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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO V - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI - CONTRATTI - COLLAUDI
Capo I - Disposizioni comuni
Articolo 51

(Termini e modalità procedurali)

  1. Le operazioni di verifica devono essere compiute dai Servizi competenti entro i termini contrattualmente previsti. Nei casi in cui i predetti termini non siano stati espressamente stabiliti nel contratto, si procede all'accertamento della regolare esecuzione entro trenta giorni dal termine dell'esecuzione delle forniture. Se il privato contraente omette o ritarda la trasmissione dei documenti necessari per la conclusione delle operazioni di verifica, il dipendente responsabile per l'esecuzione del contratto ne informa il Capo del Servizio, il quale segnala la circostanza al Servizio Amministrazione al fine dell'adozione degli atti conseguenti.
  2. I certificati di collaudo o di regolare esecuzione devono essere trasmessi con gli eventuali allegati, entro trenta giorni dalla data in cui le operazioni di collaudo o di accertamento sono state effettuate, al Servizio per il Controllo amministrativo, che ne verifica entro i successivi venti giorni la regolarità. A tal fine, i Servizi competenti, su richiesta del Servizio per il Controllo amministrativo, sono tenuti a trasmettere tutti gli atti relativi all'esecuzione del contratto.