L'Italia e l'Unione europea
L'istituzione di un meccanismo permanente di stabilità (European stability mechanism, ESM) dell'area euro, consentita da una apposita modifica all'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) è stata inclusa tra i pilastri del nuovo sistema di governance economica europea.
L'ESM ha affiancato a poi sostituito gli strumenti transitorio di stabilizzazione finanziaria (European financial stabilisation mechanism, EFSM, e European financial stability facility, EFSF) istituiti originariamente per 3 anni (fino al 31 dicembre 2012), e poi prorogati fino al 30 giugno 2013.
Come già accennato, l'istituzione dell'ESM è consentita da una apposita modifica all'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), approvata dal Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011. La modifica - entrata in vigore il 1° marzo 2013 a seguito della ratifica degli (allora) 27 Stati membri dell'UE - prevede l'aggiunta all'art. 136 del seguente paragrafo: "Gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità."
L'Italia ha ratificato la modifica dell'art. 136 con la legge 23 luglio 2012, n. 115.
La base giuridica così introdotta autorizza gli Stati membri ad istituire un meccanismo di stabilità su base interamente intergovernativa. Non è previsto, infatti, alcun potere di proposta e/o di consultazione per la Commissione europea e per il Parlamento europeo. Inoltre, non è previsto alcun intervento diretto del bilancio dell'UE, risolvendosi l'assistenza finanziaria in contributi degli Stati membri interessati sotto forma di prestiti e garanzie.
In base al trattato istitutivo, firmato il 2 febbraio 2012 ed entrato in vigore in data 8 ottobre 2012, a seguito della ratifica dei 17 Stati membri dell'Eurozona (a cui si sono aggiunti la Lettonia, il 1° gennaio 2014, e la Lituania, il 1° gennaio 2015), l'ESM è costituito quale organizzazione intergovernativa nel quadro del diritto pubblico internazionale con sede in Lussemburgo
Il meccanismo ha le seguenti caratteristiche:
Il trattato istitutivo dell'ESM è stato ratificato dall'Italia con la legge 23 luglio 2012, n. 116.
Sottoscrizioni del capitale ESM
Paese |
In miliardi di euro |
Germania |
190,024 |
Francia |
142,701 |
Italia |
125,395 |
Spagna |
83,325 |
Paesi Bassi |
40,019 |
Belgio |
24,339 |
Grecia |
19,716 |
Austria |
19,483 |
Portogallo |
17,564 |
Finlandia |
12,581 |
Irlanda |
11,145 |
Slovacchia |
5,768 |
Slovenia |
2,993 |
Lituania |
2,86 |
Lettonia |
1,93 |
Lussemburgo |
1,752 |
Cipro |
1,373 |
Estonia |
1,302 |
Malta |
0,511 |
Totale |
704,79 |
Per quanto attiene agli oneri derivanti dalla ratifica del Trattato istitutivo del MES, l'articolo 3 della legge di autorizzazione alla ratifica non provvedeva ad esplicitare tali oneri, anche se la relazione tecnica che accompagnava il disegno di legge richiamava le disposizioni del Trattato per le quali la partecipazione al capitale versato del MES comporta per l'Italia il pagamento inizialedi cinque rate annuali, ciascuna delle quali è quantificabile in circa 2,866 miliardi di euro - mentre gli importi ulteriori, a chiamata, restano al momento solo eventuali. Il medesimo articolo disponeva altresì che per il versamento delle quote suddette, a decorrere dal 2012, venissero autorizzate emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, il cui ricavo netto in tutto o in parte avrebbe finanziato la contribuzione italiana al MES. Le caratteristiche di tali emissioni di titoli di Stato - definite come aggiuntive rispetto a quelle previste dai documenti di finanza pubblica per il triennio 2012-2014 - sono state stabilite con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Veniva altresì specificato che tali importi non sono computati nel limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio, né nel livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilità.