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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 settembre 2023
168.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 62

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 19 settembre 2023.

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 439 Bonetti, C. 603 Ascari, C. 1245 Ferrari e C. 1294 Governo, recanti «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica» di rappresentanti di Telefono Rosa, Differenza Donna (in videoconferenza), Di.Re. – Donne in Rete contro la violenza (in videoconferenza), UDI – Unione Donne d'Italia (in videoconferenza), Centro Studi Rosario Livatino (in videoconferenza), Rete per la parità (in videoconferenza), Global Thinking Foundation, GIULIA – Giornaliste Unite Libere Autonome e Pangea Onlus (in videoconferenza).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 13.45 e dalle 14.10 alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 settembre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene, in videoconferenza, il Viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 15.10.

Pag. 63

Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.
C. 835 Sasso.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea PELLICINI (FDI), relatore, intervenendo da remoto, introduce l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Cultura, del testo della proposta di legge Sasso C. 835, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.
  Osserva che la proposta di legge, composta da 7 articoli, interviene in merito ai fenomeni di violenza esercitata dagli studenti, ma anche dai loro famigliari, nei confronti del personale della scuola.
  A tal fine l'articolo 1 istituisce l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico prevedendo al suo interno la presenza, tra gli altri, di rappresentanti del Ministero della giustizia.
  Gli articoli 2 e 3 riguardano rispettivamente le iniziative di sensibilizzazione e l'istituzione della giornata nazionale dedicata a tali temi.
  Gli articoli da 4 a 6 investono profili di interesse della Commissione Giustizia, recando disposizioni volte a rafforzare la tutela penale del personale scolastico.
  L'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, introduce una nuova aggravante comune, integrando a tal fine l'articolo 61 del codice penale.
  Si introduce, con il nuovo numero 11-novies l'aggravante di «avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola».
  Tale formulazione è analoga a quella già presente nel medesimo articolo al numero 11-octies, riferito al personale sanitario, con l'unica differenza che nel testo proposto dalla Commissione non si specifica che l'aggravante trova applicazione nei delitti commessi con violenza o minaccia «a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività».
  L'articolo 5 integra la fattispecie di Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (articolo 336 del codice penale), che prevede la reclusione da 6 mesi a 5 anni per chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o a omettere un atto dell'ufficio o del servizio. Ai sensi del secondo comma la pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.
  Il testo proposto dalla Commissione introduce una circostanza aggravante a effetto speciale: aumenta la pena fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.
  Inoltre, estende la portata del secondo comma anche ai casi in cui vittime del reato siano le categorie di personale scolastico da ultimo citate.
  Si ricorda che, nella prospettiva delle fattispecie richiamate, secondo la giurisprudenza, il dirigente scolastico e il docente rivestono la qualifica di pubblici ufficiali in quanto, ai sensi dell'articolo 357 c.p., esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. Per le restanti categorie di personale trova altresì applicazione la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
  L'articolo 6 integra la norma codicistica riguardante l'oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341-bis del codice penale) che prevede, al primo comma, la reclusione da 6 mesi a 3 anni per chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un Pag. 64atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni (primo comma).
  Anche in relazione a tale fattispecie di reato, il testo in esame introduce una circostanza aggravante a effetto speciale: si prevedere che la pena sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.
  Tale circostanza aggravante si aggiunge a quella – a effetto comune – di cui al vigente secondo comma, primo periodo, dell'articolo 341-bis del codice penale, che prevede un aumento di pena se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
  L'articolo 7, infine, reca la clausola d'invarianza finanziaria.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.
C. 854 Schifone e Foti.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giandonato LA SALANDRA (FDI), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VII Commissione, la proposta di legge C. 854, di iniziativa dei deputati Schifone e Foti, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione di merito.
  Segnala che la proposta reca un contenuto puntuale.
  L'articolo 1 istituisce, per i giorni dal 4 all'11 febbraio di ciascun anno la «Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche» (STEM), al fine di sensibilizzare e di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento di tali discipline. La relazione illustrativa del provvedimento in esame chiarisce che la Settimana nazionale è fissata «tenuto conto che l'11 febbraio si celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza».
  L'articolo 2 reca le finalità che si intendono perseguire. In particolare, il comma 1, precisa che la STEM è volta a promuovere l'orientamento, l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di competenze nell'ambito di tali discipline, necessarie a favorire l'innovazione e la prosperità della Nazione.
  Il comma 2, descrive le finalità delle iniziative da realizzare tra cui, ai fini dell'esame da parte della Commissione Giustizia, la lettera n) individua quella di promuovere iniziative finalizzate all'applicazione delle competenze STEM in ambito giuridico.
  Il comma 3, reca la copertura degli oneri, incrementa di 2 milioni di euro per l'anno 2024 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.
C. 1342 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata a trasmettere alla XIV Commissione, per le parti di competenza, una relazione sul suddetto disegno di legge e concluderà tale esame con l'approvazione di suddetta relazione e la nomina di un relatore, che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione. Potranno essere altresì trasmessi gli eventuali emendamenti al disegno di legge in oggetto Pag. 65approvati dalla Commissione. Il termine per la presentazione degli emendamenti sarà definito nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si svolgerà domani.
  Ricorda inoltre che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.
  Segnala peraltro che gli emendamenti possono comunque essere presentati direttamente presso la XIV Commissione, la quale li trasmetterà, prima di esaminarli, alle Commissioni di settore rispettivamente competenti, ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri.

  Annarita PATRIARCA (FI-PPE), relatrice, rammenta che l'esame del disegno di legge di delegazione europea avviene secondo una procedura particolare, che prevede la presentazione di emendamenti non solamente presso la Commissione di merito ma anche presso le Commissioni in sede consultiva, le quali saranno inoltre chiamate ad esprimere il loro parere anche sugli emendamenti presentati presso la stessa Commissione di merito.
  Preliminarmente, occorre ricordare che la legge di delegazione europea è – assieme alla legge europea – uno dei due strumenti predisposti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.
  Mentre la legge europea contiene disposizioni di diretta attuazione, la legge di delegazione europea contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento da parte del Governo delle direttive e degli altri dell'Unione europea. Il contenuto del disegno di legge di delegazione europea è stabilito in linea generale dall'articolo 30, comma 2, della citata legge n. 234 del 2012.
  Nell'esercizio delle deleghe legislative conferite, il Governo è tenuto al rispetto dei principi e criteri generali di delega, nonché degli specifici principi e criteri direttivi aggiuntivi eventualmente stabiliti dalla legge di delegazione europea, come previsto all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.
  Ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della medesima legge, il disegno di legge di delegazione europea deve essere corredato di una relazione illustrativa, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, nella quale il Governo, in occasione della presentazione del disegno di legge, dà conto di una serie di informazioni utili alla valutazione del processo di recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea.
  Al fine di fornire le informazioni previste dal citato articolo 29 senza soluzione di continuità, la Relazione illustrativa allegata al disegno di legge di delegazione 2022-2023, riporta le informazioni riferite agli anni 2021 e 2022 – e fino al 12 giugno 2023 – mediante le quali il Governo dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive dell'Unione europea in uno degli allegati, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari; riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione.
  Evidenzia che il disegno di legge in esame è composto da 13 articoli.
  L'articolato contiene principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 7 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 4 regolamenti europei. L'annesso Allegato A ha ad oggetto 10 direttive.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata del contenuto del provvedimento, in questa sede si sofferma sui profili di stretta competenza della Commissione Giustizia.
  L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, e secondo e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, la consueta delega della durata di diciotto mesi per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di Pag. 66obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali.
  Nello specifico, può trattarsi di direttive attuate in via regolamentare o amministrativa – ossia con fonti non primarie inidonee a istituire sanzioni penali – o di regolamenti dell'Unione europea.
  Essa risponde all'esigenza di prevedere con fonte normativa interna di rango primario – atta ad introdurre norme di natura penale o amministrativa nell'ordinamento nazionale – l'eventuale disciplina sanzionatoria necessaria all'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa.
  La stessa necessità si ravvisa per eventuali sanzioni da introdurre per violazioni di norme contenute in regolamenti dell'Unione europea che, come è noto, non richiedono leggi di recepimento.
  L'articolo 3 reca princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/ 1148 (direttiva NIS2).
  La disposizione in esame detta al Governo specifici princìpi e criteri direttivi, tra cui: introdurre le modifiche necessarie alla legislazione vigente, anche in materia penale, al fine di assicurare il recepimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni della direttiva NIS 2 in tema di divulgazione coordinata delle vulnerabilità (lettera h); rivedere il sistema sanzionatorio e il sistema di vigilanza ed esecuzione previsto dal D.Lgs. n. 65/2018 (lettera l), che attualmente individua i poteri di controllo dell'autorità NIS sia nei confronti degli operatori di servizi essenziali, sia dei fornitori di servizi digitali, prevedendo poteri di verifica e di ispezione (articolo 19) oltre che l'irrogazione di sanzioni amministrative nel caso di mancato adempimento degli obblighi previsti (articoli 20 e 21). In proposito, si dispone uno specifico criterio di delega che prevede che le nuove sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva NIS 2, «anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234/2012 e alla legge n. 689/1981» ed introducendo strumenti deflattivi del contenzioso. La relazione illustrativa motiva la necessità di deroga ai limiti previsti dal citato articolo 32 con riferimento all'attuazione delle disposizioni della direttiva NIS 2 che contemplano anche l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie che possono raggiungere nel massimo un importo di dieci milioni di euro. Il testo in esame non esplicita il criterio per l'esercizio della facoltà di deroga.
  L'articolo 4 reca specifici princìpi e criteri di delega al Governo per il recepimento – da effettuarsi entro il 17 ottobre 2024 – della direttiva (UE) 2022/2557 del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici, in vigore dal 16 gennaio 2023.
  Rammenta che l'atto in questione abroga la direttiva 2008/114/CE dell'8 dicembre 2008, con la quale il Consiglio dell'Unione europea ha disciplinato la procedura per l'individuazione e la designazione da parte degli Stati membri delle Infrastrutture critiche europee (ECI) che si trovano sul loro territorio, definendo altresì un approccio comune per la valutazione della necessità di migliorarne la protezione.
  In proposito, si rammenta che ai fini della direttiva 2008/114/CE, recepita in Italia con il d.lgs. 11 aprile 2011, n. 61, per infrastruttura critica si intende «un elemento, un sistema o parte di questo ubicato negli Stati membri che è essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale dei cittadini ed il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in uno Stato membro a causa dell'impossibilità di mantenere tali funzioni».
  Attraverso la direttiva in esame, si modifica il quadro normativo di riferimento introducendo norme armonizzate volte a garantire la fornitura di servizi essenziali nel mercato interno, ad aumentare la resilienza dei soggetti critici – vale a dire la loro capacità di prevenire, attenuare,Pag. 67 assorbire un incidente, di proteggersi da esso, di rispondervi, di resistervi, di adattarvisi e di ripristinare le proprie capacità operative – e a migliorare la cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti.
  Anche l'articolo 4, con disposizioni analoghe a quelle dell'articolo 3, stabilisce che, nel recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, il Governo osservi ulteriori principi e criteri direttivi specifici, tra cui: introdurre sanzioni penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive – ove necessario anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 234 del 2012 e alla legge 4 novembre 1981, n. 689 –, nonché strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere (lettera h). Anche in questo caso, la relazione illustrativa giustifica la necessità di prevedere tale deroga sulla base del considerando 40 della direttiva, che invita gli Stati membri a tenere conto della gravità della violazione e della capacità economica del soggetto interessato nel disporre i provvedimenti volti a porre rimedio alle violazioni riscontrate. Sempre secondo la relazione illustrativa, entrambi i parametri devono essere letti alla luce delle disposizioni della direttiva che, ai fini dell'individuazione dei soggetti critici, impongono di tenere conto del numero di utenti che dipendono dal servizio, dell'impatto degli incidenti sulle attività economiche e sociali, l'ambiente, la pubblica sicurezza, l'incolumità e la salute pubblica, dell'estensione dell'area geografica interessata da un incidente; prevedere che le autorità competenti istituite ai sensi della lettera c) possano irrogare le sanzioni amministrative (lettera i).
  Quanto alle direttive di cui al citato allegato A, si segnala la direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE – che involge la competenza della Commissione per i profili di impatto sul diritto societario – in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità.
  L'atto – il cui termine di recepimento è fissato al 6 luglio 2024 – mira a rafforzare la normativa sulla rendicontazione non finanziaria, nell'intento di renderla più idonea alla transizione dell'Unione europea verso un'economia sostenibile.
  A tal fine, si introducono requisiti di rendicontazione più dettagliati, garantendo che le grandi società e le PMI quotate siano tenute a pubblicare informazioni su questioni rilevanti ai fini della sostenibilità, quali diritti ambientali, diritti sociali, diritti umani e fattori di governance.
  Infine, di particolare rilievo per i profili di competenza della Commissione è la direttiva (UE) 2023/977 (del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio), il cui termine di recepimento è stabilito per il 12 dicembre 2024.
  L'atto in esame è volto a rendere più efficace ed efficiente la collaborazione tra gli organismi nazionali che contrastano criminalità e terrorismo all'interno degli Stati dell'Unione europea.
  La direttiva regola gli scambi di informazioni nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, fornendo in tal modo garanzie contro qualsiasi abuso delle richieste di informazioni.
  L'atto si compone di 24 articoli, suddivisi in 6 capi.
  L'articolo 1 individua come oggetto della direttiva l'introduzione di norme armonizzate per lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto al crimine dei vari Stati membri.
  L'articolo 2 reca le definizioni, tra le quali ha particolare rilievo quella di informazioni disponibili, suddivise in «informazioni direttamente accessibili», cioè contenute in una banca dati cui il punto di contatto abbia libero accesso, e «informazioni indirettamente accessibili», ovvero quelle che possono essere acquisite da altre autorità pubbliche o parti private stabilite nel medesimo Stato membro, ove ciò sia consentito dalla legge, e l'indicazione dei cinque principi fondamentali – disponibilità, accesso equivalente, riservatezza, proprietàPag. 68 ed affidabilità dei dati (articolo 3) – che occorre rispettare nello scambio di informazioni.
  Il Capo II (articoli da 4 a 6) regolamenta lo scambio di informazioni attraverso i punti di contatto unici. In primo luogo vi è stabilito (articolo 4) che gli Stati membri dovrebbero consentire di inoltrare una richiesta solo qualora le informazioni siano necessarie, proporzionate e a disposizione dello Stato a cui la richiesta viene inviata; sono inoltre individuati una serie di elementi che devono essere necessariamente contenuti nella richiesta.
  Le richieste di informazioni possono essere inviate, oltre che dai punti di contatto, anche da autorità di contrasto appositamente designate dal proprio Stato.
  Le medesime autorità, ogni qualvolta avanzano una richiesta di informazioni, devono inviarne contestualmente copia anche al proprio punto di contatto nazionale, salvo eccezioni previste dalla stessa direttiva (indagini che richiedono un alto livello di riservatezza, casi di terrorismo che non comportino la gestione di situazioni di emergenza o situazioni in cui possa risultare compromessa la sicurezza di una persona).
  La richiesta può essere definita urgente (articolo 5) se coinvolge interessi indicati nella direttiva (quali la sicurezza dello Stato, la vita o l'incolumità di una persona, il mantenimento di misure restrittive della libertà).
  In tali casi il punto di contatto interpellato dovrà rispondere in 8 ore o in 3 giorni consecutivi a seconda che le richieste siano relative a informazioni direttamente o indirettamente accessibili (il termine è di 7 giorni consecutivi per le richieste non urgenti).
  L'articolo 6 indica i casi in cui le richieste possono essere rigettate.
  Il Capo III (articoli 7 e 8) disciplina altri tipi di scambi di informazioni, ovvero la comunicazione di informazioni di propria iniziativa (articolo 7) da parte degli Stati, tramite il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto competenti (o direttamente da parte dei punti di contatto e delle autorità competenti) quando abbiano motivo di ritenere che tali informazioni possano essere utili a tali altri Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati o delle relative indagini, e lo scambio di informazioni a seguito di richieste presentate direttamente dal punto di contatto alle autorità di contrasto competenti (articolo 8).
  Il Capo IV (articoli da 9 a 13) detta norme aggiuntive relative alla comunicazione di informazioni, in ordine ai tempi di risposta delle richieste, ai dati personali in essa contenute, alla lingua, agli obblighi di comunicazione nei confronti di Europol per i reati di relativa competenza, nonché dei canali informatici di comunicazione (Secure information exchange network application – SIENA).
  Il Capo V (articolo da 14 a 17) concerne l'istituzione e l'organizzazione del punto di contatto unico per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri.
  I punti di contatto (articolo 14) devono essere operativi 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno, avere accesso a tutte le informazioni di cui dispongono le loro autorità di contrasto competenti e disporre del personale e degli strumenti necessari a far fronte ai compiti loro affidati che consistono principalmente nel ricevere e vagliare le richieste, comunicare le informazioni se la richiesta risponde ai requisiti della direttiva e, in caso contrario, rigettare la richiesta, inoltrare eventualmente la richiesta all'autorità giudiziaria competente.
  Il personale del punto di contatto unico (articolo 15) deve provenire dalle autorità di contrasto competenti, tra le quali vengono indicate in particolare l'unità nazionale Europol, l'ufficio SIRENE (Supplementary Information Request at National Entry) e l'ufficio centrale nazionale Interpol (ove lo Stato membro sia tenuto ad istituirli).
  Il sistema di gestione dei casi (articolo 16) prevede la registrazione delle richieste di informazioni, la registrazione degli scambi di informazioni, il tempestivo seguito alle richieste pervenute, l'interoperabilità con il sistema SIENA, una gestione dei dati personali limitata nel tempo e proporzionata, l'attenzione alla cybersicurezza.Pag. 69
  La cooperazione tra punti di contatto unici (articolo 17) è incoraggiata anche attraverso riunioni periodiche, con cadenza almeno annuale.
  Infine, il Capo VI (articoli da 18 a 24) detta le disposizioni finali, in cui sono comprese una serie di norme eterogenee, che comprendono: la produzione di statistiche annuali da parte degli Stati membri sul numero di richieste presentate, ricevute e rigettate (articolo 18); le relazioni che la Commissione europea deve presentare (entro il 12 giugno 2026 e ogni cinque anni dopo il 12 giugno 2027) sull'attuazione della direttiva, contenente informazioni dettagliate su come ciascuno Stato membro l'ha attuata e (entro il 12 giugno 2027 e successivamente ogni cinque anni) sulla valutazione dell'efficacia della direttiva (articolo 19); la sostituzione, a decorrere dal 12 dicembre 2024, degli articoli 39 e 46 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen nelle parti che non erano già state sostituite dalla decisione quadro 2006/960/GAI (articolo 20); l'abrogazione, a decorrere dal 12 dicembre 2024, della decisione quadro 2006/960/GAI (articolo 21); il recepimento (articolo 22), l'entrata in vigore (articolo 23) e i destinatari (articolo 24).

  Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 19 settembre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene, in videoconferenza, il Viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI.
Atto n. 77.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scadrà il prossimo 18 ottobre.

  Simonetta MATONE (LEGA), relatrice, in qualità di relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI.
  Preliminarmente, desidera sottolineare l'importanza dell'Agenzia Eurojust, che aiuterà in maniera considerevole il lavoro dei magistrati e richiamare l'attenzione dei colleghi sulle nuove modalità di designazione dei suoi membri. Ritiene che il provvedimento sia meditato e che la vera innovazione da esso recata sia che i magistrati assegnati ad Eurojust non saranno più scelti dal Ministro della giustizia che potrà esprimere soltanto un parere sulle nomine. Al riguardo, infatti, in base alle nuove disposizioni recate dallo schema in commento, potranno essere chiamati a far parte di Eurojust sia magistrati in ruolo che quelli fuori ruolo e quelli in aspettativa, con l'accortezza, per quelli fuori ruolo, di prevedere che la medesima delibera di nomina ne disponga il ricollocamento in ruolo.
  Inoltre, sempre con riguardo alla loro designazione, segnala che si esclude la necessità di rispettare il termine di legittimazione di quattro anni previsto dall'ordinamento giudiziario ai fini del tramutamento di funzioni.
  Nel rammentare di aver svolto le funzioni di Capo Dipartimento degli Affari di Giustizia, evidenzia di poter ben comprendere l'importanza di Eurojust e sottolineaPag. 70 come i soggetti ad essa destinati dovranno essere valutati in base alle loro competenze e non a delle logiche correntizie.
  Sottolinea che il citato Regolamento (UE) 2018/1727 del 14 novembre 2018, in estrema sintesi, riforma Eurojust (ora Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale), con riferimento, tra l'altro, alle competenze, alle funzioni, alla struttura, nonché allo status e ai poteri dei membri nazionali. Sono disciplinati, inoltre, gli aspetti operativi, il trattamento dei dati personali e i rapporti con gli altri organismi, tra cui, in particolare, la Procura europea (EPPO).
  Il regolamento è entrato in vigore l'11 dicembre 2018 ed è applicabile dal 12 dicembre 2019.
  Lo schema di decreto in esame si propone quindi lo scopo di adeguare la normativa interna al citato Regolamento, in attuazione della delega conferita all'articolo 11 della legge n. 127 del 2022 (legge di delegazione europea 2021), che definisce ulteriori principi e criteri direttivi rispetto a quelli generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea.
  Per quanto riguarda i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, il citato articolo 11 fissa il termine di dodici mesi dalla sua entrata in vigore e quindi entro il 10 settembre 2023. Tale termine, in virtù del consueto meccanismo di «scorrimento» è prorogato di tre mesi e quindi fino al 10 dicembre 2023.
  La Commissione è chiamata ad esprimere il parere entro il 18 ottobre.
  Nel rinviare alla documentazione degli uffici in ordine alla descrizione dei contenuti del citato Regolamento (UE) 2018/1727, ricorda che Eurojust è stata istituita con la citata decisione del Consiglio 2002/187/GAI, quale organismo sovranazionale dotato di personalità giuridica e finanziato dal bilancio dell'Unione. Alla decisione del 2002 l'Italia ha dato attuazione con la legge 14 marzo 2005, n. 41.
  Per quanto concerne la norma di delega, l'articolo 11 della legge n. 127 del 2022 (legge di delegazione europea 2021) al comma 1 delega il Governo ad adottare – entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge (e cioè entro il 10 settembre 2023) – uno o più decreti legislativi, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento (UE) 2018/1727, attenendosi ai principi e criteri direttivi specificati al comma 2.
  In particolare il Governo dovrà: definire le procedure di nomina, la posizione giuridica ed economica (fatto salvo il limite retributivo del personale pubblico) del membro nazionale di Eurojust, nonché dell'aggiunto e dell'assistente, in coerenza con le disposizioni relative ad incarichi internazionali o sovranazionali analoghi (lettera a); individuare il luogo ordinario di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente presso la sede di Eurojust (lettera b); prevedere i presupposti in presenza dei quali il membro nazionale possa essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori (rispetto alla previsione di un assistente e un aggiunto) nel limite massimo di 3 unità, tra le quali, in ogni caso, non può essere nominato più di un aggiunto (lettera c); armonizzare la normativa interna per consentire l'effettivo esercizio dei poteri dei membri nazionali di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 3, 4 e 5 del regolamento (lettera d); regolamentare le procedure per consentire al membro nazionale di accedere alle informazioni contenute nei registri nazionali di cui all'articolo 9 del regolamento (lettera e); disciplinare i criteri di nomina dei corrispondenti nazionali di cui all'articolo 20 del regolamento, nonché, quando sono individuati più corrispondenti, i criteri di individuazione del responsabile, e disciplinare le modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale (lettera f); infine, il Governo, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento, è delegato a modificare le disposizioni processuali e ordinamentali e a coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione della legge 14 marzo 2005 n. 41 e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento (lettera g).
  Il comma 3 reca la copertura degli oneri finanziari dell'articolo in esame, autorizzandoPag. 71 la spesa di 273.862 euro a decorrere dall'anno 2021.
  Nel passare ad illustrare i contenuti dello schema in esame, l'articolo 1 definisce l'oggetto del decreto legislativo, individuato nelle norme necessarie ad adattare l'ordinamento giuridico nazionale al Regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust).
  L'articolo 2 prevede che la struttura operativa italiana presso l'Eurojust sia composta dal membro nazionale distaccato presso l'Eurojust, dall'aggiunto del membro nazionale e dall'assistente del membro nazionale (comma 1) nonché dall'aggiunto e dagli assistenti nominati ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (comma 2). Il comma 3 precisa che il luogo di lavoro dei componenti della struttura operativa è la sede di Eurojust.
  L'articolo 3 disciplina la nomina del membro nazionale e dell'aggiunto, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 11, della citata legge di delegazione europea 2021. In particolare, essi sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura (CSM) fra magistrati con almeno venti anni di anzianità di servizio, anche se collocati fuori ruolo o in aspettativa (commi 1 e 2).
  Il comma 3 prevede che non si applichi il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario che vieta il trasferimento o l'assegnazione ad altre funzioni – con esclusione di incarichi apicali presso la Corte di cassazione – per il magistrato destinato ad una sede prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.
  Il comma 4 prevede i criteri di valutazione cui il CSM deve attenersi ai fini della nomina: in via prioritaria, è valutata l'esperienza del candidato nei procedimenti aventi ad oggetto le forme gravi di criminalità di competenza di Eurojust, nonché in materia di cooperazione giudiziaria penale internazionale. Inoltre, sono valutate le competenze linguistiche e la conoscenza del quadro normativo ed istituzionale europea e di diritto penale e processuale comparato degli altri Stati membri dell'Unione.
  Il procedimento è regolato dai commi da 5 a 7. Il CSM trasmette le dichiarazioni di disponibilità dei candidati e la relativa documentazione al Ministro della giustizia ed entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle predette dichiarazioni trasmette al Ministro una proposta motivata di nomina, sulla quale il Ministro può formulare osservazioni o valutazioni comparative nei trenta giorni successivi. Quindi, nei trenta giorni successivi alla ricezione delle osservazioni o delle valutazioni comparative del Ministro o alla scadenza del termine per la loro formulazione, il CSM procede alla nomina con delibera motivata, con la quale, ove necessario, sono conferite al nominato le funzioni requirenti e ne è disposto il ricollocamento in ruolo.
  Come si evince dalla relazione illustrativa, l'aspetto più innovativo dello schema in esame riguarderebbe proprio il fatto che «l'incarico di membro nazionale presso l'Eurojust, così come quello di aggiunto o di assistente del membro nazionale, sia ora ricoperto da magistrati in ruolo e che, pertanto, alla relativa nomina non possa più provvedere il Ministro della giustizia, dovendo la stessa essere affidata al CSM».
  Si segnala, al riguardo, che il comma 2 dispone nel senso che «possono assumere l'incarico (...) i magistrati con almeno venti anni di anzianità anche se collocati fuori ruolo o in aspettativa». Tale disposizione si ricollega all'ultimo periodo del comma 7 secondo cui con la medesima delibera di nomina «ove necessario, sono conferite al magistrato le funzioni requirenti e ne è disposto il ricollocamento in ruolo». Ciò avviene anche per gli attuali titolari dell'incarico che, ai sensi dell'articolo 13 (disposizioni transitorie), ne prevede il ricollocamento in ruolo.
  Il Ministro della giustizia comunica la nomina al collegio dell'Eurojust e alla Commissione europea (comma 8).
  L'articolo 4, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 della citata legge di delega, Pag. 72disciplina il trattamento economico del membro nazionale e dell'aggiunto, stabilendo che i magistrati chiamati a tali incarichi mantengano il trattamento economico complessivo e che sia altresì loro corrisposto – nel rispetto dei massimali retributivi – il trattamento economico previsto per il personale dell'Amministrazione degli Affari esteri in servizio all'estero nella misura spettante, nello specifico, per il posto di primo consigliere presso l'Ambasciata d'Italia all'Aja, dove ha sede Eurojust.
  L'articolo 5 riguarda il rinnovo e la cessazione dell'incarico e il tramutamento di sede del membro nazionale e dell'aggiunto. In particolare, l'incarico può essere rinnovato dal CSM, sentito il Ministro della giustizia, su richiesta dell'interessato formulata almeno sei mesi prima della scadenza (comma 1).
  Il comma 2 disciplina la riassegnazione del magistrato alla scadenza dell'incarico, stabilendo che il medesimo sia riassegnato alla sede di provenienza, se vacante, senza che ciò comporti il conferimento di funzioni direttive o semidirettive, ove precedentemente svolte. Qualora la sede di provenienza non sia vacante, la riassegnazione avviene mediante tramutamento per «concorso virtuale». Il comma 3 rinvia, salvo che sia diversamente disposto, alle norme vigenti sul tramutamento di sede e di funzioni.
  L'articolo 6 disciplina la nomina dell'assistente del membro nazionale e dell'aggiunto che è nominato dal CSM fra magistrati con almeno dodici anni di anzianità di servizio, anche se collocati fuori ruolo o in aspettativa (commi 1 e 2).
  Il comma 3 rinvia ai commi da 3 a 8 dell'articolo 3 per quanto riguarda il divieto di trasferimento prima di quattro anni, i criteri di valutazione e il procedimento di nomina.
  Il comma 4 disciplina il trattamento economico dell'assistente del membro nazionale, stabilendo che i magistrati chiamati a tali incarichi mantengano il trattamento economico complessivo e che sia altresì loro corrisposto – nel rispetto dei massimali retributivi previsti– il trattamento economico previsto per il personale dell'Amministrazione degli Affari esteri in servizio all'estero nella misura spettante per il posto di primo segretario presso l'Ambasciata d'Italia all'Aja.
  Il comma 5 prevede che la durata dell'incarico sia pari a quella prevista dal Regolamento per il membro nazionale (e cioè di 5 anni) e rinvia all'articolo 5.
  L'articolo 7, in attuazione del criterio di cui alla lettera c) dell'articolo 11 della citata legge di delega, prevede la nomina di un ulteriore membro aggiunto e di ulteriori assistenti, in ogni caso in numero complessivamente non superiore a tre unità, qualora lo richiedano particolari esigenze di specializzazioni o circostanze oggettive tali da ostacolare in modo non occasionale il corretto e tempestivo adempimento dei compiti e l'esercizio dei poteri del membro nazionale.
  L'articolo 8 dispone la sostituzione della tabella B recante il ruolo organico della magistratura annessa alla legge n. 71 del 1991, al fine di tenere conto dei magistrati distaccati presso Eurojust, che viene pertanto allegata allo schema di decreto. Come specificato nella relazione illustrativa, i magistrati incaricati delle funzioni di membro nazionale, aggiunto e assistente presso l'Eurojust vengono quindi ora inseriti alla lettera L), con incremento di complessive 6 unità (di cui 3 «ordinarie» e 3, eventuali ed «aggiuntive» ex articolo 7). Viene corrispondentemente ridotto il numero dei magistrati «destinati a funzioni non giudiziarie» (e, cioè, fuori ruolo), indicati alla lettera M) della tabella.
  L'articolo 9 disciplina i poteri del membro nazionale, dando attuazione al criterio di delega contenuta nella lettera d) del comma 2 dell'articolo 11 della legge di delegazione europea, definendoli negli stessi termini previsti dall'articolo 8, par. 1, 3 e 4, del Regolamento. Di fatto, come rimarcato dalla relazione illustrativa, il legislatore nazionale non si è avvalso della facoltà, riconosciuta dall'articolo 8, par. 2, di attribuire al membro nazionale poteri ulteriori rispetto a quelli previsti dal regolamento. Nel dettaglio, il membro nazionale (comma 1) ha il potere di: agevolare o altrimenti sostenere l'emissione o l'esecuzione delle richiestePag. 73 di assistenza giudiziaria o riconoscimento reciproco; contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità nazionali competenti o con qualsiasi altro organo, ufficio o agenzia competente dell'Unione europea, inclusa la Procura europea; contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità internazionali competenti, in conformità degli impegni internazionali dello Stato; partecipare alle squadre investigative comuni, anche alla loro costituzione.
  Inoltre, ai sensi del comma 2, il membro nazionale, di concerto con l'autorità nazionale competente, ha facoltà di: emettere o eseguire ogni richiesta di assistenza giudiziaria reciproca o di riconoscimento reciproco; disporre, chiedere o eseguire misure investigative a norma della direttiva 2014/41/UE, relativa all'ordine europeo di indagine penale.
  Qualora non sia possibile individuare o contattare tempestivamente l'autorità nazionale competente e vi sia urgenza, il membro nazionale può adottare le suddette misure, informandone al più presto l'autorità competente (comma 3).
  Il comma 4 prevede che il membro nazionale eserciti i predetti poteri nei limiti e alle condizioni in cui essi possono essere esercitati dal pubblico ministero e che sulle richieste del membro nazionale il giudice provveda senza ritardo e comunque entro quindici giorni, salvo un diverso termine previsto dalla legge.
  Infine, ai sensi del comma 5, il membro nazionale ha il compito di provvedere alle comunicazioni necessarie ad assicurare l'esercizio delle funzioni del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (ex articolo 371-bis c.p.p.) e dei procuratori della Repubblica (ex articolo 118-bis disp. att. c.p.p.), ai fini del coordinamento delle indagini, anche in relazione alle richieste e agli scambi di informazioni previsti dal successivo articolo 10 che dispone in merito alle richieste e agli scambi di informazioni con le autorità nazionali, attuando il criterio di delega di cui all'articolo 11, comma 2, lettera e), della legge n. 127 del 2022.
  Fatto salvo quanto stabilito dal citato articolo 21 del regolamento – che stabilisce le norme fondamentali che regolano gli scambi di informazioni con gli Stati membri e tra membri nazionali, prescrivendo che le autorità nazionali competenti sono tenute a condividere con Eurojust tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, ad eccezione dei casi in cui tali informazioni recherebbero pregiudizio agli interessi nazionali o metterebbero a repentagli l'incolumità delle persone – il comma 1 dell'articolo 10 specifica che il membro nazionale di Eurojust ha diritto a richiedere e scambiare informazioni scritte con l'autorità giudiziaria competente sui procedimenti penali e sul contenuto di atti a essi relativi, anche derogando al segreto istruttorio di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Ha inoltre accesso ad una serie di registri e banche dati quali, in particolare: il casellario giudiziale, il casellario giudiziale europeo, il casellario dei carichi pendenti, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, l'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, i servizi certificativi, le relative procedure (di cui all'articolo 1 del d.P.R. n. 313 del 2002, recante testo unico in materia di casellario giudiziale), alle stesse condizioni del magistrato del pubblico ministero e mediante richiesta all'ufficio centrale del casellario giudiziale; i registri delle notizie di reato, gli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari ed ogni altro pubblico registro; l'anagrafe delle persone detenute; la banca dati nazionale del DNA e il relativo laboratorio centrale, nel rispetto delle disposizioni di cui articolo 12 della legge n. 85 del 2009.
  Può altresì richiedere all'autorità competente per la sezione nazionale di comunicare i dati inseriti nel Sistema di informazione Schengen.
  Le richieste relative ai procedimenti penali e all'accesso alle informazioni contenute nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari, sono inviate al pubblico ministero, il quale, se non ritiene di accogliere la richiesta, la trasmette, unitamente al Pag. 74proprio parere, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, che decide con decreto motivato (comma 2).
  Gli articoli 11 e 12 attuano il criterio di delega di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f). In particolare, l'articolo 11 stabilisce che debbano essere designati corrispondenti nazionali per l'Eurojust presso i seguenti uffici: procura generale presso la Corte di cassazione; procura nazionale antimafia e antiterrorismo (dove è previsto altresì uno specifico corrispondente in materia di terrorismo); procure generali presso le corti di appello; procure della Repubblica presso i tribunali dei capoluoghi di distretto; direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria del Ministero della giustizia.
  La nomina spetta, rispettivamente, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai procuratori generali presso le corti di appello, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali dei capoluoghi di distretto e al capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, in base ai medesimi criteri previsti per la nomina del membro nazionale presso Eurojust dall'articolo 3, comma 4.
  L'articolo 12 istituisce il Sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust per l'Italia di cui fanno parte i corrispondenti nazionali, i membri nazionali e i punti di contatto di cui all'articolo 20 del regolamento, allo scopo di garantire il coordinamento delle loro attività.
  Il Sistema, del cui funzionamento è responsabile il corrispondente nazionale dell'Eurojust designato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, che ne convoca le riunioni con cadenza almeno annuale, opera secondo le linee-guida da elaborare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto in commento ed aggiornare con cadenza almeno biennale, a cura degli stessi corrispondenti nazionali, membri nazionali e punti di contatto, sentito il membro nazionale presso l'Eurojust. I componenti del Sistema programmano altresì tutte le iniziative volte ad assicurare l'effettività e l'efficacia delle attività di coordinamento.
  L'articolo 13 reca le disposizioni transitorie in ordine alla nomina dei magistrati distaccati presso Eurojust in corso alla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame, stabilendo che si applichino, a seconda dei casi, le norme dettate dall'articolo 3 per il membro nazionale e per l'aggiunto del membro nazionale e dall'articolo 6 per l'assistente del membro nazionale. In particolare, per essere confermati nell'incarico da parte del CSM, previa acquisizione delle informazioni necessarie e sentito il Ministro della giustizia, i magistrati già distaccati presso l'Eurojust devono possedere i requisiti richiesti dai predetti articoli 3 e 6. La procedura di riconferma deve svolgersi entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore del decreto in esame.
  In caso di conferma, il magistrato è ricollocato in ruolo e gli sono conferite le funzioni requirenti; di tale conferimento non si tiene conto ai fini del passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti (o viceversa) di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 160 del 2006 quando il magistrato distaccato, prima di assumere l'incarico presso Eurojust, esercitava funzioni giudicanti. Anche a seguito di conferma, resta fermo il termine di scadenza dell'incarico (che è fissato in 5 anni dall'articolo 7, par. 5, del regolamento). In caso di mancata conferma, si applicano le disposizioni sull'assegnazione della sede dettate dall'articolo 5, comma 2.
  L'articolo 14 dispone l'abrogazione della legge n. 41 del 2005, la quale dava attuazione alla decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea, istitutiva di Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità. L'abrogazione costituisce diretta attuazione del criterio di delega previsto dall'articolo 11, comma 2, lettera g), della legge n. 127 del 2022, che espressamente prevede l'abrogazione della citata legge.
  Infine, l'articolo 15 reca la copertura finanziaria del decreto.

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  Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 439 Bonetti, C. 603 Ascari, C. 1245 Ferrari e C. 1294 Governo, recanti «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica» di rappresentanti di Fondazione Una Nessuna Centomila, Fabrizia Giuliani, presidente, Paola Di Nicola Travaglini e di Vittoria Doretti, componenti del comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento delle Pari Opportunità; di rappresentanti di CGIL violenza di genere, CISL violenza di genere e UIL violenza di genere.