Per la prima volta, nel 2009, viene data la possibilità agli Stati membri di utilizzare le risorse destinate ai pagamenti diretti per incentivare l'accesso degli agricoltori a due tipologie di copertura: le polizze assicurative e i fondi mutualistici per i danni recati alle produzioni dalle avversità atmosferiche, fitopatie, epizoozie ed emergenze ambientali.
Con la riforma del 2013 (Reg. (UE) 1305/2013), come da ultimo modificata con il regolamento c.d. Omnibus (regolamento (UE) 2017/2393), le risorse messe, a tal fine, a disposizione per gli Stati membri sono state allocate nell'ambito dello Sviluppo rurale e prevedono l'attivazione di tre strumenti:
Il contributo, grazie alle modifiche apportate dall'Omnibus, copre parte del costo assicurativo (70% e non più il 65%) e viene erogato quando la perdita supera il 20% e non più il 30% della produzione media annua dell'agricoltore. Sono stati, poi, introdotti Income Stabilization Tool (Ist) settoriali.
Nell'ambito della ripartizione dei Fondi per lo sviluppo rurale 2014-2020, l'Italia, sulla base dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-regioni, ha deciso che la misura relativa alla gestione del rischio venisse gestita a livello nazionale e che, per tale finalità, venisse prevista l'assegnazione di 1 miliardo e 640 milioni di euro per l'attivazione del "Fondo mutualistico" e delle misure di sostegno del reddito in caso di crisi.
In base alle novità introdotte con la riforma della PAC nel 2013, è stato emanato il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, recante semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
All'articolo 9, si prevede che il piano culturale aziendale è condizione di ammissibilità per la predisposizione del piano assicurativo individuale, del piano di mutualizzazione individuale e del piano di stabilizzazione del reddito aziendale. L'art. 11 istituisce nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) il Sistema integrato di gestione dei rischi che si avvale delle informazioni disponibili nell'anagrafe delle aziende agricole, con particolare riferimento a: il sistema unico di registrazione dell'identità di ciascuna azienda agricola; il sistema di identificazione delle superfici, strutture ed allevamenti agricoli; le informazioni costituenti il patrimonio produttivo; il piano di coltivazione; la composizione zootecnica e la composizione strutturale.
Nell'ambito del sistema di gestione di rischi, Ismea elabora e fornisce. il piano assicurativo individuale, il piano di mutualizzazione e il piano di stabilizzazione del reddito aziendale.
La spesa per gli incentivi assicurativi è assicurata attraverso:
Secondo quanto previsto dall'articolo 14, ai fini della stipula della polizza o della sottoscrizione del certificato, l'agricoltore deve preventivamente:
La Commissione Agricoltura della Camera ha avviato, verso la fine della legislatura, un'indagine conoscitiva sulle assicurazioni contro le avversità atmosferiche in agricoltura.
Dalle audizioni svolte sono emerse alcune criticità del sistema configurato.
In particolare, è stato rilevato come l'introduzione del Piano assicurativo individuale (PAI), strumento in teoria valido, sconta nella pratica numerosi problemi applicativi, in quanto richiede di aver definito non solo il fascicolo aziendale, ma anche il piano colturale definitivo, di norma disponibile, quest'ultimo, nell'anno successivo a quello di presentazione della domanda per l'assicurazione agevolata. Ulteriore criticità riguarda la richiesta di assicurare valori uguali alla resa media dell'azienda, con il rischio di non arrivare alla liquidazione, avendo assicurato un importo inferiore alle effettive produzioni. La necessità di un tale riferimento è legata al fatto che, con la riforma del 2013, le agevolazioni, essendo entrate a far parte della politica di sviluppo rurale, richiedono non solo una rendicontazione dettagliata in ordine al rispetto dei requisiti previsti, ma anche il rispetto delle regole del WTO, almeno fino a quando le misure di gestione del rischio non vengano spostate nell'Amber Box.
La normativa di riferimento in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole è contenuta nel decreto legislativo n. 102 del 2004, modificato, sul finire della XVII Legislatura, dallo schema di decreto legislativo (Atto del Governo 491), predisposto in attuazione della delega conferita dall'art. 21 della legge n.154 del 2016 (c.d. collegato agricolo).
Il decreto legislativo n.102/2004 ha istituito il Fondo di solidarietà nazionale (FSN), chiamato ad intervenire per prevenire:
Le modifiche da ultimo apportate includono anche eventi di portata catastrofica, epizoozie, organismi vegetali nocivi nonché danni causati da animali protetti.
Gli eventi considerati sono quelli richiamati dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.
Gli interventi sono di due tipologie:
Lo schema di decreto legislativo di riforma ha soppresso quelle parti dove si specificava fino a che percentuale poteva arrivare il contributo dello Stato.
E' stato introdotto un nuovo articolo interamente dedicato alle polizze assicurative sperimentali, intendendosi tali le polizze ricavo a copertura della perdita di ricavo della produzione assicurata, le polizze parametriche a copertura della perdita di produzione assicurata. Le polizze sperimentali possono avvalersi della riassicurazione del Fondo per la riassicurazione dei rischi istituito presso Ismea.
Il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (precedentemente denominato Piano assicurativo annuale) definisce l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione ai fondi sperimentali di mutualizzazione e determina la soglia del danno (secondo quanto specificato con lo schema di riforma).
Quanto agli interventi compensativi, essi sono concessi alle imprese agricole che hanno subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile e consistono in :
Sono esclusi dalle agevolazioni i danni alle produzioni e alle strutture che sono ammessi all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione; sono altresì, esclusi dagli aiuti, secondo quanto previsto - da ultimo - con le modifiche introdotte, le grandi imprese, le imprese in difficoltà, salvo il caso dei danni per avversità naturali, i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea.
Per attivare gli interventi compensativi, le regioni competenti, una volta delimitato il territorio, deliberano la declaratoria di eccezionalità dell'evento e le provvidenze da concedere. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dichiara il carattere di eccezionalità della calamità.
I consorzi di difesa sono costituti da imprenditori agricoli (o dalle cooperative agricole di raccolta) per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni. I consorzi possono deliberare di far ricorso a forme assicurative mediante contratti da stipulare, stipulando contratti anche per nome e per conto dei soci.
Nel corso della XVII Legislatura la XIII Commissione Agricoltura della Camera ha svolto un'indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole, approvando, il 21 febbraio 2017, il documento conclusivo.
Ne emerge una situazione difficile, dovuta a un insieme di fattori. Sicuramente, la crisi economica e finanziaria ha inciso, determinando un rallentamento nell'erogazione del credito, soprattutto a partire dal 2013. Il differenziale dei tassi di interessi ha comportato, poi, un maggiore costo per le banche per la remunerazione della raccolta, unitamente ad un peggioramento della qualità della raccolta, che si caratterizza per concretarsi nel breve periodo, ed un deterioramento della qualità degli attivi delle banche.
Per far fronte a tale situazione sono state attivate misure straordinarie, come le moratorie alle aziende in bonis, l'allungamento, in determinati casi, del periodo di ammortamento del prestito; il mantenimento del tasso d'interesse stipulato, qualora sia stato possibile contare sulla garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese. In merito alle misure ordinarie, con l'aumento della rischiosità delle imprese, particolarmente rilevanti sono stati gli strumenti di garanzia; per l'agricoltura, in particolare, si è rilevato di particolare importanza il Fondo per il credito gestito da ISMEA, che ha permesso di affiancare al finanziamento agevolato il finanziamento ordinario bancario, attraverso la stipula di una convenzione tra l'ABI e la stessa ISMEA.
Altri strumenti sono rappresentati dalla concessione di finanziamenti agevolati per la gestione dei contratti di filiera agroalimentare e di distretto, nonché l'intervento della Cassa depositi e prestiti nell'erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato previsti dalla c.d nuova Sabatini per l'acquisto di macchinari.
Per quanto riguarda gli strumenti pubblici a sostegno delle imprese, i principali incentivi diretti si sostanziano nei finanziamenti previsti nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, dove sono previste misure a favore dell'ammodernamento delle imprese agricole, dell'insediamento dei giovani agricoltori e dell'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali.
Conclude il documento conclusivo, rilevando che, per migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese agricole, è necessario: