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Temi dell'attività parlamentare

Commissione: VIII Ambiente
Edilizia

Nella XVII legislatura, sono state adottate numerose disposizioni, volte a modificare la disciplina contenuta nel Testo Unico in materia edilizia anche con finalità di semplificazione, che hanno riguardato, tra l'altro, gli interventi di ristrutturazione edilizia, il certificato di agibilità, i titoli abilitativi. In occasione delle diverse leggi di  bilancio, inoltre, sono state prorogate le misure di incentivazione fiscale per il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio.

 
Le semplificazioni in materia edilizia contenute nel D.L. 69/2013 (cd. decreto del fare)
  • 2 dossier
  • 1 rimando
05/03/2018

L'art. 30 del D.L. 69/2013 (c.d. decreto del fare) ha introdotto numerose disposizioni in materia edilizia che hanno modificato in più punti il D.P.R. 380/2001 (cd. Testo Unico per l'Edilizia, di cui con il recente D.M. 17 gennaio 2018 sono state aggiornate le norme tecniche per le costruzioni).

In estrema sintesi, le principali norme introdotte riguardano:

  • la facoltà, per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al D.M. n. 1444/1968 - che detta nel suo complesso una serie di disposizioni volte a fissare limiti inderogabili di densità edilizia (art. 7), di altezza (art. 8), di distanza fra i fabbricati (art. 9) - e di dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali (lettera 0a) del comma 1);
  • l'inclusione, nel novero degli "interventi di ristrutturazione edilizia" - elencati dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 - di quelli di demolizione e ricostruzione che comportano variazioni nella sagoma. Viene inoltre introdotto, alla citata lettera d), un periodo che mira a ricomprendere nella ristrutturazione edilizia anche il ripristino/ricostruzione di edifici crollati o demoliti. Il rispetto della sagoma dell'edificio preesistente viene invece ancora considerato come elemento per considerare l'intervento – sia di demolizione/ricostruzione, sia di ripristino/ricostruzione di edifici crollati/demoliti – come "di ristrutturazione edilizia" qualora l'immobile sia vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Viene altresì stabilito che gli interventi di ristrutturazione edilizia con modifiche della sagoma non sono più soggetti a permesso di costruire, a meno che non riguardino immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (lettere a), c) ed e) del comma 1). La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per interventi comportanti modifiche della sagoma non trova applicazione, inoltre, nelle zone "A" del territorio comunale (agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale) nelle more dell'adozione di un'apposita delibera comunale che individui le aree in cui è sufficiente la SCIA (comma 4 dell'art. 23-bis del T.U. edilizia, introdotto dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 30 in questione);
  • la disciplina relativa al certificato di agibilità. In particolare viene introdotta una norma che consente il rilascio del certificato di agibilità parziale (lettere g) ed h) del comma 1);
  • la proroga di 2 anni (ferma restando la diversa disciplina regionale e previa comunicazione del soggetto interessato) dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori fissati per il permesso di costruire e per la denuncia di inizio attività - DIA/SCIA e la proroga di tre anni del termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data del 21 agosto 2013  (commi 3 e 4).

Ulteriori disposizioni introdotte dall'art. 30 del D.L. 69/2013 hanno riguardato la dichiarazione del tecnico abilitato per interventi di edilizia libera (lettera b) del comma 1), il rilascio del permesso di costruire su immobili vincolati (lettera d) del comma 1) e le autorizzazioni preliminari alla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e alla comunicazione di inizio dei lavori (lettera f) del comma 1, che ha introdotto l'articolo 23-bis nel T.U. edilizia). Il comma 3-bis ha prorogato di tre anni il termine di validità, nonché i termini di inizio e fine dei lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della L. 1150/1942, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012. Il successivo comma 5-bis riguarda invece la tariffazione delle attività svolte dal Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Merita altresì ricordare la norma relativa alle cosiddette opere precarie (quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, etc.) dettata dall'art. 41, comma 4, del D.L. 69/2013, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 189/2015, che ha integrato il disposto della lettera e.5) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, al fine di ricomprendere tra gli interventi di nuova costruzione (che hanno quindi necessità del permesso di costruire) i manufatti citati anche nel caso in cui siano installati con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.

L'inclusione di tali interventi era stata disposta dalla suddetta norma premettendo la parola "ancorché", locuzione sostituita successivamente dalle parole "salvo che" dall'articolo 10-ter, comma 1, del D.L. 47/2014, che conseguentemente ha escluso tali interventi con temporaneo ancoraggio al suolo dal novero degli interventi di "nuova costruzione". 

Da ultimo, la legge n. 221 del 2015 (cd. collegato ambientale), con l'art. 52, comma 2, ha nuovamente modificato la suddetta disciplina prevedendo che non siano considerati interventi di nuova costruzione, e quindi non subordinati a permesso di costruire, i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e le strutture di qualsiasi genere quali roulottes, camper, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, o depositi, magazzini e simili:

- diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

- o ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, sotto quello paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.

Dossier
Vedi anche
 
Le principali norme in materia edilizia contenute nel D.L. 133/2014 (cd. decreto sblocca Italia)
  • 1 risorsa web
05/03/2018

L'articolo 17 del D.L. 133/2014 (c.d. decreto sblocca Italia) ha modificato in più punti il T.U. edilizia (D.P.R. 380/2001).

Un primo e corposo gruppo di modifiche riguarda quelle relative alla disciplina delle c.d. opere interne e dei relativi titoli abilitativi. In particolare, viene modificata la definizione di interventi di manutenzione straordinaria. Per essere considerati tali non è più richiesta l'invarianza dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari, ma solo che non sia alterata la volumetria complessiva degli edifici. Nella nuova definizione di manutenzione straordinaria vengono fatti rientrare gli interventi consistenti nel frazionamento/accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso (lettera a) del comma 1). Tali interventi di manutenzione straordinaria possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, quindi semplicemente previa Comunicazione, anche per via telematica, di Inizio dei Lavori (CIL), a condizione che l'intervento non riguardi le parti strutturali dell'edificio (lettera c) del comma 1). Alle modifiche citate si accompagna quella disposta dalla lettera d) del medesimo comma 1, secondo cui non è più necessario il permesso di costruire per gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano aumento di unità immobiliari, modifiche del volume o delle superfici. In base al nuovo disposto il permesso di costruire serve invece se vi è una modifica della volumetria complessiva degli edifici (oltre che nel caso, già contemplato dal testo previgente dell'art. 10, comma 1, lett. c), del T.U. edilizia, di modifica dei prospetti).

Ulteriori disposizioni riguardano l'inclusione, tra gli interventi di manutenzione ordinaria eseguibili senza titolo abilitativo, dell'installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12kW (lettera c), numero 01), del comma 1), nonchè la disciplina relativa alle modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, che ai sensi del numero 1), lett. b), della lettera c) del comma 1, possono essere eseguite semplicemente previa CIL, a condizione che gli interventi non riguardino le parti strutturali.

Oltre a semplificare la disciplina delle opere interne, l'art. 17 del D.L. 133/2014 ha introdotto norme che incidono sulle responsabilità dei progettisti. La lettera c), numero 2), prevede infatti, per gli interventi di manutenzione straordinaria e per le modifiche interne sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, che la CIL sia asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio. All'amministrazione comunale deve essere altresì trasmesso l'elaborato progettuale. La sanzione per la mancata presentazione della CIL nei casi citati è elevata da 258 a 1.000 euro (lettera c), numero 5), del comma 1).

Per tutti gli interventi eseguibili semplicemente tramite CIL (vale a dire quelli elencati dal comma 2 dell'art. 6 del T.U. edilizia), la semplificazione introdotta dal numero 3) della lettera c) del comma 1 dell'art. 17 del D.L. 133/2014 svincola il soggetto interessato dall'obbligo di provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, a condizione che la CIL venga integrata con la comunicazione di fine lavori.

Un secondo gruppo di disposizioni riguarda il permesso di costruire. Nello specifico, riguardano l'introduzione di una nuova ipotesi di permesso di costruire in deroga anche alle destinazioni d'uso per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse (art. 17, comma 1, lettera e), e del permesso di costruire convenzionato (art. 17, comma 1, lettera q). Si prevede, inoltre, la proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, contemplati dal permesso di costruire, in caso di blocco degli stessi lavori causato da iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate (art. 17, comma 1, lettera f, n. 2). Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, si prevede, altresì, una riduzione del contributo di costruzione in misura non inferiore al 20% rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni (art. 17, comma 1, lettera h, n. 2). Vengono poi integrati i criteri che la regione deve considerare nella redazione delle tabelle parametriche che i comuni devono utilizzare per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, al fine di prevedere, da un lato, un criterio di differenziazione tra gli interventi finalizzato ad incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia anziché quelli di nuova costruzione e, dall'altro, un criterio di valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso (art. 17, comma 1, lettera g, n. 3).

Ulteriori disposizioni dettate dall'art. 17 in questione riguardano l'introduzione di una disciplina finalizzata a stabilire quali mutamenti della destinazione d'uso siano urbanisticamente rilevanti (art. 17, comma 1, lettera n) e di sanzioni pecuniarie in caso di inottemperanza accertata all'ingiunzione di demolizione degli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, i cui proventi sono destinati, tra l'altro, alla demolizione e alla rimessione in pristino delle opere abusive (art. 17, comma 1, lettera q-bis). Si introduce nel T.U. una disciplina riguardante gli "interventi di conservazione" (art. 17, comma 1, lettera b); in particolare, la norma stabilisce che lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione e che, in tal caso, l'amministrazione comunale può favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione - incidenti sull'area interessata e senza aumento della superficie coperta - e dispone altresì che, nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi (ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario).

Il successivo articolo 17-bis ha introdotto infine norme finalizzate, tra l'altro, all'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo al fine di semplificare ed uniformare le norme e gli adempimenti. In attuazione di quanto disposto è stata siglata l' Intesa 20 ottobre 2016, n. 125/CU.(pubblicata nella G.U. n. 268 del 2016), in cui si stabilisce tra l'altro che le regioni ordinarie provvedono al recepimento dello schema di regolamento edilizio-tipo e che i comuni adeguano i propri regolamenti edilizi per conformarli allo schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati, come eventualmente specificati e integrati a livello regionale.

L'art. 25  del D.L. 133/2014, nell'ambito delle misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale, ha modificato, con il comma 2, l'articolo 12, comma 2, del D.L. n. 83 del 2014, integrando i contenuti del regolamento finalizzato a dettare disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali). Conseguentemente,  è stato emanato il D.P.R. n. 31 del 2017, in cui sono individuati gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata  (Allegati A e B),  che abroga il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139. L'Allegato A  del D.P.R. 31/2017 elenca 31 interventi esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica, tra i quali, opere interne che modificano la destinazione d'uso ma non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, interventi sui prospetti e sulle coperture che rispettino il piano del colore, la realizzazione di aperture esterne e finestre a tetto, interventi di consolidamento statico degli edifici (se non modificano il volume, l'altezza, ecc),  interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, installazione di pannelli solari su coperture piane e non visibili dall'esterno, installazione di tende parasole su terrazze o spazi pertinenziali privati e interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici che, in conseguenza di calamità naturali o catastrofi, risultino in tutto o in parte crollati o demoliti. L'Allegato B invece elenca 42 interventi che prevedono un regime semplificato di autorizzazione paesaggistica, tra i quali, opere che comportano aumenti di volume fino al 10% degli edifici che non alterano le caratteristiche del fabbricato, gli interventi antisismici, di miglioramento energetico o necessari per il superamento di barriere architettoniche che comportano innovazione sulla sagoma dell'edificio e anche la realizzazione di tettoie, porticati, chiostri da giardino permanenti, purché non superino la superficie di 30 mqIl D.P.R. 31/2017 stabilisce altresì l'esonero dall'obbligo di autorizzazione semplificata per alcuni interventi riguardanti aree ed edifici vincolati dal piano paesaggistico, e ricadenti negli Allegati A e B, qualora il piano contenga già le specifiche prescrizioni d'uso tese ad assicurare la tutela del bene paesaggistico. Al riguardo, il Mibact ha pubblicato con la circolare 15/2017 una prima nota informativa di carattere generale, in merito alla fase di prima applicazione del decreto, con specifico riguardo alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Documenti e risorse WEB
 
Le detrazioni fiscali per il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio
  • 7 dossier
  • 2 rimandi
05/03/2018

Le detrazioni fiscali per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica dispiegano i propri effetti nel mercato rispettivamente dal 1998 e dal 2007 e la loro applicabilità è stata oggetto di numerose proroghe nel corso degli anni, nonché di modifiche che hanno inciso sulle aliquote, sui limiti massimi di spesa, sulle categorie di interventi agevolabili. Nel corso della XVII legislatura, le varie leggi di bilancio hanno prorogato l'applicazione delle detrazioni e hanno introdotto importanti innovazioni anche con riferimento agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche.

La legge di stabilità per il 2014

La legge di stabilità per il 2014 (articolo 1, comma 139, della legge n. 147 del 2013) ha disposto la proroga delle detrazioni per gli interventi di recupero edilizio e risparmio energetico. In particolare, per le ristrutturazioni edilizie, confermando il limite di 96.000 euro per immobile, è stata prorogata sino al 31 dicembre 2014 la misura della detrazione al 50 per cento, stabilendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 40 per cento per l'anno 2015. Con riferimento agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, è stata prorogata sino al 31 dicembre 2014 la misura della detrazione al 65 per cento, stabilendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento per l'anno 2015. Per quanto concerne la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), è stata prorogata al 31 dicembre 2014 la misura della detrazione al 65 per cento, mentre per l'anno 2015 è stato previsto che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento.Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali è stata prorogata sino al 30 giugno 2015 la misura della detrazione al 65 per cento, prevedendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento nei 12 mesi successivi.

La legge di stabilità per il 2015

Il comma 47 della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) ha previsto un'ulteriore proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2015 le misure del 50 per cento per le ristrutturazioni e del 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali. Tali norme sono state estese alle schermature solari (fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro), agli impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili (nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro) nonché all'adozione di misure antisismiche, confermando la misura del 65 per cento. Inoltre, il comma 657 della legge di stabilità 2015, modificando l'articolo 25, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2010, ha elevato dal 4 all'8 per cento la ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per beneficiare delle detrazioni fiscali connesse agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico degli edifici.

La legge di stabilità per il 2016

I commi 74, 87 e 88 della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) hanno prorogato fino al 31 dicembre 2016 le citate detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica nella misura del:

  • 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali;
  • 50 per cento per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

 Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali è stata prevista la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori, secondo le modalità definite dal  Provvedimento 22 marzo 2016 pubblicato nel sito dell'Agenzia delle entrate (comma 74), per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016

Le giovani coppie, anche di fatto, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, che hanno acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale possono usufruire di una detrazione fiscale del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di mobili nel 2016 fino a 16.000 euro (comma 75). Tale detrazione non è stata prorogata dalla legge di bilancio  2017 (vedi infra).  

Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica (comma 87).

Le predette detrazioni sono state estese anche per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche (comma 88).

La legge di bilancio per il 2017 e il D.L. 50/2017

La legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 2-3 della legge n. 232 del 2016)  ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la detrazione del 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus), per le schermature solari, per gli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili e per i dispositivi multimediali per il controllo da remoto per riscaldamento o climatizzazione, confermando i limiti di spesa, e prevedendo una estensione della suddetta proroga al 31 dicembre 2021 per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio. Con riferimento a tali interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali si prevede la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori, secondo le modalità definite dal  Provvedimento 22 marzo 2016, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017.

La misura della detrazione è stata ulteriormente aumentata nel caso di interventi che interessino l'involucro dell'edificio (70 per cento) e di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard (75 per cento). Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 per tali interventi, i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari (in attuazione di quanto disposto, si veda il Provvedimento 8 giugno 2017). Tali detrazioni sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

E' stata disposta, inoltre, la proroga fino al 31 dicembre 2017 della misura della detrazione al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 4-bis) ha esteso fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi incapienti) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali per l'incremento dell'efficienza energetica. La detrazione può essere ceduta anche ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Per tali soggetti viene quindi eliminato il divieto di cedere il credito ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, sono state definite le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, in conseguenza delle ulteriori innovazioni normative, nonché per gli interventi di riqualificazione energetica che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.


La legge di bilancio 2017, con riferimento agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (cd. sismabonus) a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021 prevede inoltre una detrazione del 50 per cento, ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari). Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento.

Qualora gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento (passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell'85 per cento (passaggio di due classi). Per tali interventi, analogamente a quanto previsto per gli interventi per le riqualificazioni energetiche di parti comuni degli edifici condominiali, a decorrere al 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Anche in questo caso, è esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili. L'articolo 46-quater del D.L. 50/17 prevede  inoltre che, qualora nei comuni ricadenti nella zona sismica a più alta pericolosità (zona 1) siano realizzati interventi di demolizione e di ricostruzione di interi edifici tali da determinare il passaggio di una o di due classi inferiori di rischio sismico, le detrazioni fiscali sono applicate nella misura rispettivamente del 75 e dell'85 per cento, se gli interventi sono eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile. Le detrazioni spettano all'acquirente dell'unità immobiliare, entro un ammontare massimo di spesa di 96.000 euro, i quali possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.

Con il D.M. del 28 febbraio 2017, n. 58, poi modificato dal D.M. 7 marzo 2017 n. 65, sono state adottate le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

La legge di bilancio per il 2018

La legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 3 della L. 205/17) ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2018 della misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus). 

L'ecobonus è ridotto al 50 per cento per l'acquisto e l'installazione di finestre e infissi, di schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.  Nel caso di installazione di determinati impianti di climatizzazione invernale (caldaie con efficienza pari alla classe A contestualmente installate con sistemi di controllo della temperatura evoluti,  impianti ibridi e generatori d'aria calda a condensazione) la detrazione prevista risulta maggiorata al 65% nel 2018.  

E' stato introdotto un nuovo tipo di spesa agevolabile con la detrazione al 65 per cento per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20 per cento.

 La possibilità di cessione del credito, corrispondente alla detrazione usufruita, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché a soggetti privati, con la facoltà che il credito sia successivamente cedibile, è estesa a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, quindi anche a quelli fatti sulle singole unità immobiliari, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali. Per i soggetti incapienti opera la medesima estensione,  rimanendo ferma la possibilità di cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari.

E' prevista altresì una detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3 (rimane esclusa solo la zona 4). La misura della detrazione è dell'80 per cento in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore e dell'85 per cento in caso di passaggio di due classi di rischio. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136 mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari del condominio.

La legge di bilancio 2018 ha prorogato, fino al 31 dicembre 2018, la detrazione del 50 per cento, confermando il limite di 96.000 euro per immobile, per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per le spese relative all'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni). Tale detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Si prevede l'utilizzabilità di tutte le detrazioni (riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, sisma bonus) da parte degli IACP e assimilati. Le detrazioni maggiorate previste per gli interventi antisismici (c.d. sisma bonus) possono essere utilizzate anche dagli IACP e assimilati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. 

La legge di bilancio 2018 ha inoltre introdotto (commi da 12 a 15), limitatamente all'anno 2018, una detrazione del 36 per cento dall'IRPEF delle spese sostenute (nel limite massimo di 5.000 euro) per interventi di "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni. Si usufruisce della detrazione anche per le spese relative alla realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e di giardini pensili.

L'attività parlamentare

Il Parlamento, in continuità con le precedenti legislature, ha svolto un'attività di indirizzo in relazione alla materia delle detrazioni fiscali per interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica. Relativamente agli atti di indirizzo della XVII egislatura, si segnala la risoluzione n. 8-00014, approvata dalle Commissioni riunite VI (Finanze) e VIII (Ambiente) nella seduta del 26 settembre 2013, con cui le Commissioni hanno impegnato il Governo a dare stabilità all'agevolazione fiscale del 65 per cento prevista dal decreto-legge n. 63 del 2013, per un verso, mantenendo la differenza di 15 punti percentuali fra la predetta agevolazione fiscale e quella riconosciuta per gli ordinari interventi di ristrutturazione edilizia e, per l'altro, ampliando i soggetti fruitori dell'agevolazione medesima. Analoghe sollecitazioni erano contenute nella risoluzione n. 7-00003, approvata dalla Commissione ambiente, nella seduta del 15 maggio 2013. Al Senato nella seduta del 12 aprile 2016 sono state approvate diverse mozioni che hanno impegnato il Governo a dare stabilità, per il triennio 2017-2019, all'agevolazione fiscale del 65 per cento prevista per la riqualificazione energetica degli edifici. 

Presso l'VIII Commissione Ambiente, nella seduta del 28 settembre 2017, si è svolta l'audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sul rafforzamento delle misure per la riqualificazione, la messa in sicurezza e il risparmio energetico del patrimonio edilizio da inserire nel  disegno di legge di bilancio 2018.

Sulla tematica delle detrazioni fiscali si segnala, infine, lo studio realizzato dal Servizio Studi della Camera in collaborazione con l'istituto di ricerca CRESME  "Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione", pubblicato nel mese di novembre 2013. Lo studio è stato aggiornato in successive edizioni: si segnalano  l'aggiornamento di giugno 2014, l'aggiornamento di ottobre 2015, l'aggiornamento di settembre 2016 e l'ultimo aggiornamento di settembre 2017. Dalle stime dell'ultimo aggiornamento emerge che gli incentivi fiscali per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica hanno interessato dal 1998 al 2017 16 milioni di interventi, ossia il 62% del numero di famiglie italiane stimato dall'ISTAT pari a 25,9 milioni. Nello stesso periodo le misure di incentivazione fiscale hanno attivato investimenti pari a 264 miliardi di euro, di cui 229,4 miliardi hanno riguardato il recupero edilizio e 34,6 miliardi la riqualificazione energetica. Il dato a consuntivo per il 2016 indica un volume di investimenti pari a 28.243 milioni di euro veicolati dagli incentivi riconducibili a 3.309 milioni di euro per la riqualificazione energetica e a 24.934 milioni di euro per il recupero edilizio. Le previsioni per il 2017, sulla base delle dinamiche registrate nei primi sette mesi dell'anno, indicano un volume di spesa complessivo sui livelli del 2016, con 28.030 milioni di euro, imputabili per 3.249 milioni di euro alla riqualificazione energetica e per 24.781 milioni al recupero edilizio.

Per ulteriori approfondimenti sulla normativa si rinvia anche alle seguenti schede tematiche:

Dossier
Vedi anche
 
Utilizzo dei proventi derivanti dai permessi di costruire
  • 1 dossier
05/03/2018

Il comma 4-ter dell'articolo 10 del D.L. 35/2013 ha modificato l'articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) disponendo l'applicazione, anche per gli anni 2013 e 2014, della disciplina ivi prevista concernente l'utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie (ora "permessi di costruire") e delle sanzioni previste dal Testo unico sull'edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Tale comma 8 ha consentito di utilizzare, dal 2008 al 2012, i predetti proventi:

  • per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti;
  • per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Il comma 536 della legge di stabilità 2015 ha previsto la proroga fino al 31 dicembre 2015 della disciplina in questione.

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), al comma 737, ha consentito ai comuni di utilizzare integralmente, per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal D.P.R n. 380 del 2001 (escluse le sanzioni irrogate in caso di inottemperanza accertata all'ingiunzione alla demolizione di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità da esso ovvero con variazioni essenziali) per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.

La legge di bilancio 2017 (art. 1, commi 460 e 461, legge n. 232 del 2016) ha previsto,decorrere dal 1° gennaio 2018, la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal citato Testo unico sull'edilizia, esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, abrogando nel contempo il citato articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007.

Successivamente l'art. 1-bis del D.L. 148/17 ha esteso la destinazione dei proventi dei titoli edilizi e delle sanzioni anche alle spese di progettazione per opere pubbliche.

    Dossier
     
    Moduli unificati per l'edilizia
    • 1 dossier
    05/03/2018

    L'art. 24, comma 3, del D.L. 90/2014 ha previsto la conclusione, tra Governo, regioni ed enti locali, in sede di Conferenza unificata, di accordi per l'adozione di una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive.

    In attuazione di tale disposizione, nella G.U. del 19 febbraio 2015 è stato pubblicato l'accordo 18 dicembre 2014 tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Tale accordo ha fissato un termine di 60 giorni per l'adeguamento da parte di regioni e comuni, vale a dire entro il 16 febbraio 2015 (l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 24 del D.L. 90/2014 dispone che le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini).

    Nella Conferenza unificata del 16 luglio 2015 è stato siglato l'accordo per l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione della denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire (c.d. superDIA).

    Si segnala che in precedenza era stato pubblicato (nella Gazzetta ufficiale n. 161 del 14 luglio 2014, supplemento ordinario n. 56) l'accordo siglato in data 12 giugno 2014 tra Governo, regioni ed enti locali, concernente l'adozione di moduli unificati e semplificati per la presentazione dell'istanza del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in edilizia.

    In merito alla DIA l'allegato del decreto legislativo 22 gennaio 2016, n. 10,  ha disposto l'abrogazione dell'articolo 23, comma 1-ter, ultimo periodo, del D.P.R. n.380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), inserito dall'articolo 13, comma 2, lettera e), n.1), del decreto-legge, 22 giugno 2012, n. 83, che prevedeva un regolamento con cui individuare i criteri e le modalità per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici, ai fini della presentazione della medesima denuncia di inizio attività.

    In attuazione della delega contenuta nell'articolo 5, comma 1, della legge 124/2015, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, è stato dapprima emanato il D.Lgs. 126/2016 (cd. Scia 1), che detta la disciplina generale applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio attività, nonché ha definito le modalità di presentazione di segnalazioni o istanze alla pubblica amministrazione. L'articolo 2 di tale decreto prevede l'adozione di moduli unificati e standardizzati, anche con riferimento all'edilizia, mentre l'articolo 3 del decreto n. 126 del 2016, che introduce l'art. 19-bis nella legge 241/1990, disciplina la concentrazione dei regimi amministrativi, che viene individuata per ciascuna attività nell'apposita colonna della Tabella A allegata al decreto n. 222 del 2016 (vedi infra). 

    Successivamente, in attuazione della suddetta delega contenuta nella legge 124/2015, è stato adottato il D.lgs 222 del 2016 (cd. SCIA 2), che provvede alla individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o di Scia o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso.

    Con l'Accordo 4 maggio 2017  (Repertorio atti n. 46/CU in G.U. 128/2017) tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, sono stati adottati tra l'altro i moduli unificati e standardizzati  in materia di attivita' edilizia (allegato 2), nonche' le relative istruzioni operative sull'utilizzo della nuova modulistica. Si tratta dei seguenti documenti: CILA, SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire (nelle regioni che hanno disciplinato entrambi i titoli abilitativi i due moduli possono essere unificati), Comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, soggetti coinvolti (allegato comune ai moduli CILA, SCIA e CIL), comunicazione di fine lavori e SCIA per l'agibilità. A tale fine, le regioni adeguano entro il 20 giugno 2017, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni dell'accordo entro e non oltre il 30 giugno 2017.

    Successivamente, al fine di procedere al completamento dell'adozione dei moduli unificati e standardizzati per le attività di cui alla tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, tenendo conto della frequenza dei procedimenti e delle attività, nonché agli eventuali aggiornamenti della modulistica già adottata, è stato pubblicato l'Accordo 6 luglio 2017 (Repertorio atti n. 76/CU in G.U. 190/17), che prevede, in merito al solo permesso di costruire (Allegato 2), l'adeguamento della modulistica uniforme e standardizzata, entro il 30 settembre 2017, per le regioni ed entro e non oltre il 20 ottobre 2017 per i comuni.

    Dossier
     
    Semplificazione dei titoli abilitativi
    05/03/2018

    L'articolo 3  del D.Lgs 222 del 2016 (cd. SCIA 2) è intervenuto sulla normativa in materia edilizia attraverso numerose modifiche al D.P.R. 380 del 2001, volte, tra l'altro, a una semplificazione dei titoli abilitativi, mediante l'eliminazione della comunicazione di inizio lavori (CIL), e l'ampliamento delle ipotesi di attività edilizia libera, a un'esplicitazione degli interventi assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nonché alla sostituzione del certificato di agibilità con la segnalazione certificata di agibilità

    Le principali novità possono essere così sintetizzate:

    - soppressione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e conseguente ampliamento delle fattispecie di attività edilizia libera (la soppressione della CIL comporta inoltre che le disposizioni procedurali ad essa relative vengano riferite alla comunicazione di inizio lavori asseverata);

    -introduzione di un criterio residuale per individuare gli interventi sottoposti a CILA: sono assoggettati a CILA tutti gli interventi non riconducibili ad attività di edilizia libera e per i quali non è previsto il permesso di costruire o la presentazione della SCIA, (in altre parole, il regime ordinario e, come si è detto, anche residuale per gli interventi non diversamente disciplinati diviene quello della CILA, e non più della SCIA, fatte salve le ipotesi che non siano espressamente assoggettate ad altri regimi);

    - previsione di un D.M. finalizzato alla definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici; esplicitazione degli interventi assoggettati a SCIA;

    - ricollocazione della disciplina della super-DIA nell'ambito del testo unico attraverso la modifica della denominazione dell'art. 23 del D.P.R. 380 del 2001, in segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire (denominata super-SCIA);

    - sostituzione del certificato di agibilità con la segnalazione certificata di agibilità;

    - semplificazioni in materia di certificazioni connesse al collaudo statico dell'opera.

    Nella tabella A, allegata al D.Lgs 222 del 2016, che elenca le attività soggette ai diversi regimi amministrativi, la sezione II è dedicata all'edilizia e in tale ambito sono indicati il regime amministrativo (ad esempio, autorizzazione, SCIA, etc), la concentrazione dei regimi amministrativi (descritta solo nel caso in cui si applichi quanto previsto dall'art. 19-bis della legge 241 del 1990 inserito dall'art. 3, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 126 del 2016), nonché i riferimenti normativi. Il comma 2 dell'articolo 1 del D.Lgs 222 del 2016, con riferimento alla materia edilizia, prevede l'adozione, mediante un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di un glossario unicoche contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della citata tabella A. 

    In sintesi, il decreto prevede che, eliminata la comunicazione di inizio lavori (CIL), possano essere eseguiti senza necessità di una comunicazione preventiva al Comune i seguenti interventi:
    • le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
    • i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
    • le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici (art. 6 D.P.R 380/2001).
    Per quanto riguarda le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, permane l'obbligo di una previa comunicazione dell'avvio dei lavori al Comune (art. 6 D.P.R 380/2001). .
    Sono assoggettati a SCIA (art. 22 D.P.R. 380/2001):
    • gli interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
    • gli interventi di restauro e di risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
    • gli interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli assoggettati a permesso di costruire.
     Si ricorda che sono altresì assoggettati a SCIA:
    • le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia e che non alterano la sagoma degli edifici vincolati;
    • le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e prescritti dalle altre normative di settore.

    Interventi assoggettati a super-SCIA (e come tali soggetti al contributo di costruzione) sono quindi gli stessi assoggettati in base alle norme previgenti a super-DIA, vale a dire, in sintesi (art. 23 D.P.R 380/2001):

    • gli interventi di ristrutturazione edilizia subordinati a permesso di costruire (cioè quelli indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera c);
    • gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;
    • gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
    La CILA diventa il titolo abilitativo "residuale": è prevista la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi che non ricadono tra quelli soggetti a permesso di costruire o a SCIA e che non rientrano nell'attività edilizia libera.
    Il certificato di agibilità viene sostituito da una segnalazione certificata: la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestate mediante segnalazione certificata. Le Regioni le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane disciplinano le modalità per l'effettuazione dei controlli, anche a campione e attraverso sopralluoghi in loco. La segnalazione certificata è corredata, tra l'altro, dalla dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

    Per un approfondimento delle predette innovazioni normative, si veda la scheda di commento dell' articolo 3 del testo dello schema di decreto trasmesso al Parlamento.

    Si ricorda inoltre che, in attuazione dell'articolo 2 della citata legge n. 124 del 2015, è stato adottato il D.Lgs. 30 giugno 2016 n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, che è intervenuto sulla disciplina dello sportello unico per l'edilizia,  prevedendo, in particolare, che lo sportello unico per l'edilizia (SUE) acquisisca gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio, ai sensi della normativa concernente la conferenza di servizi.

     
    L'eliminazione delle barriere architettoniche
    05/03/2018

    Per l'eliminazione delle barriere architettoniche è previsto uno stanziamento pari a 180 milioni di euro per il periodo 2017-2032, a valere sulle risorse  del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (D.P.C.M. 21 luglio 2017, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 140, della legge n. 232/2016, legge di bilancio 2017).

    La finalità di abbattimento delle barriere architettoniche è altresì considerata quale criterio prioritario ai fini dell'attribuzione degli spazi finanziari agli enti locali per interventi su impianti sportivi esistenti (comma 874 legge di bilancio per il 2018). 

    Si segnala, infine, che nel corso della XVII legislatura è stata esaminata una proposta di legge contenente disposizioni finalizzate al coordinamento e all'aggiornamento delle vigenti prescrizioni tecniche  (contenute nel D.P.R. 503/1996 e nel D.M. 236/1989), per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati e negli spazi e nei servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità. Il testo è stato approvato in prima lettura dalla Camera (A.S. 2930). In particolare, la proposta di legge prevede l'emanazione di un regolamento del Governo entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge.

     
    La demolizione degli immobili abusivi
    • 4 dossier
    05/03/2018

     L'articolo 52 della legge 221/2015 (cd. collegato ambientale), che ha introdotto nel D.Lgs 152 del 2006 (cd. Codice dell'ambiente)  l'art. 72-bis, recante disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico, ha previsto un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie (10 milioni di euro per l'anno 2016), la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili abusivi, sulla base di un elenco del Ministero dell'ambiente, adottato annualmente dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali (si veda il D.M. 22 luglio 2016, pubblicato nella G.U. n. 251 del 26 ottobre 2016).

    La legge di bilancio 2018 (commi 26 e 27) istituisce - nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) - un fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. E' prevista altresì l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture trasporti per la definizione dei criteri per l'utilizzazione e la ripartizione del fondo. Si prevede, inoltre, l'istituzione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, presso il MIT, di cui si avvalgono le amministrazioni statali, regionali e comunali, nonché gli uffici giudiziari competenti, al fine dell'attuazione delle misure previste, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

    Si ricorda infine che nel corso della legislatura è stata esaminata una proposta di legge (A.C. 1994-B) diretta a disciplinare i criteri di priorità nelle demolizioni di opere abusive, nonché degli ordini di rimessione in pristino in caso di abusi edilizi su beni paesaggistici. 

    Dossier
     
    Ulteriori disposizioni
    • 1 rimando
    05/03/2018
    Le misure previste dal "collegato ambientale"

    Nella legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale) talune disposizioni riguardano il settore dell'edilizia.

    L'articolo 22 ha modificato l'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari (allegato al R.D. 499/1929), al fine di inserire nel novero dei diritti che possono essere intavolati o prenotati nel libro fondiario anche i contratti contemplati dall'art. 2643, numero 2-bis, del codice civile, vale a dire quelli che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale.

    L'articolo 74 ha disciplinato l'espropriabilità dei beni gravati da uso civico, prevedendo che tali beni possano essere espropriati solo dopo che sia stato pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, salvo il caso in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico (nuovo comma 1-bis dell'articolo 4 del D.P.R. n.327/2001).

    E' stato previsto inoltre, al comma 2 dell'art. 52, che non sono subordinate a permesso di costruire le opere dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee o ricomprese in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, sotto quello paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. Per approfondire la successione degli interventi normativi sulle opere precarie si rinvia al paragrafo "Le semplificazioni in materia edilizia contenute nel D.L. 69/2013 (cd. decreto del fare)".

    L'articolo 54 ha modificato in più punti il testo unico in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001) al fine di richiamare nelle varie disposizioni le procedure, la normativa, gli interessi e i vincoli collegati alla tutela dell'assetto idrogeologico. Si prevede, inoltre, che agli atti e procedimenti riguardanti la tutela dal rischio idrogeologico non si applichi la disciplina generale sul silenzio assenso.

    L'articolo 57 ha previsto, inoltre, che, al fine di semplificare le procedure relative ai siti di importanza comunitaria, sono effettuate dai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricade interamente il sito, le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi provvede entro il termine di sessanta giorni.

    Le misure previste dalla legge di stabilità 2016

    Nella legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) sono diverse le misure previste, principalmente, volte a favorire la realizzazione di interventi di riqualificazione di specifiche aree urbane e all'acquisto di immobili ad uso abitativo, nonché di natura fiscale.

    In materia di acquisto e locazione di immobili rilevano le misure concernenti il cd. leasing immobiliare (commi da 76 a 84) e la nuova disciplina concernente l'obbligo, a carico del locatore, di registrazione del contratto entro un termine perentorio di 30 giorni (comma 59, in cui si chiarisce che la misura del canone di locazione dovuto dai conduttori che avevano beneficiato della rideterminazione ex lege, per mancata o parziale registrazione del contratto è pari al triplo della rendita catastale dell'immobile). Per una trattazione di tali interventi si rinvia al paragrafo "Le misure in materia di politiche abitative nella legge di stabilità 2016" del tema "Politiche abitative".

    Sulla fiscalità immobiliare, la legge di stabilità 2016 ha previsto vari interventi, tra cui l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata (comma 58), una detrazione dall'IRPEF del 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA sull'acquisto effettuato entro il 2016 di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici (comma 56), la riduzione del 25 per cento dell'IMU e della TASI dovute sulle unità immobiliari locate a canone concordato (commi 53 e 54), nonché l'eliminazione della TASI sull'abitazione principale (ad eccezione degli immobili di pregio (commi 10-28). I commi 89 e 90 hanno esteso inoltre l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per gli Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati (e loro consorzi), anche agli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, purché siano stati costituiti e siano operanti al 31 dicembre 2013 e siano stati istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing. In particolare, le agevolazioni fiscali riguardano la riduzione dell'IRES alla metà e l'esclusione dalla base imponibile a fini IRES dei finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi a tali società in house. E' stato previsto altresì un credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (c.d. piano casa) (comma 320). 

    Per una trattazione completa delle disposizioni di carattere fiscale relative agli immobili si rinvia al tema "IMU, Tasi e tassazione degli immobili". 

    Nella legge di stabilità 2016 viene altresì stabilito che i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria (SIC), effettuano le valutazioni di incidenza (VINCA) di taluni interventi edilizi (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20% delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti) (comma 363). Disposizioni analoghe sono contenute nell'articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (cd. collegato ambientale).

    Ulteriori disposizioni

    Si ricorda che la legge 124 del 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha previsto (commi 172 e 173) obblighi di aggiornamento catastale in riferimento a interventi edilizi effettuati senza alcun titolo abilitativo, definiti come attività di edilizia libera. In particolare, il comma 172 dispone che in tali casi gli atti di aggiornamento catastale siano presentati direttamente dall'interessato all'Agenzia delle entrate territoriale. Il comma 173 prevede una disposizione transitoria per cui, nel caso in cui siano stati già avviati gli interventi edilizi prima dell'entrata in vigore della predetta legge, il possessore degli immobili provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con eventuali sanzioni ove non adempia.

    Si segnala, inoltre, che l'art. 65-bis  del D.L. 50/17 ha modificato il comma 1, lettera c), dell'articolo 3 del D.P.R. 380/01 (T. U. edilizia), in materia di definizione degli interventi edilizi di restauro e di risanamento conservativo, al fine di prevedere che tali interventi consentono, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, anche il mutamento delle destinazioni d'uso, purché con tali elementi compatibili nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi.
     

    La legge di bilancio 2018 (comma 1122, lettera i) ha previsto, in materia di adeguamento alla normativa antincendio delle attività ricettive turistico alberghierecon oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (G.U. n. 95 del 26 aprile 1994), ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 (G.U. n. 76 del 30 marzo 2012), l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle prescrizioni indicate nella norma, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche.

    Vedi anche