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Temi dell'attività parlamentare

Istruzione, cultura e informazione
Commissione: IX Trasporti
Informazione e Comunicazioni
Servizi di media audiovisivi (radio e televisione)

Nel corso della XVII legislatura è stata ridisciplinata l'attribuzione dei finanziamenti alle radio e alle televisioni locali con l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze,  del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, poi disciplinato dalla legge n. 198 del 2016. E' stato quindi emanato il regolamento (d.P.R. n. 146 del 2017) che ha stabilito i nuovi criteri per l'assegnazione dei contributi alle radio e alle televisioni locali. 

Con riferimento all'attività parlamentare è stata svolta un'indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

E' stato poi disciplinato (legge n. 205 del 2017), il processo di riassegnazione delle frequenze radiotelevisive alle comunicazioni di quinta generazione, in conseguenza dell'assegnazione, dal 1° luglio 2022, della banda radioelettrica dei 700 Mhz per lo sviluppo della tecnologia 5G.

 
La disciplina generale dei media audiovisivi e gli operatori
  • 1 focus,
  • 1 dossier,
  • 1 risorsa web
05/03/2018
La nozione di servizi media audiovisivi e radiofonici

La normativa generale in tema di servizi radiotelevisivi è tutt'ora contenuta nel Testo unico dei servizi di media audiovisivi (decreto legislativo n. 177 del 2005), come modificato dal decreto legislativo n. 44/2010, che ha dato attuazone alla direttiva 2007/65/CE, poi sostituita dalla direttiva 2010/13/UE.

La direttiva 2010/13/UE ha codificato le norme in materia sui servizi di media audiovisivi e costituisce la normativa europea di riferimento. Essa intende facilitare la realizzazione di uno spazio unico dell'informazione ed applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi, vale a dire ai servizi di radiodiffusione televisiva (cioè, ai c.d. servizi di media audiovisivi lineari), e ai servizi di media audiovisivi a richiesta (cioè, ai servizi di media audiovisivi non lineari - video on demand). Sulla base di questa differenziazione, la direttiva semplifica il quadro normativo per i servizi lineari, e introduce norme minime per i servizi non lineari, in materia di tutela dei minori, di prevenzione dell'odio razziale e di divieto della pubblicità occulta.

La nuova nozione di "servizi di media audiovisivi", è stata quindi introdotta nel nostro ordinamento al posto della precedente dicitura di "radiotelevisione",  intervenendo su diversi aspetti della disciplina.

I servizi di media audiovisivi sono i prodotti editoriali che sono sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche.

La disciplina riguarda pertanto la radiodiffusione televisiva, definita come servizio di media audiovisivo da parte di un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi, che comprende la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su Internet (quale il webcasting) e il video quasi su domanda, quale il near video on demand, o un servizio di media audiovisivo a richiesta per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media.

Sono invece esclusi dalla nozione di servizi di media audiovisivi:

  • i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse;
  • ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica;
  • i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi;
  • i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo: i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo; i giochi in linea; i motori di ricerca; le versioni elettroniche di quotidiani e riviste; i servizi testuali autonomi e i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna ovvero una comunicazione commerciale audiovisiva.

La distinzione tra operatori di rete e fornitori di servizi e il regime di autorizzazione.

Il Testo unico dei servizi di media audiovisivi (decreto legislativo n. 177/2005) suddivide i soggetti della comunicazione in: 

  • "operatori di rete", cioè titolari del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda;
  • "fornitori dei servizi di media", cioè i soggetti (persone fisiche o giuridiche) cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determinano le modalità di organizzazione.

L'attività tanto di operatore di rete quanto di fornitore di servizi, compresi quelli a richiesta, è soggetta a un regime autorizzatorio generale e non più concessorio, come avveniva precedentemente al Testo unico (l'articolo 1-bis precisa a quali condizioni un fornitore di servizi di media audiovisivi e di radiofonia può considerarsi stabilito in Italia ed è soggetto alla giurisdizione italiana).

Le autorizzazioni sono rilasciate a livello nazionale dal Ministero per lo sviluppo economico e a livello regionale e locale dai competenti organi delle regioni e delle provincie.  Si tratta, ai sensi dell'articolo 15 del Testo unico, di autorizzazioni generali, che si esplicitano in procedure di silenzio assenso, analoghe a quelle previste per gli operatori nel settore delle comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/2003). Le autorizzazioni generali, sempre in base al citato articolo 15, hanno durata non superiore a venti anni e non inferiore a dodici.

Non è consentito ad uno stesso soggetto o a soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per emittente in ambito nazionale e in ambito locale o, analogamente, emittente radiofonica digitale in ambito nazionale e in ambito locale.

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni adotta i criteri per la determinazione dei contributi dovuti per le autorizzazioni per la fornitura di programmi audiovisivi su frequenze terrestri in tecnica digitale.

Vi sono poi le specifiche autorizzazioni per le diverse modalità di trasmissione:

  • l'autorizzazione alla prestazione di servizi media audiovisivi lineari o radiofonici via satellite, è rilasciata dall'AGCOM  sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento;
  • l'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici via cavo è rilasciata dal MISE sulla base della disciplina stabilita con regolamento dell'Autorità;
  • l'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica è rilasciata dall'AGCOM sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento, così come la fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta.

E' invece sufficiente la mera notifica al Ministero, per la trasmissione simultanea di contenuti per mezzo di ogni rete di comunicazione elettronica alle emittenti, anche radiofoniche digitali, che diffondono in chiaro su frequenze terrestri.

Per i detentori delle autorizzazioni generali, i diritti d'uso delle frequenze elettromagnetiche vengono assegnati dal Ministero dello sviluppo economico secondo criteri che il Testo unico (art. 42) definisce pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

Ciò avviene sulla base del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, predisposto dal Ministero e aggiornato ogni cinque anni (sulla riorganizzazione delle frequenze si veda l'apposito paragrafo) e del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, predisposto dall'Agcom sentito il parere delle regioni.

Focus
Dossier
Documenti e risorse WEB
 
Il finanziamento delle radio e delle televisioni locali
  • 1 focus
02/03/2018

Per fornire un quadro normativo più stabile al sostegno finanziario all'emittenza locale, la legge di stabilità per il 2016 (L. n. 208 del 2015- articolo 1, comma 160) ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. Successivamente il Fondo è stato trasferito al Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 1 della legge n. 198 del 2016). Il Fondo  ha l'obiettivo di promuovere e sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore dell'informazione. Il Fondo contiene pertanto le risorse destinate al finanziamento della stampa e le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, facenti capo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Negli anni precedenti infatti, la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013, art. 1, comma 262), per compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, aveva autorizzato la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, in aggiunta rispetto alle risorse già assegnate nel bilancio. Con la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 194) per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2014 e le riduzioni effettuate nell'anno 2015 (come previsto dall'articolo 3, comma 2-quinquies della legge n. 210 del 2015) sulle risorse a sostegno dell'emittenza locale, era stata autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

Il Fondo, per quanto riguarda il finanziamento dell'emittenza radiofonica e televisiva, è alimentato, ai sensi dell'articolo 1, della legge n.198 del 2016, oltre che dalle risorse in precedenza riservate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, da:

a) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni - portati a 125 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 dall'articolo 57 comma 3-bis del decreto legge n. 50 del 2017- delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI (a seguito delle modifiche apportate alla disciplina del canone dall'articolo 1, comma 152-159, della L. 208/2015)  in ragione d'anno per il periodo 2016-2018;

b) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali, delle società operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta e degli altri soggetti che esercitino l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete internet.

Queste somme sono destinate per metà al finanziamento dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, mentre l'altra metà sarà destinata alla stampa.

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, gli stanziamenti del Fondo sono allocati sul capitolo 2196. Per il 2018 è previsto uno stanziamento di 116,43 milioni di euro.

Per gli anni 2019 e 2020 la legge di bilancio per il 2018 prevede l'assegnazione rispettivamente di 179,315 milioni di euro e 177,991 milioni di euro

 

A seguito dell'istituzione del Fondo, il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato a maggio 2016 le linee guida per illustrare i nuovi criteri per l'erogazione dei contributi a tv e radio locali.

Nelle nuove linee guida sono indicati i criteri scelti per il nuovo regolamento, precisando che essi tendono a premiare i soggetti che, nella funzione di fornitori di servizi media audiovisivi (FSMA) investono nell'attività editoriale di maggiore qualità; ossia quelli che siano in grado, più di altri, di fornire un adeguato servizio di diffusione dell'informazione a livello locale, anche mediante l'impiego di dipendenti/giornalisti qualificati e di tecnologie innovative, individuando anche i soggetti beneficiari dei contributi.

I criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse sono definite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  (articolo 1, comma 163 della legge di stabilità 2016, n. 208 del 2015). In attuazione di questa disposizione è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017 che ha definito i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.

I principali elementi di novità introdotti dal Regolamento riguardano:

  • l'individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale unico destinatario delle domande di contribuzione (che non verranno quindi più inviate ai Co.re.Com);
  • la fissazione di parametri più selettivi con riferimento all'individuazione dei beneficiari (in particolare prescrivendo un numero minimo di dipendenti quale criterio per l'accesso ai contributi);
  • il superamento del coinvolgimento di altre amministrazioni nella procedura per l'assegnazione dei contributi del Ministero dello Sviluppo economico;
  • la fissazione di una data entro la quale devono essere inoltrate le domande di contributo (precedentemente tale data era invece fissata nei bandi annuali).

Il Fondo viene ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri da stabilire con DPCM, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. ll DPCM può prevedere che una percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. I criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti sono definiti con DPCM, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia (art. 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016).

La legge n. 198 del 2016 è intervenuta anche per superare il sistema di riduzioni tariffarie che attualmente è riconosciuto al sistema dell'emittenza televisiva e radiofonica locale. Si prevede infatti che con un regolamento sia disciplinata l'assegnazione alle emittenti radiofoniche e televisive operanti in ambito locale di un contributo che, dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, sostituisce le riduzioni tariffarie precedentemente previste, abrogando le disposizioni che le disciplinavano (art. 1, comma 5).

Per approfondimenti sui contenuti del regolamento si veda anche il relativo Focus.

Focus
 
Il Sistema integrato delle comunicazioni
02/03/2018

Il Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) comprende, secondo l'articolo 2 del D.Lgs. 177/2005 (Testo Unico dei Servizi Media Audiovisivi e radiofonici- TUSMAR), le attività concernenti:

  • la stampa quotidiana e periodica;
  • l' editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet;
  • i radio e servizi di media audiovisivi;
  • il cinema;
  • la pubblicità esterna;
  • le iniziative di comunicazione di prodotti e servizi;
  • le sponsorizzazioni.

Sono previste dalla legge specifiche limitazioni al fine evitare il determinarsi di posizioni dominanti nel SIC: i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione ( costituito in base all'art. 1, co. 6, lett. a), num. 5), della L. n. 249/1997) non possono, né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del SIC, il cui valore viene determinato annualmente dall'AGCOM (art. 43, comma 9 del D.Lgs. 177/2005).

I ricavi che devono essere presi in considerazione sono indicati dal comma 10 dell'art. 43: i ricavi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera s), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet, da pubblicità on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione, e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.

Sono inoltre vietati (art. 43, comma 12) gli incroci proprietari: non è consentito ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguono ricavi superiori all'8% del SIC, e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40% dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica. Tale divieto, inizialmente previsto sino al 31 dicembre 2010, è stato più volte prorogato, da ultimo al 31 dicembre 2018 dall'articolo 1, comma 1132, lett. b) della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017).

I dati relativi al SIC sono periodicamente pubblicati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

L'AGCOM con delibera n. 505/17 ed il relativo Allegato ha reso noti a gennaio 2018 i dati del Sistema Integrato delle Comunicazioni nel 2016, i quali evidenziano che il valore complessivo del SIC è risultato pari a 17,6 miliardi di euro (pari all'1,05% del PIL), registrando un aumento di oltre il 3% rispetto al 2015.

L'area radiotelevisiva si conferma come il principale segmento del SIC, con un peso che nel 2016 è stato pari al 51%, mentre l'incidenza dell'editoria nel suo complesso (quotidiani, periodici, agenzie di stampa, editoria annuaristica) si è ulteriormente ridotta al 23% (dal 25% del 2015). E' cresciuta l'incidenza sul SIC dell'area che include l'editoria elettronica e la pubblicità online (12%) mentre è rimasto pressoché stabile il peso degli altri comparti, quali cinema (5%), pubblicità esterna (2%) e "below the line" (iniziative di comunicazione di prodotti e servizi e sponsorizzazioni) è pari al 7%.

Per quanto riguarda la distribuzione delle quote dei principali soggetti presenti nel SIC, emerge come nessuno di essi abbia realizzato nel 2016 ricavi superiori al limite del 20% previsto dall'art. 43, comma 9, del Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici (TUSMA).

La quota più rilevante del SIC è detenuta dal gruppo 21 Century Fox con il 15,2% (Sky Italia 14,8%), seguita da Fininvest con il 15,2% (di cui Mediaset 13,5%); Rai–Radio Televisione Italiana, 15%, Cairo Communication/RCS MediaGroup 3,9%; Google, 3,7%; GEDI (ex Gruppo Editoriale l'Espresso) 3,0% ; Facebook (1,9%); Italiaonline 1,4%; Gruppo 24 Ore 1,2%.

 
La riorganizzazione delle frequenze televisive
02/03/2018

Nel passaggio dalle trasmissioni analogiche a quelle digitali si sono determinate alcune situazioni tecniche problematiche, in particolare legate ad interferenze con i Paesi confinanti. In relazione a queste sono state emanate alcune disposizioni legislative per il rilascio delle frequenze: con i commi 8, 9 e 9-bis dell'articolo 6 del decreto-legge n. 145/2013, come modificati  dai commi da 146 a 148 dell'articolo unico della legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014), si è prevista l'esclusione, da parte di AGCOM, dalla pianificazione e l'obbligo di rilascio, entro il 30 aprile 2015, di quelle frequenze del servizio digitale terrestre che causassero situazioni di interferenza con i Paesi confinanti (comma 8); si è previsto un indennizzo per gli operatori interessati (comma 9) con  l'obbligo dei titolari di diritti d'uso delle frequenze radio televisive locali di cedere almeno un programma agli operatori locali che avessero rilasciato le frequenze o a cui fosse stato revocato il diritto d'uso (comma 9-bis).

Successivamente, la legge di bilancio per il 2018 (n. 205 del 2017) ha introdotto le nuove norme per la riorganizzazione delle frequenze destinate alla diffusione radiotelevisiva, a seguito della destinazione delle frequenze della banda 700 MHz (694-790 MHz) allo sviluppo delle connessioni radiotelefoniche di quinta generazione (cosiddetto 5G, per il quale si veda il Tema "La gestione delle frequenze e lo spettro radio")

A differenza infatti del precedente cambio di tecnologia (lo switch off dalle frequenze analogiche a quelle digitali completato a luglio 2012), a seguito dell'intervento previsto dalla legge di bilancio si verificherà una riduzione delle frequenze disponibili, sulle quali andrà ripartita la precedente capacità trasmissiva. Anche in questo caso la nuova organizzazione delle bande di frequenza televisive verrà attuata per aree geografiche in un periodo di tempo compreso tra il 30 giugno 2019 al 30 giugno 2021. Il passaggio alle nuove frequenze comporterà che gli attuali impianti di ricezione televisiva dovranno in larga parte essere adeguati con  costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva ed i connessi costi di erogazione, a compensazione dei quali è stato previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro.

L'intervento di adeguamento richiede peraltro una serie di adempimenti sia di carattere programmatorio che nella relativa fase attuativa. Si riportano di seguito i passaggi più importanti.

Fase preliminare e preparatoria

In relazione alla necessità di riorganizzare la banda di frequenza destinata alla radiotelevisione, entro il 31 maggio 2018 l'AGCOM deve adottare un nuovo Piano di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre: saranno oggetto di pianificazione le bande III VHF (174-230 mhz) e UHF (470-694 mhz), ossia le uniche bande di frequenza assegnate alle trasmissioni televisive, con esclusivo riferimento alle frequenze destinate all'Italia dagli accordi internazionali.

Le frequenze in banda III VHF (174-230 mhz) avranno una destinazione precisa: saranno pianificate per realizzare un multiplex regionale per la trasmissione di programmi televisivi in ambito locale e per massimizzare il numero di blocchi coordinati destinabili in ciascuna regione alla radiofonia digitale.

Inoltre l'AGCOM dovrà definire, entro il 30 settembre 2018, i criteri di conversione dei diritti d'uso delle frequenze di cui gli operatori di rete sono titolari sulle bande di frequenza citati in diritti d'uso di capacità trasmissiva in multiplex nazionali di nuova realizzazione.

Entro la medesima data l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce i criteri per l'assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze in banda 470-694 MHz UHF agli operatori di rete nazionali mentre il Ministero dello sviluppo economico avvia, entro il medesimo termine, le procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale.

Al fine di valutare i soggetti che possono utilizzare la capacità trasmissiva, entro il 31 dicembre 2018,  il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure per predisporre, per ciascuna area tecnica, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale.
Sempre entro il 30 settembre 2018 sarà adeguato il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze dal Ministero dello sviluppo economico.

Entro il 28 febbraio 2019, il Ministero dello sviluppo economico provvederà al rilascio dei diritti d'uso delle frequenze ad operatori di rete nazionali sulla base dei criteri definiti dall'Autorità di cui al medesimo periodo, e assegnerà i diritti d'uso delle frequenze in banda III VHF pianificate al concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale destinando la capacità trasmissiva al trasporto di fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale e riservando il 20 per cento della capacità trasmissiva alla trasmissione dei programmi di servizio pubblico contenente l'informazione a livello regionale.

Il calendario nazionale per l'attuazione del piano frequenze.

Entro il 30 giugno 2018 con un decreto del Ministero dello sviluppo economico viene fissato un calendario con le scadenze per gli adempimenti necessari alla riorganizzazione delle bande di frequenza. Tale calendario tiene conto della necessità di una fase transitoria dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022.

Il calendario nazionale definirà:

  • l'individuazione delle aree geografiche in cui suddividere il territorio nazionale per il rilascio delle frequenze;
  • nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, la sequenza di rilasci e contestuali attivazioni di frequenze, che sarà effettuato per aree geografiche, con particolare riferimento: a) ai diritti d'uso degli operatori di rete in ambito locale; b) al multiplex del servizio pubblico contenente l'informazione regionale e alle frequenze destinate alle trasmissioni regionali; c) alle frequenze che ricadono nella banda 702-734 MHz (corrispondenti ai canali dal 50 al 53) nonché alle frequenze che risultino diversamente pianificate dal PNAF 2018 e delle restanti frequenze; 

La fase attuativa

 Entro il 31 maggio 2019, e sempre coerentemente con il calendario di riassegnazione delle frequenze, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiornerà il piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre e le modalità di attribuzione dei numeri ai diversi fornitori di servizi media audiovisivi.

Entro il 30 giugno 2019 si prevede la conclusione delle procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete. Successivamente ha luogo la definizione delle modalità di fornitura della capacità trasmissiva, da parte degli operatori di rete in ambito locale ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che rientrano in posizione utile nella graduatoria stabilita dal Ministero dello sviluppo economico, che avviene sulla base di una negoziazione commerciale fino al completo soddisfacimento della domanda. Le procedure per l'assegnazione della capacità trasmissiva si concludono nel periodo dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2021 in coerenza con la sequenza di rilasci e attivazioni di frequenze.

I contributi per l'attuazione della nuova normativa

la legge di bilancio per il 2017 ha previsto lo stanziamento di risorse significative per l'attuazione degli interventi sopra indicati pari a 747 milioni di euro per gli anni 2018-2022 (5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018, 35,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 293,4 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 141 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 272,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022).

Tali contributi saranno attribuiti per 276,8 milioni di euro agli operatori di rete per fare fronte ai costi di adeguamento degli impianti di trasmissione; 304,2 milioni di euro verranno assegnati, a titolo di indennizzo, agli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d'uso; 66 milioni di euro per gli oneri finanziari e amministrativi relativi all'espletamento da parte del Ministero dello sviluppo economico e 100 milioni di euro a compensazione dei costi che i cittadini dovranno sopportare per l'adeguamento degli impianti di ricezione televisiva.