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D.L. 30/2021 Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 ed interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza od in quarantena
informazioni aggiornate a lunedì, 17 maggio 2021

Il D.L. 30/2021 recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena (L. 61 del 2021) prevede l'applicazione di disposizioni restrittive per il periodo temporale compreso tra il 15 marzo ed il 6 aprile 2021, volte a rimodulare sul territorio nazionale le misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, e reintroduce dal 13 marzo fino al 30 giugno 2021 la possibilità per i lavoratori dipendenti di ricorrere al lavoro agile o, in alternativa, ad un congedo straordinario retribuito, per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio minore, rispettivamente, di 16 anni o di 14 anni (o ad un congedo non retribuito per figli tra i 14 e i 16 anni), nonché, per i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza e difesa e della polizia locale e i lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato), di fruire della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia. 

D.L. 30/2021 Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 ed interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza od in quarantena

E' stato approvato dal Parlamento, in via definitiva, il D.L. 30/2021 , convertito dalla legge n. 61/2021, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. Il provvedimento si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 prevede l'applicazione di disposizioni restrittive per il periodo temporale compreso tra il 15 marzo ed il 6 aprile 2021, volte a rimodulare sul territorio nazionale le misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di limitare ulteriormente la circolazione delle persone ed evitare un aggravamento dell'epidemia. Nell'intervallo temporale citato pertanto si dispone l'applicazione alle regioni e province autonome in "zona gialla" delle misure previste per quelle situate in "zona arancione" e, per i giorni delle festività pasquali (3, 4 e 5 aprile), l'applicazione su tutto il territorio nazionale (ad eccezione della "zona bianca") delle misure previste per "la zona rossa". Vengono stabilite le sanzioni applicabili alle violazioni delle prescrizioni previste. Viene inoltre disposta e disciplinata una comunicazione quotidiana da parte delle Regioni e province autonome al Ministero della salute del numero di tamponi eseguiti sul proprio territorio; sono infine previste alcune misure specifiche volte a garantire l'operatività del nuovo ospedale e centro di ricerca Mater Olbia e ad autorizzare rapporti finanziari in deroga con la Regione Sardegna rispetto alla vigente disciplina in materia di acquisto delle prestazioni sanitarie. L'articolo 1-bis consente, in deroga alla normativa adottata per il contenimento dell'emergenza epidemiologica, gli spostamenti per lo svolgimento dei colloqui con i congiunti o con altre persone, cui hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati di reato.  L'articolo 2 reintroduce dal 13 marzo fino al 30 giugno 2021 la possibilità – già prevista, con alcune differenze, per taluni periodi del 2020 – per i lavoratori dipendenti di ricorrere al lavoro agile o, in alternativa, ad un congedo straordinario retribuito, per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio minore, rispettivamente, di 16 o di 14 anni (o a prescindere dall'età in caso di figli con disabilità grave, con disturbi DSA o di alunni con bisogni educativi speciali), o ad un congedo non retribuito per figli tra i 14 e i 16 anni, nonché, per i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza e difesa e della polizia locale e i lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato), di fruire della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia. Il medesimo articolo prevede altresì la possibilità, ricorrendone le condizioni, di convertire nel predetto congedo straordinario retribuito gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti, ai sensi della normativa generale, dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 al 13 marzo 2021. L'articolo 2-bis prevede l'applicazione delle disposizioni  del decreto legge in esame anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. L'articolo 3 detta le disposizioni per la copertura finanziaria del provvedimento. L'articolo 4 dispone sull'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto legge è entrato in vigore il 13 marzo 2021.