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Istruzione, cultura e informazione
Commissione: VII Cultura
Istruzione
Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM)

Nella XVII legislatura, i principali interventi normativi in materia di Istituzioni AFAM - contenuti in decreti legge e nelle leggi di stabilità e, dal 2017, di bilancio - hanno riguardato il conferimento di incarichi di insegnamento presso le stesse Istituzioni, lo stanziamento di risorse per superare il precariato, l'avvio di un processo di graduale statizzazione delle Accademie di belle arti non statali e degli Istituti superiori di studi musicali non statali, l'adeguamento dei regolamenti AFAM in materia di contribuzione studentesca alle novità introdotte per la contribuzione degli studenti universitari, l'istituzione dell'Istituto superiore per le industrie artistiche di Pescara.

Inoltre, sono intervenuti alcuni DM attuativi dell'art. 1, co. 106, della legge di stabilità per il 2013 in tema di equipollenza di titoli di studio rilasciati dalle istituzioni AFAM.

Al MIUR, infine, era stato costituito un cantiere per la ridefinizione del futuro del settore.

 
Le Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
24/01/2018

L'art. 2 della L. 508/1999 ha disposto che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati, costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM).

Lo stesso art. 2 ha previsto l'intervento di uno o più regolamenti di delegificazione per la disciplina di vari profili relativi a tali Istituzioni.

Sono, pertanto, intervenuti il DPR 132/2003 – recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni AFAM – e il DPR 212/2005, recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle medesime Istituzioni.

Altri regolamenti, ancora non intervenuti, riguardano, in particolare, il reclutamento e le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore.

Al riguardo, l'art. 11 del DPR 212/2005 ha disposto che, fino all'entrata in vigore del regolamento che deve disciplinare le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge.

Con nota 8093 del 20 giugno 2016, il MIUR - considerato che l'art. 11 del DPR 212/2005 fa riferimento a soggetti che avevano maturato almeno 5 anni di esperienza nel settore AFAM al momento dell'entrata in vigore dello stesso – ha ritenuto, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, e tenuto conto di alcune pronunce giurisdizionali, che anche soggetti non preesistenti la L. 508/1999, ma che siano in grado di dimostrare una esperienza almeno quinquennale nel settore, possono presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 11 del DPR 212/2005.

Pertanto, accanto alle istituzioni statali esistono istituzioni private autorizzate.

 

Come ricapitolato sul sito del MIUR, il sistema AFAM è composto da 81 istituzioni statali e 55 non statali e, precisamente, da:

  • 20 Accademie di belle arti statali;
  • un'Accademia nazionale d'arte drammatica;
  • un'Accademia nazionale di danza;
  • 55 Conservatori di musica statali;
  • 18 ex Istituti musicali pareggiati;
  • 5 Istituti superiori per le Industrie Artistiche;
  • 19 Accademie di belle arti legalmente riconosciute, tra cui le cinque storiche di Genova, Verona, Perugia, Bergamo, Ravenna;
  • 17 altri Istituti autorizzati a rilasciare titoli con valore legale.

Qui l'elenco delle Istituzioni AFAM riconosciute.

In particolare, nella XVII legislatura l'art. 1, co. 262, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto l'istituzione dell'Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara, mediante trasformazione della sede decentrata dell'ISIA di Roma.

Lo statuto del nuovo ISIA doveva essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. In sede di definizione del regolamento didattico, agli studenti iscritti a Pescara doveva essere garantito il completamento del percorso di studi previsto dall'ordinamento in corso.

Lo statuto è stato approvato con Decreto Direttoriale n. 3498 del 21 dicembre 2016.
Qui il sito dedicato.
 
I titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni AFAM
  • 2 dossier
24/01/2018

Le Istituzioni AFAM istituiscono e attivano corsi di formazione – ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado –, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione, e rilasciano diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché corsi di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale.

 

Varie novità in materia erano state previste dalla legge di stabilità 2013.

In particolare, l'art. 1, co. 102-107, della L. 228/2012 ha disposto un sistema di equipollenze fra i diplomi accademici di primo e di secondo livello rilasciati dalle Istituzioni AFAM e, rispettivamente, i diplomi di laurea e di laurea magistrale appartenenti ad alcune classi, al fine esclusivo della partecipazione ai pubblici concorsi.
Ha disposto, altresì, che i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle Istituzioni AFAM costituiscono titolo di accesso ai corsi di dottorato di ricerca o di specializzazione attivati dalle università in ambito artistico, musicale, storico-artistico o storico-musicale.

Al contempo, ha previsto che con decreti ministeriali dovevano essere definite le tabelle di corrispondenza:

  • per l'equipollenza dei "titoli sperimentali" conseguiti entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, a completamento di percorsi AFAM validati dal MIUR, ai diplomi accademici di primo e di secondo livello.

In attuazione di tale previsione, con i DM 241, 242 e 243 del 2013, intervenuti dopo l'avvio della XVII legislatura, sono state definite le corrispondenze dei titoli conclusivi dei corsi sperimentali triennali ai diplomi accademici di primo livello.

In particolare, il DM 241/2013 ha stabilito l'equipollenza ai diplomi accademici di primo livello DIPL02-DESIGN dei titoli rilasciati a conclusione dei corsi sperimentali attivati presso gli Istituti superiori per le industrie artistiche.
Il DM 242/2013 ha definito, secondo le corrispondenze stabilite dalle tabelle allegate, l'equipollenza dei titoli conseguiti a conclusione dei corsi sperimentali attivati presso le Accademie di belle arti (tabella A) e presso le Accademie di belle arti legalmente riconosciute (tabella B). Le tabelle A e B del decreto sono state successivamente integrate prima con DM 238/2014 e, successivamente, con DM 373/2016.
Il DM 243/2013 ha stabilito l'equipollenza dei titoli conclusivi dei corsi sperimentali attivati presso alcuni Istituti superiori di studi musicali, individuati in tabella A, e ha demandato ad un successivo provvedimento la definizione delle corrispondenze dei titoli rilasciati dagli Istituti superiori di studi musicali di cui alla tabella B. La tabella A del decreto è stata successivamente integrata con DM 674/2013;
  • per l'equipollenza dei diplomi finali rilasciati dalle Istituzioni AFAM al termine dei percorsi formativi compiuti secondo le norme del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, ai diplomi accademici di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro.

Il termine di conseguimento del diploma è stato, poi, differito, dapprima al 31 dicembre 2017 (art. 1, co. 10-ter, del D.L. 210/2015 -L. 21/2016, che ha introdotto il co. 107-bis nell'art. 1 della L. 228/2012) e, successivamente, al 31 dicembre 2021 (art. 4, co. 5-ter, del D.L. 244/2016 -L. 19/2017).

Ciò, si è reso necessario per risolvere la situazione determinata dalla circostanza che – come evidenziato dal rappresentante del Governo il 22 gennaio 2015, nella risposta all'interrogazione 5-03705, svolta nella VII Commissione della Camera – corsi del vecchio ordinamento hanno continuato a funzionare, sia pure ad esaurimento, anche dopo l'entrata in vigore della citata legge di stabilità 2013.

In base all'art. 7 del DM 9 gennaio 2018, con il quale – in attuazione dell'art. 1, co. 105, della L. 228/2012, è stata disciplinata l'istituzione di corsi accademici di secondo livello (DASL) ordinamentali – il decreto ministeriale recante la tabella di corrispondenza sarà emanato dopo la conclusione delle procedure di accreditamento dei corsi già autorizzati in via sperimentale ai sensi dell'art. 5, co. 4, del DPR 212/2005.

Dossier
 
Altre disposizioni relative agli studenti delle Istituzioni AFAM o per l'iscrizione alle stesse
  • 1 dossier
24/01/2018

L'art. 1, co. 267, della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) ha previsto che entro il 31 marzo 2017 le istituzioni AFAM dovevano adeguare i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca alle novità introdotte dai co. 252-266 per gli studenti universitari (si veda il tema Interventi per il diritto allo studio universitario). In caso di mancato adeguamento, si applicano comunque le nuove disposizioni previste per gli studenti universitari. Nella ripartizione delle risorse destinate al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM, il MIUR tiene conto degli studenti esonerati.

I co. 273-289 hanno previsto, annualmente, almeno 400 borse di studio nazionali per il merito e la mobilità, ciascuna del valore di € 15.000 annui, da assegnare a studenti, sulla base di requisiti di merito e di reddito, al fine di favorirne l'iscrizione - oltre che ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali - ai corsi di diploma accademico di primo livello nelle istituzioni statali AFAM, anche aventi sede differente da quella di residenza del nucleo familiare.

La disciplina applicativa, però, non è stata ancora definita.

Il co. 290 ha previsto che le istituzioni AFAM organizzano specifici corsi di orientamento preaccademico da svolgere, in collaborazione con le scuole, negli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado o nel periodo intercorrente fra il conseguimento del diploma e l'immatricolazione. Il co. 291 ha disposto che le istituzioni AFAM regolamentano la collaborazione dei propri studenti ad iniziative di tutorato.

Dossier
 
Reclutamento e incarichi di insegnamento nelle Istituzioni AFAM
  • 4 dossier
24/01/2018

L'art. 19 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) aveva previsto l'emanazione del regolamento sul reclutamento nelle Istituzioni AFAM (art. 2, co. 7, lett. e), L. 508/1999), entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, al fine di consentire le procedure di assunzione in tempi utili per l'avvio dell'anno accademico 2015/2016.

Al riguardo, con comunicato stampa del 1° dicembre 2017, il MIUR aveva fatto presente che il regolamento sarebbe stato sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri prima di Natale e ne aveva anticipato alcuni contenuti, in parte coincidenti con quanto poi approvato con la L. 205/2017 (legge di bilancio 2018).

Inoltre:

  • al fine di garantire il regolare avvio dell'a.a. 2013/2014, ha previsto la trasformazione in graduatorie nazionali ad esaurimento utili anche per l'attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato delle graduatorie nazionali in cui erano stati inseriti i docenti precari con un servizio di 360 giorni nelle istituzioni AFAM (di cui all'art. 2-bis del D.L. 97/2004 - L. 143/2004) (co. 1).
    La possibilità di attingere a tali graduatorie è poi stata estesa agli a.a. 2014-2015 e 2015-2016 dall'art. 6, co. 3, lett. b), del D.L. 192/2014 (L. 11/2015), all'a.a. 2016/2017 dall'art. 4, co. 5-quater, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017), e all'a.a. 2017/2018 dall'art. 1, co. 1146, della L. 205/2017;
  • ha previsto che i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo indeterminato, che avessero superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e avessero maturato almeno 3 anni accademici di insegnamento presso le Istituzioni AFAM alla data della sua entrata in vigore, fossero inseriti, fino all'emanazione del regolamento sul reclutamento, in graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie nazionali ad esaurimento (co. 2).
Le modalità di inserimento nelle graduatorie sono state definite con il DM 30 giugno 2014, n. 526. Un avviso di rettifica e integrazione del medesimo DM è stato pubblicato sul sito del MIUR il 4 luglio 2014. Il 10 settembre 2014 sul medesimo sito sono state pubblicate le linee guida in ordine alla procedura valutativa da espletare.
E', poi, intervenuto il DM 24 settembre 2014, n. 747, che ha prorogato dal 25 settembre al 6 ottobre 2014 il termine per la pubblicazione delle graduatorie nazionali provvisorie per ciascun insegnamento.
Le graduatorie sono state, infine, approvate con Decreto Direttoriale 28 ottobre 2014, n. 3373. Successivamente, peraltro, sono intervenuti vari decreti direttoriali di rettifica delle graduatorie.
Qui la pagina dedicata sul sito del MIUR.

Successivamente, l'art. 1, co. 653, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha previsto che, a decorrere dal 2018, le graduatorie nazionali costituite ai sensi dell'art. 19, co. 2, del D.L. 104/2013 sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto non più solo a tempo determinato, ma anche a tempo indeterminato, sempre in subordine alle graduatorie costituite ai sensi dell'art. 19, co. 1, dello stesso D.L. 104/2013, e che il personale resta incluso nelle stesse anche a seguito dell'emanazione del regolamento sul reclutamento.

Inoltre, ha autorizzato la spesa di € 1 mln per il 2018, € 6,6 mln per il 2019, € 11,6 mln per il 2020, € 15,9 mln per il 2021, € 16,4 mln per il 2022, € 16,8 mln per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, € 16,9 mln per il 2026, € 17,5 mln per il 2027, € 18,1 mln per il 2028, ed € 18,5 mln annui dal 2029 al fine di superare il precariato.

Il co. 655 ha previsto l'istituzione di ulteriori graduatorie nazionali in cui sono inseriti i docenti che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato, che abbiano superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato, fino all'a.a. 2017/2018, almeno 3 anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, presso le Istituzioni AFAM.

Anche queste nuove graduatorie nazionali sono utili per l'attribuzione di incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato nel limite dei posti vacanti e disponibili, ma in subordine alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui al co. 653.

La definizione delle modalità per l'inserimento in tali graduatorie è demandata a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Infine, il co. 654 ha stabilito che, a decorrere dall'a.a. 2018/2019, il turn-over del personale delle Istituzioni AFAM è pari al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'a.a. precedente, al quale si aggiunge, per il triennio accademico 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, un importo non superiore al 10% della spesa sostenuta nell'a.a. 2016-2017 per la copertura, con contratti a tempo determinato, dei posti vacanti. Inoltre, ha disposto che nelle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento, una quota dei posti, compresa tra il 10% e il 20%, è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia, cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni accademici.

Dossier
 
Le risorse per le Istituzioni AFAM
24/01/2018

Le risorse destinate alle Istituzioni AFAM son allocate nel Programma "Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica" dello stato di previsione del MIUR.

In particolare, quelle destinate al funzionamento sono allocate sul cap. 1673/pg 5.

Al riguardo, nella XVII legislatura vi sono stati interventi sia di definanziamento che di rifinanziamento.

In particolare, l'art. 1, co. 341, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) aveva previsto una riduzione delle risorse per il funzionamento, pari ad € 1 mln per il 2015, mentre il co. 342 ha previsto che, nelle stesse Istituzioni, l'incarico di Presidente è svolto a titolo gratuito e sono rideterminati i compensi e le indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione, al fine di conseguire un risparmio pari a € 1.450.000 a decorrere dal 2015.

Successivamente, però, l'art. 1, co. 26, della L. 107/2015 ha incrementato i fondi per il funzionamento di € 7 mln per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022. Inoltre, il co. 53 ha autorizzato la spesa di € 1 mln per il 2015 per gli Istituti superiori per le industrie artistiche.

Da ultimo, l'art. 13, co. 1-bis, del D.L. 50/2017(L. 96/2017) ha incrementato di € 1,5 mln annui, a decorrere dal 2017, gli stanziamenti del Programma indicato.

I criteri di ripartizione delle risorse destinate al funzionamento degli Istituti statali AFAM sono stati definiti, per l'anno 2015, con D.I. 17 novembre 2015 n. 904, per l'anno 2016 con DM 20 giugno 2016, n. 488, e, per l'anno 2017, prima con DM 23 marzo 2017 n. 180 e, a seguito dell'art. 13, co. 1-bis, del D.L. 50/2017, con DM 5 dicembre 2017, n. 953.
 
Il sostegno e l'avvio del processo di statizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali e delle Accademie di belle arti non statali
  • 1 dossier
05/02/2018

Nel corso della XVII legislatura, si è, anzitutto, a più riprese intervenuti per sostenere economicamente le Istituzioni in titolo.

In particolare, l'art. 19, co. 4, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha autorizzato la spesa di € 5 mln per il 2014 per gli Istituti superiori di studi musicali non statali. In seguito, l'art. 1, co. 170, della L. 190/2014 ha autorizzato pari spesa per il 2015, incrementata per lo stesso anno di € 2,9 mln dall'art. 1, co. 54, della L. 107/2015, che ha anche stabilizzato il finanziamento di € 5 mln annui a decorrere dal 2016, nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'art. 2, co. 7, della L. 508/1999. L'autorizzazione di spesa per il 2016 è stata poi incrementata di € 5 mln dall'art. 1, co. 369, della L. 208/2015. Da ultimo, però, l'art. 22-bis, co. 5, lett. a), del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha ridotto l'autorizzazione di € 0,51 mln nel 2017, € 1,2 mln nel 2018, € 1,37 mln nel 2019 ed € 1,54 mln annui dal 2020, a copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del fondo per l'attuazione del processo di statizzazione.
Le risorse sono appostate sul cap. 1781 dello stato di previsione del MIUR e sono state sono state ripartite, per gli anni dal 2015 al 2017, con i criteri indicati nei DM 13 novembre 2015, n. 887, 8 agosto 2016, n. 633, 24 luglio 2017, n. 513.
L'art. 19, co. 5-bis, dello stesso D.L. 104/2013 ha autorizzato, invece, la spesa di € 1 mln per il 2014 a favore delle Accademie di belle arti non statali finanziate in misura prevalente dagli enti locali. Analogo importo è stato stanziato per il 2015 dall'art. 1, co. 170, della L. 190/2014. Da ultimo, l'art. 1, co. 358, della L. 208/2015 ha autorizzato la spesa di € 4 mln annui dal 2016.
Le risorse sono appostate sul cap. 1782 dello stato di previsione del MIUR e sono state ripartite, per gli anni dal 2015 al 2017, con i criteri indicati nei DM 4 dicembre 2015, n. 922,  20 giugno 2016 n. 489 e 5 dicembre 2017.
 

Successivamente, l'art. 22-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha disposto a decorrere dal 2017, l'avvio di un processo di graduale statizzazione e razionalizzazione delle Accademie di belle arti non statali e di una parte degli Istituti superiori di studi musicali non statali.

Tra i principi da tener presenti, vi sono i seguenti, già previsti dalla L. 508/1999:

  • possibilità di accorpamenti e fusioni, e definizione delle modalità di convenzionamento con scuole, università, altri soggetti pubblici e privati;
  • valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, e definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
  • rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche attività formative;
  • programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali, prevedendo strumenti di raccordo con università e istituti tecnici superiori (ITS);
  • verifica periodica del mantenimento degli standard e dei requisiti prescritti, con previsione che, in caso di non mantenimento degli stessi da parte di istituzioni statali, le stesse sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse.

Gli enti locali devono continuare ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e a farsi carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione per le istituzioni per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, già vi erano tenuti, previa convenzione da stipulare fra ciascun ente locale e il MIUR.

Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con DPCM sono definiti criteri per la determinazione delle dotazioni organiche e il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio presso le istituzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Ai fini di tale inquadramento, il DPCM, sulla base della verifica delle modalità utilizzate per la selezione del personale, prevede, ove necessario, il superamento di procedure concorsuali pubbliche. Inoltre, tiene conto dell'anzianità maturata con contratti a tempo determinato – se pari ad almeno 3 anni, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni – e dei titoli accademici e professionali valutabili.

Per l'attuazione dei processi di graduale statizzazione e razionalizzazione – nonché, nelle more del completamento di ognuno di essi, per il funzionamento ordinario di ciascuno degli istituti – è stata prevista l'istituzione di un apposito fondo, con uno stanziamento di € 7,5 mln nel 2017, € 17 mln nel 2018, € 18,5 nel 2019 ed € 20 mln annui dal 2020.

Nelle more del processo di statizzazione, le risorse relative al 2017 sono state ripartite con DM 20 dicembre 2017, n. 1005.
 

Da ultimo, l'art. 1, co. 652 e 656, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha previsto un incremento del fondo di € 5 mln per il 2018, di € 10 mln per il 2019, e di € 35 mln dal 2020, al fine di consentire la statizzazione di tutti gli Istituti superiori di studi musicali non statali.

Sono stati fatti salvi gli accordi di programma stipulati fra il MIUR, le regioni, gli enti locali, le Istituzioni AFAM e le Accademie di belle arti non statali, riguardanti processi di statizzazione già avviati.

Al riguardo si ricorda che il 1° aprile 2017 è stato avviato un percorso sperimentale per la statizzazione di tre Accademie storiche: Perugia, Genova e Verona. In particolare, nella data indicata, come evidenziava il comunicato stampa del MIUR, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha firmato a Perugia il primo dei tre Accordi, che coinvolge l'Accademia "P. Vannucci" di Perugia e impegna MIUR, regione ed enti locali a lavorare congiuntamente per la progressiva statizzazione di questa istituzione.
Come evidenziava altro comunicato stampa del MIUR, il secondo Accordo, riguardante l'Accademia Ligustica di Genova è stato firmato il 24 aprile 2017.
Infine, l'Accordo riguardante l'Accademia Cignaroli di Verona è stato firmato il 20 maggio 2017.
I due comunicati stampa del MIUR evidenziavano che "Il percorso sperimentale che viene avviato a Perugia, Genova e Verona prevede uno stanziamento di 2 milioni annui per il triennio 2016-2018 (di cui 815 mila euro all'Accademia di Verona, 670 mila euro all'Accademia di Genova, 515 mila euro all'Accademia di Perugia) che si sommerà al finanziamento ordinario. Dal canto loro, gli Enti locali che sostengono le tre Accademie dovranno approvare gli accordi di programma e assicurare il sostegno finanziario e la messa a disposizione di locali e spazi che hanno mantenuto sino ad oggi". "Il finanziamento ministeriale servirà a sostenere le spese del personale assunto secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'AFAM. Gli accordi prevedono che solo qualora entro il 2018 si realizzino le condizioni normative necessarie per la statizzazione, e fatto salvo il rispetto degli impegni assunti da parte dei soggetti sottoscrittori degli accordi, si procederà a consolidare il finanziamento accordato".
 
In argomento, rispondendo, il 18 maggio 2017, all'interrogazione a risposta immediata 5-11377 nella VII Commissione della Camera, il rappresentante del Governo aveva evidenziato che "si è potuto procedere solo su 3 delle 5 Accademie non statali, in quanto le due Accademie di Bergamo e Ravenna non hanno personalità giuridica, non hanno uno statuto, né un bilancio né organi propri, ma sono entrambe articolazioni rispettivamente del Comune di Bergamo e Ravenna, da cui dipende anche il personale docente e non docente ivi impiegato (3 unità per Ravenna e nessuna per Bergamo, che utilizza esclusivamente contratti di insegnamento)".
Dossier
 
Il "cantiere" AFAM e le prospettive di riordino del settore
24/01/2018

Il 13 ottobre 2014 sul sito del MIUR era stata data notizia dell'avvio del cantiere AFAM chiamato a predisporre un Rapporto per ridefinire il futuro del settore. Fra gli obiettivi del cantiere, la revisione della governance, la razionalizzazione della distribuzione dell'offerta formativa secondo criteri e indicatori di accreditamento, l'avvio di percorsi formativi di III livello (dottorati), nuove regole di distribuzione del finanziamento ordinario con l'individuazione di quote premiali crescenti, lo stato giuridico del personale.

Con comunicato del 15 dicembre 2014 il MIUR aveva pubblicato il documento "Chiamata alle arti" elaborato dal cantiere AFAM, evidenziando che lo stesso conteneva varie domande aperte che dovevano costituire il punto di partenza per una fase di ascolto ampia a attenta con i mondi di riferimento e gli esperti di settore, ai fini dell'elaborazione delle proposte di riforma.

Sulle prospettive di riordino del settore si veda, da ultimo, l'audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avviata nella 7^ Commissione del Senato il 26 aprile 2017 e conclusa, nella stessa sede, il 10 maggio 2017.