Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Temi dell'attività parlamentare

Politica economica e finanza pubblica
Commissione: V Bilancio
Politiche di coesione territoriale
Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) nel bilancio 2018-2020

Nel Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) sono iscritte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, nonché a incentivi e investimenti pubblici.

Il requisito dell'aggiuntività è espressamente precisato dalla disciplina istitutiva del Fondo, laddove si dispone (articolo 2 del D.Lgs. n. 88/2011) che le risorse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza con l'analogo criterio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea.

Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse del Fondo, la normativa attribuisce al CIPE il compito di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo tra gli interventi in esso compresi.

 
Le disponibilità in bilancio
  • 1 dossier
14/02/2018

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi al finanziamento ordinario (nonché a quello comunitario ed al contestuale cofinanziamento nazionale), che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale .

L'intervento del Fondo è destinato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi.

Nel bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 (legge n. 205/2017 e relativo D.M. Economia 28 dicembre 2017 di ripartizione delle dotazioni dei singoli programmi di spesa in capitoli), il Fondo sviluppo e coesione - iscritto sul capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia - presenta una dotazione complessiva pari a 4.879 milioni di euro per il 2018, a 5.727,8 milioni per il 2019 e a 6.049,8 milioni per il 2020, pressoché interamente destinate agli interventi rientranti nel nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, ad eccezione di 670 milioni relativi al 2019 che riguardano il precedente ciclo di programmazione FSC 2007-2013 e della quota di risorse (517 milioni per il 2018 e 514,3 milioni per il 2019) destinate alla realizzazione degli interventi di riqualificazione urbana, una parte delle quali provenienti dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e per lo sviluppo infrastrutturale (art. 1, co. 140, legge n. 232/2016).

 

Nella Tabella che segue sono esposte le risorse del Fondo sviluppo e coesione per il triennio 2018-2020, con indicazione, nell'ultima colonna, dell'importo complessivo dell'autorizzazione di spesa che sarà iscritto in bilancio per gli anni 2021 e successivi, per complessivi 48 miliardi di euro circa:

Dossier
 
Le risorse per il ciclo 2007-2013
14/02/2018

Per il periodo di programmazione 2007-2013, le risorse dell'allora Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) sono state autorizzate dall'articolo 1, comma 863, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), per un importo complessivo pari a 64,379 miliardi di euro. La programmazione di tali risorse è stata adottata dal CIPE con delibera n. 166 del 21 dicembre 2007.

Nel corso degli anni successivi, tuttavia, le risorse del Fondo per il ciclo 2007-2013 sono state spesso utilizzate a copertura sia delle manovre di finanza pubblica sia di oneri specifici recati da numerosi provvedimenti legislativi, alcuni dei quali non strettamente correlati agli interventi nelle aree sottoutilizzate.

Le riduzioni delle risorse della programmazione 2007-2013 intervenute negli anni dal 2008 al 2013 ammontano a 31,8 miliardi. Tra le riduzioni di risorse del ciclo 2007-2013 utilizzate a copertura delle manovre di bilancio si ricordano, in particolare, quelle dell'articolo 60, comma 1, del D.L. n. 112 del 2008 (-8 miliardi), dell'articolo 2 del D.L. n. 78 del 2010 (-3,2 miliardi), del D.L. n. 98 del 2011 (-7,6 miliardi), della tabella E della legge di stabilità 2012 (-7,6 miliardi).

Sulla base delle assegnazioni effettate dal CIPE nel corso degli anni, in bilancio residuano risorse del ciclo di programmazione 2007-2013 pari a 670 milioni per il 2019.

 
Le risorse per il ciclo di programmazione 2014-2020
14/02/2018

Per il ciclo di programmazione 2014-2020, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione è stata autorizzata dall'articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) nella misura complessiva di 54.810 milioni.

La norma ne ha disposto l'iscrizione in bilancio nel limite dell'80 per cento (43.848 milioni), secondo la seguente articolazione annuale: 50 milioni per il 2014, 500 milioni per il 2015, 1.000 milioni per l'anno 2016; per gli anni successivi la determinazione della quota annuale è stata demandata alle successive leggi di stabilità e di bilancio.

La restante quota del 20 per cento (10.962 milioni) è stata iscritta in bilancio, con riferimento agli anni 2020 e successivi, con la legge di bilancio 2017-2019 (legge n. 232/2016).

Rispetto a tale importo complessivamente autorizzato, nel corso degli anni sono tuttavia intervenute disposizioni che ne hanno utilizzato le risorse a copertura di oneri da esse stesse recati.

Si è trattato, nello specifico delle seguenti norme:
  • l'articolo 22-bis del D.L. n. 66 del 2014 ha ridotto il FSC di 75 milioni per il 2015 e di 100 milioni per il 2016, a copertura degli oneri connessi agli interventi in favore delle zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo "Convergenza" e della zona franca del comune di Lampedusa;
  • l'articolo 18 del D.L. n. 91 del 2014 ha ridotto il FSC 2014-2020 di 204 milioni nel 2016, 408 milioni nel 2017, 408 milioni nel 2018 e 204 milioni per il 2019, a copertura degli oneri per il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi;
  • l'articolo 19 del D.L. n. 91 del 2014 ha ridotto il FSC 2014-2020 di 27,3 milioni nel 2015, 55 milioni nel 2016, 85,3 milioni nel 2017 e 112,3 milioni nel 2018, a copertura parziale degli oneri derivanti dalla modifica alla disciplina dell'ACE (aiuto crescita economica);
  • l'articolo 3, comma 4, del D.L. n. 133 del 2014 ha posto parte della copertura degli oneri dell'incremento della dotazione del Fondo sblocca cantieri (51,2 milioni per il 2015, 155,8 milioni per il 2016, 925 milioni per il 2017 e 1.918 milioni per il 2018) a valere sulla quota nazionale del FSC 2014-2020;
  • la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014), in Tabella E, ha apportato una riduzione di 40 milioni per il 2015 del FSC 2014-2020, quale copertura del reintegro parziale delle risorse destinate alle zone franche urbane per il 2015.
  • l'articolo 14, comma 5, della legge n. 124/2015 ha ridotto il Fondo di 2 milioni per il 2015 e di 5 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a copertura degli oneri relativi al rifinanziamento del fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori di età fino a 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della difesa.
  • sebbene non disposta con norma di legge va infine considerata la riduzione di 351 milioni di euro del FSC 2014-2020, quale copertura della quota parte della riduzione delle risorse della programmazione 2007-2013 disposta dalla legge di stabilità 2015 in Tabella E per 463,7 milioni per il 2015, in quanto è successivamente risultato che parte di esse (351 milioni) non risultavano disponibili (in quanto già impegnate per specifici interventi), come indicato nella premessa della delibera n. 25 del 2016:

  • la legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015), che ha disposto, in Tabella E, una utilizzazione degli stanziamenti del Fondo, di complessivi 367 milioni per il 2016, 382 milioni per il 2017 e il 2018 e di 367 milioni per il 2019, correlata, per 367 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, per la copertura degli oneri recati dai commi da 98 a 108 della medesima legge di stabilità che hanno introdotto il credito d'imposta per il Mezzogiorno, e per ulteriori 15 milioni per il 2017 e 2018 a parziale copertura finanziaria degli oneri recati dalle misure in tema di sicurezza nazionale;

  • il D.L. n. 191 del 2015 (c.d. decreto ILVA), con l'utilizzo di 300 milioni di euro (100 milioni per il 2016 e 200 milioni nel 2017) delle risorse del FSC 2014-2020, a copertura degli oneri connessi all'autorizzazione concessa ai commissari del Gruppo ILVA Spa a contrarre finanziamenti statali.

     

La legge di bilancio per il 2018-2020 (legge n. 205/2017) ha disposto, con la Sezione II:

  • una riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative al ciclo di programmazione 2014-2020, attraverso una anticipazione di 1 miliardo al 2018, di 1,5 miliardi al 2019 e di 1,2 miliardi al 2020, con conseguente riduzione delle risorse previste per il 2021 e annualità seguenti;
  • un rifinanziamento di 5 miliardi per il 2021 e annualità seguenti.

Inoltre, con la Sezione I, la legge di bilancio dispone:

  • al comma 892 dell'art. 1, una riduzione di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 delle risorse del Fondo sviluppo e coesione del ciclo 2014-2020 per il rifinanziamento del credito di imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno, istituito dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, commi 98-108, legge n. 208/2015) per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019;
  • al comma 725, la riduzione delle risorse del Fondo di 58 milioni per il 2018 - incrementandole al contempo di 50 milioni per il 2021 e di 8 milioni per il 2022 - a copertura degli oneri derivanti dal disposto del medesimo comma 725 che, modificando l'autorizzazione pluriennale di spesa disposta dall'articolo 16-bis del D.L. n. 91/2017 in favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A per gli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017 che hanno colpito l'Abruzzo e il Lazio (50 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025), ne anticipa l'utilizzo di 58 milioni di euro per il 2018, con corrispondente riduzione di 50 milioni per il 2021 e di 8 milioni per il 2022.

 

 
Le risorse per la riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie
14/02/2018

Nell'ambito della dotazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, vi è una quota parte di risorse destinata al finanziamento del Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, ai sensi dell'art. 1, comma 141, della legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232/2016).

Tale norma ha espressamente disposto una destinazione di risorse del FSC 2014-2020 al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del suddetto Programma straordinario, già previsto e finanziato dall'art. 1, commi 974-978, della legge n. 208/2015 per 500 milioni di euro per il 2016 (allocati sul cap. 2097 del Ministero dell'economia e delle finanze).

In attuazione di tale disposizione, il CIPE ha assegnato al "Programma straordinario periferie" l'importo complessivo di 761,3 milioni (di cui 260 milioni di euro per il 2017, 247 milioni del 2018 e 254,3 milioni del 2019), ripartite per 603,9 milioni in favore delle città e dei comuni del Mezzogiorno e per 157,4 milioni in favore del Centro Nord (CIPE n. 3/2017 e n. 72/2017) (cosa che ha comportato lo spostamento delle suddette somme dal piano di gestione n. 8 del cap. 8000/MEF all'apposito piano di gestione n. 10).

A tali risorse si sono poi aggiunte quelle assegnate in sede di ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese – istituito, si rammenta, dell'art. 1, co. 140, della legge di bilancio 2017 con un dotazione di risorse di oltre 47 miliardi per il periodo dal 2017 al 2032 – che ha assegnato al Programma periferie 800 milioni di euro (di cui 270 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni per il 2019), che sono state a tal fine trasferite sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (D.P.C.M. 29 maggio 2017).

Il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia è finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati.
Al finanziamento del complesso dei progetti del Programma straordinario periferie si è provveduto dunque tramite tre tranche di risorse, stanziate:
  • 500 milioni, dalla legge di stabilità per il 2016;
  • 761,3 milioni, dalla deliberazione del CIPE n. 72/2017, a valere sulle risorse del FSC 2014-2020, in attuazione del comma 141 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017;
  • 800 milioni, derivanti da riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017.