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Temi dell'attività parlamentare

Lavoro, assistenza e previdenza
Commissione: XI Lavoro
Previdenza
Riforma previdenziale ed età pensionabile

Le politiche in materia previdenziale sono state improntate all'esigenza di garantire la sostenibilità di lungo periodo del sistema e ad attenuare la portata di alcune misure introdotte dalla legge di riforma previdenziale del 2011. In particolare, sono state eliminate le penalizzazioni per il pensionamento anticipato prima dei 62 anni ed è stato modificato il meccanismo di adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita.

 
Adeguamento agli incrementi della speranza di vita
23/01/2018

Nell'ambito degli interventi volti al progressivo innalzamento dei requisiti anagrafici per il diritto all'accesso dei trattamenti pensionistici, grande rilievo assumono i provvedimenti volti ad adeguare i requisiti anagrafici per l'accesso al sistema pensionistico all'incremento della speranza di vita (accertato dall'ISTAT).

Il principio è stato originariamente introdotto dal comma 2 dell'articolo 22-ter del D.L. 78/2009. Tale disposizione aveva disposto un intervento di portata generale rivolto a tutti i lavoratori, sia pubblici sia privati. Esso stabiliva che a decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti anagrafici per l'accesso al sistema pensionistico italiano dovessero essere adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'ISTAT e convalidato dall'EUROSTAT, con riferimento ai 5 anni precedenti, con modalità tecniche demandate ad un apposito regolamento di delegificazione, da emanare entro il 31 dicembre 2014.

Successivamente la normativa in questione è stata interessata, pur in un breve periodo temporale, da numerosi interventi (articolo 12, commi 12-bis - 12-quinquies, del D.L. 78/2010; articolo 18, comma 4, del D.L. 98/2011; articolo 24, commi 12-13, del D.L. 201/2011) che ne hanno modificato ed integrato la struttura (peraltro non sempre intervenendo con la tecnica della novella del D.L. 78/2010).

Attualmente, sulla base di quanto disposto da tali ulteriori interventi, il primo adeguamento è stato anticipato al 1° gennaio 2013; allo stesso tempo, è stato anticipato al 2011 (in luogo del 2014) l'obbligo per l'ISTAT di rendere disponibili i dati relativi alla variazione della speranza di vita. Inoltre, è stato posticipato al 31 dicembre di ciascun anno (in luogo del 30 giugno) l'obbligo per l'ISTAT di rendere disponibile il dato relativo alla variazione.

Sulla base di quanto disposto da tali ulteriori interventi normativi, il primo adeguamento è stato anticipato al 1° gennaio 2013 (in luogo del 1° gennaio 2015), mentre è stato  posticipato al 31 dicembre di ciascun anno (in luogo del 30 giugno) l'obbligo per l'ISTAT di rendere disponibile il dato relativo alla variazione della speranza di vita nel triennio precedente.

Inoltre, sono stati previsti  adeguamenti nel 2016 e nel 2019, mentre successivamente si avranno aggiornamenti con cadenza biennale.

In relazione all'adeguamento previsto nel 2019, l'ISTAT rende disponibile, entro il 31 dicembre 2017, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia.

Per valori del requisito anagrafico superiori a 65 anni è stato contestualmente disposto l'adattamento dei coefficienti di trasformazione, al fine di assicurare trattamenti pensionistici correlati alla maggiore anzianità lavorativa maturata.

Si segnala che in attuazione della disciplina legislativa sono stati fino ad ora emanati i decreti direttoriali 6 dicembre 2011, 16 dicembre 2014 e 5 dicembre 2017, i quali hanno aumentato i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, rispettivamente, di tre mesi, quattro mesi e (a decorrere dal 2019) cinque mesi.

Da ultimo, la legge di bilancio per il 2018 (L. 205/2017, art. 1, c. 146-153) è nuovamente intervenuta sulla materia, sia modificando il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita, sia escludendo dall'adeguamento specifiche categorie di lavoratori  e i lavoratori impegnati nelle cd. attività usuranti.

In primo luogo, per l'adeguamento dell'età pensionabile agli incrementi della speranza di vita si dispone:

  • che si dovrà fare riferimento alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente;
  • che gli adeguamenti (a decorrere da quello operante dal 2021) non possono essere superiori a 3 mesi (con recupero dell'eventuale misura eccedente in occasione dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi);
  • che eventuali variazioni negative devono essere recuperate in occasione degli adeguamenti successivi (mediante compensazione con gli incrementi che deriverebbero da tali adeguamenti).

In secondo luogo, si dispone l'esclusione dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita (pari a 5 mesi e decorrere dal 2019) per specifiche categorie di lavoratori (individuate dall'allegato B della richiamata L. 205/2017) e per i lavoratori impegnati nelle cd. attività usuranti.

 
Innalzamento dell'età pensionabile (riforma Fornero)
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23/01/2018

L'articolo 24 del D.L. 201/2011 (rifoma cd. Fornero) ha attuato una revisione complessiva del sistema pensionistico.

In primo luogo sono stati (progressivamente e a decorrere dal 1° gennaio 2012) ridefiniti i requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia,  i quali, a decorrere dal 1° gennaio 2018  sono pari (considerando gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita già intervenuti) a 66 anni e 7 mesi. In seguito dell'adeguamento degli incrementi alla speranza di vita, dal 2019 l'età minima per l'accesso al trammento pensionistico risulta essere non inferiore a 67 anni (si ricorda, al riguardo, che la riforma Fornero aveva comunque stabilito che i requisiti anagrafici dovessero essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti che maturassero il diritto al pensionamento a partire dall'anno 2021).

In secondo luogo, sono stati ridefiniti i requisiti per l'accesso al pensionamento in base all'anzianità contributiva, innalzando il requisito in precedenza previsto di 40 anni. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'accesso al trattamento pensionistico (cd. pensione anticipata) è consentito esclusivamente qualora risulti maturata un'anzianità contributiva (tenendo conto degli incrementi legati all'aumento dell'aspettativa di vita) di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

In virtù di tale disposizione è stata quindi soppressa (a decorrere dal 2012), la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il sistema delle cd. "quote" introdotto dalla L. 247/2007, con un'anzianità minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi.

In ralazione alla pensione anticipata, la legge di riforma prevedeva, nel testo originario, l'applicazione di una riduzione percentuale del trattamento pensionistico per ogni anno di pensionamento anticipato rispetto all'età di 62 anni (pari all'1%, con elevazione al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 2 anni).

Con un primo intervento normativo, recato dall'articolo 1, comma 113, della L. 190/2014 , il legislatore ha escluso dalla riduzione i trattamenti pensionistici dei soggetti che maturavano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Pertanto, sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 di tali soggetti non trovava applicazione la prevista riduzione percentuale.

Successivamente, con un nuovo intervento normativo, recato dall'articolo 1, comma 299, della L. 208/2015, il legislatore ha esteso la deroga, specificando che essa deve trovare applicazione (con effetto sui ratei di pensione decorrenti dal 1° gennaio 2016) anche per i trattamenti pensionistici liquidati prima del 1° gennaio 2015.

Infine, l'articolo 1, comma 194, della L. 232/2016 ha escluso a regime la penalizzazione per i trattamenti pensionistici anticipati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

All'indomani dell'approvazione della riforma, che per molti lavoratori comportava uno spostamento in avanti dell'età di pensionamento anche di molti anni, si è tuttavia ben presto (e con forza) posta all'attenzione delle forze politiche e del Governo la questione dei cd. esodati, su cui il legislatore è intervenuto a più riprese al fine di ampliare la platea dei beneficiari della disciplina transitoria prevista della riforma (consistente nel riconoscimento dei requisiti pensionistici previgenti), garantendo copertura previdenziale ad una platea potenziale di oltre 200.000 lavoratori.

Focus
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