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Regolamento di amministrazione e contabilità

Disposizioni attuative dell'art. 54 del regolamento di amministrazione e contabilità, in materia di albo dei fornitori e degli appaltatori della camera dei deputati
Articolo 7

(Accertamenti e cancellazioni)

  1. L'U.O. procede ogni anno ad accertamenti d'ufficio su almeno il dieci per cento degli iscritti, per appurare la veridicità di quanto contenuto nelle dichiarazioni da questi rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi dei rapporti di collaborazione con gli uffici pubblici competenti a rilasciare le corrispondenti certificazioni.
  2. Le imprese sono cancellate dall'Albo, oltre che su richiesta delle stesse, nei seguenti casi:
    1. dichiarazione mendace in merito ad uno o più requisiti di iscrizione;
    2. perdita di uno o più requisiti di iscrizione;
    3. mancata comunicazione, comunque accertata, delle eventuali variazioni intervenute in merito ai dati anagrafici, ai requisiti, agli stati ed alle notizie dichiarati;
    4. mancata risposta ad almeno due inviti, ai sensi dell'articolo 6;
    5. al termine della durata annuale dell'iscrizione .
  3. L'impresa non può presentare nuova domanda di iscrizione all'Albo prima che sia decorso un periodo di tre anni dal provvedimento di cancellazione per le motivazioni di cui al comma 2, lettera a), e di un anno se la cancellazione è stata disposta ai sensi del comma 2, lettere c) o d).