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Temi dell'attività parlamentare

Istruzione, cultura e informazione
Commissione: XI Lavoro VII Cultura
Informazione e Comunicazioni
Misure relative alla professione di giornalista

Nel corso della XVII legislatura sono state ridefinite la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e la disciplina per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti.

 
Ridefinizione della composizione e delle attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti
  • 5 dossier
08/02/2018

L'art. 2, co. 4-6, della L. 198/2016 ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo finalizzato alla razionalizzazione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, relativamente alle competenze in materia di formazione, al procedimento disciplinare (in particolare eliminando la facoltà di cumulo delle impugnative dei provvedimenti dei consigli regionali dell'ordine al Consiglio nazionale con quelle giurisdizionali, ferma restando la possibilità di proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel caso di impugnativa al Consiglio nazionale), alla riduzione del numero dei componenti fino ad un massimo di 60, di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti (con la presenza di un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute in ciascuno dei due gruppi), all'adeguamento del sistema elettorale.

E', dunque, intervenuto il d.lgs. 67/2017, che, però, non ha esercito la delega relativa al riordino del procedimento disciplinare.

Al riguardo, la relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo evidenziava che "si è ritenuto di non esercitare la delega sul punto per ragioni di ordine sistematico. In particolare, l'inserimento di una disposizione attuativa che dia la possibilità di esperire il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in alternativa al ricorso al giudice ordinario competente nelle materie in questione, avrebbe avuto l'effetto di introdurre una deroga al principio generale, che prevede il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nelle sole materie devolute alla giurisdizione amministrativa. Inoltre, l'introduzione di tale alternatività rispetto alla giurisdizione civile, in materie ad essa devoluta, costituirebbe un singolare unicum nell'attuale ordinamento, posto che la scelta dell'impugnazione di un atto di un Consiglio regionale dinanzi al Consiglio nazionale dell'Ordine priverebbe l'interessato di qualsivoglia tutela giurisdizionale".

Ha, invece, attribuito al Consiglio nazionale, legislativamente, la competenza a:

- stabilire, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, le modalità per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento degli iscritti all'Albo, nonché per la gestione e l'organizzazione dell'attività di formazione a cura degli Ordini regionali e di soggetti terzi;

- definire, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, i requisiti e i titoli di cui devono essere in possesso i soggetti terzi che intendono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di formazione professionale continua per gli iscritti all'albo;

- individuare gli standard minimi dei contenuti formativi e deontologici degli eventi e delle iniziative che concorrono al programma formativo;

- stabilire parametri oggettivi e predeterminati di valutazione dell'attività formativa, anche ai fini della conseguente determinazione dei crediti da parte degli Ordini regionali.

Inoltre, al Consiglio nazionale spetta:

- promuovere, coordinare e autorizzare l'attività di formazione professionale continua svolta dagli Ordini regionali;

- verificare la conformità dei piani di offerta formativa predisposti dagli Ordini regionali agli standard e ai parametri fissati.

Relativamente alla formazione finalizzata all'accesso alla professione giornalistica, al Consiglio nazionale è stato attribuito il compito di autorizzare apposite strutture – denominate scuole – quali sedi idonee allo svolgimento della pratica giornalistica di cui all'art. 34 della L. 69/1963.

In particolare, il Consiglio nazionale, disciplina con propria determinazione, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia:

- le condizioni e i requisiti che le scuole devono possedere per ottenere l'autorizzazione;

- il contenuto precettivo minimo delle convenzioni che lo stesso Consiglio nazionale può stipulare con le scuole;

- gli indirizzi per la didattica e la formazione professionale;

- la durata dei corsi di formazione e del relativo carico didattico;

- le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi da parte dei praticanti;

- l'istituzione e le competenze di un Comitato tecnico scientifico avente funzione di consulenza ed assistenza in materia di accesso e formazione professionale, nonché di orientamento didattico ed organizzativo e di valutazione di ciascuna scuola sotto il profilo della funzionalità e della rispondenza agli indirizzi didattici e organizzativi stabiliti dal Consiglio;

- la vigilanza e le misure da adottare nei confronti delle scuole inadempienti agli obblighi indicati nelle convenzioni o agli indirizzi didattici e organizzativi stabiliti dal Consiglio, anche attraverso la previsione di una procedura di revoca dell'autorizzazione (in tal caso garantendo, ove possibile, il regolare compimento dei corsi autorizzati).

Dossier
 
Regime previdenziale dei giornalisti dipendenti e riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici
08/02/2018

Regime previdenziale: disciplina generale

La riforma previdenziale deliberata dall'INPGI e approvata dai Ministeri vigilanti (entrata in vigore il 21 febbraio 2017) ha previsto una modifica dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia dei giornalisti professionisti dipendenti incrementando progressivamente, nel triennio 2017-2019, il requisito anagrafico, fino ad elevarlo a regime a 66 e 7 mesi.

Attualmente quindi il diritto alla pensione di vecchiaia matura con un'anzianità contributiva pari a 20 anni e con un'età anagrafica pari a:

 

ANNO

ETÀ

Uomini

Donne

2017

66 anni

64 anni

2018

66 anni e 7 mesi

65 anni e 7 mesi

2019

66 anni e 7 mesi

66 anni e 7 mesi

 

Dal 2019 il suddetto requisito anagrafico sarà adeguato alla speranza di vita.

Possono continuare ad accedere alla pensione di vecchiaia con le vecchie regole tutti coloro che hanno maturato entro il 31 dicembre 2016 i requisiti previsti dalla disciplina precedente, e cioè:

  • per gli uomini 65 anni d'età (nati entro il 1951), con almeno 20 anni di contribuzione;
  • per le donne - pensione intera - 62 anni (nate entro il 1954), con almeno 20 anni di contribuzione;
  • per le donne - pensione con abbattimenti - 60 anni d'età (nate entro il 1956), con almeno 20 anni di contribuzione.

Prepensionamento giornalisti dipendenti da aziende in stato di crisi

Il D.Lgs. 69/2017 (adottato in attuazione della delega prevista dalla L. 198/2016), ha modificato i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato dei giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale.

Per quanto riguarda i giornalisti dipendenti di aziende in crisi che hanno concluso accordi recepiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si dispone che questi possano accedere alla pensione anticipata nei 5 anni che precedono il raggiungimento dell'età fissata per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell'INPGI (in luogo del raggiungimento dei 58 anni di età come precedentemente previsto) a condizione che abbiano almeno 25 anni (in luogo dei 18 richiesti dalla disciplina antecedente) di anzianità contributiva.

Si dispone infine un regime transitorio per gli anni 2017-2018 per i dipendenti da aziende in crisi i cui accordi non siano stati recepiti alla data del 12 giugno 2017. Questi possono accedere alla pensione anticipata:

  • con un'anzianità contributiva pari almeno a 25 anni interamente accreditati presso l'INPGI;
  • con un'età anagrafica pari, negli anni 2017 e 2018, ad almeno 58 anni, se donne, e a 60 anni, se uomini

 

Per completezza, si ricorda che nel corso della XVII legislatura diversi provvedimenti (art. 1-bis della L. 90/2014, art. 1, c. 226-232, L. 232/2016 e art. 53-bis del D.L. 50/2017) hanno rifinanziato la spesa autorizzata per il sostegno degli oneri derivanti dall'accesso alla suddetta pensione di vecchiaia anticipata.

CIGS

Il richiamato D.Lgs. 69/2017, inoltre, ha riformulato la disciplina dei trattamenti straordinari di integrazione salariale richiesti dal 1° gennaio 2018 per i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti dipendentida imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, prevedendo alcune ipotesi speciali rispetto alla disciplina generale dettata dal D.Lgs. 148/2015, applicabili a prescindere dal numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro.

In particolare:

  • si prevede la possibilità del riconoscimento del trattamento anche per i casi di cessazione dell'attività aziendale o di un ramo di essa (anche in costanza di fallimento);
  • la durata del trattamento per i casi di crisi aziendale viene stabilita in 24 mesi (in luogo dei 12 mesi previsti, per la suddetta causale, dalla normativa generale).

Si ricorda, infine, che il decreto ministeriale 23 novembre 2017, n. 100495 ha definito i criteri per il riconoscimento del trattamento in relazione alle causali della riorganizzazione aziendale (in presenza di crisi) e della crisi aziendale, le modalità di applicazione della suddetta disciplina speciale, nonché la durata minima del periodo di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro ai fini dell'opzione per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia (da esercitarsi entro 60 giorni dell'ammissione ai suddetti trattamenti).