Nel corso della XVII legislatura sono state realizzate dal Parlamento alcune riforme organiche nel settore agricolo e agroalimentare, che si sono espresse - in particolare - con l'approvazione delle seguenti leggi:
legge n. 141 del 2015 (in materia di agricoltura sociale);
legge n. 194 del 2015 (di tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Al riguardo, vedi Tema: Biodiversità agricola);
legge n. 154 del 2016 (cosiddetto collegato agricolo);
legge n. 238 del 2016 (cosiddetto testo unico sul vino)
legge n. 199 del 2016 (di contrasto al fenomeno del cosiddetto caporalato);
legge n. 168 del 2017 (in materia di domini collettivi).
L'attività delle Camere, si è poi indirizzata anche verso altri settori, come le riforme dell'Agea, dei controlli sull'agricoltura biologica e del settore forestale, in particolare con l'espressione - da parte delle Commissioni parlamentari competenti - di pareri su schemi di decreti legislativi concernenti tali materie.
Il legislatore è inoltre intervenuto, più volte, per la tutela e la valorizzazione di diverse filiere agroalimentari. Ci si riferisce, in particolare, ai seguenti ambiti:
Una particolare disciplina legislativa, a tutela sia di singoli settori agricoli - come quello zootecnico - sia dell'intero comparto agricolo, è stata introdotta dopo gli eventi sismici che hanno interessato le regioni dell'Italia centrale nel 2016 e 2017.
La legge 18 agosto 2015, n. 141, reca norme in materia di agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.
Tali attività, che devono essere esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali, sono dirette a realizzare:
Le tipologie di attività b), c) e d) sopra indicate, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, e altre agevolazioni sono comunque previste - a talune condizioni - per tutte le suddette attività, in particolare se esercitate dalle cooperative sociali.
Si dispone inoltre, tra l'altro, che le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possano prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale e l'istituzione - presso il MIPAAF - dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale.
Si ricorda poi che il Governo ha presentato alle Camere, nel mese di gennaio 2018, uno schema di decreto ministeriale sui requisiti minimi e le modalità relativi all'agricoltura sociale (atto del Governo n. 503), ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della predetta legge n. 141 del 2015, composto di 8 articoli, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.
In materia agroalimentare, nel corso della XVII legislatura è stata approvata la legge 28 luglio 2016, n. 154 (cosiddetto collegato agricolo), recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.
Le disposizioni della predetta legge dettano, in particolare - in estrema in sintesi - norme concernenti:
Per quanto concerne l'attuazione - da parte del Governo - delle deleghe legislative previste nella suddetta legge, si rileva quanto segue:
a) atto del Governo n. 484 di riorganizzazione dell'AGEA e del sistema dei controlli nel settore agroalimentare (parere favorevole con osservazioni espresso dalla Commissione agricoltura del Senato il 24 gennaio 2018);
b) atto del Governo n. 505 sulla riproduzione animale;
4. con riferimento alla delega di cui all'art. 21, questa ha dato luogo al seguente schema di decreto legislativo: atto del Governo n. 491 di riforma della legge n. 102 del 2004, relativa al sostegno finanziario delle imprese agricole, il cui testo è stato approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri;
5) relativamente alla delega contenuta nell'art. 31, questa ha dato luogo al seguente schema di decreto legislativo: atto del Governo n. 425, di riforma del mercato interno del riso, poi divenuto il decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131.
Nel corso della XVII legislatura è stata approvata la legge 12 dicembre 2016, n. 238, che reca il cosiddetto testo unico sul vino. Essa raccoglie, in parte modificandola, la normativa nazionale in materia di coltivazione della vite e produzione e commercio del vino.
La legge n. 238 del 2016 si compone di 91 articoli.
Il Parlamento ha poi approvato, nel corso della XVII legislatura, la legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", che mira a garantire una maggiore efficacia all'azione di contrasto del c.d. caporalato, introducendo significative modifiche al quadro normativo penale e prevedendo specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura.
I principali filoni di intervento di questa importante legge, che si compone di 12 articoli, riguardano:
La legge 20 novembre 2017, n. 168, reca norme in materia di domini collettivi (beni collettivi oggetto del diritto di uso civico).
I domini collettivi sono riconosciuti come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie.
Essi sono soggetti alla Costituzione, con particolare riferimento agli articoli 2 , 9, 42, secondo comma e 43 della Costituzione, sono dotati di capacità di produrre norme vincolanti valevoli sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale, hanno la gestione del patrimonio naturale, economico e culturale che coincide con la base territoriale della proprietà collettiva,si caratterizzano per l'esistenza di una collettività che è proprietaria collettivamente dei beni e che esercita, individualmente o congiuntamente, i diritti di godimento sui terreni sui quali insistono tali diritti. Il Comune svolge di norma funzioni di amministrazione di tali terreni salvo che la comunità non abbia la proprietà pubblica o collettiva degli stessi.
Gli enti esponenziali delle collettività titolari del diritto d'uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.
E' compito della Repubblica valorizzare i beni collettivi di godimento in quanto:
Sono riconosciuti e tutelati i diritti di uso e di gestione collettivi preesistenti allo costituzione dello Stato italiano. Sono, altresì, riconosciute le comunioni familiari esistenti nei territori montani le quali mantengono il diritto a godere e a gestire i beni in esame conformemente a quanto previsto negli statuti e nelle consuetuedini riconosciuti dal diritto anteriore.
Il diritto sulle terre di collettivo godimento sussiste quando:
Sono definiti beni collettivi quelli che costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo (detto anche patrimonio civico o demanio civico) e che si caratterizzano per la loro inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e perpetua destinazione agro-silvo-pastorale. Su tali beni è inoltre imposto il vincolo paesaggistico.
Tutti tali beni, con la sola eccezione delle terre di proprietà pubblica o privata sui quali gli usi civici non siano stati ancora liquidati, costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo. L'utilizzazione di tale patrimonio dovrà essere effettuata in conformità alla destinazione dei beni e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo.
Con il decreto legislativo n. 165 del 1999 è stata istituita l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di coordinamento e di Organismo pagatore degli aiuti dell'Unione europea all'agricoltura italiana. In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del predetto decreto, l'Agenzia è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal FEOGA (Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia). Successivamente, l'art. 12 del decreto-legge n. 95 del 2012 (legge n. 135 del 2012) ha disciplinato ulteriormente le competenze dell'AGEA e ha dettato la disciplina dei suoi organi (direttore dell'Agenzia e collegio dei revisori dei conti). L'AGEA svolge anche altre funzioni, come la gestione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, istituito dall'art. 58 del decreto-legge n. 83 del 2012 e la gestione delle cosiddette quote latte (in attuazione dell'art. 1 del decreto-legge n. 51 del 2015, così come modificato - nel corso della XVII legislatura - dall'art. 23, comma 6-quater del decreto-legge n. 113 del 2016).
Nel corso della XVII legislatura, si è inoltre intervenuti sulle competenze dell'Agea, principalmente, con i provvedimenti che seguono:
a) il comma 295 dell'art. 1, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) ha riformato le sue funzioni rispetto alla riforma precedentemente approvata con il citato articolo 12, commi 7-18 del decreto-legge n. 95 del 2012.
E' stato, infatti, nuovamente attribuito all'Agenzia il ruolo di coordinamento degli organismi pagatori – che eseguono i pagamenti connessi all'attuazione della politica agricola comune - e di responsabile nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative ai finanziamenti del FEAGA (Fondo europeo di garanzia) e del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha mantenuto, invece, la competenza in ordine all'attività di monitoraggio della spesa relativa ai finanziamenti europei in ambito PAC (politica agricola comune) e alle fasi inerenti la decisione di liquidazione dei conti.
b) la presentazione alle Camere di uno schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 484) che riordina integralmente l'AGEA (abrogando la gran parte della disciplina legislativa che la riguarda) e il sistema dei controlli nel settore agroalimentare, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti prima della sua emanazione. Il provvedimento non è stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Il Governo - come accennato in precedenza nel paragrafo dedicato al cosiddetto collegato agricolo - ha presentato alle Camere, nel mese di novembre 2017, uno schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica (atto del Governo n. 474), sul quale le Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato hanno espresso il loro parere nel mese di dicembre 2017. Successivamente, a febbraio 2018, il Governo ha ritrasmesso il testo - che teneva conto delle condizioni e osservazioni formulate dalle predette Commissioni - per l'espressione del parere definitivo da parte delle Camere (atto del Governo n. 474-bis). E' stato quindi emanato il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2018), composto di 17 articoli.
L'Autorità competente è individuata nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatte salve le competenze del Ministero della salute e delle altre autorità competenti in materia di controlli sanitari, e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di immissione in libera pratica dei prodotti biologici importati. I compiti di controllo sono delegati dal MIPAAF a uno o più organismi di controllo - che a tal fine presentano apposita istanza - mediante il rilascio di una autorizzazione. Il Ministero agricolo vigila sugli organismi di controllo, in coordinamento con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (art. 3).
Altra riforma scaturita dall'esercizio della delega di cui all'art. 5 del cosiddetto collegato agricolo (legge n. 154 del 2016) è quella che ha dato luogo alla presentazione alle Camere - da parte dell'Esecutivo - dello schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 485) in materia di foreste e filiere forestali, sul quale le Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato hanno espresso il loro parere nel mese di gennaio 2018. In particolare, la disposizione di delega prevede che la revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali avvenga in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale, con conseguente aggiornamento o con l'eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
La delega ha quindi indicato dettato la procedura per l'adozione dei decreti legislativi in parola, stabilendone l'invarianza finanziaria.
Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-regioni e province autonome, è attribuita la competenza ad adottare gli atti di indirizzo ed assicurare il coordinamento delle attività volto a garantire il perseguimento unitario e su tutto il territorio nazionale delle finalità previste. Tale funzione è svolta in coordinamento, per quanto di rispettiva competenza, con il Ministero dell'ambiente e con il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo.
Viene, quindi, displinata la programmazione e pianificazione forestale, prevedendo l'approvazione della Strategia forestale nazionale, documento che ha validità trentennale e che è soggetto a revisione ad adeguamento quinquenale. Le Regioni adottano poi i programmi forestali regionali . Con i piani forestali di indirizzo territoriale le regioni individuano gli strumenti di pianificazione forestale; con i piani di gestione forestali viene garantita la tutela e la gestione attiva delle proprietà foresali pubbliche e private. Con disposizioni quadro saranno definiti i criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani in esame.
Con la legge europea 2013-bis (articolo 17 della legge 30 ottobre 2014, n. 161) è stato previsto che le bevande analcoliche a base di succo di arancia vendute in Italia debbano avere un contenuto di succo di arancia non inferiore a 20 grammi per 100 centilitri o pari all'equivalente quantità di succo di arancia concentrato o disidradato in polvere. L'obbligo riguarda esclusivamente le bevande commercializzate nel mercato nazionale, mentre ne sono escluse quelle destinate al mercato degli altri Stati dell'Unione europea o degli altri Stati contraenti l'Accordo sullo spazio economico europeo, nonché quelle verso Paesi terzi. La norma è stata notificata alla Commissione europea, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2017 e sarà applicabile dal 6 marzo 2018.
Il Parlamento ha poi approvato la legge per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici (legge 25 luglio 2017, n. 127), ubicati prevalentemente nella riviera ionica della Sicilia, nella riviera ionica e tirrenica della Calabria, nella penisola sorrentina, nella costiera amalfitana e nelle isole del Golfo di Napoli, nel Gargano ed intorno al lago di Garda.
Il provvedimento ha previsto l'assegnazione di contributi ad hoc per il ripristino e il recupero degli agrumeti aventi particolare pregio varietale paesaggistico, storico e ambientale, situati in aree vocate alla coltivazione di specie agrumicole nelle quali particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche specifiche strettamente connesse alla peculiarità del territorio d'origine.
Un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, individuerà i territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici, definirà i criteri e le tipologie degli interventi previsti, determinazione la misura dei contributi erogabili.
I contributi dovranno essere concessi prioritariamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.
Per tali finalità è stato istituito, presso il MIPAAF, il Fondo per la salvaguardia degli agrumenti caratteristici, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2017 (cap. 7469).
Si segnala, poi, che la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) ha istituito - all'art. 1, comma 131 - un Fondo per il miglioramento della qualità e della competitività delle imprese agrumicole, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2018 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 (cap. 7051 del MIPAAF).
Sono diverse le disposizioni legislative che, in maniera puntuale, hanno inciso - nel corso della XVII legislatura - sul settore lattiero caseario (compresa la gestione delle cosiddette quote latte) e, in generale - sul settore zootecnico.
Di seguito si riportano i principali interventi:
Diverse disposizioni legislative sono state introdotte - nel corso della XVII legislatura - a sostegno dei settori cerealicolo e bieticolo-saccarifero.
Il settore cerealicolo
Con riferimento alle risorse destinate al settore cerealicolo, l'art. 23-bis del decreto-legge n.113 del 2016 (cap. 7825) ha istituito il Fondo per la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali, dotandolo inizialmente di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 7 milioni di euro per l'anno 2017.Con la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) ha destinato a tale Fondo 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
Le disposizioni attuative sono state disposte, per gli anni 2016 e 2017, con il D.M. 2 novembre 2016 e, per gli anni 2018 e 2019, con il D.M. 16 novembre 2017. Quest'ultimo ha previsto che alle imprese agricole che abbiano già sottoscritto direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, contratti di filiera di durata almeno triennale o che sottoscrivano contratti di filiera di durata almeno triennale, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, entro il 31 dicembre 2017, è concesso un aiuto di 200 euro per ogni ettaro coltivato a grano duro nel periodo autunno/inverno 2017-2018, oggetto del contratto.
Il settore bieticolo-saccarifero
Per quanto concerne il settore bieticolo-saccarifero, l'art. 30-ter del decreto-legge n. 91 del 2014, modificando l'articolo 29 del decreto-legge n. 5 del 2012, ha previsto che i progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero rivestano carattere strategico e costituiscano priorità a carattere nazionale; essi rientrano nell'ambito dei progetti di riconversione industriale che interessano la produzione di energia da fonti rinnovabili e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse. Il Comitato interministeriale appositamente istituito è chiamato a nominare un Commissario ad acta qualora i procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti, nonché per dare esecuzione agli accordi per la riconversione industriale sottoscritti.
In relazione alle risorse destinate recentemente al settore, la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) ha disposto uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2017 a favore del settore (cap. 7370).
Un successivo rifinanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2021 è stato disposto dall'art. 56-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 (legge n. 96 del 2017) e destinato all'apposito Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063 della legge n. 296 del 2006,
La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) ha ulteriormente incrementato la dotazione del suddetto Fondo di 4 milioni di euro per il 2018, di 5 milioni di euro per il 2019 e di 6 milioni di euro per il 2020 (art. 1, comma 1178).
Dal decreto di ripartizione in capitoli 2018-2020 risultano, quindi, complessivamente, appostati a tal fine - nel cap. 7370 del MIPAAF - 9 milioni di euro per il 2018, 10 milioni di euro per il 2019 e 11 milioni di euro per il 2020.
Alcuni interventi legislativi della XVII legislatura hanno avuto come oggetto anche altri specifici prodotti agroalimentari.
Nel settore olivicolo-oleario, l'art. 4 del decreto-legge n. 51 del 2015 ha istituito - presso il MIPAAF - il Fondo per la realizzazione di un piano di interventi nel settore con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 (cap. 7110, Fondo che, nella legge di bilancio 2018, non presenta, per tale anno, uno stanziamento in conto competenza, bensì, circa 23,2 milioni di euro in conto cassa).
La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) è intervenuta - tra l'altro - sul Fondo cosiddetto cerealicolo, per estenderlo al settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio Xylella fastidiosa, al fine di superare l'emergenza derivata dallo stesso; conseguentemente, il medesimo Fondo è stato incrementato di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti a Xylella fastidiosa nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento del batterio (art. 1, comma 128).
Il collegato agricolo (legge n. 154 del 2016) è intervenuto, poi, in relazione alle filiere del:
Con decreto interministeriale 26 luglio 2017 è stata prevista l'indicazione dell'origine in etichetta del riso;
Con decreto interministeriale 16 novembre 2017 è stata prevista l'indicazione in etichetta dell'origine del pomodoro;
La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) ha poi previsto che, al fine di promuovere l'apicoltura, quale strumento di tutela della biodiversità e di integrazione del reddito nelle aree montane, non concorrano alla formazione della base imponibile, ai fini IRPEF, i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di venti alveari e ricadenti nei comuni classificati come montani (art. 1, comma 511). Ha inoltre rideterminato l'aliquota di accisa sulla birra in 3,00 euro per ettolitro e per grado-Plato a decorrere dal 1° gennaio 2019 (art. 1, comma 514).
Ha previsto, infine, per il potenziamento delle azioni di promozione del Made in Italy agroalimentare all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, la destinazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 3 milioni di euro per l'anno 2020 all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero (art. 1, comma 501).
Diversi sono i provvedimenti legislativi - soprattutto d'urgenza - che si sono succeduti nel corso della XVII legisatua per affrontare gli eventi sismici verificatisi, nell'Italia centrale, tra agosto 2016 e gennaio 2017. Di seguito, se ne riporta la sintesi normativa, con riferimento specifico al settore agroalimentare e zootecnico.
Il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
Il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (così come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229), recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" ha recepito nel corso del suo iter anche le disposizioni dell'art. 3 del successivo decreto-legge n. 205 del 2016 (emanato a seguito di ulteriori eventi sismici, ma abrogato prima della sua conversione) e presenta, in relazione al settore agricolo, agroalimentare e zootecnico - all'art. 21 - il contenuto che si espone di seguito.
Mediante commi aggiuntivi allo stesso art. 21 si sono inseriti nel testo convertito del decreto-legge n. 189 del 2016 - come anticipato - contenuti già recati dall'articolo 3 del successivo decreto-legge n. 205 del 2016.
Il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8
A seguito del verificarsi di ulteriori eventi sismici, è stato emanato il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", che è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.
In esso, in particolare, rivestono importanza per il settore agricolo le disposizioni degli articoli 11 (recante disposizioni in materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali) e, soprattutto, dell'articolo 15 (recante disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche).
Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (cosiddetta "manovrina")
Il titolo III del suddetto decreto-legge n. 50 del 2017 (legge n. 96 del 2017) reca "Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico" ed è composto degli articoli 41-46-novies.
In particolare, l'art. 41, oltre a prevedere, al comma 1, uno stanziamento di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per gli interventi legati agli eventi sismici del 2016 e del 2017, istituisce, con quota parte di quelle risorse, un Fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per consentire l'accelerazione delle attività di ricostruzione (comma 2).
L'art. 42 prevede un rifinanziamento del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 anche per far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza (comma 1). Si autorizza, inoltre, la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017 per l'avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle aree colpite dagli eventi sismici (comma 2).
L'art. 43 prevede una ulteriore proroga delle sospensione e rateizzazione dei tributi sospesi per i soggetti residenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Italia centrale.
L'art. 44 estende anche a taluni investimenti il credito d'imposta per gli investimenti in quei territori.
L'art. 45 prevede la compensazione per i comuni del cratere degli eventi sismici della perdita del gettito TARI.
L'art. 46 istituisce una zona franca urbana per il sisma del centro-Italia, ai sensi delle legge n. 296 del 2006 (art 1, commi 341 e 341-bis), nei comuni delle regioni di Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria colpiti dal sisma.
L'art. 46-bis, poi, reca interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2015, prevedendo norme concernenti la segnalazione dei danni subiti e taluni aspetti del relativo procedimento.