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Temi dell'attività parlamentare

Ambiente, infrastrutture e politiche abitative
Commissione: IX Trasporti
Edilizia, infrastrutture e trasporti
L'Autorità di regolazione dei trasporti

L'Autorità di regolazione dei trasporti è entrata nella piena operatività il 15 gennaio 2014. La decisione di istituire l'Autorità è stata prevista con il decreto-legge n. 201/2011. La nomina dei componenti dell'Autorità, un presidente e due membri, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, una volta acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, è avvenuta con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2013. All'Autorità sono affidati compiti significativi, di regolazione e di promozione e tutela della concorrenza nel settore dei trasporti.

L'articolo 48, commi 6-8, del decreto-legge n. 50 del 2017, riprendendo i contenuti dello schema di decreto legislativo recante il Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (A.G. 308), che non ha avuto seguito, attribuisce ulteriori competenze all'Autorità.

 
Istituzione dell'Autorità di regolazione dei Trasporti
24/10/2017

L'Autorità di regolazione nel settore dei trasporti è stata istituita dall'art. 37 del decreto-legge n. 201/2011 (c.d. "Salva-Italia"), come modificato dall'art. 36 del successivo decreto-legge n. 1/2012 (c.d. "liberalizzazioni").

In base all'articolo 25-bis  del decreto-legge n. 69/2013 (c.d. "D.L. del Fare") l'Autorità ha sede nella città di Torino. 

 
Composizione dell'A.R.T.
24/10/2017

L'Autorità è un organo collegiale composto da un presidente e due componenti, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere, vincolante e da esprimersi con maggioranza dei due terzi, delle competenti Commissioni parlamentari.

La durata della carica è stabilita in sette anni, senza possibilità di conferma. I componenti sono scelti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nel settore.

 Circa le incompatibilità negli incarichi, i componenti dell'Autorità non possono:

  • esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza;
  • essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati;
  • ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici;
  • avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza dell' Autorità.

 
Funzione e poteri dell'A.R.T.
  • 1 dossier,
  • 1 risorsa web
24/10/2017

All'Autorità sono affidati compiti significativi, di regolazione e di promozione e tutela della concorrenza.

L'Autorità dovrà, tra i suoi compiti principali:

  • garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali e alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano, anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;
  • definire i criteri per la fissazione di tariffe, canoni e pedaggi;
  • stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico;
  • definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni, da inserire nei capitolati delle medesime gare, e stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici;
  • verificare che nei bandi di gara per il trasporto ferroviario regionale, non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso a concorrenti potenziali;
  • nel settore del trasporto ferroviario, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e gli enti locali interessati, definire gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento;
  • svolgere le funzioni di organismo di regolazione per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria, definendo i criteri per la determinazione dei pedaggi e per l'assegnazione delle tracce e della capacità e vigilando sulla loro corretta applicazione;
  • nel settore autostradale, stabilire, per le nuove concessioni, sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con revisione quinquennale. L'Autorità definirà inoltre gli schemi di concessione, da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione, gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni e gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali;
  • svolgere le funzioni di Autorità di vigilanza in materia di diritti aeroportuali, approvando i sistemi di tariffazione e l'ammontare dei suddetti diritti;
  • monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle relative prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti.
  • vigilare ai fini della tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, a mezzo di autobus, via mare o per vie navigabili interne.

L'Autorità riferisce annualmente alle Camere, evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire.

Tra i poteri dell'Autorità, si ricordano il potere di sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti mediante l'adozione di pareri, che può rendere pubblici, all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi più efficienti di finanziamento, la possibilità di proporre all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico e di programma, il potere di svolgere ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione, nonché la possibilità di adottare, in circostanze straordinarie, provvedimenti temporanei di natura cautelare, ove sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti.

L'Autorità può altresì irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle imprese che non osservino i criteri stabiliti dall'Autorità in materia di tariffe, pedaggi, prezzi e canoni o violino altre norme stabilite dall'Autorità.

Per i provvedimenti adottati dall'Autorità si rinvia a quanto osservato nei temi relativi al trasporto stradale, al trasporto ferroviario, al sistema portuale e al sistema aeroportuale.

L'articolo 48, commi 6-8, del decreto-legge n. 50 del 2017  riprendendo quanto disposti dallo schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (A.C. 308), che non ha avuto seguito, attribuisce all'Autorità ulteriori competenze relative alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale. In particolare è attribuito all'Autorità il compito di dettare regole generali in materia di:
a) svolgimento di procedure che prevedano obbligatoriamente la riscossione diretta dei proventi da traffico da parte dell'affidatario, che se ne assume il rischio di impresa;
b) obbligo, per chi intenda partecipare alle predette procedure, del possesso, quale requisito di idoneità economica e finanziaria, di un patrimonio netto pari almeno al venti per cento del corrispettivo annuo posto a base di gara, nonché dei requisiti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
c) adozione di misure in grado di garantire all'affidatario l'accesso a condizioni eque ai beni immobili e strumentali necessari all'effettuazione del servizio, anche relative all'acquisto, alla cessione, alla locazione o al comodato d'uso a carico dell'ente affidante, del gestore uscente e del gestore entrante, con specifiche disposizioni per i beni acquistati con finanziamento pubblico e per la determinazione nelle diverse fattispecie dei valori di mercato dei predetti beni;
d) in alternativa a quanto previsto sulla proprietà dei beni strumentali in applicazione della lettera e), facoltà per l'ente affidante (solo per il trasporto ferroviario) e per il gestore uscente di cedere la proprietà dei beni immobili essenziali e dei beni strumentali a soggetti societari, costituiti con capitale privato ovvero con capitale pubblico e privato, che si specializzano nell'acquisto dei predetti beni e di beni strumentali nuovi per locarli ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale;
e) in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara, previsione nei bandi di gara del trasferimento del personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l'esclusione dei dirigenti e nel rispetto della normativa europea in materia, applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore. Il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante sono versati all'INPS dal gestore uscente.

Spetta inoltre all'Autorità di regolazione dei trasporti il compito di definire regole generali riferite alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale. In particolare all'Autorità è tenuta a definire i criteri per la determinazione delle eccezioni al principio della minore estensione territoriale dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione, tenendo conto a tal fine della domanda effettiva e di quella potenziale, nonché delle economie di scala e di integrazione tra servizi.

Infine è stata attribuita all'Autorità la competenza a definire gli schemi dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale con riferimento a quelli esercitati in house da società pubbliche o a partecipazione maggioritaria pubblica e per quelli affidati in via diretta. Sia per i bandi di gara che per i predetti contratti di servizio esercitati in house l'Autorità determina la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario. Spetta inoltre all'Autorità, ai sensi dell'articolo 27, comma 8-quinquies del decreto-legge citato, il compito di aggiornare i livelli tariffari che conseguono all'introduzione del nuovo sistema di calcolo stabilito dalla medesima disposizione.

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