All'emendamento 9.42 dei Relatori, sostituire le parole: versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del bilancio dello Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse previste per la medesima annualità, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. con le seguenti: versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse previste per la medesima annualità, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, quanto a 10,2 milioni di euro e quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14.
0.9.42.3. Ubaldo Pagano, Amendola, Bonafè, Mauri, Boldrini, Quartapelle Procopio.

  All'emendamento 9.42 dei Relatori, sostituire le parole: versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse previste per la medesima annualità, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. con le seguenti: riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14.
0.9.42.2. Ubaldo Pagano, Amendola, Bonafè, Mauri, Boldrini, Quartapelle Procopio.

  All'emendamento 9.42 dei Relatori, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il comma 9-bis è soppresso.
0.9.42.1. Marattin.

  Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con le seguenti: versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse previste per la medesima annualità, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.
9.42. I Relatori.

ART. 12.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

  16-bis. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, l'Agenzia per l'Italia digitale è autorizzata a rilasciare la certificazione delle piattaforme di approvvigionamentoPag. 99 digitale di cui all'articolo 26 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base delle dichiarazioni presentate dai soggetti gestori delle piattaforme ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti la conformità delle medesime piattaforme ai requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
12.75. Il Governo.

ART. 14.

  All'emendamento 14.46 dei Relatori, alla lettera a), sostituire il capoverso comma 5, con il seguente:

   «5. Sono prorogate dall'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74».
0.14.46.3. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Scotto, Malavasi, Toni Ricciardi, Andrea Rossi, Graziano, Ghio.

  All'emendamento 14.46 dei Relatori, alla lettera a), capoverso comma 5, sostituire le parole da: in caso di esaurimento delle graduatorie fino a: 31 dicembre 2025 con le seguenti: al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, per l'anno scolastico 2024/2025 e 2025/2026.
0.14.46.2. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Scotto, Malavasi, Toni Ricciardi, Andrea Rossi, Graziano, Ghio.

  All'emendamento 14.46 dei Relatori, alla lettera a), capoverso comma 5, dopo le parole: per le assegnazioni aggiungere le seguenti: dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026 con la procedura e aggiungere, in fine, il seguente periodo: I riferimenti temporali contenuti nei citati commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 44 del 2023 sono annualmente aggiornati all'anno scolastico di riferimento.
0.14.46.1. Comaroli, Cattoi, Frassini, Sasso.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 18-bis, il comma 5 è sostituito con il seguente:

   «5. In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni di cui ai commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.»;

   b) al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) i commi da 18-novies a 18-undecies sono abrogati.

   c) dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. Al fine di garantire l'attuazione della riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1, comma 83-quater, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al secondo periodo, le parole: «14,48 milioni di euro per l'anno 2024 e di 13,82 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «16,507 milioni di euro per l'anno 2024 e di 21,407 milioni di euro annui».
  10-ter. Per l'attuazione del comma 10-bis è autorizzata la spesa di 2,027 milioni di euro per l'anno 2024 e 7,587 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondentePag. 100 riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
14.46. I Relatori.

ART. 15.

  All'articolo aggiuntivo 15.01 del Governo, al capoverso Art. 15, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al primo periodo, sino al 31 dicembre 2027, la spesa per il personale scolastico ed educativo, impiegato nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
*0.15.01.2. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
*0.15.01.4. Grimaldi, Piccolotti, Zanella, Mari.

  All'articolo aggiuntivo 15.01 del Governo, capoverso Art. 15, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatte salve le ordinarie procedure di scorrimento delle medesime graduatorie per il reclutamento del medesimo personale a tempo indeterminato.
**0.15.01.1. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
**0.15.01.3. Grimaldi, Piccolotti, Mari, Zanella.

  All'articolo aggiuntivo 15.01 del Governo, al capoverso Art. 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e per ogni altro effetto di legge, i titoli abilitanti di cui all'articolo 14, comma 3, terzo periodo del medesimo decreto legislativo n. 65 del 2017 sono equipollenti alla laurea triennale in scienze dell'educazione nella classe L19 ai fini del reclutamento del personale nell'area funzionari come previsto dal nuovo sistema di classificazione del personale definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali, per il triennio 2019-2021.
0.15.01.5. Grimaldi, Piccolotti, Mari, Zanella.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia)

  1. Al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario gestite direttamente dai comuni possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026/2027, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021, per l'immissione in servizio a tempo determinato nonché per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale. La deroga di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai soggetti già iscritti nelle suddette graduatorie. Per le finalità di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, Pag. 101la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento.
15.01. Il Governo.

ART. 20.

  All'emendamento 20.30 del Governo, premettere le seguenti parole: Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Ai fini del rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e di valorizzazione della Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di razionalizzazione e di riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, sono attribuiti, in misura pari al 51 per cento, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa i diritti di opzione per l'acquisto della corrispondente partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA Spa, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Con procedure e modalità adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e tenuto conto della relazione giurata di stima di cui al successivo periodo, i diritti di opzione per l'acquisto del 49 per cento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA Spa sono attribuiti, a titolo oneroso, sulla base di manifestazioni di interesse da parte di banche e prestatori di servizi di pagamento aderenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione alla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con la parte acquirente e con oneri a carico della stessa. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. Le somme oggetto del corrispettivo di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

  Conseguentemente, al capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, non può con le seguenti: i soggetti scelti sulla base di manifestazioni di interesse tra le banche e prestatori di servizi di pagamento aderenti, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, alla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, non possono.
0.20.30.7. Roggiani, Ascani, Casu, Ubaldo Pagano.

  All'emendamento 20.30 del Governo, premettere le seguenti parole: Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: in misura non inferiore al 51 per cento, e, per la restante quota di partecipazione, al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, aggiungere le seguenti: e ad almeno due ulteriori soggetti cessionari scelti con procedura volta a valutare le manifestazioni di interesse effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

  Conseguentemente, al capoverso comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: non può stipulare, con le seguenti: ovvero i soggetti cessionari scelti con procedura volta a valutare le manifestazioni di interesse effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, non possono stipulare.
0.20.30.3. Roggiani, Ascani, Casu, Ubaldo Pagano.

Pag. 102

  All'emendamento 20.30 del Governo, premettere le seguenti parole: Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo sostituire le parole: al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 con le seguenti: attraverso una gara pubblica che possa individuare, secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, un soggetto qualificato;

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel disciplinare per l'assegnazione della gara prevista nel periodo 1, devono essere inseriti adeguati presidi a tutela della neutralità delle piattaforme gestite da PagoPa Spa.

  Conseguentemente, al capoverso comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, con le seguenti: il soggetto qualificato individuato attraverso una gara pubblica, secondo procedure trasparenti e non discriminatorie.
0.20.30.6. Roggiani, Ascani, Casu, Ubaldo Pagano.

  All'emendamento 20.30 del Governo, sopprimere il capoverso comma 3-ter.
0.20.30.5. Roggiani, Ascani, Casu, Ubaldo Pagano.

  All'emendamento 20.30 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 3-ter con il seguente:

  3-ter. Lo statuto della società PagoPA S.p.A., di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è adeguato alle seguenti prescrizioni che devono essere recepite dallo statuto medesimo:

   a) è previsto esclusivamente un amministratore unico espressione del socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale;

   b) le deliberazioni in materia di servizi prestati tramite le piattaforme di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché di nomina e revoca dei dirigenti con responsabilità strategica, sono riservate all'amministratore unico.;

   b) al comma 3-quater, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In caso di acquisto di cui al comma 3, il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, non può in ogni caso accedere alle informazioni commercialmente sensibili relative ai servizi prestati dalla società PagoPA S.p.A.
*0.20.30.1. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
*0.20.30.2. D'Attis, Cannizzaro.

  All'emendamento 20.30 del Governo, comma 3-ter, alla lettera a), premettere le seguenti parole: ferme restando le tutele riconosciute dalla legge ai soci di minoranza.
0.20.30.4. Roggiani, Ascani, Casu, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

  3-bis. In caso di acquisto di cui al comma 3, il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, non può stipulare patti di cui all'articolo 2341-bis, lettera c), del codice civile. Resta fermo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di operazioni di concentrazione.
  3-ter. Lo statuto della società PagoPA S.p.A., di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è adeguato alle seguenti prescrizioni che devono essere recepite dallo statuto medesimo:

   a) l'amministratore unico o l'organo delegato è espressione del socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale;

Pag. 103

   b) in caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, la maggioranza dei suoi membri è espressione del socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale e le proposte di deliberazione in materia di servizi prestati tramite le piattaforme di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché di nomina e revoca dei dirigenti con responsabilità strategica, sono riservate all'organo delegato.

  3-quater. Al fine della tutela dei principi di non discriminazione, neutralità e imparzialità, la società PagoPA S.p.A., di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, garantisce la parità di trattamento tra i prestatori di servizi di pagamento aderenti alla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e adotta gli opportuni presidi gestionali e organizzativi funzionali anche a evitare lo sfruttamento di informazioni commercialmente sensibili relative ai servizi prestati dalla società. Entro il 30 giugno di ogni anno, la società di cui al primo periodo trasmette all'Autorità delegata all'innovazione tecnologica una relazione sulle attività svolte e i risultati conseguiti per ottemperare a quanto disposto dal presente comma. Tale relazione è pubblicata sul sito web della PagoPA S.p.A.
20.30. Il Governo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di ridurre il divario digitale del Paese attraverso la creazione di reti ultraveloci e di garantire la tempestiva ed efficace attuazione degli investimenti previsti dal Piano Italia a 1 Giga inserito nella Missione 1 – Componente 2 – Investimento 3 «Reti ultraveloci» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tenuto conto dell'esito delle verifiche in campo propedeutiche all'esecuzione dei lavori, i beneficiari dei contributi pubblici, nell'ottica di realizzare una copertura di aree omogenee in ciascun lotto, adempiono agli obblighi previsti dalle convenzioni in essere con Infratel Italia S.p.A. anche collegando civici aventi le medesime caratteristiche dei civici da collegare in base alle predette convenzioni individuati all'esito delle suddette verifiche, posti in prossimità di questi ultimi, fermi restando il termine finale dell'esecuzione dell'opera, il numero complessivo dei civici da collegare, ivi compreso il numero delle case sparse previsto dal citato investimento del PNRR, e l'onere complessivo dell'investimento assunto in gara dai beneficiari. Il numero di civici collegati ai sensi del primo periodo è computato ai fini della verifica del raggiungimento del numero dei civici da collegare in base alle convenzioni in essere con Infratel Italia S.p.a. Per le finalità di cui al secondo periodo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede, mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alle convenzioni in essere con Infratel Italia S.p.a., a definire le modalità di individuazione, per ciascun lotto, dei civici posti in prossimità di quelli collegabili in base alle predette convenzioni ed aventi le caratteristiche di cui al primo periodo, nonché le tempistiche di individuazione dei predetti civici di prossimità, che, in ogni caso, non devono eccedere i trenta giorni dalla data di sottoscrizione dei citati atti aggiuntivi. In caso di mancata individuazione dei civici entro il termine indicato negli atti aggiuntivi, la Cabina di regia per il PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, previa istruttoria della Struttura di missione PNRR, propone l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del medesimo decreto, per assicurare la celere attuazione degli investimenti previsti dal citato Piano Italia a 1 Giga. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
20.31. Il Governo.

Pag. 104

ART. 23.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Applicazioni straordinarie di magistrati per il raggiungimento degli obiettivi PNRR)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e abbattimento delle pendenze previsti dal PNRR. A tal fine il Consiglio, con propria delibera, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto procede all'individuazione degli uffici giudiziari di primo e secondo grado destinatari delle applicazioni, delle macromaterie rilevanti ai fini PNRR e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di 60 unità, e bandisce la procedura di interpello.
  2. Gli uffici giudiziari destinatari delle applicazioni sono individuati, indipendentemente dall'integrale copertura del relativo organico, dal Consiglio superiore della magistratura, in collaborazione con il Ministero della giustizia, tra quelli in cui la percentuale di riduzione dei procedimenti civili rispetto ai target PNRR è inferiore al valore medio nazionale.
  3. Sono ammessi a partecipare all'interpello previsto dal comma 1 i magistrati che, congiuntamente:

   a) prestano servizio negli uffici in cui il numero e il tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR sono inferiori ai rispettivi valori medi nazionali e in cui l'applicazione non determina una scopertura superiore al venti per cento;

   b) svolgono funzioni giudicanti civili o le hanno svolte per almeno due anni negli ultimi dieci.

  4. L'applicazione ha durata sino al 30 giugno 2026 e non è rinnovabile né prorogabile.
  5. Entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma 1, il presidente dell'ufficio di applicazione individua i procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR maturi per la decisione e predispone un programma di definizione ai fini dell'assegnazione dei suddetti procedimenti ai magistrati applicati sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, con provvedimento immediatamente esecutivo.
  6. I magistrati applicati sono destinati in via esclusiva alla definizione dei procedimenti di cui al comma 5.
  7. In deroga all'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 189 e 281-sexies del codice di procedura civile, nel testo modificato dallo stesso decreto n. 149 del 2022, si applicano anche ai procedimenti di cui al comma 5. Il magistrato applicato fissa, con decreto, la data dell'udienza di discussione orale o di rimessione della causa in decisione, assegnando i termini previsti; con lo stesso decreto può formulare una proposta transattiva o conciliativa. Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, non può far parte del collegio più di un magistrato applicato.
  8. Il presidente dell'ufficio di applicazione vigila sull'andamento del programma di definizione e trasmette semestralmente apposita relazione al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia.
  9. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento all'interpello di cui al comma 1 ha diritto, ai fini del primo trasferimento in uffici di grado pari a quello occupato in precedenza, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni nonché, durante l'applicazione, ad una indennità in misura corrispondente a quella di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133 per il periodo di effettivo servizio in applicazione.Pag. 105 L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. L'indennità non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97.
  10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 2.467.735 per l'anno 2024, di euro 3.398.205 per l'anno 2025 e di euro 1.699.103 per l'anno 2026. Agli oneri recati dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse afferenti all'investimento 1.8 della Missione 1, Componente 1, del PNRR, che sono versate nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
23.05. I Relatori.

ART. 24.

  Al comma 1, dopo il capoverso 10-ter aggiungere il seguente:

  10-quater. I magistrati tributari nominati vincitori all'esito del concorso di cui al comma 10-bis che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sono giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio, non sono tenuti allo svolgimento del tirocinio formativo di cui all'articolo 4-quinquies del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.
24.7. I Relatori.

  All'emendamento 24.8 dei Relatori, alla lettera c), sopprimere il numero 2.
0.24.8.1. Marattin.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4-quinquies, comma 1:

    1) al primo periodo, le parole: «di almeno sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «articolato in due sessioni consecutive della durata di tre mesi ciascuna»;

    2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nella seconda sessione trimestrale di cui al primo periodo e nell'ipotesi di cui al comma 2, al magistrato tributario in tirocinio è assegnato un carico di lavoro fissato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.»;

   b) all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19» sono aggiunte le seguenti: «o altri enti pubblici»;

   c) all'articolo 6, comma 2:

    1) dopo le parole: «consiglio di presidenza» sono aggiunte le seguenti: «avuto riguardo anche ai carichi esigibili definiti per i magistrati e i giudici tributari»;

    2) il secondo periodo è soppresso;

   d) all'articolo 13-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. In caso di applicazione d'ufficio di cui all'articolo 24, comma 1, lettera m-ter), ai magistrati tributari è riconosciuto il solo trattamento economico di missione.»;

   e) all'articolo 24, comma 1:

    1) dopo la lettera g), è inserita la seguente:

   «g-bis) stabilisce annualmente i carichi esigibili distintamente per i magistrati tributari e i giudici tributari;»;

Pag. 106

    2) alla lettera m-bis), le parole: «di componenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati e dei giudici tributari»;

    3) dopo la lettera m-bis), è aggiunta la seguente:

   «m-ter) può disporre l'applicazione d'ufficio, in via non esclusiva, dei magistrati tributari presso le corti di giustizia di primo e secondo grado sulla base dei carichi esigibili di cui alla lettera g-bis);».
24.8. I Relatori.

ART. 26.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 28:

    1) al comma 6, lettera b), dopo le parole: «nelle more» sono inserite le seguenti: «dell'accreditamento alla PDND,»;

    2) al comma 7, le parole: «Nei certificati» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi di cui al comma 7-bis, nei certificati»;

    3) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

   «7-bis. Per le richieste relative a procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, il certificato generale riporta, oltre a tutte le iscrizioni di cui al comma 3, anche le condanne di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alle contravvenzioni punibili con la sola ammenda. Per le richieste relative ai procedimenti amministrativi riguardanti autorizzazioni in materia di armi, munizioni ed esplosivi il certificato generale contiene tutte le iscrizioni a carico di un determinato soggetto, comprese quelle indicate al comma 7».
26.1. Il Governo.

ART. 29.

  All'emendamento 29.184 dei Relatori, capoverso «5-quinquies», sopprimere le parole: né superiore a euro 50.000.
0.29.184.1. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Al comma 4, lettera d), sostituire il numero 3 con il seguente:

    3) «5-quinquies. L'importo delle pene pecuniarie proporzionali, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, previste dal presente articolo non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000».
29.184. I Relatori.

ART. 31.

  Al comma 10, dopo le parole: nel limite di 20 milioni di euro aggiungere la seguente: annui.
31.12. I Relatori.

  Al comma 11, capoverso lettera d), ultimo periodo, sostituire le parole: del 15 per cento con le seguenti: del 20 per cento.
31.13. I Relatori.

ART. 36.

  All'emendamento 36.24 dei Relatori, al comma 2-ter, capoverso 8-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere le parole: nonché per il contrasto al lavoro irregolare e alle infiltrazioni criminali e di stampo mafioso;

   b) sostituire le parole: a carico dei privati con le seguenti: a carico delle imprese di cui al comma 3;

   c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli esiti del monitoraggio dei flussi di manodopera sono messi a disposizione della Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'articolo 30 e delle prefetture-uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, anche ai fini dell'esercizio del potere di accesso di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dell'Ispettorato nazionale del lavoro,Pag. 107 secondo modalità stabilite mediante accordi con il Commissario straordinario.
0.36.24.1. Benvenuti Gostoli.

  All'emendamento 36.24 dei Relatori, al comma 2-ter, capoverso 8-bis, dopo le parole: di stampo mafioso aggiungere le seguenti: , anche con riferimento a subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture.
0.36.24.2. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate, rispettivamente, l'11 aprile 2023 e il 6 aprile 2023, con successiva estensione del 31 maggio 2023. La ricognizione di cui al precedente periodo è sottoposta al Governo mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2-ter. All'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

   «8-bis. Ai fini del presente articolo e per la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori del settore edile nonché per il contrasto al lavoro irregolare e alle infiltrazioni criminali e di stampo mafioso, il Commissario straordinario adotta specifiche misure per il controllo e la sicurezza nei cantieri, incluse forme di monitoraggio dei flussi della manodopera, anche tramite tecnologie innovative a carico dei privati. Tali misure possono prevedere la comunicazione e lo scambio di informazioni con autorità, enti pubblici, parti sociali e datori di lavoro. Il Commissario straordinario adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le misure di cui al presente comma con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, mediante i quali sono definiti anche le tipologie di informazioni trattate e i soggetti obbligati alla raccolta o alla comunicazione».
36.24. I Relatori.

ART. 37.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Rafforzamento dell'attuazione delle misure del PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy)

  1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «con una dotazione complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione complessiva di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026».Pag. 108
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025 e a 1.500.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  3. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attuazione del PNRR e rafforzare la capacità amministrativa dei soggetti attuatori e dell'Unità di missione PNRR del Ministero delle imprese e del made in Italy, fino al 31 dicembre 2026, per le richieste di comando e distacco, presso il predetto Ministero, di personale non dirigenziale appartenente al Comparto funzioni centrali non si applica il limite di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
37.05. Il Governo.

ART. 39.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Disposizioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

  1. All'articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, l'ultimo periodo è soppresso.
39.03. Il Governo.

ART. 43.

  All'emendamento 43.6 del Governo, sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Per far fronte a eventuali emergenze sanitarie, nonché per agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale – DGC) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, emette, rilascia e verifica le certificazioni di cui al medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 e le ulteriori certificazioni sanitarie digitali individuate e disciplinate con uno o più decreti del Ministro della salute, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
  1-bis. Le certificazioni di cui al comma 1 sono rilasciate in formato digitale, compatibile con le specifiche tecniche di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione, del 28 giugno 2021.
0.43.6.1. Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Stumpo.

  All'emendamento 43.6 del Governo, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: al fine di consentire l'adesione alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
0.43.6.5. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  All'emendamento 43.6 del Governo, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con le specifiche tecniche di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione, del 28 giugno 2021.
0.43.6.4. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  All'emendamento 43.6 del Governo, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di armonizzare la gestione dei dati sanitari, ogni soluzione digitale per Pag. 109il trattamento dei dati stessi è effettuata avendo riguardo alla interoperabilità sull'intero territorio nazionale ed europeo, evitando ogni frammentazione normativa e regolamentare, giuridica e amministrativa, che sia di ostacolo alla piena ed effettiva digitalizzazione ed interoperabilità come delineata nell'ambito del progetto della Commissione europea di creare un'Unione europea della salute e di costruire uno Spazio europeo dei dati sanitari. Per la finalità di cui al precedente periodo la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la conoscenza del predetto progetto della Commissione europea nell'ambito delle istituzioni pubbliche e private che sono chiamate a realizzare le tappe della digitalizzazione in sanità ovvero che utilizzano i dati sanitari, al fine di contrastare soluzioni localistiche o di settore che si rivelino inidonee a garantire la necessaria interoperabilità con il predetto spazio europeo dei dati sanitari.
0.43.6.2. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  All'emendamento 43.6 del Governo, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di armonizzare la gestione dei dati sanitari e implementare significativamente l'adozione di strumenti digitali, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti incentivi alla completa e conforme digitalizzazione dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici, riguardanti l'assistito, e riferiti a qualsiasi prestazione erogata, condizionando a tal fine l'accreditamento e l'autorizzazione all'esercizio di prestazioni sanitarie, in regime pubblico, convenzionato o privato.
0.43.6.3. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 43.
(Modalità tecnologiche per la raccolta l'elaborazione e l'analisi dei dati sanitari)

  1. Al fine di assicurare l'aggiornamento del fascicolo sanitario elettronico in attuazione dei progetti previsti dalla Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3 «Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione», con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità tecnologiche idonee a garantire il rilascio e la verifica delle certificazioni sanitarie digitali, in conformità alle specifiche tecniche europee e internazionali.
  2. Per assicurare l'individuazione e lo sviluppo di modalità tecnologiche idonee alla gestione di certificazioni sanitarie digitali, quali quelle di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 3.850.000 per l'anno 2024, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI S.p.A. A decorrere dall'anno 2025, è autorizzata la spesa di euro 1.850.000 annui, da gestire nell'ambito della convenzione di cui al primo periodo. A tal fine le risorse di cui al presente comma sono iscritte sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e costituiscono incremento del limite di spesa annuo della predetta vigente convenzione.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 3.850.000 per l'anno 2024 e a euro 1.850.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, quanto a 3.850.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero Pag. 110della salute per il triennio 2024-2026 e, quanto a 1.850.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
43.6. Il Governo.