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Temi dell'attività parlamentare

Istruzione, cultura e informazione
Commissione: VII Cultura IX Trasporti
Informazione e Comunicazioni
Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

Nella XVII legislatura, le novità hanno riguardato, in particolare, la procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e la durata della stessa, la governance della RAI, i contratti di servizio RAI, l'attività gestionale della RAI, l'applicazione ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI, ad eccezione dell'amministratore delegato, nonché a dipendenti, collaboratori e consulenti, del limite massimo retributivo di 240.000 euro, l'introduzione di un Piano RAI per la trasparenza e la comunicazione aziendale, l'esonero della RAI da alcune misure di contenimento della spesa, l'assunzione di giornalisti da parte della stessa RAI, l'assetto territoriale della società, le competenze della Commissione parlamentare di vigilanza. Altri interventi hanno riguardato il canone RAI per uso privato. Non è stata, invece, esercitata la delega per il riassetto della normativa in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici.

 
Affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale
  • 1 dossier
26/01/2018

L'art. 9 della L. 198/2016 - modificando l'art. 49 del d.lgs. 177/2005 - ha disposto che l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata pari a 10 anni e ha ribadito – richiamando l'art. 5, co. 5, della L. 220/2015 – che lo stesso è preceduto da una consultazione pubblica sugli obblighi dello stesso servizio.

In precedenza, l'art. 20 della L. 112/2004 – abrogato dall'art. 4 dellaL. 220/2015 - aveva disposto che la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo era affidata, per 12 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore, alla RAI-Radiotelevisione SpA.
Conseguentemente, l'art. 49 del d.lgs. 177/2005 aveva disposto che la concessione era affidata fino al 6 maggio 2016.
Tale termine era stato poi prorogato al 31 ottobre 2016 dall'art. 216, co. 24, del d.lgs. 50/2016, che, a tal fine, aveva novellato l'art. 49 del d.lgs. 177/2005.

L'art. 9 della L. 198/2016 ha, altresì, previsto che la concessione è affidata con DPCM, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso DPCM è approvato lo schema di convenzione.

Lo schema di decreto e lo schema di convenzione, insieme con una relazione del Ministro dello sviluppo economico sugli esiti della consultazione pubblica, sono trasmessi per il parere alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è stipulata dal Ministero dello sviluppo economico.

Aveva, inoltre, previsto che, fino alla data di entrata in vigore del DPCM, e comunque per un periodo non superiore a 90 giorni dal 31 ottobre 2016 (dunque, sostanzialmente, fino al 29 gennaio 2017) – continuavano a trovare applicazione la concessione "e la relativa convenzione già in atto" (in realtà, l'ultima convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI era stata adottata, per un periodo di 20 anni, con DPR 28 marzo 1994).
Successivamente, l'art. 6, co. 3, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017) aveva prorogato al 29 aprile 2017 il termine massimo di vigenza della concessione, nelle more dell'entrata in vigore del DPCM che avrebbe affidato nuovamente la stessa.

L'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a per una durata decennale a decorrere dal 30 aprile 2017 e l'approvazione dell'annesso schema di convenzione sono stati operati con DPCM 28 aprile 2017.

Esso è stato preceduto da una consultazione pubblica avviata il 17 maggio 2016, a seguito – come già detto - dell'art. 5, co. 5, della L. 220/2015.

La consultazione pubblica "CambieRai" è stata strutturata in 36 domande elaborate dal Ministero dello sviluppo economico con la collaborazione tecnica di Istat. Il comunicato stampa del Governo del 18 maggio 2016 evidenziava che le risposte, analizzate in forma aggregata e anonima, avrebbero formato, insieme con le proposte prodotte dai tavoli tecnici (distribuiti in 4 macro-aree: Sistema Italia, Industria creativa, Digitale, Società italiana), la base per la stesura della relazione che avrebbe accompagnato la nuova bozza di convenzione tra lo Stato e la Rai.
Il 27 luglio 2016 è stato pubblicato il report della consultazione pubblica, alla quale hanno partecipato 11.188 persone, delle quali 9.156 hanno completato e inviato il questionario.
Dossier
 
I contratti di servizio RAI
  • 2 dossier
08/03/2018

L'art. 1 della L. 220/2015 - modificando l'art. 45, co. 1, del d.lgs. 177/2005 - ha innovato la procedura di definizione del contratto nazionale di servizio – che, in base allo stesso art. 45, rappresenta la base per lo svolgimento, da parte della società per azioni concessionaria, del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale - disponendo che esso è stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, previa delibera del Consiglio dei ministri, che stabilisce, altresì, gli indirizzi per l'emanazione delle linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico (assunte d'intesa fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministero dello sviluppo economico). Inoltre, ha modificato la cadenza per il rinnovo di tutti i contratti di servizio – sia di quello nazionale, sia di quelli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano –, che (da triennale) è diventata quinquennale.

L'art. 5 della stessa L. 220/2015 ha previsto che lo schema di contratto di servizio è trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi almeno sei mesi prima della scadenza del precedente. In sede di prima applicazione, esso doveva essere trasmesso entro sei mesi dall'affidamento della concessione.

La richiesta di parere parlamentare sullo schema di contratto di servizio per il periodo 2018-2022 è stata trasmessa alle Camere dal Ministro dello sviluppo economico con lettera in data 10 novembre 2017 (AG 477).
La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha espresso un parere favorevole con condizioni il 20 dicembre 2017.
La delibera definitiva del Consiglio dei Ministri è intervenuta il 22 dicembre 2017.
Qui il testo definitivo del contratto, i cui effetti decorrono dal 9 marzo 2018. 
Il precedente contratto nazionale di servizio, riferito al triennio 2010-2012, era stato approvato con DM 27 aprile 2011.
 
Qui la pagina dedicata sul sito del Ministero dello sviluppo economico.
Dossier
 
La governance della RAI
  • 1 focus,
  • 3 dossier
26/01/2018

L'art. 2 della L. 220/2015 – modificando l'art. 49 del d.lgs. 177/2005 - ha riformato l'assetto di governance della RAI introducendo la figura dell'amministratore delegato – sostitutiva della figura del direttore generale -, riducendo il numero dei membri del Consiglio di amministrazione e modificando le modalità di designazione degli stessi.

Gli organi sociali della RAI sono l'Assemblea dei soci (ordinaria e straordinaria), il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il collegio sindacale.

Ha previsto, inoltre, che la RAI doveva adeguare il proprio statuto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

In particolare, ha previsto la riduzione (da 9) a 7 dei membri del Consiglio di amministrazione. Fra i requisiti per la nomina, ha inserito l'onorabilità, prevedendo, inoltre, che la composizione del CdA è definita favorendo, fra l'altro, la presenza di entrambi i sessi e l'assenza di conflitti di interesse.

Ha introdotto, inoltre, alcune cause di incompatibilità, fra le quali il ricoprire, o aver ricoperto nei 12 mesi precedenti la data della nomina, la carica di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato.

Non possono essere nominati membri del CdA coloro che: si trovino in stato di interdizione dai pubblici uffici, anche temporanea, ovvero in stato di interdizione legale o temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; siano sottoposti a una misura di prevenzione personale o patrimoniale disposta dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione; siano stati condannati con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti in materia di società previsti dal codice civile, salvi gli effetti della riabilitazione; siano stati condannati con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; siano stati condannati con sentenza definitiva alla reclusione per un tempo pari almeno a 2 anni per qualunque delitto non colposo.

I 7 membri del CdA sono così designati: 2 sono eletti dalla Camera e 2 dal Senato, previo avviso pubblico e presentazione di candidature; 2 sono designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 1 è designato, attraverso elezione, dall'assemblea dei dipendenti RAI, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno 3 anni consecutivi.

Fermi restando i compiti già attribuiti dalla legge e dallo statuto, al CdA è stata affidata l'approvazione del Piano industriale e del Piano editoriale, del preventivo di spesa annuale, degli investimenti di importo superiore a € 10 mln, degli atti e dei contratti aziendali aventi carattere strategico, inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione, e delle variazioni rilevanti degli stessi, degli atti e dei contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a € 10 mln, nonché del (nuovo) Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale.

In base all'art. 5 della stessa L. 220/2015, le nuove disposizioni relative alla composizione e alla nomina del CdA si applicano dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge.

L'amministratore delegato è nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta dell'assemblea dei soci, deve possedere determinati requisiti (esperienza e assenza di conflitti di interesse), rimane in carica per 3 anni – e comunque non oltre la scadenza del CdA – salva la facoltà di revoca da parte dello stesso CdA, sentito il parere dell'assemblea dei soci.

L'amministratore delegato deve: assicurare la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal CdA; gestire il personale dell'azienda; nominare i dirigenti di primo livello, acquisendo, per i direttori di rete, di canale e di testata, il parere obbligatorio del CdA che, per i direttori di testata, è vincolante se espresso con la maggioranza dei due terzi; assumere, nominare, promuovere e stabilire la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti; provvedere anche all'attuazione del piano industriale e del preventivo di spesa annuale; sentito il parere del Consiglio di amministrazione, definire i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni; proporre all'approvazione del CdA il (nuovo) Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale.

In base all'art. 5 della stessa L. 220/2015, fino al primo rinnovo del CdA successivo alla data di entrata in vigore della legge, il direttore generale, oltre alle funzioni ad esso attribuite dallo statuto, esercita anche le funzioni e ha le responsabilità attribuite all'amministratore delegato.

 

Ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI, ad eccezione dell'amministratore delegato, si applica il "tetto" retributivo di € 240.000. L'applicazione dello stesso "tetto" anche al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate, è stata poi prevista dall'art. 9 della L. 198/2016.

In base al comunicato dell'Ufficio stampa della RAI del 9 novembre 2016, il CdA, riunitosi nella stessa giornata, aveva deliberato all'unanimità l'applicazione con decorrenza immediata del "tetto" retributivo per i dipendenti, mentre per i contratti di natura artistica aveva evidenziato la necessità di chiedere un'interpretazione puntuale del testo legislativo al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico.
Al riguardo, il 14 giugno 2017 il CdA Rai ha approvato all'unanimità la delibera riguardante il "Piano organico di criteri e parametri per l'individuazione e la remunerazione dei contratti con prestazioni di natura artistica". Come evidenzia il comunicato di Rainews, "Costruito a partire dall'applicazione puntuale della legge e recependo le indicazioni contenute nel parere dell'Avvocatura dello Stato e fornite dal Ministero per lo sviluppo economico, il Piano nasce dalla necessità di tutelare il futuro aziendale. Nello stesso tempo l'obiettivo è quello di salvaguardare la necessità di stare sul mercato continuando a svolgere al meglio la missione di servizio pubblico […]. Il documento, illustrato ai consiglieri dal Dg, individua criteri quanto più possibili oggettivi da adottarsi per la definizione di prestazioni per le quali sia possibile il superamento del limite retributivo dei 240 mila euro. Per ogni deroga al tetto dovrà essere fornita adeguata motivazione resa esplicita in fase contrattuale da parte degli organi responsabili. In particolare, il documento precisa che "possono considerarsi di natura artistica le prestazioni in grado di offrire intrattenimento generalista oppure di creare o aggiungere valore editoriale in termini di elaborazione del racconto nelle sue diverse declinazioni, in maniera coerente all'obiettivo generale di servizio pubblico". Per quanto riguarda i parametri per la remunerazione delle attività oggetto di attenzione, il Piano prevede una riduzione dei compensi in misura almeno pari al 10% che andrà ad aumentare progressivamente con il salire degli importi. I criteri del Piano hanno lo scopo di esplicitare, strutturare ulteriormente e migliorare le pratiche già in atto per un utilizzo sempre più attento delle risorse economiche con il primo obiettivo della creazione di valore attraverso la produzione di contenuti di qualità. E' evidente però che la tutela del futuro del servizio pubblico passa necessariamente anche attraverso la possibilità di continuare ad avvalersi di grandi professionalità che contribuiscano a creare prodotti autorevoli e riconoscibili. Il Piano sarà soggetto a verifica annuale".
In materia, si veda anche la risposta resa il 5 maggio 2017 all'interpellanza urgente presentata alla Camera 2-01777.
Focus
Dossier
 
Il Piano RAI per la trasparenza e la comunicazione aziendale
  • 2 dossier
26/01/2018

L'art. 2 della L. 220/2015 – modificando l'art. 49 del d.lgs. 177/2005 - ha previsto che il (nuovo) Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale deve prevedere le forme migliori per rendere conoscibili agli utenti le informazioni sull'attività del CdA, salvi casi particolari di riservatezza, adeguatamente motivati, nonché la pubblicazione sul sito internet della RAI, fra l'altro:

  • dei curricula e dei compensi lordi percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo e dai dirigenti, compresi quelli non dipendenti della RAI, e comunque dai soggetti che percepiscano più di € 200.000 annui (con esclusione dei titolari di contratti di natura artistica), nonché delle informazioni relative allo svolgimento, da parte degli stessi soggetti, di altri incarichi o attività professionali, o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni, comprese le autorità amministrative indipendenti;
  • dei criteri per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi a collaboratori esterni;
  • dei dati relativi ai contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso.

In base all'art. 3 della stessa L. 220/2015 – che ha introdotto gli artt. da 49-bis a 49-quater nel d.lgs. 177/2005 - l'amministratore delegato provvede alla pubblicazione e all'aggiornamento con cadenza almeno annuale dei dati e delle informazioni presenti nel Piano.

Il primo Piano doveva essere approvato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e i relativi dati ed informazioni dovevano essere pubblicati entro i successivi 60 giorni.

Nella seduta del 26 maggio 2016, il CdA ha approvato il Piano della Trasparenza e della Comunicazione aziendale. Il Piano prevede la pubblicazione, sulla sezione "Corporate - Trasparenza" del sito aziendale, di dati e informazioni relativi alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
Dossier
 
L'attività gestionale della RAI
  • 2 dossier
26/01/2018

L'art. 3 della L. 220/2015 – che ha introdotto gli artt. da 49-bis a 49-quater nel d.lgs. 177/2005 - ha previsto, anzitutto, che l'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI sono soggetti alla disciplina ordinaria di responsabilità civile prevista per le società di capitali.

Ha previsto, inoltre, una nuova disciplina riguardante i contratti conclusi dalla RAI e dalle società interamente partecipate dalla stessa, in particolare escludendo l'applicazione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (d.lgs. 163/2006) anche per i contratti riguardanti la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive. Gli stessi contratti non sono soggetti neanche all'obbligo di invito ad almeno cinque concorrenti.

Inoltre, ha escluso, per i contratti conclusi dalla RAI e dalle società interamente partecipate dalla stessa, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture collegati, connessi o funzionali ai contratti di acquisto, sviluppo, produzione, coproduzione, commercializzazione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, gli obblighi procedurali previsti per tali tipologie di contratti dallo stesso d.lgs. 163/2006. L'affidamento di tali contratti avviene comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

Infine, ha previsto che nello statuto della RAI è definito il numero massimo di dirigenti non dipendenti cui possono essere attribuiti contratti a tempo determinato.

L'art. 37 dello statuto adottato il 3 febbraio 2016 ha stabilito nel 5% del numero dei dirigenti dipendenti in servizio alla chiusura del precedente esercizio il limite massimo dei dirigenti non dipendenti che possono essere assunti con contratto a tempo determinato.

Da ultimo, l'art. 1, co. 1096, della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha disposto che alla RAI non si applicano le misure di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato predisposto dall'ISTAT, ferme restando, invece, le disposizioni in materia di tetto retributivo.

La RAI era stata inclusa per la prima volta nell'elenco 2016 predisposto dall'ISTAT, nella sezione "Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali". E' risultata, inoltre inserita anche nel corrispondente elenco 2017.
Dossier
 
L'assetto territoriale della RAI
  • 2 dossier
26/01/2018

L'art. 1 della L. 220/2015, che ha modificato l'art. 45 del d.lgs. 177/2005, ha disposto – riprendendo alcune previsioni inserite dall'art. 21 del D.L. 66/2014 (L. 89/2014) nell'art. 17 della L. 112/2004, poi abrogato dall'art. 4 della stessa L. 220/2015 – che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale garantisce l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto della effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Le sedi che garantiscono il servizio nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nelle regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia mantengono autonomia finanziaria e contabile e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e delle lingue locali.

Lo stesso art. 1 - sempre modificando l'art. 45 del d.lgs. 177/2005 e riprendendo, per questo aspetto, con alcune variazioni, quanto previsto dall'art. 21 del D.L. 66/2014 - ha disposto che con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Ha, altresì, disciplinato i costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina.

Dossier
 
Assunzioni nella RAI
26/01/2018

L'art. 1, co. 1096, della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha previsto la possibilità per la RAI di avviare immissioni in organico – e, dunque, a tempo indeterminato – di giornalisti al livello retributivo minimo previsto dal contratto di categoria, ricorrendo prioritariamente alle graduatorie elaborate a seguito delle selezioni di giornalisti professionisti avviate nel 2013 e nel 2014.

Al riguardo, dalla risposta scritta (pubblicata nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 21 giugno 2017) al quesito n. 616/2981 indirizzato al Direttore generale della RAI, nell'ambito della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, si evince che la RAI ha proceduto alle assunzioni dalla graduatoria degli idonei della selezione interna avviata nel 2013 fino al numero 60 e della selezione avviata nel 2014 fino al numero 196 (201 per effetto degli ex aequo).
 
La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
  • 3 dossier
26/01/2018

L'art. 2 della L. 220/2015, modificando l'art. 49 del d.lgs. 177/2005, ha fatto salve le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza del servizio pubblico attribuite alla Commissione parlamentare di vigilanza, alla quale il Consiglio di amministrazione deve riferire ogni 6 mesi sulle attività della concessionaria, consegnando l'elenco degli ospiti partecipanti alle trasmissioni.

Inoltre, in base allo stesso art. 2, la nomina del presidente del consiglio di amministrazione, effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri, diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare di vigilanza. La revoca dei componenti del medesimo consiglio di amministrazione, deliberata dall'assemblea, acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare di vigilanza.

In base all'art. 5 della stessa L. 220/2015, il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla Commissione parlamentare di vigilanza per il parere lo schema di contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

Inoltre, in base all'art. 9 della L. 198/2016, lo schema di DPCM per l'affidamento della concessione e lo schema di convenzione, insieme con una relazione del Ministro dello sviluppo economico sugli esiti della consultazione pubblica, sono trasmessi per il parere alla Commissione parlamentare di vigilanza

 

Invece, a seguito delle modifiche apportate, con l'art. 2 della L. 220/2015, all'art. 49 del d.lgs. 177/2005, e dell'abrogazione, con l'art. 4 della stessa L. 220/2015, dell'art. 5 del d.lgs. C.p.S. 428/1947 (ratificato dalla L. 561/1956), alla Commissione non spetta più individuare la maggior parte dei membri del Cda, né l'espressione di un parere sullo statuto della società concessionaria.

Dossier
 
Il canone RAI per uso privato
  • 2 dossier
26/01/2018

Nella XVII legislatura sono state modificate le modalità di riscossione del canone RAI per uso privato e la misura, nonché la destinazione, dello stesso.

Ai sensi dell'art. 27, co. 8, primo periodo, della L. 488/1999, il canone di abbonamento alla televisione doveva essere attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota pari all'1% già spettante - ai sensi della L.1184/1935, come modificata dal d.lgs.lgt. 56/1946, provvedimenti poi abrogati dal D.L. 200/2008 (L. 9/2009) – all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

In particolare, l'art. 21, co. 4, del D.L. 66/2014 (L. 89/2014) ha previsto la riduzione di € 150 mln per il 2014 degli introiti del canone da attribuire alla RAI e l'art. 1, co. 292, dellaL. 190/2014(L. stabilità 2015) ha previsto, dal 2015, la riduzione del 5% dei medesimi introiti da destinare alla società concessionaria.

L'art. 1, co. 293, della L. 190/2014 (L. stabilità 2015) ha previsto che per il 2015 la misura del canone non poteva superare quella del 2014 (pari ad € 113,50).

L'art. 1, co. 152-164, della L. 208/2015 (L. stabilità 2016) ha poi fissato per il 2016 in € 100,00 la misura del canone e ha introdotto una nuova presunzione di detenzione di un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle radioaudizioni, che opera in caso di esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Il canone, suddiviso in 10 rate mensili, è addebitato nelle fatture elettriche.

Successivamente, l'art. 1 della L. 198/2016 – come modificato dall'art. 57, co. 3-bis, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) – ha disposto che al nuovo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, affluisce, fra l'altro, quota parte – fino ad un importo massimo di € 100 mln per il 2016 ed € 125 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018 – delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI.

A tal fine, l'art. 10, co. 1, della L. 198/2016 ha novellato l'art. 1, co. 160, lett. b), della L. 208/2015, che aveva destinato fino a € 50 mln annui provenienti dal canone RAI al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, contestualmente istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, destinato (solo) all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.

Infine, l'art. 1, co. 40, della L. 232/2016ha fissato in € 90,00 per il 2017 la misura del canone.

Tale importo è stato fissato anche per il 2018 dall'art. 1, co. 1147, della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018).

 

Sugli introiti derivanti dal canone si vedano le informazioni rese dal rappresentante del Governo nella seduta della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivia del 6 settembre 2017.

Dossier
 
Delega al Governo in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici
  • 2 dossier
26/01/2018

L'art. 4 della L. 220/2015 aveva delegato il Governo ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (ossia, entro il 30 gennaio 2017), un decreto legislativo per il riassetto della normativa in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici recata dal d.lgs. 177/2005, indicando i principi e criteri direttivi.

In particolare, i principi e criteri direttivi riguardavano: il riordino e la semplificazione normativa, anche ai fini dell'adeguamento dei compiti del servizio pubblico con riferimento alle diverse piattaforme tecnologiche;  la previsione di disposizioni volte a favorire la trasmissione di contenuti destinati specificamente ai minori; la diffusione delle trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio su tutto il territorio nazionale; la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Si trattava della riaffermazione di principi già previsti, relativi a taluni obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo (art. 45, co. 2, lettere a), f), ed h), del d.lgs. 177/2005).

Nel termine previsto, la delega non è stata esercitata.

Dossier