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Ratifica tra l'Italia e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate
informazioni aggiornate a venerdì, 28 maggio 2021

E' stata pubblicata la legge  22 aprile 2021, n. 70, di Ratifica dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018. (A.C. 2657), approvata in via definitiva dall'Aula della Camera il 14 aprile 2021.

L'intesa oggetto di ratifica ha aggiornato la disciplina concernente l'assistenza spirituale alle Forze armate e lo status dei cappellani militari "alla luce dell'evoluzione storica, politica e normativa intervenuta negli anni e che ne ha condizionato i motivi ispiratori".

Premessa

Il disegno di legge A.C. 2657, approvato in via definitiva dalla Camera il 14 aprile 2021 (già approvato dal Senato nella seduta del 9 settembre 2020 (S. 1763) ), reca la ratifica dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018.

L'intesa è stata negoziata da una Commissione paritetica che ha operato presso la struttura permanente della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Servizio per i rapporti con le confessioni religiose e per le relazioni istituzionali. Dopo la conclusione del negoziato, avvenuta il 18 dicembre 2017, il Consiglio dei ministri ha approvato l'intesa nella riunione dell'8 febbraio 2018. L'intesa è stata poi firmata dalle due Parti il 13 febbraio 2018. Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge, l'intesa è volta ad aggiornare la disciplina concernente l'assistenza spirituale alle Forze armate e lo status dei cappellani militari "alla luce dell'evoluzione storica, politica e normativa intervenuta negli anni e che ne ha condizionato i motivi ispiratori".

Tra gli elementi qualificanti della nuova intesa, la relazione tecnica del provvedimento mette in rilievo la ridefinizione del concetto di assimilazione per i cappellani militari ai gradi gerarchici e il relativo rapporto con le strutture e le funzioni militari, riaffermando a un tempo il legame del cappellano alle strutture militari, ma senza renderlo soggetto alla disciplina militare e riaffermandone il ruolo spirituale e liturgico.

Anche l'Analisi tecnico-normativa, dopo aver messo in rilievo la valorizzazione delle funzioni a favore dei militari cattolici e delle loro famiglie che l'Intesa comporta, e la piena libertà di esercizio dei cappellani nell'esercizio del loro ministero, la cui figura ora diviene autonoma  rispetto all'organizzazione militare, pone l'attenzione sugli aspetti di carattere economico che costituiscono uno dei principali interventi dell'Intesa. I cappellani sono inseriti a pieno titolo, come sacerdoti che prestano servizio in favore della diocesi appartenenza, nel sistema economico di sostentamento del clero; in caso di interruzione del servizio di cappellano nelle Forze armate, il sacerdote torna ad essere soggetto a pieno titolo allo stesso generale sistema di sostentamento.

In particolare l'Intesa prevede  che la progressione economica a partire dal livello di assimilazione al grado di sottotenente di complemento sia ridotta rispetto a quella degli ufficiali in servizio permanente effettivo; inoltre l'accesso limitato al grado di tenente colonnello a non più di 10 unità comporta il limite massimo della retribuzione al grado di maggiore; viene anche esclusa ogni forma di retribuzione per attività espletate fuori dall'orario di servizio e sono ridotte le indennità riconosciute ai cappellani, conseguenti alla funzione svolta.

Approfondimenti
Il contenuto dell'intesa

Il testo dell'Intesa, composto da 14 articoli, individua, le funzioni svolte dai Cappellani a favore dei militari cattolici e delle rispettive famiglie, nonché i mezzi e gli strumenti che sono messi a loro disposizione per l'assolvimento delle funzioni stesse (articoli 1 e 2).

E' prevista la possibilità per i cappellani di avvalersi, ai fini delle attività di culto, di altri sacerdoti; mentre in caso di assenza del cappellano è previsto che venga sostituito dal parroco, competente per la sede di servizio (articolo 3).

La direzione e il coordinamento del servizio di assistenza spiritualesono affidate all'Ordinario militare, nominato dal Presidente della Repubblica su designazione della Santa Sede (articolo 4).

Riguardo all'organico e allo stato giuridico, si fissa il principio generale in forza del quale l'organico dei cappellani è di 162 unità (a fronte delle 204 attuali) e se ne stabilisce l'attribuzione, per assimilazione, dei gradi militari secondo la tabella riportata nell'articolo successivo (articolo 5).

Viene definita l'assimilazione dei cappellani ai gradi gerarchici (articolo 6), e si individuano le modalità e forme di avanzamento, stabilendo i periodi di permanenza minima per la promozione (articolo 7).

Riguardo al rapporto di impiego, l'articolo 8 stabilisce che il cappellano militare deve godere diritti civili e politici, avere l'idoneità incondizionata al servizio militare, non avere meno di 28 anni e più di 40. Il rapporto di impiego consiste nella missione sacerdotale. Gli articoli 9 e 10 stabiliscono il trattamento economico e previdenziale.

I cappellani militari non sono soggetti al Codice e alla disciplina militare, né alla giurisdizione penale militare se non in caso di mobilitazione totale o parziale o di servizio all'estero. Con decreto del Ministero della Difesa, adottato di concerto con l'Ordinario militare, sarà definito un Regolamento disciplinare compatibile con la loro funzione (articolo 11).

Le sanzioni nel caso di infrazioni alle regole disciplinari e dei doveri di servizio sono previste dall'articolo 12, che stabilisce altresì la procedura per l'accertamento della violazione. In particolare, si prevedono le sanzioni della sospensione disciplinare dall'impiego, della sospensione dalle funzioni, e della cessazione dal servizio.

Le modalità per la sospensione o cessazione dell'impiego sono stabilite dall'articolo 13, mentre l'articolo 14 stabilisce che entro un anno dall'entrata in vigore dell'intesa verrà emanato il Regolamento di disciplina di cui all'art. 11, comma 1. L'Intesa entrerà in vigore nell'ordinamento dello Stato ed in quello della Santa Sede con la pubblicazione, in pari data, sulla Gazzetta ufficiale e negli Acta Apostolicae Sedis.

Il contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge A.C. 2657, già approvato dal Senato il 9 settembre scorso, è composto di sette articoli divisi in due distinti capi.

I primi due articoli del Capo primo contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo.

L'articolo 3  reca numerose novelle al Codice dell'ordinamento militare, per la cui analisi si rinvia al dossier, che contiene in calce un testo a fronte.

Il Capo secondo reca le disposizioni concernenti altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede:

  • l'articolo 4 predispone alcune modifiche all'articolo 129 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, relativo all'informazione del pubblico ministero sull'esercizio dell'azione penale nei confronti degli ecclesiastici, precisando il contenuto dell'informazione e l'autorità ecclesiastica destinataria;
  • l'articolo 5, comma 1, novella il codice di procedura penale al fine di inserirvi  il nuovo articolo 206-bis relativo all'assunzione della testimonianza di cardinali.Al riguardo, si prevede che nel caso in cui debba essere assunta la testimonianza di un cardinale che svolge una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede, questi può chiedere di essere esaminato in un luogo da lui indicato, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui risulta preposto. A tal fine viene specificato che rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica. Si procede, invece,  nelle forme ordinarie nei casi  in cui il giudice ritenga  indispensabile la comparizione dei richiamati soggetti  per esguire un atto di ricognizione o di confronto o per ogni altra necessità;
  • l'articolo 5, comma 2, reca analoga modifica per i procedimenti civili intervenendo sull'articolo 105 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile.Tale norma prevede che  le disposizini di cui all'articolo 225 del c.p.c., relative all'esenzione della comparizione dei testimoni davanti al giudice, si applicano in ogni caso ai Cardinali e ai grandi Ufficiali dello Stato. A tal proposito la novella proposta dal comma 2 dell'articolo 5 è volta a specficare che la norma fa riferimento "ai cardinali che svolgono una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede", individuandone le figure nel senso come sopra riportato;
  • l'articolo 6 prevede una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della misura normativa non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per approfondimenti si rinvia al dossier,