Camera dei deputati

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Temi dell'attività parlamentare

Disciplina dei partiti politici

Nei primi mesi della XVII legislatura è stato superato il finanziamento pubblico diretto dei partiti politici. Al contempo, la legge ha previsto un sistema di finanziamento basato sulle detrazioni fiscali delle donazioni private e sulla destinazione volontaria del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nel giugno 2016 la Camera dei deputati è altresì giunta all'approvazione di un progetto di legge riguardante la disciplina dei partiti politici con norme volte, in particolare, a favorire la trasparenza e la partecipazione democratica ed a introdurre una nuova disciplina per le erogazioni in favore di partiti politici o loro articolazioni politico-organizzative; l'esame al Senato non si è concluso prima della fine della legislatura ma alcune disposizioni sono  entrate in vigore dal mese di novembre 2017 nell'ambito della nuova disciplina elettorale.

 
Superamento del finanziamento pubblico dei partiti
  • 4 dossier
  • 1 rimando
19/02/2018

A regime dall'anno 2018 è stata disposta l'abolizione dei contributi pubblici diretti ai partiti e la loro sostituzione con agevolazioni fiscali per la contribuzione volontaria dei cittadini (detrazioni per le erogazioni liberali e destinazione volontaria del 2 per mille IRPEF).

L'accesso a queste forme di contribuzione è condizionato al rispetto di requisiti di trasparenza e democraticità prevsiti dalla legge, in cui si prevede anche l'istituzione di un registro dei partiti politici ai fini dell'accesso ai benefici.

Tra le principali caratteristiche del sistema introdotto si ricordano:

  • l'adozione da parte dei partiti di statuti recanti necessari elementi procedurali e sostanziali che garantiscano la democrazia interna, ai fini dell'accesso ai benefici
  • l'istituzione del Registro nazionale dei partiti politici che accedono ai benefici previsti dalla legge, consultabile dal sito internet del Parlamento
  • la realizzazione da parte di ciascun partito di un sito internet dal quale devono risultare le informazioni relative all'assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci
  • l'estensione delle funzioni di controllo della Commissione di garanzia sui bilanci dei partiti anche al rispetto delle prescrizioni sul contenuto statutario e sulla trasparenza
  • la riduzione delle risorse loro spettanti per i partiti che non rispettano le norme in materia di parità di accesso alle cariche elettive
  • l'introduzione di un tetto alle donazioni pari a 100 mila euro
  • l'introduzione di una detrazione per le erogazioni liberali pari al 26% per gli importi da 30 a 30 mila euro
  • l'assoggettazione all'IMU degli immobili dei partiti politici
  • la possibilità di destinare il 2 per mille IRPEF ai partiti
  • la previsione di un apposito codice di autoregolamentazione delle raccolte telefoniche di fondi
  • l'applicazione progressiva della abrogazione con la riduzione parziale dei contributi diretti che cesseranno completamente nel 2017
  • l'estensione al personale dei partiti della disciplina sul trattamento straordinario di integrazione salariale e di contratti di solidarietà

La disciplina prefigurata si inserisce in un processo, sviluppatosi negli ultimi anni, di progressiva riduzione dell'entità dei contributi diretti ai partiti, istituiti nel 1974 ed erogati, a partire dal 1993, esclusivamente sotto forma di contributi per le spese delle campagne elettorali. Con questa disciplina è stata superata la parziale riforma della legge 96/2012, nella parte in cui, al sistema dei rimborsi elettorali, era stato affiancato il cofinanziamento dello Stato, proporzionato alle capacità di autofinanziamento dei partiti, che è stato abolito.

Della legge 96/2012 è stata mantenuta la parte relativa alla trasparenza e ai controlli dei bilanci, come pure il vincolo tra democrazia interna e concessione dei benefici, ivi introdotta per la prima volta.

Per quanto riguarda le forme di contribuzione alternative disciplinate dal decreto-legge, di fatto si tratta del potenziamento di un istituto già previsto dall'ordinamento (la detraibilità fiscale dei finanziamenti privati) e di un meccanismo (quello del 2 per mille) sperimentato per un breve periodo nel 1997 (L. 2/1997 e, in gran parte, abrogato dalla L. 157/1999).

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2014 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 luglio 2014, n. 162) sono stati stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti ai partiti polititi beneficiati dalla destinazione del 2 per mille IRPEF da parte dei contribuenti.

In materia è intervenuta la legge di stabilità 2015 che ha confermato la detraibilità dei versamenti effettuati a favore di partiti e movimenti politici precisando che la stessa detraibilità sussiste anche nel caso in cui i predetti versamenti siano effettuati tramite donazioni dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche (L. 190/2014, art. 1, comma 141).

Il decreto-legge di proroga termini (art. 1, co. 12-quater, DL 192/2014) ha disposto inoltre il differimento dell'entrata in vigore di alcune disposizioni in materia di controllo dei bilanci dei partiti e di accesso ai benefici fiscali.

Sono state poi introdotte inoltre alcune disposizioni per assicurare il controllo dei bilanci dei partiti politici. In sintesi la legge: ha integrato di 7 unità il personale della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici , con la finalità di assicurarne la piena operatività e di consentirle di svolgere tutte le verifiche di conformità richieste dalla legge; ha introdotto una disciplina specifica per gli anni 2013 e 2014 sulle modalità di controllo dei bilanci dei partiti; ha previsto di conseguenza, che le relazioni ai Presidenti delle Camere relative agli anni 2013 e 2014 tengano conto della predetta disposizione; è intervenuta sull'applicazione ai partiti politici dei benefici derivanti dagli ammortizzatori sociali, specificando che essa operi anche nei confronti delle articolazioni e sezioni territoriali dei partiti dotate di autonomia legale e finanziaria e nei confronti dei partiti non iscritti al registro nazionale dei partiti politici. Anche per i magistrati componenti la Commissione, per la durata del relativo incarico, è stato disposto il collocamento  fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo quanto previsto in materia dall'articolo 1, commi 66 e 68, della L. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione).

Dossier
Vedi anche
 
Le disposizioni sulla disciplina e la trasparenza dei partiti politici
19/02/2018

Nel corso della XVII legislatura la Camera dei deputati è giunta all'approvazione, dopo un'ampia istruttoria parlamentare, di un testo riguardante la disciplina dei partiti politici con norme volte, in particolare, a favorire la trasparenza e la partecipazione democratica. L'esame al Senato non si è concluso prima della fine della legislatura; alcune disposizioni sono state peraltro riprese nell'ambito della nuova disciplina elettorale definita dal Parlamento e sono entrate in vigore dal mese di novembre 2017.

Le disposizioni riprese dalla legge di riforma elettorale riguardano in particolare la possibilità, per i partiti e i gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature alle elezioni politiche, di depositare, in alternativa allo statuto registrato, una dichiarazione recante alcuni elementi minimi di trasparenza. In caso di mancato deposito dello statuto o della dichiarazione di trasparenza viene specificato che le liste sono ricusate dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

E' altresì confluita nella nuova legge elettorale la previsione della pubblicazione, in un'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno denominata "Elezioni trasparenti", del contrassegno di ciascun partito o gruppo politico organizzato; dello statuto ovvero della dichiarazione di trasparenza; del programma elettorale; del liste di candidati presentate per ciascun collegio.

Il testo approvato  dalla Camera richiamava il principio della trasparenza ed il metodo democratico  quale fondamento dell'organizzazione e del funzionamento dei partiti, movimenti o gruppi politici organizzati, con il riconoscimento del diritto di tutti gli iscritti di partecipare, senza discriminazioni, alla determinazione delle scelte politiche che impegnano il partito.

Venivano integrate le disposizioni vigenti sul contenuto necessario degli statuti dei partiti registrati, introducendo regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti e richiedendo l'indicazione dei criteri di ripartizione delle risorse tra organi centrali e le eventuali articolazioni territoriali. Era espressamente riconosciuto che - salvo diverse disposizioni di legge, dello statuto o dell'accordo associativo  - che ai partiti si applicassero le norme sulle associazioni non riconosciute e sono disciplinati l'uso della denominazione e del simbolo del partito.

Veniva ripresa e in parte modificata la disciplina sulle erogazioni – pari o superiori a 5.000 euro annui - in favore di partiti politici o loro articolazioni politico-organizzative, gruppi parlamentari, membri (e candidati) del Parlamento nazionale, membri (e candidati) del Parlamento europeo spettanti all'Italia, consiglieri regionali, provinciali, metropolitani e comunali (e candidati), titolari di cariche di presidenza, segreteria, direzione politica e amministrativa nei partiti e movimenti politici. Era oggetto di disciplina l'obbligo di effettuare una dichiarazione congiunta da parte del soggetto erogante e di quello ricevente (disposizione in parte analoga a quella di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 4 della legge 659/1981, di conseguenza abrogati); nel caso di erogazioni in favore di candidati alle cariche elettive ovvero effettuate da parte di soggetti residenti o domiciliati all'estero non veniva reso possibile sostituire la dichiarazione congiunta con l'attestazione del solo beneficiario mediante autocertificazione. Nel caso di erogazioni in favore di partiti, movimenti e gruppi politici organizzati, effettuate con mezzi di pagamento tracciabili, la dichiarazione congiunta potevano essere sostituita da un'attestazione del rappresentante legale o del tesoriere del partito. Le dichiarazioni congiunte e le attestazioni, in base al testo, erano comunicate alla Commissione per la garanzia dei partiti politici entro tre mesi dalla percezione dell'erogazione; si prevedeva altresì che la Commissione garantisse a tutti i cittadini il diritto di conoscerle (previo consenso per le erogazioni in favore di partiti politici di importo compreso tra 5.000 e 15.000 euro).

Per le erogazioni di importo inferiore a 5.000 euro il testo unificato introduceva l'obbligo di pubblicazione in forma aggregata, nella relazione allegata al rendiconto. L'obbligo di presentare il rendiconto veniva limitato ai partiti che avessero un rappresentante eletto alla Camera, al Senato o al Parlamento europeo. Inoltre, veniva integrato il sistema sanzionatorio in caso di violazioni agli obblighi di trasparenza dei bilanci, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in aggiunta alle riduzione dei benefici spettanti ai partiti. Veniva infine disciplinata la messa a disposizione di beni, servizi e locali da parte degli enti territoriali per lo svolgimento dell'attività politica.