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Temi dell'attività parlamentare

Istruzione, cultura e informazione
Commissione: VII Cultura
Informazione e Comunicazioni
Il sistema di vendita e distribuzione dei prodotti editoriali

Nel corso della XVII legislatura è stato più volte prorogato il termine – fissato sul finire della legislatura precedente – a decorrere dal quale è poi diventata obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici.

Inoltre, sono state adottate alcune disposizioni volte a riformare il sistema di distribuzione e vendita dei prodotti editoriali che, in particolare – seguendo quelle introdotte sempre sul finire della XVI legislatura – hanno semplificato le procedure per l'esercizio dell'attività da parte dei punti vendita, stabilito principi finalizzati a regolare i rapporti tra distributori e rivenditori di prodotti editoriali, e introdotto la possibilità, per i punti vendita esclusivi, di svolgere un'attività addizionale di distribuzione.

 
Le tipologie di punti vendita
01/02/2018

La disciplina delle modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica è recata principalmente dal d.lgs. 170/2001.

Su tutto il territorio nazionale, il sistema di vendita è articolato in punti vendita esclusivi (esercizi tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici) e non esclusivi (esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani o periodici). Peraltro, la distinzione fra le due tipologie di punti vendita si è molto affievolita proprio con le novità intervenute nella XVI e nella XVII legislatura.

 
La tracciabilità di vendite e rese di quotidiani e periodici
  • 4 dossier
01/02/2018

Nella XVI legislatura, l'art. 4, co. 1, del D.L. 63/2012 (L. 103/2012), al fine di favorire la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, aveva reso obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre.

Inoltre, per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori del settore, aveva previsto l'attribuzione di un credito di imposta per l'anno 2012, per un importo comunque non superiore a € 10 mln.

Il termine del 1° gennaio 2013 è stato inizialmente prorogato al 31 dicembre 2014 dall'art. 1, co. 334, della L. 147/2013, che ha anche disposto l'accesso nel 2014 al credito di imposta già previsto per il 2012.

Inoltre, il co. 335 dello stesso art. 1, disponendo la soppressione del credito d'imposta previsto per gli anni 2013, 2014 e 2015 per le imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali, ha stabilito che le somme destinate per il 2014 a tale credito d'imposta dovevano essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione del credito d'imposta previsto per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori dell'editoria.

Successivamente, l'art. 1, co. 185, della L. 190/2014 ha prorogato al 31 dicembre 2015 l'obbligo della tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici e ha posticipato al 2015 l'accesso al credito di imposta.

Un'ulteriore proroga, negli stessi termini, fino al 31 dicembre 2016, stata disposta dall'art. 12 del D.L. 210/2015 (L. 21/2016).

Da ultimo, l'art. 2, co. 2 e 3, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017) ha prorogato al 31 dicembre 2017 il termine a decorrere dal quale è divenuta obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre e ha disposto che il credito d'imposta per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori del settore è utilizzabile per gli interventi di adeguamento tecnologico sostenuti sino al 31 dicembre 2017.

Dossier
 
Le ultime novità nel sistema di vendita e distribuzione dei prodotti editoriali
  • 6 dossier
01/02/2018

L'art. 8 della L. 198/2016 – istitutiva del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione – ha limitato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la previsione relativa alla garanzia della parità di trattamento delle diverse testate da parte dei punti vendita esclusivi alle "pubblicazioni regolari" in occasione della loro prima immissione nel mercato e ha definito che cosa si intende per "pubblicazioni regolari". Ha stabilito, altresì, che anche le imprese di distribuzione devono adeguarsi a tale novità.

In particolare, per pubblicazioni regolari si intendono quelle che hanno già effettuato la registrazione presso il tribunale, che sono diffuse al pubblico con periodicità regolare, che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla L. 47/1948 (fra cui, possesso, da parte del proprietario o della persona che esercita l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario, dei requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche e la pubblicazione di rettifiche) e che recano stampati sul prodotto e in posizione visibile la data e la periodicità effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione nel mercato.

L'art. 2, co. 1 e 2, lett. l) ed m), della stessa legge ha delegato il Governo a innovare, entro 6 mesi dalla data della sua entrata in vigore, il sistema di vendita dei prodotti editoriali, prevedendo disposizioni specifiche per i canali di vendita telematici.

Un primo intervento di riforma era stato operato nella XVI legislatura dall'art. 39, co. 1, del D.L. 1/2012 (L. 27/2012) che, in particolare, inserendo nuove previsioni nell'art. 5 del d.lgs. 170/2001, ha previsto che:
  • gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
  • gli edicolanti possono praticare sconti sulla "merce venduta" e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;
  • sono qualificati casi di pratica commerciale sleale la ingiustificata mancata fornitura da parte del distributore ovvero l'ingiustificata fornitura per eccesso o difetto, rispetto alla domanda.

I criteri direttivi attenevano a: attuazione del processo di progressiva liberalizzazione, assicurando agli operatori parità di condizioni, in particolare con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, garantendo il pluralismo delle testate in tutti i punti vendita e introducendo parametri qualitativi per l'esercizio dell'attività; promozione, di concerto con le regioni, di un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita, e rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità di ampliare l'assortimento di beni e di fornire intermediazione di servizi; promozione di sinergie strategiche tra punti vendita; completamento dell'informatizzazione delle strutture; per i canali di vendita online, in particolare, esclusione della limitazione dell'impresa editoriale nella propria autonomia di definizione di contenuti, prezzi, formula commerciale e modalità di pagamento.

Il termine per l'esercizio della delega relativa al sistema distributivo è scaduto senza che il decreto legislativo previsto venisse adottato.

In seguito, tuttavia, è intervenuto l'art. 64-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) che – modificando ulteriormente l'art. 5 del d.lgs. 170/2001 – ha disciplinato alcuni degli ambiti già oggetto della delega.

In particolare, confermando l'articolazione del sistema sul territorio nazionale in punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi:

  • ha eliminato la previsione di rilascio dell'autorizzazione da parte dei comuni per l'esercizio dell'attività da parte dei punti vendita esclusivi e non esclusivi e, conseguentemente, ha soppresso anche gli specifici obblighi di programmazione e pianificazione, precedentemente in capo alle regioni e ai comuni;
  • ha definito una nuova disciplina per l'apertura di nuovi punti vendita (esclusivi e non esclusivi), anche a carattere stagionale, stabilendo, innanzitutto, in linea generale, che essa avviene mediante la segnalazione certificata di inizio attività (Scia), di cui all'art. 19 della L. 241/1990.
    Al contempo, ha previsto che, in determinate zone – individuate dai comuni in relazione al numero di punti vendita già esistenti, alla domanda, anche stagionale, e alle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità, nonché di tutela e salvaguardia di zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale –, l'apertura di nuovi punti vendita è regolamentata sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome in materia, nonché di criteri e parametri qualitativi stabiliti con intesa in sede di Conferenza unificata, recepita con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Tali criteri e parametri devono essere volti a garantire una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio, anche nelle zone periferiche, in modo da soddisfare la domanda del bacino di utenza e tenuto conto delle esigenze stagionali;
  • ha stabilito che, con intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati, nel rispetto dei principi vigenti in materia di concorrenza, criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti di vendita esclusivi, di ampliare le categorie di beni e i servizi offerti al pubblico, e la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle ASL, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione del turismo, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente;
  • ha introdotto, tra i principi che regolano la vendita di quotidiani e periodici, ulteriori disposizioni volte a regolare i rapporti tra distributori e rivenditori di prodotti editoriali. In particolare, ha stabilito che le imprese di distribuzione garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali e che la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntivi a carico del rivenditore. Ha disposto, altresì, che le imprese di distribuzione assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e periodici adeguate (per tipologia e quantità) a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio. Le forniture in eccesso rispetto a tali esigenze, o quelle che non sono oggetto di parità di trattamento (ai sensi dell'art. 8 della L. 198/2016) possono essere rifiutate o restituite anticipatamente dai rivenditori senza alcuna limitazione temporale;
  • ha introdotto la possibilità, per i punti vendita esclusivi, di svolgere un'attività addizionale di distribuzione, previa Scia. In particolare, ha previsto che i punti vendita esclusivi possono rifornire, sulla base di accordi di fornitura, i punti vendita delle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione, e gli esercizi commerciali che facciano richiesta di fornitura di pubblicazioni periodiche attinenti la tipologia del bene o servizio oggetto prevalente della loro attività commerciale. Le condizioni economiche per lo svolgimento di tali attività – che tengono conto delle quantità di copie vendute dal punto vendita esclusivo nella sua attività addizionale – sono definite con accordo su base nazionale tra le associazioni di categoria più rappresentative di editori e rivenditori di quotidiani e periodici.

In materia, il 2 ottobre 2017 l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), e la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG), hanno sottoscritto un protocollo d'intesa.
Il protocollo prevede la sensibilizzazione di tutte le amministrazioni comunali, affinché:
- riducano i canoni delle edicole per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico ed esonerino dall'imposta le locandine editoriali dei quotidiani e dei periodici esposti nei locali pubblici;
- diano agli edicolanti la possibilità di ampliare le categorie di beni e i servizi offerti (quali pagamento ticket, prenotazioni visite mediche, spedizioni e recapiti corrispondenza), garantendo che la parte maggioritaria degli spazi del punto vendita sia comunque destinato all'esposizione e alla vendita della stampa;
- promuovano iniziative volte ad assicurare una presenza capillare dei punti vendita della stampa, anche nelle aree periferiche;
- individuino criteri volti alla liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita con l'obiettivo di garantire la presenza di rivendite di giornali in ogni momento possibile;
- prevedano iniziative volte a riqualificare e ridefinire il ruolo e la funzione dei tradizionali punti vendita della stampa con politiche di sostegno per la ristrutturazione/sostituzione dei manufatti utilizzati per la vendita.
Prevede, inoltre, la costituzione di un tavolo bilaterale che verificherà l'andamento delle iniziative previste dall'accordo.
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