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Temi dell'attività parlamentare

Agricoltura, caccia e pesca
Commissione: XIII Agricoltura
Agricoltura e biodiversità
Politiche europee e nazionali per il settore della pesca

 La politica nazionale sulla pesca - in particolare di quella marittima - è fortemente influenzata dalla competenza in materia da parte dell'Unione europea. Nonostante ciò - nel corso della XVII legislatura - le Camere sono intervenute nel comparto della pesca con alcuni provvedimenti legislativi, con particolare riferimento alla tutela dei lavoratori del settore.

 
Il sostegno europeo e nazionale della pesca
05/03/2018

Il sostegno europeo: la politica comune della pesca

 

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 3, stabilisce che l'Unione europea ha competenza esclusiva, tra l'altro, sulla conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca (paragrafo 1, lettera d))

La politica comune della pesca (PCP) consiste in una serie di norme per la gestione delle flotte pescherecce europee e la conservazione degli stock ittici.

Il suo obiettivo è gestire il settore della pesca europea come una risorsa comune, dando a tutte le flotte europee un accesso paritario alle acque dell'UE e permettendo ai pescatori di competere in modo equo.

Gli stock ittici possono ricostituirsi, ma sono limitati e, in alcuni casi, sono oggetto di sovra sfruttamento. Di conseguenza, i Paesi UE hanno preso delle misure per garantire che l'industria europea della pesca sia sostenibile e non minacci, nel lungo termine, le dimensioni e la produttività della popolazione ittica.

La PCP mira, dunque, a garantire che la pesca e l'acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ecologico, economico e sociale e che rappresentino una fonte di alimenti sani per i cittadini dell'UE.

Secondo l'Unione europea, sebbene sia importante massimizzare le catture, occorre porvi dei limiti. È necessario, dunque, garantire che le pratiche di pesca non impediscano ai pesci di riprodursi. Pertanto, la politica comune della pesca 2014-2020 (nonché le precedenti politiche sulla pesca dell'UE) hanno adottato misure ritenute conseguenti per fronteggiare il problema.

L'attuale politica impone di fissare, per il periodo 2014-2020, dei limiti di cattura sostenibili che assicurino, nel lungo termin, la conservazione degli stock ittici.

Si consideri che, a livello europeo, viene promossa e sostenuta l'acquacoltura all'interno della politica comune della pesca e sono stati pubblicati una serie di orientamenti strategici europei che illustrano le priorità comuni e gli obiettivi generali a livello dell'UE.

Previa consultazione di tutte le parti interessate, sono stati individuati quattro settori prioritari:

- ridurre gli oneri amministrativi;

- migliorare l'accesso agli spazi e alle acque;

- aumentare la competitività;

- sfruttare i vantaggi concorrenziali grazie ad elevati standard qualitativi, sanitari e ambientali.

 

La Politica comune della pesca è stata introdotta, per la prima volta, negli anni '70 e aggiornata a più riprese. L'ultimo aggiornamento è entrato in vigore il 1º gennaio 2014, per il nuovo periodo di programmazione finanziaria 2014-2020.

La Commissione europea evidenzia che l'attuale politica comune europea della pesca si articola in quattro settori:

- gestione della pesca (ivi incluso il sostegno ad un'acquacoltura sostenibile);

- politica internazionale;

- mercati e politica commerciale;

- finanziamento della politica della pesca, attraverso il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020, di cui al regolamento UE n. 508/2014 (nel precedente periodo di programmazione finanziaria europea, il Fondo si chiamava Fondo europeo per la pesca FEP 2007-2013). Il Fondo viene utilizzato per cofinanziare progetti insieme alle risorse nazionali.

A ciascun Paese viene assegnata una quota della dotazione complessiva del Fondo in base alle dimensioni del suo settore ittico.

Ogni Paese deve, quindi, predisporre un programma operativo (PO), specificando le modalità di utilizzo delle risorse assegnate.

In seguito all'approvazione del programma, da parte della Commissione, spetta alle Autorità nazionali selezionare i progetti da finanziare.

Le Autorità nazionali e la Commissione sono congiuntamente responsabili dell'attuazione del programma.

La dotazione finanziaria per l'Italia proveniente dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) per il periodo 2014-2020 ammonta a 537 milioni di euro, compresi gli incentivi pubblici per i controlli e la ricerca scientifica.

L'Italia ha redatto, ai sensi del Regolamento (UE) n.508/2014, un Programma Operativo unico, approvato con decisione della Commissione europea del 25 novembre 2015.

Sulla base dell'Accordo di partenariato approvato dalla Commissione UE il 29 ottobre 2014 e del Programma Operativo unico FEAMP 2014-2020, le risorse europee per l'Italia sono ripartite sui seguenti obiettivi tematici:

OT3: promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura: 218,72 milioni di euro;

OT4: sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori: 12,70 milioni di euro;

OT6: tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse: 215,47 milioni;

OT8. promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori: 58,13 milioni.

 

Si consideri che ai predetti importi si deve aggiungere il relativo cofinanziamento nazionale, pari a circa 446,6 milioni di euro.

Il sostegno FEAMP (537 milioni di euro) e il cofinanziamento nazionale (446,6 milioni di euro) per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 sono ripartiti secondo le seguenti priorità dell'Unione.

Il Programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca (FEAMP) 2014-2020 ha come obiettivo generale quello di favorire la gestione sostenibile dell'attività di pesca e di acquacoltura.

Priorità

  • Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivi specifici:

  1. la riduzione dello sfruttamento dello stock ittico sull'ambiente marino, comprese l'eliminazione e la riduzione, per quanto possibile, delle catture indesiderate;
  2. la tutela  della biodiversità e degli ecosistemi acquatici;
  3. il rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro;
  4. il sostegno allo sviluppo tecnologico e all'innovazione, compreso l'aumento dell'efficienza energetica e del trasferimento delle conoscenze;
  5. incentivi alla formazione professionale e allo sviluppo di programmi per un apprendimento permanente.

  • Favorire un'acquacoltura sostenibile, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivi specifici:

  1. sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze;
  2. rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese acquicole, incluso il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro, in particolare delle PMI;
  3. tutela della biodiversità acquatica e il potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti acquicoli;
  4. promozione di un'acquacoltura che abbia un livello elevato di tutela ambientale e la promozione della salute e del benessere degli animali e della salute e della sicurezza pubblica;
  5. sviluppo di formazione professionale, nuove competenze e apprendimento permanente.

  • Promuovere l'attuazione della Politica comune della Pesca

Obiettivi specifici:

  1. miglioramento e apporto di conoscenze scientifiche, nonché il miglioramento della raccolta e della gestione dei dati;
  2. sostegno al monitoraggio, al controllo e all'esecuzione, il rafforzamento della capacità istituzionale e la promozione di un'amministrazione pubblica efficiente senza aumentare gli oneri amministrativi.

  • Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale

Obiettivi specifici

  1. promozione della crescita economica e dell'inclusione sociale e la creazione di posti di lavoro, il sostegno all'occupabilità e alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura, compresa la diversificazione delle attività nell'ambito della pesca e in altri settori dell'economia marittima.

  • Favorire la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Obiettivi specifici:

  1. miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
  2. promozione degli investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione.

  • Favorire l'attuazione della Politica Marittima Integrata (PMI)

Obiettivi specifici:

  1. Favorire l'attuazione della Politica Marittima Integrata (PMI).

 

Il sostegno nazionale al settore della pesca

 

La materia della pesca, che, per la componente marittima, è nella competenza esclusiva dell'Unione europea, ha trovato negli anni la sua disciplina nazionale in una pluralità di testi normativi, non sempre caratterizzati da organicità e unitarietà di indirizzo .

Il quadro della programmazione nazionale sulla pesca si è andato sviluppando a partire dagli anni ‘70 del secolo scorso, quando con la legge n. 41/1982 fu introdotto, per la prima volta, un meccanismo di governo del settore attraverso il Programma triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura che ne individua obiettivi e strumenti.

L'entrata in vigore del D.lgs. n. 153/2004, sulla pesca marittima, e del D.lgs. n.154/2004, sulla modernizzazione del settore pesca e acquacoltura, adottati in conseguenza del conferimento al Governo, ad opera della legge n. 38/2003, di una delega per la modernizzazione dei settori foreste, pesca e acquacoltura, ha segnato l'abrogazione integrale della originaria legge n. 41/1982.

Il principio basilare introdotto delle nuove disposizioni si sostanziava nella previsione dell'adozione, da parte del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura.

Successivamente, il D.L. n. 225/2010 (art. 2, commi da 5-novies a 5-duodecies) ha riformato procedure e contenuto del Programma, prevedendone l'adozione ad opera del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e acquacoltura, e stabilendo che esso disciplini gli interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della incentivazione della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali.

In forza di tali previsioni, sono stati, sino ad oggi, adottati il Programma triennale 2007-2009 (D.M. 3 agosto 2007), successivamente prorogato sino a tutto il 2012, il Programma triennale 2013-2015 (D.M. 31 gennaio 2013) e il Programma triennale 2017-2019 (decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 dicembre 2016), le cui risorse sono distribuite in più capitoli di spesa del MIPAAF (capp. 1173, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488 e 7043), al fine di assicurare la tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e di garantire la competitività del settore ittico.

Il Programma nazionale triennale 2017-2019 è, dunque, lo strumento di governo della pesca italiana per le competenze di natura nazionale che debbono comunque essere strettamente integrate a quelle dell'Unione europea ed a quelle assegnate alle Regioni.

Le risorse complessive assegnate, in conto competenza, al suddetto Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura sono state di circa 3 milioni di euro per il 2017 e di altrettanti per il 2018 e di circa 15 milioni di euro per il 2019 (dopo che la legge di bilancio 2018, n. 205 del 2017, all'art. 1, comma 123, ha previsto l'integrazione, per l'anno 2019, di 12 milioni di euro della dotazione finanziaria del predetto Programma).

 
Disciplina del settore della pesca e dell'acquacoltura
05/03/2018

Il Decreto legislativo n. 226 del 2001, in attuazione della delega disposta dalla legge n. 57 del 2001, aveva dettato disposizioni organiche per il settore della pesca e dell'acquacoltura, prevedendo:

  • fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'equiparazione di:
  1. l'imprenditore ittico all'imprenditore agricolo;
  2. le imprese di acquacoltura all'imprenditore ittico;
  3. gli imprenditori ittici alle cooperative di imprenditori ittici ed ai loro consorzi, quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività;
  4. gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle relative attività agli imprenditori ittici.

 

Il D.lgs. 4/2012 ha, poi, disciplinato l'attività di pesca ed acquacoltura e il sistema sanzionatorio.

La pesca professionale (articolo 2) viene definita come l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.

Le attività connesse alla pesca professionale sono quelle inerenti alla pesca turismo, alle attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione, ed infine agli interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.

 

L'attività di acquacoltura (articolo 3) è definita - fermo restando quanto previsto dall'articolo 2135 del codice civile - come un'attività economica svolta professionalmente diretta all'allevamento o alla cultura di organismi acquatici, attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico svolta in acque dolci, salmastre o marine.

Attività connesse ad essa sono costituite dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione dei suoi prodotti, la fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività di acquacoltura esercitata, ed infine gli interventi di gestione attiva finalizzati alla valorizzazione produttiva e all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e dell'ambiente costiero.

L'articolo 4 definisce l'imprenditore ittico come il titolare di licenza di pesca che esercita professionalmente l'attività di pesca professionale; ad esso si applicano le disposizioni concernenti l'imprenditore agricolo. Si considera imprenditore ittico l'acquacoltore, mentre il giovane imprenditore ittico (articolo 5) è colui che svolge le attività dell'imprenditore ittico con un'età non superiore ai 40 anni.

Nel decreto in esame vi è poi la definizione di pesca non professionale (articolo 6), diretta a fini ricreativi, turistici, sportivi o scientifici, mutuata dall'art. 4 del regolamento (CE) 1224/2009, nonché di pesca scientifica, come l'attività diretta a scopi di studio, ricerca e sperimentazione. Infine è demandato ad un decreto ministeriale di regolamentare nel dettaglio la pesca a fini ricreativi, turistici, sportivi. In merito va ricordato che attualmente è disciplinata la sola pesca subacquea (artt. 128-131 del DPR 1639/68 di esecuzione delle legge sulla pesca).

 

Il Capo II definisce il sistema sanzionatorio (modificato dall'art. 39 della legge n. 154 del 2016, che ha riscritto gli articoli da 7 a 12 del decreto legislativo n. 4/2012) distinguendo tra comportamenti che causano l'elevazione di contravvenzioni (artt. 7-9), e quelli che configurano degli illeciti amministrativi (artt. 10-12), stabilendo altresì per entrambi le pene principali, quelle accessorie, e quali siano "infrazioni gravi", sanzionate con il sistema a punti previsto dall'articolo 14. Per le contravvenzioni, che rientrano nella categoria dei reati, le pene sono sia di carattere detentivo (arresto) che pecuniario (ammenda); per gli illeciti amministrativi la sanzione è esclusivamente pecuniaria. L'obbligo di prevedere "infrazioni gravi" era richiesto direttamente dalle norme comunitarie (cfr. art. 42 del regolamento (CE) 1005/2008 e art. 90 regolamento (CE) 1224/2009), che tuttavia demandavano al singolo Stato membro di determinare il "carattere grave della violazione".

Le contravvenzioni definite dall'articolo 7 sono relative al divieto di:

  • pescare, detenere, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita (ad esclusione della pesca scientifica);
  • danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;
  • raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalità di cui sopra;
  • pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali;
  • esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;
  • sottrarre od asportare gli organismi acquatici oggetto dell'altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili;
  • sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e di acquacoltura.

L'articolo 8 quantifica le pene principali da applicare alle contravvenzioni, prevedendo pene differenziate a seconda che si tratti delle prime cinque fattispecie sopra indicate (per le quali è previsto l'arresto da due mesi a due anni o l'ammenda da 2000 a 12.000 euro) o delle ultime due (sanzionate, a querela di parte, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1000 a 6000 euro).

L'articolo 9 definisce le pene accessorie, che consistono, sostanzialmente, nella confisca del pescato e degli attrezzi, nell'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi e nella sospensione dell'esercizio commerciale da 5 a 10 giorni. 

Quanto agli illeciti amministrativi (articolo 10) si riferiscono, in particolare, alla pesca senza licenza o autorizzazione in corso di validità, oppure in zone e tempi vietati; alla detenzione e commercializzazione di prodotto pescato in zone e tempi vietati; alla pesca di stock ittici sottoposti a fermo biologico o di quantità superiori a quelli autorizzate o con attrezzi vietati; alla manomissione dell'apparto motore o del dispositivo di localizzazione satellitare; alla falsificazione dei contrassegni di individuazione delle unità da pesca e alla violazione degli obblighi previsti in materia di registrazione delle catture, di etichettatura e tracciabilità; all'intralcio delle attività degli ispettori della pesca e degli organi di vigilanza o all'effettuazione del trasbordo con pescherecci sorpresi in attività di pesca illegale.

Le sanzioni amministrative pecuniarie, nei casi più gravi, possono arrivare a 150 mila euro (in particolare, ove le violazioni abbiano ad oggetto il tonno rosso e il pesce spada), mentre le sanzioni accessorie possono consistere nella confisca del pescato e degli attrezzi, nell'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi e nella sospensione della licenza fino a 6 mesi, per arrivare alla revoca della stessa in taluni casi di recidiva (articoli 11 e 12).

Si aggiunge, per completezza, che l'art. 40 della citata legge n. 154 del 2016 ha inserito nell'ordinamento sanzioni penali e amministrative per contrastare comportamenti che costituiscono bracconaggio ittico nelle acque interne e che la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) ha istituito - all'art. 1, comma 125 - presso il Ministero della difesa, il "Fondo antibracconaggio ittico", con una dotazione di un milione di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020, destinato a potenziare i controlli delle acque interne da parte del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri (CUTFAA).

 
Tutela previdenziale ed assicurativa nazionale per i lavoratori della pesca
05/03/2018

 Il trattamento previdenziale dei lavoratori della pesca

 

L'inquadramento dei marittimi imbarcati quali membri dell'equipaggio sulle navi adibite alla pesca marittima nei regimi previdenziali vigenti nel settore è determinato, prevalentemente, dalle caratteristiche della nave a bordo della quale i marittimi stessi operano.

Di conseguenza, nel nostro ordinamento per i marittimi esistono i seguenti regimi previdenziali: quello dei pescatori della piccola pesca marittima di cui alla L. 250/1958 e il regime previdenziale marittimo di cui alla L. 413/1984.

Il primo trova applicazione nell'ambito dell'attività lavorativa della pesca esclusiva o prevalente, sia in via autonoma sia in forma associata (cooperativa o compagnia di pesca) ed esercitata, quale attività professionale, con "natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda". L'inquadramento in tale regime dà diritto al lavoratore alla pensione di vecchiaia, invalidità e anzianità, nonché all'indennità contro gli infortuni. Ai lavoratori inquadrati nel predetto regime non compete l'indennità di disoccupazione, malattia, maternità e assegno per il nucleo familiare.

I marittimi inquadrati ai sensi della L. 413/1984 attualmente sono iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell'INPS e possono accedere a tutte le prestazioni dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

 

Assicurazione nel settore della pesca

 

Le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa sono assicurate per le malattie e gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL.

Il DPR n.1124/1965 rappresenta ora il Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e inserisce, tra i soggetti che devono obbligatoriamente assicurarsi, anche gli addetti al lavoro della pesca (art. 1, punto n. 12). A tale proposito si ricorda che, con l'articolo 55 della L. 144/1999, il Governo è stato delegato a ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro; in attuazione di tale delega è stato adottato il D.Lgs. 38/2000 che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, ha individuato, a fini tariffari, nell'ambito della gestione industria e fermo restando quanto stabilito dal citato articolo 1 del DPR 1124/1965, quattro gestioni separate comprendenti anche quella dell'industria per l'attività della pesca (art. 1, c. 1, lett. a)).

I datori di lavoro obbligati al pagamento dei premi sono:

- gli armatori delle navi e dei galleggianti adibiti alla navigazione e alla pesca marittima;

- i concessionari dei servizi radiotelegrafici di bordo ed i concessionari di altri servizi di bordo autorizzati dalla competente Autorità marittima.

Gli armatori devono presentare entro il giorno dell'iscrizione della nave nei registri portuali una denuncia di esercizio, con l'indicazione del tipo di nave, del servizio cui essa è adibita, del numero delle persone previste dalla tabella di armamento e dell'ammontare annuo presunto delle retribuzioni dell'equipaggio.

All'inizio dell'esercizio della nave, cioè al primo armamento, l'INAIL notifica un premio provvisorio, calcolato sulle retribuzioni presunte segnalate dall'armatore sulla denuncia di esercizio e, nell'anno successivo, il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento del premio assicurativo definitivo stabilito sull'ammontare con le aliquote in vigore relative al rischio (pesca, trasporto passeggeri, merci, ecc.).

Il Fondo di solidarietà nazionale per il settore della pesca e altre misure a sostegno del reddito

 

La legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 244-248 della legge n. 232 del 2016) ha previsto l'istituzione - presso l'INPS - del Fondo di solidarietà per il settore della pesca (FOSPE), con dotazione iniziale di 1 milione di euro per il 2017, alimentato, poi, con contribuzione ordinaria a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, al fine di garantire i lavoratori della pesca in caso di arresto temporaneo obbligatorio, sospensione dell'attività per condizioni metereologiche avverse e ogni altra causa non imputabile al datore di lavoro.

La medesima legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 346 e 347) ha inoltre riconosciuto un'indennità specifica, per il 2017, a sostegno del reddito ai lavoratori dipendenti dalle imprese di pesca per la sospensione dell'attività connesso al fermo biologico: il limite di spesa complessivo previsto è di 11 milioni di euro e comporterà la corresponsione di un'indennità giornaliera omnicomprensiva di 30 euro.

Il decreto-legge n. 244 del 2016 (legge n. 19 del 2017) - cosiddetto proroga termini - ha previsto, all'art. 13, comma 6-undecies, la proroga - anche per il 2017 - del finanziamento necessario alla copertura integrale della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, relativa all'anno 2016, fino a (ulteriori) 17 milioni di euro, nei limiti e secondo le modalità applicative del decreto interministeriale 5 agosto 2016.

La suddetta disposizione prevede che, al fine di prorogare anche per il 2017 il finanziamento necessario alla copertura integrale della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca relativa all'anno 2016, nei limiti e secondo le modalità stabiliti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 agosto 2016 (n. 1600069), emanato sulla base dell'art. 1, comma 307 della legge n. 208 del 2015, è destinata una somma (ulteriore) fino a 17 milioni di euro. Alla copertura del predetto onere per il 2017 si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008 (legge n. 2 del 2009).

Il citato art. 1, comma 307, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione finalizzate al finanziamento degli ammortizzatori sociali, ha già destinato fino a 18 milioni di euro per il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca. I limiti e le modalità applicative di questa misura sono state disposte per mezzo del suindicato decreto interministeriale n. 1600069 del 5 agosto 2016, che viene richiamato dalla citata disposizione del decreto "proroga termini". In precedenza, altre misure analoghe sono state approvate dal Parlamento: si vedano, in particolare, l'art. 1, comma 229 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013); l'art. 1, comma 184 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014); l'art. 1, comma 109 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) e l'art. 3 del decreto-legge n. 65 del 2015 (legge n. 109 del 2015).
Da ultimo, la legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha approvato le seguenti misure nel settore della pesca:
  • è stata riconosciuta, anche per il 2018, un'indennità giornaliera onnicomprensiva di 30 euro per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima (compresi i soci delle cooperative della piccola pesca) nei periodi di fermo temporaneo obbligatorio, nel limite di spesa di 11 milioni di euro (art. 1, comma 121);
  • è stata attribuita, a decorrere dall'anno 2018, e nel limite di 5 milioni di euro annui, un'indennità giornaliera, fino a un massimo di 30 euro, a favore dei medesimi lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo non obbligatorio (art. 1, comma 135);
  • è stata integrata, per l'anno 2019, di 12 milioni di euro, la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'art. 2, comma 5-decies del decreto-legge n. 225 del 2010 (legge n. 2010 del 2011), adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 dicembre 2016, al fine di assicurare la tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e di garantire la competitività del settore ittico (art. 1, comma 123);
  • è stato, infine, integrato di un milione di euro, per il 2019, il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, istituito dall'art. 14 del decreto legislativo n. 154 del del 2004, con risorse - allocate nel cap. 7350 - destinate a completare le procedure di risarcimento dei danni subiti dalle imprese del settore, già accertati alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018, a seguito di calamità naturali riconosciute (art. 1, comma 124).
 
Il Nuovo testo unificato recante interventi per il settore ittico (A.C. 338 ed abb.)
05/03/2018

Si ricorda, infine, che nel corso della XVII Legislatura, la Camera dei deputati ha approvato, in prima lettura, il testo unificato delle proposte di legge C. 338, 339, 521, 1124, 4419 e 4421, recante interventi per il settore ittico. Il testo è stato trasmesso al Senato, che ha concluso l'esame in Commissione in sede referente, il 12 dicembre 2017, senza apportarvi modifiche (AS 2914).

Il testo unificato prevedeva: quattro deleghe al Governo:

- una per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca ed acquacoltura;

- una per la riforma del sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito degli interventi previsti dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);

- una per la riforma della normativa in materia di pesca sportiva;

- una per il riodino delle concessioni demaniali per la pesca e l'acqualcoltura e in materia di licenze di pesca.

Istituiva il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, i distretti di pesca e i Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura, definiva i principi e criteri per  l'attività di "pesca-turismo" e "ittiturismo", introduceva l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti comunitari e nazionali e a prestiti agrari di esercizio, disciplinava la vendita diretta al consumatore dei prodotti ittici.

Definiva, altresì, le modalità per l'assegnazione delle nuove quote di cattura del tonno rosso e rivedeva il sistema sanzionatorio per la pesca illegale, come configurato, da ultimo, dal c.d. collegato agricolo.