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Speciale Provvedimenti

Difesa e Forze armate
Commissione: IV Difesa
Difesa e Sicurezza
Istituzione di una Riserva ausiliaria dello Stato per lo svolgimento di operazioni di soccorso sanitario
informazioni aggiornate a mercoledì, 15 gennaio 2020

La Commissione difesa ha iniziato l'esame in sede referente delle abbinate proposte di legge C. 1466​ Pagani, C 2036 Ermellino e C. 2268​ Piastra, recanti  la delega al Governo per l'istituzione di una Riserva ausiliaria dello Stato, finalizzata allo svolgimento di una serie di compiti nell'ambito del soccorso sanitario e socio assistenziale.

Le richiamate iniziative legislative traggono spunto dalle numerose modificazioni che nell'ambito della più generale riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa, attuata con il decreto legislativo n.178 del 2012, sono state apportate al Corpo militare della Croce Rossa e si propongono di individuare un meccanismo tale da garantire continuità "all'attività resa da migliaia di volontari che operavano nella struttura del suddetto Corpo, oggi smilitarizzato (...), aprendo, nelcontempo, la possibilità a nuovi volontari di servire il Paese".

Il contenuto delle proposte di legge

Le proposte di legge abbinate C. 1466​ Pagani, C 2036 Ermellino e C. 2268​ Piastra, recano la delega al Governo per l'istituzione di una Riserva ausiliaria dello Stato, finalizzata allo svolgimento di una serie di compiti nell'ambito del soccorso sanitario e socio assistenziale.

Nello specifico le proposte di legge in esame, al fine di dare continuità alle attività di volontariato svolte attraverso il Corpo militare volontario della Croce Rossa e di valorizzare le risorse umane e strumentali presenti nel territorio nazionale, prevedono l'istituzione di una Riserva ausiliaria dello Stato, costituita da nuclei operativi organizzati nel territorio nazionale a livello regionale e posti alle dipendenze dell'autorità militare più elevata nell'ambito di ciascuna regione.

La proposta di legge C 2036  specifica, inoltre, che, da un lato, la Riserva è un Corpo militare ausiliario speciale, posto alle dipendenze organiche del Ministero della difesa e quelle funzionali dei comandi militari, con particolare riferimento all'Arma dei carabinieri; dall'altro, il Ministero della difesa cura la tenuta di un elenco delle risorse umane, dei beni strumentali e delle installazioni al fine di assicurare l'intervento da parte di una unità centrale di soccorso a supporto dei comandi di livello, in caso di emergenze nazionali o internazionali.

L'articolo 2 delle richiamate proposte reca disposizioni concernenti l'organizzazione della istituenda Riserva. In particolare, spetta all'Amministrazione della difesa garantire i servizi amministrativi, logistici e operativi necessari per consentire al personale della Riserva un'efficace collaborazione con le autorità militari e civili, avvalendosi anche dell'utilizzo delle uniformi, dei mezzi e dei materiali già in dotazione al Corpo militare della Croce Rossa.

La Riserva potrà effettuare operazioni di soccorso sanitario e socio-assistenziale in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o da altre emergenze, mentre la sola proposta di legge C. 2036 contempla la possibilità di interventi in occasione disastri tecnologici ed emergenze complesse.

L'articolo 3 delle proposte reca la delega al Governo, a emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge e su proposta del Ministro della difesa, uno o più decreti legislativi, per disciplinare lo stato giuridico militare del personale della Riserva e le modalità di reclutamento e gli incentivi da attribuire ai volontari.

Gli schemi dei decreti delegati dovranno definire le modalità di costituzione e di funzionamento operativo di nuclei di pronto impiego e dovranno essere trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari le quali dovranno esprimersi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dell'atto. Per quanto concerne, i criteri e i principi direttivi della delega, le proposte di legge fanno riferimento alla necessità di: valorizzare, ai fini del reclutamento, dello status giuridico e degli incentivi economici, le esperienze, le professionalità e i ruoli ricoperti dal personale volontario già appartenente alle componenti ausiliarie delle Forze armate; assicurare una struttura organizzativa che preveda la presenza capillare e omogenea della Riserva sul territorio nazionale, con particolare riferimento ai nuclei di pronto impiego.

 La proposta di legge C. 1466, assegna, inoltre, ai richiamati decreti legislativi il compito di individuare i meccanismi di distacco dei nuclei operativi per necessità di impiego ordinario, di addestramento e formazione e di pronto impiego presso altre amministrazioni dello Stato; prevedere che l'addestramento iniziale e specialistico, nonché l'aggiornamento del personale volontario, avvenga con risorse proprie e presso scuole ed enti di formazione dello Stato.

 Infine, per quanto riguarda la copertura finanziaria delle spese relative all'istituenda Riserva, le proposte di legge affidano ai decreti legislativi di cui all'articolo 3 il compito di individuare le apposite risorse finanziarie da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa.

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