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Temi dell'attività parlamentare

Unione europea e governance economica
L'Italia e l'Unione europea
Trattato ESM

L'istituzione di un meccanismo permanente di stabilità (European stability mechanism, ESM) dell'area euro, consentita da una apposita modifica all'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) è stata inclusa tra i pilastri del nuovo sistema di governance economica europea.

L'ESM ha affiancato a poi sostituito gli strumenti transitorio di stabilizzazione finanziaria (European financial stabilisation mechanism, EFSM, e European financial stability facility, EFSF) istituiti originariamente per 3 anni (fino al 31 dicembre 2012), e poi prorogati fino al 30 giugno 2013.

 
Il meccanismo permanente
  • 3 focus
01/02/2018
La modifica dell'art. 136 del TFUE

Come già accennato, l'istituzione dell'ESM è consentita da una apposita modifica all'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), approvata dal Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011. La modifica - entrata in vigore il 1° marzo 2013 a seguito della ratifica degli (allora) 27 Stati membri dell'UE - prevede l'aggiunta all'art. 136 del seguente paragrafo: "Gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità."

L'Italia ha ratificato la modifica dell'art. 136 con la legge 23 luglio 2012, n. 115.

La base giuridica così introdotta autorizza gli Stati membri ad istituire un meccanismo di stabilità su base interamente intergovernativa. Non è previsto, infatti, alcun potere di proposta e/o di consultazione per la Commissione europea e per il Parlamento europeo. Inoltre, non è previsto alcun intervento diretto del bilancio dell'UE, risolvendosi l'assistenza finanziaria in contributi degli Stati membri interessati sotto forma di prestiti e garanzie.

Il trattato istituivo dell'ESM

In base al trattato istitutivo, firmato il 2 febbraio 2012 ed entrato in vigore in data 8 ottobre 2012, a seguito della ratifica dei 17 Stati membri dell'Eurozona (a cui si sono aggiunti la Lettonia, il 1° gennaio 2014, e la Lituania, il 1° gennaio 2015), l'ESM è costituito quale organizzazione intergovernativa nel quadro del diritto pubblico internazionale con sede in Lussemburgo

Il meccanismo ha le seguenti caratteristiche:

  • l'accesso all'assistenza finanziaria dell'ESM viene offerto sulla base di una rigorosa condizionalità politica nell'ambito di un programma di aggiustamento macroeconomico e di un'analisi della sostenibilità del debito pubblico effettuata dalla Commissione insieme al Fondo monetario internazionale (FMI) e di concerto con la Banca centrale europea (BCE);
  • lo Stato membro beneficiario è tenuto a realizzare una forma adeguata di partecipazione del settore privato in funzione delle circostanze specifiche e secondo modalità pienamente conformi alle prassi dell'FMI;
  • l'ESM ha una capacità effettiva di prestito pari a 500 miliardi di euro,soggetta a verifica periodica almeno ogni cinque anni. E' prevista la possibilità di integrare la capacità di prestito dell'ESM attraverso la partecipazione del FMI alle operazioni di assistenza finanziaria, mentre gli Stati membri che non fanno parte della zona euro possono partecipare su una base ad hoc;
  • l'ESM ha un capitale sottoscritto totale di 700 miliardi di euro (le quote di capitale per ciascuno stato membro sono riportate nella tabella in calce alla scheda). Di questo importo, 80 miliardi di euro sono sotto forma di capitale versato fornito dagli Stati membri della zona euro. Inoltre, l'ESM dispone anche di una combinazione di capitale richiamabile impegnato e di garanzie degli Stati membri della zona euro per un importo totale di 620 miliardi di euro;
  • la ripartizione dei contributi di ciascuno Stato membro al capitale sottoscritto totale dell'ESM è basata sulla partecipazione al capitale versato della BCE, modificata secondo una chiave di conversione (vedi tabella EFSF);
  • al fine di garantire efficacia al sistema decisionale dell'ESM, esso opera amaggioranza qualificata dell'85% del capitale (anziché secondo la regola del comune accordo) qualora la Commissione e la BCE decidano che occorrono decisioni urgenti in materia di assistenza finanziaria in caso di minaccia per la stabilità finanziaria ed economica della zona euro.

Il trattato istitutivo dell'ESM è stato ratificato dall'Italia con la legge 23 luglio 2012, n. 116. 


 Sottoscrizioni del capitale ESM

Paese

In miliardi di euro

Germania

190,024

Francia

142,701

Italia

125,395

Spagna

83,325

Paesi Bassi

40,019

Belgio

24,339

Grecia

19,716

Austria

19,483

Portogallo

17,564

Finlandia

12,581

Irlanda

11,145

Slovacchia

5,768

Slovenia

2,993

Lituania

2,86

Lettonia

1,93

Lussemburgo

1,752

Cipro

1,373

Estonia

1,302

Malta

0,511

Totale

704,79

Per quanto attiene agli oneri derivanti dalla ratifica del Trattato istitutivo del MES, l'articolo 3 della legge di autorizzazione alla ratifica non provvedeva ad esplicitare tali oneri, anche se la relazione tecnica che accompagnava il disegno di legge richiamava le disposizioni del Trattato per le quali la partecipazione al capitale versato del MES comporta per l'Italia il pagamento inizialedi cinque rate annuali, ciascuna delle quali è quantificabile in circa 2,866 miliardi di euro - mentre gli importi ulteriori, a chiamata, restano al momento solo eventuali. Il medesimo articolo disponeva altresì che per il versamento delle quote suddette, a decorrere dal 2012, venissero autorizzate emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, il cui ricavo netto in tutto o in parte avrebbe finanziato la contribuzione italiana al MES. Le caratteristiche di tali emissioni di titoli di Stato - definite come aggiuntive rispetto a quelle previste dai documenti di finanza pubblica per il triennio 2012-2014 - sono state stabilite con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Veniva altresì specificato che tali importi non sono computati nel limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio, né nel livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilità.

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