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Difesa e Forze armate
Difesa e Sicurezza
Impiego delle guardie giurate all'estero
informazioni aggiornate a mercoledì, 18 maggio 2022

Risulta in corso di esame presso la Commissione Affari costituzionali la proposta di legge ordinaria (A.C. 1295) recante "Disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero". L'esame in sede referente di tale proposta è iniziato il 27 giugno 2019. In data 25 settembre del medesimo anno, la stessa è stata abbinata alla proposta di legge C. 1869. Successivamente, sono stati disposti due ulteriori abbinamenti: il 19 novembre 2019 con la proposta di legge C. 1830 e il 5 ottobre 2021 con la proposta di legge C. 2695. In data 11 maggio 2022 è stato presentato un testo unificato elaborato dal relatore, il quale è stato adottato come testo base in data 18 maggio 2022.

Contenuto dell'A.C. 1295 e abb.

La proposta di legge in corso di esame prevede che i servizi di vigilanza privata possano essere svolti con l'impiego di guardie giurate destinate alla protezione delle merci, dei valori e degli impianti delle imprese pubbliche e private operanti in territorio estero ogni qual volta ne sia ravvisata la necessità in relazione ai livelli di rischio dell'area in cui tali imprese operano (art. 1).

In particolare, la proposta definisce i requisiti richiesti alle guardie giurate per poter svolgere attività di protezione in territorio estero (art. 2), demandando a un regolamento di servizio la fissazione delle modalità per lo svolgimento dei servizi di protezione (art. 4).

Si introduce un codice di condotta (art. 3), prevedendo che le aziende di sicurezza privata debbano aderire ai principi contenuti nel Documento di Montreux (adottato il 17 settembre 2008 e sottoscritto dall'Italia il 15 giugno 2009) sui pertinenti obblighi giuridici e sulle buone prassi per gli Stati, concernenti le operazioni condotte dalle società militari e di sicurezza private (PMSC), in situazioni di conflitto armato. 

Vengono infine introdotte alcune disposizioni in materia di giurisdizione per i reati commessi dagli operatori delle società di sicurezza privata (art. 5), sull'uso delle armi da parte di tali operatori (art. 6), comunicazioni con le autorità italiane ed estere (art. 7), divieto di sostegno diretto o indiretto ad operazioni militari (art. 8), creazione di un centro di comunicazione tra gli operatori e il supervisore del servizio di protezione - senior security manager (art. 9).