L'Albo dei fornitori e degli appaltatori della Camera dei deputati ricomprende gli operatori economici dei quali l'Amministrazione si può avvalere per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
Gli operatori economici iscritti all'Albo debbono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione stabiliti dalle disposizioni legislative in vigore per i contratti dello Stato.
L'Albo è organizzato secondo le categorie merceologiche necessarie all'attività amministrativa della Camera dei deputati.
Le iscrizioni avvengono a domanda, previa verifica dei requisiti previsti, secondo criteri approvati dal Collegio dei Questori, che disciplinano altresì la costante revisione dell'Albo.
È cancellato dall'Albo l'operatore economico di cui si accerti la perdita dei requisiti o che non risponda all'invito di documentare la permanenza dei requisiti stessi.
(12)Con deliberazione attuativa del 27 luglio 2011, successivamente modificata dalla deliberazione attuativa del 4 aprile 2012, il Collegio ha approvato disposizioni attuative del presente articolo.