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Temi dell'attività parlamentare

Istituzioni e diritti fondamentali
Commissione: XI Lavoro
Pubblica amministrazione e pubblico impiego
Il pubblico impiego nelle manovre di bilancio

Numerose e significative disposizioni in materia di pubblico impiego sono state approvate nell'ambito delle manovre di bilancio annuali.

 
Disposizioni in materia di pubblico impiego nella Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017)
15/01/2018

In materia di pubblico impiego, la legge di bilancio per il 2018 (L. 205/2017) determina gli oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il pubblico impiego per il triennio 2016-2018.

In particolare, vengono destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale nelle amministrazioni pubbliche ed ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche in regime di diritto pubblico 300 milioni per il 2016, 900 milioni per il 2017 e 2.850 milioni dal 2018.

Tali somme corrispondono ad incrementi retributivi rispettivamente pari a: 0,36 per cento per il 2016; 1,09 per cento per il 2017; 3,48 per cento per il 2018 (assumendo come termine di raffronto l'ammontare retributivo dato dal trattamento economico principale ed accessorio per il 2015, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale).

Nella percentuale sopra ricordata per il 2018, ricade pertanto l'attribuzione di aumenti medi mensili di 85 euro lordi, secondo l'accordo stipulato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con le Organizzazioni sindacali il 30 novembre 2016 (commi 679; 681-684).

Numerose disposizioni sono volte a consentire assunzioni di personale in deroga alla normativa vigente da parte di determinate amministrazioni ed enti pubblici (commi 274, 287-293, 299-300, 302, 305-306, 444-448, 478-479, 489-491, 563-567, 615, 622-627 e 633, nonché commi da 844-847, 635, da 1129 a 1131, da 570 a 573).

Si prevede la proroga al 31 dicembre 2018 delle convenzioni sottoscritte per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili (LSU) (commi 223-225).

Si stabilisce la sospensione del contratto a termine per le ricercatrici durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità (comma 635).

Inoltre, si prevede la proroga al 31 dicembre 2018 di termini per procedere a specifiche assunzioni, di contratti di lavoro a tempo determinato e di graduatorie concorsuali (comma 1148), e si introducono misure per la stabilizzazione di personale precario di vari enti (commi 312-313, 668, 670-671, 673, 793-797, 801-803, 806-807 e 811, nonché commi 669, 812, 570-573 e da 563 a 564).

Infine, viene disposto il divieto di demansionamento, licenziamento, trasferimento o sottoposizione ad altra struttura con effetti negativi sulle condizioni di lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori che agiscano in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestie o molestie sessuali. Le richiamate tutele non sono comunque garantite in caso sia accertata (anche con sentenza di primo grado) la responsabilità penale del denunciante per calunnia, diffamazione o infondatezza della denuncia (comma 218).

 
Disposizioni in materia di pubblico impiego nella Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016)
  • 2 dossier
15/01/2018

Per quanto riguarda il personale pubblico, i primo luogo si segnala che l'articolo 1, commi 364 e ss. della L. 232/2016 ha istituito un Fondo per il pubblico impiego, con una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,39 miliardi di euro a decorrere dal 2018, volto a finanziare:

  • la contrattazione collettiva nel pubblico impiego relativa al triennio 2016-2018 (in aggiunta ai 300 milioni di euro già stanziati dall'ultima legge di stabilità) e il miglioramento economico del personale non contrattualizzato;
  • assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato (inclusi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco);
  • l'attuazione degli interventi normativi previsti in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché di riordino dei ruoli del personale delle forze di polizia e delle forze armate ovvero il finanziamento della proroga, per l'anno 2017, del contributo straordinario di 960 euro su base annua, già previsto per il 2016, in favore del personale appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale.

Inoltre, è stata prevista la proroga al 31 dicembre 2017 dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti alla data di entrata in vigore del decreto n. 101 del 31 agosto 2013, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, nonché delle graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 1, comma 368, della L. 232/2016).

Dossier
 
Disposizioni in materia di pubblico impiego nella Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015)
  • 2 dossier
15/01/2018

Nella materia del pubblico impiego sono innanzi tutto da segnalare le disposizioni in materia di personale contenute nella L. 208/2015.

Si prevede la destinazione di 300 milioni di euro annui, nell'ambito dei quali 74 milioni sono destinati a personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia e 7 milioni sono assegnati al restante personale in regime di diritto pubblico, per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni (commi 466-470).

Si prevedono interventi sulla disciplina concernente le limitazioni delle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni; in particolare:

  • si incrementa la limitazione al turn over per determinate amministrazioni (le quali, nel triennio 2016-2018, potranno procedere ad assunzioni di personale nel limite di una spesa pari al 25% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente) (comma 227);
  • si stabilisce, per il medesimo triennio e nella medesima percentuale, il limite al turn over per le regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno (comma 228);
  • vengono confermate le limitazioni attualmente vigenti al fine di definire i processi di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali e, per il biennio 2017-2018, viene esclusa la possibilità, per gli enti "virtuosi", di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

Si dispone che le facoltà assunzionali del triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato siano prioritariamente finalizzate all'assunzione di: 50 dirigenti; 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia; 10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato (comma 216).

Al contempo, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche che risultano vacanti alla data del 15 ottobre 2015. E' prevista una disposizione transitoria per gli incarichi conferiti dopo tale data e sono escluse alcune tipologie di posti dirigenziali (commi 219 e 224). Entro il 31 gennaio 2016 è infine effettuata la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, degli enti pubblici (comma 220).

Viene modificata la destinazione dei compensi dei membri dei consigli di amministrazione che siano dipendenti dell'amministrazione controllante, eliminando la possibilità che gli stessi siano riassegnabili al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio (comma 235).

Si limita, a decorrere dal 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (comma 236).

A decorrere dal 2016 è stabilita una riduzione della spesa complessiva per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, in misura pari al 10 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2015; sono esonerate le amministrazioni che abbiano già disposto riduzioni corrispondenti successivamente al 31 dicembre 2010 (comma 243).

Per quanto riguarda le regioni e gli enti locali è previsto che venga effettuata, secondo i rispettivi ordinamenti, una ricognizione delle relative dotazioni organiche dirigenziali, nonché il riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni (comma 221).

Al contempo, i comuni istituiti dal 2011 per effetto di fusioni, nonché le unioni di comuni, sono autorizzati ad assumere personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente (comma 229).

Si prevedono poi disposizioni circa la ricollocazione del personale delle province, a seguito del riordino che le ha investite con la legge n. 56 del 2014 (commi 764-769, 770, 771, 772, 774). E' disposta, in particolare, la costituzione di un fondo per il 2016, presso il Ministero dell'interno, con dotazione di 60 milioni di euro, di cui 34 per cento è volto a concorrere alla corresponsione del trattamento economico del predetto personale (comma 764). Sono inoltre dettate disposizioni (comma 770) relative alle funzioni di polizia amministrativa locale e del relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali. E' inoltre prevista (comma 771), in aggiunta alle altre forme di mobilità, l'acquisizione all'amministrazione della giustizia, limitatamente al biennio 2016-2017 e con la finalità di supportare i processi di digitalizzazione degli uffici, di 1.000 unità di personale proveniente dagli enti di area vasta, effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificata e senza bisogno dell'assenso dell'ente di provenienza.

 

Per quanto concerne i dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria (incluse le agenzie fiscali) ai quali siano state affidate le mansioni della terza area, vengono confermati, fino all'adozione di una specifica disciplina contrattuale, lo svolgimento delle funzioni espletate e il relativo trattamento economico. Tale riconoscimento è esteso anche a coloro i quali sono stati assunti all'esito di concorsi banditi in applicazione del CCNL di comparto del quadriennio 2002-2005 (oltre al quadriennio 1998-2001).

Infine,  si interviene sulla disciplina dei compensi per gli amministratori, dirigenti e dipendenti delle società controllate dal Ministero dell'economia, estendendola a tutte le società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche, fissando il limite massimo annuo dei compensi nell'importo di 240mila euro e stabilendo alcuni obblighi di pubblicità per gli incarichi ed i compensi relativi agli incarichi di consulenza e di collaborazione presso le società medesime (commi 672-676).

Dossier
 
Disposizioni in materia di pubblico impiego nella Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014)
  • 2 dossier
15/01/2018

Con riferimento al settore del pubblico impiego, l'articolo 1, commi 254-256, della L. 190/2014 prevede una serie di disposizioni volte al contenimento delle spese di personale.

In particolare,il comma 254 ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 il blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego, già previsto fino al 31 dicembre 2014 dalla normativa vigente, con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018.

Il successivo comma 255 ha esteso fino al 2018 l'efficacia della norma in base alla quale l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefìci complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013, mentre il successivo comma 256  ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 il blocco degli automatismi stipendiali del personale non contrattualizzato, ferma restando l'esclusione dal blocco dei magistrati; introduce il divieto di cumulo dei trattamenti accessori del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità.

Inoltre, l'articolo 1, comma 300, nell'ottica della realizzazione di interventi correttivi e di riduzione delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha previsto la soppressione della norma che autorizza un'integrazione della dotazione organica pari a 250 unità di personale ispettivo e a procedere progressivamente alle conseguenti assunzioni.

I commi da 421 a 428 dell'articolo 1dispongono, in primo luogo, la riduzione del 50% e del 30% della dotazione organica, rispettivamente, di province e città metropolitane con la contestuale definizione di un procedimento volto a favorire la mobilità del personale eccedentario verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione; alla copertura degli oneri (pari a 2 milioni di euro nel 2015 e 3 milioni euro nel 2016) si provvede mediante riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Si prevede, inoltre, che città metropolitane e province possano finanziare temporaneamente (nei limiti di 60 milioni di euro, a valere sul fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo) il personale a tempo indeterminato e la proroga dei contratti a termine e flessibili dei servizi per l'impiego, al fine di garantirne il regolare funzionamento.

Dossier
 
Disposizioni in materia di pubblico impiego nella Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013)
  • 2 dossier
15/01/2018

In particolare, il provvedimento:

  • ha recato disposizioni in materia di indennità di vacanza contrattuale e di rinnovi contrattuali, prevedendo, in particolare, che per il triennio 2015-2017 l'indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti pubblici resti fissata agli importi in godimento al 31 dicembre 2013 (commi 452-455);
  • ha prorogato a tutto il 2014 la disposizione in base alla quale l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale da parte di ciascuna amministrazione pubblica non può superare quello corrisposto nel 2010 (comma 456);
  • ha previsto che, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, gli onorari professionali previsti in seguito a sentenze favorevoli alle P.A., in favore dei dipendenti che hanno assistito professionalmente le P.A. medesime, incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, siano corrisposti nella misura del 75% (comma 457);
  • in materia di assunzioni nella P.A., ha ridotto le percentuali del turn over in determinate pubbliche amministrazioni (tra cui le Amministrazioni dello stato, gli enti pubblici non economici, le agenzie, le università statali e gli enti di ricerca) e prevedendo la possibilità di assunzioni aggiuntive, in deroga alla normativa vigente, per il comparto sicurezza (commi da 460, 462,464 e 468);
  • ha previsto che le amministrazioni pubbliche comprese nell'elenco I.S.T.A.T. non possano erogare, ai soggetti già titolari di trattamento pensionistico (inclusi i vitalizi anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive), trattamenti economici che, sommati ai trattamenti pensionistici, eccedano il limite fissato dall'articolo 23-ter, comma 1, del D.L. 201/2011, cioè il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione (pari nell'anno 2012, ai sensi della nota del ministero della giustizia n. 78084 del 17 luglio 2013, ad euro 301.320,29), facendo altresì salvi i contratti e i rapporti in corso fino alla loro scadenza (comma 489);
  • ha esteso anche ai soggetti che abbiano in essere rapporti lavorativi con le autorità amministrative indipendenti e agli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche, escluse le stesse autorità amministrative indipendenti, a decorrere dal 2014, la disciplina vigente sul limite massimo retributivo per il personale della pubblica amministrazione, ragguagliato alla retribuzione del Primo Presidente della Corte di cassazione (commi 471-475);
  • ha disposto che le Regioni che al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica e che abbiano fatto ricorso all'utilizzo di personale assunto con contratto a tempo determinato della durata di 36 mesi, oggetto di proroghe anche non continuative negli ultimi 5 anni, a determinate condizioni possano procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato (comma 529);
  • ha esteso alle aziende speciali e alle istituzioni le norme sul contenimento dei costi di personale applicate all'amministrazione controllante (commi 557-562);
  • ha soppresso le disposizioni che prevedevano, in caso di passaggio di carriera (presso la stessa o diversa amministrazione) dei dipendenti pubblici che godano di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, l'attribuzione di un assegno personale, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo (differenza viene poi riassorbita a valere sui successivi incrementi retributivi dell'interessato), stabilendo che al dipendente che rientri nei ruoli dell'amministrazione di appartenenza è corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità (commi 458-459);
  • ha disposto che la Banca d'Italia, nell'ambito della propria autonomia, tenga conto dei principi di contenimento della spesa per il pubblico impiego contenuti nello stesso provvedimento ai fini del contenimento della spesa del proprio personale (comma 338).

Oltre a ciò, il provvedimento contiene anche norme relative ad assunzioni nel settore della magistratura, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (commi 288, 344, 24 e 464); all'assunzione di 120 unità altamente qualificate per rafforzare specifiche amministrazioni, con funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020 (commi 18-21); autorizza l'assunzione di 12 unità di personale nell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, riservate al personale in servizio con specifici requisiti (commi 268-269), nonché l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari (comma 482).

Ulteriori interventi concernono la riduzione dell'indennità di servizio all'estero e dei rimborsi per spese di viaggio del personale delle Ambasciate e dei consolati (commi 318-319); il trasferimento del personale di ruolo della pubblica amministrazione, in servizio in posizione di comando, alla data del 30 giugno 2013, presso la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla Commissione medesima ed inquadrato nel relativo ruolo organico (comma 323), il promovimento di norme volte a promuovere la mobilità di personale tra società partecipate dalle pubbliche amministrazioni (commi 563-568) nonché la possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti (comma 461).

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